ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Accordo Quadro
tra
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
e
FUNDACION XXXXXXX XXXXXXX-INAF Fundacion Canaria
Per collaborazione sinergica nell’ambito di Progetti Scientifici e Strumentali per l’Astrofisica
L’Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito INAF), con sede in Roma, Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, Xxxx, in persona del suo Presidente Dr. Xxxxx Xxxxxx a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. ………………..del ;
e
La Fundacion Xxxxxxx Xxxxxxx-INAF Fundacion Canaria (di seguito FGG), con sede legale in Rambla Xxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 7 in Brena Baja, isola di San Xxxxxx de La Palma, provincia di Santa Xxxx de Tenerife, CIF ESG38783312, in persona del proprio Gerente Dr. Xxxxx Xxxxxxx, nato ad Arconate (MI) il 30 giugno 1956;
L’INAF e FGG sono di seguito definite “Parti”;
premesso che:
- l’INAF ha il compito istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell’astrofisica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale;
- l’INAF, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del proprio Statuto promuove, svolge e coordina, anche nell’ambito di programmi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università̀ e con altri soggetti pubblici e privati,
nazionali, internazionali ed esteri;
- l’INAF ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del proprio Statuto, progetta, finanzia e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi Infrastrutture localizzate sul territorio nazionale, all'estero o nello spazio;
- l’INAF, ai sensi dell’art. 27, comma 1 del proprio Statuto può stipulare convenzioni generali o accordi quadro;
- FGG ai sensi del proprio Statuto, che regola i suoi fini e delinea il suo campo d’azione, promuove e sostiene la ricerca astrofisica mediante la gestione del Telescopio Nazionale Galileo (TNG) così come mediante qualsiasi altra attività di carattere astrofisico che l’entità fondatrice INAF intenda sviluppare;
- La costruzione del TNG e degli altri telescopi situati nell’Isola di La Palma (Isole Canarie) e il loro utilizzo sono regolati da un Accordo di cooperazione internazionale in materia di astrofisica firmato a Santa Xxxx de La Palma nelle Isole Canarie il giorno 26 maggio 1979, entrato in vigore il 17 di maggio 1982, sottoscritto in tempi diversi da 8 governi europei;
- l’INAF rappresenta la Repubblica Italiana in seno al predetto Accordo intergovernativo per la installazione ed operazione di infrastrutture osservative Astronomiche presso gli Osservatori delle Isole Canarie
- FGG per via della propria locazione geografica e natura giuridica è naturalmente facilitata a contribuire alla messa in opera e conduzione di esperimenti e progetti scientifici e tecnologici presso infrastrutture di ricerca, nonché alla realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca, nelle Isole Canarie.
- INAF promuove e coordina progetti scientifici e tecnologici da installare od operare presso le infrastrutture osservative delle Isole Canarie.
tutto ciò premesso si conviene quanto segue.
Articolo 1. - Oggetto
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (di seguito Accordo).
Oggetto del presente Accordo è la costituzione di una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti scientifici e strumentali di carattere Astrofisico installati e/o operati presso le infrastrutture osservative delle Isole Canarie.
Le attività di cui sopra includono, ma non sono limitate a:
• Sviluppo ed installazione di componenti Hardware di strumentazione astrofisica per qualunque lunghezza d’onda.
• Sviluppo ed installazione di programmi software per le operazioni di strumentazione astrofisica e loro sfruttamento scientifico.
• Gestione degli archivi delle osservazioni sia in relazione al software che all’hardware specifico.
• Gestione del procurement specifico e della installazione, validazione e test, di strumenti o infrastrutture di nuova costruzione presso gli osservatori delle Canarie.
Articolo 2 – Programmazione delle attività
Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1, le Parti partecipano ciascuna per le proprie competenze alle fasi di studio, progettazione realizzazione, installazione, test, operazioni e sfruttamento scientifico di strumenti osservativi.
