ISSN 1123-5055
ISSN 1123-5055
Pubblicazione trimestrale
Anno XXXIV
2/2018
Contratto e impresa
Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale
RIVISTA FONDATA DA XXXXXXXXX XXXXXXX
• Common law e scelta del “tipo” contrattuale
• Diritto fondamentale a un rimedio effettivo
Tariffa R.O.C Poste Italiane s.p.a.- Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. I, comma I, DCB Milano
• Ruolo delle SGR e nuove opportunità di mercato
• Sugli atti di destinazione
• Sham trust
• Obbligazioni e contratti
Servizi di pagamento e obblighi informativi Superamento dei tassi soglia
contratti per adesione e riforma del codice civile francese clausole generiche ed eccessiva onerosità sopravvenuta poteri di creditore e giudice nella risoluzione del contratto vendita di beni di consumo e garanzia convenzionale contratti a distanza e passaggio del rischio
acquisti online del minore
contratto di deposito di beni immateriali
network contract
• Responsabilità
Responsabilità civile sanitaria e azione verso l’assicuratore
• Impresa e Società
Nullità di delibera di approvazione del bilancio
Società benefit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/XX
XXXXXXX XXXXXXXXXX
Contratto di rete e network contract
SOMMARIO: 1. Le recenti tendenze nell’organizzazione della produzione internazionale. – 2. La cooperazione tra imprese in Italia: il contratto di rete e la sua causa. – 3. La soggettivita` giuridica e il regime patrimoniale. – 4. La cooperazione tra imprese nel Regno Unito: il network contract.
1. – Nelle scienze sociali il fenomeno della rete in senso lato e` oggetto di studio a partire dalla prima meta` del secolo scorso, quando, attraverso la c.d. network analysis si esaminano le forme di interazione che si instau- rano tra le persone e, in particolare, i diversi modi di agire che le persone assumono all’interno di una rete di relazioni sociali (1).
Nell’attuale sistema produttivo mondiale, il veloce sviluppo tecnologi- co e la competizione stanno creando una forte incertezza e imprevedibilita` della domanda, determinando notevoli trasformazioni nell’organizzazione della produzione e nelle relazioni tra imprese.
Le scienze economiche e giuridiche hanno cercato di studiare la coo- perazione tra imprese in diverse prospettive. L’analisi ha tenuto conto degli studi economici e soprattutto della teoria dei costi di transazione la quale collega le scelte degli operatori economici nell’iniziativa economi- ca alla struttura organizzativa prescelta (2).
La teoria dei costi transattivi (3), sviluppata nel secolo scorso princi- palmente con il lavoro di Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx, osservava
(1) Cfr. XXXXXXX, Structural analysis: from metaphor to theory and substance, in Social structures: a network approach, a cura di Xxxxxxx e Xxxxxxxxx, Cambridge, 1988, p. 20-73. La network analysis interpreta il comportamento dell’uomo come condizionato dal contesto di relazioni sociali nel quale e` inserito piuttosto che da libere scelte. Tale metodo ha origine nel pensiero di Xxxxxxxx il quale affronta il tema della coesione sociale cogliendo le forze di attrazione coinvolte nell’organizzazione sociale sia nella societa` complessivamente conside- rata che all’interno dei differenti gruppi.
(2) XXXXXXXXXX, The Vertical integration of production; Market Failure Considerations, in American ffcon. Rev., 61, 1971, p. 34 ss.; XXXXXX e MECKLING, Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, in X.Xxxxxxxxx ffconomics, 3, 1976, p. 308.
(3) XXXXXXXXXX, Transaction Cost economics: The governance of contractual relations, in
Contratto e impresa 2/2018
due modelli alternativi di organizzazione della produzione: nelle relazioni di mercato oppure, attraverso l’integrazione verticale delle imprese. Secon- do tale teoria, nei periodi di incertezza del mercato, nei quali e` richiesto alle imprese un maggiore sforzo di investimenti, il rischio di impresa guida gli imprenditori fuori dal mercato incentivando lo sviluppo delle dimen- sioni dell’impresa. Questa e` stata la strategia economica che ha contraddi- stinto il ventesimo secolo. Lo sviluppo interno delle imprese era conside- rata la strada piu` efficace a recepire i benefici della cooperazione e la riduzione dei rischi, rendendo accessibili i grandi mercati nazionali e in- ternazionali.
Nelle ultime tre decadi si e` assistito ad una tendenza inversa. Le piu` importanti imprese hanno affrontato una completa ristrutturazione della loro organizzazione della produzione, allontanandosi dalla integrazione verticale verso la de-verticalizzazione, l’outsourcing e l’internazionalizzazio- ne della produzione. Negli ultimi decenni se, da un lato, le grandi imprese industriali hanno adottato importanti piani di de-localizzazione, d’altro lato, con un processo inverso, le piccole e medie imprese hanno provato a mantenere i propri standard qualitativi attraverso forme di collaborazio- ne reticolari caratterizzate dal mantenimento dell’autonomia delle singole imprese, dalla stabilita` del rapporto tra le stesse e dalla fiducia e interdi- pendenza tra loro.
Le strategie industriali attuali vedono oramai tramontato il sistema di produzione dirigistico c.d. fordista, caratterizzato dalla ricerca di un co- stante incremento delle dimensioni aziendali e della produttivita` e tendo- no, a fronte di un aumento del costo del lavoro e delle materie prime, ad una maggiore flessibilita` organizzativa capace di fronteggiare le oscillazioni della domanda.
Lo scenario economico presenta ora nuovi modelli organizzativi, ca- ratterizzati dall’abbandono di un unico centro direzionale e produttivo i quali, pur richiedendo correlazione tra le varie fasi della produzione, per- mettono di generare beni in aree distanti tra loro e da parte di diversi operatori. Il decentramento produttivo si fonda su un sistema di scambi tra imprese di medie e piccole dimensioni alle quali e` affidata la realizza- zione di parti del prodotto finale oppure lo svolgimento di una fase del processo produttivo. Questo modello organizzativo ha incentivato la spe-
Journal of law and economics, 22, 1979, p. 233-61; XXXXXX, Neither market nor hierarchy: network forms of organization, in Research in Organizational Behaviour 12, 1990, p. 295-336; XXXXXX, XXXXX e XXXXX, Contracting for Innovation: Vertical Disintegrationand Interfirm Collaboration, in Columbia Law Rev., 109, 2009, p. 431-502.
cializzazione dell’attivita` di impresa permettendo l’immissione nel mercato di prodotti di alta qualita` fortemente competitivi anche nei mercati inter- nazionali. Le imprese si sono specializzate nelle loro attivita` principali e qualificanti mentre si sono rivolte all’esterno per ottenere beni e servizi affidabili in sub-gestione. La ristrutturazione della catena produttiva ha condotto verso una riduzione del numero delle imprese produttrici e uno sviluppo di forti legami tra quelle rimanenti attraverso la creazione di nuove forme contrattuali di collaborazione tra imprese, tese alla condivi- sione del rischio di impresa. Tale strategia ha determinato effetti a cascata. A monte, le concentrazioni tra produttori hanno determinato una specifica filiera produttiva. A valle, una seconda filiera e` formata dai vari produttori di beni secondari sparsi nei vari mercati del globo.
In ragione di tali premesse, le MPMI sono oggetto da tempo di at- tenzione da parte delle politiche economiche europee e nazionali (4) volte a favorire forme di accentramento al fine di rendere le imprese maggior- mente competitive in un mercato globalizzato.
In Europa le MPMI rappresentano il 99,8% delle imprese non finan- ziarie e tali imprese realizzano il 66% dell’occupazione totale.
La grande maggioranza delle MPMI sono microimprese che occupano meno di 10 dipendenti e hanno un fatturato annuo e/o un valore di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
In altra prospettiva, e` possibile notare che gli operatori privati, nei rapporti commerciali internazionali, stanno influenzando le modifiche del sistema normativo promosse dagli organismi internazionali. Gli Stati, da un lato, rivelano le loro debolezze, incapaci di proiettarsi verso orizzonti piu` ampi dei propri confini che gli consentano di considerare il rischio delle imprese negli affari internazionali, mentre, dall’altro lato, gli opera- tori privati stanno prendono spesso il comando delle piu` importanti ope- razioni economiche. In tale contesto emergono regimi di regolamentazione privata, spesso complementari agli ordinamenti nazionali, talvolta anche alternativi, i quali si affermano quando le organizzazioni internazionali e i trattati internazionali non riescono a imporsi completamente.
(4) Nelle medesime percentuali evidenziate su scala europea, anche per l’Italia, dal “Rapporto sulla competivita` dei settori produttivi” (Istat, 2016), emerge che il 95,1% delle PMI attive sono microimprese (ossia con meno di dieci dipendenti) le quali impiegano oltre il 47,2% della occupazione totale; che la dimensione media delle imprese e` di 3,7 addetti. I dati rilevati risultano invariati rispetto a quelli del precedente quinquennio. Cfr. altresı` la Relazione al Presidente del Consiglio del Garante per le MPMI aggiornata al 31 gennaio 2015 consultabile all’indirizzo web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- ti/RffLAZIONff_GARANTff_MPMI_versione_2ł%20febbraio_2015.pdf.
La legislazione attuale mostra, infatti, un radicale cambio di prospet- tiva. L’attenzione del legislatore europeo, ad esempio, si e` allontanata da una normazione dedicata esclusivamente alla disciplina del prodotto finale per concentrarsi sulle fasi del processo produttivo, considerando anche gli aspetti sociali e ambientali dell’attivita` d’impresa.
Un ruolo centrale in questa evoluzione hanno svolto anche le opera- zioni di liberalizzazione e di privatizzazione dei settori industriali e la diminuzione degli investimenti pubblici da parte dei governi statali.
In uno scenario economico caratterizzato da un mercato sempre piu` globalizzato e competitivo e da imprese gravemente sottocapitalizzate con notevoli deficit dimensionali e tecnologici, il contratto di rete e il network contract rappresentano per le imprese una concreta opportunita` organiz- zativa e regolamentare per la pianificazione di attivita` e investimenti da condurre, senza alcuna compressione della propria autonomia e indipen- denza, in collaborazione stabile con altre imprese e con l’obiettivo di incrementare la propria capacita` innovativa e la propria competitivita` sul mercato (5).
A tale proposito vedremo che il sistema italiano e quello inglese, di fronte alle medesime criticita`, seppur con percorsi diversi, arrivano co- munque a proporre le medesime soluzioni.
2. – L’istituto della rete, introdotto recentemente nell’ordinamento italiano, offre agli imprenditori un nuovo schema contrattuale volto ad incentivare il profitto delle imprese tramite la loro collaborazione, dotato di particolare flessibilita` ideale per adattarsi alle particolari esigenze del mercato.
La natura del contratto di rete risulta alquanto controversa. La disci- plina introdotta dal legislatore e` stata modificata piu` volte nel tentativo di risolvere le criticita` sollevate dalla dottrina e dagli operatori (6). Il risultato
(5) Gia` nel XVIII secolo, nella divisione giudiziale definita dalla Rota fiorentina “Flo- rentina Divisionis De Ginoris Super Praelatione” del 24 settembre 1779, richiesta a seguito della morte del Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, fondatore della fabbrica di porcellane, il giudice relatore Vernaccini osservava come «in un paese povero di capitale e di maestranze specia- lizzate occorre favorire la concentrazione tra imprese», in GORLA, Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1980, p. 806-822.
(6) La disciplina attualmente in vigore e` il risultato della seguente evoluzione legislativa: l’istituto e` stato introdotto in forza dell’art. 3, comma 4 ter e ss. del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. n. 33 del 9 aprile 2009, modificata e integrata dalla l. n. 99 del 23 luglio 2009 e dalla l. n. 122 del 30 luglio 2010, che ha convertito il d.l. n.78 del 2010, nonche´ modificata dalla l. n. 134 del 2012 (di conversione con modifiche del d.l. n. 83 del 2012) e dal d.l. n.179
e` una normativa ambigua e confusa che pone numerose perplessita` so- prattutto in caso di lacune.
Il compito del giurista di fronte alle incertezze delle fonti e` quella di elaborare una soluzione logica e coerente, fondata sui principi generali dedotti dal sistema, attribuendo a tali principi un carattere cogente supe- riore al testo di legge capace di risolvere le antinomie e offrire una lettura conforme alla ratio dell’istituto.
In dottrina sono emerse diverse opinioni, in particolare, con riguardo alla causa del contratto e al riconoscimento della rete come nuovo soggetto di diritto.
Alcuni autori sostengono una sostanziale coincidenza fra il contratto di rete e il consorzio (7). Tale opinione si fonda sul richiamo agli artt. 2614 e 2615 c.c. che si applicano alla rete qualora venga istituito l’organo e il fondo comuni.
Un diverso orientamento non riconosce all’istituto lo status di nuovo tipo contrattuale, bensı` «lo schema di un contratto transtipico destinato ad essere impiegato con funzioni diverse, singole o combinate» secondo la natura delle prestazioni dedotte nell’oggetto del contratto. Il contratto di rete «potrebbe essere impiegato per dar veste ad operazioni economiche riconducibili a una pluralita` di figure tipiche o atipiche (meglio social- tipiche) gia` previste dall’ordinamento o conosciute nella prassi: dall’a.t.i. al consorzio (nella duplice forma del consorzio con attivita` interna o esterna), dalla joint venture alle reti di produzione o di distribuzione» (8). Secondo altra dottrina, in contrasto con le tesi interpretative sopra descritte, «la rete non crea un nuovo gruppo, non costituisce un ente autonomo, ma piuttosto una forma di rapporto associativo, intermedia
del 2012, conv. con mod. nella l. n. 221 del 17 dicembre 2012, in vigore dal 19 dicembre 2012.
(7) X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di Xxxxxxxx, Torino, 2009, p. 170; XXXXXX` , Contratti di rete e consorzi, in Corr. merito (“Le Rassegne” I/2010), 2010, p. 9 ss.; XXXXXXXXX, Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e societa` (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, p. 323 ss. e p. 335; XXXXXXX, Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali, in Obbl. e xxxxx., 2009, p. 951 ss.
(8) Cfr. IAMICELI, Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto, in Le reti di imprese, cit., p. 27; CAFAGGI, Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolida- mento, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di Xxxxxxx, Iamiceli e Xxxxx, Milano, 2012, p. 126; CAFAGGI, Introduzione, in Il Contratto di rete. Commentario, a cura di Xxxxxxx, Bologna, 2009, p. 9 ss. il quale per il contratto di rete offre «un’interpretazione ampia, in grado di riferirsi ad una pluralita` di funzioni, configurando un contratto trans tipico, la cui disciplina sia dunque applicabile ad oggetti tra loro assai diversi e suscettibile di un’articolazione causale concreta assai diversificata».
tra il mero contratto di collaborazione e l’organizzazione societaria. In tale senso si individuerebbe un contratto plurilaterale a sola rilevanza in- terna» (9).
Un’ulteriore lettura non considera il contratto di rete un nuovo tipo contrattuale ma attribuisce ad esso rilievo esclusivamente pubblicistico, cioe` a dire, funzionale alla sola fissazione delle condizioni per la fruizione degli incentivi fiscali, amministrativi e finanziari (10).
Un altro orientamento (11), la cui critica xxxx` approfondita in seguito, non riconosce la rete come nuovo soggetto giuridico, argomentando dalla natura del fondo comune, separato e non autonomo (12), di titolarita` delle parti conferenti in regime di comunione tra loro.
Infine, una ulteriore e preferibile corrente dottrinale individua nel contratto di rete un nuovo tipo contrattuale e riconosce, fin dalle prime stesure della disciplina, la possibilita` per i contraenti di costituire un nuovo soggetto giuridico distinto dagli aderenti (13).
(9) XXXXXXXX, La nuova legge sui “contratti di rete” tra imprese: osservazioni e spunti, in
Notar., 2010, p. 195.
(10) La tesi affermata da Xxxxxxx e Xxxxx sostiene che il contratto di rete costituisce un semplice contenitore di ulteriori contratti sottostanti scelti dalle parti al solo fine di ottenere le agevolazioni fiscali. Cfr. XXXXXXX e SPADA, Il “contratto di rete”, Studio n.1-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato. Non si puo`, pero`, negare valore giuridico ad un istituto in rapida diffusione nonostante la cessazione attuale degli incentivi.
(11) M. XXXXXX, Il regime patrimoniale della rete, in Il contratto di rete, a cura di Xxxxxxxx, Xxxxxx e X. Xxxxxxx, Napoli, 2013, p. 25-46; Cfr. M. XXXXXX, Il regime patrimo- niale della rete, in Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese, cit., p. 25-46; ID., Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione del rapporto tra soggettivita` giuridica e autonomia patrimoniale, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di Cafaggi, Iamiceli e Xxxxx, Milano, 2012, p. 41-64; ZANELLI, Reti e contratto di rete, Padova, 2012, p. 143-156.
(12) Sulla natura del patrimonio autonomo o separato vedi X. XXXXXXX-XXXXXXXXXX, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986, p. 85-86; XXXXXXXXX XXXX, Patrimonio auto- nomo e separato, in ffnc. dir., XXXII, 1982, p.280 ss.; XXXXXXXX, Gestione e separazione patrimoniale, Padova, 2001, p. 10 ss.; RUBINO, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1940,
p.147 ss.
(13) XXXXXXXXXX, Note sulla disciplina dei “contratti di rete”, in Vita not., 2010, 2, p. 1038; VILLA, Reti di impresa e contratto plurilaterale, in Giur. comm., I, 2010, p. 947; XXXXX, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. comm., I, 2010, p. 862 per il quale il contratto di rete «e` un contratto tipico rientrante nella categoria dei contratti plurilaterali con scopo comune». XXXXXXXXX, Il “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e societa` (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, p. 323-359; XXXXXX XXXXXXXXXXXX, Profili civilistici del contratto di rete, in Riv. dir. priv., 2012, 3, p. 353-407. Centra la discussione senza pero` darne una sua lettura IBBA, Contratto di rete e pubblicita` delle imprese (con qualche divaga- zione in tema di soggettivita`), in Orizzonti del diritto commerciale, Riv. telematica, 2014.
Il rapido excursus dei vari orientamenti e` sintomo della ambiguita` della disciplina attuale. Per offrire una ricostruzione coerente del nuovo istituto e` necessario, quindi, procedere per gradi.
Lo «scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita` innovativa e la propria competitivita` nel mercato», espresso dalla normativa in commento, assume un connotato generico incapace di assur- xxxx ad elemento caratterizzante la causa del contratto, dovendo necessa- riamente essere relegato tra i motivi i quali, in quanto tali, non rilevano rispetto alla funzione del negozio. Cio` che sembra costituire la funzione o la causa del contratto di rete e` la collaborazione diretta al risultato che i partecipanti si prefiggono, piu` che l’oggetto delle prestazioni che le im- prese si impegnano ad eseguire (14).
La causa del contratto, osservando la sua funzione sia in una prospet- tiva generale emersa dalla prassi contrattuale, che con riguardo alla fun- zione concreta rappresentativa dell’interesse individuale di ogni imprendi- tore partecipante, consiste nella collaborazione e nel coordinamento tra le imprese che partecipano alla rete, al fine di conseguire un comune inte- resse (15). Cio` appare coerente con la struttura del contratto plurilaterale con comunione di scopo attribuita alla rete, nel quale la causa assolve la funzione di realizzare l’interesse collettivo delle parti.
Con l’espressione contratto plurilaterale (16) si individua una categoria giuridica di contratti, contrapposta a quella dei contratti di scambio e caratterizzata dall’interesse comune delle parti volto al raggiungimento di uno scopo comune. Lo scopo assume importanza strutturale e funzio- nale del contratto perche´ unisce le parti le quali, attraverso la loro colla- borazione e la predisposizione di un’organizzazione, tendono al raggiun- gimento di obiettivi comuni.
(14) In questo senso anche DI MAJO, op. cit., p. 269.
(15) In questa direzione conviene anche CAFAGGI, Il contratto di rete. Commentario, Bologna, 2009, p. 29.
(16) Per una panoramica sul tema del contratto plurilaterale si suggerisce: XXXXX, voce Contratto Plurilaterale, in Noviss. Dig. It., IV, Torino, 3a ed., 1957; MESSINEO, Contratto plurilaterale e contratto associativo, in ffnc. Dir., X, 1962, p.139-165; INZITARI, Riflessioni sul contratto preliminare, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1973, p. 476-529; MAIORCA, voce Con- tratto plurilaterale, in ffnc. Giur., IX, Roma, 1988; BELVEDERE, La categoria contrattuale di cui agli artt. 1420, 144ł, 1459, 14łł c.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, p. 660-695; XXXXXXXXX, Contratto plurilaterale e negozio plurilaterale, in Foro della Lombardia, 1932, pp.440-443, con Postilla di Messineo; ID., Il negozio giuridico plurilaterale (Annuario del- l’Universita` Cattolica di Milano, 1926-27, p. 53 e ss.); nell’ottica che ricostruisce la figura come contratti bilaterali collegati funzionalmente, vedi CARNELUTTI, Occhio ai concetti, in Riv. dir. comm., 1950, I, p. 450. XXXXX e XXXXX, I contratti associativi, Milano, 1971.
Il contratto e` indifferente all’uscita di un partecipante. Tale caratteri- stica e` impossibile nei contratti di scambio nei quali le prestazioni sono in necessaria correlazione l’una con l’altra. Nel contratto plurilaterale l’inte- resse individuale di ogni singolo contraente esiste ma resta sullo sfondo rispetto all’interesse comune.
L’eventuale presenza nell’oggetto del contratto di prestazioni in rap- porto sinallagmatico tra i contraenti e` sempre funzionale al raggiungimen- to di uno scopo ulteriore e l’interesse dei singoli retisti ad eseguire la prestazione non e` visto in contrapposizione all’interesse degli altri alla controprestazione, bensı` con riferimento allo scopo comune (17).
Le prestazioni alle quali sono obbligate le singole imprese sono volte al raggiungimento di uno scopo comune che assurge a causa concreta del negozio, da tutelarsi in via prevalente rispetto agli interessi particolari delle singole imprese. Non si hanno, pertanto, piu` tipologie di rete secondo l’oggetto della prestazione dedotta nel programma di rete come diversa- mente altra dottrina (18) afferma ma, le prestazioni, qualunque sia la loro natura, sono rivolte al raggiungimento degli obiettivi strategici.
La definizione del programma di rete, contenente l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, deve riportare anche le modalita` di realizzazione degli obiettivi. Si pone in risalto, per- tanto, lo scopo comune del contratto di rete, che deve essere posto in stretta connessione con «l’indicazione degli obiettivi strategici di innova- zione e di innalzamento della capacita` competitiva dei partecipanti» pre- visti come contenuto essenziale del contratto di rete [art. 3, comma 4 ter, lett. b)]. Il contenuto determinato nel programma comune di rete deve considerarsi, pertanto, l’oggetto del contratto.
Non deve trarre in inganno la formulazione astratta del legislatore con riguardo allo scopo “istituzionale” del contratto volto ad «accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita` innovativa e la pro- pria competitivita` sul mercato». La genericita` delle formule “capacita` innovativa” e “competitivita` sul mercato” perde di vaghezza nel momento in cui, in concreto, vengono determinate le finalita` del contratto di rete, essendo queste ultime misurabili, esattamente come un mutuo erogabile in
(17) Le imprese attraverso la rete possono: a) collaborare in forme e ambiti predeter- minati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; b) scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; c) esercitare in comune una o piu` attivita` rientranti nell’oggetto della propria impresa.
(18) Cfr. CAFAGGI, voce Contratto di rete, in ffnc. Dir., Xxxxxx XX, pp.207-239, 2016. Cfr. anche Il contratto di rete. Commentario, a cura di Xxxxxxx, Bologna, 2009.
tranches a stato di avanzamento dei lavori. E` necessaria, pertanto, una concreta determinazione degli obiettivi, al fine di poter misurare il pro- gressivo avanzamento del progetto. Il legislatore impone, infatti, alle parti di indicare nel contratto, altres`ı, le modalita` e i criteri «per misurare l’a- vanzamento verso tali obiettivi» [lett. b)] (19).
La causa assume, quindi, la sua funzione tipica di controllo sull’effet- tiva utilita` economica dell’operazione negoziale realizzata tramite il con- tratto di rete che possa giustificare eventuali trasferimenti patrimoniali. Si pone, dunque, la questione del modo in cui la capacita` innovativa e la competivita` devono essere valutate e delle eventuali conseguenze di un giudizio negativo che valuti il programma di rete inidoneo al raggiungi- mento degli obiettivi strategici.
