A domanda Risponde Stefano USAI
Servizi e forniture capitolato e stipula
A domanda Risponde Xxxxxxx XXXX
del contratto d’appalto
20 MAGGIO 2021 dalle ore 16.00 alle 17.00
Quesiti
🞄 WHITE LIST REQUISITO DI PARTECIPAZIONE O REQUISITO EX ART. 80 COD APPALTI? (ANAC 1071/2018, 48/2019)
🞄 PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO, IN REGIME DI ESTREMA URGENZA PER IL NECESSARIO DISTANZIAMENTO DA OPERARE NELLE SCUOLE A CAUSA DELLA PANDEMIA, HO NOLEGGIATO N. 4 GRANDI TENDOSTRUTTURE DA UTILIZZARE COME SALE REFEZIONE PERCHÈ LE MENSE SONO STATE ADIBITE AD AULE NEI QUATTRO PLESSI SCOLASTICI, AL COSTO COMPLESSIVO DI CIRCA € 70.000,00 PER LA DURATA DELL'INTERO ANNO SCOLASTICO (SCADENZA 31 MAGGIO 2021). ORA
VORREMMO TENERE ANCORA LE TENDOSTRUTTURE ALMENO FINO AL 31.12.2021 IN ATTESA DI CONOSCERE GLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE FINO AL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO. È POSSIBILE RINNOVARE IL CONTRATTO, DEL VALORE DI ALMENO 60/70.000 EURO, ALLO STESSO FORNITORE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, NELLA CONSIDERAZIONE CHE SMONTARE E RIMONTARE LE TENDOSTRUTTURE, CON TUTTI I PROGRESSIVI AGGIUSTAMENTI ED ADEGUAMENTI FATTI NEL TEMPO, HA RICHIESTO MOLTA FATICA E GRANDI RESPONSABILITÀ ( PER LA SICUREZZA, ANTINCENDIO, ASL, ECC)?
🞄 SCRITTURA PRIVATA E ATTO PUBBLICO POSSONO ESSERE USATI
INDIFFERENTEMENTE O ESISTE UN CRITERIO DI DISCERNIMENTO?
🞄 QUANDO SI PROCEDE CON AFFIDAMENTO O PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA È NECESSARIO COMUNQUE PROCEDERE AL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA?
🞄 OPERATIVITÀ CLAUSOLA RISOLUTIVA IN CASO DI CONVENZIONI CON CONDIZIONI
ECONOMICHE PIÙ FAVOREVOLI ?
Quesiti
🞄 È POSSIBILE TRATTARE ANCHE I CONTRATTI CHE VENGONO STIPULATI
SU MERCATI ELETTRONICI?
🞄 IN CASO DI ESECUZIONE D'URGENZA LA STIPULA VIENE EFFETTUATA DOPO LA REGOLARE VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI E LO STAND-STILL, CORRETTO? L'AVVIO D'URGENZA IN TAL CASO VIENE COMUNICATO CON LA TRASMISSIONE DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE?
🞄 IL POS FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO? NON TROVO DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE LO IMPONGANO. SE L'IMPRESA NON ASSOLVE GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI, LA S.A. PUÒ (O DEVE) DETRARRE IL 20% DAI PAGAMENTI IN ACCONTO?
🞄 COME DISCIPLINARE OFFERTA TECNICA E COME INSERIRE
MANUTENZIONI OFFERTE?
🞄 L’imposta DI XXXXX IN CASO DI CONTRATTO STIPULATO CON LETTERA
COMMERCIALE. E' RICHIESTA? SU QUALI ALLEGATI?
🞄 (Risposta AE n. 347/2021)
Il nuovo impulso sulla velocizzazione della stipula dei contratti – la legge 120/2020
🞄 (art. 1, c. 1/art. 2)Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione
del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
🞄 (*) Tar Sicilia, Palermo, sez. III, n. 1536/2021
All’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, sono apportate le seguenti modificazioni:
🞄 a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le parole «espressamente concordata con l’aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «,
purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione
del contratto»;
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del
contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.».
Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:
- anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentanodi intercettare i fenomeni di intrusione criminalenella contrattualistica pubblica;
- rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.
🞄 Legge 136/2010
🞄 L’operatore economico assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, indicando nelle fatture il numero CIG e il periodo di riferimento.
L’operatore economico si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia sull’eventuale inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Pagamento fatture
🞄 dal 6 novembre 2020 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132/2020 che definisce le motivazioni consentite per l’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle
amministrazioni pubbliche, ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), con lo scopo di limitare notevolmente il numero di fatture rifiutate.
Clausola revisione del prezzo
Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) (I commi 1 e 2 prevedono ipotesi
tassative al di fuori no modifica ma nuova tara)
🞄 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
🞄 a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Clausola revisione del prezzo
🞄 L’art. 106 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento (…)
🞄 La norma prevede la facoltà – e non più l’obbligo (a
differenza di quanto stabiliva l’articolo 115 del decreto legislativo 163/2006) – della previsione di una clausola di revisione del prezzo. Clausola che può riguardare, in particolare, i contratti a prestazioni continuative.
🞄 (*) se la clausola (che deve specificare come avverrà l’adeguamento) non è inserita l’appaltatore non può chiedere l’adeguamento se non per via giudiziale
🞄 Possibile per i contratti pluriennali (no rinnovo no ripetizione ..dipende dalla proroga..)
🞄 Indice ISTAT in assenza dei prezzi standard ANAC
La posizione
dell’ANCI
🞄 L’apposizione della clausola, da parte dell’amministrazione, è
facoltativa, in linea con l’orientamento espresso dalla
giurisprudenza amministrativa secondo cui l’istituto della revisione è preordinato, nell’attuale disciplina (si faceva
riferimento all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, oggi abrogato), alla tutela dell’esigenza, propria dell’Amministrazione, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (Cons. St., sez. V, 23.4.2014, n. 2052).
🞄 Solo in via mediata l’istituto in esame tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni (Consiglio di Stato (sez. III 1/4/2016 n. 1309).
La posizione dell’ANCI contratti stipulati da un soggetto aggregatore
🞄 Si ricorda inoltre che la norma fa salve le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), che prevede la facoltà per
l’appaltatore o il committente di chiedere una revisione nel caso di contratti di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica che prevedono una clausola di revisione dei prezzi indicizzata al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione del
prezzo indicato al momento dell’offerta superiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale; in alternativa sono possibili la risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo.
La portata della clausola
🞄 L’apposizione di una clausola di revisione dei prezzi può essere opportuna per evitare il rischio che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario su cui è avvenuta la stipula del contratto e il rischio per l’impresa di subire l’alterazione
dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino nell’arco dell’esecuzione, che potrebbero indurla ad una
surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle
prestazioni”.
🞄 (*) responsabilità del RUP
🞄
La portata della clausola
🞄 Pur facoltativa si ritiene che l’adeguamento – soprattutto per contratti di servizi a prestazioni continuative – debba essere previsto dal parte del RUP anche per evitare lo “scadimento” delle prestazioni
determinato dall’erosione dell’utile dell’appaltatore per
effetto dell’andamento dell’inflazione.
🞄 Se la clausola viene inserita, il RUP dovrà anche curare la previsione di una adeguata disciplina dell’ applicazione pratica.
🞄 L’adeguamento non potrà che operare per il secondo anno di contratto in caso di xxxxxxx (e non di rinnovo che, autenticamente, è un nuovo contratto) e la dimostrazione del differenziale di prezzo deve essere dimostrata dall’appaltatore e riconosciuta previa verifica da parte del RUP (o del direttore
dell’esecuzione).
La portata della clausola
🞄 Anche in questo senso, il periodo successivo del comma in commento, puntualizza che le clausole (oltre che autorizzative di modifiche ma anche di revisione dei
prezzi) “fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti”.
🞄 Anche in questo caso, trattandosi di clausola già programmata non è necessaria l’adozione di un nuovo CIG. In relazione al caso della clausola revisionale è più semplice chiarire in che termini si pone il relativo impegno di spesa. Anche in questo caso si può scindere l’obbligazione giuridica che si perfeziona (potenzialmente) con l’aggiudicazione mentre
l’esigibilità matura nel caso in cui sorge il diritto (in questo caso al compenso revisionale) che richiede, tra l’altro, la dimostrazione - semplificando - di aver subito un aumento di prezzi.
BANDO TIPO N. 1/2017 ANAC
🞄 La clausola di revisione nei bandi tipo ANAC (n.
