CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
All. D)
N. CIG ZB523F0757
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
Tra le parti:
- “AUTOMOBILE CLUB VENEZIA” con la sede legale in Mestre - Venezia, Via Cà Xxxxxxxx, n°67/d, codice fiscale e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia 00185920279, in persona del Direttore Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx nata a Roma il 30/05/1966 , domiciliato per la carica in Xxxxxx - Xxxxxxx, Xxx Xx Xxxxxxxx, xx00/x, xxxxxx dei necessari poteri in forza dell’art. 4 del Regolamento di Organizzazione;
-……………………………………., con sede legale in Venezia – Mestre, ……………………………., ……………….., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di…………… e codice fiscale
………………………….. in persona del Sig. (se ditta individuale)
……………o dei soci amministratori e legali rappresentanti Signori (se società)………………………………………………………………….
entrambi domiciliati per la carica in…………………………………………………
Premesso che:
- “L’AUTOMOBILE CLUB VENEZIA” è proprietario del ramo d’azienda sito in Venezia – Mestre, Via C’à Xxxxxxxx n. 67/d, avente ad oggetto l’attività di bar e mensa interna agli uffici dell’AUTOMOBILE CLUB VENEZIA”;
Tutto ciò premesso
si conviene e stipula quanto segue:
1. OGGETTO
1.1 L’AUTOMOBILE CLUB VENEZIA concede in affitto alla Società
………………………………………………, che accetta, il ramo di azienda sito in Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xx Xxxxxxxx x. 00/x, avente ad oggetto l’attività di Bar e mensa interna agli uffici dell’“Automobile Club VENEZIA”.
1.2 Nel complesso aziendale concesso in affitto con il presente contratto sono compresi:
- la disponibilità di parte dei locali detenuti in locazione dall’ “AUTOMOBILE CLUB VENEZIA” in Venezia Mestre, Via Cà Xxxxxxxx n .67/d, e precisamente la parte corrispondente alle aree contornate in colore arancione nelle planimetrie allegate al presente contratto sotto le lettere “A” e “B”, con facoltà, per l’affittuario di utilizzare i servizi igienici evidenziati in colore giallo nella medesima planimetria allegata sotto la lettera “A”, i quali rimarranno, tuttavia, nella completa disponibilità del locatore;
- la disponibilità del marchio “AUTOMOBILE CLUB VENEZIA” limitatamente all’attività di bar e mensa esercitata nel citato ramo d’azienda;
- il bacino di clientela rappresentato dai dipendenti e soci dell’ “AUTOMOBILE CLUB VENEZIA”.
Il locatore si impegna sin d’ora ad espletare le formalità necessarie affinché tutti i permessi, autorizzazioni e licenze per l’esercizio dell’attività in oggetto vengano intestate all’affittuario per tutta la durata dell’affitto e, in particolare, l’autorizzazione per la somministrazione di bevande alcooliche in locali non aperti al pubblico, n. 41 rilasciata dal Comune di Venezia l’08.10.1990, già volturata a favore della Ditta
.“………………………………………………….”;
Sono espressamente esclusi dall’oggetto dell’affitto tutti i crediti, i debiti, le garanzie di qualsiasi natura prestate dal locatore, nonché i beni e i contratti non espressamente indicati nel presente contratto. In particolare, tutti i crediti e i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data del presente contratto sono rispettivamente a favore e a carico del precedente affittuario se legati alla attività gestionale; così come tutti i crediti e i debiti per rapporti sorti nel corso del presente affitto, anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione dell’affitto medesimo, rimarranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell’affittuario attuale.
2) DIVIETO ALIENAZIONE DI RAMO D’AZIENDA
2.1 Per la durata del presente contratto il locatore si impegna a non alienare il ramo d’azienda in oggetto.
3) DURATA
3.1 Il presente contratto ha durata dal giorno 01/09/2018 (duemiladiciotto) fino al giorno 31/08/2024 (duemilaventiquattro) con esclusione di ogni tacito rinnovo. L’eventuale prosecuzione del
rapporto dovrà essere conseguenza di nuova ed autonoma pattuizione scritta, riconoscendosi all’affittuario il diritto di prelazione al rinnovo del contratto.
3.2 Nel caso di mancato rinnovo o proroga del presente contratto alla scadenza, è esclusa qualsiasi indennità o compenso a favore dell’affittuario.
