AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA SECONDA SEDE FARMACEUTICA COMUNALE NEL COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE (SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA SECONDA SEDE FARMACEUTICA COMUNALE NEL COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE (SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)
L’anno duemila , addì del mese di in San Donà di Piave (VE), nella casa comunale sita in ………, avanti a me dott , Segretario comunale, autorizzato a ricevere
gli atti del Comune ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 08.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi i signori:
1)............................... nato a ....... il domiciliato per effetto della sua carica in San Donà di Piave
(VE), presso la sede municipale il quale interviene nel presente atto in qualità di dirigente del
Settore 4 – Risorse Umane e Finanziarie del Comune di San Donà di Piave in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune stesso (cod. fisc. 00625230271) ai sensi dell’art. 107, co. 3, lett. c) D.Lgs. 267/2000 ed in forza del decreto sindacale n. 45 del 30.04.2014, d’ora in poi chiamato “Comune”;
2) ……………………………… nato a …………… il …………. (cod. fisc. …………………) il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante, de
............................................... con sede in .................... codice fiscale/partita IVA d’ora
in poi chiamato “concessionario”;
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario comunale rogante sono personalmente certo.
Premesso che:
- con decreto n. 43 del 24 marzo 2010 del Dirigente Regionale Direzione Piani e Programmi socio sanitari della Regione Veneto è stata individuata la sede farmaceutica n. 10, quale sede di nuova istituzione nell’ambito territoriale del Comune di San Donà di Piave;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.04.2010 si è provveduto all’esercizio del diritto di prelazione sull’assunzione della gestione della sede farmaceutica vacante di nuova istituzione n. 10;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 29.12.2016 è stata disposta quale forma di gestione per la farmacia comunale in parola, l’affidamento in concessione del servizio a soggetti privati, individuati mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 26.10.2017 è stato approvato lo schema del documento contenente gli standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni, ai fini della predisposizione da parte del concessionario della seconda farmacia comunale della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”;
- con determinazione a contrarre n. del si è provveduto ad approvare lo schema di contratto e relativi allegati;
- con la predetta determinazione veniva incaricata, per l’espletamento della procedura di gara, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia sulla base della convenzione sottoscritta.
- che con determinazione n. in data la S.U.A. ha definitivamente aggiudicato il all’appaltatore che ha offerto , così come risulta da verbale di gara in data ;
- che con determinazione n. del questo Ente ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva del ;
- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di San Dona’ di Piave (VE) e il Concessionario medesimo;
- il Comune rimane titolare della “2a sede farmaceutica – farmacia comunale” la cui gestione affida in concessione.
Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare l’affidamento, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Definizioni
2.1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:
a) “Comune”, il Comune di San Dona’ di Piave (VE) titolare della 2a Sede farmaceutica;
b) “Concessionario”, l’affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data ;
c) “Servizio” o “Farmacia”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della 2a sede farmaceutica);
d) “Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
e) “Parti”, il Comune ed il Concessionario;
f) “Azienda” l’insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l’esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.
Art. 3 – Oggetto del Contratto
3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.
3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:
a) Approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant’altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell’assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l’infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l’igiene della persona; articoli igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica;
b) produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della Tabella speciale per le farmacie (Allegato 9, decreto Ministro dell’Industria n. 375/88), nonché l’eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, D.Lgs. n. 114/98) compatibili con l’esercizio della farmacia, ed ogni altro tipo d’attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentite dalla concessione sanitaria e dall’autorizzazione commerciale per l’esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;
c) la preparazione estemporanea di medicamenti e preparazioni magistrali;
d) la consulenza sull’uso dei farmaci e sulla loro scelta;
e) l’informazione e l’educazione sanitaria;
f) l’attività di farmacovigilanza.
3.3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell’Azienda commerciale, siccome definita all’art. 2, comma 1, lett. f), che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.
3.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.
3.5 Il concessionario è proprietario/conduttore/comodatario dell’immobile in cui eseguirà il servizio, così censito al catasto foglio , mappale subb. .
Art. 4 – Corrispettivo del Contratto
4.1 Il Concessionario corrisponderà al Comune l’importo offerto in sede di gara per il quale si è aggiudicato la concessione e qui di seguito specificato:
4.1.1. un canone forfetario “una tantum” pari a € (= ), oltre rialzo d’asta e IVA nella misura di legge;
4.1.2. un canone annuo pari a € (= ), oltre rialzo d’asta e IVA nella misura di legge.
