DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO
Intervento “realizzazione condotta premente da località s. xxxxxxxx a depuratore di bucchianico frontino nel comune di bucchianico (ch)”
RISORSE EX ART. 4 COMMA 176 L. 350/2003
INDICE ARTICOLI DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Articolo 1 Oggetto del Disciplinare di Concessione
Articolo 2 Condizioni generali Articolo 3 Condizioni specifiche Articolo 4 Durata della concessione
Articolo 5 Importo della Concessione – Oneri a carico del Concessionario
Articolo 6 Opere Progettuali
Articolo 7 Verifiche
Articolo 8 Collaudo tecnico-amministrativo e Relazione economica acclarante
Articolo 9 Rapporti con terzi
ARTICOLO 10 Modalità di erogazione del finanziamento
ARTICOLO 11 Accredito del Finanziamento ARTICOLO 12 Revoca della Concessione ARTICOLO 13 Termine del rapporto di concessione ARTICOLO 14 Codice di comportamento
ARTICOLO 15 Informativa e trattamento dei dati personali
ARTICOLO 16 Definizione delle controversie
ARTICOLO 17 Norme richiamate
ARTICOLO 18 Allegati
Articolo 1
Oggetto del Disciplinare di Concessione
Il presente Disciplinare regola la disposta concessione di finanziamento da parte
della Regione Abruzzo, con sede a L’Aquila, Via Xxxxxxxx Xx Xxxxx n. 7, in persona del Dirigente in carica del Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio - Ambiente, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato “Ente Concedente”
a favore
dell’ERSI - Ente Regionale Servizio Idrico Integrato - C.F. 93093990666, con Sede Legale in L’Aquila - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 4 - nella persona del Presidente, Xxxxxx Xxxxxxx, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato “Concessionario”, il quale sottoscrive la presente concessione, in qualità di Soggetto Beneficiario del finanziamento del complessivo importo di € 300.000,00 di cui € 130.000,00 finanziati con risorse ex. art. 4 comma 176 L. 350/2003 ed € 170.000,00 quale quota di co-finanziamento a carico del Gestore, giusta Determina n. 97 del 16/02/2022 di ACA S.p.A., acquisita al protocollo regionale n. 165473 in data 28/04/2022.
La presente concessione trova copertura finanziaria per € 170.000,00 a carico del gestore, quale quota di co- finanziamento ed € 130.000,00 con fondi di cui all’Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data 23 gennaio 2003 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze/il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio/il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Abruzzo, che contempla il finanziamento delle iniziative di carattere infrastrutturale concernente il Servizio Idrico Integrato, in particolare ex. art. 4 comma 176 L. 350/2003, per l’attuazione dell’intervento “Realizzazione condotta premente da località S. Xxxxxxxx a depuratore di Bucchianico Frontino nel Comune di Bucchianico (CH)”.
La presente concessione, da intendersi quale delegazione amministrativa intersoggettiva, regola il trasferimento delle risorse finanziarie al Concessionario, stabilendo anche le condizioni per la completa realizzazione dell’intervento, oggetto della concessione medesima.
Articolo 2
Condizioni generali
Il Concessionario, in conformità e nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale in materia di opere pubbliche, ambiente e servizio idrico integrato, assume la responsabilità della corretta realizzazione dell’intervento oggetto della Concessione e, con essa, l'onere per il corretto affidamento, conduzione e assistenza al collaudo dei lavori, al fine di rendere funzionali le opere da realizzarsi, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive che si ritengono necessarie per consentirne le realizzazione.
L’intervento verrà realizzato, in qualità di Stazione Appaltante, dall’attuale Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, operante nell’ambito territoriale di competenza, previa stipula di atto di sub-concessione tra il Concessionario e il Soggetto Gestore.
Il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, si impegna al rispetto ed osservanza di disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione del finanziamento emesse dalla Regione Abruzzo, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione della presente concessione
Articolo 3
Condizioni specifiche
Le attività di scelta del contraente, dei criteri di aggiudicazione, delle commissioni giudicatrici e quant’altro necessario per la realizzazione dell’intervento sono disciplinati dalle vigenti norme regionali, statali e comunitarie in materia di opere pubbliche.
Prima di avviare le procedure di affidamento dei lavori, ferma restando l’estraneità dell’Amministrazione Regionale al procedimento, al conseguente rapporto contrattuale e ad ogni altra forma di obbligazione da questo discendente, il Concessionario dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti all’esecuzione delle opere anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
La scelta del soggetto esecutore o dei soggetti esecutori dovrà avvenire secondo il più rigoroso rispetto di tutte le leggi generali e specifiche, compresa la normativa antimafia, che regolano l’esecuzione di opere pubbliche.
Articolo 4
Durata della Concessione
Il Concessionario si impegna a certificare l’avvenuta realizzazione dell’intervento ed entrata in operatività delle opere entro il termine di cui alla scheda tecnica allegata al presente Disciplinare, trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento (Allegato 1), pena la decadenza e la revoca del finanziamento assentito.
La durata della presente Concessione è correlata al termine dei lavori, dando atto che il termine della concessione è assoggettabile a proroga autorizzata dall’Ente Concedente previa richiesta motivata dal Responsabile Unico del Procedimento, avallata dal Concessionario e presentata almeno trenta giorni prima della fissata scadenza.
Articolo 5
Importo della Concessione - Oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario espressamente riconosce che l'importo globale della Concessione pari ad € 300.000,00 comprende e compensa il costo dei lavori e delle forniture, e di ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione.
È inoltre a carico del Concessionario ogni e qualunque maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.
Resta invece espressamente convenuto che qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo della presente concessione, indipendentemente dalla ragione che l'abbia determinata, farà carico al Concessionario che provvederà alla relativa copertura a sua cura e con propri mezzi finanziari.
L’Ente Concedente provvederà a rideterminare l’importo del finanziamento assentito sulla base del nuovo Quadro Tecnico Economico dell’intervento, riformulato a seguito degli esiti di gara, redatto in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di appalti pubblici, rimodulato e regolarmente approvato con provvedimento amministrativo.
L’importo derivante da ribasso d’asta e gli accantonamenti previsti dalla suddetta normativa restano tutti di esclusiva competenza regionale. Il Concessionario non può disporne se non previa autorizzazione dell’Ente Concedente.
L’eventuale utilizzo dei predetti accantonamenti ed economie, sulla base di valide motivazioni di ordine tecnico, dovrà essere autorizzato dall’Ente Concedente.
Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente
richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti, sono ricompresi e compensati nella somma assegnata e pertanto nessun ulteriore compenso ed onere potrà al riguardo essere richiesto all’Ente Concedente.
Articolo 6
Opere Progettuali
Le opere saranno realizzate, nel rispetto incondizionato dei termini fissati con il presente disciplinare di concessione, in aderenza e assoluta conformità ai progetti esecutivi e alle relative varianti, regolarmente approvati dal Concessionario.
Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, in quanto ammesse dalle vigenti norme in materia lavori pubblici. Per quel che concerne la casistica e le modalità di realizzazione delle perizie di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui alle norme di settore in materia di appalti pubblici.
Dette varianti, la cui ammissibilità tecnica e la compatibilità con le norme vigenti dovrà essere preventivamente e formalmente dichiarata dal Responsabile Unico del Procedimento nonché approvate dal Concessionario dovranno essere autorizzate dall’Ente Concedente.
La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per la esecuzione delle opere.
E' posto a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti.
Viene espressamente confermato che, in relazione al disposto del precedente articolo 5, ogni ulteriore onere eccedente l'importo complessivo stabilito dallo stesso articolo 5, che dovesse derivare da eventuali variazioni alle opere di progetto, farà comunque carico al Concessionario.
All’Ente Concedente è riservata l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.
In merito alla proprietà delle infrastrutture realizzate, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 143 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Al termine della realizzazione dell’intervento la gestione delle infrastrutture è in capo al Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 147, 148 e 172 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Articolo 7
Verifiche
Il Concessionario mediante il Responsabile Unico del Procedimento provvede all’espletamento di azioni e di iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni di cui alla presente concessione e ad assicurare il flusso informativo all’Ente Concedente.
L’Ente Concedente, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli su tutte le attività oggetto della concessione.
Le verifiche di cui al comma precedente non esimono, comunque, il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
L’Ente Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento (forniture, danni, ecc.) e le verifiche, di cui al presente articolo, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Concessionario e regolate dalla presente Concessione.
Articolo 8
Collaudo tecnico-amministrativo e Relazione economica acclarante
Il Collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d’opera, ovvero nei casi previsti il Certificato di Regolare Esecuzione, dell’opera oggetto della concessione, sarà effettuato ai sensi della vigente normativa in materia.
Il relativo onere economico è posto a carico del Concessionario nell’ambito del finanziamento concesso. Le opere saranno sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Disciplinare a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione, unitamente alla Relazione acclarante i rapporti tra Ente Concedente e Concessionario, debitamente approvati dal Concessionario, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute debitamente quietanzate, saranno sottoposti, per il tramite dell’Ente Concedente, all'esame della Struttura regionale individuata dall’Ente Concedente e di seguito denominata Struttura di Controllo.
L'erogazione della rata di saldo da parte dell’Ente Concedente è subordinata all'esito dell'esame tecnico-
amministrativo dei predetti atti di contabilità finale e di rendicontazione da parte della Struttura di Controllo.
Articolo 9
Rapporti con terzi
Il Concessionario agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù dell’assegnazione del finanziamento in oggetto, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'opera. Esso è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori e delle attività ad essi connesse, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente Concedente.
Articolo 10
Modalità di erogazione del finanziamento
Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività correlate alla realizzazione dell’intervento in oggetto, l’Ente Concedente disporrà a favore del Concessionario l'erogazione di rate di anticipazione del finanziamento concesso con le modalità di seguito indicate:
− Prima rata di acconto, pari al 20% dell'importo oggetto di concessione, entro 60 gg. dalla firma della sub- concessione tra Concessionario e Soggetto Attuatore, previa richiesta, altresì, attestante l’avvio delle procedure di gara;
− Seconda rata, pari al 40% dell'importo di concessione, rideterminato sulla base del Quadro Tecnico Economico post gara, debitamente approvato con atto amministrativo del Concessionario, a presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, validata dal Concessionario, attestante un avanzamento contabile della spesa pari al 75% dell’anticipazione ricevuta in cui sia comunque ricompresa una spesa corrispondente ad almeno il 50% di avanzamento lavori;
− Terza rata, pari al 30% dell'importo di concessione rideterminato, a presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, validata dal Concessionario, attestante un avanzamento contabile della spesa pari ad almeno il 75% dell’anticipazione ricevuta in cui sia comunque ricompresa una spesa corrispondente ad almeno il 90% di avanzamento lavori;
Il Saldo finale, riconosciuto, ovvero riconoscibile in base alla normativa vigente, potrà essere erogato a seguito della presentazione dell’Atto di Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione Economica acclarante i rapporti tra Ente Concedente e Concessionario, debitamente approvati dal Concessionario e della documentazione giustificativa delle spese sostenute debitamente quietanzate dell’intero finanziamento assentito, comprensivo di eventuale co-finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento effettua e trasmette al Concessionario la dichiarazione di avanzamento contabile per ogni rata di finanziamento, corredata di documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata. Il sub-concessionario è consapevole ed accetta che i provvedimenti di liquidazione ed erogazione del finanziamento potranno essere disposti dall’Ente Concedente al Concessionario solo a seguito di esito positivo emesso dalla Struttura di Controllo, formalizzato in apposito verbale.
L'ammontare definitivo del finanziamento sarà determinato, comunque, entro i limiti dell'importo della concessione.
In fase di saldo, qualora l'ammontare definitivo del finanziamento, determinato come sopra indicato, risulti inferiore all’importo complessivamente erogato, il Concessionario si impegna a restituire le somme eccedenti tale importo (economie) entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione degli atti finali di collaudo.
L’Ente Concedente, nel caso di inadempimento di cui al precedente capoverso, intima al Concessionario la restituzione di quanto dovuto entro 30 (trenta) giorni dall’intimazione. Decorso inutilmente tale termine, si dà luogo al recupero forzoso.
Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento sono comunque subordinati, senza che il Concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta nelle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali è condizionato dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti e compatibilmente con i vincoli indotti da rispetto del “patto di stabilità”.
L’Ente Concedente può autorizzare modifiche alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie previa richiesta motivata del Concessionario.
