MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
All. 9
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. - a seguito di procedura aperta, svolta ai sensi dell’art.60, comma 1, del Decreto legislativo n 50/2016, aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) e 5 del citato Decreto, per la fornitura di n. 4.100 Divise estive per servizi di Ordine Pubblico, Capitolo 2685 PG. 3, con esigibilità negli esercizi finanziari 2023 e 2024, ID 23662/2023 e 23662a/2024, C.I.G. 9651240732,
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2023 addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno
sita in xxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, avanti a me Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 4 novembre 2020 – prot. nr. 0063813, senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato, sono presenti:
, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
• la Dr.ssa , agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
• il l Sig. , nato a ( ) il / / , nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “ ”, dichiara che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese delle Marche al numero
, codice fiscale , domicilio fiscale e sede in
( ), con oggetto sociale
“ ” come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di in data / / .
PREMESSO
- che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, indicata di seguito con la parola “Amministrazione”, per le esigenze di equipaggiamento del personale della Polizia di Stato, ha la necessità di approvvigionare n. 4.100 Divisa estiva per servizi di Ordine Pubblico, di cui:
• n. 1000, oggetto di una prima tranche con scadenza di pagamento nell’esercizio finanziario 2023;
• n. 3.100, oggetto di una seconda tranche con scadenza di pagamento nell’esercizio finanziario 2024;
- che tale esigenza è stata rappresentata dal Servizio Armamento, Equipaggiamento, Vestiario, Materiali Speciali e Casermaggio di questa Direzione Centrale con nota prot MIPG n. _del ;
- che si è proceduto, mediante apposito bando di gara, pubblicato nella G.U.U.E.
del
e nella G.U.R.I. n.
del
, ad esperire una procedura aperta, in unico lotto con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip s.p.a. “Sistema ASP”, dandone massima pubblicità con la pubblicazione per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;
- che l’Amministrazione, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura costituita dal lotto nr. 1, avente come oggetto “Nr. 4.100 Divise estive per servizi di Ordine Pubblico”, alla ditta
“ ”, con sede in ( ), al prezzo complessivo di €
, ( , ), oltre I.V.A. al 22%.
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)
La Ditta “ ”, (nel seguito indicata come Ditta o anche Assuntore), con sede legale in ( ), con il presente contratto si obbliga a fornire, al prezzo unitario di €
(Iva esclusa), n. 4.100 (dicesi: quattromilacento) Divise estive per servizi di Ordine Pubblico”, per un importo di € (iva esclusa).
Per un valore attuale complessivo dell’appalto pari a € , cui sono da aggiungere gli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, stimati in € , oltre I.V.A. al 22%, secondo le modalità e le quantità del cronoprogramma di seguito dettagliato:
• Quantitativo della I° tranche della fornitura (1.000 divise), da consegnare entro 45 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione da parte della Ditta, della comunicazione a mezzo PEC dell’approvazione e registrazione del contratto da parte degli Organi di Controllo - o di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
• Quantitativo per la II° tranche della fornitura (3.100 divise), da consegnare entro 150 giorni a decorrere dalla data dell’approntamento al collaudo della prima tranche.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui alle Specifiche Tecniche e al disciplinare, posti a base della gara d’appalto, esperita in modalità ASP, Codice Iniziativa n. 3417086 - Lotto Unico, che costituiscono parte integrante del presente contratto e che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti senza che siano allegati al presente contratto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
OPZIONI E RINNOVI
a) L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo, XXX xxxxxxx, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;
b) Le parti, pur nella vigenza dell’art. 29, comma 4, del D.L. 27.01.2022, n. 4, riconoscono che, avendo il presente contratto durata infra annuale e comunque non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, non viene prevista clausola di revisione prezzi. La ditta affidataria accetta tale determinazione, confermando espressamente che, per la tempistica e la natura del presente contratto, non viene comunque pregiudicata la remuneratività attesa.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;
b) il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
f) il D.P.R. n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell’art.217, comma 1, lett. u) del D.Lgs n.50/2016;
g) il D.Lgs n.159 del 6/9/2011 e ss.mm.ii.;
h) il riferimento alla legislazione sulla tutela dei segni distintivi della Polizia di Stato;
i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
j) tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia dei contratti pubblici.
La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Esecuzione contrattuale - Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni) L’esecuzione del presente contratto decorrerà dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione, a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art.101 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il “Responsabile Unico del Procedimento” (RUP), che potrà avvalersi del “Direttore dell’Esecuzione Contrattuale” (DEC) per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte della Ditta.
La Ditta, entro dieci giorni dalla predetta comunicazione dovrà trasmettere, a mezzo PEC: xxxxx.000.0000@xxxxx.xxxxxxx.xx, al DEC (ovvero al Responsabile Unico del Procedimento), nonché al Servizio armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio xxxxx.000.0000@xxxxx.xxxxxxx.xx, le seguenti notizie contenute nel cosiddetto “Piano industriale di qualità” per ciascuno stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di lavorazione:
• data di inizio delle lavorazioni;
• presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;
• la produzione media giornaliera;
• il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative mansioni dei medesimi.
Le predette dichiarazioni dovranno essere coerenti ed in linea con il GANTT presentato nel corso della procedura di gara e che si allega al presente contratto (All……).
• la conformità dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualità”;
• il piano di controllo della qualità;
• il responsabile della qualità;
• gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;
• i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
• i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;
• le schede tecniche con la periodicità delle manutenzioni effettuate su dette apparecchiature;
• le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
• i depositi delle materie prime.
Il “Piano industriale di qualità” dovrà chiaramente evidenziare le procedure e le modalità da espletare nel caso si presentino problemi di qualità (non conformità alle specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la
conformità del prodotto ai requisiti previsti nel nelle specifiche tecniche e relativa scheda (in modo da garantire l’idoneità e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all’interno dei reparti per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo).
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle notizie inerenti il “Piano industriale di qualità”, decorso il termine di dieci giorni dalla diffida ad adempiere, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali di cui all’art.12.
Articolo 4
(Verifica di conformità in corso di esecuzione)
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attività di verifica in corso di esecuzione, in qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione, per assicurarsi della bontà dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate.
A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i beni, oggetto del presente contratto, al DEC, nonché ai delegati dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno riscontrate con apposito verbale, redatto seduta stante dal DEC ovvero dai delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potrà apporvi le controdeduzioni.
Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi disposte, saranno comunicate alla Ditta dal DEC, con l’indicazione degli adempimenti e delle prescrizioni impartite.
Nel caso di grave difformità della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente art.3, l’Amministrazione procederà all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’art.11 del presente contratto. La Ditta dovrà provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento
di servizio fuori sede del personale appartenente all’Amministrazione - saranno a carico della Ditta fornitrice; al riguardo la Ditta dovrà esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della sottoscrizione del contratto, una lettera di credito presso un’Agenzia specializzata con la quale garantirà l’assunzione delle predette spese, oppure dovrà provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione.
Saranno altresì a carico della ditta le spese inerenti le analisi che l’Amministrazione disponesse in fase di verifica di conformità ed in corso di esecuzione.
Articolo 5
(Approntamento alla Verifica di Conformità– Verifica di Conformità - Consegna – Termini di adempimento)
APPRONTAMENTO ALLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ
La Ditta dovrà approntare alla verifica di conformità la fornitura presso un proprio Stabilimento o Deposito nel rigoroso rispetto del seguente cronoprogramma:
Prima tranche: entro _ giorni solari, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’approvazione e registrazione del contratto da parte degli Organi di Controllo - o di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, la Ditta deve approntare alle verifiche di conformità la fornitura di n. 1.000 Divise estive per servizi di Ordine Pubblico;
Seconda tranche: entro giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione dell’esito favorevole della verifica di conformità relativa alla prima tranche la Ditta dovrà approntare alle verifiche di conformità, la fornitura di n. 3.100 Divisa estiva per servizi di Ordine Pubblico.
Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o amministrativa, fatte salve le determinazioni dell’Amministrazione e quanto previsto dall’articolo 6 del presente contratto.
La Ditta, almeno dieci giorni prima dell’approntamento al collaudo, è tenuta a comunicarne la data al DEC, all’ Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento, nonché al Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio / I Divisione xxxxx.000.0000@xxxxx.xxxxxxx.xx, mediante PEC.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare la quantità e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché l’idoneità dei locali ove la merce è depositata.
VERIFICA DI CONFORMITÀ
Le verifiche di conformità, relative ad ogni tranche della fornitura saranno effettuate in conformità all’art.102 e seguenti del D.Lgs n.50/2016 e saranno eseguite dal DEC, oppure da apposita Commissione composta da uno/tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione all’oggetto del contratto.
I beni presentati alla verifica di conformità dovranno possedere i requisiti previsti dalle specifiche tecniche poste a base di gara.
Tutti i costi relativi alle verifiche di conformità, compresi quelli relativi ai danni derivanti dalle verifiche stesse, sono a carico della Ditta, che dovrà reintegrare a proprie spese i beni/manufatti distrutti per l’effettuazione delle prove.
Il soggetto incaricato delle verifiche di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs n.50/2016.
CONSEGNA DEI BENI
I manufatti accettati alla verifica di conformità dovranno essere consegnati, a cura della Xxxxx, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, entro …….. giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell’ordine di assegnazione da parte del Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio/ I Divisone della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, presso n……………………………………………………………………………………………………
I manufatti dovranno essere consegnati all’interno dei magazzini secondo le indicazioni del personale addetto.
In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura, saranno applicate le penali di cui all’articolo 12.
Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui l’Amministrazione riceverà i beni in ogni singolo punto di distribuzione.
Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione della Ditta per i successivi 15 (quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.
Trascorso tale termine il materiale sarà restituito con oneri a carico della Ditta che si impegnerà a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte della Ditta si procederà con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.
INFORMAZIONI
La Ditta aggiudicataria, in relazione alla comunicazione dell’ordine di distribuzione, dovrà fornire al Servizio armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio / I Divisione le seguenti informazioni, tramite PEC all’indirizzo xxxxx.000.0000@xxxxx.xxxxxxx.xx:
- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio, ecc.);
- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;
- Documentazione informatica circa l’uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro operativo) e la manutenzione dei beni.
Articolo 6
(Sospensione dell’esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto, a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari. La mancata comunicazione a mezzo PEC da parte della Ditta al RUP o al DEC del giorno di inizio del periodo di chiusura per ferie estive - comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della chiusura per ferie - comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP o il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare al RUP o al DEC, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell’evento – unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo. Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall’Amministrazione, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 7
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica di conformità)
Nel caso che il DEC ovvero la Commissione preposta alle verifiche di conformità pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità la Xxxxx potrà riproporre – entro giorni dalla data di ricezione della comunicazione della decisione di rifiuto deliberata – una nuova fornitura che risulti esente da difettosità e vizi, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con cui sono stati risolti i difetti e/o le avarie riscontrate.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art. 5 del contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti alle verifiche di conformità con esito negativo resteranno a carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione la Ditta non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione, che si rivarrà sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito cauzionale.
Verranno applicate le penali di cui all’art. 12 in caso di superamento dei termini in scadenza, indicati nell’art. 5 del presente contratto, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alle verifiche di conformità a quella di comunicazione della verifica negativa.
Nell’ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intera garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 8 (Migliorie)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno apportare delle migliorie, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in
fornitura, la Ditta, previ accordi tra le parti, sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Articolo 9 (Vizi)
I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti nelle specifiche tecniche e relative schede poste a base di gara.
La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in valore.
I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e ss.mm.ii.
Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 10 (Garanzia)
La Ditta garantisce, conformemente a quanto previsto dall’art. 133 del D.lgs. 206/2005, la fornitura per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di consegna dei manufatti oggetto del presente contratto.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare verifica di conformità, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, l’Amministrazione attiverà le conseguenti procedure giudiziali.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale alla verifica di conformità comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
Articolo 11 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’art.54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dello art.103 del D.Lgs n.50/2016, costituisce una garanzia definitiva di € , pari al …. . (in lettere………) %, così determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del codice dei contratti [Eventuale] ed in forza delle riduzioni applicabili ai sensi dell’ultimo periodo del citato art. 1 dell’art. 103 e del comma 7 dell’art. 93 del codice dei contratti, in quanto la Ditta è in possesso della certificazione La garanzia viene prestata mediante cauzione/ polizza
fidejussoria n ., rilasciata da , soggetto debitamente
autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni, senza riserva di eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La fideiussione è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti1 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia è corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
1 I nuovi schemi tipo sono stati approvati con DM 16.09.2022, n. 193 (pubblicato nella GU del 14.12.2022) e devono essere adottati per tutte le procedure di gara indette dopo il 29.12.2022.
L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 12
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo sia all’approntamento alle verifiche di conformità o alla consegna della fornitura, sia alla trasmissione del “Piano industriale di qualità” di cui all’art.3, ultimo comma, all’art.5, ovvero nei casi previsti dall’art.7, comma 4, del presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 15 (quindici) giorni.
L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi il termine di 15 giorni, costituendo grave inadempimento, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del
contratto, all’incameramento della cauzione definitiva, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art.110, commi 1 e 2, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verrà applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, fermo restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall’Amministrazione. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’applicazione della penalità.
Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.
Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Articolo 14 (Pagamento)
Fermo restando quanto disposto dall’art.113, comma 1 del D.Lgs n.50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, il pagamento, a favore della Ditta fornitrice, sarà effettuato dall’Amministrazione a verifica di conformità eseguita ed a consegna avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attività contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato e al competente in copia via pec.
La fattura dovrà riportare:
• il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato;
• il codice CIG Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 presso il seguente Istituto:
• L’oggetto della fornitura:
• I riferimenti contrattuali (numero e data del contratto):
CONTO CORRENTE DEDICATO:
Generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti corrente:
La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U.
n.27 del 03 febbraio 2015.
Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di presa in carico nel sistema di interscambio della fattura.
In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs n.231/2002, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformità del predetto materiale.
Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell’art.30, comma 5, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’Amministrazione in fase di verifica di conformità, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di verifica di conformità) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia definitiva.
In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31/12/2009, n.196, come da ultimo modificato dal D.Lgs 16/3/2018, n.29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l’esigibilità dell’importo contrattualizzato avrà la seguente scadenza (esigibilità):
Articolo 15
(Clausola dell’Amministrazione più favorita)
La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura. In ogni caso in cui la Ditta dovesse praticare prezzi minori ad altri soggetti, a parità di oneri fiscali, in corso di vigenza del presente contratto, i prezzi qui concordati saranno automaticamente aggiornati nella misura più favorevole per l’Amministrazione. Nel caso in cui il ricorrere di tale evenienza sia accertata autonomamente dall’Amministrazione, questa sarà in diritto di esigere una ulteriore riduzione del 10% sul prezzo aggiornato.
Articolo 16 (Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo della Ditta.
La Ditta si impegna a sollevare formalmente l’Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare l’Amministrazione dai danni e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.
Articolo 17
(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9/4/2008 n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi, nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e D.Lgs 11/4/2006 n.198 e ss.mm.ii.) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.).
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, e salvo quanto previsto dall’articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunica- zione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni.
La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parità tra uomo e donna e di diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti – che la Ditta ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell’Autorità di controllo locale, o comunque accertata – l’Amministrazione potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.
Articolo 18
(Documento Unico di Valutazione Rischi)
L’Amministrazione ha valutato che nel corso del rapporto contrattuale non possono insorgere rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all’uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico-All.2) previsto e redatto in
ottemperanza all’art.26 del D. Lgs n.81/2008, modificato e integrato dall’art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 e ss.mm.ii.
Articolo 19
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)
La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale della Ditta che, nell’ambito della realizzazione del bene oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove la Ditta intenda diffondere:
- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto;
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all’Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento e al Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio / I Divisione e II Divisione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 20 (Decadenza e diritti dell’assuntore)
La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e della Gestione Patrimoniale, Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 21
(Patto di integrità e Codice di Comportamento dipendenti Ministero Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (all. ), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e “Codice di Compartimento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (all ), impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in essi contenuti.
Articolo 22 (Salvaguardia dall’obsolescenza)
E’ fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all’avvenuta effettuazione della verifica di conformità riferito alla seconda tranche, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine la Ditta dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica di conformità della fornitura, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 20% dell’importo del prezzo da versare alla Ditta.
Articolo 23 (Domicilio legale)
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 7.03.2005, n. 82, la Ditta qui conferma che il proprio domicilio digitale è rappresentato dal seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
………………………., regolarmente iscritto presso Indice nazionale dei domicili digitali (INI- PEC) di cui all’art. 6 bis del citato D.lgs. n. 82/2005. Presso tale indirizzo di posta elettronica
certificata sono effettuate, ad ogni effetto, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente contratto. La Ditta è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
[Solo in via residuale e per ovviare ad eventuali casi di black out dei sistemi di collegamento telematico, la ditta comunica che il proprio domicilio legale, presso cui è possibile inoltrare tutte le comunicazioni cartacee relative al presente contratto, è il seguente: ]
Articolo 24 (Oneri fiscali)
Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 25 (Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la facoltà, per l’Amministrazione stessa, di disporre, secondo quanto già indicato nel comma 1 del precedente art. 3, l’esecuzione anticipata ai sensi dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del codice dei contratti pubblici.
