Locazione di immobile di proprietà di “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” nel com- plesso di stazione di Rimini.
Locazione di immobile di proprietà di “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” nel com- plesso di stazione di Rimini.
Tra:
Centostazioni S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Società soggetta alla di- rezione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA - con sede in Roma – Piazza della Croce Rossa n.1, con capitale sociale di € 8.333.335,00, Codice fiscale e Partita IVA
n. 06473791009, rappresentata dalla arch. Xxxx Xxxxxxxxx in qualità di Amministratore Delegato della società stessa, in forza dei poteri ad essa conferiti dal Consiglio di Ammini- strazione in data 03/02/2017, di seguito per brevità denominata anche “Centostazioni” o “Locatore”,
e:
Comune di Rimini con sede in Xxxxxx, X.xxx Xxxxxx x. 00, C.F. e P.IVA 00304260409 indirizzo PEC xxxxxxxxxxxx0@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in persona della Dott.ssa Xxxx Xxxx- co, nata a il in qualità di Responsabile del Settore Patrimonio, tale nominata con Provvedimento Prot. n. 50281/2018 e che interviene in esecuzione di propria determinazione dirigenziale prot. n. 1017 del 30 aprile 2018 di seguito per brevità denominata anche “Comune di Rimini” o “Conduttore”,
di seguito congiuntamente anche le “Parti”
PREMESSO
- che Centostazioni è titolare dei diritti per l’utilizzo, gestione e riqualificazione delle 103 Medie Stazioni Italiane, tra le quali è compresa la Stazione di Rimini di cui è parte l’immobile oggetto del presente contratto, in base alla convenzione stipulata il 27 giugno 2001, tra Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) e la Società stessa;
- che Centostazioni, ha accolto la richiesta del Comune di Rimini di addivenire alla stipula di un contratto per la locazione dell’immobile oggetto del presente accordo alle condizio- ni di seguito riportate.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE
Articolo 1
Richiami alle premesse e agli allegati
Le Premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 Oggetto della locazione
1. Centostazioni concede in locazione al Comune di Rimini che accetta, la porzione im- mobiliare di proprietà di “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” (per brevità anche “R.F.I.” o “la Proprietà”), di seguito anche l’“Immobile”, sita nel comune di Rimini, nel complesso della Stazione di Rimini (successivamente definito anche “il Complesso di Stazione”), e precisamente:
- locale di superficie complessiva di mq. 70,56 (metri quadrati settanta/56) circa, il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie che, firmate dalle Parti, si allegano al presente contratto (Allegato “A”).
2. L’Immobile, è attualmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini, in cat. C/1, foglio 74, particella 4873, sub 11, rendita catastale € 1.408,07 (euro millequattro-
centotto/07). Le Parti si danno atto che gli esiti dell’eventuale variazione catastale dell’Immobile che si rendesse necessaria, saranno comunicati al Conduttore.
3. L’Immobile viene accettato a corpo e non a misura e rimane stabilito che, qualora do- vessero verificarsi differenze nella misurazione della superficie, ciò non potrà mai costitui- re pretesa di diminuzione del canone di locazione o di rimborso o indennizzo alcuno in favore del Conduttore.
Articolo 3
Durata della locazione – recesso
1. La locazione ha la durata di 6 (sei) anni con inizio dalla data di consegna dell’Immobile, prevista orientativamente entro il 31.05.2018 e sarà rinnovabile per eguale periodo, salvo disdetta, ai sensi dell’art. 28 della Legge 392/78.
2. A partire dal 1° giorno del 3° anno di locazione, il conduttore potrà recedere dal con- tratto con un preavviso di 6 mesi da comunicarsi a mezzo PEC o racc.ta r.r, salva la facol- tà di recedere in qualsiasi momento, per gravi motivi, ex art. 27, 8° comma, della Legge 392/78.
Articolo 4
Destinazione dell’Immobile – divieto di sublocazione e cessione – risoluzione in danno
1. L’Immobile è concesso ed accettato in locazione per essere adibito ad uso esclusivo ed immodificabile di ufficio per informazioni, promozione turistica e servizi accessori, ed in particolare per lo svolgimento da parte del Comune di Rimini, direttamente o per il trami- te di altro soggetto con esso convenzionato, di tutte le attività finalizzate alla promozione, commercializzazione e sviluppo del turismo nel territorio riminese, compresa l’intermediazione nella vendita di prodotti identificativi del territorio, di servizi turistici ri- cettivi, di intrattenimento e spettacolo, sportivi, fieristici, con esplicito divieto di muta- mento di destinazione.
