Direzione Regionale Campania
Direzione Regionale Campania
NAD0312 “Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx”, xxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxx x.00-00.
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle porzioni dissestate della copertura e dei prospetti su pubblica strada.
Codice Elaborato 11 |
Formato A4 |
Descrizione
CAPITOLATO SPECIALE DELL’INTERVENTO
Il Direttore Regionale: xxx. Xxxxx XXXXXXX | Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici: arch. Xxxx XXXXXXXX |
Il Responsabile Unico Del Procedimento: xxx. Xxxxx XXXXXX | Il Progettista: xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXX |
REVISIONE | NOTE | DATA | SCALA |
Rev. 1 | Agosto 2021 |
PROGETTO ESECUTIVO
Xxx Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Tel. 081/0000000 – Faxmail. 06/50516079 e-mail: xxx.Xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
pec: xxx_Xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Sommario
Sommario
PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE 3
Art. A1 - Oggetto dell’appalto 3
Art. A2 - Descrizione sommaria delle opere 4
Art. A3 - Ammontare dell’appalto 6
Art. A3-bis - Qualificazione dell’impresa appaltatrice – Categorie di Lavoro 8
PARTE "B" - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 9
Art. B1 - Interpretazioni dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale di Appalto 9
Art. B2 - Documenti che fanno parte del contratto 9
Art. B3 - Condizioni del Contratto/Appalto 9
Art. B3-bis - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 9
Art. B3-ter - Denominazione in valuta 9
Art. B4 - Assicurazioni e Garanzie a Carico dell’Appaltatore 10
Art. B5 - Invariabilità del corrispettivo 10
Art. B6 - Danni di forza maggiore 10
Art. B7 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma 10
Art. B8 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori 11
Art. B9 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori 11
Art. B10 - Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe 11
Art. B10-bis - Inderogabilità dei termini di esecuzione 11
Art. B11 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa 12
Art. B12 - Recesso dai Contratti/Appalti e recesso dall’Accordo Quadro 12
Art. B13 - Contabilità lavori 12
Art. B14 - Opere Provvisionali 13
Art. B15 - Procedimento per l’attivazione degli interventi 13
Art. B15-bis - Consegna e inizio dei lavori 13
Art. B16 - Ultimazione dei lavori 14
Art. B16-bis Presa in consegna dei lavori ultimati 14
Art. B17 - Certificato di Regolare Esecuzione e/o Collaudo 15
Art. B18 - Divieto di deposito nei locali oggetto di intervento 15
Art. B19 - Disciplina dei cantieri 15
Art. B20 - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore 15
Art. B21 - Disposizioni generali relative ai prezzi 17
Art. B22 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, dalla normativa antiinfortunistica e sull’igiene del lavoro 17
Art. B23 - Garanzie 17
Art. B24 - Subappalto e Avvalimento 17
Art. B25 - Affidamento dei lavori 18
Art. B26 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario 18
Art. B27 - Numero minimo degli interventi 18
Art. B28 - Passaggio pubblico 18
Art. B29 - Lavoro festivo e notturno 18
Art. B30 - Presenza dell’Appaltatore 18
Art. B30-bis - Personale dell'Appaltatore 18
Art. B31 - Pagamenti 18
Art. B32 - Liquidazione finale e saldo 20
Art. B33 - Piani di Sicurezza 21
PARTE "C" - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 22
Art. C1 - Direzione dei Lavori 22
Art. C2 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 22
Art. C3 - Espropriazioni 22
Art. C4 - Variazione dei lavori 22
PARTE "D" - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 24
Art. D1 - Norme di sicurezza generali 24
Art. D2 - Sicurezza sul luogo di lavoro 24
Art. D3 - Piani di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) 24
Art. D4 - Piano operativo di sicurezza 24
Art. D5 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 24
PARTE "E" - NORME TECNOLOGICHE, MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
26
Art. E1 - Materiali e loro accettazione 26
Art. E2 - Demolizioni e rimozioni 39
Art. E3 - Modalità d’esecuzione dei lavori 44
Art. E4 - Controlli dei lavori e penalità 45
PARTE "F" - PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 46
NOTA INTRODUTTIVA: il presente Capitolato Speciale dell’Intervento definisce la particolarizzazione delle norme contrattuali relative all’appalto oggetto dello specifico affidamento nell’ambito dell’Accordo Quadro, a completamento ed integrazione della disciplina generale di cui al “Capitolato Speciale di Appalto” ed alle “Condizioni di Affidamento”. Costituiscono, in ogni caso, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale dell’Intervento, quantunque non materialmente allegati, il “Capitolato Speciale d’Appalto” ed il documento “Condizioni di Affidamento” dell’Accordo Quadro.
PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Art. A1 - Oggetto dell’appalto
1. Il presente appalto rientra tra gli interventi oggetto di affidamento nell’ambito dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania per il triennio 2019-2022.
2. L’appalto, nello specifico, ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle porzioni dissestate della copertura e dei prospetti su pubblica strada. del compendio denominato “Ex Caserma Villarco”, sito in Xxxxx Xxxxxxxx (XX) alla via Roma n.25-31, secondo il progetto esecutivo redatto dall’xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXX.
3. L’appalto ha per oggetto la sola esecuzione delle opere.
4. Il presente appalto si intende affidato nella forma “a misura”, riferendosi ai criteri di affidamento di cui all’articolo B25 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro.
5. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalla disciplina di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
6. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
7. I lavori dovranno essere eseguiti e corrispondere per forma, dimensione, qualità dei materiali previsti ai capitolati, norme e specifiche tecniche d’esecuzione, alle descrizioni delle relazioni tecniche nonché alle voci redatte negli elenchi prezzo, all’elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, ed agli elaborati di progetto esecutivo, che formano parte integrante e sostanziale del presente appalto.
8. Ai sensi dell’articolo 9 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro, in sede esecutiva è stabilito il seguente ordine di prevalenza delle norme contrattuali:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro;
d) elaborati del progetto esecutivo, ivi incluso il presente Capitolato Speciale dell’Intervento.
In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più pertinente alle finalità per le quali l’intervento o il lavoro è stato commissionato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.
In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilità, tra norme del Capitolato Speciale, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
9. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx XXXXXX in servizio presso l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania.
10. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo A1 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 4 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. A2 - Descrizione sommaria delle opere
1. Le opere oggetto del presente appalto, aventi lo scopo di ripristinare localmente le zone di maggior degrado e contenere l’avanzamento dello stesso, nelle more della predisposizione di un intervento di restauro e risanamento conservativo esteso all’intero edificio, riguardano 5 diverse aree del compendio, per la cui esatta localizzazione si rimanda all’elaborato grafico cfr. Elaborato EG.01. In particolare gli interventi previsti risultano:
Area di intervento 1 - Terrazzo su strada lato scuola
- rimozione del manto impermeabile esistente con parziale demolizione del sottostante massetto delle pendenze;
- rimozione delle tegole coprimuro e conseguente preparazione del piano di posa mediante spicconatura preventiva e realizzazione di massetto di livellamento;
- disostruzione dei bocchettoni e delle tubazioni di scolo ed eventuali interventi di ripristino/sostituzione delle stesse;
- realizzazione massetto sottile di sottofondo in malta di cemento rinforzata con rete sintetica in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione;
- impermeabilizzazione delle superfici di testa delle murature perimetrali mediante posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a base di leganti cementizi, fibre sintetiche additivi speciali e polimeri;
- riallocazione delle tegole coprimuro precedentemente rimosse, qualora integre, e/o sostituzione delle stesse con elementi di uguale fattura e tipologia;
- realizzazione nuovo manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, previo trattamento delle superfici con primer bituminoso e con successiva applicazione di vernice protettiva a base di resine acriliche;
- sostituzione delle 2 pluviali ammalorate con nuove pluviali in acciaio zincato preverniciato;
- smontaggio delle antenne prospettanti su strada e sostituzione delle stesse con antenna centralizzata da installare in zone interne del terrazzo.
Area di intervento 2 - Ala fabbricato su strada
- riparazione delle zone dissestate del manto di tegole con integrazione delle tegole non recuperabili;
- fissaggio tegole mediante sigillatura dei bordi con schiuma poliuretanica monocomponente ad espansione controllata (tipo Xxxxxxx PU T750 - Tile Bond Dupont o altro prodotto equivalente sotto il profilo tipologico e prestazionale) o a secco,
mediante idonei dispositivi per il fissaggio (ganci, staffe, fili metallici, chiodi, viti, ecc.); sono da fissare tutte le tegole presenti in copertura (sia di nuova installazione che preesistenti) che risultano sprovviste e/o presentano fissaggi deteriorati. Le due tecniche sono da applicare alternativamente scegliendo la soluzione che garantisce migliore stabilità sulla base delle condizioni locali rinvenute;
- disostruzione dei bocchettoni e delle tubazioni di scolo ed eventuali interventi di ripristino/sostituzione delle stesse;
- pulizia delle zone di compluvio del sottotetto e delle grondaie al fine di favorire l'allontanamento delle acque;
- ripristino degli intonaci ammalorati dei soffitti dei locali sottostanti il sottotetto, previa accurata spicconatura delle parti degradate e conseguente rifacimento degli intonaci a base di malta e calce;
- realizzazione scossalina perimetrale di giuntura tra falda e muro di confine lato terrazzo, in lamierino di acciaio zincato preverniciato sagomato ad L.
