CONTRATTO PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE TRA
CONTRATTO PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE TRA
…………(Nome e cognome autore), nato/a a ……………….., il …………………………
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………………………… (di seguito indicato come “Autore” dell'opera intellettuale e/o del capitolo intitolata/o (d'ora in avanti denominata/o per brevità “Opera”)
E
…………………….. con sede in ……………, …………………………….., CAP ……………….Codice Fiscale
……………………, Partita Iva ………………………………, rappresentata da nella
sua qualità di Editore/Amministratore Unico/Amministratore Delegato (di seguito indicata/o per brevità “Cessionario”.
Entrambi qui di seguito singolarmente e/o collettivamente anche denominate la/e ”Parte/i”
Premesso che
L’Autore dichiara:
FAC SIMILE
di aver realizzato l’opera “ ” (Di seguito denominata per brevità “l’Opera”);
di essere il creatore ed il titolare originario dei diritti sull'Opera, di averne la libera disponibilità e di avere tutte le facoltà necessarie per sottoscrivere il presente atto;
di aver rinunciato ai diritti di autore sull’Opera con l’Cessionario;
di avere altresì intenzione di trasferire al Cessionario tutti i diritti di pubblicazione dell’Opera; Il Cessionario dichiara:
di voler acquisire tutti diritti di pubblicazione dell’Opera anche per mezzo della stipula di contratti di edizione, nonché in tutte le forme sopra;
di non poter corrispondere all’Autore gli eventuali proventi derivanti dalla pubblicazione dell’Opera perché non previsti nel contratto di edizione dell’Opera.
Tutto ciò premesso, tra le parti citate in premessa
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1. – Definizioni 1
Ai fini del presente contratto per
a) "Territorio" si intende un'area geografica comprendente i paesi menzionati nell'allegato II;
b) "Opere oggetto del presente contratto", si intendono le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore nei paesi compresi nel Territorio che siano indicate nell'allegato I;
c) "Diritti ceduti al Cessionario" si intendono a) tutti i diritti di riproduzione per le stampe delle Opere oggetto del presente contratto, comprensivi tra l'altro (ma non solo) di qualsiasi atto di moltiplicazione di queste Opere in copia con qualunque mezzo o procedimento attuale o futuro, su qualsiasi genere di supporto a stampa, quali ad esempio (ma non soltanto) ogni tipo di carta, plastica, tessuto o altri materiali analoghi;
d) tutti i diritti di distribuzione degli esemplari così realizzati, comprensivi tra l'altro (ma non solo) di qualsiasi atto di immissione in commercio, di messa in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico a titolo gratuito o oneroso, a beneficio di chiunque, attraverso qualsiasi canale di distribuzione;
e) tutti i diritti ulteriori e diversi meglio specificati all'articolo 2.
I diritti qui considerati sono ceduti dall'Autore al Cessionario per tutto il tempo residuo per la loro durata e per ogni paese ricompreso entro il Territorio.
Art. 2 – Oggetto del contratto
1. L'Autore dichiara di cedere definitivamente al Cessionario i diritti (meglio specificati all'articolo 1) di pubblicare per le stampe le Opere oggetto del presente contratto e di distribuirle sul mercato editoriale.
2. Oltre ai diritti di riproduzione e distribuzione descritti al paragrafo 1 di questo articolo l'Autore cede definitivamente al Cessionario anche i seguenti diritti ulteriori e diversi:
• diritto di traduzione dell'opera in qualsiasi lingua diversa da quella originale;
• diritto di riproduzione in formato elettronico e di distribuzione off-line su CD, CD-ROM, DVD o qualsiasi altro supporto del medesimo genere;
• diritto di recitazione e fissazione per la produzione di audiolibri, nonché diritto di riproduzione dei fonogrammi e/o degli audiovisivi così realizzati e di distribuzione dei relativi esemplari su CD, CD- ROM, DVD o qualsiasi altro supporto del medesimo genere;
• diritto di messa a disposizione del pubblico delle Opere oggetto del presente contratto a mezzo di reti telematiche, e comunque in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti in modo individuale, anche eventualmente nell'ambito di banche dati contenenti altre opere e materiali anche di genere differente;
• diritto di elaborazione mediante trasformazione in opera drammatica;
• diritto di elaborazione mediante trasformazione in sceneggiatura o altro adattamento per opera cinematografica, audiovisiva o televisiva 3.
Nei limiti consentiti dalle leggi a quel tempo vigenti sono ceduti fin d'ora al Cessionario anche i diritti relativi al campo dell'edizione a stampa ed agli altri supra menzionati al paragrafo 2 del presente articolo che siano assegnati all'Autore da una disposizione normativa entrata in vigore successivamente alla stipulazione del presente contratto.
Art. 3 – Obbligazioni dell'Autore
1. L'autore è obbligato a compiere tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza per far godere al Cessionario tutti i diritti d'autore oggetto del presente contratto.
In particolare l'Autore è obbligato a
a) consegnare in formato cartaceo e/o elettronico un esemplare completo, definitivo e pronto per la composizione delle Opere oggetto del presente contratto entro i termini stabiliti nell'Allegato III che si intendono perentori e non dilatabili in mancanza di consenso dell'Editore espresso per iscritto.
2. L'Autore garantisce al Cessionario l'esistenza dei Diritti ceduti all'Editore e la tutelabilità delle Opere oggetto del presente contratto in base alla disciplina di diritto d'autore italiana/ .
L'Autore garantisce inoltre di avere la titolarità piena, esclusiva ed indiscussa dei Diritti ceduti all'editore. Reciprocamente l'Autore garantisce che sulle opere ora dette non sussiste alcun diritto di alcun genere appartenente a terze parti.
3. In caso di controversie sull’appartenenza dei Diritti ceduti all'Editore e/o sulla liceità dell'utilizzazione da parte sua o dei suoi aventi causa delle Opere oggetto del presente contratto, l'Autore terrà manlevato il Cessionario da qualsiasi obbligazione o pretesa giudiziale e stragiudiziale avanzata dai titolari di diritti sulle opere supra ricordate, e comunque rifonderà al Cessionario qualsiasi somma di denaro da esso pagata a qualsiasi titolo: e così tra l’altro (ma non solo) qualsiasi somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, spese di lite, sanzioni pecuniarie per qualsiasi tipo di illecito, ovvero corrispettivo di licenza pagato a terzi per utilizzare le Opere oggetto del presente contratto.
La scelta tra le diverse modalità di adempimento da parte dell'Autore dell'obbligazione di garanzia (e così tra l'altro: la partecipazione ad un eventuale giudizio per chiamata o intervento, e/o il ristoro a posteriori degli esborsi subiti dall'Editore e/o altro) è rimessa all'Editore.
4. L'Autore dichiara e garantisce all'Editore di non essere a conoscenza di attività di contraffazione delle Opere oggetto del presente contratto realizzate in passato o attualmente in corso di compimento; dichiara inoltre di non essere a conoscenza di episodi di contestazione giudiziale o stragiudiziale dell'esistenza e della titolarità a suo beneficio dei Diritti ceduti all'Editore, ovvero della liceità dello sfruttamento di queste Opere da parte sua o dei suoi aventi causa.
5. Le Parti si danno atto reciprocamente che il Cessionario non avrebbe sottoscritto il presente contratto qualora avesse conosciuto la non veridicità delle garanzie e dichiarazioni dell'Autore previste ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
L'Autore e il Cessionario concordano inoltre che l'eventuale accertamento della non veridicità delle dichiarazioni illustrate e delle garanzie previste ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. Questa previsione lascia impregiudicata la possibilità per il Cessionario di valersi di qualsiasi ulteriore rimedio previsto dalla legge regolatrice del contratto.
6. L'Autore garantisce all Cessionario che l'uso dei titoli scelti per le Opere oggetto del presente contratto non costituisce violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o di altro genere. Qualora prima della pubblicazione l'Editore comunichi all'Autore l'esistenza di un pericolo concreto di controversie riguardo
all'utilizzazione dei titoli predetti le Parti si impegnano a discutere in buona fede ed a valutare ogni possibile alternativa. Se all'esito della discussione tra le Parti l'Editore stimerà permanere il rischio che il titolo prescelto dall'Autore possa generare una violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o di altro genere e l'Autore medesimo non acconsenta a modificarlo il presente contratto si intenderà risolto.
7. Qualora le Opere oggetto del presente contratto richiedano un apparato illustrativo l'Autore si obbliga a consegnare al Cessionario nel termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo un esemplare di buona qualità per ognuna delle illustrazioni da introdurre nell'opera.
