CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Repertorio n. 117169 Raccolta n. 36276
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Repubblica Italiana
L'anno duemilanove, il giorno nove del mese di di- cembre
9 dicembre 2009
In Perugia, Palazzo dei Priori in Corso Xxxxxxxx
n.19 presso la sede comunale -
Innanzi a me Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Notaio in Perugia ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di que- sta città
sono comparsi
1) FAGIOLARI Ing.ELVIO nato a Piegaro (PG) il 12 maggio 1950, per la qualifica domiciliato presso la sede comunale, il quale interviene al presente atto nella qualifica di Responsabile dell'Unità Operativa Infrastrutture e Cantiere del COMUNE DI PERUGIA (cod.fisc. 00163570542), con sede in Perugia, Palaz- zo dei Priori, in forza dei poteri a lui conferiti con decreto sindacale n.43 del 30 luglio 2009 (nel seguito indicato come "Comune contraente") facente parte dell'Ambito Territoriale Integrato ATI 2 (di seguito indicato "ATI n.2"), il quale dà esecuzione a delibera del Consiglio Comunale di Perugia n.144
Registrato a Perugia il 07/01/2010
al n. 172
del 14 luglio 2008, unita al Bando di Gara e Capito- lato d'Oneri allegato B) ai sensi delle disposizioni che seguiranno, quindi allegata all'atto di deposito di atti e documenti a mio rogito 7 dicembre 2009, repertorio n. 117124/36253, appresso menzionata, l'Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx interviene inoltre al presen- te atto con delega sindacale prot.229 del 9 dicembre 2009, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa datami dai comparenti
2) TABORCHI xxxx.XXXXXXX nato a Magione (PG) il 18 maggio 1951, per la carica domiciliato presso la se- de del Comune di Perugia, il quale interviene al presente atto nella qualifica di Dirigente alla Di- rezione Settori Servizi Istituzionali al Cittadino del Comune di Perugia, il quale opera in nome e per conto dell'ATI n.2 (Ambito Territoriale Integrato), forma di cooperazione tra Enti Locali avente perso- nalità giuridica, avente le funzioni e i poteri tra- sferiti e delegati ai sensi della istitutiva Legge Regione Umbria 9 luglio 2007 n.23 artt. 17 e seguen- ti, legittimato in forza degli atti di cui appresso, e nominato alla predetta carica con decreto del Sin- daco pro-tempore n.51 del 30 luglio 2009 (di seguito "ATI n.2); l'ATI n.2 contrae il presente atto in e-
secuzione degli atti deliberativi e allegati di cui appresso.
3) SASSAROLI Ing. XXXXXXXX nato a Cupramontana (AN) il 27 marzo 1950, per la qualifica domiciliato nella sede sociale, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappre- sentante della società "GEST s.r.l.", con sede in Perugia, xxxx.Xxxx Sparse di Ponte Rio, Strada della Molinella n.7, capitale sociale euro 100.000,00, co- dice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia 03111240549, R.e.a. PG-264388 (nel segui- to indicata come "Affidataria"), autorizzato e fa- coltizzato al presente atto con delibera assunta dai soci in forma assembleare in data 26 novembre 2009 il cui relativo verbale si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane lettura per dispensa datami dai comparenti
I quali comparenti, della cui identità personale io
Notaio sono certo
premettono che
a) la Regione Umbria con legge regionale del 31 lu- glio 2002, n. 14 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione
della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della diret- tiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della di- rettiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.", oggi D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di boni- fica dei siti inquinati";
b) la legge regionale n. 14/2002 prevedeva, tra l'altro, che il piano regionale di gestione dei ri- fiuti individuasse la dimensione territoriale otti- male definita "Ambito territoriale ottimale" (A.T.O.) finalizzata all'organizzazione di un siste- ma unitario per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, tra cui l'Ambito territoriale ottimale n. 2 "ATO 2 – Perugino - Trasimeno - Mar- scianese - Tuderte", comprensivo dei Comuni di Assi- si, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Monte Castello Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica;
c) i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale
Ottimale n. 2 "ATO 2 – Perugino - Trasimeno - Mar- scianese - Tuderte", in attuazione di quanto previ-
sto dall'art. 11 comma 4 della L.R. n. 14/2002, han- no provveduto a stipulare una convenzione di coope- razione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di definire l'organizzazione e i rapporti reciproci tra gli stessi comuni per l'esercizio in modo coordinato delle funzioni e servizi in materia di gestione dei rifiuti urbani in forza di legge e della pianificazione vigente;
d) l'ATO n. 2 si è avvalso normalmente del persona- le, degli uffici e delle attrezzature dei Comuni convenzionati (art. 16, comma 1, Convenzione); per il supporto tecnico ed amministrativo è stato isti- tuito un Ufficio Comune presso il Comune di Perugia, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Convenzione;
e) il Comune di Perugia, con delibera della Giunta comunale n. 228 del 25 maggio 2006, ha preso atto dell'attivazione dell'Ufficio Comune per il funzio- namento dell'ATO n. 2, incardinato presso il Settore Servizi Istituzionali (Generali), di cui è stato re- sponsabile il dirigente del Settore medesimo, che svolge anche le funzioni di Segretario della Confe- renza dei Sindaci del medesimo ATO;
f) l'ATO n. 2, per mezzo della Conferenza dei Sinda- ci, con la delibera n. 19 del 4 giugno 2008, ha ap- provato le linee guida per la compilazione del bando
di gara e la bozza di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
g) con la medesima delibera la Conferenza ha dato incarico ai competenti organi ed uffici dell'Autori- tà d'Ambito di provvedere a tutto quanto necessario ai fini dello svolgimento della gara per la selezio- ne dell'affidatario del servizio di gestione inte- grata dei rifiuti, compresa, altresì, la convocazio- ne della Conferenza dei Sindaci per la deliberazione conclusiva;
h) la Conferenza dei Sindaci dell'ATO n. 2, con de- libera n. 19 del 4 giugno 2008, ha delegato il Comu- ne di Perugia al materiale espletamento della proce- dura selettiva in quanto Comune capofila, i cui uf- fici risultano stabilmente destinati a supporto dell'ATO;
i) i Consigli dei Comuni ricompresi nell'ATO n. 2 della Regione Umbria, ad eccezione di quello di As- sisi, hanno approvato e fatto proprio il contenuto della delibera della Conferenza dei Sindaci n. 19 del 4 giugno 2008;
j) con le medesime delibere i predetti Comuni dell'ATO n. 2 hanno delegato il Comune di Perugia al materiale espletamento della procedura selettiva, in quanto Comune capofila, i cui uffici risultano sta-
bilmente destinati a supporto della Autorità d'Ambi- to;
k) con delibera n. 21 del 18 luglio 2008 la Confe- renza dei Sindaci dell'ATO n. 2 ha approvato xx xxx- xx di Bando di gara, dando incarico, tra l'altro, ai competenti organi ed uffici dell'ATO di provvedere a tutto quanto necessario al fine dello svolgimento della gara per la selezione dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ATO n. 2, ivi compresa la convoca- zione della Conferenza dei Sindaci per la delibera- zione finale;
l) con delibera della Conferenza dei Sindaci dell'A- TO n. 2 n. 24 del 19 novembre 2008 i Comuni dell'ATO
n.2 hanno nuovamente approvato il bando di gara e lo schema del Contratto di servizio ed approvato il Ca- pitolato d'oneri, tutti allegati alla delibera mede- sima, dando altresì incarico ai competenti organi dell'Autorità d'ambito nonché all'Ufficio Comune di provvedere a tutto quanto necessario al fine della celebrazione della gara;
m) con determinazione n. 24 del 1.12.2008 a firma del dirigente del Settore dei Servizi Istituzionali al Cittadino del Comune di Perugia e responsabile dell'Ufficio Comune per il funzionamento dell'ATO n.