Area di intervento 3 - Ala fabbricato interna
- rimozione dei rifiuti presenti nel locale sottotetto, previa cernita selezione e accatastamento;
- rimozione del manto di tegole e dell'orditura secondaria nella zona di gronda della falda ed estremale lato via Roma;
- preparazione delle superfici di testa delle murature di gronda mediante spicconatura preventiva delle discontinuità e realizzazione di massetto in malta cementizia di livellamento;
- impermeabilizzazione delle superfici di testa delle murature perimetrali mediante posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a base di leganti cementizi, fibre sintetiche additivi speciali e polimeri;
- realizzazione dell'orditura secondaria nella zona di falda di gronda ed estremale lato via Roma mediante elementi di recupero o nuovi elementi della stessa tipologia dei preesistenti;
- riallocazione delle tegole marsigliesi di recupero, qualora non degradate, e installazione di nuove tegole di identica fattura nella zona di gronda della falda e nella zona estremale lato via Roma;
- realizzazione scossalina perimetrale di giuntura nella zona estremale lato via Roma in corrispondenza della giunzione falda-muro e lungo la linea di colmo della falda in lamierino di acciaio zincato preverniciato sagomato ad L;
- riparazione delle restanti zone del manto di tegole non oggetto di integrale rifacimento con integrazione delle tegole non recuperabili;
- fissaggio tegole mediante sigillatura dei bordi con schiuma poliuretanica monocomponente ad espansione controllata (tipo Xxxxxxx PU T750 – Tile Bond Dupont o altro prodotto equivalente sotto il profilo tipologico e prestazionale) o a secco, mediante idonei dispositivi per il fissaggio (ganci, staffe, fili metallici, chiodi, viti, ecc.). Sono da fissare tutte le tegole presenti in copertura (sia di nuova installazione che preesistenti) che risultano sprovviste e/o presentano fissaggi deteriorati. Le due tecniche sono da applicare alternativamente scegliendo la soluzione che garantisce migliore stabilità sulla base delle condizioni locali rinvenute;
- riposizionamento secondo la linea di gronda, con l'aggiunta di idonei supporti e fissaggi, della grondaia al fine di consentire il corretto convogliamento delle acque piovane provenienti dalla falda all'interno della stessa;
- posa in opera di rete metallica a triplice torsione zincata a caldo, con maglia da 51 mm di forma esagonale, avente carico minimo di rottura pari a 450 N/mm2, a protezione del manto di copertura, previa smontaggio della rete preesistente;
- ripristino degli intonaci ammalorati dei soffitti dei locali sottostanti il sottotetto, previa accurata spicconatura delle parti degradate e rifacimento degli stessi con intonaco a base di malta cementizia;
- smontaggio preventivo delle porzioni di tettoia a protezione degli accessi al piano terra per consentire l'installazione dei ponteggi e rimontaggio delle stesse al termine delle lavorazioni.
Area di intervento 4 – Soffitto vano scala interno
- rimozione mediante spicconatura dell'intonaco ammalorato e in fase di distacco del soffitto.
Area di intervento 5 – Prospetto su via Roma
- verifica mediante leggera battitura manuale delle superfici costituenti il prospetto su strada (è compresa la verifica degli elementi costituenti i davanzali delle finestre, i cornicioni, e tutti gli altri elementi decorativi presenti) finalizzata alla localizzazione dell'intonaco e degli altri elementi in fase di distacco;
- rimozione, mediante leggera spicconatura, delle porzioni di intonaco in fase di distacco e rifacimento delle stesse con intonaco con malta a base di calce e sabbia;I lavori oggetto del presente appalto sono descritti nel corpo delle elaborazioni del progetto esecutivo a base di appalto ed elencati nel computo metrico, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo saranno impartite dalla Direzione Lavori.
2. Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell’appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali, nonché, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, le indicazioni contenute o richiamate nelle norme generali che regolano l’Accordo Quadro, nel presente Capitolato Speciale dell’Intervento e negli elaborati allegati al contratto o da questi richiamati.
3. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo A2 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 5 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. A3 - Ammontare dell’appalto
1. È stato redatto specifico computo metrico estimativo, da cui scaturisce un importo dei lavori “a misura” pari ad € 64.455,46 (sessantaquattromila- quattrocentocinquantacinque,46 – Rigo A), I.V.A. esclusa, comprensivo di € 24.404,52 (Rigo A2) per costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, come dettagliatamente stimati nel relativo computo e riportati nella seguente tabella riepilogativa.
Pertanto l’importo dei lavori, al netto della sicurezza, soggetto a ribasso è pari ad € 40.050,94 (quarantamilacinquanta/94) (A - A2).
2. La somma complessiva, come da quadro economico generale, per la realizzazione dell’intervento in argomento ammonta ad € 80.500,22 (euro ottantamilacinquecento/22), comprese le somme a disposizione dell’Amministrazione.
3. L’appalto è conferito nella forma “a misura”. Ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 59 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
4. Per computare i lavori è stato utilizzato Prezziario LL.PP. Campania 2021 di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021 (da intendersi alla stregua di aggiornamento annuale del prezzario Regione Campania ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle previsioni contrattuali di cui all’articolo B.5 del Capitolato Speciale di Appalto relativo all’Accordo Quadro), integrato, per quanto concerne le voci in esso non contemplate, con n.10 nuovi prezzi, per i quali sono state redatte specifiche analisi (in conformità alle indicazioni di cui allo stesso prezzario Campania 2021).
5. Le analisi sono state elaborate (art. 32, comma 2, del D.P.R. 207/2010) applicando alle quantità delle risorse (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) necessarie per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni lavorazione, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, aggiungendo la percentuale del 17% per spese generali sull’importo totale delle risorse elementari ed aggiungendo, infine, la percentuale del 10% per utile di impresa.
6. In applicazione del paragrafo 13 lettera E delle Avvertenze Generali del Prezzario LL.PP. Campania 2021, i prezzi unitari delle singole voci di tariffa, costituenti il computo delle lavorazioni e il computo dei costi speciali della sicurezza, sono stati incrementati del 10% in considerazione delle particolari difficoltà esecutive e di accessibilità che caratterizzano il sito in esame. Pertanto, in fase progettuale, è stato utilizzato il massimo incremento previsto dal Tariffario (range, previsto per i comuni della costiera xxxxxxxxxx-amalfitana facenti parte dell’elenco B, compreso tra il 5 e 10%) per tener conto delle difficoltà logistiche relative all’approntamento del cantiere nel Comune di Massa Lubrense in linea generale e delle difficoltà operative che presenta il sito in esame (viabilità ristretta, spazi di manovra e di sosta estremamente limitati, edifici pubblici in adiacenza).
7. L’incremento previsto al punto B del paragrafo 13 delle Avvertenze Generali del Prezzario LL.PP. Campania 2021, che prevede una maggiorazione dei prezzi di quelle lavorazioni che, presentano maggiori difficoltà operative rispetto ad una loro stessa esecuzione nell’ambito di un intervento di nuova costruzione, non è stato applicato in quanto, come prevede lo stesso paragrafo 13, non è cumulabile con altri incrementi già effettuati (l’unica cumulabilità prevista riguarda la maggiorazione per i lavori svolti in orario notturno che non riguardano il caso in esame).
8. I costi della sicurezza relativi a misure emergenziali legate al COVID19, non necessarie nelle normali condizioni di lavoro (cioè in assenza di circostanze emergenziali), sono stati desunti, poichè non riscontrati nel Prezzario LL.PP. Campania 2021, dal prezzario vigente della Regione Basilicata (Prezzi con lettera S iniziale).
9. I prezzi unitari delle singole voci facenti parte del computo della sicurezza speciale, in applicazione del paragrafo 11.c delle Avvertenze Generali del Prezzario LL.PP. Campania 2021, sono stati ridotti dell’aliquota del 10% relativa all’utile d’impresa in quanto, scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).
10. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo A3 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 7 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. A3-bis - Qualificazione dell’impresa appaltatrice – Categorie di Lavoro
1. Ai fini dell’appalto e dell’attribuzione del lotto di riferimento nell’ambito dell’Accordo Quadro, le opere sono classificate nella categoria prevalente e unica OG2.
2. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 12 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154. Precisamente, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla data dell’invito alla gara della medesima categoria dei lavori oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154;
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa di cui al Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154;
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Tali requisiti devono essere aucertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.
3. La direzione tecnica deve possedere i requisiti di cui all’art. 13 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154.
PARTE "B" - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. B1 - Interpretazioni dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale di Appalto
1. In sede esecutiva è stabilito il seguente ordine di prevalenza delle norme contrattuali:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto e le Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro;
d) elaborati del progetto esecutivo, ivi incluso il presente Capitolato Speciale dell’Intervento.
2. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B1 del Capitolato Speciale di Appalto ed agli Articoli 8 e 9 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B2 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto tutti i documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro di riferimento, ancorchè ad esso non materialmente allegati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, alle Condizioni di Affidamento ed allo Schema di Contratto.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B2 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 10 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B3 - Condizioni del Contratto/Appalto
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B3 del Capitolato Speciale di Appalto dell’Accordo Quadro e, più in generale, allo specifico elaborato Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso Accordo Quadro.
Art. B3-bis - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente, gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale D.M. n. 145/2000.
Art. B3-ter - Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Art. B4 - Assicurazioni e Garanzie a Carico dell’Appaltatore
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B4 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 11 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B5 - Invariabilità del corrispettivo
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B5 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 29 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B6 - Danni di forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati a cura dell’Appaltatore alla Direzione Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dell’evento dannoso.
2. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B6 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 12 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B7 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma
1. L’Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Qualora non venga consegnato il programma esecutivo, resta valido il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo quale riferimento per il corretto andamento dei lavori anche in merito all’applicazione delle penali di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii..
3. Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
• per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
• per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
• per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
• per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
• qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e
di coordinamento del cantiere ovvero con il piano sostitutivo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dalla Stazione Appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.
5. Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il Direttore Lavori ed insieme a lui costituiscono la Direzione Lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
6. Ai fini dell’applicazione delle penali si tiene conto del rispetto dei seguenti termini intermedi del predetto programma, considerati inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori.
7. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B7 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 20 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B8 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori
1. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel presente appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle ferie contrattuali.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B8 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 25 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B9 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B9 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 13 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B10 - Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B10 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 26 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B10-bis - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
• il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
• l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;
• l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
• il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
• il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
• le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. B11 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B11 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 16 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B12 - Recesso dai Contratti/Appalti e recesso dall’Accordo Quadro
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B12 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 17 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B13 - Contabilità lavori
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B13 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 30 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Lavori a misura
2. La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
Lavori a corpo
4. Non sono previsti lavori a corpo. Lavori in economia
5. L’Amministrazione ha il diritto di richiedere all’Appaltatore, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d’opera, mezzi d’opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali, mezzi d’opera e mano d’opera con riferimento ai prezzi di contratto ed ai costi pubblicati al momento della prestazione dalla Tariffa dei Prezzi Regionali; in mancanza di voci corrispondenti si ricorrerà all’analisi prezzi.
6. Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010, applicabili in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Costi della sicurezza speciali
7. I costi della sicurezza speciali, analiticamente quantificati nel corpo del relativo elaborato del progetto esecutivo, sono valutati e contabilizzati “a misura” sulla base dei prezzi unitari di appalto, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Disposizioni relative ai prezzi contrattuali
8. I prezzi contrattuali sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese necessarie e delle seguenti prestazioni:
a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
d) per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti, ivi inclusa quella dei materiali di consumo ed accessori; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute dei documenti di appalto, le spese generali, le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazioni di suolo pubblico e privato.
9. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.
10. Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
11. Non è prevista la contabilizzazione di manufatti e materiali a piè d’opera.
12. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Capitolato Generale D.M. n.145/2000.
Art. B14 - Opere Provvisionali
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B14 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 12 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B15 - Procedimento per l’attivazione degli interventi
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B15 del Capitolato Speciale di Appalto ed agli Articoli 18 e 19 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B15-bis - Consegna e inizio dei lavori
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; della consegna dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori apposito verbale. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a
ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio. I termini per l’esecuzione decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.
2. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta; qualora la Stazione Appaltante non provveda d’ufficio, l’Appaltatore deve altresì trasmettere alla stessa il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità:
• in occasione del pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori;
• per il certificato di collaudo/regolare esecuzione;
• qualora siano trascorsi più di 180 giorni fra la stipula del contratto ed il primo Stato di Avanzamento Lavori o fra due stati di avanzamento lavori consecutivi.
3. Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all’area/immobile su cui devono eseguirsi i lavori, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed è redatto in doppio esemplare, firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Un esemplare è inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascia copia conforme all’Appaltatore, ove questi lo richieda.
Art. B16 - Ultimazione dei lavori
1. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il relativo certificato.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione e cioè relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengano progressivamente completate.
4. Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.
5. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B16 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 25 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B16-bis Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Art. B17 - Certificato di Regolare Esecuzione e/o Collaudo
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B17 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 28 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B18 - Divieto di deposito nei locali oggetto di intervento
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B18 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 23 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B19 - Disciplina dei cantieri
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B19 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 22 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B20 - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B20 del Capitolato Speciale di Appalto ed agli Articoli 37 (Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore), 38 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 39 (Oneri ed obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori) e 40 (Spese contrattuali e oneri fiscali) delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
2. Nell’accettare i lavori l’Appaltatore, inoltre, dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili e le aree interessati dai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti, che degli spazi esterni;
b) di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
c) di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale dell’Intervento, gli elaborati del progetto a base di appalto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall‘amministrazione per valutare l‘appalto;
d) di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;
e) di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori, tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli.
3. L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.
4. Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d’Appalto ancora vigenti D.M. n. 145/2000, a quelli elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro (xxx.xx: Articolo B20), nelle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro (xxx.xx: Capo VI – Articoli 37, 38, 39 e 40) e nel presente Capitolato Speciale dell’Intervento, nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi, connessi alla specificità dell’intervento da eseguire:
a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere; in ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del Codice Civile.
b) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa e/o operatore economico al quale siano stati affidati lavori e/o servizi non compresi nel presente appalto (xxx.xx: servizi di architettura e ingegneria propedeutici alla redazione del PFTE), alle persone che eseguono lavori e/o servizi per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponteggi, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
c) Gli oneri per l’occupazione di suolo pubblico per il tempo necessario all’esecuzione degli interventi e la predisposizione dell’istanza per la richiesta di occupazione suolo pubblico, da inoltrare al competente servizio comunale prima dell’avvio delle lavorazioni.
d) Nel caso di lavori che interferiscono, anche solo parzialmente, con la viabilità locale, gli oneri per l’implementazione degli schemi di circolazione temporanea conformi alle tavole allegate al D.M. 10 luglio 2009, ivi incluse le procedure per il rilascio dei dispositivi di regolazione temporanea del traffico presso gli enti competenti e tutti gli oneri per l’installazione, il mantenimento in efficienza, l’esercizio e lo smobilizzo finale dei presidi necessari.
e) L’approntamento dei necessari servizi di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
f) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni eventualmente occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
g) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
h) L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato Speciale dell’Intervento o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
i) L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze ed saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio direttivo munendoli di xxxxxxxx a firma del Direttore dei Lavori e dell’impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
j) La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
k) L’emissione, al termine dei lavori, del certificato di eliminato pericolo (CEP) redatto da un professionista abilitato nominato dalla stessa impresa esecutrice dei lavori.
5. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.
Art. B21 - Disposizioni generali relative ai prezzi
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B21 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 29 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B22 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, dalla normativa antiinfortunistica e sull’igiene del lavoro
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B22 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 34 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B23 - Garanzie
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B23 del Capitolato Speciale di Appalto dell’Accordo Quadro.
Art. B24 - Subappalto e Avvalimento
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B24 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 14 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
2. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
3. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge.
5. Ai sensi degli articoli 105 e 174 del Codice dei Contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del D.U.R.C. del subappaltatore;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni relative ai contratti collettivi (in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo) e disposizioni sulla manodopera e Documento Unico di Regolarità Contributiva (in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo).
Art. B25 - Affidamento dei lavori
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B25 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 18 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B26 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B26 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 21 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B27 - Numero minimo degli interventi
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B27 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 18 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B28 - Passaggio pubblico
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B28 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 24 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B29 - Lavoro festivo e notturno
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B29 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 27 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B30 - Presenza dell’Appaltatore
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B30 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 22 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Art. B30-bis - Personale dell'Appaltatore
1. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con il cronoprogramma e con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
2. L'impresa risponde dell’identità e dell'idoneità del personale addetto al cantiere, ivi compreso quello dipendente da eventuali ditte subappaltatrici. L’ufficio di Direzione Lavori ha il diritto di ottenere l'allontanamento.
Art. B31 - Pagamenti
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B31 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 31 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Anticipazione
2. Secondo quanto previsto all’articolo 5 dello schema di contratto attuativo allegato alla documentazione di gara, in ragione di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà riconosciuta – su richiesta dell’Appaltatore – dalla Stazione Appaltante una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
4. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
5. L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti in acconto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.
6. Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la misura dell'anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021).
Rate di Acconto
7. Per quanto attiene lo specifico appalto, all’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, sarà erogato un unico pagamento a saldo finale delle opere. Non è prevista l’erogazione di pagamenti in acconto, fatto salvo quanto previsto ai comma precedenti.
8. La fattura, intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, dovrà obbligatoriamente riportare all’interno del tracciato i seguenti dati: codice IPA: EVIIBG, il CIG, il CUP, nonché il numero di protocollo del contratto e gli altri eventuali dati che saranno comunicati dal Responsabile del Procedimento, da contattare prima dell’emissione della fattura, dovendo provvedere lo stesso a rilasciare preventivamente il suo nulla osta all’emissione della fattura.
9. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto con l’emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni.
10. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fintanto che l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, formulario smaltimento rifiuti e certificazione di conferimento a discarica autorizzata ecc) ai fini della accettazione delle stesse, dell’ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo I.S.P.E.S.L., ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.
11. I pagamenti sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.
12. In occasione dei pagamenti, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici.
13. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il D.U.R.C. in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
14. La parte del corrispettivo dell’appalto che l’Appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, stimati dalla Stazione Appaltante (Costi della Sicurezza Speciali) ed a cui deve aggiungersi l’I.V.A. nella misura di legge, non sono soggetti al ribasso d’asta e verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore. Il relativo importo sarà liquidato in rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verrà calcolata proporzionalmente in base all’importo dei lavori contabilizzati nel relativo Stato di Avanzamento Lavori.
Premio di Accelerazione
15. Non è previsto nessun premio di accelerazione.
Art. B32 - Liquidazione finale e saldo
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B32 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 32 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro
2. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo è subordinato all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’impresa appaltatrice, compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.
3. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il D.U.R.C. in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
4. Il pagamento a saldo è in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La lettera di trasmissione delle fatture quietanzate, controfirmata dal subappaltatore, dovrà riportare l’importo complessivo del pagamento eseguito per il lavoro in subappalto. Si intende che, in caso di ritardo nella trasmissione di dette fatture, i termini per il pagamento della rata di saldo restano sospesi.
5. Il pagamento della rata di saldo viene disposto previa garanzia fideiussoria per un importo pari alla rata stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (a seconda dei casi ed in facoltà della Stazione Appaltante) e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 102, del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.. Tale garanzia sarà svincolata dopo due anni dal collaudo.
