ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
Testo in vigore dal 1° novembre 20101.
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE
DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
Considerando che l'azione contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando l'importanza di assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti le infrazioni attinenti alla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue:
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
-alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di
1 Nella medesima data è decaduto l’Accordo firmato a Belgrado il 10.11.1965 riguardante la stessa materia
sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione Federale doganale, per la Repubblica Federale di Jugoslavia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
g) "consegna controllata", il metodo che permette alle merci conosciute o sospettate di traffico illecito di entrare nel, uscire da o circolare nel territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' delle stesse, allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
h) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
j)"stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti.
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 2
1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo Accordo non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto
privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA
Articolo 3
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale.
Articolo 4
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali necessarie e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
CASI DI ASSISTENZA
Articolo 5
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria delle merci e l'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Articolo 6
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) le merci in transito o in deposito sospettate
dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
d) i luoghi sospettati dall'Amministrazioni doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Articolo 7
1. Le Amministrazioni doganali si forniscano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.
Articolo 8
Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni:
a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita;
b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.
Articolo 9
Le Amministrazioni doganali:
a) si assistono reciprocamente riguardo all'esecuzione delle preventive misure e dei procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
CONSEGNA CONTROLLATA
Articolo 10
Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci integre, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.
DOCUMENTI ED INTELLIGENCE
Articolo 11
1. I documenti originali sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati.
2. I documenti, l'informazioni e
l'intelligence da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.
UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI
Articolo 12
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente a condizione che le disposizioni legislative interne dell'Amministrazione che li riceve non vieti tali comunicazioni.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle informazioni concernenti infrazioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate solamente alle altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga.
4. I documenti, le comunicazioni e le informazioni possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico prodotte in ogni forma e per lo stesso scopo.
5. In ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica italiana in quanto Stato membro dell'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, quando vi sia necessita', trasmessi alla Comunita' Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
6. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente, per l'applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata ai documenti ed alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente.
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Articolo 13
Allorquando dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte Contraente che fornisce informazioni o, almeno il livello di protezione che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, che e' parte integrante di quest'ultimo.
COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE
Articolo 14
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente,
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento,
d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. I documenti, le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari di questo Ufficio viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente in conformita' con le disposizioni previste nell'art. 19.
6. Le Amministrazioni doganali adottano tutte le misure affinche' i loro funzionari, responsabili per la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, mantengano reciprocamente relazioni personali e dirette.
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
Articolo 15
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o
delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente, oppure
c) indicare quali sono le autorita' competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, puo' comportare la raccolta delle disposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
Articolo 16
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, registri ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale;
b) procurarsi copie dei documenti, registri ed altri dati concernenti quella infrazione doganale,
c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente, siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, devono essere in grado ogni momento di fornire la prova del loro mandato. Essi, beneficiano sul posto della stessa, protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
ESPERTI E TESTIMONI
Articolo 17
1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad una infrazione doganale perseguita nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i citati procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualita' il funzionario dovra' deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente, che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa
rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
COSTI
Articolo 18
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 19
1. L'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
2. Viene istituita una Commissione mista italo jugoslava, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane ed il Direttore Generale dell'Amministrazione Federale doganale o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
3. I problemi per le quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanati per via diplomatica. 4. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e' necessario.
AMBITO TERRITORIALE
Articolo 20
Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.
ECCEZIONI
Articolo 21
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa sia di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si' riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata all'Amministrazione doganale adita, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA
Articolo 22
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che le Parti Contraenti si sono notificate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.
Articolo 23
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
Il presente Accordo cessera' di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
Articolo 24
L'Accordo di mutua assistenza amministrativa, per la prevenzione e la repressione di frodi doganali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, firmato a Belgrado il
10 Novembre 1965, cessera' di essere applicato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Jugoslavia, dalla data in cui questo Accordo entrera' in vigore. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato il presente Accordo.
FATTO A Belgrado il 29 marzo 2002, in due originali, nelle lingue Italiana, Serba ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.
Per il Governo della Per il Governo Federale della Repubblica Italiana Repubblica Federale di Jugoslavia
ALLEGATO
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati;
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, cosi' come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di contestare l'esistenza di' uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome del responsabile di tale schedario;
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di' dati personali che la riguardano, in un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ali paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5.1 Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.
5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del
presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.
5.3 La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.