DG-35-2021
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Rev. 00
Documento Generico
Accordo Quadro e Contratto Applicativo - Fornitura di Nuovi Veicoli Ferroviari e di Materiale di Scorta
DOCUMENTO GENERICO
Accordo Quadro e Contratto Applicativo - Fornitura di Nuovi Veicoli Ferroviari e di Materiale di Scorta
SOCIETA’ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE
Xxx Xxxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxxxxxx
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx C.F. E P.I.: 00127030039
Data di entrata in vigore del documento: 30/12/2021
Redazione | Controllo | Approvazione | |||
Rev. | Data | Descrizione delle Modifiche | UT | ROMRI | AD |
00 | 30/12/2021 | Emissione |
In assenza delle firme di Redazione, Controllo ed Approvazione il documento è da considerarsi COPIA NON CONTROLLATA Il testo evidenziato e/o barrato individua le modifiche apportate rispetto alla precedente revisione del documento.
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Accordo Quadro e Contratto Applicativo - Fornitura di Nuovi Veicoli Ferroviari e di Materiale di Scorta
Indice
1 Scopo e campo di applicazione 3
DG-35-2021
Rev. 00
Documento Generico
Accordo Quadro e Contratto Applicativo - Fornitura di Nuovi Veicoli Ferroviari e di Materiale di Scorta
1 Scopo e campo di applicazione
Lo scopo del presente documento generico è quello di indicare lo schema di Accordo Quadro e lo schema di contratto applicativo, relativi alla fornitura di nuovi veicoli ferroviari e di materiale di scorta.
2 Allegati
Si riporta in calce i seguenti allegati:
• Schema Accordo Quadro;
• Schema Contratto Applicativo.
che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 109 dell’11 marzo 2020, visto l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha assegnato alla SSIF risorse per il rinnovo del materiale rotabile della Ferrovia Vigezzina a valere sul Fondo investimenti 2019;
che il piano di rinnovo del parco rotabile ferroviario di SSIF relativamente alla ferrovia internazionale elettrica a scartamento metrico Domodossola — Confine Svizzero (per Locarno) prevede la fornitura di n. 4 nuove composizioni di elettrotreni a 4 veicoli ciascuno, per un totale di n. 16 veicoli, come descritto nel Capitolato tecnico e nei documenti nello stesso richiamati che costituiscono documento contrattuale, così suddivisi:
• n. 4 motrici pilota lato Domodossola;
• n. 4 motrici pilota lato Locarno;
• n. 8 motrici intermedie;
che la fornitura comprende anche n. 4 toilette supplementari installate in n. 4 motrici intermedie delle n. 8 di cui sopra, come descritto nel Capitolato tecnico;
che la fornitura, oltre alla progettazione dei veicoli ferroviari, comprende anche materiale di scorta tecnica per i suddetti rotabili, materiale documentario, attrezzature speciali, dati relativi ai materiali di ricambio e consumo, istruzione del personale SSIF, come descritto nel Capitolato tecnico;.
che la fornitura comprende anche l’ottenimento dell’autorizzazione da parte di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) alla messa in servizio (AMIS) dei veicoli ferroviari sulla Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero e di equivalente autorizzazione all’esercizio sulla Ferrovia Locarno – Confine Italiano, come indicato nel Capitolato tecnico;
che nel presente contratto, a eccezione di dove diversamente specificato, la terminologia di “autorizzazione alla messa in servizio” si intende espressamente riferita a quanto indicato nella sua interezza nel precedente alinea;
che SSIF ha ritenuto opportuno procedere a una gara a evidenza pubblica, utilizzando lo strumento dell’Accordo quadro, come disciplinato dall’articolo 54 del D.lgs. 50/2016;
che con nota n. 10359 del 22.12.2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esprimendo parere tecnico-economico favorevole ha autorizzato l’espletamento della gara di appalto della fornitura in oggetto;
che a seguito della procedura di gara, esperita con procedura aperta ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come da bando di gara n. …. pubblicato sulla GUUE n. del ……., è risultata aggiudicataria della fornitura mediante Accordo quadro la Società ;
che con nota n. ………….. del ……………………. il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, preso atto dell’esito della procedura, ha autorizzato l’affidamento alla Società aggiudicataria;
che l'aggiudicazione è stata comunicata alla Società …………. con nota SSIF n. ……..
del a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara;
che l’importo del presente Accordo quadro ammonta a € …………………………
(+IVA), di cui € (+IVA) per fornitura, al netto del ribasso d’asta,
e € (+ IVA) per oneri relativi alla sicurezza;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1.1 Le premesse con la relativa documentazione, gli allegati all’atto e i documenti di
cui all’art. 4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente richiamati nel presente articolo e accettati dalle parti.
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
2.1 Il contratto riguarda un Accordo quadro per la fornitura di rotabili ferroviari, come disciplinato dal D.lgs. 50/2016 relativamente ai settori speciali, che SSIF con il presente atto affida alla Società , la quale accetta.
2.2 L’Accordo quadro ha ad oggetto la fornitura di n. 4 nuove composizioni di elettrotreni a 4 veicoli ciascuno, per un totale di n. 16 veicoli, come descritto nel Capitolato tecnico e nei documenti nello stesso richiamati che costituiscono documento contrattuale, così suddivisi:
• n. 4 motrici pilota con cabina lato Domodossola;
• n. 4 motrici pilota con cabina lato Locarno;
• n. 8 motrici intermedie.
La fornitura comprende anche n. 4 toilette supplementari installate in n. 4 motrici intermedie delle n. 8 di cui sopra, come descritto nel Capitolato tecnico.
L’oggetto dell’Accordo quadro, oltre alla progettazione e fornitura dei veicoli ferroviari, comprende anche materiale di scorta tecnica per i suddetti rotabili, materiale documentario, attrezzature speciali, dati relativi ai materiali di ricambio e consumo, istruzione del personale SSIF, come descritto nel Capitolato tecnico. La fornitura comprende anche l’ottenimento dell’”autorizzazione alla messa in servizio” dei veicoli ferroviari.
2.3 L’affidamento comprende le prestazioni, la fornitura, gli oneri e le spese occorrenti per dar compiuto ed ultimato in ogni sua parte l’oggetto dell’Accordo quadro, così come descritto e individuato nel presente contratto e nei suoi allegati. In particolare, la prestazione dovrà essere eseguita in conformità agli elementi descrittivi del
Capitolato tecnico, degli altri atti e documenti contrattuali di cui agli artt. 1 e 4 del presente contratto e di quanto proposto dall'Esecutore in sede di formulazione dell'offerta, secondo le modalità e i patti contenuti nel presente atto.
2.4 I rotabili devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa tecnica nazionale e comunitaria per il settore ferroviario e, per quanto possibile, con componenti di tipo standardizzato.
2.5 Il materiale rotabile fornito deve risultare pienamente rispondente ai requisiti, alle caratteristiche e alle prestazioni riportate nel Capitolato tecnico, comprese le eventuali varianti e migliorie offerte in sede di gara e\o di esecuzione, e dotato di “autorizzazione alla messa in servizio” definitiva.
2.6 Nella fornitura sono compresi la redazione e la consegna del materiale documentario (manualistica, documentazione tecnica e altro) nonché l’istruzione per il personale SSIF all’utilizzo dei rotabili, il tutto come definito nel Capitolato tecnico.
2.7 La vita commerciale dei rotabili ferroviari deve essere di almeno 33 anni
dall’ultimazione della fornitura.
2.8 L’Esecutore dovrà redigere, modificare e/o integrare la propria progettazione costruttiva per renderla conforme, ove necessario, alla vigente normativa e per tener conto delle eventuali modifiche che, in corso di esecuzione, si rendessero necessarie sia in funzione delle caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria della linea Domodossola - confine svizzero, sia per ottemperare a eventuali prescrizioni da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o dell’ANSFISA riguardanti la sicurezza ferroviaria e che dovessero emergere nell’esame del progetto ovvero in fase esecutiva. I contenuti dei documenti tecnici forniti dall’Esecutore non costituiscono in ogni caso presupposto per l’accettazione di varianti.
2.9 Sono a totale carico dell'Esecutore le spese di carico, trasporto e scarico dei beni
forniti e di tutti i suoi componenti a Domodossola presso il piazzale SSIF di Domodossola Vigezzina in Xxx Xxxxxxxxxx 0, nonché quanto necessario per la messa in servizio degli stessi.
2.10 L’Esecutore garantisce, in ogni tempo, la SSIF da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione dell’Accordo quadro.
ART. 3 - DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
3.1 Il presente Accordo quadro rientra tra i contratti pubblici di rilevanza comunitaria per forniture nei settori speciali di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed è quindi soggetto alla relativa disciplina.
3.2 Ai sensi dell’art. 54, 1° comma, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il presente Accordo quadro ha una durata di anni sei decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto. Si precisa che, entro la suddetta data di scadenza dell’Accordo quadro, SSIF ha la facoltà di affidare gli ulteriori lotti d’appalto, secondo le condizioni tutte previste nel presente contratto e nella documentazione quivi richiamata, anche se l’eventuale ultimazione dei predetti lotti fosse successiva alla scadenza del sessennio.
3.3 La fornitura dell’Accordo quadro è articolata prevedendo un primo contratto applicativo e uno o più eventuali successivi contratti in caso di esercizio della facoltà di acquisto di ulteriore fornitura, di cui all’art. 11 del presente atto, che SSIF potrà esercitare entro il termine di efficacia del presente Accordo quadro.
3.4 Il primo contratto applicativo dell’Accordo quadro ha per oggetto l’affidamento di un primo lotto di fornitura, la cui composizione verrà successivamente stabilita da SSIF sulla base delle risorse a essa assegnate per il rinnovo del materiale rotabile della Ferrovia Vigezzina dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 109 dell’11 marzo 2020 a valere sul Fondo investimenti 2019 e sulla base dei prezzi
unitari offerti dall’Esecutore in sede di gara. Le risorse disponibili sono attualmente pari a € 26.884.921,00 e in esse deve trovare copertura economica la fornitura del primo lotto, comprensiva di spese generali di gara e spese tecniche di esecuzione, messa in servizio e verifica di conformità.
