UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Commissione di certificazione dei contratti di lavoro
VISTO il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla L. 14 febbraio 2003 n. 30 e in particolare l’art. 76, comma 1, lett. c) che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004, mediante il quale è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione;
VISTO il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 ottobre 2019 n. 71 che ha iscritto, nell’albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università, la Commissione di certificazione operante presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena;
VISTI gli artt. 68, 75-84, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
VISTI gli artt. 30 e 31, L. 4 novembre 2010 n. 183;
VISTI gli artt. 410 e ss. c.p.c.;
VISTO l’art. 2113 c.c.;
VISTO l’art. 27, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO l’art. 6, X.Xxx. 4 marzo 2015, n. 23;
VISTI gli artt. 2 e 6, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010, che ha fornito le prime istruzioni operative per le conciliazioni presso le commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro a seguito dell’entrata in vigore della L. 4 novembre 2010 n. 183; VISTA la Risposta ad Interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/2011 del 9 agosto 2011;
CONSIDERATO che l’art. 78, comma 2, X.Xxx. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che le procedure di certificazione siano determinate all’atto di costituzione delle Commissioni di certificazione; CONSIDERATA la necessità di adeguare il Regolamento sulle procedure e modalità di funzionamento della Commissione, deliberato nella riunione del 4.11.2019;
DELIBERA nella riunione del 9.4.2020 l’adozione del nuovo Regolamento che verrà contestualmente pubblicato sul sito internet della Commissione.
REGOLAMENTO
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in seguito denominato “decreto legislativo”) e del Decreto direttoriale del 24 ottobre 2019 n. 71 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituita la Commissione di certificazione presso l’Università degli Studi di Siena.
2. La Commissione è un organo collegiale. Può operare in composizione monocratica per l’espletamento delle audizioni, e, salva diversa richiesta delle parti, per l’espletamento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 31, comma 13, L. n. 183/2010, art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, nonché per l’assistenza alla stipulazione degli accordi di cui all’art. 2103, comma 6, x.x. x xxx. 0, xxxxx 0, X.Xxx. x. 00/0000. È composta come da Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed eventuali successive integrazioni/modifiche di volta in volta tempestivamente comunicate alla Autorità competente (allegato 1). Può altresì concludere convenzioni con altre commissioni di certificazione, ai sensi dell’art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003.
3. La Commissione è presieduta dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, professore ordinario di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario e da uno o più Vice-presidenti, nominati dal Presidente stesso tra i membri della Commissione.
4. Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice- presidenti. In caso di loro assenza, il Presidente può sostituire i Vice-presidenti e il Segretario, scegliendo i sostituti tra gli altri membri della Commissione.
5. Alle riunioni della Commissione, a titolo meramente consultivo, possono partecipare le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento. Della possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione va data informazione nella comunicazione di cui all’art. 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo.
ART. 2
SOTTO-COMMISSIONI E COMMISSIONI ISTRUTTORIE
1. Il Presidente ha facoltà di costituire Sotto-commissioni formate da un minimo di tre componenti della Commissione anche in funzione delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi e in relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze, sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, sia alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione.
2. Ciascuna Sotto-commissione è presieduta dal Presidente della Commissione di Certificazione o da un suo delegato e può essere composta anche da esperti esterni ovvero professori e ricercatori del medesimo o di altro ateneo, scelti dal Presidente.
3. Le Sotto-commissioni, composte su espressa disposizione del Presidente, hanno autonomi poteri di certificazione e svolgono tutte le attività disciplinate dal presente regolamento; provvedono in particolare all’esame delle istanze, alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte, nonché, all’occorrenza, alla prestazione dell’attività di consulenza e assistenza di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 276/2003; possono altresì essere incaricate dal Presidente di espletare l’audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, redigendone verbale.
4. Il Presidente ha facoltà di costituire Commissioni istruttorie a cui possono partecipare anche soggetti dotati di adeguate competenze, diversi dai componenti della Commissione. Tali Commissioni istruttorie possono svolgere tutte le attività preliminari all’attività di certificazione e garantiscono assistenza alle parti negoziali e alla stessa Commissione o alla Sotto-commissione che effettuerà la certificazione.
5. Le Commissioni istruttorie hanno compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; formulano osservazioni e proposte; prestano, all’occorrenza, l’attività di consulenza e assistenza di cui all’art. 81, D.Lgs. n. 276 del 2003; possono altresì espletare l’audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
6. In ogni caso, la Commissione non è vincolata dalle valutazioni delle Commissioni istruttorie.
ART. 3
NORME RELATIVE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE, INCOMPATIBILITÀ E COMPENSI
1. Sono membri della Commissione i soggetti individuati con il Decreto direttoriale del 24 ottobre 2019
n. 71 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e coloro che il Presidente della Commissione
chiamerà a partecipare quali membri delle Sotto-commissioni e Commissioni istruttorie, nell’ambito dell’elenco di cui all’allegato 2 al presente regolamento, che potrà essere successivamente integrato/modificato mediante disposizione del Presidente, comunicata all’Autorità competente (allegato 2).
2. Tutti i membri della Commissione di Certificazione, delle Sotto-commissioni e delle Commissioni istruttorie sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di loro parenti entro il quarto grado o conviventi, di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d’opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito, di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi dovranno altresì astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l’interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà di conseguenza, disponendo la sostituzione dell’astenuto con altro membro.
3. Il Presidente della Commissione, in quanto responsabile dell’attività di certificazione, provvede a rendicontare i costi sostenuti e a determinare l’utile secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e del Dipartimento di Giurisprudenza, cui si rinvia. Il corrispettivo dell’attività di certificazione, detratti i costi, le spese e gli oneri forfettari, a favore dell’Ateneo e la remunerazione del Presidente e dei Commissari effettivamente intervenuti nell’attività, verrà, in particolare, destinato dal Presidente della Commissione, d’intesa con i membri della stessa, all’attività di ricerca in materia di diritto del lavoro, e specificamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alla predisposizione di contratti di collaborazione scientifica, borse di studio, assegni di ricerca e posizioni di ricercatore nelle materie lavoristiche; a progressioni di carriera; all’acquisto di materiali di studio e ricerca; all’organizzazione di convegni, seminari e di altre iniziative di tenore scientifico/professionale.
Art. 4
SEDE, SUPPORTO LOGISTICO E SEGRETERIA
1. La Commissione ha sede ad ogni effetto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxx. Ferma restando la sede della Commissione,
attesa la competenza estesa all’intero territorio nazionale e l’esigenza di agevolare la celerità del procedimento, l’attività della stessa può essere svolta anche presso altre sedi idonee.
2. Per il migliore funzionamento dell’attività della Commissione, le riunioni e le delibere possono svolgersi anche in forma telematica, a mezzo collegamento audio e/o in videoconferenza.
3. La Commissione di certificazione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. In particolare, ad essa è assegnato, di volta in volta, un idoneo locale per le riunioni e le audizioni, dotato di apparecchiature e impianti informatici e telefonici, un apposito indirizzo di posta elettronica (anche certificata), e un link ad apposita pagina web, nel sito di Ateneo, espressamente dedicata alla attività di certificazione.
4. La Commissione provvederà alla conservazione e archiviazione della documentazione acquisita e prodotta nell’ambito della propria attività con ogni modalità utile per garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e in coerenza con le analoghe disposizioni in vigore nell’Ateneo.
Art. 5 COMPETENZE
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
In particolare, la Commissione svolge la propria attività, ad esempio, per:
A) la certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti di lavoro, di somministrazione, di appalto, accordi di distacco, trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, etc. e la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni autonome esclusivamente personali;
B) la certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo
oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all’art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all’art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
C) la certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell’art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142;
D) la certificazione degli appalti, dei subappalti e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
E) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n. 276 del 2003;
F) la funzione conciliativa facoltativa di cui al combinato disposto dell’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 e art. 410 c.p.c. per le controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.;
G) la funzione conciliativa obbligatoria di cui all’art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 276 del 2003;
H) la soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. e all’art. 63, comma 1, X.Xxx. 30 marzo 2001 n. 165;
I) assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, D.Lgs. n. 276 del 2003;
J) assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali, ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
K) la funzione conciliativa di cui all’art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
L) assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell’art. 2103, comma 6, c.c., come modificato dall’art. 3 D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
M) assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 6, comma 6, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81.
2. Il ricorso alle attività di cui al primo comma è volontario, fatta eccezione per la conciliazione obbligatoria di cui all’art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla stessa Commissione.
3. Salva diversa comunicazione, il responsabile dei procedimenti di cui al precedente comma 1 è, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 241, il Presidente della Commissione.
