CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI FERRARA |
XXXXXX XXX XXXXXXXXX 0 |
00000 XXXXXXX |
C.F. 00297110389 |
CIG |
e
Società Assicuratrice |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2019 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2021 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati:
31.12
Alle ore 24.00 di ogni:
DEFINIZIONI
DEFINIZIONI
I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:
ASSICURATO: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione compresi gli Assicurati Aggiuntivi |
ASSICURATI AGGIUNTIVI | Holding Ferrara Servizi Srl Acosea Impianti Srl AMF Farmacie Comunali Srl Amsef Srl Ferrara Tua Srl |
ASSICURAZIONE: | La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione. |
BROKER: | Xxx XxX, l’intermediario autorizzato ai sensi incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.. |
SOCIETÀ/ASSICURATORI/IMPRESA/ COMPAGNIA: | L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici. |
CONTRAENTE: | Il soggetto indicato nel frontespizio di polizza che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. Laddove pertinente, con il termine Contraente debbono intendersi anche gli Assicurati aggiuntivi. |
FRANCHIGIA: | La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, e prevista dalle condizioni contrattuali che rimane a carico esclusivo del Contrente e/o assicurati aggiuntivi. |
SCOPERTO: | La parte di danno indennizzabile, espressa in misura percentuale da applicarsi all’importo del danno, e prevista dalle condizioni contrattuali che rimane a carico esclusivo del Contrente e/o assicurati aggiuntivi. |
INDENNIZZO/RISARCIMENTO: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
MASSIMALE PER SINISTRO : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose. |
RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL): | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. |
POLIZZA: | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
PREMIO: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
SINISTRO: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene all’Assicurato la richiesta di risarcimento. |
SINISTRO IN SERIE: | Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: -agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia interessata -agli effetti dell’applicazione della relativa franchigia Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l’ evento dannoso. |
COSE/BENI/ENTI: | Sia gli oggetti materiali, compresi valori, sia gli animali. |
DIPENDENTI, OPERATORI O PRESTATORI DI LAVORO: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contrante/Assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione. |
DANNI CORPORALI: | Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di animali, nonché di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | Il pregiudizio economico conseguente la distruzione, perdita o il danneggiamento di cose. |
APPALTATORE: | Il soggetto al quale l'Assicurato cede la esecuzione di lavori |
SELF INSURED RETENTION (S.I.R.) | L’importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente e/o assicurati aggiuntivi tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa. |
COMUNICAZIONI: | Per comunicazioni alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail, PEC in firma digitale o altri mezzi |
documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione. |
1. MASSIMALI
Euro 8.000.000,00 | Per ogni sinistro con il limite di |
Euro 8.000.000,00 | Per ogni persona; |
Euro 8.000.000,00 | Per danni a cose e/o animali |
ASSICURATO: COMUNE DI FERRARA MASSIMALI R.C.T.
MASSIMALI R.C.O.
Euro 8.000.000,00 | Per ogni sinistro con il limite di: |
Euro 4.000.000,00 | Per ogni persona |
Euro 8.000.000,00 | Per ogni sinistro con il limite di |
Euro 8.000.000,00 | Per ogni persona; |
Euro 8.000.000,00 | Per danni a cose e/o animali |
ASSICURATO: HOLDING FERRARA SERVIZI SRL comprese le Società del Gruppo MASSIMALI R.C.T.
MASSIMALI R.C.O.
Euro 8.000.000,00 | Per ogni sinistro con il limite di: |
Euro 4.000.000,00 | Per ogni persona |
Si prende atto tra le Parti che i massimali suddetti sono da intendersi singolarmente dedicati ad ogni Assicurato, ovvero al Comune di Ferrara nonché alla Holding Ferrara Servizi Srl comprese Società del Gruppo.
2. LIMITI DI INDENNIZZO
Resta inteso che in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, e tenendo conto di tutte le sezioni del presente contratto importi complessivi superiori a Euro 20.000.000,00.
3. DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – RINNOVO - DISDETTA
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al termine di ogni annualità assicurativa, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, telegramma o PEC (posta elettronica certificata) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di anni 3 (tre), alle medesime condizioni normative ed economiche, previa adozione di apposito atto.
E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio.
L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
4. PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente e Assicurati aggiuntivi entro 90 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
5. PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO PREMIO
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. “Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione”, restando altresì inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
6. CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio annuo di polizza – da intendersi in forma “flat” e non soggetto a regolazione - viene calcolato come segue:
Ente/Società | Retribuzioni lorde € | Tasso lordo pro-mille | Premio annuo lordo € |
Comune di Ferrara | 32.000.000,00 | ||
Holding Ferrara Servizi Srl | 100.000,00 | ||
Acosea Impianti Srl | 000.000,00 | ||
AFM Farmacie Comunali Srl | 3.100.000,00 | ||
Xxxxx Xxx | 93.000,00 | ||
Ferrara Tua Srl | 3.150.000,00 | ||
TOTALE | 38.443.000,00 | // |
Si precisa che la Compagnia sarà tenuta ad emettere una polizza base con n.2 singoli certificati assicurativi riportanti il premio rispettivamente riferito al Comune di Ferrara nonché alla Holding Ferrara Servizi Srl e relative Società del Gruppo. Con riguardo ad eventuali appendici a titolo oneroso, le stesse dovranno essere riferite al certificato dell’Assicurato in favore del quale ha avuto luogo la variazione.
7. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L'attività esercitata dal Contraente consiste nell'esercizio di una Amministrazione Comunale, nelle forme ed i modi previsti dalla Legge, ed esercita le competenze e le funzioni istituzionalmente previste, comprese le attività indicate nello Statuto e nei Regolamenti, nonché quelle esplicate a nuovo e non svolte al momento della stipula del contratto, nessuna esclusa né eccettuata.
Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, la garanzia è pertanto operante per tutte le attività e le prestazioni che l'Assicurato gestisce ed eroga (in applicazione delle leggi, delle delibere dei propri organi, delle determine, di ordinanze, disposizioni, ecc. dei ruoli competenti) sia per atto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge.
Sono comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, collegate e conseguenti (nulla escluso né eccettuato), ovunque e da chiunque svolte, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.
Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi (persone fisiche e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di attività, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.
La garanzia è operante, nei termini sopra riportati, anche per le Società che il Comune ha costituito attribuendo ad esse ed alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale i beni immobili e mobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria:
HOLDING FERRARA SERVIZI SRL
In via indicativa lo scopo della società è di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società controllate dal Comune di Ferrara esercitando funzioni di indirizzo strategico e di direzione e coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo la Società si occupa di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare del Comune di Ferrara, gestione delle società partecipate ed esercitare funzioni di indirizzo strategico così come stabilite dal
Comune di Ferrara proprietario, nonché di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate; la prestazione, nei confronti ed a favore del Comune di Ferrara e delle società controllate e/o partecipate, di servizi strumentali al fine di valorizzare e coordinare le controllate; la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione della manutenzione, nei confronti ed a favore del Comune di Ferrara e delle società controllate e/o partecipate, di ogni opera e/o impianto necessario o funzionale o correlato allo svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalle partecipate; la gestione e la valorizzazione, sia direttamente che per il tramite delle società controllate/partecipate, di immobili anche del Comune di Ferrara ove alla stessa conferiti, affidati in gestione o dalla stessa comunque acquisiti.
Holding Ferrara Servizi Srl controlla le seguenti Società:
ACOSEA IMPIANTI SRL
La società Acosea Impianti Srl è stata costituita con atto di scissione del ramo gestionale di Acosea Spa trasferito ad Hera Spa. Con tale scissione sono state attribuite ad Acosea Impianti immobilizzazioni rappresentanti gli assets del ciclo Idrico integrato (ramo reti) precedentemente presenti in Acosea Reti. Il suo statuto prevede che ai sensi di quanto disposto dall'art.113 comma 13 del D.Lgs.267/2000, la società debba essere a totale capitale pubblico locale. Alla società sono stati trasferiti gli assets del servizio idrico integrato, oltre che del Comune di Ferrara, il cui pacchetto azionario è attualmente gestito da Holding Ferrara Servizi Srl, anche da altri Comuni presenti nella disciolta Acosea Spa. La società quindi è esclusivamente una società patrimoniale, dal momento che la gestione del servizio idrico integrato è svolta da Hera Spa in virtù del contratto d'affitto, oltre che della convenzione stipulata con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara ATO 6. La società è soggetto incaricato alla "gestione amministrativa e finanziaria del servizio idrico integrato" del patrimonio dei comuni soci, del Demanio e della stessa Acosea Impianti rappresentando la titolarità congiunta della totalità del capitale strumentale al servizio idrico integrato sito nei comuni soci.
AFM FARMACIE COMUNALI FERRARA SRL
Azienda Speciale del Comune di Ferrara, costituita dal medesimo, che gestisce farmacie nel territorio comunale di Ferrara e un Centro Inalatorio.
AMSEF SRL
Xxxxx X.x.x., Società del Comune di Ferrara, è un'Agenzia di onoranze funebri nasce dallo scorporo da Amsefc Spa della Divisione Funebre, in osservanza al disposto della Legge Regionale Xxxxxx-Romagna 19/2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" e ss.mm.ii..
FERRARA TUA SRL
Nasce il 15/12/2015 dalla fusione tra AMSEFC SPA e FERRARA TUA SPA (Traffico Urbano Parking).
Ferrara Tua Srl si occupa dei seguenti servizi: area cimiteriale, area verde pubblico e disinfestazione e area parcheggi.
La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Art. 1.2 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori - Altre assicurazioni
L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati.
In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.
Art. 1.4 Variazioni di rischio
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile Italiano, sempre che il contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato
per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 60 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 1.5 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 6 (sei) mesi da darsi con lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale. Il computo dei 6 mesi decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art. 1.6 Foro competente
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..
Art. 1.7 Oneri fiscali
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.
Art. 1.8 Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.9 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 1.10 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 1.11 Coassicurazione e delega
Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società ai sensi dell'art. 1911 del C.C.:
1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
3. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici
4. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
5. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
6. Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
Art. 1.12 Gestione della polizza
Alla Società Aon S.p.A. in è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.
Il Contraente e gli assicurati aggiuntivi e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura dell’8,1% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione e/o la Società HFS Srl venga a definire con il Broker Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.
Art. 1.13 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 1.14 Frazionamento del premio
Il premio viene pagato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 31.12 e il 30.06 di ogni anno, senza che ciò comporti un aggravio di premio per la Contraente.
Art. 1.15 Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii, nonché del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 1.16 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (operativa solo nel caso di aggiudicazione a sottoscrittore lloyd’s.)
Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l’ assicurato e/o contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio (qui di
seguito indicato come "broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s indicato Pertanto:
a1.Ogni comunicazione effettuata al broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’assicurato e/o contraente, oppure
a2.Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’assicurato e/o contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RCT/O
Art. 2.1 Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente e gli assicurati aggiuntivi di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività per la quale è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell’Ente, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
Art. 2.2 R. C. Personale
2.2.1) Salvo quanto previsto dall’art. 2.3 “Rinuncia alla rivalsa” la garanzia si intende estesa, salvo le ipotesi di dolo, alla Responsabilità civile personale dei dipendenti e degli operatori del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi e/o ad altri dipendenti, operatori, nello svolgimento delle attività e delle mansioni professionali svolte su incarico e/o autorizzazione del Contraente, e ciò entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia RCT, con l'eccezione di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri dipendenti, nel qual caso il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia di RCO.
Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali sopra previsti che restano ad ogni effetto unici anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con il Contraente o fra di loro.
2.2.2) Limitatamente ai danni che cagionino morte, lesioni personali o danneggiamento di cose, la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale degli Amministratori, Presidente, Direttore Generale e del Segretario, per danni involontariamente cagionati a terzi in occasione di attività connesse all’espletamento del proprio mandato e/o delle proprie mansioni di ufficio.
Art. 2.3 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le spetta ai sensi dell’art. 1916 CC., nei confronti di Amministratori, dipendenti, collaboratori e operatori in genere, nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, e salvo il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente e/o assicurati aggiuntivi per Xxxxx.
La Società rinuncia inoltre al diritto di rivalsa che le spetta ai sensi dell’art. 1916 CC., nei confronti dei proprietari e sublocatori degli immobili tenuti in locazione, nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.
Art. 2.4 – precisazioni sulla qualifica di "terzo"
Si conviene che non sono considerati terzi i Dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I Dipendenti sono invece considerati terzi:
• per danni arrecati a cose di loro proprietà;
• qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.
Tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi, compresi il Contraente verso gli assicurati aggiuntivi e viceversa e relativi dipendenti, nonché le società controllate da Holding Ferrara Servizi Srl e relativi dipendenti.
Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi terzi fra loro.
Art. 2.5 Danni esclusi dalla garanzia RCT
L'assicurazione RCT non comprende i danni:
1. per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D. Lgs. 209/05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
2. da furto, salvo quanto previsto all'art. 2.9 "Delimitazioni" punto 5 "danni da furto di cose consegnate e non consegnate" e punto 8 “danni da furto”;
3. derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l'osservanza delle norme vigenti in materia;
4. conseguenti ad inquinamento, non causato da evento di natura accidentale e/o improvvisa, dell'aria dell'acqua o del suolo;
5. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole “Servizio di polizia municipale” e “Impiego di fuochi artificiali”;
6. derivanti dalla gestione di discariche di rifiuti di qualunque tipo;
7. derivanti direttamente o indirettamente dall'esposizione e\o contatto con l'asbesto e l'amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e\o trasformati;
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”
9. provocati dalla rete fognaria che non siano conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture;
10. derivanti, per quanto riguarda i soli fabbricati, da rigurgito di fogne che non siano conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture;
11. derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
12. derivanti da malpractice medica;
13. derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encelopatia Spongiforme – BSE;
Art. 2.6 Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente assicurato e gli assicurati aggiuntivi di quanto questi siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, e dell'art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e ss.mm.ii., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e X.Xxx. e ss.mm.ii.;
B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 e ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte o lesioni personali.
L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato, con esclusione di asbestosi e silicosi. Questa garanzia è efficace a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi non antecedentemente il 31.12.2013. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
⇨ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’Ente;
⇨ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’Ente; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
⇨ per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
⇨ direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente e/o Assicurati aggiuntivi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Art. 2.7 Xxxxx esclusi dalla garanzia RCO
La garanzia RCO non comprende i danni:
1) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole “Servizio di polizia municipale” e “Impiego di fuochi artificiali”;
2) derivanti direttamente o indirettamente dall'esposizione e\o contatto con l'asbesto e l'amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e\o trasformati;
3) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.) ovvero da produzione, detenzione di sostanze radioattive fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l'osservanza delle norme vigenti in materia;
4) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
5) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encelopatia Spongiforme – BSE.
Art. 2.8 Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
Art. 2.9 Delimitazioni di garanzia
2.9.1) danni da incendio
Relativamente ai danni a cose e beni di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose e dei beni di proprietà del Contraente o dallo stesso detenuti e/o Assicurati aggiuntivi e dagli stessi detenuti, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo indicato nella tabella [LSF].. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio sullo stesso rischio, purché valide ed operanti.
2.9.2) danni da inquinamento accidentale
Relativamente ai danni derivanti da inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo causati da evento di natura accidentale e improvvisa, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro indicato nella tabella [LSF]. L’assicurazione comprende altresì, nei limiti sopra esposti, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l’obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.
2.9.3) danni da interruzioni o sospensioni di attività
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro indicato nella tabella [LSF].
2.9.4) danni a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati
Relativamente ai danni cagionati ai beni che l'Assicurato Contraente e/o Assicurati aggiuntivi detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelli rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati, la presente garanzia è prestata fino a un massimo risarcimento per sinistro indicato nella tabella [LSF].
2.9.5) danni a beni consegnati e non consegnati
A parziale deroga dell'art. Art. 2.5 - "Danni esclusi dalla garanzia RCT" la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni portati nei presidi e nelle strutture del contraente, consegnati o non consegnati; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo indicato nella tabella [LSF]..
2.9.6) Impiego di fuochi artificiali
A parziale deroga degli Artt. 2.5/2.7 - "Danni esclusi dalla garanzia RCT-RCO" la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l’utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento indicato nella tabella [LSF]..
2.9.7) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori
A parziale deroga degli Artt. 2.5 "Danni esclusi dalla garanzia RCT " la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento indicato nella tabella [LSF].
2.9.8) Danni da furto
A parziale deroga degli Artt. 2.5 "Danni esclusi dalla garanzia RCT ", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento indicato nella tabella [LSF].
2.9.9) Xxxxxxxxx, Esondazioni, Alluvioni, Inondazioni e Calamità naturali
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e di un limite di risarcimento per sinistro ed anno assicurativo indicato nella tabella [LSF].
Art. 2.10 Precisazioni di garanzia
A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'assicurazione comprende espressamente:
a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro confronti;
b) la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatti cagionati da terzi di cui l'Assicurato stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge;
c) la responsabilità civile derivante dall'uso di beni e/o attrezzature in proprietà e/o in uso e/o custodia e/o detenute a qualsiasi titolo dal Contraente e/o Assicurati aggiuntivi, ovunque collocate;
d) la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande, anche distribuiti con macchine automatiche;
e) la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per le attività svolte dal proprio personale, nell'ambito di apposite convenzioni, e/o per prestazioni di attività di consulenza, stipulate con soggetti pubblici e privati;
f) la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati e beni immobili, comunque destinati, compresi campi da gioco, centri sportivi, nonché dei loro impianti fissi.
g) L'operatività della presente polizza è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini, boschi, alberi, piante (compreso l'abbattimento delle stesse), antenne, recinzioni, cancellate, strade, ponti, fossi, canali, parcheggi privati e/o pubblici, aree in genere e quant'altro di strutture, attrezzature, impianti, compresi quelli di depurazione, reti di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie ed opere di cui all'attività assicurata, comprese le attività di manutenzione, anche straordinaria, gli ampliamenti, le sopraelevazioni o le demolizioni; restando però fermo il diritto dell'Assicuratore di procedere in via di rivalsa nei confronti delle ditte terze esecutrici dei lavori.
h) La garanzia è inoltre espressamente estesa ai danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale;
i) la responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurati aggiuntivi sia nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi in genere, sia per danni cagionati a terzi da amministratori, segretario, dipendenti e/o operatori in relazione alla guida di veicoli, purché non di proprietà del Contraente, e compresi i danni ai trasportati su di essi;
j) la responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurati aggiuntivi, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, segretario, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione;
k) la garanzia si intende altresì operante, salvo le ipotesi di xxxx, per la responsabilità civile personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, stagisti, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, volontari, compresi quelli in servizio civile e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell'Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
l) la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla circolazione di veicoli non a motore, compresi i velocipedi e tricicli;
m) la responsabilità civile derivante agli Assicurati dall'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
n) la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione, partecipazione ad esposizioni, fiere, sagre, mostre e mercati, spettacoli, manifestazioni ed iniziative per la comunità, comprese le attività di allestimento e smontaggio degli stands;
o) la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione di corsi, convegni, seminari, e congressi ed attività correlate;
p) la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione e/o dal patrocinio di manifestazioni e iniziative che abbiamo una valenza culturale e/o collettiva e/o sociale e/o religiosa, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fiere, mostre, spettacoli, concerti, esibizioni, visite guidate, gite, iniziative sportive, tornei e competizioni, manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni se organizzate dal Contraente, esclusi i danni derivanti dall'uso di fuochi pirotecnici;
q) la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni subiti dai veicoli degli amministratori, del segretario, dei dipendenti o di terzi parcheggiati o in sosta nell'ambito di aree di pertinenza dell'assicurato e delle quali sia esso responsabile;
r) la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio dell'attività di protezione civile previste dalle Leggi o da Regolamenti, organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato e/o da volontari;
s) la responsabilità civile derivante all'assicurato dalle attività svolte dal Corpo di Polizia Municipale, anche esercitato con l’utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi, e delle attività connesse e ricomprese nel Regolamento comunale e sue successive modificazioni; si intende incluso l’esercizio di attività tramite “unità cinofila” da parte del Corpo di Polizia Municipale. E’ garantita altresì la responsabilità civile inerente al trasferimento dei cani effettuato anche con mezzi di trasporto (esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione); la garanzia è operante per danni cagionati anche al di fuori dell’orario di servizio.
t) la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'installazione e dalla gestione di posizioni di telelavoro;
u) la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza, nell'ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi ed allo stato brado;
v) la responsabilità civile derivante dall'attività svolta per la tutela del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, la prevenzione delle calamità naturali;
w) la responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole comunali e non, scuole materne, asili nido e CRE (Centri Ricreativi Estivi), corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, mense, spacci, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestito da terzi nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività. Si intende compresa anche la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni e dei minori per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente e, gli organi collegiali.
x) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati o venduti, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto; restano comunque esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente dalla concezione, progettazione, fabbricazione, commercializzazione, somministrazione, manipolazione, vendita e / o stoccaggio dei seguenti prodotti e/o sostanze farmaceutiche:
o Bupropion (ATC Code: N07BA02)
o Centrally acting anti-obesity drugs (compresi Dexfenfluramine, Ephedrine, Fenfluramine,
Phentermine, Phenylpropanolamine, Sibutramine) - ATC Code: A08AA
o Dopamine agonists (in precedenza Bromocriptine mesylate) - ATC Code: G02CB e N04BC
o Estrogens (compresi Diethylstilbestrol – DES) - ATC Code: G03A, G03C, G03F
o Gadolinum based contrast agents – (ATC Code: V08CA)
o Glitazones (compresi Pioglitazone, Troglitazione) - ATC Code: A10BG)
o Leflunomide - ATC Code: L04AA13
o Methylphenidate - ATC Code: N06BA04
o Oxycodone - ATC Code: N02AA05
o Progestogens (in precedenza Progestins) - ATC Code:G03A, G03D, G03F
o SNRIs (compreso Nefazodone) - ATC Code:N06AX
o SSRIs (compresi Fluoxetine, Paroxetine, Sertraline) - ATC Code: N06AB
o Statins and Fibrates - ATC Code: C10AA E C10AB
o Thalidomide – ATC Code: L04AX02
o Thimerosal (Thiomersal)
o TNF-alpha inhibitors (compreso Infliximab) - ATC Code: L04AB
o Vaccini - ATC Code: J07
La garanzia comprende pertanto la responsabilità civile professionale degli esercenti l’attività di farmacista alle dipendenze del contraente
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
Art.2.11 Limiti di risarcimento, Scoperti e Franchigie
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali contrattualmente previsti e con i limiti di risarcimento per assicurato riportati nella tabella che segue. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia/S.I.R. potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia/S.I.R., per unico sinistro, si applica la sola franchigia/S.I.R. più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia/S.I.R., questa verrà considerata minimo assoluto.
Tabella Limiti di risarcimento – Scoperti - Franchigie | |||
Garanzia | Scoperto | Franchigia/S.I.R. € | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx € |
Ogni e qualsiasi danno salvo quanto diversamente indicato: | nessuno | 10.000,00 | I massimali di polizza |
Danni da incendio | nessuno | 10.000,00 | 1.000.000,00 |
Danni da Inquinamento accidentale | nessuno | 10.000,00 | 1.000.000,00 |
Danni da interruzione e sospensione di attività | nessuno | 10.000,00 | 1.000.000,00 |
Beni in consegna e custodia | nessuno | 10.000,00 | 500.000,00 |
Beni consegnati e non consegnati | nessuno | 10.000,00 | 500.000,00 |
Danni cagionati da opere ed installazioni in genere | nessuno | 10.000,00 | 1.500.000,00 |
Danni cagionati da condutture ed impianti sotterranei | nessuno | 10.000,00 | 1.500.000,00 |
Danni da alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e calamità naturali | 20% | 10.000,00 | 1.000.000,00 |
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 3.1 Xxxxxxxxxx e/o scoperto a carico del Contraente e/o Assicurati aggiuntivi
Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia frontale di € 10.000,00 per ciascun sinistro e aggregata annua di € 200.000,00 a carico del Contraente, salvo che per quelle garanzie che sono prestate con applicazione di una franchigia e/o una percentuale di scoperto per sinistro il cui importo risulti superiore alla franchigia frontale, come indicato nella tabella [LSF]. Per la gestione si fa riferimento all’Art. 3.2) che segue.
Art. 3.2 Gestione dei danni: a cura del Contraente e/o Assicurati aggiuntivi per sinistri di importo inferiore a quanto contrattualmente stabilito - S.I.R. (Self Insurance Retention)
L’assicurazione entra in vigore – per i sinistri RCT superiori all’importo indicato nella tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR, importo che resta a totale carico del contraente e/o assicurati aggiuntivi quale Self Insurance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT.
Si conviene pertanto che:
A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell’importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente e/o assicurati aggiuntivi che provvederanno con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture esterne). Per tali danni sarà inoltre obbligo del contraente fornire ogni tre mesi alla società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:
1. Controparte;
2. Data dell’Evento;
3. Data della Richiesta;
4. Descrizione dell’evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
5. Prima stima economica.
6. Esiti conclusivi dei sinistri trattati
7. Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux trasmessi nei mesi precedenti
Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 30 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla contraente e/o Assicurati aggiuntivi in quanto ritenute potenzialmente contenute nell’importo della SIR.
Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla contraente l’affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest’ultimo si impegna, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all’operatività della garanzia.
B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l’importo di “S.I.R.” la società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui all’art. “Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali”.
Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla società rimarranno a carico della stessa.
Per i sinistri gestiti e trattati dalla Società la stessa provvederà all’eventuale liquidazione del danno al lordo dell’importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti. Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, la
Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata R/R l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi rientranti in S.I.R./scoperti e/o franchigie da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati :
• numero del sinistro
• nominativo controparte
• data di accadimento del sinistro
• data di denuncia del sinistro
• data di liquidazione del sinistro
• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
• documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
• importo da recuperare nei confronti del Contraente.
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 120 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta.
Qualora, nel corso dell’istruttoria, l’indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla società perché rientrante nell’importo della “S.I.R.” dovesse superare tale importo, il contraente e/o Assicurati aggiuntivi ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Codice Civile - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al contraente o agli assicurati. Inoltre, la società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal contraente e/o Assicurati aggiuntivi. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal contraente.
In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell’assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico dell’assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa. In ogni caso la società resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico del contraente e/o Assicurati aggiuntivi.
Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte
del contraente e/o Assicurati aggiuntivi al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del contraente e/o Assicurati aggiuntivi.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente e gli Assicurati aggiuntivi, il Broker e la Società predisporranno una procedura personalizzata e condivisa tra le Parti (Ente, Società, Broker) per la gestione sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.
Art. 3.3 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Settore dell’Amministrazione del Contraente e/o Assicurati aggiuntivi competente alla gestione del presente contratto deve darne avviso scritto all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società direttamente o al Broker incaricato, entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del C.C.
Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente e/o Assicurati aggiuntivi ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.
Si conviene che l'obbligo di denuncia, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri la cui presumibile entità del danno sia superiore alla franchigia contrattualmente prevista. La Società inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l'ammontare della franchigia prevista dal contratto, il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt.1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denunce stesse.
Per la sola garanzia RCO – art.2.6 delle Condizioni di Assicurazione RCT/RCO – l’obbligo di denuncia da parte del Settore dell’Amministrazione del Contraente e/o degli Assicurati aggiuntivi, entro i termini di cui sopra, riguarda solo ed esclusivamente i seguenti casi: a) il ricevimento di avvio di inchiesta amministrativa o giudiziaria per infortunio o per manifestazione di malattia professionale; b) il ricevimento di richiesta di risarcimento, o notifica di azione legale, da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse il diritto di surroga spettantele ai sensi di Legge, e/o dall’INPS e/o Enti similari; c) ricevimento di avviso di procedimento penale aperto.
Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO resta comunque la facoltà per il Contraente e/o Assicurati aggiuntivi della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o al Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
La Società, per i sinistri in sua gestione, è tenuta a contestare alla Contraente e/o Assicurati aggiuntivi entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.
Art. 3.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio.
Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici, che saranno individuati di comune accordo con il Contraente/Assicurato - il quale potrà comunque proporre n.2 legali di propria fiducia – e resta convenuto tra le Parti che la Società e tenuta a fornire i loro estremi al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di negoziazione, atto di citazione.
I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente e/o Assicurati aggiuntivi tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.
La Contraente e/o Assicurati aggiuntivi si impegna/no a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. La presente norma si intende operante solo per i danni RCT eccedenti la SIR stessa, salvo quanto diversamente previsto all’Art. 3.2).
Art. 3.5 Informativa sui sinistri
La Società, entro i 5 giorni successivi ad ogni scadenza mensile, si impegna a fornire al Contraente e/o Assicurati aggiuntivi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le
motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente e/o Assicurati aggiuntivi mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso e/o Assicurati aggiuntivi.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente e/o Assicurati aggiuntivi di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro” (se operante), o recesso annuale (se operante) di cui all’art. “Durata dell’assicurazione, proroga, rinnovo, disdetta”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata - via fax o posta elettronica o PEC in firma digitale - dal Contraente /o Assicurati aggiuntivi e/o dal Broker.