Con la presente scrittura tra
ALL. n. 2 SCHEMA CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI PER AFFRONTARE LA CRISI DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE, COME INDICATE DALL’ART. 13, COMMA 4, DELLA L. R. N. 1/2011, ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI VANTATI VERSO LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, LE AZIENDE OSPEDALIERE E LE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELLA SARDEGNA
Con la presente scrittura tra
L’AZIENDEA SANITARIA LOCALE N. _ DI _ / L’AZIENDA OSPEDALIERA / L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI con sede in ……………….. –
Cod. fiscale …………………………… rappresentato da ………………………. –
e
la BANCA / INTERMEDIARIO FINANZIARIO autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all’esercizio di attività di acquisto di crediti d’impresa, con sede in …………………………………….
cod. fiscale ………………………………. rappresentata da ……………………………………….
PREMESSO:
- che l'articolo 13 della L.R. n. 1/2011, al fine di affrontare la crisi di liquidità delle imprese che vantano crediti accertati e scaduti nei confronti delle aziende sanitarie del servizio sanitario regionale, prevede la cessione pro soluto dei crediti vantati verso le Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliero Universitarie della Sardegna;
- che il D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009, modificato dall'art. 1 comma 16 del D.L. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, modificato dalla Legge n. 122/2010 il D.M. dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009 e la Circolare MEF n. 29 del 8 ottobre 2009, costituiscono la normativa nazionale di riferimento per la cessione dei crediti d’impresa;
- che l'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009, modificato dall'art.
1 comma 16 del D.L. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, modificato dalla Legge n. 122/2010) prevede che i titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle ASL, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Sardegna per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'Azienda Sanitaria debitrice istanza di certificazione del credito, con le modalità stabilite dal Decreto MEF 19.05.2009, ai fini della
cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;
- che le Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere/Aziende Ospedaliero Universitarie certificheranno le istanze pervenute nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009, e secondo la Circolare MEF n.29 del 8 ottobre 2009, riconoscendo che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati entro 180 giorni;
- che le Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere/Aziende Ospedaliero Universitarie provvederanno alla certificazione dei crediti successivamente agli opportuni riscontri e verifiche effettuati ai fini della liquidazione e del pagamento del debito, previsti dalla normativa vigente , e che pertanto saranno esclusi dalla certificazione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del creditore per qualsivoglia causa;
- che le banche e gli intermediari finanziari acquisiranno i crediti dai creditori che ne faranno richiesta alle modalità e condizioni di cui ai successivi artt. 2 e 3;
CONVENZIONE ART. 1
(Oggetto della convenzione)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
LE BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI si rendono disponibili a sottoscrivere con le imprese titolari dei crediti di cui all’art. 13 della L.R. n. 1/2011, contratti di cessione pro soluto del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Autonoma della Sardegna, previa certificazione degli stessi da parte dell’azienda sanitaria debitrice.
Le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero-Universitarie (di seguito aziende sanitarie) provvederanno alla certificazione dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del creditore per qualsivoglia causa.
ART. 2
(Termini e modalità)
Le imprese titolari di crediti nei confronti dell’Azienda Sanitaria, rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 13 della L.R. n. 1/2011, potranno presentare richiesta alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO per la cessione pro soluto degli stessi crediti; la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO si riserva comunque la facoltà di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente all’azienda sanitaria interessata. Il creditore potrà presentare, a seguito della costituzione del fondo ad hoc istituito presso le stesse Aziende Sanitarie, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel Decreto MEF 19.05.2009. La certificazione, da parte dell’azienda sanitaria verrà rilasciata qualora sussistano i presupposti a seguito dei riscontri dei controlli previsti dalla normativa vigente, entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza. Verrà attestato se il credito è certo, liquido ed esigibile ovvero anche la sussistenza parziale nonché l’esigibilità parziale del credito. In caso di mancata comunicazione da parte dell’azienda sanitaria l’istanza è da intendersi rigettata.
L’azienda sanitaria procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
In caso di accoglimento dell’istanza, la certificazione, contenente anche l’indicazione della data entro cui l’azienda sanitaria effettuerà il pagamento alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, sarà trasmessa al creditore e all’Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell’operazione di cessione pro soluto, che dovrà avvenire secondo le modalità indicate all’art. 3, comma 5.
La data entro cui l’azienda sanitaria si obbliga ad effettuare il pagamento alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO non potrà essere successiva a centottanta giorni dalla data di certificazione del credito.
Nel rispetto della finalità dell’intervento, la cessione del credito dovrà essere formalizzata con scrittura privata autenticata, forma meno onerosa per l’impresa cedente, tra quelle previste per legge.
Le operazioni di cessione dei crediti sono notificate all’azienda sanitaria anche in deroga al disposto dell’articolo 69 del R.D. n. 2440/1923.
Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 185/2008, la cessione del credito avrà effetto nei confronti dell’azienda sanitaria a far data dalla predetta certificazione, fatta salva la notificazione dell’avvenuta cessione, da parte della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionaria, alla struttura, dell’Amministrazione debitrice, competente per il rilascio della certificazione.
L’azienda sanitaria provvede ad accettare la cessione, anche ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 8/10/2009 n. 29, inviando alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionario un’accettazione espressa redatta secondo il modello allegato alla presente convenzione, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica della cessione.
ART. 3
(Condizioni)
I costi relativi alla cessione (interessi, commissioni e oneri accessori) sono a carico dell’Azienda Sanitaria che utilizzerà il fondo istituito per tali finalità.
Alle operazioni di cessione verrà applicato dalla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO uno sconto al valore nominale del credito certificato calcolato con riferimento alla data di scadenza del pagamento indicata sulla certificazione. Il tasso di interesse massimo applicabile all’operazione di sconto non potrà eccedere il parametro Euribor 1 mese (base 360) corrispondente alla durata dell’operazione di sconto maggiorato di uno spread pari a 2,50 punti percentuali annui.
Alle operazioni di cessione sarà inoltre applicata una commissione fissa (una tantum) sul valore nominale del credito certificato non superiore a 0,25 punti percentuali.
Non sono applicabili ulteriori oneri da parte della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO (quali spese di istruttoria, spese di apertura conto etc.). Restano in ogni caso a carico dell'impresa cedente gli oneri fiscali.
Dette condizioni economiche sono provvisoriamente applicate dalla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, ma alle imprese cedenti è attribuita la facoltà di ripetere alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO la differenza tra la somma corrisposta a titolo di sconto e commisurata al termine originariamente pattuito, e quella successivamente rideterminata e commisurata alla data dell’effettivo pagamento.
Non è attribuita, invece, alle imprese alcuna facoltà di rivalsa nei confronti della azienda sanitaria.
Nulla potrà, inoltre, pretendere la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO nei confronti dell’ impresa cedente in caso di ritardato pagamento da parte dell’azienda sanitaria in quanto, come previsto dalla presente Convenzione quadro, gli interessi per ritardato pagamento saranno a carico di ciascuna azienda sanitaria debitrice.
La BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti dell’azienda sanitaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al
D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.
La presente convenzione non comporta quindi oneri o interessi a carico di dell’azienda sanitaria nei confronti della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.
Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO applicherà all’azienda sanitaria dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura massima del parametro Euribor 1 mese (base 360) maggiorato di uno spread pari a 3,00 punti percentuali annui.
ART. 4
(Durata e recesso)
La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2012 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.
Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restan o salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.
ART. 5
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
La BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, in qualità di cessionario di credito, è assoggettato all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 e s.m.i. e, a tal fine, si impegna a liquidare i pagamenti al creditore, impresa appaltatrice, mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati, indicando il codice CIG/CUP contenuto nell’atto di certificazione rilasciato dall’azienda sanitaria
Xxxxx, approvato e sottoscritto
……………….., li………………………
Per l’azienda sanitaria
Per la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO ………………………………..