ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA 2
ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO
Allegato 1 – Capitolato Tecnico Pagina 1 di 35
Indice
3 CONVENZIONE ED ORDINATIVI DI FORNITURA 6
3.2 Servizio di trasporto casa-scuola-casa 7
3.3 Servizio di accompagnamento 7
3.4 Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici 8
3.5 Servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche 9
(*) COMPRENDE ANCHE I COMUNI SITUATI SULLA VIA XXXXXX 12
5 ATTO DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO 12
6 PIANO DI TRASPORTO ANNUALE 13
6.1 Progettazione, redazione e adozione 13
6.2 Contenuti del Piano di trasporto annuale 14
6.3 Modifiche al Piano di trasporto annuale 14
7.2 Requisiti del personale e norme antipedofilia 17
7.3 Casi di sostituzione del personale 18
7.4 Sede operativa “rimessa” 18
7.6 Avarie e casi di interruzione del servizio 19
7.7 Sistema di trasporto intelligente (ITS) 19
7.11 Monitoraggio del servizio 22
7.12 Referente dell’appalto 23
8 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO 24
10 ACQUISIZIONE VEICOLI COMUNALI 28
11 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 29
13.1 Procedura irrogazioni penali 32
13.2 Mancata effettuazione del servizio 33
13.3 Effettuazione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale 33
13.4 Malfunzionamenti del sistema digitale 33
13.5 Effettuazione del servizio in assenza dell’accompagnatore a bordo ove obbligatorio 34
13.6 Penali attinenti ai veicoli e alla rimessa 34
13.7 Penali attinenti al personale addetto 34
13.8 Mancata produzione dei report mensili e annuali 35
1 DEFINIZIONI
Ai fini dell’interpretazione del presente atto di gara e di tutti i provvedimenti da esso derivanti o richiamati, si rilasciano le seguenti definizioni:
1. Intercent-ER: l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici per l’acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna;
2. Fornitore: l’operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione con l’Agenzia Intercent-ER, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura emessi dai Comuni;
3. Convenzione: l’atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
4. CQC: Carta di qualificazione professionale del Conducente o Carta Qualificazione del Conducente, rilasciata dai competenti uffici Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Motorizzazione Civile);
5. Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti acquistano i servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
6. Capitolato tecnico: il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
7. Linee di trasporto: tragitti prestabiliti da ogni singolo Comune aderente, ove sono indicati almeno: l’indirizzo del punto di partenza e del punto di arrivo; gli orari di partenza e quelli di arrivo; la successione delle fermate e relativi orari; il numero dei Km totali della linea;
8. Linea minima: la linea avente una lunghezza di 7.000 Km/annui, tenuto conto di tutte le corse di andata e ritorno;
9. Linea massima: la linea avente una lunghezza di 24.000 Km/annui, tenuto conto di tutte le corse di andata e ritorno;
10. Piano di trasporto annuale (PTA): documento che contiene tutte le linee di trasporto scolastico di un Comune per ogni anno a cui si riferisce.
2 OGGETTO
Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di trasporto casa-scuola-casa descritto al paragrafo 3.1 del presente Capitolato per i Comuni della regione Xxxxxx-Romagna, che intendano aderire alla Convenzione quadro. Nell’ambito del presente Capitolato ogni riferimento effettuato nei
confronti dei Comuni si deve intendere effettuato nei confronti di società eventualmente delegate dai medesimi, sulla base dei rapporti tra di loro intercorrenti.
Sono altresì oggetto dell’appalto anche l’affidamento di uno o più degli ulteriori servizi accessori:
1. servizio di accompagnamento;
2. servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici;
3. servizio disponibilità mezzi per attività curriculari e uscite didattiche,
descritti rispettivamente nei paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 del presente Capitolato, che i Comuni potranno decidere di acquistare, sia dal primo anno di decorrenza dell’Ordinativo di Fornitura, sia negli anni successivi.
Il Fornitore dovrà garantire i servizi accessori a tutti i Comuni che lo richiederanno nel corso di durata degli Ordinativi di Fornitura, ai prezzi offerti in sede di gara e secondo le specifiche esigenze. Parimenti i Comuni potranno deliberare, nel corso di durata degli stessi ordinativi di fornitura, di cessare la fornitura di alcuni servizi accessori.
La procedura di gara è divisa nei seguenti lotti:
Lotto | Denominazione |
1 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Città metropolitana di Bologna a NORD della Via Xxxxxx e della provincia di Ferrara |
2 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Città metropolitana di Bologna a SUD della Via Xxxxxx compresa la città di Bologna (*) |
3 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Modena a NORD della Via Xxxxxx (*) |
4 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Modena a SUD della Via Xxxxxx |
5 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni dell’Unione della Romagna forlivese |
6 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni del Comprensorio di Cesena |
7 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Parma |
8 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Reggio Emilia |
9 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Ravenna |
10 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Piacenza |
11 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Rimini |
(*) Comprende anche i Comuni situati sulla Via Xxxxxx.
3 CONVENZIONE ED ORDINATIVI DI FORNITURA
L’Agenzia Intercent-ER affida al Fornitore l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico per i Comuni della regione Xxxxxx-Romagna mediante una Convenzione quadro che avrà una durata di 36 mesi (trentasei mesi) decorrenti dalla data della sua stipulazione. Entro tale periodo, i Comuni aderendo alla Convenzione emetteranno propri Ordinativi di Fornitura, ossia stipuleranno i propri contratti, la cui durata sarà di 60 mesi (sessanta mesi), a decorrere dalla data di emissione dell’OdF. Le date di inizio e di fine servizio saranno fissate nell’Atto Preliminare di Regolamentazione del servizio.
I servizi di trasporto oggetto del presente Capitolato sono da considerare, a tutti gli effetti, pubblici servizi, essendo finalizzati ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell’Ente pubblico e volti a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito del Diritto allo Studio o dei servizi rivolti alle categorie socialmente deboli.
3.1 OPZIONE DI XXXXXXX
La durata degli Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Per quanto riguarda, rispettivamente:
• i lotti 1 e 2, su cui è distribuito il territorio della Città Metropolitana di Bologna (oltre a quello della provincia di Ferrara per il lotto 1),
• i lotti 3 e 4 su cui è distribuito il territorio della provincia di Modena,
• i lotti 5 e 6 su cui è distribuito il territorio della provincia di Forlì Cesena,
si prevede l’applicazione di un principio di sussidiarietà, per cui qualora sia esaurito l’importo massimo spendibile di un lotto, i Comuni potranno emettere l’Ordinativo di fornitura sulla Convenzione relativa all’altro lotto o, nel caso di stesso Fornitore, attingere dall’importo relativo all’altro lotto.
