Schema contratto di locazione di locali ad uso commerciale/ esercizio pubblico siti in Valle Mosso frazione Campore n.113
MODELLO E
Schema contratto di locazione di locali ad uso commerciale/ esercizio pubblico siti in Valle Mosso frazione Campore n.113
L’anno a questo giorno del mese nella sede municipale il Comune di Valle Mosso con sede in Valle Mosso via Roma n.40
CF partita IVA ,di seguito indicato come " Locatore",quì rappresentato dal Sig. nato
a il Cod.Fisc.
nella sua qualità di Responsabile Settore , domiciliato per questo atto presso la sede municipale del Comune di Valle Mosso
E
il sig./la sig.ra , nato/a , il
,
residente in via , CF/ partita IVA ,
in proprio oppure quale legale rappresentante di , con sede in , CF/ partita IVA , di seguito indicato come Conduttore,
PREMESSO
che il Comune di Valle Mosso con deliberazione di G.C.n.........in data............... e successiva determinazione del Settore.............n.........del ha approvato gli atti di gara per l'affidamento in
locazione commerciale dell'unità immobiliare di seguito descritta sita in Valle Mosso frazione Campore n........
che con determinazione del Settore.............n.........del............è stato disposto l'affidamento a favore .............
che il Conduttore a seguito di procedura di affidamento per procedura aperta e dopo aver preso visione dell'immobile ed averlo ritenuto idoneo alle proprie esigenze, ha espressso l'intendimento di prendere in locazione tale immobile meglio identificato nella planimetria allegata "A" al presente contratto
che le costituite parti, sono addivenute alla sottoscrizione della presente scrittura privata regolata dai seguenti patti contrattuali:
Art. 1 Premessa
La premessa che precede, costituisce il logico e necessario presupposto della presente scrittura privata e le costituite parti, d'accordo, le attribuiscono la valenza del patto primo.
Art. 2 Individuazione dell’immobile e oggetto del contratto
Il Locatore concede in locazione al Conduttore , che a tale titolo accetta, l’immobile sito in , via
n.
piano
composto da con
servizi e accessori, di una superficie complessiva di circa identificato con i seguenti dati catastali: foglio mappale subalterno cat.catastale Classe vani rendita Euro
Il Locatore proprietario della suddetta unità immobiliare, al momento della stipula del presente contratto, dichiara:
• con riguardo alla conformità dell’immobile e alle norme edilizie ed urbanistiche che
• con riguardo alla conformità degli impianti e alle normative vigenti che Il Locatore, con riguardo alla Certificazione energetica, consegna al Conduttore attestazione ACE rilasciata il
Art. 3 Durata della locazione. Disdetta e rinnovazione del contratto
La locazione ha la durata di anni sei con decorrenza dal e termine al
La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni,di sei anni in sei anni qualora non sopravvenga disdetta da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a/r.
E' facoltà del conduttore recedere anticipatamente dal presente contratto, con preavviso al locatore di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avvenire, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. E' fermo ed impregiudicato comunque l‘obbligo di corrispondere il canone dovuto e gli oneri accessori per l'intero periodo di preavviso.
Il condutttore è tenuto a comunicare al locatore ogni variazione della compagine societaria in modo tempestivo. Non sono consentite variazioni della veste giuridica del contraente originario (passaggio da ditta individuale a società o variazioni della compagine societaria - ingresso di nuovi soci, con o senza recesso dei vecchi) finalizzati ad eludere un subingresso, che potrà essere consentito solo ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
Al termine del contratto nessuna somma sarà in ogni caso dovuta dal concedente al gestore, neppure a titolo di avviamento.
Art. 4 Canone di locazione
L’importo del canone annuo è di euro (in lettere ) , da pagarsi in rate mensili anticipate di euro (in ), non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante versamento diretto al Tesoriere comunale o tramite bonifico bancario.
Il canone di locazione verrà automaticamente aggiornato, a decorrere dal secondo anno, in base agli indici Istat, nella misura del 75%, in relazione alla variazione intervenuta nell'anno precedente con riferimento al mese di..............
L'omesso o ritardato pagamento di tre rate del canone mensile di locazione pattuito, anche non consecutive, comporterà la risoluzione ipso iure del presente contratto in danno del conduttore che si obbliga, in tali ipotesi, a corrispondere, in favore del locatore, oltre al canone pattuito, anche gli interessi moratori pari agli interessi legali di cui agli artt1284 e segg. del c.c., maggiorati di 4 punti ( e comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalle legge n.108 del 07.03.1996) sulle somme dovute a far data dal momento in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento fino all'effettivo ed integrale soddisfo.
I pagamenti del canone di locazione dovranno risultare esclusivamente da ricevute a firma del locatore o ricevuta del bonifico bancario e rimane escluso ogni altro mezzo di prova compreso il giuramento.
Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al
rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.
Art. 5 Oneri accessori
Sono a carico del Conduttore gli oneri accessori di sua competenza come previsti dall’art. 9 legge 392/1978che egli si impegna a corrispondere (con rate mensili anticipate al Locatore), salvo conguaglio da effettuarsi a fine gestione condominiale.
Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere il pagamento dei canoni o degli
oneri accessori.
Saranno a esclusivo carico del Conduttore, fino alla materiale riconsegna dell’immobile, tutte le spese di esercizio,di contratto, le imposte, le tasse ed i canoni per : fognatura, luce, acqua, gas, riscaldamento raffrescamento, utenze telefoniche e telematiche,ecc.nessuna esclusa, nonché gli oneri dell'eventuale area adibita a dehors con eventuali piante verdi e dello smaltimento rifiuti.
Sono altresì a carico del Conduttore le riparazioni e le spese di manutenzione ordinaria dell’unità immobiliare locata e dei locali di pertinenza , il premio per l’assicurazione dello stabile e ogni altra connessa al funzionamento e alla manutenzione degli impianti e spazi comuni. Detti oneri accessori verranno corrisposti alla stregua della ripartizione millesimale e/o pro quota parte unitaria attribuita a ciascun condomino.
Art. 6 Indennità di avviamento e divieto di cambio di destinazione
I locali si concedono esclusivamente per l’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.
È fatto espresso divieto al Conduttore di mutare la destinazione d’uso dell’immobile, senza preventiva autorizzazione scritta del Locatore.
Parte Conduttrice espressamente dichiara che l’attività:
• comporta contatti diretti per la vendita con il pubblico;
Le spese per gli adempimenti amministrativi necessari per poter legittimamente svolgere nei locali l’attività di somministrazione alimenti e bevande sono a carico del Conduttore. Egli si accolla tutti gli oneri e le spese necessarie e occorrenti per la predisposizione dell'immobile allo svolgimento dell'attività e per l'ottenimento delle licenze. Il Conduttore dovrà inoltre dotare i locali di tutti gli arredi e atrezzature necessari per l’esecizio dell’attività e in conformità alla normativa vigente che regola il settore e assumere la relativa manutenzione degli stessi locali,a proprio ed esclusivo onere,senza diritto a rimborsi,compensi di qualsiasi natura, neanche al termine della gestione. Alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere liberati da tutti i beni di proprietà del conduttore, salvo gli eventualui arredi fissi e gli abbellimenti e le migliorie in genere che non sono asportabili che diverranno di proprietà comunale alla scadenza del contratto senza alcun rimborso o compenso di qualsivoglia natura. Il Conduttore si accolla altresì l'onere, a sua cura e spese, delle opere imposte nel corso della locazione, dalla natura dell'attività esercitata in relazione ai requisiti della stessa e alle modificazioni ed adattamenti imposti dall'autorità per l'esercizio delle stesse. Resta inteso che l'uso della struttura è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi preposti.Pertanto il gestore deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.
In ipotesi di vendita o nuova locazione, Parte Conduttrice ha diritto di prelazione.
Art. 7 Dichiarazione di stato dell’immobile e riconsegna dei locali
Il Conduttore dichiara che i locali, oggetto del presente contratto, sono già stati visitati e trovati in buono stato, di completo gradimento e idonei all’uso convenuto e di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova. Il Conduttore si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza nello stesso stato, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, il Conduttore dovrà pagare al Locatore una indennità per l'occupazione senza titolo pari al canone di locazione fino a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo,comunque, il risarcimento del maggior danno.
Resta salvo il diritto del locatore di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.
Art. 8 Manutenzione, divieto di innovazioni ed eventuale acquisizione delle migliorie alla proprietà
Il Conduttore si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. Civ,. ad eseguire a sua cura e
spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile offerte in sede di gara. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative all'allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 cod. civ. non avrà diritto a pretendere dal Locatore alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso e il godimento della cosa locata.
Il Conduttore dichiara che la cosa locatagli è adatta all'uso convenuto. Il locatore resta in ogni caso esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.
Le opere di adeguamento per l'esercizio delle attività, così come eventuali modifiche o miglioramenti della struttura, sono a carico del Conduttore e devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale; sarà onere del Conduttore provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie ad assumersi le spese di qualunque natura. Le opere eseguite con le modalità sopra indicate così come tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dal Conduttore, resteranno alla cessazione della locazione,
per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'immobile locato a beneficio del Locatore, senza che il Conduttore o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.
Sono inoltre a carico del Conduttore le riparazioni relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.
Si precisa che rientrano tra le manutenzioni ordinarie: la tinteggiatura dei locali,idrulico,elettricista,falegname,muratore,vetraio sanitari,serrature e chiavi,cardini degli infissi superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle bdi pavimentazione e di rivestimento,tutti gli interventi sulle atrezzature ed arredi, nessuno escluso, tutti gli interventi su eventuali dehors compresa la potatura e sfalcio delle piante efiori dell'eventuale verde di pertinenza.
Nei casi previsti dagli artt.1583 e 1584 c.c. La parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili , dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata.
Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore e i terzi per i danni derivanti da sua colpa e omissione degli obblighi negoziali di manutenzione.
Il Locatore fa espresso divieto al Conduttore di eseguire nei locali lavori di modifica, sia pure di miglioramento, salvo autorizzazione scritta. Qualora il Locatore presti il consenso scritto per l’esecuzione die suddetti lavori, il Conduttore si dichiara disponibile a ripristinare lo stato dei luoghi alla fine del rapporto locativo. Le eventuali migliorie effettuate compresi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, anche se autorizzate, rimarranno a vantaggio dell’unità locata e senza diritto ad alcun rimborso a favore del Conduttore,e ciò ad espressa deroga degli artt.1592 e 1593 cod.civ.
In caso di opere o lavori resi necessari da imposizioni normative sopravvenute inerenti l’attività di cui all’art. 6, il Locatore non potrà negarne, senza giustificato motivo, l’esecuzione.
La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico edilizie produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore rispetto al mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore.
Qualora ilConduttore apporti modifiche di qualsiasi natura e specie senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, quest’ultima avrà diritto di richiedere il ripristino a spese del
conduttore, nonchè il risarcimento dei danni. A tal fine l’amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
Art. 9 Divieto di cessione del contratto e di sublocazione anche parziale
È fatto divieto espresso ed assoluto di cedere o sublocare in tutto o in parte,sia a titolo oneroso che gratutito l'immobile, di immettervi persone estranee o comunque mutarne la destinazione, anche parziale,rispetto a quella contrattualmente stabilita fatti salvi i casi previsti dalla legge e in particolare dall’art. 36 legge 392/1978.
Anche nel caso in cui la cessione del contratto ovvero la sublocazione dell'immobile sia stata autorizzata dal Locatore,come pure nell'ipotesi di cui all'art.36 della legge 27 luglio 1978, n.392, il Conduttore resta obbligato in solido con il terzo subentrante per tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto.
Art. 10 Esonero di responsabilità del Locatore
Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare da fatti colposi o dolosi od omissioni di terzi. Il Locatore è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi, delle forniture e da qualsiasi altra responsabilità e speficatamente in caso di furti di materiali di proprietà del gestore o di terzi custoditi nei locali e così pure degli effetti personali lasciati nei locali stessi, che dovesse subire con o senza scasso.
Il Conduttore manleva il Locatore contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, dei propri collaboratori o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall’iimobile in oggetto.
Art. 11 Diligenza del Conduttore e ispezione dei locali
Il Conduttore è costituito custode dell'immobile locato e si obbliga a usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il Locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque,fughe di gas,ecc. e da ogni abuso o trascuratezza nell'uso dello cosa locata.
Il Locatore, previo preavviso, potrà ispezionare o far ispezionare i locali, tenuto conto delle esigenze dell’attività ivi svolta. Inoltre il Conduttore, verficatesi le condizioni di scadenza contrattuale, si impegna a consentire la visita dell'immobile da parte di aspiranti nuovi conduttori una volta la settimana per almeno due ore e giorni da concordarsi, a pena di risarcimento dei danni.
Art. 12 Responsabilità del Conduttore
Il Conduttore assume a proprio totale rischio tutte le conseguenze derivanti dalla attività svolta nei locali suddetti, rendendone comunque indenne da ogni responsabilità il Locatore. Il Conduttore è diretto responsabile non solo dei danni, ma anche delle molestie, a qualsiasi titolo, causa o evento, possano essere arrecati a condomini e vicini.
Art. 13 Deposito cauzionale
A garanzia di tutte le obbligazioni che assume col presente contratto, il Conduttore versa al Locatore, che con la firma del presente contratto ne rilascia quietanza, una somma di euro
(in lettere ) pari a tre mensilità, a titolo di deposito cauzionale non imputabile in conto canoni. Il deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dal termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali e dell’osservanza delle obbligazioni contrattuali.
oppure
A garanzia di tutte le obbligazioni che assume col presente contratto, il Conduttore, a titolo di deposito
cauzionale, rilascia a favore del Locatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, idonea
fideiussione bancaria o assicurativa espressamente prevista «a prima richiesta» per un importo di euro
(in lettere ). La fideiussione sarà valida sino al .......( 30 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto). Entro tale data le Parti verificheranno lo stato dei locali e l’osservanza delle obbligazioni contrattuali.
Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa del Conduttore, salvo quanto disciplinato espressamente nelle singole clausole, questi perderà a titolo di penale la cauzione versata, salvo il diritto del Locatore al risarcimento di tutti i maggiori danni subiti,subendi o comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice.
Art.14 Fallimento
Nel caso di fallimento del Conduttore, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto, fatto salvo ogni altro diritto, il locale dovrà essere prontamente
riconsegnato.
Art. 15 Risoluzione espressa
Il mancato adempimento dei patti stabiliti ai numeri 4. (Puntuale pagamento dei canoni), 6. (Divieto del cambio di destinazione), 8. (Divieto di eseguire lavori o innovazioni senza consenso scritto), 9. (Divieto di cessione e sublocazione) e 14 (Fallimento), comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno.
Art. 16 Privacy
A norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 il Conduttore e il Locatore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione.
Art.17 Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della
competenza giudiziaria, il Conduttore elegge domicilio nell’immobile a lui affittato in Valle Mosso, Via , e per il caso che in seguito più non li detenga, elegge domicilio presso l'Ufficio di
Segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Art.18 Diritto applicabile
Per quanto non contemplato nel presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L. 392/78, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all‘uso disciplinare dell’immobile locato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d’igiene e di Polizia Urbana.
Ogni modifica al presente contratto potrà avvenire solo con atto scritto.
Art. 19 Imposta di bollo e di registro
È a carico del Conduttore l’imposta di bollo per il presente contratto, nonché l’imposta di bollo per le ricevute di pagamento (quietanze), se dovuta.
L’imposta di registro è a carico del Locatore e del Conduttore in parti uguali. Per gli anni successivi, il Locatore provvederà al pagamento dell’imposta di registro richiedendo il 50% dell’imposta
pagata al Conduttore, il quale si impegna a effettuare il rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 20 Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l’avvio dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le Parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento della Camera di Commercio di Biella, iscritta nel Registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Luogo data
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare espressamente la clausola 6 (Indennità di avviamento e divieto di cambio di destinazione), 8 (Manutenzione, divieto di innovazioni ed eventuale acquisizione delle migliorie alla proprietà ), 9 (Divieto di cessione del contratto e di sublocazione anche parziale), 10 (Esonero di responsabilità del Locatore), 12 (Responsabilità del Conduttore), 13 (Deposito cauzionale), 14 ( Fallimento) ,15 (Risoluzione espressa), 17 ( Domicilio), 20 (Risoluzione delle contreversie).
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
Allegato A : planimetria dell’immobile.