CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO IMPRESE A TASSO VARIABILE
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO IMPRESE A TASSO VARIABILE
assistito da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia a favore delle PMI ex art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/1996
Con la presente il/i sottoscritto/i
Nome e Cognome | Codice Fiscale | ||
Domicilio / Domicilio Fiscale: Via e Numero | C.A.P. | Citta' | Provincia |
in forza dei poteri che mi/ci sono stati conferiti, richiedo/richiediamo la concessione del seguente mutuo chirografario (di seguito, per brevità, anche il “Contratto”) intestato alla società (nel testo contrattuale denominata “Parte Mutuataria” o il “Cliente”)
Nome e Cognome / Ragione Sociale del Cliente | Codice Fiscale / Partita IVA | ||
Sede Legale//: Via e Numero | C.A.P. | Citta' | Provincia |
PEC |
DOCUMENTO DI SINTESI
Il Documento di Sintesi costituisce frontespizio e parte integrante del Contratto.
Il Documento di Sintesi riporta anche le condizioni economiche che regolano il rapporto di mutuo chirografario a tasso variabile.
DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Importo finanziabile | [ ] euro |
Durata del mutuo | Periodo di tempo incluso tra la Data di Erogazione, l’inizio del Piano di Ammortamento - che può avvenire entro 51gg dall’Erogazione - e la Data di Scadenza del Piano di Ammortamento |
Durata del Piano di Ammortamento | [ ] mesi |
Durata preammortamento finanziario incluso nella durata del Piano di Ammortamento | [ ] mesi |
Durata del preammortamento tecnico gratuito non incluso nella durata del Piano di Ammortamento | Periodo di tempo incluso tra la Data di Erogazione e l’inizio del Piano di Ammortamento |
Garanzia | Garanzia obbligatoria da parte del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge 662/1996 | |
Tassi di interesse | [ ]% ottenuto dalla somma algebrica dell’Indice di riferimento e spread, come di seguito indicati: - Indice di riferimento: Euribor 360 a 6 (sei) mesi, media mese precedente, arrotondato al quinto decimale superiore, rilevato a cura dell’EMMI (European Money Markets Institute) il terz’ultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata, pari a [ ]%, determinato alla generazione del presente documento; | |
e | ||
Tasso variabile di interesse nominale annuo (TAN variabile) | - Spread applicato fisso pari a [ ]%. | |
L’Indice di riferimento indicato nel presente documento e utilizzato per il calcolo delle quote interesse del Piano di Ammortamento allegato, potrebbe subire variazioni in ragione dell’andamento del mercato. Pertanto, a partire dalla prima rata, il tasso di interesse, come sopra pattuito, e gli altri tassi di interesse (come sotto riportati) potranno variare automaticamente, senza necessità di comunicazione. Qualora l’Indice di riferimento è inferiore a zero, viene convenzionalmente considerato pari a zero, con la conseguenza che il tasso di interesse, o gli altri tassi di interesse, applicati a ciascun periodo saranno comunque pari allo spread. | ||
Tasso variabile di interesse nominale annuo di preammortamento | [ ]% ottenuto dalla somma algebrica dell’Indice di riferimento e spread, come sopra determinati | |
Tasso di mora variabile | [ ]% ottenuto dalla somma algebrica dell’Indice di riferimento e spread, come sopra determinati, + 1% | |
Commissioni e spese | Commissione di strutturazione | [ ]% |
Penale di estinzione anticipata (sull’importo capitale estinto | [ ]% |
anticipatamente, dovuta anche in caso di risoluzione) | ||
Promemoria di scadenza rata | Gratuito se online [ ] euro se invio cartaceo | |
Modalità invio promemoria scadenza rata | Online | |
Spese di invio certificazione interessi | Gratuito se online [ ] euro se invio cartaceo | |
Modalità invio certificazione interessi | [ONLINE/CARTACEO] | |
Altre comunicazioni ai sensi del DL 385/1993 | Gratuito se online [ ] euro se invio cartaceo | |
Modalità invio Altre comunicazioni ai sensi del DL 385/1993 | [ONLINE/CARTACEO] | |
Sollecito rata insoluta | [ ] euro se online [ ] euro se invio cartaceo | |
Modalità invio Sollecito rata insoluta | [ONLINE/CARTACEO] | |
Richiesta copia documentazione | [ ] euro | |
Spese di accollo | [ ] euro | |
Spese di rinegoziazione | [ ] euro | |
Commissioni per mancata erogazione dipendente dal cliente | [ ] euro | |
Spese di escussione garanzia | [ ] euro | |
Commissione di garanzia MCC una tantum su importo della garanzia: importo disciplinato dalla normativa del Fondo di Garanzia L. 662/1996 tempo per tempo vigente | [ ] euro | |
Imposte e tasse | Imposta di bollo | Assolta in modo virtuale se dovuta, per finanziamenti di durata fino a 18 mesi, nella misura tempo per tempo vigente, stabilita dalla normativa fiscale |
Imposta sostitutiva | SI/NO | |
Altri termini e condizioni | Piano di Ammortamento | Francese |
Periodicità della rata | Mensile |
Calcolo interessi di mora | 365/365 | |
Calcolo interessi | 360/360 | |
Calcolo interessi di mora | 366/366 (se anno bisestile) | |
Pagamento delle commissioni | Anticipato |
T.A.E.G. (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale) | [ ] % |
Il TAEG è calcolato considerando un finanziamento pari a [ ] Euro, con durata [ ] mesi al TAN variabile del | |
[ | ]%. |
Il TAEG comprende i seguenti oneri: Commissione di strutturazione, Promemoria scadenza rata, Altre comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 385/1993, imposta sostitutiva, invio comunicazioni, ecc., eventuali commissioni corrisposte ai mediatori, eventuali bolli e tasse dovute in base alla normativa vigente, eventuali commissioni di garanzia previste per il finanziamento erogato, e, più in generale, tutte le componenti di costo certo e determinabile, a carico del cliente e connesse al finanziamento. Il TAEG riportato nel Contratto è la percentuale massima del costo totale del finanziamento, considerando il TAN variabile suindicato, in quanto è stato calcolato considerando il termine ultimo per effettuare l’erogazione della somma mutuata; termine che è diverso rispetto alla data della firma del presente Contratto. Qualora l’erogazione della somma mutuata avvenga prima del termine ultimo, il TAEG effettivo potrà discostarsi marginalmente rispetto a quello riportato nel presente Contratto. Il TAEG effettivo al momento dell’erogazione verrà comunicato nell’Atto di Quietanza e Ricognizione di debito. Successivamente, la Banca rappresenterà al Cliente il TAEG effettivo nelle comunicazioni periodiche da inviarsi nel rispetto dei tempi e termini contrattuali. |
Prima della sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Mutuataria ha il diritto di acquisire copia completa del Contratto stesso, comprensivo del Documento di Sintesi e una copia dei seguenti documenti:
- Foglio informativo;
- Guida pratica per ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario;
- Guida “La Centrale dei Rischi in parole semplici”;
- I Tassi Effettivi Globali Medi previsti dalla l. 7 marzo 1996, n. 108.
PREMESSE
La Parte Mutuataria (come meglio identificata nel Documento di Sintesi) ha chiesto a illimity Bank S.p.A. (di seguito la “Banca”) un mutuo da destinare alle finalità meglio descritte al successivo paragrafo 2, dell’articolo 1 (Concessione di mutuo chirografario e scopo) del presente Contratto.
Il mutuo è assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia (di seguito “Fondo di Garanzia” o “FdG”) gestito dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito “Gestore del Fondo””), a favore delle PMI (Piccole e Medie Imprese), costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 ed ex articolo 15 della legge 266/97 posizione n. [ ], delibera del [ ] (di seguito “Garanzia FdG”).
La Banca ha accettato di sottoscrivere e concedere il presente mutuo facendo affidamento, inter alia: (i) sulla concessione della Garanzia FdG, (ii) sulla veridicità, esattezza, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni economiche, finanziarie e legali fornite dalla Parte Mutuataria e (iii) sulle dichiarazioni e garanzie rese e sugli impegni assunti nel presente Contratto dalla Parte Mutuataria come indicati di seguito;
Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati forma parte integrante del Contratto, la Banca e la Parte Mutuataria convengono e stipulano quanto segue.