4) CANONE
4.1 Il canone complessivo annuo d’affitto è stabilito in €
……………………….. (……………………….) da corrispondersi in n. 12 rate mensili di € …………………. ( )
ciascuna entro il giorno 5 (cinque) del mese per cui si effettua il pagamento. Detto canone verrà aggiornato annualmente, nella misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con base di riferimento il mese di decorrenza del contratto.
Nel computo di detto canone non sono comprese tutte le utenze, che saranno ad intero carico dell’affittuario, comprese volture ed allacciamenti per acquedotto, riscaldamento ed energia elettrica.
.
4.2 il mancato o ritardato pagamento di tre mensilità comporta per il locatore la facoltà di risoluzione del presente contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.
4.3 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l’affittuario si impegna a sottoscrivere idonea polizza fideiussoria per la
somma di € 3.000,00 (tremila virgola zero zero) a favore del locatore a garanzia e cauzione di quanto previsto nel presente contratto.
5) BENI AZIENDALI
5.1 Le attrezzature e gli arredi del bar e della mensa aziendale sono di proprietà dell’affittuario. Il ramo d’azienda che si concede in locazione è costituito dalla licenza di somministrazione di alimenti e bevande intestata all’Automobile Club di Venezia che risulta da separato inventario.
5.2 Eventuali acquisti incrementativi effettuati direttamente dall’affittuario, saranno di esclusiva proprietà di quest’ultimo.
5.3 Le disposizioni dei precedenti punti sono concordemente stabilite in deroga ad ogni altra contraria disposizione di legge. Di ciò si è tenuto conto nella determinazione del canone.
6) GESTIONE DEL RAMO DI AZIENDA
6.1 L’affittuario ha facoltà di utilizzare il marchio “AUTOMOBILE CLUB VENEZIA” in via non esclusiva e limitatamente all’attività di bar e mensa interna esercitata mediante il ramo d’azienda in oggetto.
6.2 L’affittuario si impegna a gestire il ramo di azienda sotto la propria ed autonoma responsabilità, nel rispetto delle norme di corretta gestione e consentendo il controllo del locatore.
6.3 L’utilizzatore è consapevole che i locali facenti parte del ramo d’azienda sono contigui a quelli già utilizzati dal locatore, e, pertanto si impegna ad usarli senza recare pregiudizio all’attività di quest’ultimo e
al passaggio degli addetti, dei soci e degli utenti dell’”AUTOMOBILE CLUB VENEZIA” e delle società o aziende ad esso collegate.
6.4 L’affittuario si impegna a osservare per mezzo dei suoi incaricati, un orario di apertura compatibile con le esigenze del personale dell’AUTOMOBILE CLUB VENEZIA” e dei soci, in particolare in occasione di riunioni festive e manifestazioni sportive. L’ orario giornaliero dovrà essere garantito dalle 07:00 (sette) e 30 (trenta) alle 16:00 (sedici) e 30 (trenta) e anche il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12 escluso il periodo estivo che va da giugno a settembre.
6.5 L’affittuario si impegna altresì a praticare a tutti i dipendenti dell’ “AUTOMOBILE CLUB VENEZIA” e delle società ad esso collegate un sconto del 20% (venti per cento) sul prezzo di listino di tutti i consumi bar e mensa.
6.6 L’affittuario si impegna a mettere a disposizione i locali della mensa all’Automobile Club di Venezia per riunioni o corsi con gli sportivi ogni qualvolta l’Ente ne faccia richiesta.
7) IMMAGINE
7.1 L’affittuario riconosce che l’immagine e lo stile del ramo di azienda affittato costituiscono elemento che avvantaggia entrambe le parti del presente contratto dal punto di vista della buona reputazione commerciale e del prestigio presso il pubblico, pertanto:
- si impegna a mantenere nella sua gestione le caratteristiche estetiche e funzionali del ramo d’azienda, curando e conservando la migliore immagine dello stesso;
- si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali senza l’approvazione espressa del locatore;
- consente al locatore, o a un suo delegato, il diritto di ispezionare in qualunque momento il ramo d’azienda.
