VISTO
|15/02/2021 14:46:56|0001604
CONVENZIONE PER ANALISI ARCHEOMETRICHE TRA IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E IL CENTER FOR RESEARCH ON ARCHAEOMETRY AND CONSERVATION SCIENCE
Il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, (di seguito denominato Parco o anche solo PAP), con in Pompei alla Xxx Xxxxxx x. 0, rappresentato dal Direttore Generale ad interim xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso il Parco,
E
il centro interuniversitario CRACS, Center for Research on Archaeometry and Conservation Science , di seguito denominato CRACS, C.F. 00876220633, Università di Xxxxxx Xxxxxxxx XX - Università del Sannio, domiciliato presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), Università di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, con sede in xxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx 00, Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Direttore Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, ivi domiciliata per la carica;
VISTO
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [... ] al perseguimento delle
finalità indicate all'art. 6"; specificamente:
-
- l’art 118 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- l’art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il decreto ministeriale 23 Gennaio 2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1,comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”;
- Il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17) in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura…”;
- l’art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi'' (lett.g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett.h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici· del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett.i);
PREMESSO CHE
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del Mibact di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;
- le Università e loro articolazioni hanno competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione e svolgono programmi e progetti di ricerca, finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in particolare dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
CONSIDERATO CHE
- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obbiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiBAC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- il CRACS è un centro interuniversitario di nuova istituzione, costituito tramite Convenzione tra l'Università di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), e l'Università del Sannio, Benevento, Dipartimento di Scienze e Tecnologia (DST) (atto di Convenzione è stato formalizzato in data 6 settembre 2019, repertorio n. CA/2019/59 del 9 settembre 2019, Ufficio Affari Generali dell'Università di Xxxxxx Xxxxxxxx XX); il CRACS nasce in seguito alla collaborazione scientifica tra docenti afferenti ai suddetti Dipartimenti, che operano nel campo dell’Archeometria, ovvero dell’indagine scientifica applicata allo studio dei materiali archeologici, e della cura e conservazione del Patrimonio Culturale in generale;
- CRACS ha come mission non solo la caratterizzazione, su base mineralogico-petrografica e fisico- meccanica, dei materiali geologici utilizzati nei manufatti archeologici, anche ai fini della ricostruzione dei contesti archeologici, ma anche quella di fornire protocolli e best practices utili alla corretta progettazione di interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. In tutti questi ambiti, ciascun gruppo di ricerca delle due Università ha acquisito una qualificata e specifica competenza, come testimoniato dai numerosissimi articoli scientifici prodotti dai ricercatori coinvolti che trovano spazio sulle riviste più prestigiose del settore;
- il CRACS conduce, in stretta collaborazione con Archeologi italiani e stranieri di vari enti di ricerca, indagini scientifiche proprie dell'Archeometria, disciplina che applica il metodo scientifico allo studio dei materiali archeologici e del patrimonio dei Beni Culturali s.l.. I laboratori CRACS dispongono delle strumentazioni più avanzate (di laboratorio e portatili) sia per analisi classiche che per test non distruttivi in situ. Le metodologie mineralogico-petrografico, applicate ai reperti
archeologici con un approccio multidisciplinare e non-distruttivo, sono intrinsecamente adatte ad affrontare problemi archeometrici e permettono di ottenere informazioni sulla provenienza e sulle caratteristiche tecnologiche dei reperti archeologici realizzati con materiali geologici, anche al fine di valutarne il degrado e programmare al meglio gli interventi di conservazione e restauro;
- il CRACS promuove e gestisce rapporti di carattere scientifico e formativo con Dipartimenti, Centri e Istituzioni culturali nazionali e internazionali;
- è volontà del Parco provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione per definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà del Parco provvedere a una maggiore tutela e valorizzazione del patrimonio dell’area archeologi cadi Pompeiattraverso la promozione di ricerche progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- che in data 24.06.2019 veniva sottoscritto l’accordo quadro, CA/2019/51 del 10/07/2019, con l’Università di Xxxxxx Xxxxxxxx XX per lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione e per lo svolgimento di programmi e progetti di studi e ricerca, finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche.
- Il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base all'indicata disciplina (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- che le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell’amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività
tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 Premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 Oggetto
2.1 Le Parti, nell’ambito dell’accordo quadro di cui in premessa, intendono collaborare per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, di promozione nonché valorizzare i risultati delle ricerche stesse.
2.2 Le Parti contraenti metteranno a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse eventualmente disponibili presso le proprie strutture con modalità e tempi che saranno disciplinati con eventuali successivi accordi attuativi, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse.
