CONVENZIONE
Allegato 4 (schema di)
CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto “ ” selezionato a mezzo
Avviso pubblico di chiamata del __/ / , per il finanziamento di un “Progetto pilota per
l’analisi con metodologie innovative delle transizioni Università – mercato del lavoro”.
L’anno duemila , il giorno del mese di in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della Comunicazione (codice fiscale 80237250586), nella sua sede di Via Fornovo
n. 8, intervengono:
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della Comunicazione, (codice fiscale 80237250586), con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, di seguito, per brevità, indicato come “Direzione”, rappresentato da
, , in virtù di
- da una parte
E
, con sede in , (codice fiscale / Partita IVA
), rappresentato/a da , nato a il / / , in qualità di legale rappresentante dell’Università di seguito per brevità chiamata Università
in caso di ATS
in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila e mandatario designato dell’ATS costituita in data / / / con:
, con sede in , (codice fiscale / Partita IVA
), rappresentato/a da _ , nato a il / / , in qualità di mandante,
, con sede in , (codice fiscale / Partita IVA
), rappresentato/a da _ , nato a il / / , in qualità di mandante,
di seguito per brevità chiamato ATS
- dall'altra parte.
Le suindicate Parti
PREMESSO
- che con decreto direttoriale n. del / / sono state avviate le procedure per la selezione del progetto, da ammettere a finanziamento, per la realizzazione di un progetto pilota per l’analisi con metodologie innovative delle transizioni Università – mercato del lavoro, con contestuale approvazione di Avviso pubblico per l'indizione di detta selezione;
- che con Avviso pubblicato in data / / il Ministero ha effettivamente indetto tale procedura di selezione;
- che l’Avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero in data / / ;
- che l’estratto dell’Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
del / /_ ;
- che con decreto direttoriale del / / la Direzione ha approvato la graduatoria finale dei progetti presentati a valere dell'Avviso detto, precedentemente stilata da Commissione di valutazione appositamente formata;
- che il progetto presentato da (titolo ), risulta collocato come primo all'interno di tale graduatoria;
- che occorre quindi disciplinare, con il presente atto, le condizioni e i termini tutti che andranno a regolare il costituendo rapporto di sovvenzione:
Tanto premesso, le Parti suindicate,
convengono
tutto quanto segue.
ARTICOLO 1 NORME REGOLATRICI
L’esecuzione della convenzione è regolata:
a) dalle condizioni contenute nella presente convenzione;
b) dal Progetto presentato da ;
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
la contabilità generale dello Stato;
d) dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale concernente la gestione del FSE 2014-2020 – PON SPAO;
e) dalla circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;
f) dalle circolari ministeriali sull’ammissibilità delle spese in relazione al PON SPAO 2014- 2020;
g) dal codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
ARTICOLO 2
OGGETTO E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione da parte dell’Università/ATS del progetto “ ”, sub allegato 1 unito alla presente convenzione (di seguito, per brevità, solo "Progetto"), selezionato a tale effetto nell'ambito della procedura indetta con l'Avviso pubblico del MLPS approvato con D. D. n. _/ , in premessa individuato.
L’Università/ATS - il quale dichiara ad ogni effetto di legge che le attività progettuali oggetto del presente atto non beneficiano di alcun altro finanziamento pubblico, comunitario o nazionale - curerà la realizzazione del progetto, nel rispetto dei contenuti, delle modalità e della tempistica descritte nell'Avviso pubblicato, nonché nella proposta progettuale dal medesimo presentata.
Quale contributo per la realizzazione del progetto detto, il Ministero del Lavoro concede una sovvenzione secondo i termini e le modalità indicate al successivo art. 3.
ARTICOLO 3
CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO
A fronte della realizzazione del suindicato Progetto, il Ministero concede una sovvenzione
dell'importo massimo di € ( ), da liquidarsi in
favore dell’Università/ATS a rimborso delle spese ammissibili dal medesimo effettivamente sostenute per le attività realizzative del Progetto.
Tale finanziamento viene posto a carico del PON SPAO 2014-2020, Asse Capacità istituzionale.
Il finanziamento suindicato sarà erogato secondo le seguenti modalità:
una quota pari al 20 % dell'importo complessivo verrà liquidata successivamente alla comunicazione di avvio delle attività da parte dell' Università/ATS, previa consegna, da parte del medesimo, di documentazione attestante l'avvenuta costituzione di idonea garanzia fidejussoria (l’erogazione dell’anticipo è subordinata, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di un contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo redatto secondo le forme stabilite nell’Avviso e comunque secondo quanto previsto dal modello ministeriale di cui al D.M. n. 96 del 22 aprile 1997) per pari importo, secondo i termini indicati al successivo art. 8 e una relazione attestante l’avvenuto avvio delle attività progettuali e la presentazione del Piano Esecutivo di Progetto;
i pagamenti successivi saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso successivamente all’approvazione da parte della Commissione di Indirizzo e Verifica, fino a concorrenza del 90%. Al raggiungimento della percentuale del 90% concorrono anche gli importi di cui al precedente punto elenco poiché in nessun caso il totale degli importi erogati sul progetto può superare il 90% del contributo previsto, ai sensi dell’art.130 Reg.1303/2013;
a seguito della presentazione del rendiconto, da presentarsi secondo i termini e le modalità stabilite al successivo art. 6, e sulla base delle risultanze delle relative verifiche sarà erogato il restante importo a saldo;
In ipotesi di saldo negativo, l’Università/ATS sarà ovviamente tenuto alla restituzione della maggior somma percepita, oltre agli interessi legali maturati dalla data di accredito del finanziamento sino a quella di restituzione della somma dovuta.
ARTICOLO 4
SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO
L’ammissibilità della spesa è determinata sulla base delle regole previste dalla normativa comunitaria e nazionale citata nelle norme regolatrici di cui all’articolo 1.
In ogni caso, per essere considerati ammissibili a rimborso, i costi inseriti nel rendiconto finale dovranno essere, salvo altro:
a) necessari alla realizzazione del progetto;
b) temporalmente riferiti al periodo decorrente dalla data della presente Convenzione e la data di conclusione delle attività, indicata al successivo art. 5;
c) verificabili attraverso fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente comprovanti l’avvenuta effettuazione della spesa.
ART. 5
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione sarà efficace dal giorno successivo a quello di comunicazione all’Università/ATS dell’avvenuta conclusione dell’iter dei controlli ex lege previsti.
Le attività progettuali dovranno essere concluse entro ventiquattro mesi decorrenti da tale data, secondo i termini indicati all’art.5 dell'Avviso di selezione pubblicato.
ART. 6
CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE VERIFICHE RENDICONTUALI E FINALE
All'atto delle richieste delle quote di rimborso successive all’erogazione del 20% ed in funzione
delle medesime, l' Università/ATS è tenuto a trasmettere, oltre alla prevista garanzia fideiussoria di cui al successivo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, attestante in via analitica le spese (ammissibili a rimborso) sostenute, alla data, per la realizzazione delle attività progettuali, con indicazione del pari analitica dei relativi giustificativi di spesa. Solo successivamente al monitoraggio trimestrale effettuato dal Comitato Tecnico di cui all’articolo 7 dell’Avviso, potranno essere presentate con cadenza trimestrale le domande di rimborso dovranno corredata da analitica documentazione di supporto. Tale documentazione sarà sottoposta a valutazione da parte di apposita Commissione di Indirizzo e Verifica, che previo esperimento di tutti gli opportuni controlli, autorizzerà la liquidazione della domanda di rimborso.
Al termine dei due anni, entro trenta giorni dalla chiusura di tutte le attività progettuali, l’Università/ATS dovrà quindi trasmettere analitico rendiconto di tutte le spese (ammissibili) sostenute per la realizzazione del progetto, sempre con analitica indicazione dei relativi giustificativi di spesa. Tali giustificativi dovranno contestualmente mettersi a disposizione - a richiesta - dei Servizi Ispettivi del Ministero, ai fini dell'effettuazione della prevista verifica rendicontale finale.
Più specifiche modalità di trasmissione dei dati e documenti detti potranno essere definite e comunicate dal Ministero in corso di rapporto, con obbligo per l' Università/ATS di pronto adeguamento.
Tutti gli adempimenti di cui sopra avverranno in conformità alla normativa di riferimento per le sovvenzioni in ambito FSE e in particolare secondo le indicazioni contenute nella Circolare del MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009.
Unitamente al rendiconto conclusivo, l’Università/ATS dovrà essere altresì trasmettere relazione finale descrittiva dell'intero l'intervento posto in essere, con indicazione dei risultati raggiunti, nonché degli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma predefinito.
L’Università/ATS si impegna senza riserve a fornire agli organi di controllo del Ministero, della Commissione UE e di ogni altra Autorità competente in materia tutte le informazioni necessarie al monitoraggio ed alla verifica delle attività oggetto della presente convenzione.
ARTICOLO 7 VARIANTI PROGETTUALI
Il Ministero, su richiesta scritta e motivata da parte dell’Università/ATS potrà autorizzare - non avendone comunque mai l'obbligo - in presenza di obiettive, sopravvenute circostanze, eventuali variazioni al progetto iniziale, ivi inclusa la sostituzione dei destinatari degli interventi programmati, a condizione che le suindicate varianti non alterino in alcun modo le finalità e la sostanza del progetto.
ARTICOLO 8
FIDEJUSSIONE
L’erogazione dell’anticipo è subordinata, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di un contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo redatto secondo le forme stabilite nell’Avviso e comunque secondo quanto previsto dal modello ministeriale di cui al D.M. n. 96 del 22 aprile 1997. La fideiussione prevista da presentarsi a corredo della richiesta dell’erogazione del 20%- a garanzia delle restituzioni, ove necessaria per qualsiasi causa, degli importi oggetto dei pagamenti medesimi, maggiorati degli interessi di legge - deve essere rilasciata da una compagnia assicurativa ovvero da un istituto bancario ovvero da parte di intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993.
La fidejussione dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta.
La stessa dovrà valere fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di conclusione del progetto e comunque fino alla dichiarazione di svincolo da parte del Ministero.
ARTICOLO 9 IRREGOLARITÀ E RIMEDI
In caso di inadempimenti o gravi ritardi nella realizzazione del progetto, nonché nell’esecuzione delle prescrizioni contenute nella presente convenzione, il Ministero fisserà un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l’ Università/ATS sarà tenuto a conformarsi alle richieste dal Ministero, ovvero fornire controdeduzioni.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministero potrà revocare i benefici concessi.
La concessione del finanziamento stanziato potrà comunque essere revocata, salvo altro, qualora l’Università/ATS:
a) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Ministero, l’esecuzione del progetto finanziato;
b) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
c) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all’Avviso citato in premessa e per l’esecuzione delle attività di progetto;
d) eroghi i servizi a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
e) non rispetti le regole di pubblicità di cui al successivo art. 10.
ARTICOLO 10 PUBBLICITÀ
In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione della presente convenzione, l’Università/ATS è tenuto ad evidenziare che il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea – FSE 2014-2020 PON “SPAO”, impiegando a tal fine i loghi ufficiali dell’Unione Europea, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di conformarsi alle direttive che da quest’ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell’intervento.
ARTICOLO 11 CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti della presente convenzione, e per tutte le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione e dall’esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che l’Autorità giudiziaria competente sarà esclusivamente quella del Foro di Roma.
Agli effetti amministrativi e giudiziari, l’Università/ATS dichiara il proprio domicilio legale in
.
ARTICOLO 12
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L’Università/ATS si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività di cui alla presente convenzione, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
Il Ministero è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o persone che possono verificarsi nell’attuazione del progetto di cui trattasi.
Art.13 Conservazione documenti
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art.140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti attuatori si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.
Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I soggetti attuatori sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
ARTICOLO 14 ONERI FISCALI
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa.
Questo atto, redatto in tre originali, si compone di n. facciate.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
Per il Ministero | Per l’Università/ATS |
( ) | ( ) |
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, l’Università/ATS dichiara di ben conoscere ad approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 9 (Irregolarità e rimedi) e 11 (Controversie e domicilio legale).
Per l’ATS |
( ) |