2, nell'esercizio dei poteri a questi conferiti con la delibera n. 24 del 19 novembre 2008, si è proce- duto alla approvazione definitiva degli atti di ga- ra, disponendone altresì la pubblicazione del bando nella G.U.U.E e nella Gazzetta Ufficiale – V serie speciale – Contratti pubblici, dando mandato ai com- petenti uffici di compiere gli adempimenti necessa- ri;
n) il bando è stato pubblicato nella G.U.U.E il 19/12/2008 nella Gazzetta Ufficiale – V serie spe- ciale – Contratti pubblici il 19/12/2008;
o) la Commissione di gara, nominata con determina- zione n.04 del 20/02/2009 dal dirigente del Settore Servizi Istituzionali al Cittadino del Comune di Pe- rugia, all'esito delle procedure di gara, con verba- le n.6/2009 della seduta del 26/03/2009, ha dichia- rato l'aggiudicazione provvisoria a favore del co- stituendo R.T.I. tra le società GESENU S.p.A. (capo- gruppo con sede legale in Perugia), T.S.A. TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. (con sede legale in Magio- ne -PG), S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALI S.p.A. (con sede legale in Marsciano - PG), ECOCAVE S.r.l. (con sede legale in Perugia), e il responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale n. 10 del 31/03/2009, avente ad oggetto "Procedura aperta
per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell'ATO n. 2 "Peru- xxxx - Trasimeno - Marscianese - Tuderte" - Approva- zione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria", ha provveduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione provvisoria;
p) in data 1 aprile 2009 l'ATO 2 è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite, in forza della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, e del
X.X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 0 , xxx'XXX (Ambito territoriale integrato) n. 2, che ricomprende i Co- muni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Ca- stiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Massa Mar- tana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Ve- nanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfab- brica;
q) con delibera dell'Assemblea dell'ATI n. 2 del 1 aprile 2009, n. 6 è stata confermata la delega al Comune di Perugia per l'espletamento della procedura aperta del servizio di gestione integrata dei rifiu- ti urbani ed assimilati con particolare riferimento a: 1) verifica della regolarità degli atti della Commissione nonché la regolarità e la completezza
della documentazione prodotta e delle dichiarazioni fornite dall'aggiudicatario provvisorio; 2) approva- zione degli esiti della gara ed all'aggiudicazione definitiva; 3) stipula dei contratti di servizio re- lativi a ciascun comune; 4) affidamento effettivo del servizio mediante la sottoscrizione del verbale di consegna all'aggiudicatario e tutto quanto occor- ra per il regolare avvio del medesimo servizio,
r) in data 14/05/2009 il Comune di Perugia con deli- bera della Giunta comunale n. 182 del 14/05/2009 ha preso atto di tale conferma accettandola;
s) l'aggiudicazione definitiva a favore della R.T.I. tra le società GESENU S.p.A.(capogruppo), T.S.A. S.p.A., S.I.A. S.p.A., ECOCAVE S.r.l. è stata dispo- sta dal dirigente del Settore Servizi Istituzionali al Cittadino del Comune di Perugia e responsabile del procedimento, con determina n 45 del 10/11/2009e sentita l'Assemblea dell'ATI 2 che si è pronunciata con deliberazione n° 11 del 18/9/2009;
t) a seguito dell'aggiudicazione definitiva il pre- detto R.T.I. ha provveduto a costituire con atto a mio rogito 11 novembre 2009, rep.n.116916/36123, la società veicolo denominata GEST s.r.l., come sopra costituita e rappresentata;
u) ogni singolo comune dell' ex ATO 2 è chiamato a
sottoscrivere apposito contratto di servizio secondo lo schema allegato alla richiamata documentazione di gara;
v) la società affidataria è tenuta ad osservare gli obblighi assunti in sede di gara risultanti, in par- ticolare, dall'istanza di partecipazione, dalla pro- posta offerta, e dall'offerta economica presentata dal costituendo R.T.I. tra le società GESENU S.p.A.(capogruppo), T.S.A. S.p.A., S.I.A. S.p.A., ECOCAVE S.r.l. allegato C);
w) i presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario alla base del presente Contratto di servizio sono quelli determi- nati dal Piano d'ambito e dal Piano economico finan- ziario così come risultati variati dalla proposta offerta presentata dall'Affidataria;
x) il presente contratto, stipulato tra l'ATI 2, il Comune di Perugia – affidanti e la Società GEST
S.r.l. – affidataria - è conforme alla disciplina prevista negli atti di gara, salvi i patti integra- tivi per regolare i servizi peculiari del Comune stesso, di carattere accessorio e/o opzionale e/o complementare e/o pertinente;
y) con impegno unilaterale contestualmente assunto le aggiudicatarie costituenti l'R.T.I. si sono ob-
bligate per sé e per i loro aventi causa a trasferi- re al gestore subentrante, all'esito del rapporto di concessione, i diritti sugli impianti e i rapporti di cui agli articoli XXVII e XXVIII del Capitolato d'Oneri.
Tutto ciò premesso, quale narrativa facente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra costituite
convengono e stipulano
quanto segue:
CAPO I – DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO DI GESTIO- NE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Contratto di servizi e a scopo esclusivamente indicativo e non esaustivo, si defi- niscono le seguenti terminologie:
AFFIDATARIA: è la società "GEST s.r.l." titolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei servizi accessori ed opzionali.
ALLEGATI: sono allegati e debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto:
a) l'allegato tecnico
b) Bando di gara e Capitolato d'oneri;
c) Istanza di partecipazione, proposta offerta ed offerta economica presentate dall'Aggiudicatario;
d) Piano d'Ambito con relativi allegati;
e) Regolamenti TIA dei Comuni di Perugia e Passigna- no sul Trasimeno;
f) Elenco del personale trasferito;
detti allegati a cura dell'ATI 2, in persona del suo costituito rappresentante, ma per conto e nell'inte- resse di tutti i Comuni interessati e dell'Affidata- ria e in funzione della successiva presente stipula del contratto di affidamento e di tutti i Contratti di Affidamento del Servizio riguardanti la totalità dei Comuni facenti parte dell'ATI n.2, sono stati depositati ai miei rogiti, previa mia attestazione di conformità agli originali, con atto del 7 dicem- bre 2009, rep.n. 117124/36253, in corso di registra- zione; il Comune concessionario e l'Affidataria fan- no adesione a tale atto di deposito che dichiarano essere stato eseguito anche nel loro interesse e conformemente a loro volontà; tutte le parti contra- enti dichiarano di avere piena ed integrale cono- scenza di detti allegati i quali debbono intendersi come materialmente acclusi al presente atto.
ALTRI SERVIZI DI BASE: i servizi accessori come di
seguito indicati.
ATI (Ambito Territoriale Integrato): è forma specia- le di cooperazione tra gli enti locali, con persona-
lità giuridica, autonomia regolamentare, organizza- tiva e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia, e dalla Re- gione in ragione delle funzioni ad esso trasferite e delegate ai sensi degli artt. 17 e ss. legge regio- nale 9 luglio 2007, n. 23.
ATI n. 2 forma di cooperazione intercomunale con personalità giuridica per la gestione di servizi e funzioni in materia di sanità, integrazione socio sanitaria, rifiuti, ciclo idrico integrato e turismo costituito dai Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bet- tona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica, di seguito indicato ATI
n. 2.
ATO (Ambito territoriale ottimale): suddivisione del territorio regionale in ambiti operativi sui quali insistono le medesime infrastrutture di trattamento e gestione degli RSU. In tali ambiti vengono assicu- rati piani di gestione unitari, ossia le caratteri- stiche dei sistemi di raccolta e degli obiettivi delle raccolte differenziate sono sostanzialmente
uniformi all'interno di uno stesso ATO.
ATO n. 2 forma di cooperazione intercomunale priva di personalità giuridica per la gestione di servizi e funzioni in materia di rifiuti, costituito dai Co- muni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Monte Castello Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Ve- nanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfab- brica, di seguito indicato ATO n. 2.
COMUNE CONTRAENTE: il Comune facente parte dell'ATI
n. 2 che è parte contraente del presento Contratto di servizio, per il presente contratto il Comune di Perugia.
CONAI: Consorzio nazionale imballaggi. Si occupa della raccolta, recupero e riciclaggio degli imbal- laggi, avvalendosi dei 6 consorzi di filiera dei singoli materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).
CORRISPETTIVO: ogni provento percepito dall'Affida- taria a titolo di remunerazione per l'esecuzione dei servizi affidati.
DECRETO: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supple- mento Ordinario n. 96, (come modificato da successi- ve norme).
RACCOLTA: operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti urbani e speciali assimi- lati per il loro trasporto.
RACCOLTA DIFFERENZIATA: raccolta idonea a raggruppa- re i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omoge- nee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.
RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
RECUPERO: operazioni che riutilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la sele- zione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del decreto.
SERVIZI ACCESSORI: servizi, che le Amministrazioni comunali possono richiedere, i quali pur rientrando
nell'ambito dei servizi di igiene urbana, non sono strettamente connessi alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal decreto. Tali servizi con- sistono in pulizia caditoie e pozzetti stradali, pu- lizia mercati, raccolta siringhe, raccolta carogne, rimozione rifiuti abbandonati, vigilanza ecologica. SERVIZI OPZIONALI: servizi specifici che le Ammini- strazioni comunali possono richiedere quale poten- ziamento del servizio di base o altri servizi non previsti dal Piano d'ambito in quanto collaterali rispetto alla normale articolazione dei servizi. Le singole Amministrazioni comunali possono attivare a propria discrezione il servizio di ritiro ingombran- ti a domicilio, il servizio sgombero neve, il lavag- gio fontane storiche, la pulizia dei bagni pubblici, i servizi da rendere in occasione di grandi eventi, i servizi di rinforzo e potenziamento, i servizi di spazzamento festivo.
SERVIZIO DI BASE: il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani, così come definito dall'art. 201, co. 4°, decreto.