1/2017 e n. 2/2018)[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice] Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei
seguenti casi [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l’aggiornamento del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.
Lo split payment
🞄 La scissione dei pagamenti
🞄 Con l’introduzione dello split payment l’Erario ha inteso monitorare, e nel contempo salvaguardare, il gettito Iva derivante da operazioni con specifici soggetti. Tale metodo di inversione dell’onere di versamento, unitamente alla rivalsa e all’inversione contabile, consente infatti anche di ridurre l’evasione di tale imposta. Esso prevede che, per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati soggetti espressamente specificati dalla norma, l’imposta sia addebitata dal cedente o prestatore, ma versata all’Erario dal cessionario o committente, in regime appunto di
inversione dell’onere di versamento.
La questione delle varianti: la prestazione supplementare
🞄 b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale,
ove un cambiamento del
contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
🞄 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
🞄 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
La questione delle varianti la prestazione
supplementare (art. 106,
comma 1, lett. b))
🞄 La nozione di servizi supplementari, dovendo essere interpretata sia in adesione al suo significato letterale che con il rigore imposto dalla deviazione dalle regole concorrenziali che essa (eccezionalmente) importa, ha riguardo non già a prestazioni meramente aggiuntive, bensì a prestazioni ulteriori, funzionalmente connesse a quella originaria, che la integrino in quanto necessarie (per ragioni sopravvenute) ad assicurare quest’ultima.
🞄 Consiglio di Stato sez. III 7/10/2020 n. 5962
La questione delle varianti
la prestazione supplementare (art. 106,
comma 1, lett. b))
🞄 Il legislatore ha, in questo caso, utilizzato
impropriamente il termine “supplementari” laddove invece, nell’articolo 63 del medesimo Codice, utilizza il termine “complementari”. Questa apparente differenziazione ha destato non poche perplessità in merito anche al corretto inquadramento della fattispecie che, ad oggi, si ritiene sia da intendersi alla stregua del concetto di complementarietà di cui al previgente art. 57 del D. Lgs. 163/2006 così come confermato dall’ANAC, con la Delibera n. 388 del 12 aprile 2017.
dall’ANAC, con
la Delibera n. 388 del 12
aprile 2017.
🞄 Dunque nell’assetto normativo attualmente in vigore, la fattispecie dei c.d. lavori/servizi complementari, prevista nel d.lgs. 163/2006, quale ipotesi per il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, rappresenta uno dei casi in cui la SA può procedere a modifiche del contratto in corso di esecuzione, purché sussistano le condizioni espressamente e tassativamente indicate nella norma e l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore iniziale del contratto (salvo il caso di più modifiche successive, nel qual caso tale limitazione si applica al valore di
ciascuna modifica).
dall’ANAC, con
la Delibera n. 388 del 12
aprile 2017.
🞄 Quanto ai presupposti per ricorrervi, sia l’art.
106 sia l’art. 175 fanno riferimento a
lavori/servizi “supplementari”, specificando che ai fini del legittimo ricorso all’istituto in esame, occorre che gli stessi, non
previsti nell’appalto iniziale, siano divenuti “necessari”, nel caso in cui un cambiamento del contraente produca gli effetti indicati nelle norme stesse, con
riguardo all’impraticabilità della sostituzione del contraente originario per motivi economici o tecnici o a ritardi/aggravi/costi a carico della SA.
dall’ANAC, con
la Delibera n. 388 del 12
aprile 2017.
🞄 Inoltre non si fa più riferimento, come nel previgente art. 57, co. 5, lett. a), a “circostanze impreviste” (che costituiscono autonoma causa di ricorso alle varianti). Con riferimento all’importo del 50% del valore del contratto, che in passato rappresentava un limite massimo entro il quale si potevano affidare
al contraente originario lavori e servizi complementari, nelle disposizioni dell’art. 106 e 175 tale vincolo non appare confermato, posto che ai sensi del comma 7 dell’art. 106, in caso di più modifiche successive, detto limite è calcolato con riferimento al valore di ciascuna modifica.
Considerando 108
🞄 Le amministrazioni aggiudicatrici possono trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari lavori, forniture o servizi supplementari; in tali casi può essere giustificata una modifica del contratto iniziale senza una nuova procedura di appalto, in particolare quando le consegne complementari siano destinate o al rinnovo parziale oppure
all’ampliamento di servizi, forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali, lavori o servizi con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
Comma 7 dell’articolo 106
🞄 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) (…), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
🞄 * non è previsto per i settori speciali..
Comma 8 art.
106
🞄 8. La stazione appaltante (il RUP) comunica all'ANAC
le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera
b) (…) entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
Lett. c)
Le varianti tradizionali
🞄 . c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo
quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
🞄 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
🞄 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
🞄 (*) (ex art. 132/163-2006) Sono richieste entrambe le condizioni
🞄 (**) il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
🞄 (*) Avviso da pubblicare
Le motivazioni non possono essere generiche
c. 109
🞄 Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l’appalto, in
particolare quando l’esecuzione dell’appalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e
diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare
l’aggiudicazione e il suo valore prevedibile. (..)
Comma 14 comunicazioni ANAC
🞄 - inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
🞄 nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
🞄 importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.
🞄 Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.
Art. 108,
comma 1 (casi di risoluzione automatica)
🞄 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
🞄 b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche
🞄 4. Una modifica (…) è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
🞄 a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
🞄 b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
🞄 c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
🞄 d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
Consiglio di Stato sez. V 25/2/2020 n.
1394
🞄 L’art. 106, comma 1, lett. e) -del d.lgs. n. 50 del 2016-, consente la previsione di modifiche in estensione già nei documenti di gara, ma solo se si tratti di modifiche non essenziali ai sensi di tale norma e del
richiamato comma 4 dell’art. 106, e non sono
tali le modifiche che alterano l’equilibrio
economico del contratto a favore
dell’aggiudicatario in modo non previsto nel
contratto iniziale.
🞄 (*) aumento delle prestazioni richieste
Comma 8 e
art. 108, c. 1 lett. b)
🞄 8. ..comunicazione ANAC , entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
🞄 (108) possibile la risoluzione … con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera
e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
Comma 2 (modifiche c.d. de minimis)
🞄 2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
🞄 a) le soglie fissate all‘art. 35 (sotto soglia); b)(al di sotto del) 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Comma 2
🞄 Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
🞄 Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
Art. 108
(la modifica deve essere letta in “combinato disposto”)
🞄 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
🞄 con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
Il quinto
d’obbligo
(prima in presenza delle condizioni per le varianti ora..? )
🞄 106/12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 8/4 DM 49/2018
🞄 4. Nel caso di cui all’articolo 106, comma 12, del codice,
l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto
dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208
del codice
Tar Campania, sezione di Napoli, sentenza n.
5595/2020
🞄 il giudice rammenta che proprio “la natura derogatoria della normativa (…) comporta che la stessa possa trovare applicazione solo nei casi espressamente previsti, che sono pertanto di stretta interpretazione”.
🞄 In questa cornice operativo, quindi, deve dedursi (il RUP deve
dedurre) dall’inciso “qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni” , che detta fattispecie sia riferibile (ergo applicabile) alle sole circostanze imprevedibili e sopravvenute “nel corso dell’esecuzione del rapporto e giammai possa essere utilizzata per rimediare ad errori originari compiuti dalla stazione appaltante in sede di valutazione del fabbisogno ovvero per eludere gli obblighi discendenti dal rispetto delle procedure ad evidenza pubblica attraverso un artificioso frazionamento del contenuto delle prestazioni, come accaduto nel caso di specie”.
Tar Campania, sezione di Napoli, sentenza n.
5595/2020
🞄 Nel caso di specie, come già evidenziato, si legge in sentenza che le “necessità” erano già note “all’Amministrazione il vizio genetico della legge di gara circa la preesistente inadeguatezza delle prestazioni contrattuali cui parametrare le offerte”.
🞄 In questo modo l’agere del RUP è
evidentemente connotato dall’illegittimità (almeno) per la violazione (oltre che del comma sopra riportato) anche dell’art. 35, comma 6, del
D. Lgs. 50/2016, “che fa divieto”, conclude la
sentenza “alle stazioni appaltanti di procedere a meccanismi elusivi di frazionamento degli affidamenti per sottrarsi alle regole di evidenza pubblica”
Modifiche della durata del contratto
🞄 La proroga, comma 11
🞄 La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
🞄 Le opzioni
Penali
art. 113 bis
Obbligo/facoltà
?