8) OBBLIGAZIONE DEL LOCATORE
8.1 Il locatore dichiara di detenere in affitto i locali di Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xx Xxxxxxxx x. 00/x, in virtù di contratto di locazione sottoscritto con la società Metal Xxxxxxxxx Xxx, in data 30.07.1992, registrato a Mestre il 30/07/1992 al n. 5232 Serie 3 Atti Privati e relativa integrazione del 12/07/1999, e che è dalla stessa Società autorizzato alla parziale sublocazione derivante dal presente contratto;
8.2 Detti locali ed il complesso dei affittati sono idonei a realizzare l’oggetto del contratto e tale attitudine è espressamente riconosciuta dall’affittuario con la firma del presente contratto.
9) OBBLIGAZIONI DELL’AFFITTUARIO
9.1 Fatti salvi gli ulteriori obblighi derivanti dal presente contratto l’affittuario si impegna comunque a:
- sottoscrivere polizze con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del locatore, indicandolo nelle stesse quale coassicurato, a copertura dei rischi correnti nella gestione del ramo di azienda affittato, nonché quelli derivanti dalla gestione della liquidità, rapina nei locali e scippo;
- si obbliga a consentire al locatore o ad un suo delegato, di ispezionare in qualunque momento il ramo di azienda affittato al fine di
verificare che la gestione e l’organizzazione della stessa siano adeguate agli standard qualitativi del locatore;
- si obbliga a sostenere gli oneri relativi al personale dipendente e/o collaboratori impiegati nel ramo di azienda affittato, i quali non hanno e non avranno, peraltro, alcun rapporto con il locatore;
- si impegna a controllare che il ramo di azienda affittato sia conservato con le modalità pattuite nel presente contratto.
10) RISCHI DI IMPRESA
10.1 Il rischio relativo alla gestione del ramo di azienda affittato è ad esclusivo carico dell’affittuario, stante la sua qualità di imprenditore indipendente.
10.2 L’affittuario potrà avvalersi di personale alle sue esclusive dipendenze, dando atto che nessun vincolo contrattuale potrà instaurarsi tra detto personale e il locatore e manlevando questo ultimo da ogni costo o responsabilità che potesse derivare per richiedere o proteste del personale e/o di terzi in relazione all’attività svolta nel ramo di azienda affittato. Eventuali contratti di lavoro conclusi dall’affittuario rimarranno in capo allo stesso anche successivamente alla restituzione del ramo d’azienda per scadenza del termine, risoluzione o altro.
11) RAPPORTI TRA LE PARTI
11.1 Le parti espressamente escludono che, a seguito della stipula del presente contratto possono instaurarsi fra di essi relazioni di
rappresentanza o società, o in genere, rapporti diversi da quelli previsti e regolati con il presente contratto.
11.2 L’affittuario non può assumere né direttamente né indirettamente obbligazioni in nome e per conto del locatore.
L’affittuario deve operare in modo da evidenziare ai terzi la propria autonomia negoziale rispetto al locatore, manlevando quest’ultimo da ogni costo o responsabilità che potesse derivare da richieste o pretese di terzi, in relazione all’attività indipendente svolta dall’affittuario, apponendo un’insegna apposita con la ragione sociale della propria ditta in luogo ben visibile nei locali adibiti a tale attività.
12) CARATTERE PERSONALE DEL CONTRATTO
12.1 Le parti concordano nel dichiarare che il rapporto derivante dal presente contratto si basa sull’”intuitus personae” dell’affittuario. Pertanto, senza previo consenso scritto del locatore, l’affittuario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto né trasferire a qualsiasi titolo in capo a terzi i diritti e le obbligazioni che ne derivano né subaffittare, in tutto o in parte, il ramo d’azienda in oggetto.
Nel caso in cui la società volesse, in via
provvisoria e per tempi limitatissimi, fare accedere al ramo d’azienda terzi estranei per lo svolgimento di attività di formazione o stages per giovani o altre attività analoghe, sarà comunque necessario il previo consenso scritto del locatore.
