Definizioni
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO LA POLIZZA N° 105852075
Definizioni
Nel testo che segue si intende per:
Società: la Spettabile Groupama Assicurazioni S.p.A.;
Contraente/Assicurato: la Spettabile Gelsia s.r.l. , quale soggetto che stipula l’assicurazione, è tenuto al pagamento del premio ed il cui interesse è protetto dall’Assicurazione: unico soggetto titolare del diritto all’indennizzo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione stipulato tra l’Assicurato e la Società secondo le condizioni della presente Polizza;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Cliente lavoratore dipendente: persona fisica - obbligata a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di datore di lavoro pubblico o privato in base a contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato regolamentato dalla legge italiana - che ha sottoscritto nel periodo di validità della presente assicurazione un contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ad uso domestico con Xxxxxx s.r.l, di età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti all’atto della sottoscrizione;
Cliente non lavoratore dipendente: persona fisica che non sia lavoratore dipendente e che ha sottoscritto nel periodo di validità della presente assicurazione un contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ad uso domestico con Xxxxxx s.r.l, di età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti all’atto della sottoscrizione;
Premio: l’importo dovuto dall’Assicurato alla Società;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Limite di Indennizzo: la somma massima dovuta dalla Società per ogni sinistro;
Perdita involontaria di impiego: licenziamento che determini la cessazione definitiva del rapporto di lavoro subordinato del Cliente lavoratore dipendente dovuto a giustificato motivo oggettivo;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa ovvero la perdita involontaria di impiego dovuta a giustificato motivo oggettivo per il Cliente lavoratore dipendente oppure l’invaldità permanente totale derivante da infortunio per il Cliente non lavoratore dipendente che legittimino il mancato pagamento delle bollette/fatture dei contratti di fornitura di energia elettrica ad uso domestico e/o di gas naturale ad uso domestico stipulati con l’Assicurato ed inclusi in copertura;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
Invalidità Permanente Totale da infortunio: invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124/65 e succ. mod.).
PREMESSA
(Omissis) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
(Omissis)
Art. 5 – Durata dell’assicurazione
5.1) L’assicurazione ha la durata un anno dal 01 settembre 2016 al 31 agosto 2017 come indicato nel frontespizio della presente polizza (pagina 1) e non è tacitamente rinnovabile; pertanto alla scadenza il presente contratto si intenderà automaticamente cessato senza bisogno di alcuna disdetta fra le Parti.
5.2) Fermo quanto precede e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 6, il singolo contratto di fornitura sarà coperto dalla data di attivazione delle condizioni contrattuali, rilevabile dalle bollette/fatture di fornitura, a condizione della sua inclusione nella polizza come disciplinata all’art. 15 che segue e per i 365 giorni successivi; trascorso tale periodo la copertura si considererà automaticamente cessata.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dalla presente polizza per iscritto mediante lettera raccomandata o mail secondo quanto riportato all’Art. 3 - Forma delle Comunicazioni .
Il recesso esercitato dall’Assicurato ha effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione .
Il recesso comunicato dalla Società, invece, avrà effetto dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Assicurato , trascorsi i quali la garanzia perderà ogni efficacia e si intenderà decaduta ed inoperante ad ogni effetto di legge. Rimarranno tuttavia in copertura i contratti di fornitura presenti in polizza alla data di effetto del recesso , sino al compimento per ognuno di essi del periodo di durata dell’assicurazione come stabilito al precedente Art. 5. (365 giorni a partire dalla data di attivazione delle condizioni contrattuali di fornitura, se inclusi in polizza secondo quanto stabilito al successivo Art. 15) .
(Omissis)
Art. 10 – Oggetto dell’assicurazione
Oggetto della presente assicurazione sono le perdite pecuniarie subìte dall’Assicurato in conseguenza del mancato pagamento delle forniture da parte dei propri Clienti intestatari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per uso domestico, mercato libero, stipulati con l’Assicurato nel periodo di validità della presente assicurazione e debitamente inclusi in copertura, occasionate:
a) se il Cliente è lavoratore dipendente, da perdita involontaria di impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo notificato per la prima volta al Cliente nel periodo di copertura di cui all’art. 5.2) che precede;
b) se il Cliente non è lavoratore dipendente, da infortunio verificatosi nel periodo di copertura di cui all’art. 5.2) che precede cui sia conseguita invalidità permanente totale.
La Società indennizzerà all’Assicurato, nei limiti delle somme massime definite all’art. 12, un importo pari all’ammontare delle bollette/fatture emesse dall’Assicurato secondo le normali modalità convenute di fatturazione nel periodo compreso tra il verificarsi del sinistro (perdita involontaria dell’impiego o infortunio) e i 365 giorni successivi o, se più breve, nel periodo di durata della perdita involontaria di impiego.
Art. 11 – Condizioni di indennizzabilità – Esclusioni -
11.1) La perdita sub art. 10 lett. a) è indennizzabile al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
- che il Cliente alla data del licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo eserciti l’attività in base ad un contratto a tempo indeterminato che preveda orario di lavoro settimanale di almeno 20 ore e che abbia superato il periodo di prova e maturato una anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro;
- che il contratto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana e l’attività debba svolgersi prevalentemente nel territorio italiano;
- che il Cliente non sia nelle condizioni di essere destinatario di interventi della Cassa Integrazione Guadagni in una delle forme previste dalla legge;
- che il licenziamento non sia avvenuto tra congiunti ascendenti o discendenti;
- che la Perdita Involontaria di Impiego abbia una durata superiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dal primo giorno di Perdita Involontaria di Impiego.
