Sommario
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS CoViD-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
(Come previsto dal Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 14 Agosto 2021)
Sommario
1. Premessa
2. Informazione
3. Modalità di accesso
4. Pulizia e igienizzazione di luoghi e delle attrezzature
5. Igiene a scuola
6. Spazi comuni
7. Spostamenti
8. Riunioni, eventi interni e formazione
9. Supporto psicologico
10. Gestione di una persona sintomatica
11. Referente CoViD-19
12. Sorveglianza Sanitaria, Medico Competente e RLS
1. Premessa
L’Istituzione Scolastica, tenuto conto di quanto previsto nei DPCM relativi all’emergenza per il contenimento della diffusione del contagio da CoViD-19, nonché delle Ordinanze e dei Decreti del Ministero della Salute, adotta il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e applica le misure precauzionali di seguito elencate nell’intento di tutelare la salute dei lavoratori, degli alunni e dei visitatori all’interno dell’Istituto e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Il presente Protocollo costituisce attuazione del “Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione” del 14 Agosto 2021.
Il presente Protocollo si propone di definire e successivamente monitorare le misure adottate e le successive possibili implementazioni, al fine di assicurare adeguati livelli di protezione.
L’obiettivo prioritario del Protocollo è coniugare la prosecuzione dell’attività dell’Istituto con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro.
L’esposizione all’agente biologico CoViD-19 è, relativamente all’ambito lavorativo dell’Istituto, una esposizione di tipo generico; rappresenta una questione di salute pubblica e, pertanto, è necessario che tutti rispettino e collaborino nel far rispettare i provvedimenti delle autorità competenti e del presente Protocollo, al fine di favorire il contenimento della diffusione del virus.
Ogni lavoratore, ogni allievo e ogni visitatore, al momento del proprio ingresso in Istituto, deve rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e dall’Istituto stesso, con l’intento di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di tutte le altre persone presenti.
Il presente protocollo potrà subire modifiche o integrazioni a seguito di ulteriori novità normative.
2. Informazione
Per mantenere le condizioni di sicurezza e salubrità all’interno dell’Istituto il comportamento del personale, degli allievi e degli esterni che hanno necessità di accesso agli edifici scolastici o alle loro pertinenze, deve uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del seguente protocollo.
Tutte le persone che a qualsiasi titolo accedono in Istituto devono attenersi scrupolosamente al presente protocollo. Le informazioni generali riguardano:
a. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° C o altri sintomi simil- influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
b. il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5° C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.L. n. 111/2021;
c. il Dirigente Scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
d. ogni Istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
e. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e/o dal presente Protocollo;
f. la formazione e l’aggiornamento in materia di didattica digitale integrata e CoVid-19, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
g. l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o uno dei suoi delegati (referente di sede o collaboratore del DS) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto;
h. il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 00 xxx xxx xxxxxxx legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
i. il Dirigente Xxxxxxxxxx dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili;
j. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico.
2.1. Dispositivi di protezione e misure di distanziamento
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021 è obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
I dispositivi di protezione individuale utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dal documento di valutazione dei rischi e dai documenti del CTS, per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare, secondo il Protocollo di sicurezza, sono:
• per gli studenti, a prescindere dalla situazione epidemiologica, la mascherina di tipo chirurgico;
• per il personale scolastico la mascherina chirurgica, o altro dispositivo previsto eventualmente nel documento di valutazione dei rischi;
• per il personale impegnato con bambini con disabilità, va invece previsto, unitamente alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).
Il Protocollo di sicurezza prevede, inoltre, la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, inoltre, si dovrà necessariamente tenere conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.
Sono esonerati dall’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021:
1. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
2. per lo svolgimento delle attività sportive.
Tutte le mascherine, chirurgiche e trasparenti (queste ultime laddove ve ne sia la necessità) saranno fornite per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 direttamente presso le sedi delle istituzioni scolastiche.
Il protocollo di sicurezza raccomanda, in linea generale e qualora logisticamente possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) e di assicurare, anche nelle zone bianche, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 111/2021, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Va tuttavia rilevato che, secondo quanto affermato dal CTS laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. Ciò significa che la distanza interpersonale minima di un metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge non prevede l’automatico ricorso alla didattica a distanza, ma richiede l’adozione di diverse misure di sicurezza,
sempre finalizzate tuttavia ad assicurare la didattica in presenza (parere tecnico del Capo Diparti- mento del M.I. prot. n. 1237 del 13.08.2021).
