DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 2341
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (FRANCO)
con il Ministro dell’università e della ricerca (MESSA) con il Ministro dello sviluppo economico (XXXXXXXXX) con il Ministro dell’interno (LAMORGESE)
e con il Ministro della giustizia (CARTABIA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2021
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione ............................................... . | Pag. | 3 |
Relazione tecnica ........................................ . | » | 6 |
Analisi tecnico-normativa ................................. . | » | 8 |
Dichiarazione di esclusione dall’AIR ...................... . | » | 11 |
Disegno di legge ........................................ . | » | 12 |
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede ....... . | » | 14 |
ONOREVOLI SENATORI. –
Contesto dell’Accordo
L’ICGEB (Centro internazionale di inge- gneria genetica e biotecnologia) è un’orga- nizzazione internazionale intergovernativa che opera nel campo della genetica moleco- lare e delle biotecnologie. Fondato nel 1987 come progetto dell’Organizzazione delle Na- zioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), dal 1994 opera come centro au- tonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite. Il Centro è sostenuto da 65 Paesi, tra cui la maggior parte dei Paesi emergenti, e sviluppa ricerche innovative in ambito bio- medico, farmaceutico e ambientale.
Il Centro si articola in tre « componenti », localizzate rispettivamente a Trieste (che è anche de facto la sede centrale dell’organiz- zazione), Nuova Delhi e Città del Capo, dove lavorano circa 500 persone provenienti da circa 40 Paesi diversi. La struttura di Trieste è ospitata nell’Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ri- cerca vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca.
Lo statuto dell’ICGEB, siglato inizial- mente da 25 Paesi, fu depositato presso le Nazioni Unite nel 1983 e l’anno successivo, in un meeting tenutosi a Vienna, fu accettata la proposta dell’Italia di articolare il Centro in due sedi principali cui potessero affiliarsi centri di ricerca e università dei Paesi ade- renti, in modo da consolidare una massa cri- tica di ricercatori e prodotti della ricerca. Le due sedi furono identificate in Trieste e New Delhi. Le attività sperimentali nei laboratori dell’ICGEB iniziarono nel 1987. Nel 1994, al momento dell’entrata in vigore del suo statuto una volta raggiunto il numero mi-
nimo di ratifiche, il Centro, che nel frat- tempo operava come programma speciale dell’UNIDO, divenne un’organizzazione in- ternazionale autonoma. La terza sede del- l’ICGEB fu inaugurata nel 2007 a Città del Capo, in Sud Africa.
Le attività del Centro, incluse le iniziative istituzionali e i progetti di ricerca scientifica e formazione condotti dalle tre sedi, sono guidate da un Board composto dai rappre- sentanti nominati dai Governi dei Paesi membri. Un consiglio scientifico internazio- nale, composto a rotazione da scienziati di grande prestigio, ne ispira le attività scienti- fiche.
L’organizzazione internazionale è finan- ziata dall’Italia con un contributo annuale a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 10.169.961 euro (nel 2011 tale finanzia- mento fu decurtato del 17 per cento, corri- spondente a circa 2 milioni di euro).
La disponibilità gratuita della sede, per la quale l’Italia si è impegnata sin dalla men- zionata riunione UNIDO di Vienna del 1984, pur mai messa in discussione non è ancora però stata sancita con legge dello Stato. I rapporti tra ICGEB ed Area Science Park sono finora stati regolati da una con- venzione bilaterale rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017, quando un sensibile aumento dei costi di manutenzione straordi- naria richiesti a ICGEB da Area Science Park (essenzialmente un ammortamento del valore degli edifici, sempre concessi nomi- nalmente a titolo gratuito salvo le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria) è stato contestato da ICGEB.
L’Accordo individua con esattezza le strutture dove è ospitato l’ICGEB e ne chia- risce la disponibilità a titolo gratuito, ripar-
tendo i costi di manutenzione in modo che quella ordinaria sia a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato ita- liano, attraverso lo stanziamento per Area Science Park previsto all’articolo 3 del dise- gno di legge di ratifica.
Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizza- zioni internazionali firmati dall’Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul terri- torio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti di ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie del sistema delle Nazioni Unite in Italia, facendo così chiarezza su un tema su cui c’erano state in passato delle zone d’om- bra.