(*) eterointegrativa
?
(riconducibilead un ritardo
dell’appaltatore e all’art. 1218 del c.c.)
🞄 4. I contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali
da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di
ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. (nb. A pena di risoluzione del contratto)
La determinazione della penale
🞄 Valore della prestazione e le ripercussioni concrete del ritardo e sull’incidenza nella realizzazione dell’interesse delle parti ..il giudice potrebbe intervenire per la riduzione se penale eccessiva
🞄 Art. 1384. c.c. (Riduzione della penale). La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento
Le competenze
nei lavori le sanzioni
irrogate dal RUP
Nei s/f se non coincide con il DEC altrimenti comunica al dirigente/responsabile del servizio (LG 3)
🞄 m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
🞄 g) svolge, in coordinamento con il direttore
dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e
fornendo all’organo competente
dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, …
Recesso ..il fondamento (art. 109)
🞄 art. 345 (abrogato dall'art. 256 del decreto legislativo n.
163 del 2006)
🞄 [1. E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.]
🞄 C.c. art. 1671 Recesso unilaterale dal contratto
🞄 Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Recesso (art. 109)
TAR
Campania Napoli sez. IV 3/8/2020 n.
3495
🞄 Nella fase contrattuale non trova applicazione l’istituto della revoca,
ma quello del recesso (art. 109 d.lgs. 50/2016) che prevede, peraltro, l’obbligo di indennizzare il contraente che patisce lo scioglimento del vincolo contrattuale (in merito, v. C.d.S. Ad. Plen. n. 14/2014 e, più di recente, T.A.R. Firenze, sez. I, 02/02/2018, n.187).
Recesso (art. 109)
TAR
Campania Napoli sez. IV 3/8/2020 n.
3495
🞄 Con il contratto (una volta stipulato) non si può parlare di
revoca dell’aggiudicazione
🞄 La revoca dell’aggiudicazione, oltre a essere uno strumento improprio in questa fase come descritto, risulta, allora, evidentemente sproporzionata in rapporto a delle, comunque non dimostrate, irregolarità dei documenti contabili che dovrebbero consentire il pagamento della prestazione. Tali irregolarità, non incidendo sulla prestazione offerta, avrebbero, semmai, potuto produrre dei ritardi nel pagamento o la sospensione degli stessi, ma non certo la revoca dell’aggiudicazione, con regresso dalla fase contrattuale a quella dell’evidenza pubblica.
Una simile problematica esecutiva, avrebbe, appunto, dovuto essere risolta in sede di esecuzione e non incidendo sugli atti autoritativi posti alla fine della fase dell’evidenza pubblica.
(Cons. Stato, Sez. V, 22
marzo 2016 n.1174).
🞄 E’ illegittimo un provvedimento di revoca
dell’aggiudicazione di una gara adottato le quante volte sia stato già stato stipulato il contratto di appalto,
“atteso che in tal caso la revoca verrebbe stata adottata in assenza del suo essenziale presupposto, e cioè di un oggetto costituito da un provvedimento che continua ancora a spiegare effetti, non essendo tale
l’aggiudicazione della gara in seguito alla stipulazione del contratto; in tal caso, per sciogliersi dal vincolo discendente da
quest’ultimo, l’Amministrazione deve ricorrere all’istituto del recesso ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006”
Consiglio di Stato sez. V 4/8/2017 n.
3909
🞄 Con la stipula del contratto di appalto si costituisce tra le parti, pubblica e privata, un rapporto giuridico paritetico intercorrente tra situazioni soggettive da qualificare in termini di diritti soggettivi e di obblighi giuridici.
Ne consegue che il riscontro di sopravvenuti motivi di inopportunità alla realizzazione del programma negoziale si riconduce all’esercizio del potere contrattuale di recesso previsto dalla normativa sugli appalti pubblici con scelta che si riverbera sul contratto configurandosi nell’esercizio di un potere contrattuale del committente di recedere da esso (e a prescindere dal nomen iuris utilizzato).
Revoca e recesso
🞄 E’ diverso l’oggetto su cui incidono:
🞄 La revoca incide sull’aggiudicazione
🞄 Il recesso sul contratto
🞄 Il primo è un provvedimento pubblicistico di
revisione
🞄 Il secondo è atto privatistico che incide sul rapporto negoziale
🞄 Incardina differenti giudici
🞄 G.A.