Le garanzie previste ai paragrafi 2-4 del presente articolo sono estese anche alle illustrazioni predette, riguardo alle quali l'Autore fin dal momento della consegna dell'opera si impegna a far conseguire all'Editore tutti i consensi necessari per il loro sfruttamento economico anche non esclusivo.
Art. 4 – Obbligazioni del Cessionario
1. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo dei diritti di edizione a stampa definitivamente cedutigli il Cessionario verserà all'Autore una somma pari ad una percentuale del % del prezzo di copertina (esclusa l'IVA) di ogni esemplare venduto per i primi anni dalla pubblicazione dell'opera. Resta inteso che il prezzo predetto sarà fissato dal Cessionario e a propria discrezione e comunicato all'Autore non meno di giorni prima della pubblicazione dell'opera.]
2. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo della cessione del diritto di traduzione dell'opera attribuitogli all'articolo 2 il Cessionario corrisponderà all'Autore una percentuale pari al % del compenso previsto al paragrafo 1 di questo articolo nel caso che provveda direttamente allo sfruttamento economico dell'opera tradotta nell'ambito del Territorio.
Diversamente il Cessionario corrisponderà all'Autore una percentuale pari al % del corrispettivo ricevuto da altri Editori per lo sfruttamento dell'opera tradotta nell'ambito del Territorio.
3. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo della cessione definitiva del diritto di messa a disposizione dell'opera in formato elettronico e della sua distribuzione off-line oppure on-line a mezzo di reti telematiche attribuitogli all'articolo 2 il Cessionario corrisponderà all'Autore una somma:
• pari complessivamente ad una percentuale del % prezzo di vendita (esclusa l'IVA) di ogni esemplare elettronico dell'Opera che sia stato venduto dal Cessionario e/o da altri distributori nelle reti telematiche ovvero in formato elettronico in circuiti off-line (e così ad esempio: su CD, CD-ROM, DVD, o altro formato analogo.
4. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo della cessione definitiva del diritto di recitazione e fissazione per la produzione e la distribuzione di audiolibri attribuitogli all'articolo 2 il Cessionario corrisponderà all'Autore una somma pari complessivamente ad una percentuale del % prezzo di vendita (esclusa l'IVA) di ogni esemplare di audiolibro ricavato dalle Opere oggetto del presente contratto.
5. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo del diritto di elaborazione mediante trasformazione in opera drammatica attribuitogli all'articolo 2 il Cessionario corrisponderà all'Autore una somma pari ad euro, da corrispondersi entro il termine di giorni/mesi dalla prima rappresentazione pubblica dell'opera drammatica predetta.
6. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo della cessione definitiva del diritto di elaborazione mediante trasformazione in sceneggiatura o altro adattamento per opera cinematografica, audiovisiva o televisiva attribuitogli all'articolo 2 il Cessionario corrisponderà all'Autore una somma pari ad una percentuale del
% del corrispettivo ottenuto dall'Editore per la cessione o la licenza a terzi del diritto predetto.
Art. 5 – Risoluzione del contratto
1. Il presente contratto si intenderà risolto qualora le Parti non adempiano alla scadenza naturale le obbligazioni di previste agli artt. 3-4.
Art. 6 – Conservazione del contratto
1. In caso di invalidità e/o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente contratto le altre clausole da essa o da esse non dipendenti seguitano ad avere validità tra le Parti.
Art. 7 – Legge regolatrice del contratto
Qualsiasi controversia riguardante il presente contratto (e così tra l'altro ma non solo quelle riguardanti la sua validità, efficacia, interpretazione o esecuzione) è regolata dalla legge italiana 633/1941.
Art. 8 – Foro competente
Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto (e così tra l'altro ma non solo per quelle riguardanti la sua validità, efficacia, interpretazione o esecuzione) è competente esclusivamente il giudice italiano/ , e tra questi il tribunale di .
Art. 9 – Spese di registrazione e trascrizione del contratto
In caso di registrazione o trascrizione tutti gli oneri fiscali e le spese di ogni genere necessarie a tale fine sono a carico del Cessionario
Art. 10 – Premesse ed allegati
Premesse ed allegati, siglati dalle Parti in ogni foglio, fanno parte integrante del presente contratto.
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(Autore):
per (Editore):
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