Allegato A
Allegato A
Attuazione dell’accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92.
1. Disposizioni generali
2. Destinatari
3. Durata del tirocinio
4. Soggetti promotori
5. Soggetti ospitanti
6. Soggetto ospitante multilocalizzato
7. Condizioni di attivazione
8. Limiti numerici e premialità
9. Modalità di attivazione
10. Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico
11. Garanzie assicurative
12. Modalità di attuazione
13. Tutorship
14. Attestazione dell’attività svolta
15. Indennità di partecipazione
16. Monitoraggio
17. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
18. Disposizioni finali e transitorie
Art. 1 Disposizioni generali
1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l’orientamento al lavoro, l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
4. Non rientrano tra le materie oggetto della presente regolamentazione:
a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ossia tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di
istruzione o di formazione;
b) i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
c) i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui alla deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 2015, n. 32 “Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica". Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007”;
5. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 30 dicembre 2015, numero 511 “Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale”.
Art. 2 Destinatari
1. Destinatari dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:
a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
e) le persone disabili di cui all’art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave
sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.
2. I soggetti minori di età non sono destinatari di tirocini. Sono fatti salvi i tirocini promossi dai Centri per l’Impiego durante il periodo estivo in favore di soggetti minori che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all’art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005 e s.m.i.
Art. 3 Durata del tirocinio
1. Salvo quanto previsto al co. 10, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, dei tirocini extracurriculari:
1) non può essere superiore a sei mesi per i destinatari di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), b), c), e d);
2) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all’art. 2, co. 1, lett. e), salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione:
a) del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese;
b) del tirocinio di cui all’art. 2 co. 2 per il quale la durata minima è di un mese per un massimo di tre mesi.
3. La durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 1 e 2.
5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
6. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del PFI, anche con riferimento al periodo di sospensione.
6bis. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore in caso di interruzione del tirocinio per i motivi di cui ai commi 5 ultimo periodo e 6, sono tenuti a dare motivata comunicazione scritta al tirocinante.
7. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.
8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista dal co. 1.
9. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui al co. 1. In caso di rinnovo di un tirocinio nel PFI deve essere indicato l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
10. La Regione può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a quanto previsto dal co. 1 e comunque non superiore a 12 mesi.
Art. 4 Soggetti promotori
1. I tirocini di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), b), c), d), e e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti:
a) Centri per l'impiego e/o agenzie regionali per il lavoro;
b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM;
c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero soggetti accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione;
h) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
i) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n.198 “Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.;
j) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;
k) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della DGR 511/2013;
l) soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 276/2003, purché abbiano una sede operativa presente sul territorio della Regione Lazio;
m) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
2. I soggetti di cui al co. 1 sono iscritti nell’elenco regionale pubblicato on-line sul canale “Lavoro” del portale della Regione Lazio.
3. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convezione di cui all’art. 9 tra i soggetti dell’elenco di cui al precedente co. 2.
4. I soggetti promotori devono adottare un proprio codice etico volto alla promozione di tirocini di qualità. La Regione Lazio con proprio atto individuerà principi e modalità di applicazione a cui detto codice etico dovrà conformarsi.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedano l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al co. 2. In accordo con la Regione possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, anche altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui al co. 2.
11. Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati sul territorio della Regione Lazio sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del co. 1. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale attivati dai soggetti ospitanti con sede operativa o legale nel Lazio è quella disciplinata dal presente atto.
Art. 5 Soggetti ospitanti
1. I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quando previsto dall’art. 1, co. 4, lett. b).
2. La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dall’art. 9 co.11;
3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 e smi e con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 e s.m.i.
4. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:
− licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
− licenziamenti collettivi;
− licenziamento per superamento del periodo di comporto;
− licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
− licenziamento per fine appalto;
− risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
6. È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
7. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
8. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
9. Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante salvo il caso dei tirocini promossi da un Centro per l’impiego della Regione Lazio per i quali la stessa Regione Lazio assume il ruolo di soggetto ospitante.
Art. 6
Soggetto ospitante multilocalizzato
1. 1 Ai sensi dell’art. 2, co. 5-ter del d.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha facoltà di scegliere la presente regolamentazione qualora abbia nel territorio della Regione Lazio una sede legale o una sede operativa anche qualora lo svolgimento del tirocinio è previsto presso un’altra regione. In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Lazio, tramite il soggetto promotore, la scelta della disciplina regionale di riferimento.
