ALLEGATO 2
ALLEGATO 2
Schema Di Convenzione E Condizioni Generali
Schema di Convenzione
per la fornitura di Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388
Lotto (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6)
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”); E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale
con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2001 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla progettazione, sviluppo, e realizzazione delle Convenzioni, la gestione delle procedure per la conclusione delle
medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché la realizzazione e gestione del sistema per il controllo e verifica della loro esecuzione;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura di Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 6 (sei) Lotti ed indetta con Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n.
del e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del
;
h) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;
i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6) a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall’Avviso di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nonchè la cauzione per un importo pari ad Euro = ( / ) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l’Avviso di Gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Economica), l’Allegato “C” (Modello di Ordinativo di Fornitura); l’Allegato “D” (Corrispettivi), l’Allegato “E” (Condizioni Generali).
Articolo 2 Altre Definizioni
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
d) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
e) Quantitativo Complessivo: il quantitativo massimo della fornitura previsto
per il Lotto 15°C;
pari a litri
alla temperatura convenzionale di
f) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
g) Data di Consegna: termine massimo corrispondente al 4° (quarto) giorno lavorativo, successivo alla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è diventato irrevocabile entro il quale il Fornitore dovrà consegnare il Gasolio da riscaldamento richiesto dall’Unità Ordinante, salvo diversi accordi tra le parti. In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con la data concordata;
h) Gasolio da riscaldamento: gasolio da riscaldamento, Norma UNI 6579 ultima edizione, CPV 23.12.21.00-9, destinato al funzionamento di impianti
termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie;
i) Lotto: il territorio, raggiungibile tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), delimitato dai confini territoriali delle regioni
, all’interno del quale il Fornitore deve consegnare il Gasolio da riscaldamento oggetto degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti;
j) Luogo di Consegna: il/i serbatoio/i e/o deposito/i appartenenti alla Unità Utilizzatrice, indicati di volta in volta nell’Ordinativo di Fornitura e nei quali il Fornitore dovrà consegnare il Gasolio da riscaldamento;
k) Unità Utilizzatrice: la sede o l’ufficio decentrato e/o distaccato dell’Amministrazione Contraente, per il quale l’Amministrazione Contraente stessa emette l’Ordinativo di Fornitura. Tale Unità deve avere la propria sede o ufficio entro i confini territoriali del Lotto.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
Articolo 3
Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai
contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Articolo 4 Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, ivi comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura da parte del Fornitore alle singole Amministrazioni Contraenti del Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio. Si considerano inoltre inclusi nell’oggetto della Convenzione la fornitura dei servizi di controllo della spesa mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni, ad erogare il Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio, fino a concorrenza del Quantitativo Complessivo.
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del settimo quinto, anche ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
Articolo 5 Durata
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Attivazione così come definita nelle Condizioni Generali. Tale durata potrà essere
prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
Articolo 6
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore dovrà assicurare l’erogazione della fornitura del Gasolio da riscaldamento nel Lotto mediante la consegna a domicilio nei Luoghi di Consegna, ovunque dislocati, delle Amministrazioni Contraenti secondo le indicazioni impartite di volta in volta negli Ordinativi di Fornitura. Il quantitativo minimo di Gasolio da riscaldamento ordinabile per ciascuna Unità Utilizzatrice è di 1.000 litri e sono ordinabili solo multipli di 100 litri. È facoltà del Fornitore, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, senza alcun onere aggiuntivo, accettare Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori di 1.000 litri e/o non multipli di 100 litri.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dell'attività oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, tra gli altri, quelli relativi:
a) alla consegna nei Luoghi di Consegna del Gasolio da riscaldamento delle quantità di volta in volta ordinate; b) al trasporto con propri mezzi (o con mezzi noleggiati), comunque idonei allo scopo, di ogni singola partita di fornitura presso le sedi delle Unità Utilizzatrici; c) a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, ai controlli di cui ai agli articoli 2 e 3 del Capitolato Tecnico
sulla piena e corretta esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali controlli.
4. Il Fornitore s’impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:
a) garantire che il Gasolio da riscaldamento fornito ai sensi della Convenzione presenti caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalla legislazione, anche di carattere secondario, tempo per tempo vigente;
b) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto specificato nella Convenzione, negli atti negoziali ed in quelli di gara, ivi compresi gli allegati;
c) fornire e/o fare in modo che vengano forniti alle Amministrazioni Contraenti, all’atto della consegna del prodotto, i dati identificativi (ragione sociale/denominazione sociale/ditta individuale, partita i.v.a. e/o codice fiscale) dei soggetti terzi di cui eventualmente lo stesso si avvale per l’attività di trasporto e consegna del prodotto, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 e la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni;
d) ad avvalersi di soggetti terzi che effettuano l’attività di trasporto di cui alla precedente lettera c) che siano in regola con la normativa antimafia, non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art. 11, D.Lgs. 358/1992 e non siano destinatari di una delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 che impediscano di contrattare con le pubbliche amministrazioni, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 e la risoluzione della Convenzione medesima e dei singoli Contratti di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni; a tal fine Consip e le Amministrazioni Contraenti potranno espletare, per quanto di rispettiva competenza, verifiche, anche d’ufficio, al fine di accertare la sussistenza dei suddetti requisiti;
e) consegnare il Gasolio da riscaldamento secondo le quantità, i tempi e le modalità definiti nella presente documento, nel Capitolato Tecnico e
specificamente richiesti negli Ordinativi di Fornitura;
f) eliminare, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla loro rilevazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio;
g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli di cui agli artt. 2 e 3 del Capitolato Tecnico;
h) manlevare l’Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso del prodotto oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoto, fulmini, eruzioni vulcaniche);
i) rendere disponibili alle Amministrazioni Contraenti su esplicita richiesta, le schede di sicurezza e igiene ambientale per l’utilizzo dei prodotti ai sensi del D.Lgs 285 del 16 luglio 1998 “Attuazione delle direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio e etichettatura di prodotti pericolosi”;
Articolo 7
Consegna, controlli di qualità e quantità e accettazione
1. La consegna del Gasolio da riscaldamento di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuata a cura del Fornitore nei Luoghi di Consegna entro e non oltre la Data di Consegna.
2. Fatti salvi i limiti di cui sopra, in ogni caso il Fornitore dovrà concordare con l’Unità Utilizzatrice l’esatto giorno ed orario di consegna.
3. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati il Gasolio da riscaldamento potrà essere rifiutato dalle Unità Utilizzatrici.
4. In caso di mancata consegna entro la Data di Consegna, sarà applicata una penale sul quantitativo ordinato secondo quanto indicato al successivo art. 10.
5. Negli Ordinativi di Fornitura, l’Amministrazione Contraente indicherà, per ciascun Luogo di Consegna la quantità richiesta espressa in litri a temperatura ambiente.
6. L’accettazione del Gasolio da riscaldamento, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale di accettazione, redatto dall’Amministrazione Contraente, e per questa dalle rispettive Unità Utilizzatrici in contraddittorio con il Fornitore.
7. Tale verbale di accettazione dovrà contenere almeno:
• peso e/o volume espresso in litri a 15° C dichiarato dal Fornitore;
• densità e temperatura del prodotto se rilevate al momento;
• volume da fatturare (litri a 15°C) calcolato secondo le modalità indicate all’ art. 2 del Capitolato Tecnico;
• peso, se rilevato al momento, secondo quanto indicato all’ art. 2 del Capitolato Tecnico;
• Data di Consegna.
8. Eventuali discordanze nelle consegne del prodotto dovranno risultare dal verbale di accettazione, fatti salvi gli aspetti relativi alle verifiche qualitative e di rispondenza alle specifiche tecniche del prodotto come specificato all’ art. 1 del Capitolato Tecnico.
9. Qualora a seguito dell’accertamento di cui all’art. 2 del Capitolato Tecnico, dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), l’Amministrazione Contraente potrà concedere una tolleranza del 3% (trepercento); entro tale percentuale non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle consegne in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà una penale pari al 10% del valore di quella parte di Xxxxxxx da riscaldamento non consegnata eccedente detta percentuale. Resta inteso che l’Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.
