OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA INTE-
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA INTE-
RESSANTE LARIO RETI HOLDING SPA E SOCIETA’ DA ESSA CONTROLLATE
Il Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:
1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI – PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO –
MOTIVAZIONE
Il Comune di MALGRATE è socio di Lario Reti Holding S.p.A. (nel seguito anche LRH), di cui detiene una quota pari al 2,47 % del capitale sociale; la società LRH è la società controllante dell’omonimo gruppo (Gruppo Lario Reti).
Il Gruppo Lario Reti ha per oggetto l’esercizio di servizi pubblici locali svolti in ambito sovra-comunale, vale a dire (i) il servizio idrico integrato esercitato direttamente dalla capogruppo LRH S.p.A. e (ii) il servizio di distribuzione del gas naturale, esercitato tra- mite Lario Reti Gas Srl, controllata con il 100% da LRH S.p.A.. Inoltre, è attivo nei servizi energetici liberalizzati della vendita del gas e dell’energia elettrica ai clienti finali mediante Acel Service S.r.l. (Acel Service), controllata con il 92,46%, e AEVV Energie
S.r.l. (che opera nello stesso settore), della quale detiene una quota del 49%.
In sintesi, il Comune di Lecco partecipa indirettamente alle seguenti società:
Denominazione società | Quota di partecipazione diretta da parte di Xxxxx Xxxx Holding Spa | Quota di partecipazione indiretta da parte del Co- mune di Malgrate |
ACEL Service Srl | 92,46% | 2,284 % |
Lario Reti GAS Srl | 100% | 2,47% |
AEVV Energie1 Srl | 49% | 1,21% |
Di seguito è riassunta la situazione attuale delle diverse società coinvolte e sono illu- strate le diverse fasi e condizioni del percorso di aggregazione societaria:
A. ACSM-AGAM S.p.A. (“ACSM-AGAM”) è una società quotata a partecipazione pub- blica, attiva principalmente nelle province di Como e di Monza-Brianza ed anche nelle province di Venezia ed Udine tramite società del proprio gruppo, operante nei seguenti settori:
• distribuzione gas con circa 180.000 PdR gestiti di cui 140.000 in Lombardia;
• servizio idrico con circa 16.000 clienti serviti;
• vendita energia elettrica e gas con circa 16.000 clienti di energia elettrica e
160.000 clienti gas;
• cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore con 430 clienti serviti dalla rete di TLR;
• smaltimento tramite termovalorizzazione con oltre 80.000 tonnellate di rifiuti
urbani smaltiti all’anno;
B. A2A S.p.A. (“A2A”) è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva in Italia
ed in Europa ed operante, tra gli altri, nei seguenti settori:
1 AEVV Energie Srl è posseduta per il 51% da AEVV Spa, ed AEVV Spa è posseduta per il 43,82% del capitale sociale dal Comune di Sondrio.
• generazione e trading con circa 10 GW di capacità installata e oltre 3.500 Mmc
di gas venduti all’ingrosso;
• vendita energia elettrica e gas con circa 1.000.000 clienti di energia elettrica e circa 1.100.000 clienti gas (punti di prelievo);
• servizi di igiene ambientale, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (circa
1.300.000 tonnellate di rifiuti raccolti e 2.600.000 tonnellate di rifiuti trattati);
• teleriscaldamento e altri servizi energetici (circa 400.000 appartamenti equiva- lenti teleriscaldati);
• distribuzione energia elettrica con oltre 13.000 GWh di energia elettrica distri- buita;
• distribuzione gas con circa 1.250.000 PdR gestiti;
• servizio idrico integrato (circa 63 milioni di mc di acqua distribuiti);
• altri servizi (videosorveglianza, trasmissione dati, telefonia, accessi internet);
C. ASPEM S.p.A. (“ASPEM”) è la multi-utility attiva in Provincia di Varese, controllata da A2A, operante, direttamente e attraverso altre società del proprio gruppo, nei seguenti settori:
• servizio idrico con circa 220.000 abitanti serviti;
• servizi di igiene ambientale con circa 150.000 abitanti serviti;
• distribuzione gas con circa 43.000 PdR attivi;
• teleriscaldamento con 145 punti di riconsegna attiva sulla rete;
D. Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. (“AEVV”) è una società a parte- cipazione pubblica, Emittente Strumenti Finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 2-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, attiva nella provincia di Sondrio, operante sia direttamente sia attraverso le società del proprio gruppo, nei seguenti settori:
• distribuzione gas con circa 9.500 PdR serviti;