🞄 G.O.
🞄 Limite temporale: il primo si può esercitare fino a
quando non interviene la stipula del contratto
Procedimento RUP (art. 6 legge 241/90, art. 31 del Codice)
🞄 Dal punto di vista della P.A., si può affermare che tale potere officioso può essere utilizzato nei casi in cui, per effetto di sopravvenienze e nei casi in cui emergano situazioni patologiche della fase di esecuzione del contratto, in ipotesi diverse da quelle indicate per la risoluzione, anche se non è da escludere che il recesso potrebbe far
riferimento ad alcune previste dall’art 108 per la risoluzione portate alle estreme conseguenze ovvero nei casi in cui non si sia attivata la risoluzione ovvero non si sia dato seguito
all’avvio della stessa
🞄 Preavviso di recesso - per non vanificare la ratio e la finalità della previa comunicazione del preavviso e
l’assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni, l’impresa destinataria della comunicazione ben può presentare memorie e documenti a sostegno e giustificazione della propria posizione nel contratto e sulla bontà e correttezza delle prestazioni.
Due ipotesi
🞄 Più in particolare, la norma sul recesso prevede due casi in cui tale potere si mostra vincolato
dall’esito negativo delle informative antimafia in
relazione al rinvio a quanto dispongono gli articoli
88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 15. Si tratta di una speciale previsione in ordine all’obbligo
di recesso della stazione appaltante quando si verifichino i presupposti previsti dalla normativa antimafia che la giurisprudenza ha riferito alla nozione dell’autotutela autoritativa.
Rivalutazione dell’interesse pubblico sotteso all’appalto
🞄 basata su presupposti quali la rinnovata valutazione
dell’interesse pubblico per sopravvenienze e sul piano giuridico avente effetti di far cessare cessazione ex nunc del rapporto negoziale, come si evince dalle condivisibili affermazioni dell’Adunanza Plenaria n. 14/2014.
🞄 Ma è principio logico, oltre che giuridico, immanente nel nostro ordinamento che l’esercizio del potere non può mai essere arbitrario. Ne consegue che, pur in assenza
di puntale previsione, non può non affermarsi l’obbligo di motivazione dell’atto di recesso, del quale non viene precisata la forma e la natura, in relazione alle circostanze che, caso per caso, dovessero presentarsi, al fine di dare contezza che l’opzione pregiudizievole per il privato contraente che va supportata comunque da una valutazione comparativa degli interessi e diritti convolti per il perseguimento degli interessi generali attraverso lo strumento del contratto ( di lavori, servizi o forniture).
Obbligo di rimuovere il materiale dal magazzino
🞄 L’inosservanza dell’obbligo da parte dell’impresa,
autorizza la stazione appaltante ad effettuare d’ufficio lo sgombero a spese dell’impressa stessa, attraverso l’autotutela
esecutiva, formalizzata iin una determinazione corredata di apposito verbale di constatazione, ai sensi degli art. 21 ter e art. 21 quater L. n. 241/90 nonché dell’art. 823 C.C. ( per il principio Cons.
Stato, Sez. V, 14 luglio 2015 n. 3531) avvalendosi
eventualmente di mezzi propri, delle
forze dell’ordine e, per i Comuni, della Polizia
Municipale.
Motivi
🞄 In tema di appalto di opere pubbliche, una volta che l’accordo contrattuale sia da considerare concluso in modo definitivo e definitivamente efficace, la scelta della p.a. committente di non eseguire l’opera come progettata, compiuta per sopravvenuti motivi di opportunità, rientra nell’ambito del potere, non pubblico di revoca, ma contrattuale di recesso, di cui all’art. 345 l. 20 marzo 1865, n. 2248. all. F, sicché la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26 giugno 2003, n. 10160).
🞄 Ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, non può ritenersi sufficiente il semplice decorso di sessanta giorni dall'aggiudicazione, senza considerare tuttavia la necessaria fase sospensiva successiva all'aggiudicazione (riguardante, per esempio, il termine per il deposito della cauzione definitiva e della polizza assicurativa unitamente all'altra documentazione richiesta, la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Amministrazione tra cui anche l'assenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia ai sensi dell'art. 4 D.L.vo 8.8.1994 n.490 e successive modificazioni, le liberatorie degli enti previdenziali e assistenziali, le approvazioni di rito e quant'altro).