SEZIONE I
Condizioni generali che regolano il contratto di mutuo chirografario
Art. 1. Concessione di mutuo chirografario e scopo
1. Con iI presente Contratto la Banca, a seguito della richiesta del Cliente e dell’esito positivo delle verifiche condotte, concede a titolo di mutuo chirografario fruttifero alla Parte Mutuataria, che accetta, un importo in euro pari a quello indicato nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del presente Contratto
che, unitamente al “Piano di Ammortamento” qui accluso sub Allegato A (Piano di Ammortamento), forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
La Parte Mutuataria dichiara che la somma erogata a titolo di mutuo è finalizzata e sarà dalla stessa utilizzata per [ ].
Il Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche relative al Contratto e ne forma parte essenziale e sostanziale, oltre ad esserne frontespizio.
La Parte Mutuataria si obbliga per sé, i suoi successori ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile fra tutti, a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi previsti nei termini e nelle modalità̀ di cui al presente Contratto.
Art. 2. Modalità di erogazione e atto di quietanza
1. La somma mutuata viene erogata in un’unica soluzione dalla Banca alla Parte Mutuataria, entro e non oltre 34 (trentaquattro) giorni dalla sottoscrizione del Contratto - secondo le modalità meglio specificate nell’Allegato C “Disposizioni irrevocabili” ai sensi dell’art. 1723, comma 2, del codice civile - mediante accredito della relativa somma sul conto corrente avente le seguenti coordinate bancarie (IBAN) [ ] intestato alla Parte Mutuataria e aperto presso [ ] (di seguito “Conto Corrente”), previa deduzione, con l’espresso consenso della Parte Mutuataria, degli importi dovuti da quest’ultima a titolo di commissione di strutturazione e imposte, oltre all’eventuale commissione una tantum che la Parte Mutuataria è tenuta a versare a fronte della concessione della Garanzia FdG.
2. A fronte dell’erogazione, la Parte Mutuataria si impegna ad inviare tramite PEC alla Banca – all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx – una lettera riportante la quietanza e la ricognizione di debito in forma e sostanza conforme al modello di testo qui unito quale Allegato B (Modello di Atto di Quietanza e Ricognizione di debito) entro e 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di erogazione.
Art. 3. Interessi
1. Ove sia previsto un periodo di preammortamento finanziario, incluso nella durata del Piano di Ammortamento, la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere gli interessi di preammortamento, al tasso variabile come sotto disciplinato, che matureranno nel periodo intercorrente tra la Data di Erogazione del mutuo e la prima rata di ammortamento, al tasso nominale annuo e con la periodicità individuati nel Documento di Sintesi.
2. La Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca, sulla somma mutuata e per la durata del Piano di Ammortamento, interessi in via posticipata, e mensile, calcolati al tasso variabile di interesse annuo (TAN variabile) indicato nel Documento di Sintesi del presente Contratto, pari alla somma algebrica tra l’Indice di riferimento come di seguito determinato e lo Spread in ragione d’anno indicato nel Documento di Sintesi, restando inteso che qualora l’Indice di riferimento fosse inferiore a zero, esso sarà convenzionalmente considerato pari a zero con la conseguenza che il tasso di interesse applicato a ciascun periodo sarà comunque pari allo Spread - indicato nel Documento di Sintesi di cui al presente Contratto , in ragione d’anno. Le Parti convengono – e la Parte Mutuataria dichiara di assumere quindi il maggior onere e rischio relativo – che le rate di ammortamento siano soggette a variabilità per effetto dell’adeguamento del tasso variabile di interesse annuo (TAN variabile) che la Banca è espressamente autorizzata ad applicare, secondo le modalità di cui al presente articolo.
3. L’indice di riferimento (di seguito l’“Indice” o “Indice di riferimento”) per il conteggio degli interessi sarà l’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 360 a 6 (sei) mesi, media mensile del mese precedente, rilevato da EmmI-European Money Markets Institute con sede in Belgio sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) il terz’ultimo Giorno Lavorativo del mese precedente al mese di decorrenza di ciascuna rata, pubblicato, di norma, su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria quali ad es. Reuters e Bloomberg, (colonna Euribor 360). In ogni caso il tasso variabile non potrà essere superiore al limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, come successivamente modificata e/o integrata (“Disposizioni in materia di usura”).
4. Relativamente all’indice “Euribor”, la Banca si impegna ad applicare le misure di salvaguardia previste dal Piano di Gestione dei Benchmark della Banca (di seguito il “Piano”), monitorando gli eventi che
comportano una indisponibilità del valore del predetto indice.
Qualora venisse rilevato un evento che ne causi l’indisponibilità temporanea, la Banca si rimetterà alle istruzioni di contingency fornite dall’Amministratore dell’Euribor, ovvero lo European Money Markets Institute (di seguito, “EMMI”).
Nel caso in cui la Banca dovesse individuare ed accertare uno degli eventi di variazione sostanziale o cessazione permanente di seguito riportati:
1. una dichiarazione ufficiale da parte o per conto dell’Autorità competente della supervisione di EMMI / da parte o per conto di XXXX in merito a:
- cessazione del benchmark, in modo permenante o indefinito, o sua impossibilità di essere determinato accuratamente, a condizione che, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non esista un amministratore successivo che continui a fornire l’indice;
- prolungarsi di uno scenario di contingency che non possa risolversi in tempi ragionevoli;
- variazione sostanziale della metodologia per la determinazione dell’Euribor;
2. una dichiarazione ufficiale dell’Amministratore dell’indice di riferimento, in cui si dà atto della mancata rappresentatività del benchmark del mercato sottostante a partire da una certa data e che tale rappresentatività che non sarà più ripristinata;
3. una dichiarazione dell’Autorità che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, è competente della supervisione di EMMI, riguardante la revoca o sospensione dell’autorizzazione di quest’ultimo;
4. un atto di esecuzione da parte della Commissione Europea che designi uno o più sostituti dell’Euribor, ai sensi dell’art. 23 ter del Regolamento (UE) 2016/1011;
5. un atto di esecuzione da parte della Autorità nazionale di uno Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei contributori di dati, che dichiari la cessazione di un indice di riferimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento BMR e la sua sostituzione con un indice sostitutivo;
la Banca stessa attuerà le corrispondenti azioni previste nel Piano.
Le azioni previste nel Piano nei casi di cessazione permanente dell’indice prevedonoche la Banca:
(i) adotti, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, l’indice sostitutivo dell’Euribor che le Parti sin d’ora convengono di individuare nell’indice “€STR” pubblicato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Con la stessa delibera la Banca individuerà anche l’indice che sostituirà l’“€STR” qualora, successivamente, nel corso di applicazione dello stesso al presente Atto, dovesse verificarsi uno degli eventi di cui al presente articolo;
(ii) qualora, al momento della sostituzione sia stato accertato, sulla base di una valutazione di conformità effettuata dall’autorità nazionale competente ai sensi dell’art. 23 ter, par. 5, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/1011, che l’indice “€STR” (o altro indice sostitutivo individuato ai sensi del presente articolo) non rispecchia più, oppure rispecchia con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l’Euribor intende misurare, e che la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare come indice sostitutivo, a propria discrezione, uno di quelli che la Commissione Europea avrà individuato come sostituto dell’Euribor;
(iii) informi tempestivamente la clientela, secondo le modalità di comunicazione pattuite nel presente Contratto, circa l’adozione dell’indice sostitutivo con decorrenza dall’inizio del primo periodo successivo all’ultima rilevazione disponibile dell’Euribor prima della sua cessazione.
L’individuazione di un indice alternativo impatta sulla determinazione del tasso applicato. All'indice così individuato potranno inoltre essere applicati, laddove contrattualmente previsti, spread o maggiorazioni per la determinazione del tasso di interesse.
5. Il pagamento degli interessi dovrà avvenire esclusivamente per cassa con le modalità indicate nell’articolo 10 (Pagamenti) che segue.
Art. 4. Interessi di mora
1. In caso di mancato puntuale e integrale pagamento da parte della Parte Mutuataria di qualunque somma dovuta, compresi gli eventuali interessi di preammortamento e ammortamento, ai sensi del presente Contratto e senza pregiudizio alcuno per i rimedi esperibili dalla Banca, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse variabile maggiorato di 1 (uno) punto percentuale, calcolati per il numero di giorni effettivamente trascorsi dalla scadenza del pagamento dovuto e fino all’effettivo
pagamento di quanto dovuto.
2. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora da parte della Banca nei confronti del Cliente, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine.