• vendita energia elettrica e gas servendo circa 23.600 clienti di energia elettrica e 7.800 clienti gas;
• gestione calore e altri servizi energetici;
• distribuzione energia elettrica su 4 comuni;
• gestione farmacie (3 farmacie);
• illuminazione pubblica (8.000 punti luce in 4 comuni);
• gestione parcheggi (2 parcheggi);
E. Lario Reti Holding S.r.l. (“LRH”) è una società a capitale interamente pubblico che opera nel servizio idrico integrato nelle province di Lecco e Como e tramite le pro- prie società controllate Lario Reti Gas S.r.l. e Acel Service S.r.l. nei seguenti set- tori:
• distribuzione gas con circa 78.000 PdR serviti;
• vendita energia elettrica e gas servendo circa 6150 clienti di energia elettrica e
76.500 clienti gas;
• gestione calore (18 impianti);
• gestione impianti fotovoltaici (14 impianti);
F. Il Comune di Como detiene il 24,8% del capitale sociale di ACSM-AGAM;
G. Il Comune di Monza detiene il 27,1% del capitale sociale di ACSM-AGAM;
H. Il Comune di Sondrio detiene il 40,38% del capitale sociale di AEVV (43,82% con il 3,44% di azioni proprie);
I. Il Comune di Varese detiene il 9,81% del capitale sociale di ASPEM;
J. Nel corso degli ultimi mesi ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese (colletti- vamente, le “Parti”), hanno svolto un’analisi per verificare l’esistenza dei presup- posti di un progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – all’attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un’aggregazione industriale e societaria (il “Progetto di Ag- gregazione”);
K. In particolare, nell’intenzione delle Parti, il Progetto di Aggregazione è finalizzato a creare, tra l’altro, un player caratterizzato da una “anima” di natura territoriale e da una “guida” di natura industriale, garantendo altresì il bilanciamento dei vari interessi coinvolti, nonché il mantenimento di una presenza sostenibile di lungo periodo;
L. Nell’ambito delle discussioni relative al Progetto di Aggregazione, le Parti hanno valutato l’opportunità di procedere allo stesso in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM-AGAM e successivi conferi- menti in società neocostituite (“NewCo”) e/o in società già esistenti (“Società Preesistenti”) dei rami d’azienda ricevuti dalla stessa ACSM-AGAM a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria o comunque già detenuti dalla stessa;
M. In particolare, è previsto che il Progetto di Aggregazione venga attuato sulla base dei seguenti passaggi:
(i) il conferimento da parte di A2A S.p.A. in X0X Xxxx0 X.x.x. xx x. 0 centrali idroe- lettriche localizzate nella Lombardia Settentrionale insieme ai rapporti, attività e passività ad essi relativi;
(ii) le fusioni per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM, AEVV e Lario Reti Gas S.r.l. (la “Fusione” e le “Società Incorporande”);
(iii) la scissione da A2A Energia S.p.A. (la “Società Scissa”) ad ACSM-AGAM del ramo d’azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese (la “Scissione”);
(iv) la costituzione delle NewCo in cui ACSM-AGAM conferirà, in parte, i rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione;
(v) l’esecuzione da parte di ACSM-AGAM dei conferimenti in natura dei rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione nonché di alcuni rami di azienda già detenuti da ACSM-AGAM nelle NewCo e nelle Società Pree- sistenti (i “Conferimenti”);
N. A questo riguardo, si rileva che nelle scorse settimane le Parti hanno raggiunto gli accordi per implementare il Progetto di Aggregazione ed è stato, quindi, negoziato il contenuto di un accordo quadro (l’“Accordo Quadro”) con cui vengono regolate:
(i) le attività ed i passaggi necessari per implementare il Progetto di Aggrega- zione,
(ii) la definizione del modello organizzativo e del piano industriale di ACSM-AGAM successivamente alla realizzazione del Progetto di Aggregazione,
(iii) la definizione della corporate governance di ACSM-AGAM mediante la sotto- scrizione di un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) e di tutte le società che saranno controllate dalla stessa a seguito del Progetto di Aggregazione.
(iv) il nuovo statuto di ACSM-AGAM;
O. Nell’ambito dell’Accordo Quadro, le Parti hanno individuato specifiche attività con- sentite la cui implementazione è prevista tra la data di sottoscrizione dell’Accordo e la data di efficacia della Fusione, così come indicato nell’“Allegato 9.4: Attività consentite nel Periodo Interinale”.