SMALTIMENTO: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un og- getto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B
alla parte quarta del decreto.
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (T.I.A.): costi-
tuisce il corrispettivo per lo svolgimento del ser- vizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La Tariffa per la gestio- ne dei rifiuti è suddivisa in una parte fissa, de- terminata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti e riferite in parti- colare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e in una parte variabile rapportata al- la quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. TARSU: Tassa annuale istituita dai Comuni ai sensi del d.lgs.507/93 per il servizio relativo allo smal- timento dei rifiuti solidi urbani interni ed equipa- rati, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio co- munale con insediamenti sparsi.
ART. 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dal presente Contratto di servizio, nonché i relati- vi allegati, costituiscono parte integrante e so- stanziale di quest'ultimo.
ART. 3 - REGIME GIURIDICO PRESCELTO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO
1. L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attinente nello specifico al Co- mune di Perugia, ed in generale all'ATI n. 2, ha na- tura di concessione di servizio pubblico locale, af- fidato in via esclusiva alla società GEST S.r.l. ai sensi dell'art. 113, 5° co., lett. a), d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed è disciplinato, oltre che da- gli artt. 113 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dai principi e dalle disposizioni comunitarie vigen- ti in materia, nonché dagli artt. 199 e ss., d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
2. I servizi oggetto dell'affidamento sono da consi- derarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali, e, pertanto, costituiscono attività di pubblico inte- resse ai sensi dell'art. 178, co. 1, d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e non potranno quindi essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore e, comunque, nei casi previ- sti dalla legge.
3. L'Affidataria è tenuta, altresì, all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento del Comune contraente per i servizi in questione e delle loro eventuali succes-
sive modifiche e/o integrazioni, e dei documenti di pianificazione e di indirizzo dell'Amministrazione Regionale, Provinciale, dell'ATI n. 2 e del Comune contraente.
ART. 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Con il presente Contratto, le Parti intendono de- finire i termini e le condizioni che regolano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché i servizi accessori ed opzionali, relativa- mente al Comune di Perugia facente parte dell'ambito ATI n. 2, così come definito dal 2° Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti adottato dalla Regione dell'Umbria.
2. All'Affidataria sono affidati i seguenti servizi di base:
* Superficie effettiva di spazzamento stradale per un totale di mq. 2.903.049 come da progetto offerta allegato C);
* Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati urbani e speciali assimilati secondo le quantità previste dal Piano d'ambito;
* Raccolta differenziata ivi compresa la gestione delle stazioni ecologiche secondo le quantità ed il numero previsto dal Piano d'ambito;
* Trattamento, recupero e smaltimento finale, rela-
tivamente alle seguenti fasi di gestione:
- gestione dell'impianto di selezione e riciclaggio di Ponte Rio;
- gestione dell'impianto di discarica di Pietrameli- na;
- gestione dell'impianto di discarica di Borgogi- glione;
- gestione della stazione di trasferenza di Marscia- no;
- gestione della stazione di trasferenza di Magione; gestione dell'impianto di compostaggio di Pietrame- lina,
- gestione dell'impianto di selezione automatica RDM di Ponte Rio;
- gestione dell'impianto di depurazione del percola- to di Pietramelina.
* Applicazione, riscossione della Tariffa T.I.A.;
* Commercializzazione di tutti i rifiuti urbani.
* Informazione e sensibilizzazione agli utenti.
3. Sono pure affidabili i seguenti servizi accesso- ri:
- pulizia caditoie e pozzetti stradali;
- pulizia dei mercati;
- raccolta delle siringhe;
- raccolta delle carogne animali;
- rimozione dei rifiuti abbandonati;
- vigilanza ecologica.
4. I servizi opzionali affidabili sono:
- ritiro degli ingombranti a domicilio;
- servizio sgombero neve con attrezzature particola- ri;
- pulizia lavaggio delle fontane storiche;
- pulizia dei bagni pubblici;
- servizi in occasione di grandi eventi;
- servizi di rinforzo e potenziamento;
- servizi di spazzamento festivo.
5. L'attivazione e quindi la consegna dei predetti servizi opzionali e accessori è disciplinata dal Ca- po II del presente Contratto.
ART. 5 - SERVIZI NUOVI E COMPLEMENTARI
1. Il Comune contraente e/o l'ATI n. 2 si riservano il potere di affidare in via diretta servizi comple- mentari, in caso di circostanza imprevista, e nuovi, non compresi dal Piano d'ambito iniziale, né dal presente Contratto di servizio. L'affidamento di ta- li servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) i servizi complementari non possono essere se- parati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti
al soggetto concedente, ovvero pur essendo separabi- li dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti ag- giudicati per servizi complementari non deve supera- re il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al Gestore, devono es- sere compatibili col Piano d'ambito.
2. Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta concordato con il Comune contraente e/o l'ATI n. 2 sulla base di specifici progetti tecnico- economici che l'Affidataria dovrà predisporre a sua cura e spese ed appositamente autorizzati dagli or- gani competenti. La richiesta, da parte del Comune contraente e/o dall'ATI n. 2, di attivazione di nuo- vi servizi e complementari potrà essere rivolta all'Affidataria per tutta la durata dell'affidamen- to.
ART. 6 - NUOVI IMPIANTI
1. L'ATI n. 2, se previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ha la facoltà di richiedere all'Affidataria di realizzare nuovi impianti. Tali impianti dovranno essere realizzati dall'Affidataria
giusto quanto disposto dall'art. 202, decreto. Il corrispettivo per i nuovi impianti sarà di volta in volta concordato con l'ATI n. 2 sulla base di speci- fici progetti tecnico-economici predisposti dall'Af- fidataria a propria cura e spese ed appositamente autorizzati dagli organi competenti. La richiesta da parte dell'ATI n. 2 di realizzazione di nuovi im- pianti potrà essere rivolta all'Affidataria per tut- ta la durata dell'affidamento.
ART. 7 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO
1. Il presente Contratto ha la durata di 15 anni, a decorrere dal 01/01/2010 e fino alla scadenza ultima del 31/12/2024, e si intende perfezionato dalla sua sottoscrizione ed efficace a decorrere dalla data di inizio effettivo dei servizi di base e degli even- tuali servizi accessori ed opzionali, come sopra ri- portata e come risulterà da apposito verbale di con- segna.
2. Qualora allo scadere del presente Contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento del servizio, l'Affi- dataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della su- bentrante. Durante tale periodo di servizio rimango- no ferme tutte le condizioni stabilite nel presente
Contratto e nel relativo allegato tecnico. In ogni altro caso il presente Contratto non è né prorogabi- le, né rinnovabile, salvo diversa disposizione comu- nitaria e/o di legge.
3. In caso di squilibri finanziari, derivanti da mu- tamenti delle norme legislative, regolamentari o di regolazione, riguardanti l'organizzazione dell'Auto- xxxx, si procederà alla revisione del Piano finan- ziario e del presente Contratto di servizio, median- te l'estensione della durata del periodo dell'affi- damento.
4. In caso di squilibri finanziari, derivanti dall'approvazione di norme legislative regolamentari o di regolazione, che comportino un adeguamento del corrispettivo, la determinazione delle nuove condi- zioni di equilibrio potrà comportare anche la proro- ga del termine di scadenza dell'affidamento.
ART. 8 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio oggetto dell'affidamento è espletato in tutto il territorio dell'ATI n° 2, con particola- re riferimento, per gli effetti ed ai sensi del pre- sente Contratto di servizio, a quello del Comune contraente.
ART. 9 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA
1. L' Affidataria si impegna a:
a) prestare al Comune contraente i servizi previsti e descritti nella proposta-offerta secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e all'Allegato tecnico, allegato A);
b) osservare nella produzione dei servizi di cui al- la precedente lettera a) le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo elaborate dall'ATI n. 2 per i servizi di base e dal Comune contraente per i servizi accessori e/o opzionali e/o complementari e/o pertinenti.
c) dare piena ed esatta esecuzione al Piano d'Ambi- to, nonché ad osservare le eventuali nuove previsio- ni che, nel corso dell'affidamento, si renda neces- sario introdurre nel Piano medesimo, fatta salva la conseguente determinazione delle nuove condizioni di equilibrio, come stabilito dal successivo art. 13 del presente Contratto;
d) realizzare, entro e non oltre sei mesi dalla sti- pula del presente Contratto, un sistema informatico di collegamento on line con il Comune contraente e l'ATI n. 2 in grado di fornire in continuo elementi conoscitivi e dati utili per le migliori condizioni di controllo, valutazione dei servizi e di contatto con la cittadinanza secondo quanto previsto dal suc- cessivo art. 17;
e) prestare i servizi di cui alla precedente lettera
a) con personale specializzato proprio o dei suoi soci, salvo espressa autorizzazione di deroga da parte dell'ATI n. 2;
f) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicura- tivi, assistenziali, e ad applicare al personale stesso, non dipendente da Pubbliche Amministrazioni, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del set- tore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Orga- nizzazioni Sindacali comparativamente più rappresen- tative;
g) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed i regolamenti appli- cativi;
h) rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto, le norme regolatrici di cui al d.lgs. n. 231/01;
i) disporre, in proprio o attraverso i suoi soci, delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e di gestione ambientale EN ISO 14001;
l) rendere tempestiva comunicazione al Comune con- traente ed all'ATI n. 2 sulle eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio: in parti-
colare dovranno essere segnalate le utenze che non rispettano le norme sul conferimento dei rifiuti e che non li separano con le corrette modalità;
m) comunicare, entro 30 giorni dalla stipula, i rap- porti contrattuali posti in essere in nome, per con- to e nell'interesse del Comune contraente e dell'ATI
n. 2, e previa autorizzazione di quest'ultimi, con il CONAI e/o con i singoli Consorzi di filiera;
n) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
o) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di ambito e dall'Allegato tecnico;
p) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
q) definire nel complesso tutte le attività necessa- rie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito e dell'Allegato tecnico.
ART. 10 - CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO
1. E' vietata la cessione, a qualunque titolo o ra- gione, diretta o indiretta, totale o parziale della concessione disciplinata dal presente Contratto di servizio.
2. E' fatto divieto all'Affidataria e ai suoi soci, salvo autorizzazione dell'ATI n. 2, di sub affidare
a terzi i servizi oggetto del presente Contratto, con eccezione di singole fasi di attività marginali, accessorie o straordinarie quali, ad esempio, manu- tenzioni, forniture, trasporti specifici, realizza- zione di opere e impianti, smaltimenti di rifiuti non trattabili presso gli impianti previsti dal Pia- no d'ambito. Il mancato rispetto comporterà la imme- diata decadenza dall'affidamento, la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, oltre alle azioni civili e di risarcimento danni.
3. La società concessionaria è direttamente respon- sabile nei confronti della ATI 2 e del Comune con- traente della gestione operativa dei servizi che e- ventualmente affiderà ai soci. Sono di esclusiva competenza della Società concessionaria il coordina- mento delle attività programmatiche e gestionali, la gestione dei rapporti economici con l'ATI n. 2 e con l'Ente affidante, il governo delle prestazioni affi- date ai soci, la cura e la gestione delle attività di supervisione e di revisione, nonché delle attivi- tà che attengono all'esercizio unitario d'ambito.
4. A Gest S.r.l. ed ai suoi soci si applica il di- vieto di cui all'art. 37, c. 9 e 10, d.lgs. n. 163/2006. Tale divieto non opera in caso di falli- mento e recesso di uno o più soci. Solo in caso di
fallimento è ammesso il subentro di un nuovo socio, fermo restando il preventivo controllo, da parte dell'ATI n. 2, sul possesso dei prescritti requisiti di idoneità.
ART. 11 - OBBLIGO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE
1. Le parti sono tenute a perseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione attraverso i corrispettivi di cui all'art. 12.
2. L'Affidataria conforma la gestione al raggiungi- mento dell'equilibrio economico finanziario. Tale equilibrio sarà raggiunto a regime attraverso l'ap- plicazione sull'intero territorio dell'ATI n. 2 del- la tariffa che costituisce il corrispettivo dei ser- vizi erogati.
3. La tariffa è determinata dal Comune contraente, sulla base dei criteri indicati dall'ATI n.2, e ri- scosso dall'Affidataria secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.
4. L'Affidataria provvederà ad elaborare il Piano Economico-Finanziario per la gestione integrata del servizio secondo i criteri individuati dall'ATI n.2, in conformità a quanto previsto dall'art.8) del
D.P.R. del 27 aprile 1999 n.158 e dal Regolamento Comunale TIA, in attuazione di quanto previsto dal
Piano d'Ambito e dall'Allegato Tecnico, allegato A).
5. L'Affidataria dovrà trasmettere al Comune contra- ente ed all'ATI n.2 il Piano Economico-Finanziario entro il 30 novembre di ogni anno ai fini della de- terminazione e relativa approvazione da parte del Comune della tariffa per l'anno successivo.
ART. 12 - CORRISPETTIVO – MODALITA' DI PAGAMENTO – CONAI
1. Il corrispettivo derivante dell'applicazione del- la tariffa, determinata a copertura integrale dei costi del servizio viene riscosso direttamente da parte dell'Affidataria. Le modalità di applicazione e di riscossione della TIA sono quelle previste dal Regolamento in allegato E).
2. Il corrispettivo annuale spettante all'Affidata- ria viene calcolato:
* in relazione ai servizi affidati e consegnati ai sensi dell’art. 4 e del capo II del presente Con- tratto;
* in relazione ai corrispettivi indicati nella pro- posta-offerta in allegato C);
* in relazione alle revisioni dei prezzi determinati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del pre- sente Contratto di servizio.
3. I proventi derivanti dalla commercializzazione e
vendita dei prodotti recuperati, nonché i contributi erogati dai Consorzi di filiera del CONAI, per le attività di raccolta differenziata e per le attività di recupero, sono percepiti dall’Affidataria e ven- gono considerati nel Piano Finanziario quale voce di ricavo da sottrarre ai costi.
ART. 13 - ADEGUAMENTO ANNUALE DEL CORRISPETTIVO
1. Nessun adeguamento in aumento o in diminuzione del corrispettivo percepito dall'Affidataria può es- sere riconosciuto per il primo anno.
2. Il Comune contraente procede annualmente all'ade- guamento in aumento o in diminuzione del corrispet- tivo nelle seguenti ipotesi:
A. Variazione delle superfici spazzate.
B. Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e assi- milati.
C. Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta differenziata.
D. Variazione dei costi.
E. Intervenute modifiche normative e degli atti di regolazione.
F. Modifica del sistema integrato di gestione.
3. Le variazioni contemplate nel presente articolo e riconducibili a determinazione unilaterale del Comu-
ne contraente e in genere dei soggetti titolari di poteri di regolazione ricadenti sulla gestione del servizio o all'approvazione di nuove leggi, regola- menti o atti di regolazione comportano un adeguamen- to del corrispettivo relativo all'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione da calcolarsi in modo da garantire all'Affidataria il recupero dei maggiori costi sostenuti nell'anno della predetta variazione. Laddove invece la variazione derivi da altre cause, l'adeguamento è destinato ad operare esclusivamente con riferimento al corrispettivo do- vuto per l'anno successivo alla variazione medesima, senza diritto di recupero.
4. L'adeguamento del corrispettivo viene calcolato
in base alle seguenti indicazioni e nelle seguenti ipotesi:
A) Variazione delle superfici spazzate.
In caso di variazione delle superfici spazzate e- spressamente autorizzate dal Comune contraente il corrispettivo di cui all'art. 12 subirà un adegua- mento da calcolare secondo le seguenti indicazioni. Il corrispettivo unitario - calcolato dividendo l'importo del canone di cui all'art. 12 relativo al- lo spezzamento e successive rivalutazioni per la su- perficie convenzionale giornaliera prevista dalla
proposta-offerta - sarà moltiplicato per la superfi- cie convenzionale oggetto di variazione e sarà revi- sionato ai sensi del presente articolo. Per il cal- colo dei mq. di superficie convenzionale spazzata si stabiliscono i seguenti parametri:
FREQUENZA PARAMETRO
Giornaliera 1
Bisettimanale 0,33
Trisettimanale 0,5
Settimanale 0,17
Quindicinale 0,08
Mensile 0,04
B) Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e assi- milati.
In caso di variazione del numero dei contenitori in- stallati autorizzata dal Comune contraente il corri- spettivo di cui all'art. 12 subirà un adeguamento da calcolare secondo le seguenti indicazioni.
Il corrispettivo unitario calcolato dividendo l'im- porto del canone di cui all'art. 12, relativo alla raccolta indifferenziata, e successive rivalutazio- ni, per il volume equivalente giornaliero previsto dal Piano d'Ambito, sarà moltiplicato per il volume convenzionale oggetto di variazione.
Per il calcolo dei contenitori equivalenti si stabi- liscono i seguenti parametri, assumendo a base il cassonetto da 1.100 lt., in relazione alle seguenti frequenze di raccolta: Tipo di contenitori FREQUENZE DI RACCOLTA | |||||
GIORNALIERA | TRISETTIMANALE | SETTIMANALE | |||
60 l | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
110 | l | 0,10 | 0,05 | 0,02 | |
120 | l | 0,11 | 0,05 | 0,02 | |
240 | l | 0,22 | 0,11 | 0,04 | |
360 | l | 0,33 | 0,16 | 0,05 | |
770 | l | 0,70 | 0,35 | 0,12 | |
1.100 | l | 1,00 | 0,50 | 0,17 | |
2.200 | l | 2,00 | 1,00 | 0,33 | |
2.400 | l | 2,18 | 1,09 | 0,36 | |
3.000 | l | 2,73 | 1,36 | 0,45 | |
5.000 | l | 4,55 | 2,27 | 0,76 |
20.000 l 18,18 9,09 3,03
25.000 l 22,73 11,36 3,79
C) Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta differenziata.