13) RISOLUZIONE ANTICIPATA
13.1 Indipendentemente da quanto stabilito al punto 3, il presente contratto può risolversi, mediante semplice comunicazione inviata dal locatore all’affittuario con lettera raccomandata A.R. e con effetto immediato dal suo ricevimento, al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:
- sub.4.3: mancato o ritardato pagamento di almeno tre mensilità del canone pattuito;
- sub. 6.1: utilizzo del marchio “AUTOMOBILE CLUB VENEZIA” per attività diverse dalla pattuita;
- sub.6.2,6.3,7.1,9.1,11.2: omessa eliminazione di irregolarità ripetutamente contestate, in particolare, se rivolte ad impedire i controlli del locatore;
- sub.12.1: violazione del divieto di cessione del contratto e di subaffitto del ramo di azienda;
- l’esistenza di uno stato di insolvenza dell’affittuario;
- sottoposizione dell’affittuario a procedure esecutive;
- cessazione della gestione del ramo d’azienda da parte dell’affittuario per qualsiasi motivo, anche a lui non imputabile, per un periodo superiore a tre mesi;
- fallimento, concordato o altra procedura concorsuale cui sia sottoposto l’affittuario;
- condanne civili o penali dell’affittuario che possono pregiudicarne il buon nome o ostacolarne l’attività;
13.2 Nell’ipotesi in cui l’affittuario intenda recedere anticipatamente dal presente contratto, lo stesso dovrà comunicarlo al locatore mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 6 mesi.
14) EFFETTI DELLA CESSAZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
14.1 Salvo diverso accordo scritto dalle parti, dal momento della cessazione o risoluzione a qualsiasi titolo del presente contratto, è fatto obbligo all’affittuario di:
- lasciare liberi da persone e cose di proprietà dell’affittuario stesso i locali di Venezia – Mestre, Xxx Xx Xxxxxxxx x. 00/x;
- prestare il consenso alla reintestazione dei permessi, delle licenze, e delle autorizzazioni in capo al locatore.
14.2 Le parti dichiarano di aver concordemente pattuito, avendone tenuto conto nella determinazione del canone e delle altre condizioni, che, a qualsiasi titolo avvenga la cessazione o la risoluzione del presente contratto, non sarà dovuta alcuna somma o indennità all’affittuario in relazione ad un ipotetico incremento dell’avviamento del ramo d’azienda in oggetto.
15) CONSEGNA DEL RAMO D’AZIENDA
15.1 Il ramo d’azienda oggetto del presente contratto viene consegnato all’affittuario contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
15.2 L’affittuario dichiara di averla precedentemente visionato il ramo d’ azienda in oggetto, di averlo trovato idoneo all’ uso cui è destinato,
in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sul suo godimento.
13) TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ IN ALTRO LUOGO
16.1 Le parti convengono che qualora l’“AUTOMOBILE CLUB VENEZIA” trasferisca la propria attività in altro luogo, la Società
……………………………………….avrà diritto ad esercitare l’attività di cui al presente contratto in locali di pari superficie all’interno dell’immobile in cui risulterà ubicata l’attività dell’“AUTOMOBILE CLUB VENEZIA”.
17) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
17.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, l’efficacia, applicazione, esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore, da nominarsi di comune accordo alle parti, in caso di disaccordo del Presidente del Tribunale di Venezia, ad istanza della parte più diligente, previa la citazione dell’altra parte.
Detto arbitro è sin d’ora espressamente esonerato dalla osservazione di ogni e qualsiasi formalità procedurale, salvo quelle inderogabili per Xxxxx.
18) SPESE
18.1 Le spese inerenti al presente contratto, alla sua registrazione e ad eventuali proroghe sono a carico dell’affittuario.
18.2 Le parti dichiarano che il valore dei locali in cui è ubicato il ramo d’azienda in oggetto è superiore alla metà del valore del ramo d’azienda medesimo.
Il locatore esercita l’opzione per l’imposizione ai fini IVA dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni così come previsto dall’art.35 comma 8 D.L. 4 luglio 2006 n°223 convertito con modificazione nella Legge 4 agosto 2006 n°248.
Le parti riconoscono, pertanto, che ai fini fiscali il presente atto è soggetto ad IVA ed ad imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% così come stabilito dall’art.35 commi 8, 1 e 1 quater del D.L. 4 luglio 2006 n°223 convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006 n°248 e chiedono che l’imposta di registro sia assolta annualmente.
Firmato: …………………………………………………………
Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C. gli articoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Firmato: …………………………………………………………
Allegati:
Planimetrie dei locali
Licenza alla somministrazione di alimenti e bevande dell’AC Venezia