Il Concessionario si impegna ad istituire appositi Capitoli dedicati (Parte Entrata e Parte Spesa) nel proprio Bilancio dove far transitare le somme che gli saranno trasferite dall’Ente Concedente e vincolati ai fini dell'impignorabilità, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 267/2000 da rinnovare semestralmente, e si impegna poi a mantenere la liquidità delle somme predette per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente disciplinare di concessione.
Articolo 11
Accredito del finanziamento
Le somme erogate a qualsiasi titolo secondo le scadenze stabilite dal precedente articolo saranno accreditate dall’Ente Concedente presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato sul conto di Contabilità Speciale intestato al Concessionario.
L’Ente Concedente, una volta effettuato l'accredito, è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione dell'accredito stesso.
All’ Ente Concedente è riservato il diritto di eventuali risarcimenti di danni qualora il Concessionario utilizzi le somme erogate nel mancato rispetto dell’obbligo della destinazione vincolata.
Articolo 12
Revoca della Concessione
L’Ente Concedente si riserva il potere di revocare la concessione nel caso in cui il Concessionario incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente Concessione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione.
Lo stesso potere di revoca sarà esercitato ove il Concessionario, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento.
Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture eseguiti e utilizzabili e resteranno attribuite al Concessionario le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il soggetto medesimo è legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessorie e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.
L’Ente Concedente si riserva il diritto al risarcimento dei danni che dovesse derivarle dai comportamenti del soggetto convenzionato che dovessero portare alla revoca della Concessione.
L’Ente Concedente, in caso di revoca della concessione, a tutela dell'interesse generale, si riserva, infine, la facoltà di sostituire il Concessionario con altro Soggetto Attuatore per la realizzazione delle opere oggetto della concessione, in possesso dei requisiti di legge, che l’Ente Concedente andrà ad individuare.
Articolo 13
Termine del rapporto di Concessione
Il termine del rapporto di concessione ha luogo con l’approvazione degli atti di collaudo da parte del Concessionario e la successiva erogazione della rata di saldo.
Il Certificato di regolare esecuzione o il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e la Relazione economica acclarante i rapporti tra Ente Concedente e Concessionario, debitamente approvati da parte del Concessionario, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute debitamente quietanzata dell’intero finanziamento assentito, saranno presentati all’Ente Concedente che provvederà al successivo inoltro alla competente Struttura di Controllo con richiesta di esame ed espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa.
La Struttura di Controllo, conclusa la procedura di competenza, trasmetterà il parere, formalmente espresso, all’Ente Concedente e per conoscenza al Concessionario.
All’esito favorevole della predetta verifica L’Ente Concedente può predisporre gli atti per l’erogazione del saldo finale.
Articolo 14
Codice di comportamento
Il Concessionario ed il Soggetto Gestore sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014 disponibile sul sito della Regione Abruzzo.
Articolo 15
Informativa e trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03, le parti dichiarano di essere state informate circa l’utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell’ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente atto.
Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all’art.11 del Codice.
Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03.
Articolo 16
Definizione delle controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Ente Concedente ed il Concessionario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Concessionario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa all’Ente Concedente che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica.
Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l’Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisone amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.
Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l’utilizzo dell’iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di L’Aquila.
Articolo 17
Norme richiamate
Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.
Il presente atto disciplina i rapporti fra Ente Concedente e Concessionario ed è, e rimane, distinto da quello che si andrà ad instaurare tra il Concessionario e la Stazione appaltante, se individuata nel Soggetto gestore del Servizio Idrico integrato, e gli Appaltatori dell'opera, verso i quali l’Ente Concedente non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.
Articolo 18
Allegati
Allegato 1 – Scheda Tecnica
Firmato Digitalmente
Regione Abruzzo (Ente Concedente)
Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Dott. Xxxxx Xx Xxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXX XX XXXXXX Xxxxx: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 10/05/2022 13:44:30
ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (Concessionario)
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXX
O = ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO (ERSI) T = PRESIDENTE
Data e ora della firma: 10/05/2022 09:17:58
Xxxxxxxx espressamente accettate ai sensi dell’art. 1341 del c.c.: artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17.
con la sottoscrizione digitale del presente atto