CONTRATTO PER L’APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALLA
CONTRATTO PER L’APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALLA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CIG 65097775EB
nell’ambito dell’Accordo quadro per i servizi di Desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni
TRA
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via della Mercede n. 96, in persona del Cons. Xxxxx X’Xxxxx, giusta delega dei poteri alla stessa conferiti in data 12 novembre 2015 dal Cons. Xxxxx Xxxxxxxxx, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e legale rappresentante (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”);
E
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Xxxx, Xxx Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 31.875.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. RM-531128, partita I.V.A. 05724831002, codice fiscale n. 00967720285, domiciliata ai fini del presente atto nella sede legale, in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante dell’impresa, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Infordata S.p.A., sede legale in Latina, in xxxxxx Xxxxx XX, x. 0, capitale sociale Euro 517.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Latina al n. 64033, partita I.V.A. e codice fiscale n. 00929440592, domiciliata ai fini del presente atto nella sede legale, e la mandante SDA Express Courier S.p.A., sede legale in Roma, viale Europa n.175, capitale sociale Euro 10.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 906440, partita I.V.A. 05714511002, codice fiscale n. 02335990541, domiciliata ai fini del presente atto nella sede legale, giusto atto modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese, autenticato dal notaio, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, repertorio n. 93052 del 22 dicembre 2015 e repertorio n. 93056 del 23 dicembre 2015, in precedenza costituito con atti autenticati dal medesimo notaio in data 8 e 10 ottobre 2014, repertorio n. 91280 e repertorio 91288 e così denominato: “Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Infordata S.p.A., Italia Logistica S.r.l., (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)
PREMESSO
a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, XX.XX. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito
Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura del servizio di gestione delle postazioni di lavoro utente della Presidenza del Consiglio dei Ministri
di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Xxxxxx S.p.A. di concludere Accordi Quadro, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. a cui le Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. nonché le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato D.Lgs. n. 163/2006 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha attivato in data 17 novembre 2014, un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di servizi di desktop outsourcing per le pubbliche amministrazioni;
e) che l’Amministrazione ha successivamente, rilanciato il confronto competitivo tra i Fornitori parti dell’Accordo Quadro mediante l’invio in data 28 dicembre 2015 di una Richiesta di Offerta;
f) che il Fornitore che sottoscrive il presente Contratto è risultato aggiudicatario del predetto confronto competitivo e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Contratto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta in sede di Appalto Specifico;
h) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nella Richiesta di Offerta ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
i) che il DUVRI specifico sottoscritto dalle parti è allegato al presente contratto;
j) che il patto di integrità sottoscritto dalle parti è allegato al presente contratto;
k) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
l) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE PARTE I – CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Chiarimenti inviati nel corso della procedura di rilancio competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico finalizzato alla Fornitura del servizio di gestione delle postazioni di lavoro utente della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- basato sull’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di Desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni).
ARTICOLO 2
DISCIPLINA APPLICABILE
1. Il presente Contratto è regolato:
a) da quanto ivi previsto nonché dagli atti e dai documenti richiamati nel medesimo Contratto;
b) dal contenuto dell’Accordo Quadro e relativi Allegati;
c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
e) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010;
f) dalle norme previste in materia di Contabilità pubblica;
g) dalle disposizioni del D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
h) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
j) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di appalto specifico prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate dall’Amministrazione.
3. L’Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione.
5. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
ARTICOLO 3
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Contratto;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
f) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
h) mallevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi oggetto del Contratto, da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l’Amministrazione stessa; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati dal personale
dell’Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto; (b) prestare i servizi oggetto del presente Contratto nei luoghi indicati dall’Amministrazione.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.
14. I servizi e/o le forniture oggetto del presente Contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l’Amministrazione può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 4
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
6. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
7. L’Impresa riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima a suo insindacabile giudizio non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
8. Nel caso in cui l’Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione all’Amministrazione. Si precisa che la risorsa in sostituzione deve avere pari conoscenze e competenze di quella sostituita.
9. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 8, l’Amministrazione si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L’Impresa, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
10. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 17 d’importo pari al 0,05% (zero/05 per cento) della stessa.
11. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 5
PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È’ a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l’Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Amministrazione, pena l’applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Referente tecnico) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Amministrazione. Il Responsabile del servizio sarà l’interlocutore della Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Referente tecnico , per quanto di propria
competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e la Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Amministrazione ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte della Amministrazione iii) inserite nell’organizzazione della Amministrazione.
8. L’Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Referente tecnico, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
i. in caso di ottenimento da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dell’ordine (compreso il subappaltatore), l’Amministrazione provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
ii. In caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, l’Amministrazione, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del presente contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
iii. Xxx l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
10. Ai sensi di quanto previsto all’art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell’esecuzione dell’ordine, l’ Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). L’Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno
sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l’Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
PARTE II – CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO 7
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione, a prestare i seguenti servizi obbligatori:
• Servizi obbligatori
Servizio di gestione della PdL con presidio standard Servizio di gestione della PdL con presidio VIP Servizio di gestione della Pdl senza presidio
2. I predetti servizi e/o forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
ARTICOLO 8
DURATA E FACOLTÀ DI ACQUISTO
1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006.
