Delibera del Direttore Generale n. 293 del 09-06-2022
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 293 del 09-06-2022
Proposta n. 565 del 2022
Oggetto: CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DELL’AOU MEYER. RIDETERMINAZIONE DEI CANONI CONCESSORI PER CAUSE LEGATE ALLA PANDEMIA DA COVID-19
Dirigente: XXXX XXXXX
Struttura Dirigente: SUPPORTO AMM.VO FUNZIONAMENTO OSPEDALE
Delibera del Direttore Generale n. 293 firmata digitalmente il 09-06-2022
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Delibere/Disposizioni |
Contenuto | CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DELL’AOU MEYER. RIDETERMINAZIONE DEI CANONI CONCESSORI PER CAUSE LEGATE ALLA PANDEMIA DA COVID-19 |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | SUPPORTO AMM.VO FUNZIONAMENTO OSPEDALE |
Direttore della Struttura | XXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXX XXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
70.551,21 | Svalutazione Crediti su crediti anno 2020 | 4212100000 | 2021 |
86.853,95 | Svalutazione Crediti su crediti anno 2021 | 4212100000 | 2021 |
-108.588,95 | Altri proventi attività commerciali | 0000000000 | 2021 |
Allegati Atto | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
SU PROPOSTA della Dr.ssa Xxxxx Xxxx, Responsabile ad interim della S.O.C. Supporto Amministrativo al funzionamento dell’Ospedale, giusta nota autorizzativa prot. n. 7485 del 28/10/2020, la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
PREMESSO:
- che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 1245 del 03/08/2017 Estar, in qualità di centrale di committenza ex art. 37 D.Lgs. 50/2016, ha indetto una procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del medesimo decreto, per l’affidamento, in concessione, della gestione del servizio bar all’interno dei presidi delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano;
- che con Determinazione del Direttore Area Divisione Servizi, Beni economali e arredi di Estar n. 914 del 26/06/2019, detta procedura, relativamente al servizio bar all’interno dell’AOU Xxxxx (lotto 9 – CIG gara 71694311AO), è stata aggiudicata alla società Sirio S.p.A., C.F. 04142890377 e P.I. 01334800396, con sede legale in Fornace Zarattini, Ravenna, via Xxxxxxx Re n. 43/45, per un periodo di 6 anni e per un canone complessivo di euro 2.242.485,00= oltre IVA;
- che con Deliberazione del Direttore generale dell’AOU Meyer n. 717 del 20/12/2019 è stato approvato lo schema di contratto corredato dell’offerta economica, del duvri e del progetto per la destinazione del cibo non somministrato (CIG derivato 8106537DF2);
- che con decorrenza 1 gennaio 2020 è stata disposta l’esecuzione anticipata del contratto sotto le riserve di legge;
- che in data 04/02/2020 è stato stipulato il contratto di concessione tra l’AOU Meyer e Xxxxx S.p.A. per la durata di 6 anni, dal 01/01/2020 al 31/12/2025;
RILEVATO che il canone di concessione annuale per l’affidamento in parola risulta pertanto fissato in euro 373.747,50= annui oltre oneri fiscali, fatto salvo l’eventuale adeguamento dei prezzi nel rispetto di quanto previsto nel capitolato normativo di gara;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Esecuzione del contratto (RES), ex art. 31 D.Lgs. 50/2016, è la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, subentrata alla Dr.ssa Xxxxxxx come da nota prot. 7314 del 04/10/2021, e che Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) è la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx;
RICHIAMATE:
- la delibera Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso a patologie da agenti virali trasmissibili;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020, del 07/10/2020, del 13/01/2021, del 21/04/2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato il suddetto stato di emergenza rispettivamente fino al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2020, al 30 aprile 2021 e al 31 luglio 2021;
- l’art. 1 del D.L. 23/07/2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- l’art. 1 del D.L. 14/12/2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” con il quale lo stato emergenziale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
VISTO che, a fronte dell’emersione dell’epidemia legata al virus Covid-19 in Italia, sono state emanate dal Governo una serie di previsioni normative sempre più restrittive volte a contenere il più possibile il diffondersi del contagio tra le persone;
DATO ATTO che, di conseguenza, l’AOU Xxxxx, anche a fronte di specifiche indicazioni regionali ha definito una serie di misure restrittive da applicare all’interno del presidio ospedaliero, limitando le visite degli utenti esterni alle classi di priorità più urgenti nonché ai controlli non procrastinabili e restringendo la presenza alle visite ad un unico genitore accompagnatore, in modo da ridurre i rischi di contagio sia per il personale sanitario aziendale sia per i degenti;
ATTESO che la società Sirio S.p.A., causa le stringenti misure di contenimento dell’emergenza sanitaria sopra descritte, con comunicazione del 7 aprile 2020 ha rappresentato le ripercussioni negative sul fatturato a causa del notevole calo degli accessi ospedalieri e dalla rimodulazione del servizio bar all’interno dell’ospedale secondo nuovi e più ridotti orari rispetto a quelli ordinariamente attuati, richiedendo contestualmente una riduzione del canone di concessione proporzionale alla perdita di fatturato registrata;
RICORDATO che:
- il contratto di concessione di servizi ex art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016 viene definito come un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra le parti in virtù del quale la stazione appaltante, Concedente, affida all’operatore economico, Concessionario, la fornitura e la gestione di servizi riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o comunque tale diritto accompagnato da un prezzo, con l’assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- l’obbligazione del Concessionario verso questa Amministrazione consiste nel pagamento del canone concessorio per la disponibilità di spazi di proprietà pubblica;
- l’art. 3, comma 1, lett. zz) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che il rischio operativo sia da intendersi come
non garanzia del recupero degli investimenti effettuati e/o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione purché tale rischio sia strettamente legato alle condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi imprevedibili;
- ogni perdita economica sostenuta dal Concessionario – che non si qualifichi come conseguenza diretta o mediata della esposizione dell’operatore economico stesso alle ordinarie fluttuazioni di mercato – derivante da eventi imprevedibili che alterino le condizioni operative normali, non possa qualificarsi come conseguenza del “rischio ordinario” e come tale gravare interamente sull’operatore economico;
VISTO il disposto di cui all’art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede, nel caso in cui si verifichino dei fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario, la possibilità di revisione dello stesso piano mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio;
RICORDATE altresì le Linee Guida Anac n. 9 le quali prevedono che “tra gli eventi non imputabili all’operatorie economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore, tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali”, precisando che tra tali eventi vi rientrano “epidemie e contagi”;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 4945 del 13/07/2020 questa Amministrazione sollecitava il Concessionario a trasmettere i dati relativi al fatturato mensile scaturito dalla specifica attività presso l’AOU Xxxxx dalla data di avvio della concessione fino al 30 giugno 2020;
VISTE:
- la nota prot. n. 33502 del 03/07/2020 con la quale Estar rendeva noto alle aziende sanitarie di aver attivato specifico tavolo di lavoro con i propri consulenti legali al fine di predisporre una linea guida il più oggettiva e uniforme per supportare i RES aziendali nella specifica fase dell’istruttoria per la revisione dei canoni per il periodo legato all’emergenza Covid-19 e, contestualmente, invitava le aziende sanitarie interessate a fornire specifici dati riferiti a ciascun contratto di servizio in concessione in essere;
- la nota prot. 59522 del 23/11/2020 con cui Estar trasmetteva alle stesse aziende sanitarie una relazione esplicativa su principi e orientamenti normativi per l’eventuale ridefinizione del nuovo equilibrio economico finanziario nell’ambito delle concessioni di servizi, ai sensi dell’art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ricordando, in ogni caso, la competenza dei RES aziendali ad effettuare le dovute istruttorie allo scopo di assumere le decisioni in merito alle richieste di sospensione/rimodulazione dei canoni concessori da parte dei gestori nella contingente emergenza pandemica;
PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse (agli atti d’ufficio) con la società Sirio S.p.A. per la definizione della revisione del canone concessorio durante il perdio emergenziale da Covid-19, che di seguito si riepilogano:
- nota prot. n. 3276 del 27/04/2021 e successivo sollecito via pec del 21/05/2021 con cui questa Azienda, stante il protrarsi dell’emergenza pandemica da covid-19 e al fine di acquisire dati utili a ridefinire il piano economico-finanziario della concessione in argomento, ha provveduto a richiedere a Sirio S.p.A. ulteriore documentazione tra cui i dati mensili delle casse inviati all’Agenza delle Entrate per il periodo gennaio 2020 - marzo 2021;
- nota del 24/06/2021 con cui il Concessionario. ha reso noto di aver presentato davanti al Tribunale di Ravenna istanza di concordato preventivo “in bianco” in continuità aziendale e, contestualmente, ha richiesto a questa Amministrazione un estratto conto delle partite contabili attive e passive in essere nei confronti della Sirio S.p.A. puntuali alla data 20 giugno 2021;
