CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (in sintesi “CGA”) costituiscono parte integrante ed essenziale di ogni rapporto contrattuale, in qualsiasi modo concluso e denominato (es. compravendita, fornitura, appalto, etc.), tra MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.p.A. (in sintesi “MEKT” o “Committente”) e il soggetto, persona fisica o giuridica, (in sintesi “Fornitore” e assieme alla Committente “Parti”) a cui MEKT richiede la fornitura e/o vendita di beni e/o servizi (in sintesi “Fornitura”) e, unitamente a quanto previsto nella modulistica utilizzata da MEKT e/o ad eventuali specifici accordi sottoscritti con il Fornitore, contiene i termini e le condizioni di ogni contratto tra le Parti anche in mancanza di un espresso richiamo o rinvio alle presenti Condizioni Generali di Acquisto (in sintesi “Contratto”).
1.2. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto non sono suscettibili di modifica, deroga o disapplicazione, se non ad opera di MEKT, con la conseguenza che un’eventuale iniziativa o richiesta in tal senso da parte del Fornitore, sia essa espressa o anche tacita mediante l’invio a MEKT di documentazione (es. offerta commerciale, fatture, documenti di trasporto, etc.) con contenuto in tutto o in parte modificativo, contrastante e/o divergente rispetto a quanto previsto nelle presenti CGA, non sarà in alcun modo valido, vincolante o efficace, né il Contratto si potrà ritenere concluso secondo quanto richiesto dal Fornitore anche qualora venga avviata l’esecuzione. MEKT si riserva tuttavia la facoltà di recepire o meno all’interno della propria modulistica contrattuale eventuali richieste di modifica avanzate dal Fornitore, la quale dovrà poi essere sottoscritta da entrambe le Parti per aversi una valida ed efficace conclusione del contratto secondo quanto richiesto dal Fornitore, in mancanza della quale il Contratto rimarrà disciplinato dalle presenti CGA senza le modifiche o integrazioni indicate dal Fornitore.
1.3. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto prevalgono e trovano comunque applicazione anche in presenza di documentazione o comunicazioni tra le Parti contenenti un eventuale rinvio a diverse condizioni generali di contratto, non predisposte da MEKT, che pertanto resteranno disapplicate, non operanti e prive di efficacia nei confronti di MEKT e/o nel Contratto tra le Parti e in ogni relativo rapporto.
1.4. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto superano ed annullano le precedenti condizioni generali di acquisto di MEKT, che pertanto non avranno più validità ed efficacia tra le Parti.
1.5. La sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto non comporta né fa sorgere alcun diritto, credito o altra pretesa del Fornitore nei confronti di MEKT senza la conclusione di un eventuale contratto secondo quanto indicato al successivo articolo 2.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1. Per potere valutare l’eventuale conclusione di un Contratto, la Committente richiede preliminarmente al potenziale Fornitore di formulare la sua migliore offerta commerciale con le principali caratteristiche tecniche dei beni e/o dei servizi indicati dalla Committente, le relative condizioni economiche e la tempistica per l’eventuale esecuzione. L’invio dell’offerta commerciale del Fornitore, comunque denominata, non rappresenta né vale quale proposta contrattuale a MEKT ed eventuali diciture in tal senso si intenderanno come non apposte o comunque inefficaci e non vincolanti nei suoi confronti.
2.2. Per la conclusione del Contratto è necessario che la Committente invii al Fornitore un proprio ordine di acquisto (di seguito “Ordine di Acquisto”) che, unitamente a quanto previsto dalle presenti CGA anche senza un loro richiamo espresso, costituisce la sola ed unica proposta contrattuale valida ed efficace tra le Parti ai sensi ed effetti dell’articolo 1326 del codice civile, non avendo a tal fine valore contrattuale l’offerta commerciale del Fornitore di cui al precedente 2.1.
2.3. II Contratto si conclude soltanto nel momento in cui la Committente riceve l’accettazione scritta del Fornitore mediante conferma d'ordine (di seguito “Conferma d’Ordine”) entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dalla data di emissione dell’Ordine di Acquisto di MEKT. La Conferma d’Ordine potrà essere effettuata dal Fornitore mediante sottoscrizione per accettazione dell’Ordine di Acquisto di MEKT ovvero, in alternativa, mediante invio di una separata Conferma d’Ordine, comunque denominata, che abbia contenuto contrattuale identico all’Ordine di Acquisto, in entrambi i casi senza possibilità di modifiche, integrazioni o riserve rispetto al contenuto dell’Ordine di Acquisto; eventuali differenze o modifiche inserite nella Conferma d'Ordine rispetto a quanto contenuto nell'Ordine di Acquisto non saranno valide, vincolanti e/o efficaci, né varranno quale contro-proposta contrattuale, salvo specifica approvazione per iscritto da parte della Committente.
2.4. Nel caso in cui la Committente non riceva la Conferma d’Ordine entro il termine di 7 (sette) giorni indicato al precedente paragrafo 2.3, la stessa considererà il Contratto automaticamente non concluso anche se dovesse poi ricevere in ritardo la Conferma d’Ordine, fatto salvo il suo diritto di comunicare per iscritto al Fornitore di volere comunque ritenere valida la sua accettazione tardiva e quindi validamente concluso il Contratto.
2.5. La Committente si riserva il diritto di modificare e/o revocare il proprio Ordine di Acquisto prima della ricezione della Conferma d'Ordine da parte del Fornitore. La Committente si riserva altresì il diritto di effettuare variazioni dell’Ordine di Acquisto anche successivamente alla ricezione della Conferma d’Ordine secondo e nei limiti di quanto stabilito per legge, fermo restando che eventuali compensi aggiuntivi spettanti al Fornitore in conseguenza diretta e immediata di tali variazioni saranno rimborsati solo se adeguatamente documentati ed espressamente approvati dalla Committente, e salvo il diritto di quest’ultima alla riduzione del prezzo in caso di variazioni in riduzione dell’Ordine di Acquisto.
2.6. Previa comunicazione della Committente l’intera procedura di emissione, invio e gestione dell’Ordine di Acquisto e della successiva Conferma d’Ordine da parte del Fornitore prevista dal presente articolo 2 potrà essere validamente effettuata tra le Parti anche in via informatica e/o telematica tramite un apposito portale web messo a disposizione dalla Committente.
3. ESECUZIONE – TERMINI PERENTORI
3.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire il Contratto, compreso ogni aspetto relativo all’imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione, trasporto e consegna dei beni e/o dei servizi, a perfetta regola d'arte e in scrupolosa conformità alle specifiche tecniche previste nel Contratto stesso, nonché alla normativa vigente, compresa quella in materia di trasporto.
