Contract
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Modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese
Venezia, 25 ottobre 2018 Xxxxx Xxxxxxxxxx
Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del CAD (d.lgs. 7ƒ3ƒ2005, n. 82), da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Il modello standard tipizzato per la trasmissione
del contratto di rete al registro imprese è
un documento elaborabile in formato XML, con struttura definita, firmato digitalmente dal legale rappresentanteƒtitolare delle imprese partecipanti e dal richiedente alla registrazione dell’atto (specifiche tecniche DM Giustizia 122ƒ2014).
un atto in formato elaborabile (art. 6 del DPCM 10 dicembre 2008) che sarà allegato come documento con codice B07 (ATTO XML) alla modulistica Registro Imprese e inviato attraverso una pratica di Comunicazione Unica.
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Il modello standard tipizzato 2ƒ2
Il modello standard tipizzato per la trasmissione del
contratto di rete al registro imprese consente
la redazione e sottoscrizione di un atto senza intermediazione
di superare la separazione tra atto e dato presente nella modulistica; l’atto contiene il dato da iscrivere nel registro delle imprese
Il processo di iscrizione del contratto di rete nel registro
delle imprese tramite il «modello standard tipizzato per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese» prevede i seguenti passi:
Compilazione
e firma
Registrazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
Trasmissione al Registro delle Imprese
Iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese
NEWS
link a sito contrattidirete
xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Strumenti->rete contratto
Accesso per utenti con profilo spedizione pratiche telematiche
La compilazione dei dati che costituiranno il
contratto di rete tipizzato si svolge in quattro passi distinti:
• ORGANO COMUNE
• FONDO PATRIMONIALE
• RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE
• ALLEGATI
• Data costituzione (data di redazione dell’atto, la data dell’atto è la data di registrazione o dell’eventuale marca temporale apposta sull’atto)
• Durata
• Oggetto del programma di rete
• Diritti ed obblighi assunti dai partecipanti in funzione del programma di rete
• Modalità di realizzazione dello scopo comune
• Modificabilità a maggioranza del programma
• Obiettivi strategici della rete
• Modalità di misurazione dell’avanzamento degli obiettivi strategici
• La modalità di successiva adesione al contratto
• Le clausole di recesso
• Regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
• Se previsto dal contratto di rete, bisogna indicare se è formato da un singolo soggetto in composizione “monocratica” oppure da una pluralità di membri in composizione “collegiale”.
• Se l’organo comune è monocratico è obbligatorio inserire un solo componente, se è collegiale è obbligatorio inserire minimo due componenti.
• Si prosegue specificando la composizione dell’organo comune: codice fiscale, denominazione o nome e cognome.
• Segue la compilazione dei poteri di gestione e di rappresentanza conferiti all'organo comune e se il contratto prevede delle limitazioni dei poteri di rappresentanza dell’organo comune rispetto alle imprese partecipanti.
• Infine devono essere indicate le regole per l'eventuale sostituzione.
• Se è presente un fondo patrimoniale comune, si prosegue compilando la denominazione e la sede della rete, l'ammontare del fondo in euro e le regole per la gestione dello stesso.
I campi riferiti all'esercizio "annuale" vanno compilati solo nell'ipotesi in cui l'organo comune debba redigere e depositare la situazione patrimoniale.
Per ogni impresa partecipante è obbligatorio indicare l'oggetto del conferimento iniziale, il valore e il criterio di valutazione, mentre è facoltativo l'oggetto dei contributi successivi.
Se è prevista l'esecuzione del conferimento o del contributo mediante apporto di un patrimonio destinato, bisogna fornire il numero di protocollo relativo alla delibera iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2447 quater c.c..
Se il contratto di rete prevede sia l’organo che il fondo patrimoniale comune, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. E’ possibile indicare eventuali clausole di deroga alla regola generale della responsabilità con il fondo patrimoniale.
• E’ necessario indicare nome, cognome e codice fiscale della persona fisica che si impegna a presentare il modello standard tipizzato firmato digitalmente dal legale rappresentanteƒtitolare di ciascuna impresa contraente all’Agenzia delle Entrate per la registrazione tramite il Modello 69 “Richiesta di registrazione” (per ulteriori dettagli consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina Registrazione atti).
• L'ultima sezione permette di inserire eventuali documenti in formato PDF che saranno allegati al contratto in formato elaborabile.
• Dopo la compilazione dei dati del contratto di rete e l’inserimento degli eventuali allegati, si passa alla fase di firma digitale del file XML che rappresenta il contratto di rete in formato elaborabile.