3.2 Servizio di trasporto casa-scuola-casa
Consiste nell’attività di trasporto di alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed eventualmente, secondo grado, nonché il trasporto dei loro beni, secondo quanto stabilito dal “Piano di trasporto annuale” come disciplinato dai paragrafi che seguono.
Il servizio consiste:
− per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale (fermate su pensiline o casa-per-casa) agli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza;
− per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso, con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale negli orari stabiliti.
Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con la discesa dell’ultimo utente nel luogo dell’ultima fermata; nella linea non viene computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto, fino alla prima fermata e dall’ultima fermata alla rimessa. L’utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall’ufficio comunale competente. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.
Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità “a passo d’uomo” o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporsi per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dal Comune. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.
Per detto servizio il Comune corrisponderà il prezzo al Km offerto in sede di gara.
3.3 Servizio di accompagnamento
Si tratta di un servizio opzionale, che i Comuni potranno decidere di acquistare o meno e consiste nello svolgere tutte le attività volte a garantire la sicurezza durante il trasporto scolastico da parte di un soggetto responsabile preposto allo svolgimento delle attività di seguito descritte.
Il servizio è articolato in tre fasi consecutive:
1. salita a bordo: consiste nell’operazione di ausilio dell’utente nella salita, da effettuare a mezzo fermo. Inizia con la presa in consegna dell’utente dalle fermate della linea di trasporto e prosegue con l’assegnazione di un posto a bordo, il controllo dell’allacciamento
delle cinture di sicurezza e tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;
2. vigilanza durante il trasporto: si concretizza col porre in essere ogni tipo di attività a mezzo in movimento, volta a garantire l’incolumità degli utenti trasportati e dei loro beni e quindi, a titolo di esempio, vigilando che l’utenza rispetti i posti assegnati, che non vengano compiuti atti potenzialmente pericolosi, vandalici, etc.;
3. discesa dal mezzo: consiste nel prelevare, a mezzo fermo, l’utente dal posto assegnatogli accompagnandolo fino alla porta del mezzo e dandone supporto nella discesa. Detta fase termina con la consegna dell’utente e dei suoi beni ad altro soggetto responsabile preposto alla sicurezza o con l’immissione in area protetta di sicurezza appositamente adibita dal soggetto/Ente responsabile della sicurezza.
In ogni caso il servizio di accompagnamento deve espletarsi nel rispetto delle direttive dei soggetti preposti alla sicurezza degli alunni, del Comune e dell’Istituto scolastico interessato al trasporto.
I Comuni si riservano la facoltà di affidare il servizio di accompagnamento a personale reperito attraverso altre forme contrattuali.
Per detto servizio il Comune corrisponderà il prezzo all’ora offerto in sede di gara.
3.4 Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici
Si tratta di un servizio opzionale, che i Comuni potranno decidere di acquistare o meno e consiste nel trasportare gli alunni durante l’orario scolastico, dalle strutture scolastiche frequentate sino al plesso distaccato (es: impianti sportivi; piscine; mensa; ecc…) descritto nella scheda tecnica prevista per ogni Comune (Allegato A), per il numero di giorni in essa stabiliti.
Al fine di far rispettare l’orario di inizio dell’attività da svolgere nel plesso distaccato, il mezzo dovrà essere in disponibilità almeno un quarto d’ora prima rispetto all’orario di partenza dalla struttura scolastica e dovrà permanere nei pressi della stessa in modo da essere immediatamente disponibile al rientro. Il mezzo adibito a tale servizio deve essere omologato secondo le disposizioni di legge al trasporto di uno o più adulti al fine di consentire il trasporto in sicurezza anche dell’insegnante accompagnatore od altro soggetto addetto alla sicurezza a bordo. In nessun caso il servizio può essere reso con veicoli privi di posto a sedere per l’accompagnatore/i. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.
Per detto servizio il Comune pagherà lo stesso prezzo di una linea corrispondente, determinato sulla base della capienza del mezzo, della percorrenza media di Km all’ora e della lunghezza della linea. Nella lunghezza della linea si computa il tragitto dalla sede legale del Comune alla struttura
scolastica (salvo che il mezzo si trovi già presso la struttura scolastica) e viceversa, ma non il tragitto dall’autorimessa alla sede legale del Comune.
3.5 Servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche
Consiste in un servizio da prestare dietro specifica richiesta dei Comuni. Il fornitore metterà a disposizione veicoli e conducenti a favore degli Istituti scolastici per attività curriculari e uscite didattiche.
I veicoli utilizzati per tale servizio devono prevedere almeno due posti adulti. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.
Rientra in tale tipologia di servizio anche il trasporto prestato oltre il calendario scolastico, vale a dire oltre i 205 giorni dell’anno scolastico per esigenze del Comune, quali ad esempio:
a) il trasporto giornaliero per campi estivi, secondo specifici tragitti indicati dai Comuni (indirizzo di partenza/arrivo/fermate intermedie/tipo e numero di utenti),
b) il trasporto, sempre nei mesi estivi, per attività ludico ricreative a carattere non continuativo (es. trasporti per località balneari o di montagna).
Per tale servizio i Comuni pagheranno i seguenti importi al netto di IVA:
USCITE DIDATTICHE 1/2 gg con orario e numero trasportati compatibili con l'impiego mezzo | Fasce percorrenza giornaliera | ||||||||
fino a 50 km/gg | > 50 km/gg e < o = 100 km/gg | > 100 km/gg e < o = 150 km/gg | > 150 km/gg e < o = 200 km/gg | ||||||
usato nel servizio scolastico | |||||||||
tipologia del mezzo | |||||||||
autovettura | fino a 9 posti | € | 70,00 | € | 100,00 | € | 135,00 | € | 170,00 |
autobus | da 10 a 27 posti | € | 75,00 | € | 110,00 | € | 155,00 | € | 190,00 |
autobus | da 28 a 38 posti | € | 85,00 | € | 120,00 | € | 165,00 | € | 200,00 |
autobus | da 39 a 49 posti | € 95,00 | € 140,00 | € 185,00 | € 230,00 |
autobus | almeno 50 posti | € 105,00 | € 150,00 | € 195,00 | € 240,00 |
Le uscite didattiche non aventi le caratteristiche sopradescritte, saranno oggetto di richiesta di specifico preventivo.
