FAQ
FAQ
Quesiti e Risposte Direzione Regionale Sicilia
Quesito 1
Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui all’art. 59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge n.111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sicilia, regione Sicilia. Lotto 1 CIG [6180489CDB], Lotto 2 CIG [6180522818], Lotto 3 CIG [61805520DC].
Con la presente si chiedono i seguenti Chiarimenti in merito alla Procedura Aperta di cui in oggetto:
1) In merito al seguente Criterio di Aggiudicazione previsto cioè: ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario della Regione Sicilia approvato con Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 27/02/2013, previa verifica della congruità delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006.
Si chiede sé è prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici e l’aggiudicazione avverrà a favore delle imprese che hanno presentato il ribasso subito inferiore a detta Soglia di Anomalia Oppure Viene adottato il criterio del Xxxxxxx Xxxxxxx offerto senza nessuna esclusione delle offerte che risultano anomale E se lo stesso Criterio vale per tutti e tre i Lotti.
2) In merito ai Requisiti di partecipazione richiesti per ciascun Lotto
Si chiede se un’Impresa qualificata nelle seguenti Categorie e Classifiche: OG1 – IV ; OG2
– IV e OG11 – III, può partecipare al Lotto 3 visto che sono previsti “Lavori SOA dalla III alla IV classifica”
Oppure
Anche per la Categoria OG11 serve la Classifica IV.
3) Si chiede se un’impresa carente in una sola delle categorie richieste può utilizzare l’Avvalimento per la suddetta Categoria e/o costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
4) Si chiede se per le imprese aggiudicatarie di ciascun lotto, negli affidamenti che gli verranno fatti verrà applicato il ribasso offerto o verrà applicato, in sede di rotazione, sempre il ribasso offerto dalla prima classificata.
Risposta
1) – Come specificato nella sezione VIII (CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) del Disciplinare di gara e con riferimento a tutti i lotti, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario della Regione Sicilia approvato con Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 27/02/2013, previa verifica della congruità delle offerte
anormalmente basse ex artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006. In nessun caso, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 122, comma 9, del D.lgs. 163/2006.
Il criterio matematico di cui all’art. 86, comma 1, D.Lgs. 163/2006 verrà pertanto utilizzato solo al fine di individuare le offerte anormalmente basse da sottoporre a verifica.
Al riguardo, considerato che l’offerta è formulata su un prezziario e non sono note le specifiche caratteristiche degli interventi da affidare, ai fini della verifica di congruità, delle offerte individuate in applicazione di detto criterio, si potranno richiedere giustificativi in relazione alla organizzazione dell’offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici o a questi ultimi assimilabili, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto in gara.
Detta comprova dovrà essere fornita con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti gli interventi e, in caso di avvalimento, dal concorrente per le categorie nelle quali è qualificato autonomamente e dall’ausiliaria per le categorie oggetto di avvalimento.
2) – 3) Al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti prescritti con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di intervento (OG1, OG2, OG11) e per le relative classifiche.
Nel caso di specie, per il lotto 3, è richiesto il possesso dell’attestazione SOA nelle categorie OG1, classifica IV; OG2, classifica IV e OG11, classifica IV.
Pertanto, in relazione ai requisiti di qualificazione richiesti nel Disciplinare e nel Bando di gara, codesto operatore non risulta autonomamente qualificato per la categoria OG11 essendo in possesso della sola classifica III.
In considerazione di ciò, posto che nell’ambito della presente procedura non è possibile la partecipazione in RTI verticale o misto, codesto operatore potrà partecipare alla gara facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese opportunamente qualificate per l’intera categoria OG11 classifica IV - stante il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) con quelli dell’impresa ausiliaria (c.d. avvalimento cumulativo), come precisato al punto 6 sez. XI del Disciplinare.
Per quanto riguarda la possibilità di concorrere alla procedura mediante associazione di tipo orizzontale, si tenga presente che ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è proprio l’esecuzione da parte di ciascun operatore componente il raggruppamento delle medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni). Ferma restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in ciascuna categoria, è consentito, per il raggiungimento della classifica richiesta, sommare quelle singolarmente possedute. Inoltre, in siffatta tipologia di RTI la mandataria dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).
4) Il meccanismo di assegnazione degli interventi, descritto alla sezione XIX del Disciplinare, prevede che ad ognuno degli operatori economici aggiudicatari dell’accordo quadro vengano assegnati, secondo l’ordine di graduatoria, i singoli interventi per un ammontare complessivo pari, per ciascun operatore, alla soglia indicata nella medesima sezione che, per il lotto 3, è pari a € 3.605.000 al netto dell’ IVA. Detto importo verrà
raggiunto sommando il valore di tutti i contratti affidabili in virtù dell’Accordo Quadro. Il prezzo di ciascun contratto sarà definito a misura applicando il ribasso offerto (diverso da operatore ad operatore parte dell’AQ) alle singole voci di prezzo al netto dell’IVA, del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza.
Quesito 2
Oggetto : Quesiti per partecipazione bando di gara.
Riferimento: Gara del giorno 15/05/2015 alle ore 10.30, per l’affidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge n.111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio.
Lo scrivente, che intende partecipare al gara del giorno 15/05/2015 alle ore 10.30, per l’affidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge n.111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio.
Lotto 3 - CIG: 61805520DC “Lavori SOA dalla III alla IV classifica”
- ammontare dell’accordo quadro del lotto 3 : € 21.630.000,00
- ammontare presunto per ogni operatore del lotto n.3 € 21.630.000,00 / 6= € 3.605.000,00.
Come concordato personalmente in data 17 Aprile 2015, alle ore 12.00 circa, presso l’ufficio del Demanio, con il R.U.P. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, che ha manifestato l’esigenza di fornire le risposte richieste in forma epistolare, si trasmettono i seguenti quesiti:
n.1:
L’impresa, come meglio indicato sopra, richiede di partecipare alla procedura di gara per il lotto n.3, in avallimento, con l’impresa xxxxx, con sede legale in via …., il bando di gara prevede per il lotto 3, le categorie OG1 classifica IV, OG2 classifica IV, OG11 classifica IV, le imprese che intendono partecipare hanno le seguenti caratteristiche:
- Impresa Ausiliata con la seguente attestazione SOA, OG1, classifica II;
OG2, classifica IV; OG11, classifica I;
- Impresa Ausiliaria con la seguente attestazione SOA, OG1, classifica VI;
OG11, classifica III; OS3, classifica II; OS28, classifica II; OS30, classifica II; si rammenta che,
- visto il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici pubblicato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 che ha introdotto un nuovo regime per la qualificazione nella categoria OG11;
- visto l’art. 79, comma 16, del citato D.P.R. n. 207/2010, che sul punto recita: “Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
categoria OS 3: 40 %
categoria OS 28: 70 %
categoria OS 30: 70 %
- visto il comunicato alle SOA n. 80 del 27 marzo 2013;
appare chiaro che la categoria OG11 non è altro che la composizione, nelle forme e nei contenuti percentuali delle categorie specialistiche OS3, OS28 ed OS30 inseriti nella certificazione allegata SOA della ditta ausiliaria che oltre alla categoria OG11 classifica III, possiede le categorie OS3 classifica II, OS28 classifica II, OS30 classifica II.
In tal senso, la sola ditta ausiliaria riesce già a garantire e superare i requisiti minimi del bando di gara previsti in categoria OG11 class. IV.
Si chiede al R.U.P. se le scriventi imprese, possono partecipare alla procedura di gara senza che permanga l’alea di dubbio per una eventuale esclusione per carenza dei requisiti ?
n.2:
Quando l’impresa ausiliata fa ricorso ad un’altra impresa ausiliaria per la mancanza di una o più categorie previste dal bando di gara, lo può fare anche in modo parziale ?
In altre parole se l’impresa Ausiliata con la seguente attestazione SOA: OG1, classifica II;
OG11, classifica I;
è carente del requisito solo parzialmente, la copertura complessiva la raggiunge con l’impresa Ausiliaria per le caratteristiche mancanti nei confronti dei requisiti previsti dal bando di gara.