6. Salvo quanto disposto dall’art.1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. B33 - Piani di Sicurezza
1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B33 del Capitolato Speciale di Appalto ed al Capo V delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
2. Nella presente fattispecie di appalto per il quale è prevista l’operatività di una singola impresa, ai sensi del comma 3 dell’articolo 90 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., non è prevista la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. L’Appaltatore dovrà attenersi, in ogni caso, alle disposizioni in materia di sicurezza di cui alle Parti “D”, “E” ed “F” del presente Capitolato Speciale dell’Intervento.
PARTE "C" - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. C1 - Direzione dei Lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione Aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all’Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Art. C2 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni ai sensi dell’art. 36, comma 1, del Capitolato Generale D.M. n. 145/2000 sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Art. C3 - Espropriazioni
1. La disciplina degli espropri è regolata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (GU
n. 17 del 22 gennaio 2003).
2. Per i lavori di cui al presente appalto non si procederà ad alcun atto espropriativo.
Art. C4 - Variazione dei lavori
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel Quadro Economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.
5. Ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
6. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione della Direzione dei Lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi.
9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal Direttore dei Lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione Appaltante.
PARTE "D" - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. D1 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. In considerazione dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di sicurezza sanitaria COVID-19 sono previsti ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali non necessari in condizioni non emergenziali, la sanificazione giornaliera delle attrezzature e dell'abbigliamento di tutto il personale, la sanificazione giornaliera delle aree comuni (quali spogliatoti, w.c. ecc) e altri adempimenti in accordo con i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili.
3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. D2 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
2. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni in materia di sicurezza di cui alla Parte “F” del presente Capitolato Speciale di Appalto.
Art. D3 - Piani di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.)
1. Non previsto per il seguente appalto.
Art. D4 - Piano operativo di sicurezza
1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza e deve essere aggiornato nel caso in cui durante l’attuazione degli interventi venga nominato un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Art. D5 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e, quindi, periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
• la propria idoneità tecnico-professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
• l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio.
5. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
PARTE "E" - NORME TECNOLOGICHE, MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. E1 - Materiali e loro accettazione
Qualità e provenienza dei materiali
I materiali occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al presente capitolato saranno della località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità.
L'Appaltatore è libero di provvedere i materiali dove meglio stimi opportuno, purché essi presentino i requisiti previsti dal presente Capitolato Speciale integrato dalle indicazioni degli elaborati progettuali, oltre quelli che, ad integrazione, verranno precisati dalla Direzione dei Lavori all'atto della consegna e in corso dei lavori, con assoluta facoltà insindacabile, senza diritto da parte dell'Appaltatore di chiedere aumento di prezzi o maggiori compensi.
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
L’Appaltatore avrà l’obbligo, durante qualsiasi fase lavorativa, di effettuare o fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti di provata specializzazione, in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori.
Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in sito, su tutte le forniture previste, su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate.
Il prelievo dei campioni verrà effettuato in contraddittorio con l’Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato. Sarà in ogni caso da eseguirsi secondo le norme del C.N.R..
Tutti i materiali che verranno scartati dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in Cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo, l’Appaltatore resterà responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, sino alla loro accettazione da parte dell’Amministrazione in sede di collaudo finale dell’opera.
L’Impresa terrà sollevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni onere connesso con l’approvvigionamento dei materiali qualora, durante il xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx e le località ipotizzate dall’impresa stessa dovessero rivelarsi impossibilitate od insufficienti a garantire la fornitura necessaria all’esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente Capitolato.
Acqua, calci, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici.
Acqua per costruzioni – L’acqua dovrà essere dolce, limpida (norma UNI 27027) e scevra da sostanze organiche, materie terrose, cospicue quantità di solfati e cloruri. Sono escluse acque assolutamente pure e piovane.
Calce – Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, con la sola quantità di acqua dolce necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben decarburate, silicose od altrimenti inerti.
L’impiego delle calci è regolato in Italia dal Regio Decreto n. 2231 del 1939 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18.04.1940) che considera i seguenti tipi di calce:
• "calce grassa" in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2,5%;
• "calce magra" in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassello non inferiore al 1,5%;
• "fiore di calce" quando il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non inferiore al 91%;
• "calce idrata" da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non è inferiore al 82%.
Le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965 n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972.
In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e di impurità non dovrà superare il 6% e l’umidità il 3%.
Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovrà essere praticata con vagli aventi fori di 0,18 mm e la parte trattenuta dal setaccio non dovrà superare l’1% nel caso del fiore di calce, e il 2% nella calce idrata da costruzione; se invece si utilizza un setaccio da 0,09 mm. La parte trattenuta non dovrà essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% per la calce idrata da costruzione.
Il materiale dovrà essere opportunamente confezionato, protetto dalle intemperie e conservato in locali asciutti. Sulle confezioni dovranno essere ben visibili le caratteristiche (peso e tipo di calce) oltre al nome del produttore e/o distributore.
Leganti idraulici - I cementi e le calci idrauliche dovranno avere i requisiti di cui alla Legge
n. 595 del 26 maggio 1965; le norme relative all’accettazione e le modalità d’esecuzione delle prove di idoneità e collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal D.M. 20.11.1984, come modificati dalla norma UNI ENV 197/1. I cementi potranno essere forniti sfusi e/o in sacchi sigillati. Dovranno essere conservati in locali coperti, asciutti, possibilmente sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi teli.
Se sfusi, i cementi dovranno essere trasportati con idonei mezzi, così pure il cantiere dovrà essere dotato di mezzi atti allo scarico ed all’immagazzinaggio in appositi silos; dovranno essere separati per tipi e classi identificandoli con appositi cartellini.
Dovrà essere utilizzata una bilancia per il controllo e la formazione degli impasti.
Dovranno altresì rispondere ai requisiti di cui al D.M. 3 giugno 1968 ed al D.M. 14 gennaio 1996 e successive circolari e dovranno essere certificati ai sensi dell’art. 6 della Legge 26.05.1965 n. 595 e dell’art. 20 della Legge 1086/1971.
I cementi forniti in sacchi dovranno avere riportato sugli stessi il nominativo del produttore, il peso, la qualità del prodotto, la quantità d’acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura.
L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento dovrà essere annotata sul giornale dei lavori e sul registro dei getti. Tutti i cementi che all’atto dell’utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed allontanati.
I cementi dovranno rispondere ai limiti d’accettazione contenuti nella Legge 26.05.1965, n. 595 e nel D.M. 03.06.1968 (Nuove norme sui requisiti d’accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche (D.M. 20.11.1984 e D.M. 13.09.1993). In base al regolamento emanato con D.M. 09.03.1988, n. 126 i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di qualità (norma UNI 10517).
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti d’accettazione contenuti nella Legge 26.05.1965, n. 595 e nel Decreto Ministeriale 31.08.1972.
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 09.03.1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della Legge 26.05.1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 26.05.1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 05.11.1971, n. 1086. Per i cementi d’importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri d’analisi.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
Agglomerati cementizi - A lenta presa - cementi tipo Portland normale, pozzolanico, d’altoforno e alluminoso. L’inizio della presa deve avvenire almeno entro un’ora dall’impasto e terminare entro 6-12 ore - a rapida presa - miscele di cemento alluminoso e di cemento Portland con rapporto in peso fra i due leganti prossimi ad uno da impastarsi con acqua. L’impiego dovrà essere riservato e limitato ad opere aventi carattere d’urgenza o di provvisorietà e con scarse esigenze statiche.
Resine sintetiche - Ottenute con metodi di sintesi chimica, sono polimeri ottenuti partendo da molecole di composti organici semplici, per lo più derivati dal petrolio, dal carbon fossile o dai gas petroliferi. Quali materiali organici, saranno da utilizzarsi sempre e solo in casi particolari e comunque puntuali, mai generalizzando il loro impiego, dietro esplicita indicazione di progetto e della Direzione Lavori. In ogni caso in qualsiasi intervento di conservazione e restauro sarà assolutamente vietato utilizzare prodotti di sintesi chimica senza preventive analisi di laboratorio, prove applicative, schede tecniche e garanzie da parte delle ditte produttrici. Sarà vietato il loro utilizzo in mancanza di una comprovata compatibilità fisica, chimica e meccanica con i materiali direttamente interessati all’intervento o al loro contorno. La loro applicazione dovrà sempre essere a cura di personale specializzato nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli operatori/applicatori. Le proprietà ed i metodi di prova su tali materiali sono stabiliti dall’UNI e dalla sua sezione chimica (UNICHIM), oltre a tutte le indicazioni fornite dalle raccomandazioni NORMAL.
Resine acriliche - Polimeri d’addizione dell’estere acrilico o di suoi derivati. Termoplastiche, resistenti agli acidi, alle basi, agli alcoli in concentrazione sino al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima trasparenza, dovranno presentare buona durezza e stabilità dimensionale, buona idrorepellenza e resistenza alle intemperie. A basso peso molecolare presentano bassa viscosità e possono essere lavorate ad iniezione. Potranno essere utilizzate quali consolidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con siliconi, con siliconato di potassio ed acqua di calce. Anche come additivi per aumentare l’adesività (stucchi, malte fluide).
Resine epossidiche - Si ottengono per policondensazione tra cloridrina e bisfenolisopropano, potranno essere del tipo solido o liquido. Per successiva reazione dei gruppi epossidici con un indurente, che ne caratterizza il comportamento, (una diammina) si ha la formazione di strutture reticolate e termoindurenti.
Data l’elevata resistenza chimica e meccanica possono essere impiegate per svariati usi. Come rivestimenti e vernici protettive, adesivi strutturali, laminati antifiamma. Caricate con materiali fibrosi (fibre di lana di vetro o di roccia) raggiungono proprietà meccaniche molto vicine a quelle dell’acciaio. Si potranno pertanto miscelare (anche con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti), ma solo dietro esplicita richiesta ed approvazione della Direzione Lavori. Le caratteristiche meccaniche, le modalità applicative e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.