4.2. Il suddetto canone annuo dovrà essere versato:
a) per la componente di cui al primo punto del precedente elenco contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto di servizio in un’unica soluzione, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità finanziaria stabilite dall’art. 3 della legge n. 136/2010, sul conto corrente comunicato al concessionario dal Comune al momento della stipula del contratto medesimo;
b) per la componente di cui al secondo punto del precedente elenco, la stessa dovrà essere versata in unica rata entro il 30 aprile di ogni anno ad eccezione della prima rata da versarsi in proporzione al periodo di sottoscrizione al momento della firma del presente contratto.
4.3. Nel caso di cessazione anticipata a causa del concessionario, il Comune ha diritto a trattenere o richiedere l’intero canone dell’anno in corso.
Art. 5 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio
5.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta.
5.2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l’attività nella sede sita in Comune di San Dona’ di Piave, via ………. n…. entro 180 (centoottanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto.
5.3. Sono a cura e spese del Concessionario le utenze necessarie per il buon funzionamento del Servizio, quali luce, acqua, gas, telefono, e quant’altro risulti necessario allo svolgimento dell’attività.
5.4. Spettano al concessionario gli oneri per la realizzazione di migliorie ed attrezzature per rendere il Servizio perfettamente funzionante, quali eventuali impianti segnaletici e pubblicitari, impianti di videosorveglianza ed allarme, senza nulla a pretendere dal Comune.
5.5. Sono, in particolare, a carico del concessionario gli oneri per realizzare eventuali opere di adeguamento dell’unità immobiliare destinata allo svolgimento dell’attività commerciale quali, a titolo esemplificativo, l’installazione di impianti e strutture necessarie per l’adeguamento dei locali alle prescrizioni di legge, presenti e future, in materia igienico-sanitaria ed amministrativa.
5.6. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all’offerta tecnica presentata ed in particolare: ………… (andranno indicati gli elementi in base ai quali è stato aggiudicato il Servizio)
5.7. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, pur nell’ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l’autorizzazione deve essere preventivamente concordato con il Comune e deve essere realizzato con le procedure e le autorizzazioni di cui all’art. 1 della legge 02.04.1968 n. 475 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale.
5.8. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, e di quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all’art. 2 comma 461, di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, accoglienza, valutazione e
miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
5.9. Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a …………………………………………
5.10. Il Concessionario si impegna altresì a emanare, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità allo schema di cui alla deliberazione di giunta Comunale n. 213/2017 citata in premessa, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente.
5.11. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, di cui al precedente comma, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere approvata dall’ente, sottoscritta dal concessionario, e costituirà parte integrante del presente contratto.
Art. 6 – Piano Economico Finanziario
6.1. La concessione del servizio di gestione della sede farmaceutica comunale del Comune assume a riferimento il piano economico-finanziario (PEF) predisposto dal Concessionario.
6.2. Il PEF evidenzia, in particolare, che:
a) la totalità dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi farmaceutici e complementari resi al mercato;
b) il rischio operativo è completamente trasferito in capo al concessionario.
6.3. Il PEF configura l’equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base di un sistema che non prevede alcun contributo pubblico, né diretto né indiretto, da parte del Comune al concessionario.
6.4. La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico-finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.
6.5. In base a quanto previsto dal piano economico-finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. zz) e dell’art. 165, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 il concessionario assume in carico a sé, integralmente, il rischio operativo inerente la gestione delle attività oggetto della concessione.
Art. 7 – Revisione del Piano Economico Finanziario
7.1. In relazione a quanto previsto dall’art. 165, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 si considerano fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio economico-finanziario e che possono comportare la revisione del PEF da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio:
a) la modifica della legislazione in materia di servizio farmaceutico tale da determinare maggiori vincoli, intesi o assimilabili agli obblighi di servizio pubblico, nella gestione della farmacia, produttivi di effetti condizionanti i ricavi;
b) cause di forza maggiore quali eventi climatici estremi o eventi calamitosi che comportino gravi danni alla sede della farmacia e ne impediscano la gestione normale per un periodo superiore ai 30 giorni.
7.2. Non sono considerati fatti non riconducibili al concessionario incidenti sull’equilibrio del PEF:
a) modifiche alla legislazione in materia di esercizio del servizio farmaceutico o alla pianta organica delle farmacie che possano comportare l’apertura di nuove farmacie nel territorio del Comune o la liberalizzazione di attività connesse al servizio farmaceutico;
b) le variazioni connesse all’andamento del mercato dei farmaci e dei prodotti complementari.
7.3. In ogni caso la revisione del PEF non può dare luogo a forme di contribuzione al concessionario da parte del Comune.
7.4. Qualora si verifichino fatti riconducibili alle fattispecie previste nel precedente comma 1, il piano economico- finanziario può essere sottoposto a revisione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.
7.5. In caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
7.6. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto.
Art. 8 – Responsabilità del Concessionario
8.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
8.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:
a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di € per l’intera durata del contratto, oltre alle
assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario provvederà a darne copia al Comune;
c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia.
Art. 9 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune
9.1. Il Concessionario si impegna:
a) ad erogare tutti i servizi previsti nell’offerta tecnica dallo stesso presentata siccome richiesti dal Comune con gli atti di gara e con gli atti ad essi presupposti ed in particolare:
................. (indicare gli elementi sulla base dei quali è stato aggiudicato il servizio)
Si obbliga inoltre:
- ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall’ULSS;
- a distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
- a rispettare quanto previsto dalla “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” di cui al precedente articolo 5;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, entro il 30 giugno, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza, contenente, tra l’altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall’utenza;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, entro il 30 giugno un report sui servizi resi di cui all’offerta tecnica formulata in sede di gara;
- a trasmettere al Comune entro il 16 giugno di ogni anno copia della dichiarazione IVA relativa al periodo fiscale dell’anno precedente, con specificazione del fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto e a trasmettere altresì entro il 30 ottobre di ogni anno copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione IVA di cui sopra all’Agenzia delle Entrate;
- a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, accoglienza, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza;
- di impegnarsi ad osservare il Protocollo di Integrità sottoscritto dal Comune di San Dona’ di Piave, facente parte dei documenti di gara, reperibile al link xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/0000/0;
- di impegnarsi a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il "Codice di comportamento" del personale del Comune di San Dona’ di Piave, adottato con Deliberazione di G.C. n. 227 del 23.12.2013 reperibile al link xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2013/09/codice-di-comportamento-approvato-il-23.12.2013.pdf;
9.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto;
9.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.
Art. 10 – Interruzione del Servizio
10.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
10.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all’ULSS territorialmente competente.
10.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
10.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
Art. 11 – Esecuzione d’Ufficio
11.1. Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.
Art. 12 – Obblighi del Comune
12.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.
12.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
a) favorirne l’attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l’apertura della Farmacia, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
1 Adesione al “Protocollo di Legalità” ed estensione applicazione “Patto di Integrità” con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2016
b) cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
12.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
12.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
Art. 13 – Divieto di cessione del Contratto
13.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto. E’ altresì fatto divieto al Comune di cedere a terzi la titolarità della sede farmaceutica.
Art. 14 – Durata del Contratto
14.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 20 decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.
14.2. Allo scadere della durata del contratto il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del Servizio e il Comune potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a tale momento, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.
14.3. In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell’Azienda per lo svolgimento della Farmacia mentre dovranno essere riconosciute al Concessionario le seguenti voci:
a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First Out);
c) il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.
14.4. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del Comune o del nuovo affidatario, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
Art. 15 – Modifiche del contratto di concessione durante il suo periodo di efficacia
15.1. In relazione a quanto previsto dall’art. 175 del d.lgs. n. 50/2016, la presente concessione può essere modificata senza una procedura di nuova aggiudicazione se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono previste come variazioni funzionali e quantitative della gestione del Servizio nell’ambito dello sviluppo dell’attività; tali variazioni non possono comunque comportare modifiche che alterino la natura generale della concessione e in ogni caso tali variazioni non consentono la proroga della durata della concessione.
15.2. La concessione può inoltre essere modificata nei seguenti casi:
a) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, nell’ambito del piano di investimenti connesso al piano economico-finanziario, ove tali lavori e servizi supplementari siano a totale carico del concessionario e rientrino nel suo rischio operativo; tali lavori o servizi supplementari non possono comunque comportare modifiche che alterino la natura generale della concessione e in ogni caso non consentono la proroga della durata della concessione;
b) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica derivi da circostanze che il Comune non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
c) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui il Comune aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione in conformità di quanto previsto dal comma 1;
2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
3) nel caso in cui il Comune si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell’art. 175, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 16 – Risoluzione del rapporto per altre cause
16.1. Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza ventennale del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale di cui al precedente articolo 7, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche “Nuovo Concessionario”).
16.2. Al subentro nella gestione del Servizio il Concessionario avrà diritto ad ottenere dal nuovo gestore (ivi compreso il Comune per l’ipotesi in cui quest’ultimo assuma direttamente il Servizio) quanto previsto dal precedente articolo 14 comma 3.
16.3. Nel caso di risoluzione per morte del concessionario si applica integralmente l’art. 14, comma 3 (per il caso di farmacisti associati la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti i concessionari).
Art.17 – Risoluzione per inadempimento
17.1. Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà al Concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.
17.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà, in alternativa a quanto previsto all’articolo 18, decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al Concessionario. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune secondo le suddette modalità.
17.3. La risoluzione del Contratto comporta, oltre la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all’acquisto da parte del Comune, ovvero del Nuovo Concessionario indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del Concessionario da esso utilizzati per lo svolgimento del Servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il Nuovo Concessionario procederanno al versamento al Concessionario di un importo calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 14 comma 3, lettere a), b) e c), fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.
Art.18 – Penali e Risarcimento del maggior danno
18.1. In alternativa alla risoluzione del Contratto, il Comune, qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal Comune, potrà applicare al Concessionario le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto; si precisa ovviamente che di quelle fra le seguenti penali che si riferiscono alle prestazioni oggetto di valutazione in sede di gara, si applicheranno solo le penali relative alle prestazioni effettivamente offerte dal concessionario e per le quali è avvenuta l’aggiudicazione, fermo tutto il resto:
- per il mancato avvio dell’attività entro i termini (SEI MESI dalla stipula) previsti dal presente Contratto: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- per la mancata redazione, o trasmissione, o pubblicazione della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”, in modo conforme al presente Contratto e agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al precedente art. 5 del presente contratto: € 2.500,00;
- in caso di perdurante mancata adozione della Carta della qualità dei Servizi di cui al precedente art. 5 oltre il termine ivi previsto si applica l’ulteriore penale pari a € 1.000,00 per ogni mese di ritardo;
- per la mancata apertura nella giornata: € 500,00 per ogni giorno;
- inosservanza dell’orario di servizio: € 200,00 per ogni infrazione;
- per la mancata esecuzione di ognuno dei servizi indicati nella parte tecnica dell’offerta presentata in gara: € 200,00 per ogni evento rilevato.
18.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata (pec). Qualora il Concessionario non ottemperi entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.
18.3. Il Comune, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subìto e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
18.4. Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di cessazione, revoca d’ufficio e risoluzione per inadempimento previste dall’art. 176 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 19 – Clausola risolutiva espressa
19.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell’erogazione del Servizio quali:
a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
d) inosservanza del divieto di cui all’articolo 13 del Contratto.
e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
f) ricorso all'abusivismo professionale;
g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
i) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla Carta dei Servizi redatta dal Concessionario ai sensi di quanto previsto dall’art. 5.
19.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di
qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
19.3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c).
19.4. È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito e pertanto gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti dal Comune a titolo di acconto sul risarcimento dovuto.
Art. 20 – Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 14, 16, 17, 18 e 19
20.1. I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al Nuovo Concessionario dallo stesso designato, purché conclusi nell’effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.
20.2. I soggetti che al momento della restituzione della Farmacia sono dipendenti a tempo indeterminato della stessa proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il nuovo Concessionario, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.
20.3. L’attività dovrà proseguire nei medesimi locali. A tal fine il contratto di locazione degli stessi dovrà prevedere il subentro a favore del Comune ovvero del nuovo Concessionario. (per il caso in cui l’aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta un locale in proprietà, nel presente contratto andrà prevista la seguente clausola: “il Concessionario si impegna a mettere a disposizione del nuovo concessionario i locali ove si svolge il Servizio”)
20.4. All’atto della riconsegna del Servizio, il Concessionario sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al Nuovo Concessionario:
- che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al Concessionario;
- che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
- che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall’applicazione del contratto collettivo.
Art. 21 – Cauzione definitiva
21.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell’importo di € rilasciata dalla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agenzia
di xxxxxxxxxx in data xxxxxxxxx pari al 10% dell’importo netto del presente contratto.
21.2. In caso di inadempienze, omissioni e di quanto previsto da presente contratto, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli verrà assegnato, qualora il Comune dovesse, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Art. 22 – Foro competente
22.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.
Art. 23 – Norme finali
23.1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.
Art. 24 – Elezione di domicilio
24.1. Il Comune elegge domicilio in Xxx Xxxx xx Xxxxx (XX), X.xxx Xxxxxxxxxxxx x. 00;
24.2. Il Concessionario elegge domicilio in ...................…
Art. 25 - Spese
25.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario. se atto pubblico vanno quantificate
Art. 26 - Valore del Contratto
26.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro (sarà quantificato esattamente all’atto dell’aggiudicazione).
Art. 27 – Tracciabilità flussi finanziari
27.1. Il Concessionario dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L.n.136 del 13/08/2010, in particolare il concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co. 1 dell’art. 3 L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il presente contratto sarà risolto ex art 1456 c.c. qualora le transazioni relative il presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
Art. 28 - Registrazione
28.1. Ai fini fiscali si dichiara che l’appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell’IVA a carico del Comune, per cui l’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 29 - Trattamento dei dati personali
29.1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003, il Comune informa che i dati personali inerenti l’appaltatore e detenuti dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia degli appalti. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di San Donà di Piave e responsabile degli stessi il Dirigente del 4° settore.