FONDAZIONE EDMUND MACH
Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 32433/00 del 28/06/2000
della Direzione delle Entrate di Trento per l’importo complessivo di Euro XX,00
Inerente al presente contratto/convenzione.
FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Sede Legale: 38010 San Xxxxxxx all’Xxxxx (XX) Xxx Xxxx, 0 – Partita I.V.A. 02038410227
Racc. n. /2018
CONTRATTO D’APPALTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E AVVIO AL FUNZIONAMENTO DI DUE SPETTROMETRI NMR A SERVIZIO DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Tra
FONDAZIONE XXXXXX XXXX (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Cles (TN) il
31 maggio 1975, direttore generale della FEM, domiciliato in San Xxxxxxx all’Adige, presso la sede della FEM in Via E. Mach, n. 1, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della FEM al presente atto giusta procura conferita dal Presidente di FEM autenticata in data 27 agosto 0000,
x
XXXXXXXXXX (da qui innanzi IMPRESA) con sede legale in XXXX (XXX), via XXXXX, XXX, partita IVA e codice fiscale XXXXXX, rappresentata XXXXXX, nato a XXX (XX) il XX XXX XXX, domiciliato per il presente atto presso l’ IMPRESA,
quale fornitore. Premesso che:
- con determinazione del direttore generale n. 59/5 di data 16 novembre 2018
è stata indetta la procedura di gara l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto;
- la procedura di gara è stata espletata, in via telematica, tramite gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 nonché ai sensi art. 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM (gara telematica n. 74463);
- il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento. Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Asse 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione” - Azione 1.1.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Avviso n. 05/2017 “Sostegno alle infrastrutture di ricerca” – CUP C49H18000000001.
- con determinazione n. XX/5 di data XX XXX 2018 l’IMPRESA è stata individuata quale aggiudicataria della procedura di gara avendo presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo;
- la verifica dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, richiesti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2006, ha dato esito positivo;
- il termine dilatorio per la stipulazione del presente contratto è scaduto il XX XXX 2018;
Stipulano il seguente:
CONTRATTO D’APPALTO DI FORNITURA ART. 1
(Oggetto e finalità del contratto)
1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, installazione, avvio al funzionamento (nella formula “chiavi in mano”) e servizi connessi di due spettrometri NMR a servizio dell’attività del Centro Ricerca ed Innovazione della FEM. Trattasi, in particolare di:
a) Art. 1 - n. 1 spettrometro NMR operante su 1H a 400 MHz (con magnete standard bore) per studi di profilo metabolico di alimenti e studi di tracciabilità (2H) in campo agro-alimentare-ambientale;
b) Art. 2 - n. 1 spettrometro NMR operante su 1H a 600 MHz (con magnete standard bore) per la delucidazione strutturale di nuovi metaboliti naturali e per studi avanzati di metabolomica in campo agro-alimentare-nutrizionale, compresa anche l’analisi diretta di biofluidi.
2. L’IMPRESA si impegna ad effettuare la fornitura a tutte le condizioni, quantità e modalità stabilite e accettate nella documentazione di gara, nel capitolato speciale d’appalto (d’ora innanzi CSA), nel suo allegato tecnico, nei chiarimenti inviati in sede di partecipazione alla procedura di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata alla FEM che da parte sua accetta. Tali documenti e il DUVRI, per quanto materialmente non allegati al presente contratto, ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale e si ritengono visionati ed accettati dall’IMPRESA con la sottoscrizione del contratto oltre che con separata sottoscrizione.
3. I beni forniti e i servizi richiesti devono possedere le caratteristiche tecniche minime definite dal CSA e dal suo allegato tecnico oltre alle caratteristiche tecniche migliorative offerte dall’IMPRESA. Eventuali divergenze, riscontrate dal direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM, indipendentemente dalla verifica di idoneità effettuata in sede di partecipazione alla procedura di gara, devono essere prontamente eliminate pena la loro non conformità.
4. La fornitura comprende tutta la componentistica, materiali, eventuali licenze, mezzi, lavori, mano d’opera, facchinaggi, traslochi, montaggi, smaltimento imballi e quant’altro necessario in modo da consegnare i beni di cui all’allegato tecnico al CSA completi di ogni loro parte, installati a regola d’arte e funzionanti. Sono pertanto compresi anche tutti i materiali di consumo per consentire l’effettuazione delle prove di funzionamento.