3. Modalità di accesso
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di Istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente Scolastico, sentiti l’RSPP di Istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
a. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
b. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
c. regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
d. differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
e. predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
f. pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
g. accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’Istituto.
3.1. Utilizzo dei locali scolastici
Le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico nel verbale n. 31/2021 prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. Tale limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio in zona arancione).
Secondo il Protocollo sicurezza l’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
È bene esporre all’esterno dell’aula dedicata al personale docente un cartello indicante la capienza massima e restano confermate l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID- 19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti
all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.
3.2. Modalità di accesso del personale dipendente
L’art. 9 ter del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 111/2021, prevede, a partire dall’1.9.2021 e fino al 31.12.2021, l’obbligo per tutto il personale scolastico di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19, attestante, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del medesimo D.L., una delle seguenti condizioni:
a. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, con una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
b. avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
c. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
d. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.
Ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, del D.L. n 52/2021, la norma non si applica solo ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19 e che, pertanto, sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, la cui ultima versione è la n. 35309 del 4.8.2021. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. A tutto il personale, in possesso della “certificazione verde COVID-19” o della certificazione di esenzione alla vaccinazione, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione, tra le quali il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. L’art. 9 ter del D.L. n. 52/2021 pone a carico di tutto il personale scolastico, Dirigente Scolastico compreso, e dei servizi educativi dell’infanzia, salvo l’eccezione di cui sopra, due specifici obblighi:
a. l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19;
b. l’obbligo di esibirla.
Per il personale scolastico l’attività di verifica è svolta dal Dirigente ai sensi dell’art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, che può essere delegata a personale della scuola con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell’art. 13 del DPCM del 17.6.2021. In attesa di una prossima attivazione del controllo in modalità semplificata (piattaforma telematica) la verifica è svolta mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile “certificazione verde Covid-19” (verifica C19), disponibile al link xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxx/xxx.xxxx, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della
certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza che ciò comporti, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma (art. 13, comma 5, DPCM 17.6.2021).
Il controllo deve essere effettuato giornalmente per tutto il personale effettivamente presente in servizio. Non è consentito il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita, né è consentita, per ragioni di riservatezza, la consegna al Dirigente Scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente, o tramite delegati, alla verifica. È compito del Dirigente Scolastico predisporre opportune misure organizzative che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni di verifica.
La mancata esibizione della certificazione verde comporta per tutto il personale scolastico due immediate conseguenze:
• l’applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000;
• l’impossibilità, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 ter del D.L. n.52/2021, sino a quando non si provvede a possedere e a esibire la certificazione, di accedere a scuola e svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, con conseguente dichiarazione di assenza ingiustificata.