• Il file in formato XML deve essere firmato:
▪ da ogni titolare di impresa individuale partecipante al contratto di rete
▪ da almeno un legale rappresentante di ogni società partecipante al contratto di rete
▪ dal soggetto indicato per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate.
La pagina riporta la lista di tutte le firme necessarie.
Quando viene apposta una firma digitale l’elenco si aggiorna automaticamente riconoscendo automaticamente quale “titolo” ha il firmatario (legale rappresentante, titolare o richiedente o entrambe), grazie al collegamento con il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.
Quando tutti gli obbligati hanno firmato il file XML il contratto di rete tipizzato è pronto per essere registrato all’Agenzia delle Entrate e trasmesso al Registro Imprese.
L’atto contratto di rete può essere utilizzato per i seguenti adempimenti
• Iscrizione contratto
• Modifica contratto
• Cessazione Contratto
Dall’atto non si evince l’adempimento; l’utente deve compiere una scelta.
Il richiedente alla registrazione inserisce il modello e la distinta del modello in un supporto informatico (CD o DVD).
L’utente con l’applicazione Atti Digitali−Contratto di rete compila il modello sul quale devono essere apposte le firme digitali dei legali/rappresentanti e del soggetto abilitato alla richiesta di registrazione dell’atto (richiedente).
Alla richiesta di registrazione si deve unire la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro
Il soggetto abilitato presenta ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate il modello di richiesta di registrazione (Modello 69), allegando allo stesso il supporto informatico predisposto, unitamente alla stampa cartacea della distinta del modello standard tipizzato.
Mod.
69
Firmata la distinta e selezionati gli importi dei diritti e bolli per l’iscrizione al Registro delle imprese si procede all’invio. Dopo aver inviato la pratica sull’impresa di riferimento è possibile inviare le pratiche di iscrizione contratto per le altre imprese partecipanti. Nel caso di modifica al contratto è necessaria una sola pratica sull’impresa di riferimento.
Ottenuta la registrazione dell’atto, utilizzando StarWeb, per l’impresa di riferimento, si compila la pratica di iscrizione contratto di rete inserendo il numero di registrazione e come numero repertorio gli estremi rea dell’impresa di riferimento della rete (sigla della camera e numero rea
Il modello standard deve essere allegato alla pratica con il codice documento B07 – ATTO XML.
B07
ATTO
XML
ATTO
DIGITALE REGISTRAZIONE
REGISTRATO
ATTO
PAGAMENTO IMPOSTA
PRATICHE
NUMERO REGISTRAZIONE
In Starweb sono disponibili gli atti in formato elaborabile relativi all’impresa. Per ciascuno di essi è possibile visualizzare la rappresentazione a stampa dell’atto in XML.
In iscrizione contratto si deve dichiarare se l’impresa è di riferimento o partecipante.
N. REPERTORIO=ESTREMI DELL’ATTO
• Riconosciuto e controllato l’atto, il sistema allega automaticamente la rappresentazione a stampa dell’atto.
• Il codice documento della rappresentazione stampa è
UVC= RAPPRESENTAZIONE A STAMPA DELL'ATTO XML
Adesione dei professionisti al contratto di rete 1ƒ3
Legge 22/5/2017, n. 81, art. 12, comma 3
“Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e' riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4−ter e seguenti, del decreto−legge 10ƒ2ƒ2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9ƒ4ƒ2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia...
b) ….”
Adesione dei professionisti al contratto di rete 2ƒ3
− le reti di soli professionisti non sono soggette alla disciplina del d.l. 5ƒ2009
− le reti miste non si configurano come una nuova fattispecie contrattuale, diversa dalla rete−contratto o rete−soggetto, non costituiscono un terzo genere
− la previsione della partecipazione dei professionisti al contratto di rete amplia l'ambito soggettivo degli aderenti al contratto di rete, finora limitato (anche per la retee−soggetto) agli imprenditori in senso formale e sostanziale
Adesione dei professionisti al contratto di rete 3ƒ3
Ministero Sviluppo Economico Circolare 3707/c del 30/7/2018
Il richiamo dell’articolo 3, comma 4−ter del d.l. 3ƒ2009, impone che la pubblicità del contratto sia assolta mediante l’iscrizione del contratto al registro delle imprese, sulla posizione di tutti i soggetti partecipanti.
Il soggetto “che svolge attività professionale” non risulta però iscritto al registro delle imprese.
A legislazione invariata appare possibile − a fini pubblicitari − la sola creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali − “professionali”), dotati di soggettività giuridica, aventi un’autonoma iscrizione nel registro delle imprese.
Grazie per l’attenzione