In caso di variazione del numero dei contenitori in- stallati per la raccolta differenziata, autorizzata dal Comune contraente, il corrispettivo di cui all'art. 12 subirà un adeguamento da calcolare se-
condo le seguenti indicazioni.
Il corrispettivo unitario calcolato dividendo l'im- porto di cui all'art. 12, relativo alla raccolta differenziata, e successive rivalutazioni, per il volume equivalente giornaliero previsto dalla propo- sta-offerta sarà moltiplicato per il volume conven- zionale oggetto di variazione. Per il calcolo dei contenitori equivalenti, si utilizza la tabella già prevista al precedente punto B).
D) Variazione dei costi.
Gli adeguamenti del corrispettivo dovuti alla varia- zione dei costi potranno essere riconosciuti nei se- guenti casi:
- tutte le volte che si verificheranno aumenti o di- minuzioni sul costo della manodopera dovuti a dispo- sizioni di Legge, all'applicazione di contratti col- lettivi di lavoro, esclusi quelli Aziendali, il 60% (sessantapercento) del corrispettivo annuo relativo a tutti i servizi affidati, di cui al precedente art. 12, sarà aumentato o diminuito nell'eguale mi- sura percentuale degli aumenti o diminuzioni del co- sto di una unità lavorativa 3° liv.autista contratto FISE-Assoambiente, rispetto al costo della stessa unità lavorativa al 31.12.2008. Il predetto adegua- mento opera esclusivamente con riferimento al corri-
spettivo dovuto per l'anno successivo alla variazio- ne medesima, senza diritto di recupero;
- tutte le volte che si verificheranno aumenti o di- minuzioni nei costi dei materiali di consumo, il 30% (trentapercento) del corrispettivo annuo relativo a tutti i servizi di cui al precedente art. 12, sarà aumentato o diminuito in eguale misura percentuale degli aumenti o diminuzioni dell'Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie- gati, rispetto al valore dello stesso indice alla data del 31.12.2008. L'adeguamento dovuto alla va- riazione dei costi dei materiali di consumo opera esclusivamente con riferimento al corrispettivo do- vuto per l'anno successivo alla variazione medesima, senza diritto di recupero. L'Affidataria si impegna a fornire al Comune ed all'ATI n. 2 la documentazio- ne necessaria a provare l'aumento dei costi e dei materiali di consumo;
- tutte le volte che si verificheranno aumenti o di-
minuzioni nei costi energetici e dei carburanti, il 10% (diecipercento) del corrispettivo annuo relativo a tutti i servizi di cui al precedente art. 12, sarà aumentato o diminuito in eguale misura percentuale degli aumenti o diminuzioni dell'Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati, rispetto al valore dello stesso indice alla data del 31.12.2008 Il predetto adeguamento opera esclusivamente con riferimento al corrispettivo do- vuto per l'anno successivo a quello in cui si è ve- rificata la variazione dei costi energetici e di carburante, senza diritto di recupero.
E) Intervenute modifiche normative e degli atti di regolazione.
Laddove vengano approvate norme legislative x xxxx- lamentari o atti di regolazione che stabiliscano nuovi meccanismi Tariffari o nuove condizioni per l'erogazione dei servizi affidati in concessione ta- li da determinare una modifica del Piano d'ambito o dell'equilibrio del piano finanziario, l'ATI n. 2 provvede alla revisione del predetti piani, in modo da garantire la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario, anche tramite l'a- deguamento del corrispettivo.
L'approvazione delle predette norme legislative o regolamentari o di regolazione determina un adegua- mento del corrispettivo dell'anno successivo che verrà calcolato in modo da garantire la copertura dei maggiori costi sostenuti nell'anno in cui è in- tervenuta la modifica legislativa o regolamentare o degli atti di regolazione. La determinazione delle
nuove condizioni di equilibrio potrà determinare an- che la proroga del termine di scadenza dell'affida- mento, come previsto dall'art. 7 co. 3 e 4, del pre- sente Contratto di servizio.
F) Modifica del sistema integrato di gestione.
Ove per qualsiasi motivo (piano regionale di smalti- mento rifiuti, esaurimento delle discariche attual- mente presenti, modifiche normative, ecc.) si doves- se ricorrere ad altri impianti di smaltimento e re- cupero, rispetto a quelli attualmente previsti dal Piano d'ambito, il corrispettivo dovuto nell'anno successivo sarà rivalutato in relazione alle varia- zioni dei costi unitari di trattamento e dei costi di trasporto in modo da garantire in ogni caso all'Affidataria la copertura dei maggiori costi so- stenuti nell'anno in cui si sono verificate le va- riazioni.
ART. 14 REVISIONE TRIENNALE
1. Ogni tre anni il Comune contraente e/o l'ATI n.2 provvede a verificare la variazione percentuale de- gli aumenti o diminuzioni del Prezzo medio del gaso- lio per autotrazione franco distributore alla pompa, sulla base della rilevazione periodica pubblicata dal Bollettino di Rilevazione dei Prezzi all'ingros- so della Camera di Commercio di Milano rispetto al
valore dello stesso prezzo alla data del 31.12.2008. Qualora tale variazione superi del 45% la variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, si procederà al re- cupero della differenza tra i due indici. L'adegua- mento dovuto alla variazione del prezzo del gasolio opera esclusivamente con riferimento al corrispetti- vo dovuto per gli anni successivi a quello in cui si è verificato l'aumento o la diminuzione del prezzo, senza diritto di recupero.
ART. 15 - MODALITA' DI CONTROLLO DEL CORRETTO ESER- CIZIO DEL SERVIZIO
1. Il Comune contraente e l'ATI n. 2 hanno il dirit- to di effettuare controlli in qualsiasi momento, in ordine a tutte le articolazioni dei servizi svolti, alla qualità degli stessi, alla manutenzione degli automezzi,delle attrezzature e degli impianti ad es- sa affidati.
2. A tal fine l'Affidataria è tenuta a mettere a di- sposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale necessario.
3. In particolare, il Comune contraente e l'ATI n. 2 controllano i servizi con la finalità di:
- verificare il rispetto dei termini contrattuali di servizio da parte dell'Affidataria;
- evidenziare eventuali criticità del servizio, per individuare i miglioramenti da apportare;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti dai documenti contrat- tuali;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. A tal fine, l'Affidataria ha l'obbligo di redige- re annualmente, in modo da consentire l'applicazione del metodo normalizzato, il conto economico e lo stato patrimoniale separatamente da ogni altro eser- cizio e gestione, anche dello stesso genere.
ART. 16 - PRINCIPI E REGOLE GENERALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ ED ALLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO, IN RELAZIO- NE AI LIVELLI DEL SERVIZIO ED AL CORRISPETTIVO, LE MODALITÀ, I TERMINI E LE PROCEDURE PER LO SVOLGIMEN- TO DEL CONTROLLO E LE CARATTERISTICHE DELLE STRUTTU- RE ORGANIZZATIVE ALL'UOPO PREPOSTE
1. L'Affidataria garantisce che la prestazione dei servizi previsti e descritti nella proposta-offerta, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e al Piano d'Ambito, avvenga secondo gli standard di qualità fissati nell'art. 8 dell'Allega-
to tecnico, allegato A).
2. Il controllo svolto dall'ATI n. 2 e dal Comune contraente sul servizio reso dall'Affidataria si ar- ticola su due livelli:
- esame degli indicatori tecnico-economici del ser- vizio;
- controllo territoriale sull'effettivo servizio svolto dall'Affidataria.
3. Gli indicatori considerati saranno di tipo:
- Tecnico, riguardanti la quantità, capacità e fre- quenza di erogazione del servizio (es. quantità di rifiuto intercettato per merceologia di raccolta, volumetria disponibile, frequenza di raccolta e spazzamento, ecc.);
- Qualitativo e di comunicazione (es. tempi di ri- sposta alle richieste, numero verde per gli utenti, campagne informative, analisi di customer satisfac- tion, ecc.)
- Economico (es. costo per abitante, costo per ton- nellata di rifiuto, ecc.)
4. Il controllo degli indicatori tecnici ed economi- ci, così come specificati nell'art. 8 dell'Allegato tecnico, sarà effettuato sulla base dei dati che sa- ranno trasmessi dall'Affidataria all'ATI n. 2 e al Comune contraente, con le modalità previste negli
articoli successivi, anche attraverso le rilevazioni di cui al successivo comma 6.