3. Sugli interessi di mora indicati ai commi precedenti non è consentita alcuna capitalizzazione periodica.
4. In ogni caso l’interesse di mora non potrà essere superiore al limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, come successivamente modificata e/o integrata (“Disposizioni in materia di usura”).
Art. 5. Limite legale al tasso di interesse applicabile
1. Qualora, in qualsiasi momento, l’importo risultante dalla somma delle commissioni, del tasso di interesse, degli interessi di mora, nonché di ogni altro onere dovuto dalla Parte Mutuataria ai sensi del Contratto, dovesse eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, come successivamente modificata e/o integrata (“Disposizioni in materia di usura”) ovvero qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto dovesse eccedere una soglia massima obbligatoria imposta da previsione imperativa di legge, tale importo rilevante si intenderà automaticamente ridotto entro il limite massimo consentito dalla normativa applicabile.
Art. 6. Xxxxxx e Rimborso del mutuo
1. Durata del mutuo:
La durata del mutuo inizia dalla sua erogazione, che come previsto all’articolo 2, può avvenire entro e non oltre 34 (trentaquattro) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto e può essere una data antecedente all’inizio del Piano di Ammortamento (la “Data di Erogazione”), include:
- il peridodo di preammortamento tecnico gratuito;
- l’eventuale periodo di preammortamento finanziario se previsto e il periodo di ammortamenteo che formano insieme il Piano di Ammortamento; e
- termina alla Data di Scadenza del Piano di Ammortamento come di seguito indicato.
Durata del Piano di Ammortamento:
La durata del Piano di Ammortamento del mutuo è stabilita in [ di 51 giorni dalla data Data di Erogazione, ed avrà scadenza il [
] mesi, può iniziare entro un massimo
] (la “Data di Scadenza”).
La Parte Mutuataria è tenuta a rimborsare il capitale erogato a titolo di mutuo ed a pagare i relativi interessi, tra cui eventuali interessi di preammortamento se previsti, mediante il versamento di rate mensili posticipate come da Piano di Ammortamento (cfr. Allegato A al presente Contratto), che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto, fermo restando che alla scadenza la Parte Mutuataria è tenuta ad eseguire il pagamento integrale di tutto quanto dovuto (e non ancora pagato) per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.
2. Ove la Parte Mutuataria benefici di un periodo di preammortamento finanziario, quest’ultima si impegna a corrispondere alla Banca, sempre mediante il versamento di rate mensili posticipate, durante tale periodo di preammortamento i soli interessi, calcolati al tasso pattuito dalle parti ai sensi del presente Contratto, che matureranno in un periodo compreso tra la Data di Erogazione fino alla data della prima rata di ammortamento.
3. Il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (T.A.E.G.) rappresenta il costo totale del credito dovuto dalla Parte Mutuataria, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del mutuo stesso. Il T.A.E.G. del presente mutuo, alla data odierna, è pari al valore percentuale indicato nel Documento di Sintesi quale parte integrante del Contratto. Resta inteso che la Parte Mutuataria ha il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dalla Banca, in qualsiasi momento, una versione aggiornata del Piano di Ammortamento del presente mutuo. In ogni caso, il Piano di Ammortamento aggiornato e solamente indicativo dell’importo delle rate non scadute e ancora da pagare è fornito alla Parte Mutuataria almeno una volta l’anno tramite le comunicazioni di cui all’articolo 19 (Comunicazioni periodiche alla Parte Mutuataria) delle Condizioni Generali.
Art. 7. Rimborso anticipato volontario
1. Le Parti precisano che il termine per la restituzione della somma mutuata è stabilito nell’interesse di entrambe le Parti, ai sensi dell’art. 1816 c.c.. Le Parti convengono tuttavia che la Parte Mutuataria ha la
facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che:
- la data di rimborso non coincida con la data di pagamento di una rata del mutuo;
- siano preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal presente Contratto, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del mutuo;
- unitamente al capitale da rimborsare anticipatamente siano pagati gli interessi maturati su tale capitale fino alla data del rimborso anticipato; e
- sia corrisposta contestualmente al rimborso una commissione il cui ammontare è determinato nel Documento di Sintesi.
2. I rimborsi parziali avranno l’effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate, fermi restando il numero di esse originariamente pattuito e la scadenza.
Art. 8. Rimborso anticipato obbligatorio
1. Qualora, in qualsiasi momento la Garanzia FdG sia/diventi inefficace o invalida o sia/diventi oggetto di revoca o risoluzione per qualsiasi ragione (incluso per inadempimento o comunque responsabilità imputabile alla Parte Mutuataria), la Parte Mutuataria, avrà l’obbligo di rimborsare integralmente la somma mutuata in essere (unitamente al pagamento degli interessi maturati e di quanto altro alla stessa dovuto ai sensi del Contratto) entro, e non oltre, 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione di richiesta inviata dalla Banca, restando inteso che, quanto precede è in aggiunta agli importi che la Parte Mutuataria dovesse essere tenuta a versare a qualsiasi titolo a favore del Fondo di Garanzia e/o degli altri organismi competenti, in base alla normativa applicabile, in ogni caso di revoca, invalidità, risoluzione e/o inefficacia totale o parziale della Garanzia FdG nonché ai diritti e rimedi previsti dalla normativa vigente.
Art. 9. Tempi massimi di chiusura del rapporto
1. La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal Piano di Ammortamento, o, in caso di estinzione anticipata, con il pagamento dell'intero debito residuo.
Art. 10. Pagamenti
1. Tutti i pagamenti da parte della Parte Mutuataria ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati per cassa alle scadenze previste nel Contratto a valere sul Conto Corrente sul quale la Parte Mutuataria si impegna altresì a mantenere fondi sufficienti per il pagamento delle rate alle singole scadenze indicate nel Piano di Ammortamento. A tal fine, la Parte Mutuataria si impegna a sottoscrivere e consegnare alla Banca la comunicazione di cui all’Allegato C (Disposizioni irrevocabili) del presente Contratto.
2. Qualora qualunque pagamento relativo al presente Contratto debba essere effettuato in un giorno diverso da un giorno lavorativo, la data di scadenza sarà posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo a meno che quest’ultimo non cada in un mese solare successivo nel qual caso sarà anticipata all’ultimo giorno lavorativo del mese solare in cui ha scadenza la data di pagamento.
3. Fatta salva la surrogazione operante in forza dell’applicazione di norme inderogabili di legge, la Banca avrà diritto di rifiutare pagamenti per capitale, interessi o accessori dovuti ai sensi del presente Contratto, o comunque negli stessi previsti, offerti o effettuati da terzi.
4. Il pagamento tardivo, anche se accettato dalla Banca, non rimette in termini la Parte Mutuataria.
5. In caso di mancato pagamento, la Banca potrà segnalare tale circostanza a banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, provvedendo, nei casi previsti dalla vigente normativa, ad informare preventivamente la Parte Mutuataria della prima segnalazione. Tale informativa può essere trasmessa unitamente ad eventuali solleciti, altre comunicazioni o in xxx xxxxxxxx.
0. La Parte Mutuataria si dichiara consapevole che eventuali informazioni negative registrate a suo nome nelle banche dati di cui al comma precedente possono avere effetti pregiudizievoli sulla sua capacità di accedere ad ulteriori finanziamenti, anche con altre banche.