In ordine alla procedura di accertamento e contestazione delle sanzioni, non sono applicabili alla fattispecie né l’art. 1 del D.L. n. 19/2020, che prevede ipotesi di limitazioni o divieti completamente diversi dall’obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde, che peraltro devono essere adottate, ai sensi del successivo art. 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e non con Decreti legge, e che vengono irrogate dal Prefetto, né l’art. 3, che fa riferimento a misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale introdotte da Regioni o sindaci, che vengono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
È necessario quindi fare riferimento alla parte dell’art. 4, comma 3, del D.L. in oggetto che prevede, per le sanzioni non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, l’applicazione delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in particolare, all’art. 13, comma 1, che attribuisce la competenza agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni, che, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, è il Dirigente Scolastico. Nella graduazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e massimo si fa riferimento all’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che dispone che per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Per il personale scolastico sia la sanzione che la dichiarazione di assenza ingiustificata vanno disposte con formale provvedimento del Dirigente, contestato immediatamente o notificato al lavoratore. Il provvedimento con il quale si dichiara l’assenza ingiustificata deve contenere anche l’invito a esibire la certificazione verde Covid-19. A decorrere dal quinto giorno di assenza per il predetto motivo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le relative comunicazioni devono essere inviate alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Va precisato che sia la sanzione pecuniaria che la dichiarazione di assenza ingiustificata e l’eventuale successiva sospensione non hanno natura di provvedimento disciplinare, ma di sanzione amministrativa, come espressamente indicato dall’art. 4, comma I del D.L. n. 19/2020, la cui applicazione rappresenta un atto dovuto in adempimento di previsioni di legge, e pertanto non è necessario né la sua previsione nel codice disciplinare né l’avvio di alcun procedimento in tal senso da parte del Dirigente Scolastico. In ordine al trattamento dell’assenza ingiustificata il Ministero dell’istruzione, con parere tecnico del Capo Dipartimento n. 1237 del 13.08.2021, ha fornito alcune indicazioni operative:
1) anche se la sospensione del rapporto di lavoro decorre dal quinto giorno, per norma di carattere generale, al lavoratore non è dovuta “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” anche per il periodo compreso fra il primo e il quarto giorno di assenza ingiustificata;
2) per evitare la presenza contemporanea del supplente e del sostituito, nel caso in cui questi nei termini di legge si sia procurato la certificazione verde, ferma restando la possibilità di procedere immediatamente alla nomina del supplente, il predetto parere tecnico ritiene più equilibrato suggerire che la nomina del supplente, e la conseguente decorrenza del contratto, abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità da parte del Dirigente Scolastico, di procedere alla nomina del supplente a partire dal primo giorno di assenza ingiustificata del personale.
3) in caso di nomina del supplente, la durata del contratto deve essere subordinata alla condizione risolutiva del rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde (in virtù della particolare tipologia della supplenza, non rientrante tra quelle ordinarie e derivante da un’assenza conseguente a violazione di legge, la cui durata non è prevedibile in quanto subordinata ad una decisione unilaterale del personale sospeso, non è applicabile al caso in questione la disposizione dell’art. 41, comma 1, del CCNL, secondo cui i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine).
Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 111/2021 autorizza la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021.
Il protocollo d’intesa per la sicurezza prevede, tra l’altro, che le istituzioni scolastiche possano utilizzare le risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria. A tale proposito il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 900 del 18.8.2021, ha precisato che le succitate risorse possono essere destinate a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico impegnato nelle attività in presenza e rientrante tra i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.8.2021).
Tutto il personale deve rispettare le seguenti norme:
a. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° C o altri sintomi simil- influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
b. divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5° C , provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti;
c. obbligo di rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e/o dal presente Protocollo;
d. obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o uno dei suoi delegati (referente di sede o collaboratore del DS) della presenza di qualsiasi sintomo simil-influenzali durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto;
e. obbligo, se già risultati positivi all’infezione da CoViD-19, di fare precedere il rientro da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la idoneità al rientro nella comunità secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o dall’Autorità Sanitaria ad esso preposta;
f. il personale ATA (D.S.G.A., collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico) accede in Istituto per la presa di servizio munito di mascherina, compila l'autocertificazione (come da Allegato 1) e igienizza le mani;
g. il personale docente accede in Istituto munito di mascherina, compila l'autocertificazione (come da Allegato 1), igienizza le mani. Può accedere alla sala insegnanti nei limiti del contingentamento indicato all’ingresso, prelevare e deporre materiale scolastico all’interno del proprio cassetto igienizzando le mani all’ingresso e all’uscita e mantenendo le distanze di sicurezza. È consentito trattenersi all’interno della sala insegnanti solo nei posti indicati. Non possono essere lasciati effetti personali nella sala docenti.
3.3. Modalità di accesso esterni
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 6.4.2021 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute e la Parti sociali, richiamato dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 111/2021, prevede, in caso di accesso di fornitori esterni, l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nei reparti/uffici coinvolti. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nella scuola (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) l’istituzione scolastica è tenuta a dare all'impresa appaltatrice completa informativa di tutte le disposizioni di sicurezza e deve vigilare affinché i lavoratori delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni.
L’accesso di esterni (fornitori, manutentori, genitori, visitatori, ecc.) è ammesso previa regolare registrazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data e ora di accesso e dell'ora di uscita.
Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di esterni è così regolato: le ditte di manutenzione, che su richiesta dell'Istituto intervengono per conto dell’ente locale gestore del fabbricato, devono fornire il piano di intervento dove viene indicata la sede dell’intervento, l’orario di arrivo e la presunta durata dell’intervento. I dipendenti della Ditta di manutenzione accedono in Istituto muniti di mascherina, compilano l'autocertificazione come da Allegato 1, igienizzano le mani e svolgono la propria attività lavorativa mantenendo la distanza di almeno un metro tra di loro e tra le eventuali altre persone presenti. La fornitura dei DPI, delle mascherine e quant'altro necessario alla prevenzione della diffusione del CoViD-19 resta a carico della Ditta. I dipendenti della Ditta sono ammessi in Istituto previa regolare registrazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data e ora di accesso e dell'ora di uscita.
3.4. Consegna delle merci
Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà indossare la mascherina, compilare l'autocertificazione come da Allegato 1, igienizzare le mani e tenersi alla rigorosa distanza di un metro dalle altre persone presenti. Qualora sia necessaria la firma di accettazione il personale incaricato al ritiro apporrà la firma munito di guanti e mascherina mantenendo la distanza di un metro.
3.5. Accesso agli uffici amministrativi
Per le gestione delle informazioni e delle documentazioni si privilegia l'uso degli strumenti informatici. In caso di indifferibilità dell’accesso agli uffici per lo scambio di documentazione, questa deve avvenire previo appuntamento.
Per lo scambio di documentazione cartacea il personale addetto deve:
a. disporsi dietro gli schermi di protezione e indossare la mascherina;
b. verificare che l’utente indossi la mascherina e comunque mantenere sempre la distanza di un metro;
c. in ogni ufficio non potrà accedere più di un utente alla volta, salvo l’esigenza di accompagnamento di un minore o di un diversamente abile;
x. xxxxxxxxxxx le mani prima di ricevere, consegnare e/o firmare eventuale documentazione. L’utente deve:
a. accedere con la mascherina, essere registrato con i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché data e ora di accesso e ora di uscita;
b. accedere da solo (salvo che sia necessario accompagnare un minore e/o un diversamente abile);
c. L'accesso in Istituto verrà regolamentato dal personale scolastico in servizio presso la portineria in funzione della fruibilità degli uffici. All'accesso in Istituto l'utente deve munirsi di mascherina, compilare l'autocertificazione
come da Allegato 1 e igienizzare le mani;
d. utilizzare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno dell'Istituto.
3.6. Accesso per colloqui genitori-tutori/docenti e genitori-tutori/Presidenza
Per qualsiasi tipologia di problema è da ritenersi prioritaria una comunicazione a distanza. In caso di assoluta necessità di avere un colloquio personale riservato, fino a diversa indicazione, questo deve avvenire solo su appuntamento programmato attraverso i referenti del Dirigente Scolastico dell'Istituto e in tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni.
I docenti devono:
a. indossare la mascherina durante tutto il colloquio;
b. verificare che il genitore-tutore indossi la mascherina e comunque mantenere sempre la distanza di un metro;
c. igienizzare le mani per ricevere, consegnare e/o firmare eventuale documentazione;
d. in ogni caso è ammessa la presenza di un solo Docente.
Il genitore-tutore deve:
a. accedere con la mascherina, compilare l'autocertificazione coma da Allegato 1, igienizzare le mani ed essere registrato con i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché data e ora di accesso e ora di uscita;
b. accedere da solo o in accompagnamento al minore e/o al diversamente abile;
c. l'accesso in Istituto verrà regolamentato dal personale scolastico in servizio presso la portineria in funzione della disponibilità del Docente. Il genitore-tutore deve indossare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura, mantenendo in ogni caso la distanza di un metro dalle altre persone presenti.