5. Il controllo territoriale sul servizio è volto a valutare, con indagini dirette sul campo, la rispon- denza tra i parametri contenuti nel Contratto di servizio e quelli effettivamente rilevati. In parti- colare, gli indicatori relativi al servizio territo- riale effettivamente realizzato (rispetto della pro- grammazione in termini di modi e di tempi, ecc.) consentono di evidenziare le eventuali difformità o criticità e di mettere in campo gli opportuni inter- venti correttivi.
6. Il controllo territoriale prevede un'attività di rilevazione di campo a cura del Comune contraente e dell'ATI n. 2, tramite la verifica di alcuni parame- tri di qualità dei servizi erogati. La metodologia di controllo prevede:
- una fase preliminare: tesa a definire e individua- re per ciascun Comune tutti gli elementi che carat- terizzano la gestione del servizio reso dall'Affida- taria in ottemperanza al Contratto di servizio (standard di qualità);
- rilevazioni sul territorio, con cui il Comune con- traente e l'ATI n. 2 procederanno ad eseguire le ri- levazioni sul campo ed a redigere verbali in con-
traddittorio con l'Affidataria: i dati contenuti nelle schede di rilevazione saranno gestiti con un database, così da costituire una banca dati di set- tore utilizzabile per ogni elaborazione;
- elaborazione delle rilevazioni e redazione dei re- port di sintesi: i risultati delle attività di moni- toraggio possono essere riassunti o presentati in forma generale o aggregata, sia per sub-ambito che per lo specifico Comune, anche con la finalità di attuare le azioni correttive.
7. Le modalità di svolgimento del controllo territo- riale sono descritte all'art. 8 dell'Allegato tecni- co, allegato A.
8. In via preliminare, la stessa Affidataria sarà sottoposta anche alle azioni di controllo di Enti e istituzioni pubbliche o private esterni all'ATI n. 2, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme. A tale proposito ed in via non esaustiva, l'Affidataria dovrà:
- sottoporre, a proprie spese, a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Socie- tà abilitata alla revisione contabile;
- mantenere nel tempo la certificazione di qualità prevista dal Bando e dal Capitolato d'oneri di gara.
9. L'organismo di certificazione dovrà, in partico-
lare, accertare che gli interventi da realizzare e realizzati in esecuzione del Piano d'ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte, anche in termini di con- gruità dei prezzi, in modo da cogliere le opportuni- tà offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici; tutte le certi- ficazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dall'Affidataria al Comune contraente e all'ATI n. 2 siano conformi alle proce- dure stabilite dal presente Contratto di servizio ed alle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.
10. Il Comune contraente e l'ATI n. 2 potranno ef-
fettuare gli accertamenti e verifiche ispettive ri- tenuti opportuni in ogni momento, previo preavviso scritto da comunicare entro un congruo termine, sal- vo il ricorrere di particolari circostanze di indif- feribilità ed urgenza. Nel preavviso saranno indica- ti i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
11. L'Affidataria, ove non vengano manifestate in
forma scritta ragioni ostative, deve consentire sen- za indugio l'accesso, collaborando ed agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti.
12. Il Comune contraente e/o l'ATI n. 2, da un lato, e l'Affidataria, dall'altro, provvedono alla reda- zione e sottoscrizione di apposito verbale relativo agli accertamenti, alle verifiche e ai controlli ef- fettuati.
13. L'Affidataria è tenuta a garantire l'efficienza del sistema informatico di monitoraggio di cui al successivo art. 17.
ART. 17 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI DELL'AFFIDATARIA E LE RELATIVE SANZIONI
1. Ai sensi dell'art. 203, decreto, l'Affidataria ha l'obbligo di comunicare e trasmettere all'ATI n. 2 tutti i dati, le informazioni ed i documenti della medesima Affidataria inerenti la gestione del servi- zio, secondo le modalità descritte all'art. 7 dell'Allegato tecnico, allegato A).
2. L'Affidataria, a tal fine, dovrà provvedere alla realizzazione di un sistema informatico di collega- mento on line tra la medesima e l'ATI n. 2 in grado di fornire in continuo elementi conoscitivi e dati utili per le migliori condizioni di controllo, valu-
tazione dei servizi e di contatto con la cittadinan- za. Tali dati dovranno essere forniti all'ATI n. 2, nelle forme e standard definiti dalla stessa e se- condo quanto previsto dal d.Lgs. 19 agosto 2005, n.
195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'ac- cesso del pubblico all'informazione ambientale".
3. L'Affidataria dovrà altresì fornire i dati nelle forme e nelle modalità previste dall'art 7. dell'Al- legato tecnico, allegato A).
4. Inoltre, in attuazione di quanto previsto nel Pi- ano d'Ambito, l'Affidataria dovrà presentare un Pia- no della Comunicazione indirizzato alla cittadinanza ed ai soggetti, privati e pubblici, a vario titolo coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, con le caratteristiche previste. In tale contesto dovrà essere attivata anche una linea diretta di dialogo e contatto con i cittadini "filo diretto".
ART. 18 - LIVELLO DI EFFICIENZA E DI AFFIDABILITÀ DEL SERVIZIO DA ASSICURARE ALL'UTENZA, ANCHE CON RI- FERIMENTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Gli standard di efficienza e di affidabilità del servizio sono indicati nell'art. 8 dell'Allegato tecnico, allegato A).
2. L'Affidataria, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato tecnico, allegato A) al fine di garan-
tire la piena efficienza ed affidabilità dei servizi oggetto del presente Contratto, assicura almeno una ulteriore disponibilità dei mezzi e degli strumenti necessari all'espletamento dei servizi stessi pari al 5% (cinquepercento) della dotazione iniziale in- dicata nella proposta-offerta.
3. L'Affidataria provvede alla manutenzione annuale degli automezzi utilizzati e alla loro eventuale im- mediata sostituzione in caso di obsolescenza. L'Af- fidataria entro il 31 dicembre di ogni anno presenta all'ATI n. 2 il programma annuale di gestione e ma- nutenzione degli impianti.
ART. 19 - CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI
1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative pre- stazioni, l'Affidataria, in conformità all'art. 1, co. 461, lett. f), l. 24 dicembre 2007, n. 244, è tenuta ad emanare e pubblicizzare, previa intesa con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, ed in con- formità a quella presentata in sede di progetto- offerta, la "Carta della qualità dei servizi", re- cante gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, così come determinati nel
presente Contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre re- clamo e per adire le vie legali, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o median- te restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
2. L'Affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, perseguendo la massi- ma soddisfazione delle esigenze e dei bisogni e- spressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti della regolarità e della continuità del ser- vizio, della tutela dell'ambiente, dell'informazione e della sicurezza, nonché ad intraprendere le oppor- tune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.
3. In base alla normativa vigente l'Affidataria si impegna a procedere a:
a) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori in ordine ai parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato;
b) revisione annuale della Carta della qualità ser- vizi, al fine di migliorare la tutela degli utenti, attraverso la partecipazione delle associazioni dei consumatori, con particolare attenzione all'adegua- tezza dei parametri quantitativi e qualitativi del
servizio erogato rispetto alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
c) istituire un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta respon- sabilità dell'ATI n. 2, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezio- ne di osservazioni e proposte da parte di ogni sin- golo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia al gestore del servizio, sia alle associazioni dei consumatori;
d) le attività di cui alle lettere a), b), c) sono finanziate dall'Affidataria, che si impegna a versa- re all'ATI n. 2, per l'intero Ambito, per le funzio- ni di monitoraggio e controllo della qualità dei servizi svolte dall'ATI stesso, una somma pari a eu- ro 250.000,00 oltre IVA come per legge per il primo anno di affidamento. Per gli anni successivi e per l'intera durata dell'affidamento medesimo, detta somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT FOI e dovrà essere corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno, e non incide né sulla ta-
riffa, né sul canone; come precisato la prestazione è assoggettata ad I.V.A. ai sensi di legge.
ART. 20 - PERSONALE
1. Il personale adibito ai servizi di cui al presen- te Contratto dipende dall'Affidataria e/o dai suoi soci e sarà dislocato in relazione alle esigenze di servizio, in numero adeguato a garantire la regola- xxxx e l'efficienza del servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente Contratto.
2. L'Affidataria è tenuta all'osservanza del piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare:
- ferma l'autonomia organizzativa e funzionale con- nessa alle esigenze proprie della nuova programma- zione e ai relativi assetti, ad applicare al perso- nale la disciplina del Contratto Collettivo Naziona- le di Lavoro del settore dell'igiene ambientale (FI- SE), nonché ad estendere e mantenere inalterati i benefici e i diritti riconosciuti ai singoli dipen- denti, derivanti dagli accordi integrativi aziendali e/o territoriali cui era tenuto ad ottemperare il gestore pregresso ed allegati al Capitolato d'oneri di gara;
- ad osservare tutti gli obblighi di legge in mate- ria fiscale, previdenziale, assicurativa ed assi-
stenziale del personale, nonché di quella eventual- mente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ad osservare le prescrizioni e quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
3. Il personale di cui all'elenco nominativo del personale impiegato al 30 aprile 2008 nella esecu- zione dei servizi, così come risultante dall'Allega- to n. 31 al Capitolato d'oneri, se non assunto dalla affidataria con passaggio diretto, resta alle dipen- denze dei suoi soci, fermo quanto previsto al punto 2.
4. L'elenco nominativo del personale impiegato, al
30 aprile 2008, nell'esecuzione dei servizi oggetto del passaggio diretto, è contenuto nell'allegato F).
5. L' Affidataria, dovrà inoltre, assicurare che il personale in servizio:
- sia dotato di divisa, completa di targhetta di i- dentificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale sarà conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavo- ro;
- sia sottoposto a tutte le cure e profilassi previ- ste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanita-
rie competenti per territorio;
- si uniformi alle disposizioni emanate dall'ATI n.
2 (in primo luogo in materia di igiene e di sanità) e dalla medesima Affidataria;
- mantenga un contegno serio e corretto con il pub- blico e si presenti in servizio pulito e decorosa- mente vestito con l'uniforme.
ART. 21 - IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI
1. Gli impianti individuati dal Piano d'Ambito, così come specificati nell'art. 4 del presente Contratto di servizio, e le altre dotazioni patrimoniali stru- mentali al servizio saranno poste a piena e completa disposizione di Gest S.r.l. dalla data di inizio del servizio e per tutta la durata del rapporto di con- cessione.
2. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di proprietà degli enti lo- cali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato a Gest S.r.l., come dal richiamato verbale di consegna.
3. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di base appartenenti alle imprese facenti parte del R.T.I. saranno posti a piena e completa disposizione di Gest S.r.l..
4. Può attenere ai soci, laddove Gest S.r.l. affidi
loro la gestione operativa dei servizi, anche la ge- stione operativa degli impianti, delle dotazioni e dei rapporti strumentali ai servizi stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, c. 3, del presente contratto di servizio.
5. Il gestore per l'utilizzo dell'impianto di compo- staggio di Pietramelina nella sua capacità residua, rispetto a quanto necessario per trattare la frazio- ne organica umida prodotta dal territorio dell'ATI n.2, è tenuto a stipulare con il Comune di Perugia, a titolo di compensazione per i disagi arrecati un'autonoma convenzione con la quale si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone calcolato in base ai quantitativi di materiale con- ferito dai soggetti esterni all'ATI n.2 in ragione di 10 euro/T.
ART. 22 - OBBLIGO DI RICONSEGNA DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI STRU- MENTALI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN CONDIZIONI DI EFFICIENZA ED IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE
1. Alla scadenza od alla cessazione anticipata del presente Contratto di servizio, e in esito alla suc- cessiva gara di affidamento, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di proprietà degli Enti locali sono assegnati in como-
dato gratuito al nuovo Gestore.
2. L'Affidataria, inoltre, è tenuta a trasferire al Gestore subentrante, oltre ai beni di cui all'art. 21, terzo comma, del presente Contratto di servizio, anche gli impianti e le altre dotazioni strumentali al servizio realizzate, in attuazione del Piano d'ambito, dal Gestore uscente. A quest'ultima è do- vuto un indennizzo pari al valore dei predetti beni, non ancora ammortizzati, il cui ammontare sarà indi- cato nel bando di gara.
A tal fine, il Gestore uscente dovrà consegnare a quello subentrante i suddetti beni, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione e li- beri da cose o persone.
ART. 23 - RESPONSABILITA'
1. L'Affidataria si assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni e pregiu- dizi di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento dei ser- vizi e delle attività oggetto del Contratto, tenendo del tutto indenne il Comune contraente e l'ATI n. 2.
2. L'Affidataria è responsabile, tanto di fronte al Comune contraente che all'ATI n. 2, quanto nei con- fronti dei terzi, del buon andamento dei servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.
3. L'Affidataria è responsabile, inoltre, di qualsi- asi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal proprio personale, nonché dai suoi mezzi ed attrezzature, nei confronti di terzi, sollevando il Comune contraente e l'ATI n. 2 da qualsivoglia responsabilità.
4. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremo- ti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità am- ministrative e/o autorità di regolamentazione indi- pendenti) a tale Parte non imputabili.
5. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impe- disca la fornitura dei servizi da parte dell'Affida- taria, il Comune contraente, impregiudicato qualsia- si diritto ad essa spettante in base alle disposi- zioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibi- le, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro soggetto e assegnatario per una durata ra- gionevole secondo le circostanze.
6. Il Comune contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali contratti, non appena l'Affidata- ria le comunichi di essere in grado di fornire nuo- vamente il servizio.
ART. 24 – PENALI E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMEN- TO, DIVERSIFICATE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI CON- TROLLO
1. In caso di ritardo, inadempimento, anche inesat- to, o violazione di quanto stabilito nel presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documen- ti allegati, il Comune contraente e/o l'ATI n. 2 ciascuno per le rispettive competenze, provvederanno a contestarli per iscritto all'Affidataria, asse- gnandole un congruo termine per adempiere, comunque non inferiore a 10 gg. (dieci giorni) naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione, in- dicando, altresì, la penale da irrogare.
2. Decorso inutilmente detto termine, o qualora le giustificazioni addotte dall'Affidataria non vengano accettate, il Comune contraente e l'ATI n. 2 appli- xxxx una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00), od il diverso ammontare indicato negli articoli 7 ed 8 dell'Allegato tecnico, allegato A).
3. L'importo di dette penali potrà essere raddoppia-
to qualora nel corso dell'anno si verifichino infra- zioni per lo stesso motivo.
4. Qualora l'Affidataria non adempia al proprio ob- bligo di corrispondere, in tutto o in parte, le pe- nali, il Comune contraente e/o l'ATI n. 2 preleve- rà/anno la somma non adempiuta avvalendosi della ga- ranzia prestata dall'Affidataria ai sensi dell'arti- colo 28 del presente Contratto.
5. L'eventuale contestazione di inadempimenti con- trattuali e l'applicazione delle relative penali non esonera l'Affidataria dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per la quali si sono rese inadempienti e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.
6. L'applicazione delle penali non preclude il di- ritto del Comune contraente e/o dell'ATI n. 2 di av- valersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 25 – RISOLUZIONE E RECESSO
1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l'Affidataria non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dal presente Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servi- zio non dipendente da cause di forza maggiore o di
pericolo per la sicurezza, l'ATI n. 2 può disporre la risoluzione del Contratto, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento del servizio in conces- sione.
2. In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:
a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
b) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a col- pa o dolo dell'Affidataria;
c) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente Contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.
3. L'ATI n. 2, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere all'Affidataria un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti
a) e c).
4. Quest'ultima ha trenta giorni di tempo, dal rice- vimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni; in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.
5. Le conseguenze della risoluzione sono addebitate
all'Affidataria e l'ATI n. 2 ha facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, anche dai Comuni contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione, non saranno pre- giudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti pri- ma della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente incluso il diritto al risarcimento dei danni.
7. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al pre- sente articolo, quest'ultimo sarà risolto di dirit- to. In tal caso l'Affidataria dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del Contratto.
8. L'inadempimento degli obblighi relativi alla ge- stione dei servizi accessori o altri servizi di ed opzionali comporta la risoluzione parziale del pre- sente Contratto di servizio secondo quanto previsto dal successivo art. 33.
9. In qualsiasi momento l'ATI n. 2 ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto di servizio con un preavviso di almeno 15 gg. naturali e consecutivi da inviare all'Affidataria con racco- mandata a/r laddove uno o più componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il di- rettore generale della Affidataria abbia riportato
una condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla mo- ralità professionale, o per uno più reati di parte- cipazione ad un'organizzazione criminale, corruzio- ne, frode, riciclaggio. In caso di recesso l'Affida- taria ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, rinunciando espressamente ora per al- lora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di recesso l'ATI n. 2 dispone inoltre la decadenza del- la Affidataria dalla concessione.
ART. 26 - FACOLTÀ DI RISCATTO SECONDO I PRINCIPI DI
CUI AL TITOLO I, CAPO II, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 OTTO- BRE 1986, N. 902
1. L'ATI n. 2 può esercitare la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.
2. L'esercizio del riscatto da parte dell'ATI n. 2 avviene secondo i criteri, termini e modalità di cui al richiamato D.P.R. n. 902/1986.
ART. 27 – GARANZIE ASSICURATIVE
1. L'Affidataria e i suoi soci in quanto impegnati nell'attività operativa sono obbligati a provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose) di euro. 10.000.000,00 (dieci Milioni di euro) nonché alle complete assicurazioni di responsabilità civile per automezzi e per un massimale unico non inferiore a euro. 5.000.000,00 (cinque Milioni di euro).
2. L'Affidataria ovvero i suoi soci in quanto impe- gnati nelle attività operative sono obbligati a sti- pulare una polizza assicurativa pluririschio (incen- dio, danni a terzi, cose e persone, danno ambienta- le) per i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti.