3.5 Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dai suoi allegati, si farà riferimento alle leggi vigenti e in particolare al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016, alle norme e agli atti indicati nel Capitolato tecnico, alle norme del settore ferroviario e al Codice civile.
ART. 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
4.1 L'Accordo quadro è disciplinato, oltre che dal contratto, dalle condizioni stabilite dai seguenti documenti che formano parte integrante del contratto stesso e devono intendersi qui espressamente allegati e trascritti:
⮚ Bando di gara;
⮚ Disciplinare di gara con tutti i suoi allegati;
⮚ Capitolato tecnico con tutti i suoi allegati;
⮚ Schema del primo contratto applicativo;
⮚ Offerta tecnico-economica e documentazione allegata.
I suddetti documenti sono sottoscritti contestualmente al presente atto e verranno
registrati in caso d’uso con oneri a carico del richiedente.
4.2 In caso di discordanza o contraddizione tra i documenti sopraindicati, resterà valido quanto prescritto da quello più favorevole alla SSIF.
4.3 I tempi che la normativa vigente e applicabile alla SSIF, quale concessionario del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili operante nei settori speciali, assegna alla SSIF, ove non dichiarati espressamente perentori dalla stessa normativa
o dal presente atto, devono intendersi ordinatori in quanto ogni attività relativa all’Accordo quadro è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’Esecutore rinuncia a qualsiasi pretesa economica derivante dal mancato rispetto da parte di SSIF dei tempi previsti dalla normativa in essere.
4.4 L’utilizzo della documentazione di gara è consentito limitatamente ed esclusivamente per le finalità di esecuzione dell’Accordo quadro in oggetto. I marchi, i brevetti e gli altri diritti riconosciuti a livello nazionale, comunitario e internazionale relativamente a prodotti e tecnologie citati nei documenti di gara, costituiscono proprietà industriale delle rispettive Società.
ART. 5 – MEZZI DI COMUNICAZIONE
5.1 Tutte le comunicazioni dirette all’Esecutore e gli scambi di informazioni con esso sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto disposto dall’art. 52 del D.lgs. 50/2016 nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
5.2 La lingua di comunicazione è l’italiano.
ART. 6 - AMMONTARE, FORMA E PREZZI DELL’ACCORDO QUADRO
6.1 La fornitura relativa all’Accordo quadro è appaltata per l’importo fisso e invariabile offerto dall’Esecutore di € ……………………….+ IVA ove dovuta, ivi compreso l’importo di € ………………………..+ IVA ove dovuta non assoggettato a ribasso d’asta per oneri della sicurezza da interferenza.
6.2 I singoli prezzi unitari degli specifici elementi compositivi degli elettrotreni, di ciascuna delle toilettes e di ogni elemento del materiale di scorta sono determinati a corpo e rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo quadro, salvo quanto disposto dall’art. 11 del presente contratto.
6.3 L’importo dell’Accordo quadro è determinato applicando all’importo a base di gara
il ribasso offerto dall’Esecutore pari a % ed è costituito dalla sommatoria dei
seguenti prezzi unitari offerti, determinati a corpo per ogni relativa voce di prezzo.
descrizione | prezzo netto a corpo (€) | quantità (n.) | importo totale netto, a corpo (€) | |
Motrice pilota D. | 4 | |||
Motrice pilota L. | 4 | |||
Motrice intermedia | 8 | |||
Toilette supplem. | 4 | |||
Scorta tecnica | - | - | ||
Importo totale Accordo quadro, a corpo (€) |
6.4 L’importo dei prezzi a corpo i dei singoli veicoli è vincolante sia per il primo contratto applicativo, sia per i successivi nel caso di esercizio della facoltà di acquisto di ulteriori veicoli, toilettes, e materiali di cui all’art. 11 del presente atto.
6.5 Nel caso in cui l’Esecutore sia residente in uno Stato non compreso nel territorio della Comunità Europea (Stato extra UE), all’Esecutore non sarà riconosciuto il pagamento dell’IVA nelle more dell’esportazione dei beni forniti.
6.6 Il corrispettivo dell’Accordo quadro comprende tutti gli obblighi, gli oneri e le prestazioni necessarie a dare completa e puntuale esecuzione all’Accordo quadro a perfetta regola d’arte, sulla base del presente contratto, dei contratti applicativi e dei loro allegati e in osservanza di leggi e regolamenti applicabili nonché delle disposizioni emanate per motivi di sicurezza dalle competenti autorità.
6.7 Il corrispettivo di contratto è formulato dall’Esecutore perché ritenuto nel complesso congruo, remunerativo e conveniente, a seguito della valutazione dei rischi di esecuzione e di qualsiasi altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali. Con la firma del
presente atto, pertanto, l’Esecutore dichiara espressamente di aver acquisito gli elementi tali da giustificare l’offerta stessa e ciò anche in relazione agli oneri tutti previsti a suo carico nel presente atto, nel Capitolato tecnico o negli altri documenti contrattuali e a quelli prevedibili ancorché non esplicitamente indicati.
6.8 L'importo di singoli prezzi dell’Accordo quadro è fisso ed invariabile per tutto il periodo di efficacia dell’Accordo quadro, non essendo ammessa alcuna revisione dei prezzi; non è applicabile il comma 1 dell’art. 1664 c.c., fatto salvo quanto stabilito dall’art. 11 del presente atto.
ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D’ESECUZIONE
7.1 Relativamente alle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia e alle
varianti in corso d’esecuzione, si applica l’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
7.2 Con riferimento alle eventuali variazioni della fornitura entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
7.3 La SSIF ha facoltà, nel suo esclusivo interesse e/o in base alle indicazioni ricevute dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o dall’ANSFISA, di ordinare variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della fornitura e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da cause sopravvenute e non previste al momento di stipulazione del contratto, in queste comprendendo eventuali disposizioni obbligatorie ricevute dal concedente.
7.4 Le varianti dovranno essere approvate dalla SSIF e, se necessario, dal Ministero
concedente. Nessuna variante può essere introdotta dall’Esecutore se non è
preventivamente approvata.
7.5 L’Esecutore dichiara di essere a perfetta conoscenza che un’eventuale perizia di variante può necessitare della superiore approvazione del Ministero concedente a seguito di un esame e di una valutazione istruttoria dello stesso e che sui tempi di tali necessarie fasi procedimentali la SSIF non ha alcuna possibilità di intervento. Pertanto, l’Esecutore riconosce di non aver diritto e, a ogni buon conto rinuncia, a ristori o indennizzi di sorta in relazione all’eventuale fermo della fornitura per tutto il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di istruttoria e approvazione della variante da parte del Ministero concedente, che le parti convenzionalmente imputano a fatto di terzo.
7.6 Le parti, inoltre, fissano convenzionalmente in giorni 90 (novanta) il tempo a disposizione della SSIF per l’esame della variante sia in aumento sia in diminuzione e, se del caso, per la trasmissione della stessa al Ministero concedente per l’approvazione, senza che l’Esecutore, per tale periodo, abbia diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta nei confronti della SSIF stessa.
7.7 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto o secondo l’elenco prezzi di cui al “modulo offerta scorta tecnica” per il materiale di scorta – che costituisce documento contrattuale - ma, se comportano prestazioni non previste dal contratto stesso e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’esecuzione e l'Esecutore, con l'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Esecutore.
7.8 Se l’Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati, la SSIF può comunque ingiungere l’esecuzione sulla base di tali prezzi; ove l’Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
7.9 La variante dovrà essere formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto.
7.10 Il Direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
7.11 Per eventuali aspetti di dettaglio o finitura che non fossero definiti dal presente contratto e dai suoi allegati, l’Esecutore si impegna a proporre a SSIF una o più soluzioni alternative, concedendo alla stessa un termine di 15 giorni per pronunciarsi in merito, decorsi i quali, potrà procedere nella fornitura.
ART. 8 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E MODALITA’
DI VALUTAZIONE DELLE FORNITURE
8.1 È prevista la corresponsione in favore dell'Esecutore di un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell'importo di ogni singolo contratto applicativo dell’Accordo quadro entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione, in ogni caso subordinatamente alla stipula del contratto applicativo. Si applica in merito l’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 che prevede il recupero progressivo dell’anticipazione sui successivi pagamenti in acconto.
8.2 La procedura di contabilità dell’Accordo quadro tiene conto del sistema autorizzativo delle erogazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ente concedente e finanziatore.
8.3 Le prestazioni relative a ogni singolo contratto applicativo dell’Accordo quadro verranno pagate all'Esecutore mediante situazioni contabili intermedie documentate con stati d’avanzamento delle prestazioni e certificati di pagamento secondo quanto indicato nel presente articolo. L'Esecutore avrà diritto a pagamenti in acconto, nel
corso dell’avanzamento delle prestazioni, secondo la sequenza di seguito esposta:
a. 5% dell’importo contrattuale (al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui al comma 8.1) alla presentazione e alla successiva verifica da parte di SSIF della documentazione di progettazione del materiale rotabile completa dell’impegno preliminare da parte di XXXXXXX;
b. 30% dell’importo contrattuale (al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui al comma 8.1) all’esito positivo della verifica di conformità provvisoria presso l’Esecutore delle casse grezze dei veicoli;
c. 35% dell’importo contrattuale (al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui al comma 8.1) al verbale di consegna di tutto il materiale rotabile dotato di autorizzazione alla messa in servizio definitiva da parte di ANSFISA sulla Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero o di equivalente autorizzazione all’esercizio sulla Ferrovia Locarno – Confine Italiano, come stabilito dal Capitolato tecnico, e del materiale di scorta tecnica;
d. 10% dell’importo contrattuale (al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui al comma 8.1) all’esito positivo della verifica di conformità della fornitura ai sensi del D.lgs. 50/2016.
L’importo contrattuale di riferimento è quello di ogni singolo contratto applicativo dell’Accordo quadro, al netto degli importi dovuti per la sicurezza da corrispondersi con il SAL finale ai sensi del comma 8.8.
8.4 In ogni caso, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le suddette ritenute verranno svincolate entro 60 giorni dopo l'approvazione da parte della SSIF del certificato di verifica di conformità e subordinatamente al previo rilascio
del documento unico di regolarità contributiva.
8.5 Ogni volta che sarà stata realizzata una parte di fornitura che possa dar luogo all'emissione di uno stato di avanzamento, l'Esecutore è tenuto a comunicare alla SSIF tale circostanza. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. L’emissione di fattura di acconto da parte dell’Esecutore è conseguente al rilascio del relativo certificato di pagamento e ne condiziona la liquidazione. Il termine per il pagamento delle rate di acconto è fissato in 60 (sessanta) giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento subordinatamente alla verifica di regolarità del documento unico di regolarità contributiva dell’Esecutore e delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall’Esecutore al/ai subesecutore/i. In caso di mancata comunicazione da parte dell’Esecutore, SSIF non risponderà in alcun modo, neppure a titolo di interessi, per l’omessa o ritardata emissione dello stato d’avanzamento.
8.6 Mediante il pagamento in acconto di quanto eseguito e documentato con stati di
avanzamento, la proprietà di quanto eseguito è trasferita dall'Esecutore alla SSIF. I beni come eseguiti, dalla data dello stato d'avanzamento sono considerati in deposito in conto lavorazione presso l’Esecutore da parte di SSIF. Ciò non equivale ad accettazione della prestazione ed è in ogni caso fatto salvo ogni diritto e/o azione per vizi e difformità spettante alla SSIF sulla base degli esiti della successiva verifica di conformità. L’Esecutore dovrà custodire a sua cure e spese i rotabili ferroviari e il materiale di scorta tecnica fino alla sua consegna alla SSIF, vigilando sulla integrità degli stessi ed eseguendovi tutte le opere manutentorie necessarie. Il rischio di danneggiamento e/o perimento, totale o parziale, dei beni per fatto proprio, di terzi o anche per caso fortuito o forza maggiore rimane a carico dell’Esecutore, così come a
suo carico rimangono tutte le operazioni di trasporto.
8.7 All’esito positivo della verifica di conformità della fornitura, che dovrà aver luogo entro sei mesi dalla data di messa in servizio, viene rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura finale da parte dell’Esecutore. Il termine per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della ritenuta e della garanzia definitiva è pari a 60 (sessanta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità, a condizione che l’Esecutore abbia preventivamente prestato la garanzia fideiussoria di cui al contratto applicativo; diversamente il termine decorre dal momento in cui detta garanzia venga prestata. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice civile.
8.8 I costi per la sicurezza derivanti da interferenza saranno corrisposti con lo stato finale ovvero corrispondente al finale.
ART. 9 - RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO
9.1 Qualora, per causa esclusivamente imputabile alla SSIF, i certificati di pagamento in acconto e a saldo vengano emessi e/o i pagamenti vengano eseguiti in ritardo rispetto ai termini indicati nell’articolo precedente, l’Esecutore avrà diritto agli interessi legali e moratori per ritardato pagamento.
9.2 In nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Esecutore può sospendere la fornitura e/o le prestazioni indicate nel presente contratto.
ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
10.1 Oltre a quanto specificatamente indicato nel presente contratto e/o nel Capitolato tecnico e/o negli altri documenti di gara, sono a carico dell'Esecutore e si intendono compensati con i corrispettivi di cui al presente contratto i seguenti obblighi e oneri, esposti a mero titolo esemplificativo e senza esclusione di altri:
10.1.1. L'esecuzione di tutte le modifiche derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme o prescrizioni in sede di approvazione progettuale e/o di messa in servizio. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da quanto sopra, resteranno a carico dell’Esecutore.
10.1.2. L'ottemperanza a eventuali prescrizioni da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o dell’ANSFISA riguardanti la sicurezza ferroviaria (anche comportanti modifiche costruttive) che dovessero emergere nell’esame del progetto ovvero in fase costruttiva.
10.1.3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.”, l’Esecutore mette in atto le misure di controllo del rischio relativamente alla sicurezza ferroviaria dei prodotti forniti. L’analisi del rischio, redatta ai sensi del Regolamento UE 402/2013, deve essere costantemente aggiornata e di essa deve essere data evidenza a SSIF.
10.1.4. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.”, l’Esecutore assicura che i prodotti forniti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro sulla rete SSIF.
10.1.5. La consegna a SSIF di tutta la documentazione tecnica relativa all’AMIS, affinché SSIF, in qualità di detentore dei veicoli ferroviari, possa eventualmente effettuare successive modifiche ai veicoli e richiedere conseguente AMIS in variante.
10.1.6. La verifica della compatibilità dei veicoli forniti con la rete della Ferrovia
Domodossola – Locarno e determinazione di tutti i parametri necessari che non siano già indicati nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati.
10.1.7. Se del caso, l’imposta di registro e di bollo del presente contratto e di tutti gli atti eventualmente conseguenti.
10.1.8. Ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono a carico dell’Esecutore le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara a livello nazionale, pari complessivamente a
€ ………………., che devono essere rimborsate alla SSIF dall'Esecutore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell’Accordo quadro.
ART. 11 – AFFIDAMENTO DI LOTTI SUCCESSIVI AL PRIMO
11.1 Entro il termine di efficacia dell’Accordo quadro, SSIF si riserva, ai sensi dell’art.
54 del D.lgs. 50/2016, la facoltà di affidare – attraverso uno o più contratti applicativi
- ulteriori lotti aventi ad oggetto la fornitura di cui al presente Accordo quadro, secondo quanto meglio descritto nel Capitolato tecnico.
11.2 Decorso il suddetto periodo, l’Esecutore non avrà più alcun obbligo di concludere ulteriori contratti applicativi del presente Accordo quadro.
11.3 In riferimento ai contratti applicativi successivi al primo, sono a carico di SSIF eventuali costi e spese aggiuntive dovute a modifiche di leggi o normative entrate in vigore successivamente all’ottenimento dell’AMIS definitiva relativa al materiale rotabile del primo contratto applicativo.
11.4 Il primo veicolo relativo agli eventuali lotti successivi al primo, completato in tutte le sue parti e finiture, dovrà essere consegnato a SSIF, completo di “autorizzazione alla messa in servizio” entro 36 mesi dalla data del contratto di affidamento del relativo lotto. A decorrere da tale termine di consegna del primo veicolo, ogni veicolo successivo dovrà essere consegnato in sequenza entro il 30° giorno successivo alla
consegna del precedente rotabile, alle medesime condizioni di cui sopra, fino a esaurimento della fornitura del contratto applicativo.
11.5 Per il materiale rotabile oggetto degli eventuali lotti successivi al primo:
− ove l’acquisizione sia contrattualizzata dopo il 48° mese dalla sottoscrizione del presente contratto, quale che sia la quantità di veicoli ordinati, il prezzo riconosciuto per ogni veicolo e tipologia sarà pari al prezzo unitario presentato in sede di offerta e indicato per veicolo e tipologia all’art. 6 del presente contratto, maggiorato dell1,5%;
− ove l’acquisizione sia contrattualizzata dopo il 24° mese dalla sottoscrizione del presente contratto ma entro il 48° mese, quale che sia la quantità di veicoli ordinati, il prezzo riconosciuto per ogni veicolo e tipologia sarà pari al prezzo unitario presentato in sede di offerta e indicato per veicolo e tipologia all’art. 6 del presente contratto;
− ove l’acquisizione sia contrattualizzata entro il 24° mese dalla sottoscrizione del presente contratto, quale che sia la quantità di veicoli ordinati, il prezzo riconosciuto per ogni veicolo e tipologia sarà pari al prezzo unitario presentato in sede di offerta e indicato per veicolo e tipologia all’art. 6 del presente contratto, con applicazione di uno sconto percentuale pari a:
o 1% fino a n. 2 veicoli ferroviari;
o 1,5% fino a n. 4 veicoli ferroviari;
o 2% oltre n. 4 veicoli ferroviari.
11.6 Per le toilette supplementari, quale che sia la quantità ordinata, il prezzo riconosciuto per ogni toilette sarà pari al prezzo unitario presentato in sede di offerta e indicato all’art. 6 del presente contratto.
11.7 Per l’ulteriore materiale di scorta, quale che sia la quantità ordinata, il prezzo
riconosciuto per ogni componente sarà pari al prezzo unitario presentato in sede di offerta.
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO ESERCENTE
12.1 È fatto divieto all’Esecutore di cedere il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In caso di inadempimento, il contratto è risolto di diritto.
12.2 L’affidamento in subappalto di parte dell’oggetto contrattuale, qualora dichiarato in sede di offerta nei limiti stabiliti dal Disciplinare di gara, sarà disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
13.1 Le parti si impegnano a osservare la normativa a tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei dati personali ai soli fini connessi al presente contratto.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
14.1 La SSIF, anche previa eventuale indicazione da parte del concedente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti e con le modalità stabilite dall’art 108 del D.lgs. 50/2016. ART. 15 – ANTIMAFIA E CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA
15.1 Quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa relativi all’Esecutore siano accertati successivamente alla stipula del contratto, la SSIF, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, attiverà la presente clausola risolutiva espressa e il presente contratto si intenderà risolto immediatamente e automaticamente.
ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
16.1 Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere deferite ad arbitri secondo le modalità previste dall’art. 209 del D.lgs. 50/2016, con esclusione dei commi 2 e 3.
16.2 Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e la Sua sede sarà a Roma.
16.3 È fatta salva la facoltà delle parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ordinaria o, per la parte convenuta, di declinare il giudizio arbitrale a favore dell’Autorità Giudiziaria ordinaria nel termine di 20 giorni di cui all’art. 810, 1° comma, c.p.c.. In caso di declinatoria il giudizio dovrà essere riassunto avanti all’Autorità Giudiziaria competente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto della declinatoria stessa.
16.4 L’Autorità Giudiziaria competente con espressa ed essenziale esclusione di ogni altro foro facoltativo è il Tribunale di Roma.
ART. 17 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
17.1 L’Esecutore è tenuto a presentare tutta la documentazione necessaria all’ottenimento dell’impegno preliminare ai fini della sicurezza ferroviaria rilasciato dall’ANSFISA ai sensi della normativa vigente.
17.2 Il rilascio del predetto impegno preliminare costituisce condizione risolutiva dell’efficacia del presente contratto con la conseguenza che ove l’ANSFISA neghi il citato impegno preliminare, il contratto si intenderà risolto e ciascuna delle parti sopporterà gli oneri sostenuti e/o da sostenere senza possibilità di rivalsa, risultando esse libere da ogni vincolo.
17.3 Qualora l’impegno preliminare non venga rilasciato perché l’Esecutore non ha fornito la documentazione necessaria, la SSIF potrà risolvere in danno il presente contratto.
ART. 18 - CLAUSOLA INTERPRETATIVA
18.1 In deroga ad ogni altra disposizione di legge o di contratto, le Parti convengono che tutte le clausole del presente contratto, come degli atti dallo stesso richiamati e/o allo stesso allegati, nel caso di dubbio, debbano essere interpretate nel senso più favorevole alla SSIF e ciò in funzione del preminente interesse, anche di natura pubblica, dell’esercizio ferroviario di cui la SSIF è concessionaria.
ART. 19 - RISERVATEZZA
19.1 L’Esecutore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative a SSIF di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante l’esecuzione dei lavori. L’Esecutore si impegna a mantenerli segreti e a utilizzarli esclusivamente alle finalità dell’esecuzione dei lavori, senza divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e senza farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto. È, inoltre, responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.
19.2 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SSIF.
Atto soggetto a IVA. Domodossola,
Ai sensi dell’art. 1341 e seguenti del C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI ART. 2 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 3 DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 4 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
ART. 5 MEZZI DI COMUNICAZIONE
ART. 6 AMMONTARE, FORMA E PREZZI DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 7 MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO
D’ESECUZIONE
ART. 8 ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE FORNITURE
ART. 9 RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO
ART. 10 ONERI ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
ART. 11 AFFIDAMENTO DI LOTTI SUCCESSIVI AL PRIMO
ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO ESERCENTE
ART. 13 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 15 ANTIMAFIA E CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA ART. 16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 17 CONDIZIONE RISOLUTIVA ART. 18 CLAUSOLA INTERPRETATIVA ART. 19 RISERVATEZZA
Vigezzina a valere sul Fondo investimenti 2019;
che il piano di rinnovo del parco rotabile ferroviario di SSIF relativamente alla ferrovia internazionale elettrica a scartamento metrico Domodossola — Confine Svizzero (per Locarno) prevede la fornitura di n. 4 nuove composizioni di elettrotreni a 4 veicoli ciascuno, per un totale di n. 16 veicoli, come descritto nel Capitolato tecnico che costituisce documento contrattuale, così suddivisi:
• n. 4 motrici pilota con cabina lato Domodossola;
• n. 4 motrici pilota con cabina lato Locarno;
• n. 8 motrici intermedie;
che la fornitura comprende anche n. 4 toilette supplementari installate in n. 4 motrici intermedie delle n. 8 di cui sopra, come descritto nel Capitolato tecnico;
che la fornitura, oltre alla progettazione dei veicoli ferroviari, comprende anche materiale di scorta tecnica per i suddetti rotabili, materiale documentario, attrezzature speciali, dati relativi ai materiali di ricambio e consumo, istruzione del personale SSIF, come descritto nel Capitolato tecnico;
che la fornitura comprende anche l’ottenimento dell’autorizzazione da parte di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) alla messa in servizio (AMIS) dei veicoli ferroviari sulla Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero e di equivalente autorizzazione all’esercizio sulla Ferrovia Locarno – Confine Italiano, come indicato nel Capitolato tecnico;
che nel presente contratto, a eccezione di dove diversamente specificato, la terminologia di “autorizzazione alla messa in servizio” si intende espressamente riferita a quanto indicato nella sua interezza nel precedente alinea;
che SSIF ha ritenuto opportuno procedere a una gara a evidenza pubblica, utilizzando
lo strumento dell’Accordo quadro, come disciplinato dall’articolo 54 del D.lgs.
50/2016;
che la fornitura dell’Accordo quadro è articolata prevedendo un primo contratto applicativo e uno o più eventuali successivi contratti applicativi in caso di esercizio della facoltà di SSIF di affidare ulteriori lotti di fornitura;
che con nota n. 10359 del 22.12.2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esprimendo parere tecnico-economico favorevole ha autorizzato l’espletamento della gara di appalto della fornitura in oggetto;
che a seguito della procedura di gara, esperita con procedura aperta ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come da bando di gara n. …. pubblicato sulla GUUE n. del ……., è risultata aggiudicataria della fornitura mediante Accordo quadro la Società
…………………………..;
che con nota n. ……………….. del il Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili ha autorizzato l’affidamento alla Società aggiudicataria;
che l'aggiudicazione è stata comunicata alla Società …………. con nota SSIF n. ……..
del a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara;
che in data ……………… è stato stipulato l’Accordo quadro per la fornitura del materiale rotabile sopra indicato con la Società ;
che detto Accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, primo comma, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha una durata di anni sei;
che detto Accordo quadro è stato stipulato per un ammontare netto complessivo di €
……………………………….;
che detto Accordo quadro prevede l’affidamento di un primo lotto, attraverso un primo
contratto applicativo in funzione delle risorse finanziarie assegnate a SSIF per il rinnovo del materiale rotabile della Ferrovia Vigezzina dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 109 dell’11 marzo 2020 a valere sul Fondo investimenti 2019 e in funzione dei prezzi unitari offerti dall’Esecutore in sede di gara; l’Accordo quadro prevede altresì eventuali lotti successivi in funzione delle risorse finanziarie che verranno successivamente assegnate a SSIF dal Ministero concedente;
che, per quanto detto, SSIF intende affidare – come, con il presente primo contratto applicativo dell’Accordo quadro citato, in effetti affida – alla Società
……………………… un primo lotto di fornitura avente a oggetto le prestazioni elencate nell’art. 2 del presente contratto;
che l’importo dell’appalto di cui al presente primo contratto applicativo ammonta a €
………………………… (+IVA), di cui € (+IVA) per fornitura, al
netto del ribasso d’asta, e € (+ IVA) per oneri relativi alla
sicurezza;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1.1 Le premesse con la relativa documentazione, gli allegati all’atto e i documenti di cui all’art. 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente richiamati nel presente articolo e accettati dalle parti.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
2.1 Nell’ambito del piano di rinnovo del parco rotabile ferroviario di SSIF relativamente alla ferrovia internazionale elettrica a scartamento metrico Domodossola — Confine Svizzero (per Locarno), la SSIF, come in epigrafe rappresentata, affida in appalto alla Società ……………………, che accetta, la fornitura di n. … nuove composizioni di elettrotreni per un totale di n. … veicoli ferroviari così suddivisi:
• n. … motrici pilota con cabina lato Domodossola;
• n. … motrici pilota con cabina lato Locarno;
• n. … motrici intermedie;
• n. … toilettes supplementari.
2.2 La fornitura comprende, oltre alla progettazione dei veicoli ferroviari, anche il materiale di scorta tecnica di cui all’elenco allegato al presente contratto sub A, attrezzature speciali, materiale di ricambio e consumo per i suddetti rotabili, secondo quando previsto nel Capitolato tecnico e nei documenti nello stesso richiamati che costituiscono documento contrattuale.
2.3 La fornitura comprende anche l’ottenimento dell’”autorizzazione alla messa in servizio” dei veicoli ferroviari, la redazione e la consegna del materiale documentario (manualistica, documentazione tecnica e altro) nonché l’istruzione per il personale SSIF all’utilizzo dei rotabili, il tutto come definito nel Capitolato tecnico.
2.4 La fornitura oggetto del presente lotto è finanziata con la legge 30 dicembre 2018,
n. 145 della Repubblica italiana. Il Fondo investimenti 2019, stanziato sulla base della legge 145/2018, è stato ripartito da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante il D.M. 109 dell’11 marzo 2020 con assegnazione di una quota a favore di SSIF ai fini del rinnovo del materiale rotabile della Ferrovia Vigezzina. Il D.M. 109/2020 disciplina, inoltre, le modalità di erogazione a SSIF e di rendicontazione del finanziamento.
2.5 I rotabili devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa tecnica nazionale e comunitaria per il settore ferroviario e, per quanto possibile, con componenti di tipo standardizzato.
2.6 Il materiale rotabile fornito deve risultare pienamente rispondente ai requisiti, alle caratteristiche e alle prestazioni riportate nel Capitolato tecnico, comprese le eventuali
varianti e migliorie offerte in sede di gara e\o di esecuzione, e dotato di “autorizzazione alla messa in servizio” definitiva.
2.7 La vita commerciale dei rotabili ferroviari deve essere di almeno 33 anni
dall’ultimazione della fornitura.
2.8 L’affidamento comprende le prestazioni, la fornitura, gli oneri e le spese occorrenti per dar compiuto ed ultimato in ogni sua parte l’oggetto dell’appalto, così come descritto e individuato nel presente contratto e nei suoi allegati. In particolare, la prestazione dovrà essere eseguita in conformità agli elementi descrittivi del Capitolato tecnico, degli altri atti e documenti contrattuali di cui all’art. 3 del presente contratto e di quanto proposto dall'Esecutore in sede di formulazione dell'offerta, secondo le modalità e i patti contenuti nel presente atto.
2.9 L’Esecutore dovrà redigere, modificare e/o integrare la propria progettazione costruttiva per renderla conforme, ove necessario, alla vigente normativa e per tener conto delle eventuali modifiche che, in corso di esecuzione, si rendessero necessarie sia in funzione delle caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria della linea Domodossola - confine svizzero - Locarno, sia per ottemperare a eventuali prescrizioni da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o dell’ANSFISA riguardanti la sicurezza ferroviaria e che dovessero emergere nell’esame del progetto ovvero in fase esecutiva. I contenuti dei documenti tecnici forniti dall’Esecutore non costituiscono in ogni caso presupposto per l’accettazione di varianti.
2.10 Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dai suoi allegati, si farà riferimento alle leggi vigenti e in particolare al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016, alle norme e agli atti indicati nel Capitolato tecnico, alle norme del settore ferroviario e al Codice civile.
ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
3.1 L'appalto è disciplinato, oltre che dal contratto, dalle condizioni stabilite dai seguenti documenti che formano parte integrante del contratto stesso e devono intendersi qui espressamente allegati e trascritti:
⮚ Bando di gara;
⮚ Disciplinare di gara con tutti i suoi allegati;
⮚ Capitolato tecnico con tutti i suoi allegati;
⮚ Offerta tecnico-economica e documentazione allegata;
⮚ Allegato A al presente contratto, contenente l’elenco del materiale di scorta
tecnica oggetto di fornitura;
⮚ Contratto di Accordo quadro.
I suddetti documenti sono sottoscritti contestualmente al presente atto e verranno
registrati in caso d’uso con oneri a carico del richiedente.
3.2 In caso di discordanza o contraddizione tra i documenti sopraindicati, resterà valido quanto prescritto da quello più favorevole alla SSIF.
3.3 I tempi che la normativa vigente e applicabile alla SSIF, quale concessionario del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili operante nei settori speciali, assegna alla SSIF, ove non dichiarati espressamente perentori dalla stessa normativa o dal presente atto, devono intendersi ordinatori in quanto ogni attività relativa all’appalto è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’Esecutore rinuncia a qualsiasi pretesa economica derivante dal mancato rispetto da parte di SSIF dei tempi previsti dalla normativa in essere.
3.4 L’utilizzo della documentazione di gara è consentito limitatamente ed esclusivamente per le finalità di esecuzione dell’appalto in oggetto. I marchi, i brevetti
e gli altri diritti riconosciuti a livello nazionale, comunitario e internazionale relativamente a prodotti e tecnologie citati nei documenti di gara, costituiscono proprietà industriale delle rispettive Società.
ART. 4 – MEZZI DI COMUNICAZIONE
4.1 Tutte le comunicazioni dirette all’Esecutore e gli scambi di informazioni con esso sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto disposto dall’art. 52 del D.lgs. 50/2016 nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
4.2 La lingua di comunicazione è l’italiano.
ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA - POLIZZA ASSICURATIVA
5.1 L'Esecutore, prima della sottoscrizione del presente contratto, è obbligato a costituire e consegnare a SSIF una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale del presente atto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel presente appalto, relativo ai “settori speciali”, non trova applicazione la possibilità di ridurre l'importo della garanzia prevista dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.
5.2 La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5.3 La garanzia definitiva deve restare efficace fino al termine del periodo di garanzia contrattuale generale di cui all’art. 19 del presente contratto. La garanzia definitiva è svincolata al termine del periodo di garanzia contrattuale generale e a seguito della presentazione della “cauzione per garanzie particolari” di cui all’art. 20 del presente contratto. La SSIF può richiedere all’Esecutore la reintegrazione della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.
5.4 La SSIF ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La SSIF può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5.5 Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'Esecutore, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato italiano al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della SSIF.
5.6 La fideiussione, a scelta dell'Esecutore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.
5.7 La garanzia deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice civile, la rinuncia alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SSIF. Dovrà altresì prevedere quale creditore garantito sia la SSIF sia il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con vincolo di solidarietà attiva e dovrà essere espressamente indicata la non applicabilità dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di contratto soggetto a quanto previsto in materia di settori speciali di cui al medesimo D.lgs. 50/2016. La sottoscrizione di chi rappresenta l’Istituto garante dovrà essere autenticata da un Notaio, che dovrà anche espressamente accertarne i relativi poteri.
5.8 La garanzia potrà rimanere in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui alla normativa vigente, qualora la rata di saldo dovuta all'Esecutore, a giudizio della SSIF, non sia a tale scopo sufficiente.
5.9 La mancata costituzione di valida ed efficace garanzia di cui al comma 5.1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della SSIF.
5.10 L'Esecutore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la SSIF abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
5.11 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, che sarà svincolata all’assunzione del carattere di definitività della verifica di conformità di cui al D.lgs. 50/2016.
5.12 L’Esecutore assume l’esclusiva responsabilità dei danni di qualunque natura che dovesse cagionare in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze nel corso della fornitura oggetto del presente contratto, manlevando e tenendo indenne la SSIF da eventuali pretese di terzi. A fronte di tale responsabilità, l’Esecutore è tenuto a stipulare e a consegnare alla SSIF, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza che copra per un massimale di euro 2.000.000,00 i danni subiti dalla SSIF a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni mobili e immobili di sua proprietà verificatisi nel corso dell'esecuzione e a causa di essa. La polizza deve assicurare la SSIF anche contro gli incendi e gli atti vandalici verificatisi durante l’esecuzione sui beni oggetto di fornitura. La polizza deve altresì assicurare la SSIF contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione, per un importo pari a € 5.000.000,00 per sinistro. La copertura assicurativa decorre dalla data di efficacia del contratto e cessa alla data della verifica di conformità di tutta la fornitura.
5.13 In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Esecutore potrà
dimostrare l’esistenza di una o più polizze già attivate, aventi le medesime caratteristiche di quella specifica per SSIF. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che la/e polizza/e in questione copre/ono anche la fornitura eseguita per conto di SSIF.
5.14 Resta inteso che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, comma 5.12, sono condizioni che rispondono ad un interesse essenziale di SSIF in qualità di concessionario pubblico; pertanto, in caso di
inadempienza all’obbligazione di mantenere per tutta la durata contrattuale la polizza ivi prevista valida ed efficace, il contratto si risolverà con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo l’obbligo del risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5.15 Resta ferma la responsabilità dell’Esecutore anche per danni eventualmente non
coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
ART. 6 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
6.1 L’esecuzione del presente contratto si considera avviata a partire dalla data della sua sottoscrizione; da questa data decorre il termine utile per il completamento della fornitura.
ART. 7 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI
7.1 L'Esecutore, nell'eseguire la fornitura in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio del Direttore dell’esecuzione e alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicati per iscritto dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione o direttamente dalla SSIF, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne la buona esecuzione della fornitura, in osservanza di quanto disposto dai documenti di gara e di contratto. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni, qualora contengano elementi per i quali è necessaria l'approvazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, diventano efficaci dalla data di comunicazione di tale approvazione.
ART. 8 - AMMONTARE, FORMA E PREZZI DELL'APPALTO
8.1 La fornitura relativa al presente contratto è appaltata a corpo per l’importo fisso e invariabile di € ……………………….+ IVA ove dovuta, ivi compreso l’importo di €
………………………..+ IVA ove dovuta non assoggettato a ribasso d’asta per oneri
della sicurezza da interferenza.
L’importo complessivo (al netto di IVA ove dovuta) della fornitura del presente primo contratto applicativo, è costituito dalla sommatoria dei prezzi unitari a corpo offerti, parametrati alle quantità richieste per singola tipologia, sulla base di quanto presentato dall’Esecutore in sede di offerta e come di seguito indicato:
descrizione
prezzo unitario
quantità (n.)
importo totale
netto, a corpo (€)
netto, a corpo (€)
Motrice pilota D. Motrice pilota X. Xxxxxxx intermedia Toilettes supplem.
Scorta tecnica
-
-
Importo totale a corpo (€)
8.2 Nel caso in cui l’Esecutore sia residente in uno Stato non compreso nel territorio dell’Unione Europea (Stato extra UE), all’Esecutore non sarà riconosciuto il pagamento dell’IVA nelle more dell’esportazione dei beni forniti.
8.3 Il corrispettivo di contratto comprende tutti gli obblighi, gli oneri e le prestazioni necessarie a dare completa e puntuale esecuzione al contratto a perfetta regola d’arte sulla base del presente contratto e dei suoi allegati e in osservanza di leggi e regolamenti applicabili nonché delle disposizioni emanate per motivi di sicurezza dalle competenti autorità.
8.4 Il corrispettivo di contratto è basato su prezzi formulati dall’Esecutore perché ritenuti nel complesso congrui, remunerativi e convenienti, a seguito della valutazione dei rischi di esecuzione e di qualsiasi altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali. Con la
firma del presente atto, pertanto, l’Esecutore dichiara espressamente di aver acquisito gli elementi tali da giustificare i prezzi offerti e ciò anche in relazione agli oneri tutti previsti a suo carico nel presente atto, nel Capitolato tecnico o negli altri documenti contrattuali e a quelli prevedibili ancorché non esplicitamente indicati.
8.5 L'importo del contratto è fisso ed invariabile per tutto il periodo della sua efficacia, non essendo ammessa alcuna revisione dei prezzi; non è applicabile il comma 1 dell’art. 1664 C.c..
8.6 Qualora, a causa della mancata installazione del sottosistema di terra ZBMS-LD sulla linea ferroviaria Domodossola – confine svizzero, il rilascio dell’AMIS da parte dell’ANSFISA subisca un ritardo, l’Esecutore non ha diritto a compensi in aggiunta a quanto contrattualmente previsto, fermo restando che sarà a esso dovuto il pagamento di quanto previsto alla lettera c) del punto 10.3 del presente contratto. ART. 9 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D’ESECUZIONE
9.1 Relativamente alle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia e alle
varianti in corso d’esecuzione, si applica l’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
9.2 Con riferimento alle eventuali variazioni della fornitura entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
9.3 La SSIF ha facoltà, nel suo esclusivo interesse e/o in base alle indicazioni ricevute dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o dall’ANSFISA, di ordinare variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della fornitura e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e anche ove
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da cause sopravvenute e non previste al momento di stipulazione del contratto, in queste comprendendo eventuali disposizioni obbligatorie ricevute dal concedente.
9.4 Le varianti dovranno essere approvate dalla SSIF e, se necessario, dal Ministero concedente. Nessuna variante può essere introdotta dall’Esecutore se non è preventivamente approvata.
9.5 L’Esecutore dichiara di essere a perfetta conoscenza che un’eventuale perizia di variante può necessitare della superiore approvazione del Ministero concedente a seguito di un esame e di una valutazione istruttoria dello stesso e che sui tempi di tali necessarie fasi procedimentali la SSIF non ha alcuna possibilità di intervento. Pertanto, l’Esecutore riconosce di non aver diritto e, a ogni buon conto rinuncia, a ristori o indennizzi di sorta in relazione all’eventuale fermo della fornitura per tutto il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di istruttoria e approvazione della variante da parte del Ministero concedente, che le parti convenzionalmente imputano a fatto di terzo.
9.6 Le parti, inoltre, fissano convenzionalmente in giorni 90 (novanta) il tempo a disposizione della SSIF per l’esame della variante sia in aumento sia in diminuzione e, se del caso, per la trasmissione della stessa al Ministero concedente per l’approvazione, senza che l’Esecutore, per tale periodo, abbia diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta nei confronti della SSIF stessa.
9.7 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto o secondo l’’elenco prezzi di cui al “modulo offerta scorta tecnica” per il materiale di scorta– che costituisce documento contrattuale - ma, se comportano prestazioni non previste dal contratto stesso e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto o
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’esecuzione e l'Esecutore, con l'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Esecutore.
9.8 Se l’Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati, la SSIF può comunque ingiungere l’esecuzione sulla base di tali prezzi; ove l’Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
9.9 La variante dovrà essere formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto.
9.10 Il Direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
9.11 Per eventuali aspetti di dettaglio o finitura che non fossero definiti dal presente contratto e dai suoi allegati, l’Esecutore si impegna a proporre a SSIF una o più soluzioni alternative, concedendo alla stessa un termine di 15 giorni per pronunciarsi in merito, decorsi i quali, potrà procedere nella fornitura.
ART. 10 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E MODALITA’
DI VALUTAZIONE DELLE FORNITURE
10.1 È prevista la corresponsione in favore dell'Esecutore di un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione successivo alla stipula del contratto. Si applica in merito l’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 che prevede il recupero progressivo dell’anticipazione sui successivi pagamenti in acconto.
10.2 La procedura di contabilità dell’appalto tiene conto del sistema autorizzativo delle erogazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ente concedente e finanziatore.
10.3 Le prestazioni verranno pagate all'Esecutore mediante situazioni contabili
intermedie documentate con stati d’avanzamento delle prestazioni e certificati di pagamento secondo quanto indicato nel presente articolo. L'Esecutore avrà diritto a pagamenti in acconto, nel corso dell’avanzamento delle prestazioni, secondo la sequenza di seguito esposta:
a. 5% dell’importo contrattuale (al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui al comma 10.1) alla presentazione e alla successiva verifica da parte di SSIF della documentazione di progettazione del materiale rotabile completa dell’impegno preliminare da parte di XXXXXXX;
b. 30% dell’importo contrattuale (al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui al comma 10.1) all’esito positivo della verifica di conformità provvisoria presso l’Esecutore delle casse grezze dei veicoli;
c. 35% dell’importo contrattuale (al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui al comma 10.1) al verbale di consegna di tutto il materiale rotabile dotato di autorizzazione alla messa in servizio da parte di ANSFISA sulla Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero o di equivalente autorizzazione all’esercizio sulla Ferrovia Locarno – Confine Italiano, come stabilito dal Capitolato tecnico, e del materiale di scorta tecnica;
d. 10% dell’importo contrattuale (al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui al comma 10.1) all’esito positivo della verifica di conformità della fornitura ai sensi del D.lgs. 50/2016.
10.4 In ogni caso, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le suddette ritenute possono essere svincolate entro 60 giorni dopo l'approvazione da parte della SSIF del certificato di verifica di conformità, subordinatamente al previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell’Esecutore.
10.5 Ogni volta che sarà stata realizzata una parte di fornitura che possa dar luogo all'emissione di uno stato di avanzamento, l'Esecutore è tenuto a comunicare alla SSIF tale circostanza. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. L’emissione di fattura di acconto da parte dell’Esecutore è conseguente al rilascio del relativo certificato di pagamento e ne condiziona la liquidazione. Il termine per il pagamento delle rate di acconto è fissato in 60 (sessanta) giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento subordinatamente alla verifica di regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’Esecutore – o dell’attestazione equivalente di regolarità contributiva rilasciata dal competente organo del paese in cui l’Esecutore è stabilito - e delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall’Esecutore al/ai subesecutore/i. In caso di mancata comunicazione da parte dell’Esecutore, SSIF non risponderà in alcun modo, neppure a titolo di interessi, per l’omessa o ritardata emissione dello stato d’avanzamento.
10.6 Mediante il pagamento in acconto di quanto eseguito e documentato con stati di
avanzamento, la proprietà di quanto eseguito è trasferita dall'Esecutore alla SSIF. I beni come eseguiti, dalla data dello stato d'avanzamento sono considerati in deposito in conto lavorazione presso l’Esecutore da parte di SSIF. Ciò non equivale ad accettazione della prestazione ed è in ogni caso fatto salvo ogni diritto e/o azione per vizi e difformità spettante alla SSIF sulla base degli esiti della successiva verifica di conformità. L’Esecutore dovrà custodire a sue cure e spese i rotabili ferroviari e il materiale di scorta tecnica fino alla sua consegna alla SSIF, vigilando sulla integrità degli stessi ed eseguendovi tutte le opere manutentorie necessarie. Il rischio di danneggiamento e/o perimento, totale o parziale, dei beni per fatto proprio, di terzi o
anche per caso fortuito o forza maggiore rimane a carico dell’Esecutore; così come a suo carico rimangono tutte le operazioni di trasporto, carico e scarico dei beni forniti e di tutti i suoi componenti a Domodossola presso il piazzale SSIF di Domo Vigezzina in Xxx Xxxxxxxxxx 0, nonché quanto necessario per la messa in servizio degli stessi.
10.7 All’esito positivo della verifica di conformità della fornitura, che dovrà aver luogo entro sei mesi dalla data di messa in servizio, viene rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura finale da parte dell’Esecutore. Il termine per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della ritenuta e della garanzia definitiva è pari a 60 (sessanta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità, a condizione che l’Esecutore abbia preventivamente prestato la garanzia fideiussoria di cui al punto 5.11 del presente contratto; diversamente il termine decorre dal momento in cui detta garanzia venga prestata. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice civile.
10.8 I costi per la sicurezza derivanti da interferenza saranno corrisposti con lo stato finale ovvero corrispondente al finale.
10.9 I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c in essere
presso la Banca ………………Ag. IBAN intestato
a……………………..
10.10 In considerazione dell’obbligo della fatturazione elettronica, l’indirizzo telematico da indicare in fattura è il seguente: RAGIONE SOCIALE: Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.; INDIRIZZO: Xxx Xxxxxxxxxx 0 – 00000 – Xxxxxxxxxxx (XX); PARTITA IVA: 00127030039; PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; CODICE
DESTINATARIO SDI: SUBM70N.
ART. 11 - RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO
11.1 Qualora, per causa esclusivamente imputabile alla SSIF, i certificati di pagamento in acconto e a saldo vengano emessi e/o i pagamenti vengano eseguiti in ritardo rispetto ai termini indicati nell’articolo precedente, l’Esecutore avrà diritto agli interessi legali e moratori per ritardato pagamento.
11.2 In nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Esecutore può sospendere la fornitura e/o le prestazioni indicate nel presente contratto.
ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELL’ESECUZIONE
12.1 Il tempo utile per dare ultimata l’esecuzione del primo lotto della fornitura di cui al presente contratto è di 1.290 (mille duecento novanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal presente comma comporterà l’applicazione di una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’appalto per ogni giorno di ritardo, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento della inadempienza, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo stesso.
12.2 Tutto il materiale rotabile fornito dovrà essere dotato di “autorizzazione alla messa in servizio”. L’ultimazione della fornitura del primo lotto potrà essere approvata solo successivamente all’”autorizzazione alla messa in servizio” definitiva per tutti i veicoli ferroviari.
12.3 Protraendosi il ritardo per l’ultimazione della fornitura oltre il sesto mese, SSIF si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento del danno, e potrà incamerare la cauzione o escutere la garanzia definitiva.
12.4 In esito a formale comunicazione dell’Esecutore di intervenuta ultimazione
dell’esecuzione, il Direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l‘Esecutore e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni, per il completamento di prestazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dell’esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità della fornitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle prestazioni sopraindicate.
12.5 SSIF potrà, ai sensi dell’art. 1252 C.c., compensare le somme da essa dovute con gli importi a essa spettanti a titolo di penale, oppure prelevare questi ultimi dalla garanzia definitiva.
ART. 13 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
13.1 Il Direttore dell’esecuzione può ordinare la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107 del D.lgs. 50/2016, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Il Direttore dell’esecuzione, entro cinque giorni, comunicherà la sospensione al Responsabile del procedimento, alla SSIF e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, inviando copia del verbale contenente i motivi della sospensione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, se del caso, autorizzerà l'avvenuta sospensione dell’esecuzione; in ipotesi di mancata autorizzazione, l’esecuzione riprenderà secondo le disposizioni che impartirà la Direzione dell’esecuzione. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
13.2 Le contestazioni dell'Esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa.
13.3 L'Esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dell’esecuzione, senza che la SSIF abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
13.4 Il risarcimento dovuto all'Esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dell’esecuzione disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice è quantificato sulla base dei criteri di cui all’art. 10, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto compatibili.
13.5 Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dell’appalto, l'Esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la SSIF si oppone allo scioglimento, l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
13.6 Salvo quanto previsto dal presente articolo, per la sospensione dell’esecuzione non spetta all’Esecutore alcun compenso o indennizzo.
ART. 14 – PROROGHE
14.1 L’Esecutore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine fissato, può chiedere proroghe con domanda motivata e documentata da presentarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
14.2 In caso di proroghe dei tempi contrattuali, resta espressamente stabilito e accettato che, qualunque sia la motivazione della concessione della proroga, l’Esecutore non avrà diritto per ciò solo a compensi o indennizzi di alcun genere.
14.3 Sull’istanza di xxxxxxx decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di rispondere sull’istanza di proroga anche dopo la scadenza del termine contrattuale e, comunque, dopo aver acquisito i necessari pareri.
ART. 15 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
15.1 Oltre a quanto specificatamente indicato nel presente contratto e/o nel Capitolato tecnico e/o negli altri documenti di gara, sono a carico dell'Esecutore e si intendono compensati con i corrispettivi di cui al presente contratto i seguenti obblighi e oneri, esposti a mero titolo esemplificativo e senza esclusione di altri:
15.1.1. La nomina di un Responsabile di Progetto che dovrà avere i più ampi poteri per la sottoscrizione di ogni atto tecnico e amministrativo per quanto attiene al presente contratto, per la rappresentanza durante le prove, per la certificazione di quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla Direzione dell’esecuzione, per il coordinamento generale all’interno dell’attività produttiva dell’Esecutore e in generale per la rappresentanza dell’Esecutore stesso relativamente al presente contratto. Il Responsabile di Xxxxxxxx sarà l’unico interlocutore della SSIF e del Direttore dell’esecuzione e dovrà presenziare all’effettuazione delle prove e ogniqualvolta sia necessario redigere un verbale. La mancata nomina del Responsabile di Progetto su richiesta della SSIF è causa di risoluzione in danno del presente contratto con immediata riscossione della cauzione definitiva. Al Responsabile di Xxxxxxxx deve essere altresì affidata la Direzione Tecnica dell’esecuzione. La
SSIF potrà richiedere, in qualsiasi momento e senza nessun tipo di giustificazione, la sostituzione del Responsabile di Progetto. In tal caso l'Esecutore dovrà provvedere entro 7 (sette) giorni dalla richiesta senza che allo stesso Esecutore spetti alcun compenso o indennizzo. In caso di mancata sostituzione entro i termini indicati verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell’inadempienza.
15.1.2. La redazione e la consegna alla SSIF del materiale documentario indicato nel Capitolato tecnico.
15.1.3. L'esecuzione di tutte le modifiche derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme o prescrizioni in sede di approvazione progettuale e/o di messa in servizio. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da quanto sopra, resteranno a carico dell’Esecutore.
15.1.4. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.”, l’Esecutore mette in atto le misure di controllo del rischio relativamente alla sicurezza ferroviaria dei prodotti forniti. L’analisi del rischio, redatta ai sensi del Regolamento UE 402/2013, deve essere costantemente aggiornata e di essa deve essere data evidenza a SSIF.
15.1.5. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.”, l’Esecutore assicura che i prodotti forniti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti,
affinché possano essere utilizzati in modo sicuro sulla rete SSIF.
15.1.6. La consegna a SSIF di tutta la documentazione tecnica relativa all’AMIS, affinché SSIF, in qualità di detentore dei veicoli ferroviari, possa eventualmente effettuare successive modifiche ai veicoli medesimi e richiedere autonomamente all’ANSFISA l’AMIS in variante.
15.1.7. Verifica della compatibilità dei veicoli forniti con la rete della Ferrovia Domodossola – Locarno e – a tal fine - determinazione di tutti i parametri necessari che non siano già indicati nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati.
15.1.8. Redazione e presentazione del piano di fabbricazione e del piano di controllo e qualità, con indicazione se trattasi di prove di serie o di tipo.
15.1.9. Forniture delle certificazioni dei prodotti forniti, ove previste dal piano qualità.
15.1.10. Spese per l'assistenza alle visite presso lo stabilimento di produzione per la quantificazione e il controllo delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione; in particolare l'Esecutore dovrà mettere a disposizione durante le visite presso il proprio stabilimento, o quelli dei propri fornitori, tutti i mezzi, le apparecchiature e la manodopera occorrenti alla Direzione dell’esecuzione per procedere ai propri accertamenti.
15.1.11. L'ottemperanza a eventuali prescrizioni da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o dell’ANSFISA riguardanti la sicurezza ferroviaria (anche comportanti modifiche costruttive) che dovessero emergere nell’esame del progetto ovvero in fase costruttiva. Qualora il Direttore dell’esecuzione evidenziasse differenze tra quanto realizzato dall’Esecutore e quanto indicato nel Capitolato tecnico e nel progetto che ha ottenuto l’impegno preliminare da parte dell’ANSFISA, comunicherà tali differenze all'Esecutore che dovrà provvedere a sua cura e
spese a perfezionare o a rifare quanto è oggetto della contestazione. Qualora l'Esecutore non ottemperi alle disposizioni ricevute, la SSIF, sentito il Direttore dell’esecuzione e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, potrà imporre che l’Esecutore ottemperi a dette disposizioni rimettendo la risoluzione di ogni controversia a quanto previsto dal presente contratto. In ogni caso l’Esecutore non potrà sospendere le prestazioni.
15.1.12. L'esecuzione e il costo di tutte le procedure di prova, anche di laboratorio o in linea, controllo e collaudo sui beni oggetto di fornitura, nonché su materiali, parti e componenti degli stessi. Dagli oneri a carico dell’Esecutore nell’esecuzione di tali procedure, sono esclusi solo il costo dell’energia elettrica SSIF e del personale SSIF utilizzato.
15.1.13. L’Esecutore assume l’esclusiva responsabilità dei danni di qualunque natura che dovesse cagionare in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze nel corso della fornitura oggetto del presente contratto, manlevando e tenendo indenne la SSIF da eventuali pretese di terzi.
15.1.14. Assistenza alla messa in servizio della fornitura che verrà effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Capitolato tecnico.
15.1.15. Spese per la documentazione occorrente all’”autorizzazione alla messa in servizio”.
15.1.16. Spese per la verifica di conformità della fornitura, a esclusione degli oneri relativi ai professionisti incaricati.
15.1.17. L’Esecutore è tenuto a farsi carico degli interventi di manutenzione in garanzia nei tempi e modi stabiliti dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari e delle norme e delle prescrizioni delle competenti autorità, incuse quelle che dovessero
essere emanate nel corso del periodo di garanzia previsto dal presente contratto.
15.1.18. Se del caso, l’imposta di registro e di bollo del presente contratto e di tutti gli atti eventualmente conseguenti.
ART. 16 – SICUREZZA DEL LAVORO
16.1 Ai sensi del D.lgs. 81/2008 è onere dell’Esecutore elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) connessi all’esercizio della propria attività e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.
16.2 L’avvio delle prestazioni dell’Esecutore presso la SSIF potrà essere effettuato solo successivamente all’accettazione del DUVRI. Il DUVRI terrà conto in particolare delle attività da effettuarsi presso la SSIF e connesse alla consegna, alle prove, alla messa in servizio, alla verifica di conformità e alla manutenzione della fornitura.
16.3 L'Esecutore si obbliga ad adottare, durante l’esecuzione di tutte le prestazioni effettuate presso SSIF, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, segnatamente, le disposizioni contenute nel D.lgs. 8 aprile 2008, n. 81.
16.4 Ai sensi del D.lgs. 81/2008, l’accesso alle aree SSIF potrà avvenire solo da parte di addetti o tecnici muniti di apposito cartellino identificativo i cui nominativi saranno riportati giornalmente in elenchi a cura dell’Esecutore. Non potranno avere accesso alle aree SSIF addetti o tecnici non muniti di cartellino, dei DPI, e ai quali non è stata fornita la formazione ed informazione prevista dalla normativa vigente.
16.5 Per l’effettuazione delle prestazioni presso la SSIF, l’Esecutore si obbliga al
rispetto delle vigenti norme nazionali e dei protocolli di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri.
16.5 È onere dell’Esecutore, nel caso in cui le attività connesse alla consegna, alle prove, ai collaudi o agli interventi manutentivi comportino l’utilizzo delle infrastrutture SSIF, attenersi alle norme per il loro utilizzo e alle relative procedure di sicurezza. ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
17.1 In caso di inadempienza contributiva dell’Esecutore o di suo subfornitore, si
applica il comma 5 dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016.
17.2 In caso di inadempienza retributiva dell’Esecutore o di suo subfornitore, si
applica il comma 6 dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016.
ART. 18 – MESSA IN SERVIZIO - VERIFICA DI CONFORMITA’
18.1 L’”autorizzazione alla messa in servizio” dei beni forniti avverrà secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza ferroviaria. L’Esecutore si impegna a espletare tutte le procedure di prova, controllo e collaudo prescritte ai fini del rilascio dell’”autorizzazione alla messa in servizio” dei rotabili oggetto del presente contratto e a sostenere tutti gli oneri e le spese che da esse conseguono. L’assistenza alla messa in servizio e la documentazione necessaria sono oneri compresi e compensati nei prezzi riconosciuti all’Esecutore mediante il presente atto.
18.2 La verifica di conformità della fornitura ai sensi del D.lgs. 50/2016 avrà luogo non oltre sei mesi dalla messa in servizio, salvi i casi, individuati dalla normativa di riferimento, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. La sottoscrizione della verifica di conformità deve avvenire entro il termine di 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa all’Esecutore. Trascorso tale termine la verifica di conformità si intende pienamente accettata in ogni sua parte dall’Esecutore con decadenza di ogni
eventuale riserva.
18.3 Tutti gli oneri le spese per le attrezzature e i materiali richiesti in sede di verifica di conformità sono a carico dell’Esecutore.
18.4 La consegna dei beni oggetto della fornitura verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio.
18.5 All'atto della redazione del citato verbale, l'Esecutore dovrà fornire alla SSIF il materiale documentario previsto dal Capitolato tecnico.