3.7. Modalità di accesso degli allievi
Tutti gli allievi devono rispettare le seguenti norme:
a. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° C o altri sintomi simil- influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
b. divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5° C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti;
c. obbligo di rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e/o dal presente Protocollo;
d. obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il Docente in classe (che a sua volta informerà il Dirigente Xxxxxxxxxx o uno dei suoi delegati) della presenza di qualsiasi sintomo simil-influenzale durante la permanenza all’interno dell’Istituto;
e. obbligo, se già risultati positivi all’infezione da CoVid-19, di fare precedere il rientro da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la idoneità al rientro nella comunità secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o dall’Autorità Sanitaria ad esso preposta;
f. accedono dall’ingresso loro destinato, in funzione dell’aula che devono raggiungere, e secondo la scansione oraria pubblicata sul sito dell’Istituto;
g. mantengono il distanziamento di almeno 1 metro l’uno dall’altro nell’attesa dell’ingresso in Istituto, per tutto il tempo di permanenza e in tutti gli spostamenti;
x. indossano la mascherina sia durante il periodo di attesa che durante il percorso all’interno dell’edificio;
i. entrano nell’Istituto e seguendo il percorso indicato raggiungono direttamente l’aula e il banco loro riservato, evitando qualunque tipo di assembramento;
x. xxxxxxxxxxx le mani tramite l’apposito dispenser di gel;
k. indossano la mascherina in classe;
l. in caso di accesso a laboratori o palestra devono attenersi agli specifici regolamenti.
4. Pulizia e igienizzazione di luoghi e delle attrezzature
Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, con la definizione di un cronoprogramma e la compilazione di un apposito registro.
L’igienizzazione deve anche essere assicurata, in aggiunta a quanto previsto dal cronoprogramma, in caso di presenza di persona con sintomi e/o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tenere conto di quanto indicato nella circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.
Viene utilizzato materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’Allegato 3 del documento CTS del 28/05/2020.
Viene garantita l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici o mettendo in funzione gli aeratori meccanici, che saranno periodicamente sottoposti ad accurata pulizia.
I servizi igienici vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.
Vengono sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all’uso degli allievi.
5. Igiene a scuola
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Precauzioni igieniche personali:
a. assicurare sempre la distanza di sicurezza interpersonale, ed in particolare fra le postazioni di lavoro;
b. non stringersi la mano, non abbracciarsi e comunque evitare in modo tassativo i contatti fisici;
c. adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare lavarsi spesso le mani;
d. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e dopo l’utilizzo buttare i fazzoletti in pattumiere con pedali appositamente predisposte;
e. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
f. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g. in varie postazioni all’interno dell’edificio sono a disposizione idonei prodotti detergenti per le mani;
h. vengono affisse all’interno dei servizi igienici apposite indicazioni sulle corrette procedure per il lavaggio delle mani.
5.1. Compiti del personale addetto alla vigilanza all’ingresso
Il personale addetto alla vigilanza all’ingresso dell’utenza deve:
a. vigilare che gli alunni che si accingono ad entrare in Istituto indossino la mascherina, compilino, se maggiorenni, o siano in possesso l'autocertificazione compilata da chi ha la responsabilità genitoriale, se minorenni, come da Allegato 1 e igienizzino le mani prima di entrare;
b. vigilare che il personale docente ed ATA che si accinga ad entrare in Istituto indossi la mascherina, esibisca il green pass e igienizzi le mani prima di entrare;
c. verificare che chi accede in Istituto possegga ed esibisca la certificazione verde CoViD-19. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti;
x. xxxxxxxx che chiunque si accinga ad entrare in Istituto indossi la mascherina e igienizzi le mani prima di entrare;
e. accogliere indossando la mascherina e registrare i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché data, ora di accesso e ora di uscita;
f. dare indicazioni in merito all’ufficio di destinazione dell’utente verificando che siano rispettate le norme di distanziamento sociale;
g. verificare che i dispenser di igienizzazione siano disponibili e operare le ricariche quando necessario;
x. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, banconi, materiali ecc, che eventualmente siano stati oggetto di contatto da parte di esterni all’ingresso nell’edificio.
5.2. Compiti per la pulizia e sanificazione dei locali
I collaboratori scolastici:
a. procedono alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come previsto dal cronoprogramma di cui al punto 3 del presente protocollo;
b. garantiscono la pulizia, a fine turno, degli strumenti di lavoro e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, touch, mouse e apparecchi telefonici, tastiere dei distributori di bevande, tastiera dell'ascensore con adeguati detergenti;
c. procedono alla sanificazione degli arredi delle aule e dei laboratori ogni qualvolta è previsto un cambio della
classe e/o dei Docenti.