3. E' fatto obbligo all'Affidataria di segnalare im- mediatamente all'Ente affidante ed all'ATI n. 2, an- che a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti ri- levati nell'espletamento del servizio che ne possano impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.
Le coperture assicurative di cui al presente artico- lo sono già in essere come risulta da dichiarazioni
7 dicembre 2009 rilasciate da UGF Assicurazioni
S.p.A. (Unipol) Agenzia Generale di Perugia e da di- chiarazioni 5 dicembre 2009 rilasciate da Alleanza Toro S.p.A., Agenzia di Perugia, che vengono esibite e consegnate al rappresentante dell'ATI n.2.
ART. 28 – GARANZIE FINANZIARIE
1. L'Affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento dei presenti obblighi contrattuali assunti, conte- stualmente alla sottoscrizione dei Contratti di ser- vizio con i Comuni facenti parte dell'ATI n. 2 e con l'ATI n. 2 medesima, costituisce a proprie spese i- donea cauzione, a favore dell'ATI n. 2 e dei comuni medesimi, da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo totale dovuto, a titolo di TIA e TARSU, per l'anno di riferimento.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Affidataria, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria pro- vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ATI n. 2.
3. In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata dagli in- termediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in xxx xxxxxxx- xx o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ammini- strazione aggiudicatrice. La polizza fidejussoria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di durata annua- le munito di idonei poteri rappresentativi.
4. L'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare l'am-
montare garantito dalla garanzia fidejussoria in ca- so di escussione totale o parziale da parte dell'ATI
n. 2 entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, in sede di calcolo ed approvazione del- la tariffa dell'anno di riferimento, verrà detratto dai costi.
5. La garanzia deve ritenersi automaticamente svin- colata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del
soggetto garantito.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del pre- sente articolo non limita l'obbligo dell'Affidataria di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superio- re all'importo garantito.
7. Ai fini degli adempimenti di cui al presente ar- ticolo l'Affidataria ha contratto con UGF Assicura- zioni S.p.A. (Unipol) Agenzia di Perugia, la polizza fidejussoria n.96/50733494 emessa il 24 novembre 2009 che viene consegnata al rappresentante dell'ATI n.2.
CAPO II – SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI: DISCIPLINA SPECIALE
ART. 29 – DISCPLINA APPLICABILE AI SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI
1. Ai servizi accessori ed opzionali, indicati nell'art. 4 del Contratto di servizio, si applica la disciplina di cui al Capo I e III del presente Con- tratto di servizio, ove non derogata dalle disposi- zioni del Capo II.
2. La definizione dei servizi accessori ed opzionali di cui all'art. 4 del presente Contratto di servizio è contenuta negli artt. 13 e 14 dell'Allegato tecni- co, allegato A).
ART. 30 – SERVIZI ACCESSORI ATTIVATI
1. Con il presente Contratto di servizio il Comune contraente attiva e consegna all'Affidataria i se- guenti servizi accessori:
- pulizia caditoie e pozzetti stradali;
- pulizia dei mercati;
- raccolta delle siringhe;
- raccolta delle carogne animali;
- rimozione dei rifiuti abbandonati;
- vigilanza ecologica.
2. Il verbale di consegna del servizio di base spe- cificherà i servizi accessori attivati con il pre- sente Contratto di servizio.
ART. 31 – SERVIZI OPZIONALI ATTIVATI
1. Con il presente Contratto di servizio il Comune contraente attiva e consegna all'Affidataria i se- guenti servizi opzionali:
- ritiro degli ingombranti a domicilio
- servizio sgombero neve con attrezzature particola- ri
- pulizia lavaggio delle fontane storiche
- pulizia dei bagni pubblici
- servizi in occasione di grandi eventi
- servizi di rinforzo e potenziamento
- servizi di spazzamento festivo.
2. Il verbale di consegna del servizio di base spe- cificherà i servizi opzionali attivati con il pre- sente Contratto di servizio.
ART. 32 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE E CONSEGNA DEI SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI
1. Il Comune contraente ha il diritto ed il potere, per tutta la durata dell'affidamento, di attivare, in tutto o in parte, i servizi accessori ed opziona- li, non attivati con il presente Contratto di servi- zio.
2. L'Affidataria riconosce al Comune contraente il potere di differire o di non attivare per nulla i servizi accessori ed opzionali di cui all'art. 4 del presente Contratto di servizio. In dette ipotesi non è dovuto alcun corrispettivo all'Affidataria.
3. L'eventuale attivazione di servizi accessori ed opzionali, non attivati col presente Contratto di servizio, deve risultare da provvedimento espresso del Comune contraente, e l'Affidataria è tenuta ad attivare nel termine ivi indicato il servizio/i ac- cessorio/i e/o opzionale/i richiesto/i. A tal fine il Comune contraente redige con l'Affidataria appo- sito verbale di consegna, da trasmettere all'ATI n. 2.
4. Gli oneri economici derivanti dall'attivazione di
tali servizi sono stati quantificati nell'offerta economica oggetto di aggiudicazione e concorrono al calcolo del corrispettivo di cui al precedente art. 12.
ART. 33 – RISOLUZIONE PARZIALE
1. In caso d'inadempienza di particolare gravità re- lativa agli obblighi derivanti dalla gestione dei servizi accessori ed opzionali attivati e consegna- ti, il Comune contraente può disporre la risoluzione della parte del presente Contratto relativa ai pre- detti servizi accessori ed opzionali, nelle forme e nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 25.
CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 34 - CONTROVERSIE
1. Qualora sia consentito dalla normativa vigente, ogni eventuale controversia, che dovesse insorgere fra le parti sulla validità, sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Contratto, sarà sotto- posta al giudizio inappellabile di un Collegio arbi- trale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile, composto da tre membri, due dei quali nominati, rispettivamente, dall'ATI n. 2 e dall'Affidataria, ed un terzo, che assume le funzioni di Presidente, nominato dalle
suddette parti di comune accordo, ovvero, in mancan- za di accordo, dal Presidente del Tribunale di Peru- gia, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non provveda alla designazione nei termini di legge.
2. Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di costitu- zione del collegio arbitrale. I termini saranno so- spesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il col- legio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenze, il termine è sospeso per tutto il perio- do necessario al compimento dei relativi mezzi i- struttori e/o della consulenza.
3. Il collegio arbitrale, che avrà sede in Perugia, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
4. Per le controversie in cui non dovesse operare la presente clausola compromissoria è competente il Fo- ro di Perugia.
5. Sono esclusi dall'ambito della giurisdizione ar- bitrale, e restano assegnati alla giurisdizione or- dinaria – con la elezione in via esclusiva del Tri- bunale di Perugia – i procedimenti aventi ad oggetto le obbligazioni di pagamento e le relative contro- versie.
ART. 35 – T.I.A. - T.G.R.U. (art. 238, decreto)
1. Al termine del regime transitorio di cui all'art.
1, co. 184, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i Comuni contraenti e l'ATI n. 2 sono tenuti ad esten- dere su tutto il territorio dell'Ambito il sistema tariffario di cui all'art. 238, decreto.
ART. 36 - NORMA DI CHIUSURA
1. L'Affidataria si impegna a non portare a cono- scenza di terzi informazioni, dati, documenti e no- tizie di carattere riservato, di cui il proprio per- sonale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga a co- noscenza in forza dei medesimi.
2. L'Affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in ma- teria di privacy.
3. L'Affidataria riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali re- lative al presente atto.
4. Nel caso si proceda alla registrazione del pre- sente atto, dovrà essere applicata l'imposta di re- gistro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifica- zioni ed integrazioni.
5. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in merito al trattamento dei dati persona-
li, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effet- tuati per l'esecuzione contrattuale.
6. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.
ART. 37 – CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'ATTO
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C. l'Af- fidataria dichiara di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art.
7 (Durata dell'affidamento); Art. 9 (Obblighi dell'affidataria); Art. 10 (Cessione e sub- affidamento); Art. 11 (Obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario); Art. 12 (Corrispettivo – Modalità di pagamento – Conai); Art. 13 (Adeguamento annuale del corrispettivo); Art. 14 (Revisione triennale); Art. 15 (Modalità di controllo del corretto esercizio del servizio); Art.
24 (Penali e sanzioni in caso di inadempimento); Art. 25 (Risoluzione e recesso); Art. 33 (Risoluzio- ne parziale); Art. 34 (Controversie).
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto,
redatto con mezzi di videoscrittura da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti che, inter- pellati, dichiarano di approvarlo e con me lo sotto- scrivono alle ore tredici e ventotto minuti.
Consta di nove fogli di cui sono occupate pagine trentasei.
Firmato: Xxxxx Xxxxxxxxx " Xxxxxxxx Xxxxxxx
" Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
" Xxxxxxxx Xxxxxxxx Notaio