4 VALORE DELLA CONVENZIONE
L’appalto ha un valore annuo complessivo pari ad Euro 64.945.000,00 IVA esclusa suddiviso come riportato nella seguente tabella per i singoli Comuni:
Lotto | Denominazione | Importo annuo trasporto Iva esclusa | Importo annuo accompagnamento Iva esclusa | Importo totale 5 anni Iva esclusa |
1 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Città metropolitana di Bologna a NORD della Xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx | € 1.000.000,00 | € 100.000,00 | € 5.500.000,00 |
2 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Città metropolitana di Bologna a SUD della Via Xxxxxx compresa la città di Bologna (*) | € 1.500.000,00 | € 150.000,00 | € 8.250.000,00 |
3 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Modena a NORD della Via Xxxxxx (*) | € 1.015.000,00 | € 100.000,00 | € 5.575.000,00 |
4 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Modena a SUD della Via Xxxxxx | € 1.160.000,00 | € 110.000,00 | € 6.350.000,00 |
5 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni dell’Unione della Romagna forlivese | € 880.000,00 | € 90.000,00 | € 4.850.000,00 |
6 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni del comprensorio di Cesena | € 1.250.000,00 | € 125.000,00 | € 6.875.000,00 |
7 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Parma | € 1.200.000,00 | € 120.000,00 | € 6.600.000,00 |
8 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Reggio Emilia | € 1.140.000,00 | € 114.000,00 | € 6.270.000,00 |
9 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Ravenna | € 1.000.000,00 | € 100.000,00 | € 5.500.000,00 |
10 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Piacenza | € 750.000,00 | € 75.000,00 | € 4.125.000,00 |
11 | Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della provincia Rimini | € 620.000,00 | € 60.000,00 | € 3.400.000,00 |
TOTALE | € 63.295.000,00 |
(*) Comprende anche i Comuni situati sulla Via Xxxxxx.
5 ATTO DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO
Preliminarmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, i Comuni invieranno al Fornitore una richiesta di attivazione del servizio.
Entro i successivi 5 (cinque) giorni solari il Fornitore dovrà concordare con il Comune un sopralluogo obbligatorio nei luoghi interessati dal servizio, che non potrà cadere oltre i 10 (dieci) giorni solari immediatamente successivi.
Il sopralluogo avrà lo scopo di prendere atto delle varie linee di andata e di ritorno; a tal fine il Comune dovrà mettere a disposizione ogni documento utile e fornire la massima collaborazione possibile.
Di norma entro i successivi 10 giorni dal sopralluogo, le parti sottoscriveranno l’Atto di Regolamentazione del servizio preliminare all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
L’Atto di Regolamentazione del servizio conterrà le informazioni utili alla prestazione del servizio, tra cui a titolo non esaustivo:
- il corrispettivo presunto annuale per i servizi di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 calcolato tenendo conto delle linee, dei Km da percorrere e delle ore di accompagnamento da prestare nell’anno scolastico. Tale valore sarà aggiornato col PTA di ciascun anno scolastico, anche ai fini di quanto previsto al paragrafo 11;
- le date di inizio e di fine servizio;
- l’eventuale prolungamento nei mesi estivi;
- i giorni della settimana in cui effettuare il servizio per ogni struttura scolastica;
- il numero di alunni da trasportare e la tipologia;
- l’eventuale richiesta di servizi accessori;
- eventualmente i termini e le tempistiche per la predisposizione del Piano di trasporto (predisposizione/approvazione);
- l’indicazione dei veicoli del Comune eventualmente ceduti al Fornitore;
- l’indicazione dei veicoli del Fornitore utilizzati per il servizio (marca, modello, alimentazione, omologazione, n. posti, ecc.);
- i nominativi del personale del Fornitore impiegato nel servizio, compresi gli eventuali accompagnatori, con indicazione del tipo di rapporto contrattuale e relativo inquadramento;
- il nominativo del Referente del servizio rispettivamente per il Fornitore e per il Comune;
- i termini per la fatturazione;
- quant’altro ritenuto utile dalle parti.
All’Atto di Regolamentazione del servizio devono essere altresì allegati i libretti di circolazione dei veicoli impiegati, comprese le riserve; copia delle polizze assicurative quietanzate; copia delle patenti di guida dei conducenti; la documentazione a comprova dei requisiti richiesti per il personale impiegato nei servizi. Tali documenti devono altresì essere mantenuti sempre aggiornati, in presenza di qualsiasi variazione.
In mancanza della sottoscrizione di tale documento, l’Ordinativo di Fornitura non potrà essere emesso.
Qualunque variazione all’Atto di regolamentazione del servizio dovrà essere formalizzata mediante atto scritto controfirmato dalle parti.
6 PIANO DI TRASPORTO ANNUALE
I servizi oggetto dell’appalto sono caratterizzati da un elevato grado di variabilità nel tempo in quanto, per loro natura intrinseca, interessano interi cicli scolastici e comportano percorsi che mutano nel tempo, in corrispondenza dei fabbisogni via via emergenti. Pertanto, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, secondo le tempistiche concordate nell’Atto di Regolamentazione del servizio, è prevista l’adozione del Piano di trasporto annuale.
6.1 Progettazione, redazione e adozione
Il Piano di trasporto annuale potrà essere redatto:
1. dal Comune o suo delegato;
2. dal Fornitore.
Nel primo caso esso viene trasmesso dal Comune al Fornitore, il quale potrà far pervenire al Comune eventuali osservazioni, nell’ottica della massima ottimizzazione dei percorsi in termini di Km da percorrere e tempo di percorrenza. Ogni osservazione od eventuali ulteriori specificazioni di qualsiasi genere dovranno essere comunicate dal Fornitore al referente del Comune, nel termine di 15 giorni solari dal ricevimento del Piano di trasporto e dovrà necessariamente indicare soluzioni alternative possibili proposte dal Fornitore. Qualora tali osservazioni non siano accolte dal Comune, il Fornitore dovrà prendere atto del documento iniziando il servizio nelle date ivi indicate e nelle modalità ivi espresse. In nessun caso il Fornitore potrà far valere tali contestazioni quali motivo di mancato inizio del servizio, sospensione o servizio reso in difformità del Piano di trasporto trasmesso, né potrà apportare autonomamente alcuna modifica alle linee.
In alternativa la progettazione e la redazione del Piano di trasporto annuale è demandata al Fornitore, il quale provvederà a trasmetterlo al Comune entro il termine previsto dall’Atto di regolamentazione del servizio. In tal caso il Comune dovrà mettere a disposizione del Fornitore ogni
documento utile e fornire la massima collaborazione possibile. Il Comune potrà far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni e, in ogni caso, richieste di modifica per esigenze pubbliche. È competenza del Comune approvare il Piano di trasporto annuale trasmesso dal Fornitore. In nessun caso il Fornitore, potrà dare esecuzione al Piano di Trasporti non approvato dal Comune.
6.2 Contenuti del Piano di trasporto annuale
Il Piano di trasporto annuale deve essere progettato e redatto per ogni anno scolastico, riportando:
− tutte le linee di trasporto, anche di nuova istituzione rispetto al PTA precedente. Si precisa che l’istituzione di nuove linee deve essere sempre preceduta da ogni tentativo di massima razionalizzazione delle linee esistenti, condotto congiuntamente tra Comune e Fornitore;
− i Km di ogni linea e le fermate/punti di raccolta degli utenti. Il PTA deve essere redatto in modo da evitare, per quanto possibile, attraversamenti stradali o comunque favorire tali attraversamenti in zone con un ampio raggio di visibilità;
− il numero e la tipologia degli alunni da trasportare, la capienza dei mezzi e quant’altro possa incidere sull'organizzazione del servizio (es. articolazione del servizio nei giorni della settimana, prolungamento del servizio nel corso dell’anno, servizi richiesti, ecc.).
6.3 Modifiche al Piano di trasporto annuale
In corso d’anno scolastico, il Comune può richiedere alla controparte la cancellazione o l’aggiunta di fermate, ovvero l’aumento o la riduzione delle linee, purché lo comunichi al Fornitore in forma scritta e con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata.
Nel corso dell’anno scolastico il Piano di trasporto potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni di emergenza quali, ad es., abbondanti nevicate o altre calamità naturali, interruzioni del percorso per manutenzioni stradali. In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all’ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell’evento che si è verificato.
Qualora il Piano di trasporto annuale dovesse subire variazioni rispetto al numero di Km da percorrere, in aumento od in diminuzione, che incidano sull’importo mensile da corrispondere, le eventuali riduzioni o aumenti dei Km percorsi saranno trattate secondo quanto disciplinato all’art. 11.
7 OBBLIGHI DEL FORNITORE
7.1 Polizze assicurative
Il Fornitore risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata degli Ordinativi di Fornitura, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.
Il Fornitore è l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.
Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, il Fornitore deve essere in possesso di:
− polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (tretamilioni/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Fornitore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:
• la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
• la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;
• la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo;
• la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli del Fornitore alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
• la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
• la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
• la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
− polizza RCT corredata della garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone e cose;
− polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimite di 1.000.000 (unmilione/00) per persona.
Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico.
L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate in allegato all’Atto di Regolamentazione del servizio, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura.
Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto manlevato da ogni responsabilità al riguardo.
Resta precisato che costituirà onere a carico del Fornitore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.
Saranno a carico del Fornitore i danni ai veicoli e alle paline di fermata causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.
7.2 Requisiti del personale e norme antipedofilia
Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune, prima dell’avvio del servizio da espletare per ciascun anno scolastico:
− l’elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché copia della patente di guida, copia del Certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell’art. 25-bis “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”, del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;
− l’elenco dei nominativi degli accompagnatori impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché il certificato rilasciato ai sensi dell’art. 25- bis “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”, del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi:
− apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 25-bis del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, in caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria i cui importi sono riportati al medesimo comma 2 dell’art. 25-bis.
Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.
7.3 Casi di sostituzione del personale
Al fine di garantire la continuità del servizio, il Fornitore deve provvedere all’immediata sostituzione degli autisti in caso di malattia, infortunio o altre cause di assenza.
Parimenti, il Fornitore si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli obblighi o che contravvengano i divieti di cui ai successivi paragrafi 8.1 e 8.2.
Il Comune potrà richiedere la sostituzione dei conducenti e degli accompagnatori che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 del presente capitolato o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva.
In caso di sostituzione per qualsivoglia ragione, il Fornitore si obbliga a garantire personale in possesso delle necessarie competenze, patenti e certificati e a trasmetterli al Comune.
Resta inteso che la sostituzione è subordinata all’esplicita accettazione da parte del Comune.
7.4 Sede operativa “rimessa”
Il Fornitore dovrà munirsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie. Tale sede dovrà essere collocata nel territorio di ciascun lotto ed essere nella disponibilità del Fornitore a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (sistemi di allarme, di televigilanza, di videosorveglianza, ecc.) e mediante limitazione dell’accesso all’immobile al solo personale autorizzato.
Qualora il Fornitore sia aggiudicatario di più lotti, dovrà munirsi di un’autorimessa nel territorio di ciascun lotto.
7.5 Manutenzioni
Per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene. Il Fornitore ha l'obbligo di effettuare la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l’assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo del Fornitore adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.
Inoltre, è onere del Fornitore prima di ogni servizio:
a) verificare e accertare che la cabina di trasporto del mezzo sia idonea al trasporto di alunni e in particolar modo verificare il corretto funzionamento di sicurezza e ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;
b) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento degli indicatori direzionali luminosi, l’impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato degli pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i Km necessari al trasporto;
c) verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo siano in una situazione accettabile.
7.6 Avarie e casi di interruzione del servizio
In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa-scuola-casa, il Fornitore è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile, secondo ragionevolezza e comunque entro un tempo massimo di 30 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.
In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, il Fornitore è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l’incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare nel seguente ordine: le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune, anche facendo ricorso a sistemi di trasporto intelligente o di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all’arrivo del mezzo sostitutivo.
Il Fornitore dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, fenomeni atmosferici o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell’Istituzione Scolastica interessata.
7.7 Sistema di trasporto intelligente (ITS)
Nel termine massimo offerto in sede di gara, o in assenza di offerte migliorative, entro 12 mesi dall’emissione del primo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà essersi dotato e mettere a
disposizione un sistema di trasporto intelligente, vale a dire, un’applicazione informatica e di telecomunicazione che combini la tecnologia GPS con un sistema di comunicazione di trasmissione dati in grado di fornire le informazioni di seguito elencate. Il sistema dovrà consentire le funzionalità offerte ai diversi utilizzatori (scuola e/o genitore).
Il Fornitore dovrà inoltre garantire la raccolta delle segnalazioni in riferimento al servizio espletato, allo stato dei veicoli, alla sicurezza, al comportamento dei conducenti e degli accompagnatori, ecc., cui possano accedere liberamente gli utenti e il referente del Comune.
L’architettura generale del sistema deve prevedere le seguenti componenti:
• Un sistema CENTRALE demandato alla gestione e al controllo dei veicoli in grado di rendere disponibile agli operatori, sulla base dei dati raccolti dal sistema in tempo reale sui veicoli, il monitoraggio e la verifica del servizio offerto, la raccolta delle segnalazioni in riferimento al servizio espletato, allo stato dei veicoli, alla sicurezza, al comportamento dei conducenti e degli accompagnatori, ecc., la valutazione delle performance e il corretto funzionamento dell’interfaccia per l’utenza, la raccolta e archiviazione dei dati funzionale ad una successiva consuntivazione e certificazione del servizio.
• Un SISTEMA di BORDO che ha come compito primario l’acquisizione della salita discesa degli studenti e dei dati esercizio (es. localizzazione in particolare) e la trasmissione degli stessi al sistema centrale. Il sistema deve permettere futuri ampliamenti per l’interfacciamento di eventuali ulteriori sottosistemi ausiliari (ad esempio la videosorveglianza).
7.8 Sistema centrale
A livello centrale il Sistema consentirà la consuntivazione del servizio di trasporto scolastico, offrendo:
• la visualizzazione del percorso effettuato dai veicoli mezzo ed alcune funzionalità di base quali:
o monitoraggio in tempo reale del veicolo su cartografia digitale,
o stato della corsa ed orario di passaggio alle fermate e ai plessi scolastici,
o fermate effettuate e future,
o numero di studenti presenti a bordo,
o anticipo o ritardo sul servizio
• storicizzazione di tutti i dati inviati dai dispositivi di bordo per tutta la durata del servizio: posizioni geografiche, dati operativi del veicolo, eventi (soste, ecc.), studente non presente in fermata, ecc;
• produzione di report e grafici inerenti la Certificazione del Servizio, contenenti informazioni circa la regolarità o le difformità dei servizi svolti rispetto a quelli pianificati che dovranno essere consultabili dal Comune (o da sue società partecipate delegate) con cadenza mensile, quali il numero delle corse eseguite, i Km percorsi (per ogni corsa) e le ore per il servizio di accompagnamento, qualora tale servizio sia stato reso nel mese di riferimento.
7.9 Sistema di bordo
Per garantire il monitoraggio del servizio scolastico il Fornitore dovrà provvedere ad installare a bordo dei veicoli dispositivi tablet mirati ad offrire l’opportunità di geolocalizzare il mezzo (mediante ricevitore GPS integrato) oltre che offrire un’interfaccia al conducente per verificare il rispetto del servizio (es. anticipo/ritardo del mezzo rispetto al servizio programmato, numero di studenti a bordo, ecc.).
Il dispositivo dovrà essere equipaggiato con un SW applicativo che permette le seguenti funzioni:
• il caricamento dei dati del servizio scolastico gestito funzionali alle operazioni di localizzazione, riconoscimento delle fermate, dei plessi scolastici e degli studenti da trasportare. Detti dati consistono nella descrizione della rete di trasporto e degli altri elementi del servizio quali ad esempio:
o anagrafica delle fermate e dei plessi scolastici,
o elenco delle linee di servizio scolastico,
o anagrafica degli studenti associati a ciascuna fermata,
o elenco delle corse per ogni linea,
o elenco degli orari di arrivo / partenza per ogni fermata / corsa,
o l’elenco turni e la descrizione cartografica dei percorsi,
• l’identificazione del veicolo su cui è installato il tablet;
• la localizzazione autonoma sulla base dei dati GPS e delle informazioni rappresentate dai dati succitati;
• l’acquisizione dei dati relativi alla salita ed alla discesa degli studenti;
• la segnalazione di studenti non presenti;
• il calcolo della stima di anticipo / ritardo del mezzo rispetto al servizio pianificato in fermata o in corrispondenza dei plessi scolastici sul percorso;
• la trasmissione dei dati alla centrale su base intervallo programmabile o su evento specifico (es: uscita dalla fermata, salita degli studenti, arrivo al plesso scolastico, mancanza tessera, ecc.). La procedura dovrà garantire una logica di buffering (polmone) a bordo in grado di memorizzare i dati non trasmissibili a seguito di indisponibilità momentanea della rete di comunicazione. Al ripristino del collegamento detti dati devono essere trasmessi in modo automatico al centro per consentire il riallineamento coerente delle informazioni anche al fine della consuntivazione del servizio svolto;
• la possibilità di inviare e ricevere messaggi di servizio e di emergenza.
La rilevazione della salita e della discesa degli alunni deve essere effettuata dal conducente, imputando i dati nel sistema di bordo.
7.10 APP genitori
Qualora offerto in gara, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dei genitori una APP per monitorare in tempo reale il viaggio degli studenti. L’ App che dovrà essere scaricabile dagli stores (iOS e Android) permetterà di:
• essere avvisati rispetto alla salita del proprio figlio e alla consegna al plesso scolastico,
• essere avvisati rispetto alla eventuale non titolarità del servizio,
• ricevere notifiche rispetto all’inutilizzabilità del sistema di identificazione,
• essere avvisati in maniera tempestiva di eventuali problematiche occorse durante il tragitto (scuolabus fa una deviazione o salta delle fermate, c’è un ritardo elevato nell’arrivo al plesso scolastico, etc.),
• inserire comunicazioni di assenza dello studente.