In particolare, tra tali attività, si rileva il conferimento da parte di LRH in Lario Reti Gas S.r.l. del ramo d’azienda per i servizi svolti a favore della propria controllata (di seguito il “Ramo d’Azienda”);
P. L’Accordo Quadro prevede che l’implementazione del Progetto di Aggregazione è sospensivamente condizionata all’avveramento di specifiche condizioni sospensive, tra cui, in particolare, il rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribu- nale di Monza (Reconta Xxxxx & Young S.p.A.) sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione, espresso nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell’articolo 2501-sexies, Codice Civile;
Q. Con riferimento alla Fusione e alla Scissione, si rileva che:
(i) a seguito della Fusione e della Scissione lo statuto di ACSM-AGAM subirà alcune modifiche indicate più nel dettaglio nel progetto di Fusione e nel progetto di Scissione;
(ii) per effetto della Fusione e della Scissione, ACSM-AGAM realizzerà un aumento del proprio capitale sociale di € 120.724.700,00, passando dagli attuali euro 76.619.105,00 ad euro 197.343.805,00, con emissione di n. 120.724.700 nuove azioni di ACSM-AGAM da assegnarsi, rispettivamente, ai soci delle so- cietà Incorporande e al socio unico della società Scissa sulla base dei rapporti di cambio definiti;
(iii) gli effetti giuridici della Fusione e delle Scissione decorreranno, ai sensi degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2506-quater, Codice Civile, dalla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese l’ultima delle iscrizioni previste dagli articoli 2504, e 2506-ter, quinto comma Codice Civile, o dalla successiva data eventualmente indicata nell’atto di fusione e scissione;
(iv) ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter, primo comma,
n. 6, Codice Civile, le operazioni delle Società Incorporande e della Società Scissa saranno imputate al bilancio di ACSM-AGAM, a decorrere dalla data di efficacia, rispettivamente, della fusione e della scissione;
(v) non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti, e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle so- cietà partecipanti all’operazione;
(vi) per effetto della Fusione e della Scissione verrà operata una modifica signifi- cativa dell’oggetto sociale di ACSM-AGAM, pertanto gli azionisti di ACSM-AGAM assenti o dissenzienti avranno la facoltà di esercitare il recesso ai sensi dell’ar- ticolo 2437, lett. a), Codice Civile. Tale modifica dell’oggetto sociale di ACSM- AGAM comporta anche la facoltà di esercizio del recesso da parte dei soci as- senti o dissenzienti di ASPEM e AEVV in quanto le attività sociali ulteriori non sono ad oggi previste nell’oggetto sociale di, rispettivamente, ASPEM e AEVV. Infine, è fatto salvo il diritto di recesso di cui all’articolo 2473, Codice Civile, per i soci assenti o dissenzienti di quelle società partecipanti che siano S.r.l.;
X. X consigli di amministrazione di LRH (in data 22 gennaio 2018) e di A2A (in data 23 gennaio 2018), hanno approvato il contenuto dell’Accordo Quadro e dei relativi allegati autorizzando la sottoscrizione dello stesso;
X. X consigli di amministrazione di ACSM-AGAM, ASPEM e AEVV, in data 23 gennaio 2018, hanno approvato:
(i) il contenuto dell’Accordo Quadro ed i relativi allegati;
(ii) il progetto di Fusione ed i relativi allegati;
T. I consigli di amministrazione di Xxxxx Xxxx Gas S.r.l. e di ACEL Service S.r.l. (in data 22 gennaio 2018), di A2A Idro4 S.r.l. e di AEVV Energie S.r.l. (in data 23 gennaio 2018), hanno approvato il progetto di Fusione ed i relativi allegati;
U.
V. In aggiunta, sempre in data 23 gennaio 2018, i consigli di amministrazione di ACSM-AGAM e della Società Scissa hanno approvato il progetto di Scissione ed i relativi allegati;
W. In pari data, ACSM-AGAM, X0X, XXXXX, AEVV e LRH hanno sottoscritto l’Accordo
Quadro, comprensivo dei relativi allegati;
X. In data 15 febbraio 2018, ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV e LRH hanno sotto- scritto un accordo modificativo dell’Accordo Quadro al solo fine di recepire alcune minime modifiche di carattere tecnico tra cui, in particolare: (i) alcune precisazioni nelle definizioni di “Comunicazioni alle Rappresentanze Sindacali per la Scissione”, “Esperto Indipendente” e “Valutazione dei Conferimenti”; (ii) le nuove date condi- vise per le assemblee straordinarie di Fusione, per le assemblee straordinarie di Scissione, il termine di avveramento per alcune delle condizioni sospensive (inclusa la data di rilascio del parere del perito nominato dal Tribunale di Monza sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione); (iii) l'indicazione all'Allegato 10 dell’Ac- cordo Quadro che il Comune di Sondrio detiene una partecipazione in A.E.V.V.
S.p.A. tramite la società X.XX.XX. S.p.A. pari a n. 132 azioni; (iv) l'inserimento della possibilità per le società partecipanti alla Fusione e alla Scissione di effettuare ulteriori attività rispetto a quelle ad oggi previste solo in quanto tecnicamente ne- cessarie per finalizzare l'aggregazione.
Y. Ai sensi dell’Accordo Quadro, il perfezionamento del Progetto di Aggregazione è subordinato, oltre che all’approvazione da parte delle rispettive assemblee delle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione, all’avveramento di alcune condi- zioni sospensive, tra cui:
(a) l’approvazione finale e vincolante da parte del Comune di Como, del Comune di Monza, del Comune di Sondrio e del Comune di Varese del contenuto dell’Ac- cordo Quadro e dei relativi Allegati, ivi inclusi, in particolare, il progetto di Fusione ed il progetto di Scissione;
(b) la piena adesione da parte del Comune di Como, del Comune di Monza, del Comune di Sondrio e del Comune di Varese all’Accordo Quadro (già sottoscritto da A2A, LRH, ACSM-AGAM, ASPEM e AEVV) mediante la sottoscrizione di ap- posita dichiarazione irrevocabile di accettazione incondizionata di tutte le pre- visioni (nessuna esclusa) dello stesso e delle attività ed operazioni ivi previste o comunque contemplate;
Z. L’Accordo Quadro prevede, tra l’altro, che prima delle assemblee straordinarie chiamate ad approvare il progetto di Fusione e il progetto di Scissione, A2A, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese (i “Soci Pattisti”) sottoscriveranno il Patto Parasociale nella forma già so- stanzialmente concordata dalle parti e allegata all’Accordo Quadro avente ad og- getto le azioni di ACSM-AGAM post Progetto di Aggregazione.
Il Progetto di Aggregazione risulta idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:
(i) con riferimento al segmento della distribuzione gas e dell’energia elettrica: l’ottimizzazione, l’efficientamento e lo sviluppo del servizio erogato nelle aree servite;
(ii) con riguardo al segmento della vendita del gas e dell’energia elettrica: il man- tenimento e lo sviluppo dei presidi territoriali, la valorizzazione dei brand esi- stenti, la valorizzazione e lo sviluppo della base clienti attuale, l’integrazione e la razionalizzazione degli approvvigionamenti;
(iii) per il segmento «smart city» e servizi innovativi: investimenti nel settore ICT agevolando lo sviluppo del modello smart city tramite incremento del business dell’illuminazione pubblica e di soluzioni per il settore pubblico, avvio di pro- getti innovativi (ad es. e-mobility2) con particolare riferimento alle tecnologie
«green»;
(iv) in relazione al segmento dell’efficienza energetica TLR e gestioni calore: lo svi- luppo di offerte come ESCO3, dei servizi di efficienza energetica e della micro- generazione;
(v) per il settore dell’ambiente: il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta anche per valorizzare l’assetto impiantistico esistente ed i nuovi im- pianti.
L’aggregazione societaria consente di delineare un disegno imprenditoriale di ampio re- spiro destinato a produrre valore nel tempo per gli azionisti delle società e per i territori di riferimento creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, nonché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esi- genze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale in coerenza e nel rispetto delle norme dei trattati europei e, in particolare, della disci- plina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
L’aggregazione favorisce lo sviluppo di sinergie con potenzialità di miglioramento della quantità e della varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche, tangibili e traslabili sul consumatore.
L’aggregazione genererebbe valore aggiunto grazie alla unicità derivante dalle caratte- ristiche territoriali dei soggetti coinvolti con una ridefinizione dell’oggetto sociale am- pliato e ricalibrato sulle attività che l’eventuale nuovo soggetto sarà chiamato a svol- xxxx, consentendo di meglio affrontare la concorrenza.
L’aggregazione è perfettamente coerente con la politica aggregativa sviluppata in Italia, finalizzata a creare multiutility di dimensioni tali da garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici attraverso la messa in condivisione delle potenzialità che i vari soggetti possono esprimere se si aggregano e superano la logica delle divisioni o settorialità.
La documentazione costituente il Progetto di Aggregazione risulta essere la seguente:
• Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di A.E.V.V. S.p.A. approvata in data 23/01/2018;
• Progetto Comune di Fusione per Incorporazione approvato dal CdA di A.E.V.V. S.p.A.
in data 23/01/2018 con allegato “nuovo statuto di ACSM-AGAM S.p.A.”;
• Accordo Quadro tra X0X, XXXX-XXXX, XXXXX, XXXX, XXX e con successiva ade- sione dei Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese.
2 e-mobility = mobilità sostenibile alimentata da fonti rinnovabili
3 ESCo è l’acronimo di Energy Service Company = Società di servizi energetici
All’interno dell’Accordo Quadro e dell’Accordo Modificativo dell’Accordo Quadro sono contenuti dati e informazioni inerenti ACSM-AGAM S.p.A. entità aggregante le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Ita- liana e la cui pubblicazione o divulgazione può generare un pregiudizio concreto e diretto alla riservatezza di ACSM-AGAM S.p.A. nonché portare potenzialmente ad un’altera- zione dello stesso Mercato Telematico Azionario.
Di conseguenza, per ragioni di riservatezza, si ritiene di sottrare alla pubblicazione:
• la totalità del documento denominato “Allegato I(iii): Piano Strategico per il Piano Industriale”;
• la totalità del denominato “Allegato 9.4: Attività consentite nel Periodo Interinale”;
• alcune parti dei restanti documenti mediante oscuramento e/o apposizione di dici-
xxxx “omissis” o similare.
Nel caso in cui la Fusione venisse approvata senza le maggioranze di cui all’articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, sorgerebbe in capo ai soci pattisti l'ob- bligo di partecipare ad un’offerta pubblica di acquisto (OPA) solidale, e, quindi, anche la società Lario Reti Holding Spa potrebbe essere chiamata ad acquistare le azioni degli aderenti all'OPA in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta.
Nell’attuale quadro normativo di riferimento:
• per quanto riguarda la società LRH di cui il Comune è socio, l’aggregazione è effet-
tuata per il tramite della fusione e ciò in forza:
- del disposto del richiamato art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed in parti- colare dei commi 1 e 2 lett. g);
- dei contenuti delle “Linee di indirizzo strategiche per l’aggregazione di società nel campo dell’energia elettrica e del gas” approvate dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 2 del 11.1.2018;
• la Fusione è legata all’individuazione di un soggetto con caratteristiche infungibili in quanto non costituisce un atto di mera disposizione diretto a trasferire la titolarità di una partecipazione azionaria o di affidamento di servizi, ma un modello organiz- zativo che deve essere valutato in maniera autonoma, sulla base del suo effettivo significato economico;
• tali conclusioni risultano confermate anche dal giudice amministrativo che nell’am- bito di un ricorso proposto contro un caso di fusione ha prima respinto la domanda cautelare (ordinanza n. 273/05 del TAR Lombardia – Sezione di Brescia) e succes- sivamente respinto l’appello per l’annullamento della predetta ordinanza (ordinanza
n. 1610/05 del Consiglio di Stato, xxx.XX); il TAR Lombardia – Sezione di Brescia, con l’ordinanza 273/05, ha infatti evidenziato che “la fusione ha un senso se è utile sulla base di una valutazione economica e all’interno di una prospettiva industriale di lungo periodo, circostanze che non possono normalmente emergere attraverso un confronto concorrenziale condotto secondo le procedure amministrative”; il ri- chiamato Consiglio di Stato ha altresì ribadito che “con la fusione si realizza un modulo organizzativo che integra strutture societarie e non un ricorso al mercato per la scelta di un gestore di servizi pubblici locali”; di nuovo il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con ordinanza n. 420/2005, ha statuito che “la fusione in quanto modello organizzativo autonomo non è sottoposta alle regole dell’evidenza pubblica ma soltanto ai limiti sulle concentrazioni e sulle pratiche anticoncorrenziali”.
Dal combinato disposto dell’art. 5, commi 1 e 2, dell’art. 7, commi 2 e 7 e dell’art. 8, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 175/2016 e s.m. ed i. emerge che lo schema di atto delibe- rativo di un’operazione societaria quale quella in esame deve essere sottoposta a forme di consultazione pubblica.
A tal fine, in data 22/02/2018 è stata pubblicata sulla home page del sito web istituzio- nale del Comune di Galbiate apposita pagina dal titolo “Consultazione pubblica sul pro- getto di aggregazione societaria delle società Acel Service Srl e Lario Reti Gas Srl ap- partenenti al Gruppo Lario Reti Holding SpA”.
Nella suddetta pagina, dopo una sintetica ricostruzione del processo di aggregazione, sono stati pubblicati alcuni atti inerenti il percorso avviato ed è stato formulato invito, aperto a tutti, ad esprimere il proprio contributo entro il termine del 9 marzo 2018.
Viene data lettura dei contributi pervenuti ed il Consiglio comunale ne prende atto.
2. RICHIAMI NORMATIVI
Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., il Testo Unico in materia di società a parteci- pazione pubblica, ha riformato in modo significativo il quadro normativo afferente le società a partecipazione pubblica.
In particolare, l’art. 4, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. statuisce che le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle so- cietà che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi.
Le operazioni di aggregazione tra società che esercitano servizi di interesse generale sono espressamente incentivate dall’art. 20, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m. ed i.
L’aggregazione risulta uno degli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la
materia delle partecipazioni pubbliche. Ciò risulta in particolare:
• dall’art. 18, comma 1, lett. m) n. 3) della legge 7 agosto 2015 n. 124 che testual- mente prevede per le società partecipate dagli enti locali “...la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione ...”;
• dall’Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.) relativa allo schema di de- creto legislativo recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pub- blica”, in cui, alla sezione I lett. B), si individuano tra gli obiettivi di breve periodo (operativi) anche il seguente “... ridurre il numero di società pubbliche…”;
• dall’art. 20 del citato X.Xxx. n. 175/2016 e s.m.i. il quale nel disciplinare il piano di razionalizzazione periodica delle società pubbliche individua tra le azioni di raziona- lizzazione le aggregazioni (comma 2, lett. g);
L’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordina- mento degli enti locali) attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di partecipazione dell’ente locale a società di capitali.
3. PRECEDENTI
Nella ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016 – approvata dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ed s.m. ed i., con deliberazione consiliare n. 30 del 28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge – Lario Reti Holding Spa, coinvolta nel progetto di fusione sopra descritto, figura tra le società da mantenere in quanto rientrante tra le categorie di cui all’art. 4 del Testo Unico in materia di società partecipate e, con riguardo allo specifico settore energetico, è previsto un progetto di sviluppo attraverso la crescita tramite la ricerca di partner.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 50 del 22/12/2016, esecutiva, ha approvato la “Procedura di partnership nei settori della distribuzione gas e della commercializza- zione dell’energia” e, con deliberazione n. 2 del 11/01/2018, ha approvato una atto avente ad oggetto “Progetto di aggregazione societaria per la creazione di una multi- utility nel nord Lombardia” (Il Progetto Preliminare).
Con la sopracitata deliberazione consiliare sono stati formulati specifici indirizzi agli am- ministratori di LRH per lo sviluppo dei contenuti definitivi del citato Progetto Preliminare che, congiuntamente alle analoghe indicazioni giunte dal Consigli Comunali degli altri soci di LRH, hanno trovato compiuta espressione nella delibera dell’assemblea ordinaria del 15 gennaio 2018.
In particolare quindi nell’assemblea del 15 gennaio u.s. è stato formula lo specifico indirizzo affinché gli amministratori di LRH “sviluppino i contenuti definitivi del Progetto di Aggregazione e predispongano il progetto di fusione per quanto di competenza delle società partecipate da LRH, dopo aver approfondito gli scenari del progetto industriale in particolare riguardo gli scenari di minima e di massimo risultato riguardo lo sviluppo delle attività della costituenda società; adottando tutti i necessari atti prodromici – ma non vincolanti – al perfezionamento dello stesso (quali a mero titolo esemplificativo, la stipula di accordi tra le parti coinvolte nell’operazione tesi a regolamentare la fase pre- fusione, la richiesta di nomina del perito al tribunale, etc…). Detti contenuti definitivi confermano le linee indicate nel Progetto Preliminare con particolare riguardo:
• alla natura dell’operatore multi-utility che nascerà dall’aggregazione in termini di maggioranza pubblica del capitale, con l‘impegno del socio industriale - in vigenza dei patti parasociali - a non salire ulteriormente oltre la quota iniziale e il mantenimento dello status di quotata;
• all’individuazione di norme e meccanismi atti a garantire, anche in prospettiva futura, un indiscusso e incisivo potere di orientamento, da parte dei soci pubblici locali, riguardo alle scelte strategiche operate dagli organismi societari;
• al focus sui contenuti industriali dell’operazione, con (i) il consolidamento del bu- siness della distribuzione gas negli Atem di riferimento, (ii) la valorizzazione della base clienti, il mantenimento dei presidi territoriali e la valorizzazione dei Brand esistenti nella vendita di gas e di energia elettrica, (iii) la messa a disposizione del territorio di importanti investimenti, non inferiori a € 3.000.000 annui per il territorio della Provincia di Lecco, nei settori dell’efficientamento energetico degli edifici, della mobilità elettrica e dei servizi pubblici nell’ottica smart-city;
• il progetto di fusione dovrà inoltre vincolare la multi-utility a non effettuare inve- stimenti, almeno per quanto riguarda il territorio della Provincia di Lecco, in progetti energetici che prevedono l’utilizzo di qualsiasi fonte fossile, con esclusione delle infra- strutture di distribuzione del metano, dei distributori di gas metano e dei piccoli impianti di cogenerazione. Nuovi investimenti dovranno altresì riguardare solo ed esclusiva- mente progetti di sviluppo energetico basati su fonti rinnovabili a basso impatto am- bientale”;
• alla localizzazione sul territorio della provincia di Lecco del polo territoriale della Vendita entro i primi due anni della partnership oltre alla permanenza quale unità ope- rativa delle risorse umane e materiali ora costituenti Lario Reti Gas per mantenere i livelli di capacità di intervento ed efficienza raggiunti ora dalla stessa azienda, il tutto garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali di entrambe le società partecipate;
• al conseguimento di un flusso di dividendi da parte della società risultante dalla fusione tali per cui sia poi possibile garantire la distribuzione ai soci di LRH di dividendi pari al 67% dell'utile e/o comunque almeno pari a quelli distribuiti negli ultimi esercizi oltre alle altre forme di contribuzione al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali azionisti;
• alla acquisizione del preventivo parere dell’autorità Antitrust.
4. EFFETTI ECONOMICI
Il presente provvedimento non comporta alcun riflesso immediato sulla situazione eco- nomico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (a mente dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i.) ma il risultato dell’operazione di aggregazione societaria è de- stinato a produrre effetti futuri sulla partecipazione detenuta dal Comune di Malgrate in Lario Reti Holding e, in conseguenza del progetto di fusione per incorporazione, sulla partecipazione in ACSM-AGAM e nella NewCo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
ACQUISITO il parere espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b n. 3 del D.Lgs.
n. 267/2000, dal Collegio dei Revisori dei Conti;
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. me- desimo, allegati, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio ragioneria
CON VOTI , legalmente espressi:
D E L I B E R A
1) di approvare il Progetto di Aggregazione, cosi come approvate dai Consigli di Am- ministrazione delle società coinvolte nella fusione;
2) di approvare l’Accordo Quadro e l’Accordo Modificativo dell’Accordo Quadro;
3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato - subordinatamente al rilascio del parere del perito nominato dal Tribunale di Monza sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione - a partecipare all’assemblea di Xxxxx Xxxx Holding ed a votare favorevol- mente alla prosecuzione del progetto di aggregazione dando mandato al Consiglio di amministrazione della società di approvare il progetto di fusione e il conferimento del Ramo d’Azienda di LRH in Lario Reti Gas S.r.l. nelle competenti sedi, come de- scritto nell’Accordo Quadro e nell’Accordo Modificativo e nel Patto Parasociale;
4) di non pubblicare per le ragioni di riservatezza indicate in premessa e qui da inten- dersi riportate integralmente:
• la totalità del documento denominato “Allegato I(iii): Piano Strategico per il Piano Industriale”;
• la totalità del denominato “Allegato 9.4: Attività consentite nel Periodo Interi- nale”;
• alcune parti dei restanti documenti mediante oscuramento e/o apposizione di di-
citura “omissis” o similare.
Di precisare che il Consiglio comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal seguente esito a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile at- tesa l’urgenza di provvedere per consentire gli adempimenti conseguenti.