ART. 6
CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
1. Ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 276 del 2003, l’attività della Commissione è svolta sulla base di convenzioni per l’esecuzione di attività in conto terzi stipulate con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 66, D.P.R. n. 382 del 1980, con affidamento della responsabilità scientifica al Presidente della Commissione, in conformità ai relativi regolamenti di Ateneo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono consistere anche in convenzioni quadro stipulate con datori di lavoro, professionisti, enti, gruppi, o loro associazioni, organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro, enti bilaterali. Le convenzioni possono prevedere il finanziamento della ricerca scientifica sotto forma di borse di studio, di ricerca, assegni di ricerca o borse di dottorato ovvero il finanziamento di posti di ruolo nella materia del diritto del lavoro (SSD IUS 07). Alle medesime finalità possono essere destinati dalla Commissione i proventi delle convenzioni e delle attività svolte.
ART. 7
ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5, comma 1 ha inizio con la presentazione di apposita istanza alla Commissione (salvo quanto previsto all’art. 20, comma 6).
2. Le condizioni di ricevibilità dell’istanza sono valutate dalla Commissione in conformità alle previsioni di legge e del presente Regolamento.
SEZIONE II – PARTE SPECIALE: CERTIFICAZIONE
ART. 8
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SEZIONE II
1. I procedimenti di certificazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. A), B), C), D) ed E) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente Sezione I, alla disciplina speciale contenuta negli
articoli seguenti compresi nella Sezione II del presente Regolamento.
2. Il procedimento di certificazione è finalizzato a verificare la conformità alla normativa vigente del contratto, della singola clausola contrattuale o dell’atto sottoposto a certificazione. In nessun caso è possibile derogare in sede di certificazione alla normativa inderogabile di legge o di contratto collettivo applicabile.
ART. 9
ISTANZA, COMUNICAZIONE ALLA ITL E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE
1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza congiunta delle parti del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, previa stipulazione di idonea convenzione con l’Università degli Studi di Siena.
2. L’istanza di avvio della procedura di certificazione è redatta secondo un modello predefinito e sottoscritta dalle parti che la rimetteranno via PEC, con allegata copia del documento di identità dei firmatari e di tutta la documentazione utile alla valutazione dell’istanza ed alla verifica dei poteri dei richiedenti la certificazione.
3. Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili purché, a giudizio del Presidente della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento.
4. L’istanza deve contenere l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere corredata dall’originale del contratto sottoscritto dalle parti contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
5. Le parti devono dichiarare esplicitamente che:
- fra di esse e con riferimento al contratto presentato non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti;
- che non è stato emesso un precedente provvedimento di xxxxxxx sulla medesima istanza (nel caso di sussistenza di tale provvedimento, le parti devono allegarne copia all’istanza).
6. Non appena ricevuta l’istanza, verificatane l’ammissibilità, l’avvio del procedimento viene comunicato al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. La comunicazione, corredata del contratto/accordo del quale si chiede la certificazione, deve riportare l’indicazione delle parti e della loro sede, la residenza o domicilio delle stesse e, qualora già programmata, la data nella quale la Commissione procederà all’esame dell’istanza finalizzata alla redazione dell’atto certificativo.
7. Ai fini della comunicazione di cui al comma precedente, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, tenuto
conto della tipologia di atto oggetto di certificazione, è di norma individuato in quello competente in relazione al luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative dedotte in contratto. Nelle ipotesi di appalto e/o distacco, rimane ferma la possibilità di inviare la comunicazione anche all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in relazione alla sede legale del soggetto committente/distaccante.
8. Ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 276 del 2003 la comunicazione è effettuata tramite posta elettronica certificata. Le autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti, previamente informate dell’avvio del procedimento dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, possono presentare eventuali osservazioni e chiedere di partecipare alle riunioni della Commissione.
9. Le autorità pubbliche di cui al comma precedente hanno facoltà di accesso agli atti del procedimento di certificazione, previa richiesta scritta al Presidente, ai sensi della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.
10. La Commissione di certificazione, richiesta con le stesse modalità di cui al presente articolo, svolge altresì attività di assistenza e consulenza alle parti in merito alla stipulazione del contratto di lavoro, nella definizione del programma negoziale e nella qualificazione del rapporto, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
ART. 10
REQUISITI ESSENZIALI DELL’ISTANZA
1. Sono requisiti essenziali dell’istanza di certificazione:
a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
b) l’indicazione della natura giuridica e del tipo di contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
c) l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
d) l’allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l’allegazione di copia degli stessi;
f) la sottoscrizione delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
g) l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.
ART. 11 AUDIZIONE DELLE PARTI
1. L’audizione delle parti costituisce una modalità dell’attività istruttoria condotta dalla Commissione ai fini della certificazione. Nel caso di certificazione di contratti di lavoro e nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, lett. B) la Commissione espleta di norma l’audizione del Dipendente, salvo il caso in cui la Commissione valuti a suo insindacabile giudizio non necessaria l’audizione stessa ai fini dell’istruttoria. L’audizione, anche ai fini dell’attività di certificazione di cui all’art. 82, D.Lgs. n. 276 del 2003, potrà svolgersi, a discrezione della Commissione e con riguardo alla sua correlata utilità, anche in videoconferenza, previa idonea identificazione delle parti così collegate
2. Nel caso di certificazione di contratti commerciali e nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, lett. C) e
D) l’eventuale audizione delle parti avviene se è decisa dalla Commissione e, in questo caso, si svolge con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
3. In tutti i casi previsti nei commi precedenti del presente articolo, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, in luogo dell’audizione, può condurre l’istruttoria chiedendo alle parti di esibire documenti e/o di rendere dichiarazioni su fatti e circostanze che la Commissione stessa ritenga rilevanti ai fini del procedimento di certificazione.
4. L’audizione del lavoratore è strettamente personale.
5. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
6. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
ART. 12
TERMINI DEL PROCEDIMENTO
1. Il termine di trenta giorni di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 276 del 2003 decorre dalla data di ricevimento della istanza ovvero dalla data successiva di ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione.
2. Il termine di cui al comma 1 resta sospeso nei periodi festivi, intendendosi per tali quelli compresi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il venerdì precedente la Pasqua e il mercoledì successivo.
3. Il termine di cui comma 1 rimane sospeso, altresì, fino al venir meno della relativa causa sospensiva, nel caso di: mancata produzione della documentazione e/o chiarimenti integrativi richiesti dalla Commissione; mancata disponibilità anche soltanto di una parte alla fissazione di una data per l’audizione o mancata comparazione nella data concordata.
4. La rinuncia di una o entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, qualora non comunicata in forma scritta, si intende comunque manifestata per comportamento concludente decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione o di convocazione per l’audizione.
5. Nelle ipotesi di accertamenti ispettivi iniziati successivamente alla presentazione dell’istanza di certificazione, l’eventuale comunicazione in tal senso proveniente dagli organi di controllo sarà valutata ai fini della eventuale sospensione dell’istruttoria dell’avviato procedimento. Analoga valutazione di sospensione verrà effettuata nel caso in cui dai medesimi organi di controllo venga comunicato che il deposito dell’istanza di certificazione sia successivo all’inizio dell’attività di vigilanza in corso d’esecuzione da parte degli stessi. L’istruttoria del procedimento, così eventualmente sospesa, anche ai fini del decorso del termine di cui al comma 1, riprenderà il proprio decorso all’esito delle successive comunicazioni ricevute dagli organi di vigilanza.
ART. 13 PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE
1. Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati. Nell’atto emanato deve essere indicata l’autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. Il provvedimento di certificazione deve richiamare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.
2. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego, le parti possono presentare una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti e motivi diversi.
3. La Commissione, nel deliberare sulle singole istanze, può tenere in considerazione anche il
complessivo modello organizzativo utilizzato dal datore di lavoro/committente/etc., valutando, altresì, oltre al verbale di audizione del lavoratore/collaboratore/etc. firmatario dell’istanza in esame:
a) i verbali redatti da altri lavoratori/collaboratori/etc. sentiti nella medesima occasione, in considerazione dello svolgimento, da parte di questi ultimi, di incarichi analoghi e/o complementari;
b) le precisazioni fornite in corso di istruttoria/audizione da parte datoriale/committente/etc., ove consentano di ricostruire compiutamente il modello organizzativo utilizzato e, conseguentemente, di valutare il legittimo utilizzo del tipo contrattuale adottato.
4. Il provvedimento di certificazione o di diniego rimane agli atti della Commissione; ne è trasmessa copia alle parti istanti. La trasmissione può avvenire per posta, telefax, posta elettronica (anche certificata), consegna a mano o procedura telematica, ferma restando la facoltà di ciascuna Parte di ritirarne copia presso la sede della Commissione. Gli effetti del provvedimento di certificazione decorrono dalla data della sua emissione. Nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti o di atti non ancora adottati, gli effetti del provvedimento si producono dal momento della sottoscrizione del contratto o dell’adozione dell’atto.
5. Ai sensi dell’art. 79, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 come modificato dall’art. 31, comma 17, L. n. 183 del 2010, gli effetti del provvedimento di certificazione nel caso di contratti in corso di esecuzione si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.
6. In presenza dei relativi presupposti, valutata la legittimità e conformità legale della volontà negoziale delle parti dedotta nell’atto/contratto, il provvedimento di certificazione potrà espressamente disporre la retroattività dei propri effetti.
ART. 14
CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI E ATTI CERTIFICATI
1. I contratti e atti certificati e il relativo fascicolo sono conservati presso la sede della Commissione per un periodo di dieci anni dalla data di estinzione, quale risulta dallo stesso contratto o atto. Le parti si impegnano a comunicare alla Commissione, mediante posta elettronica (anche certificata) e con ogni altro mezzo utile allo scopo, l’estinzione dei contratti e atti certificati privi di termine finale ovvero estinti in data diversa da quella prevista dal contratto o atto.
2. La conservazione dei contratti e atti certificati e dei relativi fascicoli avviene attraverso archiviazione
e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. ii. e del Reg. UE n. 2016/679 - GDPR.
3. La Commissione può fornire copia del contratto certificato, su loro richiesta ai sensi dell’art 78, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, ai servizi competenti oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
SEZIONE III – PARTE SPECIALE: CONCILIAZIONE
ART. 15
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SEZIONE III
1. I procedimenti di cui all’art. 5, comma 1, lett. F), G) e K) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente Sezione I, alla disciplina speciale contenuta negli articoli seguenti compresi nella Sezione III del presente Regolamento.
ART. 16
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 276 del 2003, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti che intendano presentare ricorso giurisdizionale – ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs n. 276 del 2003 – avverso la certificazione, esperiscono davanti alla Commissione il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c.
2. In ragione dell’efficacia giuridica della certificazione di cui all’art. 79, D.Lgs. n. 276 del 2003 il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere esperito anche dai terzi interessati, ivi inclusi gli enti amministrativi e le pubbliche autorità, che intendano agire in giudizio avverso la certificazione.
3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, si espleta ai sensi dell’art. 410 c.p.c.
ART. 17
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE:
istanza di conciliazione e convocazione delle parti
1. La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al precedente articolo 16, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata. Copia della richiesta del tentativo di
conciliazione deve essere consegnata o spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata a cura della stessa parte istante alla controparte nei confronti della quale la controversia è promossa.
2. La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome o ragione sociale, residenza o sede dell’istante e del convenuto;
2) il luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
3) il domicilio eletto dalla parte istante ai fini della procedura;
4) l’indicazione del motivo della controversia (erronea qualificazione, difformità tra programma negoziale certificato e sua successiva attuazione, vizio del consenso) e l’esposizione dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l’espletamento del tentativo di conciliazione;
5) sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, indicazione della legale qualità del firmatario, corredata di idonea procura.
3. Salvo il caso di richiesta di conciliazione congiunta, la controparte deposita presso la Commissione, nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Tale memoria deve essere contestualmente trasmessa anche al soggetto che ha avviato il tentativo di conciliazione.
4. La Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria ovvero al deposito delle integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione ed esperisce la conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni che, in caso di mancato deposito della memoria difensiva, decorrono dalla scadenza del 20° (ventesimo) giorno successivo alla richiesta di attivazione della procedura.
5. La comunicazione per la comparizione è effettuata alla parte istante al domicilio eletto per l’espletamento della procedura, e al convenuto all’indirizzo (anche di posta elettronica certificata) indicato nella certificazione oggetto di controversia.
7. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la sede della Commissione di Certificazione. Dinanzi alla Commissione le parti possono farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un professionista abilitato di loro fiducia. Le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da rappresentante munito dei poteri all’uopo occorrenti. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal
medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte. Il tentativo di conciliazione e la redazione del relativo verbale possono essere espletati anche a distanza, in audio e/o videoconferenza o comunque attraverso l’utilizzo di sistemi – anche telematici - ritenuti idonei dalla Commissione e atti a consentire lo svolgimento del tentativo di conciliazione e ad acquisire validamente il consenso delle parti.
ART. 18
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: conciliazione
1. Se la conciliazione ai sensi degli articoli precedenti riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, ne viene redatto verbale, contenente la descrizione delle intese raggiunte dalle parti.
2. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dalla Commissione secondo modalità ritenute idonee.
ART. 19
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: mancata conciliazione
1. Se la conciliazione non riesce, la Commissione, nel caso in cui lo ritenga possibile tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti, formula una proposta per la bonaria definizione della controversia.
2. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle posizioni delle parti. Si applica in quanto compatibile l’art. 18.
3. Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, viene redatto verbale di esito negativo della conciliazione per mancata comparizione sottoscritto dalla Commissione e dalla parte eventualmente presente. Si applica in quanto compatibile l’art. 18.
ART. 20
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE
1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c., ai sensi dell’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183, avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.
2. Al tentativo facoltativo di conciliazione si applicano in quanto compatibili le disposizioni della sezione I del presente Regolamento.
3. La richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L’istanza può essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione.
4. Nel caso di istanza congiunta, le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta. Nel caso di istanza proveniente da una sola parte, la convocazione delle parti avverrà una volta ottenuta l’adesione della parte invitata dall’istante.
5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando le dichiarazioni delle parti di cui al precedente comma 4.
6. In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito dei poteri all’uopo occorrenti. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
7. Il tentativo di conciliazione e la redazione del relativo verbale possono essere espletati anche a distanza, in audio e/o videoconferenza o comunque attraverso l’utilizzo di sistemi – anche telematici - ritenuti idonei dalla Commissione e atti a consentire lo svolgimento del tentativo di conciliazione e ad acquisire validamente il consenso delle parti.
ART. 21
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE:
conciliazione e mancata conciliazione
1. Se la conciliazione riesce, viene redatto verbale di conciliazione sottoscritto, consegnato alle parti e conservato dalla Commissione a norma dell’art. 18.
2. Se la conciliazione non riesce, si applica l’art. 19.
ART. 22
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE
ai sensi dell’art. 6, X.Xxx. 4 marzo 2015, n. 23
1. Presso la Commissione può essere presentata l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
2. Al tentativo facoltativo di conciliazione conseguente alla offerta di conciliazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015 si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Sezione I del presente Regolamento.
3. L’offerta di conciliazione è presentata dal datore di lavoro avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione.
4. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta. Laddove possibile, tenuto conto del carico di lavoro della Commissione e della data di presentazione dell’istanza rispetto alla data di comunicazione del licenziamento al lavoratore, la convocazione per il tentativo di conciliazione verrà fissata in data precedente allo spirare dei termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando l’offerta di conciliazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 3, nonché i dati e le dichiarazioni delle parti di cui al comma 4.
6. In ogni caso, si potrà dar corso al tentativo di conciliazione solo se il datore di lavoro sia comparso munito di un assegno circolare per la somma di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015.
7. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
8. Dinanzi alla Commissione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito dei poteri all’uopo occorrenti. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
9. Il tentativo di conciliazione e la redazione del relativo verbale possono essere espletati anche a distanza, in audio e/o videoconferenza o comunque attraverso l’utilizzo di sistemi – anche telematici - ritenuti idonei dalla Commissione e atti a consentire lo svolgimento del tentativo di conciliazione con le garanzie che lo stesso prevede, e ad acquisire validamente il consenso delle parti.
ART. 23
CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI E ATTI CERTIFICATI
4. I verbali di conciliazione e il relativo fascicolo sono conservati presso la sede della Commissione per un periodo di dieci anni dalla data di estinzione, quale risulta dallo stesso contratto o atto. Le parti si impegnano a comunicare alla Commissione, mediante posta elettronica (anche certificata) e con ogni altro mezzo utile allo scopo, l’estinzione dei contratti e atti certificati privi di termine finale ovvero estinti in data diversa da quella prevista dal contratto o atto.
5. La conservazione dei verbali di conciliazione e dei relativi fascicoli avviene attraverso archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. ii. e del Reg. UE n. 2016/679 - GDPR.
6. La Commissione può fornire copia del contratto certificato, su loro richiesta ai sensi dell’art 78, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, ai servizi competenti oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
SEZIONE IV - PARTE SPECIALE: ASSISTENZA NELLA STIPULA DI ACCORDI AI SENSI
DEGLI ARTT. 2103 C.C. E 6 D.LGS. 81/2015
ART. 24
PRESTAZIONE DELLA RICHIESTA E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
1. Presso la Commissione può essere presentata richiesta di assistenza ai fini della stipulazione di:
a) accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione ai sensi dell’art. 2103, comma 6, c.c.;
b) clausole elastiche inserite in contratti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 6, comma 6, X.Xxx. 24 giugno 2015, n. 81.
2. La richiesta di assistenza può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L’istanza può essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione e deve, comunque, contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi delle parti;
b) luogo dove è sorto e dove si svolge il rapporto;
c) domicilio eletto ai fini della procedura;
d) nel caso di assistenza per la stipulazione di accordi di modifica ai sensi dell’art. 2103 c.c.:
i) bozza dell’accordo di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita;
e) nel caso di assistenza per la stipulazione di clausole elastiche nel part time:
i) dichiarazione congiunta delle parti relativa alla non applicabilità al rapporto di lavoro di alcun contratto collettivo ovvero alla mancanza nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro di norme disciplinanti le clausole elastiche;
ii) bozza della clausola elastica;
iii) documentazione comprovante la durata della normale prestazione annua a tempo parziale;
iv) documentazione comprovante l’ammontare della retribuzione oraria globale di fatto.
f) sottoscrizione in originale della parte o delle parti istanti.
3. Le parti vengono convocate per la stipulazione dell’accordo entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.
4. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di assistenza nella stipulazione dell’accordo, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può prestare direttamente l’assistenza.
5. Dinanzi alla Commissione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito dei poteri all’uopo occorrenti. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
6. L’assistenza alla stipulazione dell’accordo può essere prestata dalla Commissione anche in audio e/o video conferenza o per via telematica.
SEZIONE V - ARBITRATO
ART. 25
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ARBITRALE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 12, L. n. 183 del 2010 la Commissione svolge funzioni di
Commissione Arbitrale per la definizione arbitrale, ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c. e all’art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 276 del 2003. La Commissione Arbitrale è composta da 3 membri e presieduta dal Presidente della Commissione o da un suo delegato scelto tra i professori Ordinari o Associati di diritto del lavoro. Gli altri due componenti sono scelti dal Presidente tra i membri della Commissione o tra professori universitari di materie giuridiche, avvocati cassazionisti e magistrati di Cassazione a riposo o fuori ruolo, anche su proposta delle parti della controversia.
ART. 26
DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA COMMISSIONE ARBITRALE
1. Le parti possono concordemente affidare la risoluzione arbitrale della controversia alla Commissione Arbitrale anche in pendenza del tentativo di conciliazione o al suo termine, in caso di mancata riuscita.
2. La devoluzione alla Commissione Arbitrale della controversia è effettuata per iscritto con disposizione espressa con la quale le parti stabiliscono, in deroga all’art. 824-bis c.p.c., che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
3. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
a. Il termine per l’emanazione del lodo, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato.
b. Le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
ART. 27 PROCEDURA ARBITRALE E LODO
1. La procedura arbitrale si svolge nel rispetto del principio del contradditorio.
2. Le parti possono presenziare personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito dei poteri all’uopo occorrenti. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
3. Le parti possono presentare memorie scritte e vengono, in ogni caso, convocate dalla Commissione
Arbitrale per la discussione entro 20 (venti) giorni dalla devoluzione agli arbitri della controversia.
4. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, comma 4, c.c.
ART. 28
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CAMERE ARBITRALI UNITARIE
1. La Commissione provvederà, qualora lo ritenga opportuno, alla conclusione di convenzioni con altre Commissioni di cui all’art. 76, D. Lgs. n. 276 del 2003 per la costituzione di commissioni arbitrali unitarie.
NORME FINALI
ART. 29
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE
1. Le attività della Commissione di Certificazione di cui al presente Regolamento, compatibilmente con le esigenze specifiche delle singole procedure attivate, possono essere espletate anche a distanza, in audio e/o videoconferenza o comunque attraverso l’utilizzo di sistemi – anche telematici - ritenuti idonei dalla Commissione e atti a consentire il valido svolgimento del procedimento.
ART. 30
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
1. La Commissione raccoglie e tratta i dati personali ai fini strettamente necessari allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento.
2. I dati raccolti, in ottemperanza al D. Lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. ii. e al GDPR – Reg. UE 2016/679, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi e potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. La Commissione e i collaboratori dei quali si avvalga non possono portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni.
ART. 31
ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere adottate, su proposta dei membri della Commissione, all’unanimità.
2. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito della Commissione di Certificazione, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx.
Siena, li 9 aprile 2020.