L’applicazione delle penali, ai sensi dell’art.12, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
art.3;
art.5;
art.7, comma 4;
art.10, comma 5.
L’Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC – con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: art.6, comma 4;
art.7, comma 5;
art. 13, comma 2;
art.27, comma 2;
nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:
art.11, comma 8;
art.12, comma 3; art.19, ultimo comma; art. 28, comma 2.
Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica l’art.110, commi 1 e 2, del D.Lgs n.50/2016.
Articolo 26 (Cessione del credito)
La Ditta ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito, calcolato al netto dell’IVA.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 27
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs n.159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.)
In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell’informativa antimafia in ossequio all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 16/07/2020, n.76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020, n. 120, recante la previsione, fino al 30 giugno 2023, di procedere all’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva. Si da atto che è stata inoltrata richiesta prot:……………………………
Tuttavia, l’acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art.67 del D.Lgs.n.159 del 06/09/2011 darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente contratto.
Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto
Articolo 29 (Controversie Contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 30
(Spese inerenti al contratto)
La Ditta contraente, nel formulare il prezzo della fornitura, ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
• Art.62 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
• • Artt.40 e 57, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
• Art.16 bis della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440), e successive modificazioni.
Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (recante la disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in data 25 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
• verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per l’esecuzione delle lavorazioni;
• verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
• istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
• richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all’articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n.642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con mod.F24 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 31
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Articolo 32
(Costi a carico della parte contraente)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutte le prove merceologiche ritenute opportune, presso Laboratori accreditati, in sede di verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e di verifiche finali di conformità, a spese della Ditta aggiudicataria.
I costi a carico della parte contraente riguardano:
A. Le prove merceologiche relative a ciascuna attività di verifica (esecuzione contrattuale e verifica di conformità), quantificabili in Iva esclusa per il primo anno e di € , Iva esclusa per ciascuna annualità successiva. Qualora i costi di ulteriori prove, richieste discrezionalmente dalla Commissione di Xxxxxxxx, superino i limiti sopra stabiliti, la Ditta contraente sarà tempestivamente informata al riguardo;
B. Le spese di missione del personale incaricato alle verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e alle operazioni di verifica di conformità finale (collaudo) indicativamente commisurate entro un importo massimo pari ad € , Iva esclusa per ciascuna annualità. Tale valore può variare in base alla localizzazione della sede dello stabilimento, al mezzo di trasporto necessario per raggiungere lo stesso, al periodo temporale e al livello della struttura ricettiva prescelta;
C. I costi dell’imballaggio e delle spedizioni. L’imballaggio dei materiali in fornitura potrà essere diverso da quello previsto dalle specifiche tecniche e relativi allegati, se richiesto dall’Amministrazione, per motivate esigenze logistiche, connesse alle modalità di consegna. L’Amministrazione comunicherà al contraente le eventuali variazioni;
D. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento a titolo di rimborso nei confronti della Stazione appaltante, nonché tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da pagine scritte per intero, e parte della
presente, oltre le clausole vessatorie. Le Parti lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà, e con me lo sottoscrivono, in forma digitale.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
- articolo 1 Oggetto del contratto e descrizione della fornitura
- articolo 2 Norme regolatrici del contratto;
- articolo 3 Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni;
- articolo 4 Verifica di conformità in corso di esecuzione;
- articolo 5 Approntamento, collaudo, consegna e termini di adempimento;
- articolo 6 Sospensione dell’esecuzione del contratto, Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 7 Rifiuto e ripresentazione alla verifica di conformità;
- articolo 8 Migliorie;
- articolo 9 Vizi;
- articolo 10 Garanzia;
- articolo 11 Cauzione definitiva;
- articolo 12 Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 14 Pagamento;
- articolo 15 Clausola dell’Amministrazione più favorita;
- articolo 17 Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 22 Salvaguardia dall’obsolescenza;
- articolo 25 Vincoli contrattuali;
- articolo 26 Cessione del credito;
- articolo 27 Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs n.159/2011 e ss.mm.ii.
- articolo 28 Risoluzione in caso di condanna penale;
- articolo 29 Controversie contrattuali;
- articolo 30 Spese inerenti al contratto;
- articolo 31 Prevalenza delle clausole contrattuali;
- articolo 32 Costi a carico della parte contraente.