5. Tutti i beni forniti devono essere nuovi di fabbrica, del più elevato livello di tecnologia disponibile, esenti da vizi. Devono inoltre essere conformi alle vigenti normative europee in materia di sicurezza (marchio CE) e vantare un marchio di qualità di produzione certificato da standard ISO 9001 e ISO 13485.
6. La strumentazione acquistata verrà utilizzata prevalentemente per attività di ricerca. La finalità del contratto d’appalto è quindi quella di garantire:
a) accesso al più elevato livello di tecnologia disponibile sul mercato per il raggiungimento degli obiettivi dell’attività di ricerca;
b) accesso a specifici servizi di supporto nella gestione dell’utilizzo dei beni in oggetto (startup/training, formazione, garanzia full risk e assistenza e manutenzione in garanzia on-site);
c) tempestività di approvvigionamento dei beni in oggetto (in funzione dell’attività di ricerca già pianificata dalla FEM);
d) economicità di approvvigionamento;
e) chiara individuazione della responsabilità e delle azioni correttive da intraprendere in caso di disservizi.
ART. 2
(Durata del contratto)
1. Il contratto d’appalto ha una durata parametrata a quella del servizio di garanzia (così come eventualmente estesa in sede di partecipazione alla procedura di gara) di cui all’art. 10 a cui si rinvia.
ART. 3
(Responsabile del procedimento, direttore dell’esecuzione e referente dell’IMPRESA)
1. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto, ai sensi ai sensi della L.P. n. 23/1992, dell’art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM e dell’art. 31, comma 10 del d.lgs. 50/2016 è la dott.ssa
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente del Centro Ricerca ed Innovazione della FEM.
2. Il direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente contratto, è il XXXXXXXX raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti: Tel. XXX; cell. XXX; e-mail XXXX; PEC: XXXXX.
3. Con la sottoscrizione del contratto da parte di FEM il direttore dell’esecuzione è autorizzato a dare avvio all’esecuzione dello stesso.
3. Il referente dell’esecuzione nominato dall’IMPRESA è XXXXX raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti: Tel. XXXXX; Cell. XXXX; e-mail XXXXX; PEC XXXXX.
4. Le modalità di coordinamento tra FEM ed IMPRESA sono disciplinate dal CSA a cui si rinvia.
Art. 4 (DUVRI)
1. Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 la FEM ha elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che, per quanto materialmente non allegato, si ritiene visionato ed accettato dall’IMPRESA con il perfezionamento del contratto, oltre che con separata sottoscrizione.
ART. 5
(Termine di fornitura, installazione e avvio al funzionamento)
1. La fornitura, installazione e avvio al funzionamento deve essere effettuata entro 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto.
2. I termini di cui al comma 1 si intendono comprensivi anche di tutti gli adempimenti che l’IMPRESA è chiamata a svolgere prima della concreta fornitura ed installazione. Pertanto, ritardi nella produzione della documentazione richiesta o nell’espletamento delle attività prodromiche a tale attività, imputabili all’IMPRESA, non impediscono il decorso del termine utile per l’ultimazione delle prestazioni contrattuali.
3. Il luogo di esecuzione della fornitura, installazione e avvio al funzionamento è presso i laboratori indicati nel DUVRI del Centro Ricerca ed Innovazione della FEM, in xxx X. Xxxx, x. 0, 00000 Xxx Xxxxxxx all’Adige.
ART. 6
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
1. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro XXX.XXX.XX (XXXXX/XX) al netto degli oneri fiscali, e di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
2. Per l’esecuzione del contratto la FEM corrisponde all’IMPRESA, tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, l’importo contrattuale in una in due soluzioni:
a) 20 % dell’importo contrattuale, a titolo di anticipazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di perfezionamento del contratto (o dalla data di avvio del contratto se disposta in via anticipata rispetto alla stipulazione). L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione. In quanto compatibile si applica l’art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016;
b) 20 % dell’importo contrattuale alla data di consegna dei beni presso la FEM accertata dal direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM attraverso apposita attestazione, redatta anche in forma semplificata;
c) 60 %, a titolo di saldo, ad avvenuta ultimazione della fornitura, installazione e
avvio al funzionamento dei beni accertata dal certificato di verifica di conformità redatto dal direttore dell’esecuzione e approvato dal responsabile del procedimento.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la FEM procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’IMPRESA, in occasione degli stati di avanzamento di cui al comma 1.
4. Il corrispettivo contrattuale è fisso ed invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.
5. Si procede al pagamento dei corrispettivi contrattuali entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento delle relative fatture elettroniche e previa verifica della regolarità contributiva.
6. Nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra all’esecuzione del contratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta presentata. La fornitura e i servizi sono pertanto da intendersi nella formula “chiavi in mano”.
7. Le fatture elettroniche emesse dall’IMPRESA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG 7689720DAD), il codice unico di progetto (CUP C49H18000000001) e il numero d’ordine comunicati dalla FEM.
8. Le fatture elettroniche devono pertanto consentire, nel rispetto della legge 136/2010 e di ogni altra normativa in materia, di tracciare il flusso finanziario tra FEM ed IMPRESA conseguente l’esecuzione del contratto.
9. Il codice univoco ufficio della FEM al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche è UFHVA9.
10. La FEM è soggetta a “split payment” per tutte le operazioni soggette a fatturazione.
11. È facoltà dell’IMPRESA, a pena di decadenza, presentare contestazioni scritte in occasione del pagamento.
ART. 7
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L’IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice
identificativo di gara (CIG 7689720DAD) il codice unico di progetto (CUP C49H18000000001);
g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il CIG e CUP di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L’articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 8
(Obblighi generali dell’IMPRESA)
1. L’IMPRESA, nell’adempimento del contratto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente contratto e al CSA.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’IMPRESA equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. La stipulazione del contratto da parte dell’IMPRESA equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del contratto.
4. Sono a carico dell’IMPRESA tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione della fornitura, installazione e avvio al funzionamento nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione del contratto d’appalto stesso.
5. Gli ulteriori obblighi generali in capo all’impresa sono disciplinati dall’art. 9 del CSA a cui si rinvia.
ART. 9
(Servizio di startup, prove di funzionamento e formazione)
1. Ultimata la fornitura e l’installazione, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta inviata dal direttore dell’esecuzione, l’IMPRESA è chiamata ad accompagnare la FEM nello svolgimento di tutte quelle operazioni necessarie a rendere pienamente operativi e funzionanti i beni forniti (servizi di startup/training iniziale con la presentazione delle istruzioni sul corretto funzionamento, sulla corretta configurazione e manutenzione, ecc.).
2. In particolare l’IMPRESA è tenuta ad effettuare un corso d’istruzione al
personale della FEM in merito all’utilizzo, manutenzione, ed eventuali riparazione dei beni forniti ed installati fornendo tutto il materiale didattico necessario.
3. In concomitanza dello svolgimento del servizio di cui ai commi 1 e 2 l’IMPRESA è tenuta a consegnare tutta la documentazione tecnica e di sicurezza dei beni forniti ed installati.
4. Durante l’effettuazione del corso di formazioni l’IMPRESA è tenuta ad effettuare le prove di funzionamento.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo l’IMPRESA è tenuta a garantire minimo 5 giornate lavorative di 8 ore ciascuna (o la maggiore durata offerta in sede di partecipazione alla procedura di gara) decorrenti dalla data di ricezione della richiesta inviata dal direttore dell’esecuzione. Tali attività sono da considerare anche propedeutiche per la verifica di conformità della fornitura.
ART. 10
(Servizio di garanzia sui beni forniti)
1.L’IMPRESA garantisce che i beni forniti nell’ambito dell’esecuzione del contratto sono nuovi di fabbrica, possiedono le caratteristiche stabilite dal CSA, dalle specifiche tecniche, dall’offerta presentata, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia assumendosi l’onere di garantire il sicuro e indisturbato utilizzo degli stessi e di mantenere la FEM indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.
2. L’IMPRESA è tenuta a prestare garanzia sui beni forniti, a prescindere che siano realizzati dall’IMPRESA stessa o da Imprese terze, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di accertamento della regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM – data di emissione del certificato di verifica di conformità (o per la maggior durata offerta in sede di presentazione dell’offerta).
3. I termini e le modalità di esecuzione di tale servizio sono disciplinate dall’art. 33 del CSA a cui si rinvia.
ART. 11
(Servizi di manutenzione correttiva, preventiva e straordinaria)
1. Per tutta la durata del periodo di garanzia di cui all’art. 10 (12 mesi o la maggior durata eventualmente offerta in sede di partecipazione alla procedura di gara) l’IMPRESA è tenuta a prestare un servizio di manutenzione correttiva (a chiamata) - di cui all’art. 30 del CSA, preventiva (programmata) - di cui all’art. 31 del CSA e straordinaria (a chiamata) - di cui all’art. 32 del CSA.
2. I termini e le modalità di esecuzione di tali servizi sono disciplinate dal CSA a cui si rinvia.
ART. 12
(Divieto di modifiche del contratto da parte dell’IMPRESA)
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’IMPRESA, se non è disposta dalla FEM nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 14.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la FEM lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni opportunamente impartite.
ART. 13
(Eccezioni dell’IMPRESA)
1. Nel caso in cui l’IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal contratto, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti dal contratto, tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, dovrà presentare le proprie riserve tramite nota scritta alla FEM.
2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve s’intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
ART. 14
(Modifiche del contratto durante il periodo di validità)
1. Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di sua validità sono disposte dalla FEM nel rispetto e con le modalità stabilite dall’art. 27 della L.P. 2/2016.
2. In ogni caso l’IMPRESA ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla FEM e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’IMPRESA maggiori oneri.
ART. 15
(Sospensione dell’esecuzione del contratto)
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016.
ART. 16
(Divieto di subappalto e di cessione del contratto)
1. L’IMPRESA, in sede di presentazione dell’offerta, non ha dichiarato che intende subappaltare a terzi parte delle prestazioni contrattuali: il subappalto è pertanto vietato.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 27 della L.P. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
3. L’IMPRESA deve comunicare alla FEM i dati relativi a tutti i subcontratti (non qualificati quali subappalti) stipulati per l'esecuzione dell’appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, con il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’IMPRESA, alcun divieto previsto dall'articolo 67 d.lgs. 159/2011.
Art. 17
(Controlli sull’esecuzione del contratto)
1. Il CSA, sottoscritto dall’IMPRESA e a cui si rinvia, disciplina specificamente le modalità di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e l’emissione della relativa attestazione.
ART. 18
(Penali, risoluzione recesso ed esecuzione in danno)
1. Il CSA, sottoscritto dall’IMPRESA e a cui si rinvia, disciplina specificamente le penali, i casi di risoluzione, di recesso unilaterale esercitabile da parte di FEM e i casi di esecuzione in danno.
ART. 19
(Responsabilità per danni e riservatezza)
1. L’IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere può dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. L’IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l’esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della
propria estraneità al fatto. L’IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.
3. L’IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM.
ART. 20
(Garanzia definitiva)
1. L’IMPRESA ha costituito, tramite XXXXX, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’IMPRESA deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla FEM.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’IMPRESA.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’IMPRESA deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
ART. 21
(Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti)
1. L’IMPRESA è consapevole che la FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuta al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
2. L’IMPRESA è altresì consapevole che la FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la FEM o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.
3. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet della FEM (xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx- Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali).
4. L’inosservanza di tali impegni da parte dell’IMPRESA costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la FEM a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
ART. 22
(Legge applicabile e definizione delle controversie)
1. Per quanto non disposto dal presente contratto d’appalto e dalla documentazione di gara trova applicazione la L.P. 2/2016. Per quanto non disciplinato dalla citata legge provinciale trovano applicazione, in quanto compatibili, il d.lgs. 50/2016, la L.P. 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg..
2. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la FEM e l’IMPRESA, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del d.lgs. 50/2016, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
ART. 23
(Spese contrattuali e oneri fiscali)
1. Il presente contratto d’appalto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo posta a carico dell’IMPRESA (pari a complessivi Euro XX,00).
2. L'I.V.A. sul corrispettivo grava sulla FEM, destinataria della fornitura.
ART. 24
(Trattamento dati e riservatezza)
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza in relazione alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto e si obbligano ad utilizzarli esclusivamente a tal scopo. L’IMPRESA garantisce l’assoluta riservatezza in relazione a tutte le informazioni, riguardanti la FEM, il suo personale e le sue attività, di cui venisse a conoscenza in conseguenza dell’instaurazione di ogni rapporto contrattuale.
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Redatto in unico originale. Xxxxx, accettato e sottoscritto digitalmente.
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XXXXXXXXX
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Per accettazione espressa, dopo attenta rilettura, delle prescrizioni di cui agli articoli 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 12 (Divieto di modifiche del contratto da parte dell’IMPRESA), 13 (Eccezioni dell’IMPRESA), 14 (Modifiche del contratto durante il periodo di validità), 15 (Sospensione dell’esecuzione del contratto), 16 (Divieto di subappalto e di cessione del contratto), 18 (Penali, risoluzione recesso ed esecuzione in danno), 19 (Responsabilità per danni e riservatezza) 21 (Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti), e 22 (Legge applicabile e definizione delle controversie) del presente contratto, ai sensi dell’art. 1341 del X.X.
XXXXXXXXX
XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
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FONDAZIONE XXXXXX XXXX
IL DIRETTORE GENERALE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx -