CONVENZIONE
Università di Pisa
CONVENZIONE
PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO POST-LAUREAM OBBLIGATORIE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
TRA
il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica dell’Università di Pisa, di seguito indicato come “Dipartimento”, P.IVA 00286820501, C.F. 80003670504, con sede legale a Pisa, CAP 56126, Xxx Xxxx 00, rappresentato dal Direttore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 31/12/1957, domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Dipartimento
E
l’Ordine degli Psicologi della Toscana, di seguito indicato come “Ordine”, con sede legale a Firenze, c.a.p. 50127, Xxx Xxxxxxxxxxx 00/0, nella persona del Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Livorno l’11/07/1968, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’Ordine
RICHIAMATI
- La legge 18 febbraio 1989 n.56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- Il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 che all’art.2 stabilisce che all’esame di Stato “possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream”;
- Il D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” ed, in particolare, l’art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell’ambito di specifiche convenzioni tra ordini e Università;
- La legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione;
- Le deliberazioni adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in materia di anzianità di iscrizione all’Albo dei professionisti psicologi che svolgono la funzione tutoriale per i tirocinanti (delibere G/41 del 12/06/1995 e G/407 del 02/10/2004) e relative al numero di tirocinanti che può essere contemporaneamente seguito da un tutor (delibera G/601 del 13/09/2007);
PRESO ATTO
- Degli orientamenti della Conferenza dei Presidi e dei Presidenti dei Corsi di laurea in Psicologia;
- Dei principi espressi nelle “Linee guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004” elaborate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;
- Del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EUROPSY;
- Delle linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal GdL Ordine-Università in data 31/10/2013.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1 - Definizione di tirocinio
Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l’assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, è un’attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.
Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro psicologo.
In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l’integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.
Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle “raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti”, presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.
Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio
Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) Durata:
1) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l’attuale normativa, dovrà avere una durata di:
- 12 mesi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo per un totale di 1000 ore; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi, purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio;
- 6 mesi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo per un totale di 500 ore.
2) La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l’art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l’annualità prevista per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell’Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.
3) Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dal successivo punto 4. Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l’accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell’Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l’intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati, infatti, non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.
4) In caso di maternità o gravi e documentati motivi, la struttura didattica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all’Ufficio Tirocini o all’ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione.
5) Qualora invece l’interruzione del tirocinio fosse disposta dall’ente ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l’ente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione per i tirocini che provvederà a valutare l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.
b) Sedi di tirocinio:
Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell’operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in strutture in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei dalle Commissioni per i tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92), oppure presso i Dipartimenti con Cattedre di discipline psicologiche delle Università. Il tirocinio in ambito universitario di norma deve riguardare progetti che includano aspetti professionalizzanti. Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati nel seguente articolo 3.
c) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio:
Gli Enti o i Dipartimenti non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai Regolamenti generali dell'Ente e a quanto indicato nell’allegato 1 delle linee di indirizzo sui tirocini post lauream. Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili della struttura. Di norma l’attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno cinque anni che assuma la funzione di "tutor"; laddove esistano strutture complesse di psicologia tali da accogliere un
numero rilevante di tirocinanti, si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente competente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti della struttura, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura. Nella stesura del progetto formativo individuale, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:
- per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. B dell’Albo (scienze e tecniche psicologiche): le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
- per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. A dell’Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla Legge 56/89, dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03. In particolare, la Commissione per i tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92), sulla base delle normative vigenti, definisce i seguenti contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio (integrabili da altre specifiche dell’ambito e/o struttura dove si svolge il tirocinio):
- Diagnosi psicologica mediante l’utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell’osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all’analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con deficit neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
Art.3 - Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio
Le strutture pubbliche e private che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:
a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all’interno delle attività svolte dall’intera struttura o da un suo specifico settore;
b) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
c) deve essere garantita, l’effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno cinque anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor;
d) i professionisti individuati dalla struttura sede di tirocinio, come tutor devono intrattenere con la stessa un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti con un contratto che li inquadri con la qualifica specifica di psicologo e che preveda un impegno orario e una durata idonei a garantire l’attività di tutorato;
e) le strutture che svolgono attività continuativa h24 (es. Centri clinici, pronto soccorso, etc.), al cui interno operano una pluralità di psicologi devono garantire che il tirocinio possa essere svolto anche in regime di co- tutela, ferma restando l’attribuzione del tirocinante e la relativa responsabilità deontologica in capo ad un solo tutor;
f) laddove all'interno della struttura sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia”;
g) I tirocini potranno essere effettuati anche in Enti pubblici e privati convenzionati dove non siano presenti psicologi, soltanto se tali Enti avranno stipulato delle convenzioni con un Dipartimento con Cattedre di discipline psicologiche delle Università. In questo caso il responsabile dell'Ente o Servizio dovrà concordare con il docente universitario di discipline psicologiche, iscritto alla sezione A dell’Albo, che accetta di supervisionare i tirocinanti, un piano delle attività di tirocinio. Il responsabile dell'Ente o Servizio dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dalla Segreteria Studenti. Il docente supervisore sarà tenuto a verificare le attività svolte, controfirmare il libretto e la relazione finale sul tirocinio svolto. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti presso le Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Capo d'Istituto.
L’accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:
a) richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
b) richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall’Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione.
Per le sedi di tirocinio all’estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, nel rispetto dei principi e delle normative internazionali attualmente vigenti e di quanto previsto dalla certificazione EuroPsy.
Le richieste di convenzione presentate alle Università per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica concordata.
Esse sono valutate dall’Università di concerto con l’Ordine degli Psicologi per opera della Commissione a tale scopo costituita (Commissione per i tirocini ex art.1 comma 2 D.M. 239/92).
Art. 4 - Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture didattiche di Psicologia
Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra le strutture didattiche di Psicologia della Regione Toscana e le sedi idonee ai sensi dell'art. 3. Tali convenzioni devono essere redatte secondo le modalità indicate dai rispettivi Atenei e devono seguire uno schema generale che riporti gli elementi essenziali previsti nel presente documento, attenendosi al Regolamento di cui all'art. 8.
Il possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, a seguito di positiva verifica, la convenzione con la struttura potrà essere riconfermata. Le modalità, i tempi e i criteri attraverso cui procedere alla predetta verifica saranno concordati dalla Commissione per i tirocini, così come previsto nelle linee di indirizzo per i tirocini post- lauream. Sarà impegno della struttura sede di tirocinio informare la Commissione per i tirocini circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti di cui all’art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione; le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l’elenco dei tutor disponibili. Qualora dovessero intervenire modifiche nell’articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.
Art. 5 - Funzioni e compiti del tutor
Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all’Albo da almeno cinque anni, che non sia incorso in una sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio professionale negli ultimi dieci anni; è individuato dalla struttura sede di tirocinio e deve intrattenere con la stessa un rapporto professionale consistente e sistematico.
Al tutor, per l’intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
b) programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro. Il tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute;
c) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio. Xxxxx nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
d) svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell’esperienza;
e) valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l’attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale, valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all’interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l’esperienza;
f) introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
g) applicazione dell’art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, che costituiscono l’allegato 1 delle linee di indirizzo del CNOP per i tirocini post-lauream richiamate nel preambolo Qualora il tutor debba interrompere l’incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, la struttura dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione per i tirocini. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.
Art.6 - Diritti e doveri del tirocinante
Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini dell’Ateneo.
Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest’ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
In particolare, si richiama quanto previsto dalle raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti contenute nell’Allegato 1 delle linee di indirizzo del CNOP per i tirocini post-lauream. Qualora il tirocinante ritenga che l’esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all’apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall’inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione per i tirocini che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 della presente convenzione non siano state rispettate la Commissione tirocini adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la convenzione ivi compreso il recesso dalla stessa.
Art. 7 - Commissione per i tirocini
E’ istituita una Commissione per i tirocini paritetica composta da un totale di massimo 4 rappresentanti designati da ciascuna struttura didattica firmataria della presente Convenzione e dall'Ordine degli Psicologi che avrà all’interno della Commissione almeno un delegato. In caso di aumento del numero dei membri, verrà comunque salvaguardata la rappresentanza paritetica.
La Commissione ha questi compiti:
• recepisce gli schemi di convenzione proposti come da articolo 4, e ne coordina l’attuazione nelle diverse sedi;
• raccoglie le valutazioni delle esperienze di tirocinio compilate dai tirocinanti;
• come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 7 novembre 2003, “verifica la valutazione dell’idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini, tenendo conto della rilevanza dell’intervento psicologico rispetto all’intera struttura o ad un suo specifico settore, all’effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno due anni alla sezione A dell’albo che intrattengono un rapporto professionale con la struttura in qualità di dipendenti, o consulenti, o supervisori esterni”;
• provvede ad aggiornare due volte all'anno un elenco pubblico degli enti riconosciuti idonei e convenzionati;
• valuta i requisiti di accesso dei tutor che hanno fatto richiesta e tiene aggiornata la lista dei supervisori nel territorio regionale, previsti dall’art.5;
• promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor del tirocinio.
La Commissione Paritetica si riunisce almeno due volte l’anno, e comunque ogniqualvolta ne sia rilevata la necessità, presso le sede istituzionali degli Enti firmatari e può essere convocata da entrambi i soggetti.
Art.8 - Regolamento di tirocinio
Le strutture didattiche di Psicologia cofirmatarie della presente Convenzione adeguano il proprio Regolamento di tirocinio ai principi e alle disposizioni della presente Convenzione, curando che esso recepisca integralmente gli elementi formali e sostanziali della Convenzione medesima.
In ogni caso, il regolamento specifica:
1) modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture,
2) indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale,
3) indicazioni circa le coperture assicurative,
4) modalità per la presentazione delle domande di tirocinio,
5) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione,
6) modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero,
7) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.
Art. 9 – Durata della convenzione e spese di bollo
La presente convenzione, sottoscritta in due originali, ha validità di tre anni dalla data di stipula.
Le spese di bollo, se dovute, sono a carico delle parti in egual misura per l’originale di propria spettanza.
Art. 10 - Norme finali
La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti e con decorrenza immediata ogni eventuale precedente versione stipulata tra gli enti firmatari e decorre dalla data della sua sottoscrizione. Sono fatti salvi i tirocini attivati in data anteriore alla entrata in vigore della presente convenzione sulla base di precedenti accordi.
Data,
Ordine degli Psicologi della Toscana
Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e
dell’Area Critica
Presidente
Direttore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx