Contract
Allegato B
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DELLA ROTATORIA POSTA IN COMUNE DI GUIDIZZOLO AL KM…… DELLA SP 236-B “TANGENZIALE DI GUIDIZZOLO”.
CIG _
Il giorno del mese di dell’anno , con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge,
tra
1) , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Mantova, nella espressa ed unica qualità di
della Provincia di Mantova, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “SPONSEE” (Codice Fiscale: 80001070202);
e
2)
nato a
( ) il
residente a ( ) in Via n. , in qualità di Legale Rappresentante della ditta _ , con sede a
( ), in Via n. , che dichiara di agire in nome e per conto della medesima ditta, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “SPONSOR”, (Partita I.V.A. ),
PREMESSO che:
- l’art.43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) perseguimento di interessi pubblici;
b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
c) conseguimento di un risparmio di spesa;
- l’art.28, co.2-bis, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall’art.30 della legge n.488/1999, tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità, consente agli enti pubblici di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art.43 della legge n.449/1997, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- l’art.119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, esplicitamente prevede “In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le Province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”
- che il D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 disciplina all’art. 19 i contratti di sponsorizzazione di cui sia parte un’amministrazione pubblica;
- il quadro normativo delineato dimostra come vi sia un favor del legislatore in relazione all’utilizzo dei contratti di sponsorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni - in veste di soggetti sponsorizzati (sponsee) –, quale forma di recupero di risorse finanziarie;
- l’attività di sponsorizzazione deve tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi, nel rispetto dei vincoli della finalizzazione al perseguimento del pubblico interesse, dell’esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e del realizzo di risparmi di spesa;
- la Provincia di Mantova, riconoscendo la sponsorizzazione quale strumento innovativo volto al miglioramento dell’azione amministrativa e quale mezzo per il reperimento di risorse per l’Amministrazione Provinciale, ha approvato con D.C.P. n. 11 del 31/03/2009 il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”;
- che la Provincia di Mantova, con D.G. n. 227 del 15/09/2005, come modificata ed integrata dalla D.G. n. 135 del 7/10/2010 ha dettato le modalità e le regole tecniche per la posa all’interno delle rotatorie degli impianti di comunicazione pubblica;
- con determinazione n. 747 del 24.09.2021 è stato indetto un avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati alla sponsorizzazione finanziaria delle quattro rotatorie poste lungo il tracciato della SP 236-B “Tangenziale di Guidizzolo”;
- a seguito della procedura di evidenza pubblica svoltasi il giorno la ditta
si è aggiudicata la sponsorizzazione della rotatoria
, giusta determinazione n. del ;
- con determinazione n del è stato disposto di procedere alla sottoscrizione del presente contratto di sponsorizzazione, approvandone contestualmente lo schema;
TUTTO CIO’ PREMESSO FRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
(Finalità e oggetto della sponsorizzazione)
1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione finanziaria della rotatoria stradale
a bracci posta al Km della SP _
“ ” posta in località _ _ nel Comune di
(MN).
ART. 2
(Impegni dello Sponsor)
1. Con il presente contratto lo Sponsor si impegna a:
- erogare annualmente alla Provincia di Mantova per tutta la durata del contratto di
sponsorizzazione la somma di € oltre IVA, a titolo di corrispettivo della
sponsorizzazione, previa emissione da parte della Provincia medesima della relativa fattura;
- mantenere in sicurezza i pannelli di comunicazione autorizzati dalla Provincia.
ART. 3
(Impegni dello Sponsee)
1. La Provincia di Mantova, in qualità di Sponsee, si impegna a rendere nota la sponsorizzazione autorizzando il posizionamento di pannelli di comunicazione aventi le caratteristiche previste dalla D.G.P. n.227 del 15/09/2005, come modificata e integrata dalla
D.G.P. n. 135 del 7/10/2010, in cui compaiano chiaramente lo stemma e la dicitura “Provincia di Mantova”, meglio descritti al successivo art. 4.
ART. 4
(Caratteristiche dei pannelli di comunicazione)
1. I pannelli di comunicazione di cui al precedente art. 3 dovranno rispettare i seguenti parametri e dati tecnici:
a. il numero dei pannelli deve corrispondere come massimo al numero di strade che affluiscono all’incrocio;
b. i pannelli devono essere collocati ad una distanza minima compresa tra un metro ed un metro e mezzo dal bordo esterno dell’isola centrale della rotatoria inerbata, e realizzati con spigoli arrotondati e bordi non taglienti, possibilmente fissati ad un tubo sagomato che ne segua il perimetro e, nella parte bassa, dovranno essere fissati nel terreno ad una altezza minima di 80 cm dal piano di campagna; in ogni caso dovranno essere garantiti i campi di visibilità previsti dal D.M. 19 APRILE 2006, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”,
c. i pannelli possono essere sistemati nella parte centrale della rotatoria solo nel caso in cui la loro collocazione ai bordi della rotatoria impedisca di valorizzare adeguatamente il particolare pregio delle decorazioni floreali;
d. le dimensioni dei pannelli, che comunque non possono mai eccedere m. 2.00 x 1.00, saranno concordate con l’Ufficio Concessioni e Pubblicità della Provincia in funzione delle dimensioni della rotatoria;
e. i pannelli devono essere saldamente fissati alla struttura e riportare nella parte superiore lo stemma della Provincia, il cui prototipo sarà fornito dall’Ufficio Concessioni e Pubblicità, e lateralmente ad esso la scritta Provincia di Mantova. Sempre nella parte superiore potrà essere inserito lo stemma del Comune e, in carattere più piccolo, dovrà comparire “il verde è curato da” allineato a destra. La parte superiore dovrà mantenere un fondo chiaro.
f. nella parte inferiore potranno essere inserite scritte o immagini che dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura riducendo al minimo l’attenzione da parte dell’utente della strada. Nella metà inferiore del pannello di comunicazione potrà essere inserito esclusivamente il logo dell’eventuale ditta privata, il quale dovrà avere anch’esso caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura evitando, conseguentemente di ridurre l’attenzione da parte dell’utente della strada. Di regola i pannelli in parola non potranno contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta. In ogni caso i bozzetti dei pannelli dovranno ottenere l’approvazione dell’Ufficio Concessioni e Pubblicità della
Provincia. Pertanto il loro contenuto sarà valutato caso per caso e potrà essere autorizzato solo qualora, a giudizio dell’Ufficio Concessioni e Pubblicità, sia tale da non arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
g. nella scelta dei colori si dovrà evitare l’uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali, come anche dovrà essere evitato l’uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d’obbligo;
h. non è consentita una illuminazione specifica per i pannelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
i. dovranno essere in ogni caso evitate interferenze con la segnaletica e con l’illuminazione stradale, nonché mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare.
j. le spese per la realizzazione dei pannelli di comunicazione sono a totale carico dello Sponsor;
2. Lo Sponsor dovrà presentare, unitamente al resto della documentazione tecnica richiesta, una dichiarazione tecnica relativa ai pannelli sopra descritti attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. Si intende che la struttura tubolare, anche in caso di subentro di altro soggetto privato, dovrà essere lasciata sul posto, senza che nulla possa essere richiesto alla Provincia.
3. la Sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo qualsiasi comunicazione contenente:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
- pubblicità diretta o collegata all’uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
ART. 5
(Durata del Contratto)
1. Il presente contratto ha durata di anni 5 a decorrere dall’anno di sottoscrizione.
2. E’ fatta salva la possibilità della Provincia di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso, per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità a servizio della viabilità provinciale, per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di legge oppure per revoca dell’Atto autorizzatorio in caso di mancato versamento nel termine del contributo da parte dello sponsor.
ART. 6
(Valore della Sponsorizzazione)
1. Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è pari ad €/anno
_ oltre I.V.A.
Il versamento del corrispettivo della sponsorizzazione, oltre I.V.A di legge, dovrà essere effettuato dallo Sponsor alla Provincia, previa emissione da parte di quest’ultima della relativa fattura, con le modalità di seguito riportate:
Ragione Sociale Fornitore: Provincia di Mantova
Partita Iva Fornitore: 00314000209
Banca d’appoggio: Banca Popolare di Sondrio
Agenzia: Mantova
Causale: Sponsorizzazione finanziaria rotatoria Tang. Guidizzolo n. anno
IBAN: IT 92 U 00000 00000 000000000X00
2. L’esposizione dell’impianto di sponsorizzazione potrà comportare l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, che rimane a carico dello sponsor. Per la Provincia di Mantova il corrispettivo per la sponsorizzazione non sostituisce il canone UNICO, in quanto l’area interna alla rotatoria non viene data in concessione allo Sponsor, né i pannelli di comunicazione sono da considerarsi impianti pubblicitari a norma del C.d.S.
ART. 7
(Verifiche e Controlli)
1. La Provincia di Mantova, a mezzo del proprio personale tecnico, eseguirà controlli periodici per verificare la stabilità degli impianti di comunicazione e la rispondenza dei medesimi a quanto autorizzato, riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l’effettuazione degli opportuni interventi sui cartelli.
ART. 8
(Cause di Risoluzione)
1. In caso di omesso versamento del contributo o di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo al posizionamento dei pannelli comunicativi, la Provincia di Mantova inoltrerà allo sponsor diffida ad adempiere, contenente il termine ritenuto essenziale per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.
ART. 9
(Risoluzione delle controversie)
1. Tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente contratto o allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre amichevolmente la controversia, il Foro competente è quello di Mantova.
ART. 10
(Spese di stipula e aspetti fiscali)
1. Poiché le disposizioni contenute nel presente contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., lo stesso verrà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 131/1986.
2. Sono a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto medesimo.
ART. 11
(Norma di rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili.
* * * * *
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Lo Sponsor, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:
- Art. 8 – Cause di risoluzione;
- Art. 9 – Risoluzione delle controversie.
DITTA: _
* * * * *
Letto, firmato e sottoscritto
per PROVINCIA DI MANTOVA DITTA