18.6 Qualora, durante le prove per la messa in servizio ovvero durante il normale utilizzo prima della verifica di conformità, venga rilevato che non sono state rispettate, in tutto o in parte, le obbligazioni e gli standard prestazionali contrattuali, l'Esecutore dovrà provvedere ad effettuare a sua cura e spese tutte le modifiche necessarie a sanare l’inadempimento o l’inesatto adempimento entro il termine della verifica. In caso di mancata ottemperanza, si procederà all’incameramento della garanzia definitiva per le maggiori somme occorrenti per l’effettuazione delle modifiche necessarie e fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.
ART. 19 – GARANZIE SULLA FORNITURA
19.1 Sulla fornitura l’Esecutore riconosce un periodo di garanzia contrattuale generale di 60 mesi (5 anni) successivo alla data della verifica di conformità.
19.2 La garanzia riguarderà la riparazione o la sostituzione dei componenti fuori uso a seguito di difetti di progettazione o costruzione e/o di difetti dei materiali. Non sono compresi nella garanzia la riparazione e/o la sostituzione di pezzi normalmente usurati e di pezzi deteriorati o rotti a seguito di manifesta negligenza da parte di SSIF.
19.3 Qualora entro il termine di 60 mesi successivo alla verifica di conformità si manifestassero difettosità nei beni forniti, l’Esecutore dovrà intervenire, a propria cura e spese, nella riparazione o sostituzione in opera dei materiali difettosi. Qualora non
vi provvedesse, la SSIF vi provvederà direttamente, avvalendosi di terzi, addebitando
all’Esecutore le spese sostenute con la maggiorazione del 15% (quindici per cento).
19.4 Il tempo per l’inizio degli interventi in garanzia deve essere inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. In caso di mancato intervento nei tempi stabiliti, sarà applicato all’Esecutore un indennizzo per danni pari a 500,00 €per ogni giorno successivo al quindicesimo.
19.5 Per le parti dei rotabili particolarmente importanti di seguito indicate, la durata della garanzia è stabilita per tempi più prolungati (“garanzie particolari”) sempre a decorrere dall’ultimazione della fornitura, come di seguito indicato:
− 72 mesi per le sale montate, le boccole a rulli e i dischi freno;
− 72 mesi per la verniciatura antigraffiti dei veicoli;
− 96 mesi per l’isolamento termoacustico delle pareti dell’imperiale e del
pavimento;
− 120 mesi contro la corrosione perforante di parti strutturali e lamierature.
19.6 A garanzia e copertura degli oneri e dei danni inerenti alle garanzie particolari, prima dello svincolo della garanzia definitiva deve essere presentata una “cauzione per garanzie particolari”, pari al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale del primo contratto applicativo. Tale cauzione è costituita secondo le modalità previste per la garanzia definitiva e in riferimento alla copertura di un ulteriore periodo temporale di cinque anni. L’Esecutore s’impegna a reintegrare tale cauzione ogniqualvolta la stessa è parzialmente escussa. La cauzione sarà svincolata al termine dei cinque anni.
19.7 L’Esecutore garantisce, in ogni tempo, la SSIF da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione dell’appalto.
19.8 In ogni caso, qualora si evidenziassero nel corso dei 10 anni successivi all’ultimazione della fornitura carenze progettuali tali da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, l'Esecutore sarà tenuto al ripristino di tutti i difetti ed alla sostituzione di tutto ciò che si dovesse rendere necessario.
ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
20.1 È fatto divieto all’Esecutore di cedere il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In caso di inadempimento, il contratto è risolto di diritto.
20.2 L’affidamento in subappalto di parte dell’oggetto contrattuale, qualora dichiarato in sede di offerta nei limiti stabiliti dal Disciplinare di gara, sarà disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
21.1 La SSIF, anche previa eventuale indicazione da parte del concedente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti e con le modalità stabilite dall’art 108 del D.lgs. 50/2016.
21.2 Nei casi di risoluzione del contratto, la SSIF provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva o all’escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 22 – ANTIMAFIA E CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA
22.1 Quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa relativi all’Esecutore siano accertati successivamente alla stipula del contratto, la SSIF, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, attiverà la presente clausola risolutiva espressa e il presente contratto si intenderà risolto immediatamente e automaticamente. In tal caso SSIF avrà diritto all’incameramento della cauzione o
all’escussione della fideiussione, salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 23 – PENALI
23.1 Relativamente alla violazione di quanto disposto dal presente contratto e alle conseguenti penali, si rimanda ai singoli articoli.
23.2 L’applicazione delle penali non solleva l’Esecutore dalle responsabilità civili e
penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del presente contratto.
23.3 Indipendentemente dall’eventuale escussione della garanzia definitiva o dall’incameramento della cauzione, le penali potranno essere anche cumulate tra loro ed è, comunque, fatto espressamente salvo il risarcimento del maggior danno. Indipendentemente dall’applicazione delle richiamate penali è in facoltà del Direttore dell’esecuzione promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
23.4 Tutte le penali previste nel presente contratto potranno essere applicate a discrezione del Direttore dell’esecuzione anche sui singoli stati di avanzamento senza attendere il conto finale.
23.5 È in facoltà della SSIF - sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - su motivata richiesta dell’Esecutore, procedere alla totale o parziale disapplicazione delle penali, anche per ragioni meramente equitative.
ART. 24 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
24.1 Le parti si impegnano a osservare la normativa a tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei dati personali ai soli fini connessi al presente contratto.
ART. 25 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINANZIARI
25.1. L’Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
25.2. L’Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla SSIF ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-esecutore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo quanto disposto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
ART. 26 - RISERVE DELL'ESECUTORE E ACCORDO XXXXXXX
26.1 L'Esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
26.2. Le riserve dell’Esecutore sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Se l'Esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Nel caso in cui l'Esecutore non ha firmato il registro nei termini suddetti oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.
26.3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.
26.4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
26.5 Laddove l’importo delle riserve iscritte nei documenti contabili sia compreso tra il cinque e il quindici per cento dell’importo contrattuale, si fa luogo alla procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. 50/2016. È fatta salva la facoltà della SSIF di definire in via amministrativa quelle riserve e pretese dell’Esecutore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto del procedimento di accordo bonario, anche successivamente alla trasmissione degli atti di verifica di conformità.
26.6 Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale. Le riserve saranno inviate dalla SSIF al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le proprie determinazioni in merito. ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
27.1 Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 26 del presente contratto, possono essere deferite ad arbitri secondo le modalità previste dall’art. 209 del D.lgs. 50/2016, con esclusione dei commi 2 e 3.
27.2 Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e la Sua sede sarà a Roma.
27.3 È fatta salva la facoltà delle parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ordinaria o, per la parte convenuta, di declinare il giudizio arbitrale a favore dell’Autorità Giudiziaria ordinaria nel termine di venti giorni di cui all’art. 810, 1° comma, c.p.c.. In caso di declinatoria il giudizio dovrà essere riassunto avanti all’Autorità Giudiziaria competente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto della declinatoria stessa.
27.4 L’Autorità Giudiziaria competente con espressa ed essenziale esclusione di ogni altro foro facoltativo è il Tribunale di Roma.
ART. 28 - CONDIZIONE RISOLUTIVA
28.1 L’Esecutore è tenuto a presentare tutta la documentazione necessaria all’ottenimento dell’impegno preliminare ai fini della sicurezza ferroviaria rilasciato dall’ANSFISA ai sensi della normativa vigente.
28.2 Il rilascio del predetto impegno preliminare costituisce condizione risolutiva dell’efficacia del presente contratto con la conseguenza che ove l’ANSFISA neghi il citato impegno preliminare, il contratto si intenderà risolto e ciascuna delle parti sopporterà gli oneri sostenuti e/o da sostenere senza possibilità di rivalsa, risultando esse libere da ogni vincolo.
28.3 Nel suddetto caso di risoluzione, verrà restituita la cauzione definitiva entro 30 giorni dalla comunicazione di avveramento della condizione risolutiva da parte della SSIF.
28.4 Qualora l’impegno preliminare non venga rilasciato perché l’Esecutore non ha fornito la documentazione necessaria, la SSIF potrà risolvere in danno il presente contratto.
ART. 29 - CLAUSOLA INTERPRETATIVA
29.1 In deroga ad ogni altra disposizione di legge o di contratto, le Parti convengono che tutte le clausole del presente contratto, come degli atti dallo stesso richiamati e/o
allo stesso allegati, nel caso di dubbio, debbano essere interpretate nel senso più favorevole alla SSIF e ciò in funzione del preminente interesse, anche di natura pubblica, dell’esercizio ferroviario di cui la SSIF è concessionaria.
ART. 30 - RISERVATEZZA
30.1 L’Esecutore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante l’esecuzione dei lavori. L’Esecutore si impegna a mantenerli segreti e a utilizzarli esclusivamente alle finalità dell’esecuzione dei lavori, senza divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e senza farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto. È, inoltre, responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.
30.2 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SSIF.
Atto soggetto a IVA. Domodossola,
Ai sensi dell’art. 1341 e seguenti del C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 3 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
ART. 4 MEZZI DI COMUNICAZIONE
ART. 5 GARANZIA DEFINITIVA - POLIZZA ASSICURATIVA ART. 6 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 7 ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI
ART. 8 AMMONTARE, FORMA E PREZZI DELL’APPALTO
ART. 9 MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO
D’ESECUZIONE
ART. 10 ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ESECUZIONE
ART. 11 RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO
ART. 12 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELL’ESECUZIONE
ART. 13 SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
ART. 14 PROROGHE
ART. 15 ONERI ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
ART. 16 SICUREZZA DEL LAVORO
ART. 17 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
ART. 18 MESSA IN SERVIZIO - VERIFICA DI CONFORMTA’
ART. 19 GARANZIE SULLA FORNITURA
ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 22 ANTIMAFIA E CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA ART. 23 PENALI
ART. 24 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ART. 25 OBBLIGHI DELL’ESECUTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’
DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 26 RISERVE DELL’ESECUTORE E ACCORDO XXXXXXX
CONDIZIONE RISOLUTIVA
ART. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 28 CONDIZIONE RISOLUTIVA ART. 29 CLAUSOLA INTERPRETATIVA ART. 30 RISERVATEZZA