CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Contratto: TERZIARIO - Confcommercio
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi
3 NOVEMBRE 1994 (*)
(Decorrenza: 1° gennaio 1995 - Scadenza: 31 dicembre 1998)
La parte economica scadrà il 31 dicembre 1996
rinnovato per la parte economica
29 NOVEMBRE 1996
(Decorrenza: 1° gennaio 1997 - Scadenza: 31 dicembre 1998)
rinnovato
20 SETTEMBRE 1999 (**)
(Decorrenza: 1° gennaio 1999 - Scadenza: 31 dicembre 2002)
La parte economica scadrà il 31 dicembre 2000
rinnovato per la parte economica
2 LUGLIO 2001
(Decorrenza: 1° gennaio 2001 - Scadenza: 31 dicembre 2002)
rinnovato
2 LUGLIO 2004 (***)
(Decorrenza: 1° gennaio 2003 - Scadenza: 31 dicembre 2006)
Parti stipulanti
Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (PMI - CONFCOMMERCIO)
e
Federazione italiana lavoratori commercio alberghi mense e servizi (FILCAMS-CGIL)
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTuCS-UIL)
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(*) Integrato dall'accordo 20 giugno 1997 per la disciplina del telelavoro subordinato; dall'accordo nazionale 28 luglio 1997 per il trattamento economico-normativo dei dipendenti dalle aziende del settore istituzioni sanitarie ambulatoriali private, dall'accordo 27 maggio 1998 per la disciplina del lavoro interinale e dell'apprendistato; dall'accordo 17 marzo 1998 per la costituzione del Fondo pensione complementare.
(**) Integrato dall'accordo 16 dicembre 2002 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA e dall'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call center in "outsourcing", riportati in calce al testo del c.c.n.l.
(***) Integrato con accordo 15 settembre 2004 sulle collaborazioni coordinate e continuative per i dipendenti da agenzie di scommesse e dall'accordo 2 novembre 2005 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA.
N.B.: L'accordo 10 gennaio 2000 ha previsto la confluenza nel settore commercio del c.c.n.l. per i dipendenti da agenzie di scommesse, mentre gli accordi 15 gennaio 2001 e 26 febbraio 2001 hanno previsto, rispettivamente, l'estensione del campo di applicazione del c.c.n.l. per il settore terziario ai rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta ed ai rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli aderenti ad ANIPO.
I testi di tali accordi, che prevedono alcune disposizioni applicabili in via esclusiva ai dipendenti dei settori sopracitati, sono riportati in calce al testo del c.c.n.l.
(I testi degli accordi sono riportati in calce al c.c.n.l.)
Testo del c.c.n.l.
Premessa generale
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente c.c.n.l., nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perchè a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati, mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento.
Le Parti si impegnano ad intervenire congiuntamente per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo-previdenziale, così come previsto per le erogazioni del secondo livello di contrattazione dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le Parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinchè vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della commissione paritetica nazionale di cui all'art. 3, prima Parte, su richiesta anche di una delle Parti, e nel rispetto di quanto previsto all'ottavo comma dell'art. 8, prima Parte, si ricorrerà ad un confronto tra le organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Premessa generale
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perchè a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.
A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinchè si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano.
Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:
- una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;
- un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinchè si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.
A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore.
Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3 del Capitolo 2 Assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993.
Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.
Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 3, Prima parte, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° comma, dell'art. 8, Prima parte, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.
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Validità e sfera di applicazione del contratto
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente c.c.n.l. disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione
- commercio all'ingrosso di generi alimentari;
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
- commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
- commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
- rivendite di pollame e selvaggina;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
- commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento e di infiascamento;
- commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
b) Fiori, piante e affini
- commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
- commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
- produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d'uso e prodotti industriali
- grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
- tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie e affini;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- legnami e affini, xxxxxxx, xxxxxxx, saggine, ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo):
- commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
- agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
- imprese portuali di controllo.
e) Servizi alle Imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- imprese di leasing;
- recupero crediti, factoring;
- servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- servizi di gestione e amministrazione del personale;
- sevizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione (*);
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale (**);
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di progettazione industriale, engineering;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità;
- aziende di pubblicità;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- agenzie fotografiche;
- uffici Residences;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere (***);
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- servizi fiduciari;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura (****);
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- vendita di multiproprietà;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- altri servizi alle persone;
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui agli artt. 12 e 15, prima Parte, del presente contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
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(*) Comprende anche la classe “marketing” del c.c.n.l. del 1990.
(**) Comprende la categoria “progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa” del c.c.n.l. del 1990.
(***) Comprende la categoria “mostre e fiere” del c.c.n.l. del 1990.
(****) Comprende anche la classe “agenzie pratiche auto” contenuta nel c.c.n.l. del 1990.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Sfera di applicazione
Servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;
ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione e telemarketing, televendite, call center;
noleggio e vendita di audiovisivi.
Ulteriori categorie potranno essere individuate nel corso del lavoro di stesura.
Prima Parte
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 1
(Procedure per il rinnovo del c.c.n.l.)
La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l. e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del c.c.n.l., sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L'importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Nell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Art. 2
(Diritti di informazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, di terziarizzazione, di affiliazione, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonchè l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984 e con la L. n. 125/1991;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonchè le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonchè lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione degli orari commerciali.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 2
(Diritti di informazione nazionali)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonchè l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984 e con la legge n. 125/1991;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonchè le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonchè lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
Art. 3
(Strumenti nazionali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire:
1) il gruppo di lavoro per le Pari opportunità;
2) l'Osservatorio nazionale (1);
3) la commissione paritetica nazionale.
Il gruppo di lavoro per le Pari opportunità, l'Osservatorio nazionale, la commissione paritetica nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTuCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
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(1) L’Osservatorio nazionale è stato costituito in data 2 marzo 1988, come risulta dal verbale allegato (all. 2).
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 3
(Strumenti nazionali)
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa, concordano sull'opportunità di istituire:
1) la Commissione paritetica permanente per le pari opportunità;
2) l'Osservatorio nazionale (1);
3) la Commissione paritetica nazionale;
4) la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale.
La Commissione paritetica permanente per le pari opportunità, l'Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica nazionale, la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTUCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
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(1) L'Osservatorio nazionale è stato costituito in data 2 marzo 1988, come risulta dal verbale allegato (Allegato 2).
Art. 4
(Tutela delle lavoratrici)
Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della risoluzione CEE 29 maggio 1990, misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il gruppo di lavoro per le Pari opportunità, di cui all'art. 2, prima Parte, è deputato ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione di misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.
Art. 5
(Pari opportunità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Al gruppo di lavoro per le Pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla L. n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle organizzazioni stipulanti.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 5
(Pari opportunità)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'art. 3, Prima parte, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Art. 6
(Osservatorio nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 2, prima Parte;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonchè dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) svolge le funzioni previste dal Titolo VI-C, prima Parte, (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo V, seconda Parte (apprendistato) e dal Titolo VI-A, prima Parte, (contratti a tempo determinato).
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui agli allegati 2 e 3.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 6
(Osservatorio nazionale)
Il 1° comma dell'art. 6, Parte prima, del c.c.n.l. 3 novembre 1994 è sostituito dal seguente:
L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale per il terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
Art. 13 bis
(Osservatorio)
Le parti convengono di istituire presso il Quadrifor, Istituto per la formazione dei quadri, un Osservatorio nazionale composto pariteticamente da Confcommercio, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL al fine di elaborare indagini e rilevazioni sull'occupazione nazionale dei quadri nel settore, progetti professionali di formazione, aggiornamento e riqualificazione, anche con riferimento a nuove professionalità.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 6
(Osservatorio nazionale)
L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale per il terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 2, Prima parte;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonchè dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
f) svolge le funzioni previste dal Titolo VI, art. 21, Prima parte, (Contratti a tempo determinato), dal Titolo VI, art. ... Prima parte, (Contratti d'inserimento) e dal Titolo V, Seconda parte (Apprendistato).
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui agli Allegati 2 e 3.
Art. 13
(Investimenti formativi - QUADRIFOR)
Al fine di valorizzare l'apporto dei quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l'attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.
Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all'impresa.
Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti nel Titolo VI-B, Prima parte, del presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell'impresa.
A tal fine le parti individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario, l'ente cui le imprese faranno riferimento per offrire ai quadri opportunità di formazione nell'ambito delle finalità di cui al 1° comma.
A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo annuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 65,00 (sessantacinque/00), di cui euro 45,00 (quarantacinque/00) a carico azienda e euro 20,00 (venti/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo annuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 75,00 (settantacinque/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) a carico azienda e euro 25,00 (venticinque/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.
Art. 7
(Commissione paritetica nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La commissione paritetica nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 8, prima Parte, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente prima Parte del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9, prima Parte;
2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'art. 10, prima Parte.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 7
(Commissione paritetica nazionale)
Infine all'art. 7, Parte prima, c.c.n.l. 3 novembre 1994, è aggiunto il seguente punto:
3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
Art. 8
(Commissione paritetica nazionale - Procedure)
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 7, prima Parte, lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione stessa.
La commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le associazioni locali o nazionali di categoria.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, quarto comma, cod. civ., come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
In pendenza di procedura presso la commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale nè legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui all’art. 11, prima Parte), la parte, il cui diritto di Organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la commissione stessa, con proprie deliberazioni.
Art. 9
(Commissione paritetica nazionale
per la classificazione)
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 7, prima Parte, lettera b.1), la commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione della classificazione, anche emersa in sede di confronto territoriale.
La commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei Servizi.
Le conclusioni della commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l..
Art. 10
(Commissione paritetica nazionale per
l'esame della classificazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 7, prima Parte, lettera b.2), annualmente, di norma nel secondo semestre, la commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.
Dichiarazione sulla previdenza integrativa
Le Parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.
Le Parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso il Governo e le Istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico, adeguato alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i costi previdenziali a carico delle aziende.
A tal fine verrà insediata una commissione paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse.
La predetta commissione, composta da dodici membri, verrà insediata entro il 30 novembre 1994 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.
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N.d.R.: L’accordo di rinnovo 29 novembre 1996 prevede quanto segue:
Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore del terziario della distribuzione e dei servizi
In data 29 novembre 1996
la CONFCOMMERCIO
e
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS-UIL
- in considerazione di quanto disposto dal X.Xxx. n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari;
- preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla legge 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare;
- al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi;
convengono
di costituire, entro il 30 giugno 1997, un Fondo di previdenza complementare, impegnandosi a predisporre, nello stesso termine l’Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento attuativo, nonchè a completare le formalità amministrative necessarie.
Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:
1) il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita a capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati nonchè dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso;
2) lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da datori di lavoro appartenenti al settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonchè i datori di lavoro titolari del rapporto di lavoro intercorrente con gli stessi.
E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini.
Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse XX.XX. dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
3) l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonchè con contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi, nonchè a quelli appartenenti alla categoria dei quadri;
4) l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro.
Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del t.f.r. maturato nell'anno mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del t.f.r. maturato nell'anno.
Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.
L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente Protocollo;
5) il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello;
6) il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente Protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto, le parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore.
Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto;
7) possono divenire soci del Fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti del settore terziario già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra azienda e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del Fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo;
8) il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente Protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti organi:
- Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;
- Consiglio di amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; le rappresentanze verranno individuate anche in correlazione ai versamenti effettuati;
- Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente;
- Comitato dei garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle parti stipulanti il presente Protocollo;
dei quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello Statuto costitutivo il Fondo stesso;
9) viene previsto un periodo di 12 mesi per la preadesione al Fondo;
10) durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un Organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli organi del Fondo;
11) fermo restando quanto verrà disciplinato dallo Statuto riguardo al trasferimento del lavoratore ad altro Fondo, viene comunque individuato un tempo minimo di adesione pari a 5 anni per i primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, pari ad almeno 3 anni;
12) le parti individueranno il ruolo che gli Enti bilaterali nazionali e territoriali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori;
13) le parti si incontreranno per definire norme contrattuali che tengano conto della legislazione del Trentino Alto-Adige sulla materia.
Norma finale
Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente Protocollo di intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero Protocollo ma impegnano le Parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.
Titolo II
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Premessa
Le Parti nel ribadire quanto affermato nella Premessa generale al presente contratto si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del c.c.n.l. ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle Parti.
Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Norma transitoria
Il periodo complessivo di quattro mesi di cui all'ultimo comma della Premessa al presente Titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, relativamente alle piattaforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.
Art. 11
(Contrattazione territoriale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le Parti, riconosciuto il carattere di novità e sperimentalità di un secondo livello alternativo a quello dell’art. 12, prima Parte, convengono di istituire un'apposita commissione nazionale, che verrà insediata entro il 30 novembre 1994 con il compito di definire criteri e parametri certi per le erogazioni economiche, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, tenuto conto della alternatività rispetto alla contrattazione aziendale, oltrechè dei seguenti elementi:
- modalità di presentazione delle piattaforme e di svolgimento del confronto;
- modalità di verifica del rispetto dei criteri guida al livello nazionale;
- monitoraggio.
La suddetta commissione, al fine di acquisire elementi di conoscenza comune utili, si avvarrà del contributo degli Enti bilaterali e degli Osservatori che dovranno far pervenire sia analisi su:
- la composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
- la composizione dell'occupazione e la sua articolazione per livelli contrattuali;
sia analisi su:
- i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;
- i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
- le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.
Entro il 31 dicembre 1995, la commissione presenterà alle parti il risultato dei propri lavori.
In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali.
In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate prima del 1° luglio 1997, fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998.
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N.d.R.: L’accordo di rinnovo 29 novembre 1996 prevede quanto segue:
Procedure per la contrattazione integrativa territoriale
Modalità di presentazione della piattaforma
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni sindacali territoriali, alle Associazioni imprenditoriali di pari livello, nonchè alle Organizzazioni sindacali nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e alla Confcommercio, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale e lo svolgimento della fase di monitoraggio prevista dall'art. 11, prima parte, del c.c.n.l. 3 novembre 1994.
Modalità di verifica
Ricevute le piattaforme, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure per la presentazione delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale.
L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa generale al c.c.n.l. del 3 novembre 1994, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta.
In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli articoli 7 e 8 della prima parte del c.c.n.l. 3 novembre 1994.
Art. 12
(Contrattazione aziendale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, seconda Parte;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 5, prima Parte;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della L. n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori";
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 3, seconda Parte, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 7, prima Parte, le parti riporteranno all'apposita commissione di cui all'art. 7, punto b), prima Parte, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonchè i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 12
(Contrattazione aziendale)
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, Seconda parte;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 5, Prima parte;
- azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori";
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 3, Seconda parte, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 7, Prima parte, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 7, punto b), Prima parte, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonchè i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.
Titolo III
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE
Art. 13
(Diritti di informazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonchè sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Titolo III
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE
Art. 13
(Diritti di informazione)
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonchè sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/1998, nonchè ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente c.c.n.l.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 13
(Diritti di informazione)
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonchè sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/1998, nonchè ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente c.c.n.l.
Art. 14
(Materie di accordi territoriali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente articolo 2, prima Parte, al livello di competenza le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
- funzioni attribuite alle parti sociali dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in materia di convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego;
- altre iniziative che le parti dovessero attivare in relazione a quanto previsto dalla stessa L. n. 56/1987 in tema di mercato del lavoro, in particolare al Titolo II;
- definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti di formazione e lavoro, sulla base di quanto ad esse delegato dagli articoli di cui al Titolo V, seconda Parte (apprendistato) e Titolo VI-C, prima Parte (C.f.l.) del presente contratto.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito agli artt. 7 e 9, prima Parte, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 16, prima Parte, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su quanto previsto dai seguenti articoli:
- dall'art. 32, seconda Parte, in materia di articolazione dell'orario settimanale;
- dall'art. 34, seconda Parte, in materia di procedure per l'articolazione dell'orario settimanale;
- dall'art. 35, seconda Parte in materia di flessibilità dell'orario.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 16, lettera d), prima Parte, ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali nel corso degli incontri di cui all'art. 13, prima Parte.
Dichiarazione a verbale
Le parti si incontreranno al fine di procedere all'armonizzazione delle risultanze dei lavori della commissione di cui all'art. 11, prima Parte, con le materie attualmente previste dal presente contratto come oggetto della contrattazione territoriale nonchè con le eventuali altre materie attualmente indicate all'art. 12, prima Parte, nel rispetto dei principi dell'alternatività dei livelli di contrattazione e della non ripetitività delle materie previste dall'accordo del 23 luglio.
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N.d.R.: L’accordo di rinnovo 29 novembre 1996 prevede quanto segue:
Art. 4
(Criteri guida per la contrattazione integrativa territoriale)
Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel c.c.n.l. 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell'ambito di tale confronto:
- diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del c.c.n.l.;
- alternatività rispetto alla contrattazione aziendale;
- materie di accordi previste dall'art. 14.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall'art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell'art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto.
Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno quali ulteriori punti di riferimento:
- l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
- l'andamento della composizione dell'occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali;
- i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;
- i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
- le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 14
(Materie di accordi territoriali)
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 2, Prima parte, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali;
- programmi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. ... del c.c.n.l.;
- azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro;
- definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. ... per gli aspetti espressamente rinviati.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito agli artt. 7 e 9, Prima parte, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 16, Prima parte, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su:
- articolazione dell'orario settimanale;
- procedure per l'articolazione dell'orario settimanale;
- flessibilità dell'orario;
- lavoro domenicale e festivo.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 16, lett. d), Prima parte, ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali nel corso degli incontri di cui all'art. 13, Prima parte.
Art. 15
(Congelamento contratti e accordi provinciali)
I contratti ed accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 non potranno essere: rinnovati, integrati e modificati per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali vigenti che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia fino alla scadenza di detto contratto.
Art. 16
(Enti bilaterali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'Ente bilaterale ha le seguenti funzioni.
1. Istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art. 6, prima Parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della L. n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 32 e 34, seconda Parte; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, seconda Parte.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 6, prima Parte, e relativo allegato 2.
2. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinchè dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, seconda Parte, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3. Svolge, attraverso apposite commissioni paritetiche, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo VI-A prima Parte (contratti a tempo determinato), dal Titolo VI-C, prima Parte (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo X, prima Parte (tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori), e dal Titolo V, seconda Parte (apprendistato), ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a promuovere la costituzione degli Enti bilaterali entro il 31 dicembre 1995, ivi compreso l’Ente bilaterale nazionale.
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N.d.R.: L’accordo di rinnovo 29 novembre 1996 prevede quanto segue:
Art. 3
(Enti bilaterali)
Le Parti - ad integrazione e modifica di quanto previsto dall'accordo del 20 luglio 1989 - al fine di dare concreta attuazione all'impegno assunto nella dichiarazione a verbale in calce all'articolo 16, prima parte del c.c.n.l. 3 novembre 1994, convengono di rilanciare il ruolo e la funzione degli Enti bilaterali - anche al fine di consentire un consolidamento delle relazioni sindacali a livello territoriale - con particolare riferimento a:
- costituzione di servizi collegati alla diffusione/informazione in relazione al sistema di previdenza complementare;
- eventuali sistemi di collegamento con l'Organismo paritetico provinciale previsto dall'accordo interconfederale 18 novembre 1996 in materia di sicurezza sul lavoro;
- procedure di conciliazione e arbitrato.
Per la pratica realizzazione dei compiti sopra definiti, a livello territoriale le Parti stabiliranno la misura del contributo in base alla definizione di un apposito bilancio preventivo per la copertura dei costi e dei servizi connessi.
Successivamente al 30 giugno 1998, le Parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli Enti bilaterali e per i territori nei quali eventualmente non fossero stati costituiti tali organismi, esaminate le cause che non ne hanno consentito la costituzione, al fine di rimuoverle, concorderanno eventuali norme di cogenza.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 5 bis
(Ente bilaterale nazionale per il terziario)
L'Ente bilaterale nazionale per il terziario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonchè con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui all'art. 6, Parte prima, del c.c.n.l. 3 novembre 1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonchè coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonchè il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
h) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
i) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
l) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
m) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonchè assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
p) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale stesso;
q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale per il terziario.
L'Ente bilaterale nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti bilaterali territoriali.
Art. 5 ter - Parte prima
(Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente bilaterale nazionale)
L'Ente bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione paritetica bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di nuove figure professionali di 2° livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
Art. 16
(Enti bilaterali)
1. L'Ente bilaterale istituisce l'Osservatorio che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art. 6, Parte prima, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 32, 34, 35 bis, ter e quater, Parte seconda; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, Parte seconda.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 6, Parte prima, e relativo Allegato 5.
2. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinchè, dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, Parte seconda, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
- dal Titolo VI-A, Parte prima (Contratti a tempo determinato);
- dal Titolo VI-C, Parte prima (Contratti di formazione e lavoro);
- dal Titolo X, Parte prima (Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori);
- dal Titolo VI, Parte seconda (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali previsti negli articoli 35 bis, 35 ter e 35 quater;
- dal Titolo V, Parte seconda (Apprendistato);
- dal Titolo VII, Parte seconda (Part-time) relativamente al lavoro ripartito ed ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali
ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
4. Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 maggio 1998.
5. Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.
6. Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 17 e 17 bis, Parte prima.
7. Svolge le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
Art. 16 bis
(Enti bilaterali)
Ad integrazione e modifica dell'art. 1 dell'accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3 dell'accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti di cui all'art. 120, Parte seconda, della presente ipotesi di accordo, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2000, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
L'E.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 5 bis
(Ente bilaterale nazionale per il terziario)
L'Ente bilaterale nazionale per il terziario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
a-bis) verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali territoriali e regionali, con l'Allegato 4 del presente c.c.n.l., dando i relativi visti di congruità;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonchè con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui all'art. 6, Prima parte, del c.c.n.l. 8 novembre 1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonchè coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonchè il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
g-bis) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/1991;
g-ter) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti bilaterali regionali e territoriali affinchè venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
h1) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali.
A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (FOR.TE);
h) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
i) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
l) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
m) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
m-bis) attivare sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonchè assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
p) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli Enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale per il terziario.
L'Ente bilaterale nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti bilaterali territoriali.
Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell'adozione della convenzione nazionale tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., la trasmissione, da parte degli Enti bilaterali territoriali ad EBINTER, dello Statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal c.c.n.l. Terziario.
In considerazione di quanto sopra affermato circa l'importanza che gli Enti bilaterali rivestono per il settore, le parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali Organismi hanno la natura giuridica delle Associazioni sindacali e, quando costituiti tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per le Associazioni sindacali anche ai fini del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003.
Le parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione vigente affinchè sia disposto che il versamento agli Enti bilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dall'incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali ed affinchè venga riconosciuto valore economico e normativo a quelle clausole contrattuali che prevedono, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, la corresponsione al lavoratore di un elemento distinto dalla retribuzione.
Art. 5 ter
(Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente bilaterale nazionale)
L'Ente bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione paritetica bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di nuove figure professionali di 2° livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
Art. 16
(Enti bilaterali)
1. L'Ente bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 6, Prima parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 32, 34, 35-bis, ter e quater, Seconda parte; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, Seconda parte.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 6, Prima parte, e relativo Allegato 5.
2. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinchè‚ dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, Seconda parte, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
- dal Titolo VI, art. 21, Prima parte (Contratti a tempo determinato);
- dal Titolo VI, art. 23, Prima parte (Contratti d'inserimento);
- dal Titolo X, Prima parte (Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori);
- dal Titolo V, Seconda parte (Apprendistato);
- dal Titolo VI, Seconda parte (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali previsti negli artt. 35-bis, 35-ter e 35-quater;
- dal Titolo VII, Seconda parte, (Part-time), relativamente al lavoro ripartito ed ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
4. Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.
5. Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.
6. Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 17 e 17-bis, Prima parte.
7. Svolge le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
Art. 16 bis
(Finanziamento Enti bilaterali)
Ad integrazione e modifica dell'art. 1 dell'accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3, dell'accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti di cui all'art. 120, Seconda parte, della presente ipotesi di accordo, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2000, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
L'E.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
... nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Titolo IV
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 17
(Procedure)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso l'associazione o unione competente per territorio, aderente alla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa associazione o unione competente per territorio;
b) per i prestatori d'opera, dell'Organizzazione sindacale locale della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL e della UILTuCS-UIL.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l'associazione imprenditoriale ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, l'associazione imprenditoriale provvede, entro 10 giorni, alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalla associazione imprenditoriale all'Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 cod. proc. civ. e art. 2113 cod. civ. come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Titolo IV
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 17
(Procedure)
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale del terziario.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentante.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973, dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 7, Parte prima.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 17 bis
(Collegio arbitrale)
1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 17, Parte prima, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2. A tal fine è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla Segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
7. Il Presidente del collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
8. Il Presidente del collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del collegio è istituita presso l'Ente bilaterale.
11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
12. Il lordo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 18
(Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali)
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 19
(Contributi di assistenza contrattuale)
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, la Federazione italiana lavoratori del commercio, alberghi-mense e servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Titolo V
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO AZIENDALE
Art. 20
(Diritti di informazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica che investono l'intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Titolo V
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO AZIENDALE
Art. 20
(Diritti di informazione)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione, terziarizzazione, affiliazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 20
(Diritti di informazione)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Bilateralità
Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli.
In tal senso predisporranno un avviso comune in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.
Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.
Titolo VI
MERCATO DEL LAVORO
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premessa
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine, le parti confermano la validità dell'Istituto del C.f.l. apportando ad esso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Titolo VI
MERCATO DEL LAVORO
Dichiarazione a verbale sul lavoro parasubordinato
Le parti ribadiscono l'impegno a proseguire il confronto in riferimento alle problematiche relative ai rapporti di lavoro atipico o parasubordinato nell'intento di pervenire alla definizione di regole e normative specifiche in materia.
Art. 21
(A - Contratti a tempo determinato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi dell'art. 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), L. n. 230/1962.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8 bis L. n. 79/1983.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (n. 230/1962; D.L. 876/1977, convertito nella L. 18/1978 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro, nè quelle effettuate ai sensi dell'art. 78, seconda Parte.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita commissione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad associazione aderente alla Confcommercio, nonchè una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente c.c.n.l. e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Nelle unità produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro con ricorso alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.
Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sono confermati.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Parte prima
Titolo VI
Art. 21
(A) Contratti a tempo determinato)
Ai sensi dell'art. 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), legge n. 230/1962;
e) assunzione per sostituzione part-time post maternità ex art. 57 bis, Parte seconda.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8 bis, legge n. 79/1983.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (n. 230/1962; D.L. n. 876/1977 convertito nella L. n. 18/1978 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro, nè quelle effettuate ai sensi dell'art. 78, Parte seconda.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita Commissione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad Associazione aderente alla Confcommercio, nonchè una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente c.c.n.l. e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Nelle unità produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro con ricorso alla C.i.g.s., la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.
Gli accordi territoriali e aziendali in materia, già in atto all'entrata in vigore del contratto, sono confermati.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 16
(Contratto di lavoro a tempo determinato - Lavoro interinale)
In considerazione del processo di riduzione delle collaborazioni di cui all'art. 18 e in considerazione del fatto che questo settore necessita di una particolare elasticità che giustifica una percentuale di contratti a termine e di lavoratori interinali superiore a quanto previsto dal vigente c.c.n.l., le parti convengono che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine del contratto di lavoro subordinato le ragioni di seguito riportate:
- intensificazione dell'attività produttiva in determinati periodi dell'anno;
- stagionalità;
- contratti stipulati al termine di un periodo di stage/tirocinio, PIP, formazione e lavoro, lavoro interinale, collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori assunti con età superiore ai 45 anni.
Le parti convengono che le imprese, in ogni unità produttiva, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti con le predette ipotesi di contratto a termine, indipendentemente dalla loro durata, e lavoratori interinali, su base mensile, in numero superiore al 40% dell'organico a tempo indeterminato (comprendente i contratti di formazione lavoro e apprendistato), i dipendenti saranno calcolati con il metodo del full time equivalent.
Tale percentuale scenderà al 35% a partire dal 1° ottobre 2006. Le parti si incontreranno entro la scadenza del presente protocollo per valutare la possibilità di ridurre ulteriormente detta percentuale.
Alla percentuale di cui sopra si aggiungono le ragioni di carattere sostitutivo (malattia, infortunio, maternità, congedi di vario tipo).
Per quanto riguarda le fasi di avvio di nuove attività (apertura di nuove sedi e/o aziende), la fase di avvio è stabilita in 12 mesi e per questo periodo la percentuale di cui sopra sarà elevata al 45%.
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per le motivazioni sopra riportate, si applica il diritto di precedenza per nuove assunzioni siano esse a termine o tempo indeterminato.
Il diritto di precedenza dovrà essere esercitato per iscritto dai lavoratori entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Le parti convengono che la data di presentazione della domanda e i carichi familiari sono i criteri per la graduatoria, tale graduatoria sarà consegnata annualmente alle R.S.A./R.S.U. e/o XX.XX. territoriali.
Eventuali altri criteri potranno essere definiti in sede di contrattazione di secondo livello.
L'intera materia potrà essere rivista nella contrattazione di secondo livello, in particolar modo per quanto riguarda l'ampliamento delle percentuali in caso di start up, nuove aperture e per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere di straordinarietà o occasionalità (ad esempio commesse relative ad indagini di mercato della durata di alcune settimane).
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. ...
(Lavoro a tempo determinato - Somministrazione
di lavoro a tempo determinato)
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. ... e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. ...
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. ... e fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 2, 3, 5, 6.
Art. ...
(Nuove attività)
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. ...
(Diritto di precedenza)
In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.
Art. ...
(Monitoraggio)
In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'apposita Commissione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
Art. 22
(B - Formazione e qualificazione professionale)
In vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato unico europeo e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal Memorandum Eurofiet - CECD in merito ai bisogni formativi nel settore del commercio al dettaglio, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli occupati nei settori della distribuzione e dei servizi e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende;
3) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
5) migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività.
Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto regionale e aziendale, per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
- formazione nel settore della comunicazione sociale;
- formazione sui principi generali della distribuzione, sulle problematiche delle attività dei servizi, sul ruolo di tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa;
- formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza;
- formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;
- formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock;
- formazione di contabilità;
- studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.
Inoltre, coerentemente con le finalità sopra rappresentate,
- visto l'art. 15-ter della L. n. 479/1978 che recita: "I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'art. 16-bis o i cicli formativi di cui all'art. 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.
- L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori";
- visto l'art. 16-quater della L. n. 479/1978 che recita: "La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei Centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende";
- visto l'art. 14 della L. n. 56/1987 che recita: "Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la Sezione circoscrizionale per l'Impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese",
le parti, al fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature al fine di collaborare con gli Uffici provinciali del lavoro e massima occupazione e le Sezioni circoscrizionali per l'Impiego per l'accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire agli Enti bilaterali il compito di provvedere adeguatamente in merito.
Parimenti, al fine di conseguire soddisfacenti risultati per la qualificazione del personale femminile, le parti convengono di attribuire altresì agli Enti bilaterali le attività di studio e ricerca per le azioni positive, ai sensi dell'art. 16, prima Parte, del presente contratto.
Art. 23
(C - Contratti di formazione e lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premessa
Nel quadro della più generale intesa tra Confcommercio e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL per la definizione di nuove relazioni sindacali, le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione e lavoro.
La Confcommercio e le Organizzazioni sindacali, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile. Concordano inoltre nell'identificare l'attivazione di comuni interventi per affrontare i problemi della formazione e dell'aggiornamento professionale, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta concreta alle esigenze di fluidità del mercato del lavoro.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni di legge vigenti al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.
Normativa
Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19 luglio 1994, n. 451, contratti di formazione e lavoro mirati:
- C.f.l. di tipo a.1) all'acquisizione di professionalità intermedie: (3°, 4° e 5° livello), con una durata di 24 mesi;
- C.f.l. di tipo a.2) all'acquisizione di professionalità elevate: (Quadri, 1° e 2° livello), con una durata di 24 mesi;
- C.f.l. di tipo b) all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: (tutti i livelli escluso il 7°) con una durata di 12 mesi.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro.
L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione potrà essere inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonchè la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dall'art. 14, seconda Parte, nonchè il periodo di prova, nei termini previsti dall'art. 17, seconda Parte.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2), di 80 ore per contratti di tipo a.1) e di 20 ore per i contratti di tipo b).
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite commissioni paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla L. 451/1994 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello di inquadramento.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato 1 ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente c.c.n.l. e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previsti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 1° aprile 1993.
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica commissione paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del nulla-osta.
Le aziende che abbiano già attivato contratti di formazione e lavoro attraverso la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di richieste relative ad ulteriori assunzioni con contratto di formazione e lavoro, a comunicare alla commissione paritetica l'esito dei precedenti contratti anche con riferimento al comma 6 dell'art. 8 della L. n. 407/1990 come modificato dall'art. 16, D.L. 299/1994 convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
Il parere deve essere emesso entro il limite massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento, anche sulla base di specifici accordi applicativi territoriali. In tal senso le organizzazioni firmatarie del presente contratto ratificano gli accordi territoriali in materia già in essere, ferma restando la procedura di cui sopra.
Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro tre mesi dalla data del parere di conformità.
All'atto della richiesta del nulla-osta, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa ad una associazione aderente alla Confcommercio.
Accordi applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati nelle imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese comunicheranno i contenuti delle intese raggiunte alle loro associazioni territorialmente competenti, che provvederanno a trasmetterle agli Enti bilaterali interessati e all'Osservatorio nazionale.
Gli accordi in materia già in atto ai vari livelli all'entrata in vigore del contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici regionali e provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle sezioni circoscrizionali territorialmente competenti.
Norma transitoria
Le disposizioni contenute nel presente articolo entrano in vigore dal momento in cui verranno recepite dal Ministero del lavoro, in applicazione della nuova normativa di legge in materia di contratti di formazione e lavoro.
Fino a tale data rimangono in vigore le norme di cui all’art. 21-C) della prima Parte del c.c.n.l. 14 dicembre 1990.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. ...
(Contratto di inserimento)
Ai sensi dell'art. 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma ... del presente articolo.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, Seconda parte, ferme restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contratto d'inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonchè la normativa del presente contratto.
Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Le imprese forniranno annualmente alle R.S.U./R.S.A. o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine di rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, Prima parte, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i conseguenti adeguamenti.
Art. 24
(Procedure)
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo il disposto dell'art. 3, terzo comma, L. n. 863/1984, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'azienda è tenuta ad attestare alle sezioni circoscrizionali territorialmente competenti l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che nella provincia di Bolzano la formazione professionale compreso l'istituto dei contratti di formazione e lavoro può essere disciplinata da leggi, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Art. 25
(D - Lavoratori inabili)
Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro con contratti di formazione e lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o delibere regionali in materia, di cui alla L. 56/1987.
Le parti allo scopo convengono di promuovere, nelle regioni nelle quali non siano vigenti specifiche convenzioni in materia, l'adozione di strumenti equivalenti secondo i seguenti criteri:
a) i soggetti con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero devono essere riconosciuti tali dalle commissioni preposte dagli organi competenti e inseriti dalla Commissione Provinciale (ex lege n. 482/1968) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa legge;
b) le offerte di lavoro - anche per le deroghe previste dalla L. n. 56/1987, art. 25 - devono riguardare:
1) soggetti, individuati dalla commissione competente come idonei al lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti locali o, comunque, autorizzati dalle regioni;
2) che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla competente USL, all'offerta di lavoro proposta.
L'inserimento lavorativo seguirà il seguente iter:
"stage" di preinserimento in azienda da effettuare con le modalità fissate dalle convenzioni e al termine dello stage, eventuale assunzione con ingresso nel livello iniziale del "c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi" mediante contratti di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Titolo VII
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che, in caso di licenziamenti collettivi, il linea con gli obiettivi indicati nella Premessa al presente contratto e tenuto conto delle specificità del settore, le procedure adottate saranno conformi alla disciplina legislativa vigente, ivi compresa la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni.
Titolo VIII
DIRITTI SINDACALI
Art. 26
(Dirigenti sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di consigli o comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’accordo interconfederale, 27 luglio 1994.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva organizzazione di datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994.
I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
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(1) Come modificato dagli esiti referendari dell’’11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995:
“rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.”
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 26
(Dirigenti sindacali)
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lett. a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
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(1) Come modificato dagli esiti referendari dell'11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle Associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le Rappresentanze sindacali possono istituire Organi di coordinamento".
Art. 27
(Permessi retribuiti R.S.A. o C.d.A.)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lett. b) dell'art. 26, prima Parte, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente e a un'ora e mezza l'anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza sindacale aziendale.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 27
(Permessi retribuiti R.S.A. o C.d.A.)
I componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lett. b) dell'art. 26, Prima parte, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lett. b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lett. b) e c) del comma precedente e a un'ora e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lett. a).
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 1° comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza sindacale aziendale.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 28
(Compiti e funzioni delle R.S.U.)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
XXXXXXX, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto leggittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonchè in attuazione delle politiche confederali delle XX.XX. di categoria. Poichè esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livello esterni della Organizzazione sindacale.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 27 bis
(R.S.U.)
FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, individuano nelle Rappresentanze sindacali unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.
Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente c.c.n.l., in ordine al disposto dell'art. 19, Titolo III e dell'art. 35, 2° comma, Titolo VI della legge n. 300/1970 quanto segue:
- le XX.XX. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze sindacali aziendali;
- tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.
Procedure per la indizione delle elezioni delle R.S.U.
Così come stabilito dall'art. 2, Prima parte, dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994, le Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., potranno indire le elezioni delle R.S.U. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette Organizzazioni sindacali per la elezione delle R.S.U. e la data in cui verrà insediata la Commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Il Comitato elettorale in stretto raccordo con le XX.XX. territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto accordo interconfederale.
Qualora nell'arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l'elezione della R.S.U., ferme restando le norme previste dalla legge n. 300/1970 ciascuna Organizzazione stipulante il c.c.n.l. procederà all'elezione della rappresentanze sindacali aziendali da parte dei propri iscritti:
- nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;
- nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti;
- nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;
che rimarranno in carica per tre anni. Le R.S.A. saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le R.S.U.
La costituzione delle R.S.A. così xxxxxx sarà comunicata per il tramite dell'Organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti all'atto dell'elezione.
Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all'art. 35, 2° comma, legge n. 300/1970.
Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli artt. 19, 20 e 35, 2° comma della legge n. 300/1970, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle R.S.A. e dell'esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.
Norma transitoria
Per le R.S.A. attualmente in carica la decorrenza del biennio inizia a partire dalla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l.
Art 28
(Compiti e funzioni delle R.S.U.)
FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonchè in attuazione delle politiche confederali delle XX.XX. di categoria. Poichè esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.
Art. 29
(Diritti, tutele, permessi sindacali
e modalità d’esercizio delle R.S.U.)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi dell’art. 8 dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS - FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l’andamento e l’uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U.
----------
N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 29
(Diritti, tutele, permessi sindacali
e modalità d'esercizio delle R.S.U.)
Ai sensi dell'art. 8 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della legge n. 300/1970. A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda. FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene cosi ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U. il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS tramite la R.S.U.
Art. 30
(Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo di Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), per quanto riguarda il numero dei componenti delle R.S.U. ed i relativi permessi retribuiti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 7bis dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 (1).
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(1) Art. 7 - Numero dei componenti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nell’unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
In fase di applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti;
h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1.200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1.200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti.
Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l’opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.
Art. 7bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),
salvo clausole più favorevoli dei contratti xxxxxxxxxx, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l’espletamento del mandato.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 30
(Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.)
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il Titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), per quanto riguarda il numero dei componenti delle R.S.U. ed i relativi permessi retribuiti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 7-bis dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (1).
----------
(1) Art. 7 - Numero dei componenti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il Titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (Vincolo della parità di costi per le aziende) e nel considerare superata la fase sperimentale prevista dall'accordo interconfederale 27 luglio 1994, convengono che il numero dei componenti delle R.S.U. è così determinato:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
In fase di prima applicazione e comunque fino a nuovo accordo, il numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti:
c) 6 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
d) 8 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti:
e) 9 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti:
f) 11 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti:
g) 13 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti:
h) 15 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1.200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1.200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 Rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti.
Art. 7 bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti:
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b),
Ai sensi dell'art. 8 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 i permessi di cui al 1° comma spettano anche ai componenti le R.S.U. salvo clausole più favorevoli dei contratti xxxxxxxxxx, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l'espletamento del mandato.
Art. 31
(Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 27, prima Parte, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Ai sensi dell’art. 8 dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 i permessi di cui al primo comma spettano anche ai componenti le R.S.U.
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N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2002 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA prevede quanto segue:
Art. 2
(Orario settimanale)
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo, per la generalità del settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un'ora.
L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26 aprile 1934, n. 653.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute al Titolo XIII (Missioni e trasferimenti) del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 31
(Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.)
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 27, Prima parte, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
Le parti convengono che durante la fase transitoria e fino a nuovo accordo, il numero dei componenti delle R.S.U. è quello indicato all'art. 7 del citato accordo interconfederale.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art. 32
(Clausola di salvaguardia)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
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N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2002 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA prevede quanto segue:
Art. 3
(Distribuzione dell'orario settimanale)
L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su cinque o sei giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.
Limitatamente alle località riconosciute dalle istituzioni locali di interesse turistico e in quelle balneari, lacustri e montane a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazione lavorativa durante la domenica il lavoratore ha diritto, fermo restando il riposo compensativo, ad una indennità pari al 10% della paga base conglobata di cui all'art. 119 del c.c.n.l. del terziario, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 4
(Articolazione dell'orario settimanale)
In relazione alle peculiari esigenze del settore, al fine di migliorare il servizio all'utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure di seguito indicate, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a) Orario settimanale su 5 giorni
Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.
b) Orario settimanale su 6 giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore. In questo caso, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa della settimana, di norma, avverrà entro le ore 13 del sabato.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 32
(Clausola di salvaguardia)
Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A.
Chiarimento a verbale
Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12 dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dal comma precedente.
Art. 33
(Assemblea)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle associazioni nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 29.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 33
(Assemblea)
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 29.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Art. 34
(Referendum)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali.
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nota a verbale (al Titolo VIII)
Le parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia di livello interconfederale, attualmente regolamentata dall’accordo 27 luglio 1994 (Allegato 10).
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 34
(Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nota a verbale (al Titolo VIII)
Le parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia di livello interconfederale regolamentata dall'accordo 27 luglio 1994 (Allegato 10) così come modificato dalla presente regolamentazione contrattuale (Titolo VIII).
Art. 35
(Trattenuta contributi sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ferma restando la norma di cui all’art. 19, prima Parte, l’azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.
L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione sindacale all’azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
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N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2002 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA prevede quanto segue:
Art. 5
(Flessibilità dell'orario)
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 4, lett. a) e b), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:
1) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68 del c.c.n.l. terziario pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui all'art. 68 del c.c.n.l. terziario, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, così come definito all'art. 4, lett. a) e b).
I lavoratori interessati dalla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità.
Le ore maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.
Titolo IX
DELEGATO AZIENDALE
Art. 36
(Delegato aziendale)
In relazione anche alle norme contenute nel c.c.n.l. 28 giugno 1958, esteso "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Titolo X
TUTELA DELLA SALUTE
E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI
Art. 37
(Condizioni ambientali)
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei delegati, e in mancanza la rappresentanza aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale (sicurezza lavoro)
Le parti, considerato il recepimento della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 riguardante l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico, con il compito di proporre alle parti stipulanti ipotesi di armonizzazione della vigente disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, rispondente ai principi generali fissati dalla CEE relativamente alla prevenzione dei rischi professionali, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ed alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La commissione inizierà i propri lavori il 5 dicembre 1994 per concluderli non oltre il 28 febbraio 1995.
Seconda Parte
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Titolo I
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 1
(Premessa)
La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in conformità dei livelli di cui al seguente art. 3, seconda Parte e non modifica le norme contenute nel c.c.n.l. 31 luglio 1970 e nei contratti collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore.
Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, infatti, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto.
La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel precedente c.c.n.l. 31 luglio 1970, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore ed emananda.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede contrattuale avranno come conseguenza l'automatico scioglimento della Confederazione italiana del commercio, del turismo e dei servizi e delle aziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.
Art. 2
(Evoluzione della classificazione)
Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente definire nell'ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente c.c.n.l..
Inoltre ha il compito di sviluppare l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9, prima Parte.
La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli articoli da 7 a 10 della prima Parte.
Art. 3
(Classificazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;
2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3) responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4) analista sistemista;
5) gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8) responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
11) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12) copywriter nelle agenzie di pubblicità;
13) art director nelle agenzie di pubblicità;
14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15) account executive nelle agenzie di pubblicità;
16) media planner nelle agenzie di pubblicità;
17) pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18) research executive nelle agenzie di pubblicità;
19) tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
20) product manager;
21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22) esperto di sviluppo organizzativo;
23) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1) ispettore;
2) cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3) propagandista scientifico;
4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5) addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7) contabile con mansioni di concetto;
8) segretario di direzione con mansioni di concetto;
9) consegnatario responsabile di xxxxxxxxx;
10) agente acquisitore nelle aziende di legname;
11) agente esterno consegnatario delle merci;
12) determinatore di costi;
13) estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14) spedizioniere patentato;
15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico xxxxxxx;
16) chimico di laboratorio;
17) capitano di rimorchiatore;
18) tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19) interprete o traduttore simultaneo;
20) creatore di xxxxxxxx, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21) collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;
22) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
23) segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24) programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25) art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
26) organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
27) visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29) assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
32) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
33) capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione. Svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
34) programmatore analista;
35) programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
36) supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38) assistente del product manager;
39) internal auditor;
40) EDP auditor;
41) specialista di controllo di qualità;
42) revisore contabile;
43) analista di procedure organizzative;
44) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1) steno-dattilografo in lingue estere;
2) disegnatore tecnico;
3) figurinista;
4) vetrinista;
5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6) commesso stimatore di gioielleria;
7) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 140, X.X. 00 luglio 1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 X.X. 00 maggio 1928, n. 1334;
8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10) addetto a pratiche doganali e valutarie;
11) operaio specializzato provetto;
12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;
13) operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonchè l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;
14) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15) sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18) schedulatore flussista;
19) contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20) programmatore minutatore di programmi;
21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
22) operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
b) il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori;
23) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
24) conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
25) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
26) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
27) tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
28) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
29) macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
30) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1) contabile d'ordine;
2) cassiere comune;
3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4) astatore;
5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6) operatore meccanografico;
7) commesso alla vendita al pubblico;
8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (1);
9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10) commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12) indossatrice;
13) estetista, anche con funzioni di vendita;
14) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15) propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16) esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17) pittore o disegnatore Esecutivo;
18) allestitore Esecutivo di vetrine e display;
19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20) autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21) banconiere di spacci di carne;
22) operaio specializzato;
23) specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24) allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25) telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26) addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27) addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28) pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;
29) operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le XX.XX.) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione con i mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra);
c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
e) operatore alla presso-cesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l'ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrica e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
30) addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
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(1) L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.
Quinto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1) fatturista;
2) preparatore di commissioni;
3) informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4) addetto di biblioteca circolante;
5) addetto al controllo delle vendite;
6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7) addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8) pratico di laboratorio chimico;
9) dattilografo;
10) archivista, protocollista;
11) schedarista;
12) codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14) campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche:
17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18) addetto al centralino telefonico;
19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20) aiuto banconiere di spacci di carne;
21) aiutante commesso (1);
22) conducente di autovetture;
23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25) operaio qualificato;
26) operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normali difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle reative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27) addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
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(1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perchè ha superato l'età o perchè proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.
Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2) usciere;
3) imballatore;
4) impaccatore;
5) conducente di motofurgone;
6) conducente di motobarca;
7) guardiano di deposito;
8) fattorino;
9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10) custode;
11) avvolgitore;
12) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13) portiere;
14) ascensorista;
15) addetto al carico e scarico;
16) operaio comune;
17) pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Nota a verbale
Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all'art. 1, 4° comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Settimo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2) garzone.
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N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2002 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA prevede quanto segue:
Art. 1
(Classificazione del personale)
Ferma restando la disciplina della classificazione del personale prevista al Titolo I della Parte seconda del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario, le parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale.
Quadri
1) Preposto ai sensi dell'art. 11, D.M. n. 452/1990.
2) Capo del personale.
3) Responsabile pubbliche relazioni.
4) Responsabili di filiale operativa.
1° livello
1) Capi servizio o responsabili settori contratti.
2) Capi servizio o responsabili settore vendite.
3) Capi servizio o responsabili settore contabilità.
4) Capi servizio o responsabili settore pubblicità.
5) Capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi.
2° livello
1) Addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all'organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione.
2) Addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime.
3) Addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici.
4) Addetti alle vendite.
3° livello
1) Addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere.
2) Addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche.
3) Bozzettisti e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima.
4) Impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al 4° livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione.
5) Disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonchè con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile.
6) Visuristi presso l'U.T.E., la Conservatoria registri immobiliari e gli uffici tecnici comunali.
7) Incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa.
4° livello
1) Addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine.
2) Segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela.
3) Accompagnatori alle visite immobiliari.
4) Addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati.
5° livello
1) Addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori.
Le qualifiche di responsabile di agenzia, preposto, capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi, responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della legge n. 39/1989, sezione agenti immobiliari e/o agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 1
(Classificazione)
Primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; responsabile settore centro EDP, "operation manager";
2) "call center manager";
3) "project manager" senior;
4) analista sistemista;
5) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1) supervisore;
2) "project manager" junior;
3) contabile con mansioni di concetto;
4) segretario di direzione con mansioni di concetto;
5) programmatore analista;
6) "internal auditor";
7) EDP auditor;
8) "operation manager" junior;
9) responsabile della formazione;
10) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, compiti di coordinamento, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1) "team leader" (coordinatore);
2) formatore;
3) addetto alla selezione del personale con screening dei candidati e proposta per assunzioni;
4) addetto EDP senior;
5) report specialist senior;
6) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
7) schedulatore flussista;
8) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
9) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1) operatore specializzato;
2) addetto EDP junior (installazione e manutenzione software e hardware);
3) "report specialist" junior;
4) contabile d'ordine;
5) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
6) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
7) addetto al controllo della qualità del servizio;
8) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quinto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1) operatore base;
2) addetto al centralino telefonico;
3) operaio qualificato;
4) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1) operatore base con contratto di formazione e lavoro; operatore base con contratto di apprendistato per i primi 12 mesi di durata del contratto;
2) operatore base che esegue lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità comunque acquisite, e che in prevalenza svolge compiti di promozione, vendita, telemarketing e comunque riconducibili all'"outbound" telefonico, per un massimo di 30 mesi, con successivo passaggio automatico al 5° livello, avendo così acquisito le necessarie competenze;
3) usciere;
4) fattorino;
5) operaio comune;
6) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Settimo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2) garzone.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che qualora intervenissero nuove figure professionali non previste dal presente Protocollo aggiuntivo si rinvia al c.c.n.l. terziario vigente.
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N.d.R.: L'accordo 2 novembre 2005 prevede quanto segue:
Premessa
Considerato:
- che il 16 dicembre 2002 veniva sottoscritto un Procotollo aggiuntivo al c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA;
- che in quella sede venivano rilevate le specificità di un settore in evoluzione quanto a disciplina dell'accesso alla professione e organizzazione del lavoro
Tutto ciò premesso
Le parti stipulanti il presente accordo confermano l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA, delle norme contrattuali del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 2 luglio 2004, con le modifiche e le integrazioni apportate nel testo unico 14 luglio 2005, con le decorrente ivi previste, nonchè del protocollo aggiuntivo 16 dicembre 2002 per i contratti stipulati in applicazione dello stesso, anche con riferimento alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante per le figure professionali aggiuntive al sistema di classificazione disciplinata dal c.c.n.l. terziario.
Le parti, confermano altresì la necessità che la classificazione del c.c.n.l. terziario, per essere aderente alle specificità del settore in questione, sia integrata con i profili professionali individuati nell'accordo 16 dicembre 2002, che si riporta in calce al presente accordo.
Le parti confermano altresì le disposizioni inerenti gli aspetti della disciplina dell'orario di lavoro come concordata nel richiamato accordo 16 dicembre 2002: orario settimanale, distribuzione dell'orario settimanale, articolazione dell'orario settimanale, flessibilità dell'orario, lavoro notturno, lavoro straordinario, maggiorazione del lavoro straordinario.
In materia di orario di lavoro, le parti dichiarano altresì che procederanno ad incontrarsi tempestivamente per uniformare le suddette disposizioni a quanto verrà definito a livello di c.c.n.l. terziario in materia di adeguamento delle disposizioni ivi contenute al D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni.
Le parti confermano, infine l'impegno ad incontrarsi in un periodo immediatamente successivo alla emanazione del decreto di cui all'art. 18 della legge n. 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l'accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminare congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti confermano il loro impegno al perseguimento dell'obiettivo dell'unificazione contrattuale del comparto dei servizi immobiliari.
Sistema di classificazione aggiuntivo al c.c.n.l. tertziario di cui al protocollo 16 dicembre 2002
Quadri
1. preposto ai sensi dell'art. 11, D.M. n. 452/1990;
2. capo del personale;
3. responsabile pubbliche relazioni.
4. responsabili di filiale operativa.
1° livello
1. capi servizio o responsabili settore contratti;
2. capi servizio o responsabili settore vendite;
3. capi servizio o responsabili settore contabilità;
4. capi servizio o responsabili settore pubblicità;
5. capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi.
2° livello
1. addetti esclusivamente alle informazioni clienti e all'organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;
2. addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;
3. addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;
4. addetti alle vendite.
3° livello
1. addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;
2. addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche;
3. xxxxxxxxxxx e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima;
4. impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al IV livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5. disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonchè con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;
6. visuristi presso l'U.T.E., la conservatoria registri immobiliari e gli uffici tecnici comunali;
7. incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa,
4° livello
1. addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;
2. segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;
3. accompagnatori alle visite immobiliari;
4. addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici sia pubblici che privati.
5° livello
addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori.
Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. n. 38/1989, sezione Agenti immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che il presente accordo, unitamente al c.c.n.l. terziario, che per tutto il periodo della loro validità e fino al loro rinnovo, devono essere considerati un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori sono globalmente migliorativi e, pertanto, sostituiscono ed assorbono ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le imprese ed il personale del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo.
Titolo II
QUADRI
Art. 4
(Declaratoria)
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa
ovvero
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Art. 5
(Formazione e aggiornamento)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 13, seconda Parte.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Titolo II
QUADRI
Art. 5
(Formazione e aggiornamento)
Nell'art. 5 vengono aggiunti i seguenti commi:
"Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative.
Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore".
Art. 6
(Assegnazione della qualifica)
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.
Art. 7
(Polizza assicurativa)
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 8
(Orario)
Ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, ai Quadri si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, seconda Parte, del presente c.c.n.l.
Art. 9
(Trasferimenti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 89, seconda Parte, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età, può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.
Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il quadro può fare ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo art. 10.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 9
(Trasferimenti)
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 89, Parte seconda, il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di xxxxx comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Il quadro che abbia compiuto il 55° anno di età può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.
Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il quadro può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo art. 10.
Art. 10
(Collegio di conciliazione e arbitrato)
E' istituito a cura delle associazioni territoriali competenti, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Il collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del collegio arbitrale, quest'ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
Il collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Le spese relative al collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del collegio è istituita presso l'associazione imprenditoriale.
L'istanza della parte sarà presentata dall'organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata organizzazione inoltrerà al collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4° comma del precedente art. 9.
Il Presidente, ricevuto l'incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
Art. 11
(Indennità di funzione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A decorrere dal 1° luglio 1987 o se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a lire 60.000 (sessantamila) lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonchè da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'indennità di funzione è incrementata a lire 100.000 lorde per 14 mensilità.
L'aumento di cui al precedente comma non è assorbibile.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità di funzione è incrementata di lire 150.000 (centocinquantamila) lorde per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 11
(Indennità di funzione)
A decorrere dal 1° luglio 1987 o, se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a lire 60.000 (sessantamila) lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonchè da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'indennità di funzione è incrementata a lire 100.000 lorde per 14 mensilità.
L'aumento di cui al precedente comma non è assorbibile.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità di funzione è incrementata di lire 150.000 (centocinquantamila) lorde per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al 1° comma.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'indennità di funzione è incrementata di lire 100.000 (centomila) lorde per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al 1° comma.
Art. 12
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S.")
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A favore dei quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di assistenza sanitaria "Qu.A.S.", integrativa del Servizio sanitario nazionale.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Xxxxx è fissato nella misura di lire 480.000 (quattrocentottantamila) annue, più un contributo di lire 480.000 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di lire 70.000 (settantamila) annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
La Cassa di assistenza sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 12
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S.")
Nell'art. 12 viene aggiunta la seguente dichiarazione a verbale:
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 12
(Cassa assistenza sanitaria "QuAS")
A favore dei quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di assistenza sanitaria "QuAS", integrativa del Servizio sanitario nazionale.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Xxxxx è fissato nella misura di lire 480.000 (quattrocentottantamila) annue, più un contributo di lire 480.000 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di lire 70.000 (settantamila) annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.
La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla QuAs dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, QuAs provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
Art. 13
(Investimenti formativi)
Al fine di valorizzare l'apporto dei Quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l'attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.
Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all'impresa.
Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti nel titolo VI-B, prima Parte, del presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell'impresa.
Le parti si impegnano a realizzare un Istituto, avente lo scopo di offrire ai Quadri opportunità di formazione nell'ambito delle finalità di cui al primo comma.
A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 1995, le parti destineranno un contributo annuo di lire 80.000 (ottantamila), di cui lire 50.000 (cinquantamila) a carico dell'azienda e lire 30.000 (trentamila) a carico del lavoratore, da versare secondo le modalità che verranno determinate.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Titolo III
ASSUNZIONE
Art. 14
(Assunzione)
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) il trattamento economico.
Art. 15
(Documentazione)
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, legge 30 aprile 1962, n. 283, ed all'art. 37, D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
h) documentazione e dichiarazione necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
i) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
l) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638;
m) eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 16
(Esclusione dalle quote di riserva)
Ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli Quadro, I, 2°, 3°, nonchè 4° e 5° a condizione che questi ultimi abbiano già prestato servizio presso imprese del terziario e siano stati interessati da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzione di organico.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a manzioni di custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell’art. 25, legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Titolo IV
PERIODO DI PROVA
Art. 17
(Periodo di prova)
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livelli Periodo
Quadri e 1° 6 mesi
2° e 3° 60 giorni
4° e 5° 45 giorni
6° e 7° 30 giorni
Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per Quadri e primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Titolo V
APPRENDISTATO
Premessa
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al fine del rilancio dell'apprendistato le organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell'istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Parte generale
APPRENDISTATO
Premessa (Articolo nuovo)
Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 24 luglio 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le parti si impegnano, altresì, a realizzare ed a presentare congiuntamente un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse nazionali allo scopo stanziate, per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi dell'apprendistato.
In questo quadro le parti concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le regioni si attivino per un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Titolo V
APPRENDISTATO
Premessa
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196 in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato e il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.
Norma transitoria
Xxxx apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al c.c.n.l. 20 settembre 1999 ed all'accordo di rinnovo 2 luglio 2001.
Art. 18
(Sfera di applicazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel Quarto e Quinto livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purchè il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con Decreti presidenziali in applicazione dell'art. 9, R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, ovvero di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.
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N.d.R.: Il Protocollo d'intesa 27 maggio 1998 prevede quanto segue:
Art. 6
(Apprendistato - Sfera di applicazione)
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, secondo comma, della legge n. 196/1997 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con il limite di un impegno formativo ridotto.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 30 bis
(Procedure di applicabilità e percentuale di conferma)
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti ai sensi delle disposizioni contenute nella presente Parte speciale debbono presentare, a pena di decadenza, domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, Prima parte, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato e ai programmi di formazione indicati dall'azienda, sulla base di specifici accordi applicativi territoriali.
In tal senso le organizzazioni firmatarie del presente contratto ratificano gli accordi territoriali in materia già in essere, ferma restando la procedura di cui sopra.
La disciplina di cui alla presente Parte speciale non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale prevista dai medesimi articoli, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi della presente Parte speciale, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Le aziende che abbiano già attivato contratti di apprendistato ai sensi delle disposizioni della presente Parte speciale attraverso la procedura di cui al presente articolo, sono tenute, in caso di richieste relative ad ulteriori assunzioni con contratto di apprendistato, a comunicare alla apposita commissione dell'Ente bilaterale, l'esito dei precedenti contratti, anche con riferimento a quanto previsto dal comma precedente.
Art. 30 ter
(Sfera di applicazione)
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 3°, 4° e 5° livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del 5° livello. E' inoltre ammesso per le seguenti qualifiche e mansioni appartenenti al 2° livello (n. 3, n. 4, n. 5, n. 13, n. 18, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 38), con esclusione delle figure con funzione di coordinamento e controllo; è inoltre ammesso per quelle individuate nei punti nn. 1), 6) e 18) del 6° livello.
Al secondo livello di contrattazione potranno essere individuate ulteriori figure professionali appartenenti al 2° ed al 6° livello.
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, 2° comma, della legge n. 196/1997 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto, così come previsto dall'art. 28 ter.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 2
(Apprendistato - Sfera di applicazione)
L'apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 4° e 5° livello, ed esclusivamente per i primi 12 mesi nel 6°, solo qualora non vi sia possesso di titoli di studio, attestati di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere o esperienze precedentemente maturate nel settore.
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, 2° comma, della legge n. 196/1997 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto, così come previsto dall'art. 28-ter, Seconda Parte.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 18
(Apprendistato - Sfera di applicazione)
L'apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2°, 3°, 4°, 5° e 6° livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti 21, 23 e 24 del 5° livello.
Sono esclusi, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purchè il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta.
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Art. 19
(Proporzione numerica)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni 3 lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.
Secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è tuttavia consentita l'assunzione fino a tre apprendisti anche nelle aziende che abbiano fino a otto lavoratori alle proprie dipendenze, nonchè in quelle nelle quali il lavoro è svolto dall'imprenditore, e dai suoi familiari senza l'ausilio di personale subordinato.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 30 bis
(Percentuale di conferma)
La disciplina di cui agli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale prevista dai medesimi articoli, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi degli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Art. 30 quater
(Proporzione numerica)
Considerato che la legge 24 luglio 1997, n. 196, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 3
(Apprendistato - Proporzione numerica)
Le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
Tali limiti potranno essere derogati attraverso specifici accordi in sede locale in caso di "start up" di nuove aziende o aperture di nuove sedi, con particolare attenzione alle aree di alta disoccupazione giovanile.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 19
(Proporzione numerica)
Considerato che la legge 19 luglio 1997, n. 196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987 e successive modifiche, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 20
(Età per l’assunzione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purchè adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
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N.d.R.: Il Protocollo d'intesa 27 maggio 1998 prevede quanto segue:
Art. 5
(Apprendistato - Limiti di età)
Le parti convengono che in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, primo comma, della legge n. 196/1997 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato primo comma dell'art. 16.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 20
(Limiti di età)
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, 1° comma, della legge n. 196/1997 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato 1° comma dell'art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 20
(Limiti di età)
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Art. 21
(Assunzione nominativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi dell'art. 21, legge 28 febbraio 1987, n. 56, per l'assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 21
(Assunzione)
Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
"Dichiarazione congiunta
Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti bilaterali."
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 21
(Assunzione)
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonchè il piano formativo individuale.
Art. 21 bis
(Percentuale di conferma)
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Art. 21 ter
(Procedure di applicabilità)
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, Prima parte, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonchè del rispetto della condizione di cui al precedente art. 21-bis.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al 1° comma all'apposita Commissione istituita in seno all'Ente bilaterale nazionale.
La Commissione paritetica istituita in seno all'Ente bilaterale nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la Commissione paritetica in seno all'Ente bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della Commissione paritetica in seno all''Ente bilaterale nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle Commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonchè del rispetto della condizione di cui al precedente art. 21-bis, Seconda parte.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
Chiarimento a verbale
La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le Commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte.
Art. 22
(Periodo di prova)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 22
(Periodo di prova)
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 23
(Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art 23
(Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Art. 24
(Obblighi del datore di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo nè in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 28 ter
(Formazione: durata)
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:
Titolo di studio Ore di formazione medie annue
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica professionale 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario 60
Diploma di laurea 60
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 28 quater
(Formazione: contenuti)
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della L. n. 196/1997, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), del decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel decreto ministeriale 20 maggio 1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
secondo il modello sperimentale (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente accordo.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B), del decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel decreto ministeriale 20 maggio 1999:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto secondo il modello sperimentale (Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente accordo.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Le parti firmatarie del presente accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerato il carattere sperimentale del presente accordo, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per la definizione dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
Art. 28 quinquies
(Tutor)
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196/1997 e dell'art. 4, del D.M. 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 24
(Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo nè in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art. 28 bis
(Principi generali in materia di formazione
dell'apprendistato professionalizzante)
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Art 28 ter
(Formazione: durata)
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle regioni.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere, stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 28 quater
(Formazione: contenuti)
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
secondo il modello sperimentale (Allegato ...) che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto secondo il modello sperimentale (Allegato ...) che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 28-quater, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
Art. 29 quinquies
(Tutor)
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.
Art. 25
(Doveri dell'apprendista)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purchè questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 25
(Doveri dell'apprendista)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purchè questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 26
(Trattamento normativo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 24, seconda Parte, sono comprese nell'orario normale di lavoro.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 26
(Trattamento normativo)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 24, Parte seconda, sono comprese nell'orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, Parte seconda, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all'art. 28 ter, Parte seconda, e le durate di cui agli artt. 28, 29 e 30 quinquies, Parte seconda.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente accordo.
Art. 27 bis
(Malattia)
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 93, Parte seconda, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del terzo mese dall'inizio del rapporto di lavoro.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 26
(Trattamento normativo)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 24, Seconda parte, sono comprese nell'orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, Seconda parte, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all'art. 28-ter, Seconda parte e le durate di cui all'art. 28, Seconda parte.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente c.c.n.l.
Art. 27 bis
(Malattia)
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 93, Seconda parte, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 27
(Trattamento economico)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti:
a) paga base tabellare:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: il 65% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: l'80% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
b) indennità di contingenza:
secondo le misure e le modalità previste dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.
----------
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 27
(Trattamento economico)
Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti:
a) paga base tabellare:
- per la prima metà del periodo di apprendistato il 70% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato l'85% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
b) indennità di contingenza:
- secondo le misure e le modalità previste dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 4
(Apprendistato - Trattamento economico)
Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti:
a) paga base tabellare:
- per i primi 12 mesi del periodo di apprendistato l'80% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per i successivi 12 mesi di apprendistato il 90% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per i successivi 6 mesi di apprendistato il 100% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per i lavoratori inseriti nel 6° livello, allo scadere dei primi 12 mesi è previsto, oltre all'adeguamento al 90% il passaggio automatico al 5° livello e successivamente, dopo ulteriori 12 mesi, l'adeguamento al 100% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.
E' prevista la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per almeno il 60% dei contratti di apprendistato che arrivano alla loro naturale scadenza.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 27
(Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico)
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6° livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 7° livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Art. 28
(Durata dell'apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Salvo quanto previsto dall'art. 29, seconda Parte, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nel Quinto livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel Quarto livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 30 bis
(Percentuale di conferma)
La disciplina di cui agli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale prevista dai medesimi articoli, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi degli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Art. 30 quinquies
(Durata)
In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 28, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
2° livello 36 mesi
3° livello 36 mesi
4° livello 36 mesi
5° livello 24 mesi
6° livello 18 mesi
Con riferimento al solo 6° livello, al termine dei 12 mesi di apprendistato il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'esito dei risultati formativi sino a quel momento conseguiti in relazione all'eventuale conferma in servizio, al termine dell'intero periodo di 18 mesi previsto, del lavoratore interessato.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo i datori di lavoro devono presentare, prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro, copia della stessa alla specifica Commissione all'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, Parte prima, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità.
Al livello di competenza tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali, possono essere realizzate intese - da trasmettersi agli Enti bilaterali interessati ed all'Osservatorio nazionale - che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal presente articolo.
Per gli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.
Sono fatte salve altresì maggiori durate previste dalla contrattazione di secondo livello già vigenti.
Nota a verbale
Per tutto ciò che non è diversamente regolato dalla presente Parte speciale valgono le norme contrattuali contenute nella Parte generale in materia di apprendistato.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 5
(Apprendistato - Durata dell'apprendistato)
Salvo quanto previsto dall'art. 29, Seconda Parte, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine per un massimo di 30 mesi per le qualifiche comprese nel 5° livello e nel 4° livello.
Relativamente al 6° livello, limitatamente alla qualifica di operatore base, allo scadere dei 12 mesi ci sarà un passaggio al 5° livello per un massimo di altri 18 mesi.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che la Parte speciale del c.c.n.l. terziario non è compresa nell'articolato.
Rimane in vigore quanto previsto dall'art. 16-bis dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. terziario siglato il 20 settembre 1999.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 28
(Durata dell'apprendistato)
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
2° 48
3° 48
4° 48
5° 36
6° 24
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti bilaterali territoriali ed all'Osservatorio nazionale.
Art. 29
(Durata dell'apprendistato nel settore
alimentare e prodotti freschi)
Nelle aziende o singoli reparti di esse del settore alimentare, che trattano prodotti, freschi e non, da vendersi a taglio e peso, il periodo di apprendistato per il raggiungimento delle qualifiche di cui al n. 23 del Quarto livello è fissato in 36 mesi.
Al livello di competenza tra le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali, possono essere realizzate intese - da trasmettersi agli Enti bilaterali interessati e all'Osservatorio Nazionale - che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti all'art. 28, seconda Parte, fino ad un massimo di 36 mesi.
Ferma restando ogni altra norma vigente in materia, nelle aziende commerciali di lane sudice e lavate, seme bachi, cascami di seta, fibre tessili varie e stracci, la durata massima dell'apprendistato per le qualifiche già comprese nelle ex categorie D ed E non potrà superare i 9 mesi se l'apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, e i 6 mesi se l'apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi previsti dal precedente secondo comma debbono presentare - prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro - domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, prima Parte, competente per territorio, la quale, esaminate le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato, esprime parere vincolante di congruità.
Art. 30
(Rinvio alla legge)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che nella provincia di Bolzano l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 30
(Rinvio alla legge)
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale 1
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Dichiarazione a verbale 2
Le parti si danno altresì atto che nella provincia di Bolzano (Trento e regione Sicilia) l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Dichiarazione a verbale 3
Le parti si impegnano ad elaborare, in fase di stesura della presente ipotesi di accordo, un fac-simile di richiesta di parere di conformità e di congruità nonchè fac-simile di risposte da parte delle Commissioni istituite in seno agli Enti bilaterali, che potranno servire da traccia per le aziende del settore e per gli Enti bilaterali nazionale e territoriale.
Dichiarazione a verbale 4
Le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate inferiori a quelle previste nel precedente art. 28, s.p., nonchè un numero inferiore di livelli e mansioni rispetto all'art. 18, s.p., sono automaticamente adeguate a quanto convenuto nella presente ipotesi di accordo.
Fatte salve le condizioni di miglior favore, le parti si incontreranno, inoltre, a livello territoriale, al fine di valutare l'opportunità dell'eventuale armonizzazione alle disposizioni in materia di apprendistato convenute nella presente ipotesi di accordo delle altre norme concordate per il territorio di competenza.
La Parte speciale dell'apprendistato è soppressa (artt. 30-bis; 30-ter; 30-quater; 30-quinquies; Nota a verbale al Titolo V; Dichiarazione a verbale).
Avviso comune in materia di apprendistato
Le parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del presente titolo in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire normali condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti condividono, inoltre, la necessità che, a livello amministrativo, si proceda alla individuazione di principi generali di riferimento per la regolamentazione sul territorio nazionale dei contenuti formativi dell'apprendistato professionalizzante.
Si attiveranno, pertanto, affinchè venga realizzata un'adeguata offerta formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni che conservi carattere di continuità con il contesto formativo vigente.
... collettiva assegna agli Enti bilaterali su tale materia.
Inoltre, in vista della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato da parte delle regioni e della emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei decreti in tema di riconoscimento dei crediti formativi e di verifica della formazione svolta, le parti auspicano che su questi aspetti venga realizzato un concreto coinvolgimento delle parti sociali, alla luce del ruolo che la contrattazione
Titolo VI
ORARIO DI LAVORO
Art. 31
(Orario normale settimanale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende commerciali, è fissata in 40 ore settimanali (1), salvo quanto disposto dai seguenti due commi.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato in 42 ore settimanali.
A decorrere dal 1° dicembre 1997 per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l'orario di lavoro è fissato in 41 ore settimanali.
Tale orario settimanale si realizza attraverso l'assorbimento di 24 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell'art. 68, seconda Parte.
A decorrere dal 1° dicembre 1998 per i dipendenti di cui al quarto comma del presente articolo l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, fermo restando l'assorbimento di 24 ore di cui al comma precedente.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
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(1) Vedi art. 68, seconda Parte.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 8
(Orari di lavoro)
1. Gli orari di lavoro possono essere:
- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito;
- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non dovrà essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi, di norma, non potrà essere superiore a 4 ore.
2. Non sono da considerarsi turni le prestazioni effettuate durante la fascia a lavoro standard (8.00-23.00).
3. Resta inteso che tra un turno e il successivo di lavoro non potranno intercorrere meno di 11 ore.
Art. 32
(Articolazione dell'orario settimanale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 34, seconda Parte, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali.
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di commissione di cui al 2° comma della presente lettera a.1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità.
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 35, seconda Parte, il monte ore di permessi di cui al 2° comma dell'art. 68, seconda Parte, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'art. 68, seconda Parte.
b) 39 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al secondo comma dell'art. 68, seconda Parte.
Le rimanenti ore di cui all'art. 68, seconda Parte, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, seconda Parte.
c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell'art. 68, seconda Parte, e 56 al secondo comma dell'art. 68, seconda Parte.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 68, seconda Parte, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, seconda Parte.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 32
(Articolazione dell'orario settimanale)
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 34, Parte seconda, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al 2° comma della presente lettera a.1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 35, Parte seconda, il monte ore di permessi di cui al 3° comma dell'art. 68, Parte seconda, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di 8 ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'art. 68, Parte seconda.
b) 39 ore settimanali
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al 3° comma dell'art. 68, Parte seconda.
Le rimanenti ore di cui all'art. 68, Parte seconda, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, Parte seconda.
c) 38 ore settimanali
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al 1° comma dell'art. 68, Parte seconda, e 56 al 3° comma dell'art. 68, Parte seconda.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 68, Parte seconda, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, Parte seconda.
Art. 33 bis
(Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro)
Le ore di lavoro eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 32, Parte seconda, lettere b) e c) e all'art. 33, Parte seconda, fino al raggiungimento dell'orario normale settimanale previsto dall'art. 31, Parte seconda, verranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 60, Parte seconda.
Dichiarazione a verbale
Il nuovo sistema di calcolo di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 2000.
Art. 33
(Orario medio settimanale per specifiche tipologie)
Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 31, seconda Parte, le aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash and carry e ipermercati realizzeranno l'articolazione dell'orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all'art. 68, terzo comma, seconda Parte, e le ulteriori 16 ore di cui al successivo quarto comma dell'art. 68, seconda Parte.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali vigenti in materia alla data di stipula del presente contratto.
Per le aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico secondo le tipologie di cui al primo comma del presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente contratto non applichino l'articolazione dell'orario medio settimanale di 38 ore ivi prevista, tale regime medio settimanale sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 1996, fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.
Per le catene di discount che occupino più di 400 dipendenti l'applicazione del primo comma di cui al presente articolo avverrà con la seguente gradualità:
- dal 1° luglio 1996 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale su 39 ore attraverso l'assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui all'art. 68;
- dal 1° luglio 1997 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale su 38 ore attraverso l'assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi retribuiti di cui all'art. 68 (per complessive 72 ore);
sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.
Art. 34
(Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale)
L'eventuale variazione dell'articolazione dell'orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 32, seconda Parte, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda, sarà comunicata entro il 30 novembre di ciascun anno, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 38, seconda Parte, e contestualmente, per iscritto, all'Osservatorio della provincia di competenza, di cui all'art. 16, prima Parte, tramite la corrispondente associazione territoriale aderente alla Confcommercio.
L'articolazione dell'orario settimanale prescelta avrà vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell'orario, avrà validità annua.
Nel corso degli incontri di cui all'art. 16, prima Parte, i dati aggregati relativi all'applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali anche al fine di consentire il confronto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 14, prima Parte.
Art. 35
(Flessibilità dell'orario)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 12, prima Parte, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 35 bis
(Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A))
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 12, Parte prima e di quanto stabilito in materia di accordi territoriali dall'art. 14, Parte prima c.c.n.l., per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda questa potrà realizzare, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 35, Parte seconda, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1) per le aziende di cui all'art. 32, lett. a.2), Parte seconda:
- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, in luogo di quanto previsto dall'art. 32, lett. a.2), Parte seconda, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, Parte seconda, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale;
2) per le aziende di cui all'art. 32, lett. b) e c), Parte seconda:
- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, Parte seconda, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 35 ter
(Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B))
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le aziende di cui all'art. 32 lett. a.2), b) e c) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 35, Parte seconda, sui seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1) superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2) superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1, verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, Parte seconda, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2, verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, Parte seconda, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 35 quater
(Procedure)
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 35 bis e ter, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 59, Parte seconda.
Al fine di consentire il confronto di cui al 1° comma degli artt. 35 bis e ter, Parte seconda, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale competente per territorio.
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 35 bis e 35 ter, Parte seconda, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Art. 35 quinquies
(Banca delle ore)
Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizioni di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 35 bis e 35 ter, Parte seconda, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
- i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
- per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
Art. 35 sexies
I riposi compensativi nonchè i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli articoli 35 bis e 35 ter non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di flessibilità.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 6
(Flessibilità dell'orario)
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 12, Prima Parte, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo di permessi retribuiti di cui all'art. 68, Seconda Parte, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Limitatamente ad un numero di dipendenti non superiore al 40% del personale potrà essere superato l'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 12 settimane, previo accordo con le rappresentanze aziendali o territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il c.c.n.l.
Ai lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti di cui all'art. 68, Seconda Parte, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Il confronto finalizzato al raggiungimento di intese in sede aziendale e/o territoriale dovrà essere concluso entro 7 giorni dalla data del 1° incontro.
Art. 7
(Procedure della flessibilità d'orario)
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità, il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana.
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
In sede aziendale saranno previsti accordi per disciplinare eventuali deroghe a livello individuale.
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N.d.R.: Si veda anche l''accordo 2 novembre 2005 in calce al c.c.n.l.
Art. 36
(Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede)
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore - in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione - per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell'ultimo comma del successivo art. 86, seconda Parte.
Art. 37
(Orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti)
L'orario dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e 30 minuti.
Art. 38
(Fissazione dell'orario)
Xxxxx i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.
Ai sensi dell'art. 12 del X.X. 00 settembre 1923, n. 1955 (1), l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.
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(1) Reg. per l’applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell’orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, approvato con X.X. 00 settembre 1923, n. 1955.(G.U. 28 settembre 1923 n. 228), art. 12: “In ogni azienda industriale o commerciale e in ogni altro luogo di lavoro soggetto alle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere esposto, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con le indicazioni dell’ora di inizio e di termine di lavoro, del personale occupato e dell’ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.
Quando l’orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull’orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale.
Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all’aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L’orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.
Sul libro paga, vidimato dall’Istituto assicurazioni infortuni o dall’Istituto di previdenza sociale se l’azienda non è soggetta alla legge infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario, distintamente da quelle delle ore normali. Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare distinto l’importo pagato per le ore normali di lavoro da quello pagato per lavoro straordinario.
Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli ispettori e funzionari incaricati della vigilanza”.
Art. 39
(Disposizioni speciali)
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi - e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
- la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte, per le ore prestate di domenica;
- la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte, per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;
- la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte, per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonchè le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.
Norma transitoria
Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1° novembre 1984.
Art. 40
(Lavoratori discontinui)
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
7) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purchè nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall'art. 110, seconda Parte, in tema di mansioni promiscue.
L'orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazioni a verbale
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all'art. 12, prima Parte, sulla contrattazione aziendale.
Titolo VII
PART-TIME
Art. 41
(Premessa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Titolo VII
PART-TIME
Art. 41
(Premessa)
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, e successive modifiche, si intende:
a) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;
b) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lett. b) e c).
Art. 42
(Rapporto a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 12 a 25 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a 120 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a 1300 ore;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 42
(Rapporto a tempo parziale)
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto (1), nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale territoriale;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Norma transitoria
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario di lavoro settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2), lettera a), i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale, con orario tra 12 e 15 ore, avranno priorità di accesso nella posizione.
La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo dal momento in cui cessa la condizione di studente.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 9
(Rapporto a tempo parziale)
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
a) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
b) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
In sostituzione di quanto previsto dall'art. 42 del c.c.n.l. terziario potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 15 ore settimanali, limitatamente ai profili professionali relativi all'operatore base in "outbound" telefonico, cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Per quanto riguarda il lavoro supplementare, si fa riferimento alla normativa di legge e all'art. 53 del c.c.n.l. terziario.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 42
(Rapporto a tempo parziale)
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale territoriale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione potranno essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Norma transitoria
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario di lavoro settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2), lett. a), i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale, con orario tra 12 e 15 ore avranno priorità di accesso nella posizione.
La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo, dal momento in cui cessa la condizione di studente.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Art. 46
(Criterio di proporzionalità)
Ai sensi del punto 3, dell'art. 42, Seconda parte, la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Art. 46 bis
(Periodo di comporto per malattia e infortunio)
Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell'art. 42, Seconda parte, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 46 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse disposizioni previste dagli artt. 93 e 95, Seconda parte del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore nell'arco dell'anno solare alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista fermo restando il principio sancito nella Dichiarazione a verbale di cui all'art. 95, Seconda parte.
Art. 43
(Genitori di portatori di handicap)
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 44
(Disciplina del rapporto a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 44
(Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 45
(Relazioni sindacali aziendali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 45
(Relazioni sindacali aziendali)
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, 1° comma, ultima frase, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le Rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Art. 46
(Riproporzionamento)
Ai sensi del punto 3), dell'art. 42, seconda Parte, il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Con riferimento ai punti 2 e 3 dell’art. 42, seconda parte, verrà adottato lo stesso criterio di proporzionalità anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Art. 47
(Quota giornaliera della retribuzione)
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi dell'art. 46, seconda Parte, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, seconda Parte.
Art. 48
(Quota oraria della retribuzione)
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all'art. 118, seconda Parte.
Art. 49
(Festività)
Fermo restando quanto previsto all'art. 116, seconda Parte, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 64, seconda Parte, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Art. 50
(Permessi retribuiti)
Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, seconda Parte, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 46, seconda Parte.
Art. 51
(Ferie)
Conformemente a quanto previsto all'art. 69, seconda Parte, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Art. 52
(Permessi per studio)
Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 77 e 80, seconda Parte, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 46, seconda Parte.
Art. 53
(Lavoro supplementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, nella misura di 72 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
- compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, secondo le modalità previste dall'art. 118 a), seconda Parte, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 27%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.
Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al 2° comma del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 1995.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 53
(Lavoro supplementare)
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del 4° comma, dell'art. 5, L. n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, nella misura di 120 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
- compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Parte seconda, secondo le modalità previste dall'art. 118 a), Parte seconda, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Parte seconda.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Parte seconda, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni altro istituto.
Ferma restando l'applicabilità della presenta norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Saranno valide, altresì, intese a livello territoriale, aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al 2° comma del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 53
(Lavoro supplementare - Normativa)
Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al 1° comma del presente articolo.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte, secondo le modalità previste dall'art. 118, lett. a), Seconda parte, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte.
Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Art. 53 bis
(Clausole flessibili ed elastiche)
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente c.c.n.l. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.
L'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Il termine di preavviso è di almeno due giorni.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento definitivo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte del c.c.n.l. secondo le modalità previste dall'art. 118 a, Seconda parte e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, nè l'adozione di provvedimenti disciplinari.
L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute o certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all'art. 78, Seconda parte del c.c.n.l., debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Art. 57 bis
(Part-time post-maternità)
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 3 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Art. 57 ter
(Lavoratori affetti da patologie oncologiche)
Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000 come modificato dal decreto n. 276/2003, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Art. 54
(Registro lavoro supplementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali, provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale, con l'obiettivo di consentire alle parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di verificare congiuntamente il consolidamento eventuale di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 54
(Registro lavoro supplementare)
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali, provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale, con l'obiettivo di consentire alle parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
Art. 55
(Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della 13ª e della 14ª mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 46, seconda Parte.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all'art. 115, seconda Parte, spettante all'atto della corresponsione.
Art. 56
(Preavviso)
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 57
(Relazioni sindacali regionali)
Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall'art. 13, prima Parte, si procederà all'esame delle problematiche connesse all'istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.
Art. 58
(Condizioni di miglior favore)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 58
(Condizioni di miglior favore)
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
Titolo VIII
LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
Art. 59
(Norme generali lavoro straordinario)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l'orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art. 31, seconda Parte.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento.
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N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2002 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA prevede quanto segue:
Art. 7
(Lavoro straordinario)
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente accordo.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
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N.d.R.: Si veda anche l''accordo 2 novembre 2005 in calce al c.c.n.l.
Art. 60
(Maggiorazioni lavoro straordinario)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 31, seconda Parte, del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 66, seconda Parte, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Norma transitoria
Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1° novembre 1984.
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N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2002 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA prevede quanto segue:
Art. 8
(Maggiorazione del lavoro straordinario)
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente accordo, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di cui al Titolo XXI (Trattamento economico) del c.c.n.l. del terziario e di eventuali superminimi, con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:
1) 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro settimanale di cui al precedente art. 4 del presente accordo;
2) 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
3) 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
4) 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 10
(Maggiorazione lavoro straordinario)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 31, Seconda Parte, del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale.
Superate le 50 ore di straordinario, per le ore eccedenti, il personale avrà diritto ad un corrispondente riposo compensativo retribuito, da usufruire inderogabilmente entro il 30 aprile successivo all'anno di maturazione o alla cessazione del rapporto di lavoro, se anteriore alla suddetta data.
Saranno possibili modalità di fruizione diversa stabilite in sede aziendale.
La maggiorazione contrattualmente prevista sarà pagata comunque entro il mese successivo all'effettuazione del lavoro straordinario.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 66, Seconda Parte, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
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N.d.R.: Si veda anche l''accordo 2 novembre 2005 in calce al c.c.n.l.
Art. 61
(Registro lavoro straordinario)
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al presente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Norma transitoria
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni sindacali provinciali e le associazioni provinciali a carattere generale aderenti alla Confcommercio si incontreranno, almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.
Art. 62
(Lavoro ordinario notturno)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, maggiorata del 15%.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
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N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2002 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA prevede quanto segue:
Art. 6
(Lavoro notturno)
Le parti, visto il D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base di quanto il succitato decreto delega alle parti sociali.
Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il "Campo di applicazione", la "Tutela della salute" e la "Comunicazione del lavoro notturno" di cui agli artt. 1, 5 e 10 del suddetto decreto, potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso decreto, quali:
- Art. 2, Definizioni - Art. 3, Limitazioni al lavoro notturno - Art. 4, Durata della prestazione - Art. 6, Trasferimento al lavoro diurno - Art. 7, Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva - Art. 8, Rapporti sindacali - Art. 9, Doveri di informazione - Art. 11, Misure di protezione personale e collettiva.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente al recepimento della direttiva 93/104/CE in materia di orario di lavoro al fine di procedere ad una verifica della materia.
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 11
(Lavoro ordinario notturno)
A decorrere dall'entrata in vigore del c.c.n.l. Assocallcenter, ai lavoratori il cui turno di lavoro comprende anche l'orario tra le ore 23 e le ore 8 del mattino con l'effettuazione di lavoro per almeno 2 ore in questo arco di tempo - verrà corrisposta una retribuzione oraria maggiorata del 15% della retribuzione di fatto di cui all'art. 115 del vigente c.c.n.l. terziario.
Qualora il lavoro ordinario notturno sia prestato per un numero di ore non inferiore alle 4, sarà corrisposta una maggiorazione del 15%, fermo restando che la maggiorazione minima da corrispondersi non potrà essere inferiore a 15 €.. Resta inteso che tra un turno e l'altro di lavoro dovrà intercorrere un periodo minimo di 11 ore di riposo.
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N.d.R.: Si veda anche l''accordo 2 novembre 2005 in calce al c.c.n.l.
Titolo IX
RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E PERMESSI RETRIBUITI
Art. 63
(Riposo settimanale)
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.
Art. 64
(Festività)
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività nazionali
1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
2) 1° maggio - Festa dei lavoratori
Festività infrasettimanali
1) il 1° giorno dell'anno
2) l'Epifania
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua
4) il 15 agosto - festa dell'Assunzione
5) il 1° novembre - Ognissanti
6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione
7) il 25 dicembre - Natale
8) il 26 dicembre - X. Xxxxxxx
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, semprechè non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corriposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Per le due festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54 (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 65
(Retribuzione prestazioni festive)
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 64, seconda Parte, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 60 e 118, seconda Parte, di questo stesso contratto.
Art. 66
(Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge)
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 67
(Lavoro ordinario domenicale per impianti di
distribuzione di carburante autostradale)
Ai dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% (dieci per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo ha decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Art. 68
(Permessi retribuiti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (1) per le aziende fino a 15 dipendenti.
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore:
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1992
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1993
- 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell'art. 32, seconda Parte.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, di cui all'art. 115, seconda Parte, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, la gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa post partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonchè la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 64, seconda Parte, sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle festività abolite.
Xxxxx di interpretazione autentica
Le norme di cui al presente articolo 68 si applicano ai Quadri e al personale di cui al primo comma dell'art. 39, seconda Parte.
Per le aziende che avessero interpretato la presente norma in modo difforme, viene fatta salva la prassi finora adottata e le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.
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(1) Le 56 ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:
- 1° gennaio 1982: 24 ore
- 1° luglio 1984: 12 ore
- 1° gennaio 1985: 12 ore
- 1° gennaio 1986: 8 ore
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 13
(Gradualità applicativa dei permessi retribuiti)
Saranno fruiti dai dipendenti delle aziende aderenti ad Assocallcenter un numero di permessi retribuiti secondo la gradualità prevista dalla seguente tabella:
Dall'1.09.2003 Dall'1.09.2004 Dall'1.09.2005
Dipendenti di aziende fino a 15 dipendenti 45 ore 65 ore 88 ore
Dipendenti di aziende con più di 15 dipendenti 60 ore 85 ore 104 ore
Titolo X
FERIE
Art. 69
(Ferie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.
Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore.
Chiarimento a verbale
Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. ...
(Ferie)
Aggiungere dopo il 2° comma:
"Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su una richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.".
Art. 70
(Funzioni pubbliche elettive)
In conformità alla vigente legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 71
(Determinazione periodo di ferie)
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonchè le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno.
Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, nè di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, anche con riferimento alla normativa di cui al presente articolo, restano fermi gli obblighi di cui ai successivi artt. 91, primo comma, e 150, primo comma, seconda Parte.
Art. 72
(Normativa retribuzione ferie)
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all'art. 115, seconda Parte.
Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.
Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.
Art. 73
(Normativa per cessazione rapporto)
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Art. 74
(Richiamo lavoratore in ferie)
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Art. 75
(Irrinunciabilità)
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Art. 76
(Registro ferie)
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 61, seconda Parte, per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
Titolo XI
CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVA
Art. 77
(Congedi retribuiti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all'art. 68, seconda Parte, ovvero, ove esauriti, dalle ferie.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 77 bis
(Permessi per decessi e gravi infermità)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, Seconda parte, del c.c.n.l.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Art. 78
(Aspettativa per gravi motivi familiari)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, della legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. Casi d'urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi.
L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 10 giorni.
Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.
Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 4, 1° comma della legge 8 marzo 2000, n. 53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ed al Collegio arbitrale di cui agli artt. 17 e 17-bis, Prima parte.
Dichiarazione congiunta al Titolo XIII, Seconda parte
Le parti, nel riconfermare l'intento di riesaminare in sede di Commissione tecnica l'intera materia delle missioni e trasferte, convengono di concludere i lavori durante la fase di stesura del c.c.n.l. e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, armonizzando le norme dell'attuale disciplina contrattuale con le vigenti disposizioni di carattere contributivo e fiscale.
Art. 78
(Aspettativa non retribuita)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In presenza di gravi e comprovati motivi, potrà essere concesso al lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetitibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 21 A), prima Parte.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 78
(Aspettativa non retribuita)
In presenza di gravi e comprovati motivi, il lavoratore ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 21-A, Parte prima.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.
In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione ed al collegio arbitrale di cui agli artt. 17 e 17 bis, Parte prima.
Art. 79
(Congedo matrimoniale)
Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Art. 80
(Diritto allo studio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonchè corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o Enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
E' demandato alle organizzazioni territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinchè dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al 1° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 77, seconda Parte, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. ...
(Congedi per formazione)
In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata.
Nelle aziende che occupano da 50 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 5 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno:
- 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;
- 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.
L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.
Art. 81
(Aggiornamento professionale personale
direzione esecutiva)
Al fine di agevolare l'esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione degli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.
Art. 82
(Aspettativa per tossicodipendenza)
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i Servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'Autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate da idonea documentazione redatta dai Servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Art. 83
(Congedi e permessi per handicap)
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè:
a) il periodo di astenzione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino;
b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell’INPS;
c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell’INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall’articolo 7 della legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. 7, legge n. 1204/1971.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.
Titolo XII
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE
Art. 84
(Chiamata alle armi)
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982, e fino al 31 marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 1° aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte, alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavoratori stagionali o saltuari.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonchè per effetto della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.
Art. 85
(Richiamo alle armi)
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonchè degli scatti di anzianità e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982, fino al 31 marzo 1987, il periodo di richiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dall’1 aprile 1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte, alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653.
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.
Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
c) durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
Titolo XIII
MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art. 86
(Missioni)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita - compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4) del seconda comma, nonchè della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
Dichiarazione a verbale
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 86, seconda Parte, del presente contratto è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall'art. 57 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 e dall'art. 57 del c.c.n.l. 31 luglio 1970.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Titolo XIII
MISSIONI E TRASFERIMENTI
Nota a verbale
Le Parti convengono di costituire una Commissione di studio in materia di missioni e trasferte che dovrà elaborare proposte da sottoporre alle parti stesse entro la scadenza del I biennio del presente c.c.n.l., al fine di adeguare la normativa contrattuale vigente alle modificazioni settoriali e organizzative in corso.
Art. 87
(Trattamento retributivo trasporto merci)
Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 86, seconda Parte, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
Art. 88
(Trasferimenti)
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 86, seconda Parte, ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sè e per le persone di famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sè e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sè e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Art. 89
(Disposizioni per i trasferimenti)
A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purchè il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Titolo XIV
MALATTIE E INFORTUNI
Art. 90
(Malattia)
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Art. 91
(Normativa)
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 90, seconda Parte, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 148 e 151, seconda Parte, del presente contratto.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 137 e 138, seconda Parte, del presente contratto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 148 e 151, seconda Parte, del presente contratto.
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonchè dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 92
(Obblighi del lavoratore)
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immedata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonchè l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 148 e 151, seconda Parte, del presente contratto.
Art. 93
(Periodo di comporto)
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli artt. 137 e 138, seconda Parte, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 99, seconda Parte.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 94
(Trattamento economico di malattia)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonchè i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 96 e 100, seconda Parte, nè agli apprendisti.
Dichiarazione a verbale
Il sistema di computo delle integrazioni a carico del datore di lavoro decorre dal 1° aprile 1987.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 27 bis
(Malattia)
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 93, Parte seconda, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del terzo mese dall'inizio del rapporto di lavoro.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 27 bis
(Malattia)
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 93, Seconda parte, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 95
(Infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 46, 93 e 95, seconda Parte.
Dichiarazione a verbale
A decorrere dal 1° gennaio 1995 i periodi di comporto per malattia e per infortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 95
(Infortunio)
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dall'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 46, 93, 99 e 99 bis.
Art. 96
(Trattamento economico di infortunio)
Ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAlL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate rispettivamente nell'80% e nel 90%.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Dichiarazione a verbale
Il sistema di computo delle integrazioni a carico del datore di lavoro decorre dal 1° aprile 1987.
Art. 97
(Quota giornaliera per malattia e infortunio)
Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.
Art. 98
(Festività)
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Art. 99
(Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 93 e 95, seconda Parte, del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 93, seconda Parte; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 99
(Aspettativa non retribuita per malattia)
Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 93, Parte seconda, del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 93, Parte seconda; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 99 bis
(Aspettativa non retribuita per infortunio)
Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli articoli 93 e 95, Parte seconda, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non retribuita, per tutta la durata dell'infortunio.
L'aspettativa spetta fino alla cessazione della corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea da parte dell'INAIL, a condizione che siano esibiti regolari certificati medici ed idonea documentazione comprovante il permanere dello stato di inabilità temporanea assoluta.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma.
Al termine del periodo di aspettativa di cui al presente articolo, perdurando l'assenza, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi del precedente art. 93, Parte seconda; il periodo stesso è considerato utile ai soli fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto limitatamente ai primi 120 giorni del periodo di aspettativa.
Art. 100
(Tubercolosi)
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario anti tubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in lungo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 101
(Rinvio alle leggi)
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Titolo XV
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. 102
(Astensione dal lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
In applicazione ed alle condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 972 dell'19 ottobre 1988, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione obbligatoria post partum è fissato in 7 mesi.
Il diritto di cui alla lettera c) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903 alle condizioni previste nello stesso articolo, nonchè in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 14 gennaio 1987, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.
Il diritto di cui alla lett. d) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c), devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'art. 6, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. 102
(Astensione dal lavoro)
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
In applicazione ed alle condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 972 dell'11 ottobre 1988, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione obbligatoria post partum è fissato in 7 mesi.
Il diritto di cui alla lettera c) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903 alle condizioni previste nello stesso articolo, nonchè in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.
Il diritto di cui alla lettera d) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (1).
Per i soli periodi indicati nei punti a), b) e c) del 1° comma del presente articolo, l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ferma restando l'indennità pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria anticipata di cui all'art. 5 della legge n. 1204/1971.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Chiarimento a verbale all'Art. 102 s.p.
Le parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione integrale della tredicesima mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla quattordicesima mensilità.
Sono pertanto abrogati l'ultimo comma dell'art. 128 s.p. e l'ultimo comma dell'art. 129 s.p.
Art. 57 bis
(Part-time post maternità)
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 2 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 30 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Per far fronte alla minore prestazione che si determina in tal modo, le aziende potranno fare ricorso a contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa, anche superando le percentuali e la durata previste dalle assunzioni con contratto a tempo determinato di cui all'art. 21 lett. a), Parte prima, del presente contratto.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 102
(Congedo di maternità e di paternità)
Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001 agli artt. 6, comma 1 e 7, comma 6 l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dalla DPL su richiesta della lavoratrice.
Il diritto di cui alla lett. c) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, in caso di:
- morte o di grave infermità della madre;
- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di maternità.
In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da quelle indicate al comma precedente, il padre lavoratore avrà diritto, per un periodo di durata non superiore a quanto previsto al 1° comma, lett. c) e d), ad usufruire della aspettativa di cui all'art. 78, Seconda parte.
I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (1).
Per i soli periodi indicati nel 1° e 2° comma del presente articolo, l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
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(1) Vedi sentenza Corte cost. 18 marzo 1991, n. 132, per il lavoro a tempo parziale a pag. 306.
Chiarimento a verbale all'art. 102 s.p.
Le parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione integrale della tredicesima mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla quattordicesima mensilità.
Sono pertanto abrogati l'ultimo comma dell'art. 128 s.p. e l'ultimo comma dell'art. 129 s.p.
Art. 102 bis
(Congedo parentale)
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 e all'art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Ai sensi dell'art. 34 del T.U. (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell'INPS, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.
Art. 103
(Permessi per assistenza al bambino)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 21 aprile 1993.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi (1).
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e al trattamento di fine rapporto.
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(1) Tale indennità è posta a carico dell’INPS dal 1 gennaio 1980 mentre, con effetto dal 1° gennaio 1978 era dovuta dall’Ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi dell’art. 8, L. n. 9 dicembre 1977, n. 903.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 103
(Permessi per assistenza al bambino)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lett. a), b), c) del capoverso precedente, all'esplicito consenso scritto della madre.
I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi (1).
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 151/2001 e al trattamento di fine rapporto.
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(1) Tale indennità è posta a carico dell'INPS dal 1° gennaio 1980, mentre con effetto dal 1° gennaio 1978 era dovuta dall'ente assicuratore di malattia presso la quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 104
(Normativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art. 137, seconda Parte.
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 104
(Normativa)
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 150° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di cui all'art. 28 del citato D.Lgs., per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento sulla base della disciplina di cui all'art. 54, comma 9, del suddetto decreto legislativo.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art. 137, Seconda parte. Le dimissioni dovranno altresì essere convalidate presso l'Ispettorato del lavoro.
La disposizione di cui al comma che precede si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Titolo XVI
SOSPENSIONE DEL LAVORO
Art. 105
(Sospensione)
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Titolo XVII
ANZIANITA' DI SERVIZIO
Art. 106
(Decorrenza anzianità di servizio)
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte della azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
Chiarimento a verbale
Tutte le norme contrattuali relative all'anzianità di servizio non si riferiscono comunque al trattamento di fine rapporto che trova regolamentazione specifica nell'art. 138, seconda Parte, del presente contratto e nelle disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 107
(Computo anzianità frazione annua)
Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.).
Titolo XVIII
ANZIANITA' CONVENZIONALE
Art. 108
(Anzianità convenzionale)
Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.
L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed Enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto il diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.
Per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto restano ferme le norme di cui all'art. 76 del precedente c.c.n.l. 23 ottobre 1950 in base alle quali i lavoratori stessi, per ottenere il riconoscimento dell'anzianità convenzionale, dovevano esibire la documentazione entro sei mesi, se in servizio alla data del 23 ottobre 1950 e denunciare all'atto dell'assunzione i titoli validi, con riserva di presentare i documenti entro sei mesi, se assunti dopo tale data; l'entrata in vigore del presente contratto non riapre i suddetti termini.
Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha diritto.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che, per i lavoratori in forza al 31 maggio 1982 che abbiano presentato le necessarie documentazioni, l'anzianità convenzionale è riconosciuta anche agli effetti dell'indennità di anzianità calcolata secondo la disciplina vigente sino alla predetta data.
Titolo XIX
PASSAGGI DI QUALIFICA
Art. 109
(Mansioni del lavoratore)
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 110
(Mansioni promiscue)
Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni d'ordine di segreteria (quarto livello, punto 14), di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (quarto livello, punto 8 e quinto livello, punto 23) e di addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari) (quarto livello - quinto livello), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.
Art. 111
(Passaggi di livello)
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzone superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza.
Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
Titolo XX
SCATTI DI ANZIANITA'
Art. 112
(Scatti di anzianità)
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;
c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
Livelli Importi
1° gennaio 1990
Quadri 49.300
1° 48.100
2° 44.200
3° 42.500
4° 40.000
5° 39.300
6° 38.200
7° 37.700
In occasione del nuovo scatto l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Nota a verbale
Le parti confermano che l'importo degli scatti maturati a tutto il 1° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.
Interpretazione autentica delle parti sulla
disciplina degli scatti di anzianità
La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati, successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21° anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo Settore commercio del 10 agosto 1946.
La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall'origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta, in sostanza, di un sistema meramente convenzionale - dove tra l'altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli; periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l'onere economico.
Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente.
Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art. 75, c.c.n.l. 18 marzo 1983).
Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in particolare la natura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi, pertanto, sin dall'origine in nessun modo collegabile al concetto del compimento della maggiore età.
Xxxxxxxxxxx, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di tutte le intese contrattuali intercorse.
Titolo XXI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 113
(Normale retribuzione)
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 112, seconda Parte;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L'indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi.
L'importo giornaliero dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile.
Art. 114
(Conglobamento elemento distinto della retribuzione)
A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell'Accordo interconfederale 31 luglio 1992, è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.
Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l'importo dell'indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.
Art. 115
(Retribuzione di fatto)
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 113, seconda Parte, nonchè da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Art. 116
(Retribuzione mensile)
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Art. 117
(Quota giornaliera)
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, seconda Parte.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
Art. 118
(Quota oraria)
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.
Art. 119
(Paga base nazionale conglobata)
Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali di cui al Titolo I e II, seconda Parte, del presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle A e B che fanno parte integrante del presente contratto.
La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicate nell'art. 120, seconda Parte, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 31 dicembre 1990 gli aumenti di cui al successivo art. 120, seconda Parte.
Nei confronti del personale assunto successivamente al 31 dicembre 1990 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante dall'applicazione dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 120
(Aumenti retributivi mensili)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali:
Livelli Aumenti Aumenti Totale
1° gennaio 1995 1° gennaio 1996
Quadri 133.681 121.528 255.209
1° 120.419 109.472 229.891
2° 104.164 94.694 198.858
3° 89.031 80.938 169.969
4° 77.000 70.000 147.000
5° 69.567 63.243 132.810
6° 62.456 56.778 119.234
7° 53.472 48.611 102.083
Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono quelle delle allegate tabelle A e B.
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, seconda Parte (tabelle A e B).
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N.d.R.: L’accordo di rinnovo 29 novembre 1996 prevede quanto segue:
Art. 1
(Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Aumenti Aumenti Aumenti Totale
1.1.1997 1.1.1998 1.7.1998
Quadri 121.528 95.486 104.167 321.181
1° 109.472 86.014 93.833 289.319
2° 94.694 74.403 81.167 250.264
3° 80.937 63.594 69.375 213.906
4° 70.000 55.000 60.000 185.000
5° 63.243 49.691 54.208 167.142
6° 56.778 44.611 48.667 150.056
7° + 10.000 48.611 38.194 41.667 128.472
Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono quelle delle allegate tabelle A e B.
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, seconda parte (tabelle A e B).
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 120
(Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Livelli Dal 1/9/1999 Dal 1/7/2000 Totale
Quadri 69.444 62.500 131.944
1° 62.556 56.300 118.856
2° 54.111 48.700 102.811
3° 46.250 41.625 87.875
4° 40.000 36.000 76.000
5° 36.139 32.525 68.664
6° 32.445 29.200 61.645
7° 27.778 25.000 52.778
Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono quelle delle allegate Tabelle A e B.
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Parte seconda.
Resta inteso che a decorrere dal mese di settembre 1999, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2001 prevede quanto segue:
Art. 1
(Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Livelli 1.7.2001
lire 1.1.2002
lire 1.7.2002
lire 1.1.2003
lire Totale
lire
Quadri 34.722 73.785 69.444 48.611 226.563
1° 31.278 66.465 62.556 43.789 204.087
2° 27.056 57.493 54.111 37.878 176.538
3° 23.125 49.141 46.250 32.375 150.891
4° 20.000 42.500 40.000 28.000 130.500
5° 18.069 38.398 36.139 25.297 117.903
6° 16.222 34.472 32.445 22.711 105.850
7° 13.889 29.514 27.778 19.444 90.625
Categorie Lire Lire Lire Lire Lire
1ª 18.879 40.118 37.758 26.431 123.185
2ª 16.102 34.217 32.204 22.543 105.067
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Parte seconda.
Resta inteso che a decorrere dal mese di luglio 2001 l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art. 120
(Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Biennio 2003/2004
Livelli Dall'1.7.2004 Dall'1.12.2004
Quadri 60,76 64,24
1° 54,74 57,86
2° 47,35 50,05
3° 40,47 42,78
4° 35,00 37,00
5° 31,62 33,43
6° 28,39 30,01
7° 24,31 25,69
Operatori di vendita
I categoria 33,04 34,93
II categoria 25,46 26,91
Biennio 2005/2006
Livelli Dall'1.7.2005 Dall'1.9.2006
Quadri 39,93 52,08
1° 35,97 46,92
2° 31,11 40,58
3° 26,59 34,69
4° 23,00 30,00
5° 20,78 27,10
6° 18,66 24,33
7° 15,97 20,83
Operatori di vendita
I categoria 21,71 28,32
II categoria 16,73 21,82
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N.d.R.: L'accordo 18 luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da call centers in outsourcing prevede quanto segue:
Art. 15
(Trattamento economico)
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti ai fini di armonizzare e disciplinare il trattamento economico dei dipendenti delle aziende che aderiscono ad Assocallcenter a quello previsto dal c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi del 20 settembre 2001 concordano quanto segue:
- il trattamento economico nei confronti dei lavoratori delle aziende del settore aderenti al presente protocollo risulterà come sotto riportato nella seguente Tabella 1 per effetto dell'armonizzazione professionale e delle fasi (I, II, III) di graduale recupero del differenziale economico derivante dall'applicazione del trattamento economico previsto dal c.c.n.l. terziario.
Su espressa richiesta dei lavoratori, la retribuzione, in fase di contrattazione di secondo livello, potrà essere riparametrata su 13 mensilità con l'accorpamento di tutte le voci retributive in una unica con l'esclusione dei soli terzi elementi provinciali, tenendo conto dei livelli retributivi presenti nel c.c.n.l. terziario.
Tabella 1
A decorrere dalle scadenze appresso indicate gli importi della paga base di cui alla Tabella 1, saranno considerati con le seguenti percentuali per tutti gli assunti a partire dal 1° settembre 2003, con l'aggiunta del III elemento previsto a livello nazionale o, ove esistente, a livello provinciale.
Specifici accordi in sede aziendale disciplineranno il passaggio da altre aree contrattuali, tali accordi dovranno tenere conto di eventuali situazioni di miglior favore.
Retribuzione
base Livelli Dall'1.09.2003
Dall'1.09.2004 Dall'1.09.2005
Totale
alla fine del periodo di gradualità
1.843,46 Quadri 80% 1.474,77 90% 1.659,11 100% 1.843,46 1.843,46
1.548,52 1° 80% 1.238,82 90% 1.393,67 100% 1.548,52 1.548,52
1.407,05 2° 80% 1.125,64 90% 1.266,35 100% 1.407,05 1.407,05
1.275,37 3° 80% 1.020,30 90% 1.147,83 100% 1.275,37 1.275,37
1.170,68 4° 80% 936,54 90% 1.053,61 100% 1.170,68 1.170,68
1.105,99 5° 80% 884,79 90% 995,39 100% 1.105,99 1.105,99
1.044,12 6° 80% 835,30 90% 939,71 100% 1.044,12 1.044,12
971,60 7° 80% 777,28 90% 874,44 100% 971,60 971,60
I futuri aumenti derivanti dal c.c.n.l. terziario saranno automaticamente riconosciuti sulla base tabellare con le percentuali sopra definite.
Salario incentivante
Questa parte riguarda esclusivamente operatori che si occupano delle campagne di "outbound" (chiamate telefoniche in uscita) con compiti di promozione, vendita, telemarketing, presa appuntamenti ecc.
A questa categoria appartengono gli operatori inseriti al 6° livello che in via prevalente e continuativa (per almeno il 70% della loro attività) svolgono tali compiti.
Per questi operatori oltre alla parte fissa del salario si adotteranno dei criteri incentivanti che portino il salario ad essere composto in questo modo:
- parte fissa come da Tabella 1;
- variabile fino ad un 15% aggiuntivo del tabellare che tenga conto dei risultati di produttività del gruppo omogeneo di lavoro:
- scostamento di più o meno 7,5% dalla media del gruppo di lavoro omogeneo un aumento del tabellare pari al 5% del livello corrispondente scostamento oltre il meno 7,5% dalla media del gruppo di lavoro omogeneo nessun aumento del tabellare;
- scostamento oltre il più 7,5% dalla media del gruppo di lavoro omogeneo un aumento del tabellare pari al 15% del livello corrispondente.
Accordi per una diversa entità del variabile potranno essere presi in sede di contrattazione aziendale e gestiti in modo differenziato a seconda della tipologia delle campagne.
Nei periodi della durata di almeno un mese in cui, all'interno dell'azienda, non ci fossero campagne "outbound" in essere, agli operatori inseriti in questa speciale categoria sarà riconosciuta forfettariamente una indennità pari al 5% della paga base.
Nei periodi in cui ci fosse il riconoscimento dell'indennità pari al 5% della paga base gli operatori inseriti in questa speciale categoria potranno essere adibiti a mansioni diverse dall'"outbound" telefonico e spostati nel settore "inbound" telefonico (chiamate in ingresso) o in altre attività presenti in quel momento in azienda (ad esempio attività di back office).
Dopo 30 mesi di inserimento in questa area gli addetti saranno inquadrati automaticamente al 5° livello del contratto.
Al passaggio automatico al 5° livello decade l'automatismo di salario incentivante, in sede aziendale saranno possibili accordi per la determinazione di nuove modalità di incentivazione.
Nell'incontro da tenersi entro il 2006 riguardante gli elementi distintivi tra le varie tipologie lavorative si discuterà anche delle figure professionali presenti in questo articolo, operatore "outbound" 6°/5° livello, per verificare la possibilità di inserire una categoria speciale che riguardi gli operatori inquadrati in questa area.
Art. 121
(Una tantum)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A tutto il personale in forza alla data del 1° novembre 1994 - compresi i giovani assunti con C.f.l. - verrà erogato un importo "una tantum".
Tale importo, pari a lire 350.000 lorde per i lavoratori qualificati ed a lire 250.000 per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di nove mesi intercorrenti dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994.
Per i casi di anzianità inferiore ai nove mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della seconda Parte del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità.
Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
L'importo "una tantum" spettante ai lavoratori qualificati verrà erogato per lire 200.000 con il foglio paga di novembre 1994 e per lire 150.000 con il foglio paga di febbraio 1995.
Per gli apprendisti l'importo "una tantum" spettante verrà erogato per lire 150.000 con il foglio paga di novembre 1994 e per lire 100.000 con il foglio paga di febbraio 1995.
Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.
Con la corresponsione di tali importi si intende assolto, fino al 31 dicembre 1994, ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.
Ai lavoratori che, in forza alla data di stipulazione del presente contratto, godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'Istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alle scadenze indicate al sesto comma tali importi verranno erogati sulla base dei criteri di cui al terzo comma.
----------
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 121
(Una tantum)
A tutto il personale in forza alla data del 1° settembre 1999 - compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di vendita - verrà erogato un importo "una tantum".
Tale importo, pari a lire 120.000 lorde per i lavoratori qualificati ed a lire 90.000 lorde per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di otto mesi intercorrenti dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 1999 ed è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 31 agosto 1999 a titolo di Indennità di vacanza contrattuale.
Per i casi di anzianità inferiore ad otto mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Parte seconda del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
L'importo "una tantum" sopra definito verrà erogato con il foglio paga di ottobre 1999.
L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori che, in forza alla data di stipulazione del presente contratto, godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al 6° comma l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 3° comma.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2001 prevede quanto segue:
Art. 2
("Una tantum")
A tutto il personale in forza alla data della stipula del presente accordo o assunti successivamente a tale data, compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo "una tantum".
Tale importo, pari a lire 320.000 lorde medie (4° livello) riparametrate per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all'art. 27, Parte seconda, c.c.n.l. 20 settembre 1999, è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 30 giugno 2001 a titolo di indennità di vacanza contrattuale e spetta in relazione all'intero periodo di dodici mesi intercorrenti dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.
Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi e fermo restando quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, gli importi di cui sopra verranno erogati "pro-quota" in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Parte seconda del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'"una tantum" verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
L'importo "una tantum" spettante verrà erogato con il foglio di paga di settembre 2001.
In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma 6 l'importo "una tantum" verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 3° comma.
L'importo "una tantum" di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di "una tantum" o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Art 121
("Una tantum")
A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente accordo, compresi i giovani assunti con C.f.l. o con contratto di inserimento e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo "una tantum".
Tale importo, pari a euro 400 lordi medi (4° livello) riparametrati per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all'art. 27, Seconda parte, c.c.n.l. 20 settembre 1999, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Seconda parte del presente contratto. Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'"una tantum" verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
L'importo "una tantum" spettante verrà erogato in due tranche, la prima di euro 250,00 con il foglio paga di luglio 2004, la seconda di euro 150,00 con il foglio paga di gennaio 2005.
In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma 6 l'importo "una tantum" verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 3° comma.
L'importo "una tantum" di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di "una tantum" o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
Con la corresponsione di tale importo si intende assolto ogni onere derivante dall'applicazione del Capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.
Dichiarazione congiunta sul Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita
Le parti stipulanti il presente contratto, considerata l'evoluzione della figura degli operatori di vendita, convengono sull'opportunità di procedere, nel corso della fase di stesura, all'aggiornamento della relativa disciplina contrattuale sulla base dei seguenti principi:
- analisi della figura professionale dell'operatore di vendita;
- volontarietà nella trasformazione del rapporto;
- adeguamento dei valori delle polizze assicurative e dei massimali spese per il rischio macchina.
Gli aumenti retributivi derivanti dal presente rinnovo saranno corrisposti agli operatori di vendita nelle misure e con le scadenze indicate all'art. 120, x.x.
Xxx. 000
(Xxxxx elementi provinciali)
I terzi elementi provinciali in atto alla data del 30 giugno 1973, già congelati con il c.c.n.l. 21 novembre 1973, rimangono ancora congelati, per tutta la durata del presente contratto, a titolo di elemento collettivo valido a tutti gli effetti stabiliti nei contratti integrativi.
I terzi elementi di cui al precedente comma dovranno essere riportati in aggiunta ai nuovi livelli retributivi di cui al precedente art. 119, seconda Parte, e dovranno essere corrisposti anche ai lavoratori assunti in data successiva al 31 gennaio 1983.
Art. 123
(Terzi elementi nazionali)
In relazione all'impegno contenuto nell'ultimo comma della norma transitoria dell'art. 75, c.c.n.l. 21 novembre 1973, le parti, in considerazione delle differenziazioni retributive esistenti, convengono che per i dipendenti di aziende operanti in province nelle quali non sono in atto terzi elementi retributivi provinciali comunque denominati, siano corrisposte a titolo di terzo elemento lire 4.000 mensili.
Art. 124
(Assorbimenti)
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonchè gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
Art. 125
(Trattamento personale di vendita a provvigione)
Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, la parte fissa della retribuzione ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso sulla base media annuale delle vendite e comunicati per iscritto.
Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensile riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore almeno del 5% (cinque per cento) alla paga base nazionale conglobata di cui all'art. 119, seconda Parte, del presente contratto.
Dovrà essere, comunque, effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra stipendio e provvigione, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra (1).
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(1) Il sistema di computo di cui agli artt. 125 e 126, seconda Parte, decorre dal 1° agosto 1980.
Art. 126
(Indennità di xxxxx e maneggio denaro)
Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 119, seconda Parte, del presente contratto (1).
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(1) Il sistema di computo di cui agli artt. 125 e 126, seconda Parte, decorre dal 1° agosto 1980.
Art. 127
(Prospetto paga)
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonchè tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Titolo XXII
MENSILITA' SUPPLEMENTARI (13ª E 14ª)
Art. 128
(Tredicesima mensilità)
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (1).