Motivi
🞄Fatti sopravvenuti: l’opera non è
più utile o economica
🞄Diversa valutazione
dell’interesse pubblico prima apprezzato positivamente poi, rimeditazione, in modo negativo
..
Clausola
🞄 La stazione appaltante si riserva la facoltà, per sopravvenuta rivalutazione degli interessi pubblici di cui al presente appalto ed ai sensi di quanto previsto dall’articolo 109, comma 1 del Codice dei contratti
(decreto legislativo 50/2016), di recedere, in qualunque
momento, dal contratto.
🞄 Preavviso di 30 giorni ..cessazione immediate delle prestazioni
🞄 Per quanto non previsto si applica l’articolo 109 del
Codice dei contratti (decreto legislativo 50/2016)
🞄 (per intendersi ….si pagano le prestazioni eseguite
accettate dal DEC/RUP)
Risoluzione (art. 108)
🞄 La P.A. dispone di ulteriori strumenti “stragiudiziali”
per risolvere il contratto oltre quelli previsti dal C.C.
– richiamato dall’articolo 30 del codice (c. 8 “alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”) – artt. 1453 e ss e 1662 c. 2, l’articolo 108 prevede la possibilità di risolvere il contratto senza necessità di adire il giudice ordinario (senza azione giurisdizionale)
🞄 Il RUP lg3
🞄 t) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
Risoluzione (art. 108) – scioglimento automatico del contratto per perdita dei requisiti necessari per contrarre
🞄 2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
🞄 a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
🞄 b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all‘art. 80.
🞄 (*) atto vincolato senza vaglio discrezionale
Il grave inadempime nto (108) – DL/DEC
devono informare il RUP
🞄 3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto
Al grave ritardo segue la diffida ad adempiere
…(art. 108)
🞄 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
La risoluzione del contratto al di fuori delle ipotesi civilistiche (art. 108, c. 1) (possono)
🞄 Dal diritto comunitario 3 ipotesi:
🞄 - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto, invece, un nuovo appalto (mancato rispetto delle regole)
🞄 - l’appaltatore avrebbe dovuto essere escluso (art.
80, c. 1 art. 136, c1) (annullamento
dell’aggiudicazione)
🞄 - grave violazione degli obblighi del T. UE
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto, invece, un nuovo appalto (mancato rispetto delle regole)
🞄 Es.
🞄 - modifiche che se fossero state previste all’atto della gara avrebbero consentito ulteriore partecipazione di altri operatori
🞄 - la modifica cambia l’equilibrio economico del
contratto
🞄 - la modifica estende notevolmente l’ambito di
applicazione del contratto
🞄 Sostituzione contraente per cause diverse da quelle previste art. 106, c. 1 lett. d)
Art. 108/c. 1, lett. b) (mancato rispetto delle regole)
🞄 b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo (non sup. al 50%); con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); (sotto soglia e non sup. 10%)
Clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa
deve descrivere con precisione la condotta inadempiente, quindi, opera automaticamente nel momento in cui la descritta condotta si verifica nella realtà. (Corte diCassazione, sez. ICivile, sentenza n. 21740/16;
🞄 clausola risolutiva espressa le seguenti cause: …
🞄 - inadempimento sui termini di intervento e consegna beni;
🞄 la consegna di beni di qualità diversa (inferiore) rispetto a
quelli forniti come campione;
🞄 il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del servizio;
🞄 nel caso in cui sia stato verificato che l’appaltatore economico non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto;
Clausola risolutiva espressa
🞄 Inadempienza sulla richiesta di sostituzione dei beni affetti
da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi;
🞄 la reiterata violazione delle norme del presente contratto;
🞄 in caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di
risoluzione l’esito negativo per un n. di tentativi di
collaudo.
🞄 …
Cessione dei crediti (c. 13
art. 106)
🞄 13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Cessione dei crediti (c. 13
art. 106)
🞄 Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato
La regolarità contributiva e fiscale (art.
30/5)
🞄 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
🞄 5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La regolarità contributiva e fiscale (art.
30/5)
🞄 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.