D’altronde le due imprese, ausiliaria ed ausiliato non sono coobbligati in solido nei confronti dell’amministrazione, anche a mezzo di polizza fideiussoria?
n.3:
L’ammontare previsto nell’accordo quadro lotto 3, C.I.G. 61805520DC, per un importo di € 21.630.000,00 da ripartire con numero 6 operatori, presume un importo € 21.630.000,00 / 6= € 3.605.000,00 per ogni operatore economico, che a sua volta, alla pagina n.3 del bando di gara recita “lavori SOA dalla III alla IV classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiore a 2.582.000 euro).
Si chiede al R.U.P. come mai nel bando si richiedono ai partecipanti la somma di tre classifiche IV per le categorie XX0, XX0, XX00 contemporaneamente e totalmente, tali da determinare ai partecipanti i seguenti requisiti:
- OG1 per un importo di €. 2.582.000, art. 3 del DPR n. 34/2000 consente all’impresa di partecipare (2.582.000+ 1/5)= € 3.098.400;
- OG2 per un importo di €. 2.582.000, art. 3 del DPR n. 34/2000 consente all’impresa di partecipare (2.582.000+ 1/5)= € 3.098.400;
- OG11 per un importo di €. 2.582.000, art. 3 del DPR n. 34/2000 consente all’impresa di partecipare (2.582.000+ 1/5)= € 3.098.400;
importo complessivo in categorie OG1,OG2,OG11 € 9.295.200
i sei operatori aggiudicatari previsti dal bando di gara, non potranno stipulare un importo complessivo contrattuale superiore a € 3.605.000,00 con la stazione appaltante, peraltro tale importo nei fatti sarà ulteriormente ripartito per gli effettivi lavori da eseguire, vedi tabella di pagina 2 del bando di gara.
Non esiste una sproporzione, pur comprendendo la peculiarità degli accordi quadro, tra l’eventuale importo appaltato ed i requisiti richiesti?
Vengono rispettate le garanzie imposte dall’Unione Europea al fine di favorire la massima partecipazione alle gare d’appalto (art.2 del D.Lgs del 12 Aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni) anche per il lotto 3?
Risposta
1) – 2) La procedura è finalizzata all’individuazione di operatori economici con i quali sottoscrivere per ciascun lotto AQ di durata biennale volti a definire le condizioni generali per l’affidamento di futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sicilia.
Trattasi di lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici che caratterizzano il progetto su immobili prevalentemente ad uso uffici, ascrivibili alle categorie OG1; OG2; OG11. I singoli contratti attuativi potranno pertanto avere ad oggetto esclusivamente lavorazioni ascrivibili a dette categorie e non anche le singole lavorazioni specialistiche citate nel quesito (OS3, OS28 e OS30). Qualora nel periodo di vigenza dell’AQ si rendessero necessari interventi in OS3, OS28 o OS30 gli stessi non potranno essere, infatti, affidati nell’ambito dell’AQ ma verranno aggiudicati mediante autonome procedure di gara. Del resto il principio di assorbenza sancito nell’art. 79, comma 16, secondo capoverso, del DPR 207/2010 secondo il quale “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta” non può essere applicato in senso inverso ossia che l’impresa qualificata nella categoria OS3, OS28 o OS30 può eseguire i lavori di categoria OG11 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
Ciò stante, si rammenta che, al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti prescritti con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di intervento (OG1, OG2, OG11) e per le relative classifiche. Nel caso di specie, per il lotto 3, è richiesto il possesso dell’attestazione SOA nelle categorie OG1, classifica IV; OG2, classifica IV e OG11, classifica IV.
Pertanto, in relazione ai requisiti di qualificazione richiesti nel Disciplinare e nel Bando di gara, codesto operatore non risulta autonomamente qualificato per la categoria OG1, essendo in possesso della sola classifica III, e per la categoria OG11, essendo in possesso della categoria I.
In considerazione di ciò, posto che nell’ambito della presente procedura non è possibile la partecipazione in RTI verticale o misto, codesto operatore potrà partecipare alla gara facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese opportunamente qualificate per la categoria OG1 e per la categoria OG11, entrambe per una classifica pari alla IV, stante il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) con quelli dell’impresa ausiliaria (c.d. avvalimento cumulativo), come precisato al punto 6 sez.
XI. Resta ferma, invece, la possibilità di avvalersi di più imprese ausiliarie, relativamente alla medesima categoria, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel lotto di interesse
(IV) sommando le classifiche possedute dalle singole imprese ausiliarie (cd. avvalimento plurimo).
Nel caso di specie, l’impresa ausiliaria indicata può soddisfare la carenza di requisiti di qualificazione del concorrente limitatamente alla categoria OG1 per la quale possiede la classifica VI, ma non per la categoria OG11 per la quale possiede la classifica III a meno che il concorrente non si avvalga di un’ulteriore impresa ausiliaria per il raggiungimento della classifica IV. Né, come chiarito in premessa, l’impresa ausiliaria potrà “spendere” le proprie qualificazioni nelle categorie OS 3 class. II, OS 28 class II e OS 30 class. II in quanto l’art. 79, comma 16, primo capoverso del D.P.R. 207/2010, richiamato da codesto operatore, trova applicazione unicamente per le Società di Attestazione.
Peraltro, l’analogia tra le lavorazioni svolte nelle categorie XX0, XX0, XX0, OS28 e OS30 e la categoria OG11, sancita con determinazioni AVCP (ora ANAC) n. 5/2009 e n. 165 dell'11/06/2003 e richiamata al punto 5.1. pag.16 (NB) del Disciplinare di gara riguarda, ai fini del raggiungimento dei requisiti di partecipazione, esclusivamente il lotto n. 1 (NO SOA).
La precitata analogia rileva, invece, per tutti i lotti, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta (da comprovare mediante giustificativi in relazione alla organizzazione dell’offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto di gara, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto).
3) – In questa fase non sono noti gli interventi che in concreto saranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro mediante singoli contratti attuativi. E’ possibile, pertanto, che all’operatore economico venga affidato un intervento per il quale sia necessaria la qualificazione in una sola delle tre categorie richieste nel bando e per la classifica massima che per il lotto 3 è pari a € 2.582.000. Pertanto, l’impossibilità oggettiva di prevedere quali interventi saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti, ha imposto all’Agenzia del Demanio di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara (OG1, OG2 e OG11) per la classifica richiesta nel lotto di interesse.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA
Quesito 3
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui all’art.59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato.
In riferimento alla gara in oggetto, si porge il seguente quesito:
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e con il taglio delle ali?. In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti
Quesito 4
In riferimento alla gara in oggetto, si porge il seguente quesito:
Nell’individuazione dell’impresa aggiudicataria provvisoria, il criterio di aggiudicazione prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale? (taglio automatico delle ali?)
In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti
Quesito 5
In riferimento alla gara in oggetto, si porge il seguente quesito:
Nell’individuazione dell’impresa aggiudicataria provvisoria, il criterio di aggiudicazione prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale? (taglio automatico delle ali?)
Risposta (quesiti 3, 4 e 5)
Come specificato nella sezione VIII (CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) a pag. 5 del Disciplinare di gara e con riferimento a tutti i lotti, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario della Regione Sicilia approvato con Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 27/02/2013, previa verifica della congruità delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006
In nessun caso, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 122, comma 9, del D.lgs. 163/2006.
Il criterio matematico di cui all’art. 86, comma 1, D.Lgs. 163/2006 verrà pertanto utilizzato solo al fine di individuare le offerte anormalmente basse da sottoporre a verifica.
Al riguardo, considerato che l’offerta è formulata su un prezziario e non sono note le specifiche caratteristiche degli interventi da affidare, ai fini della verifica di congruità, delle offerte individuate in applicazione di detto criterio, si potranno richiedere giustificativi in relazione alla organizzazione dell’offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici o a questi ultimi assimilabili, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto in gara.
