AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - A.I.PO
REP. N. ATTI PUBBLICI
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - A.I.PO
PARMA
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CONTRATTO
tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) di Parma - Codice Fiscale n. 92116650349 e l’Impresa
…………………………. con sede in ……………….. Via ……… - codice fiscale e partita IVA n. ………………………………..
relativo all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di competenza di A.I.PO – Area Po Veneto – Annualità 2017- 2019 - ……….Lotto……..
Codice Unico Progetto: CUP……………………………….
Codice identificativo della gara: CIG …………………………….
Importo complessivo del contratto € ………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto (2018) addì ……………………….. (………) del mese di …………………………….. (………) in Parma, in una sala dell’A.I.PO, in Via Garibaldi n.75, dinanzi a me ………………………. Ufficiale Rogante dell’A.I.PO, delegato alla stipulazione dei Contratti secondo il disposto dell’ art. 48 della vigente legge notarile in data 16.2.1913 n.89 e s.m.i., sono comparsi:
L’ing Dirigente, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell’Agenzia ed il Sig.
…………………………….. nato a………………………. (……….. ) il nella veste di Legale Rappresentante
della Società Aggiudicataria dell’appalto relativo ai lavori sopra specificati come risulta dal Certificato della Camera di Commercio di……………. del qui pervenuta a mezzo posta elettronica certificata e che viene
conservata agli atti d’Ufficio;
PREMESSO
a) che A.I.Po, al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza delle opere idrauliche di sua competenza, deve provvedere periodicamente ad interventi di manutenzione ordinaria quali lo sfalcio, il taglio selettivo, il decespugliamento, il disboscamento delle sommità arginali e delle opere accessorie, nonché ad interventi
di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell’officiosità idraulica dell’alveo, in corrispondenza di situazioni di criticità;
b) che A.I.Po è amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 1, lett. o) del predetto articolo;
c) che l’utilizzazione di uno strumento come l’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, consente la razionalizzazione della spesa per lavori, beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento dei singoli appalti, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ………………. del 2016, A.I.Po, in qualità
di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V^ Serie Speciale n. … del………………., una procedura aperta per la stipula, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, di Accordi Quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua afferenti al reticolo di competenza della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale, il cui territorio è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1: (fino alla confluenza del T. Sangone nel Fiume Po);
Lotto 2: (a valle della confluenza del T. Sangone nel Fiume Po fino ai limiti di competenza della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale (a monte del ponte della XX 000, xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (XX))
e) che l’appalto per l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione delle opere idrauliche e dei tratti di corsi d’acqua di competenza afferenti al Lotto X …………………….. - …… ° Lotto, per l’importo di € …………………………………… (diconsi euro …………………………………………..) è rimasto aggiudicato alla Società…………………………….., con il ribasso percentuale del ……………. % (diconsi
………………………………………………. virgola…………per cento) nella gara di procedura aperta esperita in prima seduta il giorno …………………..ed in seduta conclusiva in data……………………….., come risulta da relativo verbale di pari data n di Rep. di questo Ufficio Contratti e che, in copia conforme si allega al
presente atto sotto la lettera “……”;
f) che con determinazione dirigenziale n. ……… del è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
ad efficacia sospesa dell’Accordo Quadro relativo al Lotto a favore dell’Appaltatore nonché sono
stati assunti i relativi impegni di spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione ;
determinazione direttoriale
g) che con successiva n. …….. del è stata resa efficace l’aggiudicazione
definitiva a favore dell’Impresa ………………………….., e sono stati assunti gli ulteriori impegni di spesa sui competenti capitoli di bilancio di previsione ;
h) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per A.I.Po nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli affidamenti specifici, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifico ordine di servizio del RUP, l’oggetto dei lavori di manutenzione, gli importi ed il luogo di esecuzione, nonché le tempistiche di esecuzione; che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto e l’elenco prezzi unitari, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) che la Società predetta garantisce l’esecuzione del predetto appalto mediante polizza fidejussoria assicurativa a titolo di cauzione definitiva;
j) che sono stati assolti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni mediante acquisizione della comunicazione antimafia in data… ;
k) che le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all’esecuzione del lavoro pubblico oggetto del presente atto e degli atti a questo presupposti;
l) che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto.
CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Disposizioni generali sull’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di A.I.Po dei singoli interventi manutentivi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore.
Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per A.I.Po nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo di interventi manutentivi per un quantitativo minimo predefinito.
L’Appaltatore, invece, si impegna ad assumere ed a eseguire regolarmente i singoli interventi che A.I.Po, in attuazione del presente Accordo, deciderà di affidargli mediante opportuni Ordini di Servizio.