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
(Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 102, seconda Parte, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.) (2).
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(1) Vedi art. 107, seconda Parte.
(2) Comma abrogato con errata corrige dell'11 novembre 1999.
Art. 129
(Quattordicesima mensilità)
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (1).
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.
Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Titolo riguardanti la tredicesima mensiIità.
(Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 128, seconda Parte.) (2)
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che nel corso delle trattative intervenute per la stipulazione del c.c.n.l. del 1976, 1979, 1983, 1987, 1990 e di quello sottoscritto in data odierna, la retribuzione è stata concordemente determinata su base annua e che la suddivisione in quattordici mensilità della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di pagamento.
Pertanto, qualsiasi riduzione dell'importo anche di una soltanto delle quattordici mensilità determinerebbe la rottura dell'equilibrio delle prestazioni corrispettive tra imprese e lavoratori ai quali si applicano i contratti sopraindicati.
Tale risultato non muterebbe nemmeno qualora la ipotizzata riduzione fosse la conseguenza dell'applicazione di norme imperative di legge. Tutta la negoziazione, infatti, si è svolta nel presupposto che le contrapposte Organizzazioni sindacali fossero pienamente libere di determinare un salario annuo rispondente ai parametri stabiliti dall'articolo 36 della Costituzione..
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(1) Vedi art. 107, seconda Parte.
(2) Comma abrogato con errata corrige dell'11 novembre 1999.
Titolo XXIII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
a) Recesso
Art. 130
(Recesso ex art. 2118 cod. civ.)
Ai sensi dell'art. 2218 cod. civ. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 136, seconda Parte.
Art. 131
(Recesso ex art. 2119 cod. civ.)
Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 137, seconda Parte.
Art. 132
(Normativa)
Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e art. 131, seconda Parte, del presente contratto) o per “giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
In caso di licenziamento per “giustificato motivo con preavviso” il lavoratore può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 133
(Nullità del licenziamento)
Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 134
(Nullità del licenziamento per matrimonio)
Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 144, seconda Parte.
Art. 135
(Licenziamento simulato)
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
b) Preavviso
Art. 136
(Preavviso)
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Livelli Giorni di calendario
Quadri e 1° 60
2° e 3° 30
4° e 5° 20
6° e 7° 15
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Livelli Giorni di calendario
Quadri e 1° 90
2° e 3° 45
4° e 5° 30
6° e 7° 20
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Livelli Giorni di calendario
Quadri e 1° 120
2° e 3° 60
4° e 5° 45
6° e 7° 20
Art. 137
(Indennità sostitutiva del preavviso)
Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
c) Trattamento di fine rapporto
Art. 138
(Trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del c.c.n.l. 17 dicembre 1979 (all. 9).
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 104, 137, 140 e 141, seconda Parte;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 69, seconda Parte;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 74 quater, c.c.n.l. 25 settembre 1976 e dell'art. 79, c.c.n.l. 17 dicembre 1979.
Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato 8 che fa parte integrante del presente contratto.
Art. 139
(Cessione o trasformazione dell'azienda)
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
Art. 140
(Fallimento dell'azienda)
In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 141
(Decesso del dipendente)
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 142
(Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Norma transitoria
Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1987.
d) Dimissioni
Art. 143
(Dimissioni)
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 138, seconda Parte.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 136, seconda Parte, del presente contratto.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 137, seconda Parte.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 144
(Dimissioni per matrimonio)
In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 138, seconda Parte, con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 136, seconda Parte, e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del lavoro entro il termine di un mese.
Art. 145
(Dimissioni per maternità)
Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 104, seconda Parte, del presente contratto.
Titolo XXIV
DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI
Art. 146
(Obbligo del prestatore di lavoro)
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Art. 147
(Divieti)
E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 33, prima Parte, del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Art. 148
(Giustificazioni delle assenze)
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte, quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 151, seconda Parte.
Art. 149
(Rispetto orario di lavoro)
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 151, seconda Parte.
Art. 150
(Comunicazione mutamento di domicilio)
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 151
(Provvedimenti disciplinari)
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda Parte;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 146, 1° e 2° comma, seconda Parte;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 152
(Codice disciplinare)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo XXIV nonchè quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dal Titolo IV, prima Parte, del presente contratto.
Art. 153
(Normativa provvedimenti disciplinari)
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purchè l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Titolo XXV
CAUZIONI
Art. 154
(Cauzioni)
Per le mansioni che la giustifichino il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori.
La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato dal datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità.
La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria.
In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera.
La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda.
Art. 155
(Diritto di rivalsa)
Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera.
In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le associazionii sindacali competenti.
Art. 156
(Ritiro cauzione per cessazione rapporto)
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizioni di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del servizio.
Titolo XXVI
CALO MERCI E INVENTARI
Art. 157
(Calo merci)
Le merci affidate ai gestori di negozi e spacci di generi alimentari devono essere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di cottura a cui le merci stesse siano soggette rispetto all'effettivo peso di consegna.
Le merci stesse saranno poste a carico dei gestori al prezzo fissato dal datore di lavoro per la vendita al pubblico e segnato negli appositi bollettini di carico.
La carta dovrà essere regolarmente fornita dal datore di lavoro e il prezzo relativo è fissato nei contratti integrativi o, in mancanza, dagli usi e consuetudini locali. Dove per precedenti consuetudini locali la carta veniva fornita a prezzo di costo, si terrà conto di tale circostanza.
I gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara, il valore e la qualità delle merci assunte in carico.
In considerazione della variabilità dei cali, delle tare, e delle perdite di cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di manipolazione e preparazione delle merci, la determinazione di detti cali, tare e perdite di cottura, è fissata dai contratti integrativi provinciali in riferimento a generi di maggior consumo, o in mancanza, dagli usi e consuetudini locali.
Art. 158
(Inventari)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale.
Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore d'opera.
Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla effettuazione dell'inventario, essere contestata all'interessato, il quale entro otto giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni.
Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento di merci, ecc., comuni all'esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di otto giorni dal ricevimento della comunicazione.
La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. 158
(Inventari)
Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale.
Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore d'opera.
Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla effettuazione dell'inventario, essere contestata all'interessato, il quale entro 8 giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni.
Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento di merce, ecc., comuni all'esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire la Commissione di conciliazione di cui all'art. 17, Parte prima.
In caso di attivazione della procedura di conciliazione l'obbligo di cui al 4° comma posto a carico del lavoratore resta sospeso.
La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.
Titolo XXVII
RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI
Art. 159
(Assistenza legale)
Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Art. 160
(Normativa sui procedimenti penali)
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.
Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell'azienda, al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Titolo XXVIII
COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO
Art. 161
(Coabitazione, vitto e alloggio)
La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto.
In caso di carenza di norme locali, il valore del vitto e dell'alloggio è stabilito nelle seguenti misure:
a) vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte;
b) vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte;
c) vitto (un pasto): un quarto della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte;
d) alloggio: un quinto della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda Parte.
Titolo XXIX
DIVISE E ATTREZZI
Art. 162
(Divise e attrezzi)
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Titolo XXX
APPALTI
Art. 163
(Appalti)
Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d'appalto.
Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall'imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle Organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.
La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dall'art. 12, prima Parte.
Titolo XXXI
Art. 164
(Decorrenza e durata del contratto)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1995 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1998; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Dichiarazione delle parti
La parti si danno atto che, le regolamentazioni che saranno concordate con riferimento alle materie della contrattazione di secondo livello, della previdenza integrativa, della sicurezza sul lavoro, costituiranno parte integrante del presente contratto.
In ogni caso le parti convengono sulla necessità che tali questioni trovino rapida soluzione.
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Titolo XXXI
Art. 164
(Decorrenza e durata del contratto)
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva e pertanto avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002; per la parte economica, il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2000.
Salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dal 1° settembre 1999.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al 1° comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
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N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2006.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dal 1° luglio 2004.
Le parti, nel darsi atto che il presente contratto viene stipulato secondo i principi e le norme contenute nel Protocollo 23 luglio 1993, convengono quanto segue:
- gli aumenti retributivi definiti per il primo biennio di vigenza contrattuale sono parametrati all'andamento dell'inflazione reale registrata nel 2003 pari al 2,5%, e al tasso d'inflazione tendenziale diffuso dall'ISTAT, attualmente pari al 2,3%;
- per quanto attiene al secondo biennio di vigenza contrattuale (2005-2006), in considerazione dell'approssimarsi delle scadenze previste dal citato accordo 23 luglio 1993, relativamente ai termini di presentazione della disdetta e della relativa piattaforma rivendicativa, le stesse parti convengono di anticipare la definizione dei relativi aumenti retributivi sulla base degli indici d'inflazione stimati nel 2% per il 2005 e per il 2006;
- entro il 31 marzo 2005, si procederà alla verifica dell'andamento dell'inflazione reale registrato per l'anno 2004. In caso di scostamento superiore allo 0,25% rispetto all'indice d'inflazione tendenziale sopra indicato sarà convocato un apposito incontro al fine di individuare i correttivi da apportare a quanto definito dal presente contratto con riferimento al secondo biennio di contrattazione (2005-2006);
con la presente formulazione i principi e le norme del Protocollo 23 luglio 1993 rimangono invariati, nella loro applicazione, alla scadenza del presente contratto.
I
Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita
(ex Viaggiatori e Piazzisti)
Il giorno 29 maggio 1995
Verbale d'intesa
La commissione paritetica nazionale per i viaggiatori e piazzisti del terziario, cui la "Norma transitoria" post art. 157 dell'Ipotesi di accordo 3 novembre 1994 aveva affidato il compito di procedere affinchè la disciplina contrattuale dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende del terziario confluisse in quella per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, ha terminato i propri lavori.
E' stato pertanto concordato il presente "Verbale d'intesa" che contiene, da un lato, l'elencazione dei titoli degli articoli riguardanti la disciplina comune ai due contratti collettivi di lavoro, e dall'altro, alcune norme specifiche destinate a regolare gli aspetti peculiari della prestazione lavorativa tipica dei viaggiatori e piazzisti ora operatori di vendita.
La commissione ritiene quindi di poter presentare alle parti stipulanti il risultato finale del proprio lavoro.
Operatori di vendita
Premessa
Le parti contrattuali, premesso che:
- con la "Dichiarazione congiunta" post art. 83 del c.c.n.l. 15 luglio 1992 convenivano di costituire una commissione paritetica nazionale al fine, fra l'altro, di valutare l'opportunità del mantenimento dell'autonomia contrattuale della figura del viaggiatore e piazzista;
- a conclusione dei lavori, è apparso non impossibile l'accorpamento di tale c.c.n.l. per i viaggiatori e piazzisti nell'ambito del c.c.n.l. per il terziario, salvaguardando in apposito Protocollo aggiuntivo gli aspetti peculiari e specifici di tale figura professionale;
convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità della prestazione e del trattamento dei viaggiatori e piazzisti siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli delle generalità dei dipendenti.
Le parti ritengono quindi di considerare applicabile al rapporto di lavoro dei viaggiatori e piazzisti, con decorrenza 1° gennaio 1995 le norme contrattuali del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi 14 dicembre 1990, come modificato dall'accordo di rinnovo 3 novembre 1994, qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga.
Articoli della II parte del c.c.n.l. terziario
Art. 14 "Assunzione"
Art. 15 "Documentazione"
Art. 63 "Riposo settimanale"
Art. 64 "Festività"
Art. 69 "Ferie"
Art. 70 "Funzioni pubbliche elettive"
Art. 71 "Determinazione periodo di ferie"
Art. 72 "Normativa retribuzione ferie" (limitatamente al primo comma)
Art. 73 "Normativa per cessazione rapporto"
Art. 74 "Richiamo lavoratore in ferie"
Art. 75 "Irrinunciabilità"
Art. 76 "Registro ferie"
Art. 77 "Congedi retribuiti"
Art. 78 "Aspettativa non retribuita"
Art. 79 "Congedo matrimoniale"
Art. 82 "Aspettativa per tossicodipendenza"
Art. 83 "Congedi per handicap"
Art. 84 "Chiamata alle armi"
Art. 85 "Richiamo alle armi"
Art. 90 "Malattia"
Art. 91 "Normativa"
Art. 92 "Obblighi del lavoratore"
Art. 100 "Tubercolosi"
Art. 101 "Rinvio alle leggi"
Art. 102 "Astensione per gravidanza o puerperio"
Art. 103 "Permessi per assistenza al bambino"
Art. 104 "Normativa gravidanza e puerperio"
Art. 105 "Sospensione dal lavoro"
Art. 106 "Decorrenza anzianità di servizio" e chiarimento a verbale
Art. 107 "Computo frazione annua"
Art. 108 "Anzianità convenzionale"
Art. 109 "Mansioni del lavoratore"
Art. 110 "Mansioni promiscue"
Art. 111 "Passaggi di livello"
Art. 114 "Conglobamento E.d.r.”
Art. 116 "Retribuzione mensile"
Art. 117 "Quota giornaliera"
Chiarimento a verbale
Art. 124 "Assorbimenti"
Art. 126 "Indennità di maneggio denaro"
Art. 127 "Prospetto paga"
Art. 128 "Tredicesima mensilità"
Art. 129 "Quattordicesima mensilità"
Art. 130 "Recesso ex articolo 2118 cod. civ."
Art. 131 "Recesso ex articolo 2119 cod. civ."
Art. 132 "Normativa recesso"
Art. 133 "Nullità del licenziamento"
Art. 134 "Nullità licenziamento per matrimonio"
Art. 135 "Licenziamento simulato"
Art. 137 "Indennità sostitutiva di preavviso"
Art. 138 "Trattamento di fine rapporto"
Art. 139 "Cessione o trasformazione d'azienda"
Art. 140 "Fallimento dell'azienda"
Art. 141 "Decesso del dipendente"
Art. 142 "Corresponsione t.f.r."
Art. 143 "Dimissioni"
Art. 144 "Dimissioni per matrimonio"
Art. 145 "Dimissioni per maternità"
Art. 146 "Obblighi del prestatore di lavoro"
Art. 150 "Mutamento di domicilio"
Art. 152 "Codice disciplinare"
Art. 153 "Normativa provvedimenti disciplinari"
Art. 154 "Cauzioni"
Art. 155 "Diritto di rivalsa"
Art. 156 "Ritiro cauzione per cessazione rapporto"
Art. 160 "Procedimenti penali"
Art. 162 "Divise ed attrezzi"
Art. 163 "Appalti"
Art. 164 "Decorrenza e durata"
I Parte
Tutti gli articoli compresi nella prima Parte come modificati dall'accordo interconfederale 27 luglio 1994 in materia di Rappresentanze sindacali unitarie.
Parte speciale
Art. 1 Classificazione del personale
Art. 2 Assunzione
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Prestazione lavorativa settimanale
Art. 5 Riposo settimanale e festività
Art. 6 Permessi retribuiti
Art. 7 Giustificazione delle assenze
Art. 8 Part-time
Art. 9 Chiamata alle armi
Art. 10 Trasferimenti
Art. 11 Diarie
Art. 12 Trattamento economico di malattia e infortunio
Chiarimento a verbale
Art. 13 Tutela del posto di lavoro
Art. 14 Scatti di anzianità
Nota a verbale
Interpretazione autentica delle parti
Art. 15 Trattamento economico
Art. 16 Una tantum
Art. 17 Provvigioni
Art. 18 Mensilità supplementari
Art. 19 Rischio macchina
Art. 20 Preavviso
Art. 21 Trattamento di fine rapporto
Art. 22 Trattenimento in sede
Art. 23 Provvedimenti disciplinari
Art. 24 Diritti sindacali
Art. 25 Tentativo di conciliazione presso UPLMO
Art. 26 Procedura II tentativo di conciliazione
Art. 27 Collegio arbitrale
Art. 28 Contrattazione integrativa aziendale
Art. 29 Contratti di formazione e lavoro
Art. 30 Quote di riserva
Nota a verbale
Gli articoli del c.c.n.l. terziario, ove fanno riferimento alla "retribuzione di fatto", ovvero al trattamento dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali vanno applicati al personale avente la qualifica di Operatore di vendita con riferimento alla retribuzione di cui al 4° comma dell'art. 39 c.c.n.l. viaggiatori e piazzisti 15 luglio 1992.
Ove invece facciano riferimento alla "paga base" vanno applicati all'Operatore di vendita con riferimento al fisso mensile di cui al lll comma dell'art. 39 c.c.n.l. viaggiatori e piazzisti 15 luglio 1992.
Art. 1
(Classificazione del personale)
Agli effetti del presente contratto si considera:
a) operatore di vendita di 1° categoria l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da una azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;
b) operatore di vendita di 2° categoria l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
All’operatore di vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita.
L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che l'eventuale assegnazione dei compiti alternativi all'attività di vendita non dovrà modificare il profilo professionale dell'operatore di vendita sopra indicato. Il distributore che contemporaneamente alla consegna è incaricato dall'azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella categoria di cui al punto b).
Le parti si danno atto che con la presente formulazione hanno inteso superare, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche, il criterio della territorialità implicito nella precedente pattuizione tenuto conto dell'evoluzione intervenuta nei mezzi di comunicazione.
Sviluppo professionale
Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Le aziende, pertanto, nell'intento di perseguire la predetta comune finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a far acquisire all’operatore di vendita le conoscenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti alternativi e/o complementari all'attività di vendita (promozione, propaganda, assistenza al punto di vendita).
Art. 2
(Assunzione)
Fermo restando quanto previsto all'art. 14, seconda Parte nel presente c.c.n.l., la lettera di assunzione del operatore di vendita dovrà contenere anche:
- il periodo di tempo minimo annuale per cui l'azienda si impegna a tenere in viaggio l’operatore di vendita;
- eventuali compiti dell’operatore di vendita durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica;
- i rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi.
Art. 3
(Periodo di prova)
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni.
I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova il fisso mensile del lavoratore non potrà essere inferiore a quello contrattuale stabilito per la categoria attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
Art. 4
(Prestazione lavorativa settimanale)
La prestazione lavorativa del singolo operatore di vendita si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate di non presentazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Chiarimenti a verbale
a) Xxxxx inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1° comma debbono essere tra loro equivalenti.
b) Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.
Art. 5
(Riposo settimanale)
Fermo restando quanto previsto all'art. 63, seconda Parte, del presente c.c.n.l., l’operatore di vendita che per ragioni di dislocazione non può per oltre un mese recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.
L’operatore di vendita per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra, compatibilmente con la dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.
Art. 6
(Permessi retribuiti)
In sostituzione delle quattro festività abolite dal combinato disposto della legge n. 54 del 1977 e del D.P.R. n. 792 del 1985, verranno fruiti dai lavoratori altrettanti giorni ovvero mezze giornate di permesso individuale retribuito. I permessi saranno fruiti individualmente, in periodi di minore attività - anche con riferimento all'orario settimanale praticato dall'utenza in relazione alle disposizioni di legge in materia - e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori permessi per complessive nove giornate all'anno, con le seguenti decorrenze:
- 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1984;
- 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1985;
- 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1986;
- 3 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1992;
salvo restando l'assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali trattamenti non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e ferie.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il trenta giugno dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle festività abolite, e che per quanto riguarda le due festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 7
(Giustificazione delle assenze)
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate presso l'azienda entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10% (dieci per cento) della retribuzione stessa, nel caso di assenza fino a tre giorni;
b) licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare.
Art. 8
(Part-time)
La disciplina sul part-time come regolata dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche, nonchè dal Titolo VII della seconda Parte del presente c.c.n.l. si applica agli operatori di vendita in quanto compatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.
Art. 9
(Chiamata alle armi)
A modifica di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 84 della seconda Parte, del presente c.c.n.l., ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 1° giugno 1995, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, l'equivalente di quanto l'operatore di vendita avrebbe percepito, in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, a titolo di:
- fisso mensile;
- indennità di contingenza;
- eventuali scatti di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell'art. 14 del presente Protocollo aggiuntivo;
- altri elementi derivanti dalla contrattazione integrativa.
Art. 10
(Trasferimenti)
L’operatore di vendita trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L’operatore di vendita che non accetti il trasferimento determinato da comprovate esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, sarà considerato dimissionario e avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso.
All’operatore di vendita che venga trasferito, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previo opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre la diaria per giorni 10 all’operatore di vendita celibe o senza congiunti conviventi a carico e per giorni 20 - oltre un giorno per ogni figlio a carico - all’operatore di vendita con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento l’operatore di vendita debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 6 mesi di pigione. Detto rimborso sarà dovuto a condizione che il contratto di affitto sia stato, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto all’operatore di vendita con un preavviso non inferiore ai 30 giorni.
All’operatore di vendita che chiede il suo trasferimento, non competono le indennità di cui sopra.
Art. 11
(Diarie)
La diaria fissa, costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria è dovuta all’operatore di vendita quando è in sede a disposizione dell'azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.
Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece l’operatore di vendita, con consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui alla lettera e) dell'art. 2.
Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’operatore di vendita per vitto e alloggio nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale aziendale di cui al Titolo VII, prima Parte, del presente c.c.n.l.
Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'azienda.
Art. 12
(Trattamento economico di malattia e infortunio)
Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento:
Anni di ininter. anz. Conservazione Corresp. retrib. mensile Corresp. di mezza retrib.
presso l'azienda posto in mesi intera fino a mesi mensile per altri mesi
a) Fino a 6 anni 8 5 3
b) Oltre 6 anni 12 8 4
Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o di infortunio si fa riferimento alla retribuzione di fatto.
Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il periodo di comporto. Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un infortunio non professionale usufruirà del trattamento stesso fino alla scadenza del preavviso.
Nel caso invece di infortunio per causa di lavoro, il lavoratore dimissionario usufruirà del trattamento previsto al primo comma del presente articolo, per tutto il periodo di comporto.
Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alla lettera a), e durante 18 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera b), anche in caso di diverse malattie.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento dell’operatore di vendita, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’operatore di vendita di riprendere servizio, l’operatore di vendita stesso potrà risolvere il rapporto con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.
Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. A decorrere dal 1° giugno 1995 per tali infortuni, purchè riconosciuti dall'INAIL, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
lire 35.000.000 per morte;
lire 46.000.000 per invalidità permanente totale (1).
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento economico per infortunio di cui al 1° comma dell'art. 12 è comprensivo dell'indennità a carico dell'INAIL.
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(1) Sino al 31 maggio 1995 restano in vigore i seguenti capitali: lire 30 milioni per morte e lire 40 milioni per invalidità permanente.
Art. 13
(Tutela del posto di lavoro)
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di operatore di vendita per infortunio sul lavoro l'azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e semprechè il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con più di ottanta dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno ex novo, entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto, l'infortunato adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro presso gli uffici provinciali del lavoro, e l'azienda presenterà richiesta di avviamento all'ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall'azienda sarà nominativa, ai sensi dell'art. 33 settimo comma, legge n. 300 del 1970.
Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui ai primi due commi.
Nei casi in cui all’operatore di vendita cui sia richiesto espressamente l'uso dell'automezzo sia sospesa la patente per infrazioni commesse - dopo l'entrata in vigore del contratto - durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo stesso è data facoltà di richiedere, per un periodo massimo di sei mesi, aspettativa non retribuita nè computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.
Art. 14
(Scatti di anzianità)
Per l'anzianità di servizio maturata, a datare dal 1° aprile 1972, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale con qualifica di operatore di vendita ha diritto a dieci scatti triennali.
Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione, per tutto il personale assunto a partire dal 1° giugno 1995;
b) dalla data del 1° giugno 1995, per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;
c) dal 21° anno di età, per tutto il personale assunto antecedentemente alla data del 1° giugno 1995 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età.
Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna categoria, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
Decorrenze I categoria II categoria
1° aprile 1983 25.000 23.000
1° aprile 1984 26.000 24.000
1° aprile 1985 27.000 25.000
1° aprile 1986 28.000 26.000
1° ottobre 1986 30.000 28.000
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente al 31 marzo 1983 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che l'importo degli scatti maturati a tutto il 31 marzo 1983 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.
Le parti convengono altresì, che la presente disciplina degli scatti non esclude - in occasione dei rinnovi contrattuali - adeguamenti della loro misura in funzione della prevedibile dinamica della retribuzione base.
Interpretazione autentica delle parti
Le parti si danno atto che, per quanto riguarda la decorrenza degli aumenti periodici di anzianità, la quale deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, la contrattazione collettiva per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali (ora denominati operatori di vendita) ha subito la medesima evoluzione di quella per i dipendenti da aziende della distribuzione e dei servizi (settore commercio) e pertanto ne riconfermano pienamente la natura convenzionale nonchè tutto quanto altro sottolineato con la "Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità" in calce all'art. 112, seconda Parte del presente c.c.n.l.
Art. 15
(Trattamento economico)
(Vedi accordo di rinovo in nota)
A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli operatori di vendita verrà erogato il seguente aumento salariale
Decorrenze I categoria II categoria
1° gennaio 1995 55.000 50.000
1° gennaio 1996 50.000 40.000
L'aumento salariale di cui al presente articolo può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A decorrere dalla scadenza appresso indicata il fisso mensile degli operatori di vendita sarà, pertanto, il seguente:
Decorrenze I categoria II categoria
1° gennaio 1996 854.636 729.736
Per l’operatore di vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica.
Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.
Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente articolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono che restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da contratti provinciali stipulati con riferimento a tale categoria anteriormente all'entrata in vigore del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica sindacale in atto, nel corso della vigenza del presente contratto non saranno stipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento economico e/o normativo degli operatori di vendita.
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N.d.R.: L’accordo di rinnovo 29 novembre 1996 prevede quanto segue:
Art. 2
(Aumenti retributivi per gli operatori di vendita)
Il primo comma dell'art. 15 del Protocollo aggiuntivo per Operatori di vendita del 29 maggio 1995 è modificato come segue:
A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di vendita verrà erogato il seguente aumento salariale:
Decorrenza I categoria II categoria
1° gennaio 1997 50.000 43.000
1° gennaio 1998 39.000 33.500
1° luglio 1998 43.000 36.500
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N.d.R.: L'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 prevede quanto segue:
Art. ...
(Aumenti retributivi per gli operatori di vendita)
Il 1° comma dell'art. 15 del Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita è modificato come segue:
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate agli operatori di vendita verrà erogato il seguente aumento salariale:
Dal 1/9/1999 Dal 1/7/2000 Totale
I categoria 37.758 33.982 71.740
II categoria 31.562 28.406 59.968
Resta inteso che a decorrere dal mese di settembre 1999, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
Art. 121
(Una tantum)
A tutto il personale in forza alla data del 1° gennaio 1999 - compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di vendita - verrà erogato un importo "una tantum".
Tale importo, pari a lire 120.000 lorde per i lavoratori qualificati ed a lire 90.000 lorde per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di otto mesi intercorrenti dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 1999 ed è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 31 agosto 1999 a titolo di Indennità di vacanza contrattuale.
Per i casi di anzianità inferiore ad otto mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Parte seconda del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
L'importo "una tantum" sopra definito verrà erogato con il foglio paga di ottobre 1999.
L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori che, in forza alla data di stipulazione del presente contratto, godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al 6° comma l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 3° comma.
Art. 16
(Una tantum)
A tutto il personale avente la qualifica di operatore di vendita, in forza alla data del 1° giugno 1995 - compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro - verrà erogato un importo una tantum pari a lire 200.000 lorde in relazione all'intero periodo di nove mesi intercorrenti dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994.
Tale importo sarà erogato con il foglio paga di luglio 1995.
Per i casi di anzianità inferiore ai nove mesi l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli articoli 106 e 107, seconda Parte, del presente c.c.n.l.
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.
Con la corresponsione di tale importo si intende assolto, fino al 31 dicembre 1994, ogni onere contrattualmente connesso al periodo di carenza contrattuale.
In caso di risoluzione del rapporto intervenuto antecedentemente alla scadenza indicata al 2° comma tale importo verrà erogato sulla base dei criteri di cui al successivo 3° comma.
Art. 17
(Provvigioni)
Qualora l’operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.
Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta all’operatore di vendita alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia inferiore al sessantacinque per cento. All’operatore di vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.
Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.
La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.
Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.
All’operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente operatore di vendita.
Art. 18
(Mensilità supplementari)
Fermo restando quanto previsto agli articoli 128 e 129, seconda Parte, del presente c.c.n.l. nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di sevizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.
Art. 19
(Rischio macchina)
Con decorrenza dal 1° giugno 1995, fermo restando l'accollo all’operatore di vendita della franchigia di lire 200.000 per ogni sinistro, le spese di riparazione dell'automezzo per incidenti passivi provocati - senza dolo - dagli operatori di vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura dell'ottanta per cento e comunque con un massimale di lire 4.200.000 anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e sulla corrispondenza della fattura. L'uso dell'automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall'azienda.
Art. 20
(Preavviso)
I termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni;
b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni;
c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni.
I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese.
Art. 21
(Trattamento di fine rapporto)
Fermo restando quanto previsto all'art. 138 del presente c.c.n.l. è facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto l’operatore di vendita percepisca, in conseguenza del licenziamento, per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Art. 22
(Trattenimento in sede)
Qualora l’operatore di vendita retribuito anche con provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale, il rapporto di impiego si intenderà risolto, su richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire le relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.
Art. 23
(Provvedimenti disciplinari)
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7 per le assenze ingiustificate, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di mezza giornata di retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all'art. 2105 cod. civ., e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonchè nei casi previsti dall'art. 7 del presente Protocollo aggiuntivo ed in quelli di cui all'art. 2119 cod. civ.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 24
(Diritti sindacali)
Fermo restando quanto previsto nell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994, che le parti riconfermano integralmente, la disciplina relativa ai diritti sindacali dell'operatore di vendita viene transitoriamente riconfermata nelle seguenti disposizioni del presente articolo.
Con decorrenza dal 1° luglio 1992, nelle unità produttive che occupano più di quindici operatori di vendita, le XX.XX. firmatarie del presente contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra gli operatori di vendita dell'unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività degli operatori di vendita, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni che non abbiano alle proprie dipendenze quindici operatori di vendita, semprechè il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa sia superiore alle quindici unità e gli operatori di vendita siano più di sette.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell'ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di operatori di vendita di almeno quindici unità, le XX.XX. firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale degli operatori di vendita presso una sede dell'impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale - purchè in quell'ambito il numero degli operatori di vendita sia almeno di quindici unità - designando i dirigenti nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente R.S.A. ogni cinquanta operatori di vendita (o frazione superiore a venticinque), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.
Ai suddetti dirigenti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni, permessi nella misura di quattro giorni all'anno. Nel caso che il dirigente svolga la sua attività di lavoro in una zona che disti oltre duecentocinquanta chilometri dalla sede dell'azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di permesso ogni trimestre.
La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali i cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per iscritto dalle XX.XX. firmatarie all'azienda cui l’operatore di vendita appartiene, per il tramite della competente associazione territoriale dei commercianti aderente alla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi.
Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 4 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima.
Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanze sindacali aziendali con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di legge successive.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano R.S.A., possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell'ambito dei dirigenti R.S.A., per formare un Esecutivo composto da:
- 3 dirigenti fino a venticinque unità produttive;
- 6 dirigenti da ventisei unità a settanta;
- 9 dirigenti oltre settanta unità.
Ai dirigenti dell'Esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui sopra, ulteriori cinque giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell'attività sindacale nell'ambito aziendale.
Agli effetti di quanto stabilito nel presente articolo sono da considerarsi, altresì, dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di Consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali degli operatori di vendita del commercio i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle organizzazioni stesse. L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro. I componenti dei Consigli o comitati suddetti hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi stessi, nella misura di nove giorni annui.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali degli operatori di vendita del commercio, potrà usufruire di ulteriori 7 giorni annui.
Nelle unità produttive con più di quindici operatori di vendita l'Assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Qualora gli operatori di vendita dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria Rappresentanza sindacale ai sensi del precedente articolo, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, per lo svolgimento delle assemblee di cui all'art. 20 della legge n. 300, i lavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro per un massimo di due giorni nel corso dell'anno di calendario, con decorrenza della retribuzione.
Art. 25
(Tentativo di conciliazione presso UPLMO)
Nel caso in cui il tentativo previsto dal Titolo IV, prima Parte, del presente c.c.n.l. abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l'Ufficio del lavoro competente per territorio, con l'intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.
I relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive associazioni sindacali e del direttore dell'Ufficio del lavoro o di un suo delegato.
Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo avere esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l'eventuale azione giudiziaria qualora l'intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all'Associazione territoriale dei commercianti. Copia autentica del verbale di mancato accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta della convenuta.
Art. 26
(Procedura II tentativo di conciliazione)
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, deve ugualmente essere esperito il tentativo di conciliazione di cui ai precedenti articoli del presente Titolo.
In caso di conciliazione della controversia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il relativo verbale sarà autenticato dal direttore dell'Ufficio del lavoro competente per territorio e acquisterà forza di titolo Esecutivo con decreto del Pretore.
Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per l'impugnativa di licenziamento, resta sospeso fino all'esaurimento della procedura conciliativa di cui ai precedenti capoversi.
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione presso gli Uffici del lavoro, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale, in armonia con la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con le procedure e le modalità del seguente articolo.
Art. 27
(Collegio arbitrale)
L'accordo circa il deferimento al Collegio arbitrale di cui al precedente articolo deve essere comunicato dalle parti interessate alle rispettive Organizzazioni sindacali entro dieci giorni dall'esaurimento del tentativo di conciliazione in sede di Ufficio del lavoro, e le organizzazioni sono tenute a procedere immediatamente alla costituzione del Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale è composto da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante del lavoratore, rispettivamente nominati dalle competenti Organizzazioni sindacali, e da un Presidente nominato consensualmente dalle predette organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, si procederà al sorteggio tra i nominativi compresi in una lista precedentemente compilata di intesa tra le associazioni o unioni provinciali dei commercianti e gli organismi sindacali locali delle associazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Art. 28
(Contrattazione integrativa a livello aziendale)
Nelle aziende che occupano oltre sette operatori di vendita è istituito un premio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti previsti dall'art. 39 c.c.n.l. 5 marzo 1975.
Con tale premio si intendono assolti tutti gli adempimenti derivanti per la parte economica dalla contrattazione aziendale. Il premio aziendale è inoltre assorbito da anticipi concessi in conto di futuri miglioramenti e da altri elementi retributivi dichiarati assorbibili.
Qualora in sede aziendale insorgano problemi applicativi della norma, le parti si impegnano ad incontrarsi per la loro soluzione.
Art. 29
(Contratti di formazione e lavoro)
A integrazione di quanto previsto dall'art. 23 C, prima Parte del presente contratto, per quanto riguarda gli operatori di vendita le parti confermano che è possibile stipulare contratti di formazione e lavoro secondo le seguenti modalità:
C.f.l. di tipo A.1) destinati all'acquisizione di professionalità intermedie: I e II categoria, con una durata di 24 mesi;
C.f.l. di tipo B) destinati all'inserimento professionale mediante l'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: I e II categoria con una durata di 12 mesi.
Il contenuto dei progetti formativi, considerato l'aspetto specifico della prestazione dell'operatore di vendita e tenuto conto che l'attività lavorativa si svolge, di norma, all'esterno della sede, dovrà in ogni caso prevedere congrui periodi di formazione nella zona e/o nel punto di vendita.
Art. 30
(Quote di riserva)
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16, seconda Parte, del presente c.c.n.l. (esclusione dalle quote di riserva) per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, le parti concordano che ai sensi del secondo comma dell'art. 25, legge n. 223/1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva le assunzioni dei lavoratori con qualifica di operatore di vendita di prima e seconda categoria.
ALLEGATI E TABELLE
Allegato 1
Progetto standard di formazione e lavoro
Fac simile (Da riprodurre su carta intestata dell’azienda).
Oggetto: Progetto di formazione e lavoro
Il sottoscritto ............................................................................................................. nella sua
qualità di ..................................................... della Ditta/Società ...............................................
sita in ........................................ prov. ........... Via n. ................................................................
tel. ........................... CAP ........... Esercente attività di ...........................................................
aderente alla ...................................................................................... Codice ISTAT/o settore
produttivo .......................................................................................
Contratto applicato: c.c.n.l. Terziario della distribuzione e dei servizi
Con organico di n. ........................... dipendenti addetti a tempo indeterminato di cui:
Alla
data di presentazione
del
progetto Al Al
Dirigenti ..............................
...............
..............
Quadri ..............................
...............
..............
Impiegati ..............................
...............
..............
Operai ..............................
...............
..............
Apprendisti ..............................
...............
..............
Totale ..............................
...............
..............
Precedente utilizzo dei contratti di formazione e lavoro:
Numero Qualifiche Tempi % Conferme
...........
...............
..........
..................
...........
...............
..........
..................
...........
...............
..........
..................
chiede che venga approvato il progetto di formazione e lavoro di tipo a.1) relativo al conseguimento della/e qualifica/che finali di:
Numero Qualifiche
...........
...............
...........
...............
...........
...............
Livello iniziale di inquadramento ................................................
Livello finale di inquadramento ...................................................
ovvero
il progetto di formazione e lavoro di tipo a.2) relativo al conseguimento della/e qualifica/che finali di:
Numero Qualifiche
...........
...............
...........
...............
...........
...............
Livello iniziale di inquadramento .............................................
Livello finale di inquadramento ................................................
ovvero
il progetto di formazione e lavoro di tipo b) per l’inserimento professionale nella qualifica di:
Numero Qualifiche
...........
...............
...........
...............
...........
...............
Livello iniziale di inquadramento .............................................
Livello finale di inquadramento ................................................
N. complessivo delle unità interessate all’assunzione ................... durata del/i contratto/i di formazione e lavoro:
Qualifiche Tipo C.f.l. Mesi Tempi di assunzione
.........................
.......................
..............
entro
....................
.........................
.......................
..............
entro
....................
.........................
.......................
..............
entro
....................
La formazione, per i C.f.l. di tipo a.1) e per i C.f.l. di tipo a.2) consisterà nell’impartire nozioni teorico-pratiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e consentirà l’inserimento graduale nella posizione lavorativa sopra indicata, conseguente alla progressiva acquisizione delle capacità professionali.
Per i C.f.l. di tipo b) la formazione sarà relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
In particolare:
- la formazione sarà, di norma, impartita presso i locali dell’azienda, dove viene svolta l’attività lavorativa;
- i contenuti dell’istruzione avranno particolare riferimento a:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
La formazione sarà realizzata sotto la guida del titolare o di altre persone esperte, anche, relativamente ai monte ore sopra individuati, nel corso dello svolgimento delle attività lavorative.
La retribuzione sarà conforme a quella all’uopo prevista dal vigente c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Ai sensi della legge n. 1618/1962 il sottoscritto dichiara che non vi sono stati negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale con la stessa qualifica.
Ai sensi dell’art. 2, legge n. 675/1977, non sono in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni del personale con la stessa qualifica.
Dichiara inoltre che il presente progetto standard non sarà applicato a giovani che abbiano già fruito di progetti formativi finanziati dal Fondo sociale europeo.
Dichiara infine di impegnarsi al rispetto del vigente c.c.n.l. e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Gli oneri del finanziamento sono a totale carico dell’azienda.
All. 1 - Attestato da cui risulti l’iscrizione dell’azienda ad una Associazione aderente alla Confcommercio.
Data La Ditta
.............................................
...............................................................
Allegato 2
Relazioni sindacali a livello nazionale - Insediamento
dell’Osservatorio nazionale
Successivamente alla conclusione del c.c.n.l per i dipendenti di aziende del terziario: distribuzione e servizi, del 28 marzo 1987, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, si sono incontrate numerose volte in ossequio all’impegno contrattualmente assunto di favorire corretti e proficui rapporti nell’ottica della gestione e del rilancio delle relazioni sindacali.
In questo ambito sono state poste le basi per l’attivazione dell’Osservatorio nazionale istituito ai sensi dell’art. 3, prima Parte, del c.c.n.l.
E’ stato, pertanto, possibile procedere all’insediamento di tale organismo il giorno 2 marzo scorso, con un apposito incontro tenutosi in Roma, presso la Confcommercio.
Come previsto dal contratto nazionale l’Osservatorio costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
In questo ambito nel corso della riunione di insediamento i membri dell’Osservatorio hanno concordato sull’opportunità di procedere, in via preliminare, alla individuazione e raccolta di dati già esistenti, elaborati da Enti o istituti pubblici e/o privati ovvero dalle stesse articolazioni territoriali delle organizzazioni firmatarie del c.c.n.l. Può essere effettuato anche un censimento degli istituiti di rilevazione.
Per quanto riguarda, più in particolare, i temi da approfondire, sono stati inizialmente individuati i seguenti:
- Formazione e qualificazione professionale (conoscenza dello stato del settore).
- Contratti di formazione e lavoro (raccolta accordi territoriali e aziendali).
Le parti hanno, inoltre, concordato di incontrarsi a breve scadenza per dare il via al gruppo di lavoro per le pari opportunità, previsto dall’art. 2, prima Parte del c.c.n.l. e di dar corso all’effettuazione dei diritti di informazione.
Roma, 18 marzo 1988
Allegato 3
Schema di riferimento per l’attività
dell’Osservatorio nazionale
L’attività dell’Osservatorio nazionale potrà svilupparsi secondo lo schema seguente, anche con riferimento a dati ed informazioni trasmessi dagli Osservatori provinciali.
Campi di intervento Compiti assegnati
A) Gestione aspetti contrattuali attraverso specifiche ricerche relative a: - raccolta e registrazione di tutti gli accordi integrativi aziendali e territoriali;
- analisi dei contenuti degli accordi tra loro e con il c.c.n.l.;
- elaborazione e statistiche dei punti precedenti;
- elaborazione dei dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l’utilizzo del C.f.l. e dell'apprendistato.
B) Analisi delle materie oggetto del diritto di informazione, anche attraverso apposite ricerche relative a:
1) Andamento occupazionale - esame dello stato e delle previsioni occupazionali del settore, eventualmente articolato per subsettori;
- coordinamento delle indagini e delle rivelazioni;
- elaborazione delle stime e delle proiezioni sull’occupazione nazionale del settore;
- programmazione e realizzazione di relazione in merito alla preparazione di incontri, su incarico delle parti.
2) Andamento economico e tecnologico - esame dello stato e delle previsioni economiche e produttive relative alle prospettive di sviluppo del settore;
- coordinamento delle indagini e delle rilevazioni;
- esame dell’andamento statistico e strutturale dei subsettori.
3) Ambito legislativo - elaborazione della raccolta delle leggi e dei decreti che regolano tutti i settori del commercio;
- elaborazione e raccolta dei disegni di legge e delle proposte di legge, delle raccomandazioni e direttive CEE in materia di lavoro anche al fine di assumere iniziative unitarie.
4) Formazione professionale - raccolta delle proposte degli Enti bilaterali territoriali e degli Osservatori territoriali ed elaborazione di progetti professionali di riqualificazione ed aggiornamento continuo;
- predisposizione di progetti pilota di formazione professionale da realizzarsi a livello territoriale;
- predisposizione di progetti formativi per singole figure professionali relative a:
- C.f.l.;
- nuove professionalità;
- riconversione professionale;
- introduzione nuove tecnologie;
- apprendistato.
Allegato 4
Statuto dell’Ente bilaterale nazionale
Art. 1
(Costituzione)
Conformemente a quanto previsto dall’art. 16, prima Parte, del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi 3 novembre 1994, è costituito l’Ente bilaterale nazionale.
Sono soci fondatori: la Confcommercio (Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi), da una parte, e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, dall’altra.
Art. 2
(Scopo e finalità)
L’Ente bilaterale nazionale, ai sensi dell’art 12 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Xxxx si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti.
In particolare, l’Ente bilaterale nazionale avrà i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) favorire le opportunità di accesso per il settore terziario ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai Fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo;
e) promuovere, in raccordo con le attività condotte dall’Osservatorio nazionale, di cui all’art. 6, prima Parte, del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 3 novembre 1994, lo studio delle iniziative in materia di occupazione e mercato del lavoro;
f) favorire, attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
g) seguire la realizzazione del lavoro interinale nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
h) ricevere notizia della costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro formazione;
i) favorire lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza;
l) seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
m) valorizzazione in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e le relative esperienze bilaterali;
n) individuare ed adottare iniziative che rispondono all’esigenza di ottimizzare le risorse interne all’Ente bilaterale nazionale stesso;
o) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente bilaterale nazionale.
Art. 3
(Sede)
L’Ente ha sede in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx, p.zza G. G. Belli n. 2.
Art. 4
(Durata)
La durata dell’Ente è illimitata.
Art. 5
(Soci)
Sono soci ordinari dell’Ente i soci fondatori di cui all’art. 1 del presente Statuto.
I soci aggregati, senza diritto di voto, né di rappresentanza attiva o passiva negli organi direttivi dell’Ente, potranno essere rappresentati dagli Enti bilaterali territoriali e da istituti di rilevanza nazionale ed anche internazionale, comunque collegati, per finalità e per appartenenza al settore terziario, alle organizzazioni promotrici.
Art. 6
(Organi)
Sono Organi dell’Ente bilaterale nazionale:
- il Consiglio direttivo;
- il comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il collegio dei Revisori dei conti.
Fatta eccezione per il Presidente del collegio dei Revisori dei conti, tutte le cariche sono gratuite, hanno la durata di tre esercizi finanziari e possono essere riconfermate (una sola volta).
La funzione di componente del Consiglio direttivo ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l’aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.
In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione.
In caso di dimissioni, di revoca o di decadenza dal comitato Esecutivo, il Presidente convoca immediatamente il Consiglio direttivo per l’elezione del sostituto.
Art. 7
(Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da 24 membri, nominati dai soci fondatori, dei quali 12 su designazione della Confcommercio e 12 su designazione delle Organizzazioni sindacali FILCAMS, FISASCAT E UILTuCS.
La prima riunione del Consiglio direttivo verrà convocata dagli stessi soci fondatori.
Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente bilaterale nazionale, nonché i componenti il comitato esecutivo, secondo quanto stabilito al successivo art. 8.
Il Consiglio direttivo inoltre:
- fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell’attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- xxxxxxx, su proposta del comitato esecutivo, la relazione sull’attività programmata e su quelle svolte allegate al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- approva, su proposta del comitato esecutivo, il programma, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- approva il regolamento dell’Ente bilaterale nazionale;
- esprime il proprio parere obbligatorio sulle proposte di modifica dello Statuto prima dell’approvazione delle medesime da parte dei soci fondatori;
- adempie alle funzioni previste dalla legge e dai regolamenti per i Consigli direttivi delle associazioni.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata da inviarsi 15 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegrafo e telefax, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50%+1 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza (50%+1) dei presenti.
Per la validità delle riunioni relative all’approvazione del Regolamento, modifiche statutarie, scioglimento dell’ente, ed eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata (2/3) dei presenti.
In caso di parità di voti, l’argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni.
In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.
Il Consiglio direttivo nomina ad ogni riunione un segretario.
Art. 8
(Comitato esecutivo)
Il comitato esecutivo è espresso dal Consiglio direttivo ed è composto da 6 membri effettivi e da 6 membri supplenti eletti dal Consiglio direttivo nel rispetto del carattere bilaterale e paritetico dell’Ente, ed in ogni caso dovranno essere rappresentati tutti i soci fondatori.
Dei 6 membri effettivi fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio direttivo, i quali assumeranno la stessa carica in seno allo stesso comitato esecutivo.
Sulla base dei programmi di attività e degli indirizzi operativi fissati dal Consiglio direttivo, il comitato esecutivo coordina l’attività dell’Ente, assicura l’attuazione dei programmi operativi adottando le deliberazioni ad essi inerenti.
Il comitato esecutivo, inoltre:
- elabora e propone al Consiglio direttivo le linee di sviluppo dell’attività istituzionale dell’Ente, le relazioni annuali sull’attività svolta e su quella programmata per l’anno successivo;
- predispone il Regolamento dell’Ente;
- definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, di cui all’art. 2 del presente Statuto, con associazioni, Enti, istituti ed altri organismi nazionali, europei ed internazionali aventi finalità analoghe;
- indirizza e coordina la gestione dell’Ente e provvede alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- assume i provvedimenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna dell’ente;
- può adottare, in caso di urgenza, deliberazioni relative all’ordinaria gestione di competenza del Consiglio direttivo sottoponendole a ratifica in occasione della prima seduta successiva di tale organo.
Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente.
Le riunioni e le deliberazioni sono valide se si svolgono secondo quanto previsto all’art. 7 per il Consiglio direttivo.
Il comitato esecutivo nomina ad ogni riunione un segretario.
Art. 10
(Il Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il comitato esecutivo.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel proprio ambito, secondo quanto previsto dall’art. 7.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, anch’egli eletto tra i membri del Consiglio direttivo, in rappresentanza della parte di cui non è espressione il Presidente.
I compiti assegnati al Presidente sono definiti dal regolamento dell’Ente.
Art. 11
(Il collegio dei Revisori dei conti)
Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati come segue:
- 1 con la funzione di Presidente, scelto fra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori dei conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo fra i soci;
- 1 effettivo ed 1 supplente dalle Organizzazioni sindacali;
- 1 effettivo ed 1 supplente dalla Confcommercio.
Qualora, nel periodo di carica del collegio, vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.
Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli organi.
Il collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il collegio redige la relazione sul conto consuntivo dell’esercizio finanziario, depositandola 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per l’approvazione del suddetto conto consuntivo.
I Revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio direttivo. Il Presidente del collegio dei Revisori dei conti può partecipare alle riunioni del comitato esecutivo.
Nel caso in cui si ritenesse opportuna la partecipazione al collegio di altri Revisori in rappresentanza di soggetti pubblici erogatori di contributi o in rappresentanza di soci aggregati, il collegio può essere integrato da altri due membri effettivi ed uno supplente, fino a raggiungere così, il numero di cinque membri effettivi e tre supplenti.
Art. 12
(Patrimonio sociale)
Tutti i mezzi patrimoniali dell’Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell’ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi e suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell’Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell’Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’Ente, è quello del “Fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’ente sia durante la vita dell’ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Art. 13
(Esercizio sociale)
L’Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo dell’Ente entro il 31 ottobre, il conto consuntivo dell’esercizio precedente entro il 30 aprile.
Al conto consultivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell’esercizio.
Art. 14
(Avanzi di gestione)
Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno erogati nell’esercizio successivo e destinati ai fini dell’Ente bilaterale nazionale.
Art. 15
(Scioglimento-Cessazione)
In caso di scioglimento dell’Ente bilaterale nazionale o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell’Ente bilaterale nazionale.
Art. 16
(Osservatorio nazionale)
L’Osservatorio nazionale previsto all’art. 6 del c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi 3 novembre 1994 opera in seno all’Ente bilaterale nazionale.
Art. 17
(Finanziamento)
In via provvisoria, l’Ente bilaterale nazionale è finanziato mediante riscossione del quindici per cento del gettito netto globale degli Enti bilaterali territoriali già previsto a favore dell’Osservatorio nazionale dall’art. 1 dell’accordo 20 luglio 1989.
Art 18
(Regolamento)
Per l’attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo.
Art. 19
(Disposizioni finali)
I soci fondatori possono modificare all’unanimità il presente Statuto, depositando il nuovo Statuto presso il notaio che custodisce l’atto costitutivo dell’Ente bilaterale nazionale.
Gli scopi dell’Ente potranno essere modificati dai soci fondatori solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi.
Art. 20
(Rinvio alle leggi)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.
Allegato 5
Statuto tipo dell’Ente bilaterale territoriale
Visto l’articolo 12 e seguenti del codice civile.
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario:
distribuzione e servizi, stipulato il 28 marzo 1987, in cui all’art. 12 prima Parte, è prevista la costituzione dell’Ente bilaterale,
è approvato il seguente
Statuto
dell’Ente Bilaterale della provincia (regione) di ..........................................................
Art. 1
(Denominazione)
E’ costituita una associazione avente la denominazione “Ente bilaterale”.
L'Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.
Art. 2
(Sede)
L'Ente
ha sede in ................................................. Via
.............................................
n.
................................
Con deliberazione dell’Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie e uffici, nell’ambito della stessa provincia (regione).
Art. 3
(Scopi)
L’Ente non persegue finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:
a) istituire l’Osservatorio provinciale (art. 12, secondo comma, prima Parte);
b) promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti (art. 12, quarto comma, prima Parte);
c) svolgere le azioni più opportune affinchè dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto (art. 12, quinto comma, prima Parte);
d) ricevere dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti Organizzazioni sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro realizzati, a livello territoriale ovvero a livello aziendale, nelle imprese che operano in più ambiti regionali (art. 20, primo e terzo comma, prima Parte);
e) fornire il parere di conformità all’accordo quadro nazionale sui contratti di formazione e lavoro dei progetti presentati dalle aziende di cui alla precedente lettera d) (1), (art. 20 quarto comma, prima Parte);
f) ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal c.c.n.l. (art. 25, secondo comma, seconda Parte);
g) esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera f), esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato (art. 25, quarto comma, seconda Parte);
h) assolvere altri compiti espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria.
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(1) Salvo diversa disciplina concordata sulla materia in sede locale.
Art. 4
(Durata)
La durata dell’Ente è a tempo indeterminato.
Art. 5
(Soci)
Sono soci dell’Ente:
l’..................................... dei commercianti di .......................................................................,
la FILCAMS-CGIL di .............................................................................., la FISASCAT-CISL
di ........................................................, la UILTuCS-UIL di .....................................................
Art. 6
(Organi)
Gli Organi dell’Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci, sono:
1) l’Assemblea;
2) il Presidente;
3) il Vice Presidente;
4) il Consiglio direttivo;
5) il collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di 3 esercizi finanziari e possono essere riconfermate per una sola volta.
Qualora in tale periodo uno o più membri venisse a cessare dalla carica, il socio che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione.
Art. 7
(Assemblea)
L’Assemblea è composta da ................................... delegati, di cui ..........................nominati dall’associazione/unione di ............................., e ..................................... da ognuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di .......................................................................................
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Ente almeno una volta l’anno, per l’approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo, per l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e per l’esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio direttivo, speciali circostanze lo richiedono ovvero nell’ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio del delegato, contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora della riunione, in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica o via telex o telefax con un preavviso minimo di 48 ore.
L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, mediante avviso che, contenente l’ordine del giorno, sarà affisso nella sede sociale, ed eventualmente nelle sedi periferiche dell’Ente, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente dell’Ente, in relazione a specifiche esigenze o particolarità del caso, potrà avvalersi anche di altre idonee forme di convocazione.
L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell’Ente o, in caso di impedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente. Ove anche il Vice Presidente fosse assente od impedito, l’Assemblea sarà presieduta da persona indicata dall’Assemblea stessa.
Al Presidente dell’Assemblea spetta di stabilire le modalità di votazione, e la direzione dello svolgimento della seduta.
Il Presidente dell’Assemblea designa il segretario, che redigerà il verbale della riunione e, in caso di necessità, due o più scrutatori scelti tra i delegati intervenuti.
L’Assemblea è validamente riunita quando sono presenti in prima convocazione almeno......... delegati per ogni socio; in seconda convocazione almeno delegati per ogni socio.
Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno due terzi più uno dei delegati presenti.
Per modificare lo Statuto, per approvare il regolamento delle Attività e sue modifiche, per deliberare la messa in liquidazione dell’Ente, per deliberare l’eventuale richiesta di riconoscimento dell’Ente, nonché per le deliberazioni relative alla nomina, alla sostituzione e/o revoca dei componenti il Consiglio direttivo e il collegio dei Revisori, e all’approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo è necessaria la presenza di almeno .......... delegati per ciascun socio e le relative delibere sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole dei tre quarti dei delegati presenti. In relazione a tali deliberazioni, il verbale di cui appresso dovrà essere redatto da un notaio designato dal Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal segretario stesso, nonché dai due delegati designati dall’Assemblea.
I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prendere visione presso la sede.
Art. 8
(Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da ............. membri, dei quali ............. designati dalla Associazione/Unione dei Commercianti di ............. e ............. designati dalla FILCAMS-CGIL, dalla FISASCAT-CISL e dalla UILTuCS-Uil di ............. , e nominati dall’Assemblea.
Per ogni membro effettivo deve essere nominato un supplente.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, i quali rivestiranno anche la carica di Presidente e Vice Presidente dell’Ente, nonché dell’Assemblea.
Al Consiglio direttivo è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per la attuazione degli scopi e la gestione dell'Ente.
Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.
Il Consiglio, tra l’altro:
- sovraintende a tutte le attività dell’Ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi; individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell’ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari; disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari; provvede gli accantonamenti delle risorse e mezzi dell’Ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati; provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati all’art. 3;
- predispone il regolamento delle attività dell’Ente sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
- provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- regola lo svolgimento dell’attività sociale, il funzionamento e l’uso dei beni dell’Ente;
- provvede alla convocazione dell’Assemblea nei casi previsti dall’art. 7.
Il Consiglio con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, così come l’esecuzione di determinati atti, al Presidente e al Vice Presidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio del consigliere almeno 15 giorni prima della riunione e dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora della riunione; in caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato a mezzo comunicazione telegrafica o via telex o telefax, con un preavviso di 48 ore.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del % dei consiglieri che comunque garantiscano la rappresentanza di tutti i soci.
Alle riunioni, ed in considerazione della eventuale particolarità delle materie da affrontare, potranno essere invitati ad assistere e riferire i componenti dell’Osservatorio provinciale, ove costituito.
Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno i due terzi più uno dei consiglieri presenti.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo è tenuto a cura del Presidente.
Ai consiglieri competerà, esclusivamente, il rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio delle funzioni.
Art. 9
(Presidenza e vice presidenza)
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Ente; ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente.
Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e ad esso spetta la supervisione delle attività sociali, nonché la convocazione dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 7.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo alternativamente tra i propri membri di designazione della Associazione/Unione e quelli di designazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il Vice Presidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.
Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi.
Art. 10
(Collegio dei Revisori)
Il collegio dei Revisori nominato dall’Assemblea sarà composto da tre membri effettivi così designati: 1 scelto tra i delegati di parte datoriale, 1 tra i delegati dei soci di parte sindacale, 1 scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori ufficiali dei conti che svolgerà funzioni di Presidente del collegio stesso e 3 membri supplenti nominati con gli stessi criteri.
Competerà all’Assemblea la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di tre riunioni consecutive del collegio.
Il collegio dei Revisori interviene alle riunioni del Consiglio direttivo e avrà il compito di seguire attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell’Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendoli all’Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale sulle risultanze di bilancio.
Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del collegio ne riferiranno al Consiglio direttivo e, ove lo ritengano necessario, all’Assemblea, affinchè assuma i provvedimenti di competenza.
Il collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno ogni tre mesi. Le modalità di convocazione del collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio direttivo.
Ai Revisori spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico, e, ove deliberato dall’Assemblea e nella misura da questa fissata, competerà un gettone di presenza per ogni riunione del collegio o del Consiglio direttivo cui il revisore partecipi.
Art. 11
(Patrimonio sociale)
Tutti i mezzi patrimoniali dell’ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell’Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro del terziario: distribuzione e servizi e suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell’Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell’Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, in generale, al patrimonio dell’Ente, è quello del “Fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell’Ente sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Art. 12
(Esercizio e bilancio)
L’esercizio dell’Ente bilaterale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il ............. il Consiglio direttivo depositerà presso la sede dell’Ente il conto consuntivo dell’anno precedente e lo stato di previsione corredato dalla Relazione del Consiglio direttivo e del collegio dei Revisori sullo stato e le prospettive dell’Ente.
Art. 13
(Scioglimento)
Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l’intero patrimonio dell’Ente una volta procedutosi all’integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore di Enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente.
In caso di scioglimento il Consiglio direttivo fungerà da liquidatore.
Art. 14
(Regolamento delle attività per l’Ente bilaterale)
Le attività dell’Ente ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate oltre che dal presente Statuto, da apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea.
Art. 15
(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento delle attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, e segnatamente quelle in materia di associazioni di tendenza senza scopo di lucro.
In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi.
Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il c.c.n.l., o a livello territoriale previo conforme parere, a pena di nullità, delle suddette organizzazioni nazionali.
Allegato 6
Trattamento di malattia nelle province di Trieste e Gorizia
Le parti, nel darsi atto di quanto già convenuto nell’allegato 8 del c.c.n.l 25 settembre 1976 e di quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, specificatamente per quanto riguarda le nuove norme sull’anticipazione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, confermano che:
1) le aziende verseranno i contributi, nelle misure di legge, all’INPS che corrisponderà ai lavoratori le prestazioni economiche secondo le vigenti disposizioni;
2) i datori di lavoro integreranno, per i lavoratori in servizio alla data del 1° ottobre 1976, l’indennità economica corrisposta dall’INPS, fino a raggiungere il 100% della retribuzione. Per i lavoratori assunti successivamente al 1° ottobre 1976, si applicheranno invece integralmente le norme del contratto nazionale;
3) per i dipendenti da aziende commerciali operanti nella provincia di Trieste con anzianità di lavoro superiore a 10 anni alla data del 1° ottobre 1976, i datori di lavoro si impegnano al mantenimento del miglior trattamento in atto (50% della retribuzione dal 181° al 270° giorno di malattia).
Allegato 7
Fondo di solidarietà
Successivamente alla definizione legislativa della normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12 del lodo Xxxxxx, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione dalle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori ed al loro versamento agli Istituti di Credito secondo le modalità che saranno stabilite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Allegato 8
Priorità per la concessione di anticipazioni
del trattamento di fine rapporto
1) Nell’accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti da aziende commerciali, nei limiti numerici stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:
a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;
b) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, semprechè il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
c) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;
d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera b), che l’alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;
e) terapie o protesi che non siano previste dal Servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;
f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l’alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;
h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;
i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
l) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.
2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle R.S.A. e del Consiglio di Azienda, sarà formata entro i 2 mesi successivi. Tale graduatoria sarà affissa all’interno dell’azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.
Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.
3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentissero di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l’ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
4) Per casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà d’intesa con le R.S.A. o il C.d.A. l’anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.
5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l’acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).
6) L’erogazione delle somme per l’acquisto dell’alloggio, nei limiti di legge, è subordinata alla presentazione dell’atto notarile di acquisto. L’importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte dell’interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.
La documentazione notarile dell’acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l’importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all’Istituto presso il quale il mutuo è acceso.
Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall’atto di prenotazione specifica dell’alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, dalla delibera del Consiglio di amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell’atto notarile o alla cooperativa contestualmente all’atto notarile di assegnazione.
Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autenticata della concessione edilizia, accompagnata da preventivi e da una dichiarazione del comune attestante che i lavori sono in corso.
Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell’anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge fino all’erogazione della somma.
7) L’erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l’intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.
8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.
9) Il presente accordo ha validità fino al 31 marzo 1986. Si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l’accordo rimarrà in vigore fino all’eventuale rinnovo.
Allegato 9
Art. 97
(c.c.n.l. 17 dicembre 1979)
Oltre al preavviso di cui all’art. 95 o, in difetto, oltre alla corrispondente indennità di cui all’art. 96, il lavoratore assunto a tempo indeterminato avrà diritto in caso di licenziamento ad una indennità commisurata come segue:
1) Personale con mansioni impiegatizie ai sensi di legge:
- 30/30 della retribuzione mensile in atto per ogni anno di servizio prestato, per tutta la durata del rapporto di lavoro.
2) Personale con mansioni non impiegatizie ai sensi di legge:
A) per l’aiuto commesso dell’alimentazione in generale e per i banconieri di macelleria, norcineria ed affini:
a) giorni 15 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1947;
b) giorni 18 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1958;
c) giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1973;
d) giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi;
B) per l’aiuto commesso dalle rivendite di pane e pasta non annesse ai forni:
a) giorni 12 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1947;
b) giorni 15 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1963;
c) giorni 16 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;
d) giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;
e) giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi;
C) per tutto il restante personale già appartenente alla categoria D):
a) giorni 12 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1963;
b) giorni 16 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;
c) giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;
d) giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi;
D) per tutto il personale già appartenente alla categoria E):
a) giorni 12 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata fino 31 dicembre 1963;
b) giorni 16 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;
c) giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;
d) giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi.
Il calcolo delle indennità deve essere effettuato, per tutto il personale e per l’intera anzianità, sulla base della retribuzione in atto al momento della cessazione del rapporto, fatte salve le diverse aliquote e i diversi scaglioni di cui al comma precedente, anche nel caso previsto nell’ultimo comma del precedente art. 71.
Ai fini del computo dell’indennità di anzianità i valori di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo sono espressi in ventiseiesimi della retribuzione mensile.
Agli effetti delle norme contenute nel presente articolo dovranno computarsi nella retribuzione, oltre allo stipendio o salario contrattuale di fatto, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, nonché le indennità continuative e di ammontare determinato, esclusi gli assegni familiari.
Ai sensi dell’art. 2121 cod. civ. modificato con legge 31 marzo 1977, n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo dell’indennità di cui al presente articolo.
Se il lavoratore è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno ragguagliati alla media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato.
Non costituiscono accessori computabili, agli effetti del presente articolo, i rimborsi di spese, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie non contrattuali, e simili.
Agli effetti del calcolo dell’indennità di anzianità, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
Chiarimento a verbale
L’indennità di anzianità è costituita da quanto di competenza dei lavoratori, in base alle norme del presente articolo, e dalle somme già percepite a titolo di indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell’art. 74 quater del c.c.n.l. 25 settembre 1976 e dell’art. 79 del presente contratto.
Allegato 10
Accordo interconfederale per la costituzione
delle Rappresentanze sindacali unitarie
In Roma, addì 27 luglio 1994
Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.
Esso soddisfa l’esigenza di darsi un quadro di regole certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di “pluralismo” sindacale quale l’attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie ed alla legittimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende ed i lavoratori interessati.
L’andamento occupazionale nel terziario privato e la diffusione dell’occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed organizzativa necessaria per far fronte alle nuove problematiche che si pongono.
In questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare, in occasione del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, l’adozione di meccanismi preventivi di conciliazione capaci di agevolare la soluzione delle controversie concernenti l’interpretazione, l’applicazione ed il rinnovo degli accordi collettivi.
Art. 1
Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali.
Parte Prima
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)
Art. 2
(Ambito ed iniziativa per la costituzione)
Nelle unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e del c.c.n.l. applicato.
Hanno altresì potere di iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle Organizzazioni sindacali suddette, purchè formalmente costituite in sindacato con un proprio Statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.
Art. 3
(Designazione liste)
FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna Organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza.
Art. 4
(Composizione delle R.S.U.)
Alla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale.
La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dei c.c.n.l. applicati, ed alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.
Art. 5
(Attribuzione dei seggi)
Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito - secondo il criterio proporzionale puro - in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.
La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall’art. 4, 2° comma, del presente accordo.
Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuove votazione nel collegio elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma.
Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l’azienda.
Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella R.S.U., alla stessa è riconosciuto il diritto di partecipare all’attività sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione sindacale firmataria del c.c.n.l. applicato e che abbia propri esponenti in seno alle R.S.U.
Art. 6
(Composizione delle liste)
Le federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS saranno impegnate, compatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a garantire l’adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-organizzativi e socio-professionali nei collegi elettorali.
Nella composizione delle liste sarà perseguita un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Organizzazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all’art. 2095 cod. civ., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.
Art. 7
(Numero dei componenti R.S.U.)
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità dei costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti;
h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1.200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1.200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti.
Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l’opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.
Art. 7 bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 delle legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),
salvo clausole più favorevoli dei contratti xxxxxxxxxx, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l’espletamento del mandato.
Art. 8
(Diritti, tutele, permessi sindacali e
modalità di esercizio)
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A., laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni sindacali dai c.c.n.l. (o accordi collettivi di diverso livello) in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS - FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l’andamento e l’uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U.
Art. 9
(Compiti e funzioni)
XXXXXXX, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nei c.c.n.l. nonché in attuazione delle politiche confederali delle XX.XX. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla Rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.
Art. 10
(Durata e sostituzione nell’incarico)
I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni.
La R.S.U. uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all’attività sindacale che l’azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla direzione aziendale.
Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza di 36 mesi.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengano per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate.
Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente decaduta.
In caso di dimissioni di un componente la R.S.U., lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Art. 11
(Revoca delle R.S.U.)
A maggioranza assoluta (50%+1) del collegio elettorale i lavoratori possono revocare il mandato a componenti o alla totalità delle R.S.U. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in Assemblea, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione dell’Assemblea del collegio nei limiti del monte ore previsto dai c.c.n.l. deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo collegio.
Art. 12
(Clausola di salvaguardia)
Le Organizzazioni sindacali dotate di requisiti di cui all’art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopracitata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
Parte Seconda
DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.
Art. 1
(Validità delle elezioni-Quorum)
Le Organizzazioni sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCs stipulanti il presente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U. mediante una adeguata campagna di informazione.
Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50%+1 degli aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.
Art. 2
(Elettorato attivo e passivo)
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non in prova, in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l’eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri non in prova, in forza all’unità produttiva possono essere candidati nelle liste elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
I c.c.n.l. dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo di particolari fattispecie di lavoratori non a tempo indeterminato (es. lavoratori stagionali).
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri del comitato elettorale.
Art. 3
(Presentazione delle liste)
Le Organizzazioni sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all’art. 2, prima Parte, devono presentare le liste dei candidati al comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all’attività sindacale.
Art. 4
(Comitato elettorale)
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituito un comitato elettorale. Per la composizione dello stesso ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità produttiva, non candidato.
Art. 5
(Compiti del comitato elettorale)
Il comitato elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste;
b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo;
c) verificare la valida presentazione delle liste;
d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
Art. 6
(Scrutatori)
E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
Art. 7
(Segretezza del voto)
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
Art. 8
(Schede elettorali)
La valutazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione del Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull’intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art. 9
(Preferenze)
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda. L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze, date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Art. 10
(Modalità della votazione)
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal comitato elettorale, previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell’attività aziendale. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le aziende, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 11
(Composizione del seggio elettorale)
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 6 e da un Presidente, nominato dal comitato elettorale.
Art. 12
(Attrezzatura del seggio elettorale)
A cura del comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Art. 13
(Riconoscimento degli elettori)
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Art. 14
(Compiti del Presidente)
Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco dei votanti, la firma accanto al suo nominativo.
Art. 15
(Operazioni di scrutinio)
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche dalle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc...) - al comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Il comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle R.S.U., sarà conservato secondo accordi tra il comitato elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato del comitato elettorale e di un delegato della direzione.
Art. 16
(Ricorsi al comitato elettorale)
Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla relazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma ed il comitato ne da atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso sempre a cura del comitato elettorale, alla associazione imprenditoriale territoriale, che a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.
Art. 17
(Comitato dei garanti)
Contro le decisioni del comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle XX.XX. presentatrici delle liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione imprenditoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal direttore dell’UPLMO o da un suo delegato.
Il comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 18
(Comunicazione della nomina dei
componenti della R.S.U.)
La nomina, a seguito di elezione di componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per i tramite della locale organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle XX.XX.
Art. 19
(Adempimenti della Direzione aziendale)
La Direzione aziendale metterà a disposizione del comitato elettorale l’elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima delle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 20
(L’intervento della legge)
A conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTuCs e la Confcommercio, le parti, riconfermando il valore della libertà sindacale e dell’autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle sedi competenti affinchè eventuali interventi legislativi di sostegno, finalizzati all’efficacia "erga omnes" e all’eliminazione delle norme legislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente accordo.
Art. 20 bis
(Disposizioni varie)
I membri del comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del comitato dei garanti, qualora in forza all’unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A., e ora trasferite ai componenti le R.S.U. in forza del presente accordo.
Art. 21
(Clausole per la provincia autonoma di Bolzano)
Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l’esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extra-confederali, in base all’art. 5 bis della legge n. 236/1993.
Art. 22
(Clausola finale)
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Tabelle
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Tabella A
Paga base nazionale dal 1° gennaio 1995
Livelli Importi
Quadri 1.371.911
1° 1.235.817
2° 1.068.994
3° 913.692
4° 790.221
5° 713.943
6° 640.958
7° 548.764 + 10.000
Apprendisti
Livelli Prima
metà
65% Seconda
metà
80%
4° 513.644 632.177
5° 464.063 571.154
Tabella B
Paga base nazionale dal 1° gennaio 1996
Livelli Importi
Quadri 1.493.439
1° 1.345.289
2° 1.163.688
3° 994.630
4° 860.221
5° 777.186
6° 697.736
7° 597.375 + 10.000
Apprendisti
Livelli Prima
metà
65% Seconda
metà
80%
4° 559.144 688.177
5° 505.171 621.749
Tabella C
Aumenti salariali
Livelli Aumenti Aumenti Totale
1.1.1995 1.1.1996
Quadri 133.681 121.528 255.209
1° 120.419 109.472 229.891
2° 104.164 94.694 198.858
3° 89.031 80.938 169.969
4° 77.000 70.000 147.000
5° 69.567 63.243 132.810
6° 62.456 56.778 119.234
7° 53.472 48.611 102.083
Tabella D
Paga base nazionale al 31 dicembre 1994
Livelli Importi
Quadri 1.238.230
1° 1.115.398
2° 964.830
3° 824.661
4° 713.221
5° 644.376
6° 578.502
7° 495.292 + 10.000
----------
N.d.R.: L’accordo di rinnovo 29 novembre 1996 prevede quanto segue:
Art. 1
(Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Aumenti Aumenti Aumenti Totale
1.1.1997 1.1.1998 1.7.1998
Quadri 121.528 95.486 104.167 321.181
I 109.472 86.014 93.833 289.319
II 94.694 74.403 81.167 250.264
III 80.937 63.594 69.375 213.906
IV 70.000 55.000 60.000 185.000
X 00.000 00.000 54.208 167.142
VI 56.778 44.611 48.667 150.056
VII + 10.000 48.611 38.194 41.667 128.472
Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono quelle delle allegate tabelle A e B.
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, seconda parte (tabelle A e B).
II
Ipotesi di accordo 29 novembre 1996
per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.
per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi
Dichiarazione congiunta
Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l’impegno, reciprocamente assunto con il rinnovo del c.c.n.l. 3 novembre 1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l’efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 5, lettera f), dell’accordo del 23 luglio 1993.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare, a supportare la propria azione anche attraverso l’intervento diretto delle rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa
nel settore del terziario della distribuzione e dei servizi
In data 29 novembre 1996
la CONFCOMMERCIO
e
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS-UIL
- in considerazione di quanto disposto dal X.Xxx. n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari;
- preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla legge 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare;
- al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi;
convengono
di costituire, entro il 30 giugno 1997, un Fondo di previdenza complementare, impegnandosi a predisporre, nello stesso termine l’Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento attuativo, nonchè a completare le formalità amministrative necessarie.
Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:
1) il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita a capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati nonchè dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso;
2) lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da datori di lavoro appartenenti al settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonchè i datori di lavoro titolari del rapporto di lavoro intercorrente con gli stessi.
E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini.
Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse XX.XX. dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
3) l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonchè con contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi, nonchè a quelli appartenenti alla categoria dei quadri;
4) l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro.
Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del t.f.r. maturato nell'anno mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del t.f.r. maturato nell'anno.
Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.
L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente Protocollo;
5) il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello;
6) il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente Protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto, le parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore.
Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto;
7) possono divenire soci del Fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti del settore terziario già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra azienda e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del Fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo;
8) il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente Protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti organi:
- Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;
- Consiglio di amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; le rappresentanze verranno individuate anche in correlazione ai versamenti effettuati;
- Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente;
- Comitato dei garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle parti stipulanti il presente Protocollo;
dei quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello Statuto costitutivo il Fondo stesso;
9) viene previsto un periodo di 12 mesi per la preadesione al Fondo;
10) durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un Organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli organi del Fondo;
11) fermo restando quanto verrà disciplinato dallo Statuto riguardo al trasferimento del lavoratore ad altro Fondo, viene comunque individuato un tempo minimo di adesione pari a 5 anni per i primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, pari ad almeno 3 anni;
12) le parti individueranno il ruolo che gli Enti bilaterali nazionali e territoriali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori;
13) le parti si incontreranno per definire norme contrattuali che tengano conto della legislazione del Trentino Alto-Adige sulla materia.
Norma finale
Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente Protocollo di intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero Protocollo ma impegnano le Parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.
Procedure per la contrattazione integrativa territoriale
Modalità di presentazione della piattaforma
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni sindacali territoriali, alle Associazioni imprenditoriali di pari livello, nonchè alle Organizzazioni sindacali nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e alla Confcommercio, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale e lo svolgimento della fase di monitoraggio prevista dall'art. 11, prima parte, del c.c.n.l. 3 novembre 1994.
Modalità di verifica
Ricevute le piattaforme, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure per la presentazione delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale.
L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa generale al c.c.n.l. del 3 novembre 1994, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta.
In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli articoli 7 e 8 della prima parte del c.c.n.l. 3 novembre 1994.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno reciprocamente atto del comune interesse ad affrontare a livello nazionale le questioni inerenti i settori del terziario avanzato, anche in riferimento alle problematiche relative al telelavoro ed ai rapporti di lavoro atipico o parasubordinato.
E' pertanto condivisa la determinazione ad avviare, entro il 31 marzo 1997, un confronto finalizzato a concordare un Protocollo aggiuntivo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per la definizione di regole e normative specifiche in materia.
Art. 1
(Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Aumenti Aumenti Aumenti Totale
1.1.1997 1.1.1998 1.7.1998
Quadri 121.528 95.486 104.167 321.181
I 109.472 86.014 93.833 289.319
II 94.694 74.403 81.167 250.264
III 80.937 63.594 69.375 213.906
IV 70.000 55.000 60.000 185.000
X 00.000 00.000 54.208 167.142
VI 56.778 44.611 48.667 150.056
VII + 10.000 48.611 38.194 41.667 128.472
Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono quelle delle allegate tabelle A e B.
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, seconda parte (tabelle A e B).
Art. 2
(Aumenti retributivi per gli operatori di vendita)
Il primo comma dell'art. 15 del Protocollo aggiuntivo per Operatori di vendita del 29 maggio 1995 è modificato come segue:
A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di vendita verrà erogato il seguente aumento salariale:
Decorrenza I categoria II categoria
1° gennaio 1997 50.000 43.000
1° gennaio 1998 39.000 33.500
1° luglio 1998 43.000 36.500
Art. 3
(Enti bilaterali)
Le Parti - ad integrazione e modifica di quanto previsto dall'accordo del 20 luglio 1989 - al fine di dare concreta attuazione all'impegno assunto nella dichiarazione a verbale in calce all'articolo 16, prima parte del c.c.n.l. 3 novembre 1994, convengono di rilanciare il ruolo e la funzione degli Enti bilaterali - anche al fine di consentire un consolidamento delle relazioni sindacali a livello territoriale - con particolare riferimento a:
- costituzione di servizi collegati alla diffusione/informazione in relazione al sistema di previdenza complementare;
- eventuali sistemi di collegamento con l'Organismo paritetico provinciale previsto dall'accordo interconfederale 18 novembre 1996 in materia di sicurezza sul lavoro;
- procedure di conciliazione e arbitrato.
Per la pratica realizzazione dei compiti sopra definiti, a livello territoriale le Parti stabiliranno la misura del contributo in base alla definizione di un apposito bilancio preventivo per la copertura dei costi e dei servizi connessi.
Successivamente al 30 giugno 1998, le Parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli Enti bilaterali e per i territori nei quali eventualmente non fossero stati costituiti tali organismi, esaminate le cause che non ne hanno consentito la costituzione, al fine di rimuoverle, concorderanno eventuali norme di cogenza.
Art. 4
(Criteri guida per la contrattazione integrativa territoriale)
Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel c.c.n.l. 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell'ambito di tale confronto:
- diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del c.c.n.l.;
- alternatività rispetto alla contrattazione aziendale;
- materie di accordi previste dall'art. 14.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall'art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell'art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto.
Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno quali ulteriori punti di riferimento:
- l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
- l'andamento della composizione dell'occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali;
- i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;
- i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
- le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.
III
Accordo 20 giugno 1997
per la disciplina del telelavoro subordinato
Art. 1
(Definizione)
Il presente accordo riguarda i rapporti svolti in regime di telelavoro dipendente.
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate.
A mero titolo esemplificativo, si elencano, inoltre, alcune possibili tipologie di telelavoro:
1) lavoro a domicilio;
2) centri di telelavoro;
3) telelavoro mobile;
4) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento in azienda per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.
Art. 2
(Sfera di applicazione)
Il presente Protocollo si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente Protocollo.
Art. 3
(Prestazione lavorativa)
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa.
Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali.
Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.
Art. 4
(Retribuzione)
Le parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal secondo livello di contrattazione di cui al c.c.n.l. terziario 3 novembre 1994, la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dagli artt. 113 - 115 dello stesso c.c.n.l.
In sede aziendale si potranno definire sistemi applicativi di quanto previsto al comma precedente, nel rispetto di quanto definito al punto 5 del precedente art. 3.
Art. 5
(Sistema di comunicazione)
E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all'azienda anche per via telematica.
Art. 6
(Riunioni e convocazioni aziendali)
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Art. 7
(Controlli a distanza)
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
L'azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
Art. 8
(Diritti sindacali)
Ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura dell'azienda. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in azienda.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente c.c.n.l.
Art. 9
(Organizzazione aziendale)
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Art. 10
(Diligenza e riservatezza)
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
Art. 11
(Formazione)
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.
Art. 12
(Diritti di informazione)
L'azienda è tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti in azienda.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del c.c.n.l. applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Art. 13
(Postazione di lavoro)
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.
Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione del telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.
Art. 14
(Interruzioni tecniche)
Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perchè il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Art. 15
(Misure di protezione e prevenzione)
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18 novembre 1996, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Le parti convengono di procedere entro i prossimi mesi alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonchè della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs. n. 626/1994 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.
Art. 16
(Infortunio)
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.
Art. 17
(Accordi già esistenti)
Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali già esistenti in materia.
Art. 18
(Legge)
In caso di regolamentazione legislativa dell'istituto del telelavoro le parti si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente accordo.
IV
Accordo nazionale 28 luglio 1997 per i dipendenti
da aziende del settore Istituzioni sanitarie ambulatoriali private aderenti all'ANISAP
Premessa
Dopo un approfondito esame derivante anche dalla gestione del "Protocollo di intesa" sottoscritto da ANISAP e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL l'8 giugno 1993, le stesse parti, con il presente accordo, hanno inteso superare la situazione di difformità normativa e retributiva esistente nel settore convenendo, con le modalità appresso previste, che con decorrenza 1° luglio 1997 l'applicazione contrattuale nazionale farà definitivamente riferimento al c.c.n.l. "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994.
Tale riferimento contrattuale nel mentre permette di disciplinare in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, le relazioni sindacali e contrattuali delle aziende del settore, impegna le parti a valorizzarne il ruolo attraverso specifiche proposte e/o soluzioni da rappresentare ove necessario, agli Organi istituzionali competenti.
Tale ruolo, in rapporto al processo attuativo della legislazione inerente la riforma sanitaria, risulta sempre più fondamentale quale servizio peculiare espletato dal settore nell'ambito del comparto della sanità in Italia.
In relazione a tale servizio di pubblica utilità svolto dalle imprese del settore, le parti convengono sulla necessità di operare per una sempre maggiore qualificazione delle stesse e dei lavoratori addetti, quale ulteriore garanzia di prestazioni adeguate ai bisogni della popolazione assistita e per l'assolvimento del compito di dare una valida risposta alla domanda dell'utenza anche sul piano educativo/sanitario.
Conseguentemente, al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati le parti, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, concordano di attivare un sistema di relazioni sindacali idoneo e finalizzato ad una gestione mirata e dinamica del presente accordo, nonchè a costituire riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività svolte nell'ambito del settore sanitario privato.
Tutto ciò premesso e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti/doveri degli addetti al settore le parti hanno concordato di stipulare il presente accordo che, così come di seguito formulato e sistematizzato, è da intendersi una risoluzione transitoria all'esercizio del diritto di contrattazione decentrata, da valersi per la vigenza del presente accordo ed esaustivo fino alla sua scadenza del 2° livello di contrattazione così come previsto dal c.c.n.l. "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994.
Art. 1
(Sistema di relazioni sindacali
a livello nazionale di settore)
Fatto salvo quanto nella Prima Parte del c.c.n.l. è previsto dagli articoli e dalla dichiarazione congiunta costituenti il Titolo I dello stesso c.c.n.l., le parti, nello spirito ed in coerenza con quanto esplicitato nella "Premessa" al presente accordo, convengono che relativamente agli artt. 13 e 14 di cui al successivo Titolo II gli stessi saranno esercitati con i tempi e le modalità appresso indicate:
A) Diritti di informazione
Annualmente, a livello nazionale, di norma entro il primo quadrimestre, l'ANISAP nazionale e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sull'innovazione tecnologica ed i prevedibili effetti sulla professionalità, sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile; nonchè sulla dimensione e suddivisione professionale dei collaboratori operanti nelle aziende del settore quali addetti aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in esclusiva o saltuaria e dei tirocinanti.
Al riguardo, sulla base di quanto previsto al successivo art. 7 "Mercato del lavoro" le parti, tramite l'Ente bilaterale nazionale, forniranno alle aziende del settore la modulistica necessaria ed idonea a permettere il monitoraggio occupazionale/organizzativo delle strutture aziendali.
B) Materie di accordo
Anche con riferimento agli incontri come sopra previsti ed in particolare quelli di cui al punto A), l'ANISAP nazionale e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro.
Al riguardo e con l'impegno ad operare, nel corso di vigenza del presente accordo, all'eventuale armonizzazione di quanto definito in materia di "Mercato del lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti degli indirizzi generali assunti dal Governo italiano e dalle parti sociali di cui "all'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 si è convenuto che i confronti saranno in particolare riferiti a interventi di formazione e riqualificazione professionali connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche nazionale o comunitario.
Potranno, inoltre, essere realizzate intese in materia di classificazione del personale per la definizione di eventuali qualifiche specifiche le cui figure professionali rivestano interesse settoriale e non siano previste e/o riconducibili nella classificazione di cui al presente accordo nonchè in quella del c.c.n.l.
Potranno, infine essere realizzate, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto previsto all'art. 5 del c.c.n.l.
Per tutti i compiti sopra individuati le parti potranno avvalersi del supporto informativo derivante dalla modulistica di cui al punto A).
Art. 2
(Sistema di relazioni sindacali a livello aziendale)
Fermo restando la validità degli accordi aziendali realizzati ed in coerenza con quanto richiamato nella "Premessa" al presente accordo le parti convengono che a partire dalla sua decorrenza a livello di singola unità aziendale, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, Seconda Parte;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 5, Prima Parte;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione degli artt. 20 e 21 delle legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori".
In coerenza con quanto definito in premessa al presente accordo, a decorrere dalla scadenza dello stesso potranno essere contratte erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.
In materia di classificazione, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel c.c.n.l. e nel presente accordo, le eventuali qualifiche specifiche che assumano un significato e valenza generali. In tale caso le rispettive parti di livello aziendale riporteranno all'ANISAP nazionale e alle corrispondenti Organizzazioni sindacali le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Ciò al fine di attivare, in quanto di loro competenza, la procedura di cui all'art. 1 punto B);
- altre materie espressamente demandate dal presente accordo.
Art. 3
(Strumenti nazionali)
In deroga a quanto previsto dagli artt. 3 (Strumenti nazionali) e 16 (Enti bilaterali) del c.c.n.l. "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994, le parti, preso anche atto dell'intesa tra ANISAP e Confcommercio concordano di istituire l'Ente bilaterale nazionale del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" con gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel successivo art. 4.
Art. 4
(Ente bilaterale nazionale)
1) Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente accordo concordano sulla opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" la cui sede sarà c/o la sede dell'ANISAP nazionale sita in xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Tel. 06/0000000, Fax 06/0000000.
2) L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizio rivolto ai datori di lavoro e lavoratori delle aziende del settore aderenti alla ANISAP.
3) A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente accordo attua e concretizza:
A) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all. 1 (Relazione sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- organizza e gestisce i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le pari opportunità, di cui all'art. 5 del c.c.n.l. del 3 novembre 1994;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL.
B) Le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 7 (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti e formazione lavoro (CFL) nonchè i possibili programmi/progetti di utilizzo della n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonchè quelli della U.E.
- organizza e gestisce corsi di formazione per apprendisti.
C) Predispone progetti e stipula Convenzioni con:
Enti, Istituti, Consigli e/o collegi nazionali degli ordini professionali, Ministeri, nonchè con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti A) e B); e per le materie di cui al D.Lgs. n. 626/1994 (Sicurezza sul lavoro).
D) Riceve ed elabora anche ai fini statistici:
- i dati forniti dalle aziende aderenti all'ANISAP sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di contratti a termine, nonchè dell'attivazione delle "Collaborazioni".
- Le intese relative a: stages, utilizzo della n. 223/1991e ai regimi di orario di cui al Titolo VI, artt. 32, 34 e 35 del c.c.n.l.
- I verbali di conciliazione o di mancato accordo forniti dalle Organizzazioni territoriali così come previsto all'art. 17 del c.c.n.l. 3 novembre 1994.
- I dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente accordo.
E) Predispone e organizza:
la distribuzione del testo dell'accordo ANISAP/XX.XX. ai titolari e lavoratori così come previsto al successivo art. 5.
4) Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste all'art. 6 (Funzionamento delle relazioni sindacali).
5) La costituzione dell'Ente bilaterale nazionale del settore I.S.A.P., troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello Statuto e regolamento allegati al presente c.c.n.l.
6) Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente c.c.n.l. ne costituiscono parte integrante.
Art. 5
(Distribuzione dell'accordo ANISAP/XX.XX.)
In coerenza con il modello di "Relazioni sindacali" convenuto con il presente accordo, il "Testo contrattuale" costituisce lo strumento al quale le parti convengono di assegnare il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi diritti/doveri nonchè il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce finalizzato sia all'estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al settore (datori di lavoro e lavoratori).
Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.
La parti stipulanti concordano sull'opportunità di distribuire, ad ogni titolare e ad ogni singolo loro dipendente in servizio, copia del testo dell'accordo con le modalità e le procedure che saranno stabilite dall'Ente bilaterale nazionale.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta e vidimata dalle parti stipulanti.
Funzionamento delle relazioni sindacali
Contributi per l'Ente bilaterale - Procedure
Art. 6
(Contributi per l'Ente bilaterale nazionale)
1) Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di "Relazioni sindacali" convengono di attivare con propri contributi il finanziamento finalizzato alle spese derivanti dall'attivazione dell'Ente bilaterale nazionale del settore Istituzioni sanitarie ambulatoriali private.
2) Alla contribuzione sono tenuti, con le diverse modalità esplicitate al successivo punto 3, tanto i datori di lavoro che rispettivi dipendenti e/o collaboratori compresi nella sfera di applicazione del presente accordo.
3) Tale contributo, per la durata del presente accordo, sarà costituito attraverso la contribuzione di 4 (quattro) quote annue denominate: "Quota C.E.B.I.S.A.P.".
- Per i lavoratori la quota sarà pari a lire 50.000 la cui ritenuta dovrà essere effettuata a carico dei lavoratori in coincidenza delle seguenti scadenze: 1ª quota contestualmente all'adesione all'E.B.N. e comunque entro il 31 dicembre 1997, la 2ª, 3ª e 4ª quota in coincidenza delle seguenti scadenze: 31 dicembre 1998 - 31 dicembre 1999 - 31 dicembre 2000.
- Per i datori di lavoro la quota sarà pari a lire 50.000 annue per ogni dipendente, la cui somma dovrà essere versata all'E.B.N. in coincidenza delle scadenze previste a carico dei lavoratori.
4) L'adesione all'E.B.N./I.S.A.P. dovrà risultare con atto di sottoscrizione da effettuare in apposito modulo dagli interessati.
5) Per la riscossione delle "Quote C.E.B.I.S.A.P." saranno definite specifiche Convenzioni da stipularsi con Istituti di credito prescelti.
Le parti convengono inoltre che per la realizzazione di quanto sopra ed ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e lavoratori aderenti all'E.B.N., sarà attivata la procedura di cui al successivo art. 6-bis.
Art. 6 bis
(Procedura)
A) Entro il ...... le aziende aderenti all'ANISAP e, tramite loro, i lavoratori dipendenti, riceveranno dall'Ente bilaterale nazionale del settore I.S.A.P., il modulo di adesione all'Ente bilaterale nazionale.
B) Entro il ...... copia dei moduli, compilati, correlati dall'allegata fotocopia di ricevuta di versamento con le indicazioni di cui al successivo punto C), dovranno essere inviati all'Ente bilaterale nazionale settore I.S.A.P. c/o la sede della ANISAP, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Tel. 06/0000000, Fax 06/0000000.
Una copia sarà tenuta dalla Amministrazione della azienda anche per la certificazione della autorizzazione alla ritenuta delle spettanze dei lavoratori relative alla Quota denominata "C.E.B.I.S.A.P." nonchè per l'attestazione dell'avvenuto versamento degli aderenti all'E. B.N./I.S.A.P.
C) Le ritenute delle "Quote" C.E.B.I.S.A.P. a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro destinate al Fondo saranno versate a mezzo conto corrente presso l'Istituto di credito prescelto e risultante nel modulo di adesione, corredato di indicazione riguardante: la denominazione della azienda e il numero dei lavoratori aderenti al Fondo.
D) Entro il ...... agli aderenti all'E.B.N./I.S.A.P., in attuazione di quanto previsto al precedente art. 5, l'Ente invierà alla azienda copie dell'accordo comprensive di quelle da distribuire ai propri dipendenti e che sarà pari al numero delle adesioni all'E.B.N. risultanti dal riscontro dei moduli ricevuti.
E) I lavoratori assunti successivamente alle date indicate ai punti A) e B) del presente articolo e comunque entro la scadenza dell'accordo potranno aderire all'E.N.B./I.S.A.P. trasmettendo l'apposito modulo all'E.B.N./I.S.A.P. il quale, con le stesse modalità previste al punto D), invierà le copie del testo dell'accordo.
Dichiarazione ANISAP
In coerenza con il nuovo sistema di "Relazioni sindacali" l'ANISAP si impegna affinchè i datori di lavoro portino a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo.
L'ANISAP inoltre si rivolge ai titolari delle aziende del settore affinchè riconoscano l'opera propositiva svolta ed aderiscano all'Associazione del settore potenziando la rappresentatività degli stessi e quindi della ANISAP la quale si impegna, per la durata del vigente accordo, a garantire i servizi derivanti dalla costituzione dell'Ente bilaterale nazionale a favore dei datori di lavoro che applicano il presente accordo e che sono in regola con i contributi previsti negli artt. 6 e 6 bis.
Art. 7
(Mercato del lavoro)
Fermo restando quanto in materia è previsto dal c.c.n.l. "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994 e dell'impegno di cui all'art. 1 lettera B) del presente accordo, le parti, tenuto conto della caratteristica del settore hanno convenuto sull'opportunità di disciplinare, con la presente intesa alcune peculiari tematiche riconducibili alla materia inerente il Mercato del lavoro, che allo stato non trovano riscontro nella specifica normativa prevista dal c.c.n.l. sopra richiamato.
In tale ambito, le tematiche peculiari su cui addivenire ad una loro disciplina contrattuale risultano essere:
A) Collaborazioni
B) Tirocinio
C) Contratti formazione lavoro.
A) Collaborazioni
Visto quanto intervenuto per via legislativa relativamente al riconoscimento di 14 (quattordici) Profili professionali (quali funzioni svolte nell'area sanitaria) di cui ai rispettivi D.L. così come riportati in allegato al presente accordo.
Preso atto delle disposizioni che dai D.L. ne conseguono e fermo restando che il rapporto di collaborazione non è ravvisabile, in alcun modo, in un rapporto di lavoro subordinato, le parti hanno convenuto di collocare la "Collaborazione coordinata e continuativa in esclusiva" e la "Collaborazione saltuaria" nell'ambito del lavoro parasubordinato e come tale, al fine di renderlo compatibile con la struttura organizzativa del settore, hanno inteso evidenziare normandoli i soli Temi/Istituti riconducibili alla sfera di applicazione del presente accordo.
Al riguardo i Temi/Istituti così come appresso normati e a cui le parti dovranno attenersi per l'instaurazione di queste tipologie di prestazione lavorativa risultano:
A1) In tema di soggetti titolati all'attivazione della prestazione in collaborazione
Per l'attivazione di queste tipologie sono titolati le aziende e i lavoratori dipendenti aventi i requisiti di cui ai D.L. riportati in allegato del presente accordo.
Per le aziende del settore aderenti all'ANISAP che intendono avvalersi di uno o più rapporti di collaborazione per le professioni sanitarie di cui alla legislazione sopra richiamata dovranno instaurare tali rapporti mediante atto scritto nel quale risulti: la tipologia della prestazione di collaborazione; il tempo di prestazione della collaborazione; il compenso minimo per la prestazione; nonchè il diritto ad usufruire di quanto derivante dalla prima parte del c.c.n.l. 3 novembre 1996 e dal modello di Relazioni sindacali di cui al presente accordo.
Per i dipendenti già occupati nelle aziende del settore aderenti all'ANISAP aventi i requisiti di cui alla legislazione sopra richiamata che intendono avvalersi delle disposizioni in essa contenute dovranno presentare alla direzione aziendale formale richiesta di trasformazione di rapporto di lavoro (da dipendenza a collaborazione parasubordinata) che ove accolta dovrà concretizzarsi con atto scritto nel quale risulti quanto elencato al precedente punto da valersi come certificazione dell'instaurazione del nuovo rapporto di presentazione lavorativa.
In tale circostanza la risoluzione del rapporto di dipendenza cessa contestualmente all'inizio del rapporto di "Collaborazione". In questo caso, ad eccezione del periodo di preavviso che le parti firmatarie del presente accordo considerano non esigibile da nessuno dei "contraenti" dovranno essere liquidate le spettanze derivanti dalla risoluzione del precedente rapporto di dipendenza, così come disciplinato dalle norme previste dal c.c.n.l. e dalle leggi vigenti in materia.
A2) In tema di tipologia della prestazione di collaborazione
Su questo tema le parti hanno convenuto che risultano compatibili con la struttura organizzativa del settore le Collaborazioni coordinate e continuative in esclusiva e quelle saltuarie avuto riguardo delle rispettive specificità di prestazione come normate in successivi Temi/Istituti.
A3) In tema di tempo di prestazione della collaborazione coordinata e continuativa in esclusiva
Su questo tema le parti hanno concordato che tale tipologia di rapporto dovrà, nell'arco dell'anno, essere prestato, per 11 mesi a partire dalla data della sua instaurazione e non potrà essere inferiore a 30 ore settimanali e superiore a 40 ore settimanali. Il rapporto va inteso automaticamente rinnovato, anno su anno, salvo che entro 3 mesi prima della data di scadenza dell'11° mese una delle due parti contraenti non manifesti per iscritto la volontà del termine della collaborazione.
A4) In tema di prestazione della collaborazione saltuaria
Su questo tema le parti hanno concordato che tale tipologia di rapporto dovrà, nell'arco dell'anno, essere prestato, per 11 mesi a partire dalla data della sua instaurazione e non potrà essere inferiore a 12 ore settimanali e superiore a 29 ore settimanali. Il rapporto va inteso automaticamente rinnovato, anno su anno, salvo che entro 3 mesi prima della data di scadenza dell'11° mese una delle due parti contraenti non manifesti per iscritto la volontà del termine della collaborazione.
A5) In tema di compenso minimo per la prestazione di collaborazione
Su questo tema, tenuto conto che allo stato le professioni di cui alla legislazione sopra richiamata non hanno costituito i rispettivi Ordini e/o Collegi dai quali possono derivare direttive riferite ai "Tariffari", le parti, in via transitoria e comunque per il tempo intercorrente tra la decorrenza del presente accordo e la costituzione degli Organismi sopra citati, hanno concordato di definire il compenso minimo economico relativo alle prestazioni fornite dai collaboratori, così come risulta al successivo art. 10 (Trattamento economico).
A6) In tema di adempimenti
Copia dei contratti di collaborazione instaurati nelle due fattispecie sopra previste dovranno essere inviati all'UPLMO competenti per territorio, nonchè all'Ente bilaterale nazionale onde consentire la pratica attuazione delle funzioni ad esso assegnate.
- Le parti, nel considerare la normativa del rapporto di "Collaborazione" rivolta ai soli soggetti titolati ad esercitare l'attivazione e l'instaurazione delle due tipologie di prestazione lavorativa, concordano che tale disciplina contrattuale/procedurale è finalizzata anche a favorire la regolarizzazione del lavoro sommerso così come considerato dall'"accordo per il lavoro" del 24 settembre 1996.
- Le parti quindi, nel considerare violazione contrattuale sia la mancata attuazione di quanto normato, che la omessa comunicazione all'"UPLMO" e all'E.B.N./I.S.A.P., con conseguente nullità del rapporto parasubordinato, si riservano comunque in caso di eventuali contestazioni che dovessero configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo della presente intesa contrattuale, la facoltà di sospendere, anche temporaneamente l'efficacia dell'intesa stessa.
B) Tirocinio
- Le parti vista la legge del 24 giugno 1997 "per la promozione dell'occupazione" il cui art. 18 è riferito a "Tirocini formativi e di orientamento" convengono che il periodo di tirocinio effettuato dai soggetti interessati presso le aziende del settore aderenti all'ANISAP sarà regolato con le norme e le disposizioni della legge soprarichiamata e che viene allegata al presente accordo.
C) Contratti di formazione lavoro
- In accordo e non in antitesi con quanto previsto in materia dal c.c.n.l. del 3 novembre 1994 le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del Contratto di formazione e lavoro, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 451 del 19 luglio 1994.
- In tale ambito, le parti hanno elaborato ed assunto a livello nazionale il Progetto formativo così come risulta in apposito allegato al presente accordo e che ne costituisce parte integrante.
- Per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo le aziende del settore aderenti all'ANISAP dovranno presentare i progetti di Formazione ricorrendo allo specifico accordo sopra richiamato, utilizzando allo scopo anche la modulistica concordata (Fac-simile allegato).
- Le aziende che abbiamo già attivato Contratti di formazione lavoro sono tenute, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il C.f.l., a comunicare l'esito dei precedenti contratti sia all'E.B.N./I.S.A.P. che all'UPLMO, con riferimento al comma 11, art. 16, della legge n. 451 del 19 luglio 1994.
In tal caso le assunzioni tramite C.f.l. non sono soggette alla autorizzazione delle corrispondenti C.r.i. per territorio o in caso di progetto nazionale delle C.c.i.
Art. 8
(Classificazione)
In coerenza con il sistema di Relazioni sindacali di cui al presente accordo le parti hanno inteso disciplinare tale materia collocando, nell'ambito della classificazione del personale prevista dal c.c.n.l. 3 novembre 1994, le mansioni ed i profili esistenti ed operanti nelle aziende del settore che, allo stato, non trovano riscontro nella specifica normativa prevista dal c.c.n.l. sopra richiamato.
Conseguentemente, fatto salvo che per i livelli, le declaratorie ed i profili professionali non riportati nel presente articolo, si farà riferimento a quanto in materia previsto dal c.c.n.l. 3 novembre 1994, la classificazione del personale dipendente da aziende del settore aderenti all'ANISAP è integrata e definita come segue:
Quadri
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, appartengono alla categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi.
A questa categoria professionale, che le parti hanno convenuto di suddividere in tre fasce di riferimento (A - B - C) appartengono i lavoratori con i compiti ad alto contenuto professionale, che esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dell'impresa con ampi poteri decisionali e di autonomia di iniziativa, o che svolgono compiti, altamente professionali ed operativamente autonomi, nell'ambito delle direttive generali della proprietà e della direzione sanitaria dell'impresa, quali:
Quadri fascia A
- Direttore sanitario;
- Direttore generale.
Quadri fascia B
- Direttore tecnico di branca (Affari generali - Organizzazione interna - Organizzazione sviluppo e marketing);
- Direttore amministrativo.
Quadri fascia C
I laureati specialisti:
- Pneumologo;
- Angiologo;
- Neurologo;
- Urologo;
- Cardiologo;
- Oculista;
- Ortopedico;
- Gastroenterologo;
- Dietologo;
- Otoiatra;
- Allergologo;
- Radiologo;
- Biologo;
- Chiropratico - di cui alle circolari ministeriali n. ............. del riportato in alleg.
- Laureati addetti: ai prelievi, all'istologia, alla microscopia clinica, alla lettura delle ecografie, degli elettrocardiogrammi ed encefalogrammi.
Primo livello
- Analista C.E.D. (Centro eleborazione dati).
Secondo livello
- Operatori sanitari, con diploma universitario e/o con profilo professionale di cui alla specifica legislazione, quali:
- Infermiere;
- Ostetrica/o;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista assistente di oftalmologia;
- Igienista dentale;
- Dietista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico ortopedico;
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico sanitario di radiologia medica;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
Vengono inoltre collocati a tale livello le funzioni di:
- Programmatore meccanografico;
- Segretario di direzione con mansioni di concetto.
Terzo livello
- Massofisioterapista con oltre 24 mesi di servizio in tale funzione;
- Operatore strumentista di laboratorio con oltre 24 mesi di servizio in tale funzione;
- Esecutore di prove di laboratorio con oltre 24 mesi di servizio in tale funzione;
- Addetto ai rapporti con fornitori ed Enti;
- Addetto all'amministrazione in forma autonoma e completa;
- Segretario unico che svolga, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze;
- Mansioni promiscue di concetto e d'ordine intrattenendo eventualmente anche rapporti con la clientela.
Quarto livello
- Massofisioterapista per i primi 24 mesi di servizio in tale funzioni e;
- Operatore strumentista di laboratorio per i primi 24 mesi in tale funzioni e;
- Esecutore di prove di laboratorio per i primi 24 mesi di servizio in tale funzione;
- Tosatore;
- Addetto all'accettazione e alla consegna di referti;
- Segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, eventualmente anche con contatti informativi verso la clientela.
Art. 9
(Orario di lavoro)
Fatta salva la disciplina in materia prevista dal c.c.n.l. 3 novembre 1994, le parti concordano che ai soli fini dell'Istituto relativo ai permessi retribuiti inerenti la riduzione dell'orario di lavoro, per le sole aziende del settore che prima della decorrenza del presente accordo applicavano sulla base del "Protocollo ANISAP/XX.XX. 8 giugno 1993" il c.c.n.l. Studi professionali (CONSILP) il montante dei permessi retribuiti quale differenziale risultante e derivante dall'applicazione con i tempi e le quantità appresso definite:
A partire dal 1° gennaio 1998 8 ore
A partire dal 1° gennaio 1999 8 ore
A partire dal 1° gennaio 2000 8 ore
A partire dal 1° gennaio 2001 8 ore
Art. 10
(Trattamento economico)
In coerenza con quanto inteso e definito in Premessa al presente accordo, a decorrere dalla data dello stesso, le parti, ai fini di armonizzare e disciplinare il trattamento economico derivante sia dall'applicazione del c.c.n.l. "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994, che dall'art. 7, lettera A5), del presente accordo, hanno concordato quanto segue:
A) per le aziende del settore aderenti all'ANISAP che prima della decorrenza del presente accordo già applicavano il c.c.n.l. sopra richiamato manterranno tale applicazione e quanto da essa derivante. In tale caso il trattamento economico nei confronti dei lavoratori dipendenti anche per effetto dell'armonizzazione professionale di cui all'art. 8 (Classificazione) del presente accordo risulterà come sotto riportato nelle Tabelle 1, 2 e 3.
Tabella 1
A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Livelli Aumenti
1/1/97 Aumenti
1/1/98 Aumenti
1/7/98 Totale
Quadri fascia A 121.528 95.486 104.167 321.181
Quadri fascia B 121.528 95.486 104.167 321.181
Quadri fascia C 121.528 95.486 104.167 321.181
1° 109.472 86.014 93.833 289.319
2° 94.694 74.403 81.167 250.264
3° 80.937 63.594 69.375 213.906
4° 70.000 55.000 60.000 185.000
5° 63.243 49.691 54.208 167.142
6° 56.778 44.611 48.667 150.056
7° 48.611 38.194 41.667 128.472
Apprendisti
4° prima metà 45.500 35.750 39.000 120.250
5° prima metà 41.108 32.299 35.255 108.642
4° seconda metà 56.000 44.000 48.000 148.000
5° seconda metà 50.594 39.755 43.366 133.714
Pertanto a decorrere dalle scadenze appresso indicate nella Tabella 2 le retribuzioni del c.c.n.l. "Terziario" risultano:
Tabella 2
Livelli Parametri Paga
base
1/1/1997 Paga
base
1/1/1998 Paga
base
1/7/1988 Indenn.
conting. Indenn.
funzione T.e.p.
(*)
Quadri fascia A 246 1.614.967 1.710.453 1.814.620 1.046.308 250.000 4.000
Quadri fascia B 246 1.614.967 1.710.453 1.814.620 1.046.308 250.000 4.000
Quadri fascia C 246 1.614.967 1.710.453 1.814.620 1.046.308 - 4.000
1° 221 1.454.761 1.540.775 1.634.608 1.040.778 - 4.000
2° 191 1.258.382 1.332.785 1.413.952 1.031.140 - 4.000
3° 164 1.075.567 1.139.161 1.208.536 1.022.162 - 4.000
4° 141 930.221 985.221 1.045.221 1.015.026 - 4.000
5° 128 840.429 890.120 944.328 1.010.619 - 4.000
6° 115 754.514 799.125 847.792 1.006.395 - 4.000
7° 100 655.986 694.180 735.847 1.002.045 - 4.000
Apprendisti
4° prima metà 604.644 640.394 679.394 812.520 - 4.000
5° prima metà 546.279 578.578 613.813 809.627 - 4.000
4° seconda metà 744.177 788.177 836.177 819.076 - 4.000
5° seconda metà 672.343 712.096 755.462 815.548 - 4.000
(*) T.e.p.: Terzo elemento provinciale.
Nelle province sottoelencate il Terzo elemento provinciale di lire 4.000 come da Tabella 2 dovrà essere sostituito con i valori sottoindicati di cui alla Tabella 3.
Tabella 3
Vercelli L. 8.000
Ravenna X. 0.000
Xxxxxxx - Xxxxxxx - Xxxxx - Xxxxx L. 10.000
Catania L. 11.000
Novara - Belluno - Vicenza X. 00.000
Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxx L. 12.500
Torino - Piacenza L. 13.000
Firenze (1) L. 14.000
Como - Varese - Padova - Trento - Ferrara (2) - Modena L. 15.000
Brescia X. 00.000
Xxxxxxx - Xxxxxxx X. 00.000
Xxxxxx L. 22.000
Verona (3) L. 26.000
----------
(1) Firenze - Per il solo 3° livello lire 17.500.
(2) Ferrara - Per gli apprendisti prima metà lire 9.000, per la seconda metà lire 11.250.
(3) Verona - Per il 4° livello lire 18.970 - Per il 5° - 6° - 6° lire 15.000.
B) Per le aziende del settore aderenti all'ANISAP che prima della decorrenza del presente accordo applicavano sulla base del "Protocollo ANISAP/XX.XX. dell'8 giugno 1993" il c.c.n.l. "Studi professionali CONSILP" applicheranno a partire dal 1° luglio 1997 il c.c.n.l. "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994 e quanto da esso derivante.
In tale caso il trattamento economico nei confronti dei lavoratori dipendenti anche per effetto dell'armonizzazione professionale, di cui all'art. 8 (Classificazione) del presente accordo e delle fasi (I e II) di graduale recupero del differenziale economico derivante dall'applicazione degli Istituti contrattuali previsti dal c.c.n.l. "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994 risulterà come di seguito:
I Fase
In questa prima fase le parti convengono che a decorrere dal 1° luglio 1997 gli Istituti contrattuali relativi agli "Scatti di anzianità", all'"Apprendistato" e ai "T.e.p." (Terzi elementi provinciali) vengano equiparati a quanto in materia previsto dal c.c.n.l. "Terziario" del 3 novembre 1994.
Pertanto, fermo restando quanto regolato dagli articoli inerenti gli Istituti contrattuali di cui sopra e che per opportunità vengono allegati al presente accordo, gli importi economici relativi ai rispettivi Istituti risulteranno come riportato nelle Tabelle 4, 5 e 6.
Tabella 4
Livelli Scatti di anzianità (*)
Quadri fascia A 49.300
Quadri fascia B 49.300
Quadri fascia C 49.300
1° 48.100
2° 44.200
3° 42.500
ex 4° S 40.000
4° 40.000
5° 39.300
6° 38.200
7° 37.700
(*) In deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 6, del c.c.n.l. "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994 l'importo degli scatti di anzianità maturati antecedentemente al 1° luglio 1997, saranno ricalcolati in base ai nuovi valori indicati e corrispondenti al livello di appartenenza, alla data di maturazione del successivo scatto, senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
Tabella 5
Apprendisti
Vedi Tabella 2
Tabella 6
T.e.p. (Terzi elementi provinciali)
Vedi Tabelle 2 e 3
Le parti inoltre, tenuto anche conto della "Classificazione" di cui all'art. 8 del presente accordo, hanno convenuto che sempre a decorrere dal 1° luglio 1997 il salario conglobato alla data del 1° gennaio 1997 così come previsto dal c.c.n.l. "Studi professionali CONSILP" venga mensilmente incrementato delle somme economiche sotto elencate nella Tabella 7.
Tabella 7
Livello Salario
conglobato
CONSILP
1/7/1995 Aumento
c.c.n.l.
CONSILP
1/7/1997 Salario
conglobato
CONSILP
1/1/1997 Aumento
ANISAP Salario
conglobato
ANISAP
1/7/1997
Quadri fascia A 2.135.394 85.000 2.220.394 40.000 2.260.394
Quadri fascia B 2.135.394 85.000 2.220.394 40.000 2.260.394
Quadri fascia C 2.135.394 85.000 2.220.394 40.000 2.260.394
1° 2.135.394 85.000 2.220.394 35.000 2.255.394
2° 1.850.408 75.000 1.925.408 40.000 1.965.408
3° 1.704.328 70.000 1.774.328 30.000 1.804.328
4° S 1.664.390 65.000 1.729.390 25.000 1.754.390
4° 1.612.030 60.000 1.672.030 30.000 1.702.030
5° 1.507.007 55.000 1.562.007 15.000 1.577.007
In questa prima fase, le parti infine convengono di avviare, contestualmente alla data di decorrenza 1° luglio 1997 il processo di ricostituzione della struttura del Salario operando, a tale fine, attraverso lo scorporo dal "Salario globale ANISAP" dal montante economico corrispondente alla contingenza prevista dal c.c.n.l. "Terziario" del 3 novembre 1994 determinando così la Paga base ANISAP al 1° luglio 1997 nonchè la nuova struttura della Busta paga, come risulta dalla specifica Tabella 8.
Tabella 8
Livello
Paga
base
ANISAP
1/7/1997 Indennità
di
contingenza
1/7/1997 Indennità
di
funzione T.e.p. Scatti
anzianità
Quadri fascia A 1.214.086 1.046.038 250.000 - -
Quadri fascia B 1.214.086 1.046.038 250.000 - -
Quadri fascia C 1.214.086 1.046.038 - - -
1° 1.214.616 1.040.778 - - -
2° 934.268 1.031.140 - - -
3° 782.166 1.022.162 - - -
4° S 739.364 1.015.026 - - -
4° 687.004 1.015.026 - - -
5° 566.388 1.010.619 - - -
6° 754.514 1.006.395 - - -
7° 655.986 1.002.045 - - -
II Fase
Le parti, in questa seconda fase convengono di completare l'armonizzazione contrattuale operando il recupero del differenziale economico derivante dalla applicazione della paga base prevista del "c.c.n.l. terziario" del 3 novembre 1994.
Al riguardo, tenuto conto che in conseguenza a quanto definito nella precedente fase, il differenziale economico da recuperare è solo quello risultante tra la differenza della Paga base prevista ai vari livelli del c.c.n.l. sopra richiamato rispetto ai corrispondenti livelli di cui alla Paga base ANISAP, le parti, visto l'entità dei differenziali economici da recuperare ed in coerenza con quanto dichiarato in Premessa al presente accordo, hanno concordato che il completamento di equiparazione del trattamento economico al "c.c.n.l. del terziario" avvenga con i tempi e le modalità di cui alle Tabelle 9 e 10 sotto riportate.
Tabella 9
Livelli Paga
base
07/1997
ANISAP Aumento
d a
c.c.n.l.
terziario
01/1998 Aumento
da
c.c.n.l.
terziario
07/1998 Paga
base
07/1998
ANISAP Paga
base
c.c.n.l.
terziario
07/1998
Quadri fascia A 1.214.086 95.486 104.167 1.413.739 1.814.620
Quadri fascia B 1.214.086 95.486 104.167 1.413.739 1.814.620
Quadri fascia C 1.214.086 95.486 104.167 1.413.739 1.814.620
1° 1.214.616 86.014 93.833 1.394.463 1.634.608
2° 934.268 74.403 81.167 1.089.838 1.413.952
3° 782.166 63.594 69.375 915.135 1.208.536
4° S 739.364 55.000 60.000 854.364 1.045.221
4° 739.364 55.000 60.000 854.364 1.045.221
5° 687.004 49.691 54.208 790.903 944.328
6° 754.514 44.611 48.667 847.792 847.792
7° 655.986 38.194 41.667 735.847 735.847
Livelli Differenziale
da
recuperare Quota
recupero
01/1999 Quota
recupero
07/1999 Quota
recupero
01/2000 Quota
recupero
07/2000 Differenziale
recuperato
Quadri fascia A 400.881 100.220 100.220 100.220 100.220 400.881
Quadri fascia B 400.881 100.220 100.220 100.220 100.220 400.881
Quadri fascia C 400.881 100.220 100.220 100.220 100.220 400.881
1° 240.145 60.036 60.036 60.036 60.036 240.145
2° 324.114 81.029 81.029 81.029 81.029 324.114
3° 293.401 73.350 73.350 73.350 73.350 293.401
4° S 190.857 47.714 47.714 47.714 47.714 190.857
4° 190.857 47.714 47.714 47.714 47.714 190.857
5° 153.425 38.356 38.356 38.356 38.356 153.425
0x - - - - - -
0x - - - - - -
Xxxxxxxx i nuovi minimi di riallineamento (paga base) con le relative decorrenze saranno quelli riportati nella Tabella 10.
Tabella 10
Livelli Paga
base
07/1997 Paga
base
01/1998 Paga
base 07/1998
Quadri fascia A 1.214.086 1.309.572 1.413.739
Quadri fascia B 1.214.086 1.309.572 1.413.739
Quadri fascia C 1.214.086 1.309.572 1.413.739
1° 1.214.616 1.300.630 1.394.463
2° 934.268 1.008.671 1.089.838
3° 782.166 845.760 915.135
4° S 739.364 794.364 854.364
4° 739.364 794.364 854.364
5° 687.004 736.695 790.903
6° 754.514 799.125 847.792
7° 655.986 694.180 735.847
Livelli Paga
base
01/1999 Paga
base
07/1999 Paga
base
01/2000 Paga
base
07/2000
Quadri fascia A 1.513.959 1.614.180 1.714.400 1.814.620
Quadri fascia B 1.513.959 1.614.180 1.714.400 1.814.620
Quadri fascia C 1.513.959 1.614.180 1.714.400 1.814.620
1° 1.454.499 1.514.536 1.574.572 1.634.608
2° 1.170.867 1.251.895 1.332.924 1.413.952
3° 988.485 1.061.836 1.135.186 1.208.536
4° S 902.078 949.793 997.507 1.045.221
4° 902.078 949.793 997.507 1.045.221
5° 829.259 867.616 905.972 944.328
6° 847.792 847.792 847.792 847.792
7° 735.847 735.847 735.847 735.847
Eventuali futuri aumenti economici derivanti dal rinnovo del c.c.n.l. "Terziario" dovranno essere riconosciuti in aggiunta alla paga base della sopra indicata Tabella 10.
C) Compenso minimo per la prestazione di collaborazione
Con riferimento ai Temi/Istituti riportati alla lettera A (Collaborazioni) del precedente art. 7 (Mercato del lavoro), le parti hanno convenuto di disciplinare il trattamento economico degli addetti aventi rapporto di collaborazione definendone il compenso minimo per ogni ora di prestazione.
In tale ambito (ad eccezione del profilo professionale "Infermiere" di cui al D.L. 14 settembre 1994, n. 739 in quanto regolato dalle tariffe definite dalla Federazione nazionale dei collegi degli infermieri) il suddetto "compenso minimo", il suo aggiornamento e le modalità di erogazione saranno quelle risultanti alle successive lettere C1), C2), C3), C4).
C1) Collaborazioni coordinate e continuative in esclusiva
Per tale rapporto il compenso minimo per la collaborazione professionale sarà pari a lire 23.000 (ventitremila) per ogni ora di prestazione.
C2) Collaborazioni saltuarie
Per tale rapporto il compenso minimo per la collaborazione professionale sarà pari a lire 25.000 (venticinquemila) per ogni ora di prestazione.
C3) Aggiornamento compenso minimo
Ove nell'arco di durata del presente accordo non si verificassero le condizioni richiamate al precedente art. 7, lettera A5), relative a eventuali direttive su "Tariffari", il "compenso minimo" per le prestazioni professionali dei collaboratori sarà aggiornato contestualmente agli aumenti salariali derivanti dal "c.c.n.l. del terziario" e corrispondenti agli incrementi che saranno previsti a favore delle figure professionali inquadrate al 2° livello della Classificazione.
In tale caso il calcolo per determinare l'incremento economico da aggiungere al "compenso minimo", come sopra determinato alle lettere C1) C2), sarà il seguente: il valore dell'incremento economico mensile riferito al 2° livello della Classificazione del "c.c.n.l. terziario" viene moltiplicato per 17 e la somma derivante divisa per 12. Il risultato prodotto dalle due operazioni viene maggiorato del 30%. La somma derivante da questa terza operazione viene divisa per 168 e costituisce il risultato finale.
Il valore del risultato finale viene aggiunto al compenso minimo predeterminato e la somma risultante ne determinerà l'aggiornamento.
C4) Modalità di erogazione
Le competenze relative alle ore prestate dovranno essere liquidate mensilmente e comunque in tempo utile per consentire al collaboratore di far fronte agli obblighi contributivi e fiscali.
Dichiarazione congiunta
Per quanto riguarda la parte economica relativa al presente accordo e le relative decorrenze, si precisa ulteriormente che fino alla data del 30 giugno 1997 dovranno essere riconosciuti gli adeguamenti economici derivanti dal rinnovo del c.c.n.l. Studi professionali CONSILP, con la sola esclusione della 2ª rata "una tantum" con scadenza 1° ottobre 1997.
Art. 11
(Decorrenza e durata)
Il presente accordo entra in vigore dal 1° luglio 1997 salvo le diverse decorrenze espressamente previste e scadrà il 30 giugno 2001.
Al riguardo e con riferimento a quanto definito in Premessa in tema di Relazioni sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi 3 (tre) mesi prima della sua scadenza per esaminare l'avvio e le modalità di trattativa per l'esercizio del secondo livello di contrattazione.
Art. 12
(Archivio contratti)
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della Contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art. 17 della legge n. 963/1988, le parti contraenti il presente accordo si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) - Archivio contratti - V.le Xxxxxx Xxxxx Roma, copia del presente accordo.
Dichiarazione congiunta
Le parti, considerato il valore nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente accordo, dichiarano il comune giudizio sull'opportunità che esso venga sottoposto a ratifica del Ministero del lavoro.
Le parti, infine, confermano che per tutti gli Istituti contrattuali non riportati nel presente testo di accoro si farà riferimento al c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi del 3 novembre 1994.
Allegati
Rif. art. 4 - Statuto tipo
Art. 1
(Costituzione)
In conformità agli artt. 3, 4, 5, 6 e 6-bis dell'accordo nazionale del ...................................... per i lavoratori dipendenti da aziende del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private", coerentemente con gli artt. 36 e seguenti del codice civile, è costituita, ad iniziativa di ANISAP (Associazione nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private) e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL un'Associazione denominata "Ente bilaterale nazionale del settore delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private - E.B.N./I.S.A.P., di seguito per brevità indicata come Ente.
Art. 2
(Sede e durata)
L'Ente ha provvisoriamente sede in Xxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 e previo consenso delle parti costituenti potranno essere istituite altre sedi o sportelli decentrati.
La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo, salvo i casi di scioglimento di cui agli articoli seguenti.
Art. 3
(Scopi e finalità)
L'Ente non ha scopo di lucro ed ha per finalità l'attuazione di mutualità e assistenza a favore dei lavoratori e dei titolari delle attività, così come definite dal c.c.n.l. e da ogni altro accordo tra le parti.
Per il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente promuove e gestisce:
a) assume ogni iniziativa finalizzata alla previdenza, assistenza integrativa, prevenzione e sicurezza sul lavoro, come descritte dall'accordo nazionale del .................................................;
b) opera e gestisce iniziative in merito alla formazione professionale, qualificazione ed aggiornamento, così come descritto dall'accordo nazionale del .................................................;
c) collabora ed opera con l'Osservatorio nazionale previsto dal c.c.n.l.;
d) organizza e gestisce quanto demandato dal gruppo di lavoro delle pari opportunità, come descritto dal c.c.n.l.;
e) opera e gestisce iniziative in merito al mercato del lavoro, così come descritto dal c.c.n.l. e dall'accordo nazionale del ............................................................
L'Ente, inoltre, svolge ogni qualsiasi altro compito, a favore dei lavoratori e dei titolari delle attività, che gli fosse affidato dalle parti firmatarie dell'accordo nazionale del .............................
Art. 4
(Soci fondatori e associati)
Sono Soci fondatori dell'Ente:
le Organizzazioni dei titolari delle attività:
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
FILCAMS-CGIL;
FISASCAT-CISL;
UILTUCS-UIL.
Tali soci manterranno anche in futuro la qualifica di "Soci fondatori".
Sono associati, con le modalità definite dall'accordo nazionale del ...................................... i lavoratori ed i titolari delle attività di cui all'art. 1.
Le iniziative di cui all'art. 3 del presente Statuto ed ogni altra assistenza che fosse prevista dalle parti firmatarie dell'accordo nazionale del ........................................ sono destinate ai lavoratori ed ai titolari delle attività che, oltre ad applicare integralmente il c.c.n.l. e gli accordi collettivi in essere, corrispondono all'Ente le quote associative ed i contributi previsti dai suindicati accordi, con le modalità definite dal regolamento.
Art. 5
(Cessazione dell'iscrizione)
L'iscrizione all'Ente cessa con:
a) lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Ente medesimo;
b) nei casi previsti dal regolamento;
c) nel caso di cessazione dell'impresa e/o passaggio ad altro settore produttivo del lavoratore.
Art. 6
(Entrate)
Per gli scopi di cui all'art. 3 si provvede:
- con i contributi a carico dei lavoratori e dei titolari delle attività definiti dall'accordo nazionale del ................................... o da eventuali accordi integrativi;
- ogni altro provento che a qualsiasi titolo venga attribuito da qualsiasi soggetto pubblico e/o privato per il perseguimento dei fini istituzionali.
Possono essere attribuiti altresì all'Ente compiti di raccolta di contributi per assistenza contrattuale, la gestione delle risorse relative alla eventuale mutualizzazione di diritti sindacali o speciali quote associative aggiuntive che fossero contenute in specifici accordi tra le parti.
Art. 7
(Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 8
(Organi dell'Ente)
Sono Organi dell'Ente:
- l'assemblea dei soci;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il vice presidente;
- il collegio sindacale.
Art. 9
(L'assemblea)
L'assemblea è composta in modo paritetico tra i soci fondatori rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori e delle Organizzazioni dei titolari delle attività da 12 membri, nominati:
- n. 6 membri dalle Organizzazioni dei titolari delle attività.
- n. 6 membri dalle Organizzazioni sindacali.
I membri dell'assemblea durano in carica tre anni e sono nominati con lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione socio fondatore.
E' consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione di uno suo membro in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Art. 10
(Poteri dell'assemblea)
Spetta all'assemblea:
- nominare il Comitato esecutivo;
- deliberare il regolamento su proposta del Comitato esecutivo;
- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi istituzionali;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'Ente;
- deliberare l'eventuale compenso per gli amministratori ed i sindaci;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento;
- proporre il Presidente ed il vice presidente del Comitato esecutivo.
Art. 11
(Riunioni dell'assemblea)
L'assemblea si riunisce ordinariamente tre volte all'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'assemblea o dal presidente o dal collegio dei sindaci.
La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato esecutivo.
Per la validità delle adunanze dell'assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
Xxxxxxx membro ha un voto.
Art. 12
(Comitato esecutivo)
Il Comitato esecutivo si compone di sei membri nominati dall'assemblea e scelti pariteticamente tra i membri dell'assemblea così ripartiti:
- tre membri tra i rappresentanti dei soci fondatori della Organizzazione dei datori di lavoro;
- tre membri tra i rappresentanti dei soci fondatori delle tre Organizzazioni dei lavoratori;
Art. 13
(Poteri del Comitato esecutivo)
Spetta al Comitato esecutivo di:
- eleggere, tra i suoi membri, il Presidente, su proposta dell'assemblea;
- eleggere, tra i suoi membri, il vice presidente, su proposta dell'assemblea;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'Ente;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- assumere e licenziare il personale dell'Ente, ove ce ne sia la necessità nominare, su proposta dell'assemblea, un direttore e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'Ente.
Art. 14
(Riunioni del Comitato esecutivo)
Il Comitato esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
La convocazione del Comitato esecutivo è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente.
Per la validità delle adunanze dell'assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Xxxxxxx membro ha un voto.
Art. 15
(Il Presidente)
Il Presidente viene eletto dal Comitato esecutivo, su proposta dell'assemblea, alternativamente, una volta tra i membri del Comitato esecutivo rappresentanti i titolari delle attività e la volta successiva tra i membri del Comitato esecutivo rappresentanti i sindacati dei lavoratori.
Il Presidente dura in carica per un triennio, qualora, nel corso del triennio, si dovesse sostituire, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.
Spetta al Presidente, in accordo con il vice presidente, di:
- rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea;
- presiedere le riunioni del Comitato esecutivo;
- sovraintendere, in accordo con il vice presidente, alla applicazione del presente Xxxxxxx;
- dare esecuzione, in accordo con il vice presidente, alle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'assemblea o dal Comitato esecutivo.
Il Presidente ha la firma sociale.
Art. 16
(Il vice presidente)
Il vice presidente dell'Ente viene eletto dal Comitato esecutivo su proposta dell'assemblea, alternativamente, una volta tra i membri del Comitato esecutivo rappresentanti dei titolari delle attività e la volta successiva fra i membri del Comitato esecutivo rappresentanti i sindacati dei lavoratori, in modo che nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti delle Associazioni dei titolari delle attività, il vice presidente sia scelto fra i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e viceversa.
Il vice presidente coadiuva con il Presidente l'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.
- Sovrintendere, in accordo con il Presidente, alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, in accordo con il Presidente, alle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato esecutivo.
Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Art. 17
(Collegio dei sindaci)
Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai sindacati dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra le parti e ne è il Presidente.
Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte.
I sindaci, sia effettivi che supplenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I sindaci partecipano di diritto a tutte le riunioni dell'assemblea.
Art. 18
(Il patrimonio)
Le disponibilità dell'Ente sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 6, dagli interessi attivi maturati, e dagli interessi di mora per ritardati pagamenti.
Costituiscono inoltre disponibilità dell'Ente le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'Ente ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "Fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.
I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Art. 19
(Gestione dell'Ente)
Per le spese di impianto e di gestione, l'Ente potrà avvalersi delle disponibilità dell'art. 6.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del vice presidente, previa apposizione del visto del direttore, ove questa figura sia attivata.
Art. 20
(Bilancio dell'Ente)
Gli esercizi finanziari dell'Ente hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e provvede alla redazione del bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale, conto economico, allegati e relazione del collegio dei sindaci debbono essere trasmessi entro dieci giorni all'Ente nazionale ed alle Organizzazioni dei soci fondatori.
Art. 21
(Liquidazione dell'Ente)
La messa in liquidazione dell'Ente è disposta su conforme deliberazione dell'assemblea nei seguenti casi:
- recesso unanime delle Organizzazioni dei titolari delle attività o recesso unanime delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
- qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- qualora per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti al settore delle disposizioni contenute nell'accordo nazionale del ...................... in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
Nella ipotesi di messa in liquidazione le Organizzazioni fondatrici provvederanno alla nomina di sei liquidatori di cui tre nominati tra le Organizzazioni dei sindacati dei lavoratori e tre dalla Organizzazione dei datori di lavoro.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni fondatrici.
Art. 22
(Modifiche statutarie)
Qualunque modifica del presente Statuto, nonchè del regolamento, deve essere approvata dall'assemblea all'unanimità.
Bozza
Regolamento
1) Il presente regolamento disciplina il finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale costituito a sensi dell'art. 4 dell'accordo nazionale per i dipendenti da aziende del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" aderenti all'ANISAP.
2) La misura delle quote annue di finanziamento all'E.B.N./I.S.A.P. è stabilita in lire 50.000 (cinquantamila) per quota a carico dei lavoratori e di lire 50.000 (cinquantamila per ogni dipendente a carico delle azienda.
La misura delle quote potrà essere variata solo ad opera delle parti firmatarie dell'accordo nazionale del .........
3) Le quote a carico dei lavoratori dipendenti saranno trattenute dall'azienda all'atto dell'adesione all'E.B.N. e comunque entro il 31 dicembre 1997 per la prima quota e in occasione del pagamento delle retribuzioni del dicembre 1998, dicembre 1999 e dicembre 2000 per le rimanenti quote. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce "Quota CEBISAP" nel foglio paga e nel libro paga.
4) Le quote a carico dell'azienda devono essere versate all'E.B.N./I.S.A.P. alle stesse scadenze di cui al comma 3 avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato al livello nazionale di cui all'accordo.
5) Gli importi delle quote di cui ai precedenti commi 2), 3), 4) devono essere versati entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all'E.B.N./I.S.A.P. gli interessi di mora fissati nella misura del 10%, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'E.B.N./I.S.A.P. medesimo ad adire per vie legali.
6) I lavoratori dipendenti e le aziende che intendono avvalersi delle iniziative/attività promosse dall'E.B.N./I.S.A.P. sono tenuti a comprovare l'avvenuto versamento delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga e/o copia della ricevuta di versamento.
7) Entro il 30 gennaio di ogni anno l'E.B.N./I.S.A.P. è tenuto ad inviare alle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 dello Statuto il riepilogo delle quote versate nell'anno precedente, distinto per numero di dipendenti e delle aziende cui si riferiscono.
Rif. art. 6 punto 4
Bozza
Modulo di adesione all'Ente bilaterale nazionale delle aziende del settore
"Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" aderenti all'ANISAP
Aderendo a quanto previsto all'art. 4 (Ente bilaterale nazionale) e agli artt. 6 e 6-bis (Funzionamento delle relazioni sindacali - E.B.N./I.S.A.P. - Procedure) dell'accordo nazionale per i dipendenti da Aziende del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" aderenti all'ANISAP del ........................ i sottoscritti firmatari del presente modulo si impegnano, per la parte di rispettiva spettanza, a contribuire al finanziamento dell'E.B.N./I.S.A.P. attraverso il versamento delle quote annue denominate CEBISAP, alle scadenze e con le modalità previste dall'accordo nazionale del ............................... Le suddette quote saranno versate sul c/c ...............................
Azienda ............................................................................................................
Indirizzo ............................................................................................................
Cap. ............................. Comune .................................. Provincia ...................
Firma dell'azienda ............................................
Lavoratori
Cognome Nome Abitazione Firma
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
FOTOCOPIA RICEVUTO VERSAMENTO
Riordino delle professioni sanitarie
infermieristiche
tecniche-sanitarie e della riabilitazione
Profili professionali
Roma, 1° agosto 1997
Prot. n. 979
Oggetto: Accordo nazionale
ANISAP (Laboratori analisi)
Alle FILCAMS FISASCAT UILTUCS
Regionali
Loro sedi
Unitamente alla presente Vi trasmettiamo copia dell'accordo nazionale di secondo livello per i dipendenti da aziende del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" aderenti all'ANISAP.
Come ricorderete, questo era un settore caratterizzato da una molteplicità di contratti applicati e da un atteggiamento molto disinvolto nella selezione degli obblighi contrattuali di riferimento e dalla confusione rappresentativa più totale. Con l'ANISAP siamo riusciti a predisporre un percorso che mettesse ordine contrattuale nel settore mentre l'ANISAP è riuscita ad imporsi quale associazione rappresentativa a garanzia prima degli obiettivi definiti e poi dei risultati acquisiti.
Evincerete dalla premessa dell'accordo che il primo passo della regolamentazione contrattuale del settore fu compiuto con il Protocollo fra le parti dell'8 giugno 1993 fino al raggiungimento integrale dell'obiettivo di applicazione del contratto collettivo del terziario distribuzione e servizi, così come sancito nell'allegato accordo. Quindi esso è da annoverare come il primo degli obiettivi raggiunti nell'ambito della strategia che le Federazioni unitariamente intendono perseguire, di aggregazione contrattuale per grandi settori di riferimento, capace di snellire ed alleggerire la nostra produzione contrattuale.
Poichè il settore in argomento (circa 50.000 addetti) per sua natura è vincolato a complesse normative di legge anche in ordine all'esecuzione di attività para-professionali che, nel tempo, hanno gonfiato il settore di prestazioni le più disparate e deregolate possibili, con l'allegato accordo si è cercato, alla luce delle normative di legge vigenti ed ai vincoli da esse imposti, di dare una regolamentazione alle diverse tipologie di prestazioni esistenti, ivi comprese le "collaborazioni", al fine di assicurare ai prestatori d'opera una certezza di diritto e alle strutture organizzative una chiara e definita configurazione occupazionale.
Inoltre, vista la particolare caratteristica del comparto, occorre rilevare che quello sottoscritto è di fatto il primo accordo di II livello di contrattazione a carattere nazionale di comparto che si realizza nell'ambito del c.c.n.l. terziario, entro il quale, oltre alla gravosa operazione di allineamento delle condizioni normative ed economiche, trovano attuazione alcune norme e strumenti funzionali per questo specifico settore.
Vi preghiamo di diffondere quanto più possibile nella regione il lavoro realizzato e di procedere alla dovuta consultazione nonchè ad operare affinchè si realizzi il necessario rafforzamento organizzativo.
Cordiali saluti.
Profilo: Tecnico ortopedico
Decreto 14 settembre 1994, n. 665
Regolamento concernente la individuazione della figura e
del relativo profilo professionale del Tecnico ortopedico
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:
a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;
b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;
c) è responsabile dell'Organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
3. Il tecnico ortopedico esercita la propria attività nell'ambito di strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di tecnico ortopedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Podologo
Decreto 14 settembre 1994, n. 666
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale del podologo
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura del podologo con il seguente profilo: il podologo è l'operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto delle normative vigenti, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonchè il piede doloroso.
2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.
3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
4. Il podologo svolge la propria attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di podologo conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Tecnico audiometrista
Decreto 14 settembre 1994, n. 667
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico.
2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare.
3. Il tecnico audiometrista:
a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia;
b) collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.
4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di tecnico-audiometrista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Tecnico audioprotesista
Decreto 14 settembre 1994, n. 668
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale del tecnico audioprotesista
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.
2. Il tecnico audiprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.
3. L'attività del tecnico audioprotesista è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.
4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso.
5. Il tecnico audioprotestista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di tecnico-audioprotesista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Igienista dentale
Decreto 14 settembre 1994, n. 669
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale dell'igienista dentale
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali alle dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.
2. L'igienista dentale:
a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico-statistici;
c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonchè all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
3. L'igienista dentale svolge la propria attività nell'ambito di strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di igienista dentale conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Infermiere
Decreto 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale dell'infermiere
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e di disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare in regime di dipendenza o libero professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post/base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale- psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministro della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Art. 2
1. Il diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Ostetrica/o
Decreto 14 settembre 1994, n. 740
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale dell'ostetrica/o
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;
b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;
c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
e) programmi di assistenza materna e neonatale.
3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'équipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza.
4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5 L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
6. L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Con decreto del Ministro della sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
1. Il diploma universitario di ostetrica/o conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e all'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi delle Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Fisioterapista
Decreto 14 settembre 1994, n. 741
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale del fisioterapista
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
3. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale:
a) la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;
b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero) anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.
5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministro della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
6. Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e all'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Logopedista
Decreto 14 settembre 1994, n. 742
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale del logopedista
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
2. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.
3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;
c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
4. Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Con decreto del Ministero della sanità e disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Ortottista - Assistente di Oftalmologia
Decreto 14 settembre 1994, n. 743
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia con il seguente profilo: l'ortottista-assistente di oftalmologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.
2. L'ortottista-assistente di oftalmologia è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
3. L'ortottista-assistente di oftalmologia svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di ortottista assistente di oftalmologia conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Profilo: Dietista
Decreto 14 settembre 1994, n. 744
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale della dietista
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura professionale della dietista con il seguente profilo: il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli Organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con le altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazioni e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.
3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2
1. Con decreto del Ministro della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
1. Il diploma universitario di dietista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Decreto 26 settembre 1994, n. 745
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale tecnico sanitario di laboratorio biomedico
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di famacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.
2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a) svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle responsabilità operative di appartenenza;
b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei Protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private autorizzate secondo le normative vigenti, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.
3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Art. 2
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Tecnico sanitario di radiologia medica
Decreto 26 settembre 1994, n. 746
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.
2. Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonchè gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.
3. Il tecnico sanitario di radiologia medica:
a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze;
b) programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico Radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il Fisico radioterapista e con il Fisico sanitario, secondo Protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;
c) è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;
d) svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale.
4. Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Art. 2
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Profilo: Tecnico di neurofisiopatologia
Decreto 15 marzo 1995, n. 183
Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di neurofisiopatologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodologie diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalogia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
2. Il tecnico di neurofisiopatologia:
a) applica le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico specialista;
b) gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico;
c) ha dirette responsabilità nell'applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata;
d) impiega metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali;
e) provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione;
f) esercita la sua attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale;
Art. 2
1. Il diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Rif. art. 7, lettera b)
Legge "Per la promozione dell'occupazione" approvata il 24 giugno 1997, n. 196
Art. 18
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione dell'università e della ricerca scientifica e tecnologie da adottarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono emanate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli Enti bilaterali e delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5, della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, Enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici Albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione delle specifica dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art.1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e siano finalizzati all’occupazione.
Rif. art. 7, lettera c), 2° comma
Accordo sull'utilizzo dell'Istituto dei contratti
di formazione lavoro
L'anno 1997, il giorno ............. mese ................ in Roma
tra
ANISAP (Associazione nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private)
e
FILCAMS-CGIL (Federazione italiana lavoratori commercio turismo servizi)
FISASCAT-CISL (Federazione italiana sindacati addetti commerciali affini e del turismo)
UILTUCS-UIL (Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi)
vista la legge n. 451 del 19 luglio 1994 modificativi della normativa che regolamenta i contratti di formazione e lavoro di cui alla legge n. 863/1984 e successive modificazioni;
considerata la oggettiva necessità di definire nazionalmente la procedura di applicazione delle norme di legge citate, data la difficoltà di procedere ad accordi di gestione territoriale anche in coerenza con quanto normato in proposito nell'accordo nazionale del .......... in tema di secondo livello di contrattazione
si è stipulato il presente accordo:
1) Le parti, tenuto conto di quanto previsto in materia di classificazione del personale del c.c.n.l. 3 novembre 1994 e dell'accordo nazionale del ............ convengono di individuare nei livelli 5, 4 e 3 le professionalità intermedie di cui alla legge n. 451/1994;
2) le professionalità elevate vengono individuate dal 2° livello al livello Quadro super;
3) l'inquadramento iniziale non potrà essere inferiore di un livello a quello da raggiungere;
4) per quanto riguarda il C.f.l. di tipo b) questo sarà utilizzato per tutti i livelli escluso il 7° livello;
5) per tutto quanto non espressamente citato si fa riferimento alla legge n. 451/1994 e alle disposizioni di legge vigenti;
6) le parti infine allo scopo di facilitare le modalità e la procedura per richieste di C.f.l. convengono sull'opportunità dell'utilizzo della modulistica di cui all'Allegato 1 che fa parte integrante del presente accordo.
Rif. art. 7, lettera c), 3° comma
(FAC-SIMILE) Spett.le Ufficio Provinciale del Lavoro
da riprodurre su carta e della M.O.
intestata della Azienda Via ....................................................
CAP ..................................................
e p.c. All'Ente Bilaterale Nazionale/I.S.A.P.
c/o ANISAP Nazionale
Oggetto: Richiesta assunzione Xxx Xxxxx Xxxxxx 00
X.x.x. 00000 - Xxxx
Il sottoscritto ........................ nella qualità di titolare dell'Azienda .............. sita in ..............
prov. .................... Via ................... n. .............. cap ........ Tel. ............ esercente attività di
.............................. aderente alla ANISAP codice ISTAT o settore produttivo .....................
contratto applicato: c.c.n.l. terziario della distribuzione e dei servizi organico di n. ..............
dipendenti di cui:
alla data dipresentazionedella domanda al al
a t. indet. a termine a t. indet. a termine a t. indet. a termine
Impiegati t.i.t.p.
Operai t.i.t.p.
Apprendisti
TOTALE
Precedente utilizzo di C.f.l.
n. qualifiche tempi % conferme
chiede che venga approvato il progetto di formazione lavoro per:
numero qualifiche
Livello iniziale di inquadramento ............................................................
Livello finale di inquadramento ..............................................................
n. complessivo delle unità interessate all'assunzione .............. durata del/i contratto/i
Qualifiche Mesi Tempi di assunzione
entro
entro
entro
La formazione consisterà nell'impartire nozioni teorico-pratiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica in oggetto della formazione stessa e consentirà l'inserimento nella posizione lavorativa sopra indicata, conseguente alla progressiva acquisizione delle capacità professionali.
In particolare:
- la formazione sarà di norma, impartita presso i locali della azienda, dove viene svolta l'attività lavorativa;
- i contenuti dell'istruzione avranno particolare riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
La formazione sarà realizzata sotto la guida di persone esperte, anche nel corso dello svolgimento delle attività lavorative.
La retribuzione sarà conforme a quella all'uopo prevista dal vigente c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 3 novembre 1994.
Ai sensi della legge n. 618/1962 il sottoscritto dichiara che non sono stati negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione del personale con la stessa qualifica.
Dichiara inoltre che il presente progetto standard non sarà applicato a giovani che abbiano già fruito di progetti formativi finanziati dal Fondo sociale europeo.
Dichiara infine di rispettare il vigente c.c.n.l. e le norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Gli oneri del finanziamento sono a totale carico della azienda.
La presente richiesta è formulata in ottemperanza alle norme dell'accordo sindacale nazionale stabilite tra le parti firmatarie il ......... ......... recepito dal Ministero del lavoro il ..........
Allegato 1A
Attestato da cui risulti l'iscrizione della azienda all'ANISAP
Allegato 1B
Copia dell'accordo sindacale recepito presso il Ministero del lavoro
Data .................................
L'Azienda
.........................
Rif. art. 10, lettera b), 1ª fase, Tabella 4
Scatti di anzianità
Art. 106
(Scatti di anzianità)
Per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;
c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
1.1.1990
Quadri 49.300
1° 48.100
2° 44.200
3° 42.500
4° 40.000
5° 39.300
6° 38.200
7° 37.700
In occasione del nuovo scatto l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Nota a verbale
Le parti confermano che l'importo degli scatti maturati a tutto il 1° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al 1° comma del presente articolo.
Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità
La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati, successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21° anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo Settore commercio del 10 agosto 1946.
La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall'origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta, in sostanza di un sistema meramente convenzionale - dove tra l'altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli; periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l'onere economico.
Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla opposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente.
Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art. 75 c.c.n.l. 18 marzo 1983).
Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in particolare la natura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi, pertanto, sin dall'origine in nessun modo collegabile al concetto del compimento della maggiore età.
(Omissis)
Rif. art. 10, lettera b), 1ª fase, Tabella 5
Titolo V
APPRENDISTATO
Premessa
Al fine del rilancio dell'apprendistato le Organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell'istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.
Art. 16
(Sfera di applicazione)
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel Quarto e Quinto livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purchè il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell'art. 9, R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 439, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.
Art. 17
(Proporzione numerica)
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso. E' tuttavia consentita l'assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonchè in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall'imprenditore e dai suoi familiari senza l'ausilio di personale subordinato.
Art. 18
(Età per assunzione)
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purchè adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Art. 19
(Assunzione nominativa)
Ai sensi dell'art. 21, legge 28 febbraio 1987, n. 56, per l'assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Art. 20
(Periodo di prova)
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Art. 21
(Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno.
Art. 22
(Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo nè in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art. 23
(Doveri dell'apprendista)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purchè questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Art. 24
(Trattamento normativo)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 22, Seconda Parte, sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 25
(Trattamento economico)
Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti:
a) paga base tabellare:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: il 65% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: l'80% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
b) indennità di contingenza:
- secondo le misure e le modalità previste dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.
Art. 26
(Durata dell'apprendistato)
Salvo quanto previsto dall'art. 27, Seconda Parte, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nel Quinto livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel Quarto livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Art. 27
(Durata dell'apprendistato nel settore alimentare e prodotti freschi)
Nelle aziende o singoli reparti di esse del settore alimentare, che trattano prodotti, freschi e non, da vendersi a taglio e peso, il periodo di apprendistato per il raggiungimento delle qualifiche di cui al n. 23 del Quarto livello è fissato in 36 mesi.
A livello di competenza tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali, possono essere realizzate intese - da trasmettersi agli Enti bilaterali interessati e all'Osservatorio nazionale - che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti all'art. 26, Seconda Parte, fino ad un massimo di 36 mesi.
Ferma restando ogni altra norma vigente in materia, nelle aziende commerciali di lane sudice e lavate, seme bachi, cascami di seta, fibre tessili varie e stracci, la durata massima dell'apprendistato per le qualifiche già comprese nelle ex categorie D e E non potrà superare i 9 mesi se l'apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, e i 6 mesi se l'apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi previsti dal precedente 2° comma debbono presentare - prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro - domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 13, Prima Parte, competente per territorio, la quale, esaminate le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato, esprime parere vincolante di congruità.
Art. 28
(Rinvio alla legge)
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che nella provincia di Bolzano l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Rif. art. 10, lettera b), 1ª fase, Tabella 6
Art. 115
(Terzi elementi provinciali)
I terzi elementi provinciali in atto alla data del 30 giugno 1973, già congelati con il c.c.n.l. 21 novembre 173, rimangono ancora congelati, per tutta la durata del presente contratto, a titolo di elemento collettivo valido a tutti gli effetti stabiliti nei contratti integrativi.
I terzi elementi di cui al precedente comma dovranno essere riportati in aggiunta ai nuovi livelli retributivi di cui al precedente art. 112, Seconda Parte, e dovranno essere corrisposti anche ai lavoratori assunti in data successiva al 31 gennaio 1983.
Art. 116
(Terzi elementi nazionali)
In relazione all'impegno contenuto nell'ultimo comma della norma transitoria dell'art. 75, c.c.n.l. 21 novembre 1973, le parti, in considerazione delle differenziazioni retributive esistenti, convengono che per i dipendenti di aziende operanti in province nelle quali non sono in atto terzi elementi retributivi provinciali comunque denominati, siano corrisposte a titoli di terzo elemento lire 4.000 mensili.
V
Protocollo d'intesa 27 maggio 1998 in tema
di lavoro interinale ed apprendistato
Art. 1
(Casi di ammissibilità del lavoro interinale)
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
1. adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
2. esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, mostre, mercati nonchè per le attività connesse;
3. punte di più intensa attività non prevedibili, a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali e con gli Istituti già definiti dal c.c.n.l. vigente (in particolare, i contratti a tempo determinato);
4. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
5. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
6. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.
Chiarimento a verbale
In riferimento all'art. 1, punto 3) e a chiarimento della dizione "non prevedibile" in esso contenuta, le parti si danno atto che, pur in presenza di punte di più intensa attività temporalmente prevedibili, il ricorso al lavoro temporaneo può avvenire con riferimento alle quantità di lavoro non previste in sede di programmazione aziendale ovvero per fattispecie e/o per durate che non rientrino in quelle previste per i contratti a tempo determinato.
Art. 2
(individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale)
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma quarto della legge n. 196/1997 è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti al 6° e 7° livello della classificazione del personale.
Art. 3
(Percentuale di lavoratori assumibili)
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all'art. 1 del presente accordo, non potranno superare il 13% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè i c.f.l. confermati anticipatamente, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.
Art. 4
(Rinvio alla legge)
Per quanto non previsto dal presente Protocollo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Dichiarazione congiunta
In conformità a quanto previsto dal secondo e terzo comma della "Validità e sfera di applicazione" del c.c.n.l. del Terziario 3 novembre 1994, le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo sono inscindibilmente collegate con tutte le altre disposizioni contenute nel presente accordo e nel c.c.n.l. terziario.
Art. 5
(Apprendistato - Limiti di età)
Le parti convengono che in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, primo comma, della legge n. 196/1997 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato primo comma dell'art. 16.
Art. 6
(Apprendistato - Sfera di applicazione)
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, secondo comma, della legge n. 196/1997 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con il limite di un impegno formativo ridotto.
Nota a verbale
Le parti si danno atto di aver adempiuto, con la presente regolamentazione, alla fase di prima applicazione della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Conseguentemente esse si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1998 al fine di procedere alle opportune verifiche, anche in relazione ai livelli contrattuali.
VI
Ipotesi di accordo 20 settembre 1999
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario
della distribuzione e dei servizi
Sfera di applicazione
Servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;
ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione e telemarketing, televendite, call center;
noleggio e vendita di audiovisivi.
Ulteriori categorie potranno essere individuate nel corso del lavoro di stesura.
Art. 5 bis
(Ente bilaterale nazionale per il terziario)
L'Ente bilaterale nazionale per il terziario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonchè con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui all'art. 6, Parte prima, del c.c.n.l. 3 novembre 1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonchè coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonchè il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
h) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
i) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
l) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
m) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonchè assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
p) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale stesso;
q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale per il terziario.
L'Ente bilaterale nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti bilaterali territoriali.
Art. 5 ter - Parte prima
(Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente bilaterale nazionale)
L'Ente bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione paritetica bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di nuove figure professionali di 2° livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
Art. 6
(Osservatorio nazionale)
Il 1° comma dell'art. 6, Parte prima, del c.c.n.l. 3 novembre 1994 è sostituito dal seguente:
L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale per il terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
Art. 7
(Commissione paritetica nazionale)
Infine all'art. 7, Parte prima, c.c.n.l. 3 novembre 1994, è aggiunto il seguente punto:
3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
Titolo III
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE
Art. 13
(Diritti di informazione)
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonchè sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/1998, nonchè ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente c.c.n.l.
Art. 16
(Enti bilaterali)
1. L'Ente bilaterale istituisce l'Osservatorio che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art. 6, Parte prima, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 32, 34, 35 bis, ter e quater, Parte seconda; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, Parte seconda.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 6, Parte prima, e relativo Allegato 5.
2. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinchè, dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, Parte seconda, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
- dal Titolo VI-A, Parte prima (Contratti a tempo determinato);
- dal Titolo VI-C, Parte prima (Contratti di formazione e lavoro);
- dal Titolo X, Parte prima (Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori);
- dal Titolo VI, Parte seconda (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali previsti negli articoli 35 bis, 35 ter e 35 quater;
- dal Titolo V, Parte seconda (Apprendistato);
- dal Titolo VII, Parte seconda (Part-time) relativamente al lavoro ripartito ed ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali
ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
4. Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 maggio 1998.
5. Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.
6. Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 17 e 17 bis, Parte prima.
7. Svolge le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
Art. 16 bis
(Enti bilaterali)
Ad integrazione e modifica dell'art. 1 dell'accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3 dell'accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti di cui all'art. 120, Parte seconda, della presente ipotesi di accordo, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2000, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
L'E.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Titolo IV
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 17
(Procedure)
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale del terziario.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentante.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973, dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 7, Parte prima.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 17 bis
(Collegio arbitrale)
1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 17, Parte prima, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2. A tal fine è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla Segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
7. Il Presidente del collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
8. Il Presidente del collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del collegio è istituita presso l'Ente bilaterale.
11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
12. Il lordo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Titolo V
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO AZIENDALE
Art. 20
(Diritti di informazione)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione, terziarizzazione, affiliazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Titolo VI
MERCATO DEL LAVORO
Dichiarazione a verbale sul lavoro parasubordinato
Le parti ribadiscono l'impegno a proseguire il confronto in riferimento alle problematiche relative ai rapporti di lavoro atipico o parasubordinato nell'intento di pervenire alla definizione di regole e normative specifiche in materia.
Parte prima
Titolo VI
Art. 21
(A) Contratti a tempo determinato)
Ai sensi dell'art. 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), legge n. 230/1962;
e) assunzione per sostituzione part-time post maternità ex art. 57 bis, Parte seconda.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8 bis, legge n. 79/1983.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (n. 230/1962; D.L. n. 876/1977 convertito nella L. n. 18/1978 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro, nè quelle effettuate ai sensi dell'art. 78, Parte seconda.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita Commissione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad Associazione aderente alla Confcommercio, nonchè una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente c.c.n.l. e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Nelle unità produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro con ricorso alla C.i.g.s., la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.
Gli accordi territoriali e aziendali in materia, già in atto all'entrata in vigore del contratto, sono confermati.
Art. ...
(Accordo 27 maggio 1998 - Casi di ammissibilità del lavoro interinale)
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
1) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
2) esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, mostre, mercati nonchè per le attività connesse;
3) punte di più intensa attività temporanea dovuta a flussi straordinari di clientela o commesse di lavoro a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali. In tali fattispecie la stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all'assunzione a tempo determinato dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/1987 e che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza;
4) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
5) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
6) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.
Chiarimento a verbale
Eliminato.
Art. ...
(Previdenza complementare)
Le parti concordano sulla necessità di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29 novembre 1996.
Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29 novembre 1996 possono deliberare la confluenza in FON.TE.
Le parti convengono che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29 novembre 1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorchè più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29 novembre 1996.
Art. ...
(Assistenza sanitaria integrativa)
Tra le materie oggetto della contrattazione di secondo livello aziendale e/o territoriale è inclusa l'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale a livello nazionale per individuare strumentazioni e schemi applicativi, nonchè eventuali rapporti fra offerte di servizio e modalità di finanziamento.
Resta inteso che i costi relativi vanno ricompresi nelle erogazioni previste dal punto 2 - Assetti contrattuali - dell'accordo 23 luglio 1993 e dalla Premessa e dagli artt. 11 e 12 del Titolo II - Secondo livello di contrattazione - Parte prima - del presente contratto, nonchè dall'art. 4 dell'accordo di rinnovo 29 novembre 1996 e ne mantengono le caratteristiche e le specificità.
Titolo II
QUADRI
Art. 5
(Formazione e aggiornamento)
Nell'art. 5 vengono aggiunti i seguenti commi:
"Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative.
Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore".
Art. 9
(Trasferimenti)
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 89, Parte seconda, il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di xxxxx comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Il quadro che abbia compiuto il 55° anno di età può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.
Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il quadro può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo art. 10.
Art. 11
(Indennità di funzione)
A decorrere dal 1° luglio 1987 o, se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a lire 60.000 (sessantamila) lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonchè da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'indennità di funzione è incrementata a lire 100.000 lorde per 14 mensilità.
L'aumento di cui al precedente comma non è assorbibile.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità di funzione è incrementata di lire 150.000 (centocinquantamila) lorde per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al 1° comma.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'indennità di funzione è incrementata di lire 100.000 (centomila) lorde per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al 1° comma.
Art. 12
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S.")
Nell'art. 12 viene aggiunta la seguente dichiarazione a verbale:
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
Art. 13 bis
(Osservatorio)
Le parti convengono di istituire presso il Quadrifor, Istituto per la formazione dei quadri, un Osservatorio nazionale composto pariteticamente da Confcommercio, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL al fine di elaborare indagini e rilevazioni sull'occupazione nazionale dei quadri nel settore, progetti professionali di formazione, aggiornamento e riqualificazione, anche con riferimento a nuove professionalità.
Parte generale
APPRENDISTATO
Premessa (Articolo nuovo)
Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le parti si impegnano, altresì, a realizzare ed a presentare congiuntamente un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse nazionali allo scopo stanziate, per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi dell'apprendistato.
In questo quadro le parti concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le regioni si attivino per un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.
Art. 20
(Limiti di età)
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, 1° comma, della legge n. 196/1997 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato 1° comma dell'art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Art. 21
(Assunzione)
Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
"Dichiarazione congiunta
Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti bilaterali."
Art. 26
(Trattamento normativo)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 24, Parte seconda, sono comprese nell'orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, Parte seconda, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all'art. 28 ter, Parte seconda, e le durate di cui agli artt. 28, 29 e 30 quinquies, Parte seconda.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente accordo.
Art. 27
(Trattamento economico)
Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti:
a) paga base tabellare:
- per la prima metà del periodo di apprendistato il 70% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato l'85% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
b) indennità di contingenza:
- secondo le misure e le modalità previste dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.
Art. 27 bis
(Malattia)
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 93, Parte seconda, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del terzo mese dall'inizio del rapporto di lavoro.
Art. 28 ter
(Formazione: durata)
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:
Titolo di studio Ore di formazione medie annue
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica professionale 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario 60
Diploma di laurea 60
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 28 quater
(Formazione: contenuti)
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della L. n. 196/1997, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), del decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel decreto ministeriale 20 maggio 1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
secondo il modello sperimentale (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente accordo.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B), del decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel decreto ministeriale 20 maggio 1999:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto secondo il modello sperimentale (Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente accordo.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Le parti firmatarie del presente accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerato il carattere sperimentale del presente accordo, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per la definizione dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
Art. 28 quinquies
(Tutor)
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196/1997 e dell'art. 4, del D.M. 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.
Disciplina speciale
Art. 30 bis
(Procedure di applicabilità e percentuale di conferma)
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti ai sensi delle disposizioni contenute nella presente Parte speciale debbono presentare, a pena di decadenza, domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, Prima parte, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato e ai programmi di formazione indicati dall'azienda, sulla base di specific accordi applicativi territoriali.
In tal senso le organizzazioni firmatarie del presente contratto ratificano gli accordi territoriali in materia già in essere, ferma restando la procedura di cui sopra.
La disciplina di cui alla presente Parte speciale non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale prevista dai medesimi articoli, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi della presente Parte speciale, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Le aziende che abbiano già attivato contratti di apprendistato ai sensi delle disposizioni della presente Parte speciale attraverso la procedura di cui al presente articolo, sono tenute, in caso di richieste relative ad ulteriori assunzioni con contratto di apprendistato, a comunicare alla apposita commissione dell'Ente bilaterale, l'esito dei precedenti contratti, anche con riferimento a quanto previsto dal comma precedente.
Art. 30 ter
(Sfera di applicazione)
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 3°, 4° e 5° livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del 5° livello. E' inoltre ammesso per le seguenti qualifiche e mansioni appartenenti al 2° livello (n. 3, n. 4, n. 5, n. 13, n. 18, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 38), con esclusione delle figure con funzione di coordinamento e controllo; è inoltre ammesso per quelle individuate nei punti nn. 1), 6) e 18) del 6° livello.
Al secondo livello di contrattazione potranno essere individuate ulteriori figure professionali appartenenti al 2° ed al 6° livello.
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, 2° comma, della legge n. 196/1997 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto, così come previsto dall'art. 28 ter.
Art. 30 quater
(Proporzione numerica)
Considerato che la legge 24 giugno 1997, n. 196, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Art. 30 quinquies
(Durata)
In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 28, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
2° livello 36 mesi
3° livello 36 mesi
4° livello 36 mesi
5° livello 24 mesi
6° livello 18 mesi
Con riferimento al solo 6° livello, al termine dei 12 mesi di apprendistato il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'esito dei risultati formativi sino a quel momento conseguiti in relazione all'eventuale conferma in servizio, al termine dell'intero periodo di 18 mesi previsto, del lavoratore interessato.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo i datori di lavoro devono presentare, prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro, copia della stessa alla specifica Commissione all'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, Parte prima, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità.
Al livello di competenza tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali, possono essere realizzate intese - da trasmettersi agli Enti bilaterali interessati ed all'Osservatorio nazionale - che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal presente articolo.
Per gli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.
Sono fatte salve altresì maggiori durate previste dalla contrattazione di secondo livello già vigenti.
Nota a verbale
Per tutto ciò che non è diversamente regolato dalla presente Parte speciale valgono le norme contrattuali contenute nella Parte generale in materia di apprendistato.
Art. ...
(Accordi applicativi territoriali)
Gli accordi applicativi territoriali prevedono che il datore di lavoro, deve inoltrare la richiesta del parere di conformità, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato ...
Alla Commissione paritetica costituita in seno all'Ente bilaterale territoriale, per consentire alla Commissione la verifica della congruità del rapporto numerico tra apprendisti e lavoratori qualificati, la ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, nonchè il rispetto della condizione di cui al terzo comma dell'art. 30 bis, seconda parte, relativamente al biennio precedente.
Tali accordi applicativi dovranno altresì prevedere la partecipazione obbligatoria dell'apprendista ad un modulo formativo "di ingresso", valido per tutte le figure professionali e con contenuto di carattere trasversale, di complessive 8 ore, preliminari e aggiuntive a quanto previsto dall'art. 28 ter, seconda parte.
Tale modulo formativo "di ingresso", elaborato secondo un progetto quadro predisposto dall'Ente bilaterale nazionale, verrà realizzato a livello territoriale.
Gli Enti bilaterali territoriali provvederanno a specificare i contenuti e le modalità di svolgimento in relazione alle esigenze specifiche esistenti sul territorio e a rilasciare la relativa validazione del modulo formativo di ingresso effettuato.
Gli accordi applicativi territoriali prevedono, inoltre, l'impegno da parte del datore di lavoro di informare annualmente la Commissione costituita presso l'Ente bilaterale circa l'effettuazione delle ore di formazione di cui all'art. 28 ter, seconda parte, nonchè attestare, al termine del rapporto, l'attività svolta ed i risultati conseguiti dal lavoratore.
Successivamente all'emanazione del parere, l'Ente bilaterale è tenuto a notificare l'esito alla Direzione provinciale del lavoro, al fine dei necessari controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali contenute nel presente titolo.
Art. 32
(Articolazione dell'orario settimanale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 34, Parte seconda, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al 2° comma della presente lettera a.1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 35, Parte seconda, il monte ore di permessi di cui al 3° comma dell'art. 68, Parte seconda, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di 8 ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'art. 68, Parte seconda.
b) 39 ore settimanali
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al 3° comma dell'art. 68, Parte seconda.
Le rimanenti ore di cui all'art. 68, Parte seconda, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, Parte seconda.
c) 38 ore settimanali
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al 1° comma dell'art. 68, Parte seconda, e 56 al 3° comma dell'art. 68, Parte seconda.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 68, Parte seconda, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, Parte seconda.
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N.d.R.: Si veda anche l''accordo 2 novembre 2005 in calce al c.c.n.l.
Art. 33 bis
(Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro)
Le ore di lavoro eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 32, Parte seconda, lettere b) e c) e all'art. 33, Parte seconda, fino al raggiungimento dell'orario normale settimanale previsto dall'art. 31, Parte seconda, verranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 60, Parte seconda.
Dichiarazione a verbale
Il nuovo sistema di calcolo di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 2000.
Art. 35 bis
(Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A))
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 12, Parte prima e di quanto stabilito in materia di accordi territoriali dall'art. 14, Parte prima c.c.n.l., per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda questa potrà realizzare, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 35, Parte seconda, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1) per le aziende di cui all'art. 32, lett. a.2), Parte seconda:
- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, in luogo di quanto previsto dall'art. 32, lett. a.2), Parte seconda, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, Parte seconda, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale;
2) per le aziende di cui all'art. 32, lett. b) e c), Parte seconda:
- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, Parte seconda, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 35 ter
(Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B))
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le aziende di cui all'art. 32 lett. a.2), b) e c) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 35, Parte seconda, sui seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1) superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2) superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1, verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, Parte seconda, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2, verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, Parte seconda, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 35 quater
(Procedure)
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 35 bis e ter, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 59, Parte seconda.
Al fine di consentire il confronto di cui al 1° comma degli artt. 35 bis e ter, Parte seconda, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale competente per territorio.
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 35 bis e 35 ter, Parte seconda, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Art. 35 quinquies
(Banca delle ore)
Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizioni di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 35 bis e 35 ter, Parte seconda, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
- i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
- per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
Art. 35 sexies
I riposi compensativi nonchè i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli articoli 35 bis e 35 ter non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di flessibilità.
Art. 42
(Rapporto a tempo parziale)
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto (1), nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale territoriale;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Norma transitoria
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario di lavoro settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2), lettera a), i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale, con orario tra 12 e 15 ore, avranno priorità di accesso nella posizione.
La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo dal momento in cui cessa la condizione di studente.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Art. 45 bis
(Lavoro ripartito)
1. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
2. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
3. Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
4. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
5. Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
6. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito, instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del c.c.n.l.
Art. 53
(Lavoro supplementare)
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del 4° comma, dell'art. 5, L. n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, nella misura di 120 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
- compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Parte seconda, secondo le modalità previste dall'art. 118 a), Parte seconda, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Parte seconda.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Parte seconda, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni altro istituto.
Ferma restando l'applicabilità della presenta norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Saranno valide, altresì, intese a livello territoriale, aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al 2° comma del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.
Art. 54
(Registro lavoro supplementare)
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali, provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale, con l'obiettivo di consentire alle parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
Art. 57 bis
(Part-time post maternità)
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 2 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 30 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Per far fronte alla minore prestazione che si determina in tal modo, le aziende potranno fare ricorso a contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa, anche superando le percentuali e la durata previste dalle assunzioni con contratto a tempo determinato di cui all'art. 21 lett. a), Parte prima, del presente contratto.
Art. 78
(Aspettativa non retribuita)
In presenza di gravi e comprovati motivi, il lavoratore ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 21-A, Parte prima.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.
In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione ed al collegio arbitrale di cui agli artt. 17 e 17 bis, Parte prima.
Titolo XIII
MISSIONI E TRASFERIMENTI
Nota a verbale
Le Parti convengono di costituire una Commissione di studio in materia di missioni e trasferte che dovrà elaborare proposte da sottoporre alle parti stesse entro la scadenza del I biennio del presente c.c.n.l., al fine di adeguare la normativa contrattuale vigente alle modificazioni settoriali e organizzative in corso.
Art. 95
(Infortunio)
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dall'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 46, 93, 99 e 99 bis.
Art. 99
(Aspettativa non retribuita per malattia)
Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 93, Parte seconda, del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 93, Parte seconda; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 99 bis
(Aspettativa non retribuita per infortunio)
Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli articoli 93 e 95, Parte seconda, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non retribuita, per tutta la durata dell'infortunio.
L'aspettativa spetta fino alla cessazione della corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea da parte dell'INAIL, a condizione che siano esibiti regolari certificati medici ed idonea documentazione comprovante il permanere dello stato di inabilità temporanea assoluta.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma.
Al termine del periodo di aspettativa di cui al presente articolo, perdurando l'assenza, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi del precedente art. 93, Parte seconda; il periodo stesso è considerato utile ai soli fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto limitatamente ai primi 120 giorni del periodo di aspettativa.
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. 102
(Astensione dal lavoro)
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
In applicazione ed alle condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 972 dell'19 ottobre 1988, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione obbligatoria post partum è fissato in 7 mesi.
Il diritto di cui alla lettera c) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903 alle condizioni previste nello stesso articolo, nonchè in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 14 gennaio 1987, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.
Il diritto di cui alla lettera d) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (1).
Per i soli periodi indicati nei punti a), b) e c) del 1° comma del presente articolo, l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ferma restando l'indennità pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria anticipata di cui all'art. 5 della legge n. 1204/1971.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Chiarimento a verbale all'Art. 102 s.p.
Le parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione integrale della tredicesima mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla quattordicesima mensilità.
Sono pertanto abrogati l'ultimo comma dell'art. 128 s.p. e l'ultimo comma dell'art. 129 s.p.
Art. 120
(Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Livelli Dal 1/9/1999 Dal 1/7/2000 Totale
Quadri 69.444 62.500 131.944
1° 62.556 56.300 118.856
2° 54.111 48.700 102.811
3° 46.250 41.625 87.875
4° 40.000 36.000 76.000
5° 36.139 32.525 68.664
6° 32.445 29.200 61.645
7° 27.778 25.000 52.778
Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono quelle delle allegate Tabelle A e B.
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Parte seconda.
Resta inteso che a decorrere dal mese di settembre 1999, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
Art. ...
(Aumenti retributivi per gli operatori di vendita)
Il 1° comma dell'art. 15 del Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita è modificato come segue:
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate agli operatori di vendita verrà erogato il seguente aumento salariale:
Dal 1/9/1999 Dal 1/7/2000 Totale
I categoria 37.758 33.982 71.740
II categoria 31.562 28.406 59.968
Resta inteso che a decorrere dal mese di settembre 1999, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
Art. 121
(Una tantum)
A tutto il personale in forza alla data del 1° settembre 1999 - compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di vendita - verrà erogato un importo "una tantum".
Tale importo, pari a lire 120.000 lorde per i lavoratori qualificati ed a lire 90.000 lorde per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di otto mesi intercorrenti dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 1999 ed è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 31 agosto 1999 a titolo di Indennità di vacanza contrattuale.
Per i casi di anzianità inferiore ad otto mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Parte seconda del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
L'importo "una tantum" sopra definito verrà erogato con il foglio paga di ottobre 1999.
L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori che, in forza alla data di stipulazione del presente contratto, godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al 6° comma l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 3° comma.
Art. 158
(Inventari)
Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale.
Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore d'opera.
Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla effettuazione dell'inventario, essere contestata all'interessato, il quale entro 8 giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni.
Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento di merce, ecc., comuni all'esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire la Commissione di conciliazione di cui all'art. 17, Parte prima.
In caso di attivazione della procedura di conciliazione l'obbligo di cui al 4° comma posto a carico del lavoratore resta sospeso.
La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.
Titolo XXXI
Art. 164
(Decorrenza e durata del contratto)
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva e pertanto avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002; per la parte economica, il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2000.
Salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dal 1° settembre 1999.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al 1° comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Allegato 1
Le parti, al fine di rimuovere gli ostacoli che si sono frapposti all'applicazione dell'accordo sulle R.S.U. 27 luglio 1994, concordano di incontrarsi entro il 15 novembre 1999 per definire un accordo che garantisca - in un quadro di regole certe - la concreta esigibilità dei diritti sindacali in esso contenuti, attraverso procedure praticabili.
Allegato ...
Richiesta parere di conformità
Oggetto: Richiesta di parere di conformità per assunzione di apprendisti, ai sensi del c.c.n.l. terziario.
Il
sottoscritto .................... nella sua qualità di
................... della Ditta/Società .....................
sita
in ...................... prov. ....... via .......................
n. ........... tel. ......... CAP .......... Esercente attività di
.......................... aderente alla .........................
Codice Istat/o settore produttivo ..............
chiede
a codesta Spett.le Commissione paritetica apprendisti EBT di .................. il parere di conformità, ai sensi degli artt. 30 bis e seguenti, seconda parte, del c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999, per instaurare un rapporto di lavoro presso:
la sede/unità locale sita in ...................
-
con numero .......... apprendisti per il conseguimento della
qualifica ............. di cui al ..........
livello del c.c.n.l. terziario per la durata di ....... mesi con
orario di lavoro pari a ....... ore settimanali
-
con numero .......... apprendisti per il conseguimento della
qualifica ............. di cui al ..........
livello del c.c.n.l. terziario per la durata di ....... mesi con
orario di lavoro pari a ....... ore settimanali
-
con numero .......... apprendisti per il conseguimento della
qualifica ............. di cui al ..........
livello del c.c.n.l. terziario per la durata di ....... mesi con
orario di lavoro pari a ....... ore settimanali
- .................
A tale scopo dichiara quanto di seguito.
a) L'organico del personale dipendente è composto da numero ....... dipendenti addetti a tempo indeterminato di cui:
Dirigenti ...............
Quadri .................
Impiegati .............
Operai .................
Apprendisti ..........
Totale ..............
b) L'utilizzo nei precedenti 24 mesi dei contratti di apprendistato ha riguardato:
Numero Qualifiche
...........
...............
...........
...............
...........
...............
c) Nei precedenti 24 mesi sono stati mantenuti in servizio n. ........ apprendisti corrispondenti a non meno del 60% degli apprendisti assunti ai sensi della disciplina speciale Apprendisti, prevista nel c.c.n.l. terziario (1).
d) La formazione consisterà nell'impartire nozioni teorico-pratiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e consentirà l'inserimento graduale nella posizione lavorativa sopra indicata, conseguente alla progressiva acquisizione delle capacità professionali.
In particolare si impegna ad una attività formativa degli apprendisti da assumere regolata da:
- partecipazione dell'apprendista al modulo formativo "di ingresso" di cui all'art. ..., seconda parte del c.c.n.l.;
- modalità pratiche correlate tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e la tipologia dell'attività lavorativa da svolgersi in azienda, ferma restando la formazione di cui al punto successivo;
- contenuti formativi conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di apprendistato e nel rispetto di quanto previsto in materia di formazione dagli artt. 28 ter e 28 quater del c.c.n.l. del terziario 20 settembre 1999.
e) La retribuzione sarà conforme a quella all'uopo prevista dal vigente c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Dichiara infine di impegnarsi al rispetto del vigente c.c.n.l. in tutte le sue parti obbligatorie, economiche e normative, nonchè delle vigenti norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Data ...............................
La Ditta ...............................................
----------
(1) Ai fini del calcolo della percentuale di conferma, di cui all'art. 30 bis, seconda parte, c.c.n.l. terziario, non si computano:
- gli apprendisti assunti ai quali non è applicata la disciplina speciale;
- gli apprendisti che si sono dimessi;
- gli apprendisti licenziati per giusta causa;
- gli apprendisti che al termine del periodo di apprendistato hanno rifiutato la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Ove nel biennio precedente sia scaduto un solo contratto di apprendistato le aziende non sono vincolate al rispetto della percentuale del 60%.
Allegato ...
Parere di conformità
L'Ente bilaterale territoriale di .......................
Vista la domanda pervenuta il ../../.. con la quale la ditta ......................, esercente attività di.......................... con sede in ............................., nella propria sede operativa di............................ sita in ........... ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999, seconda parte, titolo V, parte speciale, ad instaurare rapporti di apprendistato.