Detta comprova dovrà essere fornita con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti gli interventi e, in caso di avvalimento, dal concorrente per le categorie nelle quali è qualificato autonomamente e dall’ausiliaria per le categorie oggetto di avvalimento.
CATEGORIE - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Quesito 6
Il sottoscritto xxxxx con sede legale a ……., in relazione alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, con la presente
CHIEDE
di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., possa concorrere indicando a sua volta, quale consorziato, un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Restando in attesa di un Vs. chiarimento in merito, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Risposta
Si conferma che un consorzio di società cooperative di cui all’art. 34, comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006 possa indicare quale consorziata un consorzio di cui all’art. 34, comma 2, lett. b). Resta inteso che il consorzio indicato come consorziata esecutrice deve a sua volta, a meno che non partecipi in proprio, indicare la consorziata cui intende demandare l’esecuzione dei lavori (con tutti gli obblighi dichiarativi connessi ai fini dell’accertamento dei requisiti generali). Sul punto si è di recente espresso il C.d.S. Cons. Stato (Ad. Plen.), Sent., 20/05/2013, n. 14, che ha confermato che questa è l’unica fattispecie che legittima il cd. sistema di indicazione a cascata, richiamando quanto affermato dall’ANAC con Deliberazione n. 1 del 10/01/2007 PREC41/06.
Quesito 7
In riferimento alla gara in oggetto, si porgono i seguenti quesiti:
1. Partecipando un impresa singola con una cooptata, quest’ultima deve produrre il PASSoe? Tale quesito viene posto in quanto nell’AVCPass quando si vuole creare il passoe non sussiste l’opzione impresa cooptata
2. L’impresa cooptata deve presentare anche l’allegato 1 o basta compilare solo l’ultima pagina specificando il fatto che si tratta di impresa cooptata?
3. Lo stesso vale per l’offerta?
Risposta
1 – In caso di cooptazione, l’impresa cooptata deve risultare dal Passoe del concorrente, in quanto soggetto comunque da verificare relativamente ai requisiti generali.
Per una corretta richiesta del PASSOE, si invita codesto concorrente a consultare il contact center dell’ANAC al numero 800896936 al fine di risolvere il mancato inserimento a sistema dell’impresa cooptata. In ogni caso, qualora, in esito a detta consultazione, permanesse il problema, l’operatore economico potrà produrre il PASSOE senza indicare l’impresa cooptata.
2 – Il concorrente dovrà dichiarare nell’apposita sezione dell’allegato I, l’intenzione di ricorrere all’istituto della cooptazione ex art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, indicando il nominativo dell’impresa cooptata e la percentuale dei lavori che quest’ultima andrà ad eseguire che, in ogni caso non potrà essere superiore al 20% dell’importo complessivo del singolo intervento manutentivo. L’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla cooptata dovrà essere almeno pari all’importo dei lavori alla stessa affidati. Detti requisiti dovranno essere dimostrati allegando l’attestazione SOA in copia conforme all’originale o il modello di dichiarazione fornito con allegato V eventualmente modificato e/o integrato.
L’impresa cooptata dovrà inoltre compilare gli allegati III e IV mentre non dovrà sottoscrivere l’offerta economica.
Quesito 8
Gentile Xxx. Xxxxxxx,
con riferimento alla gara indetta dall'Agenzia del Demanio circa l'accordo quadro, come da oggetto,
Le poniamo i seguenti quesiti:
• Per la partecipazione al lotto n.3 della suddetta gara, al punto VII è richiesta la classifica IV per le categorie OG1 OG2 e OG11. Relativamente alla categoria OG11, è possibile concorrere con la classifica III-bis e in aggiunta le categorie OS3 II e OS30 II?
• Il contributo da versare per l’ANAC per il lotto 3 risulta pari a € 500,00. Considerato che l’importo del lotto 3 andrà suddiviso in sei operatori, così come l’ammontare della cauzione provvisoria che risulta essere pari a € 72.100,00 (2% della soglia di importo € 3.605.000,00), si chiede perché bisogna versare il contributo per l’intero lotto.
• La certificazione relativa al nulla osta di segretezza (NOS) va richiesta in fase di partecipazione alla gara o è sufficiente, in caso di aggiudicazione, allegare la richiesta effettuata?
Risposta
A - Al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti prescritti con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di intervento (OG1, OG2, OG11) e per le relative classifiche.
Nel caso di specie non è possibile integrare il requisito di cui è carente l’operatore relativamente alla categoria OG11 con un’altra categoria, nella fattispecie la OS30.
L’analogia sancita con determinazioni AVCP (ora ANAC) n. 5/2009 e n. 165 dell'11/06/2003 e richiamata al punto 5.1. pag.16 (NB) del Disciplinare di gara riguarda, ai fini del raggiungimento dei requisiti di partecipazione, esclusivamente il lotto n. 1 (NO SOA) ed è relativo alla tipologia di lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11 rispetto alla quale sono considerate equivalenti, conformemente a quanto statuito dall’ANAC con Determinazioni n. 5/2009 e n. 165 dell'11/06/2003, le lavorazioni svolte nelle categorie XX0, XX0, XX0, OS28 e OS30 quest’ultima posseduta da codesto operatore. La precitata analogia rileva, invece, per tutti i lotti, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta (da
comprovare mediante giustificativi in relazione alla organizzazione dell’offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto di gara, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto).
B - L’importo del contributo da versare all’ANAC viene calcolato, automaticamente dal sistema SIMOG dell’AVCP, commisurandolo all’importo complessivo stimato per l’intero lotto e non all’importo dei lavori che saranno affidati. Trattasi di un automatismo del sistema SIMOG che non consente di potere parametrare l’ammontare del contributo all’importo risultante dalla divisione tra l’ammontare massimo del lotto ed il numero degli operatori con cui stipulare l’AQ, posto che, ai fini del sistema SIMOG, per “imposto a base d’asta” occorre indicare l’importo corrispondente alla somma massima spendile per ciascun lotto. Del resto, non sarebbe corretto inserire quale “importo a base d’asta” la soglia massima attribuibile per ciascun operatore economico, in quanto si sottostimerebbe il valore complessivo dell’appalto.
C - Il possesso del NOS non è un requisito di partecipazione alla presente procedura, ma sarà un requisito per l’assegnazione del singolo appalto, ove ciò risultasse necessario. Infatti, nel Disciplinare è previsto che qualora l’Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la realizzazione di interventi per il quale è necessario il Nulla Osta Sicurezza, potrà affidare gli interventi in questione agli operatori parti dell’Accordo Quadro in possesso di detta certificazione. A tal fine, la richiesta del NOS potrà essere effettuata anche successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro fermo restando che ciascun operatore dovrà dichiarare, contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare tempestivamente, in una fase successiva, di esserne venuto in possesso.
RTI
Quesito 9
si chiede conferma che – in relazione a un raggruppamento orizzontale nel quale tutte le imprese sono in possesso delle categorie individuate nella sez. IV del Disciplinare – si possa:
A) sommare le classifiche possedute dalle imprese componenti per coprire l’importo dei lavori di una o più di tali categorie;
B) nell’ipotesi sub A) con ATI composta da due imprese, attribuire, in particolare, il ruolo di capogruppo mandataria a un’impresa che sia in possesso, quanto a una determinata categoria, di una classifica inferiore a quella richiesta dal Disciplinare di Gara il cui importo, nel rispetto dell’art. 92, comma 2 ultima parte, corrisponda comunque a più del 50% del totale;
C) incrementare altresì eventualmente di un quinto, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, la classifica della capogruppo mandataria che, come da ipotesi sub B), è comunque già in possesso del requisito minimo di cui all’art. 92 del Regolamento”.
Risposta
A. E’ ammessa la partecipazione alla procedura ad operatori singoli o associati (RTI orizzontale) purché comunque qualificati singolarmente in ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11) a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi. Ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è proprio l’esecuzione da parte di ciascun operatore componente il raggruppamento delle medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni). Ferma restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in
ciascuna categoria, è consentito, per il raggiungimento della classifica richiesta, sommare quelle singolarmente possedute.
B. Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte). In un RTI orizzontale tra due operatori economici il ruolo di mandataria può essere quindi attribuito ad un’impresa qualificata in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%.
C. In caso di partecipazione in forma singola, il beneficio di 1/5 di cui all’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 non trova applicazione nella procedura in quanto l’importo indicato per ciascun lotto rappresenta una somma massima spendibile, i singoli interventi che potranno essere oggetto di affidamento non sono definiti e potrebbero essere di importo corrispondente a quello massimo previsto per la classifica richiesta per partecipare al lotto di interesse (fino a 516.000 euro per il lotto 2 e fino a 2.582.000 euro per il lotto 3).
In caso di partecipazione in forma associata (RTI orizzontale) l’applicabilità di detto beneficio a ciascuna componente il RTI andrà valutata in relazione agli importi corrispondenti alle percentuali di partecipazione al raggruppamento e purchè l’impresa raggruppata sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto del valore massimo della classifica di riferimento (lotto 3 pari ad € 2.582.000).
Quesito 10
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui all’art.59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato.
Buon giorno, la presente per porre i seguenti quesiti:
1. Partecipando in ATI orizzontale due imprese si può comporre nel seguente modo:? Capogruppo: OG1 quota 20%, OG2 quota 90%, OG11 quota 60% totale quota complessiva importo lavori 57%
Mandante: OG1 quota 80%, OG2 quota 10%, OG11 quota 40% totale quota complessiva importo lavori 43%
2. Eventualmente è ammessa anche un impresa cooptata al 20%?
Risposta
L’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010, con riferimento ai RTI orizzontali, prescrive che “le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato”.
Ciò stante, le quote prospettate sono ammesse a condizione che siano rispettate anche tutte le prescrizioni dettate dal precitato articolo in materia di qualificazione e richiamate nel Disciplinare di gara ossia che la mandataria sia qualificata nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nell’ambito dei propri
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte). In un RTI orizzontale tra due operatori economici il ruolo di mandataria può essere quindi attribuito ad un’impresa qualificata in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%.
Nel caso di specie, codesto operatore dovrà assumere i requisiti in misura maggioritaria superiore anche relativamente alla categoria OG1 e a tal fine, se non adeguatamente qualificato, potrà ricorrere per il raggiungimento dei requisiti richiesti, all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese opportunamente qualificate, sia esterne che interne al raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo).
Ferma restando l’autonoma qualificazione dell’operatore, è consentita poi la cooptazione a condizione che la percentuale indicata non sia superiore al 20% dell’importo complessivo del singolo intervento manutentivo e l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate sia almeno pari all’importo dei lavori a queste ultime affidati.
Quesito 11
In riferimento alla gara in oggetto, essendo interessati alla partecipazione del lotto n.3 si pongono a codesto Ente i seguenti quesiti:
Se è possibile partecipare con un ATI composta nel seguente modo:
quote partecipazione quote esecuzione
CAPOGRUPPO : OG1 51%, OG1 45%
OG2 90% OG2 70%
OG11 60% OG11 45%
I MANDANTE : OG1 49% OG1 35%
OG2 10% OG2 10%
OG11 40% OG11 35%
ASSOCIATA COOPTATA : OG1 0% OG1 20%
OG2 0% OG2 20%
OG11 0% OG11 20%
Se è possibile associare un impresa che possiede la categoria OG2 classifica IV con impresa avente la categoria OG2 classifica I.
Risposta
Premesso che, in assenza di alcuna indicazione in merito alla qualificazione nell’ambito del raggruppamento, le “quote di partecipazione” specificate nel quesito vengono intese quali quote di qualificazione, si rappresenta quanto segue.