- note del 22/06/2021 e 05/10/2021 con le quali il Concessionario ha prodotto la documentazione
richiesta da questa Azienda a far data dal 01/01/2020 fino a tutto il 31/07/2021 nonché il Conto Economico anno 2021 riferito al punto vendita in parola nel medesimo periodo;
- nota prot. n. 8669 del 12/11/2021 con cui l’AOU Meyer, preso atto di quanto prodotto dal Concessionario, ha proposto alla società Sirio S.p.A., analogamente a quanto prospettato agli altri gestori presenti in Azienda, la rimodulazione del canone anno 2020 tenendo conto della reale riduzione dei soli ricavi, addebitando però un 10% a titolo di “rischio di impresa”;
- nota del 01/12/2021 e successiva del 09/02/2022 con cui Sirio ha richiesto di poter procedere, con riferimento all’esercizio 2020 e fino al 20/06/2021, alla corresponsione del canone nei tempi, con le modalità e le percentuali individuate nella proposta e nel piano di concordato preventivo, per il periodo successivo al 21/06.2021 sino al 31/01/2022 al pagamento di un canone mensile pari ad euro 13.000,00= oltre IVA e, a far data da febbraio 2022 sino al ripristino dell’equilibrio economico- finanziario previsto da PEF, un canone mensile di euro 14.000,00= oltre IVA;
- nota del 01/04/2022 con la quale il Concessionario, in esito agli incontri tenutisi da remoto tra le parti rispettivamente in data 24/03/2022 e 31/03/2022, ha convenuto, sin dal 21/06/2021, di corrispondere un canone concessorio mensile pari ad euro 14.000,00= anziché 13.000,00= come precedentemente indicato;
CONSIDERATO che, al fine della citata revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e alla luce delle poste di bilancio evidenziate dal gestore del servizio, con nota prot. n. 4934 del 07/06/2022 agli atti della struttura proponente, l’AOU Meyer ha formalizzato al Concessionario la proposta di rideterminazione del canone per le annualità 2020 e 2021 fino al 31/03/2022, come di seguito riepilogato:
▪ dal 01/01/2020 al 20/06/2021, resta valido il canone previsto contrattualmente ovvero quello offerto in gara, con pagamenti da corrispondere nei tempi, con le modalità e le percentuali che saranno individuate nella proposta e nel piano di concordato preventivo all’esame del Tribunale di Ravenna e non ancora pervenuto a questa Azienda;
▪ dal 21/06/2021 al 31/12/2021, a seguito di analisi puntuale della riduzione dei ricavi per tale periodo rispetto a quanto previsto nel PEF di gara, riduzione del canone concessorio pari al -55,05% corrispondente ad un canone mensile di euro 14.000,00= oltre IVA;
▪ dal 01/01/2022 al 31/03/2022, stante il perdurare dello stato di emergenza nazionale per il contenimento della pandemia da Covid-19 e sempre a seguito di analisi puntuale della riduzione dei ricavi per tale periodo rispetto a quanto previsto nel PEF di gara, riduzione del canone concessorio pari al -55,05%, corrispondente ad un canone mensile di euro 14.000,00= oltre IVA;
▪ dal 01/04/2022 al 30/06/2022, viste le misure restrittive di accesso ancora operanti per le aziende ospedaliere, questa Amministrazione si riserva di verificare i dati consuntivi riferiti al secondo trimestre 2022 e di procedere con il Concessionario ad un nuovo accordo qualora necessario;
PRESO ATTO che con successiva nota inviata via pec l’08/06/2022, anch’essa agli atti d’ufficio, la società Sirio S.p.A., ha accettato la proposta di rideterminazione del canone come sopra formulata;
VALUTATO, dunque, di poter applicare al caso di specie le disposizioni su richiamate, in quanto nella fattispecie in esame deve riconoscersi la grave emergenza sanitaria che da febbraio 2020 ad oggi ha colpito l’Italia, a seguito della diffusione del Covid-19, quale causa di forza maggiore atta a giustificare, in fatto ed in diritto, la revisione del piano economico finanziario della concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, pertanto:
- di procedere alla revisione del contratto di concessione relativamente al servizio bar all’interno
dell’AOU Meyer, in essere con la società Sirio S.p.A., rideterminando, ai sensi dell’art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, le condizioni di equilibrio economico finanziario dello stesso contratto;
- di approvare l’accordo di revisione intervenuto con il Concessionario che prevedere la rideterminazione del canone come sopra descritto;
- di dare mandato alla SOC Gestione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione di procedere:
- prudenzialmente alla svalutazione dei crediti a favore del Concessionario per l’anno 2020, considerando che sono già state rilevate sul bilancio di esercizio 2020 note di credito da emettere per euro 114.815,23= oltre IVA, generando pertanto una svalutazione da imputare sul bilancio d’esercizio 2021 sul conto 42/12/100000 “Svalutazione Crediti” per euro 70.551,21=, il tutto per riallineare i ricavi della concessione di competenza 2020 alla riduzione del fatturato registrato da Sirio S.p.A per l’anno 2020, considerando che è rimessa al Tribunale di Ravenna la decisione in merito all’accettazione del piano di concordato preventivo in bianco, in continuità di azienda, tutto il dovuto a questa AOU per l’esercizio 2020 e fino a 20/06/2021;
- per l’esercizio 2021, ed in particolare per il periodo 21/06/2021 fino al 31/12/2021 emettendo note di credito per l’importo di euro 108.588,95= oltre IVA da imputare a storno dei ricavi sul conto 41/02/710000 “Altri proventi attività commerciale” e procedendo alla prudenziale svalutazione dei crediti per le fatture emesse dal 01/01/2021 al 20/06/2021 sul conto 42/12/100000 “Svalutazione Crediti” del bilancio di esercizio 2021 per euro 86.853,95= in quanto tale periodo è oggetto di concordato preventivo in bianco, sempre attraverso l’analogo criterio di riallineamento dei ricavi del canone concessorio alla riduzione dei ricavi delle vendite da parte di Sirio S.p.A. dell’esercizio 2021 come meglio argomentato nella narrativa di questa delibera;
- di rinviare a successivo provvedimento, viste le misure restrittive di accesso ancora operanti per le aziende ospedaliere, l’eventuale rimodulazione dei canoni dovuti per il secondo trimestre 2022;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. vista la necessità di procedere quanto prima alla corretta emissione dei documenti contabili;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
ACQUISITO il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
CON la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) di procedere alla revisione del contratto di concessione in essere con la società Sirio S.p.A relativamente al servizio bar all’interno dell’AOU Xxxxx, rideterminando, ai sensi dell’art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, le condizioni di equilibrio economico finanziario dello stesso;
2) di approvare l’accordo di revisione intervenuto con la suddetta società concessionaria che prevedere la rideterminazione del canone come segue:
▪ dal 01/01/2020 al 20/06/2021, resta valido il canone previsto contrattualmente ovvero quello offerto in gara, con pagamenti da corrispondere nei tempi, con le modalità e le percentuali che saranno individuate nella proposta e nel piano di concordato preventivo all’esame del Tribunale di Ravenna e non ancora pervenuto a questa Azienda;
▪ dal 21/06/2021 al 31/12/2021, a seguito di analisi puntuale della riduzione dei ricavi per tale periodo rispetto a quanto previsto nel PEF di gara, riduzione del canone concessorio pari al
-55,05% corrispondente ad un canone mensile di euro 14.000,00= oltre IVA;
▪ dal 01/01/2022 al 31/03/2022, stante il perdurare dello stato di emergenza nazionale per il contenimento della pandemia da Covid-19 e sempre a seguito di analisi puntuale della riduzione dei ricavi per tale periodo rispetto a quanto previsto nel PEF di gara, riduzione del canone concessorio pari al -55,05%, corrispondente ad un canone mensile di euro 14.000,00= oltre IVA;
3) di dare mandato alla SOC Gestione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione di procedere:
- prudenzialmente alla svalutazione dei crediti a favore del Concessionario per l’anno 2020, considerando che sono già state rilevate sul bilancio di esercizio 2020 note di credito da emettere per euro 114.815,23= oltre IVA, generando pertanto una svalutazione da imputare sul bilancio d’esercizio 2021 sul conto 42/12/100000 “Svalutazione Crediti” per euro 70.551,21=, il tutto per riallineare i ricavi della concessione di competenza 2020 alla riduzione del fatturato registrato da Sirio S.p.A per l’anno 2020, considerando che è rimessa al Tribunale di Ravenna la decisione in merito all’accettazione del piano di concordato preventivo in bianco, in continuità di azienda, tutto il dovuto a questa AOU per l’esercizio 2020 e fino a 20/06/2021;
- per l’esercizio 2021, ed in particolare per il periodo 21/06/2021 fino al 31/12/2021 emettendo note di credito per l’importo di euro 108.588,95= oltre IVA da imputare a storno dei ricavi sul conto 41/02/710000 “Altri proventi attività commerciale” e procedendo alla prudenziale svalutazione dei crediti per le fatture emesse dal 01/01/2021 al 20/06/2021 sul conto 42/12/100000 “Svalutazione Crediti” del bilancio di esercizio 2021 per euro 86.853,95= in quanto tale periodo è oggetto di concordato preventivo in bianco, sempre attraverso l’analogo criterio di riallineamento dei ricavi del canone concessorio alla riduzione dei ricavi delle vendite da parte di Sirio S.p.A. dell’esercizio 2021 come meglio argomentato nella narrativa di questa delibera;
4) di rinviare a successivo provvedimento, viste le misure restrittive di accesso ancora operanti per le aziende ospedaliere, l’eventuale rimodulazione dei canoni dovuti per il secondo trimestre 2022;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |