BANDO DI GARA
BANDO DI GARA
Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 79137 del 30/12/2022 11:44:55
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'I.I.S. XXXXXXXX IN XXX XXXXX XXXX, 00/0 - XXXXXXX
PNRR M4 C1 INV. 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU - CUP C38B20000240001 - CIG 957448287D
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 08/02/2023, ORE 12.00
PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA VIRTUALE: 09/02/2023, ORE 12.00
PREMESSA
Il presente bando contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Città metropolitana di Bologna, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni per l’affidamento dei lavori di ripristino strutturale del piano seminterrato dell'I.I.S. Malpighi in Xxx Xxxxx Xxxx x. 00/0 x Xxxxxxx.
La procedura è stata avviata con determinazione a contrattare del Dirigente dell’Area Sviluppo delle Infrastrutture n. 2926 del 28/12/2022 - Estremi di verifica e validazione del progetto esecutivo (art. 26, commi 6 e 8, D.Lgs. 50/2016): PG 77726 del 22/12/2022.
Viene espletata una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, commi 2 lett. d) e 9 e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici – in seguito: Codice), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo in applicazione dell'art. 36, comma 9-bis, del medesimo Decreto1 determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con contratto da stipulare a misura.
La procedura di gara d’appalto verrà svolta mediante un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse.
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Xxxxxxx X’Xxxx.
Il presente affidamento ha ad oggetto lavori finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all’interno del programma Next Generation EU. Si applica, pertanto, il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108, e si evidenzia che il presente bando di gara è integrato con le previsioni scaturenti dal medesimo e dalla connessa normativa susseguente.
L’appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (cd. “Do No Significant Harm”
1 Come introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. h-6, della legge n. 55 del 2019.
- DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Bologna – Area Sviluppo delle Infrastrutture – Xxx Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx – codice NUTS: ITH55 – codice fiscale/partita IVA 00000000000 – Tel. 000-0000000 - Servizio amministrativo e gare opere pubbliche – Posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – Posta elettronica certificata: xx.xx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – Sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx - Sezione Bandi di gara.
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’XXXXXX-ROMAGNA (SATER)
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Per l’espletamento della presente gara la Città Metropolitana si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ (in seguito: sito).
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione è indispensabile:
• un Personal Computer collegato a Internet e dotato di un browser;
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• la registrazione al portale SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.
La presentazione dell’offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sullo stesso e si intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalla registrazione stessa.
Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
2.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account a lui riconducibile; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze
contenute nel presente bando, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
3. PUBBLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI GARA
3.1 Pubblicazione: il bando di gara è pubblicato:
• sul sito Internet: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx- altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
• per estratto sulla GURI - V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 152 del 30/12/2022;
• sul profilo del committente all'indirizzo:
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xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/Xxxxxx/XXXxxxxXX.xxx/X/00000XXX0000/X/X n-pubblicazione mediante link alla piattaforma SATER;
• sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Sitar 2.0);
• per estratto su 1 quotidiano a diffusione nazionale e 1 a diffusione locale.
3.2. La documentazione di gara comprende:
b) schema di contratto
c) elaborati del progetto esecutivo: v. elenco fornito su SATER - gli elaborati dell’elenco sono scaricabili al link xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxx/x/Xxx00XxXxXx0xxx
d) Patto di integrità adottato dalla Città metropolitana di Bologna;
e) modulistica per la partecipazione alla gara:
1. Modello Domanda di partecipazione;
2. Modello DGUE altri soggetti;
3. Modello Dichiarazioni sostitutive integrative del D.G.U.E.;
4. Modello Identificazione titolare effettivo;
5. Modello Autodichiarazione assenza conflitto di interessi;
6. Modello Dichiarazione manodopera. La documentazione di gara è disponibile:
• sul SATER, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito Internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xxxx/xxxxx-x-
avvisi-altri- enti/,
• sul profilo del committente all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx - Bandi di gara - mediante link alla piattaforma SATER.
