INDICE
POLIZZA TUTELA LEGALE XXXXXXX XXXXXXX - Ed. 1/10
INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
A FAVORE DI TERZI MOD 09300 (POLIZZA EURO ASSISTANCE N. 25826)
Nota informativa | pag. | 4 |
Informazioni relative all’Impresa | pag. | 4 |
Informazioni relative al contratto | pag. | 4 |
DEFINIZIONI | pag. | 5 |
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Altre Assicurazioni | pag. | 6 |
Legge regolatrice e giurisdizione | pag. | 6 |
Rinvio alle norme di legge - forma del contratto | pag. | 6 |
Esclusione di compensazione alternative | pag. | 6 |
Termini di prescrizione | pag. | 6 |
Valuta di pagamento | pag. | 6 |
SEZIONE 1 – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Definizioni | pag. | 7 |
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI | ||
Insorgenza del sinistro – decorrenza della garanzia | pag. | 8 |
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti | pag. | 8 |
alla prestazione della garanzia assicurativa
Gestione del sinistro e libera scelta del legale Recupero di somme
Oggetto dell’assicurazione
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione Soggetti assicurati
Prestazioni garantite Estensione territoriale Esclusioni
Decorrenza e durata della garanzia COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
pag. 9
pag. 9
pag. 10
pag. 10
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 12
pag. 12 pag.13
pag. 14
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI MOD 09300
POLIZZA EUROP ASSISTANCE N.25826
Il presente documento è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Contraente che viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance Italia S.p.A. L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCO- LARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19
MAGGIO 2008
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
La copertura assicurativa è emessa da EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx.
La Compagnia EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGGE APPLICABILE
Il Contraente ed Europ Assistance Italia S.p.A. hanno convenuto di assoggettare la copertura assicurativa alla legge italiana.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – fax n. 00.00.00.00.00 - e.mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conci- liativi ove esistenti.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 c.c. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Contraente: Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx, Via Stoppani 6 – 00000 Xxxxxx che sottoscrive la polizza per conto altrui.
Europ Assistance: Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Uffi- ciale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Sinistro: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ulti- mo comma dell’ Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”)
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicura- trice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l’inadempimento quale omissione dolosa.
Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono sog- gette alla giurisdizione italiana.
Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 c.c. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Art. 6. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
SEZIONE I – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
DEFINIZIONI
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della ver- tenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazio- ni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto Colposo: colposo o contro l’intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzio- ne e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall’autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l’intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell’inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno “extra- contrattuale”, perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notifi- cata all’imputato mediante “informazione di garanzia”. Tale comunicazione deve contenerel’in- dicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “delitto colposo” e “delitto doloso”).
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 7. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispet- tive garanzie, che siano insorti :
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni ammini- strative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 8. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. L’Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verifi- cato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Art. 9. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
L’Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposi- zione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile infor- mazione e procurare i documenti necessari.
Art. 10. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di- bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempi- mento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promos- so da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assi- stance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.
La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventiva- mente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di
un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinun- cia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della poliz- za e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
> in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
> in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 11. RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
Art. 12. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di euro 15.000,00 per sinistro senza limite annuo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a euro 2.500,00 in eccedenza al massimale sopra riportato. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento
giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’As- sicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINI- STRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le Spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.
• Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9
D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ul- tima.
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può otte- nere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 13. DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti pe- nali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 14. SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
- la persona fisica in qualità di Dirigente e/o di Quadro in attività o di Prosecutore volontario Affiliato alla Contraente, nonché il coniuge o il convivente more uxorio e i figli come risultante dallo stato di famiglia.
In caso di controversie fra più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, la garanzia si intende prestata a favore del Dirigente/Quadro Assicurato.
Art. 15. PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “Oggetto dell’Assicurazione” valgono nell’ambito della vita privata per le seguenti garanzie:
1. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti pe- nali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le per- sone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La presta- zione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le controversie di lavoro subordinato in sola sede giudiziale delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
5. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
6. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell’am- bito dell’attività di lavoro subordinato;
7. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di contro- parte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a euro 250,00 ed inferiore a euro 15.000,00;
8. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di residenza, abitazione e relative pertinenze dell’Assicurato.
Art. 16. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Bel- gio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Pae- si Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Monte- negro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudi- ziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 17. ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’articolo “Prestazioni garantite”, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
a) controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
b) controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’ Articolo “Prestazioni garantite”;
c) controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
d) controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’ Articolo “Prestazioni garantite” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
e) le vertenze verso gli Istituti contrattuali, Fondo Xxxxx Xxxxx, Fasdac, Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx;
f) controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia am- ministrativa salvo quanto previsto dall’ Articolo “Prestazioni garantite”;
g) controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
h) controversie relative o comunque connesse ad immobili ove l’Assicurato non risieda;
i) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria una autorizzazione amministrativa ivi compresa l’ipotesi in cui non sia stata richiesta benché prevista a norma di legge;
j) controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l’uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria;
k) fatti originati dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
l) controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
m) controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordi- nato, fatto salvo per quest’ultimo caso quanto previsto dall’ Articolo “Prestazioni garantite”;
n) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
o) controversie di valore inferiore a euro 250,00;
p) controversie contrattuali con Europ Assistance;
q) controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’ Articolo “Prestazioni garantite”.
Art. 18. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La presente garanzia decorre
- per i dirigenti in attività o Prosecutori volontari Affiliati alla Contraente dalle ore 24:00 del 30 giugno 2009 o dalla data di affiliazione al Fondo Contraente se successiva al 1° luglio 2009;
- per i quadri dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2009 o dalla data di affiliazione al Fondo Contraente se successiva al 1° gennaio 2010;
e scadrà alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2010. In seguito si rinnoverà di un anno e così successivamente di anno in anno. L’Assicurazione cessa altresì nei confronti di ogni singolo Assicurato nel momento in cui viene meno il rapporto di Xxxxxxxxx in essere con il Contraente.
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronta ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE:
Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente Europ Assistance al numero:
> dall’Italia 800.085820
> dall’Estero al numero di fax 00.0000.0000
Si dovranno comunicare subito le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- recapito telefonico.
Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
POLIZZA TUTELA LEGALE XXXXXXX XXXXXXX - Ed. 1/10