Condizioni Generali di Fornitura di Argo di T.M. Fumagalli S.r.l.
Condizioni Generali di Fornitura di Argo di T.M. Xxxxxxxxx S.r.l.
Sommario
• 1. Condizioni del contratto
• 2. Ordini
• 3. Tutela della Proprietà industriale, Segretezza ed Esclusiva
• 4. Divieto di cessione del contratto e subcontratto
• 5. Consegne
• 6. Prezzo e modalità di pagamento
• 7. Trasporto
• 8. Garanzie
• 9. Miglioramento della Qualità
• 10. Leggi applicabili
1 Condizioni del contratto
1.1 Il Rapporto tra Fornitore e Argo di T.M. Xxxxxxxxx S.r.l. (di seguito indicata come IL COMMITTENTE) è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
1.2 Eventuali integrazioni o deroghe alle Condizioni Generali sono definite da accordi particolari che vengono stipulati di volta in volta tra Committente e il Fornitore all’atto della stipulazione del Contratto di Fornitura.
2 Ordini
2.1 Gli ordini formulati dal Committente per iscritto, via fax o anticipati verbalmente per telefono sono intesi sempre integrati dalle presenti Condizioni Generali.
La Conferma d’Ordine da parte del Fornitore, deve essere inviata al Committente entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento dell’ordine: l’invio di questa comporta l’adesione alle presenti condizioni per quanto applicabile.
2.2 Le Caratteristiche Tecniche specificate dal Committente nell’ordine (o in altro documento ad esso conseguente) per i prodotti oggetto della fornitura fanno parte integrante del Contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell’art. 1497 del Codice Civile.
2.3 Il Fornitore non può apportare ai prodotti oggetto di fornitura alcuna modifica rispetto a tali Specifiche Tecniche senza formale autorizzazione del Committente.
2.4 Il Committente non riconosce condizioni riportate in lettere, conferme d’ordine o fatture del Fornitore che non siano state preventivamente accettate formalmente dal Committente stesso.
3 Tutela della Proprietà industriale, Segretezza ed Esclusiva
3.1 Documenti, disegni, dati ed informazioni (sia su supporto cartaceo che informatico) che vengono consegnati al Fornitore rimangono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Fornitore si impegna a non riprodurli o divulgarli a terzi e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale per garantirne la tutela.
3.2 Se il Committente è proprietario di disegni, campioni di riferimento, e di qualsiasi documento utilizzato dal Fornitore per realizzare il prodotto, il Fornitore si impegna ad identificare e conservare adeguatamente materiali e documenti e a restituirli al Committente alla fine del Rapporto di Fornitura.
4 Divieto di cessione del contratto e subcontratto
4.1 L’ordine d’acquisto non può essere ceduto dal Fornitore a terzi (sub fornitura), né in parte né completamente, senza formale autorizzazione del Committente.
5 Consegne
5.1 Il termine di consegna e la quantità indicate nell’ordine sono da ritenersi quale termine essenziale a norma dell’art. 1457 del Codice Civile. In caso di ritardo, il Fornitore deve immediatamente segnalare e concordare con l’Ufficio Acquisti nuovi termini.
In caso contrario può essere applicata una penale pari al 5% dell’Importo della Fornitura per ogni giorno di ritardo successivo al terzo, se non diversamente concordato.
5.2 Qualora il ritardo, se non preventivamente autorizzato (vedasi 5.1), si protragga oltre 7 (sette) giorni lavorativi complessivi il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta (a mezzo fax o Raccomandata R.R.). Il committente si riserva di addebitare eventuali danni accertati.
5.3 In caso di ritardo il Committente si riserva la facoltà di ritardare / sospendere i pagamenti in corso fino alla consegna dei prodotti attesi.
5.4 Variazioni parziali o ripartite sono ammesse solo dopo formale autorizzazione da parte del Committente.
6 Prezzo e Modalità di pagamento
6.1 Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile a fronte degli accordi stipulati all’atto della definizione del Contratto di Fornitura.
6.2 I prezzi sono intesi “Xxxxxx Xxxxxxx”. Rimangono perciò a carico del Fornitore le spese di imballaggio e di trasporto salvo diversamente concordato e specificato in ordine.
6.3 Il corrispettivo verrà pagato dal Committente al Fornitore secondo le modalità e le tempistiche riportate sull’Ordine d’Acquisto.
7 Trasporto
7.1 La fornitura viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Fornitore, anche quando il vettore sia stato indicato dal Committente, salvo diversamente concordato (trasporto con mezzo del Committente).
8 Garanzie
8.1 Il Fornitore garantisce la piena Conformità della fornitura alle Specifiche Tecniche concordate con il Committente. Garantisce, inoltre, la realizzazione a regola d’arte della fornitura ed il rispetto delle Norme Tecniche dell’UNI od altro Ente di Normazione applicabili e delle disposizioni di Legge in materia.
8.2 La garanzia della fornitura per vizi e difetti (a norma dell’art. 1490 del Codice Civile) e per il buon funzionamento (a norma dell’art. 1512 del Codice Civile) ha una durata, se non diversamente concordata con l’Ufficio Acquisti, di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna.
8.3 Il Committente si impegna a denunciare i vizi o difetti, assenza di qualità essenziali o pattuite, o mal funzionamenti entro 8 (otto) giorni dalla scoperta che può tuttavia avvenire in tempi molto differenti rispetto alla data di ricevimento.
8.4 Il Fornitore, a fronte delle garanzie sopra indicate, è tenuto, a scelta del Committente, alternativamente a:
a) ritirare e riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di avviso della difettosità, salvo diversamente concordato. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Quando applicabile, su richiesta del Committente, la garanzia copre anche i prodotti venduti e consegnati dal Committente ai propri Clienti.
b) riconoscere una riduzione del Prezzo di Fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato. La determinazione dell’entità della riduzione viene affidata, in caso di controversia, ad un perito nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente (della Camera di Commercio, Collegio dei periti, etc.) entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di nomina avanzata da una delle parti.
8.5 La scelta di cui sopra deve essere notificata dal Committente al Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta del vizio o difetto.
8.6 Il Fornitore è tenuto a rispondere delle difettosità dei prodotti forniti (materiali, componenti o sottosistemi) secondo gli obblighi cui il Committente è tenuto a rispondere nei confronti del consumatore / utente finale a norma del D.P.R. n.224/1988.
8.7 Sono a carico del Fornitore anche tutti gli oneri documentati sostenuti dal Committente per la rimozione e la sostituzione dei prodotti / materiali riconosciuti difettosi.
9 Miglioramento della Qualità
9.1 Nell’ottica del Miglioramento per la Qualità, il Fornitore si impegna ad assicurare adeguati provvedimenti per l’attuazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo di un Sistema Qualità Aziendale conforme alla Norma applicabile della serie UNI EN ISO 9000 od equivalente ritenuto dal Committente sufficiente.
Il Fornitore si impegna a concordare, quando necessario, opportuni Piani di Miglioramento della Qualità con il Committente. Il Committente si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, le azioni intraprese presso il Fornitore.
9.2 Il Committente ed i suoi Clienti si riservano la facoltà di verificare la Conformità delle Forniture direttamente presso il Fornitore oppure in fase di ricevimento presso il Committente. In ogni caso questi controlli:
a) non sollevano il Fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti Conformi alle Specifiche;
b) non escludono la possibilità di eventuali successivi e giustificati rifiuti da parte del Committente e / o del Cliente finale;
c) non possono essere utilizzati come prova dell’efficacia del Controllo della Qualità eseguito dal Fornitore.
10 Leggi applicabili
10.1 Ogni Contratto di Fornitura è sottoposto, oltre alle presenti Condizioni Generali, alla Legge Italiana.
10.2 Foro competente in via esclusiva è quello di MILANO. Il Committente si riserva la facoltà di intervenire anche presso il Foro del Fornitore.