5.3. Dispositivi di protezione individuale
Gli ambienti di lavoro e le attività svolte devono consentire ai lavoratori e agli allievi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Tale condizione resta pertanto la misura di prevenzione prioritaria.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere adottati per gestire i rischi residui dopo avere adottato gli adeguati strumenti di protezione collettiva.
L’Organizzazione Mondiale per la Sanità riconosce che una mascherina chirurgica può limitare la diffusione delle malattie virali respiratorie.
Si ricorda però che l’utilizzo della mascherina non è sufficiente da solo a fornire un livello adeguato di protezione, e quindi le altre misure di prevenzione quali il distanziamento sociale e l’igiene delle mani devono essere sempre e comunque adottati. Le mascherine date in uso giornalmente sono conformi a quanto previsto dal
D.L. 18 del 17/03/2020 e dalla circolare di D.G.D.M.F. 3572 P Ministero della Salute del 18/03/2020 fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del CDM del 31/01/2020.
L’utilizzo della mascherina è previsto per tutti i lavoratori e gli utenti che condividono spazi comuni e quindi anche durante i trasferimenti da e verso la propria postazione di lavoro all’interno dell’edificio. All’interno dei laboratori è previsto, oltre all’utilizzo della mascherina, anche l’utilizzo della visiera che dovrà essere igienizzata con un prodotto apposito. L’igiene delle mani deve sempre essere eseguita prima di indossare una mascherina pulita e dopo aver rimosso quella in uso.
Si fornisce ai dipendenti e all’utenza una informativa sulle corrette modalità di utilizzo delle mascherine.
L’Istituto mette a disposizione dei lavoratori guanti monouso per le attività di pulizia conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (visiere, guanti, occhiali, tute) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie
Il personale preposto alla pulizia deve utilizzare i liquidi detergenti forniti dall'Istituto che sono conformi alle indicazioni dell’OMS.
L’Istituto predispone dei contenitori richiudibili dedicati per la raccolta e il successivo smaltimento come rifiuto indifferenziato, di fazzoletti, salviette, guanti, mascherine, panni utilizzati per le diverse attività di igiene personale e di pulizia delle postazioni di lavoro o delle superfici degli ambienti.
5.4. Disposizioni particolari per Insegnanti di Sostegno
Il personale impegnato con allievi diversamente abili deve utilizzare, unitamente alla mascherina, la visiera (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, se ritenuti necessari, tenendo conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori informazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente e/o dal medico). Gli insegnanti in assenza del Docente di sostegno dovranno utilizzare gli stessi dispositivi di protezione del Docente di sostegno, se ritenuti necessari, in funzione della tipologia di disabilità.
5.5. Disposizioni particolari per gli alunni diversamente abili
Gli allievi diversamente abili devono utilizzare la mascherina a meno di controindicazioni all’uso da stabilire insieme alla famiglia dell’alunno/studente e/o al medico.
6. Spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario con il mantenimento della distanza di sicurezza e l’obbligo di indossare la mascherina di protezione.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente Scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il protocollo di sicurezza non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il protocollo di sicurezza distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. È sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l’attività motoria e l’utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola.
6.1. Disposizioni relative all’areazione degli spazi
Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.
6.2. Uso Ascensore
L’ascensore può essere usato da una persona alla volta.
Solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utilizzatore dell’ascensore necessita di essere accompagnato, è permesso l’ingresso in ascensore di due persone, con l’obbligo di indossare correttamente la mascherina di protezione (coprendo naso e bocca) e rivolgendo il viso verso le pareti contrapposte del vano ascensore.
L’accompagnatore deve essere autorizzato esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dalla D.S.G.A.
7. Spostamenti
Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile.
Personale ATA
Il personale ATA, che è tenuto alla registrazione tramite badge dell’orario di ingresso ed uscita, deve procedere alla igienizzazione delle mani prima e dopo l’operazione di registrazione con l’apparecchiatura per il badge. Durante
questa fase il personale deve restare in attesa del proprio turno di registrazione mantenendosi alla distanza di un metro dagli altri lavoratori in attesa e indossando la mascherina
Il personale ATA dopo la registrazione di ingresso deve recarsi direttamente alla postazione di servizio.
I collaboratori scolastici si spostano nei loro settori di pertinenza e limitano ai casi di urgenza e necessità lo spostamento in un altro settore.
Docenti
I docenti che accedono ai locali dell’Istituto procedono alla igienizzazione delle mani, mantenendo sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone e indossando la mascherina.
Una volta all’interno dell’Istituto possono eventualmente accedere alla sala insegnanti e al cassetto personale, nei limiti della capienza consentita per le singole sale insegnanti, trattenendosi per il tempo minimo indispensabile, mantenendo la distanza di 1 metro dalle altre persone ed indossando la mascherina.
I Docenti raggiungono le aule di insegnamento portando con sé le proprie dotazioni personali, igienizzando le mani prima dell’ingresso in aula e dopo l’uscita dall’aula; nel cambio di aula devono seguire il percorso più breve possibile, mantenendo la distanza di 1 metro dalle altre persone e indossando la mascherina; non sono consentiti assembramenti nei luoghi di passaggio e negli spazi comuni.
Nel caso di ore “buche” durante l’orario di servizio, i docenti possono sostare nella Sala Docenti mantenendo la distanza minima di un metro dagli altri colleghi, sempre nel rispetto delle indicazioni in merito al numero massimo di occupanti la sala.
Tutti gli spostamenti all’interno dell’Istituto (che devono essere nella misura minore possibile) devono avvenire mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone ed indossando la mascherina.
Allievi
Gli allievi accedono ai locali dell’Istituto dall’ingresso loro riservato in funzione dell’aula che devono raggiungere, procedendo alla compilazione dell'autocertificazione come da Allegato 1, all'igienizzazione delle mani, mantenendo sempre la distanza di un metro dalle altre persone e indossando la mascherina.
Una volta all’interno dell’Istituto raggiungono direttamente l’aula, mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone ed indossando la mascherina; non sono consentiti assembramenti negli spazi comuni dell’edificio.
Negli spostamenti all’interno della classe, che si raccomanda essere solamente quelli strettamente necessari, è necessario indossare la mascherina.
L’accesso ai bagni è consentito ad una persona per volta, con igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita e permanenza ridotta al tempo minimo indispensabile; nell’eventuale tempo di attesa per l’accesso è necessario mantenere la distanza interpersonale di un metro ed indossare la mascherina.
Tutti gli spostamenti all’interno dell’Istituto (che devono essere nella misura minore possibile) devono avvenire mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone ed indossando la mascherina.
Per le modalità di comportamento in palestra, nei laboratori e per l’utilizzo degli eventuali spogliatoi alunni, si fa riferimento al relativo Regolamento.
Persone Esterne
Le persone esterne accedono ai locali dell’Istituto dall’ingresso principale e seguendo le procedure di cui al punto 2 del presente protocollo, procedendo alla compilazione dell'Autocertificazione come da Allegato 1, alla igienizzazione delle mani, mantenendo sempre la distanza di un metro dalle altre persone e indossando la mascherina.
Una volta all’interno dell’Istituto raggiungono direttamente la zona di loro interesse mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone ed indossando la mascherina; non sono consentiti assembramenti nelle parti comuni dell’edificio.
Le persone esterne possono accedere ad un servizio igienico loro dedicato, diverso da quello utilizzato dagli allievi e dal personale scolastico; l’accesso ai bagni è consentito ad una sola persona per volta, con igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita e permanenza ridotta al tempo minimo indispensabile; nell’eventuale tempo di attesa per l’accesso è necessario mantenere la distanza interpersonale di un metro ed indossare la mascherina.
Tutti gli spostamenti all’interno dell’Istituto, come da indicazione del personale addetto all'accoglienza, devono avvenire mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone ed indossando la mascherina.
8. Riunioni, eventi interni e formazione
Non sono di norma consentite le riunioni in presenza; le stesse, per quanto possibile, si svolgeranno attraverso le varie modalità a distanza. Ove si rendesse assolutamente necessario programmare una riunione in presenza, sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e saranno garantite le seguenti misure:
a. preparazione della postazione con rispetto delle distanze interpersonali minime di un metro;
b. aerazione del locale con l'apertura delle porte e delle finestre e adeguata pulizia delle superfici di contatto;
c. durata della riunione e permanenza nel locale limitate allo stretto necessario;
d. utilizzo di mascherine;
e. divieto consumazione di bevande e/o cibi da parte dei partecipanti.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in presenza.
Come previsto dal Protocollo d’Intesa, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).
8.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
8.2. Viaggi d’istruzione ed uscite didattiche
Il “Piano scuola 2021/2022” prevede che le istituzioni scolastiche che hanno sede in territori dichiarati zona bianca possano effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, a condizione che si permanga in aree del medesimo colore. Le attività devono svolgersi curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli sanitari usuali e di quelli che disciplinano gli specifici settori. A tale proposito va rilevato che, ai sensi dell’art. Art. 9-bis del
D.L. n. 52/2021, l’accesso ad alcuni servizi ed attività, tra cui musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, convegni e congressi e centri culturali, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
8.3. Percorsi di istruzione degli adulti
Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.
9. Supporto psicologico
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggerisce:
1. il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
2. il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.
Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla
professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
L’Istituto si farà parte diligente nell’informare il personale scolastico e gli studenti delle modalità di accesso a tale supporto.
10. Gestione di una persona sintomatica
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.
In ordine alle misure di quarantena ed isolamento occorre fare riferimento al seguente prospetto, riportato dalla circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11.8.2021.
Indicazioni alla sospensione della quarantena | |||
ALTO RISCHIO (contatti stretti) | BASSO RISCHIO | ||
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni | |||
Contatti di casi | 7 giorni di quarantena + | Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) | |
COVID-19 | Test molecolare o antigenico NEGATIVO | ||
confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) | oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico | ||
Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio | |||
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni | |||
Contatti di casi | 10 giorni di quarantena + | Non necessaria quarantena. | |
COVID-19 | Test molecolare o antigenico NEGATIVO | ||
confermati da variante VOC non Beta sospetta o | oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico | Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, | |
confermata o per cui | igienizzazione frequente delle mani, | ||
non è disponibile il sequenziamento | Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio | seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) | |
Contatti di casi | 10 giorni di quarantena + | 10 giorni di quarantena + | |
COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o Confermata | Test molecolare o antigenico NEGATIVO Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio | Test molecolare e antigenico NEGATIVO Sorveglianza passiva se opera- tori sanitari/personale di laboratorio |
Indicazioni alla sospensione dell’isolamento | |||
ASINTOMATICI | SINTOMATICI | POSITIVI A LUNGO TERMINE | |
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il | 10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO | 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO | Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi |
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o | 10 giorni di isolamento + | 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni | Test molecolare NEGATIVO |
confermata | Test molecolare | asintomatici | |
NEGATIVO | + | ||
Test molecolare NEGATIVO |
Riguardo alla procedura di riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, va fatto riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021. Il rientro degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.
11. Referente Covid
Il piano scuola richiama il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28.8.2020, che prevede l’identificazione in ogni scuola di un referente scolastico per il COVID-19 (che può essere anche il Dirigente Scolastico), che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. Il Referente scolastico per Covid-19 dovrà partecipare ai Corsi di formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.
12. Sorveglianza Sanitaria, Medico Competente e RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
• attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
• attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
• attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
Rimangono valide anche per l’anno scolastico 2021/2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e trattamento dei lavoratori fragili.
Le uniche novità sono state introdotte dagli articoli 6 e 9 del D.L. n. 105/2021 e dal Protocollo di sicurezza:
• l’art. 6 ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31.12.2021;
• l’art. 9, ha prorogato sino al 31.10.2021 il trattamento previsto dall’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, se non inibiti completamente dal servizio, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
È confermato il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione costituito dal Dirigente Scolastico, dal Medico Competente, dal RSPP e dal XXX.
Xxxxxxx, 00 ottobre 2021 | ||
Firmato: Il Dirigente Scolastico | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx |
|
Il Medico Competente | Xxxx. Xxxxx Xxxxx |
|
Il R.S.P.P. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |
|
Il R.L.S. | Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
|