Preso atto delle dichiarazioni di cui alla domanda ed in particolare di quelle concernenti:
a) il numero, la qualifica e la categoria dei lavoratori occupati;
b) il mantenimento in servizio del 60% degli apprendisti assunti ai sensi della disciplina speciale Apprendisti, i cui contratti siano scaduti nei precedenti 24 mesi;
c) la qualifica per il conseguimento della quale gli apprendisti saranno assunti;
d)
la partecipazione dell'apprendista al modulo formativo "di
ingresso" di cui all'art. ...,
seconda parte, del c.c.n.l.;
e) le condizioni della prestazione e le modalità dell'addestramento pratico che verranno applicate;
f) il trattamento normativo ed economico;
g) l'individuazione del formatore competente;
h) il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente.
Esprime il proprio parere di conformità per l'instaurazione di rapporti di apprendistato con:
n. ..... apprendisti per la qualifica di ................ durata ................
n. ..... apprendisti per la qualifica di ................ durata ................
n. ..... apprendisti per la qualifica di ................ durata ................
n. ..... apprendisti per la qualifica di ................ durata ................
...........................
a condizione che siano rispettate le disposizioni del vigente c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997 e del vigente c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, la durata del rapporto di apprendistato è stabilita per categorie e qualifiche professionali nell'ambito dei periodi minimo e massimo stabiliti dalle disposizioni stesse.
In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni sopra definiti, il presente parere perderà ogni efficacia e l'apprendista sarà avviato con i criteri di cui all'art. 28, seconda parte, c.c.n.l. terziario.
VII
Accordo 17 marzo 1998
per la costituzione del Fondo pensione complementare FON.TE.
Accordo integrativo al Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa
nel settore del terziario e dei servizi
In relazione al Protocollo in materia di previdenza complementare sottoscritto in data 29 novembre 1996 ed al costituendo relativo Fondo del terziario, distribuzione e servizi (FON.TE.), le parti convengono quanto appresso:
- impegno ad attivarsi affinchè il Fondo sia operativo entro il 31 dicembre 1998;
- nel caso in cui l'operatività sia conseguita entro la data soprarichiamata l'obbligo contributivo decorrerà dal 1° luglio 1998 per i lavoratori associati entro il 30 giugno 1998 mentre per quelli associati dopo tale data l'obbligo contributivo decorrerà dalla data di adesione al Fondo.
In relazione a quanto sopra le parti si incontreranno in tempo utile, e comunque entro il 31 ottobre 1998 per valutare lo stato di avanzamento della procedura di autorizzazione. Nel caso in cui si evidenzi una previsione negativa circa l'ottenimento della autorizzazione entro il 31 dicembre 1998, le parti si impegnano a ricercare e definire le soluzioni tecnico-giuridiche che si rendessero necessarie per rispettare comunque i tempi di contribuzione di cui sopra.
- L'entità della quota associativa costituirà oggetto di verifica tra le parti circa la sua congruità e l'eventuale conseguente sua ridefinizione in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- Gli Enti bilaterali potranno svolgere, così come previsto dall'accordo del 29 novembre 1996; soprattutto con riferimento alle realtà aziendali di piccole dimensioni, una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni e potranno facilitare il rapporto tra associati e Fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
- Al Fondo possono essere iscritti anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.
E' costituito tra le parti stipulanti il presente accordo il Comitato dei garanti.
Il Comitato dei garanti è costituito, su base paritetica, da 6 rappresentanti designati da Confcommercio e 6 rappresentanti designati da FILCAMS - FISASCAT - UILTUCS.
Il Comitato dei garanti è un organismo consultivo che ha il compito di mantenere il collegamento tra FON.TE. e le parti stipulanti il presente accordo e di informarle nel caso in cui l'orientamento delle azioni intraprese da FON.TE. non fosse coerente con il suo fine istituzionale.
Tale Comitato dovrà essere periodicamente informato, secondo le modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale di FON.TE.
Al suddetto Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie preposte dalle parti stipulanti il presente accordo.
In sede di atto costitutivo di FON.TE. le parti stipulanti il presente accordo designano nei termini di pariteticità e nelle misure previste dallo Statuto i componenti il Consiglio di amministrazione provvisorio ed i componenti il Collegio dei revisori che restano in carica fino a quando non sia convocata la prima Assemblea dei delegati che deve provvedere alla elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori di FON.TE., una volta raggiunto il numero minimo di 20 mila lavoratori associati.
Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio ha facoltà di porre in essere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione e la piena operatività di FON.TE., nei limiti di quanto eventualmente stabilito dai competenti organi di vigilanza e controllo.
Statuto
Titolo I
COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1
(Denominazione e natura giuridica)
1. E' costituito, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, il Fondo pensione complementare a contribuzione definita per i dipendenti da aziende del terziario, denominato FON.TE. Il Fondo ha la natura giuridica di associazione ai sensi dell'art. 12 del codice civile. Tale Ente, nel seguito brevemente chiamato "Fondo", trova la sua fonte istitutiva nell'accordo collettivo nazionale del 29 novembre 1996 allegato al presente atto sotto la lettera "A" e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
(Sede)
1. Il Fondo ha sede in Xxxx, Xxxxxx X.X. Xxxxx, 0.
Art. 3
(Durata)
1. La durata del Fondo è a tempo indeterminato.
Art. 4
(Scopo)
1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di attuare, senza fini di lucro, a favore dei lavoratori associati o loro aventi causa, prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 citato e successive modificazioni e integrazioni, in regime di contribuzione definita e in conformità al principio della capitalizzazione.
2. Il Fondo attua il proprio scopo previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993 citato e successive modificazioni e integrazioni.
Titolo II
ASSOCIATI E RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art. 5
(Associati)
1. Al Fondo possono aderire tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonchè con contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi, nonchè quelli appartenenti alla categoria dei quadri e conseguentemente le aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati.
2. Al Fondo possono essere iscritti anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.
3. In presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano l'adesione al Fondo, possono essere associati lavoratori, e conseguentemente le aziende dalle quali dipendono, di settori "affini", i cui c.c.n.l. siano stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori che stipulano il c.c.n.l. che istituisce il Fondo. L'adesione al Fondo di tali lavoratori ed aziende deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.
L'adesione al Fondo deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.
4. I settori "affini" di cui sopra sono quelli definiti dalla legge n. 88/1989, art. 49, comma 1, lettera d), e successive modificazioni e integrazioni come da allegato sub "B".
5. Al Fondo possono aderire i lavoratori dipendenti dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1 a livello nazionale, i lavoratori dipendenti dalle relative strutture territoriali nonchè i distaccati ex lege n. 300/1970 ove ciò non contrasti con le disposizioni di legge vigenti.
6. Possono altresì restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 1, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con possibilità di conseguimento della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.
Art. 6
(Pensionati)
1. Rimangono associati al Fondo i lavoratori che percepiscono le prestazioni pensionistiche previste dal presente Statuto.
Art. 7
(Modalità di adesione al Fondo)
1. L'adesione al Fondo è volontaria, nel rispetto del principio della libertà di adesione individuale, e avviene mediante presentazione di apposita domanda predisposta dagli organi del Fondo.
2. Per i dipendenti assunti con periodo di prova, l'iscrizione può avvenire con decorrenza dall'assunzione, solo dopo il superamento di tale periodo.
3. In conformità alle previsioni delle fonti istitutive e nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 5 del presente articolo, il lavoratore presenta la domanda di adesione al Fondo tramite il proprio datore di lavoro.
A seguito della presentazione della domanda di adesione da parte del lavoratore e della sua vidimazione da parte dell'azienda, risulta iscritta al Fondo anche l'azienda dalla quale il lavoratore dipende.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tutti i dati aziendali previsti nella domanda di associazione. L'adesione del lavoratore impegna lo stesso e l'azienda al versamento della contribuzione prevista dai c.c.n.l. di cui al precedente art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni; il lavoratore, contestualmente all'adesione, delega l'azienda ad effettuare le trattenute a suo carico.
4. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Le modalità di versamento dei contributi sono disciplinate con delibera del Consiglio di amministrazione.
5. L'adesione dei lavoratori è preceduta dalla consegna di una scheda informativa approvata dalla Commissione di vigilanza.
6. La raccolta delle adesioni individuali può essere promossa:
a) nei luoghi di lavoro dei destinatari;
b) nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive;
c) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive;
d) nelle sedi degli Enti bilaterali costituiti dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva di cui al precedente art. 1.
Art. 8
(Sospensioni del rapporto di lavoro, aspettative e altre assenze)
1. L'associazione al Fondo permane anche nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, nonchè nel caso di aspettative o di altre assenze. In tali fattispecie la relativa contribuzione a carico dell'azienda e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dai contratti e dagli accordi collettivi di riferimento.
Art. 9
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
1. La risoluzione del rapporto di lavoro, per causa diversa dal passaggio alle dipendenze di aziende nei cui confronti trovano applicazione i c.c.n.l. di cui al precedente art. 5, determina la cessazione del rapporto associativo con il Fondo.
In tal caso, ferme restando le facoltà previste dal successivo art. 31, comma 1, il lavoratore associato può conservare la posizione individuale in assenza di contribuzione.
2. Le aziende sono tenute a comunicare al Fondo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro e di decesso degli associati.
Titolo III
ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 10
(Organi del Fondo)
1. Sono organi del Fondo:
a) l'Assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei revisori contabili.
Art. 11
(Assemblea dei delegati)
1. L'Assemblea dei delegati è l'organo deliberativo del Fondo. L'Assemblea è formata da 60 delegati, di cui 30 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e 30 eletti in rappresentanza delle aziende associate. I delegati sono eletti con le modalità stabilite nel regolamento elettorale, quale parte integrante della fonte istitutiva di cui all'art. 1, allegato al presente Statuto sotto la lettera "C".
2. I delegati rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
3. Ogni delegato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro delegato della componente di appartenenza purchè non consigliere o revisore. Per ciascun delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
4. La rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di amministrazione. La delega può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. La rappresentanza è conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per le convocazioni successive della medesima assemblea.
5. Qualora un delegato nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualunque causa, ivi compresa la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Assemblea senza darne comunicazione scritta o senza conferire delega, si procede alla sua sostituzione secondo il disposto del regolamento elettorale. Il delegato subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato in corso.
Art. 12
(Attribuzioni dell'Assemblea)
1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria delibera:
a) sull'approvazione del rendiconto annuale, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico;
b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori nonchè sulla nomina del Presidente del Collegio dei revisori;
c) sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
d) sulla revoca eventuale degli amministratori e dei revisori;
e) sull'eventuale compenso degli organi di amministrazione e controllo;
f) sull'eventuale esclusione degli associati.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dalla Commissione di vigilanza, per l'adempimento di cui alla lettera a) del comma 1.
3. L'Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione, ovvero da almeno la metà dei delegati;
b) sullo scioglimento del Fondo, sulla nomina dei liquidatori e sulle procedure di liquidazione;
c) su ogni altra questione ad essa demandata per legge o per statuto.
Art. 13
(Convocazione dell'Assemblea)
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 16, comma 1, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un 1/10 dei membri dell'Assemblea dei delegati.
2. Dal momento in cui è stata deliberata o richiesta la convocazione dell'Assemblea, il Presidente predispone gli atti per la convocazione entro i successivi cinque giorni lavorativi. In mancanza il Collegio dei revisori provvede agli adempimenti di competenza, sostituendosi al Presidente.
3. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R, da inviare almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata inviando avviso mediante fax, telex o telegramma con un anticipo di almeno 5 giorni prima della riunione. I casi di urgenza sono decisi dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.
L'avviso di convocazione prevede anche una riunione in seconda convocazione, da svolgersi almeno 24 ore dopo l'ora stabilita per la riunione in prima convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri del Collegio dei revisori.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente, assistito da un segretario. L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione.
Art. 14
(Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni)
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d), e), comma 1, art. 12, in relazione ai quali le delibere sono adottate con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei delegati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del Fondo occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.
4. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario, nominato dall'Assemblea anche al di fuori dei delegati ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 15
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 18 componenti.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati dei lavoratori ed i delegati delle aziende in seno all'Assemblea provvedono disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 6 consiglieri.
I membri del Consiglio di amministrazione non devono trovarsi in una situazione per la quale l'articolo 2382 del codice civile prescriva la ineleggibilità o la decadenza, ovvero in una situazione per la quale l'art. 8, comma 8, del decreto del Ministero del tesoro n. 703/1996 prescriva la incompatibilità, e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla normativa vigente.
L'elezione avviene sulla base di liste di candidati presentate da ciascuna parte istitutiva e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori o delle aziende. In alternativa, le liste possono essere presentate da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori associati ovvero da almeno due terzi dei delegati dalle aziende associate.
3. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili.
Costituiscono il Consiglio di amministrazione i candidati della lista che, ai primi due scrutini, ha ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Costituiscono il Consiglio di amministrazione i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dei membri delle rispettive componenti.
I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.
4. Costituiscono causa di decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione la perdita dei requisiti di onorabilità o il verificarsi di una delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile e, comunque, il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità previste dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli amministratori che non intervengano a 3 riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono da considerarsi decaduti dall'incarico.
6. Qualora durante il mandato uno o più amministratori vengano a cessare per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione convoca entro 40 giorni l'Assemblea per provvedere alla loro sostituzione. Gli Amministratori subentrati ai sensi del presente comma scadono contestualmente a quelli in carica.
7. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 16
(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Fondo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:
a) nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente;
b) convoca l'Assemblea ogni qualvolta necessario, nei termini previsti dall'art. 13 dello Statuto;
c) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il rendiconto annuale comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, il bilancio preventivo e la relazione al bilancio;
d) promuove l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge;
e) sottopone all'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto e l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo;
f) nomina l'eventuale Direttore del Fondo, determinandone i poteri;
g) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;
h) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria del Fondo;
i) sottopone all'Assemblea ordinaria proposte attinenti gli indirizzi generali;
j) decide in ordine a problematiche relative all'adesione al Fondo;
k) stipula convenzioni con i soggetti gestori e con la banca depositaria delle risorse del Fondo;
l) verifica i risultati di gestione mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili;
m) individua il gestore amministrativo e stipula la relativa convenzione;
n) individua la Compagnia di assicurazione cui affidare l'erogazione delle pensioni complementari e stipula la relativa convenzione;
o) conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche o professionali di cui il Fondo può necessitare;
p) sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria l'istituzione, la modificazione o la soppressione dei comparti di investimento delle risorse secondo quanto stabilito dall'art. 37 dello Statuto;
q) cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
r) sceglie la Società di revisione per la certificazione dei bilanci;
s) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli associati e cura l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario del Fondo, con i criteri richiesti dalla Commissione di vigilanza;
t) predispone la scheda informativa per l'adesione al Fondo;
u) vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse;
v) determina il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese nell'ambito di quanto previsto dalla fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In relazione alle attività di cui al punto 1, lettere e), f), j), k), m), n), o), p) il Consiglio di amministrazione acquisisce, quando lo ritenga necessario, il parere non vincolante del Comitato dei garanti istituito nell'accordo tra i soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva del 29 novembre 1996.
3. L'organo di amministrazione in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo pensione ha l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Gli Amministratori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea dei delegati. Qualora l'Amministratore sia anche membro dell'Assemblea dei delegati non ha diritto di voto solo in relazione alle delibere concernenti l'approvazione del bilancio e l'azione di responsabilità.
5. Gli Amministratori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Art. 17
(Formalità per le convocazioni e validità delle deliberazioni)
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e, comunque:
a) almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico del Fondo;
b) almeno ogni tre mesi per verificare l'operato dei gestori del patrimonio e i risultati raggiunti.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata da spedire ai componenti il Consiglio e al Collegio dei revisori almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i consiglieri presenti.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto non disponga diversamente.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Per le attività di cui all'art. 16, punto 1, lettere a), f), g), j), k), m), n), o), p), r), le decisioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri.
Per le delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli articoli 36, 37, 38, 39, 40 nonchè le materie di cui alle lettere h), i), k), p), del comma 1 del precedente art. 16 è comunque necessaria la presenza di almeno 3 Amministratori in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) o b), del decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18
(Presidente e Vicepresidente)
1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente. A turno, Presidente e Vicepresidente sono eletti alternativamente tra i membri del Consiglio in rappresentanza delle aziende e dei lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di requisiti di professionalità. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è scelto anche al di fuori dei suoi membri.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo, per il quale sia in giudizio. Il Presidente può compiere atti di disposizioni eccedenti l'ordinaria amministrazione solo in esecuzione di delibere del Consiglio regolarmente adottate.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo; convoca, a seguito di conforme delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede le sedute dell'Assemblea; convoca il Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione fissa le eventuali deleghe spettanti al Vicepresidente. Il Presidente può delegare al Vicepresidente il compimento dei singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. Ogni atto comportante disposizioni di pagamento necessita della firma congiunta di Presidente e Vicepresidente.
5. Il Presidente ha l'obbligo di trasmettere alla Commissione di vigilanza ogni variazione od innovazione della fonte istitutiva e di allegare una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione medesima.
6. Il Presidente, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo pensione, ha l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.
7. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
8. Il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica contestualmente all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.
Art. 19
(Responsabilità degli amministratori)
1. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. Si applicano le norme di cui all'art. 2391 del codice civile in tema di conflitto di interessi. In ogni caso gli Amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento e eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Le responsabilità per gli atti o le omissioni degli Amministratori non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio dei revisori. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche all'eventuale Direttore generale del Fondo.
2. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti ed è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'ordine del giorno delle materie da trattare.
Art. 20
(Collegio dei revisori)
1. L'Amministrazione del Fondo è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da 4 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea dei delegati, in rappresentanza paritetica dei lavoratori associati e delle aziende associate. Per l'elezione si procede mediante liste composte da un numero di candidati pari al numero di revisori effettivi eleggibili più un supplente.
Costituiscono il Collegio dei revisori i candidati della lista che, ai primi due scrutini, ha ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Costituiscono il Collegio dei revisori i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dei membri delle rispettive componenti. Il Presidente del Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea dei delegati.
2. I revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla normativa vigente, ovvero in una situazione per la quale l'art. 8, comma 8, del decreto del Ministero del tesoro n. 703/1996 prescriva la incompatibilità, e non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.
3. I revisori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Essi sono revocabili dall'Assemblea solo in presenza di giusta causa. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea dei delegati.
4. Decade dall'ufficio il revisore nei cui confronti vengono meno i requisiti di cui al precedente comma 2, ovvero che senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio.
Art. 21
(Convocazione e deliberazioni del Collegio)
1. Il Collegio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi componenti, in adempimento dei doveri di cui all'art. 2403 del codice civile.
2. Le convocazioni con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata da spedire ai componenti il Collegio almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Delle riunioni del Collegio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 22
(Sostituzione dei revisori)
1. In caso di morte, rinunzia o decadenza di un revisore subentra il supplente. Il subentrante resta in carica sino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina di membri effettivi e supplenti necessari all'integrazione dell'organo. Il revisore subentrante, che deve appartenere alla stessa rappresentanza del revisore sostituito, scade insieme con quelli in carica al momento della sua nomina.
2. Se con i supplenti non si completa il Collegio dei revisori, gli Amministratori devono convocare apposita assemblea affinchè provveda all'integrazione del Collegio.
Art. 23
(Compiti del Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei conti annuali alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ai sensi dell'art. 2403 codice civile.
2. Spetta al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge. Il Collegio ha l'obbligo di riferire alla Commissione di vigilanza le irregolarità che incidono sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo di cui sia venuto a conoscenza. In tal caso il Collegio trasmette alla Commissione di vigilanza i verbali delle riunioni nelle quali è stata affermata l'esistenza delle irregolarità, nonchè i verbali delle riunioni che eventualmente abbiano escluso la sussistenza delle medesime irregolarità se in seno al Collegio si è manifestato dissenso.
3. I revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione nonchè alle riunioni dell'Assemblea. I revisori che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o durante un esercizio sociale a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
4. Il Collegio dei revisori deve convocare l'Assemblea nel caso di omissione degli amministratori.
Art. 24
(Responsabilità dei revisori)
1. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
L'azione di responsabilità nei confronti dei revisori è disciplinata ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.
Titolo IV
PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI
Art. 25
(Beneficiari)
1. Beneficiari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori associati.
Xxxxx restando i requisiti di cui all'art. 26 e le opzioni di cui all'art. 31, il diritto alle prestazioni matura a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro che implichi il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo.
2. In caso di decesso del lavoratore associato prima del pensionamento, la sua posizione pensionistica è riscattata dagli aventi diritto in base alla legislazione vigente. In mancanza di richiesta di riscatto entro diciotto mesi dal decesso, il valore di riscatto viene trasferito su apposita postazione del Conto generale.
Trascorso il periodo di prescrizione del diritto, il valore di riscatto e gli interessi maturati sono utilizzati per le finalità proprie del Conto generale.
Art. 26
(Prestazioni)
1. Il Fondo, in conformità al suo scopo istituzionale, provvede ad erogare all'associato le prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita, all'atto in cui si verificano le condizioni sotto specificate:
a) la pensione di vecchiaia, allorchè il beneficiario abbia raggiunto l'età del pensionamento prevista dal regime obbligatorio di appartenenza e in presenza di almeno dieci anni di partecipazione al Fondo;
b) la pensione di anzianità, una volta cessata l'attività lavorativa e in presenza di almeno quindici anni di partecipazione al Fondo e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computandosi ai fini dell'integrazione dei requisiti di accesso sopra richiamati anche l'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di provenienza.
E' facoltà del titolare del diritto chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato.
Gli associati di cui al presente articolo, in difetto dei requisiti di accesso di cui alle precedenti lettere a) e b), hanno diritto al riscatto.
2. In caso di decesso dell'associato durante il periodo di contribuzione il capitale maturato è liquidato agli aventi diritto in base alla legislazione vigente.
3. In caso di decesso dell'associato in corso di godimento della rendita è corrisposta, se richiesta anteriormente all'inizio del periodo di godimento della erogazione pensionistica, una rendita vitalizia di reversibilità a favore del beneficiario indicato dall'iscritto fra gli aventi diritto.
Art. 27
(Deroghe al regime delle prestazioni)
1. Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata attribuita sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui al precedente art. 26, comma 1.
2. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
Art. 28
(Erogazione delle rendite)
1. Le rendite di cui al precedente art. 26 sono corrisposte da imprese di assicurazione, in forza di apposita convenzione stipulata dal Fondo. La convenzione deve prevedere i criteri generali per la definizione di eventuali forme di reversibilità e di adeguamento delle rendite.
Art. 29
(Erogazione delle anticipazioni)
1. L'associato, per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, ha facoltà di richiedere anticipazioni in capitale fino ad un massimo dell'80% del suo accantonamento da t.f.r., per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli.
2. Le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 4% degli associati al Fondo, secondo i criteri stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. Non sono ammesse ulteriori anticipazioni, prestiti o riscatti diversi da quelli di cui all'art. 31, comma 1, lettera c).
Art. 30
(Copertura dei rischi morte e invalidità)
1. Il Fondo può stipulare, previa delibera dell'Assemblea dei delegati, a favore degli associati assicurazioni contro rischi di premorienza ed invalidità.
2. I contenuti e i termini delle eventuali coperture assicurative sono oggetto di apposita delibera del Consiglio di amministrazione.
Art. 31
(Trasferimenti e riscatti)
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo pensione, l'associato può:
a) chiedere il trasferimento della intera posizione individuale maturata ad altro fondo cui acceda in relazione alla nuova attività esercitata;
b) chiedere il trasferimento ad un fondo aperto;
c) chiedere il riscatto della propria posizione individuale.
2. Anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altro fondo pensione.
Tale facoltà non può essere esercitata nei primi cinque anni di vita del Fondo e, partire dal sesto anno di vita del Fondo, può essere esercitata solo dai lavoratori associati al Fondo da almeno tre anni.
3. Gli adempimenti amministrativi per l'esercizio del diritto di riscatto o del trasferimento, sono oggetto di apposita delibera del Consiglio di amministrazione.
Titolo V
CONTRIBUZIONI E SPESE
Art. 32
(Contribuzione)
1. I contributi dovuti al Fondo sono contrattualmente definiti dall'accordo siglato in data 29 novembre 1996 e dagli accordi di cui al precedente art. 5, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
E' data facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive. Modalità e tempi di versamento dei contributi sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
2. In caso di ritardato od omesso versamento dei contributi contrattualmente definiti, le aziende sono tenute:
a) al versamento dei contributi dovuti;
b) al versamento, a titolo di interessi moratori, di una somma rapportata al periodo di ritardo e calcolata applicando il tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti percentuali;
c) al versamento, a titolo sanzionatorio, di una somma nella misura del tasso legale per l'intero periodo di ritardo.
3. Le somme riscosse ai sensi delle lett. a) e b) del precedente comma sono imputate ai conti individuali di cui al successivo articolo 35, mentre le somme riscosse ai sensi della lettera c) del precedente comma sono imputate al conto generale di cui al successivo articolo 34.
Art. 33
(Patrimonio del Fondo)
1. Il patrimonio del Fondo, destinato a realizzare le finalità associative, è costituito:
a) dai contributi determinati dalle fonti istitutive, al netto della quota associativa di cui al successivo art. 34;
b) dagli interessi di mora versati dalle aziende per ritardato versamento dei contributi;
c) da posizioni pensionistiche trasferite da altri fondi pensione;
d) da interessi, frutti, dividendi, e qualsiasi altro provento derivante dall'impiego delle somme di cui ai punti precedenti;
e) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare.
Le entrate di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo confluiscono nel Conto generale di cui al successivo art. 34 e, su decisione del Consiglio di amministrazione, possono essere utilizzate per la riduzione delle quote associative.
Art. 34
(Spese di gestione e Conto generale)
1. Dall'ammontare delle contribuzioni versate in favore di ciascun associato viene dedotta una quota associativa, nella misura massima prevista dall'accordo collettivo del 29 novembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzata alla copertura dei costi connessi alla gestione operativa e al funzionamento del Fondo.
L'ammontare massimo di tale quota è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.
2. Dall'ammontare della pensione erogata annualmente a ciascun pensionato associato viene dedotta una quota associativa per la copertura dei costi connessi alla sola gestione amministrativa delle posizioni pensionistiche.
3. Le quote associative, nonchè le quote di iscrizione nella misura determinata dagli accordi collettivi di cui ai precedenti artt. 1 e 5 e successive modificazioni ed integrazioni, sono acquisite dal Fondo in modo irrevocabile e vanno ad alimentare uno speciale conto indiviso, denominato Conto generale, gestito con contabilità separata rispetto ai Conti individuali degli associati.
4. Al Conto generale vengono accreditati gli importi delle quote suddette ed i rendimenti delle attività di investimento delle disponibilità del Conto medesimo.
Al Conto generale vengono addebitate le spese generali necessarie per il funzionamento del Fondo, gli oneri fiscali a carico del Fondo, gli onorari da corrispondere a terzi per i servizi resi e, ove dovuto, il contributo per la Commissione di vigilanza.
5. Il Conto generale rappresenta il fondo comune dell'associazione. A quanto accantonato nel Conto generale si applica l'art. 24, ultimo comma, del codice civile.
Art. 35
(I Conti individuali)
1. A nome di ciascun associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo, denominata Conto individuale e gestita con la tecnica della capitalizzazione.
2. Al Conto individuale vengono accreditati i contributi complessivamente versati a favore dell'iscritto, al netto della quota associativa, ed i rendimenti ottenuti dalla linea d'investimento nella quale sono impiegate le somme imputate al Conto. Dal Conto individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, delle anticipazioni, dei trasferimenti e dei riscatti. Non si applica ai Conti individuali quanto previsto dall'art. 24, ultimo comma, del codice civile.
3. Al Conto individuale vengono addebitati i costi imputabili alla gestione finanziaria del patrimonio e alla banca depositaria.
Titolo VI
GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 36
(Gestione delle risorse mediante convenzioni)
1. Il Fondo gestisce le proprie risorse mediante convenzioni con i soggetti gestori autorizzati.
2. Per la selezione e la scelta dei gestori, il Consiglio di amministrazione del Fondo è tenuto ad operare in conformità alle norme di legge vigenti nonchè alle deliberazioni assunte al riguardo dalla Commissione di vigilanza.
3. Le convenzioni con i gestori devono prevedere almeno:
a) le linee di indirizzo delle attività di investimento nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui all'art. 38 del presente Statuto;
b) la possibilità effettiva di controllo periodico sull'operato del gestore;
c) l'attribuzione al Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali è investito il patrimonio del Fondo;
d) una durata non superiore a quella eventualmente indicata dalla Commissione di vigilanza;
e) i termini e le modalità dell'eventuale recesso, compreso il diritto del Fondo di rientrare in possesso del proprio patrimonio, quale risulta all'atto della comunicazione ai gestori della volontà di recesso.
4. Il gestore a cui è stato revocato l'incarico per effetto dell'esercizio da parte del Fondo del diritto di recesso, è tenuto a redigere un rendiconto finale di gestione mentre il gestore subentrante deve redigere un inventario iniziale. Il trasferimento della gestione finanziaria deve avvenire previo perfezionamento della convenzione con altro soggetto gestore.
Art. 37
(Comparti di investimento)
1. Il Fondo può disporre di più comparti di investimento, con o senza garanzia di risultato, in cui impiegare le somme accantonate nei Conti individuali degli associati. Scopo dei diversi comparti è offrire a ciascun associato un'opzione di investimento il più rispondente possibile al proprio orizzonte temporale e alla propria attitudine al rischio.
2. Al fine di facilitare la fase di avviamento, la gestione iniziale del patrimonio del Fondo è monocomparto. Entro il terzo anno di attività del Fondo, il Consiglio di amministrazione presenta all'Assemblea dei delegati una proposta di gestione pluricomparto del patrimonio.
3. La gestione pluricomparto viene deliberata dall'Assemblea dei delegati in sede straordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione, con relativa modifica statutaria.
Art. 38
(Criteri di individuazione e ripartizione del rischio)
1. Il Fondo opera in modo che la gestione delle proprie disponibilità soddisfi i seguenti criteri generali:
a) diversificazione degli investimenti, nel rispetto della normativa vigente;
b) equilibrio nella gestione dei diversi tipi di rischio finanziario;
c) adeguata copertura dei rischi contrattuali, con particolare riguardo a quelli di controparte;
d) minimizzazione dei costi di transazione, gestione e funzionamento del Fondo;
e) massimizzazione dei rendimenti netti;
f) coerenza con gli obiettivi di ciascun comparto.
Art. 39
(Esercizio del diritto di voto)
1. I diritti di voto, eventualmente connessi ai valori mobiliari conferiti in gestione, spettano al Fondo.
Il diritto di voto è esercitato dal Consiglio di amministrazione del Fondo, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera adottata con il voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti.
Art. 40
(Banca depositaria)
1. Il Fondo deposita le risorse presso una banca depositaria, distinta dai soggetti gestori, sottoscrivendo con la stessa apposita convenzione di custodia.
2. Per la selezione e la scelta della banca depositaria, il Consiglio di amministrazione del Fondo è tenuto ad operare in conformità alle norme di legge vigenti nonchè alle deliberazioni assunte al riguardo dalla Commissione di vigilanza.
3. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere apposite clausole di recedibilità, di possibilità effettiva di controllo periodico dell'operato della banca, nonchè ogni altra clausola ritenuta opportuna a tutela dell'interesse del Fondo stesso.
4. La banca depositaria è depositaria nei confronti del Fondo per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione.
Art. 41
(Conflitti di interesse)
1. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente.
Il Presidente del Fondo è tenuto a comunicare alla Commissione di vigilanza le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.
2. Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal decreto del Ministero del tesoro n. 703/1996, nonchè da sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti.
3. Il Presidente del Fondo informa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente e comunica la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo, ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo interesse degli associati.
Titolo VII
SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA
Art. 42
(Sistema di contabilità)
1. Il valore del patrimonio del Fondo e la sua redditività sono determinati secondo i criteri indicati dalla Commissione di vigilanza.
2. Le scritture contabili previste dalla normativa vigente, il prospetto patrimoniale e il rendiconto annuale sono tenuti in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza.
Art. 43
(Gestione amministrativa del Fondo)
1. La gestione amministrativa del Fondo comporta lo svolgimento almeno delle seguenti attività:
- rapporti con i gestori, con la banca depositaria e con le compagnie di assicurazione che erogano le prestazioni pensionistiche;
- rendicontazione e informazione degli associati;
- documentazione e informazione alle autorità di controllo;
- adempimenti fiscali e civilistici;
- adempimenti relativi all'erogazione delle prestazioni.
Art. 44
(Gestione amministrativa mediante convenzione)
1. Le attività individuate nel precedente articolo 43 vengono affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi mediante la sottoscrizione di separata convenzione per la fornitura di servizi amministrativi.
2. La convenzione deve prevedere la possibilità effettiva di controllo periodico dell'operato del gestore, di impartizione di indirizzi, nonchè ogni altra clausola ritenuta opportuna a tutela dell'interesse del Fondo stesso.
3. La convenzione deve, altresì, prevedere apposita clausola di recedibilità per i casi in cui, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione, non vengano rispettati gli standards di servizio contrattualmente definiti.
4. Il gestore amministrativo, cui è stato revocato l'incarico per effetto dell'esercizio del diritto di recesso, è tenuto a redigere una relazione finale dell'attività svolta e dei dati posseduti, mentre il gestore subentrante deve redigere una relazione iniziale di quanto ricevuto in gestione. Il trasferimento della gestione amministrativa deve avvenire previo perfezionamento della convenzione con altro soggetto.
Art. 45
(Rapporti tra Fondo e associati)
1. Il rapporto tra il Fondo e gli associati è improntato a principi di massima trasparenza.
2. Il Consiglio di amministrazione è tenuto, almeno una volta all'anno ed in ogni caso con la diversa frequenza eventualmente stabilita dalla Commissione di vigilanza, a fornire ai rappresentanti dei lavoratori associati informazioni dettagliate sulla gestione amministrativa e finanziaria del Fondo. Il Consiglio di amministrazione è inoltre tenuto a consegnare a ciascun associato un certificato individuale, redatto in conformità alle istruzioni impartite dalla Commissione di vigilanza, in cui dovranno essere riportati almeno:
a) i contributi totali versati;
b) i contributi versati nell'anno;
c) i risultati di gestione conseguiti nell'anno.
3. Gli associati devono rispettare tutte le norme previste dal presente Statuto.
Art. 46
(Rendiconto)
1. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti dal Consiglio di amministrazione il rendiconto annuale comprensivo di stato patrimoniale e conto economico e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Titolo VIII
NORME FINALI
Art. 47
(Scioglimento e liquidazione del Fondo)
1. Il Fondo pensione si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di:
a) mancati versamenti da parte degli associati in misura tale da pregiudicarne il funzionamento e la gestione;
b) sopravvenienza di eventi che rendano comunque impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo stesso.
2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori contabili hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Commissione di vigilanza tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento di cui sopra.
3. La delibera che determina lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.
In ogni caso, i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
Gli associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 26, hanno facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione ovvero facoltà di riscattarla.
Art. 48
(Modifiche statutarie)
1. In caso di contrasto delle norme del presente Statuto con sopravvenienti disposizioni di legge o norme attuative predisposte dalle competenti istituzioni, ovvero si nuove norme contrattuali previste dalle fonti istitutive, il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di convocare l'assemblea straordinaria per apportare allo Statuto le necessarie modifiche.
Art. 49
(Controversie)
1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto possono essere deferite alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro, il terzo arbitro, che assume la presidenza del Collegio, è nominato di comune accordo tra le parti.
Qualora una delle parti, entro trenta giorni dall'insorgere della controversia, non abbia provveduto a nominare l'arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del tribunale competente su istanza dell'altra parte.
Il Collegio giudica secondo diritto. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti. Le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.
Art. 50
(Disposizioni integrative e complementari)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le leggi e i regolamenti dello Stato in materia e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Il presente Statuto si compone di 50 articoli.
Si allega sub "A" l'accordo collettivo nazionale del 29 novembre 1996, istitutivo del Fondo, sub "B" il Regolamento elettorale.
X.xx Xxxxxx Xxxxx
X.xx Xxxx Xxxxxxxx
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
X.xx Xxxxxxxx Xxxx
X.xx Xxxxxxx Xxxx notaio
FON.TE.
Regolamento elettorale
Elezione dei rappresentanti delle imprese per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea
1) Indicazione delle elezioni
Almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti delle imprese candidati a far parte dell'Assemblea.
A tal fine stabilisce la data di avvio della consultazione elettorale, informandone la Confcommercio e le imprese associate a FON.TE.
Ove il Consiglio di amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati la Confcommercio procede direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
2) Elettorato attivo
Hanno diritto di votare tutte le imprese associate a FON.TE., che abbiano versato la quota di iscrizione e che siano in regola con il versamento dei contributi contrattualmente dovuti a FON.TE.
A ciascuna impresa spetta un numero di voti pari al numero dei dipendenti dell'impresa iscritta a FON.TE.
3) Consultazione e formazione della lista elettorale
La Confcommercio forma una lista elettorale unica contenente un numero complessivo massimo di 45 candidati in rappresentanza dei settori del commercio, del turismo e dei servizi.
La lista elettorale, oltre ai nominativi dei candidati, riporterà per ciascuno di essi il ruolo ricoperto nell'impresa o nell'Organizzazione, l'età ed il titolo di studio.
4) Comitato elettorale
Formata la lista per l'elezione dei rappresentanti delle imprese, la Confcommercio costituisce presso FON.TE. un Comitato elettorale di 5 membri.
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
- fissa la data ovvero i giorni utili per l'elezione dei rappresentanti delle imprese;
- predispone la scheda elettorale contenente la lista dei candidati di cui al punto 2);
- trasmette alle imprese socie la scheda elettorale corredata di busta e relative istruzioni per la votazione;
- riceve e scrutina le schede votate.
Il Comitato cessa con la proclamazione dei risultati, la comunicazione degli stessi agli interessati e la predisposizione del verbale dell'elezione per gli Organi di FON.TE.
5) Modalità di votazione
Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale possono procedere alla votazione di uno dei giorni indicati dal Comitato elettorale e riportati nella scheda stessa.
Ciascuna impresa può votare uno o più candidati indicati nella scheda, con il limite massimo di 5.
Il Comitato elettorale considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il 15° giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per l'elezione.
6) Validità delle elezioni
Le elezioni quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente regolamento sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.
7) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati
Conclusa l'acquisizione delle schede, il Comitato elettorale procede al relativo scrutinio. Allo scopo verranno considerati tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo riportato nelle schede.
Esaurito lo scrutinio e risolti eventuali casi di schede non correttamente votate, il Comitato dichiara eletti i 30 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, sempre in base al numero di voti ottenuti da ciascun candidato, stabilisce l'ordine di graduatoria dei non eletti.
In caso di parità di voti riportati prevale l'ordine di lista.
Terminate le operazioni elettorali il Comitato redige apposito verbale e comunica i risultati agli Organi di FON.TE.
8) Norma transitoria
Per la costituzione della prima Assemblea di FON.TE. la procedura elettorale richiamata al punto 1 del presente paragrafo è attivata dal Consiglio di amministrazione provvisorio al raggiungimento di 20.000 iscritti a FON.TE.
Resta fermo che ove il citato Consiglio di amministrazione provvisorio non provveda ad avviare la procedura elettorale nei 10 giorni successivi al raggiungimento di 20.000 iscritti, le Organizzazioni sindacali e la Confcommercio provvedono in sostituzione.
9) Modifiche al Regolamento elettorale
Il presente regolamento elettorale può essere modificato dalla Confcommercio.
Sezione 2
ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA
Art. 1
(Indizione delle elezioni)
Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di amministrazione stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati, informando tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 29 novembre 1996 istitutivo del Fondo pensione complementare FON.TE., nonchè le Organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori affini aderenti a FON.TE.
Le elezioni per l'Assemblea dei delegati debbono svolgersi almeno 20 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica.
Contestualmente il Consiglio di amministrazione provvede ad informare i lavoratori associati mediante comunicazione da affiggere negli spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale.
Ove il Consiglio di amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Associazioni di imprese e le Organizzazioni sindacali stipulanti congiuntamente provvedono in sostituzione, entro 15 giorni, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
Art. 2
(Elettorato attivo e passivo)
Nel caso delle elezioni per l'insediamento della prima assemblea hanno diritto al voto e sono, altresì, eleggibili, tutti i lavoratori che risultano iscritti nel libro degli associati alla data di indizione delle elezioni.
Nel caso di elezione per il rinnovo dell'assemblea hanno diritto al voto e sono, altresì, eleggibili, tutti i lavoratori che siano iscritti nel libro degli associati a FON.TE. alla data di indizione delle elezioni.
Nei quindici giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di amministrazione trasmette al Comitato elettorale di cui al successivo punto 4) gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per impresa, per unità produttiva, per provincia e regione.
Art. 3
(Liste elettorali)
All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono:
1) liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 29 novembre 1996 istitutivo del Fondo pensione complementare FON.TE.;
2) liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuite in non meno di 100 imprese presenti in almeno 10 regioni.
I sottoscrittori e presentatori delle liste di cui al precedente punto 2, devono essere associati a FON.TE. con diritto di voto. La lista dovrà essere firmata dagli stessi e dovrà riportare, per ciascuno, il nome, il cognome, l'indirizzo, la denominazione dell'azienda, e l'unità produttiva da cui dipende, nonchè il numero di codice d'associazione al Fondo.
Ciascun foglio dovrà essere convalidato dal responsabile di lista che ne certifica e ne risponde legalmente in merito alla regolarità della posizione ed alla autenticità dei sottoscrittori.
Le liste dovranno riportare l'indicazione dell'Organizzazione sindacale o del Gruppo promotore e contenere i nominativi dei candidati oltre che l'indicazione del Responsabile legale della lista e, se diverso, anche il nome del componente designato alla Commissione elettorale nazionale nonchè i relativi recapiti.
Le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 29 novembre 1996, saranno firmate dai rispettivi Segretari generali.
Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa, con la specifica della regione, presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.
Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.
I componenti del Comitato elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili, così come i componenti dei seggi territoriali ed aziendali.
Ciascuna lista contiene un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere maggiorato del 50%.
Le liste sono presentate al Comitato elettorale di cui al successivo punto 4) almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni.
Le liste devono rimanere esposte negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a FON.TE. almeno nei quindici giorni precedenti le elezioni.
Art. 4
(Comitato elettorale e Commissione centrale elettorale)
All'atto della indizione delle elezioni le Organizzazioni sindacali stipulanti costituiscono, entro 5 giorni, presso FON.TE. il Comitato elettorale designando un componente per ciascuna Organizzazione.
Il Comitato elettorale ha essenzialmente funzioni organizzative delle elezioni.
Il Comitato elettorale:
1) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
2) invia a ciascuna impresa presso la quale debba costituirsi un seggio ai sensi del successivo articolo 9 gli elenchi dei lavoratori associati a FON.TE. da essi dipendenti ed aventi diritto al voto;
3) invia alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 29 novembre 1996 istitutivo del Fondo ed ai presentatori di altre liste gli elenchi dei lavoratori associati a FON.TE. suddivisi per impresa, per province e per regioni;
4) invia a ciascun seggio elettorale un numero congruo di schede da utilizzare per le operazioni di voto avuto riguardo al numero dei lavoratori aventi diritto;
5) annota il numero delle schede inviate a ciascun seggio;
6) predispone il modello di verbale da compilare presso ciascun seggio elettorale.
Tre giorni dopo la presentazione delle liste il Comitato elettorale sarà integrato con un rappresentante per ciascuna lista. Successivamente all'integrazione il Comitato assumerà la denominazione di Commissione elettorale nazionale con funzioni di controllo, verifica e garanzia.
La Commissione elettorale nazionale:
1) impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e delle operazioni di scrutinio;
2) predispone la scheda elettorale;
3) riceve da ciascun seggio elettorale i verbali di votazione, le schede utilizzate e quelle non utilizzate;
4) procede allo scrutinio generale delle schede;
5) proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a FON.TE.;
6) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di amministrazione di FON.TE., che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei delegati.
La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di FON.TE. e alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 29 novembre 1996 istitutivo del Fondo medesimo.
Art. 5
(Collegio elettorale)
Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale, articolato in seggi.
Art. 6
(Schede elettorali)
La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione elettorale nazionale di cui al precedente punto 4).
La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni sindacali promotrici.
Le schede, già firmate da almeno due componenti della Commissione elettorale, devono essere controfirmate da almeno due componenti il seggio elettorale.
Art. 7
(Modalità di votazione)
L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione della lista.
Non è ammesso il voto di preferenza.
Il voto è da considerarsi nullo:
1) quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste concorrenti;
2) quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato inserito in una lista diversa;
3) quando l'elettore, non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista, abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti;
4) quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca).
Il voto è da considerarsi valido:
1) quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato: in questo caso si procede all'attribuzione del voto di lista;
2) quando l'elettore non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista.
Art. 8
(Validità delle elezioni)
Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente regolamento sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.
Art. 9
(Seggi elettorali aziendali)
I seggi elettorali sono costituiti venti giorni prima della data delle elezioni in ciascuna impresa od unità lavorativa presso la quale risultino associati a FON.TE. almeno 10 lavoratori.
Ciascun seggio è composto da 1 rappresentante per ogni lista designato dalla relativa Organizzazione sindacale o dal gruppo sottoscrittore e comunque essere composto da almeno tre membri.
I componenti del seggio possono richiedere all'azienda la messa a disposizione, per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio di un dipendente, indicato dagli stessi componenti del seggio, con funzioni di Segretario. Il Presidente del seggio, di cui deve essere tempestivamente comunicato il nominativo alla Commissione elettorale nazionale, è scelto tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali istitutive di FON.TE. ed è legalmente responsabile, in solido con tutti gli altri componenti, della correttezza di tutte le operazioni elettorali.
I componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti ed alle esigenze di lavoro dell'impresa o dell'unità produttiva, in luogo dell'apertura continuata possono stabilire dei turni orari di apertura del seggio, in modo da favorire la più ampia partecipazione al voto, purchè non si vada oltre l'arco dei due giorni e si garantisca l'apertura per un numero minimo di otto ore.
In tal caso provvedono ad informare, prima delle operazioni di voto, i lavoratori mediante avviso contenente l'indicazione del luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni da affiggere negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale.
Tutti i componenti del seggio, nel caso siano dipendenti di azienda interessata alle elezioni dell'Assemblea dei delegati di FON.TE., usufruiranno di permessi retribuiti dall'inizio delle operazioni di voto, organizzazione del seggio, alla conclusione dello scrutinio.
Art. 10
(Seggi elettorali territoriali)
Per i lavoratori dipendenti da imprese o da unità lavorative con meno di 10 iscritti al Fondo sono costituiti seggi presso le sedi degli Enti bilaterali, laddove costituiti e/o presso le sedi territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 29 novembre 1996 istitutivo di FON.TE.
Ciascun seggio è costituito da un rappresentante per ciascuna Organizzazione firmataria dell'accordo del 29 novembre 1996 istitutivo di FON.TE. e da un rappresentante di ciascun gruppo presentatore di lista e comunque da almeno tre membri. Il Presidente del seggio è scelto tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali istitutive di FON.TE.
Il seggio territoriale opera con i criteri ed i compiti del seggio territoriale aziendale.
Non è ammessa la votazione per posta.
Art. 11
(Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati)
Ultimate le operazioni di voto, i componenti il seggio elettorale procedono allo scrutinio delle schede e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali utilizzando il modello predisposta dal Comitato elettorale.
Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:
1) il numero degli associati aventi diritto al voto;
2) il numero degli associati che hanno esercitato il diritto al voto;
3) il numero delle scheda da utilizzare per le operazioni di voto ricevute dal Comitato elettorale;
4) il numero delle schede rimaste inutilizzate il numero di voti attribuito a ciascuna lista;
5) il numero delle schede nulle;
6) il numero delle schede bianche;
7) il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione.
Entro la stessa giornata, ultimato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere firmato da tutti i componenti il seggio elettorale, il Presidente del seggio provvede a mezzo corriere o anche a mezzo dell'azienda, ad inviare alla Commissione elettorale nazionale, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse rispettivamente le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.
Art. 12
(Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti)
La Commissione elettorale nazionale, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio aziendale o territoriale, procede, entro quindici giorni dalla votazione, alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista.
I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.
A tal fine si applicano le seguenti regole:
1) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
2) si divide il numero dei delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
3) qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".
Qualora dall'esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla ripartizione dei seggi fra le diverse liste concorrenti la Commissione elettorale, assunte le informazioni del caso, le richieste di chiarimenti necessari al Presidente del seggio o dei seggi elettorali interessati, procede alla conseguente rettifica dei risultati.
Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.
Per la individuazione degli eletti nell'ambito di ciascuna lista, la lista elettorale può essere letta per righe orizzontali partendo dal nominativo - identificato dal numero d'ordine uno - situato più a sinistra nella prima riga in alto nella scheda.
Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultati informando gli organi di FON.TE. e le Organizzazioni sindacali interessate.
Ultimate le operazioni la Commissione elettorale nazionale redige apposito verbale anche riepilogativo dei dati forniti dai seggi.
Art. 13
(Controllo generale e conservazione della documentazione)
La Commissione elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati.
Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazione ed essere definiti entro i trenta successivi da parte del Consiglio di amministrazione medesimo sentita la Commissione elettorale nazionale, allo scopo riconvocata.
Il Consiglio di amministrazione del Fondo, nei 20 giorni successivi alla proclamazione, esamina, comunque, il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.
Il Consiglio di amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di amministrazione per almeno dieci anni.
Art. 14
(Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica)
Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto nell'ambito della medesima colonna verticale in cui è inserito il nominativo del delegato cessato o decaduto. Il primo dei non eletti è individuato dal primo escluso nell'ambito della colonna in questione.
Art. 15
(Norma transitoria)
A modifica transitoria dell'art. 1, per l'insediamento della prima Assemblea FON.TE., la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di amministrazione provvisorio al raggiungimento di 20.000 iscritti a FON.TE.
Resta fermo che ove il citato Consiglio di amministrazione provvisorio non provveda ad avviare la procedura elettorale nei 10 giorni successivi al raggiungimento di 20.000 iscritti le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di imprese stipulanti provvedono in sostituzione.
In relazione alla procedura elettorale per l'insediamento della prima Assemblea, i tempi previsti dal presente Regolamento elettorale per il termine ultimo della data delle elezioni, di trasmissione delle liste degli aventi diritto, della presentazione delle liste, dell'insediamento della Commissione elettorale nazionale, della adesione al Fondo, sono ridotti della metà.
VIII
Ipotesi di accordo nazionale 10 gennaio 2000
per il settore delle agenzie di scommesse
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premessa
Considerato che il D.P.R. n. 174/1998 ha sostanzialmente modificato la disciplina del gioco delle scommesse, rendendola un'offerta di prodotti multipli al pubblico.
Considerato che l'attività di cui sopra, svolta dalle agenzie a seguito di autorizzazione del Ministero delle finanze, rientra tra le attività di servizio previste dal c.c.n.l. del terziario.
Considerata la comunicazione dello SNAI di adesione alla Confcommercio - in data 15 novembre 1999 - che si allega al presente accordo.
Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti delle agenzie di scommesse, con decorrenza 1° gennaio 2000, le norme contrattuali del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999.
Le parti, considerata la necessità che alcuni istituiti contrattuali, per essere aderenti alla specificità del settore, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dal 1° gennaio 2000, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle agenzie di scommesse secondo le norme del c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999 qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.
Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le agenzie ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo.
C.c.n.l. terziario
(Articoli applicabili alle agenzie di scommesse)
Prima parte
Tutti gli articoli compresi nella Prima parte come modificati dall'accordo interconfederale 27 luglio 1994 in materia di Rappresentanze sindacali unitarie.
Articoli della Seconda parte del c.c.n.l. terziario
Titolo II - Quadri
Art. 4 Declaratoria
Art. 5 Formazione e aggiornamento
Art. 6 Assegnazione della qualifica
Art. 7 Polizza assicurativa
Art. 8 Orario
Art. 9 Trasferimenti
Art. 10 Collegio di conciliazione e arbitrato
Art. 11 Indennità di funzione
Art. 12 Cassa assistenza sanitaria Qu.A.S.
Art. 13 Investimenti formativi
Dichiarazione a verbale
Titolo III - Assunzione
Art. 14 Assunzione
Art. 15 Documentazione
Art. 16 Esclusione delle quote di riserva
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 17 Periodo di prova
Titolo V - Apprendistato
Parte generale
Apprendistato - Premessa
Art. 18 Sfera di applicazione
Art. 19 Proporzione numerica
Art. 20 Età per l'assunzione
Art. 21 Assunzione
Art. 22 Periodo di prova
Art. 23 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 24 Obblighi del datore di lavoro
Art. 25 Doveri dell'apprendista
Art. 26 Trattamento normativo
Art. 27 Trattamento economico
Art. 27 bis Malattia
Art. 28 Durata dell'apprendistato
Art. 28 ter Formazione: durata
Art. 28 quater Formazione: contenuti
Art. 28 quinquies Tutor
Art. 30 Rinvio alla legge
Dichiarazione a verbale
Disciplina speciale
Art. 30 bis Percentuale di conferma
Art. 30 ter Sfera di applicazione
Art. 30 quinquies Nuove disposizioni in tema di apprendistato
Nota a verbale
Dichiarazione a verbale
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 31 Orario normale settimanale
Art. 32 Articolazione dell'orario settimanale
Art. 33 bis Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro
Art. 34 Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
Art. 35 Flessibilità dell'orario
Art. 35 bis Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva A)
Art. 35 ter Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva B)
Art. 35 quater Procedure
Art. 35 quinquies Banca delle ore
Art. 35 sexies
Art. 37 Orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 38 Fissazione dell'orario
Art. 39 Disposizioni speciali
Art. 40 Lavoratori discontinui
Dichiarazione a verbale
Titolo VII - Part-time
Art. 41 Premessa
Art. 42 Rapporto a tempo parziale
Art. 43 Genitori di portatori di handicap
Art. 44 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 45 Relazioni sindacali aziendali
Art. 45 bis Lavoro ripartito
Art. 46 Riproporzionamento
Art. 47 Quota giornaliera della retribuzione
Art. 48 Quota oraria della retribuzione
Art. 49 Festività
Art. 50 Permessi retribuiti
Art. 51 Ferie
Art. 52 Permessi per studio
Art. 53 Lavoro supplementare
Art. 54 Registro lavoro supplementare
Art. 55 Mensilità supplementari
Art. 56 Preavviso
Art. 57 Relazioni sindacali regionali
Art. 57 bis Part-time post maternità
Art. 58 Condizioni di miglior favore
Titolo VIII - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 59 Norme generali lavoro straordinario
Art. 60 Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 61 Registro lavoro straordinario
Art. 62 Lavoro ordinario notturno
Titolo IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 63 Riposo settimanale
Art. 64 Festività
Art. 65 Retribuzione prestazioni festive
Titolo X - Ferie
Art. 70 Funzioni pubbliche elettive
Art. 71 Determinazione periodo di ferie
Art. 72 Normativa retribuzione ferie
Art. 73 Normativa per cessazione rapporto
Art. 74 Xxxxxxxx lavoratore in ferie
Art. 75 Irrinunciabilità
Art. 76 Registro ferie
Titolo XI - Congedi - Diritti allo studio - Aspettativa
Art. 77 Congedi retribuiti
Art. 78 Aspettativa non retribuita
Art. 79 Congedo matrimoniale
Art. 80 Diritto allo studio
Art. 81 Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva
Art. 82 Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 83 Congedi per handicap
Titolo XII - Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 84 Chiamata alle armi
Art. 85 Richiamo alle armi
Titolo XIII - Missioni e trasferimenti
Art. 86 Missioni
Art. 88 Trasferimenti
Art. 89 Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XIV - Malattie ed infortuni
Art. 90 Malattia
Art. 91 Normativa
Art. 92 Obblighi del lavoratore
Art. 93 Periodo di comporto
Art. 94 Trattamento economico di malattia
Art. 95 Infortunio
Art. 96 Trattamento economico di infortunio
Art. 97 Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 98 Festività
Art. 99 Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio
Art. 99 bis Aspettativa non retribuita per infortunio
Art. 100 Tubercolosi
Art. 101 Rinvio alle leggi
Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 102 Astensione per gravidanza o puerperio
Art. 103 Permessi per assistenza al bambino
Art. 104 Normativa gravidanza e puerperio
Titolo XVI - Sospensione dal lavoro
Art. 105 Sospensione dal lavoro
Titolo XVII - Anzianità di servizio
Art. 106 Decorrenza anzianità di servizio e chiarimento a verbale
Art. 107 Computo frazione annua
Titolo XVIII - Anzianità convenzionale
Art. 108 Anzianità convenzionale
Titolo XIX - Passaggi di qualifica
Art. 109 Mansioni del lavoratore
Art. 110 Mansioni promiscue
Art. 111 Passaggi di livello
Titolo XXI - Trattamento economico
Art. 113 Normale retribuzione
Art. 114 Conglobamento E.d.r.
Art. 115 Retribuzione di fatto
Art. 116 Retribuzione mensile
Art. 117 Quota giornaliera
Chiarimento a verbale
Art. 118 Quota oraria
Art. 119 Paga base nazionale conglobata
Art. 120 Aumenti retributivi mensili
Art. 122 Terzi elementi provinciali
Art. 123 Terzi elementi nazionali
Art. 124 Assorbimenti
Art. 126 Indennità di maneggio denaro
Art. 127 Prospetto paga
Titolo XXII - Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Art. 128 Tredicesima mensilità
Art. 129 Quattordicesima mensilità
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 130 Recesso ex articolo 2118 cod. civ.
Art. 131 Recesso ex articolo 2119 cod. civ.
Art. 132 Normativa recesso
Art. 133 Nullità del licenziamento
Art. 134 Nullità licenziamento per matrimonio
Art. 135 Licenziamento simulato
Art. 136 Preavviso
Art. 137 Indennità sostitutiva di preavviso
Art. 138 Trattamento di fine rapporto
Art. 139 Cessione o trasformazione d'azienda
Art. 140 Fallimento dell'azienda
Art. 141 Decesso del dipendente
Art. 142 Corresponsione t.f.r.
Art. 143 Dimissioni
Art. 144 Dimissioni per matrimonio
Art. 145 Dimissioni per maternità
Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 146 Obblighi del prestatore di lavoro
Art. 147 Divieti
Art. 148 Giustificazione delle assenze
Art. 149 Rispetto orario di lavoro
Art. 150 Mutamento di domicilio
Art. 151 Provvedimenti disciplinari
Art. 152 Codice disciplinare
Art. 153 Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXV - Cauzioni
Art. 154 Cauzioni
Art. 155 Diritto di rivalsa
Art. 156 Ritiro cauzione per cessazione rapporto
Titolo XXVII - Responsabilità civili e penali
Art. 159 Assistenza legale
Art. 160 Procedimenti penali
Titolo XXX - Appalti
Art. 163 Appalti
Titolo XXXI - Decorrenza e durata
Art. 164 Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale
Parte speciale
Art. 1 Classificazione del personale
Chiarimento a verbale
Art. 2 Apprendistato (durata per il 5° livello)
Art. 3 Apprendistato (retribuzione per il 5° livello)
Art. 4 Permessi retribuiti
Dichiarazione a verbale
Chiarimento a verbale
Art. 5 Ferie
Art. 6 Scatti di anzianità
Art. 7 Minimi tabellari
Art. 8 Lavoro ordinario domenicale
Art. 9 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 2001 per verificare l'andamento del settore con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.
In tale incontro le parti verificheranno anche professionalità e qualifiche emerse e relativi inquadramenti.
Le parti convengono, inoltre, che, in occasione dell'incontro suddetto, valuteranno la possibilità di dare attuazione, a livello di settore, a quanto previsto dal c.c.n.l. terziario del 20 settembre 1999 in materia di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 1
(Classificazione del personale)
Fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del c.c.n.l. del terziario 20 settembre 1999, le parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale:
1° livello
- Direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;
- quotisti;
2° livello
- responsabile di agenzia;
3° livello
- vice responsabile di agenzia;
5° livello
- addetto all'emissione tickets scommesse ed al pagamento delle stesse previa autorizzazione anche meccanografica informatica.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le integrazioni di cui al presente articolo verranno ricomprese nella stesura definitiva del c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999.
Art. 2
(Apprendistato - durata per il 5° livello)
Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per l'addetto all'emissione tickets scommesse e al pagamento delle stesse.
Art. 3
(Apprendistato - retribuzione per il 5° livello)
Xxxx apprendisti di 5° livello di cui al precedente articolo spetta il 70% della paga base tabellare per i primi 12 mesi, l'85% per i successivi 6 mesi ed il 100% a partire dal 19° mese.
Art. 4
(Permessi retribuiti)
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito verranno fruiti dai lavoratori, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, fermo restando I'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore.
Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell'art. 32, Seconda parte, c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, di cui all'art. 115, Seconda parte, del suddetto c.c.n.l., in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
La suddetta disciplina trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente al 1° gennaio 2000, che già usufruivano di una riduzione di 120 ore annue, ai quali verrà corrisposto un assegno "ad personam" corrispondente alla monetizzazione della differenza tra le 120 ore di cui sopra ed il monte ore di permessi spettante ai dipendenti dell'azienda di riferimento, avuto riguardo al c.c.n.l. applicato alla data del 31 dicembre 1999 ed al relativo divisore orario.
L'assegno di cui al comma precedente ha natura di retribuzione di fatto e non è assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale.
Le norme di cui al presente articolo si applicano ai quadri e al personale di cui al 1° comma dell'art. 00, x.x., xxx x.x.x.x. xxx xxxxxxxxx 20 settembre 1999.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al 7° comma del presente articolo il servizio militare e il richiamo alle armi, la gravidanza e il puerperio, I'assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti, anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonchè la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 64, Seconda parte, c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999, sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle festività abolite.
Art. 5
(Ferie)
Il personale di cui al presente accordo ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i riposi settimanali e le festività settimanali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo ferie sarà prolungato di tanti giorni quanti sono i riposi settimanali e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente al 1° gennaio 2000 che già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi verranno mantenute le condizioni di miglior favore.
Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, I'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cui all'art. 115, Seconda parte, c.c.n.l. del terziario.
Art. 6
(Scatti di anzianità)
Per il personale assunto dal 1° gennaio 2000 valgono le disposizioni di cui all'art. 112 c.c.n.l. del terziario 20 settembre 1999.
Nei confronti del personale assunto antecedentemente al 1° gennaio 2000 viene mantenuta la normativa di cui all'art. 2 del c.c.n.l. agenzie ippiche 10 gennaio 1996, che viene di seguito integralmente riportato.
"(Art. 21) - Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa agenzia nel corso di tutto il rapporto di lavoro ed indipendentemente dagli eventuali passaggi di livello il lavoratore ha diritto ad un massimo di sei aumenti biennali.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il biennio di anzianità di servizio.
Il passaggio al livello superiore come pure le eventuali variazioni in aumento del minimo contrattuale nel corso del biennio intercorrente fra l'uno e l'altro aumento periodico non comportano, al momento della maturazione del successivo aumento, la rivalutazione degli aumenti periodici pregressi.
L'importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati prima del 30 settembre 1998 è fissato nella misura del 5% (cinque per cento) del minimo contrattuale e della indennità di contingenza vigenti per il livello di inquadramento al momento della maturazione dei singoli aumenti periodici.
L'importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati dopo il 1° ottobre 1998 è determinato in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento e nella seguente misura:
1° livello 60.000
2° livello 65.000
3° livello 68.000
4° livello 75.000
5° livello 85.000
Art. 7
(Minimi tabellari)
A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato di cui all'art. 1 della presente Parte speciale verranno erogati i seguenti importi salariali.
1° gennaio 2000
Paga base Contingenza Totale
1° livello 1.697.164 1.040.778 2.737.942
2° livello (*) 1.468.063 1.031.140 2.499.203
3° livello 1.254.786 1.022.162 2.276.948
5° livello 980.467 1.010.619 1.991.086
1° luglio 0000
Xxxx base Contingenza Totale
1 ° livello 1.753.464 1.040.778 2.794.242
2° livello (*) 1.516.763 1.031.140 2.547.903
3° livello 1.296.411 1.022.162 2.318.573
5° livello 1.012.992 1.010.619 2.023.611
Resta inteso che, per i dipendenti inquadrati nei livelli non previsti dalle presenti tabelle, si farà riferimento al c.c.n.l. del terziario 20 settembre 1999.
Nota a verbale
Ai lavoratoli inquadrati nel 2° livello con la qualifica di responsabile di agenzia ed assunti antecedentemente al 1° gennaio 2000 verrà riconosciuto, da quella data, in aggiunta alla retribuzione prevista per l'inquadramento al suddetto livello, un superminimo "ad personam" di lire 80.000 avente natura di retribuzione di fatto e non assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale.
Art. 8
(Lavoro ordinario domenicale)
Ai dipendenti delle aziende del settore che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 000, x.x., xxx x.x.x.x. xxx xxxxxxxxx 20 settembre 1999.
Art. 9
(Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro)
Il personale assunto antecedentemente al 1° gennaio 2000, con una anzianità di servizio superiore a 10 anni conserva il diritto, in caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, alla conservazione del posto fino ad un massimo di mesi 10 e alla corresponsione dell'intero trattamento economico spettante ai sensi dell'art. 000, x.x., xxx x.x.x.x. xxx xxxxxxxxx fino al termine del suddetto periodo di conservazione del posto, ovvero, qualora le norme prevedano una indennità a carico degli Enti ed Istituti assicuratori, all'integrazione al 100% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
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N.d.R.: L'accordo 15 settembre 2004 prevede quanto segue:
Premesso che
Le parti, nell'ambito dell'esercizio del diritto di informazione, così come previsto dagli articoli compresi nella Parte prima del vigente c.c.n.l. del "Terziario" ed applicabili alle agenzie di scommesse in forza dell'accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da agenzie di scommesse, sottoscritto in data 10 gennaio 2000 dalla SNAI con l'assistenza della Confcommercio e dalle stesse XX.XX. sopra riportate, hanno attentamente e congiuntamente esaminato la situazione organizzativa del settore e delle scommesse più in generale.
Le parti, in tale contesto, hanno in particolare valutato lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante sia dai processi di riforma del settore che da quelli concernenti le nuove normative di legge e contrattuali in materia di mercato del lavoro.
Le parti, al termine dell'esame congiunto, hanno convenuto sull'opportunità di proseguire il confronto con le modalità e gli obiettivi di seguito riportati:
- a livello nazionale sulla tematica inerente il processo di riforma del settore e le sue complesse problematiche organizzative, anche la fine di presentare alle Istituzioni competenti, ove possibile congiuntamente, proposte finalizzate allo sviluppo del mercato ed alla stabilizzazione della forza lavoro.
A questo livello convengono anche sull'impegno di avviare anche il 31 dicembre 2004 il confronto su specifiche materie, quali necessarie integrazioni all'accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da agenzie di scommesse del 10 gennaio 2000 al fine di definirne il suo funzionale aggiornamento;
- a livello aziendale e/o interaziendale territoriale, in via preferenziale il livello regionale, la tematica dell'organizzazione del lavoro, con particolare riguardo alle modalità di utilizzo delle diverse forme di impiego, agli orari di lavoro ed alle altre materie, così come previste dal vigente c.c.n.l. per la definizione del secondo livello di contrattazione;
- per le aziende plurilocalizzate in diverse regioni, la contrattazione di secondo livello avverrà a livello nazionale.
Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:
1) Al fine di favorire la continuità dei rapporti di lavoro autonomo e/o atipico in essere ed in applicazione di quanto previsto nell'art. 86, comma 1, legge n. 30/2003, gli attuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa vengono prorogati a tutto il 23 ottobre 2005.
Le parti si danno atto che la proroga dei suddetti contratti è in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia, in termini di prolungamento dell'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative per favorire la transizione del nuovo regime che sarà definito in ottemperanza a quanto previsto al successivo punto 2.
Si dà, inoltre, atto che la proroga riguarda i contratti in essere dalla data del 6 agosto 2004.
2) Prima della scadenza di cui al punto 1 dovrà essere conclusa la contrattazione di secondo livello, così come in premessa richiamata, nei cui accordi dovranno essere definite le diverse e alternative forme di collaborazione che in coerenza con l'obiettivo della stabilizzazione della forza lavoro consentano di mantenere e migliorare gli attuali standard di operatività ed efficienza.
3) Le parti, infine, nello spirito di quanto previsto dal vigente c.c.n.l. in tema di modalità e procedure di presentazione delle richieste per la contrattazione di secondo livello, concordano sulla opportunità che le piattaforme inviate dalle XX.XX. territoriali alle rispettive controparti, siano contestualmente trasmesse, per conoscenza, alle XX.XX. nazionali e allo SNAI nazionale, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida, ivi compresi i tempi di trattativa, definiti con il presente accordo.
IX
Ipotesi di accordo nazionale 15 gennaio 2001
per il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi
L'anno 2001, il giorno 15 del mese di gennaio in Roma
tra
l'Associazione italiana tra gli operatori nel settore della sosta e dei parcheggi (AIPARK) con l'assistenza della CONFCOMMERCIO
e
la Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS-CGIL)
la Federazione italiana addetti ai servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS)
si è stipulato il presente accordo nazionale aggiuntivo al c.c.n.l. del terziario 20 settembre 1999 di estensione dello stesso ai dipendenti dalle aziende che svolgono in prevalenza attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta.
Premessa
Considerato che il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi, anche in virtù delle politiche di mobilità attuate dalle amministrazioni locali, è in continua evoluzione ed espansione.
Considerata la sempre maggiore presenza di aziende private quali erogatrici dei servizi, anche in virtù delle privatizzazioni delle ex aziende municipalizzate.
Considerata l'assenza di una regolamentazione unica che disciplini i rapporti di lavoro tra le aziende del settore ed i propri dipendenti.
Considerata l'adesione di AIPARK alla Confcommercio.
Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta, con decorrenza 1° gennaio 2001, le norme contrattuali del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi 20 settembre 1999.
Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, caratterizzato da una sempre maggiore automazione degli impianti e dal conseguente impiego del personale addetto con funzioni di supporto alla funzionalità degli stessi, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dal 1° gennaio 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta secondo le norme del c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999 qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.
Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le aziende del settore ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione vigente alla stipula del presente accordo.
C.c.n.l. terziario
(Articoli applicabili al settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi)
Parte I
Tutti gli articoli compresi nella Parte I
Articoli della Parte II del c.c.n.l. terziario
Titolo II - Quadri
Art. 4 Declaratoria
Art. 5 Formazione e aggiornamento
Art. 6 Assegnazione della qualifica
Art. 7 Polizza assicurativa
Art. 8 Orario
Art. 9 Trasferimenti
Art. 10 Collegio di conciliazione e arbitrato
Art. 11 Indennità di funzione
Art. 12 Cassa assistenza sanitaria Qu.A.S.
Art. 13 Investimenti formativi
Dichiarazione a verbale
Art. 13 bis Osservatorio
Titolo III - Assunzione
Art. 14 Assunzione
Art. 15 Documentazione
Art. 16 Esclusione delle quote di riserva
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 17 Periodo di prova
Dichiarazione a verbale
Titolo V - Apprendistato
Parte generale
Apprendistato - Premessa
Art. 18 Sfera di applicazione
Art. 19 Proporzione numerica
Art. 20 Età per l'assunzione
Art. 21 Assunzione nominativa
Art. 22 Periodo di prova
Art. 23 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 24 Obblighi del datore di lavoro
Art. 25 Doveri dell'apprendista
Art. 26 Trattamento normativo
Art. 27 Trattamento economico
Art. 27 bis Malattia
Art. 28 Durata dell'apprendistato
Art. 28 ter Formazione: durata
Art. 28 quater Formazione: contenuti
Art. 28 quinquies Tutor
Art. 30 Rinvio alla legge
Dichiarazione a verbale
Disciplina speciale
Art. 30 bis Percentuale di conferma
Art. 30 ter Sfera di applicazione
Art. 30 quater Proporzione numerica
Dichiarazione a verbale
Art. 30 quinquies Nuove disposizioni in tema di apprendistato
Nota a verbale
Dichiarazione a verbale
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 31 Orario normale settimanale
Art. 32 Articolazione dell'orario settimanale
Art. 33 bis Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro
Dichiarazione a verbale
Art. 34 Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
Art. 35 Flessibilità dell'orario
Art. 35 bis Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Art. 35 ter Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Art. 35 quater Procedure
Art. 35 quinquies Banca delle ore
Art. 35 sexies
Art. 37 Orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 38 Fissazione dell'orario
Art. 39 Disposizioni speciali
Art. 40 Lavoratori discontinui
Dichiarazione a verbale
Titolo VII - Part-time
Art. 41 Premessa
Art. 42 Rapporto a tempo parziale
Art. 43 Genitori di portatori di handicap
Art. 44 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 45 Relazioni sindacali aziendali
Art. 45 bis Lavoro ripartito
Dichiarazione a verbale
Art. 46 Riproporzionamento
Art. 47 Quota giornaliera della retribuzione
Art. 48 Quota oraria della retribuzione
Art. 49 Festività
Art. 50 Permessi retribuiti
Art. 51 Ferie
Art. 52 Permessi per studio
Art. 53 Lavoro supplementare
Dichiarazione a verbale
Art. 54 Registro lavoro supplementare
Art. 55 Mensilità supplementari
Art. 56 Preavviso
Art. 57 Relazioni sindacali regionali
Art. 57 bis Part-time post-maternità
Art. 58 Condizioni di miglior favore
Titolo VIII - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 59 Norme generali lavoro straordinario
Art. 60 Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 61 Registro lavoro straordinario
Art. 62 Lavoro ordinario notturno
Titolo IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 63 Riposo settimanale
Art. 64 Festività
Art. 65 Retribuzione prestazioni festive
Art. 66 Retribuzione prestazioni nei giorni di riposo settimanale di legge
Art. 68 Permessi retribuiti
Dichiarazione a verbale
Chiarimento a verbale
Xxxxx di interpretazione autentica
Titolo X - Ferie
Art. 69 Ferie
Dichiarazione a verbale
Chiarimento a verbale
Art. 70 Funzioni pubbliche elettive
Art. 71 Determinazione periodo di ferie
Art. 72 Normativa retribuzione ferie
Art. 73 Normativa per cessazione rapporto
Art. 74 Xxxxxxxx lavoratore in ferie
Art. 75 Irrinunciabilità
Art. 76 Registro ferie
Titolo XI - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 77 Congedi retribuiti
Art. 78 Aspettativa non retribuita
Art. 79 Congedo matrimoniale
Art. 80 Diritto allo studio
Art. 81 Aggiornamento professionale personale Direzione esecutiva
Art. 82 Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 83 Congedi per handicap
Titolo XII - Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 84 Chiamata alle armi
Art. 85 Richiamo alle armi
Titolo XIII - Missioni e trasferimenti
Art. 86 Missioni
Art. 88 Trasferimenti
Art. 89 Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XIV - Malattie ed infortuni
Art. 90 Malattia
Art. 91 Normativa
Art. 92 Obblighi del lavoratore
Art. 93 Periodo di comporto
Art. 94 Trattamento economico di malattia
Dichiarazione a verbale
Art. 95 Infortunio
Dichiarazione a verbale
Art. 96 Trattamento economico di infortunio
Dichiarazione a verbale
Art. 97 Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 98 Festività
Art. 99 Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio
Art. 99 bis Aspettativa non retribuita per infortunio
Art. 100 Tubercolosi
Art. 101 Rinvio alle leggi
Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 102 Astensione per gravidanza o puerperio
Art. 103 Permessi per assistenza al bambino
Art. 104 Normativa gravidanza e puerperio
Titolo XVI - Sospensione dal lavoro
Art. 105 Sospensione dal lavoro
Titolo XVII - Anzianità di servizio
Art. 106 Decorrenza anzianità di servizio e Chiarimento a verbale
Art. 107 Computo frazione annua
Titolo XVIII - Anzianità convenzionale
Art. 108 Anzianità convenzionale
Titolo XIX - Passaggi di qualifica
Art. 109 Mansioni del lavoratore
Art. 110 Mansioni promiscue
Art. 111 Passaggi di livello
Titolo XX - Scatti di anzianità
Art. 112 Scatti di anzianità
Nota a verbale
Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità
Titolo XXI - Trattamento economico
Art. 113 Normale retribuzione
Art. 114 Conglobamento E.d.r.
Art. 115 Retribuzione di fatto
Art. 116 Retribuzione mensile
Art. 117 Quota giornaliera
Chiarimento a verbale
Art. 118 Quota oraria
Art. 119 Paga base nazionale conglobata
Art. 120 Aumenti retributivi mensili
Art. 122 Terzi elementi provinciali
Art. 123 Terzi elementi nazionali
Art. 124 Assorbimenti
Art. 126 Indennità di maneggio denaro
Art. 127 Prospetto paga
Titolo XXII - Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Art. 128 Tredicesima mensilità
Art. 129 Quattordicesima mensilità
Nota a verbale
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 130 Recesso ex art. 2118 cod. civ.
Art. 131 Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Art. 132 Normativa recesso
Art. 133 Nullità del licenziamento
Art. 134 Nullità licenziamento per matrimonio
Art. 135 Licenziamento simulato
Art. 136 Preavviso
Art. 137 Indennità sostitutiva di preavviso
Art. 138 Trattamento di fine rapporto
Chiarimento a verbale
Art. 139 Cessione o trasformazione d'azienda
Art. 140 Fallimento dell'azienda
Art. 141 Decesso del dipendente
Art. 142 Corresponsione t.f.r.
Art. 143 Dimissioni
Art. 144 Dimissioni per matrimonio
Art. 145 Dimissioni per maternità
Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 146 Obblighi del prestatore di lavoro
Art. 147 Divieti
Art. 148 Giustificazione delle assenze
Art. 149 Rispetto orario di lavoro
Art. 150 Mutamento di domicilio
Art. 151 Provvedimenti disciplinari
Art. 152 Codice disciplinare
Art. 153 Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXV - Cauzioni
Art. 154 Cauzioni
Art. 155 Diritto di rivalsa
Art. 156 Ritiro cauzione per cessazione rapporto
Titolo XXVII - Responsabilità civili e penali
Art. 159 Assistenza legale
Art. 160 Procedimenti penali
Titolo XXVIII - Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 161 Coabitazione, vitto e alloggio
Titolo XXIX - Divise e attrezzi
Art. 162 Divise e attrezzi
Titolo XXX - Appalti
Art. 163 Appalti
Titolo XXXI - Decorrenza e durata
Art. 164 Decorrenza e durata
Dichiarazione delle parti
Parte speciale
Art. 1 Classificazione del personale
Dichiarazione a verbale
Art. 2 Reperibilità
Art. 3 Lavoro ordinario domenicale
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 2002 per verificare l'andamento del settore con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.
In tale incontro le parti verificheranno anche professionalità e qualifiche emerse e relativi inquadramenti.
Le parti convengono, inoltre, che, in occasione dell'incontro suddetto, valuteranno la possibilità di dare attuazione, a livello di settore, a quanto previsto dal c.c.n.l. terziario del 20 settembre 1999 in materia di assistenza sanitaria integrativa.
Eventuali problemi legati all'armonizzazione tra sistemi contrattuali previgenti potranno essere esaminati in appositi incontri al livello di competenza.
Art. 1
(Classificazione del personale)
Fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del c.c.n.l. del terziario 20 settembre 1999, le parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale:
1° livello
- responsabile di area;
- professional senior.
2° livello
- responsabile di struttura;
- professional junior.
3° livello
- capo squadra di addetti al controllo della sosta;
- capo sala operativa;
- capo squadra di unità tecnico-manutentiva;
- capo unità operativa.
4° livello
- addetti ad attività prevalente di ausiliario alla sosta (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127);
- addetti alla manutenzione per interventi di carattere non ordinario sulle attrezzature e sugli impianti di parcheggio.
5° livello
- addetti al controllo della sosta in superficie e in struttura;
- addetti alla movimentazione e regolazione dei flussi auto nei parcheggi;
- sportellista;
- addetti alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e della segnaletica;
- addetti alla rimozione e bloccaggio dei veicoli.
6° livello
- addetti alla custodia e semplice sorveglianza.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le integrazioni di cui al presente articolo verranno ricomprese nella stesura definitiva del c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999.
Art. 2
(Reperibilità)
Per garantire l'assistenza ai clienti nell'emergenza, l'utilizzo continuativo e l'efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio è previsto dal presente accordo l'istituto della reperibilità.
Le modalità operative ed organizzative dell'istituto saranno definite dalle singole aziende sulla base delle proprie esigenze e specificità gestionali.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi al di fuori del normale orario di lavoro nell'ambito dell'organizzazione predeterminata della reperibilità, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente.
Al personale interessato è riconosciuto il seguente trattamento economico:
- lire 15.000 per ogni giornata feriale di reperibilità;
- lire 20.000 per ogni giornata festiva, o di riposo legale, di reperibilità.
Il tempo di effettivo intervento sarà retribuito come lavoro straordinario secondo la disciplina di cui al c.c.n.l. per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi.
Art. 3
(Lavoro ordinario domenicale)
Ai dipendenti delle aziende del settore che (ai sensi dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370), effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta, per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica, la sola maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 000, x.x., xxx x.x.x.x. xxx xxxxxxxxx 20 settembre 1999.
Dichiarazione a verbale
Eventuali trattamenti similari in atto in sede aziendale sono assorbibili fino a concorrenza.
X
Ipotesi di accordo nazionale 26 febbraio 2001
per i dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione
di prodotti ortofrutticoli aderenti ad ANIPO
Premessa
Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli aderenti ad ANIPO, con decorrenza 1° marzo 2001, le norme contrattuali del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi 20 settembre 1999.
Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, caratterizzato da fasi di lavorazioni strettamente connesse alle ciclicità tipiche del mondo agricolo, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dal 1° marzo 2001 i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli secondo le norme del c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999 qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.
Le parti convengono sulla necessità di armonizzare i trattamenti economici e normativi applicati ai dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli alla data di sottoscrizione del presente accordo, con quanto previsto dal c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999.
Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le aziende del settore ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione vigente alla stipula del presente accordo.
C.c.n.l. terziario
(Articoli applicabili al settore)
Parte
I
Tutti
gli articoli compresi nella Parte I ad esclusione della disciplina
sul contratto a tempo determinato
Articoli
della Parte II del c.c.n.l. terziario
Titolo
II - Quadri
Art. 4 Declaratoria
Art. 5 Formazione e aggiornamento
Art. 6 Assegnazione della qualifica
Art. 7 Polizza assicurativa
Art. 8 Orario
Art. 9 Trasferimenti
Art. 10 Collegio di conciliazione e arbitrato
Art. 11 Indennità di funzione
Art. 12 Cassa assistenza sanitaria Qu.A.S.
Art. 13 Investimenti formativi
Dichiarazione a verbale
Art. 13 bis Osservatorio
Titolo III - Assunzione
Art. 14 Assunzione
Art. 15 Documentazione
Art. 16 Esclusione delle quote di riserva
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 17 Periodo di prova
Dichiarazione a verbale
Titolo
V - Apprendistato
Parte
generale
Premessa
Art. 18 Sfera di applicazione
Art. 19 Proporzione numerica
Art. 20 Età per l'assunzione
Art. 21 Assunzione nominativa
Art. 22 Periodo di prova
Art. 23 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 24 Obblighi del datore di lavoro
Art. 25 Doveri dell'apprendista
Art. 26 Trattamento normativo
Art. 27 Trattamento economico
Art. 27 bis Malattia
Art. 28 Durata dell'apprendistato
Art. 28 ter Formazione: durata
Art. 28 quater Formazione: contenuti
Art. 28 quinquies Tutor
Art. 29 Durata dell'apprendistato nel settore alimentare e prodotti freschi
Art. 30 Rinvio alla legge
Dichiarazione a verbale
Disciplina speciale
Art. 30 bis Percentuale di conferma
Art. 30 ter Sfera di applicazione
Art. 30 quater Proporzione numerica
Dichiarazione a verbale
Art. 30 quinquies Nuove disposizioni in tema di apprendistato
Nota a verbale
Dichiarazione a verbale
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 31 Orario normale settimanale
Art. 32 Articolazione dell'orario settimanale
Art. 33 bis Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario del lavoro
Dichiarazione a verbale
Art. 34 Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
Art. 35 Flessibilità dell'orario
Art. 35 bis Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Art. 35 ter Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Art. 35 quater Procedure
Art. 35 quinquies Banca delle ore
Art. 35 sexies
Art. 36 Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Art. 37 Orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 38 Fissazione dell'orario
Art. 39 Disposizioni speciali
Art. 40 Lavoratori discontinui
Dichiarazione a verbale
Titolo VII - Part-time
Art. 41 Premessa
Art. 42 Rapporto a tempo parziale
Norma transitoria
Art. 43 Genitori di portatori di handicap
Art. 44 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 45 Relazioni sindacali aziendali
Art. 45 bis Lavoro ripartito
Dichiarazione a verbale
Art. 46 Riproporzionamento
Art. 47 Quota giornaliera della retribuzione
Art. 48 Quota oraria della retribuzione
Art. 49 Festività
Art. 50 Permessi retribuiti
Art. 51 Ferie
Art. 52 Permessi per studio
Art. 53 Lavoro supplementare
Dichiarazione a verbale
Art. 54 Registro lavoro supplementare
Art. 55 Mensilità supplementari
Art. 56 Preavviso
Art. 57 Relazioni sindacali regionali
Art. 57 bis Part-time post-maternità
Art. 58 Condizioni di miglior favore
Titolo VIII - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 59 Norme generali lavoro straordinario
Art. 60 Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 61 Registro lavoro straordinario
Art. 62 Lavoro ordinario notturno
Titolo IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 63 Riposo settimanale
Art. 64 Festività
Art. 65 Retribuzione prestazioni festive
Art. 66 Retribuzione prestazioni nei giorni di riposo settimanale di legge
Art. 68 Permessi retribuiti
Dichiarazione a verbale
Chiarimento a verbale
Xxxxx di interpretazione autentica
Titolo X - Ferie
Art. 69 Ferie
Dichiarazione a verbale
Chiarimento a verbale
Art. 70 Funzioni pubbliche elettive
Art. 71 Determinazione periodo di ferie
Dichiarazione a verbale
Art. 72 Normativa retribuzione ferie
Art. 73 Normativa per cessazione rapporto
Art. 74 Xxxxxxxx lavoratore in ferie
Art. 75 Irrinunciabilità
Art. 76 Registro ferie
Titolo XI - Congedi - Diritti allo studio - Aspettativa
Art. 77 Congedi retribuiti
Art. 78 Aspettativa non retribuita
Art. 79 Congedo matrimoniale
Art. 80 Diritto allo studio
Art. 81 Aggiornamento professionale personale Direzione esecutiva
Art. 82 Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 83 Congedi per handicap
Titolo XII - Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 84 Chiamata alle armi
Art. 85 Richiamo alle armi
Titolo XIII - Missioni e trasferimenti
Nota a verbale
Art. 86 Missioni
Dichiarazione a verbale
Art. 88 Trasferimenti
Art. 89 Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XIV - Malattie ed infortuni
Art. 90 Malattia
Art. 91 Normativa
Art. 92 Obblighi del lavoratore
Art. 93 Periodo di comporto
Art. 94 Trattamento economico di malattia
Dichiarazione a verbale
Art. 95 Infortunio
Dichiarazione a verbale
Art. 96 Trattamento economico di infortunio
Dichiarazione a verbale
Art. 97 Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 98 Festività
Art. 99 Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio
Art. 99 bis Aspettativa non retribuita per infortunio
Art. 100 Tubercolosi
Art. 101 Rinvio alle leggi
Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 102 Astensione per gravidanza o puerperio
Art. 103 Permessi per assistenza al bambino
Art. 104 Normativa gravidanza e puerperio
Titolo XVI - Sospensione dal lavoro
Art. 105 Sospensione dal lavoro
Titolo XVII - Anzianità di servizio
Art. 106 Decorrenza anzianità di servizio
Chiarimento a verbale
Art. 107 Computo frazione annua
Titolo XVIII - Anzianità convenzionale
Art. 108 Anzianità convenzionale
Titolo XIX - Passaggi di qualifica
Art. 109 Mansioni del lavoratore
Art. 110 Mansioni promiscue
Art. 111 Passaggi di livello
Titolo XX - Scatti di anzianità
Art. 112 Scatti di anzianità
Nota a verbale
Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità
Titolo XXI - Trattamento economico
Art. 113 Normale retribuzione
Art. 114 Conglobamento E.d.r.
Art. 115 Retribuzione di fatto
Art. 116 Retribuzione mensile
Art. 117 Quota giornaliera
Chiarimento a verbale
Art. 118 Quota oraria
Art. 119 Paga base nazionale conglobata
Art. 120 Aumenti retributivi mensili
Art. 122 Terzi elementi provinciali
Art. 123 Terzi elementi nazionali
Art. 124 Assorbimenti
Art. 126 Indennità di maneggio denaro
Art. 127 Prospetto paga
Titolo XXII - Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Art. 128 Tredicesima mensilità
Art. 129 Quattordicesima mensilità
Nota a verbale
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 130 Recesso ex art. 2118 cod. civ.
Art. 131 Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Art. 132 Normativa recesso
Art. 133 Nullità del licenziamento
Art. 134 Nullità licenziamento per matrimonio
Art. 135 Licenziamento simulato
Art. 136 Preavviso
Art. 137 Indennità sostitutiva di preavviso
Art. 138 Trattamento di fine rapporto
Chiarimento a verbale
Art. 139 Cessione o trasformazione d'azienda
Art. 140 Fallimento dell'azienda
Art. 141 Decesso del dipendente
Art. 142 Corresponsione t.f.r.
Art. 143 Dimissioni
Art. 144 Dimissioni per matrimonio
Art. 145 Dimissioni per maternità
Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 146 Obblighi del prestatore di lavoro
Art. 147 Divieti
Art. 148 Giustificazione delle assenze
Art. 149 Rispetto orario di lavoro
Art. 150 Mutamento di domicilio
Art. 151 Provvedimenti disciplinari
Art. 152 Codice disciplinare
Art. 153 Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXV - Cauzioni
Art. 154 Cauzioni
Art. 155 Diritto di rivalsa
Art. 156 Ritiro cauzione per cessazione rapporto
Titolo XXVI - Inventari
Art. 157 Calo merci
Art. 158 Inventari
Titolo XXVII - Responsabilità civili e penali
Art. 159 Assistenza legale
Art. 160 Procedimenti penali
Titolo XXVIII - Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 161 Coabitazione, vitto e alloggio
Titolo XXIX - Divise e attrezzi
Art. 162 Divise e attrezzi
Titolo XXX - Appalti
Art. 163 Appalti
Titolo XXXI - Decorrenza e durata
Art. 164 Decorrenza e durata
Dichiarazione delle parti
Parte speciale
Art. 1 Classificazione del personale
Dichiarazione a verbale
Art. 2 Tipologia del rapporto di lavoro
Art. 3 Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 4 Riassunzione
Art. 5 Disciplina transitoria in materia di apprendistato
Art. 6 Sospensione del lavoro
Art. 7 Retribuzione personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta
Art. 8 Retribuzione personale a tempo determinato
Art. 9 Trattamento economico
Dichiarazione a verbale
Chiarimento a verbale
Art. 10 Indennità di funzione quadri
Art. 11 Scatti di anzianità
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 2002 per valutare la possibilità di dare attuazione, a livello di settore, a quanto previsto dal c.c.n.l. terziario del 20 settembre 1999 in materia di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 1
(Classificazione del personale)
Fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla premessa del presente accordo nella classificazione del personale del c.c.n.l. del terziario 20 settembre 1999, le parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale:
3° livello
- capo operaio intendendosi per tale il responsabile di tutte le maestranze;
- coordinatore di linee produttive;
- magazziniere responsabile della merce in entrata e in uscita;
- controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati.
4° livello
- capo settore preposto alla guida tecnica della lavorazione di più banchi o cicli produttivi;
- operaio specializzato intendendosi per tale l'addetto agli impianti di refrigerazione, inumidimento, riscaldamento, essiccazione, torrefazione e ingiallimento, senza autonomia operativa;
- campionarista;
- carrellista;
- capo banco (nelle realtà aziendali dove non sia già presente la figura di capo settore preposto alla guida tecnica della lavorazione di più banchi o cicli produttivi).
5° livello
- capo banco;
- stivatore di carichi per la conservazione e la spedizione, addetto abitualmente alla disposizione dei carichi nelle celle e su vagoni (autocarri, ecc.);
- addetto qualificato al controllo di settore e di ciclo produttivo con capacità d'impartire le conoscenze acquisite nell'ambito delle mansioni espletate nel 6° livello.
6° livello
- addetto al lavoro di xxxxxxx, pulitura, selezione, calibratura sia a mano che a macchina, di frutta fresca, ortaggi, patate e agrumi;
- addetto a lavori di confezionamento, impacco, imballaggio, ingabbiettatura, inchiodatura e legatura, sia a mano che a macchina, di frutta fresca, ortaggi, patate ed agrumi;
- addetto alla cernita, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, tostatura, accoppiatura e confezionamento sia a mano che a macchina della frutta fresca;
- addetto alla cernita, selezione, pulitura, calibratura, sgambatura, sgusciatura, tostatura, accoppiatura, snocciolatura, pelatura, sezionatura, surgelamento, condizionamento della frutta fresca;
- addetto alla cernita, selezione, pulitura, calibratura, sgambatura, sgusciatura, tostatura, accoppiatura, snocciolatura, pelatura, sezionatura, surgelamento, condizionamento della frutta fresca.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le integrazioni di cui al presente articolo verranno ricomprese nella stesura definitiva del c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999.
Art. 2
(Tipologia del rapporto di lavoro)
I lavoratori ortofrutticoli, a seconda della natura del rapporto, sono classificati come segue:
- lavoratori a tempo indeterminato: i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine;
- lavoratori a tempo determinato: i lavoratori che, in base al X.X. 00 settembre 1923, n. 1957, alla legge 18 aprile 1962, n. 230, alla legge n. 196/1997 e successive modificazioni, sono assunti con rapporto individuale di lavoro per la esecuzione di lavori stagionali o per fasi lavorative o per la sostituzione di lavoratori per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
- lavoratori a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale: i lavoratori a tempo determinato che effettueranno presso la stessa azienda nell'arco di dodici mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre) più di 190 giornate di effettiva presenza, a prescindere dalle ore di effettiva prestazione giornaliera, avranno diritto all'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.
Per ogni anno successivo detti lavoratori avranno diritto ad una garanzia di occupazione minima annua pari a complessivi sei mesi di attività aziendale anche se svolta in maniera discontinua e in ogni caso avranno diritto a prestare un numero di giornate non inferiori a quelle che saranno richieste ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Art. 3
(Disciplina del rapporto a tempo determinato)
Di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato; è tuttavia consentito, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la assunzione del personale con apposizione del termine nelle seguenti ipotesi:
1) esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;
2) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
3) sostituzione di lavoratori in ferie; l'attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto di esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U./R.S.A. e/o XX.XX.XX.;
4) attività lavorative (di confezionamento, "packaging", ecc.) connesse a progetti promopubblicitari;
5) esigenze connesse a sperimentazioni tecniche, produttive (di modellaggio e/o di confezionamento) e/o organizzative;
6) esigenze connesse a nuovi investimenti e/o a modifiche di linee esistenti di manutenzione straordinaria;
7) attività lavorative (manutentive e produttive) collegate o conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria;
8) esigenze produttive straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di continuo miglioramento qualitativo, peculiari dei prodotti con particolare riferimento alla freschezza.
Si conviene sulla possibilità di individuare congiuntamente in sede aziendale, in presenza di R.S.U. o R.S.A., o a livello territoriale, l'opportunità di ulteriori tipologie e causali da far rientrare nel rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'assunzione del personale a tempo determinato dovrà essere fatta, in via ordinaria, tenendo conto della durata presumibile di uno o più cicli di lavorazione ed in relazione alle esigenze operative delle aziende e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 10 mesi. Fermo restando quanto previsto in tema di diritto alla riassunzione di cui all'articolo successivo.
La durata dei cicli di lavorazione sarà individuata in sede di contrattazione integrativa tenendo presente i limiti temporali di cui al presente articolo.
Per le ipotesi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) le imprese non potranno assumere un numero di lavoratori superiore al 20% dell'organico in forza in ogni unità produttiva.
Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per sei lavoratori.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito dovrà essere armonizzato con eventuali provvedimenti di legge che dovessero essere varati in tema di contratti a termine.
Art. 4
(Riassunzione)
I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli in materia di assunzione saranno riassunti nelle medesime aziende per l'esecuzione delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite.
Per l'esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunicazione entro tre mesi dall'ultimo licenziamento all'azienda e per conoscenza all'Ufficio del lavoro competente per territorio.
Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, assumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri:
- disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall'inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute;
- professionalità;
- anzianità di servizio;
- carichi familiari.
I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell'art. 25, L. n. 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determinazione dell'entità dei riservatari da assumere.
Art. 5
(Disciplina transitoria in materia di apprendistato)
Per i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente accordo, in applicazione del c.c.n.l. per le imprese ortofrutticole ... continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione dell'apprendista.
I relativi trattamenti retributivi verranno armonizzati, in coerenza e proporzionalmente ai medesimi trattamenti previsti al successivo art. 9 per i lavoratori qualificati ai quali viene applicato il presente accordo, secondo le percentuali vigenti alla data di sottoscrizione dello stesso:
- 75% per il primo terzo del periodo di apprendistato;
- 83% per il secondo terzo del periodo di apprendistato;
- 90% per l'ultimo terzo del periodo di apprendistato.
Ai rapporti di apprendistato instaurati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si applicheranno le norme contenute nel c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999.
Art. 6
(Sospensione del lavoro)
In caso di sospensione del lavoro dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'ordinaria retribuzione per l'intera giornata anche se la prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata comunicata preventivamente al lavoratore dall'impresa entro la precedente giornata lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda ipotesi, nel caso in cui l'azienda richieda che il personale rimanga a disposizione in azienda nell'attesa della ripresa del lavoro, la prima ora sarà remunerata al 50% e le ore successive per intero.
La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo banco e/o capolinea; in quest'ultimo caso, il datore di lavoro dovrà fare la comunicazione al responsabile, nella forma scritta.
Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore di lavoro, il prestatore d'opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro effettivamente prestate.
Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese:
a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permesso la raccolta del prodotto in campagna;
b) la sospensione, il ritardo, la protrazione o mancato inizio dell'attività giornaliera conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile alla volontà del datore di lavoro.
Art. 7
(Retribuzione personale a tempo indeterminato
con prestazione ridotta)
La normale retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato a prestazione ridotta è distinta nelle seguenti voci:
a) retribuzione ai sensi dell'art. 113, Parte II, c.c.n.l. terziario, per il periodo di lavoro effettivamente prestato;
b) eventuali scatti di anzianità maturati per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori hanno inoltre diritto allo stesso trattamento economico e normativo del personale a tempo indeterminato, proporzionato all'effettiva entità della prestazione e cioè, esemplificando:
- ratei di 13ª e 14ª mensilità, relativi ai periodi di lavoro effettivamente prestato da corrispondersi alle date previste;
- godimento effettivo delle giornate di ferie maturate in base ai periodi di prestazione lavorativa successivi all'instaurarsi del nuovo rapporto;
- corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Gli scatti di anzianità matureranno al raggiungimento del triennio calcolato sulla base della sommatoria degli effettivi periodi di lavoro prestato.
Art. 8
(Retribuzione personale a tempo determinato)
Il personale assunto con contratto a tempo determinato ha diritto al seguente trattamento economico per le ore di lavoro richieste ed effettivamente prestate:
a) minimi retributivi ex art. 113, c.c.n.l. terziario;
b) trattamento economico relativo alle festività nazionali ed infrasettimanali, ai ratei di 13ª e 14ª mensilità, all'indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso ed all'indennità sostitutiva dei permessi retribuiti da erogarsi all'atto del pagamento della retribuzione.
Tale trattamento economico sarà assolto con il pagamento di un'indennità pari al 34,45% (1) della paga contrattuale nazionale conglobata corrisposta dalla ditta per tutta la durata del rapporto di lavoro, con esclusione di tutte le ore di lavoro straordinario.
La percentuale di cui sopra deriva dalla sommatoria delle percentuali di cui appresso che sono erogate per i titoli segnati a fianco:
- 8,33% ferie;
- 8,33% tredicesima mensilità;
- 8,33% quattordicesima mensilità;
- 5,44% festività nazionali infrasettimanali ivi comprese quelle soppresse;
- 0,85% indennità sostitutiva del preavviso;
- 3,17% indennità sostitutiva dei permessi retribuiti;
c) al trattamento di fine rapporto (legge n. 297/1982) nella misura del 7,40% da computarsi su tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto previsto dall'art. 138, Parte II, c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999 da erogarsi a fine rapporto di lavoro.
----------
(1) Negli anni, in relazione al crescere della indennità sostitutiva dei permessi retribuiti, tale percentuale è così evoluta: 31,28% fino al 31 dicembre 1983; 32,05% a decorrere dal 1° gennaio 1984; 32,82% a decorrere dal 1° gennaio 1985; 33,20% a decorrere dal 1° gennaio 1986; 33,68% a decorrere dal 1° luglio 1988; 33,97% a decorrere dal 1° maggio 1989; 34,21% a decorrere dal 1° luglio 1992; 34,45% a decorrere dal 1° luglio 1993.
Art. 9
(Trattamento economico)
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti, ai fini di armonizzare e disciplinare il trattamento economico derivante dall'applicazione del c.c.n.l. del terziario, distribuzione e servizi del 20 settembre 1999, concordano quanto segue:
a) per il personale dipendente dalle aziende del settore aderenti ad ANIPO, al quale prima della decorrenza del presente accordo veniva già applicato il c.c.n.l. sopra richiamato, verrà mantenuto il suddetto trattamento e quanto da esso derivante;
b) per il personale delle aziende del settore aderenti ad ANIPO, al quale prima della decorrenza del presente accordo non veniva applicato il c.c.n.l. del terziario distribuzione e servizi del 20 settembre 2000 e quanto da esso derivante, lo stesso verrà applicato a partire dal 1° marzo 2001.
In coerenza ed in applicazione di quanto affermato nella premessa al presente accordo, al fine di consentire l'allineamento al trattamento economico del c.c.n.l. terziario vigente, le parti concordano di procedere alla ricostruzione degli importi relativi alla ex indennità di contingenza, l'E.d.r. di cui all'accordo interconfederale 27 luglio 1993, la paga base.
Pertanto, il trattamento economico nei confronti dei lavoratori di cui al punto b) risulterà come sotto riportato nelle seguenti tabelle per effetto dell'armonizzazione professionale e delle fasi (I, II e III - Tab. 3) di graduale recupero del differenziale economico derivante dall'applicazione del c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi.
Tabella 1
Trattamento economico in atto al 28 febbraio 2001
per il personale delle aziende a cui, prima del presente accordo,
non veniva applicato il c.c.n.l. terziario
Livelli Paga
base Ex
indennità
contingenza E.d.r. Totale
Q 1.535.848 1.019.779 20.000 2.575.627
1° 1.431.715 1.015.735 20.000 2.467.450
2° 1.181.111 1.003.988 20.000 2.205.099
3° 1.098.576 1.000.009 20.000 2.118.585
4° 927.308 991.733 20.000 1.939.041
5° 856.161 988.462 20.000 1.864.623
6° 786.018 985.205 20.000 1.791.223
7° 669.506 980.010 20.000 1.669.516
Tabella 2
A decorrere dal 1° marzo 2001 l'importo dell'ex indennità di contingenza, comprensiva dell'E.d.r. di cui all'accordo 23 luglio 1993, del personale qualificato sarà quella prevista dal c.c.n.l. del terziario.
Pertanto, dal 1° marzo 2001, gli importi relativi alla ex indennità di contingenza, comprensivi dell'E.d.r., indicati nella Tabella 1 saranno incrementati dei seguenti valori:
Livelli Differenza
ex indennità
di
contingenza
Q 6.529
1° 5.043
2° 7.152
3° 2.153
4° 3.293
5° 2.157
6° 1.190
7° 2.035
Tabella 3
A decorrere dalle scadenze appresso indicate gli importi della paga base di cui alla Tabella 1, saranno incrementati dei seguenti valori:
Livelli Dall'1.3.2001 Dall'1.3.2003 Dall'1.3.2005 Totale
Quadri 82.143 164.286 164.286 410.716
1° 64.350 128.700 128.700 321.749
2° 67.130 134.261 134.261 335.652
3° 39.567 79.134 79.134 197.835
4° 38.783 77.565 77.565 193.913
5° 31.366 62.732 62.732 156.831
6° 24.684 49.368 49.368 123.419
7° 21.824 43.648 43.648 109.119 (*)
(*) + 10.000.
Dichiarazione a verbale allegata alla Tabella 3
Gli importi indicati nelle Tabelle 2 e 3 potranno essere assorbiti fino a concorrenza unicamente in presenza di trattamenti aziendali già corrisposti, alla data di stipula del presente accordo, allo stesso titolo o concessi a titolo di eventuali futuri aumenti contrattuali.
Chiarimento a verbale
A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo cesserà di essere corrisposta ai dipendenti dalle aziende aderenti ad ANIPO l'indennità di celle frigorifere precedentemente corrisposta.
Art. 10
(Indennità di funzione quadri)
A decorrere dal 1° marzo 2001, ai quadri dipendenti dalle aziende aderenti ad ANIPO verrà corrisposta l'indennità di funzione nella misura prevista dal c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999.
Art. 11
(Scatti di anzianità)
A decorrere dal 1° marzo 2001, in occasione della maturazione del nuovo scatto, verranno corrisposti a tutti i dipendenti dalle aziende aderenti ad ANIPO gli importi previsti a titolo di scatti di anzianità nel c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999, senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
XI
Ipotesi di accordo 2 luglio 2001
per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.
per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi
Art. 1
(Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Livelli 1.7.2001
lire 1.1.2002
lire 1.7.2002
lire 1.1.2003
lire Totale
lire
Quadri 34.722 73.785 69.444 48.611 226.563
1° 31.278 66.465 62.556 43.789 204.087
2° 27.056 57.493 54.111 37.878 176.538
3° 23.125 49.141 46.250 32.375 150.891
4° 20.000 42.500 40.000 28.000 130.500
5° 18.069 38.398 36.139 25.297 117.903
6° 16.222 34.472 32.445 22.711 105.850
7° 13.889 29.514 27.778 19.444 90.625
Categorie Lire Lire Lire Lire Lire
1ª 18.879 40.118 37.758 26.431 123.185
2ª 16.102 34.217 32.204 22.543 105.067
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Parte seconda.
Resta inteso che a decorrere dal mese di luglio 2001 l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
Art. 2
("Una tantum")
A tutto il personale in forza alla data della stipula del presente accordo o assunti successivamente a tale data, compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo "una tantum".
Tale importo, pari a lire 320.000 lorde medie (4° livello) riparametrate per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all'art. 27, Parte seconda, c.c.n.l. 20 settembre 1999, è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 30 giugno 2001 a titolo di indennità di vacanza contrattuale e spetta in relazione all'intero periodo di dodici mesi intercorrenti dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.
Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi e fermo restando quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, gli importi di cui sopra verranno erogati "pro-quota" in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Parte seconda del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'"una tantum" verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
L'importo "una tantum" spettante verrà erogato con il foglio di paga di settembre 2001.
In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma 6 l'importo "una tantum" verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 3° comma.
L'importo "una tantum" di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di "una tantum" o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 3
Le parti, nel definire l'attuale accordo economico, convengono che il c.c.n.l. verrà rinnovato alla scadenza naturale (31 dicembre 2002).
In riferimento al terzo anno economico (2003) - ricadente nella previsione del prossimo rinnovo e definito dall'attuale accordo - a fronte di scostamenti dei DPEF, le parti valuteranno, nel corso del rinnovo del prossimo c.c.n.l., le determinazioni, coerenti con l'impianto del Protocollo 23 luglio 1993, da adottare.
XII
Accordo nazionale 16 dicembre 2002
per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA
Premessa
Con la legge 21 marzo 1958, n. 235, emanata con l'intento di regolamentare un settore in rapida evoluzione, si è configurata l'attività di agente di affari in mediazione.
Successivamente, con la legge 3 febbraio 1989, n. 39, si sono venute a determinare precise sezioni nell'ambito degli agenti di affari e sono stati autonomamente identificati gli agenti immobiliari, gli agenti merceologici e gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Da ultimo, anche a seguito delle istanze di FIMAA, la legge 5 marzo 2001, n. 57 ha modificato la disciplina dell'accesso alla professione, abolendo ogni automatismo, innalzando la soglia qualitativa con l'obbligo di un diploma di secondo grado e prevedendo un esame per l'accesso o, in alternativa, un percorso formativo, pratico e teorico, della durata di almeno dodici mesi.
Per gli agenti immobiliari, l'evoluzione quantitativa e qualitativa del settore ha portato ad una situazione strutturale, caratterizzata da uffici organizzati con mezzi e personale.
Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, con particolare riferimento alle peculiari professionalità dei dipendenti in funzione delle leggi n. 39/1989 e n. 57/2001, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del terziario, hanno quindi definito le norme in appresso riportate, che disciplinano, a far data dal 1° gennaio 2003, i rapporti di lavoro dei dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti a FIMAA, ferma restando la applicabilità delle norme del c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi.
Obiettivo comune delle parti, nel definire i contenuti del presente accordo e le conseguenti relazioni sindacali, è anche quello di favorire la crescita professionale dei lavoratori, per conseguire l'obiettivo centrale di una sempre maggiore qualificazione del servizio.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano anche a perseguire l'obiettivo dell'unificazione contrattuale del comparto dei servizi immobiliari.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, ferma restando la applicabilità del c.c.n.l. del terziario, hanno convenuto sulla esigenza e sulla opportunità di disciplinare con il presente accordo, a parziale deroga del citato c.c.n.l., le sottoelencate materie:
- classificazione;
- orario di lavoro.
C.c.n.l. - Parte speciale
Art. 1 - Classificazione del personale
- Dichiarazione a verbale
Art. 2 - Orario settimanale
Art. 3 - Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 4 - Articolazione dell'orario settimanale
Art. 5 - Flessibilità dell'orario
Art. 6 - Lavoro notturno
Art. 7 - Lavoro straordinario
Art. 8 - Maggiorazione del lavoro straordinario
Nota a verbale
Le parti convengono di incontrarsi entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui all'art. 18 della legge n. 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l'accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminarne congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.
Dichiarazione congiunta
Le parti, al fine di una più delineata identità del settore e nell'ambito di un sistema di relazioni sindacali condiviso, si impegnano ad incontrarsi nel corso delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l. del terziario, al fine di esaminare eventuali problematiche ed esigenze collegate all'andamento del settore.
Art. 1
(Classificazione del personale)
Ferma restando la disciplina della classificazione del personale prevista al Titolo I della Parte seconda del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario, le parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale.
Quadri
1) Preposto ai sensi dell'art. 11, D.M. n. 452/1990.
2) Capo del personale.
3) Responsabile pubbliche relazioni.
4) Responsabili di filiale operativa.
1° livello
1) Capi servizio o responsabili settori contratti.
2) Capi servizio o responsabili settore vendite.
3) Capi servizio o responsabili settore contabilità.
4) Capi servizio o responsabili settore pubblicità.
5) Capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi.
2° livello
1) Addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all'organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione.
2) Addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime.
3) Addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici.
4) Addetti alle vendite.
3° livello
1) Addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere.
2) Addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche.
3) Bozzettisti e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima.
4) Impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al 4° livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione.
5) Disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonchè con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile.
6) Visuristi presso l'U.T.E., la Conservatoria registri immobiliari e gli uffici tecnici comunali.
7) Incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa.
4° livello
1) Addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine.
2) Segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela.
3) Accompagnatori alle visite immobiliari.
4) Addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati.
5° livello
1) Addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori.
Le qualifiche di responsabile di agenzia, preposto, capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi, responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della legge n. 39/1989, sezione agenti immobiliari e/o agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Art. 2
(Orario settimanale)
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo, per la generalità del settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un'ora.
L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26 aprile 1934, n. 653.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute al Titolo XIII (Missioni e trasferimenti) del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario.
Art. 3
(Distribuzione dell'orario settimanale)
L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su cinque o sei giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.
Limitatamente alle località riconosciute dalle istituzioni locali di interesse turistico e in quelle balneari, lacustri e montane a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazione lavorativa durante la domenica il lavoratore ha diritto, fermo restando il riposo compensativo, ad una indennità pari al 10% della paga base conglobata di cui all'art. 119 del c.c.n.l. del terziario, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 4
(Articolazione dell'orario settimanale)
In relazione alle peculiari esigenze del settore, al fine di migliorare il servizio all'utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure di seguito indicate, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a) Orario settimanale su 5 giorni
Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.
b) Orario settimanale su 6 giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore. In questo caso, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa della settimana, di norma, avverrà entro le ore 13 del sabato.
Art. 5
(Flessibilità dell'orario)
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 4, lett. a) e b), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:
1) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68 del c.c.n.l. terziario pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui all'art. 68 del c.c.n.l. terziario, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, così come definito all'art. 4, lett. a) e b).
I lavoratori interessati dalla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità.
Le ore maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.
Art. 6
(Lavoro notturno)
Le parti, visto il D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base di quanto il succitato decreto delega alle parti sociali.
Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il "Campo di applicazione", la "Tutela della salute" e la "Comunicazione del lavoro notturno" di cui agli artt. 1, 5 e 10 del suddetto decreto, potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso decreto, quali:
- Art. 2, Definizioni - Art. 3, Limitazioni al lavoro notturno - Art. 4, Durata della prestazione - Art. 6, Trasferimento al lavoro diurno - Art. 7, Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva - Art. 8, Rapporti sindacali - Art. 9, Doveri di informazione - Art. 11, Misure di protezione personale e collettiva.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente al recepimento della direttiva 93/104/CE in materia di orario di lavoro al fine di procedere ad una verifica della materia.
Art. 7
(Lavoro straordinario)
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente accordo.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Art. 8
(Maggiorazione del lavoro straordinario)
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente accordo, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di cui al Titolo XXI (Trattamento economico) del c.c.n.l. del terziario e di eventuali superminimi, con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:
1) 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro settimanale di cui al precedente art. 4 del presente accordo;
2) 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
3) 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
4) 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
XIII
Ipotesi di accordo 2 luglio 2004
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti
da aziende del terziario: distribuzione e servizi
Premessa generale
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perchè a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.
A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinchè si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano.
Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:
- una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;
- un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinchè si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.
A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore.
Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3 del Capitolo 2 Assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993.
Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.
Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 3, Prima parte, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° comma, dell'art. 8, Prima parte, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.
Prima parte
Art. 2
(Diritti di informazione nazionali)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonchè l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984 e con la legge n. 125/1991;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonchè le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonchè lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
Art. 3
(Strumenti nazionali)
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa, concordano sull'opportunità di istituire:
1) la Commissione paritetica permanente per le pari opportunità;
2) l'Osservatorio nazionale (1);
3) la Commissione paritetica nazionale;
4) la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale.
La Commissione paritetica permanente per le pari opportunità, l'Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica nazionale, la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTUCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
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(1) L'Osservatorio nazionale è stato costituito in data 2 marzo 1988, come risulta dal verbale allegato (Allegato 2).
Art. ...
(Commissione nazionale per l'evoluzione
a livello europeo in materia sociale)
Le parti, tenuto conto dell'evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinchè vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l'Unione europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore terziario distribuzione e servizi, le parti si incontreranno al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento.
Le parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l'impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
- dialogo sociale europeo settoriale;
- evoluzione dei Comitati aziendali europei;
- responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
- diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
- società europea;
- coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le parti concordano di istituire la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Dichiarazione a verbale
In relazione all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, le parti riconoscono che i contenuti dell'accordo sul telelavoro subordinato del 20 giugno 1997 sono ad esso conformi e pertanto ne confermano l'integrale validità.
Art. 5
(Pari opportunità)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'art. 3, Prima parte, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Art. ...
("Mobbing")
Le parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le parti intendono per "mobbing" quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonchè di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessata e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione paritetica permanente per le pari opportunità i seguenti compiti:
- raccolta dei dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del "mobbing";
- individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
- formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
- formulare un codice quadro di condotta.
Dichiarazione a verbale
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
Art. 12
(Contrattazione aziendale)
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, Seconda parte;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 5, Prima parte;
- azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori";
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 3, Seconda parte, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 7, Prima parte, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 7, punto b), Prima parte, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonchè i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.
Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 13
(Diritti di informazione)
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonchè sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/1998, nonchè ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente c.c.n.l.
Art. 14
(Materie di accordi territoriali)
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 2, Prima parte, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali;
- programmi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. ... del c.c.n.l.;
- azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro;
- definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. ... per gli aspetti espressamente rinviati.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito agli artt. 7 e 9, Prima parte, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 16, Prima parte, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su:
- articolazione dell'orario settimanale;
- procedure per l'articolazione dell'orario settimanale;
- flessibilità dell'orario;
- lavoro domenicale e festivo.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 16, lett. d), Prima parte, ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali nel corso degli incontri di cui all'art. 13, Prima parte.
Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 20
(Diritti di informazione)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Bilateralità
Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli.
In tal senso predisporranno un avviso comune in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.
Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.
Art. 5 bis
(Ente bilaterale nazionale per il terziario)
L'Ente bilaterale nazionale per il terziario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
a-bis) verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali territoriali e regionali, con l'Allegato 4 del presente c.c.n.l., dando i relativi visti di congruità;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonchè con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui all'art. 6, Prima parte, del c.c.n.l. 8 novembre 1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonchè coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonchè il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
g-bis) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/1991;
g-ter) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti bilaterali regionali e territoriali affinchè venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
h1) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali.
A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (FOR.TE.);
h) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
i) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
l) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
m) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
m-bis) attivare sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonchè assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
p) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli Enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale per il terziario.
L'Ente bilaterale nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti bilaterali territoriali.
Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell'adozione della convenzione nazionale tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., la trasmissione, da parte degli Enti bilaterali territoriali ad EBINTER, dello Statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal c.c.n.l. Terziario.
In considerazione di quanto sopra affermato circa l'importanza che gli Enti bilaterali rivestono per il settore, le parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali Organismi hanno la natura giuridica delle Associazioni sindacali e, quando costituiti tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per le Associazioni sindacali anche ai fini del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003.
Le parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione vigente affinchè sia disposto che il versamento agli Enti bilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dall'incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali ed affinchè venga riconosciuto valore economico e normativo a quelle clausole contrattuali che prevedono, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, la corresponsione al lavoratore di un elemento distinto dalla retribuzione.
Art. 5 ter
(Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente bilaterale nazionale)
L'Ente bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione paritetica bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di nuove figure professionali di 2° livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
Art. 6
(Osservatorio nazionale)
L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale per il terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 2, Prima parte;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonchè dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
f) svolge le funzioni previste dal Titolo VI, art. 21, Prima parte, (Contratti a tempo determinato), dal Titolo VI, art. ... Prima parte, (Contratti d'inserimento) e dal Titolo V, Seconda parte (Apprendistato).
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui agli Allegati 2 e 3.
Art. 16
(Enti bilaterali)
1. L'Ente bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 6, Prima parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 32, 34, 35-bis, ter e quater, Seconda parte; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, Seconda parte.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 6, Prima parte, e relativo Allegato 5.
2. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinchè‚ dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, Seconda parte, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
- dal Titolo VI, art. 21, Prima parte (Contratti a tempo determinato);
- dal Titolo VI, art. 23, Prima parte (Contratti d'inserimento);
- dal Titolo X, Prima parte (Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori);
- dal Titolo V, Seconda parte (Apprendistato);
- dal Titolo VI, Seconda parte (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali previsti negli artt. 35-bis, 35-ter e 35-quater;
- dal Titolo VII, Seconda parte, (Part-time), relativamente al lavoro ripartito ed ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
4. Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.
5. Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.
6. Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 17 e 17-bis, Prima parte.
7. Svolge le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
Art. 16 bis
(Finanziamento Enti bilaterali)
Ad integrazione e modifica dell'art. 1 dell'accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3, dell'accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti di cui all'art. 120, Seconda parte, della presente ipotesi di accordo, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2000, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
L'E.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Art. ...
(Contratto di inserimento)
Ai sensi dell'art. 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma ... del presente articolo.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, Seconda parte, ferme restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contratto d'inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonchè la normativa del presente contratto.
Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Le imprese forniranno annualmente alle R.S.U./R.S.A. o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine di rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, Prima parte, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i conseguenti adeguamenti.
Art. ...
(Lavoro a tempo determinato - Somministrazione
di lavoro a tempo determinato)
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. ... e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. ...
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. ... e fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 2, 3, 5, 6.
Art. ...
(Nuove attività)
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. ...
(Diritto di precedenza)
In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.
Art. ...
(Monitoraggio)
In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'apposita Commissione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
Titolo VIII
DIRITTI SINDACALI
Art. 26
(Dirigenti sindacali)
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lett. a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
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(1) Come modificato dagli esiti referendari dell'11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle Associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le Rappresentanze sindacali possono istituire Organi di coordinamento".
Art. 27
(Permessi retribuiti R.S.A. o C.d.A.)
I componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lett. b) dell'art. 26, Prima parte, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lett. b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lett. b) e c) del comma precedente e a un'ora e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lett. a).
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 1° comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza sindacale aziendale.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 27 bis
(R.S.U.)
FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, individuano nelle Rappresentanze sindacali unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.
Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente c.c.n.l., in ordine al disposto dell'art. 19, Titolo III e dell'art. 35, 2° comma, Titolo VI della legge n. 300/1970 quanto segue:
- le XX.XX. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze sindacali aziendali;
- tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.
Procedure per la indizione delle elezioni delle R.S.U.
Così come stabilito dall'art. 2, Prima parte, dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994, le Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., potranno indire le elezioni delle R.S.U. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette Organizzazioni sindacali per la elezione delle R.S.U. e la data in cui verrà insediata la Commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Il Comitato elettorale in stretto raccordo con le XX.XX. territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto accordo interconfederale.
Qualora nell'arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l'elezione della R.S.U., ferme restando le norme previste dalla legge n. 300/1970 ciascuna Organizzazione stipulante il c.c.n.l. procederà all'elezione della rappresentanze sindacali aziendali da parte dei propri iscritti:
- nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;
- nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti;
- nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;
che rimarranno in carica per tre anni. Le R.S.A. saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le R.S.U.
La costituzione delle R.S.A. così xxxxxx sarà comunicata per il tramite dell'Organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti all'atto dell'elezione.
Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all'art. 35, 2° comma, legge n. 300/1970.
Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli artt. 19, 20 e 35, 2° comma della legge n. 300/1970, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle R.S.A. e dell'esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.
Norma transitoria
Per le R.S.A. attualmente in carica la decorrenza del biennio inizia a partire dalla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l.
Art 28
(Compiti e funzioni delle R.S.U.)
FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonchè in attuazione delle politiche confederali delle XX.XX. di categoria. Poichè esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.
Art. 29
(Diritti, tutele, permessi sindacali
e modalità d'esercizio delle R.S.U.)
Ai sensi dell'art. 8 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della legge n. 300/1970. A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda. FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene cosi ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U. il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS tramite la R.S.U.
Art. 30
(Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.)
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il Titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), per quanto riguarda il numero dei componenti delle R.S.U. ed i relativi permessi retribuiti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 7-bis dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (1).
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(1) Art. 7 - Numero dei componenti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il Titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (Vincolo della parità di costi per le aziende) e nel considerare superata la fase sperimentale prevista dall'accordo interconfederale 27 luglio 1994, convengono che il numero dei componenti delle R.S.U. è così determinato:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
In fase di prima applicazione e comunque fino a nuovo accordo, il numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti:
c) 6 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
d) 8 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti:
e) 9 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti:
f) 11 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti:
g) 13 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti:
h) 15 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1.200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1.200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 Rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti.
Art. 7 bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti:
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b),
Ai sensi dell'art. 8 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 i permessi di cui al 1° comma spettano anche ai componenti le R.S.U. salvo clausole più favorevoli dei contratti xxxxxxxxxx, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l'espletamento del mandato.
Art. 31
(Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.)
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 27, Prima parte, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
Le parti convengono che durante la fase transitoria e fino a nuovo accordo, il numero dei componenti delle R.S.U. è quello indicato all'art. 7 del citato accordo interconfederale.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art. 32
(Clausola di salvaguardia)
Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A.
Chiarimento a verbale
Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12 dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dal comma precedente.
Art. 33
(Assemblea)
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 29.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Art. 34
(Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nota a verbale (al Titolo VIII)
Le parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia di livello interconfederale regolamentata dall'accordo 27 luglio 1994 (Allegato 10) così come modificato dalla presente regolamentazione contrattuale (Titolo VIII).
Codice molestie sessuali
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l'obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le parti concordano inoltre sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli Organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla Commissione paritetica pari opportunità nazionale.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Qualificazione della formazione
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonchè in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Procedura e provvedimenti
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono di affidare alla Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 5, pp, il compito di individuare, entro il 31 ottobre 2004, le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonchè le conseguenti sanzioni.
Art. ...
(Assistenza sanitaria integrativa)
Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 12, s.p., del presente contratto.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 12, s.p., del presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
E' dovuta al Fondo una quota "una tantum", a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun iscritto che saranno versate in due rate di 15 euro ciascuna, ad ottobre 2004 ed a luglio 2005.
Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
All'avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di armonizzazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in una logica di valorizzazione dell'assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Art. ...
(Fondo di previdenza complementare FONTE)
Premesso che FONTE è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
- dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
- dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.
La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.
Art. ...
(Formazione continua - FOR.TE.)
Le parti individuano in FOR.TE. (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del terziario) il Fondo cui le imprese faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione
e di classificazione del personale
Settore dei servizi
Considerato che le attività di servizi alle persone ed alle imprese rappresentano un settore in continua evoluzione ed espansione;
Considerato che la crescente rilevanza della terziarizzazione dell'economia ha portato ad una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente emersione di nuove figure professionali non riconducibili alla classificazione del personale di settori economici più maturi già compresi nel presente c.c.n.l.;
Considerata la necessità di intraprendere un percorso condiviso nell'approfondimento di temi specifici quali ad esempio la classificazione del personale e l'analisi delle professionalità emergenti;
Considerate le funzioni affidate dal c.c.n.l. terziario alla Commissione paritetica per la classificazione che proseguirà i propri lavori per tutta la vigenza del presente c.c.n.l. e potrà proporre l'inserimento di nuove figure, in risposta alle esigenze organizzative del settore dei servizi con particolare riferimento al terziario avanzato;
Le parti convengono di individuare un Protocollo aggiuntivo al c.c.n.l. terziario, che disciplinerà a parziale deroga ed integrazione del citato c.c.n.l. il tema della classificazione, e di considerare eventuali inserimenti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. terziario di attività al momento non ricomprese.
Terziario della distribuzione
Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all'integrazione della sfera di applicazione del presente c.c.n.l. e della classificazione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figure emergenti dei vari settori.
Le parti convengono di affidare l'attuazione di quanto sopra, sia in merito ai servizi che al terziario della distribuzione, ad una apposita Commissione che terminerà i propri lavori entro il 31 dicembre 2004.
Art. 12
(Cassa assistenza sanitaria "QuAS")
A favore dei quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di assistenza sanitaria "QuAS", integrativa del Servizio sanitario nazionale.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Xxxxx è fissato nella misura di lire 480.000 (quattrocentottantamila) annue, più un contributo di lire 480.000 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di lire 70.000 (settantamila) annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.
La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla QuAs dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, QuAs provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
Art. 13
(Investimenti formativi - QUADRIFOR)
Al fine di valorizzare l'apporto dei quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l'attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.
Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all'impresa.
Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti nel Titolo VI-B, Prima parte, del presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell'impresa.
A tal fine le parti individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario, l'ente cui le imprese faranno riferimento per offrire ai quadri opportunità di formazione nell'ambito delle finalità di cui al 1° comma.
A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo annuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 65,00 (sessantacinque/00), di cui euro 45,00 (quarantacinque/00) a carico azienda e euro 20,00 (venti/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo annuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 75,00 (settantacinque/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) a carico azienda e euro 25,00 (venticinque/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.
Titolo V
APPRENDISTATO
Premessa
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196 in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato e il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.
Norma transitoria
Xxxx apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al c.c.n.l. 20 settembre 1999 ed all'accordo di rinnovo 2 luglio 2001.
Art. 18
(Apprendistato - Sfera di applicazione)
L'apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2°, 3°, 4°, 5° e 6° livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti 21, 23 e 24 del 5° livello.
Sono esclusi, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purchè il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta.
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Art. 19
(Proporzione numerica)
Considerato che la legge 19 luglio 1997, n. 196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987 e successive modifiche, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 20
(Limiti di età)
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Art. 21
(Assunzione)
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonchè il piano formativo individuale.
Art. 21 bis
(Percentuale di conferma)
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Art. 21 ter
(Procedure di applicabilità)
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, Prima parte, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonchè del rispetto della condizione di cui al precedente art. 21-bis.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al 1° comma all'apposita Commissione istituita in seno all'Ente bilaterale nazionale.
La Commissione paritetica istituita in seno all'Ente bilaterale nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la Commissione paritetica in seno all'Ente bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della Commissione paritetica in seno all''Ente bilaterale nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle Commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonchè del rispetto della condizione di cui al precedente art. 21-bis, Seconda parte.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
Chiarimento a verbale
La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le Commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte.
Art. 22
(Periodo di prova)
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art 23
(Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Art. 24
(Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo nè in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art. 25
(Doveri dell'apprendista)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purchè questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 26
(Trattamento normativo)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 24, Seconda parte, sono comprese nell'orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, Seconda parte, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all'art. 28-ter, Seconda parte e le durate di cui all'art. 28, Seconda parte.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente c.c.n.l.
Art. 27
(Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico)
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6° livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 7° livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Art. 27 bis
(Malattia)
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 93, Seconda parte, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 28
(Durata dell'apprendistato)
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
2° 48
3° 48
4° 48
5° 36
6° 24
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti bilaterali territoriali ed all'Osservatorio nazionale.
Art. 28 bis
(Principi generali in materia di formazione
dell'apprendistato professionalizzante)
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Art 28 ter
(Formazione: durata)
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle regioni.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 28 quater
(Formazione: contenuti)
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
secondo il modello sperimentale (Allegato ...) che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto secondo il modello sperimentale (Allegato ...) che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 28-quater, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
Art. 29 quinquies
(Tutor)
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.
Art. 30
(Rinvio alla legge)
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale 1
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Dichiarazione a verbale 2
Le parti si danno altresì atto che nella provincia di Bolzano (Trento e regione Sicilia) l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Dichiarazione a verbale 3
Le parti si impegnano ad elaborare, in fase di stesura della presente ipotesi di accordo, un fac-simile di richiesta di parere di conformità e di congruità nonchè fac-simile di risposte da parte delle Commissioni istituite in seno agli Enti bilaterali, che potranno servire da traccia per le aziende del settore e per gli Enti bilaterali nazionale e territoriale.
Dichiarazione a verbale 4
Le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate inferiori a quelle previste nel precedente art. 28, s.p., nonchè un numero inferiore di livelli e mansioni rispetto all'art. 18, s.p., sono automaticamente adeguate a quanto convenuto nella presente ipotesi di accordo.
Fatte salve le condizioni di miglior favore, le parti si incontreranno, inoltre, a livello territoriale, al fine di valutare l'opportunità dell'eventuale armonizzazione alle disposizioni in materia di apprendistato convenute nella presente ipotesi di accordo delle altre norme concordate per il territorio di competenza.
La Parte speciale dell'apprendistato è soppressa (artt. 30-bis; 30-ter; 30-quater; 30-quinquies; Nota a verbale al Titolo V; Dichiarazione a verbale).
Avviso comune in materia di apprendistato
Le parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del presente titolo in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire normali condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti condividono, inoltre, la necessità che, a livello amministrativo, si proceda alla individuazione di principi generali di riferimento per la regolamentazione sul territorio nazionale dei contenuti formativi dell'apprendistato professionalizzante.
Si attiveranno, pertanto, affinchè venga realizzata un'adeguata offerta formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni che conservi carattere di continuità con il contesto formativo vigente.
Inoltre, in vista della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato da parte delle regioni e della emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei decreti in tema di riconoscimento dei crediti formativi e di verifica della formazione svolta, le parti auspicano che su questi aspetti venga realizzato un concreto coinvolgimento delle parti sociali, alla luce del ruolo che la contrattazione collettiva assegna agli Enti bilaterali su tale materia.
Titolo VII
PART-TIME
Art. 41
(Premessa)
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, e successive modifiche, si intende:
a) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;
b) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lett. b) e c).
Art. 42
(Rapporto a tempo parziale)
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale territoriale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione potranno essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Norma transitoria
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario di lavoro settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2), lett. a), i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale, con orario tra 12 e 15 ore avranno priorità di accesso nella posizione.
La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo, dal momento in cui cessa la condizione di studente.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Art. 44
(Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 45
(Relazioni sindacali aziendali)
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, 1° comma, ultima frase, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le Rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Art. 45 bis
(Lavoro ripartito)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonchè le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente 2° comma.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice.
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
Art. 46
(Criterio di proporzionalità)
Ai sensi del punto 3, dell'art. 42, Seconda parte, la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Art. 46 bis
(Periodo di comporto per malattia e infortunio)
Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell'art. 42, Seconda parte, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 46 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse disposizioni previste dagli artt. 93 e 95, Seconda parte del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore nell'arco dell'anno solare alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista fermo restando il principio sancito nella Dichiarazione a verbale di cui all'art. 95, Seconda parte.
Art. 53
(Lavoro supplementare - Normativa)
Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al 1° comma del presente articolo.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte, secondo le modalità previste dall'art. 118, lett. a), Seconda parte, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte.
Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Art. 53 bis
(Clausole flessibili ed elastiche)
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente c.c.n.l. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.
L'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Il termine di preavviso è di almeno due giorni.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento definitivo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte del c.c.n.l. secondo le modalità previste dall'art. 118 a), Seconda parte e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, nè l'adozione di provvedimenti disciplinari.
L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute o certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all'art. 78, Seconda parte del c.c.n.l., debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Art. 57 bis
(Part-time post-maternità)
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 3 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Art. 57 ter
(Lavoratori affetti da patologie oncologiche)
Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000 come modificato dal decreto n. 276/2003, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Art. 58
(Condizioni di miglior favore)
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
Dichiarazione a verbale in materia di orario di lavoro
Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di marzo 2005 al fine di verificare il rapporto tra il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro e le relative normative previste dal presente contratto.
Art. ...
(Ferie)
Aggiungere dopo il 2° comma:
"Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su una richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.".
Titolo XI
Art. ...
(Congedi per formazione)
In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata.
Nelle aziende che occupano da 50 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 5 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno:
- 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;
- 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.
L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.
Art. 77 bis
(Permessi per decessi e gravi infermità)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, Seconda parte, del c.c.n.l.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Art. 78
(Aspettativa per gravi motivi familiari)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, della legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. Casi d'urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi.
L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 10 giorni.
Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.
Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 4, 1° comma della legge 8 marzo 2000, n. 53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ed al Collegio arbitrale di cui agli artt. 17 e 17-bis, Prima parte.
Dichiarazione congiunta al Titolo XIII, Seconda parte
Le parti, nel riconfermare l'intento di riesaminare in sede di Commissione tecnica l'intera materia delle missioni e trasferte, convengono di concludere i lavori durante la fase di stesura del c.c.n.l. e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, armonizzando le norme dell'attuale disciplina contrattuale con le vigenti disposizioni di carattere contributivo e fiscale.
Titolo XV
MATERNITA' E PATERNITA'
Art. 102
(Congedo di maternità e di paternità)
Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001 agli artt. 6, comma 1 e 7, comma 6 l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dalla DPL su richiesta della lavoratrice.
Il diritto di cui alla lett. c) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, in caso di:
- morte o di grave infermità della madre;
- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di maternità.
In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da quelle indicate al comma precedente, il padre lavoratore avrà diritto, per un periodo di durata non superiore a quanto previsto al 1° comma, lett. c) e d), ad usufruire della aspettativa di cui all'art. 78, Seconda parte.
I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (1).
Per i soli periodi indicati nel 1° e 2° comma del presente articolo, l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
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(1) Vedi sentenza Corte cost. 18 marzo 1991, n. 132, per il lavoro a tempo parziale a pag. 306.
Chiarimento a verbale all'art. 102 s.p.
Le parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione integrale della tredicesima mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla quattordicesima mensilità.
Sono pertanto abrogati l'ultimo comma dell'art. 128 s.p. e l'ultimo comma dell'art. 129 s.p.
Art. 102 bis
(Congedo parentale)
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 e all'art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Ai sensi dell'art. 34 del T.U. (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell'INPS, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.
Art. 103
(Permessi per assistenza al bambino)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lett. a), b), c) del capoverso precedente, all'esplicito consenso scritto della madre.
I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi (1).
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 151/2001 e al trattamento di fine rapporto.
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(1) Tale indennità è posta a carico dell'INPS dal 1° gennaio 1980, mentre con effetto dal 1° gennaio 1978 era dovuta dall'ente assicuratore di malattia presso la quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 104
(Normativa)
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 150° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di cui all'art. 28 del citato D.Lgs., per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento sulla base della disciplina di cui all'art. 54, comma 9, del suddetto decreto legislativo.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art. 137, Seconda parte. Le dimissioni dovranno altresì essere convalidate presso l'Ispettorato del lavoro.
La disposizione di cui al comma che precede si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Art. 120
(Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Biennio 2003/2004
Livelli Dall'1.7.2004 Dall'1.12.2004
Quadri 60,76 64,24
1° 54,74 57,86
2° 47,35 50,05
3° 40,47 42,78
4° 35,00 37,00
5° 31,62 33,43
6° 28,39 30,01
7° 24,31 25,69
Operatori di vendita
I categoria 33,04 34,93
II categoria 25,46 26,91
Biennio 2005/2006
Livelli Dall'1.7.2005 Dall'1.9.2006
Quadri 39,93 52,08
1° 35,97 46,92
2° 31,11 40,58
3° 26,59 34,69
4° 23,00 30,00
5° 20,78 27,10
6° 18,66 24,33
7° 15,97 20,83
Operatori di vendita
I categoria 21,71 28,32
II categoria 16,73 21,82
Art 121
("Una tantum")
A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente accordo, compresi i giovani assunti con C.f.l. o con contratto di inserimento e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo "una tantum".
Tale importo, pari a euro 400 lordi medi (4° livello) riparametrati per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all'art. 27, Seconda parte, c.c.n.l. 20 settembre 1999, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Seconda parte del presente contratto. Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'"una tantum" verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
L'importo "una tantum" spettante verrà erogato in due tranche, la prima di euro 250,00 con il foglio paga di luglio 2004, la seconda di euro 150,00 con il foglio paga di gennaio 2005.
In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma 6 l'importo "una tantum" verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 3° comma.
L'importo "una tantum" di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di "una tantum" o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
Con la corresponsione di tale importo si intende assolto ogni onere derivante dall'applicazione del Capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.
Dichiarazione congiunta sul Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita
Le parti stipulanti il presente contratto, considerata l'evoluzione della figura degli operatori di vendita, convengono sull'opportunità di procedere, nel corso della fase di stesura, all'aggiornamento della relativa disciplina contrattuale sulla base dei seguenti principi:
- analisi della figura professionale dell'operatore di vendita;
- volontarietà nella trasformazione del rapporto;
- adeguamento dei valori delle polizze assicurative e dei massimali spese per il rischio macchina.
Gli aumenti retributivi derivanti dal presente rinnovo saranno corrisposti agli operatori di vendita nelle misure e con le scadenze indicate all'art. 120, s.p.
Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2006.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dal 1° luglio 2004.
Le parti, nel darsi atto che il presente contratto viene stipulato secondo i principi e le norme contenute nel Protocollo 23 luglio 1993, convengono quanto segue:
- gli aumenti retributivi definiti per il primo biennio di vigenza contrattuale sono parametrati all'andamento dell'inflazione reale registrata nel 2003 pari al 2,5%, e al tasso d'inflazione tendenziale diffuso dall'ISTAT, attualmente pari al 2,3%;
- per quanto attiene al secondo biennio di vigenza contrattuale (2005-2006), in considerazione dell'approssimarsi delle scadenze previste dal citato accordo 23 luglio 1993, relativamente ai termini di presentazione della disdetta e della relativa piattaforma rivendicativa, le stesse parti convengono di anticipare la definizione dei relativi aumenti retributivi sulla base degli indici d'inflazione stimati nel 2% per il 2005 e per il 2006;
- entro il 31 marzo 2005, si procederà alla verifica dell'andamento dell'inflazione reale registrato per l'anno 2004. In caso di scostamento superiore allo 0,25% rispetto all'indice d'inflazione tendenziale sopra indicato sarà convocato un apposito incontro al fine di individuare i correttivi da apportare a quanto definito dal presente contratto con riferimento al secondo biennio di contrattazione (2005-2006);
con la presente formulazione i principi e le norme del Protocollo 23 luglio 1993 rimangono invariati, nella loro applicazione, alla scadenza del presente contratto.
XIV
Accordo 18 luglio 2003
per i lavoratori dipendenti da "call center" in "outsourcing"
Premessa
Considerato che in data 8 gennaio 2002 è stata formalmente costituita l'Associazione nazionale dei "call center" in "outsourcing" (Assocallcenter);
Considerata l'adesione di Assocallcenter alla Confcommercio in data 20 maggio 2002;
Le parti intendono regolamentare il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende che offrono i propri servizi a terzi, e che quindi non hanno una specifica area contrattuale di appartenenza rientrando nella sfera di applicazione del c.c.n.l. terziario distribuzione e servizi.
Il presente accordo, nella sua parte transitoria, tende a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e il parziale superamento di alcune tipologie lavorative, in un panorama dove la flessibilità è parte integrante della vita delle aziende del settore.
Il presente accordo, sempre nella parte transitoria, disciplina il passaggio da altre aree contrattuali, ritenute non idonee alla rappresentazione del lavoro svolto dai "call center" in "outsourcing".
Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra i "call center" in "outsourcing" ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e eventuali contratti integrativi migliorativi in vigore alla stipula del presente accordo.
Le parti si incontreranno al secondo livello per armonizzare i trattamenti.
Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dei "call center" in "outsourcing", con decorrenza 1° ottobre 2003, le norme contrattuali di cui al presente contratto, fatto salvo che per le aziende di nuova costituzione in cui le presenti norme avranno validità dal 19 luglio 2003 e per le nuove assunzioni in cui le presenti norme avranno validità dal 1° agosto 2003.
La premessa è parte integrante del presente accordo.
* * *
C.c.n.l. terziario
(Articoli applicabili ai lavoratori dipendenti
da "call centers" in "outsourcing")
Prima Parte
Tutti gli articoli compresi nella Prima Parte come modificati dall'accordo interconfederale 27 luglio 1994 in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, ad eccezione degli articoli in materia di contratti a tempo determinato e lavoro interinale.
Articoli della Seconda Parte del c.c.n.l. terziario
Titolo II Quadri
Art. 4 - "Declaratoria"
Art. 5 - "Formazione e aggiornamento"
Art. 6 - "Assegnazione della qualifica"
Art. 7 - "Polizza assicurativa"
Art. 8 - "Orario"
Art. 9 - "Trasferimenti"
Art. 10 - "Collegio di conciliazione e arbitrato"
Art. 11 - "Indennità di funzione"
Art. 12 - "Cassa assistenza sanitaria Qu.A.S."
Art. 13 - "Investimenti formativi"
Dichiarazione a verbale
Titolo III Assunzione
Art. 14 - "Assunzione"
Art. 15 - "Documentazione"
Art. 16 - "Esclusione delle quote di riserva"
Titolo IV Periodo di prova
Art. 17 - "Periodo di prova"
Titolo V Apprendistato
Parte generale
Apprendistato - premessa
Art. 18 - Sfera di applicazione
Art. 19 - Proporzione numerica
Art. 20 - Età per l'assunzione
Art. 21 - Assunzione
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 24 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 25 - Doveri dell'apprendista
Art. 26 - Trattamento normativo
Art. 27 - Trattamento economico
Art. 27-bis - Malattia
Art. 28 - Durata dell'apprendistato
Art. 28-ter - Formazione: durata
Art. 28-quater - Formazione: contenuti
Art. 28-quinquies - Tutor
Art. 30 - Rinvio alla legge
Dichiarazione a verbale
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 31 - "Orario normale settimanale"
Art. 32 - "Articolazione dell'orario settimanale"
Art. 33-bis - "Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario dei lavoro"
Art. 34 - "Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale"
Art. 36 - "Decorrenza dell'orario per i comandati fuori sede"
Art. 37 - "Orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti"
Art. 38 - "Fissazione dell'orario"
Art. 39 - "Disposizioni speciali"
Art. 40 - "Lavoratori discontinui"
Dichiarazione a verbale
Titolo VII Part-time
Art. 41 - Premessa
Art. 43 - Genitori di portatori di handicap
Art. 44 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 45 - Relazioni sindacali aziendali
Art. 45-bis - Lavoro ripartito
Art. 46 - Riproporzionamento
Art.47 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 48 - Quota oraria della retribuzione
Art. 49 - Festività
Art. 50 - Permessi retribuiti
Art. 51 - Ferie
Art. 52 - Permessi per studio
Art. 53 - Lavoro supplementare
Art. 54 - Registro lavoro supplementare
Art. 55 - Mensilità supplementari
Art. 56 - Preavviso
Art. 57 - Relazioni sindacali regionali
Art. 57-bis - Part time post maternità
Art. 58 - Condizioni di miglior favore
Titolo VIII Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 59 - Norme generali lavoro straordinario
Art. 61 - Registro lavoro straordinario
Titolo IX Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 63 - "Riposo settimanale"
Art. 64 - "Festività"
Art. 65 - "Retribuzione prestazioni festive"
Art. 66 - "Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge"
Art. 68 - "Permessi retribuiti"
Titolo X Ferie
Art. 69 - "Ferie"
"Dichiarazione a verbale"
"Chiarimento a verbale"
Art. 70 - "Funzioni pubbliche elettive"
Art. 71 - "Determinazione periodo di ferie"
Art. 72 - "Normativa retribuzione ferie"
Art. 73 - "Normativa per cessazione rapporto"
Art. 74 - "Richiamo lavoratore in ferie"
Art. 75 - "Irrinunciabilità"
Art. 76 - "Registro ferie"
Titolo XI Congedi - Diritti allo studio - Aspettativa
Art. 77 - "Congedi retribuiti"
Art. 78 - "Aspettativa non retribuita"
Art. 79 - "Congedo matrimoniale"
Art. 80 - "Diritto allo studio"
Art. 81 - "Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva"
Art. 82 - "Aspettativa per tossicodipendenza"
Art. 83 - "Congedi per handicap"
Titolo XII Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 84 - "Chiamata alle armi"
Art. 85 - "Richiamo alle armi"
Titolo XIII Missioni e trasferimenti
Art. 86 - "Missioni"
Art. 88 - "Trasferimenti"
Art. 89 - "Disposizioni per i trasferimenti"
Titolo XIV Malattie ed infortuni
Art. 90 - "Malattia"
Art. 91 - "Normativa"
Art. 92 - "Obblighi del lavoratore"
Art. 93 - "Periodo di comporto"
Art. 94 - "Trattamento economico di malattia"
Art. 95 - "Infortunio"
Art. 96 - "Trattamento economico di infortunio"
Art. 97 - "Quota giornaliera per malattia e infortunio"
Art. 98 - "Festività"
Art. 99 - "Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio"
Art. 99-bis - "Aspettativa non retribuita per infortunio"
Art. 100 - "Tubercolosi"
Art. 101 - "Rinvio alle leggi"
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 102 - "Astensione per gravidanza o puerperio"
Art. 103 - "Permessi per assistenza al bambino"
Art. 104 - "Normativa gravidanza e puerperio
Titolo XVI Sospensione dal lavoro
Art. 105 - "Sospensione dal lavoro"
Titolo XVII Anzianità di servizio
Art. 106 - "Decorrenza anzianità di servizio" e chiarimento a verbale
Art. 107 - "Computo frazione annua"
Titolo XVIII Anzianità convenzionale
Art. 108 - "Anzianità convenzionale"
Titolo XIX Passaggi di qualifica
Art. 109 - "Mansioni del lavoratore"
Art. 110 - "Mansioni promiscue"
Art. 111 - "Passaggi di livello"
TIT XX Scatti di anzianità
Art. 112 - "Scatti di anzianità"
"Nota a verbale"
"Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità"
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 113 - "Normale retribuzione"
Art. 114 - "Conglobamento E.d.r."
Art. 115 - "Retribuzione di fatto"
Art. 116 - "Retribuzione mensile"
Art. 117 - "Quota giornaliera"
Chiarimento a verbale
Art. 118 - "Quota oraria"
Art. 119 - "Paga base nazionale conglobata"
Art. 120 - "Aumenti retributivi mensili"
Art. 122 - "Terzi elementi provinciali"
Art. 123 - "Terzi elementi nazionali"
Art. 124 - "Assorbimenti"
Art. 126 - "Indennità di maneggio denaro"
Art. 127 - "Prospetto paga"
Titolo XXII Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Art. 128 - "Tredicesima mensilità"
Art. 129 - "Quattordicesima mensilità"
Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 130 - "Recesso ex art. 2118 cod. civ."
Art. 131 - "Recesso ex art. 2119 cod. civ."
Art. 132 - "Normativa recesso"
Art. 133 - "Nullità del licenziamento"
Art. 134 - "Nullità licenziamento per matrimonio"
Art. 135 - "Licenziamento simulato"
Art. 136 - "Preavviso"
Art. 137 - "Indennità sostitutiva di preavviso"
Art. 138 - "Trattamento di fine rapporto"
Art. 139 - "Cessione o trasformazione d'azienda"
Art. 140 - "Fallimento dell'azienda"
Art. 141 - "Decesso del dipendente"
Art. 142 - "Corresponsione t.f.r."
Art. 143 - "Dimissioni"
Art. 144 - "Dimissioni per matrimonio"
Art. 145 - "Dimissioni per maternità"
Titolo XXIV Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 146 - "Obblighi del prestatore di lavoro"
Art. 147 - "Divieti"
Art. 148 - "Giustificazione delle assenze"
Art. 149 - "Rispetto orario di lavoro"
Art. 150 - "Mutamento di domicilio"
Art. 151 - "Provvedimenti disciplinari"
Art. 152 - "Codice disciplinare"
Art. 153 - "Normativa provvedimenti disciplinari"
Titolo XXV Cauzioni
Art. 154 - "Cauzioni"
Art. 155 - "Diritto di rivalsa"
Art. 156 - "Ritiro cauzione per cessazione rapporto"
Titolo XXVII Responsabilità civili e penali
Art. 159 - "Assistenza legale"
Art. 160 - "Procedimenti penali"
Titolo XXIX Divise e attrezzi
Art. 162 - "Divise e attrezzi"
Titolo XXX Appalti
Art. 163 - "Appalti"
Titolo XXXI Decorrenza e durata
Art. 164 - "Decorrenza e durata"
Dichiarazione a verbale
Parte speciale
Art. 1 - Classificazione del personale
Art. 2 - Apprendistato - sfera di applicazione
Art. 3 - Apprendistato - proporzione numerica
Art. 4 - Apprendistato - trattamento economico
Art. 5 - Apprendistato - durata dell'apprendistato
Art. 6 - Flessibilità dell'orario
Art. 7 - Procedure della flessibilità d'orario
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Part time
Art. 10 - Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 11 - Lavoro ordinario notturno
Art. 12 - Lavoro domenicale
Art. 13 - Gradualità applicativa dei permessi retribuiti
Art. 14 - Indennità di reperibilità
Art. 15 - Trattamento economico
Art. 16 - Contratto di lavoro a tempo determinato - lavoro interinale
Art. 17 - Mobilità orizzontale
Art. 18 - Collaborazioni
Art. 19 - Formazione continua
* * *
Dichiarazione tra le parti
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 legge n. 300/1970, al fine del miglioramento qualitativo del servizio, per fini didattici e per verificare le eventuali contestazioni da parte dell'utenza (in caso di vendita telefonica di prodotti), le parti a livello aziendale e/o territoriale raggiungeranno intese sulla registrazione delle chiamate.
Assemblee per l'approvazione del contratto
In considerazione della novità costituita dalla prima stipula di un protocollo nazionale per i dipendenti dei "call center" in "outsourcing" che sarà parte integrante del vigente c.c.n.l. terziario distribuzione e servizi, e considerando l'importanza di questo contratto per l'intero settore, le aziende aderenti ad Assocallcenter consentiranno alle XX.XX. firmatarie del presente accordo (in assenza di R.S.A./R.S.U.), la possibilità di convocare una assemblea della durata massima di un'ora e trenta minuti.
Dette assemblee dovranno essere concordate con le Direzioni aziendali e permettere lo svolgimento della normale attività lavorativa, quindi potranno essere spezzate su più turni.
Svolgimento delle assemblee
Le assemblee indette dalle R.S.A./R.S.U. aziendali durante l'orario di lavoro, nei limiti complessivi stabiliti dal c.c.n.l., dagli accordi interconfederali e da eventuali accordi aziendali, saranno, su richiesta aziendale, scaglionate in almeno due turni per permettere il presidio di particolari servizi e la sicurezza e salvaguardia di impianti e persone.
Le modalità di presidio dei servizi saranno concordate a livello aziendale.
Art. 1
(Classificazione)
Primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; responsabile settore centro EDP, "operation manager";
2) "call center manager";
3) "project manager" senior;
4) analista sistemista;
5) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1) supervisore;
2) "project manager" junior;
3) contabile con mansioni di concetto;
4) segretario di direzione con mansioni di concetto;
5) programmatore analista;
6) "internal auditor";
7) EDP auditor;
8) "operation manager" junior;
9) responsabile della formazione;
10) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, compiti di coordinamento, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1) "team leader" (coordinatore);
2) formatore;
3) addetto alla selezione del personale con screening dei candidati e proposta per assunzioni;
4) addetto EDP senior;
5) report specialist senior;
6) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
7) schedulatore flussista;
8) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
9) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1) operatore specializzato;
2) addetto EDP junior (installazione e manutenzione software e hardware);
3) "report specialist" junior;
4) contabile d'ordine;
5) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
6) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
7) addetto al controllo della qualità del servizio;
8) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quinto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1) operatore base;
2) addetto al centralino telefonico;
3) operaio qualificato;
4) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1) operatore base con contratto di formazione e lavoro; operatore base con contratto di apprendistato per i primi 12 mesi di durata del contratto;
2) operatore base che esegue lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità comunque acquisite, e che in prevalenza svolge compiti di promozione, vendita, telemarketing e comunque riconducibili all'"outbound" telefonico, per un massimo di 30 mesi, con successivo passaggio automatico al 5° livello, avendo così acquisito le necessarie competenze;
3) usciere;
4) fattorino;
5) operaio comune;
6) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Settimo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2) garzone.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che qualora intervenissero nuove figure professionali non previste dal presente Protocollo aggiuntivo si rinvia al c.c.n.l. terziario vigente.
Art. 2
(Apprendistato - Sfera di applicazione)
L'apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 4° e 5° livello, ed esclusivamente per i primi 12 mesi nel 6°, solo qualora non vi sia possesso di titoli di studio, attestati di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere o esperienze precedentemente maturate nel settore.
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, 2° comma, della legge n. 196/1997 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto, così come previsto dall'art. 28-ter, Seconda Parte.
Art. 3
(Apprendistato - Proporzione numerica)
Le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
Tali limiti potranno essere derogati attraverso specifici accordi in sede locale in caso di "start up" di nuove aziende o aperture di nuove sedi, con particolare attenzione alle aree di alta disoccupazione giovanile.
Art. 4
(Apprendistato - Trattamento economico)
Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti:
a) paga base tabellare:
- per i primi 12 mesi del periodo di apprendistato l'80% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per i successivi 12 mesi di apprendistato il 90% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per i successivi 6 mesi di apprendistato il 100% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per i lavoratori inseriti nel 6° livello, allo scadere dei primi 12 mesi è previsto, oltre all'adeguamento al 90% il passaggio automatico al 5° livello e successivamente, dopo ulteriori 12 mesi, l'adeguamento al 100% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.
E' prevista la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per almeno il 60% dei contratti di apprendistato che arrivano alla loro naturale scadenza.
Art. 5
(Apprendistato - Durata dell'apprendistato)
Salvo quanto previsto dall'art. 29, Seconda Parte, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine per un massimo di 30 mesi per le qualifiche comprese nel 5° livello e nel 4° livello.
Relativamente al 6° livello, limitatamente alla qualifica di operatore base, allo scadere dei 12 mesi ci sarà un passaggio al 5° livello per un massimo di altri 18 mesi.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che la Parte speciale del c.c.n.l. terziario non è compresa nell'articolato.
Rimane in vigore quanto previsto dall'art. 16-bis dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. terziario siglato il 20 settembre 1999.
Art. 6
(Flessibilità dell'orario)
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 12, Prima Parte, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo di permessi retribuiti di cui all'art. 68, Seconda Parte, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Limitatamente ad un numero di dipendenti non superiore al 40% del personale potrà essere superato l'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 12 settimane, previo accordo con le rappresentanze aziendali o territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il c.c.n.l.
Ai lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti di cui all'art. 68, Seconda Parte, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Il confronto finalizzato al raggiungimento di intese in sede aziendale e/o territoriale dovrà essere concluso entro 7 giorni dalla data del 1° incontro.
Art. 7
(Procedure della flessibilità d'orario)
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità, il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana.
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
In sede aziendale saranno previsti accordi per disciplinare eventuali deroghe a livello individuale.
Art. 8
(Orari di lavoro)
1. Gli orari di lavoro possono essere:
- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito;
- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non dovrà essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi, di norma, non potrà essere superiore a 4 ore.
2. Non sono da considerarsi turni le prestazioni effettuate durante la fascia a lavoro standard (8.00-23.00).
3. Resta inteso che tra un turno e il successivo di lavoro non potranno intercorrere meno di 11 ore.
Art. 9
(Rapporto a tempo parziale)
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
a) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
b) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
In sostituzione di quanto previsto dall'art. 42 del c.c.n.l. terziario potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 15 ore settimanali, limitatamente ai profili professionali relativi all'operatore base in "outbound" telefonico, cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Per quanto riguarda il lavoro supplementare, si fa riferimento alla normativa di legge e all'art. 53 del c.c.n.l. terziario.
Art. 10
(Maggiorazione lavoro straordinario)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 31, Seconda Parte, del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale.
Superate le 50 ore di straordinario, per le ore eccedenti, il personale avrà diritto ad un corrispondente riposo compensativo retribuito, da usufruire inderogabilmente entro il 30 aprile successivo all'anno di maturazione o alla cessazione del rapporto di lavoro, se anteriore alla suddetta data.
Saranno possibili modalità di fruizione diversa stabilite in sede aziendale.
La maggiorazione contrattualmente prevista sarà pagata comunque entro il mese successivo all'effettuazione del lavoro straordinario.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 66, Seconda Parte, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Art. 11
(Lavoro ordinario notturno)
A decorrere dall'entrata in vigore del c.c.n.l. Assocallcenter, ai lavoratori il cui turno di lavoro comprende anche l'orario tra le ore 23 e le ore 8 del mattino con l'effettuazione di lavoro per almeno 2 ore in questo arco di tempo - verrà corrisposta una retribuzione oraria maggiorata del 15% della retribuzione di fatto di cui all'art. 115 del vigente c.c.n.l. terziario.
Qualora il lavoro ordinario notturno sia prestato per un numero di ore non inferiore alle 4, sarà corrisposta una maggiorazione del 15%, fermo restando che la maggiorazione minima da corrispondersi non potrà essere inferiore a 15 €.. Resta inteso che tra un turno e l'altro di lavoro dovrà intercorrere un periodo minimo di 11 ore di riposo.
Art. 12
(Lavoro domenicale)
Ai dipendenti delle aziende del settore che operano nella giornata di domenica sarà corrisposta una maggiorazione del 20% della quota della normale retribuzione.
Erogazioni economiche superiori potranno essere stabilite a livello aziendale.
Art. 13
(Gradualità applicativa dei permessi retribuiti)
Saranno fruiti dai dipendenti delle aziende aderenti ad Assocallcenter un numero di permessi retribuiti secondo la gradualità prevista dalla seguente tabella:
Dall'1.09.2003 Dall'1.09.2004 Dall'1.09.2005
Dipendenti di aziende fino a 15 dipendenti 45 ore 65 ore 88 ore
Dipendenti di aziende con più di 15 dipendenti 60 ore 85 ore 104 ore
Art. 14
(Indennità di reperibilità)
L'azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti al servizio automatizzato all'utenza e i supervisori di sistemi, nonchè all'operatore base e specializzato che operi su servizi i cui presidi notturni e festivi non superino le due unità in particolar modo quando tali presidi siano gli unici presenti in azienda).
Al personale di cui al comma che precede spettano:
- € 15 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di € 7,50;
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento;
- il compenso per il lavoro straordinario per la durata dell'intervento medesimo, con un minimo di € 9.
Ai fini della corresponsione del compenso per il lavoro straordinario, la decorrenza dell'intervento avrà inizio dalla chiamata.
L'azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell'ambito dei lavoratori designati dall'azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
Art. 15
(Trattamento economico)
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti ai fini di armonizzare e disciplinare il trattamento economico dei dipendenti delle aziende che aderiscono ad Assocallcenter a quello previsto dal c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi del 20 settembre 2001 concordano quanto segue:
- il trattamento economico nei confronti dei lavoratori delle aziende del settore aderenti al presente protocollo risulterà come sotto riportato nella seguente Tabella 1 per effetto dell'armonizzazione professionale e delle fasi (I, II, III) di graduale recupero del differenziale economico derivante dall'applicazione del trattamento economico previsto dal c.c.n.l. terziario.
Su espressa richiesta dei lavoratori, la retribuzione, in fase di contrattazione di secondo livello, potrà essere riparametrata su 13 mensilità con l'accorpamento di tutte le voci retributive in una unica con l'esclusione dei soli terzi elementi provinciali, tenendo conto dei livelli retributivi presenti nel c.c.n.l. terziario.
Tabella 1
A decorrere dalle scadenze appresso indicate gli importi della paga base di cui alla Tabella 1, saranno considerati con le seguenti percentuali per tutti gli assunti a partire dal 1° settembre 2003, con l'aggiunta del III elemento previsto a livello nazionale o, ove esistente, a livello provinciale.
Specifici accordi in sede aziendale disciplineranno il passaggio da altre aree contrattuali, tali accordi dovranno tenere conto di eventuali situazioni di miglior favore.
Retribuzione
base Livelli Dall'1.09.2003
Dall'1.09.2004 Dall'1.09.2005
Totale
alla fine del periodo di gradualità
1.843,46 Quadri 80% 1.474,77 90% 1.659,11 100% 1.843,46 1.843,46
1.548,52 1° 80% 1.238,82 90% 1.393,67 100% 1.548,52 1.548,52
1.407,05 2° 80% 1.125,64 90% 1.266,35 100% 1.407,05 1.407,05
1.275,37 3° 80% 1.020,30 90% 1.147,83 100% 1.275,37 1.275,37
1.170,68 4° 80% 936,54 90% 1.053,61 100% 1.170,68 1.170,68
1.105,99 5° 80% 884,79 90% 995,39 100% 1.105,99 1.105,99
1.044,12 6° 80% 835,30 90% 939,71 100% 1.044,12 1.044,12
971,60 7° 80% 777,28 90% 874,44 100% 971,60 971,60
I futuri aumenti derivanti dal c.c.n.l. terziario saranno automaticamente riconosciuti sulla base tabellare con le percentuali sopra definite.
Salario incentivante
Questa parte riguarda esclusivamente operatori che si occupano delle campagne di "outbound" (chiamate telefoniche in uscita) con compiti di promozione, vendita, telemarketing, presa appuntamenti ecc.
A questa categoria appartengono gli operatori inseriti al 6° livello che in via prevalente e continuativa (per almeno il 70% della loro attività) svolgono tali compiti.
Per questi operatori oltre alla parte fissa del salario si adotteranno dei criteri incentivanti che portino il salario ad essere composto in questo modo:
- parte fissa come da Tabella 1;
- variabile fino ad un 15% aggiuntivo del tabellare che tenga conto dei risultati di produttività del gruppo omogeneo di lavoro:
- scostamento di più o meno 7,5% dalla media del gruppo di lavoro omogeneo un aumento del tabellare pari al 5% del livello corrispondente scostamento oltre il meno 7,5% dalla media del gruppo di lavoro omogeneo nessun aumento del tabellare;
- scostamento oltre il più 7,5% dalla media del gruppo di lavoro omogeneo un aumento del tabellare pari al 15% del livello corrispondente.
Accordi per una diversa entità del variabile potranno essere presi in sede di contrattazione aziendale e gestiti in modo differenziato a seconda della tipologia delle campagne.
Nei periodi della durata di almeno un mese in cui, all'interno dell'azienda, non ci fossero campagne "outbound" in essere, agli operatori inseriti in questa speciale categoria sarà riconosciuta forfettariamente una indennità pari al 5% della paga base.
Nei periodi in cui ci fosse il riconoscimento dell'indennità pari al 5% della paga base gli operatori inseriti in questa speciale categoria potranno essere adibiti a mansioni diverse dall'"outbound" telefonico e spostati nel settore "inbound" telefonico (chiamate in ingresso) o in altre attività presenti in quel momento in azienda (ad esempio attività di back office).
Dopo 30 mesi di inserimento in questa area gli addetti saranno inquadrati automaticamente al 5° livello del contratto.
Al passaggio automatico al 5° livello decade l'automatismo di salario incentivante, in sede aziendale saranno possibili accordi per la determinazione di nuove modalità di incentivazione.
Nell'incontro da tenersi entro il 2006 riguardante gli elementi distintivi tra le varie tipologie lavorative si discuterà anche delle figure professionali presenti in questo articolo, operatore "outbound" 6°/5° livello, per verificare la possibilità di inserire una categoria speciale che riguardi gli operatori inquadrati in questa area.
Art. 16
(Contratto di lavoro a tempo determinato - Lavoro interinale)
In considerazione del processo di riduzione delle collaborazioni di cui all'art. 18 e in considerazione del fatto che questo settore necessita di una particolare elasticità che giustifica una percentuale di contratti a termine e di lavoratori interinali superiore a quanto previsto dal vigente c.c.n.l., le parti convengono che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine del contratto di lavoro subordinato le ragioni di seguito riportate:
- intensificazione dell'attività produttiva in determinati periodi dell'anno;
- stagionalità;
- contratti stipulati al termine di un periodo di stage/tirocinio, PIP, formazione e lavoro, lavoro interinale, collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori assunti con età superiore ai 45 anni.
Le parti convengono che le imprese, in ogni unità produttiva, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti con le predette ipotesi di contratto a termine, indipendentemente dalla loro durata, e lavoratori interinali, su base mensile, in numero superiore al 40% dell'organico a tempo indeterminato (comprendente i contratti di formazione lavoro e apprendistato), i dipendenti saranno calcolati con il metodo del full time equivalent.
Tale percentuale scenderà al 35% a partire dal 1° ottobre 2006. Le parti si incontreranno entro la scadenza del presente protocollo per valutare la possibilità di ridurre ulteriormente detta percentuale.
Alla percentuale di cui sopra si aggiungono le ragioni di carattere sostitutivo (malattia, infortunio, maternità, congedi di vario tipo).
Per quanto riguarda le fasi di avvio di nuove attività (apertura di nuove sedi e/o aziende), la fase di avvio è stabilita in 12 mesi e per questo periodo la percentuale di cui sopra sarà elevata al 45%.
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per le motivazioni sopra riportate, si applica il diritto di precedenza per nuove assunzioni siano esse a termine o tempo indeterminato.
Il diritto di precedenza dovrà essere esercitato per iscritto dai lavoratori entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Le parti convengono che la data di presentazione della domanda e i carichi familiari sono i criteri per la graduatoria, tale graduatoria sarà consegnata annualmente alle R.S.A./R.S.U. e/o XX.XX. territoriali.
Eventuali altri criteri potranno essere definiti in sede di contrattazione di secondo livello.
L'intera materia potrà essere rivista nella contrattazione di secondo livello, in particolar modo per quanto riguarda l'ampliamento delle percentuali in caso di start up, nuove aperture e per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere di straordinarietà o occasionalità (ad esempio commesse relative ad indagini di mercato della durata di alcune settimane).
Art. 17
(Mobilità orizzontale)
In relazione alle esigenze tecnico-produttive, organizzative, il lavoratore può essere adibito a tutte le mansioni relative al livello nel quale risulta essere inquadrato, anche in ambienti organizzativi e siti produttivi diversi da quello di provenienza, purchè nel raggio di 30 km, con un preavviso di 15 giorni.
Per quanto riguarda i casi relativi a chilometraggi superiori saranno possibili accordi in sede aziendale e territoriale che regolino la materia.
Art. 18
(Collaborazioni)
In considerazione delle peculiarità del settore, ancora non regolamentato da accordi nazionali e con trend di crescita significativi, riveste una grande importanza per le parti firmatarie del presente accordo una regolamentazione dell'utilizzo dei collaboratori, siano essi occasionali che coordinati continuativi, con o senza partita IVA.
L'utilizzo delle collaborazioni sarà regolamentato dai seguenti limiti:
- per tutte le aziende aderenti ad Assocallcenter alla data di stipula del presente accordo, e ogniqualvolta una nuova impresa aderirà al presente protocollo, viene certificato il numero dei collaboratori, il numero dei dipendenti e la percentuale di collaboratori presenti in azienda calcolandola sul numero complessivo dei dipendenti (comprensivo di tempo indeterminato, suddiviso tra full-time e part-time, C.f.l., apprendisti), suddivisa per singola unità produttiva, la percentuale sarà calcolata con il metodo del full time equivalent.
Le imprese aderenti alla data di stipula del presente protocollo consegneranno i dati di cui sopra entro il 10 settembre 2003, per le imprese che aderiranno successivamente entro un mese dalla data di adesione.
I dati così certificati saranno oggetto di verifica nel secondo livello.
Dalla firma del contratto le aziende si impegnano ad una significativa riduzione di detta percentuale, dando priorità nelle assunzioni ai lavoratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Le parti si incontreranno nel secondo livello di contrattazione al fine di verificare l'applicazione di questa norma.
Alla scadenza del presente protocollo nazionale (30 settembre 2007) i collaboratori non potranno superare la soglia massima del 40% calcolata sui lavoratori dipendenti per singola unità produttiva.
Al fine di raggiungere tale obbiettivo, entro il 1° ottobre 2005 dovrà essere effettuato un abbattimento del 25% delle collaborazioni per le imprese che superano tale soglia.
Saranno possibili verifiche congiunte XX.XX./R.S.A./R.S.U./Assocallcenter a livello aziendale e/o territoriale, su richiesta delle parti firmatarie del presente accordo.
Assocallcenter si impegna a fornire, entro tre mesi dalla firma del protocollo nazionale e successivamente ogni anno entro il mese di aprile, una situazione aggiornata dei propri aderenti, con la specifica delle aziende appartenenti a gruppi sia alle XX.XX. stipulanti il presente accordo, che alle R.S.A./R.S.U. che ne facciano richiesta.
Per le aziende che aderiranno al presente protocollo successivamente alla firma del protocollo i due anni per arrivare alla riduzione del 25% del numero dei collaboratori decorreranno dall'adesione, fermo restando il 1° ottobre 2008 come data per rientrare nel limite del 40%.
Le parti firmatarie il presente accordo si incontreranno entro il 2006 per definire gli elementi che distinguono il lavoro subordinato dai rapporti di collaborazione, siano essi occasionali che continuativi, al fine di ricondurre nel giusto alveo i rapporti di lavoro, con l'obbiettivo di valutare una ulteriore diminuzione delle percentuali.
Le parti si incontreranno qualora intervenissero modifiche legislative in materia di collaborazioni.
Le parti si impegnano a definire entro settembre 2003 i compensi e gli aspetti normativi che riguardano i collaboratori siano essi occasionali che coordinati e continuativi.
Art. 19
(Formazione continua)
Le parti riconoscono FOR.TE (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario) quale Fondo di riferimento per le aziende del settore destinatarie del presente protocollo nazionale.
XV
Verbale di accordo 15 settembre 2004
Collaborazioni coordinate e continuative - Agenzie di scommesse
Premesso che
Le parti, nell'ambito dell'esercizio del diritto di informazione, così come previsto dagli articoli compresi nella Parte prima del vigente c.c.n.l. del "Terziario" ed applicabili alle agenzie di scommesse in forza dell'accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da agenzie di scommesse, sottoscritto in data 10 gennaio 2000 dalla SNAI con l'assistenza della Confcommercio e dalle stesse XX.XX. sopra riportate, hanno attentamente e congiuntamente esaminato la situazione organizzativa del settore e delle scommesse più in generale.
Le parti, in tale contesto, hanno in particolare valutato lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante sia dai processi di riforma del settore che da quelli concernenti le nuove normative di legge e contrattuali in materia di mercato del lavoro.
Le parti, al termine dell'esame congiunto, hanno convenuto sull'opportunità di proseguire il confronto con le modalità e gli obiettivi di seguito riportati:
- a livello nazionale sulla tematica inerente il processo di riforma del settore e le sue complesse problematiche organizzative, anche la fine di presentare alle Istituzioni competenti, ove possibile congiuntamente, proposte finalizzate allo sviluppo del mercato ed alla stabilizzazione della forza lavoro.
A questo livello convengono anche sull'impegno di avviare anche il 31 dicembre 2004 il confronto su specifiche materie, quali necessarie integrazioni all'accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da agenzie di scommesse del 10 gennaio 2000 al fine di definirne il suo funzionale aggiornamento;
- a livello aziendale e/o interaziendale territoriale, in via preferenziale il livello regionale, la tematica dell'organizzazione del lavoro, con particolare riguardo alle modalità di utilizzo delle diverse forme di impiego, agli orari di lavoro ed alle altre materie, così come previste dal vigente c.c.n.l. per la definizione del secondo livello di contrattazione;
- per le aziende plurilocalizzate in diverse regioni, la contrattazione di secondo livello avverrà a livello nazionale.
Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:
1) Al fine di favorire la continuità dei rapporti di lavoro autonomo e/o atipico in essere ed in applicazione di quanto previsto nell'art. 86, comma 1, legge n. 30/2003, gli attuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa vengono prorogati a tutto il 23 ottobre 2005.
Le parti si danno atto che la proroga dei suddetti contratti è in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia, in termini di prolungamento dell'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative per favorire la transizione del nuovo regime che sarà definito in ottemperanza a quanto previsto al successivo punto 2.
Si dà, inoltre, atto che la proroga riguarda i contratti in essere dalla data del 6 agosto 2004.
2) Prima della scadenza di cui al punto 1 dovrà essere conclusa la contrattazione di secondo livello, così come in premessa richiamata, nei cui accordi dovranno essere definite le diverse e alternative forme di collaborazione che in coerenza con l'obiettivo della stabilizzazione della forza lavoro consentano di mantenere e migliorare gli attuali standard di operatività ed efficienza.
3) Le parti, infine, nello spirito di quanto previsto dal vigente c.c.n.l. in tema di modalità e procedure di presentazione delle richieste per la contrattazione di secondo livello, concordano sulla opportunità che le piattaforme inviate dalle XX.XX. territoriali alle rispettive controparti, siano contestualmente trasmesse, per conoscenza, alle XX.XX. nazionali e allo SNAI nazionale, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida, ivi compresi i tempi di trattativa, definiti con il presente accordo.
XVI
Accordo 2 novembre 2005
Agenti immobiliari aderenti alla FIMAA
Premessa
Considerato:
- che il 16 dicembre 2002 veniva sottoscritto un Procotollo aggiuntivo al c.c.n.l. terziario 20 settembre 1999 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA;
- che in quella sede venivano rilevate le specificità di un settore in evoluzione quanto a disciplina dell'accesso alla professione e organizzazione del lavoro
Tutto ciò premesso
Le parti stipulanti il presente accordo confermano l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA, delle norme contrattuali del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 2 luglio 2004, con le modifiche e le integrazioni apportate nel testo unico 14 luglio 2005, con le decorrente ivi previste, nonchè del protocollo aggiuntivo 16 dicembre 2002 per i contratti stipulati in applicazione dello stesso, anche con riferimento alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante per le figure professionali aggiuntive al sistema di classificazione disciplinata dal c.c.n.l. terziario.
Le parti, confermano altresì la necessità che la classificazione del c.c.n.l. terziario, per essere aderente alle specificità del settore in questione, sia integrata con i profili professionali individuati nell'accordo 16 dicembre 2002, che si riporta in calce al presente accordo.
Le parti confermano altresì le disposizioni inerenti gli aspetti della disciplina dell'orario di lavoro come concordata nel richiamato accordo 16 dicembre 2002: orario settimanale, distribuzione dell'orario settimanale, articolazione dell'orario settimanale, flessibilità dell'orario, lavoro notturno, lavoro straordinario, maggiorazione del lavoro straordinario.
In materia di orario di lavoro, le parti dichiarano altresì che procederanno ad incontrarsi tempestivamente per uniformare le suddette disposizioni a quanto verrà definito a livello di c.c.n.l. terziario in materia di adeguamento delle disposizioni ivi contenute al D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni.
Le parti confermano, infine l'impegno ad incontrarsi in un periodo immediatamente successivo alla emanazione del decreto di cui all'art. 18 della legge n. 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l'accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminare congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti confermano il loro impegno al perseguimento dell'obiettivo dell'unificazione contrattuale del comparto dei servizi immobiliari.
Sistema di classificazione aggiuntivo al c.c.n.l. tertziario di cui al protocollo 16 dicembre 2002
Quadri
1. preposto ai sensi dell'art. 11, D.M. n. 452/1990;
2. capo del personale;
3. responsabile pubbliche relazioni.
4. responsabili di filiale operativa.
1° livello
1. capi servizio o responsabili settore contratti;
2. capi servizio o responsabili settore vendite;
3. capi servizio o responsabili settore contabilità;
4. capi servizio o responsabili settore pubblicità;
5. capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi.
2° livello
1. addetti esclusivamente alle informazioni clienti e all'organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;
2. addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;
3. addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;
4. addetti alle vendite.
3° livello
1. addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;
2. addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche;
3. xxxxxxxxxxx e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima;
4. impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al IV livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5. disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonchè con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;
6. visuristi presso l'U.T.E., la conservatoria registri immobiliari e gli uffici tecnici comunali;
7. incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa,
4° livello
1. addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;
2. segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;
3. accompagnatori alle visite immobiliari;
4. addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici sia pubblici che privati.
5° livello
addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori.
Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. n. 38/1989, sezione Agenti immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che il presente accordo, unitamente al c.c.n.l. terziario, che per tutto il periodo della loro validità e fino al loro rinnovo, devono essere considerati un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori sono globalmente migliorativi e, pertanto, sostituiscono ed assorbono ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le imprese ed il personale del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo.