POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA
POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA
Rete di Scuole Permanente “Consiglio per la Ricerca Pedagogica e l'Innovazione in Europa”
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova
Località Carcaro 26/A – 37021 Bosco Chiesanuova (x00)0000000000 – xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
ACCORDO ISTITUTIVO ED ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE
Premessa
Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la possibilità di promuovere accordi di rete tra istituzioni con finalità educative per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;
Tenuto conto che l’accordo di rete può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, fermo restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisti di beni e servizi, di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
Considerato che a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005 viene istituito il “Polo Europeo della Conoscenza – Consiglio per l’integrazione educativa europea” con lo scopo di operare come centro di informazione, documentazione e laboratorio di progettazione europea. Tale iniziativa scaturisce dalla positiva esperienza acquisita dall’anno 2000 come progetto della Scuola Media Statale “A. Manzoni” e finanziato dalla Regione Veneto – Assessorato alla Pubblica Istruzione ed Identità Veneta denominato “Rete Europea delle scuole del Veneto”. Il Polo Europeo della conoscenza interpreta anche l’esigenza di decentrare sul territorio di Verona e Provincia le iniziative di consulenza, progettualità e coordinamento delle politiche e dei programmi europei per una integrazione educativa europea fino ad estenderle a livello nazionale;
Considerato l’interesse a collaborare vicendevolmente per l’attuazione di progetti di cooperazione internazionale finalizzati alla ricerca ed al miglioramento dell’offerta formativa del territorio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Acquisita la disponibilità dei soggetti sopracitati a convenire di istituire una Rete con l’individuazione dell’oggetto articolato in più attività, nonché il ruolo degli attori di tale accordo;
Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – del 1° febbraio 2001, n. 44 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche”, di seguito chiamato semplicemente D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
Viste le delibere autorizzative dei Consigli di Istituto delle Scuole interessate o dei consigli Associazioni o dei responsabili degli enti pubblici per l’adesione in rete di cui al presente atto;
I Responsabili Legali del Polo Europeo della Conoscenza e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Verona, con sede in Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 0 – 37124 Verona - CONVENGONO CON IL PRESENTE DOCUMENTO DI STIPULARE un accordo di rete tra i soggetti precedentemente descritti, secondo gli articoli di quanto riportato in seguito.
Documento informatico firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXX ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
Art. 1
Il preambolo fa parte integrante del qui presente atto.
Art. 2
Si accetta di far parte della Rete per la Ricerca Pedagogica e l'Innovazione in Europa denominata “Polo Europeo della Conoscenza”, il cui acronimo sarà EUROPOLE. La rete si compone di tre specifici settori e sotto dipartimenti: Europole – Università, Europole - Educazione degli Adulti e Europole - Scuola, Giovani e Sport. La rete si propone di favorire il decentramento dei servizi, ponendosi a supporto dell’autonomia scolastica nel campo dei progetti europei e dello sviluppo della dimensione europea nelle Istituzioni Educative.
Art. 3
Il presente atto ha per oggetto le attività relative all’organizzazione e all’espletamento delle attività indicate al punto 2.
Art. 4 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo della Rete Europole è composto da tre a cinque rappresentanti eletti fra i soggetti pubblici aderenti alla Rete. Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare le azioni promosse dalla Rete ed è presieduto dal Dirigente della Scuola Capofila della Rete. Il Consiglio Direttivo redige annualmente una relazione sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea della Rete. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati in sede di assemblea ordinaria annuale all’interno dei responsabili legali dei soggetti aderenti alla Rete. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente via E-mail, con un preavviso di norma di almeno 10 giorni.
Art. 5
Scuola Capofila e gestione amministrativa
La Scuola Capofila assume le funzioni e le responsabilità connesse alla gestione amministrativa/contabile della Rete. Attribuisce gli incarichi e dispone i pagamenti per conto di tutti i soggetti che aderiscono alla Rete, I quali delegano tale competenza alla Scuola Capofila su base di apposita convenzione.
L’Assemblea della Rete individua annualmente la Scuola Capofila.
Per l’anno in corso le funzioni di Scuola Capofila sono mantenute dall’I.C. Bosco Chiesanuova con sede a Bosco Chiesanuova (Verona) – Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00X, 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxxx.
I soggetti deleganti, previo accordo con la Scuola Capofila, possono accedere alla documentazione contabile e del progetto.
Art. 6 Assemblea della Rete
L’Assemblea della Rete è costituita da tutti i soggetti che vi aderiscono. E’ convocata in via ordinaria con cadenza annuale e in via straordinaria in relazione alle eventuali esigenze individuate dal Consiglio Direttivo. La convocazione è effettuata via E-mail dal Dirigente della Scuola Capofila, di norma con un preavviso di almeno 10 giorni.
L’assemblea approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’esercizio terminato, discute l’attività della rete e formula proposte. Individua la Scuola Capofila ogni 3 anni e nomina il Consiglio Direttivo. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti. Spetta all’assemblea ratificare eventuali recessi dall’accordo di soggetti che non intendono più partecipare alla rete mentre è compito del Consiglio, su proposta del coordinatore, di accettare eventuali richieste da parte di nuovi soggetti che intendono aderire alla rete stessa.
Art. 7
Gestione delle risorse umane
Le attività svolte all’interno dei singoli progetti sono gestite dai soggetti coinvolti con proprie risorse di personale. Per il coordinamento tecnico (attività di relazione con altre reti e/o partner internazionali, predisposizione tecnica dei progetti e loro gestione tecnica, supporto tecnico per l’organizzazione dei meeting in Italia e all’estero, predisposizione delle relazioni tecniche conclusive, rapporti di natura tecnica con l’Agenzia Nazionale) la Scuola Capofila, sentito il Consiglio Direttivo, individua apposito personale esterno da retribuire con fondi della Rete. L’entità di tale personale è proporzionale all’attività della Rete.
Per la gestione amministrativa contabile la Scuola Capofila si serve del proprio ufficio di segreteria. Gli oneri derivanti al personale dell’ufficio per il lavoro aggiuntivo previsto dalla suddetta attività vengono retribuiti con fondi della rete.
Le mobilità all’estero sono effettuate da volontari e da personale appartenente ai soggetti che aderiscono alla Rete, dal personale esterno incaricato di coordinamento tecnico e anche da altri soggetti, anche esterni alla Rete, con compiti funzionali alla gestione dei progetti (esperti, rappresentanti di genitori, rappresentanti di istituzioni/organizzazioni che, pur non appartenenti alla rete intrattengono forme di partenariato all’interno dei progetti).
La partecipazione alle attività della Rete, sia in Italia che all’estero, di personale esterno è effettuata a titolo individuale, gratuitamente o a pagamento ai sensi del presente articolo. Detto personale deve essere autonomamente in regola dal punto visto contributivo / assicurativo e rilasciare alla Rete adeguata liberatoria di responsabilità in relazione ai rischi derivanti dall’esercizio della propria collaborazione.
Art. 8
I soggetti in Rete
I soggetti che aderiscono alla rete si impegnano a collaborare con la Scuola Capofila e con i partner, sia italiani che stranieri, e garantiscono il pieno rispetto del presente accordo. In particolare, concordano con la Scuola Capofila l’eventuale presentazione all’Agenzia Nazionale di progetti che coinvolgono la Rete e l’eventuale adesione a progetti gestiti dalla Rete Europole. I rapporti interni alla Rete sono gestiti dai responsabili legali dei soggetti che compongono la Rete o da loro referenti formalmente delegati.
L’adesione, sempre su base libera e volontaria ad un progetto europeo o nazionale della rete, sia come coordinatore che come partner, prevede la messa a disposizione delle risorse umane ed organizzative necessarie per la programmazione e la conduzione del progetto, nonché per la sua documentazione. Tali risorse vengono preventivamente concordate con il personale incaricato del coordinamento tecnico e supportate dallo stesso personale (v. art. 6).
I soggetti della Rete che ricevono finanziamenti per i progetti che coordinano possono, solo su loro esplicita richiesta, previa convenzione, girarli alla Scuola Capofila, a cui competerà solo la gestione amministrativa ai sensi dell’art. 5. Il servizio, che è a titolo gratuito, viene fornito dalla rete solo alle istituzioni educative, associazioni ed Enti aderenti.
Le mobilità all’estero o in Italia, nei progetti europei o nazionali coordinati dalla rete, dei soggetti coinvolti nei progetti della rete sono determinate dalla Scuola Capofila della rete, a cui spetta individuare ed autorizzare le mobilità. Per tutti gli altri progetti ed attività, la rete può fare da supporto, solo se espressamente richiesto.
Art. 9
I soggetti facenti parte della Rete, di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso dall’accordo. La richiesta di recesso è esercitata dal responsabile legale, in forma scritta e, nel caso di scuole, previa apposita delibera del Consiglio di Istituto. Tale richiesta va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, all’assemblea della rete tramite la Scuola Capofila.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato solo a conclusione dei progetti a cui il soggetto partecipa. Le istituzioni aderenti restano membri della rete fino al momento in cui la richiesta di recesso viene accettata dal consiglio.
Art. 10
Eventuali controversie tra le scuole facenti parte della Rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 11
Il presente atto è depositato in originale presso la segreteria della Scuola Capofila e in copia presso le amministrazioni dei soggetti aderenti alla Rete, nonché, nel caso di amministrazioni dello Stato, pubblicato ai rispettivi Albi pretori informatici. E’ fatto registrare in caso d’uso.
Art. 12
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme generali che regolamentano gli accordi di rete.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico
Aderente alla rete Responsabile del progetto di rete
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx firma e timbro
Verona , 09 aprile 2020