3.2. I termini e/o le date di esecuzione e/o di consegna indicati nel Contratto sono da intendersi tassativi e non derogabili dal Fornitore, anche in mancanza di un’espressa indicazione nell’Ordine di Acquisto e/o nel Contratto, riconoscendo il Fornitore sin da ora che è necessità primaria della Committente poter ricevere i prodotti e/o i servizi secondo la tempistica prestabilita con il Fornitore per poterli correttamente allocare all’interno della propria struttura aziendale e lavorativa. Il mancato rispetto di uno o più dei suddetti termini e/o date darà diritto alla Committente di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi ed effetti dell’art. 1456 del Codice Civile (“clausola risolutiva espressa”) secondo quanto previsto al successivo articolo 20.2, con diritto al pagamento delle relative penali e al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore se e in quanto riconosciuto tra le Parti o, in mancanza, accertato dall’autorità giudiziaria.
3.3. L’indicazione di un termine o di una data per il Fornitore nell’Ordine di Acquisto e/o nel Contratto significa e comporta che tale termine o tale data è da considerarsi automaticamente come “fisso” o “fissa”, con la conseguenza che il Fornitore non potrà eseguire la relativa prestazione né prima né dopo tale termine o data; in caso di eventuale consegna anticipata, la Committente avrà pertanto diritto, a sua scelta, di respingere i servizi e/o rispedire i beni al Fornitore a spese e rischio di quest’ultimo ovvero di accettarli e trattenerli con addebito al Fornitore del costo di loro custodia e immagazzinaggio, in caso di beni, ovvero dei costi derivanti dall’anticipata esecuzione, in caso di servizi. L’adempimento anticipato del Contratto da parte del Fornitore, anche ove accettato dalla Committente, non comporta modifiche ai termini di pagamento, che pertanto decorreranno soltanto a partire dalla data originariamente stabilita per l’adempimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
3.4. La mancata previsione nell’Ordine di Acquisto e/o nel Contratto di un termine o di una data per l’esecuzione significa e comporta che la Committente avrà facoltà di esigere immediatamente l’esecuzione della prestazione a semplice sua richiesta.
3.5. L’eventuale impossibilità del Fornitore di fornire i servizi e/o di consegnare i beni alla data stabilita deve essere immediatamente comunicata alla Committente con espressa indicazione del nuovo termine entro il quale potrà essere effettuata la Fornitura o la consegna e, fermo l’inadempimento nel frattempo verificatosi, il Fornitore dovrà attendere la decisione della Committente se e in che termini accettare o meno, a suo insindacabile giudizio, l’eventuale modifica della data della Fornitura proposta dal Fornitore.
4. IMPEGNI E GARANZIE DEL FORNITORE
4.1. Il Fornitore si impegna e garantisce quanto segue:
(a) di eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte e con l’impiego di personale adeguatamente informato, formato e dotato di specifica preparazione ed esperienza;
(b) di informare immediatamente la Committente qualora in sede di esecuzione del Contratto dovesse riscontrare beni obsoleti, danneggiati e/o non correttamente utilizzabili per qualsiasi motivo, proponendo la migliore soluzione tecnica possibile per poter garantire la disponibilità di beni nuovi per la regolare esecuzione della Fornitura;
(c) di fornire beni e/o servizi che non risultino prodotti, realizzati e/o commercializzati in violazione di qualsivoglia diritto spettante a terzi, inclusi diritti di proprietà intellettuale e/o industriale quali brevetti, licenze o altri diritti di privativa, garantendone inoltre la libertà e la liceità del loro utilizzo e commercio sia in Italia che all'estero, assumendosi ogni responsabilità, onere e spesa dipendenti da eventuali violazioni, in particolare in presenza di contestazioni, rivendicazioni e/o azioni da parte di terzi, ivi inclusi gli oneri e i costi della difesa della Committente per resistere a qualsiasi reclamo, contestazione, rivendicazione o azione preannunciata o intentata avanti qualsiasi autorità nazionale o estera, con diritto della Committente ad essere integralmente manlevata da ogni onere e responsabilità;
(d) di mantenere disponibili e correttamente preservati adeguati quantitativi di beni identici a quelli oggetto del Contratto, nonché le loro parti di ricambio e i vari componenti, per un periodo di almeno dieci (10) anni dalla data di avvenuta sua esecuzione, o per il maggiore periodo di vita utile del bene in questione e/o per il diverso periodo previsto a Contratto, in modo tale da assicurare a MEKT eventuali interventi e/o sostituzioni in garanzia sui beni già ricevuti ovvero eventuali nuove forniture, se liberamente richieste da MEKT;
(e) di dare un preavviso scritto di almeno 1 (uno) anno alla Committente qualora decida di o debba sospendere, interrompere e/o cessare per qualsiasi motivo, la produzione e la commercializzazione di beni e/o di servizi oggetto di un Contratto in corso di esecuzione ovvero di un Contratto già eseguito e terminato, ovvero in caso di modifica sostanziale di detti beni e/o servizi, indicando un possibile fornitore alternativo disponibile a fornire campioni o servizi di prova identici a quelli oggetto del Contratto al fine di consentire a MEKT ogni valutazione al riguardo, ferma restando l’eventuale responsabilità del Fornitore qualora non sia in grado di portare regolarmente a termine un Contratto già concluso, e fermo e salvo quanto previsto alla precedente lettera (d);
(f) di fare quanto necessario per adempiere con tutta la diligenza professionale del caso ad ogni altro impegno, obbligo e garanzia previsti dalle presenti CGA, dal Contratto e/o dalla normativa applicabile, anche di natura tecnica, per garantire alla Committente un’esecuzione a regola d’arte.
5. CONTROLLO QUALITA’ E GARANZIA - CONTROLLI PRESSO IL FORNITORE
5.1. La Committente potrà richiedere al Fornitore di sottoscrivere appositi accordi di “Garanzia e Qualità” in merito ai beni e/o ai servizi da fornire e, ove pattuiti, il Fornitore sarà tenuto ad eseguire il Contratto anche in piena conformità alle prescrizioni, alle specifiche tecniche e alle procedure contenute in detti accordi, i quali formeranno parte integrante ed essenziale del Contratto.
5.2. La Committente potrà svolgere appositi sopralluoghi e controlli tecnici presso il Fornitore per verificare il rispetto o meno di quanto stabilito dall’accordo di Garanzia e Qualità, e in generale dal Contratto, potendo a tal fine utilizzare anche gli strumenti di controllo e di test disponibili presso lo stesso Fornitore nel rispetto delle procedure tecniche e di sicurezza interna aziendale di quest’ultimo. Il Fornitore si obbliga a consentire l’accesso al personale delegato dalla Committente per effettuare le ispezioni e verifiche, previa comunicazione scritta della visita da parte della Committente ed identificazione del personale dalla stessa delegato, il quale si adeguerà alle procedure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro indicate dal Fornitore, nonché rispetterà i regolamenti e le policies interne aziendali eventualmente comunicate da quest’ultimo.
6. SPEDIZIONE – LUOGO CONSEGNA
6.1. Il Fornitore deve effettuare la spedizione, il trasporto e la consegna dei beni e/o la fornitura dei servizi, con relative attività accessorie o complementari, a propria cura, spese e responsabilità, salvo eventuali diverse indicazioni previste nel Contratto, e in ogni caso con modalità e con accorgimenti tali che gli stessi non subiscano alcun danno, perdita o deperimento.
6.2. Ogni spedizione deve essere accompagnata da un documento di trasporto e dai certificati e/o documenti richiesti a Contratto e in regola con la normativa vigente al momento della spedizione, trasporto e consegna, oltre a recare le indicazioni necessarie per identificare con precisione l'ordinativo, il numero e la tipologia dei beni in essa contenuti definendoli a livello di codice ordinazione ove previsto e riportando tale codice anche sui relativi colli, nonché il destinatario della stessa; i beni e/o i servizi devono essere corredati della documentazione tecnica e delle certificazioni previste a norma di settore, anche ove non specificato dal Contratto.
6.3. Il Fornitore deve richiedere e ottenere a propria cura e spese i permessi, le autorizzazioni, le licenze e/o ogni altro documento necessario per l'eventuale esportazione - importazione (a seconda dei casi) dei beni in base alla legislazione di riferimento (es. italiana, europea, etc.) e fornire i medesimi alla Committente, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
6.4. La consegna dei beni e/o la fornitura dei servizi devono essere effettuate presso la sede della Committente all’indirizzo specificato nel Contratto, a valere quale luogo di consegna e/o di fornitura ad ogni effetto di legge e/o di Contratto, fatte salve eventuali diverse previsioni stabilite in maniera chiara, espressa e univoca nello stesso Contratto circa la volontà di concordare un eventuale diverso luogo; a tale fine non saranno sufficienti né idonee eventuali diciture quali “franco (indicazione luogo)” e/o l’utilizzo di clausole Incoterms, che non avranno pertanto l’effetto di modificare il luogo di consegna e/o di fornitura previsto dal presente articolo 6.4., intendendole le Parti come mere formule convenzionali utilizzabili per la sola ripartizione degli eventuali oneri e delle eventuali spese di spedizione, trasporto, assicurazione e adempimenti doganali/documentali.
7. PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’ - TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
7.1. Il passaggio della proprietà dei beni avviene solo a seguito della loro regolare consegna alla Committente o al destinatario da questa indicato. Ogni eventuale clausola di riserva di proprietà proposta o inserita dal Fornitore non avrà alcuna validità e/o efficacia tra le Parti e si intenderà come non scritta.
7.2. Il passaggio della proprietà/titolarità dei servizi avviene solo al termine della loro regolare esecuzione e a seguito di collaudo positivo da parte della Committente o del soggetto da questa indicato.
7.3. Il trasferimento di qualsivoglia responsabilità e/o rischio circa i beni e/o servizi forniti si verifica solo a seguito del passaggio della loro proprietà alla Committente, o al soggetto da questa indicato, secondo quanto previsto nei sopra riportati paragrafi 7.1 e 7.2.
7.4. Eventuali modifiche a quanto previsto nei precedenti paragrafi 7.1 e/o 7.2 dovranno essere pattuite tra le Parti in maniera chiara, espressa e univoca, a pena di loro invalidità e/o inefficacia. Non saranno pertanto ritenute sufficienti né idonee eventuali diciture quali “franco (indicazione luogo)” e/o l’utilizzo di clausole Incoterms, che non avranno quindi l’effetto di modificare quanto previsto nei suddetti paragrafi, intendendole le Parti come mere formule convenzionali utilizzabili per la sola ripartizione degli eventuali oneri e delle eventuali spese di spedizione, trasporto, assicurazione ed eventuali adempimenti doganali/documentali.
8. PRIMO CONTROLLO DELLA FORNITURA - RAPPORTO DI NON CONFORMITA’
8.1. La Committente si riserva il diritto di effettuare un primo controllo esteriore dei beni e/o dei servizi entro 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento, in cui potrà verificare esclusivamente la presenza o meno dei documenti relativi alle certificazioni (se previste per la fornitura richiesta), la corrispondenza o meno delle caratteristiche dimensionali e del numero dei beni e/o servizi costituenti i lotti con quanto previsto nel Contratto, e la presenza o meno di eventuali danni evidenti, restando tuttavia fermo e salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.5.
8.2. La mera consegna dei beni e/o esecuzione dei servizi, ovvero il pagamento del loro corrispettivo, non comporta né significa loro accettazione da parte della Committente, essendo tale accettazione condizionata allo svolgimento e all’esito positivo della sopra menzionata verifica, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.5.
8.3. La Fornitura si intende automaticamente respinta nel caso in cui i beni e/o i servizi (a seconda dei casi) vengano consegnati e/o forniti privi di imballaggio o con imballaggio dimostratosi non idoneo a proteggerne il contenuto, ovvero la verifica dimensionale e/o quantitativa e/o documentale abbia esito negativo, circostanza che determina l’automatica apertura di un
rapporto di non conformità (in sintesi “NC”) con conseguente addebito al Fornitore delle spese di apertura e gestione pratica pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni difformità riscontrata, fatto salvo il rimborso o il risarcimento di ogni maggiore spesa e/o danno per la Committente.
8.4. La Committente ha diritto di rifiutare una Fornitura parziale, anche se il suo contenuto dovesse risultare divisibile; Il rifiuto sia pur parziale di una Fornitura comporta il diritto della Committente di addebitare al Fornitore eventuali costi ed oneri riconducibili alla Fornitura dimostratasi non idonea o non conforme ai requisiti attesi.
8.5. L’esito positivo del controllo di cui al precedente 8.1. comporta l’accettazione della Fornitura unicamente per quanto attiene agli aspetti ivi indicati e nei limiti di quanto rilevabile da un controllo esterno, fermo in ogni caso l’obbligo del Fornitore di garantire l’assenza di vizi, difetti, mancanze di conformità, e/o problematiche attinenti al loro regolare funzionamento e/o alle loro caratteristiche, compresi gli aspetti documentali, dimensionali e quantitativi non agevolmente rilevabili da un controllo esteriore, nonché la loro idoneità rispetto alle finalità a cui sono destinati, secondo quanto previsto dai successivi articoli 11 e 12 delle presenti CGA.
9. RESTITUZIONI E RESI
9.1. La Committente si riserva il diritto di respingere a spese e responsabilità del Fornitore consegne di beni e/o forniture di servizi non in regola, per qualsiasi ragione o motivo, con la normativa di legge e/o con quanto previsto nelle presenti CGA e/o nel Contratto, restituendo al trasportatore o al vettore incaricato, quanto arrivato, compresi i casi di dati, pezzi o documenti mancanti, errati, incompleti, o in presenza di beni chiaramente danneggiati. Il respingimento dei beni e/o servizi da parte della Committente comporta la mancata consegna e/o mancata fornitura da parte del Fornitore ad ogni effetto contrattuale e di legge.
9.2. In sede di conclusione del Contratto il Fornitore deve comunicare alla Committente i riferimenti necessari per effettuare eventuali resi (es. per vizi, difetti, non conformità, etc.) e/o restituzioni in conto riparazione o in garanzia.
9.3. Il Fornitore si impegna a rispondere per iscritto alla Committente entro e non oltre 1 (uno) giorno lavorativo dal ricevimento di una richiesta di autorizzazione al reso e/o alla restituzione, autorizzando ovvero rifiutando tale autorizzazione, in questo secondo caso fornendo valida e specifica motivazione a supporto. Nel caso di mancata o immotivata risposta entro il suddetto termine, la richiesta di reso e/o di restituzione (a seconda dei casi) si intenderà automaticamente autorizzata dal Fornitore e la Committente procederà all’invio dei beni con spese, rischi e responsabilità ad esclusivo carico del Fornitore, compresa la spedizione e il trasporto fino a destinazione.
10. RICHIESTA ACCETTAZIONE IN DEROGA
10.1. Qualora il Fornitore rilevi qualsivoglia problematica all’interno della propria organizzazione lavorativa tale da porre anche solo in pericolo la regolare esecuzione della Fornitura, ovvero rilevi un vizio e/o difetto e/o una non-conformità in uno dei beni e/o servizi da fornire, il Fornitore è tenuto a darne immediato avviso scritto alla Committente richiedendole se ha comunque intenzione di accettarli in deroga, comunicando codice, quantità, lotto e descrizione della Fornitura inficiata da tali vizi, difetti e/o dalla non conformità, anche solo potenziali, nonché le eventuali soluzioni tecniche che intende apportare per risolvere le problematiche riscontrate.
10.2. La Committente potrà decidere in assoluta libertà se accettare o meno i beni e/o servizi dichiarati viziati, difettosi e/o non conformi, mediante un’apposita procedura scritta di accettazione in deroga, previa riduzione del prezzo della Fornitura da concordarsi con il Fornitore, in mancanza della quale i beni e/o servizi sono da considerarsi contestati e non accettati dalla Committente con ogni conseguenza contrattuale e/o di legge a carico del Fornitore.
11. GARANZIA PER VIZI E DIFETTI
11.1. Il Fornitore dichiara e garantisce sin da ora che i beni e/o i servizi che verranno forniti sono privi di vizi e/o di difetti e/o di non conformità (in sintesi “Vizi”) e che gli stessi hanno le qualità pattuite contrattualmente tra le Parti ovvero, in mancanza di pattuizioni espresse, che gli stessi possiedono le qualità essenziali per gli usi a cui sono rivolti.
11.2. La Committente ha diritto di denunciare i Vizi entro e non oltre il termine 120 (centoventi) giorni decorrenti, rispettivamente, dalla consegna dei beni e/o dei servizi, in caso di Vizi palesi, ovvero dalla loro scoperta, in caso di Vizi occulti. La denuncia di Xxxx vale altresì quale rifiuto di accettazione positiva e senza riserve della Fornitura, che pertanto si intenderà respinta ad ogni effetto contrattuale e/o di legge, compresa la legittima sospensione del pagamento del prezzo ovvero il diritto al suo rimborso, se già effettuato.
11.3. Attesa la particolarità dell’attività svolta dalla Committente, che non le consente di testare e/o analizzare immediatamente i beni e/o servizi ricevuti, il Fornitore riconosce ed accetta sin da ora che costituiscono Xxxx occulti tutti quelli attinenti, in via esemplificativa e non tassativa, alle loro qualità intrinseche, alle loro caratteristiche tecniche, alla possibilità o meno di un loro regolare utilizzo e/o alla loro idoneità o meno rispetto alle specifiche tecniche e/o qualitative a cui sono destinati.
11.4. A seguito di Xxxx riscontrati la Committente ha diritto di ottenere, a seconda della specifica tipologia di Contratto concluso, e a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del Contratto o l’eliminazione dei Vizi, ovvero la riduzione del prezzo, fatto salvo il risarcimento del danno.
11.5. La garanzia prevista dal presente articolo 11 ha la durata di 1 (uno) anno decorrente dalla data di consegna dei beni e/o di avvenuta esecuzione dei servizi alla Committente, fatto salvo il maggiore termine di 2 (due) anni previsto per legge in caso di appalto.
12. GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO
12.1. Il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei beni e/o servizi forniti alla Committente per un periodo di 10 (dieci) anni dalla loro consegna, fatto salvo ogni l’eventuale maggiore periodo pattuito nel Contratto o previsto per legge.
12.2. La Committente è tenuta a denunciare il difetto di funzionamento entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta e il Fornitore dovrà farsi carico a propria esclusiva cura e spese di tutto quanto necessario (i) per effettuare la riparazione dei beni e/o dei servizi qualora risultino riparabili in modo tale da garantirne il regolare ed affidabile funzionamento, ovvero in mancanza, o anche solo su motivata richiesta della Committente, (ii) per la loro sostituzione con altri identici che risultino regolarmente funzionanti, affidabili e conformi a quanto previsto dal Contratto, in entrambi i casi entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla denuncia da parte della Committente.
12.3. Il Fornitore è tenuto a farsi carico dei costi relativi alla sostituzione, riparazione o restituzione dei beni e/o servizi difettosi, compresi quelli relativi ad eventuali lavori di smontaggio, montaggio, trasporto e/o smaltimento, anche se effettuati dalla Committente.
12.4. A seguito della denuncia di malfunzionamento la decorrenza del termine di pagamento del prezzo, ove non già effettuato, sarà legittimamente sospesa fino a quando il Fornitore non avrà prontamente riparato e/o sostituito i beni e/o i servizi.
12.5. Sui beni e/o servizi oggetto di riparazione e/o sostituzione ricominceranno a decorrere tutte le garanzie previste per legge e/o dal presente Contratto, inclusa la garanzia di buon funzionamento di cui al presente articolo 12.