10. Il Fornitore si potrà avvalere - nell’esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici. Resta inteso che il Fornitore dovrà mettere a disposizione un unico riferimento (fax, e-mail o altro)
cui le Amministrazioni Contraenti e/o le Unità Ordinanti potranno inviare i singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti del Gasolio da riscaldamento nel Luogo di Consegna causate dal personale del Fornitore, è fatto obbligo in capo al Fornitore di procedere alla immediata rimozione del Gasolio da riscaldamento sversato e alla bonifica del Luogo di Consegna.
12. Negli Ordinativi di Fornitura, l’Unità Ordinante indicherà l’eventuale presenza, senza oneri aggiuntivi, di additivi anticongelamento.
13. Con riferimento al singolo contratto attuativo, al fine dell’accettazione del prodotto consegnato, ciascuna Amministrazione Contraente potrà disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
Articolo 8 Servizi connessi
1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
Articolo 9
Corrispettivi e modalità di pagamento
1. I corrispettivi del Gasolio da riscaldamento sono determinati sulla base dell’offerta economica di cui all’allegato “B” e verranno calcolati sulla base di quanto previsto ai commi successivi.
2. I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d’arte
e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed in particolare con riferimento ai prezzi unitari di seguito indicati.
3. I prezzi di fatturazione del Gasolio da riscaldamento al netto di IVA ed Accise, per il mese in cui si effettua la consegna, relativamente alla fascia di volume ordinabile “1.000 – 5.000” litri, saranno calcolati sommando la variazione offerta P pari a EUR/Klitro invariabile per tutta la durata della Convenzione, alla media mensile delle quotazioni giornaliere CIF Med (Genova/Lavera) High pubblicate sul PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN convertita in EUR/ton e successivamente in EUR/klitro utilizzando la densità convenzionale di 0,845 ton/klitro e relativa al mese precedente la consegna, del prodotto denominato Gasoil 0,2. Per la conversione da USD/ton a EUR/ton, sempre ai fini della fatturazione, verrà utilizzata la media mensile, relativa al mese precedente la consegna, dei cambi giornalieri USD/EUR calcolati dall'Ufficio Italiano Cambi.
4. I prezzi di fatturazione, di cui al precedente comma 3, sono relativi alla fascia di volume ordinabile “1.000 – 5.000” litri. Relativamente alle rimanenti fasce di volume ordinabile i prezzi di fatturazione del Gasolio da riscaldamento saranno determinati sottraendo, dai prezzi calcolati come sopra per la fascia di volume ordinabile “1.000 – 5.000” litri, gli importi, al netto di IVA, predefiniti secondo lo schema seguente :
- 8,00 (otto) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato compreso tra 5.001 e
10.000 litri;
- 15,00 (quindici) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato compreso tra
10.001 e 20.000 litri;
- 30,00 (trenta) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato oltre 20.000 litri. Nel caso in cui il Fornitore accetti ordinativi di fornitura per quantitativi inferiori a
1.000 litri si applicherà il prezzo previsto per la fascia di volume ordinabile “1.000
– 5.000” litri.
5. Nel caso in cui, nel periodo mensile considerato, venissero meno una o più quotazioni PLATT’S la media mensile sarà calcolata utilizzando le quotazioni disponibili.
6. A far data dall’eventuale entrata in vigore sul territorio nazionale di diversa normativa - rispetto a quella attualmente in vigore - riguardante l’utilizzo di Gasolio da riscaldamento con differenti caratteristiche, ai fini di cui ai precedenti
commi 1,2,3,4 e 5, il prodotto denominato Gasoil 0,2 sarà sostituito da quello eventualmente diversamente denominato dal PLATT'S.
7. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna, non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni.
8. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile e dovrà considerare ogni singola fornitura di Gasolio da riscaldamento erogata nello stesso periodo. Qualora l’Amministrazione contraente non sia ricompresa nell’ambito di quelle ammesse al beneficio di esenzione dal pagamento delle accise ai sensi dell’Art. 17 comma 1 Lettera C del T.U.D.L. 26/10/1995 n. 504, la fatturazione dovrà avvenire al lordo delle somme dovute a titolo di imposta secondo la normativa fiscale vigente. Nel caso di fatturazione per forniture destinate ad Amministrazioni esenti, in tutto o in parte, dal pagamento delle accise, ai fini del rimborso delle stesse, la certificazione rilasciata al Fornitore dall’Amministrazione esente, attestante la ricezione del prodotto e la destinazione agli usi ammessi all’esenzione, potrà risultare dalla sottoscrizione per conferma di appositi elenchi riepilogativi delle forniture effettuate. Tali elenchi saranno articolati secondo le modalità indicate dall’Amministrazione e concordate con il Fornitore ed inviati periodicamente dal Fornitore alla stessa Amministrazione esente.