2.3 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso la realizzazione di un progetto di ricerca, che si innesta in una pluriennale collaborazione scientifica intercorrente tra i Ricercatori del DISTAR, ora afferenti anche al CRACS, e la Soprintendenza Archeologica di Pompei, oggi PAP, su tematiche di tipo archeometrico in relazione a diversi tipi di manufatti. Con questo nuovo accordo, il CRACS si impegna ad uno studio archeometrico di varie tipologie di materiali e reperti:
• Termopolio Regio V
o Analisi archeometrica delle malte (individuazione delle materie prime);
o Analisi del termomagnetismo rimanente riferito alla temperatura del forno adiacente al bancone;
o Analisi chimiche e mineralogiche dei pigmenti degli affreschi, con eventuale comparazione
con la collezione di pigmenti rinvenuti presso l’Insula dei Casti Amanti e conservata presso il laboratorio di Ricerche Applicate;
o Analisi dei depositi di alterazione mirata a restauro e conservazione dei beni;
• Casa di Orione, Regio V
o Analisi delle malte interstiziali e di allettamento dei mosaici cd. “Orione” e “Chimera”;
o Analisi archeometriche di malte e stucchi parietali;
o Analisi dei depositi di alterazione mirata a restauro e conservazione dei beni;
• Xxxxxx Xxxxxxxx
o Analisi archeometallurgiche (leghe, provenienza delle materie prime) riferite a probabili
finimenti da cavallo e eventuali elementi metallici dall’ambiente cd. “stalla”;
o Analisi archeometallurgiche riferite a un carro rinvenuto negli ambienti adiacenti (leghe, provenienza delle materie prime)
Art. 3 Referenti
3.1 Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dalla prof. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx come referente scientifico del CRACS e dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx n.q. di direttore pro tempore del Parco Archeologico di Pompei. Il Parco Archeologico di Pompei indica come referenti il Laboratorio di Ricerche Applicate, nelle persone della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx (responsabile del Laboratorio) e Xxxxx Xxxxxxxxxx (Restauratore Conservatore afferente al Laboratorio).
3.2 Nella realizzazione delle attività potranno essere coinvolti altri Enti individuati dai suindicati coordinatori, preventivamente comunicati e concordati tra le parti.
Art. 4 Ricerca e Pubblicazione
4.1 L’obiettivo fondamentale delle parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.
4.2 Le eventuali relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività, oggetto del presente atto, potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica solo con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.
4.3 L’uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza su temi di comune interesse.
4.4 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti
4.5 Si stabilisce che:
- le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente un report delle attività in situ;
- una copia della documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.
- le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate;
- la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP;
- Il PAP assicura a docenti e collaboratori del CRACS, i cui nomi saranno comunicati dal responsabile scientifico e autorizzati dal PAP, e a eventuali collaboratori occasionali (tesisti, tirocinanti e dottorandi), anch’essi autorizzati dal PAP;
- l'eventuale accesso alle aree archeologiche di sua competenza, previa autorizzazione da parte del PAP;
- l'eventuale prelievo di campioni nelle aree di scavo per analisi archeometriche, previa autorizzazione da parte del PAP;
- la consultazione degli archivi a) fotografico, b) disegni, c) giornali di scavo di cui autorizza la riproduzione a solo scopo scientifico e senza canone delle immagini selezionate, salvi gli eventuali costi di riproduzione, previa autorizzazione da parte del PAP.
Art. 5 Pubblicità dei risultati
5.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l’obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.
5.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte in alcuna sede, ivi inclusi canali e mezzi social. Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di entrambe.
Art. 6 Diritti di proprietà intellettuale
6.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l’interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.
Art. 7 Disposizione di altre documentazioni
7.1 Il CRACS fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come report e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti sia in copia cartacea che digitale, ove possibile, entro i limiti del budget dell'Università.
Art. 8 Riservatezza
8.1 Ogni parte deve:
• mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte;
• non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
• non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dagli impiegati e i consulenti che devono esserne informati per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Accordo (Rappresentanti).
Art. 9 Durata
9.1 La validità del presente protocollo è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.
9.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
Art. 10 Oneri
10.1 Le parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi. Questi possono essere inerenti ad esempio a specifiche attività, eventi, progetti ecc. che si dovessero realizzare durante la collaborazione.
10.2 Le parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse in accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico di Pompei voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate dallo stesso nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.
10.3 Ciascuna parte provvede, pertanto, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività e in ogni caso non vi sarà alcun onere a carico del Parco Archeologico di Pompei.
Art. 11 Garanzie assicurative
11.1 Il CRACS garantisce al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e studenti partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.
11.2 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.
11.3 Il CRACS solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili rimanendo, dunque, esentato da qualsivoglia responsabilità.
11.4 Il CRACS nell’esecuzione dell’attività adotterà ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi cagionati dal personale stesso e/o dal personale delle ditte incaricate.
Art. 12 Sicurezza
12.1 Le misure generali di tutela previste all’art. 15 della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro rimangono in capo ai rispettivi datori di lavoro, che provvederanno a garantire i propri lavoratori la necessaria formazione, informazione e addestramento per le attività previste nel presente atto e altrettanto provvederanno se necessario a sottoporli a sorveglianza.
12.2 All’inizio delle attività convenzionate presso il PAP sarà compilato dagli studiosi operati nel sito il modulo di consenso informato ai sensi dell’art. 26 de d.lgs. 81/08 e smi.
12.3 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.
12.4 Per tutte le attività non previste e non descritte nella convenzione in oggetto si rimanda ad accordi successivi e aggiuntivi dove saranno valutati gli aspetti di competenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 13 Foro competente
13.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.
Art. 14 Trattamento dei dati
14.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.
Art. 15 Disposizioni generali e finali
15.1 La presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l’imposta di bollo all’origine in modo virtuale a carico di UNINA-CRACS e assolve l’imposta di registro per il caso d’uso. La stipula dei presenti atti consta di n° 10 fogli.
Direttore del Center for Research on Archaeometry and Conservation Science (CRACS) Prof. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
GIUSEPPINA BALASSONE
O = Universita' degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX C = IT
Signature date and time: 2021/02/15 11:13:52
Direttore Generale ad interim del Parco Archeologico di Pompei (PAP)
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
O = MIBACT C = IT