L’Italia, con legge 15 marzo 1986, n. 103, ha ratificato l’atto costitutivo del Centro, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il protocollo sulla istituzione del Centro stesso, adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.
Illustrazione dell’articolato dell’Accordo
Articolo 1
Definisce e illustra la terminologia utiliz- zata nel corpo dell’Accordo, comunque con- forme a quella utilizzata in altri accordi di sede di organizzazioni internazionali ospitate in Italia.
Articolo 2
Illustra il regime giuridico delle aree e de- gli edifici concessi al Centro all’interno del sedime di « Area di ricerca scientifica e tec- nologica di Trieste – Area Science Park » ed esattamente individuati nell’Allegato I. L’articolo specifica che la manutenzione or- dinaria della sede spetterà al Centro, mentre quella straordinaria al Governo italiano.
Articolo 3
Reca il contributo annuo di 10 milioni di euro che l’Italia si obbliga a versare al Cen- tro a decorrere dal 2021.
Articolo 4
Dettaglia la personalità giuridica e la ca- pacità giuridica del Centro.
Articolo 5
Disciplina il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.
Articolo 6
Richiama l’applicazione della Conven- zione sulle immunità e i privilegi delle Na- zioni Unite – approvata dall’Assemblea ge- nerale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, cui l’Italia ha aderito con legge 20 di- cembre 1957, n. 1318.
Articolo 7
Dispone l’inviolabilità della sede del Cen- tro e dei suoi archivi, e ne reca la destina- zione d’uso.
Articolo 8
Autorizza le competenti autorità italiane a prendere, in caso di necessità, le misure di protezione della sede ritenute più opportune.
Articolo 9
Assicura l’impegno del Governo italiano a fornire al Centro i servizi e le utenze neces- sarie al suo funzionamento.
Articolo 10
Definisce i diritti del Centro nella deten- zione e nel trasferimento di risorse finanzia- rie.
Articolo 11, articolo 12 e articolo 14
Riconoscono al Centro (articolo 11), ai suoi funzionari (articolo 12) e agli esperti con cui il Centro dovesse collaborare (arti- colo 14) una serie di immunità e privilegi di portata decrescente, coincidenti con quelli previsti dalla Convenzione ONU sulle im- munità e i privilegi.
Articolo 13
Regola l’accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari del Centro.
Articolo 15
Riconosce alcune immunità e privilegi ai rappresentanti degli Stati membri che parte- cipino a riunioni del Board of Governors o del Council of Scientific Advisers.
Articolo 16
Reca una serie di facilitazioni all’accesso e al transito in Italia per i funzionari del Centro e altri soggetti menzionati nell’Ac- cordo.
Articolo 17
Reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale del Centro e dei familiari.
Articolo 18
Reca il dovere del Centro e del suo per- sonale di rispettare le leggi dello Stato ita- liano e disciplina i casi di rinuncia all’im- munità per agevolare il corso della giustizia.
Articolo 19
Menziona la possibilità di accordi supple- mentari.
Articolo 20
Disciplina la risoluzione delle controver- sie, da effettuare via negoziazione diretta e consultazioni tra le parti.
Articolo 21
Disciplina le modalità di entrata in vigore dell’Accordo e di eventuale risoluzione.
Illustrazione dell’articolato del DDL
Il disegno di legge si compone di 4 arti- coli.
Gli articoli 1 e 2 contengono l’autorizza- zione alla ratifica dell’Accordo e l’ordine di esecuzione.
L’articolo 3 contiene le disposizioni finan- ziarie inerenti l’Accordo, concernenti il con- tributo annuo al Centro e il contributo sta- tale per la manutenzione straordinaria degli immobili futura e arretrata.
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi- ciale.
RELAZIONE TECNICA
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro interna- zionale per l’ingegneria genetica e la biotec- nologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al- l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formità a quanto disposto dall’articolo 21 dell’Accordo stesso.
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli immobili di cui all’articolo 2, pa- ragrafo 1, dell’Accordo di cui all’articolo 1, sono messi gratuitamente a disposizione del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri di manutenzione straordina- ria degli immobili di cui al comma 1, deri- vanti dall’articolo 2, paragrafo 2, dell’Ac- cordo di cui all’articolo 1, pari a euro
2.620.000 per l’anno 2021 ed euro 620.000 annui a decorrere dall’anno 2022, si prov- vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro- gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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