9. Le fasce di prezzo di fatturazione saranno applicate sulla base dei quantitativi ordinati per ciascuna Unità Utilizzatrice ed indicati dall’Unità Ordinante nell’Ordinativo di Fornitura. Pertanto, ai fini della determinazione della fascia di prezzo di fatturazione si terrà conto del quantitativo complessivo indicato nell’Ordinativo di Fornitura per ciascuna Unità Utilizzatrice.
10. Nel caso in cui sussista una discordanza, imputabile all’Unità Ordinante (in termini di volume ordinato superiore alla capacità dei serbatoi da rifornire), tra i litri di Gasolio da riscaldamento ordinati e quelli effettivamente consegnati, ai fini della fatturazione sarà applicato il prezzo relativo alla fascia di volume effettivamente consegnato.
11. I volumi da fatturare saranno calcolati sulla base dei volumi consegnati riportati alla temperatura convenzionale di 15°C.
12. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e della Consip, che provvederà a pubblicare tali dati sul Sito delle Convenzioni, i
prezzi di fatturazione come sopra determinati e relativi a ciascun mese di validità della presente Convenzione.
13. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
14. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità assumendosi il Fornitore ogni relativo rischio e/o alea.
15. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
16. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 90 (novanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , A.B.I. , C.A.B. .
17. [tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture entro 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricezione delle stesse, il Fornitore applicherà uno sconto per pagamento anticipato pari a . Resta inteso che, in tal caso, il Fornitore potrà detrarre l’importo derivante dall’applicazione dello sconto dalla fattura successiva a quella il cui importo è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, potrà restituire il suddetto sconto all’Amministrazione Contraente mediante invio da parte del Fornitore di una o più note di credito.
18. [tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 16, il Fornitore applicherà uno sconto pari a .
19. [clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all’atto della
stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma (se inserita sarà seguita dai successivi commi 20, 21, 22, 23)] Alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a , fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
20. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
a. l’Amministrazione Contraente abbia riconosciuto, la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
b. il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa;
c. il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 (dieci) giorni dalla stipula.
21. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 20, lettera a), l’Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 19; qualora, invece, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
22. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto
dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.
Articolo 10 Penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi ma non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna, nella fornitura del Gasolio da riscaldamento o nella sostituzione della partita di Gasolio da riscaldamento non conforme ai requisiti del presente documento e del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% del valore del prodotto ordinato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore concordino una Data di Consegna, le penali di cui al presente comma, decorreranno dal giorno successivo a tale data.
2. Resta comunque inteso che, senza pregiudizio per le penali indicate nel presente articolo, le Amministrazioni Contraenti possono rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Gasolio da riscaldamento non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 8 e nell’articolo 8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di inadempimento rispetto all’obbligo di cui al precedente art. 6 comma
4 lett. c), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% del valore del prodotto ordinato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, all’Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno
al Fornitore una penale sempre pari al 10% del valore del prodotto ordinato per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla data in cui la fornitura sarà effettuata in modo effettivamente conforme alle disposizioni di cui agli Ordinativi di Fornitura e alla presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 5 (cinque) gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00 (cinquanta/00).
7. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
8. Fatto salvo il caso in cui l’Amministrazione Contraente eserciti le facoltà di cui al precedente comma 2, la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro = ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro mediante la stipula di una
fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
Articolo 12 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, avvalendosi delle seguenti imprese:
.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
Articolo 13 Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Articolo 14 Clausola finale
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti
attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Il legale rappresentante |
CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | |
C.F.: Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. | C.F.: Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, controlli di qualità e quantità e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Subappalto); Articolo 13 (Responsabile del Servizio); Articolo 14 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo
16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).
Roma, lì
IL FORNITORE |
Il legale rappresentante |