2. I paragrafi 9 “Project management della fornitura” e 10 “ Organizzazione e gestione
della relazione” dell’Allegato “A” disciplinano in dettaglio modalità e termini relativi alla facoltà di acquisto e di gestione della fornitura oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 9
TEMPISTICA DELLA PRESA IN CARICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
1. Il Fornitore e l’Amministrazione si impegnano a concludere la fase iniziale di startup per la presa in carico delle postazioni di lavoro da parte dello stesso Fornitore secondo le modalità e nei termini previsti dal paragrafo 10.2 “Fase di startup della Fornitura” dell’Allegato “A” e comunque entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto.
ARTICOLO 10
SERVIZI ACCESSORI E OPZIONALI
Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga nei confronti dell’Amministrazione, a prestare anche i seguenti servizi:
• Servizi opzionali
Servizio di manutenzione PC desktop dell’Amministrazione Servizio di manutenzione PC obsoleti dell’Amministrazione
Servizio di manutenzione stampanti e scanner personali dell’Amministrazione
Servizio di manutenzione apparecchiature di stampa e copia dell’Amministrazione
Servizio di presidio standard sedi Amministrazione/reperibilità Servizio di presidio sedi VIP
• Servizi definiti come accessori nell’AQ Servizio di Single Point of Contact (SPoC) Servizio di IMAC aggiuntive
Servizio di Software Distribution
Servizio di manutenzione ulteriore HW Pdl dell’Amministrazione
ARTICOLO 11
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Amministrazione per le prestazioni contrattuali sono:
a) euro 1.529.853,60 per il Servizio di gestione della Pdl con presidio standard;
b) euro 135.703,44 per il Servizio di gestione della Pdl con presidio VIP;
c) euro 10.248,60 per il Servizio di gestione della Pdl senza presidio;
d) euro 92.910,00 per il Servizio di manutenzione PC desktop dell’Amministrazione con obsolescenza fino a 5 anni (comprensivo di monitor);
e) euro 93.479,76 per il Servizio di manutenzione PC i
dell’Amministrazione con obsolescenza fino a 5 anni (comprensivo di monitor);
f) euro 56.311,20 per il Servizio di manutenzione stampanti e scanner personali dell’Amministrazione;
g) euro 7.201,92 per il Servizio di manutenzione apparecchiature di stampa e copia dell’Amministrazione;
h) euro 156.389,04 per il Servizio di presidio sedi standard;
i) euro 272.142,84 per il Servizio di presidio sedi VIP;
j) euro 120.663,12 per il Servizio di Single Point of Contact (SPOC);
k) euro 37.761,48 per il Servizio di IMAC aggiuntivo;
l) euro 164.217,60 per il Servizio di Software Distribution;
m) euro 4.611,60 per il Servizio di manutenzione ulteriore HW Pdl.
Il totale complessivo ammonta ad euro 2.681.494,20 (Iva esclusa).
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati conformemente alle modalità previste dalla normativa (anche secondaria) vigente in materia, nonché nel presente atto e nel suo Capitolato Tecnico allegato.
I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale, previo espletamento delle attività di verifica di conformità di cui al successivo art. 19 del presente contratto, e saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità.
Ciascuna fattura dovrà essere inoltrata mediante il sistema di interscambio della fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i e secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali - Ufficio per le relazioni sindacali, affari generali, gare e acquisti – Servizio gare e acquisiti di beni e servizi- Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. Il codice IPA del Servizio gare e acquisti di beni e servizi è il seguente: MS7W35.
I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura e accreditati, a spese dell’Amministrazione, sul conto
corrente avente numero IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., presso INTESA SANPAOLO S.p.A., con sede a Roma in piazza dell’Indipendenza n. 24. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata comunicazione inviata all’Amministrazione la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
5. Il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) dovrà essere riportato sulle singole fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dall’Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento: i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48- bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.10. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, come di seguito specificato.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto.
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
ARTICOLO 12 RITARDATO PAGAMENTO
1. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
ARTICOLO 13 CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28 del presente Contratto.
ARTICOLO 14 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c. dichiara che con riferimento alla presente procedura di rilancio competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli
81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
e. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 15 PENALI
1. In caso di mancato rispetto delle soglie di uno o più indicatori di qualità definiti al paragrafo 11.4 “Indicatori di qualità” dell’Allegato “A”, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare al Fornitore una penale pari alla somma delle singole penali stabilite nel seguente modo:
a. per l'indicatore IQA1:
• 0,46% del costo dell'appalto nel periodo di riferimento per superamenti della soglia inferiori o uguali a 1 giorno lavorativo;
• 0,92% del costo dell'appalto nel periodo di riferimento per superamenti della soglia superiori a 1 giorno lavorativo;
b. per tutti gli altri indicatori:
• 0,46% del costo dell'appalto nel periodo di riferimento per mancato rispetto della soglia inferiore o uguali al 50% della stessa;
• 0,92% del costo dell'appalto nel periodo di riferimento per mancato rispetto della soglia superiore al 50% della stessa.
2. Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua i servizi e/o le forniture in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui i servizi e/o le
forniture inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 16
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo 15, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 17 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato il 18 maggio 2016 presso l’agenzia generale C Tre S.r.l. (cod. agenzia 042/000) di Coface S.A. la cauzione definitiva n. 2128734 (con appendice n. 2 del 17 giugno 2016) pari ad un importo
complessivo di Euro: quattrocentocinquantacinquemilacinquecentoottantaquattro/01= (455.584/01).
2. Tale cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione provvederà allo svincolo annualmente soltanto a seguito del rilascio, da parte dell’Amministrazione, del certificato di verifica di conformità.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
ARTICOLO 18
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi,
in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato presso Generali Italia S.p.A. polizza assicurativa n. 311-000000307/342160290 avente le seguenti coperture: responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi; responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della/e copertura/e assicurativa/e di cui al precedente comma 2, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito>.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2>.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato>.
ARTICOLO 19 SUBAPPALTO
1. Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato che: “intende eventualmente affidare in subappalto nella misura non superiore al 30% le seguenti attività: quota parte di tutte le attività previste dal servizio, nei limiti del 30% e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. ”Pertanto, qualora il Fornitore intenderà procedere in tal senso, dovrà ottemperare secondo quanto indicato al punto 10.3 del Capitolato d’Oneri e all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente
normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministratore procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell’appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
14. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare
per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
17. Conformemente a quanto previsto nella Richiesta di Offerta, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge
n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. L’Amministrazione, provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.
ARTICOLO 20 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Referente Tecnico, nominato dal Fornitore per l’esecuzione del presente Contratto e che potrà coincidere con il soggetto già individuato in sede di stipula dell’Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 21
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Il Fornitore si impegna ad informare l’Amministrazione sulla evoluzione tecnologica dei servizi e/o delle forniture oggetto del presente Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dal’Amministrazione solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto del presente Contratto a causa della messa fuori produzione degli stessi, l’Amministrazione si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
ARTICOLO 22
VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. L’Amministrazione effettuerà le attività di verifica di conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 12 “Livelli di servizio” dell’Allegato “A”.2. L’Amministrazione avvierà le attività di verifica di conformità delle prestazioni entro i termini indicati al paragrafo 12.1 “Valutazione dei servizi” e comunicherà per iscritto al Fornitore l’esito delle predette attività, anche ai fini della determinazione del corrispettivo da fatturare, pari ai corrispettivi di cui all’art. 11 o al minor importo determinato dall’eventuale applicazione delle penali di cui all’art. 15 e ai sensi dell’art. 16 del presente contratto. A seguito di ciò, il Fornitore provvederà a emettere fattura per il corrispettivo del periodo di riferimento ai sensi del citato art. 11.
3. Il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 è rilasciato dal direttore dell’esecuzione del contratto sulla base delle risultanze delle attività di verifica di conformità di cui all’art. 312 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, nonché di quelle relative alle attività tecniche di verifica e controllo di cui al presente articolo, previa ricezione della fattura del trimestre di riferimento.
PARTE III – RISOLUZIONE – RECESSO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – FORO COMPETENTE
ARTICOLO 23 RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall’Amministrazione, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara per la
stipula dell’Accordo Quadro o del conseguente rilancio del confronto competitivo nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente articolo 15;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 24 del presente Contratto;
f) nei casi di cui agli articoli 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 16 (Prescrizioni relative al subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto) e 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 12, commi 5 e 6.
3. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione avrà diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
ARTICOLO 24 RECESSO
1. L’Amministrazione ha diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione
contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione.
ARTICOLO 25
RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ARTICOLO 26
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente
Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
ARTICOLO 27
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 28
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Amministrazione.
3. L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Amministrazione.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 29
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. Rimangono in capo all’Amministrazione gli oneri su di essa gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 30
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. L’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
4. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività oggetto del contratto nell’integrale rispetto della normativa vigente.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Amministrazione nonché a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, il Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Amministrazione.
7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
⮚ eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
⮚ attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
⮚ adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di
distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
⮚ implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
ARTICOLO 31
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e subfornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore/subfornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
9. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l’Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 32 CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì [data della firma digitale]
AMMINISTRAZIONE IL FORNITORE
Firmato digitalmente da
Cons. Xxxxx X’Xxxxx
Firmato digitalmente da
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Oggetto del Contratto); Articolo 8 (Durata e facoltà di acquisto); Articolo 9 (Tempistica della presa in carico delle postazioni di lavoro); Articolo 10 (Servizi accessori ed opzionali)>; Articolo 11 (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento); Articolo 15 (Penali); Articolo 16 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 17 (Cauzione); Articolo 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 23 (Risoluzione); Articolo 24 (Recesso); Articolo 25 (Recesso per giusta causa); Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 27 (Foro competente); Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 32 (Clausola finale).
Roma, lì [data della firma digitale]
IL FORNITORE
Firmato digitalmente da