SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Esecuzione dei lavori di manutenzione da eseguirsi presso gli stabili di proprietà della Cassa siti in Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 e Xxx Xxxxxxxx, 00 ‐ Xxxxxxx
FRA
la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense C.F. 80027390584, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 25/12/1956, munito dei necessari poteri, in seguito denominata “Cassa” o “Stazione Appaltante”.
e
l’Impresa .............................................................., con sede in n.,
P. IVA ........................................., Cod. Fisc. , iscritta alla CCIAA di
......................................... al n. ............................................., di seguito anche “Appaltatore” o
“Impresa”, in persona del sig. ......................................................, nato a ...................................
il ........................................................, nella sua qualità di ,
munito dei necessari poteri come da.........................................
PREMESSO CHE
la Cassa ha la necessità di affidare – mediante Accordo Quadro – l’esecuzione dei lavori di manutenzione edile e impiantistica, e conduzione degli impianti di condizionamento da eseguirsi presso gli stabili di proprietà della Cassa siti in Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 e Xxx Xxxxxxxx, 00 x Xxxxxxx;
in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi si ritiene necessario pervenire ad un accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;
ai fini suddetti è stata indetta apposita gara a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. n. 163/2006, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’Impresa
.......................................................
l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10, ai sensi dell’articolo 113, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
è stata data comunicazione ai soggetti di cui all’art. 79, comma 5, lett. b), del d.lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sarà in seguito indicato anche con il termine “accordo”.
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE
1. Vengono stabilite ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:
Stazione Appaltante: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, sede legale Via Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx,8 (Sede operativa: Xxx X.X. Xxxxx, 0) 00000 Xxxx
Codice Fiscale e Partiva I.V.A. 80027390584
Appaltatore: Impresa aggiudicataria dell’Accordo quadro
Parti: Stazione appaltante e Appaltatore
Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dall’art. 68 d.lgs. n. 163/2006
Accordo Quadro: Il presente atto di conferimento di incarico
Contratto applicativo: modulo d’ordine trasmesso dalla Stazione appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo in relazione alle esigenze
CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori
DVR: Documento di Valutazione dei Rischi PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento POS: Piano Operativo di Sicurezza
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
Regolamento generale: d.P.R. n. 207/2010
Codice: d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale della stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 59 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori di manutenzione edile e impiantistica “ a chiamata”, secondo le necessità che si manifesteranno nel corso del periodo di durata del presente Accordo Quadro, nonché
la conduzione degli impianti di condizionamento.
Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all’Appaltatore i richiamati lavori di manutenzione, il quale accetta e si impegna sin d’ora ad eseguirli, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati.
2. L’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività degli immobili oggetto d’intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi. L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. Rientra inoltre nell’oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente per dare gli immobili oggetto dell’accordo perfettamente mantenuti.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell’ambito dello stesso accordo, ivi compreso lo sgombero della neve e del ghiaccio, anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
6. Con la presentazione dell’offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all’uopo richieste, l’Appaltatore attesta:
6.1 di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori dell’accordo quadro e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
6.2 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori previsti nell’accordo quadro.
6.3 di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell’area dell’intervento, ed i lavori necessari per la conduzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto dell’accordo quadro,
6.4 di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l’esecuzione dei lavori compresi nell’accordo quadro;
6.5 di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell’esercizio delle attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;
6.6 di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare l’esecuzione del singolo intervento (contratto applicativo) ed a rispettare il relativo cronoprogramma.
7. Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi.
8. I contratti applicativi avranno la forma di modulo d’ordine e si intenderanno vincolanti all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.
9. Ciascun contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
9.1 l’oggetto degli interventi da eseguire;
9.2 la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
9.3 le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare;
9.4 il luogo interessato dagli interventi;
9.5 l’importo presunto dell’intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come eventualmente calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
9.6 il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
9.7 i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità;
9.8 i documenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.) qualora occorrenti;
9.9 le prescrizioni riguardanti le precauzioni da adottare ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
9.10 tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell’articolo 15.
Il Responsabile della Stazione Appaltante, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
10. L’Appaltatore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio degli immobili interessati.
11. L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
12. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
13. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ARTICOLO 3 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO‐PROROGHE
1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in mesi 24 (ventiquattro) indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della stipula del presente accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto
termine di validità contrattuale del presente accordo.
6. Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
9. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti richiamati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al medesimo, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
10. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.
ARTICOLO 4 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 (d’ora in avanti C.G.A.); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. I soggetti indicati dall’Impresa ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico dovranno essere dotati di laurea in ingegneria o architettura o equivalente titolo di studio tecnico, iscritti nei relativi albi professionali.
7. Oltre quanto sopra espresso al direttore tecnico di cantiere competono le seguenti responsabilità:
a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto;
c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
e. vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
8. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
9. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo complessivo presunto dell’accordo è pari ad € 200.000,00 (Duecentomila/00) Detto importo è così composto:
– € 195.237,70 (euro Centonovantacinquemila duecentotrentasette vergola
settanta) importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per la sicurezza;
– € 4.762,30 (euro Quattromilasettecentosessantadue virgola trenta) importo presunto stimato degli oneri per la sicurezza, di cui al successivo articolo 14, relativi a tali interventi.
2. L’importo dell’accordo, ai fini della qualificazione richiesta, presuntivamente, risulta così costituito:
– Categoria OG2 – Prevalente – classifica I – Importo complessivo presunto di Euro 170.000,00 (Centosettantamila/00)
– Categoria OS28 – scorporabile/subappaltabile – classifica I – Importo complessivo presunto di Euro 30.000,00 (Trentamila/00)
Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l’importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
3. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
4. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
5. Per i lavori oggetto del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI
1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi al netto del ribasso offerto, che costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
2. La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore l’esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate al precedente articolo 5 anche se non riconducibili a voci ricomprese nella lista delle lavorazioni. In tal caso, verranno utilizzati i prezzi di cui al Prezzario “Prezzi Informativi delle Opere Edili in Bologna 2° semestre 2011 n. 2 della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna” per le lavorazioni
non recuperabili nei suddetti prezzari verranno concordati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore gli eventuali relativi Nuovi Prezzi.
3. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. L’applicazione è specificatamente indicata nel singolo specifico contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L’Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell’eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione
4. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli eventuali elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
5. Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
6. Per gli interventi che comprendono la costruzione o modifica d’impianti soggetti all’applicazione del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37 recante il “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11‐quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” e ss.mm.ii., sono a carico dell’Appaltatore gli adempimenti relativi alla dichiarazione di conformità, quest’ultima da fornire entro 30 (trenta) giorni dalla data d’ultimazione dei lavori di cui al relativo Contratto Applicativo.
7. L’Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori ed in ogni modo prima del collaudo, due copie dei disegni esecutivi as‐built (architettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d’opera nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con files di disegni in formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato
.doc (Word) e .xls (Excel). L’onere relativo alla fornitura ed all’eventuale aggiornamento di cui sopra è compreso e compensato nei prezzi offerti di cui al precedente punto 1. Il format di elaborazione dei files farà riferimento alle prescrizioni indicate dalla Stazione Appaltante.
8. Sono tra l’altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto 1, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini,
studi, sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le opere oggetto dell’appalto complete a regola d’arte, funzionali e pronte per l’uso a cui sono destinate.
9. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di esercizio delle attività degli immobili interessati dall’accordo, e dall’esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa. L’impresa dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all’operatività degli immobili interessati.
10. Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza richiamata al comma 3 del presente articolo, descritti nel Piano della Sicurezza specifico per ogni modulo d’ordine e non saranno soggetti a ribasso.
11. Salvo quanto sopra specificato per le lavorazioni notturne e festive e salvo quanto previsto dal presente Accordo, in materia di apprestamenti ed attrezzature di sicurezza speciali, tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Appaltatore; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività degli immobili interessati e dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.
12. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso delle
opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
13. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita di lavori stessi.
14. I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua con l’onere dell’esaurimento.
15. Restano a totale carico dell’Appaltatore:
le spese per indagini su sotto‐servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.)
le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo.
ARTICOLO 7 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque
eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.
2. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione fatto salvo quanto previsto dall’articolo 133, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i
ARTICOLO 8 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI
1. La contabilizzazione delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.
2. I lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 3, ed elaborate ogni due mesi. La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 207/2010, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
6. La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC ove previsto, verrà determinata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza richiamata all’articolo 6 comma 2 del presente Accordo Quadro, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore.
7. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile della Stazione Appaltante.
8. I pagamenti saranno disposti entro 60 giorni dalla data di fatturazione (giusta delibera del Cda del 7/3/2013). In ogni caso, il pagamento è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, lett. (V) e di cui all’art. 6, per gli impianti disciplinati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
9. Qualora i pagamenti siano ritardati spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 133, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c.
10. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente. Il CIG, quando comunicato, dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
11. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
12. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
13. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R.
n. 207/2010, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
14. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban......................................................... sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. ......................................................................, nato a
............................................. il ......................... codice fiscale
.................................................... autorizzato a operare su di esso, nel Sig.
......................................................................, nato a ......................... il .........................
codice fiscale autorizzato a operare su di esso.
15. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a
mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
16. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
17. L’appaltatore, il sub‐appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura‐ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
18. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.
ARTICOLO 9 – CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile della Stazione Appaltante.
3. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che la stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.
ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del
d.P.R. n. 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dell’accordo quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in
misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato iscritto all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.
3. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei contratti applicativi nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati d’avanzamento lavori relativi ai contratti applicativi o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
5. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 113, comma 5, Codice dei contratti e dell’articolo 123, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo dell’ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo.
6. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. Ai sensi dell’articolo 123, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, la garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
8. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.
ARTICOLO 11 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E PROGETTAZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice Contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle attività. Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della stipula dell’accordo e in ogni caso, prima della consegna dei lavori del primo contratto applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente accordo quadro).
3. L’Appaltatore dovrà pertanto stipulare le seguenti polizze:
x. xxxxxxx assicurativa CAR a copertura di tutti i danni e/o perdite delle opere oggetto dei contratti applicativi del presente accordo (la copertura dei danni e perdite alle proprie attrezzature e mezzi d’opera di cantiere è facoltativa) provocati da qualsiasi causa per un importo pari al valore del presente Accordo Quadro. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere:
i. l’estensione di garanzia alle opere/impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi e/o della Stazione appaltante o comunque da esso detenuti con un massimale di € 50.000,00 (Cinquantamila/00); comprese le spese di demolizione e sgombero per € 20.000,00 (Ventimila/00);
b. polizza RCT a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei contratti applicativi dell’accordo può essere inclusa anche nell’ambito della suddetta copertura CAR, ma comunque deve essere stipulata per un massimale di € 1.000.000,00 (Unmilione/00) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i. Tale copertura assicurativa di responsabilità civile deve specificamente prevedere le
seguenti estensioni:
x. xxxxxxxx che preveda la qualifica di “terzi” per tutti i soggetti partecipanti al servizio, inclusi loro dipendenti, nei confronti di appaltatori ‐ vincitori di appalti diversi ‐ che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetto del presente appalto, nei confronti dei dipendenti della Stazione appaltante, nei confronti della direzione dei lavori;
ii. furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l’esecuzione delle attività;
iii. colpa grave dell’Appaltatore o degli altri soggetti assicurati e dolo e/o colpa grave delle persone di cui o con cui la/i medesima/i debba/no rispondere;
4. Le polizze suddette dovranno inoltre coprire eventuali danni che dovessero occorrere anche a condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in consegna e/o custodia; beni che, nell’ambito di esecuzione delle attività, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi e dovranno, infine, garantire il risarcimento di danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di servizi, e di attività industriali e commerciali.
5. Le garanzie richieste, prestate dall’Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Qualora l’Appaltatore sia già intestatario di polizza CAR e RCT, ma con massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto nel presente articolo, potrà stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio, di Committenza della Stazione appaltante e la responsabilità civile dell’Appaltatore fino ai massimali e alle condizioni richiesti nel presente articolo.
7. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:
a. denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell’assicurazione;
b. appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un
dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
c. pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;
d. risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell’Appaltatore;
e. prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Stazione appaltante.
8. Tutti i veicoli non targati impiegati dall’Appaltatore nel cantiere dovranno essere inseriti nella polizza RCT.
9. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
10. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la stazione appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente accordo o per altri titoli.
ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
1. Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun intervento manutentivo oggetto del presente accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
2. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente alla stazione appaltante, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
3. Fermo restando che la stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
4. Qualora l’Appaltatore si avvalga del subappalto ai sensi dell’articolo 37, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, la stazione appaltante procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti previsti dal medesimo articolo 37, comma 11 e secondo quanto disciplinato dall’articolo 118, comma 3, dello stesso richiamato e negli stessi termini previsti per l’Appaltatore e con le eventuali modalità che la stazione appaltante medesima si riserva di indicare per il tramite del Direttore dei Lavori con apposito Ordine di Servizio.
5. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OG2 per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b. è totalmente subappaltabile e/o scorporabile la categoria OS28
6. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a. che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c. che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti – tanto d’ordine generale quanto d’ordine speciale – previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e
integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad e 150.000,00, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs 159 del 6/9/2011, resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, dello stesso X.Xxx 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 84, del citato X.Xxx 159/2011.
7. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
8. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b. l’Appaltatore deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
denuncia di nuovo lavoro per l’INAIL;
copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall’Appaltatore.
9. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili e subappaltabili.
10. Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a e 100.000,00 (centomila/00 euro) e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto di subappalto.
11. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali ai sensi dell’articolo 170 comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l’importo del sub‐contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
12. E’ onere dell’Appaltatore prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all’acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi del d.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii.
13. E’ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alla stazione appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
14. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
15. Il direttore dei lavori, il Responsabile della Stazione Appaltante, nonché il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
16. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal d.l. n. 139 del 1995, convertito dalla legge n. 246 del 1995.
17. Il cottimo di cui all’articolo 118 del Codice consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.
ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.
2. Inoltre l’Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera) sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile per ciascuno dei contratti applicativi, nonché a trasmettere, tramite l’Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi di ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denunzia ai predetti Enti ed in seguito, mensilmente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni.
3. L’Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, qualora nominato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
4. L’Appaltatore, è obbligato a dare immediata comunicazione al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori di ogni infortunio e/o incidente in cantiere.
ARTICOLO 14 – SICUREZZA
1. La stazione appaltante, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, ha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro, un DUVRI contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Contestualmente all’avvio delle prestazioni professionali di redazione del Progetto, la stazione appaltante, qualora ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), per ciascuno degli interventi di cui all’articolo 2 del presente accordo, conferisce formale incarico di Coordinatore per la progettazione che redigerà, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso d.lgs. n. 81/2008, il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di ogni singolo intervento che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.
3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, l’impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza ex articolo 131 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione appaltante provvederà a nominare il Coordinatore per l’Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
5. Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “Piano Operativo di Sicurezza”.
6. Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l’Appaltatore dovrà, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima dell’inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, produrre e consegnare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
a. il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione appaltante;
b. il POS “Piano Operativo di Sicurezza”, redatto ai sensi di legge (d.lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
7. Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di detto termine per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra, comporterà, per ogni giorno di ritardo, l’applicazione da parte della stazione appaltante la penale indicata al successivo art. 25.
8. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 5, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.
9. La stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall’Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
10. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
11. E’ obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
12. E’ altresì obbligo dell’Appaltatore mettere a disposizione dei “Rappresentanti per la sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in
materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.
4. L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
a. l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l’Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
c. l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. L’autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
d. l’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
e. l’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti). La stazione appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
f. ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa.
ARTICOLO 15‐BIS – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell’articolo 15, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l’appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell’articolo 15.
2. L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
3. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla stazione appaltante. L’installazione, nelle aree messe a disposizione dalla stazione appaltante all’appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed
espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.
4. L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a. la fedele esecuzione del progetto, qualora la natura del singolo lavoro manutentivo lo richieda e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere siano eseguite a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni consegnati con il contratto applicativo, dal Capitolato Speciale d’Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 c.c.;
b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità di ciascun intervento, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;
c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi negli interventi, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
e. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori, contemporaneamente all’esecuzione di contratti applicativi del presente accordo, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’Ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’Ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
f. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
g. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
h. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
i. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;
j. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
k. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
l. concordare con la Direzione Lavori le modalità e i tempi di intervento per la realizzazione di opere in locali che, per la presenza di attività inderogabili e/o di pubblico servizio, richiedessero l’adozione di particolari cautele, ivi compresi turni di lavoro in orario notturno o festivo;
m. ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed all’accettazione finale dei lavori da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti;
n. la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli impianti, ecc.; in particolare, nelle opere edili, dovranno essere perfettamente tersi i vetri, puliti gli apparecchi igienico‐sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte metallica non protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i marmi;
o. la perfetta pulizia degli impianti meccanici, elettrici, ecc., dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori;
p. la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l’esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni;
q. l’installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
r. le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;
s. l’esclusività della Stazione Appaltante per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature;
t. l’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito,
su richiesta del direttore dei lavori per necessità inerenti l’esecuzione delle opere;
u. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi di bonifica, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, privati ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
v. la valutazione di tutte le circostanze ed elementi che possono o potranno incidere sulla determinazione dei costi dei materiali, manodopera, noli e trasporti, nonché sulle modalità esecutive degli interventi che potranno essere affidati, anche in difformità della programmazione effettuata, in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza del contratto;
w. la valutazione degli oneri connessi alla necessità di effettuare interventi manutentivi sia in forma normale che urgente;
x. la conoscenza che i singoli interventi potranno essere eseguiti in concomitanza con l’esecuzione di altre opere da parte di terzi e/o della Stazione Appaltante, nelle sue stesse aree di lavoro e/o in zone immediatamente adiacenti;
y. l’immediata notifica alla d.l. dei rinvenimento di ruderi od oggetti che rivestano interesse archeologico, storico o artistico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito non si sarà pronunciata la competente Autorità. La Stazione Appaltante – fatti salvi i diritti dello Stato in conformità alle vigenti disposizioni di legge – è riconosciuta concessionaria dei diritti eventualmente spettanti all’Appaltatore per il ritrovamento di oggetti di valore o d’interesse scientifico, storico, artistico, archeologico, ecc. nei luoghi di esecuzione delle opere. L’Appaltatore deve consegnare tali oggetti alla committente che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione ed il loro recupero;
z. comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento riguardante il servizio di reperibilità al fine di evitare carenze o vacanze;
aa. la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entità delle opere, con gli impianti ed attrezzature di cantiere nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell’appalto, tutte le sistemazioni generali occorrenti per l’installazione degli impianti/attrezzature suddetti, nonché adeguate baracche di cantiere, con locali uffici e spazi per le maestranze (spogliatoi, servizi igienici, ecc).
ARTICOLO 17 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è, inoltre, obbligato:
a. ad intervenire, in sede di contabilità lavori, al rilevo delle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
2. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di ciascun contratto applicativo. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni e/o le difficoltà di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori, per la contemporanea operatività degli immobili interessati nonché la necessità di eseguire lavori su infrastrutture nelle quali non deve essere interrotta l’attività operativa, ed espressamente accetta di eseguire i lavori secondo i tempi, le fasi e le modalità che saranno richieste dalla stazione appaltante o per essa, dalle Direzioni Lavori senza che da ciò derivi diritto all’Appaltatore a compenso od indennizzo alcuno. Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne darà ordine scritto all’Appaltatore, il quale dovrà ottemperarvi nell’osservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro. Qualora l’autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga concessa su richiesta e per ragioni di convenienza dell’Appaltatore, questi non avrà diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
ARTICOLO 18 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA – MODIFICHE TECNICHE
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 132 del Codice dei contratti, nonché dalle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove prescritta.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’intervento oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
ARTICOLO 19 – CONSEGNA DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti e degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del D.P.R. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere l’accordo quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dell’accordo quadro o di un appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, definiti all’articolo 1 del presente accordo, vengono distinti in normali ed urgenti. I singoli interventi normali verranno attivati dalla stazione appaltante, anche attraverso il Building Manager, mediante apposito modulo d’ordine (contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione e le informazioni di cui all’articolo 2, comma 10, del presente accordo. Nel modulo d’ordine, inoltre, verrà indicato se i lavori, rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008. Nell’ipotesi che i lavori rientrino nell’ambito di nomina del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, sarà onere della stazione appaltante nominare il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato. I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti dell’articolo 2, comma 10. L’Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al d.lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l’appaltatore comunichi alla Stazione Appaltante, prima della firma del contratto, il numero del call center, qualora esista, dedicato al servizio di reperibilità o in alternativa il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento sia per il land side che per l’air side nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito. Tale reperibilità telefonica dovrà essere attiva ventiquattro ore al giorno 365 giorni l’anno.
I tempi di attivazione degli interventi urgenti partiranno dalla chiamata telefonica e dovranno rispettare quanto di seguito specificato:
inizio dell’intervento entro 4 ore
Per gli interventi urgenti dovrà essere garantita la disponibilità minima di n. 1 operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato e l’attrezzatura necessaria all’intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia, entro il tempo sopraindicato. Qualora la Direzione Lavori ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell’intervento, l’Appaltatore dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta concordati. L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravi da ciò derivanti.
ARTICOLO 20 – RISERVE DELL’APPALTATORE
1. Si applica la disciplina delle riserve del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione (d.P.R. n. 207/2010).
ARTICOLO 21 – PROGRAMMI LAVORI
1. L’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori, è tenuto a presentare alla stazione appaltante il programma di esecuzione lavori del singolo intervento.
2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai singoli contratti applicativi e da quanto stabilito con il presente accordo.
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma, sarà applicata la penale stabilita dall’articolo 24 da effettuarsi con il primo S.A.L. utile.
4. La stazione appaltante effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati dall’Appaltatore e ne comunicherà l’esito allo stesso che dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
5. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei Lavori, i suddetti Programmi costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori.
ARTICOLO 22 – PROVE E COLLAUDI
1. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente accordo, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto applicativo. In particolare le operazioni di collaudo delle opere avverranno secondo le seguenti modalità:
a. collaudo statico: in corso d’opera ed al termine dei lavori verrà eseguito ai sensi della legge n. 1086/1971 e ss.mm.ii. da apposito/i professionisti nominato/i dalla Stazione Appaltante;
b. collaudo tecnico‐amministrativo: potrà essere eseguito da apposito organo nominato dalla Stazione Appaltante, o sostituita, nei casi previsti dalla normativa vigente, a discrezione della stessa Stazione Appaltante, da certificato di regolare esecuzione.
2. Verranno effettuate visite di collaudo in corso d’opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Il collaudo tecnico‐ amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l’unico collaudo che comporterà lo svincolo delle ritenute a garanzia.
3. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente accordo, nel capitolato speciale d’appalto, nei contratti applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 del presente accordo.
4. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisiche‐chimiche‐meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse,
presso laboratori proposti dall’Appaltatore ed approvati dal Direttore dei Lavori, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa.
5. Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore.
6. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori. Queste dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell’Impresa verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.
ARTICOLO 23 – TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ‐ PROROGHE
1. I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno indicati per ciascun contratto applicativo all’interno del modulo d’ordine.
2. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, salvo quanto previsto dall’articolo 159 del d.P.R. n. 207/2010.
ARTICOLO 24 – PENALI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo finale del singolo lavoro ordinato.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 19, comma 3, del presente Accordo;
b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultimazione dei lavori, così come indicata anche all’articolo 6, comma 7 (as built, dichiarazioni di conformità, ecc.).
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del singolo lavoro l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l’attività degli immobili oggetto d’intervento.
ARTICOLO 25 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
1. Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun Contratto Applicativo, si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione lavori.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere anteriormente alle operazioni di collaudo. Si applica l’articolo 230 del d.P.R. n. 207/2010.
3. In particolare la Stazione Appaltante si riserva di prendere in uso anticipato, previa redazione di un verbale di constatazione, parte di opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all’uso a cui sono destinate.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante
avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile della Stazione Appaltante, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
5. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente accordo, si darà atto, mediante “verbale di ultimazione generale”, dell’avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza di questo accordo.
ARTICOLO 26 – CONTO FINALE
1. Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo.
ARTICOLO 27 – GARANZIE
1. I termini concessi alla stazione appaltante per avvalersi della garanzia stabilita dall’articolo 124 del d.P.R. n. 207/2010 decorrono, rispetto ai lavori di ciascun contratto applicativo, dalla data di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione/collaudo.
2. L’Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi difformità e difetti contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla data all’uopo fissatagli dalla stazione appaltante o, qualora la verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.
3. L’Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo relativo a ciascun contratto applicativo.
4. In caso di non perfetta esecuzione dell’intervento o di difetti dei materiali, l’Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la stazione appaltante.
ARTICOLO 28 – ACCORDO XXXXXXX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Si applica l’articolo 239 del Codice dei contratti, in materia di transazione.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni in misura sostanziale e in ogni caso in misura non inferiore al 10 per cento rispetto all’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’articolo 240 del Codice dei contratti.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà devoluta al Foro di Roma.
ARTICOLO 29 – DOMICILIO
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in Roma, Via
G.G. Belli n. 5, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso, ...................... L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in
..................... Via ..................... n. ....... e che gli sono stati attribuiti il Codice
Fiscale n. ..................... e ..................... la Partita I.V.A. n. .....................
ARTICOLO 30 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.
2. La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente accordo, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:
a. qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1964 n. 575;
b. qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione
di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;
c. qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 12.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva.
ARTICOLO 31 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell’accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso.
2. L’obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l’Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
5. E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare, o autorizzare terzi a fare, pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
ARTICOLO 32 – RECESSO
1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 134 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l’esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l’esistenza di motivi ostativi al rilascio
delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. L’Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. dare esecuzione ad obblighi di legge;
b. per esigenze di tipo operativo e gestionale;
c. per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
d. per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L’Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
a. diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b. diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
c. diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
d. diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
e. diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
f. attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
x. xxxxxsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
ARTICOLO 34 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
ARTICOLO 35 – CLAUSOLE 231/2001
1. L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente
contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.
ARTICOLO 36 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
a. il Capitolato Speciale d’Appalto;
b. l’elenco dei prezzi unitari sulla base del quale formulare l’offerta;
c. il DUVRI di cui all’articolo 14 del presente accordo e le proposte integrative al predetto piano proposte dall’appaltatore;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. Il presente accordo consta di n. ................ ( ) fogli, ciascuno dei quali
è controfirmato dall’Appaltatore e dal Direttore Generale della Stazione Appaltante.
4. Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per la Stazione appaltante e l’altro per l’Agenzia delle Entrate.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, li ……………………..
Per la Stazione Appaltante Per l’Appaltatore
........................................................ ...........................................