2. E’ comunque tassativamente vietata la somministrazione e la vendita di qualsiasi pro- dotto mediante distributori automatici. E’, altresì, vietato l’utilizzo degli spazi esterni all’Immobile e qualsiasi manufatto abusivamente apposto in spazi non concessi sarà im- mediatamente rimosso dal personale di Centostazioni e/o RFI.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma 1°, è vietata la sublocazione anche parziale o cessione a qualsiasi titolo, salvo il disposto dell’art. 36 L. 392/78. Il Locatore potrà op- porsi alla cessione dell’azienda da parte del Conduttore, pur se attuata attraverso opera- zioni societarie che comportino comunque, anche di fatto, il trasferimento del contratto di locazione, qualora ricorrano i gravi motivi di cui all’art. 36 l. 392/1978, tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti l’affidabilità e la solidità economica del cessionario.
4. La violazione dei divieti previsti ai superiori paragrafi, comporterà la risoluzione del contratto in danno del Conduttore e senza che l'eventuale tolleranza da parte del Locatore possa mai costituire acquiescenza, in difetto di preventiva autorizzazione o successivo as- senso scritti.
Articolo 5
Canone
Il Conduttore si obbliga a versare al Locatore, un canone annuo che viene determinato dalle Parti in € 4.040,00 oltre IVA, che il Conduttore si obbliga a pagare in rate trimestrali
anticipate ciascuna di € 1.010,00 oltre IVA, con valuta fissa entro 30 gg. dalla data di emis- sione della relativa fattura e, comunque, in caso di mancato ricevimento di fattura, entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre. Nel caso in cui il primo rateo non coincida con un trimestre solare intero, il Conduttore si impegna comunque ad effettuare il pagamento della parte del trimestre interessato entro 15 (quindici) giorni dalla decorrenza del contratto.
Articolo 6 Aggiornamento ISTAT
Il canone sarà annualmente aggiornato, a decorrere dal 2 anno di locazione, se ed in quan- to dovuto e nella misura massima consentita dalla legge, della variazione in aumento, ac- certata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ve- rificatasi nell’anno precedente, senza necessità di preventiva richiesta scritta da parte del locatore. Le parti si danno atto che sarà utilizzato come base di calcolo l’indice del mese precedente rispetto al mese di decorrenza del contratto.
Articolo 7
Utenze ed oneri accessori
1. Sono a carico del Conduttore tutti i servizi, gli oneri accessori e i tributi, quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, ove presenti, utenze, pulizie, raccolta e smaltimento ri- fiuti, acqua, guardianìa, passi carrabili ecc., anche quelli gestiti direttamente da Centosta- zioni e relativi sia all’Immobile che, in quota parte, all’intero Complesso di Stazione. In proposito il Conduttore dichiara di accettare, obbligandosi a rispettarlo, il vigente Rego- lamento di Stazione, del quale ha ricevuto copia, e sulla cui base sarà effettuato dal Loca- tore il riparto dei costi per i summenzionati servizi - ivi comprese le manutenzioni ordina- rie delle parti comuni del complesso immobiliare di stazione - tra gli utenti dello stesso, con addebito della quota di relativa spettanza.
2. Il Conduttore prende atto ed accetta, inoltre, che il Regolamento di Stazione - che pre- cisa, tra l’altro, i criteri per la determinazione delle quote a carico di ciascun utilizzatore - potrà essere integrato, modificato e/o rettificato da Centostazioni, nel corso della durata del contratto, in relazione ad atti e/o interventi che dovessero comportare variazioni sulla distribuzione degli spazi del complesso immobiliare e/o per variazioni delle modalità di erogazione dei servizi accessori.
3. Il Locatore procederà all’addebito, con la medesima cadenza del canone, dell’importo risultante dal preventivo di spesa, basato, ove esistente, sul consuntivo dell’anno prece- dente ed effettuerà il conguaglio a consuntivo, al termine di ciascuna annualità.
Il Conduttore si obbliga a versare il predetto conguaglio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte di Centostazioni.
Le Parti convengono che per la prima annualità il Conduttore dovrà corrispondere a titolo di rimborso degli oneri accessori relativi alle parti comuni del complesso stazione, l’importo trimestrale di € 240,00, oltre imposte se dovute, salvo conguaglio.
4. I servizi accessori di cui sopra vengono riconosciuti dal Conduttore come espressamen- te irrinunciabili.
Centostazioni è esonerata da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause in- dipendenti dalla propria volontà.
Articolo 8
Modalità di addebito e di pagamento dei corrispettivi ed oneri
0.Xx Conduttore si obbliga a provvedere ai pagamenti dei canoni, conguagli, oneri e quant’altro dovuto in forza del presente contratto, tramite addebito diretto su conto cor- rente bancario indicato da Centostazioni e precisamente: n. c/c n. XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 intestato a Centostazioni S.p.A. presso Banca BNL BNP Paribas.
2. Il Locatore si riserva la facoltà di modificare la modalità di pagamento dandone preav- viso al Conduttore con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.
3. Resta inteso che il Conduttore sarà tenuto ad effettuare, con puntualità, i dovuti paga- menti anche in caso di mancata o ritardata ricezione della fatturazione da parte di Cento- stazioni.
Articolo 9
Mora - risoluzione in danno
1. Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute. Il mancato pagamento del canone per un im- porto almeno pari ad 1/12 del canone annuo o degli oneri per un importo almeno pari a 2/12 del predetto canone minimo, costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
2. Fermo quanto previsto al superiore paragrafo, il Conduttore sarà tenuto a corrisponde- re sugli importi a qualsiasi titolo non pagati tempestivamente, gli interessi di mora al tasso di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/02 e s. m. i. Per patto espresso tra le parti, ai sensi dell'art. 1282, comma 2, c.c., detto obbligo si intende operante senza necessità di costituzione in mora.
Articolo 10
Condizioni dell’Immobile – gradimento – consegna, penale, risoluzione in danno
- allestimento, interventi di adeguamento, esonero responsabilità e rinuncia a danni - riconsegna
1. L’Immobile viene concesso ed accettato in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto al Conduttore - per essere stato edotto dei vincoli imposti da con ri- ferimento alle disposizioni contenute nel Dlgs.42/2004 e s.m.i. ed averlo esaminato diret- tamente e documentalmente anche a mezzo tecnici di fiducia che ne hanno confermato l’idoneità tecnico-amministrativa e urbanistica - il quale pertanto lo accetta in custodia in data odierna, come da separato verbale, dichiarando che il tutto è di suo totale gradimento ed idoneo all’uso cui intende destinarlo ed impegnandosi a riconsegnarlo in buone con- dizioni d’uso, con infissi e servizi perfettamente funzionanti e libero da persone e cose.
2. Il Locatore ha compiutamente illustrato al Conduttore, anche attraverso specifici so- pralluoghi , la situazione degli impianti esistenti nell’Immobile, dei quali il Locatore mede- simo non garantisce la conformità alla normativa vigente. Il Conduttore assume ogni re- sponsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dai citati impianti man- levando espressamente il Locatore e la proprietà R.F.I. per tali rischi, anche in considera- zione dello specifico obbligo assunto in proposito dal Conduttore e di cui ai successivi ca- poversi.
3. La realizzazione e l’allestimento dell’Immobile, ivi compresi tutti gli interventi necessari per lo svolgimento dell’attività di cui all’Articolo 4 che precede, anche connessi alle speci- fiche esigenze del Conduttore, nonché l’adeguamento a norma degli impianti, saranno a
totale cura e spese dello stesso, che dovrà realizzarli, su progetto e nei tempi previamente approvati per iscritto da Centostazioni - che potrà prescriverne anche i relativi standard progettuali con particolare riferimento ai vincoli di cui al superiore punto 1. - e, comun- que, a regola d’arte, nel rispetto della vigente normativa, previe tutte le necessarie autoriz- zazioni, anche, ove necessarie, della competente Soprintendenza. Il Conduttore espressa- mente manleva il Locatore da ogni conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza di quanto sopra stabilito, ovvero da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione all’esecuzione dei lavori.
4. Il Conduttore, prima dell’apertura dell’attività al pubblico, deve consentire ad incaricati del Locatore un sopralluogo nei locali per la verifica della conformità dei lavori effettuati al progetto approvato di cui al precedente capoverso e comunque in generale della corret- ta esecuzione dei predetti lavori anche in relazione agli adempimenti documentali presso le competenti autorità necessari ad una corretta “fine lavori”. In caso di diniego o, effet- tuata la verifica, nel caso di non conformità al progetto, il contratto si considererà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
5. Rimane comunque a cura e carico del Conduttore l’ottenimento di tutti gli eventuali permessi necessari all’esercizio dell’attività, con espresso esonero del Locatore da ogni re- sponsabilità per loro mancato rilascio, sospensione o revoca, anche ove dipendenti da ini- doneità totale o parziale dell’ Immobile, impianti e/o servizi, salva la facoltà di recesso ed espressa rinuncia ai danni.
6. Centostazioni si riserva di richiedere in ogni momento copia di detti permessi ed auto- rizzazioni che comunque dovrà essere esibita dal Conduttore al personale di Centostazioni e/o R.F.I. e/o loro ausiliari in occasione di verifiche effettuate in loco dagli stessi.
7. In caso di ritardo per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni nella presa in consegna dell’Immobile da parte del Conduttore - rispetto alla data di disponibilità che sarà comu- nicata da Centostazioni tramite PEC o fax o raccomandata A/R., Centostazioni avrà fa- coltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c e di applicare una penalità pari ad una rata trimestrale del canone di cui al supe- riore art. 5.
8. Alla riconsegna dell’Immobile, sarà redatto in contraddittorio tra le Parti apposito ver- bale per la verifica dello stato dell’Immobile e constatazione di eventuali danni, il cui costo di riparazione il Conduttore sarà tenuto a rimborsare a Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla riconsegna.
9. In caso di ritardata riconsegna dell’Immobile, il Conduttore sarà tenuto al pagamento, per ogni giorno di ritardo, dell’indennità di occupazione commisurata al canone di loca- zione, ex art. 1591 c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Conduttore prende atto che l’Immobile è situato in ambito di stazione e che, pertan- to, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della Legge 392/78, alla riconsegna non sarà dovuta indennità di avviamento.
11. Il Conduttore dichiara che il Locatore gli ha messo a disposizione, sin dall’avvio delle trattative, e poi consegnato, copia dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’Immobile e di essere edotto dei suoi contenuti.
Articolo 11
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Immobile – risoluzione in danno.
1. L’Immobile, le pertinenze ed i relativi impianti devono essere mantenuti con cura e dili- genza dal Conduttore che ne deve garantire la funzionalità, il decoro e la messa a norma, provvedendo a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere necessarie.
2. In deroga a quanto previsto dall’art. 1576 c.c., rimangono in ogni caso a carico del Conduttore, oltre alle riparazioni di piccola manutenzione, anche la manutenzione ordina- ria nonché, limitatamente agli impianti, agli allestimenti e comunque a tutto quanto realiz- zato dal Conduttore nell’Immobile, anche quella straordinaria.
3. Centostazioni avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli ef- fetti dell’art. 1456 c.c. e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, nel caso di viola- zione, da parte del Conduttore, delle prescrizioni impartite da Centostazioni medesima per l’allestimento e la manutenzione dell’Immobile e/o di realizzazione di interventi sull’Immobile in difformità rispetto al progetto approvato da Centostazioni ovvero in ese- cuzione di un progetto da quest’ultima non approvato e/o ancora di mancata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento a norma.
Articolo 12
Migliorie ed addizioni, risoluzione
1. Innovazioni, addizioni, migliorie o modifiche all’ immobile, impianti e servizi, potranno essere realizzate solo previa autorizzazione scritta del Locatore. Tutto quanto realizzato dal Conduttore con o senza autorizzazione, e salva, in questo secondo caso, l’eventuale ri- soluzione in danno del conduttore, verrà comunque gratuitamente acquisito dal locatore al momento della riconsegna dell’immobile, senza diritto e con espressa rinuncia del condut- tore alle indennità e/o rimborsi di cui agli xxx.xx 1592 e 1593 c.c. e salvo il diritto del loca- tore di pretendere la rimessione in pristino stato a spese del conduttore.
2. Resta infine espressamente inteso che, in nessun caso, il valore delle migliorie potrà compensare i deterioramenti arrecati alla porzione immobiliare oggetto del presente con- tratto.
Articolo 13
Obblighi e divieti – risoluzione in danno
a) obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Il Conduttore è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che, lavorando per suo conto, avranno facoltà di accesso nel Complesso di Stazione, ed a quelle di cui a qualsiasi titolo si avvalga, tutte le norme, le disposizioni, le prescrizioni e le cautele in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i., sia nel corso degli interventi di allestimento e manutenzione or- dinaria e straordinaria previste al precedente art. 10, che nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 4.
A tal fine il Conduttore è, in particolare, tenuto a:
- fornire al sopraindicato personale tutte le informazioni sui rischi specifici e da interfe- renze esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare nonché le idonee misure di pre- venzione e protezione atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze genera- ti dallo svolgimento delle proprie attività, recependo i contenuti del “Documento di in- formazione sui rischi specifici” - Mod. DIRS GES - e relativi allegati - che è stato conse- gnato da Centostazioni al Conduttore. Il Conduttore prende inoltre atto che tutti gli ob- blighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi ai rischi spe- cifici propri delle attività svolte dal medesimo - anche all’interno di aree o infrastrutture di
pertinenza di Centostazioni o di R.F.I. - gravano esclusivamente su quest’ultimo che, per- tanto, terrà indenni Centostazioni ed R.F.I. da ogni relativa responsabilità o addebito. Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, è pertanto fatto obbligo al Conduttore di inviare apposita comunicazione al Locatore e, se necessario, aggiornarla periodicamen- te, precisando i rischi da interferenze comunque derivanti sia dallo svolgimento della pro- pria attività che da quelle affidate a propri incaricati, quali ad esempio, quelle per l’allestimento e la manutenzione dell’Immobile;
- impiegare attrezzature e macchinari conformi con la normativa di settore vigente assicu- randone gli eventuali adeguamenti;
- utilizzare prodotti e materiali di fornitura conformi con la normativa di settore vigente. b) obblighi in materia di antincendio
Ai sensi dell’art. 5 e Allegato VIII - D.M. 10/03/98 il Conduttore è tenuto a consegnare al Locatore il proprio Piano di Emergenza Interno (PEI) oppure, ove non sussista obbligo di legge in tal senso, le informazioni inerenti alle procedure in essere in materia di antin- cendio nell’Immobile/luogo di lavoro, secondo le indicazioni fornite da Centostazioni, obbligandosi a comunicare eventuali aggiornamenti, in caso di variazioni significative.
Il Conduttore, in qualità di datore di lavoro dell’unità produttiva inserita nell’ambito fer- roviario della stazione, è inoltre tenuto a fornire idonea formazione per il primo soccorso e lotta antincendio - adeguandosi al livello di rischio valutato e definito da Centostazioni anche in base alle indicazioni di R.F.I. - al proprio personale addetto all’emergenza, che dovrà prestare la propria collaborazione, in caso di necessità, entrando a far parte della squadra di emergenza, coordinata dall’attivatore dell’emergenza, indicato nel Piano di E- mergenza (PE) della stazione che verrà fornito/aggiornato da Centostazioni.
Il Conduttore prende espressamente atto che il valore massimo del carico d’incendio dell’unità produttiva è individuato in misura pari a 600 MJ/mq, pertanto – nel caso di su- peramento di tale soglia - sarà tenuto a darne immediata comunicazione a Centostazioni per le valutazioni del caso e per l’eventuale approvazione, fermo restando che ogni onere per le attività e per gli adeguamenti che si rendessero necessari, per l’ottenimento delle au- torizzazioni da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, resteran- no ad esclusivo carico del Conduttore medesimo.
c) normativa sulla sicurezza nei complessi di stazione
Il Conduttore è obbligato al rispetto del D.P.R. 753/80, trattandosi di immobile pertinen- te ad ambiente ferroviario.
d) disposizioni e regolamenti per lo svolgimento dell’attività
Il Conduttore dovrà attenersi, nello svolgimento dell'attività, a tutte le disposizioni emana- te e da emanarsi da parte del Locatore, della proprietà R.F.I. e delle altre Autorità, nonché alle norme di legge ed ai regolamenti relativi alla disciplina dell'attività stessa. In particola- re, il Conduttore si impegna ad osservare ed a fare osservare tutte le norme regolanti l'e- sercizio dell'attività commerciale di cui al precedente art. 4, ed a tenere totalmente indenne Centostazioni da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento, connessi diret- tamente o indirettamente con detta attività.
I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell’attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, di Dogana, sanitarie, di circolazione, di inquinamento acustico, ecc., non potranno dar luogo ad alcu-
na pretesa da parte del Conduttore nei confronti sia di Centostazioni che della proprietà R.F.I.
e) orario di apertura
Il Conduttore si impegna ad osservare un’apertura minima, dell’esercizio dell’attività, di almeno 240 giorni l’anno per l'intera durata del contratto. L'orario di apertura dovrà essere esposto al pubblico su apposita tabella, in lingua italiana ed in lingua inglese, di tipo ap- provato da Centostazioni.
f) servizi nelle stazioni ferroviarie
Il Conduttore dichiara di conoscere la realtà dei servizi nelle stazioni ferroviarie e le pecu- liari esigenze dell’utenza nonché di essere a conoscenza dell'importanza del corretto ed ef- ficiente svolgimento delle proprie attività per l'immagine di Centostazioni. Pertanto si ob- bliga a mantenere a livello adeguato sia il servizio al pubblico che l'immagine e il decoro dell'ambiente, con particolare attenzione per l’igiene, per l'illuminazione dell’Immobile e per il comfort della clientela. Qualora venisse riscontrato uno scadimento del servizio o di immagine, Centostazioni potrà disporre che il Conduttore provveda ai necessari interventi entro il termine di 30 gg dalla contestazione scritta, pena, in difetto, la risoluzione di dirit- to del contratto in danno del conduttore.
g) ambiente
Il Conduttore si obbliga inoltre ad osservare ed a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela dell'ambiente e contro l’inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina dell’uso di sostanze chimiche, ivi com- prese quelle lesive dell'ozono stratosferico (CFC, HCFC ecc.) e di gestione dei rifiuti.
Il Conduttore da atto di conoscere e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collaboratori in merito ai contenuti della Politica del sistema di gestione integrato della sicurezza, della qualità e dell’ambiente di Centostazioni, consultabile sul sito internet isti- tuzionale al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxx- file/allegati/centostazioni/PoliticaSistemaGestioneIntegrato.pdf, che si considerano in- tegralmente richiamati nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. h) accesso presso l’Immobile
Centostazioni, R.F.I. ed i loro incaricati avranno diritto di accedere in ogni momento, ac- compagnati da preposti o addetti del Conduttore, nell’Immobile per verificare e richiedere l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto.
Articolo 14
Divieto di pubblicità – risoluzione in danno
1. I diritti di sfruttamento pubblicitario della stazione sono riservati al Locatore, diretta- mente e/o tramite terzi.
2. Al Conduttore è consentito apporre, esclusivamente previa approvazione scritta da par- te di Centostazioni del lay-out che ne specifichi la creatività e le dimensioni e sulla base delle linee guida contenute nella modulistica che gli è stata consegnata, le sole insegne di- stintive del negozio nonché, all’interno delle vetrine, le indicazioni di eventuali offerte promozionali relative ai prodotti in vendita.
3. Le insegne distintive e le indicazioni delle offerte promozionali dovranno, in ogni caso, essere intonate al decoro dell’Immobile e non risultare in conflitto con gli interessi di Cen- tostazioni e/o, in genere, del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, né essere contrarie alla decenza, al buon costume o all’ordine pubblico.
4. Fermo quanto stabilito nei precedenti paragrafi, l’eventuale installazione di richiami pubblicitari e/o di altre insegne potrà formare oggetto di separato accordo con Centosta- zioni o con altra società che Centostazioni si riserva di indicare.
5. Rimangono a carico esclusivo del Conduttore imposte, diritti e/o canoni dovuti allo Stato e/o agli Enti Locali per l’apposizione delle insegne distintive e delle indicazioni promozionali, oltre che degli eventuali richiami pubblicitari la cui collocazione venisse specificamente ed espressamente autorizzata dal Locatore.
6. Nel caso che l’inadempimento agli obblighi previsti ai commi che precedono si protrag- ga oltre 30 gg dalla relativa contestazione scritta, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno del conduttore.
Articolo 15 Assicurazioni, risoluzione
1. Il Conduttore dovrà fornire a Centostazioni prima della consegna dell’Immobile, e co- me condizione per ottenerla, copie delle seguenti polizze assicurative stipulate con com- pagnia/e di assicurazione - classificate con rating riferito alla solidità finanziaria non infe- riore ad almeno uno dei rating di seguito riportati “Standard & Poor’s: BBB –“ ; “Moody’s: Baa3”; “Fitch: BBB-“ e dandone evidenza formale a Centostazioni - (ovvero consegnando dichiarazione della compagna assicurativa che attesti l’inserimento dell’immobile in poliz- ze già sottoscritte dal Conduttore con caratteristiche coerenti con tutto quanto di seguito elencato, che dovranno comunque essere riportate nella dichiarazione):
(a) polizza incendio - che dovrà coprire (i) il “rischio locativo” per un massimale per si- nistro di €. 199.568,00 (euro centonovantanovemilacinquecentosessantotto/00); (ii) il “ri- corso vicini” per un massimale per sinistro di €5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00); (iii) i “beni mobili” oggetto dell’attività svolta, ubicati nell’Immobile in uso, per un capitale ade- guato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto;
(b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. - che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dell’attività prevista nel contratto, per un massimale unico per sinistro di €10.000.000,00 (euro diecimilioni/00).
2. Nelle polizze di cui al punto 1 che precede dovrà essere convenuto che: 1) non po- tranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifi- ca delle garanzie senza il preventivo consenso di Centostazioni; 2) eventuali sospensio- ni/mancati rinnovi di garanzie da parte della compagnia/e di assicurazione potranno ave- re efficacia solo dopo 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della medesima compagnia/e di assicurazione a Centostazioni; 3) dovranno essere considerati “Terzi” anche Centosta- zioni, i suoi dipendenti e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed i dipenden- ti delle stesse ; 4) l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Centostazioni (art. 1916 c.c.); 5) in caso di polizze pluriennali, l’assicuratore si obbliga a comunicare a Centostazioni l’eventuale avvenuto esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte dell’assicurato (Conduttore) ovvero del mancato pagamento del premio alla scadenza pre- vista, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal verificarsi di uno dei suddetti eventi, a mezzo Pec indirizzata a Centostazioni S.p.A.
3. Centostazioni si riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurati in relazione all’attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.
4. Il Conduttore si obbliga inoltre ad informare il Locatore per iscritto dell’eventuale re- cesso/disdetta intervenuto/a- con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni antecedenti alla
prima scadenza ovvero a quelle successivamente pattuite in seguito a rinnovo – proce- dendo contestualmente alla trasmissione di copia della polizza relativa al nuovo contratto di assicurazione, sottoscritto comunque nel rispetto delle condizioni di cui ai commi che precedono.
5. Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limita- zione alla responsabilità del Conduttore che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a Centostazioni di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.
6. Il Conduttore si obbliga, a pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., al mante- nimento delle coperture assicurative di cui al comma 1 che precede - mediante sottoscri- zione di polizze annuali o pluriennali con tacito rinnovo alla scadenza, o con nuovi con- tratti di assicurazione sottoscritti comunque nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e 2 che precedono- senza soluzione di continuità, per tutta la durata del presente con- tratto.
Articolo 16
Modifica o sostituzione dell’Immobile
1.Centostazioni si riserva , in rapporto ad esigenze connesse alla realizzazione di progetti di ristrutturazione del Complesso di Stazione nel quale ricade l’Immobile e/o connesse di- rettamente e/o indirettamente all’esercizio ferroviario e comunque sulla base di richiesta di R.F.I., (nonché in relazione ad eventuali disposizioni della competente Soprintendenza, ex Dlgs.42/2004 e s. m. i., la facoltà di modificare o sostituire l’Immobile stesso con altro ritenuto idoneo da Centostazioni. A tale proposito Centostazioni si impegna a proporre la sostituzione con immobile avente caratteristiche analoghe e commercialmente assimilabili, dandone comunicazione con raccomandata A/R al Conduttore, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui il trasferimento dovrà avere luogo.
In tali casi il Conduttore dovrà procedere alla riconsegna dell’Immobile libero da persone e/o cose e alla presa in consegna dell’immobile sostitutivo nel termine che sarà indicato nella richiesta formulata da Centostazioni., fatta salva per il Conduttore la facoltà di reces- so dal contratto.
2. Con riferimento, inoltre, alle previsioni dettate dal Dlgs.42/2004 e s. m. i. il Condutto- re espressamente si obbliga ad ottemperare a eventuali provvedimenti della Sovrintenden- za e/o dell’Amministrazione competente alla tutela, rinunciando, in proposito, a qualsivo- glia pretesa, diritto e azione nei confronti del Locatore e della Proprietà, anche laddove tali provvedimenti dovessero comportare la parziale o totale privazione del godimento dell’Immobile; anche in tal caso il Conduttore dovrà procedere alla riconsegna dell’Immobile libero da persone e/o cose entro il termine assegnato nei provvedimenti in questione.
Articolo 17 Danni e responsabilità
1. Il Conduttore esonera espressamente Centostazioni e la proprietà R.F.I. da ogni re- sponsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e/o colposo di terzi, anche se dipendenti di Centostazioni o RFI, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato da Centostazioni o qualsiasi altra causa.
2. Il Conduttore assume la completa responsabilità di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa derivare a Centostazioni o a terzi.
Articolo 18
Garanzie - clausola risolutiva espressa
1. Il Conduttore si obbliga a costituire e presentare entro e non oltre giorni 60 dalla data di intervenuta consegna dell’Immobile, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con il con- tratto, ivi incluso il pagamento delle penali ivi previste, una fideiussione bancaria “incon- dizionata” ed “a prima richiesta” fino a concorrenza dell’importo massimo garantito pari ad €. 2.020,00, corrispondenti a due trimestralità del canone annuo, stipulata con primario Istituto di Credito, di gradimento di Centostazioni, conforme al testo che, controfirmato dalle parti, si allega al presente contratto sotto la lettera “B”, onde costituirne parte inte- grante e sostanziale.
Nelle more della presentazione della fidejussione di cui al comma che precede, ed in sosti- tuzione della stessa, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del presen- te contratto, ivi incluso il pagamento delle penali previste, il Conduttore, costituisce - me- diante versamento sul codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a Cento- stazioni S.p.A. intrattenuto presso la banca BNL - Gruppo BNP Paribas, - dandone evi- denza prima della consegna dell’Immobile e come condizione per ottenerla, un deposito cauzionale infruttifero dell’importo di € 1.010,00. Il deposito verrà restituito dal Locatore solo ad avvenuta presentazione della fidejussione di cui al comma 1 che precede.
2. Tale fideiussione dovrà mantenere validità fino al 180° giorno successivo alla data di cessazione del contratto, comunque verificatasi, e dovrà essere ricostituita in caso di sua escussione, anche parziale, ovvero, laddove necessario, immediatamente sostituita con al- tra di identico contenuto, anch’essa rilasciata da primario Istituto di credito.
3. La mancata consegna, ricostituzione e/o sostituzione di detta fideiussione, costituirà, per patto espresso fra le parti, motivo di risoluzione di diritto del rapporto, con ogni con- seguenza di legge e di contratto.
4. Alla scadenza o alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, il Locatore, trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla cessazione del contratto, comunque verificatasi, dovrà restituire la fideiussione, qualora non escussa, al Conduttore medesimo.
Articolo 19 Insussistenza di esclusiva
Le Parti convengono espressamente che con il presente contratto non viene concessa al- cuna esclusiva per quanto attiene allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 4, nell’ambito della Stazione di Rimini.
Articolo 20 Clausola all’ordine
Il Conduttore prende espressamente atto ed accetta sin da ora che Centostazioni possa cedere il presente contratto a società partecipata e/o controllata ovvero a società terza.
Articolo 21 Adempimenti fiscali e spese
1. In relazione al presente contratto e con la sottoscrizione dello stesso, il Locatore eserci- ta - ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e
s.m.i. - l’opzione per l’imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
2. I relativi canoni saranno quindi assoggettati ad IVA con l’aliquota prevista dalle disposi- zioni di legge.
3. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi di legge, pre- vio pagamento dell’imposta di registro dovuta in misura proporzionale nella vigente misu- ra dell’1% dell’importo del canone annuo.
4. Le spese di registrazione del presente contratto (prima registrazione ed annualità suc- cessive nonché conguagli canone) sono a carico di entrambe le Parti, nella misura del 50% ciascuna, come per legge. La registrazione sarà effettuata a cura del Locatore. Tutte le altre spese del presente contratto (ivi incluse quelle di bollo e di spedizione delle fatture) sono a carico del Conduttore. Le somme anticipate dal Locatore saranno immediatamente rim- borsate dal Conduttore, mediante rimessa bancaria su richiesta del Locatore.
Articolo 22
Responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001
1. Il Conduttore da atto di conoscere e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipen- denti e collaboratori in merito ai contenuti del D.Lgs. 231/2001 ed alle sanzioni previste in caso di violazione dello stesso.
2. Le obbligazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dalle Parti pri- vilegiando sempre la tutela e salvaguardia dell’immagine di Centostazioni e delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In particolare il Conduttore informerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Centostazioni (consultabile sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/XXXXXXXXXX.xxx) che si considera integralmente richiamato in questo atto per costituirne parte integrante e so- stanziale.
3. Le Parti espressamente convengono che la violazione del D.Lgs. 231/2001 statuita con sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, a carico del Conduttore o, in caso di Società, di uno o più degli amministratori, determinerà l’automatica risoluzione del pre- sente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 23
Foro competente - Tentativo di conciliazione e relativa competenza territoriale Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente con- tratto, sarà competente in via esclusiva il Foro del circondario del Tribunale ove insiste l’immobile locato, come previsto per legge, così come in tutti i casi in cui sia necessario esperire il tentativo di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche.
Articolo 24 Domicilio
Agli effetti della presente locazione il Conduttore dichiara di avere il seguente indirizzo PEC xxxxxxxxxxxx0@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e di eleggere domicilio in Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 - Xxxxxx (XX) mentre Centostazioni dichiara di avere il seguente indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e di eleggere domicilio in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x.0
– 00000 – Roma, ai quali indirizzi dovranno essere notificati tutti gli atti attinenti al pre- sente contratto.
Articolo 25 Allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
A) planimetria Immobile;
B) modello fideiussione bancaria
……………. lì..................
Il Conduttore Centostazioni S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Conduttore dichiara di conoscere ed espressa- mente approvare le seguenti clausole: art. 4 (Destinazione dell’Immobile – divieto di sub- locazione e cessione – risoluzione in danno); art. 5 (Canone); art. 6 (aggiornamento xxxx- ne); art. 7 (Utenze ed oneri); Articolo 8 (Modalità di addebito e di pagamento dei corri- spettivi ed oneri); 9 (Mora e risoluzione in danno); 10 (Condizioni dell’Immobile – gradi- mento – consegna, risoluzione in danno - allestimento, interventi di adeguamento, esone- ro responsabilità e rinuncia a danni – riconsegna, penale); art. 11 (Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Immobile – risoluzione in danno); art. 12 (Migliorie ed addizioni- riso- luzione); art. 13 (Obblighi e divieti – risoluzione in danno); art. 14 (Divieto di pubblicità – risoluzione in danno); art. 15 (Assicurazioni, risoluzione); art. 16 (Modifica o sostituzione dell’Immobile); art. 17 (Danni e responsabilità); art. 18 (Garanzie – clausola risolutiva); art. 19 (Insussistenza di esclusiva); art. 20 (Assenso alla cessione del contratto); art. 21 (A- dempimenti fiscali e spese); art. 22 (Responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs 231/2001 – clausola risolutiva); art. 23 (Foro competente – tentativo di concilia- zione, competenza territoriale).
………….. lì.................. Il Conduttore
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196), si informa che i dati personali forniti in occasione delle procedure di perfe- zionamento del presente Contratto o comunque acquisiti in sede pre-contrattuale a tal fi- ne da Centostazioni S.p.A. saranno utilizzati per finalità amministrativo-contabili.
In particolare, i predetti dati potranno essere trattati per:
a)l’esecuzione di obblighi di legge in genere;
b) gli adempimenti derivanti dal contratto;
c)la gestione dell’eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
d) esigenze di tipo operativo e gestionale di Centostazioni S.p.A.
I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l’ausilio di mez- zi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all’uopo nominati da Centostazioni in qualità di Re- sponsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successiva- mente per l’espletamento di obblighi di legge e contrattuali e potranno essere comunicati per le medesime finalità a soggetti esterni, autonomi titolari autorizzati a trattare i dati in
base ad obblighi di legge o contrattuali e alle Società del Gruppo nei casi di (i) risoluzione per inadempimento del presente contratto, (ii) mancata presa in consegna, per proprio fat- to o colpa, dell’Immobile oggetto del presente contratto e (iii) violazione del Codice Etico del Gruppo FS.
I Responsabili del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra sono il Responsabile della Direzione Commerciale ed il Responsabile della Direzione Ammini- strazione, Finanza e Controllo, domiciliati in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, presso i quali potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
……………lì……
Il Conduttore Centostazioni S.p.A.