Resine poliesteri - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro anidridi, potranno essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in combinazione con fibre di vetro, di cotone o sintetiche o con calcari, gesso, cementi e sabbie. Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalità d’uso enunciati a proposito delle resine epossidiche. Le loro caratteristiche meccaniche, le modalità d’applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.
Materiali ferrosi e metalli vari
I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche d’ottima qualità essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato d’ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego. I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire in cantiere protetti da una mano d’antiruggine.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26.03.1980 (allegati nn. 1, 3 e 4) ed alle norme UNI vigenti.
Materiali interi per conglomerati cementizi e per malte
Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di xxxxxxxxxxxx, confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme.
Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018.
Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti- ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Prodotti per pareti esterne e partizioni interne
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni:
a)gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1;
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI EN 771-1 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;
c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni:
-gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;
-gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
-le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
-i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
-le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.
I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente.
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ±0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ±2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione
Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
-ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
-il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
-il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
-le imposte delle volte e degli archi;
-gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione dei Lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani, di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
Regole di dettaglio
Costruzioni in muratura ordinaria: ad ogni piano deve essere realizzato un cordolo continuo all'intersezione tra solai e pareti.
I cordoli debbono avere altezza minima pari all'altezza del solaio e larghezza almeno pari a quella del muro; è consentito un arretramento massimo di 6 cm dal filo esterno. L'armatura corrente non deve essere inferiore a 8 cm2, le staffe debbono avere diametro non inferiore a 6 mm ed interasse non superiore a 25 cm. Travi metalliche o prefabbricate costituenti i solai debbono essere prolungate nel cordolo per almeno la metà della sua larghezza e comunque per non meno di 12 cm ed adeguatamente ancorate ad esso.
In corrispondenza di incroci d'angolo tra due pareti perimetrali sono prescritte, su entrambe le pareti, zone di parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m, compreso lo spessore del muro trasversale.
Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato un architrave resistente a flessione efficacemente ammorsato alla muratura.
Costruzioni in muratura armata: gli architravi soprastanti le aperture possono essere realizzati in muratura armata.
Le barre di armatura debbono essere esclusivamente del tipo ad aderenza migliorata e debbono essere ancorate in modo adeguato alle estremità mediante piegature attorno alle barre verticali. In alternativa possono essere utilizzate, per le armature orizzontali, armature a traliccio o conformate in modo da garantire adeguata aderenza ed ancoraggio.
La percentuale di armatura orizzontale, calcolata rispetto all'area lorda della muratura, non può essere inferiore allo 0,04 %, né superiore allo 0,5%.
Parapetti ed elementi di collegamento tra pareti diverse debbono essere ben collegati alle pareti adiacenti, garantendo la continuità dell'armatura orizzontale e, ove possibile, di quella verticale.
Agli incroci delle pareti perimetrali è possibile derogare dal requisito di avere su entrambe le pareti zone di parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalità esecutive devono essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne
Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al sistema rispetto all'esterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati come segue.
a)Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).
Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati dalla facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato.
b)Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nell'articolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
c)Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc.
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono
eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
Malte e Conglomerati
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
• Malta comune: Calce spenta in pasta mc. 0,25 ± 0,40; Sabbia mc. 0,85 ± 1,00;
• Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo): Calce spenta in pasta mc. 0,20 ± 0,40; Sabbia mc. 0,90 ± 1,00;
• Malta comune per intonaco civile (stabilitura): Calce spenta in pasta mc. 0,35 ± 0,45; Sabbia vagliata mc. 0,80;
• Malta cementizia forte: Cemento idraulico normale x.xx 3,00 ± 6,00; Sabbia mc. 1,00;
• Malta cementizia debole: Agglomerante cementizio a lenta presa x.xx 2,50 ± 4,00; Sabbia mc. 1,00;
• Malta cementizia per intonaci: Agglomerante cementizio a lenta presa x.xx 6,00; Sabbia mc. 1,00;
• Malta per stucchi: Calce spenta in pasta mc. 0,45; Polvere di marmo mc. 0,90. Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni
di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. L’impasto dei materiali dovrà essere
fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità d’acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegandola minore quantità d’acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. I residui d’impasto che non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Opere da lattoniere
I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura.
Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere.
Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario.
Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla Direzione dei Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione.
L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che la stessa riterrà opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali.
Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere predisposti opportuni giunti di dilatazione.
In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrerà evitare la formazione di correnti galvaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
-compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
-diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
-durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
-durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
-compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
-durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
-durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
-caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Prodotti a base di legno
Per prodotti a base di legno si intendono quelli che derivano dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e si presentano solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.. Detti prodotti devono essere provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non devono presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati; devono quindi essere di buona qualità, privi di alburno, fessure, spaccature, nodi profondi, cipollature, buchi o altri difetti. I prodotti a base di legno di cui nel seguito sono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiederne un attestato di qualità.
Le reti di protezione anticalcinacci - Rete di tipologia AN 0420.
Rete anticalcinacci in nylon prodotta in maglia quadra con foro da 25x25 mm e spessore del filo di Ø 2,5 mm, tessuta con intreccio di fili di nylon alta tenacità, senza nodo, di colore bianco e completa di una bordura con corda alta resistenza diametro Ø 8mm su tutto il perimetro, cucitura rinforzata, e con reazione al fuoco classe 1.
Le reti di protezione anticalcinacci - Rete di tipologia AN 0430 – 5:
Rete a tessuto fitto antipolvere in polietilene per proteggere la caduta di piccoli oggetti o polveri durante le fasi di lavorazione. Protegge anche dalla caduta di calcinacci di minime dimensioni. Grado di oscuramento 50%, colore verde e alta tenacità.
Prodotti per coperture discontinue (a falda)
Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari.
Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle coperture discontinue.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.) e devono essere conformi alla norma UNI 9460.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento alle seguenti prescrizioni:
a)i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
-le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
-le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata;
-sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio;
b)sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza ±3%; larghezza ±3% per tegole e ±8% per coppi;
c)sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15%;
d)l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso; e)resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;
f)carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;
g)i criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo. In caso di contestazione si farà riferimento alle UNI vigenti.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.
Rete metallica di contenimento tegole
La rete metallica deve essere a triplice torsione zincata a caldo, con maglia da 51 mm di forma esagonale, dovrà essere fissata alle murature perimetrali mediante chiodature.
Impianto di scarico acque meteoriche
In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
-converse di convogliamento e canali di gronda;
-punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, xxxxxxxx, caditoie, ecc.);
-tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali = collettori);
-punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a)in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
b)gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI EN 12056- 3, oltre a quanto detto al comma a), se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra;
c)i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10088;
d)per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI EN 12056-3.
a)I pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm, i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.
b)I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere interposto un sifone.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.
c)Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.
La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche opererà come segue.
a)Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.
b)Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.
La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. E2 - Demolizioni e rimozioni.
Le demolizioni e rimozioni sia in rottura che parziali o complete, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane, pertanto, vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l’Appaltatore deve, inoltre, provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e a spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e messe in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, con prezzi indicati nell’elenco. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall’Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati o in pubbliche discariche.
Modalità operative Coperture
Fatte salve le generalità di cui sopra, si eseguirà in primo luogo, con ogni cautela, in condizioni di massima sicurezza per gli operatori, la dismissione del manto di copertura, di converse, scossaline, canali di gronda, delle canne fumarie e dei comignoli; solo in seguito l'Appaltatore potrà rimuovere la piccola, la media e la grossa orditura o comunque la struttura sia essa di legno, di ferro o di cemento armato.
In presenza di cornicioni o di gronde a sbalzo, dovrà assicurarsi che questi siano ancorati all'ultimo solaio o, viceversa, trattenuti dal peso della copertura; in quest'ultimo caso, prima di rimuovere la grossa orditura, dovrà puntellare i cornicioni. La demolizione della copertura, si dovrà effettuare operando dall'interno dell'edificio; in caso contrario gli operai dovranno lavorare esclusivamente sulla struttura principale e mai su quella secondaria, impiegando opportunamente tavole di ripartizione.
Nel caso in cui la quota del piano di lavoro rispetto al piano sottostante superi i 2 metri, l'Appaltatore sarà obbligato a predisporre idonea impalcatura; se non fosse possibile porla in opera per la presenza di un piano sottostante non portante o non agibile dovrà predisporre tutte le opportune operazioni per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori.
Modalità operative per la rimozione e l’asporto dei rifiuti
L’Appaltatore si impegna a svolgere i lavori oggetto del presente appalto nell’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
L’esecuzione delle attività sarà effettuata:
• Prediligendo, ove possibile, il recupero;
• Movimentando quanto meno possibile il rifiuto ossia conferendolo al centro autorizzato più vicino, privilegiando comunque il conferimento presso i centri autorizzati per i quali la somma del prezzo del trasporto e dello smaltimento sia più conveniente al fine di poter trattare più materiale possibile.
L’Appaltatore, prima della movimentazione e selezione delle frazioni merceologiche nell’ambito del cantiere dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
• atto di nomina, con relativo curriculum, del tecnico responsabile delle attività;
• piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Inoltre prima del trasporto a discarica, fuori dal cantiere, lo stesso affidatario dovrà trasmettere:
• attestazione della ditta circa il possesso dei requisiti di legge necessari alla attuazione del Piano Operativo delle Attività;
• elenco degli automezzi che saranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti con targa e volume dei contenitori;
• provvedimenti di autorizzazione relativi al trasporto rifiuti per gli automezzi di cui al precedente punto;
• atti autorizzativi dei siti di destino finale dei materiali rimossi, con esplicita dichiarazione delle capacità residue d’impianto e della possibilità di recepire i flussi di materiale previsti;
• elenco del personale impiegato nelle attività di rimozione rifiuti.