13. INVARIABILITA’ PREZZI
13.1. I prezzi stabiliti a Contratto, nella valuta ivi indicata, sono da considerarsi fissi e invariabili per tutta la sua durata, anche senza necessità di una specifica indicazione in tal senso, e comprensivi di ogni costo e spesa, nulla escluso, per la regolare esecuzione contrattuale da parte del Fornitore, incluso l’imballaggio e il trasporto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
13.2. I prezzi non potranno essere soggetti a variazioni o revisioni di sorta, nemmeno per effetto di eventuali variazioni del cambio valutario, fatto salvo ogni diverso specifico accordo scritto tra le Parti che ne stabilisca i termini e le modalità.
14. FATTURE
14.1. Il Fornitore potrà emettere fatture soltanto per corrispettivi preventivamente pattuiti per iscritto con la Committente e relativi a prestazioni regolarmente eseguite in favore di quest’ultima.
14.2. Le fatture dovranno essere in regola con la normativa di riferimento, comprese le disposizioni di legge sulla fatturazione elettronica.
14.3. Il Fornitore avrà cura di inserire in fattura, oltre ai dati obbligatori, anche le seguenti informazioni: i dati dell’Ordine di Acquisto, gli estremi dei documenti di consegna dei beni e/o di intervento per i servizi e i riferimenti bancari per il pagamento.
15. PAGAMENTI
15.1. La Committente effettua pagamenti esclusivamente tramite circuito bancario e nel pieno rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
15.2. Il diritto del Fornitore a ricevere il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolare consegna dei prodotti e/o dei servizi, unitamente al documento di trasporto (ove previsto) e della relativa fattura, ferma e salva ogni altra condizione prevista dalle presenti CGA e/o dal Contratto.
15.3. Ogni pagamento verrà effettuato secondo le condizioni e i termini di scadenza previsti a Contratto, restando privi di validità e/o efficacia eventuali diversi termini più brevi indicati dal Fornitore all’interno della propria fattura.
15.4. Eventuali ritardi nei pagamenti imputabili a fatto e colpa della Committente daranno diritto al Fornitore alla sola corresponsione di interessi moratori sull’importo dovuto, da determinarsi in misura pari agli interessi al saggio legale in vigore alla data del ritardato pagamento maggiorato di due punti percentuali, con esclusione di ogni ulteriore/o diverso calcolo o importo individuabile per legge e/o risarcimento danni.
16. BENI DELLA COMMITTENTE
16.1. Ogni informazioni tecnica, disegno, progetto, logo, marchio, know-how, simbolo, emblema, calibro, stampo, modello, attrezzatura, procedura, capitolato e specifica tecnica, pezzo-campione, prototipo, software o parti esso, e in generale ogni bene materiale e/o immateriale, compresa ogni proprietà industriale e/o intellettuale, anche non registrata e/o depositata, realizzata dalla Committente o da terzi da questa incaricati, che la Committente dovesse decidere di mettere provvisoriamente a disposizione del Fornitore per l'esecuzione del Contratto (in sintesi “Beni della Committente”), è e resta di proprietà esclusiva della Committente e potrà essere utilizzata dal Fornitore solo ed esclusivamente per le attività a cui è destinata e soltanto per le prestazioni richieste dalla Committente, essendo fatto divieto assoluto al Fornitore di utilizzarla ad altri fini, ovvero divulgarla in qualsiasi modo a terzi, in tutto o anche solo in parte, e/o, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di copiarla, duplicarla, decompilarla (compresa l’attività di reverse engineering in caso di software).
16.2. Il Fornitore è tenuto a custodire i Beni della Committente in maniera il più possibile distinta e separata dai beni di proprietà del Fornitore e/o di altri soggetti; il Fornitore si obbliga inoltre ad utilizzare i Beni della Committente solo ed esclusivamente per quanto strettamente necessario per adempiere al Contratto, con impegno a custodirli con la massima cura e diligenza, nonché a restituirli immediatamente alla Committente trascorso il tempo necessario all’esecuzione, restando esclusa la possibilità di trattenerli o ritenerli per qualsivoglia motivo o ragione, salvo solo diversi accordi per iscritto tra le Parti.
16.3. Il Fornitore dovrà dare comunicazione scritta alla Committente entro uno (1) giorno dall’eventuale smarrimento, perdita o danneggiamento, anche solo parziale, e per qualsiasi motivo, dei Beni della Committente, con ciò intendendosi anche le
ipotesi di eventuale furto, contraffazione o loro inutilizzabilità. In tutti i predetti casi il Fornitore è tenuto, ad insindacabile scelta della Committente, a ripristinare lo stato originario dei suddetti Beni della Committente (es. riparazione) ovvero, laddove non possibile, a fornire a propria cura e spese beni identici in sostituzione di quelli andati persi o smarriti, ovvero, se non esistenti nel mercato, a rimborsare integralmente alla Committente il loro controvalore a nuovo, fermo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
16.4. In caso di cessazione del Contratto per qualsiasi motivo il Fornitore dovrà restituire immediatamente i Beni della Committente senza possibilità alcuna di trattenerli o ritenerli per qualsiasi ragione, nemmeno provvisoriamente. In ipotesi di impossibilità alla restituzione dei Beni della Committente nelle medesime condizioni in cui si trovavano nel momento in cui vennero consegnati al Fornitore, quest’ultimo dovrà versare alla Committente un importo pari al corrispettivo necessario per poterli acquistare nuovi nel mercato di riferimento, comprese le spese e i costi per farli arrivare fino alla sede della Committente, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
17. PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
17.1. Ai sensi ed effetti della normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale, e successive sue modifiche e integrazioni, il Fornitore dichiara e riconosce, anche per conto dei propri collaboratori, amministratori, dipendenti, incaricati, rappresentanti e/o consulenti, che tutti i diritti di proprietà industriale/intellettuale derivanti dall’esecuzione del Contratto, quali ad esempio brevetti, diritti d’autore, segreti industriali, inclusi quelli legati o connessi alla realizzazione di disegni tecnici e/o di modelli su supporto cartaceo e/o informatico, i loro successivi eventuali perfezionamenti, aggiornamenti e/o utilizzi, compreso il diritto alla loro tutela mediante registrazione e/o deposito in Italia e/o all’estero e al loro sfruttamento economico, nonché la titolarità dei risultati e/o dati ottenuti dall’attività svolta dal Fornitore per eseguire il Contratto, ancorché non tutelabili come proprietà industriale e/o intellettuale, sono di proprietà esclusiva della Committente, fatto solo salvo il riconoscimento della qualifica di “autore morale” eventualmente spettante per legge ad altro soggetto, e questo senza riconoscimento economico ulteriore o diverso rispetto ai prezzi pattuiti tra le Parti all’interno del Contratto, in quanto decisi in piena libertà e autonomia dal Fornitore già tenendo conto di quanto previsto dal presente articolo 17.
17.2. Il Fornitore conserva i propri diritti di proprietà industriale, intellettuale e, in generale, il know-how di cui già disponeva al momento della conclusione del Contratto, anche se poi utilizzati per poter eseguire le prestazioni a regola d’arte.
17.3. Il contenuto del presente articolo 17 resta valido ed efficace anche dopo l’avvenuta cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto tra le Parti, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
18. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI - POLIZZA ASSICURATIVA
18.1. Il Fornitore si assume la completa ed esclusiva responsabilità per eventuali inadempimenti, difetti e/o vizi dei servizi e/o beni forniti alla Committente e/o al soggetto da questa indicato come destinatario della fornitura e, più in generale, delle prestazioni contrattuali a cui è tenuto in base al Contratto, nonché per qualsiasi danno possa derivare alla Committente o a terzi, compresi i suoi clienti, in conseguenza o dipendenza di tali inadempimenti, difetti o vizi, compresa la difettosità dei prodotti, impegnandosi a manlevarla e a tenerla integralmente indenne da qualsivoglia eventuale danno, azione, contestazione, pretesa e reclamo, nonché ad intervenire direttamente in eventuali procedimenti amministrativi e/o giudiziari promossi contro la Committente acconsentendo a semplice richiesta alla sua estromissione.
18.2. Eventuali illeciti, violazioni o irregolarità da parte del Fornitore rispetto ad obblighi o prescrizioni di legge, comprese quelle di natura fiscale e/o valutaria, che dovessero comportare obblighi di pagamento a qualsivoglia titolo e di qualsiasi natura (es. capitale, interessi, sanzioni, pene, ammende, etc.) anche nei confronti della Committente, saranno ad esclusivo carico del Fornitore, che dovrà pertanto manlevare e tenere integralmente indenne la Committente da ogni effetto pregiudizievole.
18.3. La Committente si riserva il diritto di sospendere i pagamenti in caso di contestazioni pendenti con il Fornitore per suoi inadempimenti e/o violazioni contrattuali, e questo fino a quando tali contestazioni non saranno oggetto di risoluzione per accordo tra le Parti e/o per xxx xxxxxxxxxxx.
00.0. Il Fornitore si impegna a stipulare, se non già in essere, e a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto e per almeno due anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi ragione, una o più polizze assicurative contro, rispettivamente, la responsabilità civile verso terzi (“R.C.T.”), la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (“R.C.O.”) e la responsabilità civile professionale (per Fornitura di servizi) ovvero la responsabilità civile prodotti (per la Fornitura di beni). La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicurativa avente sede o almeno regolare rappresentanza in Italia, con massimale non inferiore ad Euro #10.000.000,00#, a copertura della responsabilità civile del Fornitore stesso e dei suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari o incaricati, conseguente a qualsivoglia attività oggetto del Contratto e derivante da eventuali danni recati a beni e/o a terzi, compresa la stessa Committente, il suo personale e i suoi beni. Il Fornitore è inoltre tenuto a stipulare a propria cura e spese idonea copertura assicurativa contro tutti i rischi relativi alla fase di spedizione, trasporto e consegna dei beni, salvo diversamente previsto nel Contratto, ferma e salva la sua esclusiva responsabilità al riguardo fino ad avvenuta regolare consegna alla Committente.
19. PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
19.1. Fermo e salvo ogni altro diritto e/o azione a tutela della Committente previsti per legge e/o da altre clausole delle presenti CGA o dal Contratto, in caso di eventuale ritardo del Fornitore o di suoi incaricati nell’esecuzione del Contratto rispetto ai termini pattuiti, la Committente avrà diritto di richiedere ed ottenere dal Fornitore il pagamento di una somma di denaro a titolo di penale ai sensi ed effetti dell’art. 1382 del codice civile pari al 1% (uno-percento) dell’importo del Contratto non
adempiuto tempestivamente, percentuale da calcolarsi per ogni giorno di ritardo fino ad un importo massimo non superiore al 15% (quindici-percento) di detto importo, fermo e salvo quanto di seguito previsto. In caso di ritardo pari o superiore a 7 (sette) giorni, la Committente avrà altresì diritto di procedere con la risoluzione immediata dell’intero Contratto per inadempimento del Fornitore dandogli semplice comunicazione scritta ai sensi ed effetti dell’art. 1456 del codice civile, con diritto, e in ogni caso autorizzazione irrevocabile da parte del Fornitore, di approvvigionarsi presso terzi - a scelta della stessa Committente - dei beni e/o dei servizi non consegnati/forniti entro il termine stabilito, il quale dovrà sostenerne ogni relativo costo, spesa e/o onere a semplice richiesta della Committente.
19.2. In caso di mancata e/o ritardata consegna della documentazione tecnica e/o delle certificazioni (ove previste) per la conformità dei prodotti e/o servizi forniti, il Fornitore è tenuto al pagamento di una somma a titolo di penale ai sensi ed effetti dell’art. 1382 del codice civile pari al 0,5% (zerovirgolacinque-percento) dell’importo totale del Contratto a cui si riferisce la suddetta documentazione, percentuale da calcolarsi per ogni giorno di ritardo, sino ad un importo massimo del 10% (dieci-percento) del sopra indicato importo, fermo e salvo quanto di seguito previsto; in caso di ritardo pari o superiore a 7 (sette) giorni, la Committente avrà altresì diritto di procedere con la risoluzione immediata dell’intero Contratto per inadempimento del Fornitore dandogli semplice comunicazione scritta ai sensi ed effetti dell’art. 1456 del codice civile.
19.3. Il Fornitore è tenuto a manlevare e/o indennizzare la Committente, in base al principio del cd. back to back, da e contro tutte le eventuali penali addebitate alla Committente da parte del proprio cliente, a qualsivoglia titolo o ragione, per motivi imputabili a responsabilità dello stesso Fornitore, sino ad un massimo del quaranta per cento (40%) dell’importo totale del Contratto non eseguito regolarmente da quest’ultimo, nonché da ulteriori e impreviste spese di produzione e costi e spese di trasporto non originariamente previste e causate dal ritardo del Fornitore.
19.4. La Committente avrà diritto, e in ogni caso è sin da ora autorizzata irrevocabilmente dal Fornitore, a detrarre e/o compensare fino a concorrenza di importi, qualsiasi somma ad essa spettante a titolo di penale e/o di risarcimento danni con qualsiasi credito spettante al Fornitore.
19.5. Il Fornitore dichiara e riconosce che ciascuna penale pattuita nel presente articolo 19 risulta equa e non riducibile ai sensi dell’art. 1384 del codice civile, tenuto conto delle legittime e oggettive esigenze della Committente al tempestivo e regolare adempimento delle prestazioni da parte del Fornitore per evitare gravi responsabilità nei confronti della propria clientela.
19.6. Per ciascuna penale prevista dai sopra indicati paragrafi 19.1, 19.2 e 19.3, la Committente fa espressamente salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore se e in quanto riconosciuto tra le Parti o, in mancanza, accertato dall’autorità giudiziaria. Rimane salva ogni ulteriore e/o diversa ipotesi di risoluzione anticipata del Contratto, anche con effetti immediati, prevista da ogni altra clausola contrattuale e/o dalla legge.
20. RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO
20.1. Fatta salva ogni altra ipotesi di interruzione, sospensione e/o risoluzione del Contratto, qualora il Fornitore risulti inadempiente a uno o più degli impegni a cui è tenuto in base al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali e/o alla normativa vigente, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi ed effetti dell’articolo 1454 cod. civ. mediante invio al Fornitore di un’apposita diffida ad adempiere che rimanga disattesa trascorso il termine di 7 giorni (sette-giorni) dal ricevimento, salvo non risulti necessario concedere un termine inferiore per evitare o limitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’inadempimento, e avrà diritto ad ottenere il risarcimento integrale dei danni, oltre al rimborso delle somme nel frattempo versate.
20.2. La Committente ha diritto di procedere in qualsiasi momento con la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi ed effetti dell’art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, manifestando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Fornitore si renda inadempiente ad una o più delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Acquisto: artt. 3.2 (termini perentori); 4.1, lett. a, b, c, d, e, f (impegni e garanzie del fornitore); 5.1 (accordi di “Garanzia e Qualità”); 16 (beni della committente); 18.3 (polizza assicurativa); 19 (penali – clausola risolutiva espressa); 22 (divieto di cessione del contratto – divieto di affidamento a terzi - divieto di cessione del credito); 23 (informazioni confidenziali – divieto di pubblicità); 24 (privacy).
Costituisce altresì motivo di immediata risoluzione del Contratto ai sensi ed effetti dell’art. 1456 del codice civile anche la violazione da parte del Fornitore a quanto previsto dal Codice Etico e/o dal Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottati dalla Committente, documenti che il Fornitore dichiara di avere letto e di rispettare incondizionatamente quale disciplina integrante ed essenziale del Contratto.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto per colpa del Fornitore la Committente avrà diritto al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le somme nel frattempo versate.
20.3. La Committente si riserva il diritto di recedere in ogni momento e a suo insindacabile giudizio dal Contratto, anche se ne è già iniziata l’esecuzione, mediante comunicazione scritta al Fornitore con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, a seguito della quale il Contratto si intenderà automaticamente cessato e il Fornitore dovrà interrompere ogni relativa attività o prestazione. In tale ipotesi il Fornitore avrà diritto di ricevere il pagamento dei beni e/o servizi già regolarmente consegnati alla Committente alla data di efficacia del recesso, oltre ad un ulteriore importo a titolo di indennità omnicomprensiva per l’anticipata interruzione del Contratto pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo della parte di Fornitura non eseguita, al netto dell’i.v.a., restando escluso ogni rimborso dell’eventuale mancato guadagno e/o il risarcimento di eventuali danni, e fatto salvo ogni eventuale diverso accordo scritto tra le Parti.
21. FORZA MAGGIORE
21.1. Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi o inadempimenti causati in via diretta e immediata da un evento eccezionale e sopravvenuto, non prevedibile né evitabile, che esula dal ragionevole controllo della Parte colpita da detto evento, inclusi, in via esemplificativa e non tassativa, terremoti, alluvioni, scioperi sindacali, pandemie/epidemie, provvedimenti imposti dalle autorità governative, sommosse, guerre e/o embarghi sorti successivamente alla conclusione del Contratto.
21.2. La Parte interessata da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata notizia scritta all'altra specificando la natura e le caratteristiche dell’evento e le ragioni che causano il ritardo a pena, in difetto, di non potersi avvalere dell’esenzione di responsabilità prevista dal presente articolo e/o da quanto previsto dalla normativa in materia.
21.3. Qualora l’evento di forza maggiore dovesse prolungarsi senza interruzioni per oltre 15 (quindici) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di comunicare per iscritto la cessazione del Contratto senza che vi sia responsabilità di una Parte nei confronti dell’altra, fatta salva ogni eventuale responsabilità per eventuali inadempimenti già verificatisi a carico di una Parte prima dell’insorgere dell’evento di forza maggiore.
21.4. La cessazione di Xxxxxxxxx ad esecuzione continuativa e/o periodica non avrà efficacia retroattiva.
22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – DIVIETO DI AFFIDAMENTO A TERZI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
22.1. Al Fornitore è fatto divieto tassativo di cedere a terzi il Contratto e/o di affidarne l’esecuzione anche solo parziale a soggetti terzi, salvo previa autorizzazione scritta della Committente, che, anche ove concessa, non farà venire meno la responsabilità diretta del Fornitore, nei confronti della Committente, per l’operato del proprio incaricato.
22.2. I crediti spettanti al Fornitore in base al Contratto non possono essere oggetto di cessione a terzi a qualsivoglia titolo o ragione, neppure sotto forma di mandato all'incasso o altre forme di delega a istituti di credito e/o società di factoring, salva espressa autorizzazione scritta della Committente.
23. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI - DIVIETO DI PUBBLICITA’
23.1. Al Fornitore potranno essere trasmesse dati e/o informazioni da parte della Committente aventi natura strettamente confidenziale e riservata come, a titolo esemplificativo e non tassativo, dati progettuali, documentazione tecnica, informazioni commerciali e/o finanziarie, dati relativi agli aspetti tecnici e commerciali dei prodotti e dei servizi e, in generale, alla politica aziendale e commerciale della Committente e/o della clientela di quest’ultima e/o di altri fornitori della Committente (in sintesi “Informazioni Confidenziali”). Il Fornitore si impegna a considerare le Informazioni Confidenziali, sia scritte che orali, strettamente riservate e ad utilizzarle soltanto ai fini dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e per la durata degli stessi.
23.2. Al Fornitore viene fatto divieto tassativo di riprodurre, duplicare, decompilare, copiare in tutto o in parte, divulgare in qualsiasi modo a terzi le Informazioni Confidenziali, se non nei limiti di quanto strettamente necessario per l’adempimento dei propri obblighi contrattuali e assicurandosi preventivamente che, in caso di necessaria divulgazione a terzi, questi si impegnino per iscritto a mantenere riservate e segrete le informazioni ricevute secondo gli stessi termini e modalità previsti dal presente articolo, ferma e salva la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti della Committente anche per il comportamento del terzo stesso.
23.3. Il Fornitore si impegna a restituire immediatamente alla Committente tutte le Informazioni Confidenziali, in qualunque forma possedute, sia scritte che non, incluse tutte le copie delle stesse, non appena il Contratto dovesse terminare, anche anticipatamente, per qualsiasi motivo o ragione, restando esclusa ogni possibilità di ritenzione di tali informazioni.
23.4. In parziale deroga a quanto sopra previsto, non sono soggette alle prescrizioni e ai vincoli di cui al presente articolo soltanto le Informazioni Confidenziali che siano o diventino di pubblico dominio, senza che ciò derivi da violazioni di legge e/o di obblighi di riservatezza, ovvero risultino già in legittimo possesso del Fornitore prima della loro comunicazione da parte della Committente, nel qual caso il Fornitore dovrà darne immediata notizia a quest’ultima a pena di decadenza dalla presente esenzione, ovvero il loro utilizzo avanti l’autorità giudiziaria si renda strettamente necessario per tutelare i propri diritti.
23.5. Il Fornitore si impegna a fare rispettare gli obblighi e i vincoli di riservatezza previsti dalle presenti CGA ad ogni eventuale suo collaboratore, amministratore, dipendente, incaricato, mandatario, rappresentante e/o consulente, nonché ad ogni altro soggetto che a qualsivoglia titolo dovesse essere coinvolto nell’esecuzione del Contratto, anche se solo in via accessoria e/o successiva.
23.6. È fatto divieto al Fornitore di fare o di dare in qualsiasi modo pubblicità, direttamente o indirettamente, dei propri rapporti con la Committente senza la sua previa ed espressa autorizzazione che, ove concessa, indicherà le prescrizioni e le condizioni tassative a cui il Fornitore dovrà attenersi scrupolosamente, restando vietata ogni diversa forma pubblicitaria.
23.7. Gli impegni e gli obblighi previsti dal presente articolo 23 sono validi ed efficaci per tutta la durata del Contratto e per l’ulteriore termine di 10 (dieci) anni dalla data di sua cessazione per qualsiasi motivo o ragione, fermo l’eventuale maggiore termine previsto dalla normativa applicabile in favore della Committente.
24. PRIVACY
24.1. In conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR) ed eventuali sue successive modifiche o integrazioni, i dati scambiati tra la Committente e il Fornitore per il Contratto e/o durante il suo adempimento dovranno essere usati esclusivamente per le finalità attinenti all’esecuzione del medesimo.
24.2. I dati dovranno essere protetti, gestiti e conservati con misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti della normativa privacy, come meglio indicato nell’apposita modulistica consegnata al Fornitore.
25. INVALIDITA’ PARZIALE
25.1. L’eventuale nullità, invalidità, inefficacia, totale o parziale, di una o più delle clausole previste dalle presenti Condizioni Generali, ove accertata dall’autorità competente, non comporterà di per sé stessa la nullità, invalidità né inefficacia delle restanti parti e/o delle altre clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o del Contratto da esse disciplinato, applicandosi in sostituzione quanto previsto per legge.
26. LEGGE APPLICABILE – COMPETENZA GIURISDIZIONALE
26.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o ogni singolo Contratto e/o ogni singolo rapporto anche pre-contrattuale da esse disciplinato, inclusa ogni questione relativa alla loro interpretazione, conclusione, validità, esecuzione, ovvero ogni eventuale ipotesi di risoluzione, annullamento o invalidità, sono soggetti e disciplinati esclusivamente dalla normativa italiana, con espressa esclusione e/o disapplicazione di qualsiasi norma di diritto internazionale privato, compreso quanto previsto dal Regolamento UE n. 593/2008 e s.m.i., dal Regolamento UE n. 864/2007 e s.m.i., e dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.
26.2. Ogni eventuale controversia o contestazione relativa o comunque connessa con l’interpretazione, la conclusione, la validità, l’esecuzione, ovvero la risoluzione, annullamento o invalidità delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, e/o di ogni singolo Contratto e/o di ogni singolo rapporto da esse disciplinato, sarà soggetta alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva ed irrevocabile del Tribunale di Padova, restando esclusa la competenza sia dei fori generali che dei fori facoltativi individuabili per legge.
* * * *
NB – Vi invitiamo a stampare e sottoscrivere il presente documento con doppia firma nei 2 riquadri sottostanti, scannerizzare la copia firmata in PDF e anticiparla appena possibile via e-mail all’ufficio competente di Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems s.p.a.
Il documento in originale andrà spedito al seguente indirizzo: Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems s.p.a., Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0/0, 00000 Xxxxxx.
Accettazione delle Condizioni Generali di Acquisto
di Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems s.p.a.
Data ……………………………………. Ragione Sociale …………………………………………………..
Il sottoscritto Fornitore dichiara di accettare senza riserve le sopra riportate Condizioni Generali di Acquisto di Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems s.p.a.
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
…………………………………………………………………………..
Nome e Cognome firmatario: ………………………………………………..
Dichiara inoltre di avere letto, compreso e di accettare espressamente e specificatamente ai sensi ed effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il contenuto dei seguenti articoli, e relativi paragrafi, delle sopra riportate Condizioni Generali di Acquisto: articolo 1 (ambito d applicazione); articolo 2 (conclusione del contratto); articolo 3 (esecuzione - termini perentori); articolo 4, lettera (d) e (e) (impegni e garanzie del Fornitore); articolo 5.1 (controllo qualità e garanzia); articolo 6.4 (luogo consegna); articolo 7 (passaggio della proprietà - trasferimento del rischio); articolo 8 (primo controllo della fornitura – rapporto di non conformità); articolo 9 (restituzioni e resi); articolo 11 (garanzia per vizi e difetti); articolo 12 (garanzia di buon funzionamento); articolo 13 (invariabilità prezzi); articolo 15.4 (conseguenze ritardato pagamento - saggio interessi moratori); articolo 16 (beni della Committente); articolo 17 (proprietà industriale e intellettuale); articolo 18.3 (sospensione pagamenti); articolo 19 (penali – clausola risolutiva espressa); articolo 20 (risoluzione – clausola risolutiva espressa – recesso); articolo 21 (forza maggiore); articolo 22 (divieto di cessione del contratto – divieto di affidamento a terzi - divieto di cessione del credito); articolo 26 (legge applicabile – competenza giurisdizionale).
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
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