11.2) La perdita sub art. 10 lett. b) è indennizzabile al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
- che l’infortunio abbia determinato una invalidità permanente totale (corrispondente ad una invalidità di almeno il 60% da tabella Inail d.p.r. 1124/65 e succ. mod.) riconosciuta con certificazione medica rilasciata dall’I.N.P.S. o altro organo pubblico preposto;
- che l’infortunio non sia stato occasionato / facilitato da uso di stupefacenti o da stato di alcolismo acuto o cronico;
- che l’infortunio non sia conseguenza di atti dolosi del Cliente;
- che l’infortunio non si sia verificato in caso di guerra, insurrezione, atti di terrorismo;
- che l’infortunio non si sia verificato in occasione di un trasporto aereo e non dipenda da rischi nucleari.
11.3) In nessun caso la Società è obbligata per i sinistri verificatisi:
- successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età del Cliente;
- in caso di rescissione a qualsiasi titolo del contratto di fornitura o di voltura dello stesso a favore di altro operatore precedente al sinistro;
- se il licenziamento è notificato prima della data di stipula del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con l’Assicurato oppure durante i primi 30 giorni successivi alla data di stipula del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con l’Assicurato;
- in conseguenza di dimissioni o rotture negoziate del contratto di lavoro o recesso per giusta causa da parte del datore di lavoro;
- in conseguenza del raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento;
- in conseguenza di disoccupazioni parziali.
La Società, inoltre, non indennizza in nessun caso i sinistri in relazione ai quali, alla data di stipula del contratto di fornitura luce e/o gas:
- il Cliente era in stato di aspettativa o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro;
- il Cliente era in status di Cassa Integrazione Guadagni in una delle forme previste dalla Legge o era stato posto in “messa in mobilità” ex Legge 223/91;
- l’ Azienda da cui dipendeva il Cliente era in stato di insolvenza o sottoposta a procedure concorsuali o aveva iniziato trattative con le organizzazioni sindacali volte alla riduzione totale o parziale dei dipendenti.
Art. 12 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
La Società non è tenuta, in forza della presente polizza e per tutto il periodo di copertura, a liquidare più di un sinistro per ogni Cliente. Per ciascun sinistro, anche se relativo a uno o più contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ad uso domestico stipulati dall’Assicurato con lo stesso Cliente, la Società in nessun caso indennizza una somma superiore ad € 3.000,00 (tremila/00) con il limite massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ciascun singolo contratto di fornitura stipulato con il medesimo Cliente.
(Omissis)
Art. 14 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro – Pagamento dell’indennizzo -
14.1) Denuncia del sinistro: A pena di decadenza dal diritto all’indennizzo l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare il sinistro entro un termine di 15 giorni dall’avvenuta conoscenza e comunque non oltre 90 giorni dal suo verificarsi (perdita involontaria di impiego dovuta a giustificato motivo oggettivo o infortunio che abbia determinato invalidità permanente totale) allegando copia della lettera a firma del Cliente con la quale questi ha richiesto l’esonero dal pagamento a seguito di perdita d’impiego involontaria o a seguito di invalidità permanente totale, unitamente alla fotocopia del contratto di fornitura.
Entro i 390 giorni successivi alla data del sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di consegnare alla Società tutta la documentazione elencata qui di seguito.
14.2) Documentazione da presentare per la denuncia del sinistro in caso di Xxxxxxx d’impiego involontaria:
1. lettera di assunzione e di licenziamento in originale o copia conforme all'originale;
2. ultime due buste paga;
3. certificazione attestante il totale delle ore lavorative contrattualmente stabilite (se non si evince dalla busta paga);
4. scheda anagrafico-professionale, rilasciata dal centro per l’impiego, attestante il periodo di disoccupazione;
5. copia di tutte le bollette con evidenza del pagamento da effettuare; in caso di pagamento a mezzo addebito diretto su conto corrente (RID), documentazione attestante l’avvenuta restituzione al Cliente degli importi addebitati.
14.3) Documentazione da presentare per la denuncia del sinistro in caso di Invalidità permanente totale:
1. relazione sottoscritta dal Cliente attestante le modalità di verificazione dell’infortunio corredata dei verbali delle autorità intervenute;
2. copia conforme all'originale dell'accertamento dell'invalidità permanente totale riconosciuta;
3. copia di tutte le bollette con evidenza del pagamento da effettuare; in caso di pagamento a mezzo addebito diretto su conto corrente (RID), documentazione attestante l’avvenuta restituzione al Cliente degli importi addebitati.
14.4) Facoltà di controllo: La Società ha inoltre la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. La Società si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni alla stessa comunicate.
14.5) Pagamento dell’indennizzo: La Società nei primi 10 giorni di ogni mese provvederà a corrispondere a Gelsia srl nella sua qualità di Beneficiario e Assicurato, gli indennizzi dovuti a termini della presente polizza per i quali siano trascorsi 60 giorni dalla ricezione completa di tutta la documentazione sopra elencata.
(Omissis)
Art. 15 – Obblighi dell’Assicurato – Inclusioni in copertura –
L’Assicurato si obbliga a far pervenire alla Società, entro e non oltre il 25° giorno di ogni mese a partire dall’1 agosto 2015, apposito tabulato cartaceo nonché informatico, contenente i dati analitici inerenti a tutti i nuovi contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per uso domestico, stipulati nel mese precedente; detto tabulato deve contenere tassativamente quantomeno gli elementi seguenti:
- il numero identificativo del contratto di fornitura;
- il giorno di avvenuta stipula del contratto di fornitura;
- il numero di matricola del contatore o del pod;
- i dati anagrafici del Cliente, compreso codice fiscale, residenza e professione.
L’Assicurato, nel caso in cui non abbia stipulato alcun nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per uso domestico nel mese precedente, è obbligato a comunicare la circostanza nel medesimo termine e con le stesse modalità.
(Omissis)