Art. 11. Dichiarazioni e garanzie
1. La Parte Mutuataria rende alla Banca le dichiarazioni che seguono e che si intenderanno veritiere e corrette per tutta la durata del rapporto e fino ad integrale soddisfazione delle ragioni creditorie della Banca
e su cui la Banca ha fatto e fa affidamento per la concessione del mutuo:
a) la Parte Mutuataria è una persona giuridica, esercita attività d’impresa e ha sede e centro degli interessi principali in Italia;
b) l’operazione di mutuo è perfezionata per il raggiungimento dello scopo sociale della Parte Mutuataria, è conforme al proprio statuto sociale e non è vietata né comporterà violazione di alcuna disposizione di legge o di regolamento a cui la Parte Mutuataria è soggetta o di alcun vincolo contrattuale assunto dalla stessa;
c) la Parte Mutuataria ha i poteri per sottoscrivere il presente Contratto ed assumere le relative obbligazioni;
d) la Parte Mutuataria non ha ridotto il proprio capitale per perdite di oltre un terzo né il capitale si trova al di sotto del minimo di legge, non è in liquidazione (né sono state assunte delibere a questi fini) né si è verificata una causa di scioglimento;
e) la Parte Mutuataria ha istituito e possiede un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile tra l’altro per consentire la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e l’adozione di misure idonee;
f) la Parte Mutuataria non si trova in una situazione di crisi e/o di insolvenza (né una tale situazione è stata dichiarata), in relazione ad esso non sono stati attivati e/o sono in essere procedure di fallimento, procedure concorsuali (tra cui il concordato preventivo, il concordato fallimentare, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa, i piani di risanamento e/o gli accordi di ristrutturazione del debito), procedure di allerta, procedure di composizione assistita della crisi, procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (tra cui liquidazione giudiziale e concordato o ove applicabile amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa), procedure di sovraindebitamento, né la Parte Mutuataria si è avvalsa o si sta avvalendo o sta predisponendo piani per avvalersi di uno degli strumenti negoziali stragiudiziali (siano essi soggetti o meno ad omologazione) per consentire il risanamento dell’esposizione debitoria (tra cui accordi in esecuzione di piani attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzioni di moratoria (anche derivanti da accordi di categoria o transazioni fiscali) o qualsiasi altra procedura o misura analoga adottata in qualsiasi giurisdizione diversa da quella italiana avente i medesimi effetti e conseguenze;
g) non si sono verificati né sono in essere eventi o circostanze che abbiano influito o possano influire negativamente sulla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria rappresentata della Parte Mutuataria;
h) né la Parte Mutuataria né - per quanto a miglior conoscenza della Parte Mutuataria - alcuna società partecipata dal o collegata alla Parte Mutuataria e alcun amministratore, dipendente o agente della Parte Mutuataria sono coinvolti in qualsiasi attività od hanno tenuto una qualsiasi condotta che potrebbe violare qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di lotta alle tangenti, anticorruzione o antiriciclaggio;
i) la Parte Mutuataria ha adottato e mantiene delle politiche e procedure che abbiano quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme. La Parte Mutuataria ha adottato un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo e adottata comportamenti conformi alle previsioni del D.lgs 231/2001.
j) tutte le informazioni fornite in relazione all’atto di mutuo e/o intese ad ottenere dalla Banca il mutuo richiesto sono complete e veritiere;
k) tutte le dichiarazioni e le informazioni relative alla Parte Mutuataria contenute nella richiesta di Garanzia FdG o comunque comunicate per la concessione della Garanzia FdG o comunque rese ai fini dell’ottenimento della stessa sono veritiere, complete e accurate sotto ogni aspetto e non sono fuorvianti e non vi è stata alcuna omissione o reticenza che possa rendere una o più di tali dichiarazioni o informazioni falsa, incompleta, fuorviante o non più aggiornata.
l) riconosce e accetta che la concessione e la gestione della Garanzia FdG sono regolate dalla normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria applicabile e, in particolare dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia in vigore dal 15 marzo 2019 (come successivamente modificate e integrate le “Disposizioni Operative”) che la Parte Mutuataria dichiara di conoscere e accettare;
m) dichiara di accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l’intervento del Fondo di Garanzia, riguardo all’impossibilità di opporre al Gestore del Fondo di Garanzia le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della Garanzia diretta Fondo PMI ex L. 662/96, ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge n. 449/97 e dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98;
n) dichiara di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell’agevolazione della Garanzia FdG previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative, la Parte Mutuataria sarà tenuta al versamento al Fondo di Garanzia di un importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art. 9 del D.lgs 31 marzo 1998 n.123;
o) dichiara di aver assolto ai propri obblighi informativi derivanti dalla vigente normativa antimafia;
p) prende atto che il proprio nominativo, i relativi dati fiscali, e l’importo della garanzia concessa potranno essere resi pubblici sulla rete internet ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell’art. 11 del DLgs 27 ottobre 2009,
n. 150 e successive modificazioni, se così previsto dalle Disposizioni Operative.
Art. 12. Impegni e obblighi
1. Per tutta la durata del rapporto e fino ad integrale soddisfazione delle ragioni creditorie della Banca, in aggiunta agli ulteriori impegni assunti ai sensi del presente Contratto (ivi espressamente quelli di pagamento) la Parte Mutuataria si impegna a:
a) comunicare immediatamente alla Banca la sopravvenuta non correttezza o rispondenza al vero di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui all’articolo 11 (Dichiarazioni e garanzie) che precede, informando in particolare e nei limiti consentiti dalla legge, della presentazione di istanze, segnalazioni e ricorsi (da chiunque presentati) o negoziazioni relativi a quanto indicato nel paragrafo
f) di tale articolo nonché, con riferimento all’assenza di eventi/circostanze che possano influire negativamente sulla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, della convocazione di assemblee chiamate a deliberare su operazioni straordinarie, emissioni di obbligazioni o altri strumenti, creazione di patrimoni destinati, liquidazione, azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e di provvedimenti giudiziali di condanna, emissione di provvedimenti esecutivi su beni della Parte Mutuataria o cautelari;
b) consegnare tempestivamente, non appena approvati, il bilancio di esercizio (o, ove applicabile, consolidato) e, ove redatta, la situazione semestrale, in ogni caso per quanto riguarda il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e consegnare tempestivamente ogni ulteriore documento o informativa che la Banca avesse a richiedere anche con riferimento agli indicatori (ed alle risultanze) adottati dalla Parte Mutuataria per monitorare e prevenire lo stato di crisi;
c) comunicare alla Banca i nominativi e gli indirizzi per le comunicazioni (compresi indirizzi e-mail e PEC) dei membri degli organi di controllo della Parte Mutuataria, se esistenti, a cui la Banca dovrà comunicare variazioni o revisioni o revoche del mutuo se e in quanto richiesto da disposizioni di legge;
d) fornire alla Banca, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa richiesta scritta, ovvero entro il maggior termine che dovesse rendersi necessario in relazione alla natura della richiesta (fermo restando l’obbligo di un riscontro entro 15 (quindici) giorni lavorativi, eventuali informazioni e/o chiarimenti che la Banca possa ragionevolmente richiedere in relazione alla Parte Mutuataria, alla sua situazione ed all’attività svolta;
e) far sì che i propri obblighi di pagamento derivanti dal Contratto non siano subordinati e/o postergati rispetto ad alcuna obbligazione pecuniaria presente o futura assunta dalla Parte Mutuataria, fatte salve le cause di prelazione derivanti da norme inderogabili legge;
f) non modificare in misura sostanziale il proprio oggetto sociale o la propria attività principale;
g) comunicare prontamente alla Banca qualsiasi evento, fatto o circostanza che possa pregiudicare la validità e/o efficacia della Garanzia FdG;
h) accettare qualsiasi modifica al Contratto necessaria al fine di implementare quanto tempo per tempo quanto previsto ai sensi delle Disposizioni Operative e delle istruzioni tempo per tempo ricevute e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per il perfezionamento di tale modifica, fermo retando
che le disposzioni di volta in volta vigenti di normativa primaria e secondaria applicabili alla Garanzia FdG prevaranno sul presente Contratto;
i) trasmettere al Gestore del Fondo di Garanzia ovvero alla Banca tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella richiesta di Garanzia FdG, dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo di Garanzia e del rispetto degli obblighi previsti in capo alla Parte Mutuataria ai sensi delle Disposizioni Operative e della normativa, anche secondaria, applicabile con riferimento al presente mutuo e/o alla Garanzia FdG ovvero per l’espletamento della relativa istruttoria in caso di escussione della Garanzia FdG, dichiarando di essere a conoscenza che la Banca, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore del Fondo di Garanzia documentazione riguardante i dati andamentali della Parte Mutuataria provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
j) consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i propri uffici da parte del Gestore del Fondo di Garanzia e degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza, volti ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle Disposizioni Operative;
k) in generale a cooperare con la Banca e/o il Gestore del Fondo al fine di assicurare la corretta gestione (anche con riferimento all’eventuale escussione), il mantenimento e la conferma della validità ed efficacia della Garanzia FdG;
l) far sì che i soci, che direttamente o indirettamente hanno il controllo della Parte Mutuataria alla data di conclusione del presente Contratto, mantengano il controllo per tutta la durata del presente Contratto;
m) rispettare i parametri finanziari indicati nell’Allegato D (Parametri Finanziari) con la periodicità ivi indicata e consegnare alla Banca un certificato di conformità sottoscritto da un amministratore della Parte Mutuataria munito dei necessari poteri, che confermi per ogni esercizio o semestre di riferimento il rispetto dei parametri finanziari di cui al predetto allegato;
n) non procedere a mutamenti dell’assetto giuridico o societario, a fusioni, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti, se non previamente condivisi con la Banca che potrà, comunque, agire per la tutela del proprio credito qualora comportino un pregiudizio di qualsiasi genere alla capacità di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca o incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica della Parte Mutuataria.
Art. 13. Decadenza dal beneficio del termine e Risoluzione del rapporto
1. Fermo il diritto della Banca di dichiarare la Parte Mutuataria decaduta dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 del codice civile nelle ipotesi ivi stabilite, in caso di mancato puntuale pagamento alla scadenze previste nell’atto di mutuo anche di una sola rata di ammortamento ovvero parte di essa (o anche solo di interessi, anche di preammortamento) o di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del Contratto e in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 4 (Interessi di mora) del Contratto, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza originaria del pagamento, la Banca potrà, a sua scelta, dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile ovvero risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile ovvero ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile (in quest’ultimo caso laddove l’inadempimento non sia rimediato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Banca con la quale la medesima abbia intimato il Beneficiario di adempiere entro la suddetta tempistica, pena la risoluzione di diritto dell’atto di mutuo).
2. La Banca potrà inoltre dichiarare risolto l’atto di mutuo ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile ovvero ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e/o recedere dallo stesso (configurandosi gli eventi di seguito come giusta causa di recesso) con comunicazione scritta alla Parte Mutuataria nel caso di:
a) atti esecutivi o conservativi promossi a carico della Parte Mutuataria o insolvenza della Parte Mutuataria ovvero il verificarsi di qualsiasi evento (quali, a titolo esemplificativo, protesti, aperture di procedure concorsuali, mutamento dell’assetto giuridico o societario - forma o capitale sociale, persone degli amministratori, dei sindaci e dei soci, nonché fusione, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti - amministrativo, patrimoniale, della situazione economica e
finanziaria della Parte Mutuataria ecc.) che a giudizio della Banca comporti un pregiudizio di qualsiasi genere alla capacità di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca o incida negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica della Parte Mutuataria;
b) mancato pagamento a scadenza da parte della Parte Mutuataria di un debito finanziario ovvero verificarsi di una causa di decadenza dal beneficio del termine della Parte Mutuataria verso terzi finanziatori, ovvero ancora richiesta da parte di un terzo finanziatore del rimborso anticipato di un qualsiasi indebitamento finanziario o, infine, escussione di una garanzia rilasciata qualora, a giudizio della Banca, tali circostanze siano tali da pregiudicare la capacità della Parte Mutuataria di adempiere alle obbligazioni di pagamento derivanti dal presente Contratto;
c) le dichiarazioni non veritiere circa la propria consistenza patrimoniale, la documentazione prodotta e/o le comunicazioni fatte dalla Parte Mutuataria alla Banca si rivelino non veritiere e/o emergano circostanze di fatto o si scoprano vizi nei documenti di tale natura che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del mutuo;
d) il mancato adempimento di uno degli obblighi previsti dall’articolo 12 (Impegni ed obblighi) che precede;
e) una qualsiasi dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 11 (Dichiarazioni e Xxxxxxxx) che precede o altra informazione contenuta in qualsiasi altro documento, certificato o dichiarazione consegnato ai sensi del presente Contratto sia o risulti non veritiero o non corretto sotto ogni profilo sostanziale;
f) il verificarsi di una causa di scioglimento della Parte Mutuataria;
g) la Parte Mutuataria non provveda puntualmente al pagamento e/o rimborso delle spese e/o degli altri oneri tributari a suo carico in conformità del Contratto;
h) mancato adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 2 e articolo 10 del Contratto, in relazione al conto corrente su cui viene erogato il mutuo e all’obbligo di consegnare alla Banca l’atto di quietanza e ricognizione di debito.
3. La risoluzione del e/o il recesso dal Contratto e/o la decadenza dal beneficio del termine della Parte Mutuataria avranno effetto al momento del ricevimento da parte della medesima della comunicazione inviata dalla Banca con cui si comunica la risoluzione, il recesso e/o la decadenza senza che in alcun caso occorra pronuncia giudiziale e da tale data il mutuo si intenderà immediatamente scaduto per l’intera quota ancora in essere e tutti gli importi dovuti in conformità all’atto di mutuo saranno immediatamente dovuti ed esigibili unitamente a tutti gli altri importi esigibili in conformità ad essi (fatta salva l’applicazione di eventuali termini ai sensi di legge).
4. La Parte Mutuataria entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con cui la Banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto e/o il recesso dal Contratto, sarà tenuta a rimborsare integralmente alla Banca il credito per capitale ed a pagare tutto quanto dovuto a titolo di interessi (ivi compresi quelli di mora), costi, penali, oneri e accessori in dipendenza del mutuo.
5. Nell'ipotesi in cui alla Parte Mutuataria siano stati concessi più finanziamenti o prestiti, anche contemporaneamente, la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione relativa ad uno dei finanziamenti o prestiti comporterà effetti analoghi - senza bisogno di alcuna intimazione alla Parte Mutuataria - per tutti i finanziamenti concessi.
6. I rimedi indicati nel presente articolo si aggiungono a qualsiasi altro rimedio (ivi incluso il diritto di richiedere il risarcimento del danno) messo a disposizione della Banca dalla legge e resta inteso che la Banca potrà esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.
Art. 14. Elezione di domicilio
1. Per gli atti esecutivi del presente Contratto e per ogni effetto di legge, le Parti eleggono il proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di procedura civile in:
- quanto alla Banca presso la propria sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx x. 0;
- quanto alla Parte Mutuataria presso la sede legale dell’impresa, indicata nel presente Contratto ovvero tempestivamente comunicata dalla Parte Mutuataria alla Banca in caso di modifica.
Art. 15. Trattamento Tributario
1. La Parte Mutuataria si impegna ad assumere a proprio carico tutte le imposte e gli oneri fiscali (incluse le
imposte di xxxxx, di registro e le altre imposte o tasse di natura simile eventualmente applicabili in relazione alla stipulazione, l’esecuzione o l’escussione del finanziamento, nonché incluse eventuali penali o altri oneri, compresi quelli moratori, dovuti in relazione al ritardato pagamento di imposte o tasse), alle quali il finanziamento possa essere attualmente o in futuro soggetto. La Parte Mutuataria dovrà pertanto, su richiesta della Banca, manlevare o, a seconda del caso, indennizzare integralmente la Banca stessa per qualsiasi pretesa avanzata, spesa, passività e perdita derivante da qualsiasi mancato o ritardato pagamento di tali imposte da parte della Parte mutuataria.
[OPZIONE 1 – REGIME ORDINARIO] La Parte mutuataria dichiara, con l’accordo della Banca, di non esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, quest’ultimo articolo 17 come successivamente modificato dal Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014.
[OPZIONE 2 - IMPOSTA SOSTITUTIVA] La Parte mutuataria dichiara, con l’accordo della Banca, di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, quest’ultimo articolo 17 come successivamente modificato dal Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014.
Art. 16. Surroga del Fondo di Garanzia
1. La Parte Mutuataria dichiara di accettare le Disposizioni Operative e la normativa che disciplina la surrogazione legale del Fondo PMI ex L. 662/96 - artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005; in particolare, dichiara di conoscere ed accettare che, a seguito della liquidazione della perdita alla Banca il Fondo PMI acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso Beneficiario per le somme pagate, e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, e che il Fondo di Garanzia sarà automaticamente surrogato per effetto di legge in tutti i diritti della Banca derivanti dal presente mutuo nei confronti della Parte Mutuataria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1203 del Codice Civile.
SEZIONE II
Condizioni generali di contratto (le “Condizioni Generali”)
Art. 17. Lingua – Prevalenza delle norme
1. Il presente Contratto e tutte le relative comunicazioni sono redatti in lingua italiana. In caso di contrasto fra qualsiasi delle previsioni contenute nella presente sezione avente ad oggetto le “Condizioni Generali” e qualsiasi delle previsioni contenute nelle altre sezioni del presente Contratto, le seconde prevarranno sulle prime.
Art.18. Consegna di copia del Contratto
1. In caso di sottoscrizione del Contratto di persona, copia del Contratto (comprensivo del Documento di Sintesi) è consegnata dalla Banca alla Parte Mutuataria a mani. La Parte Mutuataria, apponendo la propria sottoscrizione nell’apposito campo in calce al Contratto dichiara di avere ricevuto copia del Contratto e tale dichiarazione costituisce attestazione di avvenuta consegna di copia del Contratto medesimo.
2. In caso di sottoscrizione del Contratto mediante scambio di corrispondenza via PEC, copia del Contratto (comprensivo del Documento di Sintesi) è consegnata dalla Banca alla Parte Mutuataria via PEC e l’attestazione di avvenuta consegna di copia del Contratto è costituita dalla conferma di ricezione da parte del sistema di posta elettronica ricevente.
3. In caso di sottoscrizione del Contratto mediante modalità on-line, copia del Contratto (comprensivo del Documento di Sintesi) è consegnata dalla Banca alla Parte Mutuatarisu Supporto Durevole nell’apposita sezione dell’Area Personale del Sito della Banca. Al riguardo la Parte Xxxxxxxxxx riconosce ed accetta tale modalità di consegna al fine dell’assolvimento da parte della Banca del relativo obbligo. Le Parti concordano che l’attestazione di avvenuta consegna dell’esemplare del Contratto sarà costituita dalla prova dell’accesso all’apposita sezione dell’Area Personale del Sito..
4. Al riguardo la Parte Xxxxxxxxxx riconosce ed accetta le modalità di consegna sopra indicate al fine
dell’assolvimento da parte della Banca del relativo obbligo.
Art. 19. Comunicazioni periodiche alla Parte Mutuataria
1. La Parte Mutuataria, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Alla Parte Mutuataria possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione, come previsti nel presente Contratto.
2. La Banca fornisce, inoltre, alla Parte Mutuataria, con periodicità annuale, o diversa periodicità scelta dal cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Parte Mutuataria potrà sempre richiedere alla Banca l’invio, di tale comunicazione, anche con periodicità mensile, trimestrale o semestrale.
3. La Banca invia alla Parte Mutuataria le comunicazioni di trasparenza nonché le comunicazioni periodiche e qualsiasi comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto contrattuale mediante supporto durevole presso l'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dalla Parte Mutuataria, che è da considerarsi come suo domicilio eletto. Si precisa che l’area personale alla quale la Parte Mutuataria accede tramite i servizi telematici e l’indirizzo di posta elettronica indicato nel presente Contratto, o successivamente fatto conoscere secondo le modalità e le forme convenute con la Banca, sarà anche considerato come domicilio speciale ai sensi dell’articolo 47 del codice civile in relazione al Contratto e ad ogni altro rapporto contrattuale intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.
4. Eventuali notifiche, lettere e qualunque altra dichiarazione o comunicazione potranno essere inviati alla Parte Mutuataria al’ indirizzo della sede legale, o ad un indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC) o tramite l’area personale al quale la Parte Mutuataria accede tramite i servizi telematici. Nel caso in cui il contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, sarà prevista la sola forma elettronica.
5. Su richiesta della Parte Mutuataria, in alternativa alla forma ONLINE (su supporto durevole con tecniche di comunicazione a distanza, nella specifica area personale), la Banca può mettere a disposizione, con modalità cartacea, le comunicazioni di trasparenza.
La Parte Mutuataria, nel corso del rapporto, ha sempre la facoltà di modificare la modalità di trasmissione delle comunicazioni, scegliendo tra la forma cartacea ovvero elettronica, come rese disponibili tempo per tempo dalla Banca e purché ciò sia compatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
Per accedere nell’area personale, la Parte Mutuataria dovrà identificarsi con le modalità previste dalle clausole contrattuali relative ai servizi telematici. In ogni momento la Parte Mutuataria può modificare la sua scelta ritornando alla comunicazione in forma scritta, e viceversa, sia tramite servizi telematici sia tramite comunicazione scritta alla Banca.
Nei casi di modifica, la Banca può inviare le comunicazioni, in corso di elaborazione al momento della scelta della Parte Mutuataria, nella modalità precedentemente indicata. Trovano applicazione i relativi costi indicati nel Documento di Sintesi, quale frontespizio e parte integrante del presente contratto.
I termini per l’esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle comunicazioni periodiche decorrono dalla ricezione della comunicazione, vale a dire dal momento in cui la Parte Mutuataria ha la possibilità di accedere al contenuto della comunicazione. In caso di mancata opposizione scritta da parte della Parte Mutuataria, le rendicontazioni e le altre comunicazioni periodiche si intendono approvati trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
Il blocco definitivo dei codici di accesso all’area personale, il recesso dal contratto di “servizi telematici” e la sospensione, interruzione o blocco temporaneo dei codici per oltre sessanta giorni, comportano il ritorno alla ricezione delle comunicazioni in forma scritta.
6. La Parte Mutuataria deve comunicare prontamente alla Banca ogni eventuale variazione dell'indirizzo con una delle seguenti modalità alternative:
- per iscritto (presso l’indirizzo della Banca indicato nel successivo articolo 21);
- mediante servizi telematici.
7. Trovano applicazione i relativi costi indicati nel Documento di Sintesi quale frontespizio e parte integrante del presente contratto. Resta inteso che la Parte Mutuataria ha in ogni momento il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.
Art. 20. Prova del credito
1. Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Banca verso la Parte Mutuataria in dipendenza del presente Contratto, purché non motivatamente contestate dalla Parte Mutuataria per iscritto nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle medesime.
Art. 21. Invio della corrispondenza alla Banca
1. La Parte Mutuataria deve inviare le comunicazioni, le notifiche e qualunque altra dichiarazione diretta alla Banca mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo della sede legale della Banca, oppure mediante posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dedicata della Banca: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx. Qualsiasi eventuale conseguenza derivante da errore, disguido o ritardo nella trasmissione da parte della Parte Mutuataria di comunicazioni dirette alla Banca sarà a carico della Parte Mutuataria medesima, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Banca.
Art. 22. Diritti della Parte Mutuataria di consultazione di informazioni e di ricevere copie
1. In qualsiasi momento, la Parte Mutuataria potrà richiedere alla Banca copia del Contratto, nonché ogni altra informazione che per legge la Banca sia tenuta a fornire alla Parte Mutuataria, facendone richiesta scritta alla Banca, ivi incluso il Documento di Sintesi.
Art. 23. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni
1. Le obbligazioni previste dal Contratto si intendono assunte e accettate dalla Parte Xxxxxxxxxx con il vincolo solidale ed indivisibile anche per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 24. Obblighi di adeguata verifica
1. Ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Mutuataria è tenuta a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”).
Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse sarà tenuta al rispetto dei medesimi obblighi nei confronti della Banca con riferimento ai seguenti soggetti:
- la Parte Mutuataria, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore;
- il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Parte Mutuataria o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Parte Mutuataria (“Esecutore”);
- la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della Parte Mutuataria persona giuridica oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (“Titolare effettivo”). Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.
2. La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni della Parte Mutuataria risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio.
3 Nel caso in cui la Banca si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ovvero in presenza di elementi di sospetto rischio di riciclaggio, la Banca si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il presente rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio.
4. Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, si impegna a fornire tutte le informazioni utili ed i relativi documenti validi a supporto dell’operatività effettuata, onde consentire alla
Banca di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La Banca ha facoltà di risolvere il presente Contratto (clausola risolutiva espressa) in tutte le ipotesi in cui abbia evidenza, anche in un momento successivo alla conclusione del Contratto stesso, del fatto che le informazioni e le dichiarazioni rese dal Cliente non sono corrette, non sono veritiere o sono parziali. La Banca ha la facoltà di risolvere il presente Contratto qualora venga a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del presente Contratto o lo avrebbero consentito a condizioni diverse. In tal caso il Cliente non può avanzare alcuna pretesa. Nel caso in cui dette informazioni e dichiarazioni riguardino la normativa vigente in materia antiriciclaggio la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla stessa. In caso di risoluzione, fermo che non possono essere effettuate nuove operazioni, il Cliente è tenuto a soddisfare integralmente le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto corrispondendo alla Banca tutto quanto ad essa dovuto. In caso di pagamenti pervenuti successivamente alla risoluzione, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.
Art. 25. Facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso della Parte Mutuataria
1. La Banca ha la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole alla Parte Mutuataria - le condizioni di cui al presente Contratto (ivi incluse quelle di natura economica).
2. Essendo il presente Contratto un contratto di durata diverso dai contratti a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 118, comma 1 del Testo Unico Bancario, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali diverse da quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. La Banca, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 118, comma 2 del Testo Unico Bancario e nelle forme di cui al presente Contratto, comunica tali variazioni alla Parte Mutuataria evidenziando la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con un preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per l’applicazione di tali modifiche. La Parte Mutuataria, entro la data prevista per l’applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere, senza spese, dal Contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate; ove la Parte Mutuataria non receda entro la data prevista per l’applicazione di tali modifiche, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s’intendono accettate con la decorrenza indicata nella predetta comunicazione.
3. La Parte Mutuataria e la Banca concordano che le comunicazioni relative alle proposte di modifica potranno essere effettuate per iscritto dalla Banca mediante PEC o raccomandata a/r presso l’indirizzo della Parte Mutuataria e/o mediante pubblicazione nell’area personale presso cui la Parte Mutuataria elegge domicilio speciale ai fini del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del codice civile.
4. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche, le variazioni del tasso di interesse indicizzato conseguenti a variazioni degli specifici parametri prescelti dalle parti ai sensi dell’articolo 3 (Interessi) che precede e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti; tali variazioni, pertanto, sono automaticamente applicate e sono comunicate alla Parte Mutuataria nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Altresì le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio alla Parte Mutuataria.
5. Nel caso in cui la Parte Mutuataria non sia una micro-impresa (come definita dall’articolo 1, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11), ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 (di seguito, come di volta in volta modificato o integrato, il Testo Unico Bancario), le Parti prendono atto e accettano che la Banca potrà altresì modificare i tassi di interesse, qualora:
i. la Parte Mutuataria si trovi in una situazione di crisi e/o di insolvenza;
ii. in relazione alla Parte Mutuataria siano stati attivati e/o siano in essere procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”) e successivi aggiornamenti o modifiche, tra cui a titolo esemplificativo piano di ristrutturazione, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, concordato minore etc..; la Parte Mutuataria si sia avvalsa o si stia avvalendo o stia predisponendo piani per avvalersi di uno degli strumenti negoziali stragiudiziali (siano essi soggetti o meno ad omologazione)
per consentire il risanamento dell’esposizione debitoria (tra cui accordi in esecuzione di piani attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzioni di moratoria (anche derivanti da accordi di categoria) o transazioni fiscali) o qualsiasi altra procedura o misura analoga adottata in qualsiasi giurisdizione diversa da quella italiana avente i medesimi effetti e conseguenze;
iii. sia in essere o sia stato intrapreso qualsiasi protesto, decreto ingiuntivo o altra procedura esecutiva e/o cautelare nei confronti della Parte Mutuataria e dei suoi beni;
iv. siano state iscritte ipoteche legali e/o giudiziali sui beni della Parte Mutuataria;
v. vi siano segnalazioni a sofferenza o scaduti persistenti a Centrale Rischi (CR) o in altri Sistemi di Informazione Creditizie (SIC) (ad esempio, CRIF);
vi. i tassi di interesse varino in conseguenza di decisioni di politica monetaria;
vii. si verifichino eventi o circostanze che influiscano negativamente sulla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria della Parte Mutuataria e/o dei garanti.
6. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le Parti, anche senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto.
7. In caso di recesso del Cliente o della Banca le commissioni e le spese per i servizi applicate periodicamente dalla Banca sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, tali commissioni e spese sono rimborsate in maniera proporzionale.
Art. 26. Diligenza della Banca nei rapporti con la Parte Mutuataria
1. Nei rapporti con la Parte Mutuataria, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'articolo 1176 del codice civile. La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni di attuazione ed è assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia, con sede in Roma – 00184, Xxx Xxxxxxxxx x. 00.
Art. 27. Limitazione di responsabilità
1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto.
2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti.
3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.
Art. 28. Termine essenziale
1. I termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti salvo eventuali proroghe
concesse per iscritto dalla Banca alla Parte Mutuataria.
Art. 29. Imputazione dei pagamenti
1. Salvo diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dalla Parte Mutuataria verrà imputato innanzi tutto al rimborso delle spese e accessori, poi al pagamento degli interessi, anche di mora, e, infine, al rimborso del capitale. La Banca avrà diritto di rifiutare pagamenti effettuati da parte di terzi.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, la Parte Mutuataria ha diritto a dichiarare, al momento del pagamento, quale debito intende estinguere, ai sensi dell’articolo 1193, comma 1, codice civile. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'articolo 1193, comma 2, codice civile - i pagamenti effettuati dalla Parte Mutuataria, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria medesima dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 30. Compensazione
1. La Banca potrà compensare qualsiasi importo dovuto dal Cliente alla Banca con qualsiasi importo dovuto dalla Banca al Cliente e, viceversa, il Cliente potrà compensare qualsiasi importo dovuto dalla Banca al Cliente con qualsiasi importo dovuto dal Cliente alla Banca, quali che siano il luogo di pagamento, la filiale coinvolta o la valuta di tali importi, fermo restando che gli importi oggetto di compensazione dovranno essere liquidi ed esigibili. Se gli importi sono espressi in valute differenti saranno convertirli al normale valore di mercato della valuta in questione al fine di poter effettuare la compensazione.
Art. 31. Portabilità del finanziamento
1. Nel caso in cui la Parte Mutuataria sia una micro-impresa xx xxx. 0, xxxxx 0, xxxx. x), xxx xxxxxxx legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, essa ha facoltà in ogni momento di esercitare la surrogazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 120-quater del Testo Unico Bancario e dell’art. 1202 del codice civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore, senza spese, penali o altri oneri di qualsiasi natura.
Art. 32. Cessione
1. Salvo diverso accordo fra le parti, è fatto divieto alla Parte Mutuataria di effettuare cessioni del rapporto oggetto del Contratto.
2. La Banca potrà in qualsiasi momento e liberamente cedere il presente Contratto o tutti o alcuni dei propri crediti derivanti dal Contratto, ad esempio nell’ambito di quanto previsto dalla legge 130 del 30 aprile 1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 358/1993 oppure secondo quanto previsto dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile oppure utilizzare i crediti derivanti dal Contratto come “attività non negoziabili” da costituire in garanzia in favore della Banca Centrale Europea e/o della Banca d’Italia per le operazioni di rifinanziamento erogate da quest’ultima nell’ambito della procedura “Abaco” (Attivi bancari collateralizzati), così come disciplinata dalle nome regolanti gli “Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema” tempo per tempo vigenti.
Art. 33. Beneficio del Contratto
1. Il presente Contratto, valido e vincolante, crea e creerà diritti e obblighi a favore della Banca e dei suoi successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
Art. 34. Tolleranza
1. Qualunque eventuale tolleranza da parte della Banca, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti della Parte Mutuataria o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica del Contratto né come rinunzia all’esercizio dei diritti.
Art. 35. Rinuncia a diritti e/o facoltà
1. La Banca può esercitare i diritti di cui sia titolare ai sensi del presente Contratto ogniqualvolta sia necessario. Il ritardato o mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti della Banca ai sensi del presente Contratto non costituisce rinuncia al diritto stesso e non potrà impedire l’esercizio di tale diritto e/o facoltà in futuro.
2. Salve le ipotesi di dolo o colpa grave della stessa, la Banca non sarà responsabile per i danni arrecati alla Parte Mutuataria in seguito all’esercizio o mancato esercizio dei diritti ad essa spettanti ai sensi del presente Contratto.
Art. 36. Invalidità Parziale
1. Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale di qualsiasi pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale, la Banca e il Cliente convengono di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente i medesimi effetti, con riguardo all’oggetto e agli scopi del presente Contratto.
2. Fermo quanto pattuito al precedente comma, la Banca ed il Cliente sono d’accordo nel convenire che le altre pattuizioni del presente Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e che il Contratto stesso sarà interpretato ed eseguito come se non contenesse le pattuizioni in questione.
Art. 37. Spese e oneri fiscali
1. Sono e resteranno a carico della Parte Mutuataria le spese e qualsivoglia onere per imposte, tasse, diritti e ritenute che dovessero essere applicati in relazione al presente Contratto e ai pagamenti da eseguirsi in base allo stesso, restando altresì inteso che la Banca dovrà ricevere importi, al netto di qualsivoglia onere, pari a quelli previsti.
2. La Banca è, in ogni caso, autorizzata a rivalersi nei confronti della Parte Mutuataria per ogni spesa dipendente o comunque inerente al rapporto.
3. Ogni restrizione o proibizione di legge che impedisce alla Parte Mutuataria di accollarsi tali oneri, obbligherà lo stesso, ove richiesto per iscritto dalla Banca, al pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio in relazione al Contratto, entro il termine indicato nella relativa comunicazione. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporit in essere.
Art. 38. Reclami
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra la Parte Mutuataria e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), la Parte Mutuataria può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Xxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxx o all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx.
2. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo. Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può fare ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al successivo articolo 39.
Art. 39. Risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione
1. Nei casi previsti nel secondo comma del precedente articolo, la Parte Mutuataria può fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca, consultando l’apposita sezione del Sito. La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per la Parte Mutuataria di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, la Parte Mutuataria e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:
(I) all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure ù
(II) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui la Parte Xxxxxxxxxx abbia presentato ricorso ed esperito il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.
Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito internet della Banca. Il Cliente può altresì presentare esposti a Banca d’Italia, impregiudicato il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
Art. 40. Legge applicabile - Foro competente
1. Il presente Contratto ed ogni rapporto con la Parte Mutuataria disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.
2. Tranne ove diversamente disposto da disposizioni normative applicabili e inderogabili, per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano, ossia il foro del luogo ove la Banca ha la propria sede legale.
Art. 41. Trattamento di dati personali
1. Laddove applicabili, gli adempimenti di cui alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sono compiuti mediante la consegna dell’informativa privacy ai sensi degli Artt. 13-14 del GDPR.
La Parte Mutuataria ( )
Approvazione specifica di clausole
La Parte Mutuataria dichiara di accettare espressamente senza riserve e di approvare specificamente ad ogni effetto di legge nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le seguenti norme:
2 (Modalità di erogazione e atto di quietanza), 3 (Interessi), 4 (Interessi di mora), 6 (Durata e Rimborso del mutuo), 8 (Rimborso anticipato obbligatorio), 10 (Pagamenti), 13 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del rapporto), 16 (Surroga del Fondo di Garanzia), 18 (Consegna di copia del Contratto), 19 (Comunicazioni periodiche alla Parte Mutuataria), 20 (Prova del credito), 25 (Facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso della Parte Mutuataria),
27 (Limitazione di responsabilità), 30 (Compensazione), 32 (Cessione), 37 (Spese e oneri fiscali), 39 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie – Mediazione), 40 (Legge applicabile - Foro competente).
La Parte Mutuataria ( )
Dichiarazione della Parte Mutuataria in relazione alla documentazione ricevuta
La Parte Mutuataria, apponendo la propria sottoscrizione nel riquadro sottostante dichiara che copia del Contratto comprensivo delle Condizioni Generali di Contratto e del Documento di Sintesi è stato fornito, prima della sottoscrizione del presente Contratto, e dichiara di averla salvata e/o stampata su supporto durevole adeguato al recupero della stessa, per tutta la durata del rapporto, di averla letta attentamente e di averne compreso i contenuti prima della sottoscrizione del Contratto.
La Parte Mutuataria ( )
Con la sottoscrizione della presente, la Banca accetta la proposta della Parte Mutuataria di conclusione del Contratto.
illimity Bank S.p.A.
Allegato A
Piano di Ammortamento
Numero della rata | Data scadenza | Importo totale della rata | Quota capitale | Quota interessi | Debito estinto | Debito residuo |
Allegato B
Modello di Atto di Quietanza e Ricognizione di debito
Spettabile
illimity Bank S.p.A.
Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx (XX)
[ ], [
Il sottoscritto [
], nella sua qualità di [ ] di [
], avente capitale sociale di euro [
] (di seguito “Parte Mutuataria”), con sede legale in
] e codice fiscale [ ] dichiara quanto segue:
Premesso che:
a. con contratto di finanziamento stipulato in data [ ] (di seguito “Contratto”), illimity Bank S.p.A. (di seguito “Banca”) ha concesso alla Parte Mutuataria un finanziamento chirografario di importo massimo di Euro [ ] (di seguito “Finanziamento”);
b. b. il Contratto prevede che le somme finanziate vengano erogate in favore della Parte Mutuataria in unica soluzione secondo la modalità scelta e indicata all’art. 2 del Contratto (l’“Erogazione”);
c. x.xx sensi del Contratto, la Parte Mutuataria è tenuta a rilasciare quietanza, in occasione dell’Erogazione.
Tutto ciò premesso e confermato e che forma parte integrante del presente atto,
la Parte Mutuataria dichiara di aver ricevuto, mediante l’Erogazione l’importo di Euro [ ] versato sul conto corrente intestato alla Parte Mutuataria, , contraddistinto dall’IBAN [ ] (di seguito “Conto Corrente”),
e riconosce il proprio debito nei confronti della Banca per tale importo in linea capitale, oltre interessi, imposte, commissioni, accessori, oneri e spese, non essendo stato ad oggi rimborsato alcun ammontare.
Alla data dell’Erogazione il TAEG effettivo è pari a [ ].
La Parte Mutuataria dà atto e conferma che l’importo dell’Erogazione è sottoposto al regime degli interessi previsto dall’art. 3 del Contratto e si impegna a corrispondere alla Banca, alle condizioni ed alle scadenze previste nel Contratto, i relativi oneri che verranno a maturare.
Le eventuali spese, tasse ed imposte di questo atto nonché qualsiasi altro onere fiscale comunque dovuto in dipendenza o in relazione al presente atto, sono a carico della Parte Mutuataria.
Per ogni controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano, dopo che sia stato esperito il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Parte Mutuataria ( )
Disposizioni irrevocabili
Spettabile
illimity Bank S.p.A.
Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx (XX)
Oggetto: Contratto di Finanziamento Chirografario Imprese di complessivi Euro [ ] assistito da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia a favore delle PMI ex art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/1996 - Disposizioni irrevocabili per l’accredito della somma mutuata e per il pagamento delle rate del mutuo e relative spese, commissioni e imposte.
La Parte Mutuataria autorizza espressamente la Banca ad accreditare sul conto corrente intestato alla Parte Mutuataria, presso [ ], contraddistinto dall’IBAN [ ] (di seguito “Conto Corrente”), la somma mutuata, al netto delle spese di strutturazione, delle imposte (se dovute) e di tutte le altre spese e commissioni elencate nel Documento di Sintesi, ivi inclusa l’eventuale commissione una tantum che la Parte Mutuataria è tenuta a versare a fronte della concessione della Garanzia FdG.
[OPZIONE 1 – CONTO ILLIMITY] La Parte Mutuataria autorizza altresì espressamente la Banca ad addebitare, automaticamente ed in via continuativa, sul Conto Corrente, sul quale si obbliga a costituire in tempo utile la necessaria provvista, le rate di rimborso del Piano di Ammortamento (e eventualmente gli interessi di preammortamento), alle singole scadenze, ovvero, in caso di mancanza di disponibilità, anche successivamente, in presenza di provvista, e ad addebitare, altresì, tutte le spese, le commissioni e le imposte (se dovute) relative al mutuo in oggetto, elencate nel Documento di Sintesi.
[OPZIONE 2 – CONTO BANCA TERZA] La Parte Mutuataria si impegna, inderogabilmente e incondizionatamente, a effettuare puntualmente il pagamento totale delle singole rate di rimborso, a ciascuna scadenza del Piano di Ammortamento (e eventualmente di preammortamento), nonché di tutte le spese, le commissioni e le imposte (se dovute) relative al mutuo in oggetto, elencate nel Documento di Sintesi, tramite addebito diretto SEPA (SDD), conferendo l’autorizzazione continuativa alla Banca [ ] di accettare gli ordini di addebito, provenienti dalla Banca, in relazione al mutuo in oggetto, sul Conto Corrente. La documentazione contrattuale, relativa al mutuo in oggetto, costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso, ai fini dell’addebito diretto delle rate del Piano di Ammortamento.
Le disposizioni qui sopra conferite devono intendersi valide ed efficaci ed irrevocabili senza il preventivo consenso scritto della Banca.
Distinti saluti.
La Parte Mutuataria ( )
Parametri Finanziari
I parametri finanziari saranno verificati per tutta la durata del finanziamento ogni 12 (dodici) mesi, in ogni caso su base “rolling” (ovvero con riferimento ai dati relativi ai 12 (dodici) mesi precedenti) su ciascun certificato di conformità, a partire da quello consegnato in relazione all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno in cui è stato stipulato il Contratto (incluso) e sono i seguenti:
PARAMETRO | LIMITE |
PFN/EBITDA | <4x |