Sarà onere dell’Appaltatore redigere un rapporto in cui vengono riepilogati (anche in forma tabellare) i materiali rimossi, il loro destino, la % di recupero e la quantità destinata a discarica. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà ricevere copia del registro di carico e scarico degli impianti di trattamento, dalla quale dovranno risultare i rifiuti conferiti per tale servizio, al fine di poter controllare la corrispondenza tra i rifiuti conferiti all’impianto e le copie dei formulari.
L’appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.
Sarà preciso obbligo dell’affidatario portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti la Stazione Appaltante.
a. Materiali ed attrezzature utilizzate
L’Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.
Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e autorizzazioni previsti per legge e determinati dalle autorità competenti.
Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.
b. Piano Operativo delle Attività
Per una migliore gestione e un corretto svolgimento delle attività, entro sette (7) giorni naturali e consecutivi dalla data di accettazione del contratto, il soggetto affidatario dovrà presentare per approvazione da parte della Stazione Appaltante, il “Piano Operativo delle Attività” con indicazione set timanale delle attività che si intendono effettuare.
Il Piano Operativo delle Attività dovrà indicare, per ognuna delle settimane interessate:
• le attività che saranno svolte;
• le aree interessate;
• il personale da impiegare;
• i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste.
Nel Piano dovranno essere indicati gli impianti di trattamento finale e smaltimento finale, allegando le rispettive autorizzazioni, i flussi su tali impianti, l’elenco dei trasportatori e relative autorizzazioni/iscrizioni all’albo, il programma temporale degli interventi e quant’altro ritenuto utile per una corretta valutazione (lettere di disponibilità, omologhe e/o transfrontalieri degli impianti di smaltimento finale).
Potranno essere apportate al Piano Operativo delle Attività tutte le modifiche utili o necessarie per la corretta esecuzione del lavoro e il coordinamento di tutti i soggetti interessati. Inoltre tale Piano Operativo dovrà attenersi alle seguenti specifiche:
• descrizione del sito;
• caratterizzazione dei rifiuti attraverso il prelievo dei campioni
• definizione del produttore del rifiuto (ditta incaricata per la rimozione) al fine di individuare il soggetto firmatario del formulario FIR;
• precisare se i rifiuti saranno rimossi tal quale;
• nel caso in cui sia prevista la selezione, la ditta incaricata dovrà possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;
• individuare il destinatario dei rifiuti rimossi e movimentati prevedendo dove necessario, la loro caratterizzazione ai fini del recupero e/o smaltimento.
Il Piano Operativo dovrà specificare che tutte le attività dovranno altresì essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.); l’affidatario dovrà pertanto approntare tutte le misure (igienico-sanitarie, di protezione collettiva e individuale, di emergenza, ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attività, sia per il proprio personale incaricato sia per il personale esterno che sarà presente durante l’esecuzione del servizio. Tutte le attività, inoltre, dovranno essere condotte secondo le procedure di qualità definite dalle norme ISO 9001/2008 e dalle normative specifiche di settore. Per la redazione del Piano Operativo l’Affidatario potrà assumere come proprio il presente progetto, manlevando la Stazione Appaltante da ogni conseguente responsabilità ed obbligandosi - sotto la propria piena ed incondizionata responsabilità - a dare integrale esecuzione agli interventi al prezzo offerto in sede di gara.
In ogni caso l’affidatario potrà eseguire con proprio personale – previa richiesta scritta e senza alcun onere per la Stazione Appaltante - quei campionamenti, quelle analisi dei materiali oggetto dell’intervento, quelle misurazioni e quei rilievi sul posto che ritenesse necessari per la formulazione dell’offerta, ivi incluse omologhe e quant’altro necessario per accelerare la fase di smaltimento.
Qualora detta attività comportasse la movimentazione dei rifiuti presenti sul sito, l’operazione dovrà essere eseguita adottando i criteri di massima sicurezza e tutti i necessari presidi di protezione ambientale, i cui oneri restano a totale carico dell’Impresa.
Terminato l’accesso, il sito dovrà essere lasciato senza alcuna compromissione in termini di sicurezza e protezione dell’ambiente.
Il Piano Operativo dovrà essere firmato da un progettista abilitato alla professione e dal direttore tecnico di cantiere e dovrà essere comunque approvato dalla Stazione Appaltante.
c. Gestione e Classificazione dei rifiuti
A seguito dell’aggiudicazione l’Appaltatore sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di “produttore e detentore del rifiuto” ai sensi del D.Lgs.152/2006; pertanto, si segnala che i codici individuati all’interno del progetto sono indicativi.
I rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D e I del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
La ditta incaricata prima dell’avvio delle attività dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile per l’esecuzione del Piano Operativo delle Attività.
Detto responsabile, che dovrà essere in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche, predisporrà la scheda tecnica del rifiuto, indicandone la codifica, le principali componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità.
Pertanto, le eventuali analisi chimiche di laboratorio ed ogni eventuale verifica che fosse necessaria ai fini della conferma del codice attribuito al rifiuto sarà a totale carico dell’Appaltatore.
Sarà onere dell’affidatario del Servizio l’attribuzione del corretto codice CER.
Di seguito si riporta una Tabella con l’elenco indicativo e non esaustivo dei codici del Catasto Europeo dei Rifiuti (CER).
CODICE CER | DESCRIZIONE RIFIUTO |
15 01 01 | imballaggi in carta e cartone |
15 01 02 | imballaggi in plastica |
15 01 04 | imballaggi metallici |
15 01 06 | imballaggi in materiali misti |
15 01 07 | imballaggi in vetro |
15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
16 01 03 | pneumatici fuori uso |
16 01 19 | plastica |
16 01 20 | vetro |
16 03 05* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose |
17 01 07 | miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e |
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 | |
17 03 02 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
17 04 05 | ferro e acciaio |
17 05 03* | terra e rocce, contenenti sostanze pericolose |
17 06 05* | materiali da costruzione contenenti amianto |
17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
18 01 03* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni |
particolari per evitare infezioni | |
19 09 04 | carbone attivo esaurito |
20 01 01 | carta e cartone |
20 01 02 | vetro |
20 01 10 | abbigliamento |
20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
20 01 39 | plastica |
20 01 40 | metallo |
20 02 01 | rifiuti biodegradabili |
20 02 02 | terra e roccia |
20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati |
20 03 07 | rifiuti ingombranti |
20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti |
d. Trasporto e pesatura dei rifiuti
Le operazioni di carico dei rifiuti devono avvenire nel rispetto dei requisiti già specificati per la rimozione e la movimentazione; si prevede mezzi dotati di cassoni a tenuta usati per il trasporto fuori dal cantiere sino agli impianti di trattamento e/o di smaltimento. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere svolto esclusivamente dai mezzi indicati nel Piano Operativo delle Attività.
I mezzi che trasportano il rifiuto devono essere adeguatamente coperti per evitare durante il trasporto la fuoriuscita di frammenti di piccole dimensioni per azione delle turbolenze indotte dal movimento o anche l’infiltrazione di acque meteoriche. Inoltre, devono essere in perfetto stato manutentivo e dotati dei certificati e dei collaudi previsti dalla normativa vigente.
Il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, da prevedere a qualsiasi distanza dal sito, anche all’estero, (secondo le norme per i trasporti transfrontalieri) deve essere eseguito da azienda autorizzata e iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali e che svolge la sua attività in conformità all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
Gli impianti di destinazione dei rifiuti saranno scelti tra quelli autorizzati a ricevere le categorie e le quantità richieste acquisendo copia delle autorizzazioni necessarie e dichiarazione di accettazione esplicita delle categorie di rifiuti codificate e delle quantità stimate.
I materiali devono essere scaricati dall’automezzo all’impianto di smaltimento autorizzato, con l’impiego di adeguati mezzi di sollevamento; qui deve avvenire il rilascio della copia del formulario di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o dei moduli transfrontalieri.
La Stazione Appaltante ha, inoltre, la facoltà di presenziare, con il proprio personale, alle operazioni di conferimento presso il sito ove avviene il conferimento del materiale.
Art. E3 - Modalità d’esecuzione dei lavori
Protezione degli elementi in possibile distacco
Fornitura e posa in opera di protezione degli elementi in possibile distacco. La reti verranno:
- poste in opera e fissate mediante chiodature con l'ausilio di borchie in materiale plastico ovvero di assi in legno per migliorarne l'efficacia ed evitare la fessurazione delle reti stesse;
- sovrapposte e legate agli elementi dei prospetti.
Sono inclusi tutti gli oneri, accessori, materiali ed opere necessarie all'effettuazione del lavoro a regola d'arte.
Interventi su coperture in coppi
Dopo aver verificato il buono stato di conservazione delle strutture di supporto del manto di copertura, si procederà alla rimozione dei coppi secondo i ricorsi di montaggio ed avendo cura di non depositare il materiale sulla stessa copertura ma su aree predisposte alla base del fabbricato. La predisposizione di eventuali ponteggi sarà condizionata dall'esame sopracitato (presenza di parti di struttura non sufficientemente stabili) e dalla valutazione delle condizioni di lavoro della mano d'opera.
Successivamente si procederà alla pulizia dei singoli coppi accatastati nel cantiere ed all'eliminazione di quelli danneggiati o con evidenti crepature.
La sostituzione dei coppi scartati sarà eseguita con materiale di recupero selezionato ed approvato dalla Direzione dei Lavori oppure con elementi nuovi di produzione industriale che dovranno essere posizionati nelle file inferiori per ottenere una maggiore omogeneità delle superfici esposte.
Tutte le parti terminali quali le ultime file sulle gronde, il colmo del tetto, angoli o tagli speciali dovranno essere oggetto di particolare attenzione nella predisposizione di sistemi di ancoraggio che dovranno garantire la perfetta solidità dei singoli elementi e dell'intero manto di copertura.
Interventi sulla struttura lignea
Rimosso il manto di coppi, si dovrà effettuare la verifica della struttura sottostante prima di rimontare i coppi stessi. Quindi, effettuate le operazioni di pulizia e rimozione di tutte le parti estranee si dovrà stabilire, concordemente alla Direzione dei Lavori, il numero delle parti strutturali (orditura primaria e secondaria) destinate all'eventuale rimozione e, nel caso, procedere a tali operazioni nei modi fissati dal presente capitolato per le travi e strutture in legno.
A questo punto su tutte le travi o orditure secondarie, sia quelle vecchie (perfettamente pulite) che quelle nuove poste in opera in sostituzione di quelle danneggiate, dovranno essere trattati tutti gli elementi con dei solventi compatibili prima delle applicazioni dei prodotti anti-fungo. Terminati tali trattamenti sulle strutture lignee l'Appaltatore dovrà procedere con l'installazione delle guaine impermeabilizzanti e delle lastre o materiali di coibentazione per poi riposizionare tutti i coppi rimossi con i relativi accessori.
Opere da lattoniere
I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura.
Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere.
Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario.
Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla Direzione dei Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione.
L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che la stessa riterrà opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali.
Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere predisposti opportuni giunti di dilatazione.
In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrerà evitare la formazione di correnti galvaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. E4 - Controlli dei lavori e penalità
Qualora le operazioni effettuate risultassero inefficaci o di parziale efficacia, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta della Stazione Appaltante senza onere alcuno per lo stesso.
PARTE "F" - PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
A titolo illustrativo, si riportano nelle presenti norme tecniche prime indicazioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con l’individuazione dei possibili rischi riguardanti il cantiere in oggetto, l’individuazione delle misure preventive e protettive e delle prescrizioni di sicurezza riguardanti le risorse strumentali e i D.P.I che dovranno essere oggetto di apposita trattazione nel P.O.S. dell’Impresa. Tali indicazioni riguardano:
Le norme riguardanti i ponteggi sono inserite sostanzialmente nel “Capo II del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” chiamato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.
Piano operativo di sicurezza (P.O.S.)
Le imprese esecutrici dei lavori dovranno redigere, come previsto dall’art. 217 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro trenta giorni dall’aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna degli stessi, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.) ed il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).
I contenuti minimi dei piani di sicurezza sono definiti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e sono i seguenti dati identificativi dell’impresa esecutrice:
• Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi, ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici del cantiere;
• la specifica attività e le single lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice;
• i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
• il nominativo del Medico Competente ove previsto;
• il nominativo dell’R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
• il nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
• il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
• le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolta in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
• la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
• l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere (se presenti);
• l’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi eventualmente utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
• l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
• l’individuazione delle misure preventive e protettive, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
• le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C. quando previsto;
• l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
• la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
Alberi
Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. Rischi specifici:
1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2)Investimento, ribaltamento;
3)Urti, colpi, impatti, compressioni;
Linee aeree
Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; c) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV. Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c) ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori. Rischi specifici:
1)Elettrocuzione;
Manufatti interferenti o sui quali intervenire
Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. Rischi specifici:
1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2)Investimento, ribaltamento;
3)Urti, colpi, impatti, compressioni;
Strade
Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1. Rischi specifici:
1)Investimento;
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante
Abitazioni
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc. Rischi specifici:
1)Rumore; 2)Polveri; Scuole
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc. Rischi specifici:
1)Rumore; 2)Polveri;
Accesso dei mezzi di fornitura materiali
L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere. Rischi specifici:
1)Investimento;
Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo). I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative. Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti indumenti protettivi dalle radiazioni ottiche naturali per esposizione a radiazioni ultraviolette solari. I lavori all'aperto devono essere effettuati evitando le ore più calde della giornata.
Cantiere invernale (condizioni di freddo severo)
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo). I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo,
devono essere ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative. Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.
Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei Datori di Lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Dislocazione degli impianti di cantiere
Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i mezzi in manovra. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi. Rischi specifici:
1)Elettrocuzione;
Dislocazione delle zone di carico e scarico
Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.
Rischi specifici:
1)Investimento, ribaltamento;
2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. Rischi specifici:
1)Elettrocuzione; Impianto idrico
La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita. Rischi specifici:
1)Elettrocuzione;
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico. Rischi specifici:
1)Elettrocuzione;
Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.
Servizi igienico-assistenziali
All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.
Viabilità principale di cantiere
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. Rischi specifici:
1)Investimento;
Zone di deposito attrezzature
Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti. Rischi specifici:
1)Investimento, ribaltamento;
2)Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, devono essere posizionate in aree del cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si deve tener in debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. I depositi devono essere sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri. Deve essere materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura. Rischi specifici:
1)Investimento, ribaltamento;
2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 3)Incendio;
Rischio di lesioni per i lavoratori a causa di incendi sviluppati nei luoghi di lavoro, o parte di essi, nei quali sono depositati o impiegati per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti
Al fine ridurre al minimo possibile i rischi d'incendio causati da materiali, sostanze e prodotti infiammabili e/o esplodenti, le attività lavorative devono essere progettate e organizzate, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro devono essere ridotte al minimo possibile in funzione alle necessità di lavorazione; b) deve essere evitata la presenza, nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili, di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni; c) devono essere evitate condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; d) la gestione della conservazione, manipolazione, trasporto e raccolta degli scarti deve essere effettuata con metodi di lavoro appropriati; e) i lavoratori devono essere adeguatamente formati in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.
Attrezzature di lavoro e sistemi di protezione.
Le attrezzature di lavoro e i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni.
Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzature di lavoro.
Devono essere adottati sistemi e dispositivi di controllo degli impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Zone di stoccaggio dei rifiuti
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. Rischi specifici:
1)Investimento, ribaltamento;
2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; Zone di stoccaggio materiali
Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. Rischi specifici:
1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2)Investimento, ribaltamento;
Andatoie e passerelle
Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in relazione alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) devono avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone e 120 cm se destinate al trasporto di materiali; 3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lunghezza); 4) le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa 40 cm); 3) qualora siano allestite in prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi).
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130. Rischi specifici:
1)Caduta dall'alto;
2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; Baracche:
Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente
e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza;
3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria; 2) qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori;
2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.
Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
Camere di medicazione
Devono essere disponibili in ogni cantiere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, od in una cassetta di pronto soccorso.
Cantieri estesi. Nei grandi cantieri, ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso centralizzato, è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, è necessario valutare l'opportunità di provvedere od istituirne altri localizzati nei lotti più lontani o di più difficile accesso.
Equipaggiamento primo soccorso. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso.
Mezzo di comunicazione. In tutti i posti di lavoro, inoltre, deve essere tenuto a disposizione un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Gabinetti
I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
Bagni mobili chimici. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
Convenzione con strutture ricettive. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3. Impalcati
Caratteristiche di sicurezza: 1) le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in perfetta efficienza per l'intera durata dei lavori; 2) devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all'asse; 3) le tavole devono risultare adeguate al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori a 4 cm di spessore e 20 cm di larghezza; di regola, se lunghe 4 metri, devono appoggiare sempre su 4 traversi; 4) le tavole devono risultare di spessore non inferiore ai 5 cm se poggianti su soli 3 traversi, come è nel caso dei ponteggi metallici; 5) non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza.
Misure di prevenzione: 1) non devono presentare parti a sbalzo oltre agli appoggi eccedenti i 20 cm; 2) nella composizione del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non meno di 40 cm e sempre in corrispondenza di un traverso; 3) un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di 2 metri dall'ordine più alto di ancoraggi; 4) le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro; gli intavolati dei ponteggi in legno devono essere accostati all'opera in costruzione, solo per lavori di finitura è consentito un distacco massimo di 20 cm; 5) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm; 6) le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi; 7) nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate; 8) nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti; 9) le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza; 10) il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato ad una altezza maggiore di 2 metri, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.4. Rischi specifici:
1)Caduta dall'alto; 2)Scivolamenti, cadute a livello; Infermerie
Devono essere disponibili in ogni cantiere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, od in una cassetta di pronto soccorso.
Cantieri estesi. Nei grandi cantieri, ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso centralizzato, è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, è necessario valutare l'opportunità di provvedere od istituirne altri localizzati nei lotti più lontani o di più difficile accesso.
Equipaggiamento primo soccorso. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso.
Mezzo di comunicazione. In tutti i posti di lavoro, inoltre, deve essere tenuto a disposizione un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Parapetti
Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) il parapetto regolare può essere costituito da:
a) un corrente superiore, collocato all'altezza minima di 1 metro dal piano di calpestio; b) una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento; c) un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la tavola fermapiede è superiore ai 60 cm.
Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 2) sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso; 3) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse; 4) il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura" del ponte; 5) il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa; 6) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di 2 metri di altezza; 7) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di 2 metri di altezza; 8) il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i 2 metri di dislivello; 9) è considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.5. Rischi specifici:
1)Caduta dall'alto; Ponteggi
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) i ponteggi metallici possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture: a) alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto; b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione; c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non
superiore a quello previsto negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni 22 metri quadrati; e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità; f) con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza; 3) i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale; 4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri; 2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3) costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità; 4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo; 6) sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7) l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il ponteggio metallico è soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra; 9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali: a) avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato; b) avere parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; 10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Sezione X. Xxxxxx specifici:
1)Caduta dall'alto;
2)Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)Scariche atmosferiche, rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in cantiere.