2. Qualora un soggetto ospitante scelga la disciplina regionale diversa dalla presente per un tirocinio il cui svolgimento è previsto presso una unità operativa nel Lazio, comunica alla Regione Lazio la scelta operata.
3. Il computo di cui all’art. 8 si effettua con riferimento all’unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.
4. La disciplina che il soggetto ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.
Art. 7
Condizioni di attivazione
1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:
a) ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
2. Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio di cui agli artt. 48-50 d.lgs. n. 81/2015 e dall'art. 1 d.l. n. 25/2017 conv. dalla l. n. 49/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
4. Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l’attivazione.
Art. 8
Limiti numerici e premialità
1. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa secondo le seguenti quote di contingentamento:
a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presenti nella specifica unità operativa con più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l’arrotondamento all’unità superiore. È ricompreso il computo dei dipendenti a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.
2. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi gli apprendisti;
3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l’attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% di cui al co. 1, lett. c), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come previsto dal co. 4.
4. I soggetti ospitanti di cui al co. 3 possono attivare, in deroga ai limiti di cui al co. 1:
a) un tirocinio se, alla data di avvio di quest’ultimo, hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
b) due tirocini se, alla data di avvio di quest’ultimi, hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
c) tre tirocini se, alla data di avvio di quest’ultimi, hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
d) quattro tirocini se, alla data di avvio di quest’ultimi, hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
Ai fini del calcolo delle premialità di cui al co. 4, la trasformazione in contratto di lavoro deve essere avvenuta entro i 30 giorni successivi il termine dei tirocini oggetto di computo.
5. I tirocini di cui al co. 4 non si computano ai fini della quota di contingentamento.
6. Sono esclusi dalla quota di contingentamento di cui al comma 4 i tirocini di cui all’art. 1 co. 4 e co. 5
7. Un soggetto di cui all’art. 2, co. 1, può svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 66/2003 e delle previsioni della contrattazione collettiva. È fatto divieto di adibizione del tirocinante a svolgere attività in orario notturno.
8. Sono esclusi dai limiti di cui al co. 1 i tirocini in favore dei soggetti di cui all’art. 2, co. 1, lett. e).
9. La Regione può stipulare protocolli d’intesa con i soggetti ospitanti di cui all’art. 5, previa concertazione con le parti sociali, per l’avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l’attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al co. 1, lett. c). In tali tasi la percentuale di cui al co. 1, lett. c) non può superare il 30%.
Art. 9 Modalità di attivazione
1. Il soggetto promotore, anche sulla base del codice etico di cui all’art.4, co. 4, s’impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
2. Le convenzioni di cui al co. 1, possono riguardare più tirocini, anche con diverse finalità (formativi di orientamento, inserimento/reinserimento).
3. Le convenzioni di cui al co. 1, hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:
a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) modalità di attivazione;
c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
d) monitoraggio;
e) decorrenza e durata della convenzione.
4. Alla convenzione deve essere allegato un PFI (con l’indicazione analitica degli obbiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
5. Il PFI contiene:
a) i dati identificativi:
1) del soggetto promotore;
2) del soggetto ospitante;
3) del tirocinante;
4) del tutor individuato dal soggetto promotore;
5) del tutor individuato dal soggetto ospitante;
b) gli elementi descrittivi del tirocinio:
1) finalità del tirocinio;
2) settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda);
3) area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT);
4) sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio;
5) estremi identificativi delle assicurazioni;
6) durata e periodo di svolgimento del tirocinio con l’indicazione della collocazione temporale,
7) entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
c) specifiche del progetto formativo:
1) le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
2) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
3) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante ed il tutor del soggetto promotore.
6. Il PFI è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.
7. Il soggetto promotore consegna la convezione e il PFI al tirocinante prima dell’inizio del tirocinio stesso.
8. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale di cui all’art. 14.
9. I modelli di Dossier individuale e di Attestazione finale, comprensivi di loro eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti sono adottati con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
10. Il presente articolo costituisce riferimento per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla specifica disciplina regionale.
11. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
Art. 10
Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico
1. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’art. 9-bis, co. 2, del d.l. n. 510/1996 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 608/1996, come modificato dalla l. n. 296/2006, art. 1, co. 1180.
2. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle articolazioni territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro e all’ANPAL e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del sistema regionale informatico sui tirocini, anche al fine di evitare l’abuso del tirocinio.
Art. 11 Garanzie assicurative
1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi
con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all’assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all’art. 2, co. 1, lett. e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla l. n. 68/1999.
3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al co. 1 per iniziative di politica attiva.
4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l’onere delle coperture assicurative.
5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.
Art. 12 Modalità di attuazione
1. Il soggetto promotore monitora l’esperienza e l’apprendimento durante il periodo in tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:
a) favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
b) fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
c) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
d) provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale di cui all’art. 14;
e) promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio;
f) segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
g) contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
2. Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, i compiti del soggetto ospitante sono:
− stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
− trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
− designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato di norma tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
− garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008;
− al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.
41 del medesimo decreto;
− mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
− assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale;
− collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale di cui all’art. 14.
3. Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.
Art. 13 Tutorship
1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
b) coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
c) monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
d) provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale di cui all’art. 14;
e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesimi profili professionali e finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. La Regione Lazio può prevedere limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.
3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
a) favorisce l’inserimento del tirocinante;
b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l’intera durata del tirocinio;
d) collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale di cui all’art. 14.
5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;
c) garantire la tracciabilità della documentazione e attestazione dell’attività svolta dal tirocinante.
Art. 14
Attestazione dell’attività svolta
1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
2. L’attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
3. Ai fini del rilascio dell’Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
4. Sia il Dossier individuale sia l’Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
5. Il PFI, il Dossier individuale e l’Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.
Art. 15
Indennità di partecipazione
1. Ai soggetti di cui all’art. 2, co. 1, è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 800.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione, compreso il caso di tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, di durata mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l’impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque uguale o superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
4. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al co. 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al co. 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. È riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l’indennità minima di cui al co. 1.
7. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 1, co. 36, della l. n. 92/2012 e s.m.i., e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore della legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
8. Nel caso di persone disabili di cui all’art. 2, co. 1, lett. e) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) e co. 1-bis della l. n. 68/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un’indennità, eventualmente integrabile da parte di altri soggetti, fra i quali anche quelli di cui agli artt. 4 e 5, pari all’importo minimo di cui al co. 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore delle persone disabili, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, co. 2.
9. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50, d.p.r. n. 917/1986.
10. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
11. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla l. n.689/1981.
12. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 e s.m.i. la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro.
Art. 16 Monitoraggio
1. La Regione Lazio tramite il sistema regionale sui tirocini e il sistema le comunicazioni obbligatorie (CO), verifica il possesso dei requisiti di accesso da parte dei tirocinanti, monitora lo svolgimento dell’esperienza di tirocinio, valuta gli inserimenti lavorativi post tirocinio. Nell’attività di monitoraggio la Regione Lazio pone particolare attenzione alla rilevazione di
eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto quali, a titolo esemplificativo,: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell’attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno.
2. La Regione Lazio pubblica sul proprio sito il report sull’andamento dei tirocini ogni quattro mesi e trasmette ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’ANPAL il report al fine di consentire a quest’ultimi il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro nazionale in coerenza con la previsione del d.lgs. n. 150/2015.
Art. 17
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Lazio promuove misure finalizzate a evitare l’abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, agli artt. 4, 5, 7, 8, 9, e 11, si procede all’intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e all’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
3. Per le violazioni sanabili, compiute in contrasto con le previsioni degli artt. 12, 13 e 15, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o, in caso di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, si procede ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non dà luogo a sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, si procede all’intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e al l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
4. In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, quest’ultima avrà durata di 18 mesi.
5. In tutti i casi di terza o ulteriore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, quest’ultima avrà durata di 24 mesi.
6. L’interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).
7. La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le articolazioni territoriali dell’I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati.
Art. 18 Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente atto ha efficacia a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale Lavoro (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxx/) salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.
2. I tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al co. 1 restano disciplinati dalla dgr 533/2017 fino alla scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
3. Gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al co. 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 533/2017 fino alla loro naturale scadenza.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.