PRESSIONI COMMERCIALI: SI VOLTA PAGINA
Gruppo UBI: Sottoscritto nuovo Accordo sulle Politiche Commerciali
PRESSIONI COMMERCIALI: SI VOLTA PAGINA
Venerdì 7 dicembre 2018 abbiamo raggiunto l’Accordo in tema di politiche commerciali che integra il Protocollo di gruppo del 26.11.2010.
L’intesa ha origine:
• dalle previsioni contenute nell’Accordo Nazionale XXX-XX.XX. dell’8 febbraio 2017 che ha stabilito raccordi delle intese aziendalmente sottoscritte negli anni passati con lo stesso accordo nazionale (a sua volta integralmente richiamato dal nuovo testo);
• dall’esigenza di ridare “vigore” ed esigibilità all’Accordo di UBI del 2010, uno dei più avanzati del settore.
La finalità generale e i principi che ne hanno determinato la firma sono quelli di favorire politiche commerciali responsabili, sostenibili nel medio-lungo periodo e rispettose degli interessi di tutti gli stakeholders, nella consapevolezza che tali risultati si possono raggiungere solo attraverso una appropriata organizzazione del lavoro.
Il nuovo Accordo scaturisce da una forte determinazione di parte sindacale volta a far sì che le dichiarazioni di principio - a parole da sempre condivise da tutti i soggetti coinvolti - siano tradotte nella chiara enunciazione di quali siano i comportamenti non conformi, ai fini della loro rimozione, e di un significativo e conseguente miglioramento del clima aziendale.
Per la prima volta viene altresì inserito un riferimento al fatto che dai comportamenti in violazione degli accordi in materia di politiche commerciali (accordi considerati a tutti gli effetti normativa aziendale) possano scaturire interventi anche di natura disciplinare: l’obiettivo è quello di PREVENIRE i comportamenti difformi, anche fornendo a tutti i dipendenti strumenti contrattuali per sottrarsi a chi ponga in essere azioni palesemente in contrasto con i principi fissati dall’Accordo stesso.
Le Organizzazioni Sindacali rilevano con soddisfazione di aver incontrato al tavolo di trattativa una effettiva volontà da parte di UBI di migliorare il clima aziendale e la disponibilità della controparte a sottoscrivere un Accordo che giudichiamo molto avanzato.
Sarà compito di Azienda, Lavoratori e Organizzazioni Sindacali rendere concreto l’Accordo e farlo
“vivere” nella pratica quotidiana a beneficio di tutti.
Di seguito illustriamo gli aspetti più importanti e concreti dell’intesa.
Finalità dell’Accordo
Con l’Accordo le Parti si sono poste l’obiettivo di:
• rendere realmente esigibili gli Accordi Nazionali e aziendali in materia;
• chiarire quali sono i comportamenti difformi non consentiti, intervenendo per la loro rimozione;
• snellire e semplificare la molteplicità di reportistica ad oggi richiesta ai colleghi.
Soggetti coinvolti: lavoratori - Azienda - XX.XX.
Nell’Accordo viene ribadito che i lavoratori, in qualità di dipendenti subordinati, sono tenuti ad una “collaborazione attiva ed intensa” e il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi assegnati non determina, di per se’, una valutazione negativa, nonché il principio della separazione fra la valutazione professionale e la valutazione della performance commerciale collegata al Sistema incentivante.
L’azienda dovrà vigilare sul rispetto dell’Accordo al fine di prevenire e rimuovere comportamenti difformi. Le XX.XX. raccoglieranno eventuali segnalazioni connesse al potenziale mancato rispetto dell’Accordo, portandole alla valutazione della Commissione politiche commerciali*.
Rilevazione dei dati - Report
Nell’Accordo è ribadito che la rilevazione dei dati deve in generale avvenire “attraverso il sistema informativo aziendale allo scopo predisposto” e quindi in maniera automatica.
La compilazione manuale potrà:
• riguardare esclusivamente dati non diversamente rilevabili;
• dare origine a un numero contenuto di report predisposti e approvati a livello centrale.
Per evitare ambiguità e consentire un controllo anche da parte sindacale, i report consentiti dovranno essere resi noti alla Commissione politiche commerciali e indicati sul portale aziendale, in una apposita sezione “politiche commerciali” che sarà creata entro 60 giorni (quindi entro i primi di febbraio 2019).
La pubblicazione sul portale della lista dei report ammessi ha la funzione di permettere a ciascun Collega di verificare la legittimità della eventuale richiesta di compilazione di nuovi elenchi e prospetti, ed evitare che qualche Responsabile “creativo” continui a esercitare indebite pressioni, imponendo tra l’altro un impegno temporalmente rilevante sottratto ad altri adempimenti.
Stop alle graduatorie nominative e fra filiali
Viene ribadito che non è consentita la divulgazione non solo di graduatorie nominative e tra filiali/unità operative, ma neppure di elenchi che consentano comunque comparazioni (sono infatti vietate liste nelle quali i dati riferiti ai singoli o alle varie unità produttive siano esposti anche se non in ordine crescente/decrescente).
Stop ai report preventivi
Non viene più ammessa la richiesta di previsioni riguardanti la vendita di prodotti.
Riunioni commerciali
Le riunioni commerciali, anche in videoconferenza, salvo i casi di urgenza dovranno essere convocate con adeguato preavviso e svolgersi nel rispetto delle norme sull’orario di lavoro previste dal CCNL.
Definizione degli obiettivi
Gli obiettivi commerciali dovranno essere comunicati di norma entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, attraverso sistemi informatici allo scopo predisposti; anche eventuali variazioni dovranno essere rese note con le stesse modalità.
La finalità è quella di evitare che attraverso canali diversi da quelli ufficiali (mail, colloqui, riunioni) si calino budget “sempre più irraggiungibili”. A tale scopo è stato espressamente richiamato l’importante Art.3 “Modalità di indirizzo commerciale e definizione degli obiettivi” dell’Accordo 2010.
* La Commissione è generalmente composta da 3 componenti di parte aziendale e da massimo 4 componenti per ciascuna Organizzazione sindacale.
Corrette modalità di comunicazione
I contatti aziendali (tramite telefonate, mail, ecc.) dovranno essere improntati al rispetto della normativa vigente, anche in materia di orario di lavoro, evitando gli abusi, l’eccessiva frequenza e le ripetizioni, e rispettando il diritto alla disconnessione. Sono esplicitamente vietate espressioni offensive, minacciose, pretestuose e lesive della dignità personale e professionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
Diffusione dei principi sanciti dagli accordi
Sono previsti interventi volti a diffondere l’attuazione dei principi cui si deve ispirare la politica commerciale, anche mediante riunioni che illustrino gli accordi vigenti.
Casella di posta, segnalazioni di comportamenti impropri, provvedimenti
Verrà istituita un’apposita casella di posta elettronica (xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx) abilitata a ricevere le segnalazioni dei singoli dipendenti (anche attraverso i propri rappresentanti sindacali), nel rispetto del diritto alla riservatezza, tutelando l’anonimato dei segnalanti nei confronti di chi ha posto in essere i comportamenti oggetto della segnalazione.
Sulla base di quanto illustrato ai paragrafi che precedono, alla casella di posta potranno essere inviate (direttamente o tramite i rappresentanti sindacali) anche segnalazioni circostanziate relative ai comportamenti difformi di seguito specificati:
• richiesta di compilazione di report non approvati a livello centrale;
• richiesta di dati previsionali di vendita;
• divulgazione di elenchi aventi finalità comparative;
• assegnazione di budget diversi da quelli indicati nei sistemi informativi;
• comunicazioni assillanti e/o effettuate con toni impropri (offensivi, intimidatori, ecc.) e/o fuori dall’orario di lavoro o nei periodi di xxxxx.
Esigibilità dell’Accordo
1. In caso di segnalazioni di comportamenti difformi, la Commissione politiche commerciali:
• analizzerà i dati e le informazioni pervenute;
• ne verificherà la conformità e nel caso il livello di violazione;
• assumerà le più coerenti e conseguenti iniziative idonee a ricondurre i comportamenti organizzativi ai principi dell’Accordo.
2. Comportamenti in contrasto con i principi dell’Accordo saranno oggetto di valutazione sotto tutti gli aspetti di competenza del datore di lavoro, per le più opportune e necessarie determinazioni ai fini della loro rimozione.
3. I provvedimenti assunti dall’azienda saranno resi noti alla Commissione alla quale restano attribuiti i compiti di cui al verbale di costituzione, in un percorso che dia concreta attuazione a politiche commerciali coerenti con un’adeguata e trasparente organizzazione del lavoro.
Bergamo, 17 dicembre 2018