Le modalità e le forme di collaborazione specifiche saranno regolate attraverso la predisposizione di appositi Accordi Attuativi tra le Parti, che devono richiamare e rispettare il presente A.Q., nonché essere, qualora necessario, sottoposti agli organi competenti delle Parti per le necessarie autorizzazioni secondo le norme vigenti.
I predetti Accordi Attuativi illustreranno le finalità ed i piani operativi di attuazione di ciascun programma, i costi diretti e la loro ripartizione di massima in categorie, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto ed i tempi previsti di esecuzione.
Le Parti demandano ai Coordinatori (art. 4) la verifica della attinenza al presente Accordo
Quadro degli specifici Accordi Attuativi.
Le Parti valuteranno di volta in volta l’eventuale coinvolgimento di altre istituzioni (Università, Istituti di Ricerca, Fondazioni, PMA) negli Allegati Tecnici.
Articolo 3 - Finanziamento delle attività
Per le attività di cui agli art. 1 e 2, i costi riconosciuti per le ricerche e le attività sinergiche sono:
• costi di sviluppo e di realizzazione di strumentazione;
• costi del personale;
• costi di prodotti di consumo;
• costi associati ai viaggi di personale FGG ascrivibile esclusivamente alle esigenze del progetto;
• altri costi legati allo sviluppo, all’implementazione e all’utilizzo di nuove facilities.
Le attività oggetto di ogni Accordo Attuativo saranno finanziate dall’INAF. Il costo e la relativa ripartizione prevista verranno specificati nell’Accordo Attuativo sottoposto dai Coordinatori all’approvazione del Consiglio di Amministrazione INAF e del Patronato FGG.
La FGG fornirà rendiconto annuale dettagliato delle spese sostenute al Patronato FGG ed all’INAF come parte integrante del processo di approvazione del proprio bilancio consuntivo e di previsione.
Articolo 4 – Aspetti organizzativi Coordinatori:
Per la FGG: pro-ruolo Il Gerente Dr. Xxxxx Xxxxxxx
Per INAF: pro ruolo Il Direttore Scientifico Dr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Ai coordinatori è demandato il compito di organizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, definendone in dettaglio le modalità operative e di verificare
l’attinenza al presente Accordo Quadro degli Accordi Attuativi che descrivono i progetti da eseguire in collaborazione.
Articolo 5 – Durata e recesso
Le Parti concordano che il presente accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno tre mesi.
In caso di recesso, o al termine del periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, le attività̀ avviate tramite Accordi Attuativi verranno portate a compimento anche nel caso di termine di conclusione successivo l’interruzione del presente Accordo.
Articolo 6 - Responsabilità
In relazione all’attività prestata, la FGG e INAF restano reciprocamente sollevati da responsabilità per ogni evento dannoso che possa accadere all’altrui personale e/o beni durante la permanenza presso i rispettivi locali e lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Articolo 7 - Riservatezza
Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona o Ente non autorizzato dall’altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, documenti e oggetti di proprietà dell’altra Parte che gli fossero stati comunicati in virtù del presente Accordo e che siano espressamente qualificate come riservate.
Articolo 8 – Modifiche
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti.
Articolo 9 - Trattamento dei dati
Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Per la FGG valgono le regole previste dalla Ley Organica des Proteccion des dataos (BOE 294 del 6 dicembre 2018, BOE-A-2018-16673).
Articolo 10 – Sottoscrizione e registrazione
Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell’Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata.
Articolo 11 – Normativa applicabile
Le attività di cui al presente Accordo Quadro sono disciplinate, per quanto non esplicitamente previsto, dalle norme dell’ordinamento nazionale e comunitario.
Articolo 12 - Foro competente
Per qualsiasi controversia è stabilito che la competenza esclusiva sia quella del Foro di Roma.
Il presente Accordo è redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale.
Xxxxx, accettato e sottoscritto digitalmente.
Il Presidente INAF
Roma,
Il Gerente FGG
Brena Baja