1. La configurazione del raggruppamento, come prospettata, soddisfa la ripartizione dei requisiti di qualificazione prescritti dall’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 (precisati Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e
modalità di presentazione delle offerte) essendo la mandataria qualificata nella misura minima del 40% e la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento per la totalità dei lavori (100%). Nell’ambito dei requisiti posseduti, la mandataria assumerebbe poi in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto alla mandante. Trattandosi di un RTI orizzontale costituito da due operatori economici il ruolo di mandataria verrebbe correttamente attribuito ad un’impresa qualificata in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%. Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento può inoltre liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dalle componenti il RTI.
Per quanto attiene alla coopotazione invece, l’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 prescrive che i concorrenti riuniti, adeguatamente qualificati, “possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superini il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.
In proposito poi il Disciplinare ammette la cooptazione, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, purchè la percentuale dei lavori che saranno eseguiti dall’impresa cooptata non sia superiore al 20% dell’importo complessivo del singolo intervento manutentivo e fermo restando che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate sia almeno pari all’importo dei lavori a queste ultime affidati. Il limite percentuale del 20% di esecuzione dei lavori da parte della cooptata non può essere, infatti, individuato in questo momento in cui non si conoscono gli interventi che potranno essere affidati mediante i singoli contratti attuativi ma dovrà essere necessariamente individuato al momento dell’affidamento del singolo intervento. Ciò stante, le percentuali indicate nel quesito nella misura del 20% di ciascuna categoria non sono ammissibili dovendo la percentuale del 20% essere applicata all’importo del singolo intervento. E’ inoltre necessario che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate sia almeno pari all’importo dei lavori a queste ultime affidati. CIrcostanza che dal quesito non è dato evincere.
2. Stante quanto rappresentato al punto 1, relativamente alla categoria OG 2, qualora la mandante fosse in possesso di attestazione SOA di class. I sarebbe qualificata in una percentuale inferiore al 10% previsto quale requisito minimo ai fini della partecipazione alla gara. E’ pertanto necessario che si associ con un’impresa in possesso quanto meno di SOA OG2, class. II.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
Quesito 12
In riferimento al bando di gara relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, la sottoscritta ditta ……… S.r.l. Le chiede dei chiarimenti per la partecipazione.
La ditta è iscritta alla SOA per le seguenti categorie:
OG1 classe IV OG11 classe I
e vorremmo partecipare al lotto 2.
Nel disciplinare al punto X SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, non è prevista l'ATI verticale, quindi se per partecipare posso ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la categoria OG2.
Nel caso positivo, per quanto riguarda la categoria OG11, avendo la prima classe, per raggiungere la seconda invece di costituire l'ATI orizzontale, se posso ricorrere anche in questo caso all’istituto dell’avvalimento.
Risposta
Al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti prescritti con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di intervento (OG1, OG2, OG11) e per le relative classifiche.
Nel caso di specie, per il lotto 2, è richiesto il possesso dell’attestazione SOA nelle categorie OG1, classifica II; OG2, classifica II e OG11, classifica II.
Pertanto, in relazione ai requisiti di qualificazione richiesti nel Disciplinare e nel Bando di gara, codesto operatore non risulta autonomamente qualificato per le categorie OG11(essendo in possesso della sola classifica I) e OG2.
In considerazione di ciò, posto che nell’ambito della presente procedura non è possibile la partecipazione in RTI verticale o misto, codesto operatore potrà partecipare alla gara facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese opportunamente qualificate per l’intera categoria OG11 classifica II - stante il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) con quelli dell’impresa ausiliaria (c.d. avvalimento cumulativo), come precisato al punto 6 sez. XI - e la categoria OG2 classifica II.
Da ultimo, e per quanto riguarda la possibilità di concorrere alla procedura mediante associazione di tipo orizzontale, si tenga presente che ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è proprio l’esecuzione da parte di ciascun operatore componente il raggruppamento delle medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni). Ferma restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in ciascuna categoria, è consentito, per il raggiungimento della classifica richiesta, sommare quelle singolarmente possedute. E’ altresì consentito colmare la carenza di uno o più requisiti di partecipazione avvalendosi di altre imprese adeguatamente qualificate anche interne al raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo) e fermo restando il divieto di avvalimento cumulativo.
Inoltre, in siffatta tipologia di RTI la mandataria dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).