CONVENZIONE
CONVENZIONE
“Imprese in Rete per la Transizione 4.0”
TRA
RETIMPRESA - Agenzia Confederale per le aggregazioni e le reti di imprese, con sede legale in Roma, Viale dell’Astronomia 30, C.F. 97583770587, in persona del Direttore Xxxxx Xx Xxxxxxx (di seguito: “RetImpresa”)
E
ERRENDI Srl, con sede in Xxx xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, P. Iva. 06834050822 rappresentata per la firma del presente atto da Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, CF.: TRPFNC66D17G273C (di seguito: ERRENDI),
d’ora in poi denominate “Parti”,
PREMESSO CHE
- RetImpresa è l’Agenzia di Confindustria per la rappresentanza, la promozione e lo sviluppo di aggregazioni e reti d’impresa. Dal 2009 sostiene le diverse forme di aggregazione tra imprese, tra cui il “contratto di rete”, quale leva per rafforzare la collaborazione di filiera, valorizzare i territori, favorire la crescita dimensionale e competitiva delle PMI e promuovere economie di scala e sinergie per l’accesso ai finanziamenti e per gli investimenti in innovazione e internazionalizzazione;
- ERRENDI Srl, start-up innovativa localizzata in Sicilia, in base al proprio Statuto sviluppa servizi alle imprese, enti pubblici, enti privati e persone sui temi dell’innovazione, del capitale umano e della trasformazione digitale. La società svolge, tra l’altro, servizi di project management, studi per l’ottimizzazione delle risorse produttive con particolare attenzione all’innovazione tecnologica, consulenza organizzativa per la gestione di progetti innovativi e di ricerca e sviluppo nelle PMI, coordinamento e gestione di progetti di ricerca e sviluppo e servizi di pianificazione strategica.
CONSIDERATO CHE
- RetImpresa intende favorire i processi di trasformazione industriale del tessuto produttivo nazionale attraverso la forza dell’aggregazione e della condivisione di progetti imprenditoriali e investimenti in logica 4.0, stimolando la realizzazione di investimenti in ricerca e innovazione in forma aggregata, la formazione delle competenze nonché l’acquisizione di beni materiali e immateriali, di strumenti e tecnologie abilitanti 4.0 e l’interconnessione di filiera;
- ERRENDI Srl ha avviato una campagna informativa tesa a diffondere la cultura dell’innovazione tecnologica e nell’area dell’industria 4.0. Scopo di tale campagna è quello di promuovere l’utilizzo di strumenti agevolativi nazionali e regionali aventi come obiettivo lo stimolo dei processi di innovazione nel tessuto produttivo, a partire dal territorio siciliano;
- RetImpresa, attraverso la propria controllata RetImpresa Servizi Srl, è leader di mercato nei servizi di consulenza per la creazione e lo sviluppo di network imprenditoriali, grazie ad un mix di competenze, di know-how e di professionisti per la realizzazione di contratti di rete e di altre forme di aggregazione rispondenti a tutte le esigenze degli operatori economici, e per il supporto alla formazione e allo sviluppo delle reti nelle diverse fasi della loro vita.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
La Convenzione ha ad oggetto la collaborazione per la realizzazione di attività di promozione e diffusione di processi innovativi, ricerca e sviluppo e Transizione 4.0 in ambito industriale nel territorio siciliano e nazionale. I progetti possono essere favoriti anche mediante l’utilizzo degli strumenti di incentivazione promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico come, a titolo esemplificativo, il credito d’imposta ricerca e sviluppo e il credito d’imposta beni strumentali e tutte le altre agevolazioni previste dal programma TRANSIZIONE 4.0 da attuare nell’ambito di piani nazionali ed europei per la trasformazione digitale e lo sviluppo di innovazione.
Art. 2 – Impegni delle Parti
Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti assumono i seguenti impegni.
RetImpresa, attraverso la propria società RetImpresa Servizi Srl:
- supporta ERRENDI Srl nella prestazione, alle imprese indicate da quest’ultima, di attività di consulenza legata alla progettazione e creazione di processi collaborativi funzionali a meccanismi di innovazione informale già attivati presso le imprese, nonché di integrazione ed interconnessione in logica 4.0;
- mette a disposizione dei propri Associati i servizi specialistici offerti da ERRENDI Srl a condizioni privilegiate ai sensi della presente Convenzione, promuovendone i contenuti attraverso il proprio sito e raccogliendo le relative manifestazioni di interesse in occasione di comunicazioni e iniziative (es. call to action) relative a bandi e opportunità connesse alla Transizione 4.0;
ERRENDI Srl:
- diffonde la Convenzione e i servizi di RetImpresa presso la propria clientela avente sede operativa in Sicilia;
- si impegna a riconoscere RetImpresa come partner privilegiato nell’ambito della propria
clientela per i processi di aggregazione tra imprese finalizzati a realizzare investimenti in logica
4.0 e green.
Nell’ambito delle finalità della presente Convenzione, le Parti si impegnano ad operare in sinergia per la realizzazione congiunta delle attività sopra indicate e a promuovere lo sviluppo di progettualità condivise, rinviando alle singole occasioni di offerta rivolte alla clientela la definizione degli aspetti contrattuali e commerciali.
Le Parti concorderanno inoltre ogni iniziativa di promozione e comunicazione degli obiettivi e dei servizi previsti dalla presente Convenzione, nel rispetto dei rispettivi Statuti, policy, procedure e codici di comportamento.
Il presente accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva per entrambe le Parti, pertanto per attività dello stesso tipo e nello stesso ambito le Parti restano libere di stipulare accordi e instaurare rapporti di collaborazione anche con altri partner.
Art. 3 – Attuazione e comunicazioni
Per il coordinamento e la gestione operativa della presente Convenzione, RetImpresa designa quale responsabile il Direttore, dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx; ERRENDI Srl indica quale responsabile il rappresentante legale xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.
Ogni comunicazione fra le Parti relativa all’oggetto del presente Accordo si intende validamente effettuata se inviata per iscritto via email ai seguenti indirizzi:
- Per RetImpresa: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
- Per ERRENDI Srl: xxxx@xxxxxxx.xxx
Art. 4 – Decorrenza e durata
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per una durata di 12 mesi; eventuale rinnovo dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti alla data dalla scadenza.
La sottoscrizione del presente accordo non comporta oneri economici per le Parti.
La Convenzione potrà essere disdetta in qualunque momento da una delle Parti che lo richieda, senza obbligo di preavviso, a mezzo comunicazione scritta. L’accordo continuerà a produrre effetti successivamente alla sua scadenza o alla sua interruzione, per le attività ancora non eseguite e sino alla loro conclusione.
Art. 5 – Riservatezza
L’esecuzione della Convenzione può comportare che le Parti si scambino informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relativi alla tecnologia e a processi produttivi (di seguito, “Informazioni Confidenziali”).
Le Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall’altra Parte o comunque acquisite nell’esecuzione del rapporto.
Le Parti si impegnano, in particolare, a:
a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto del presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
c. conservare, con la massima cura e diligenza, le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione della presente Convenzione. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi riservatezza previsti nel presente accordo;
x. xxxxxxxsi dal copiare, duplicare riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto della Convenzione.
Su richiesta di una Parte, l’altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente atto o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.
Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione dalla presente Convenzione e dovranno essere rispettati per un periodo di 1 (uno) anno successivo alla loro cessazione.
Art. 6 – Composizione delle controversie e Foro competente
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della Convenzione è competente il Foro di Roma.
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Letto, firmato e sottoscritto. ROMA, lì 10 maggio 2021
RetImpresa | ERRENDI Srl |
Il Direttore | Il Rappresentante Legale |
Originale firmato depositato in Segreteria