DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;
b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 116 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 57 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 38, comma 2, lettera e), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in euro 105.883 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.