7.11 Monitoraggio del servizio
Il Fornitore è tenuto a produrre al Comune, con cadenza mensile, specifici report riportanti per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extra scolastiche: il numero delle corse eseguite, i Km percorsi (per ogni corsa) e le ore per il servizio di accompagnamento, qualora tale servizio sia stato reso nel mese di riferimento. Il Fornitore nell’ambito del report mensile deve dare conto anche di
eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi. Tale report deve essere allegato a ciascuna fattura mensile per l’effettuazione dei relativi pagamenti.
Al termine di ogni anno scolastico – di norma entro il 15 di luglio – il Fornitore è tenuto a produrre al Comune una sintetica relazione (report) in merito all’andamento del servizio nel corso dell’anno scolastico appena concluso, evidenziando criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio. Il Comune si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti.
Il Comune eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell’ambito della gestione del servizio da parte del Fornitore. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Il Fornitore si dovrà inoltre rendere disponibile al Comune un sistema di monitoraggio basato su un’applicazione WEB based accessibile attraverso l’utilizzo di un browser. Il sistema di monitoraggio dovrà consentire di:
• conoscere la posizione degli scuolabus in ogni istante,
• visualizzare fermate e studenti in attesa dello scuolabus,
• conoscere tempi di arrivo e di partenza previsti,
• sapere ogni istante quanti e quali studenti/accompagnatori sono presenti su ogni scuolabus.
7.12 Referente dell’appalto
Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipulazione del contratto, un proprio rappresentante, il quale assume il compito di referente, reperibile 7 giorni su 7, nell’arco delle 24 ore, per tutta la durata dell’anno scolastico, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune in ordine a tutto ciò che attiene all’esecuzione dell’appalto. Il Fornitore provvederà a munire il referente individuato di appositi dispositivi (i.e. smartphone) dotati di applicazioni che consentano la messaggistica istantanea, una connessione ad Internet e un piano di minuti di conversazione di tipo illimitato. Il Comune, a sua volta, designerà un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con il Fornitore. In caso di sostituzione del proprio referente, ciascuna delle parti ne dovrà dare tempestivo preavviso all’altra.
8 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO
8.1 Conducenti
Il personale addetto alla conduzione dei veicoli (nel prosieguo “conducente”) dovrà essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore.
Il Fornitore è tenuto a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) nonché a trasmettere al Comune per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.
Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:
a) rispettare il tragitto fissato nel Piano di trasporto annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l’incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;
c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dai Comuni per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate.
d) comunicare al Fornitore e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa
compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
e) comunicare al Fornitore ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell’esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
f) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
g) tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi dall’uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica l’orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.. del bambino e della famiglia.;
h) evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale.
Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:
i) arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per dal Piano di trasporto;
j) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
k) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;
l) far salire e di condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
m) fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non- vedenti o comunque autorizzati dal Comune;
n) delegare ad altri alla conduzione del mezzo;
o) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l’assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all’incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
p) fumare a bordo del mezzo di trasporto;
q) esprimersi con modi inurbani e di assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;
r) dar adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale.
8.2 Accompagnatori
L’accompagnatore dovrà essere ben identificabile (ad es., tramite divisa, casacca, pettorina, ecc.) nonché munito di apposito distintivo identificativo, da apporsi ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore. Per ognuno degli accompagnatori impiegati nel servizio è richiesto il certificato penale del casellario giudiziale, rilasciato ai sensi del Dlgs. n. 4 marzo 2014 n. 39.
Rientrano negli obblighi e responsabilità dell’accompagnatore:
a) accompagnare, quando necessario, gli utenti dalla discesa dal mezzo sino all’entrata esterna della scuola;
b) sorvegliare gli alunni durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di comportamento scorretto o danno;
c) segnalare agli uffici comunali particolari situazioni di disagio verificatesi durante il percorso;
d) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell’utente;
e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni dettate dai Comuni per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo dell’utente o persone a ciò delegate.
All’accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è altresì fatto divieto di:
f) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
g) esprimersi con xxxx inurbani ed assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, comprese esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica l’orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc. del bambino e della famiglia;
h) dar adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale.
i) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee allo svolgimento servizio, compresa l’assunzione di bevande alcoliche;
j) fumare a bordo del mezzo;
k) portare animali o cose a bordo del mezzo.
9 VEICOLI
Il Fornitore deve utilizzare nel servizio i veicoli aventi tutte le caratteristiche di seguito indicate nonché a rispettare la percentuale di veicoli di nuova immatricolazione offerta in sede di gara.
La sostituzione dei veicoli nel corso di durata dei singoli Ordinativi di fornitura deve avvenire con mezzi aventi almeno le medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. In ogni caso la sostituzione deve essere autorizzata dal Comune.
Tutti i veicoli impiegati per il servizio dovranno essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada).
I tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri inoltre l’impianto di scarico deve consentire l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.
Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità del Fornitore, a qualunque titolo e commisurati alla tipologia di utenza, al numero di alunni da trasportare, alle caratteristiche del territorio e alla viabilità di ciascuna linea. Su ogni mezzo utilizzato dovrà essere ben leggibile su tutti i lati la dicitura “Servizio di trasporto scolastico del Comune di ………” col nome del Comune per cui si sta effettuando il servizio.
Il Fornitore deve altresì disporre di un numero adeguato di veicoli di scorta per fronteggiare eventuali cause di impossibilità di utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria.
ll Fornitore dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo suscettibile di essere utilizzato per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l’uso dei veicoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente in particolare dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23. Ad ogni modo resta escluso l’utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane. Inoltre, è previsto che:
- tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e s.m.i.;
- non possano essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- in ogni caso non possano essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 8 anni rispetto all’inizio di ciascun anno scolastico. Pertanto, il Fornitore si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso degli anni di durata degli Ordinativi di Fornitura, dovessero via via superare il limite detto, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche e le percentuali offerte in sede di gara. In deroga a quanto previsto al punto precedente ed in considerazione dell’utilizzo saltuario, l’immatricolazione dei veicoli utilizzati come sostituzione e riserva per avarie ed emergenze nonché dei mezzi concessi in comodato gratuito dai Comuni potrà essere antecedente di oltre 8 anni;
- ogni veicolo debba montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- ogni veicolo debba avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell’affidamento;
- ogni veicolo debba essere munito di dispositivi in grado di tracciarne passo-passo il percorso tramite sistema satellitare, consentendo di monitorare tragitti, Km e orari dalla centrale operativa;
- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/ riscaldamento per il periodo estivo e invernale.
- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di strumenti di rilevazione della salita degli utenti a bordo del mezzo.
10 ACQUISIZIONE VEICOLI COMUNALI
Laddove previsto dalle schede tecniche del Comune (Allegato A al presente capitolato), i veicoli di proprietà comunale potranno essere concessi al Fornitore per mezzo di contratto di comodato d’uso gratuito per tutta la durata del servizio. È rimessa all’autonomia contrattuale del Comune stabilirne il contenuto prevedendo almeno che:
1. il contratto di comodato d’uso è stipulato a titolo gratuito;
2. il contratto di assicurazione obbligatoria del mezzo non sia alterato da detta operazione e quindi rimanga in capo al Comune che pagherà il premio assicurativo con rivalsa sul Fornitore del servizio. Il Comune ed il Fornitore dovranno regolare ogni forma di responsabilità per danni cagionati a terzi, compreso il conducente, dal veicolo concesso in comodato;
3. resterà in capo all’Ente Comunale l’onere del versamento di ogni imposta relativa al veicolo, al contempo lo stesso maturerà diritto di rivalsa sul Fornitore per gli importi versati;
4. l’organizzazione e la gestione complessiva del servizio restino esclusivamente in capo al Fornitore, al quale spetteranno:
− il controllo sul servizio ed il coordinamento del personale impiegato;
− ogni riparazione, sostituzione di componenti usurati nonché tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, così come i rifornimenti di carburante, senza diritto di rivalsa sull’Ente Comunale;
− il pagamento delle somme derivanti dalle violazioni del codice della strada e di ogni altro tipo di contravvenzione;
− il monitoraggio di ogni adempimento previsto dalla legge sul mezzo e in particolare tutte le revisioni obbligatorie per legge;
− la sostituzione temporanea del veicolo di proprietà comunale;
− la sostituzione permanente del veicolo di proprietà comunale. La sostituzione andrà concordata col Comune proprietario.
E’ facoltà del Fornitore rinunciare all’utilizzo dei veicoli di proprietà comunale, secondo quanto abbia offerto in sede di gara.
11 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo di ogni linea è quello offerto dal Fornitore in sede di gara ed è determinato in base a:
− mezzo utilizzato: fino a 9 posti; da 10 a 27 posti; da 28 a 38 posti; da 39 a 49 posti; da 50 e oltre posti;
− lunghezza delle linee. Sono previste 7 lunghezze di linee, cui corrispondono altrettanti prezzi al Km. E’ sempre prevista una linea minima, precisamente di 7.000 km/anno ed una linea massima di 24.000 Km/anno;
− media dei Km percorsi all’ora.
Complessivamente il listino prezzi si compone di 175 prezzi al Km: per ogni mezzo utilizzato (5 tipologie), sono previste 5 diverse percorrenze medie di Km all’ora e 7 diverse lunghezze di linee. E’ inoltre previsto un prezzo all’ora per il servizio di accompagnamento.
Il corrispettivo che annualmente il Comune verserà al Fornitore sarà calcolato tenendo conto di:
1. il prezzo di ogni linea, determinato moltiplicando il prezzo al Km della linea per i suoi Km. Il Fornitore ha l’obbligo di utilizzare il mezzo più adeguato al numero di bambini da trasportare. Pertanto sarà sempre corrisposto il prezzo corripondente alla tipologia/capienza del mezzo commisurata al numero di utenti, anche qualora il Fornitore decida di utilizzare un mezzo con capienza superiore. I Km corrispondenti alla lunghezza di ciascuna linea saranno conteggiati solo una volta, anche se il Fornitore decida di dedicare alla linea due o più mezzi, salvo che l’uso di due o più mezzi sia imposto da ragioni di sicurezza, riconosciute dal Comune.
Il prezzo di ogni linea sarà definito in sede di avvio del servizio nell’Atto di Regolamentazione del servizio, in base a quanto offerto dal Fornitore in sede di gara, poi aggiornato col Piano di Trasporto Annuale di ciascun anno.
Al Fornitore sarà sempre garantito il corrispettivo della linea minima (7.000 Km), anche per linee aventi una lunghezza inferiore o qualora la lunghezza della linea subisca riduzioni nel corso di ciascun anno scolastico; mentre non sarà mai riconosciuto alcun corrispettivo per i Km superiori a 24.000. Pertanto la lunghezza massima di ciascuna linea sarà di 24.000 Km all’anno;
2. dal prezzo della linea per il trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici di cui al paragrafo 3.4;
3. dal prezzo all’ora per il servizio di accompagnamento di cui al paragrafo 3.3, moltiplicato per le ore prestate (frazioni di un’ora superiori a 30 minuti saranno ricondotte all’ora superiore; frazioni di un’ora inferiori a 30 minuti saranno ricondotte alla mezz’ora. Il tempo minimo di accompagnamento riconosciuto sarà di 1 ora al giorno);
4. dal prezzo per gli eventuali servizi di cui al paragrafo 3.5.
Per il servizio di trasporto casa-scuola-casa (3.2), il servizio di accompagnamento (3.3) ed il servizio trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici (3.4), il Comune corrisponderà fatture mensili di uguale importo, ottenute dividendo l’importo indicato nell’Atto di regolamentazione del servizio, aggiornato annualmente, per 10 (di norma settembre – giugno = totale 10 mesi). L’eventuale conguaglio economico derivante da variazioni in più o in meno dei Km delle linee percorse per il servizio casa-scuola-casa all’interno della stessa fascia di prezzo sarà operato al termine di ciascun anno scolastico, con l’ultima fattura. Le variazioni di ogni linea saranno applicate solo se inferiori o superiori al 5%. Fermo restando detto limite del 5%, nel caso in cui, nel corso di un anno scolastico, si renda necessario aumentare o diminuire i Km di una o di più linee rispetto al Piano di Trasporto Annuale vigente, tale per cui si verifichi il passaggio di una linea alla lunghezza superiore o inferiore sarà corrisposto il prezzo offerto corrispondente alla nuova linea, per il periodo residuo. Tale variazione potrà anche essere regolata a conguaglio, su accordo tra Comune e Fornitore.
Si determinerà un adeguamento del corrispettivo anche nel caso in cui si renda necessario passare ad un mezzo di capienza superiore o inferiore, per adeguarlo ad una modifica del numero di bambini trasportati. Tuttavia, se la modifica prevede il passaggio a una categoria di autoveicolo con capienza minima inferiore il Fornitore avrà facoltà di adeguare o meno la tipologia del mezzo, ferma restando la riduzione del corrispettivo. Qualora la modifica sia resa necessaria da problemi di sicurezza nello svolgimento del percorso, l’affidatario è obbligato in ogni caso a provvedere alla sostituzione dei veicolo, con conseguente adeguamento del corrispettivo. Tale variazione potrà anche essere regolata a conguaglio, su accordo tra Comune e Fornitore.
Per i servizi di cui al punto 3.5 i Comuni pagheranno gli importi previsti nel medesimo paragrafo, dietro relativa fattura.
Sia nel corso dell’anno scolastico, sia da un anno scolastico all’altro, l’istituzione di linee aggiuntive, che comportino aumento di veicoli e conducenti, sarà possibile nel rispetto della lunghezza della linea minima e della linea massima, secondo quanto previsto ai commi precedenti. Per ogni linea di nuova istituzione il Comune pagherà il prezzo come definito al punto 1. E’ ammessa la soppressione di linee che comportino riduzione di mezzo e conducente, nei limiti di un quinto del valore dell’appalto.
13 CONTROLLI
Il Comune porrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l’esatta esecuzione del servizio in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in
sede di gara e nel Contratto.
I controlli saranno svolti dal Comune sull’andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell’esecuzione contrattuale. I controlli potranno essere di varia natura ovvero potranno consistere in sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, in ispezioni dei veicoli utilizzati e loro componenti, accessi e verifiche. Il Comune potrà altresì chiedere la trasmissione della documentazione attinente all’abilitazione dell’esercizio della professione di trasportatore.
Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai depositi e ai veicoli, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore ha l’obbligo di agevolare l’esercizio dell’attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché consentendo l’accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.
I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso e anche da parte di personale che non si palesa come addetto a tale controllo nel riguardo del Fornitore o del personale da questi impiegato, ecc..
Ad istanza degli esercenti la potestà genitoriale degli alunni trasportati, compresi quelli eventualmente già maggiorenni, il Comune svolge i controlli oggetto di istanza notificandone l’esito del controllo all’istante entro 30 giorni dalla domanda.
I controlli non devono svolgersi in contrasto con la buona fede contrattuale.
14 PENALI
Tutti i servizi acquistati dal Comune devono essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, al presente Capitolato ed al Piano di trasporto annuale nonché alle indicazioni impartite dai competenti Uffici comunali durante lo svolgimento del servizio. Le penali di seguito elencate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle previste dall’apposito articolo dell’Allegato 7
- Schema di Convenzione.
14.1 Procedura irrogazioni penali
l Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, indirizzandola al Fornitore, il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti alla data di ricevimento della contestazione stessa. La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dal Fornitore e la sanzione che si intende
irrogare a margine dell’analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dal Fornitore. Nella controdeduzione il Fornitore deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l’irrogazione della penale, la riduzione o l’aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite Fornitore, motivando anche l’applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l’accertamento dell’inadempienza i Comuni potranno tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.
14.2 Mancata effettuazione del servizio
Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso dii sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà al Fornitore l’importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio e per ogni linea. Al secondo episodio nell’anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Per ogni caso di ritardo nell’effettuazione del servizio per cause imputabili al Fornitore, il Comune applicherà una penale fino all’1 per mille dell’intero importo annuale.
In caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l’importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune.
14.3 Effettuazione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale
Per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale, il Comune applicherà una penale fino all’1 per mille dell’intero importo annuale.
In caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l’importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune.
Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge il Comune irrogherà la penale di cui sopra aumentata di 1/5; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena è aumentata fino ad ½ dell’importo di cui sopra.
La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.
14.4 Malfunzionamenti del sistema digitale
Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del sistema di trasporto intelligente ITS, il Comune applicherà una penale fino all’1 per mille dell’intero importo annuale.
In caso di malfunzionamento del sistema di trasporto intelligente ITS, il Comune applicherà una penale fino all’1 per mille dell’intero importo annuale, per ogni giorno, fino al completo ripristino del funzionamento. Il malfunzionamento può riguardare ogni funzione del sistema (a mero titolo esemplificativo: rilevamento presenze a bordo; localizzazione mezzo; visualizzazione; reportistica; ecc..)
In caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l’importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune.
14.5 Effettuazione del servizio in assenza dell’accompagnatore a bordo ove obbligatorio
Qualora il Fornitore effettui il servizio di trasporto in assenza dell’accompagnatore a bordo, nei casi in cui questo sia previsto, il Comune applicherà una penale, dell’1 per mille dell’intero importo contrattuale.
Qualora l’assenza dell’accompagnatore a bordo cagioni un danno ad utenti o ai loro beni o a terzi, la penale è maggiorata dal danno prodotto.
14.6 Penali attinenti ai veicoli e alla rimessa
Qualora il Fornitore utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal paragrafo 9 del presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell’1 per mille dell’intero importo contrattuale.
Allo stesso modo il Comune irrogherà la penale di cui al comma precedente anche qualora il Fornitore modifichi i luoghi di ricovero dei veicoli in corso contrattuale in elusione degli obblighi di cui al presente Capitolato tecnico.
Qualora in caso di avaria al mezzo durante l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico casa- scuola-casa il Fornitore non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell’1 per mille dell’intero importo mensile.
14.7 Penali attinenti al personale addetto
Qualora il personale addetto alla conduzione del veicolo nonché, se previsto, il personale addetto all’accompagnamento non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal paragrafo 8 “Personale addetto” del presente Capitolato tecnico, il Comune applicherà una penale, dell’1 per mille dell’intero importo contrattuale. L’importo è aumentato della sua metà qualora si versi in una situazione di recidiva.
Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle
fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrogherà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti.
Qualora il Fornitore non adempia alle obbligazioni di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell’appalto, il Comune applicherà una penale, dell’1 per mille dell’intero importo contrattuale.
14.8 Mancata produzione dei report mensili e annuali
In caso di mancata produzione dei report di cui al precedente paragrafo 7.8 il Comune applicherà una penale, dell’1 per mille dell’intero importo contrattuale.