4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELL'APPALTO, TERMINE DI ESECUZIONE, OPZIONI, PENALI
4.1 Luogo di esecuzione dei lavori: I.I.S. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Sede coordinata di Bologna, Via Xxxxx Xxxx n. 20/2 - Codice NUTS ITH55
4.2 Oggetto dell'appalto: esecuzione dei lavori di ripristino strutturale del piano seminterrato dell’Istituto.
Codice CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione
4.3 Importo dell’appalto
€ | 639.698,71 |
€ | 3.534,65 |
€ | 643.233,36 |
• Importo dei lavori soggetto a ribasso, oneri fiscali esclusi (IVA 22%), compresi oneri per la manodopera pari a € 209.647,69
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
• Importo complessivo dell'appalto
4.4 Suddivisione in lotti: NO – Non è stato possibile suddividere l’intervento in lotti in quanto non avrebbero il requisito della funzionalità tenuto conto della scarsa complessità organizzativa dell'appalto e dell'intervento dal punto di vista tecnico.
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4.5 Lavorazioni di cui si compone l’appalto: le lavorazioni di cui si compone l’appalto e le relative categorie ai sensi dei disposti di cui all'art. 3 lett. oo-bis ed oo-ter del Codice nonché all'art. 1, c. 3, del D.M. 248/2016 sono le seguenti:
Descrizione categoria | Cat. | Class. | Qualific. obbligatoria | Incidenza sul totale | IMPORTO | Preval./ Scorp. | Subapp. |
Opere strutturali speciali | OS21 | II | SÌ | 73% | € 462.888,25 | Preval. | SÌ |
Edifici civili e industriali | OG1 | I | SÌ | 27% | € 180.345,11 | Scorp. | SÌ |
4.6 Opzioni: Non sono previste opzioni.
4.7 Termine di esecuzione dei lavori
I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 126 (centoventisei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si rinvia all’art. 12-ter dello Schema di contratto per la previsione dell’obbligo a carico dell’Appaltatore di comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività.
L'Amministrazione contraente si riserva, in caso di necessità, di consegnare i lavori in xxx x'xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx del contratto d'appalto.
In caso di ritardo verranno applicate le penali di cui all'art. 8 dello Schema di contratto.
Qualora, invece, l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, all'appaltatore è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul termine di consegna previsto, quantificato nello 0,6 per mille dell'importo contrattuale, per un massimo di 20 giorni, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte (art. 8-bis dello Schema di contratto).
5. FINANZIAMENTO, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI
L’appalto è finanziato per € 852.000,00 mediante fondi concessi con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 13 del 08/01/2021, intitolato “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, e successivamente inclusi all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 (PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”
- Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”) e per
€ 85.200,00 mediante DPCM 28/07/2022 pubblicato sulla G.U. n. 213 del 12/9/2022 (“Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere Indifferibili”, art. 7).
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Il corrispettivo sarà contabilizzato a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite all’art. 10 dello Schema di contratto.
Ai sensi del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (“Decreto Rilancio”) convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, alle condizioni di cui all'art. 35, comma 18, del Codice.
Al presente appalto si applica la revisione prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25, come specificato all’art. 5 dello Schema di contratto.
In ragione del finanziamento PNRR, e fatte salve eventuali modifiche delle norme ovvero degli accordi di concessione, non sono ammesse varianti al progetto salvo che per aspetti di dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi. In ogni caso non possono essere approvate modifiche progettuali che determinino la modifica della graduatoria e dei piani approvati e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di ammissione al finanziamento ovvero determinino un aumento del contributo.
6. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx- del-sistema/guide/ da inoltrare entro il 30/01/2023.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 02/02/2023, tramite SATER.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
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7. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista obbligatoriamente la visita dei luoghi.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono essere registrati al servizio FVOE
- Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx) secondo le istruzioni ivi contenute.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46, D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato art. 47 del D.L. 77/2021, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni.
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Per le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale a contrarre n. 2926 del 28/12/2022 a firma dell’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx si applica la deroga all’obbligo di assunzione di una quota relativa all’occupazione femminile. Tale deroga è conforme alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.
In applicazione dell’art. 47, comma 6 del D.L. 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla Stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021.
9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, c. 3, del Codice, dell'iscrizione al Registro della C.C.I.A.A.;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
9.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA nella categoria prevalente OS21 per classifica necessaria; per tale categoria non è ammesso il ricorso all’avvalimento in applicazione dell’art. 89, c. 11, del Codice nonché del Decreto 248/2016.
È altresì richiesto, a pena di esclusione, il possesso di regolare attestazione SOA nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1, classifica I. Si precisa che, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria, il concorrente deve qualificarsi in proprio o mediante RTI ovvero ricorrere al subappalto c.d. qualificante dichiarandolo espressamente in sede di gara a pena di esclusione; i requisiti mancanti relativi alla categoria scorporabile devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Si segnala che per tutti i soggetti che intendano assumere lavori, nelle categorie richieste, per importi pari o superiori alla classifica 3° (terza) è obbligatorio il possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale attestato dalla SOA.
10. AVVALIMENTO
Fatto salvo il divieto di avvalimento per la categoria prevalente come indicato al paragrafo precedente, ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.
L'operatore economico che intende avvalersi della capacità di altri soggetti, dovrà presentare anche tutta la seguente documentazione prevista al comma 1 del citato art. 89:
a) attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art 80 del Codice e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
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d) il contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art 89 co 9 del Codice, il contratto di avvalimento dovrà, tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie; l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
11. SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente.
Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all’importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo.
Qualora, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico intenda avvalersi del subappalto, in fase di partecipazione alla gara deve presentare idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del Codice citato, indicando quali lavorazioni intende subappaltare.
La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.
Si precisa che in caso di cd. "subappalto qualificante" (per gli operatori economici carenti, relativamente a categorie scorporabili previste a "qualificazione obbligatoria", di tutti o di parte dei requisiti di qualificazione) la mancata presentazione della dichiarazione di voler subappaltare, a impresa/e qualificata/e, le lavorazioni relative a tali categorie scorporabili non possedute (o possedute solo parzialmente), costituisce motivo di esclusione.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
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12. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 12.864,67, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice (trattandosi di procedura ordinaria di scelta del contraente non è applicabile la deroga di cui all'art. 1, c. 4 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020);
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
1. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 231/2007, con versamento effettuato tramite PagoPa, accedendo al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/XxxxXX e selezionando l’opzione pagamenti senza avviso PagoPA, inserendo come causale l’oggetto della gara e il CIG, oppure in contanti, con bonifico, in assegni circolari intestati a Tesoreria della Città metropolitana di Bologna o versati sul conto di Tesoreria dell'Ente acceso presso INTESA SANPAOLO S.p.A. Filiale di BOLOGNA VIA RIZZOLI, 5 - XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 BIC: XXXXXXXX - Codice Ente: 1040025.
Istruzioni per il Cassiere:
HU00 (ambiente emulazione) MENU’: CADC
Ente 1040025.
TIPO DEPOSITO:PRO
INTESTAZIONE (indicare chi effettua il versamento)
CAUSALE: valorizzare il campo lungo saltando il primo, quello breve. TIPO CAUZIONE: C
CODICE BOLLO: 025 (esente)
IMPORTO .............................................
invio di verifica dati CONFERMA: SI'
In questo caso, i soggetti non aggiudicatari con la liberatoria rilasciata dalla Stazione appaltante possono recarsi in Tesoreria, Filiale Rizzoli, Xxx Xxxxxxx 0 - Xxxxxxx - e chiedere lo svincolo del predetto deposito cauzionale.
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Nel caso di deposito cauzionale versato presso altre filiali, o a mezzo bonifico da altre banche, è possibile esclusivamente versare con TESIN creando un provvisorio di entrata a favore della Stazione appaltante restituibile solo attraverso l'emissione di un mandato di pagamento.
In questo caso ai soggetti non aggiudicatari sarà richiesto di compilare il "Mod. B fornitori" con le indicazioni necessarie per procedere all'emissione del mandato di pagamento: la somma sarà riaccreditata tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l'emissione del mandato e del conseguente accreditamento.
In ogni caso deve essere comunque allegata la dichiarazione avente ad oggetto l'impegno di un fideiussore a rilasciare apposita garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
3. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
• xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23- bis del D.Lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei casi, secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, c. 7, del Codice, riassunti nella tabella sotto riportata.