Ponti su cavalletti
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio non collegati stabilmente fra loro; 2) i ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 3) non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; 4) non devono avere altezza superiore a 2 metri; 5) i ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 6) i ponti su cavalletti non possono essere usati uno in sovrapposizione all'altro; 7) i montanti non devono essere
realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.
Misure di prevenzione: 1) i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 2) la distanza massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 metri con sezione trasversale minima di 30 cm di larghezza e 5 cm di spessore; 3) per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe 4 metri con larghezza minima di 20 cm e 5 cm di spessore; 4) la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm; 5) le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2. Rischi specifici:
1)Scivolamenti, cadute a livello; Trabattelli
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti; 3) nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che è necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 4) devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati;
5) l'altezza massima consentita è di 15 metri, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12 metri se utilizzati all'interno degli edifici e 8 metri se utilizzati all'esterno degli stessi; 6) per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture; 8) sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.
Misure di prevenzione: 1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; 2) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con stabilizzatori o sistemi equivalenti; 4) il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità; 5) per impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) l'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno 20 cm o, se previsto dal costruttore, 15 cm; 8) per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 metri ed una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto; 9) per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 10) all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
Rischi specifici:
1)Caduta dall'alto;
2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; Argani
Caratteristiche di sicurezza. Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.
Rischi specifici:
1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elevatori
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.Rischi specifici:
1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; Mezzi d'opera
Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc.
Rischi specifici:
1)Investimento, ribaltamento; Percorsi pedonali
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.
Rischi specifici:
1)Caduta dall'alto; 2)Scivolamenti, cadute a livello; Viabilità automezzi e pedonale
Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti. Rischi specifici:
1)Investimento; 2)Caduta dall'alto;
3)Scivolamenti, cadute a livello;
Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici
Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.Rischi specifici:
1)Investimento;
Attrezzature per il primo soccorso
Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti sterili monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di guanti sterili monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) una confezione di rete elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15) due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) un termometro; 18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Avvisatori acustici
Avvisatori acustici. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro può far ricorso, oltre alla segnaletica si sicurezza, anche ad avvisatori acustici allo scopo di avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte.
Illuminazione di emergenza
Quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
Segnaletica di sicurezza
Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Servizi di gestione delle emergenze
Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
Le attrezzature
L’utilizzo di ciascuna attrezzatura deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del libretto d’uso e di manutenzione. Tutte le attrezzature debbono essere tenute in perfetto stato di efficienza. E’ necessario pulire con frequenza l’utensile, segnalando al direttore superiore ogni eventuale anomalia. Prima di iniziare qualsiasi lavorazione è indispensabile perlustrare la zona di lavoro e farsi assistere da altre persone a terra che debbono controllare tutta la zona.
In presenza di circuiti idraulici o ad aria compressa, prima di scollegare qualsiasi tubazione l’addetto deve accertarsi che il circuito non sia in pressione.
I macchinari, i mezzi d’opera e i veicoli operativi impiegati per lavori e/o manutenzioni stradali, fermi o in movimento, debbono essere particolarmente visibili e riconoscibili in quanto possono costituire, con la sola presenza, pericolo per gli utenti della strada e gli stessi lavoratori.
I dispositivi di protezione individuale (DPI)
Gli addetti alle strade sono obbligati ad indossare i DPI ogni volta che esistano rischi connessi all’attività lavorativa che non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Gli addetti debbono essere dotati di DPI appropriati ai rischi delle lavorazioni effettuate.
Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge, deve fornire un adeguato addestramento circa l’uso corretto e pratico dei DPI e deve rendere disponibili informazioni adeguate nell’azienda e nel cantiere.
Il lavoratore ha l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale descritti di seguito e di non apportarvi modifiche. E’ necessario che i DPI riportino la marcatura CE, che garantisce conformità alle norme tecniche nazionali o di altri paesi della Comunità Economica Europea.
Casco
Protezione richiesta per lavori di carico/scarico dell’automezzo, per lavori sopra/sotto o in prossimità di impalcature, lavori in galleria, lavori di installazione e operazioni di demolizioni e scavi, potature.
Il casco oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per la stabilità.
Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore anteriore;
la bardatura deve permettere la regolazione in larghezza.
L’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI. Vi sono caschi che per la loro conformazione permettono l’installazione di visiere x xxxxxx di protezione.
Indumenti protettivi
Oltre ai DPI tradizionali, esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e in particolari attività lavorative svolgono anche la funzione di DPI, quali per esempio gli indumenti ad alta visibilità per i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque operano in zone di forte flusso di mezzi d’opera.
Imbracatura
Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle.
Xxxxxxx di trattenuta in poliammide o materiale della stessa qualità.
Cordino in poliammide diam. 12 mm lunghezza mt 2 con assorbitore di energia, 1 moschettone in acciaio galvanizzato apertura mm 17, 1 moschettone in alluminio apertura mm 63.
Xxxxxxx di trattenuta per impalcature.
Cordino estensibile tipo Manyarrd Barracuda per impalcature con assorbitore di energia. Finitura in Teflon. Morsa per ancoraggio con dentellatura a doppia presa in acciaio inossidabile con impugnatura in poliprolene (EN 795) per tubo da impalcature verticale e moschettone a vite. Lunghezza m 1.20 - Peso 1.20Kg.
Cordino di posizionamento
Cordino di posizionamento in poliammide diam. mm. 12 con regolazione a mezzo anello metallico, completo di due moschettoni in alluminio (Norma EN 362). Lunghezza max 2 m.
Cordino anticaduta a forcella
Cordino a forcella in robusto nastro tessile (carico di rottura >3000 daN) dotato di assorbitore di energia integrato (carico di rottura con elementi scollegati >1500 daN) e completo di due connettori a doppia leva (apertura 60 mm; carico di rottura >2200 daN) e connettore a vite alla estremità (tipo alpino; apertura 16 mm in alluminio; carico di rottura
>2200 daN). Lunghezza 1 m. Fune in poliammide
Fune in poliammide diametro 14 mm lunghezza 20 metri per ancoraggio dispositivo scorrevole anticaduta verticale con moschettone.
Dispositivo anticaduta automatico e manuale
Dispositivo anticaduta di tipo automatico e manuale per fune di diametro 17/16 mm da utilizzarsi in posizione automatica per gli accessi verticali. Il dispositivo di tipo guidato segue la fune senza intervento manuale (in salita). Per i lavori in orizzontale e a piani inclinati il dispositivo scorrevole è bloccato alla fune; l’operatore deve sbloccarlo manualmente. Il dispositivo è munito di cordino di collegamento e di moschettone apertura 18 mm.
Guanti
La protezione delle mani è richiesta contro:
• rischi termici (caldo/freddo da contatto, umidità, calore radiante, freddo, proiezione di metalli in fusione, scintille);
• rischi da vibrazione (attrezzi vibranti, elementi di comandi manuali);
• rischi chimici (detergenti, olii, solventi, acidi, basi);
• rischi di intrappolamento in parti girevoli;
• xxxxxx xxxxxxxxx (contatto con cavi sotto tensione, scariche elettrostatiche).
A seconda delle lavorazioni o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:
• guanti per uso generale – lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti ai tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all’olio (uso: maneggio di materiali);
• guanti per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici (uso: verniciatura, manipolazioni varie);
• guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici (uso: maneggio prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame);
• guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro (uso: utilizzo di mezzi e attrezzi vibranti);
• guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi e isolanti (uso: per tutti i lavori su parti in tensione da non utilizzare per tensioni superiori a quelle indicate);
• guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore (uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi);
• guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo (uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde).
Maschere
Le maschere possono essere di vario tipo purchè idonee alla protezione di uno o più di uno dei seguenti agenti: polveri, polveri nocive, fumi, aerosol, liquidi, materiale particellare granuloso e vapori organici.
Le maschere sono strettamente personali e vanno sostituite in base alle specifiche riportate nelle apposite schede fornite dal costruttore.
Nello specifico per le operazioni di sfalcio di dovrà utilizzare il seguente DPI:
• maschera antipolvere monouso: per polveri e fibre. Protezione occhi e viso
L’uso di occhiali di sicurezza o della visiera è obbligatoria ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono produrre lesioni per la proiezione di schegge o corpi estranei. Le lesioni possono essere di tre tipi:
- meccaniche: xxxxxxx, xxxxxxxx, urti accidentali;
- ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa;
- termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi.
Le protezioni devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza laterale.
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato).
Scarpe di sicurezza
In considerazione del fatto che possono esservi infortuni causati da scivolamenti durante la salita o la discesa dagli automezzi, urti per caduta dall’alto di oggetti, schiacciamento da parte di ruote o attrezzi, si prescrive l’utilizzo di scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione.
Tappi x xxxxxx auricolari
Per le lavorazioni che determinano un alto impatto acustico è indispensabile utilizzare appropriati DPI: da semplici tappi a grosse cuffie.
La caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quella di assorbire le frequenze sonore pericolose per l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e la percezione dei pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l’entità del rumore. Poiché il livello del rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB (media giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri. Per soddisfare ogni esigenza di impiego si possono scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappi auricolari monouso o archetti.
DPI e costi della sicurezza in circostanze di Emergenze ambientali e/o sanitarie.
In considerazione dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di sicurezza sanitaria COVID-19 sono stati previsti in progetto ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza sul lavoro. In particolare tali adempimenti riguardano l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali non necessari in condizioni non emergenziali e la sanificazione delle attrezzature e dell'abbigliamento di tutto il personale e delle aree comuni (quali spogliatoti,
w.c. ecc) in accordo con i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili.
Il Progettista
x.xx xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXX
Visto
Il Responsabile Unico del Procedimento
x.xx xxx. Xxxxx XXXXXX
Visto
Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici
x.xx arch. Xxxx XXXXXXXX