Considerato che la mancanza dei requisiti indicati dalla norma e` ido- nea a sanzionare l’invalidita` del contratto di rete, e` opportuno spostare l’attenzione sul soggetto deputato a svolgere il controllo in sede di stipula, con i connessi profili di responsabilita` in capo al notaio rogante il quale, pero` , deve astenersi dal giudicare nel merito lo scopo perseguito dalle parti. Occorre sottolineare, a tale riguardo, l’impossibilita` di una verifica ex ante, circa la presenza nell’accordo dei requisiti essenziali di «innalza- mento della propria capacita` innovativa e competitiva sul mercato», cui tenderebbero gli obiettivi strategici, in quanto, al momento della stipula del contratto, tali elementi non possono essere osservati come dati statici e attuali, bens`ı sono elementi dinamici che si pongono come progetto di attivita` destinata a proiettarsi nel tempo e valutabili solo ex post.
Si presenta, allora, il problema di come considerare l’eventuale man- cato raggiungimento degli obiettivi nei termini previsti, circostanza che potrebbe rientrare nella caratteristica del rischio d’impresa, oppure quali- ficarsi in termini di inadempimento o di mancanza di causa. Appare piu` ragionevole una valutazione dello scopo prefissato come astrattamente realizzabile, sicche´ il giudizio sulla causa del contratto di rete si dovra` risolvere nel senso di una verifica di un livello minimo di razionalita` dell’affare. Solo un contratto di rete che prevede un programma manife- stamente irrealizzabile o indeterminato puo` essere sanzionato di invalidita` per mancanza di causa.
Emerge, in tal modo, una figura contrattuale caratterizzata per strut- tura e funzioni da due distinte prospettive funzionali: a) le singole presta-
(19) In questo senso anche DELLE MONACHE, Il contratto di rete tra imprese, in Trattato del contratto, a cura di Xxxxx, p. 1235 ss.
zioni dei partecipanti alla rete, le quali possono essere di varia natura considerata l’ampiezza dell’oggetto previsto dal legislatore; b) la collabo- razione tra i retisti diretta al raggiungimento «degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita` competitiva dei partecipan- ti», il cui avanzamento deve essere misurato secondo le modalita` concor- date [art. 3, comma 4 ter, terzo cpv., lett. b)].
Per concludere, l’a. distingue fra lo scopo-fine imposto dal legislatore nel raggiungimento degli obiettivi strategici e lo scopo-mezzo, definito dall’autonomia contrattuale nelle prestazioni dei singoli partecipanti, que- st’ultimo in posizione subalterna rispetto al primo. Il dialogo tra questi due profili di interesse realizza il contratto di rete che e` volto al raggiungimento degli scopi suddetti sia individuali che collettivi.
3. – Le difficolta` legate al riconoscimento formale di un soggetto distinto dalle imprese aggregate, le quali vogliono restare autonome e indipendenti tra loro anche se collegate, sono connesse alla natura attri- buita al fondo patrimoniale della rete, al regime di imputazione dell’attivita` compiuta e a quello delle responsabilita`.
Le criticita` e ambiguita` presenti nella normativa a tale riguardo, sono dovute principalmente alla travagliata gestazione dell’istituto. Ad incidere negativamente sulla disciplina dell’istituto sono state le segnalazioni da parte della Commissione Europea in merito alla compatibilita` della misura di sostegno finanziario previsto per le imprese partecipanti alla rete con la disciplina dell’art. 107, par. 1, TFUE in ordine agli aiuti di Stato (20). Al fine di poter concedere il sostegno finanziario ed evitare rilievi da parte della Commissione, le autorita` italiane si sono affrettate a chiarire e rassi- curare che «la rete di imprese non avra` personalita` giuridica autonoma (...) e (...) le reti non possono essere considerate entita` distinte» (par. 30) (21). Con la l. n. 221 del 2012 il legislatore, accogliendo i rilievi formulati in
(20) Cfr. C (2010)8939 def. Bruxelles, 26.01.2011, Aiuti di Stato N 343/2010 – Italia. Sostegno a favore della costituzione di reti di imprese. La decisione del 26 gennaio 2011 della Commissione Europea evidenzia (§29) l’eventuale incompatibilita` della misura agevo- lativa con la normativa europea qualora «il contratto tra queste societa` dia vita ad un’im-
presa distinta (…) E` questo il caso che potrebbe verificarsi in particolare se le imprese
interessate istituissero un fondo, con responsabilita` separata, all’atto della costituzione della rete di imprese».
(21) Nel quadro della politica finanziaria delle istituzioni nazionali ed europee e` difficile intravedervi una attenta analisi sulla natura dell’istituto come, al contrario, ne riconoscono la qualita` di formante PANDIMIGLIO, Brevi note in tema di soggettivita` giuridica delle reti di impresa, in AA.VV. Il contratto di rete. Uno strumento di sviluppo per le imprese, Napoli, 2013.
sede comunitaria, attribuisce ai contraenti la scelta discrezionale di dotare la rete della soggettivita` giuridica tramite l’iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese, risolvendo in tal modo il problema dell’eventuale violazione della normativa comunitaria sul divieto degli aiuti di Stato (22).
Tale previsione e` un’anomalia nel panorama normativo italiano. A differenza delle societa` di capitali, delle fondazioni o delle associazioni riconosciute in cui lo status di persona giuridica e` previsto ed espressa- mente disciplinato, il riconoscimento della soggettivita` giuridica e` stato sempre il frutto dell’esegesi della dottrina e della giurisprudenza, per descrivere, caso per caso, situazioni nelle quali la legge attribuisce, con specifiche disposizioni, un’autonomia patrimoniale, derogando al principio della responsabilita` patrimoniale ex art. 2740 c.c. e non e` mai avvenuto, prima d’ora, attraverso una previsione normativa.
La dottrina e la giurisprudenza hanno spesso usufruito del concetto di soggettivita` giuridica al fine di dare una giustificazione all’esteriorizzazione del vincolo pur in assenza di un formale riconoscimento della personalita` giuridica da parte del legislatore. I criteri utili per identificare un soggetto distinto sono l’autonomia patrimoniale e l’esteriorizzazione del vincolo nei rapporti con i terzi, oltre l’esistenza di un’organizzazione corporativa at- traverso la quale agisce il nuovo ente.
L’autore sostiene, in merito, l’assoluta incongruenza di un diverso trattamento del medesimo contratto, con i medesimi elementi strutturali, al quale puo` essergli negata o riconosciuta la soggettivita` giuridica, secon- do la scriminante dell’onere d’iscrizione del contratto presso il registro delle imprese.
(22) Nel quadro delineato, per le reti che optano per l’acquisto della soggettivita` giuridica si verificano conseguenze negative con riguardo al trattamento tributario. La rete-soggetto non puo` fruire dell’agevolazione fiscale, oggi non rinnovata, di cui all’art. 42, comma 2-quater, d.l. n. 78 del 2010, dal momento che tale agevolazione, per rispettare quanto concesso dalle istituzioni comunitarie, spettava solo ai partecipanti ai contratti di rete senza soggettivita` giuridica. Cfr. la Circolare n.20/E del 18.06.20 con la quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito degli interventi legislativi del 2012, definisce il regime fiscale del contratto di rete nelle diverse imposte. L’Agenzia delle Entrate distingue le “reti-contratto” dalle “reti-soggetto”. La rete-soggetto, diversamente dai contratti privi di soggettivita`, e` fiscal- mente trattata come soggetto autonomo di imposta, alla stessa stregua dei consorzi con attivita` esterna. Dalle risultanze della Camera di Commercio i contratti di rete con sogget- tivita` sono meno del 5% ma questi non corrispondono alle reti maggiormente strutturate le quali, al contrario, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali, non hanno optato per il ricono- scimento della soggettivita` giuridica.
La definizione delle ambiguita` legate al riconoscimento della soggetti- vita` giuridica e` centrale per colmare le lacune della disciplina e individuare il soggetto cui imputare gli effetti dell’attivita` compiuta dalla rete e le conseguenti responsabilita` patrimoniali.
In via preliminare e` necessario distinguere tra le forme di rete interne, con rapporti esclusivamente tra i soli partecipanti e le reti esterne, la cui attivita` e` rivolta verso i terzi.
Nelle pagine che seguono verranno analizzate le possibili configura- zioni della rete piu` incerte che non ricadono nelle due opposte figure, la cui disciplina e` chiara e non pone dubbi interpretativi, cioe` a dire la rete con efficacia meramente interna e la rete dotata di soggettivita` regolar- mente iscritta al registro delle imprese, che segue la nuova disciplina legislativa.
A) Rete dotata di organizzazione ma non iscritta alla sezione ordinaria Una volta considerata la nozione di soggettivita` giuridica, e` ora op- portuno concentrare l’attenzione sulla figura di rete che piu` sfugge alla sua qualificazione e cioe` la rete con attivita` esterna, dotata di un fondo e di un’organizzazione ma priva di soggettivita`, per poterne affermare, al con- trario, la sua soggettivita`. In tale ipotesi, i contraenti non configurano un rapporto che ha rilievo nei soli rapporti interni, ma costituiscono un’orga- nizzazione, con proprio patrimonio, destinata ad operare con i terzi tra- mite un organo comune, nonche´ provvista di una denominazione e di una sede, pur essendo priva dell’opzione per il modello dotato di soggettivita`. Il rinvio da parte del legislatore alla disciplina dettata dagli artt. 2614 e 2615 c.c. attribuisce al fondo patrimoniale natura autonoma rispetto al patrimonio delle singole imprese e permette di configurare la rete come centro autonomo di imputazione di diritti e doveri distinto dai suoi mem- bri. A sancire l’autonomia del fondo e` il disposto dell’art. 2614 c.c. se- condo cui i creditori particolari dei partecipanti non possono far valere i loro diritti sul fondo patrimoniale. L’insensibilita` del patrimonio della rete alle vicende personali delle imprese si rileva, infatti, nella impossibilita` per i creditori di chiedere la liquidazione della quota, provocando l’uscita dell’imprenditore dalla rete, xxxxxx´ non e` scaduto il termine di durata. Si devono escludere, pertanto, le ricostruzioni che affermano forme di contitolarita` in capo ai membri sul patrimonio comune. Cio` comportereb- be una duplicazione dei soggetti nel caso di acquisto della soggettivita` da parte della rete con conseguente difficolta` di gestione e di imputazione
dell’attivita` svolta.
Le differenze tra le opposte ricostruzioni si ricavano dalla disciplina.
La comunione tende alla conservazione del bene e, pertanto, prevede il rispetto della destinazione economica del bene che non puo` essere mutato, a differenza di un’attivita` speculativa che puo` avere necessita` di attuarsi attraverso la trasformazione del proprio patrimonio. In quest’otti- ca e` necessario leggere l’art. 2614 c.c. quando prevede la possibile trasfor- mazione dei beni conferiti, nel senso che «i beni acquistati con i contributi (iniziali) costituiscono il fondo patrimoniale» (23). Tramite tale disposizio- ne il legislatore prevede il potere dispositivo della rete dei beni del fondo patrimoniale.
I conferimenti sono effettuati dalle imprese non per il godimento collettivo dei beni ma sono il mezzo per la realizzazione di un’utilita` ulteriore comune definita nello scopo della rete. Al contrario del regime della comunione, infatti, le imprese non possono servirsi dei beni del fondo patrimoniale per fini estranei a quelli della rete (art. 2256) (24). La norma citata afferma, altresı`, l’indisponibilita` da parte dei parteci- panti dei beni costituenti il fondo, a differenza della disciplina contenuta negli artt. 1103 e 1111 c.c. che prevede la facolta` di disposizione della propria quota e la facolta` di chiedere lo scioglimento della comunione. Il fondo patrimoniale, al contrario, non puo` essere diviso per la durata della
rete.
Piu` esattamente, il riconoscimento dell’autonomia patrimoniale della rete si realizza attraverso un mutamento del regime giuridico dei beni conferiti conseguente al trasferimento dei beni stessi dalle singole imprese al fondo comune.
In ogni caso, «per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune» (art. 3, comma 4 ter, n. 2, l. n. 5 del 2009). Tale disposizione sancisce che anche qualora i contraenti non ab- biano optato per il riconoscimento della soggettivita`, per le obbligazioni assunte in nome della rete e` prevista la responsabilita` esclusiva della rete stessa.
(23) Cfr. FERRI, Delle Societa`, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Libro V, Del lavoro, art. 2247-2321, Bologna-Roma, 1968, p. 81-82.
(24) Cfr. PESCATORE, Attivita` e comunione nelle strutture societarie, Milano, 1974, secondo il quale «nel caso di comunione […]il titolare ha la possibilita` di esercitare la facolta` connesse al diritto di proprieta` […] nel caso della societa` […] ogni relazione diretta e immediata con il bene viene meno e risulta determinante la funzione assegnata ad esso per il raggiungimento dello scopo della societa`».
Questa ipotesi prevede, infatti, la spendita del nome della rete da parte dell’organo comune nell’esecuzione del programma e rende intangibile il patrimonio dei singoli retisti.
Qualora l’organo comune dovesse agire anche nell’interesse delle sin- gole imprese, alla garanzia del fondo patrimoniale si aggiunge quella del patrimonio del retista nel cui interesse l’organo ha agito. Trattandosi di responsabilita` per debito altrui, l’obbligazione nei rapporti interni tra rete e impresa, grava unicamente su quest’ultima, mentre nei rapporti esterni si ha una responsabilita` solidale tra rete e il singolo partecipante nell’inte- resse del quale e` stata posta in essere l’attivita` negoziale.
L’art. 2615, comma 2, rende, infatti, responsabili anche le singole imprese, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficien- te che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse (25).
Si riconosce, pertanto, al fondo comune un’autonomia patrimoniale perfetta.
A completare la figura in esame vi e` l’obbligo per l’organo comune di redigere, secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle so- cieta` per azioni, una situazione patrimoniale della rete, da depositarsi, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete.
La lettura dell’istituto proposta dall’autore e`, oltretutto, in linea con la previsione normativa di cui al comma 2, lett. e), secondo periodo, secondo cui «l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita` giuridica e, in assenza della soggettivita`, degli impren- ditori, anche individuali, partecipanti al contratto».
L’organo comune agisce in veste di rappresentante organico nell’ipo- tesi di soggettivita` giuridica e nella qualita` di rappresentante volontario secondo la normativa del mandato collettivo, nell’ipotesi di rete priva di soggettivita`. Nella ricostruzione suggerita si rispetta tale disposizione nel- l’ipotesi di rete dotata di soggettivita` giuridica perche´ l’organo agisce sempre in rappresentanza della rete. Qualora l’organo comune, ovvero l’impresa mandataria, dovesse agire in rappresentanza dei singoli impren- ditori secondo la figura del mandato collettivo, ci troveremo di fronte ad
(25) Cass., sez. I, 27 settembre 1997, n. 9509 (CffD Cassazione, 1997): «In deroga al principio generale contenuto nell’art. 1705 c.c. la responsabilita` solidale tra consorzio e singolo consorziato prevista dall’art. 2615, comma 2, c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richiede la spendita del nome di quest’ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse».
un diverso istituto, cioe` all’associazione temporanea di imprese. Perde di importanza, in questa direzione, la disposizione normativa secondo cui
«l’organo comune [e`] incaricato di gestire, in nome e per conto dei par- tecipanti, l’esecuzione del contratto» dovuto, forse, ad un difetto di coor- dinamento.
In sintesi, l’esteriorizzazione del vincolo nel rapporto con i terzi de- termina l’attribuzione della soggettivita` giuridica. Dall’esteriorizzazione del vincolo ne consegue l’imputazione dell’attivita` alla rete, dotata di un fondo patrimoniale e di un’organizzazione, sottoposta a un regime di autonomia patrimoniale perfetta, per cui i creditori personali non hanno azione sul fondo comune sul quale, invece, concorrono i creditori della rete.
Per concludere, non puo` non riconoscersi soggettivita` giuridica anche in assenza dell’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese al contratto che presenta un’organizzazione dotata di un patrimonio di- stinto da quello delle imprese aderenti, di una denominazione, necessaria ai fini della spendita del nome ed elemento imprescindibile nello svolgi- mento dell’attivita` con i terzi, tenuta alla redazione di una situazione patrimoniale e dotata di una propria sede (26). La sede e`, infatti, un ulteriore elemento che conferma la presenza di un centro soggettivo auto- nomo destinatario di dichiarazioni negoziali.
In caso di insolvenza, ne consegue l’applicabilita` della disciplina del fallimento. La rete in regime di autonomia patrimoniale perfetta e`, infatti, soggetta alla disciplina del fallimento, a parere di chi scrive, sia nell’ipotesi di iscrizione nella sezione ordinaria che di mancata pubblicita`, in quanto deve sempre considerarsi come un soggetto giuridico.
(26) In senso contrario DI XXXX, Contratto e reti. Le tutele, in AA.VV., Le reti di imprese e i contratti di rete, cit., p. 268, secondo il quale «il contratto di rete non e` destinato a dare vita a soggettivita` distinta da quelle facenti capo alle singole imprese (…) non possono essere confuse con la soggettivita` forme di autonomia patrimoniale, quale potrebbe essere rappre- sentata dalla costituzione di un fondo (sul tipo di quello consortile ex artt. 2614 e 2615) destinato a sostenere finanziariamente l’attivita` della rete e in relazione agli impegni presi a nome di essa»; M. XXXXXX, Il regime patrimoniale della rete, in Il contratto di rete, Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese, a cura di Xxxxxxxx, Carota e Gambini, Napoli, 2013, p. 25-46; XXXXXXX e SPADA, Il “contratto di rete”, Studio n. 1-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato; XXXXX, Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!, in AA.VV. Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit., p. 33; DONATIVI, Le rete di imprese: natura giuridica e modelli di governance, in Societa`, 2011, p. 1429 ss.
Con percorsi differenti dalla ricostruzione proposta dall’autore, sostengono l’entifica- zione della rete CAFAGGI e IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, in Obbl. e xxxxx., 2009, p. 595; VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm., 2010, p. 951.
B) Rete non dotata di organizzazione con rilevanza esterna
Nell’ipotesi che la rete svolga attivita` verso i terzi ma sia priva degli ulteriori elementi strutturali del fondo e dell’organo, entrambi necessari per l’applicazione della disciplina sopra descritta che accorda alla rete autonomia patrimoniale perfetta, occorre domandarsi quale sia la discipli- na applicabile. Il programma di rete potrebbe prevedere attivita` con i terzi dalla quale sorgono obbligazioni. In tal caso, occorre individuare il sog- getto in capo al quale si imputano gli effetti dell’attivita` svolta nonche´ il regime di responsabilita`.
Escluso che possa applicarsi anche a tale figura intermedia il regime di autonomia patrimoniale perfetta prevista per l’ipotesi precedente, e` neces- sario analizzarne gradualmente la conformazione.
In assenza dell’organo comune si deve riconoscere a ciascun retista, salvo convenzione contraria, la possibilita` di agire per il raggiungimento dello scopo convenuto, mutuando la disciplina della societa` in nome col- lettivo irregolare ex art. 2297 c.c. e della societa` semplice ex artt. 2266 e 2267 c.c. Secondo tale ricostruzione, in mancanza di diversa previsione nel contratto, la rappresentanza spetta a ciascun retista e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto della rete (art. 2266, comma 2, c.c.).
Per le obbligazioni contratte rispondono, oltre l’eventuale patrimonio comune, personalmente e solidalmente i retisti che hanno agito in nome e per conto della rete e, salvo patto contrario, gli altri partecipanti (art. 2267 c.c.).
Anche in tale ipotesi, l’attivita` posta in essere deve essere imputata alla rete e i creditori personali dei retisti non possono aggredire il patrimonio comune sul quale invece concorrono i creditori della rete e, in seguito alla preventiva escussione del patrimonio comune, solidalmente e sussidiaria- mente anche tutti gli altri retisti e non solo chi ha posto in essere l’attivita`
negoziale. E` possibile applicare questa disciplina in virtu` del principio di apparenza del diritto, secondo il quale coloro che si sono comportati come
appartenenti ad un ente, rispondono in solido in qualita` di associati dei debiti conseguenti, configurandosi un’ipotesi di societa` di fatto, cioe` di societa` perfezionata con atti concludenti (27). La societa` di fatto sara`
(27) Nella prassi commerciale la societa` di fatto e` il modo di essere piu` diffuso delle societa` personali. La teorizzazione delle societa` di fatto prende le mosse dal precetto formale ex art. 2251 secondo cui il contratto sociale non e` soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Essa ricorre qualora due o piu` persone esercitano in comune un’attivita` economica, comportandosi, per l’appunto di fatto come soci, senza che le stesse abbiano stipulato un accordo tra loro. Affinche´ ricorra una societa` di fatto e` necessario che ricorrano tutti i requisiti tipici del contratto di societa`, ossia essenzialmente
regolata dalle norme della societa` semplice se l’attivita` non e` commerciale. E` , al contrario, regolata dalle norme della collettiva irregolare se l’attivita` e` commerciale, con la conseguenza che tutti i retisti risponderanno perso-
nalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Per concludere, nonostante non possa riconoscersi il regime di auto- nomia patrimoniale perfetta che caratterizza la figura precedente, non puo` non riconoscersi un connotato soggettivo anche a tale figura, distinto da quello dei partecipanti.
L’autore ritiene che la rete con efficacia esterna sia, pertanto, anch’essa soggetta al fallimento sia che assuma il regime di autonomia patrimoniale perfetta che, nell’ipotesi di regime di autonomia patrimoniale imperfetta con responsabilita` solidale e sussidiaria dei retisti.
La sottoposizione alle procedure concorsuali e` ancorato alla figura soggettiva di cui si richiede il fallimento con effetti solo sul soggetto, in caso di autonomia patrimoniale perfetta, indipendentemente dall’iscrizione pubblicitaria, e con effetti estesi automaticamente anche a tutti i retisti illimitatamente responsabili ex art. 147 l.f., nel caso di rete “non organiz- zata” con autonomia patrimoniale imperfetta.
Nell’ipotesi di rete con effetti meramente interni si esclude, al contra- rio, l’applicazione della disciplina del fallimento perche´ non si rinviene un soggetto distinto da quello dei singoli partecipanti al quale imputare un’at- tivita` e non vi sono terzi da tutelare attivando una procedura concorsuale.
C) Critica alla tesi della comunione del fondo
Un orientamento dottrinale nega il riconoscimento alla rete della sog- gettivita` giuridica basandosi sulla natura del fondo comune, considerato patrimonio separato, anziche´ autonomo, in regime di contitolarita` tra le originarie imprese conferenti (28). La tesi afferma, in particolare, che «il patrimonio autonomo della rete non e` altro che la somma dei patrimoni
il fondo comune, formato tramite il conferimento di beni da parte di ciascun contraente, l’alea di conseguire utili o perdite e l’elemento soggettivo dell’affectio societatis. In tal senso Cass. 22 febbraio 2000, n. 1961, in Dir. prat. soc., 2000, p. 12. Proponeva tale soluzione, nella critica alla prima stesura del testo normativo, ZANELLI, Xxxx e contratto di rete, Padova, 2012, p.145 e 151.
(28) La tesi e` affermata da M. XXXXXX, Il regime patrimoniale della rete, in Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese, cit., p. 25-46; ID., Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione del rapporto tra soggettivita` giuridica e auto- nomia patrimoniale, cit., p. 41-64; ONZA, Il contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit., p. 181-204; XXXXXX, Imputazione e responsabilita` nel contratto di rete (ovvero dell’incapienza del patrimonio separato), in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit., p.89, il quale sostiene
separati facenti capo ai singoli partecipanti alla rete e la cui separazione e` subordinata alla realizzazione della destinazione all’accrescimento e all’in- novativita` del contratto di rete». L’opinione attribuisce al fondo comune natura di patrimonio separato e non autonomo, sulla base della possibilita` di poter eseguire il conferimento nel fondo anche mediante la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c. Secondo gli autori, tale richiamo, determina l’applicazione della disciplina dei patrimoni destinati anche al fondo comune della rete, mutuandone la natura. I patrimoni destinati godono del regime di limitazione della re- sponsabilita` per le obbligazioni contratte per lo specifico affare, non de- terminando il sorgere di un distinto centro autonomo di interessi e re- stando i beni imputati alla societa` costituente, di regola una s.p.a.
Si ritiene, al contrario, che la costituzione del fondo comune tramite il conferimento di patrimoni destinati, e` innanzitutto un’ipotesi residuale e rara rispetto all’ipotesi normale, perche´ compatibile solo con la disciplina delle societa` per azioni, mentre la normativa della rete e` volta ad incenti- vare in misura prevalente l’attivita` delle piccole e medie imprese. In se- condo luogo, il richiamo alla disciplina dell’art. 2447 bis c.c. determina molteplici criticita` che ne suggeriscono la sua eliminazione dal testo nor- mativo per le ragioni che seguono.
La prima problematica si riscontra nella permanenza in capo alle imprese conferenti la titolarita` dei beni la quale non e` attribuita ad un nuovo soggetto, cosı` come il regime di imputazione dell’attivita` negoziale e la responsabilita`. Questo crea una duplicazione dei soggetti che rende l’istituto ingovernabile. Non e` facile, se non impossibile, coniugare la gestione esclusiva degli amministratori prevista inderogabilmente dall’art. 2380 bis c.c. con la gestione da parte dell’eventuale organo comune della rete.
Come visto, anche la rete e` soggetta all’obbligo di redazione della situazione patrimoniale redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle spa. Anche tale aspetto crea dei contrasti con le previ- sioni di cui all’art. 2447 septies c.c. relative al rendiconto da allegare al bilancio delle societa` che hanno costituito il patrimonio destinato allo specifico affare.
Dai primi rilievi muove la critica alla tesi che attribuisce al fondo comune la natura di patrimonio separato e non autonomo negando alla
un’ipotesi di messa in comunione dei beni da parte delle singole imprese che determina una contitolarita` pro quota sul fondo patrimoniale.
rete il riconoscimento della soggettivita` giuridica. Occorre ora soffermarsi sulle differenze delle discipline, in parte sopra evidenziate.
Al fine di individuare la natura del patrimonio comune della rete e` opportuno confrontare la disciplina della comunione con la disciplina della rete ed esaminare le differenze in relazione alla causa del contratto di rete. Al riguardo, gli artt. 2247 e 2248 c.c. distinguono due fattispecie allo scopo di applicare due differenti sistemi di regole: la comunione a mero
scopo di godimento e la societa`.
Occorre, pertanto, prendere le mosse dalle indiscusse differenze tra la natura della messa in comunione e il conferimento di beni strumentale ad un’attivita`.
In primo piano vanno contrapposti, da una parte, la possibilita` per il comproprietario di servirsi liberamente della cosa comune, seppur nei limiti dell’art. 1102 e, dall’altra, il divieto del socio di servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa` ex art 2256.
A cio` deve aggiungersi la profonda diversita` tra la facolta` di scioglimento della comunione a richiesta del comproprietario ex art. 1111 c.c. e l’impos- sibilita` del retista di richiedere discrezionalmente lo scioglimento della rete, ne´ di poter richiedere prima del decorso del termine di durata, la liquida- zione della sua partecipazione, come e` dato ricavare dall’art. 2614 c.c. ru- bricato “Fondo Consortile” il quale dispone espressamente che «per la du- rata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo». Occorre considerare la differente posizione dei creditori personali dei comproprietari rispetto a quella dei creditori dei retisti. Non potra` farsi a meno di notare che, mentre i creditori personali dei comproprietari pos- sono liberamente aggredire la cosa comune per soddisfare il proprio cre- dito, i creditori personali dei retisti non possono far valere i loro diritti sul
fondo comune ex art. 2614 c.c.
Appare, al riguardo, inconfutabile l’intenzione del legislatore di porre i beni conferiti in rete al riparo dalle possibili pretese sia dei retisti sia dei loro creditori.
La scriminante tra le due fattispecie si accentua per la presenza di un’attivita` lucrativa esclusivamente in capo alla rete e non alla comunione. A far da spartiacque fra le due figure sarebbe la prevalenza dell’elemento statico nella comunione e, per converso, la centralita` dell’elemento dina- mico nell’attivita` della rete, dove i beni che formano il patrimonio sociale sono strumentali allo svolgimento di un’ulteriore attivita`.
Dalle osservazioni svolte si conclude per l’attribuzione al fondo comu- ne della natura di patrimonio autonomo al quale non puo` applicarsi la
disciplina della comunione ma bensı` quella speciale espressamente prevista dal legislatore.
D) Pubblicita` prevista per il contratto di rete
Tema strettamente connesso con il riconoscimento della soggettivita` giuridica e` la pubblicita` prevista per il contratto di rete. L’attuale disci- plina ne prevede due forme. La prima e` richiesta per ogni impresa ade- rente, alla stregua di una vicenda interna alla impresa stessa. Il legislatore al comma 4 quater prevede che «il contratto di rete e` soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e` iscritto ciascun parte- cipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e` stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».
Si sono registrate numerose critiche da parte degli studiosi verso il testo del legislatore che sembra attribuire efficacia costitutiva alla formalita`.
Non puo`, infatti, condividersi la natura costitutiva della pubblicita` in esame, considerato che la rete potrebbe avere solamente effetti interni tra le parti e cio` creerebbe disparita` di trattamento rispetto agli altri contratti di cooperazione interaziendale per i quali non e` prescritta alcuna pubblicita`.
Seguendo la distinzione che orienta il presente studio secondo la quale si distingue tra reti interne ed esterne, si ritiene che la pubblicita` prevista dal legislatore abbia natura dichiarativa in guisa da produrre l’effetto di rendere opponibile il contratto nei confronti dei terzi ex art. 2193 c.c. In tale prospettiva l’efficacia tra le parti dell’accordo di cooperazione intera- ziendale non dipenderebbe dall’esecuzione della formalita` pubblicitaria. Si puo` concludere sul punto aderendo alla posizione affermata dal Consiglio Nazionale del Notariato secondo la quale «l’efficacia cui tale norma fa riferimento deve essere intesa non gia` come idoneita` del con- tratto interaziendale stipulato a produrre effetti fra le parti ex art. 1372 c.c., bensı` come rilevanza del medesimo quale atto costitutivo di una rete di imprese finalizzato al riconoscimento degli effetti normativamente ricol- legati a tale qualificazione. Si puo`, dunque, ipotizzare che l’iscrizione nel Registro delle Imprese abbia una rilevanza esterna verso i terzi e non,
invece, un’efficacia costitutiva del rapporto giuridico» (29).
La seconda forma di pubblicita` e` quella sopra esaminata, prevista dal legislatore per ottenere la soggettivita` giuridica. In linea con l’ano-
(29) XXXXXXX e XXXXX, Il “contratto di rete”: dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente, in Riv. dir. priv., 2011, 4, p. 499-516.
malia di un riconoscimento ex lege della soggettivita` giuridica appare da criticare la natura costitutiva della pubblicita` ai fini dell’attribuzione della soggettivita` stessa. L’avvenuta iscrizione nella sezione ordinaria servira`, pertanto, a rendere conoscibile ai terzi la venuta ad esistenza del nuovo soggetto secondo gli effetti gia` delineati per la prima forma di pubblicita`.
4. – Nel Regno Unito la prassi commerciale registra da tempo il diffondersi del nuovo fenomeno giuridico del network contract (in seguito anche n.c.), fenomeno considerato dalla letteratura accademica ma che non e` stato ancora del tutto recepito dagli operatori all’interno delle regole del contract law (30).
Per un operatore del diritto inglese, formato sulle tradizioni del siste- ma di common law, il fenomeno presenta almeno tre aspetti inusuali e innovativi.
Il primo aspetto e` rappresentato dal concetto stesso di network con- tract. Piu` in particolare, il fenomeno dell’aggregazione di imprese indipen- denti e` riconosciuto e studiato in sociologia ed economia da almeno due
(30) Sul tema Cfr. XXXXX e XXXXXXXXXX, Privity and The Concept of a Network Contract, in Leg. St. 10, 1990, p.12; CAFAGGI, Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and ffconomic Growth, Xxxxxx Xxxxx, Cheltenham, Uk, 2011; GRUNDAMM, CAFAGGI e VET- TORI, The Organizational Contract, From ffxchange to Long-Term Network Cooperation in ffuropean Contract Law, Ashgate, Dorchester, Uk, 2013; TEUBNER, Network as Connetcted Contracts, Oxford, UK, Xxxx Publishing, 2011; XXXXXXX e TEUBNER, Legal Issues of Multi- lateral Co-operation, Oxford, Xxxx Publishing, 2009; CAFAGGI e IAMICELI, Inter-Firm Net- works in the ffuropean wine industry, in EUI Working Papers LAW 2010/19, Department of Law; CAFAGGI, Contractual Networks and the small business act: Towards ffuropean Principles?, EUI Working Papers, LAW 2008/15, Department of Law; Cafaggi, Iamiceli, Private regulation and industrial organization: the network approach, EUI Working Papers, LAW 2012/21, Department of Law; XXXXXXX XXXXXXXX, Contractual networks and the acess of small and medium enterprises to global value chains, MWP 2012/28, EUI, Xxx Xxxxx Programme; XXXXXX, Neither market nor hierarchy: network form of organization, in Re- search in organizational behavior ed. by Xxxxxxxx and Staw, Greenwich, 1990, XII, p.295 ss; XXXXXXX, Coincidentia oppositorum: hybrid network beyond contract and organization, in Xxxxxxx e Teubner, Networks. Legal Issues of Multilateral Co-operation, Xxxx, Oxford, Portland, 2009, p.3 ss.; XXXXXXXXX, The evolutionof legal Business Forms in ffurope and The United States, Kluwer Law International, The Hague, Netherlands; XXXXXX, XXXXX e XXXXX, Contracting for innovation: vertical disintegration and interfirm collaboration; BUX- XXXX, Is Network a legal concept?, in Journ. Institutional and Theoretical ffconomics, vol. 149,1993, p. 668 ss, Is “Network” a Legal Concept?, in Journal Instit. Theor. ffcon., 1993, p.698 ss.; TEUBNER, Unitas Multiplex: Corporate Governance in Group ffnterprise, in Regu- lating Corporate Groups in ffurope ed. by Xxxxxxxxx x. Teubner, Baden-Baden 1990, p. 67 ss; Id., Coincidentia Oppositorum: Hybrid Networks Beyong Contract and Organisation, in Xxxxxx lectures 2003/4 Yale Law J.
decadi (31), ma una approfondita analisi sugli aspetti giuridici del tema si sta affrontando solo di recente (32).
Il secondo profilo innovativo e` rappresentato dal metodo di analisi del sistema legale che si sforza di comprendere un fenomeno attraverso le scienze sociali ed economiche. Questo e` il punto di partenza della visione di X. Xxxxxxx conosciuta come teoria dei “contratti connessi” (33).
Il terzo aspetto rappresenta le indubitabili differenze tra il sistema di common law e i sistemi di diritto codificato con i differenti approcci che tali sistemi hanno nel procedimento logico volto alla individuazione della disciplina applicabile.
I singoli aspetti dell’istituto potranno essere compresi in modo piu` lineare svolgendo una rapida panoramica dei principi giuridici in vigore nel sistema di common law inglese che riguardano la materia.
Le ragioni per le quali gli operatori del diritto inglese non sono attratti dal fornire definizioni di un fenomeno complesso come quello che si andra` ad esaminare, sono legate soprattutto alla regola del privity of contract che sancisce il limite degli effetti del contratto alle sole parti contrattuali (34). Punto di partenza riguarda, infatti, gli effetti del contratto nella sfera giuridica del terzo che nell’ordinamento italiano e` limitato ai casi espres- samente previsti dalla legge ai sensi dell’art. 1372 c.c.
L’estensione degli effetti del contratto alla sfera giuridica di un terzo, nel sistema inglese, fino alla riforma del 1999, non era permessa alle parti. Il limite all’estensione degli effetti del contratto in favore dei terzi si fonda sul principio che ogni obbligazione deve essere sopportata da una consi-
(31) Cfr. XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX e XXXXXXXX, Market, Ierarchy C Networks: The Coordination of Social Life, London, Sage, 1991; GRANDORI e SODA, Inter-Firm Networks: Antecedents, Mechanism and Forms, Organization Studies 16(2), 1995, p.183.
(32) Cfr. XXXXXXX, Ascription of Legal Responsability to Groups in Complex Patters of economic Integration, in Mod. Law Rev. 53, 1990, p.731; BALE, Costumers, Chains and Networks, in Aspect of Fairness in Contract, ed. by Xxxxxx, London, Blackstone, 1996, p. 137; Implicit Dimensions of Contract: Discrete, relational and Network Contract, ed. by Xxxxxxxx, Xxxxxxx and Xxxxxxx, Oxford, 2003; XXXXXXXXXX, Network Contract Revisi- ted in Network: Legal Issues of Multilateral Co-operation, ed. by Xxxxxxx and Xxxxxxx, Oxford, 2009, p. 31; XXXXXXX, The Weakest Link: Legal Implications of the Network Archi- tecture of Supply Chains in Networks: Legal Issues of Multilateral Co-operation, ed. by Xxxxxxx and Xxxxxxx, Oxford, p. 187.
(33) Cfr. TEUBNER, Network as Connected Contracts, Oxford, UK, 2011.
(34) In tema di privity of contract, si veda, ex multis: XXXXX e XXXXXXXXXX, ffey issues in contract, London, 1995, p.132; ID., Understanding Contract Law London, 2000, p. 87; XXXXXXXX, Gli effetti del contratto nei confronti di terzi nell’esperienza inglese, in questa rivista, 2000, I, p. 80 ss; XXXXXXX, Third Parthies, in Chitty on Contracts, London, 1999, 28th ed., I, p. 959; XXXXXX, Privity of Contract, The impact of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, London – Hong-Kong, 2000.
deration che manca nel rapporto con il terzo che e` estraneo al contratto e non sopporta alcun peso.
A differenza degli ordinamenti di diritto continentale che fondano il sorgere del vincolo contrattuale sull’accordo delle parti, il sistema inglese poggia la nascita del vincolo giuridico sull’esistenza del sacrificio che e` tenuto a sopportare colui al quale si rivolge la promessa di una prestazio- ne. Nonostante le influenze derivanti dal diritto continentale per l’acco- glimento del principio consensuale durante il XIX secolo, tuttora persiste l’idea che il contract abbia la sua fonte essenzialmente nella promise, cioe` a dire nella consideration la quale costituisce un elemento essenziale per la formazione del vincolo giuridico. L’animus obligandi insito nella volonta` dei soggetti volto la costituire il rapporto giuridico, appare tradizionalmen- te estraneo alla common law in quanto tale aspetto si considera assorbito nel requisito della consideration e non acquista un’autonoma rilevanza ai fini della sanzionabilita` della promessa.
Nel contratto in favore del terzo, il beneficiario della prestazione ri- ceve soltanto un beneficio non potendo le parti impegnare il terzo alla sopportazione di un peso, ricadendo, in caso contrario, nella violazione del principio di relativita` del contratto affermato, nel nostro ordinamento, dall’art 1372 c.c.. La prospettiva cambia con il Contracts (Rights for third Parties) Act del 1999 che introduce una disciplina del contratto a favore del terzo simile a quella prevista nella maggior parte dei sistemi di diritto continentale e riconosce espressamente al terzo la facolta` di agire in giu- dizio in caso di inadempimento della prestazione stipulata in suo favore. La legge, permettendo alle parti di creare diritti a favore del terzo, impli- citamente restringe la valenza della dottrina della consideration.
La possibilita` di beneficiare il terzo non contraente si inserisce all’in- terno del fenomeno del network che si realizza attraverso un sistema di contratti bilaterali collegati permettendone un inquadramento giuridico. Di ogni prestazione ne beneficia l’intero gruppo composto dalle singole imprese, pur avendo queste ultime stipulato un solo contratto bilaterale. Attraverso l’applicazione del Rights of third parties (Contract Act 1999) e` possibile estendere e individuare la responsabilita` di tutti i soggetti parte- cipanti all’aggregazione tra imprese nonostante la mancanza di una giu- stificazione causale. Ogni impresa, potrebbe azionare la sua pretesa in giudizio al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni utili al raggiun- gimento del risultato finale, pur non essendo legata, in proprio, nel con- tratto bilaterale contestato.
Nel nostro ordinamento, al contrario che nella common law, promessa e contratto non vanno confusi. Anche quando la proposta irrevocabile
diviene contratto, la fonte del vincolo e` da rinvenirsi nel contratto e non nella promessa. L’ordinamento giuridico italiano si caratterizza, infatti, differentemente dai sistemi di common law, per l’affermazione delle teorie consensualistiche. Il disposto dell’art. 1987 x.x. xxxxxxxx, a tale riguardo, il principio di tassativita` delle promesse vincolanti disponendo che la pro- messa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. Dalla disposizione emerge una certa ritrosia da parte dell’ordinamento a riconoscere rilevanza alle dichiarazioni unila- terali che vincolano solamente il promittente, senza accettazione del pro- missario, preoccupazione giustificata dall’esigenza di non scardinare gli elementi costitutivi del contratto tra i quali l’accordo delle parti e` essen- ziale.
Il fenomeno in esame comunque fuoriesce dalle strette maglie dei contratti bilaterali ed e` stato oggetto di studio da parte di molti autori, appartenenti a varie discipline accademiche sia giuridiche che economiche, le quali hanno analizzato la natura e la forma di contratti tra imprese sotto profili differenti basandosi in particolar modo sulla teoria del contratto relazionale.
I contratti relazionali segnano il superamento del concetto tradizionale delle cc.dd. discrete transactions in quanto realizzano operazioni piu` com- plesse nelle quali sono difficilmente adattabili gli schemi delle transazioni bilaterali separate, le quali esauriscono i loro effetti immediatamente e nell’ambito della singola operazione considerata e non permettono la con- figurazione di strutture negoziali di natura associativa. Secondo la teoria del contratto relazionale sviluppata da Macneil (35) ogni rapporto con-
(35) La dottrina sul punto e` ampia: cfr. MACNEIL, Contracts: Adjustments of long-term economic relations under classical, neoclassical and relational contract law, in Northwestern Univ. L.Rev., 72, (1978) 854-906; ID. The new Social Contract: an inquiry into modern contractual relations, in New Haven, 1980, p.89; ID., ffconomic Analisys of contractual rela- tions: its shortfalls and the need for a “rich” classificatory apparatus, Northwestern Univ. L.Rev., 75, 1981, p.1018; XXXXXX, Contract and Status, in X.Xxxxxx (a cura di), Franchising and the law. Theoretical and Comparative Approaches in ffurope and United States, Baden Baden, 1991, p.11ss. Nella letteratura del contratto relazionale vedi altresı`: XXXXX e XXXXX, Priciples of Relatonal Contracts, in Xxxxxxxx Xxx Rev., vol.67, n.6, 1981, p.1089-1150.; XXXXXXXX, Price Adjustment in long-term contracts, in Winsconsin Law Rev., 1985, p. 527: Id., Relational ffxchange: ffconomic and complex contracts, in Am. Behavioral Sc., 1980, p.23ss.. Vedi, altresı`, MACNEIL, Contracts – ffxchange transactions and relations, New York, The foundation press (1978); ID., The new social contract, in New Haven: Yale University Press, 1980; XXXXXX, XXXXXXX, XXXXX e XXXXX, Contracting for innovation: vertical disintegration and interfirm collaboration, in Columbia Law Rev. Vol. 109, n. 3 (2009), p. 431-502; GEIS, The space between markets and hierarchies, in Xxxxxxxx Xxx Rev., Vol. 95, n. 99, 2009, p. 99-153; XXXXXXXXX, Innovation and the organizational contract: lessons from
trattuale realizza una relazione tra le parti non limitata al mero scambio delle prestazioni.
Con una certa ambiguita` si e` assistito ad una tendenza ad assimilare, anche terminologicamente, il relational contract con il long-term con- tract, ovvero il contratto di durata. La durata del contratto, pero`, per se´ stessa considerata, non contraddistingue il relational contract e puo` consi- derarsi come una variabile indipendente nel diritto privato inglese. Si possono offrire alcuni esempi.
Una locazione di immobile puo` comportare una limitata relazione tra locatore e locatario, come un finanziamento a lungo termine puo` essere restituito senza che le parti entrino mai in contatto tra loro. Al contrario, una ristrutturazione di un appartamento della durata complessiva di un mese comporta un’alta cooperazione tra i soggetti coinvolti, come un giorno di pose per il fotografo e la modella incaricati da una rivista di moda.
Si esclude, pertanto, la durata come elemento utile per riconoscere un relational contract e si ritiene, d’altro verso, di riconoscere il contratto relazionale nell’ipotesi in cui le parti siano incapaci di ridurre un comples- so regolamento contrattuale in una singola obbligazione ben definita. Il n.c., in particolare, si distingue significativamente dai contratti bilaterali di durata perche´ la complessita` dell’interdipendenza tra le imprese e` molto elevata ed esige, spesso, un sistema organizzativo.
Il contratto relazionale tra imprese e`, quindi, teso alla realizzazione di un obiettivo comune che va oltre l’interesse dei singoli partecipanti attra- verso una cooperazione nell’esecuzione dei lavori ed una condivisione delle conoscenze, con evidenti ripercussioni sul benessere dell’intera co- munita` interessata ad uno sviluppo sostenibile. In questa direzione, i par- tecipanti al n.c. hanno, in genere, interessi omogenei o parzialmente di- vergenti riuniti da un interesse comune. Attraverso l’adozione di tale for- ma contrattuale emerge, pertanto, un interesse collettivo del network so- vraordinato e distinto da quello dei singoli partecipanti.
Dalle riflessioni svolte si puo` offrire una definizione dell’istituto ed indicare gli elementi essenziali che lo contraddistinguono. Per n.c. puo`
income trusts, in N.Y. Univ. Law Rev. Vol. 88, n. 216 2013, p. 216-239; XXXXXXXX e XXXXXXXX, The essential role of Organizational Law, in Yale Law J., Vol. 110, n. 387, 2000, p. 387-440; XXXXXXXX, The relational Theory of contract: selected works of Xxx Xxxxxxx, Xxxxx X Xxxxxxx, London, 2001; XXXXXXXXX, Relational incentive contracts, in Discussion paper series n. 508, 2010, University of Oxford, Uk; MACNEIL, Relational Contract: what we do and do not ffnow, in Wisconsin Law Rev., vol. 483, 1985, p. 483-525.
intendersi una forma di collaborazione tra imprese che si configura attra- verso una serie di contratti bilaterali funzionalmente collegati, nel quale due o piu` imprese collaborano al fine di contribuire nella filiera produtti- va, ciascuno per la propria parte, allo sviluppo di un prodotto finale comune. Esso e` una forma ibrida di organizzazione che si colloca tra la figura del contratto di scambio e il contratto associativo e realizza una forma di coordinamento delle attivita` tra imprese le quali restano giuridi- camente indipendenti e che cooperano al fine di raggiungere obiettivi comuni. L’interesse comune delle singole imprese e` volto ad ottenere un beneficio ulteriore, rispetto a quello ottenibile singolarmente e recepito nel singolo contratto, derivante dalla cooperazione delle imprese aggregate. Il vantaggio comune e` maggiore di quello conseguibile attraverso l’integra- zione verticale di una sola impresa e non determina formalmente un nuovo ente qualificabile come societa` o associazione. Il n.c. presenta la specificita` per cui, nonostante la condivisione di alcune risorse, e` possibile mantenere l’autonomia degli assetti proprietari e di gestione delle singole imprese partecipanti (36).
Le principali caratteristiche dei n.c. sono, quindi, la cooperazione delle
imprese aggregate, l’indipendenza delle imprese partecipanti e la stabilita` della relazione costituita tramite il contratto, alla quale puo` aggiungersi un’eventuale struttura organizzativa che si realizza attraverso modelli di governance idonei. L’interdipendenza tra le attivita` consacrate nelle singole prestazioni dei contratti collegati, diviene un elemento essenziale del fe- nomeno permettendo alle imprese di condividere il rischio relativo alla realizzazione del progetto comune.
L’istituto puo` configurarsi tramite differenti livelli di complessita` per struttura e organizzazione al fine di adattare il modello di governance alle esigenze concrete della produzione. Il legame tra le imprese partecipanti
(36) Sull’evoluzione del sistema produttivo e modelli alternativi di governance si xxxx XXXXXXXXXX, Comparative ffconomic Organization, in Am. LawC ffcon. Rev., 2005, n. 2 p.1ss.; XXXXXXXX, XXXXXXX e RIESENHUBER, Contract Governance: Dimensions in Law and Interdisciplinary Research, in Contract Governance. Dimension in Law and Interdisciplinary Research, ed. by Xxxxxxxx, Xxxxxxx and Reisenhuber, Oxford, 2015, p. 3; XXXXXXXX e XXXXXXXX, The ffssential Role of Organizational Law, in 110 Yale Law Journal, 2000, p. 387; XXXXXXXXXX, The economic institutions of capitalism, New York-London, 1985, e poi in ID., The mechanisms of governance, New York-Oxford, 1996, e Comparative ffconomic Organi- zation: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, ivi, p. 93; XXXXXXXX, Ownership of enterprise, Cambridge (Massachussets), 1996; ID., Ownership and Organizational Form, The Handbook of Organizational ffconomics, ed. by Xxxxxxx and Xxxxxxx, Princeton-Oxford, 2013, p. 1066.
esprime la fiducia reciproca che nutrono gli operatori tra loro, per i quali rileva l’intuitu personae nella scelta dell’impresa in network.
Il risultato e` una forma ibrida di organizzazione non sussumibile ne´ all’interno dei contratti collegati singolarmente considerati, ne´ configuran- te, in modo espresso e formale, un’associazione (37). Esso e` di difficile sussunzione tra i settori del contract e del company law perche´ la confor- mazione del n.c. presenta modelli di governance che oltrepassano i confini dei contratti bilaterali senza, al contrario del contrato di rete, creare un nuovo soggetto. Il network contract, si distingue, infatti, dalle reti, perche´ non e` riconosciuto come nuovo soggetto giuridico.
Alla luce delle attuali trasformazioni del diritto contrattuale inglese, il riconoscimento della figura del network contract dipende da due fattori. Dalla parte del terzo estraneo contraente con un’impresa in network, se tali contratti possono tutelare l’adempimento delle prestazioni in suo fa- vore. Dalla parte delle imprese aderenti, se tali contratti possono recepire le esigenze e il comune interesse di tutte le imprese aggregate.
Appare pero` palese l’insufficienza del rimedio della semplice estensio- ne degli effetti di un contratto bilaterale ad un terzo soggetto, in quanto inadeguato a recepire la comunanza di interesse e il rischio condiviso nel network.
In questi casi, l’esigenza di regolamentazione dei reciproci rapporti realizzati tra i partecipanti nella catena produttiva solleva il problema di conferire rilevanza giuridica al collegamento negoziale esistente fra i diversi contratti bilaterali che uniscono le imprese in una complessa operazione economica. Da qui gli sforzi volti alla individuazione di una figura che consenta di superare il principio di relativita` degli effetti del contratto, difficilmente adattabile ai piu` moderni fenomeni emersi nella realta` di impresa. La ricostruzione del fenomeno basata su una serie di contratti bilaterali collegati non recepisce, infatti, interamente il fenomeno del n.c. che rivela una naturale interdipendenza tra ogni partecipante ed e` porta- tore di un interesse ulteriore volto al raggiungimento del progetto comune e al riconoscimento di ulteriori diritti e doveri richiesti dal particolare rapporto di collaborazione che unisce le imprese.
In questa direzione, le Corti giudiziarie inglesi iniziano a risolvere le controversie applicando i principi di contract law nella prospettiva del terzo beneficiario. Si ritiene utile, pertanto, procedere all’analisi della giu-
(37) Cfr. sul punto TEUBNER, Coincidentia Oppositorum: Hybrid Networks Beyond Contract ad Organization, cit., p. 12 ss., il quale suggerisce di superare la distinzione tra contratti associativi e contratti di scambio.
risprudenza di common law inglese al fin di poter considerare se vi sia la prospettiva che l’idea del n.c. venga adottata dal sistema legale inglese. Si procede osservando tre casi emblematici: il primo, una competizio-
ne tra un gruppo di contraenti nel caso Xxxxxx v ffarl of Dunraven: The Satanita (38), in cui emerse una relazione contrattuale tra i concorrenti; il secondo, il caso OFT v Lloyds TSB Bank plc (39) in cui la House of Lords ha affermato che la tutela offerta ai possessori di carte di credito dalla Section (75) del Consumer Credit Act 1974 si estende ai piu` complessi e moderni networks di credito; il terzo, il caso The ffurymedon (40) in cui puo` ritrovarsi lo schema dei contratti connessi volti al perseguimento di uno scopo comune.
A) Xxxxxx v ffarl of Dunraven: The Satanita
The Satanita e` un caso di rilievo nella giurisprudenza inglese di con- tract law nel quale emerge la necessita` di trovare un accordo che unisca singoli partecipanti in una relazione giuridica.
In breve, il Mudhook yacht Club aveva organizzato una regata nel Clyde. Mentre i concorrenti stavano manovrando le loro imbarcazioni per posizionarsi per la partenza delle 50 miglia della Xxxx Memorial Challenge Cup, ci fu una collisione: l’imbarcazione Satanita colpı` e affon- do` un’altra barca, la Valkyrie.
In diritto, il dubbio era se riconoscere in capo al proprietario della imbarcazione Satanita l’obbligo di pagare a Xxxx Xxxxxxxx, proprietario della Valkyrie, la misura limitata di danni applicando il Merchant Shipping Act Amendment Act 1862 oppure l’intero danno previsto dal regolamento di regata.
Al fine di poter imputare tale responsabilita` era, altresı`, necessario individuare la fonte della relazione contrattuale che obbligava vicende- volmente ogni partecipante alla gara. La ricostruzione della formazione del contratto fu elaborata nei seguenti passaggi: il primo iscritto alla gara, con l’adesione al regolamento di regata manifestava, al tempo stesso, un’offerta ai successivi concorrenti di obbligarsi al medesimo regolamen- to di regata. Il secondo iscritto, con l’iscrizione alla regata aderiva al regolamento, accettava l’offerta del concorrente precedente e manifesta-
(38) [1897] AC 59.
(39) [2007] UKHL 48, parag. 23.
(40) [1975] AC 154: New Zeland Shipping Company LTD v A M Xxxxxxxxxxxxx C Co. Ltd: The ffurymedon.
va, altresı`, un’ulteriore e nuova proposta verso ogni successivo concor- rente, e cos`ı via (41).
Il giudice di prima istanza, Xxxxx X., affermo` che qualora ci fosse stato un contratto tra i concorrenti questo non poteva annullare i limiti sanciti dalla legge. Tale pronuncia fu rovesciata dalla Corte d’Appello secondo la quale il proprietario dell’imbarcazione “The Satanita” era responsabile dell’intero danno. Il punto di vista affermato dalla Corte d’Xxxxxxx fu puntualmente confermato dalla House of Lords.
Nel corso del processo, ogni partecipante dichiaro` di aver firmato una lettera d’iscrizione alla regata indirizzata al Club organizzatore, sottoli- neando, pero` , che in tale regolamento non era prevista una espressa rela- zione contrattuale che obbligasse i concorrenti l’uno con l’altro.
In ultima istanza, la House of Lords, confermando la sentenza della Corte d’Appello sentenzio` che ogni concorrente deve considerarsi vinco- lato in un’obbligazione con ogni altro concorrente partecipante alla regata, il quale e`, nello stesso tempo, obbligato reciprocamente con gli altri in virtu` dell’adesione al regolamento.
L’analisi offerta contrasta, pero`, con le tradizionali ricostruzioni dot- trinali della formazione del contratto. La forzatura principale e` che ogni concorrente e` considerato sia come offerente che come accettante pur se privo di consapevolezza.
Nel caso trattato, puo` ritenersi che la giurisprudenza di common law recepisce l’idea del network contract al fine di individuare un legame tra singoli soggetti mossi dal medesimo interesse, dal quale consegue come effetto, la possibilita` per ogni concorrente di riferirsi al regolamento della regata contro l’altro concorrente. Occorre sottolineare che il medesimo concorrente avrebbe ottenuto la medesima tutela tramite l’estensione degli effetti del contratto al terzo beneficiario. Se le Corti hanno elaborato il concetto di n.c. cio` e` avvenuto al fine di semplificare la formazione di una relazione contrattuale tra gli aderenti e fornire uno strumento utile ai concorrenti per essere tutelati dal regolamento di regata direttamente nei rapporti reciproci.
(41) Cfr. TEUBNER, And if I by Beelzebub Cast Out Devils…: An ffssay on the Diabolics of Network Failure (2009) 10 German Law Journal 395, 404-405: «Some scholars try to construct a “network contract” and base it on the traditional law of agency with mutual authorizations between all participants. When a new member enters the network, he is supposed to strike a multilateral agreement with all the other members who in their turn are supposed to have given their authorization in advance. This somewhat monstrous construct disregards the social peculiarities of networks and therefore imposes greatly exaggerated requi- rement on the legal formation of networks».
B) OFT v Lloyds TSB Bank plc.
L’incremento dell’uso delle carte di credito per agevolare le transazioni commerciali e, soprattutto, lo sviluppo e la crescita dello shopping online ha posto le Corti inglesi di fronte alla questione se estendere la tutela offerta dalla Section 75 (1) del Consumer Credit Act 1974 ai consumatori che, pur usando una carta di credito rilasciata da un ente abilitato nazionale, aves- sero contrattato con un fornitore straniero.
La Section 75 (1) prevede che quando un creditore e` parte di un accordo trilaterale tra debitore, fornitore e il creditore stesso, quest’ultimo e` responsabile in solido con il fornitore per ogni violazione o annullamento del contratto finanziato dall’intesa complessiva.
La House of Lords estese la tutela prevista nella norma citata nono- stante esponeva gli enti erogatori di carte di credito al rischio di inadem- pimento per circa 29 milioni di fornitori globali e il sistema del credito fosse evoluto e non fosse piu` riconducibile allo schema trilaterale indivi- duato nel testo di legge.
Xxx` che interessa il presente caso sono le affermazioni della House of Lords secondo cui gli emittenti delle carte di credito divengono membri di uno dei due maggiori network internazionali di carte di credito VISA e MasterCard (42).
In ogni grado del giudizio le Corti inglesi hanno affermato che, nono- stante i cambiamenti avvenuti nell’erogazione del credito, l’intenzione del legislatore e` volta a proteggere il consumatore attraverso l’applicazione della tutela contenuta nella Section 75 (1).
Occorre soffermarsi sul significato che le Corti attribuiscono al feno- meno del network trattando la realta` economica sottostante l’emissione delle carte di credito. A tale concetto presente nella realta` economica non si attribuisce, pero`, nel caso in esame, valore giuridico.
(42) L’evoluzione del sistema del credito e` descritto da Xxxx Xxxxx in [2007] UKHL 48, § 23, nel seguente modo: «Large-scale consolidation has led to card issuers becoming members of one of the two main International credit card networks, Visa and MasterCard. Under the rules of the networks, certain card issuers are authorized to act as “merchant acquires”(…) They contract with suppliers (…) to process all such supply transactions made with cards of the relevant network (…) Suppliers do not become members of the network, but contract with merchant acquires tpo honour the cards of the network (…) Where the merchant acquirer is itself the issuer of the card used in a particular transaction, the transaction in tripartite (…) But in the more common (and in the case of a foreign transaction inevitable) case of use of a card issued by a card issuer other than the merchant acquirer who acquired the particular supplier, the network operates as a clearing system, through which the merchant acquirer is reimbursed by the card issuer (…)».
C) New Zealand Shipping Company Ltd v A M Xxxxxxxxxxxxx C Co Ltd: The ffurymedon
Il caso The ffurymedon e` molto familiare. Un proprietario di un bene
(A) contratta con lo spedizioniere (B) il trasporto di beni da Liverpool a Wellington e B, a sua volta, contratta con lo stivatore (C) di scaricare i beni all’arrivo a Wellington. A causa della trascuratezza di C i beni ven- gono danneggiati e A cita in giudizio C per il ristoro. Nella difesa C rileva varie eccezioni e responsabilita` contenute nel contratto di trasporto stipu- lato tra A e B, ritenendosi beneficiario di un contratto stipulato anche in suo favore.
Se, al tempo dei fatti, non fosse stato ancora in vigore il principio del privity of contract sarebbe stato facile accordare tutela a C nella veste di beneficiario del contratto convenuto in suo favore.
Al fine di risolvere la questione il Privy Council ha dovuto cercare un collegamento tra A e C.
Nella sentenza, le parole di Xxxx Xxxxxxxxxxx sottolineano un aspetto caratteristico delle transazioni commerciali in cui le relazioni di ogni parte verso le altre in una relazione commerciale si inseriscono all’interno di una ragione di affari comune e perseguono un fine ulteriore. Non e` facile descrivere, pero`, il tipo di legame giuridico esistente tra tutte le parti, anzi forse e` impossibile. Una precisa analisi del complesso delle relazioni nel classico incrocio di offerta e accettazione, con una giustificazione causale e` difficile da svolgere, come del resto si presenta difficile in molte occasioni della vita comune.
I giudici, traendo spunto dal caso, affermano che B, agendo in rap- presentanza di A, trasmette un’offerta da A a C. nonostante A non sia consapevole di tale offerta verso C e quest’ultimo allo stesso tempo, svol- gendo il lavoro per B, ignorava di accettare implicitamente l’offerta di A. Al fine di superare la regola del privity of contract e tutelare il terzo beneficiario estraneo al contratto bilaterale, gli operatori inglesi, infatti, prima dell’introduzione della riforma del 1999, citata, hanno fatto largo uso anche dell’istituto dell’agency. Lo schema del contratto di agenzia permette di ricostruire la struttura del network mediante la presunzione che ogni membro, nella conclusione di un contratto bilaterale, agisce sia in proprio che come rappresentante delle altre parti aderenti al network. Questa ricostruzione crea un legame giuridico tra tutti i membri, inclu- dendo quelli che non hanno partecipato allo specifico contratto bilaterale e considera la relazione tra i soggetti partecipanti come un vero e proprio contratto plurilaterale. In questo modo ogni singolo partecipante in un
network puo` obbligarsi verso tutti gli altri partecipanti e potranno stabilirsi prestazioni di varia natura tra essi.
Si era, cosı`, intrapreso il cammino per riconoscere quando i contratti sono connessi da uno scopo comune e ulteriore tale da considerarli come un insieme, cioe` il network.
Questi casi mostrano la tendenza evolutiva della giurisprudenza ingle- se in una prospettiva aperta all’accoglimento nel sistema legale del con- cetto di network contract, anche al fine di proteggere il consumatore che entra in contatto con le imprese aggregate le quali offrono servizi a terzi.
Il network contract non e` cosı` differente dalle altre forme economiche di collaborazione e l’applicazione dei principi generali della legge dei contratti inglese non riesce, come osservato, a coprire tutti gli aspetti di un fenomeno associativo piu` complesso. Osservare il n.c. come una costel- lazione di contratti bilaterali non collegati non permette di afferrare l’ele- mento organizzativo che tiene legate, come un centro di gravita`, le impre- se. Riconoscere una nuova forma di ente istituzionale associativo potrebbe, al contrario, ridurre ed eliminare la flessibilita` che caratterizza la figura ottenuta tramite un sistema variabile di contratti bilaterali collegati.
La dottrina inglese ha esaminato con attenzione la teoria di Xxxxxxx dei c.d. “contratti connessi” la quale, dedotta dai principi normativi propri del sistema codificato tedesco, propone una concettualizzazione del feno- meno.
Secondo l’art. 358 del Codice Civile Tedesco (BGB) due contratti, i quali sono dalla legge normalmente considerati come realta` distinte, nei fatti, possono essere considerati interdipendenti per determinati scopi. In estrema sintesi, il metodo di ragionamento dedotto dall’art. 358 BGB permette di enucleare dal concetto di contratti connessi un principio da applicare al network di imprese. Attraverso tale percorso sarebbe pos- sibile regolare un fenomeno che presenta simultaneamente soggetti indi- pendenti ma interdipendenti tra loro e mediare tra la necessita` di scam- biarsi prestazioni e quella di formare un’organizzazione stabile per il coor- dinamento dell’attivita` comune, considerando l’aggregazione come entita`
separata.
Il sistema legale inglese non accoglie, pero` , a differenza di quello tedesco, l’idea che contratti collegati possano configurare un autonomo soggetto distinto.
Gli ostacoli al ricevimento di detta concezione si riscontrano nella disciplina della vendita a distanza e in quella della vendita porta a porta, le quali definiscono le conseguenze del recesso da parte del consumatore. Il Regulation 15 del Consumer Protection (Distence Selling) Regula-
tions 2000 (43) dispone che la notifica del recesso ha come affetto anche quello di cancellare il relativo contratto di finanziamento convenuto in favore dell’acquirente, estinguendo entrambi i rapporti. La medesima re- gola e` applicata alla vendita porta a porta. L’esercizio del diritto di recesso determina il sorgere di un obbligo a rifondere il creditore e ogni garanzia concessa in funzione del contratto di finanziamento deve essere conside- rata come se non abbia mai prodotto alcun effetto con la conseguenza che ogni bene consegnato in garanzia deve tornare immediatamente nella di- sponibilita` del consumatore. Il recesso, pero`, in questa seconda ipotesi, non determina l’automatico scioglimento del contratto di finanziamento tra l’ente creditizio e il consumatore che, al contrario, resta valido e vede il decorso degli interessi, fino al momento del suo effettivo pagamento da parte del fornitore.
Un ulteriore esempio di normativa inglese che riflette la questione dei contratti collegati si registra nel Consumer Credit Act 1974. La Section ł9 prevede che l’annullamento del contratto di carta di credito con la banca determina l’annullamento di ogni transazione avvenuta nel periodo. A seguito dell’annullamento di tutte le operazioni, il consumatore ha diritto ad essere rifuso di tutto il denaro eventualmente versato e il fornitore ha diritto al recupero dei beni trasferiti. Quest’ultimo esempio e` quello che offre le maggiori analogie con il sistema dei contratti connessi per il si- multaneo annullamento dei contratti collegati (44), ma si distingue netta- mente dall’idea di network perche´ non esiste un’organizzazione cui impu- tare i rapporti giuridici.
La normativa inglese richiamata produce, nella sostanza, i medesimi effetti previsti in caso di annullamento di uno dei contratti connessi, travolgendo l’intero sistema di contratti collegati ma, al contrario della normativa tedesca, non riconosce un nuovo soggetto giuridico.
La dottrina prevalente inglese, pur riconoscendo valore alla teoria dei contratti connessi, ne prende, quindi, le distanze affermando che il coor- dinamento contrattuale non costituisce una formale entita` distinta, per l’assenza di un’entita` unificata con una propria attivita`. La difficolta` di riconoscere un distinto soggetto giuridico e` accentuata dalla configurazio- ne del fenomeno attraverso una serie di contratti bilaterali di scambio collegati. La causa che giustifica i singoli contratti collegati e` sufficiente
(43) Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000, SI 2000/2334.
(44) Cfr. XXXXXXX, Multilateral Synallagmas in the Law of Connected Contracts, in Networks: Legal Issues of Multilateral Co-operation ed. by Xxxxxxx and Xxxxxxx, Oxford, 2009, p. 103-106.
a regolare le singole operazioni ma non puo` considerare anche l’interesse complessivo comune al perseguimento del risultato finale.
Constatato che il network contract si configura come una speciale relazione tra le imprese aderenti collegando i singoli contratti in un siste- ma, occorre analizzare i riflessi di tale ricostruzione sui profili di respon- sabilita`.
La protezione giurisdizionale offerta a favore del terzo beneficiario di un contratto bilaterale tra promittente e stipulante, puo` essere accordata soltanto in favore di una singola impresa e non dell’intero gruppo. Cio` evidenzia i limiti di una tutela volta ad assicurare esclusivamente un inte- resse individuale rispetto all’interesse comune delle imprese aggregate per il raggiungimento di uno scopo comune. Nei rapporti esterni, verso i soggetti esterni al network, il riconoscimento dei diritti riconosciuti al terzo beneficiario, sullo schema del contratto a favore del terzo, risulta inappro- priato ai fini della tutela del terzo contraente.
Emergono, pertanto, i medesimi dubbi riscontrati dalla dottrina italia- na con riguardo al riconoscimento della soggettivita` giuridica alla rete. Parte minoritaria della dottrina (45) inglese sostiene, in linea con la ricostruzione proposta dall’autore sulla rete “esterna”, che le insufficienze del diritto dei contratti possono essere colmate attribuendo alla organiz- zazione la dignita` di un nuovo soggetto costituito senza la forma scritta ma per fatti concludenti, al fine di riconoscere nel network una relazione speciale e, di conseguenza, applicare la relativa disciplina della responsa- bilita` prevista dalla company law. Si riprende, in questa soluzione, la figura della societa` di fatto proposta anche dall’autore. La presenza di un inte- resse individuale nelle obbligazioni previste nel n.c. pone una chiara di- stinzione con le obbligazioni sociali, destinate a beneficio di un profitto indiretto in capo ai singoli partecipanti. Ciononostante e` possibile indivi- duare il legame tra tutti i membri nel dovere di correttezza nell’esecuzione delle obbligazioni da parte di ciascun partecipante per la promozione dello
scopo comune.
Un eventuale danno ai propositi comuni potrebbe essere tutelato fa- cendo ricorso ai rimedi concessi dal corporate law. In tal modo, un singolo membro potrebbe agire per la tutela dell’interesse collettivo anche da solo, estendendo in via analogica la tutela offerta dall’actio pro socio. In genere, tale azione e` adoperata in presenza di conflitti interni tra soci che non
(45) Cfr. XXXXXXX, Discretionary Xxxxxx in Contracts, in XXXXXXXX, XXXXXXX and WIGHT- MAN, Implicit of contract: Discrete, Relational and Network Contracts Oxford, 2003, p. 219.
permettono alla societa` di agire in suo nome, per la tutela di propri interessi e responsabilita` a lei imputate.
Ciononostante, l’actio pro socio e` prevista al fine di permettere una condivisione della responsabilita`. Non e` una tutela contrattuale posseduta da un soggetto individuale, ma e` un rimedio sussidiario da attivarsi nel- l’ipotesi in cui l’organo rappresentativo della societa` rimanga inattivo.
Ogni nuova forma di aggregazione tra imprese pone dei rischi anche nei rapporti esterni verso i terzi sia per l’ipotesi che il network si presenti come una unita`, che, diversamente, nell’ipotesi in cui le singole imprese agiscano ciascuna come attore autonomo e individuale.
Occorre primariamente distinguere le diverse figure. Il n.c. che pos- siede una propria organizzazione destinata ad operare verso i terzi, e` soggetto alla intensa responsabilita` applicabile alle associazioni e, in parti- colare, dedicata alla responsabilita` delle societa` di fatto. Tale responsabilita` potra` essere riconosciuta solo nei casi in cui il network adotti la forma organizzativa complessa con struttura che assomiglia a quella degli enti e degli organi dotati di potere di gestione e di rappresentanza per tutte le imprese associate.
Nell’ipotesi di mancanza di una struttura organizzativa organica adatta a perseguire il progetto comune, nella quale le singole imprese restano autonome e indipendenti, occorre procedere con un’ottica differente. Mentre nella prima ipotesi dotata di organizzazione, la gestione accentrata dell’attivita` non permette di indentificare con certezza i limiti del lavoro
svolto da un’impresa rispetto ad un’altra, nel network privo di organizza- zione emergono con chiarezza le specifiche aree di operazione. E` possibile, pertanto, individuare una specifica responsabilita` individuale del singolo
operatore relativa alla quota di lavoro ad esso spettante.
In accordo con quanto affermato nella forma di contratto di rete privo di struttura amministrativa che pero` opera verso l’esterno, anche la dot- trina inglese estende la responsabilita` dal singolo associato ad una forma di responsabilita` esterna del network unitariamente considerato, sviluppando tale opinione sulla base della dottrina della responsabilita` dei contratti collegati.
La responsabilita` verso i terzi sorge dalla responsabilita` imposta ad ogni singolo membro in forza dello status di partner contrattuale del net- work, estendendo anche agli altri membri l’eventuale inadempimento com- messo da una singola impresa. In tal modo si offre anche una maggiore garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi.
La responsabilita` non deve essere intesa come una responsabilita` del- l’ente. Fino a quando il network non possiede un patrimonio distinto dal
patrimonio delle imprese aderenti, non e` possibile individuare una respon- sabilita` distinta da quella delle imprese stesse. Saranno quest’ultime a rispondere in modo solidale tra loro nei rapporti instaurati con i terzi, anche se diritti ed obblighi del singolo rapporto nel quale si e` verificato l’inadempimento, fanno capo ad una sola impresa.
Si permette di trasferire la responsabilita` e il rischio derivante da una particolare attivita` di lavoro da un membro verso tutti i membri aderenti. Si realizza, cosı`, una condivisione della responsabilita` tra le imprese.
In tale contesto, riconoscere sia una responsabilita` verso i terzi della singola impresa alla quale si riferisce la quota di lavoro commissionata, che una responsabilita` solidale nei rapporti interni del network unitariamente considerato permette di offrire maggiori garanzie verso i terzi e, allo stesso tempo, di condividere il rischio tra tutti gli operatori, dividendo all’interno le eventuali perdite.
Per concludere, secondo la prevalente dottrina inglese, il network si configura come una relazione multilaterale tra imprese, collegate attraverso singoli contratti in un sistema. Il collegamento tre le imprese aggregate non e` creato attraverso la stipula di un contratto plurilaterale, come nel con- tratto di rete, ma attraverso la destinazione delle singole prestazioni col- legate verso un progetto comune.
Considerati i limiti di tale ricostruzione dottrina minoritaria inglese ha osservato, nella presenza dell’organizzazione, una realta` ulteriore alle sin- gole imprese. La struttura organizzativa permetterebbe, secondo tale opi- nione, il riconoscimento della legittimazione ad agire e, di conseguenza, l’imputazione di obblighi e responsabilita` per gli impegni assunti.
Emerge con chiarezza, dalle considerazioni svolte, che l’ordinamento inglese stenta, per la maggior parte, pero`, a riconoscere nel network un soggetto distinto dalle imprese aggregate e i dubbi interpretativi relativi alla individuazione della disciplina applicabile assumono le medesime ca- ratteristiche emerse affrontando il contratto di rete.