a.1) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%. a.2) La suddetta riduzione si applica, non cumulabile con quella di cui al pe- riodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclu- sivamente da microimprese, piccole e medie imprese. | 50,00% |
b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 | Da sola -30% cumulabile con lett. a.1) -50% -30% |
b.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla b.1) | Da sola -20% Cumulo con lett. a.1) -50% -20% |
c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. | Da sola -20% cumulabile con lett. a.1 e a.2) -50% -20% |
d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. | Da sola -15% cumulabile con lett. a.1), a.2), b.1), b.2), |
e) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o in possesso di certifica- zione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000 o di certifica- zione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavora- tori, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qua- lità di ESC per servizi energetici e certificazione ISO 27001 per il sistema di ge- stione della sicurezza delle informazioni. | 30% non cumulabile |
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Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti allegando sulla piattaforma SATER copia dei relativi certificati.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e
c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021, attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) accessibile dal sito dell’ANAC (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx – Servizi - Servizi online - Gestione Contributi Gara) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
Xxxxxx, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma SATER, nella Sezione “Busta documentazione”, la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) DGUE;
3) dichiarazioni integrative al DGUE;
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4) autodichiarazione per l’identificazione del titolare effettivo o dei titolari effettivi del concorrente alla presente procedura (cfr. par. 14.4);
5) autodichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi resa dal titolare effettivo o dai titolari effettivi identificati (cfr. par. 14.4);
6) comprova del pagamento del bollo con le modalità di cui al par. 14.1;
7) documento attestante la garanzia provvisoria di cui al par. 12 del presente bando, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice;
8) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC (di cui al par. 13 del presente bando);
9) scansione del PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e alle eventuali mandanti/associate/consorziate/ausiliarie;
10) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, D.Lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d’inosservanza dei termini previsti dall’art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.L. 77/2021);
11) Patto d’integrità della Città metropolitana di Bologna debitamente firmato per accettazione;
12) documentazione in caso di avvalimento di cui al par. 14.2;
13) documentazione per i soggetti associati di cui al par. 14.5;
14) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: scansione della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1).
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. La domanda deve contenere necessariamente quanto segue:
1) gli estremi di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l’indicazione dell’attività esercitata;
2) (nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE/aggregazione d’imprese aderenti a contratto di rete) le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli componenti;
3) (nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016)
l’indicazione delle imprese consorziate esecutrici dell’appalto;
4) la dichiarazione di considerare remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
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5) l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi (CAM) e gli obblighi derivanti dal rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) previsti nel Capitolato speciale d’appalto;
6) (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice) il possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7, del Codice, come da relativa/e certificazione/i che si allega/allegano secondo quanto previsto al par. 13 del bando di gara;
7) la decisione di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Nel secondo caso il concorrente deve allegare una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” contenente le parti coperte da riservatezza, accompagnata da idonea motivazione e documentazione ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;
8) l’impegno a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 240 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
9) (per tutti gli operatori economici tenuti alla disciplina della Legge 68/1999) la dichiarazione di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 e l’impegno, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all’art. 17 della medesima Legge 68/1999 e una relazione relativa all’assolvimento dei menzionati obblighi e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; tale relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali;
10) (per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e pari o inferiore a 50 non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006) l’impegno, in caso di aggiudicazione, a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, relazione che dovrà essere
consegnata entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla Stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
11) la dichiarazione di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai giovani con età inferiore a 36 anni, come disposto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
12) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’informativa riportata nel successivo par. 23;
13) la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 73, c. 4 e art. 216, c. 11 del D.lgs. n. 50/2016 e dal DM 2/12/2016 circa il rimborso delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di esito sulla GURI e sui quotidiani, come quantificate al successivo par. 19.
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La Stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica della procura fissando termine e modalità per adempiere.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
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In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00, inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione nell’apposito campo e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 utilizzando il modello presente sul SATER.
Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale “Documentazione amministrativa”.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice
Parte già compilata dal sistema.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:
1) DGUE redatto utilizzando il modello presente sul SATER, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al par. 14.3 del presente bando;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma
1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
L’impresa ausiliaria dovrà generare la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" mentre l’impresa ausiliata genererà il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI". Il PassOE così generato deve essere firmato congiuntamente da ausiliata e ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.
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Parte III – Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D)
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 9.1 del presente bando.
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 nonché al D.L. n. 135/2018 convertito nella L. n. 12/2019 e al D.L. n. 32/2019 convertito nella L. n. 55/2019), ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa, come da modello allegato, in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice, nonché comma 4, quinto periodo, come introdotto dal D.L.76/2020 – c.d. Decreto semplificazioni.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 9.2 del presente bando di gara.
Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati
Non va compilata.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, costituiti o costituendi, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da chi sottoscrive la domanda ai sensi del precedente par. 14.1;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, anche dall'ausiliaria (come indicato più sopra).
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. [fino all’aggiornamento del DGUE al D.Lgs. 56/2017, al D.L. 135/2018 convertito nella L. 12/2019 e al D.L. 32/2019 convertito nella L. 55/2019] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. [fino all’aggiornamento del DGUE al D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020] dichiara l’inesistenza di violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertate;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
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4. di accettare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); a tal fine allega alla documentazione amministrativa il Patto di integrità debitamente sottoscritto. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del D.Lgs. 159/2011;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con atto sindacale n. 19/2019 reperibile nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
6. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (UE);
7. dichiara di applicare ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e di agire nei confronti degli stessi dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari, previdenziali e di solidarietà paritetica previsti dalle leggi e dai contratti e di impegnarsi ad inserire la medesima clausola nei contratti con i subappaltatori;
8. dichiara di applicare e rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
9. dichiara il numero di dipendenti occupati alla data di presentazione dell’offerta;
10. dichiara di non essersi reso responsabile, negli ultimi dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta, in riferimento ad altre procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC, della mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47, c. 3 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;
11. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 oppure di non essere tenuto al rispetto degli obblighi medesimi, indicandone in quest’ultimo caso la motivazione;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000:
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13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del deposito della domanda di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di avvalersi per la partecipazione alla gara dei requisiti di un altro soggetto, come specificato nel DGUE.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, costituiti o costituendi, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da chi sottoscrive la domanda ai sensi del precedente par. 14.1;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, anche dall'ausiliaria (come già indicato al par. 14.2).
Le suddette dichiarazioni dovranno preferibilmente essere rese utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Stazione appaltante (Modello Dichiarazioni Integrative al DGUE).
14.4. DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO E ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
L’autodichiarazione circa l’identificazione del titolare effettivo deve essere resa, preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente bando, oltre che dal concorrente singolo:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, costituiti o costituendi, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da chi sottoscrive la domanda ai sensi del precedente par. 14.1;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Tutti i titolari effettivi individuati devono rendere l’autodichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi, preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente bando.
14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i consorzi stabili:
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del Codice, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
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■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
■ copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■ dichiarazione che indichi le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
o, in alternativa,
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
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a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti o le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 14.1, dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione o quali sezioni interne della domanda medesima.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ovvero dichiarazione per l’identificazione del titolare effettivo) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste ovvero dell’offerta è sanabile solo qualora non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta della stessa;
- la carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Città metropolitana di Bologna, o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, è sanabile, a condizione che l’accettazione risulti formalizzata in data anteriore alla presentazione dell’offerta;
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- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui all’art. 9.1 del presente bando.
La mancata presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, da parte dei partecipanti in sede di presentazione della domanda, non potrà costituire motivo di esclusione dalla gara. Tuttavia, la richiesta di presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi sarà reiterata nei confronti del medesimo soggetto qualora risulti aggiudicatario/contraente, funzionalmente alla stipula del contratto.
Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine
- non superiore a 4 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B - OFFERTA ECONOMICA”
La busta virtuale “B - Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica formulata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito ed in particolare:
• la percentuale unica di ribasso, in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, utilizzando fino ad un massimo di 3 cifre decimali;
• la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (da inserire a sistema su SATER nel campo “ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA”);
• la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice (da inserire a sistema su SATER nel campo “COSTI DELLA MANODOPERA”).
La busta virtuale “B - Offerta economica” contiene inoltre la dichiarazione sui costi della manodopera resa utilizzando il modello “Dichiarazione manodopera” incluso nella documentazione di gara (v. par. 6.2 del presente bando di gara).
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 – secondo periodo, del Codice.
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
Si precisa che nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta:
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente bando di gara e dallo schema di contratto nonché dagli elaborati progettuali.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, già citate.
Il Seggio di gara appositamente nominato si riunirà in prima seduta pubblica virtuale il giorno 09/02/2023 alle ore 12.00.
Detta seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Trattandosi di seduta virtuale gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della Stazione appaltante.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 24 ore prima della data fissata.
Il/i verbale/i della/e seduta/e pubbliche saranno pubblicati sul SATER, anche ai fini dell'art. 76 comma 2, lett. a-bis) del Codice, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx- enti/bandi-e-avvisi-altri-enti/, nonché sul profilo del committente al link:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/Xxxxxx/XXXxxxxXX.xxx/X/00000XXX0000/X/Xxxxxxx- sedute-di-gara-ed-elenchi-ammessi-esclusi
Inversione della procedura
In applicazione dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019 (applicabile fino al 31/06/2023 per effetto dell’art. 52, comma 1 lett. a-3), del D.L. 77/21 convertito in legge n. 108/2021), la Stazione appaltante intende utilizzare la cosiddetta “inversione della procedura” di cui all'art. 133, comma 8, del Codice e, cioè, procedere alla verifica della busta amministrativa dopo l’apertura dell'offerta economica.
Pertanto il Seggio di gara, utilizzando le modalità individuate da SATER, procederà come segue:
• Apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando “Apertura Buste” senza verificare il contenuto delle stesse;
• Attribuzione dell’esito “Ammessa ex art. 133 comma 8.” a ciascun offerente;
• Apertura delle buste economiche ed eventuale individuazione delle offerte anomale;
• Eventuale procedimento di verifica di anomalia;
• Esame della busta amministrativa dell'operatore economico risultato al 1° posto della graduatoria stilata dalla piattaforma SATER.
La piattaforma SATER provvederà automaticamente alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, solo in presenza di almeno 5 offerte.
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Si applica l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. L’esclusione automatica, ai sensi del comma 8 del predetto articolo, non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci2; in tale caso si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice. Qualora tale offerta risulti anomala e, dunque, esclusa, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
In esito alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente 1° classificato e all'eventuale positiva conclusione del soccorso istruttorio il Seggio di gara procederà a formulare la proposta di aggiudicazione dell’appalto, redigendo apposito verbale.
Qualora in esito alla verifica della documentazione amministrativa e/o in esito al soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15, si dovesse procedere alla esclusione del concorrente verificato, NON si dovrà ricalcolare la soglia di anomalia in applicazione dell'art. 95, comma 15, del Codice.
Eventuali esclusioni saranno comunicate ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall’ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE.
2 Trattandosi di procedura ordinaria di scelta del contraente non si applica il disposto di cui all'art.1, c.3, del D.L. 76/2020 convertito nella L.120/2020 che prevede, per gli affidamenti a procedura negoziata di cui al comma 2, lettera b) del decreto stesso, l’esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
In un’ottica di celerità procedurale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l’aggiudicazione con efficacia sospensiva alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto: l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
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In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nel testo vigente (c.d. Codice Antimafia).
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini, previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dallo stesso laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione effettuate ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a).
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Nei casi di cui all’art. 110, co. 1 del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
19. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà:
a) costituire garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del Codice ed in conformità agli schemi tipo del D.M. 19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1).
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
L’Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L’Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del succitato art. 103.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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b) stipulare la polizza di cui all’articolo 103, comma 7, del medesimo decreto legislativo, specifica per i lavori di cui alla presente procedura di affidamento, che tenga indenne l’Amministrazione contraente da tutti i rischi di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche dolose, o cause di forza maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e così ripartita:
SEZIONE A
- Danni alle opere d’appalto: importo contrattuale maggiorato dell'IVA
- Danni alle opere preesistenti: importo contrattuale maggiorato dell'IVA
SEZIONE B
Responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere: € 500.000,00.
Le garanzie prestate dall’Esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra dovranno avere durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, l’operatore economico è tenuto ad assicurare, nei modi e forme di legge, l’emissione della necessaria proroga, trasmettendo all’Amministrazione Contraente copia della richiesta alla Compagnia nonché della relativa appendice di proroga.
Tale polizza, da presentarsi unitamente all’altra documentazione prevista per la stipula, potrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, data entro la quale dovrà in ogni caso essere presentata ed attivata qualora la consegna avvenisse in via d’urgenza.
Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante, nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del Codice nonché del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L'importo presunto delle spese di cui sopra è pari a circa € 1.375,00; la Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'esatto ammontare con le relative modalità di pagamento.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario generale dell'Ente quale ufficiale rogante. L'aggiudicatario dovrà farsi carico delle spese contrattuali indicativamente pari, nel complesso, a € 2.580,00.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
20. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie relative all'espletamento della procedura di gara ed all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna – Xxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Posta elettronica: xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx - Telefono: 051/4293101-2-3 (Centralino) - Indirizzo Internet (URL): xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
22. DURATA DEL PROCEDIMENTO
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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e 32, comma 4 del Codice il termine di conclusione del procedimento in oggetto è fissato in 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
La Città Metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito della presente procedura sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.
Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.
I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per lo svolgimento della procedura di appalto i dati personali possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice dei contratti. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) nel testo vigente.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città Metropolitana di Bologna – Area Sviluppo delle infrastrutture, presentando apposita istanza.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.
Bologna, 30/12/2022
In sostituzione del Dirigente dell'Area Sviluppo delle Infrastrutture Il Dirigente del Settore Strade e Sicurezza
Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)