CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 DEFINIZIONI ED APPLICABILITA’ AL CONTESTO duemme
I termini inclusi nelle presenti Condizioni Generali di vendita (nel seguito Condizioni) avranno il seguente significato:
a) DUEMME S.p.a.: soggetto che emette l’offerta economica/contratto. duemme ha sede legale in XXXXXXXXX (XX), Xxx X. XXXXX 00/00 (bunker e aree dedicate ai Controlli Non Distruttivi in Xxx X. XXXXX 00-00-00). duemme (identificato anche come “Laboratorio”) esegue controlli radiografici industriali e non distruttivi in genere (“attività di Laboratorio”).
b) “Committente, Cliente o Richiedente”: soggetto intestatario dell’offerta economica /contratto o utilizzatore finale nel caso in cui questi sia soggetto diverso, cui si applicano le presenti condizioni generali.
c) “Contratto”: l’accettazione in forma scritta da parte del Committente dell’offerta e delle presenti “Condizioni generali” in relazione al servizio offerto. Le Condizioni generali sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell’offerta.
d) “Servizio”: attività prestata da duemme consistente in controlli radiografici industriali e non distruttivi in genere. Eventuali altri servizi sono dettagliati all’interno della offerta economica e/o nel contratto stipulato tra le Parti.
e) “Offerta Economica”, nel seguito “offerta”, sarà inteso il documento riepilogativo dei servizi proposti da duemme al Committente, comprensiva delle quantità e dei prezzi per singola voce o a corpo.
f) “Campione”: inteso come ogni bene oggetto proprio di una offerta/contratto, quale materiale da sottoporre a prove non distruttive. Se non diversamente specificato, il bene oggetto consegnato alla duemme per la esecuzione delle prove è stato campionato direttamente dal committente od in ogni caso sotto la sua responsabilità.
g) ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento – E’ l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato italiano a svolgere attività di Accreditamento. In particolare, il dipartimento di riferimento è il Dipartimento Laboratori di Prova (DL) che ha come finalità l’Accreditamento dei Laboratori di prova. Fra il Laboratorio Accreditato ed ACCREDIA viene stipulato un contratto chiamato “convenzione” che regola i rapporti fra le Parti.
h) ISO/IEC 17025 - Accreditamento – ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori) accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature. L'Accreditamento pertanto è un processo che garantisce che i Rapporti di Prova che riportano il marchio ACCREDIA da parte del Laboratorio siano rilasciati nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili del Laboratorio. L’Accreditamento è una scelta volontaria della duemme che vuole, come Management e nel contesto in cui opera, fornire una ulteriore garanzia del proprio operato alla propria Committenza, Accreditando il proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo ISO/IEC 17025. Ai requisiti cogenti applicabili al proprio settore, si affiancano i requisiti volontari richiamati dagli standard applicabili, verificati da Parti Terze indipendenti unitamente con la valutazione della competenza tecnica e della idoneità professionale degli operatori. Lo standard di riferimento per l’Accreditamento dei Laboratori di prova è la ISO/IEC 17025 nell’ultima revisione disponibile
i) Prova Accreditata – Definita una “Prova” la determinazione di una o più caratteristiche di un oggetto di valutazione della conformità secondo una procedura, una “Prova Accreditata” è una Prova per la quale l’organismo di Accreditamento ACCREDIA ha valutato la conformità ed attestato la capacità del Laboratorio nell’eseguire tale prova e che comporta la dimostrazione formale della sua competenza ad eseguire tale prova o analisi. Sia che si tratti di prove sotto Accreditamento che di prove non sotto egida di Accreditamento, il Cliente si impegna a non fare uso dei loghi e dei marchi presenti all’interno della documentazione ricevuta da duemme quali Rapporti di Prova o modulistica nella quale è presente il logo (Marchio) ACCREDIA. E’ fatto divieto l’utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi degli Enti di Accreditamento (ACCREDIA), certificazione, brand/logo duemme presenti sulla documentazione emessa verso il Cliente o presente sul sito web aziendale.
j) Range Delle Attività Svolte In Regime Di Accreditamento - duemme è Laboratorio Accreditato con nr. di Accreditamento 1472L per le prove di cui alla tabella costantemente aggiornata e riportata sul sito xxx.xxxxxxxx.xx (link diretti al Certificato di Accreditamento ed Elenco Prove Accreditate); l’Accreditamento è a copertura delle sole prove di cui all’ Elenco Prove Accreditate eseguite secondo standard nazionali o internazionali armonizzati chiaramente ed univocamente identificati (compreso l’anno di emissione), all’interno di un campo di applicazione noto e la cui esecuzione è prevista presso la sede duemme di MADIGNANO (CR) in Xxx X. XXXXX 00-00-00. Dall’ Accreditamento è esclusa ogni attività di campionamento (attività in capo al Committente come da successivo paragrafo 3.2) e ogni attività in subappalto ed attività fornita dall’esterno su base continuativa (attività questa che per chiara politica Aziendale non viene permessa per alcuna prova oggetto di Accreditamento).
k) Rapporto Di Prova / Test Report – Documento ufficiale emesso e rilasciato da duemme e contenente le risultanze della attività di controllo effettuato. duemme si assume ogni responsabilità circa quanto riportato nel Rapporto di Prova salvo i dati forniti dal Cliente. E’ intestato al richiedente il servizio e rappresenta l’unico documento attestate il risultato di una attività di controllo; ogni altro documento, comunicazione verbale, marker e annotazioni presenti sui particolari testati, annotazioni su disegni o specifiche, etc. NON sono da considerarsi come certificazione della attività di controllo. Viene inviato unicamente al Committente e a nessun altro Soggetto Terzo a meno di espressa autorizzazione scritta da parte del Committente stesso. E’ redatto su modulistica standard aziendale autorizzata dal Sistema di Gestione per la Qualità, bilingue italiano/inglese. Ogni nota o allegato chiaramente identificato e richiamato all’interno del Rapporto di Prova risulta essere parte integrante del documento. Viene trasmesso in formato elettronico al Committente e copia viene conservata presso l’archivio della duemme per un periodo di anni dieci (10). E’ emesso e rilasciato da duemme ed ha validità solo se firmato per autorizzazione dal Responsabile del Laboratorio (Sig. XXXXXX XXXXXXX) o da autorizzata figura sostitutiva (Sig. XXXXXXXX XXXXXXX). La riproduzione parziale del Rapporto di Prova è vietata.
l) ISO 9001 - Certificazione Del Sistema Di Gestione Per La Qualità – Il medesimo Sistema di Gestione per la Qualità richiamato al precedente punto h) è certificato secondo l’ultima edizione in vigore della norma armonizzata ISO 9001; in questo contesto ai requisiti cogenti applicabili al proprio settore, si affiancano i requisiti volontari richiamati dagli standard applicabili oltre che i requisiti di proprietà del Committente che di fatto entrano a far parte della gestione del sistema per la esecuzione dei controlli; i requisiti sono verificati da Parte Terza indipendente.
Range Delle Attività Svolte In Regime Di Certificazione - “Erogazione di servizi conto terzi di consulenza e di controlli non distruttivi, con i metodi: radiografico, ultrasonoro, magnetico, liquidi penetranti, visivo e Tomografia Computerizzata”. Certificato consultabile sul sito web aziendale xxx.xxxxxx.xxx.
m) AS9100 - Certificazione Del Sistema Di Gestione Per La Qualità – Il medesimo Sistema di Gestione per la Qualità richiamato al precedente punto h) è certificato secondo l’ultima edizione in vigore della norma armonizzata AS9100; in questo contesto ai requisiti cogenti applicabili al proprio settore, si affiancano i requisiti volontari richiamati dagli standard applicabili oltre che i requisiti di proprietà del Committente che di fatto entrano a far parte della gestione del sistema per la esecuzione dei controlli; i requisiti sono verificati da Parte Terza indipendente.
Range Delle Attività Svolte In Regime Di Certificazione - “Erogazione di servizi conto terzi di consulenza e di controlli non distruttivi, con i metodi: radiografico, ultrasonoro, magnetico, liquidi penetranti, visivo e Tomografia Computerizzata”. Certificato consultabile sul sito web aziendale xxx.xxxxxx.xxx.
n) Politica per la Qualità della duemme – La proprietà della duemme in base all’ analisi del contesto eseguita periodicamente, pianifica il proprio Sistema di Gestione per la Qualità ed esegue la valutazione dei rischi e delle opportunità di miglioramento sui propri processi aziendali con il supporto dei responsabili attraverso gli strumenti individuati (Analisi dei Rischi). Questa analisi dei rischi viene aggiornata periodicamente ed ogni volta in cui dovessero emergere delle modifiche significative ai processi ed alle dinamiche aziendali. La Proprietà ritiene che gli obiettivi esplicitati all’interno del documento “Politica per la Qualità” siano raggiungibili con il miglioramento organizzativo e con il mantenimento di un Sistema di Gestione interno conforme alle norme ISO 9001, AS9100 e ISO/IEC 17025 nelle ultime edizioni applicabili, consapevoli che i comportamenti di tutte le componenti aziendali sono coerenti con tale decisione. La Politica per la Qualità è disponibile in sede nell’ultima edizione in vigore; è consultabile sul sito web aziendale xxx.xxxxxx.xxx.
o) Politiche di Imparzialità & Riservatezza – duemme è la prima responsabile dell’imparzialità delle proprie attività e contestualmente dalla garanzia della riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza per la erogazione del servizio su tutti i livelli della propria organizzazione; opera con logiche gestionali, organizzative e di processo per affrontare il requisito di imparzialità ed il requisito di riservatezza (in aggiunta alle prescrizioni di cui al GDPR 746/2016) ed opera al proprio interno in modo congiunto con tutte le Parti interne interessate affinché ognuno porti il proprio contributo nella gestione del requisito. La “Politica Ed Impegno Per La Salvaguardia Della Imparzialità” e la “Politica Xx Xxxxxxx Per La Gestione Della Riservatezza Delle Informazioni” sono condivise tra tutti i collaboratori interni ed esterni e comunicate alle Parti Interessate sul sito web aziendale xxx.xxxxxx.xxx
Art. 2 OGGETTO
Le presenti Condizioni Generali di Vendita – disponibili online sul sito web aziendale xxx.xxxxxx.xxx e richiamate all’interno dell’offerta economica inviata al cliente e/o richiamate negli appositi contratti stipulati tra le Parti – sono parte integrante della proposta economica inviata e si applicano agli interventi e prestazioni di servizi eseguiti da duemme nell’ambito della propria attività; pertanto si conviene che siano valide per tutte le prestazioni di servizi effettuate dalla duemme a fronte di Ordini di Acquisto/Accordi specifici che verranno emessi di volta in volta. Eventuali modifiche a tali Condizioni Generali contenute in qualsiasi documento del Committente non saranno ritenute valide se non accettate espressamente per iscritto da duemme.
L’elenco dei servizi e delle prestazioni, unitamente al listino prezzi, saranno indicati in dettaglio nell’offerta economica formulata dalla duemme e comunicata alla Committente. Il contratto non può essere ceduto senza il consenso scritto di duemme. Il listino della duemme non è divulgabile a Terzi se non sotto forma di puntuale offerta economica.
Art. 3 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il committente si impegna ad inoltrare alla duemme tutte le informazioni utili per la corretta valutazione della attività propedeutica all’invio della proposta economica: descrizione del campione da sottoporre a prova (inclusi i quantitativi), metodo di prova, disegni, riferimenti a normative, standard, codici, specifiche cliente, criteri di accettabilità se non espressamente indicati o se diversi rispetto a quelli riportati all’interno del metodo di prova, ed ogni altro riferimento tecnico utile alla corretta individuazione di tutte le caratteristiche necessarie per la erogazione del servizio. Nel caso di attività in loco (escluse dalla possibilità di essere erogate sotto Accreditamento ma gestite con i medesimi criteri gestionali propri di un controllo eseguito presso il Laboratorio di MADIGNANO (CR), viene richiesto l’invio delle caratteristiche del sito e delle aree di lavoro dove si andrà a svolgere l’attività; il tutto fatto salvo il rispetto da ambo le Parti delle prescrizioni legislative cogenti applicabili. La verifica dei requisiti del sito dove svolgere l’attività è parte integrante della valutazione della fattibilità tecnica della richiesta.
Il committente si impegna ad inoltrare alla duemme in fase di richiesta la volontà di ricevere un eventuale Rapporto di Xxxxx riportante Xxxxxxx ACCREDIA con o senza incertezza di misura espressa. duemme può emettere Rapporti di Prova riportanti il Marchio dell’Ente di Accreditamento ACCREDIA per le sole prove di cui all’Elenco Prove Accreditate in corso di validità (ulteriori dettagli vedi Art. 1 Par. i e j). Nel caso in cui non si inoltrassero specifiche richieste in merito duemme emetterà un Rapporto di Prova riportante Xxxxxxx ACCREDIA e privo di incertezza di misura. Entrambe le richieste di cui sopra devono obbligatoriamente pervenire alla duemme prima della stipula del contratto.
Il committente si impegna ad inoltrare alla duemme in fase di richiesta la volontà di ricevere un documento riportante opinioni od interpretazioni a seguito della attività svolta; qualora non pervenisse questa richiesta prima della stipula del contratto, duemme non emetterà alcun documento recante in tal senso. Qualora richiesto, sarà cura della duemme offertare quanto richiesto riportando in offerta la seguente dicitura: “Rilascio di una relazione redatta in schema libero su carta intestata duemme priva di qualsiasi riferimento all’Accreditamento contenente il riferimento al Rapporto di Prova (o ai Rapporti di Prova) al quale è riconducibile: opinioni ed interpretazioni a seguito della attività svolta.”
La conclusione del contratto si avrà con la comunicazione a duemme della accettazione da parte del Committente dell’offerta e ciò mediante sottoscrizione per accettazione in ogni sua pagina dell’offerta e delle Condizioni Generali di Vendita. Qualora non sottoscritte ed inviate alla Duemme S.P.A., si intendono accettate nel momento della accettazione dell’offerta economica emessa dalla Duemme S.P.A. e/o alla consegna dei campioni alla scrivente per la esecuzione delle prove richieste. La comunicazione dell’accettazione potrà avvenire a mezzo e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xxx o a mezzo fax al n. 0000 000000.
3.1 - Rischi Derivanti Dal Campione
Il Committente ha l’obbligo di informare per iscritto duemme dei rischi inerenti il campione da sottoporre alle prove, identificando i pericoli relativi derivanti dalla natura del campione stesso qualora il requisito sia applicabile.
3.2 – Modalità Di Gestione Del Campione & Campionamento
Il Committente ha l’obbligo di informare per iscritto la duemme qualora il Campione sottoposto alle prove richieda, per le sue caratteristiche intrinseche una particolare modalità di gestione comunicando altresì ogni notizia necessaria affinché duemme possa svolgere correttamente la propria prestazione (prescrizioni relative alla movimentazione, alla protezione prima e dopo il controllo, modalità di restituzione, prescrizioni particolari su riservatezza). Resta inteso che eventuali costi aggiuntivi nascenti dalla particolare modalità di gestione sono da intendersi a carico della Committente.
Il Committente ha l’obbligo di campionare i particolari oggetto di controllo tra quelli della propria produzione, così come la scelta delle aree sulle quali svolgere il controllo (a meno che queste ultime non siano imposte dagli standard armonizzati applicabili).
Il Committente consegna a duemme i relativi Campioni muniti di regolare documento di trasporto di consegna. Il ritiro del Campione, obbligatorio al termine dell’incarico, verrà effettuato direttamente dal Committente a proprie spese.
3.3 – Rapporti In Lingua
Il Committente ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla duemme, all’atto dell’accettazione dell’offerta, la necessità di ottenere i documenti di cui ai rapporti di prova, relazioni o ogni altro documento emesso da duemme a seguito dell’ attività svolta, tradotti anche in lingua inglese. Gli eventuali costi aggiuntivi richiesti per la traduzione saranno a carico del Committente.
3.4 – Obblighi In Materia Di Sicurezza
Nel caso di attività in trasferta presso il Committente, quest’ultimo si impegna a richiedere a duemme tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della attività secondo la legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima dell’avvio delle attività.
E’ altresì obbligo del Committente segnalare a duemme mediante apposito documento DUVRI (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali) i rischi presenti sul luogo di lavoro, eventuali piani di emergenza, nominativo del personale presente sul luogo dell’intervento addetto al primo soccorso e alla gestione delle emergenze in caso di incendio. Eventuali rischi derivanti da attività da svolgersi in quota e/o in luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono essere segnalati per iscritto a duemme in fase di sottoscrizione delle Condizioni Generali e a seguito di ogni offerta economica accettata tra le Parti. duemme si riserva di effettuare un sopralluogo presso il sito di lavoro indicato dal Committente; gli oneri di questo sopralluogo sono a carico del Committente.
4 OBBLIGHI DI DUEMME S.P.A.
duemme si impegna ad adempiere l’incarico assunto in autonomia e indipendenza, con libertà di scegliere le modalità di esecuzione del medesimo, nel rispetto delle indicazioni tecniche ricevute dal Committente e delle pattuizioni di cui al contratto. Nella proposta economica vengono sempre riportate le specifiche di prova applicabili. Quando il cliente non specifica i metodi di prova da utilizzare è la stessa duemme che provvede ad individuare il metodo più idoneo informando il cliente per ottenerne l’avvallo. In ogni caso i metodi da utilizzare sono sempre definiti a priori, prima dell’avvio della attività e generalmente individuati in fase di offerta. Qualora la richiesta del Cliente riporti standard obsoleti, la duemme informa il Cliente adeguandosi o meno alle sue richieste.
Qualora si richiedano alla duemme prove coperte da Accreditamento secondo ISO/IEC 17025, la duemme verifica la fattibilità in tal senso e, qualora la richiesta possa essere soddisfatta, emette una offerta riportante chiaramente che la prova è accreditata. Qualora si richiedano alla duemme prove non coperte da Accreditamento secondo ISO/IEC 17025, la duemme verifica la fattibilità in tal senso e, qualora la richiesta possa essere soddisfatta, emette una offerta riportante chiaramente che la prova non è accreditata. La richiesta di emissione di un Rapporto di Prova riportante o meno Xxxxxxx ACCREDIA deve essere inoltrata in fase di richiesta economica, congiuntamente con la richiesta di esprimere sul medesimo Rapporto di Prova l’incertezza di misura (vedi Art. 3).
Qualora si richiedano alla duemme prove il cui risultato sia corredato dalla sua incertezza di misura, emette una offerta riportante chiaramente la emissione di un Rapporto di Prova recante l’incertezza di misura da associare al risultato. In caso non si ricevano richieste in tal senso in fase di richiesta iniziale di offerta da parte del cliente, le offerte non riporteranno alcun riferimento all’incertezza di misura. La richiesta di emissione di un Rapporto di Prova con o senza incertezza di misura espressa deve essere inoltrata in fase di richiesta economica (vedi Art. 3).
Qualora si richiedano alla duemme opinioni od interpretazioni a seguito della attività svolta, emette una offerta riportante la dicitura: “Rilascio di una relazione redatta in schema libero su carta intestata duemme priva di qualsiasi riferimento all’Accreditamento contenente il riferimento al Rapporto di Prova (o ai Rapporti di Prova) al quale è riconducibile: opinioni ed interpretazioni a seguito della attività svolta.” In caso non si ricevano richieste in tal senso in fase di richiesta iniziale di offerta da parte del cliente, le offerte non riporteranno alcun riferimento alla emissione di opinioni ed interpretazioni. La richiesta di una relazione riportante opinioni ed interpretazioni deve essere inoltrata in fase di richiesta economica (vedi Art. 3).
E’ esclusa dall’Accreditamento ogni attività inerente il campionamento in quanto servizio non erogato dalla duemme e quindi non rientrante tra le attività aziendali.
duemme per chiara politica interna non subappalta alcuna prova o fase di essa. Il subappalto viene inteso come attività per la quale la duemme ha mezzi, risorse e conoscenze per poter operare ma che decide di acquistare da terzi e che, una volta controllato, viene fornito come servizio al Committente richiedente il servizio stesso. duemme non subappalta alcuna prova oggetto di Accreditamento o fase di essa o prova per la quale è in grado di operare con proprie risorse interne.
duemme si impegna ad informare il Committente circa ogni modifica alle seguenti Condizioni Generali inviando la nuova revisione per presa visione e successiva accettazione.
duemme esegue i controlli sui campioni così come ricevuti, informando il Committente qualora riscontri prima dell’avvio dei controlli macro difettosità o danneggiamenti riscontrate ad esempio alla fase di trasporto. Il trasporto è a cura del Committente: duemme non si assume alcuna responsabilità circa lo stato della consegna ovvero circa le modalità con cui è stato trasportato presso l’Azienda, così come per la fase di restituzione (con relativo trasporto di ritorno) al Committente.
Il processo che porta alla erogazione del servizio passa attraverso una prima fase di valutazione della richiesta alla quale viene fatto seguire il riesame dell’offerta prima dell’invio; segue in fase di chiusura del contratto un riesame del contratto stesso il quale, in caso di esito positivo, porta alla autorizzazione interna di erogazione del servizio (in caso di esito positivo alla accettazione delle contratto da parte del committente non segue alcuna comunicazione scritta da parte duemme a meno che non sia richiesto). Eventuali specificità sono applicabili agli ordini aperti. Il riesame del contratto autorizza la duemme ad aprire la commessa dando di fatto seguito ai controlli. L’invio del Rapporto di Prova termina la parte tecnica del processo di erogazione del servizio; a questo segue mensilmente la fatturazione per l’attività svolta.
4.1 – Archiviazione documentale
La duemme si obbliga a conservare le registrazioni (Rapporti di Prova in formato elettronico e registrazioni tecniche associate alle prove) relative ai controlli radiografici e non distruttivi in genere, per un periodo di anni dieci (10) dal momento della loro approvazione e rilascio al Committente. La copia originale del Rapporto di Xxxxx viene consegnata al cliente. I film sviluppati a seguito di indagine radiografica vengono consegnati in originale al Committente e non ne viene tenuta alcuna copia digitalizzata a meno di accordi scritti tra le Parti.
I volumi creati a seguito di controllo tomografico vengono consegnati in originale al Committente e non ne viene tenuta alcuna copia a meno di accordi scritti tra le Parti.
4.2 – Tempi di esecuzione
Se non espressamente indicato in offerta o se diversamente concordato all’interno di contratti tra le Parti, duemme rende disponibili gli esiti delle prove al Committente in un periodo indicativo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento della accettazione dell’offerta (o invio ordine cliente) e dal ricevimento dei campioni da sottoporre a prova. La tempistica sopra riportata è indicativa e non vincolante a meno di accordi scritti riportati in offerta e concordati tra le Parti. Nel caso in cui duemme fosse costretta a derogare tali termini temporali indicativi, provvederà ad avvisare il Committente. Durata e termini dell’esecuzione di servizi richiesti a duemme sono da intendersi come indicativi e non vincolanti per duemme; in ogni caso nulla sarà dovuto alla Committente nel caso di ritardato rilascio dei rapporti di prova.
Eventuali urgenze – esiti entro 5 (cinque) giorni lavorativi – dovranno essere preventivamente concordate con duemme e potranno comportare un sovrapprezzo che verrà comunicato dopo aver verificato l’effettiva possibilità di assolvere alla richiesta inoltrata.
4.3 – Obblighi In Materia Di Sicurezza
duemme si impegna a rispettare gli obblighi imposti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale è informato, formato ed addestrato per le attività oggetto di offerta, sottoposto a sorveglianza sanitaria come da protocolli sanitari dettati dal Medico Aziendale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di Regolarità Contributiva, etc.
duemme si impegna a fornire nei tempi prestabiliti prima dell’accesso sul luogo di lavoro nel caso di attività svolte presso il Committente o in sedi da lui segnalate, la documentazione richiesta per la successiva redazione del DUVRI da parte del Committente. Gli oneri dovuti per la preparazione della documentazione necessaria per accedere al sito di lavoro (da richiedere entro e non altre i 5 giorni lavorativi antecedenti l’inizio dell’attività) sono valutati a forfait per un importo pari a € 90,00 che verrà comunicato tempestivamente.
4.4 – Regola Decisionale: gestione del risultato e della sua incertezza, confronto con limiti
Per “regola decisionale” si intende la regola, ovvero il criterio, che descrive in che modo si tiene conto dell’incertezza di misura quando si dichiara la conformità ad un requisito specificato. Quando duemme è chiamata a dare un giudizio relativamente alla conformità o meno del risultato di un controllo, vengono applicati i criteri di accettabilità condivisi in fase di contrattazione senza tener conto dell’ incertezza di misura a meno di indicazioni diverse riportate in norme o requisiti cogenti applicabili.
Qualora fosse richiesto dal cliente o dalle normative applicabili di tener conto dell’ incertezza di misura ed il risultato della prova con l’incertezza di misura associata eccedesse il limite proprio del giudizio di conformità, duemme giudicherà NON CONFORME il particolare controllato”.
4.5 – Campionamento
Per la tipologia di prove e per il settore nel quale opera, la duemme non effettua attività di campionamento (inteso come il prelievo di un campione dell’oggetto di valutazione della conformità secondo una procedura). Il campionamento è una attività demandata alla responsabilità del Committente che ha la responsabilità sia di individuare il/i campioni su cui eseguire le prove (e.g. il 20% di un lotto di produzione definito di 500 pezzi), sia le aree sulle quali effettuarli qualora si tratti di controlli in percentuale non normati sotto questo punto di vista (e.g. o a spot o il 20% dei giunti saldati della struttura oggetto di controllo). Il tutto a meno di prescrizioni normative applicabili relativamente alla individuazione delle aree su cui eseguire i controlli (e.g. “aree critiche”, etc.).
4.6 – Reclami
duemme gestisce ogni reclamo ricevuto da una Parte Portatrice Di Interesse in conformità alle proprie procedure gestionali interne. Chiunque intenda inoltrare un reclamo, deve inviare una comunicazione scritta a xxxx@xxxxxx.xxx precisando in modo dettagliato l’oggetto del reclamo e le motivazioni alla base del reclamo. duemme da parte sua tratterà il reclamo secondo le proprie procedure interne dando conferma al reclamante della ricezione del reclamo, informandolo sino alla chiusura dell’iter di gestione del reclamo.
Art.5 USO DEL MARCHIO E LOGHI
Il committente si impegna a non fare uso dei loghi e dei marchi presenti all’interno della documentazione ricevuta da duemme E’ fatto divieto l’utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi degli Enti di Accreditamento, certificazione, logo duemme presenti sulla documentazione rilasciata da duemme al Committente o reperibili sul web. Analogamente è vietata la riproduzione parziale dei Rapporti di Prova se non su autorizzazione duemme così come specificato all’interno di ogni singolo Rapporto di Prova.
Per ogni violazione delle regole in materia di uso del marchio contenute nelle presenti Condizioni generali di vendita, la Committente dovrà corrispondere una penale pari ad € 2.000,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 6 VALIDITA’, TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
I termini e le modalità di pagamento sono specificatamente indicati all’interno della offerta economica facente parte integrante delle presenti condizioni generali. Se non espressamente riportato sull’offerta economica, l’importo minimo per ogni singola attività fatturata è pari ad euro 150,00; validità dell’offerta: 3 mesi dalla data di emissione.
Art. 7 CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto dalla Committente per i servizi prestati dalla duemme è stabilito in base alle tariffe duemme in corso ed indicato nell’offerta facente parte integrante delle presenti condizioni generali.
Art. 8 ONERI PER ATTIVITA’ ITINERANTI
Le Condizioni Generali applicabili per le attività effettuate presso luoghi di lavoro differenti rispetto ai locali di duemme seguiranno il seguente prospetto oltre a quanto sopra specificato.
8.1. – Oneri a Carico del Committente
- messa in sicurezza del luogo di lavoro e condivisione preventiva delle informazioni inerenti la sicurezza stessa;
- assistenza e gestione di eventuali mezzi di sollevamento (ponteggi, cestelli, gru, montacarichi, etc.);
- illuminazione ed energia elettrica. Rimangono inoltre a carico del Committente:
- oneri dovuti a eventuali soste forzate derivanti da cause non imputabili a duemme quantificabili per singolo tecnico al costo di €/h 52,00;
- oneri di trasferta per le attività non effettuate a causa di eventi non imputabili a duemme (es. condizioni meteo).
8.2. – Oneri a Carico di DUEMME S.P.A.
- Oneri previsti per la sicurezza, DPI dispositivi individuali di protezione, formazione, etc.
- Personale opportunamente formato e qualificato.
- Attrezzature e mezzi necessari per l’esecuzione dell’attività.
Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
duemme avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. inviando al Committente una comunicazione scritta a mezzo raccomandata o PEC nei seguenti casi:
a) Il Committente sia in ritardo nel pagamento delle somme dovute di un periodo superiore a quindici giorni; nel caso di prestazioni periodiche
duemme avrà diritto di sospendere l’esecuzione delle prestazioni ancora da eseguire fino all’intervenuto pagamento.
b) Il Committente sia inadempiente agli obblighi contrattuali da essa assunti di cui al punto 2. (divieto di cessione del contratto) 3.4 (Tutela della sicurezza), 5. (Uso del marchio e Loghi) delle presenti condizioni.
c) Il Committente sia posto in liquidazione, o cessi l’attività, o sia ammessa in concordato, sia giudiziale che stragiudiziale, ovvero sia dichiarata fallita.
In caso di risoluzione contrattuale resteranno definitivamente acquisiti a duemme tutti gli importi corrisposti dal Committente.
Art. 10 FORO COMPETENTE
Il contratto e le condizioni generali devono essere considerati ed interpretati solamente secondo la legge della Repubblica Italiana.
Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e delle presenti condizioni generali, sarà di esclusiva competenza del Foro di CREMONA, anche se il contratto è perfezionato o eseguibile altrove.
Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti condizioni generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti. Nessuna modifica avrà effetto in mancanza di approvazione per iscritto dalle parti. Il Committente si impegna ad indicare all’atto dell’accettazione dell’offerta economica l’indirizzo di posta ordinaria e posta elettronica, il numero di telefono, fax e nominativo della persona di riferimento a cui duemme invierà tutte le comunicazioni e documenti ufficiali, con pieno valore ed effetto di legge e di contratto.
Art. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Con riferimento al disposto del Decreto legislativo 196/2003 ed al nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) circa la Tutela dei dati personali, il Committente e duemme si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi alla propria società, utili ai fini di Xxxxx ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti negli ordini/contratti emessi, verranno dall’altra parte conservati ed utilizzati. Pertanto, con la sottoscrizione delle Condizioni Generali di Vendita, le Parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso al trattamento sopra descritto e nei limiti delle finalità sopra citate.
Data | Timbro e Firma |
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del c.c. il Committente dichiara di aver letto e di approvare espressamente i seguenti articoli e sottoparagrafi: Art. 3, 4, 5, 6, 7.
Data | Timbro e Firma |