Il medesimo ODS riporterà quantità di opere da eseguirsi, localizzazione e tempi di esecuzione, e sarà corredato da un computo metrico estimativo delle lavorazioni che debbono essere realizzate precisando che l’importo delle lavorazioni ordinate potrà essere anche parziale rispetto alla spesa di ogni singola annualità dell’Accordo Quadro.
Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli interventi specifici affidati le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), del D.P.R. 207/2010 (limitatamente alle parti ancora vigenti) nonché gli eventuali ulteriori decreti o atti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 medio tempore emanati.
Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo Quadro
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all’Appaltatore, consistono in lavori di manutenzione quali lo sfalcio, il taglio selettivo, il decespugliamento, il disboscamento delle sommità arginali e delle opere accessorie, la manutenzione generale di opere idrauliche di competenza di A.I.Po, tra cui argini, chiaviche ed in generale tutte quelle opere realizzate dall’Autorità Idraulica a difesa del territorio, nonché quegli interventi finalizzati al miglioramento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua di competenza in corrispondenza di situazioni di criticità.
Le opere idrauliche e i corsi d’acqua, oggetto di manutenzione, sono quelli afferenti al reticolo idrografico di competenza A.I.Po, compreso nell’ambito del territorio dell’idrografica Po Piemonte Occidentale
corografia allegata al presente atto sotto la lettera “ ”.
“ ”meglio individuata nella
Articolo 3 - Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha decorrenza dalla data della relativa stipulazione e fino al 31 dicembre 2020.
L’Accordo Quadro ha durata sul triennio 2018, 2019 e 2020; la prosecuzione dei lavori oggetto del contratto per le annualità 2019 e 2020 è subordinata di anno in anno all’approvazione del bilancio di previsione triennale da parte del Comitato di Indirizzo dell’A.I.Po, che dovrà prevedere le risorse occorrenti per la manutenzione programmata e prevista per gli importi di contratto.
Alla scadenza dell’anzidetto termine l’Accordo cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale del quantitativo massimo di spesa previsto nel successivo art. 4.
Dalla data di scadenza dell’Accordo non potranno essere affidati ulteriori interventi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
A.I.Po si riserva la possibilità di prorogare fino ad un massimo di sei mesi la durata dell’accordo quadro per motivi legati all’andamento stagionale particolarmente sfavorevole o ad altre cause impreviste e imprevedibili, nonché nelle more del perfezionamento della procedura di gara per un nuovo affidamento.
Articolo 4 – Valore massimo stimato dell’Accordo Quadro
Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del
X,
presente Accordo Quadro, relativamente al Lotto è di € ………………………. (diconsi euro
………………………………………).
Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, escludendo tutte le altre voci del quadro economico.
Resta inteso che, nel caso che i lavori del presente affidamento, per i motivi suddetti o qualsiasi altro motivo, non dovessero essere realizzati, spetterà all’Aggiudicatario il solo pagamento dei lavori ordinati e realizzati e debitamente documentati.
L’Agenzia provvederà con apposita lettera raccomandata a comunicare all’Impresa appaltatrice, entro la scadenza di ogni annualità, l’eventuale interruzione dell’Accordo.
Al raggiungimento del valore massimo stimato l’Accordo cesserà di avere effetto, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.
Articolo 5 – Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi. Oneri della sicurezza
“ ”
Il capitolato speciale d’appalto e l’analisi prezzi, allegati al presente Accordo Quadro sotto le lettera
e “ ”,
e il prezziario vigente all’atto di indizione della gara della Regione Piemonte, quest’ultimo ancorchè non materialmente allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo, e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno affidati, eseguiti e
computati i singoli interventi. In caso di difformità tra il capitolato speciale d’appalto allegato e la disciplina contenuta nel presente Accordo Quadro, sarà data preferenza a quest’ultima.
In occasione di singoli affidamenti, il capitolato speciale potrà essere adeguato alle specificità dei singoli interventi ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento.
Ai prezzi unitari dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale pari al % ( virgola
per cento) offerto dall’Appaltatore in sede di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Piemonte, prezzi aggiornati a luglio 2016 e per la manodopera alle Tabelle dei Costi della Manodopera nel settore Edile
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. – Nucleo Operativo di Torino – anno 2016 e, in mancanza, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l’analisi dei prezzi elementari di cui all’art. 32, comma 2, del DPR n. 207/2010. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore.
Gli oneri per la sicurezza, non ribassabili, saranno quantificati in occasione dell’affidamento dei singoli lavori, sulla base dei prezzi per approntamenti per la sicurezza desunti da:
• Prezzario della Regione Piemonte, prezzi aggiornati a luglio 2016,
• Tabelle dei Costi della Manodopera nel settore Edile – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Provveditorato Interregionale alle OO.PP. – Nucleo Operativo di Torino – anno 2016.
Articolo 6 – Individuazione dei lavori
Per l’individuazione dei lavori da affidare all’Appaltatore in attuazione del presente Accordo Quadro, si farà riferimento prioritariamente alla manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua di competenza della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale, afferenti al Lotto X.
Articolo 7 – Modalità di affidamento dei lavori
L’affidamento dei lavori all’Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è concluso con un unico operatore economico. All’esecuzione degli interventi si provvederà tramite specifico ordine di servizio emesso dal RUP e sottoscritto sia dal Direttore dei lavori che dall’Appaltatore. All’ordine di servizio sarà allegata la relativa stima e quegli ulteriori elaborati tecnico-amministrativi ritenuti necessari per la
definizione dell’intervento. Nell’ordine di servizio sarà indicata la durata dei lavori, in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna che sarà redatto dal Direttore dei lavori per ogni intervento affidato. Al termine di ogni singolo intervento affidato, il Direttore dei lavori redigerà una relazione “di ultimazione lavori”, anche in funzione di eventuali successivi adempimenti di Collaudo.
Articolo 8 – Esecuzione dei lavori e rate d’acconto
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di A.I.Po, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
I lavori saranno eseguiti a misura e contabilizzati cronologicamente secondo le disposizioni della Parte II, Titolo IX, capi I e II del DPR n. 207/2010 (tuttora vigenti). Qualora i lavori siano di importo inferiore a 40.000,00 euro sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. n. 207/2010.
Le rate di acconto saranno emesse ogni qualvolta il credito dell’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta, sarà pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Lotto cui si riferisce il presente contratto.
L’emissione delle fatture potrà avvenire da parte dell’Appaltatore solo a seguito di formale nota di richiesta da parte della Stazione Appaltante sulla base dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 9 – Coordinatore della sicurezza
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione redigerà specifico PSC sulla base lavorazioni previste nei singoli affidamenti.
Articolo 10 – Certificato di regolare esecuzione in corso d’opera
La verifica e la certificazione dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori relativi al singolo affidamento oggetto dell’Accordo Quadro, sarà affidata ad un collaudatore in corso d’opera, nominato da A.I.Po. Il collaudatore effettuerà le visite in corso d’opera con la cadenza che riterrà adeguata e, in ogni caso, in occasione dell’ultimazione dei singoli ordini di servizio. Ultimati tutti gli interventi affidati, il collaudatore redigerà il certificato di collaudo di tutti i lavori oggetto dell’Accordo Quadro, cui farà seguito il pagamento della rata di saldo nei termini di legge.
Articolo 11 – Attività in occasione degli eventi di piena
In aggiunta ai lavori che costituiscono l’oggetto del presente Accordo Quadro, A.I.Po potrà chiedere all’Appaltatore la disponibilità allo svolgimento di un servizio di vigilanza in occasione degli eventi di piena che dovessero interessare i corsi d’acqua del territorio della Direzione Territoriale Idrografica rientranti nel Lotto X. In tal caso l’Appaltatore dovrà garantire tempestivamente i mezzi e materiali, nonché la manodopera necessaria per eseguire gli interventi che si renderanno necessari.
I compiti del personale a tal fine messo a disposizione dall’Appaltatore, potranno consistere in attività di ispezione e di segnalazione di eventuali anomalie lungo le arginature, nella chiusura, vigilanza e apertura delle chiaviche, nell’esecuzione di confezionamento di sacchetti di sabbia, coronelle, rialzo, rinforzo e/ ricalibratura delle sagome arginali e quant’altro richiesto dal D.L. per fronteggiare situazioni di emergenza durante gli eventi di piena.
Il compenso sarà determinato per ogni evento di piena a consuntivo, sulla base dei prezzi della manodopera, dei materiali e dei noli, desunti dal prezziario della Regione Piemonte (aggiornamento luglio 2016) al netto del ribasso offerto.
L’importo massimo dei lavori affidabili, al netto dell’IVA, non potrà superare il 10% del valore del presente Accordo Quadro e sarà impegnato con specifica determinazione in relazione ad ogni evento di piena.
Articolo 12 – Lavori di manutenzione esclusi dall’Accordo Quadro
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Accordo Quadro i lavori di manutenzione oggetto di convenzioni o accordi da stipularsi con gli Enti locali e per la cui esecuzione fosse prevista una loro partecipazione finanziaria.
Sono, inoltre, esclusi gli eventuali lavori di manutenzione da affidarsi ad imprese agricole, singole od associate, nei casi previsti dalla normativa nazionale o delle Regioni interessate.
Articolo 13 – Garanzia definitiva
A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’ art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, l’Ente appaltante accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Società – Agenzia di
. La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero emessa in data che si allega al presente atto sotto la lettera “ ”.
La Società - Agenzia di e per essa il suo legale rappresentante Sig.
nato a il , si costituisce fidejussore nell’interesse
dell’Appaltatore ed a favore dell’Agenzia fino alla concorrenza della somma di € (diconsi euro ) corrispondente all’ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dall’Appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente Accordo Quadro.
L’Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l’importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella garanzia di cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto dal citato art. 103, nonché al contenuto dello “schema tipo 1.2.” allegato al Decreto 12 Marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.
La cauzione garantisce l’impegno dell’Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli lavori affidati in esecuzione del presente Accordo Quadro e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da A.I.Po nei casi previsti dall’art. 103, commi 1 e 2.
La garanzia avrà validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5, fino alla piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.I.Po.
Articolo 14 – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Almeno 10 giorni prima dell’inizio di esecuzione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore sarà tenuto a produrre al RUP copia della polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L’importo della somma assicurata contro i danni dovrà essere pari all’importo dell’Accordo Quadro mentre il massimale per l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% dell’importo assicurato , con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.
Articolo 15 – Penali
Fermo restando l’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto, la mancata stipulazione del contratto entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da A.I.Po, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,5 per mille del
valore massimo stimato del Lotto X dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi del seguente art. 16.
La mancata sottoscrizione degli ordini di servizio relativi ai singoli affidamenti aggiudicati entro il termine di
30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da A.I.Po, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16.
Il ritardo nell’ultimazione dei singoli lavori affidati per causa imputabile all’Appaltatore, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16. A.I.Po avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell’Accordo Quadro per l’applicazione della suddetta penale.
L’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell’Accordo Quadro.
Articolo 16 – Risoluzione dell’Accordo Quadro
A.I.Po, risolverà l’Accordo Quadro:
a) nei casi previsti dall’art. 108, comma 1, nonché nei casi previsti dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
b) nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, applicando la procedura di contestazione prevista dall’art. 108, commi 3 e 4 del D. lgs. n. 50/2016;
c) nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti all’Accordo Quadro fossero effettuate dall’Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da A.I.Po;
f) violazione dei divieti di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato ai sensi del seguente art. 17 del presente Accordo Quadro.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa imputabile all’appaltatore, A.I.Po avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
Nei predetti casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, A.I.Po si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo ed alle stesse condizioni offerte dall’originario aggiudicatario, con un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l’affidamento dell’Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 17 – Divieto di cessione - Subappalto
È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016.
La cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione dell’Accordo Quadro è consentita e disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ ammesso il subappalto con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 . Al ricevimento di ciascun ordine di servizio di cui all’art. 7 da parte del RUP, l’Appaltatore darà immediata comunicazione dell’impiego o meno del subappalto, preventivamente autorizzato, per l’esecuzione dei relativi lavori.
Articolo 18 – Tempi di pagamento
Al presente Accordo Quadro si applica il D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Richiamata la facoltà di cui all’art. 4 del predetto D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., di derogare i termini legali ivi previsti, e ritenuto di avvalersene in ragione degli adempimenti, le verifiche ed i controlli da espletare durante il procedimento di spesa, le parti concordano di stabilire i seguenti termini contrattuali:
- 45 giorni per l’emissione dei certificati di pagamento, decorrenti dalla maturazione dei rispettivi SAL;
- 30 giorni per il pagamento delle rate d’acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture.
In caso di ritardi nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
Trascorso il termine di 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
Articolo 19 – Anticipazione
L’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, definisce la somma, se richiesta, da corrispondere all’Appaltatore, a titolo di anticipazione; questa è pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
Per ulteriori disposizioni vedasi l’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 20 – Legali rappresentanti e Direttori Tecnici
Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:
- la rappresentanza dell’Impresa riguardante l’appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto,
resta affidata, giusta la nota in data allegata al presente contratto sotto la lettera “
” al Sig.
nato a ( ) il , legale rappresentante, lo stesso risulta essere direttore tecnico unitamente al Sig. nato a ( ) il
, i quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e sostituiti da tali cariche senza l’esplicito consenso dell’Amministrazione appaltante.
Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Lotto X,
Con la stipulazione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o
subcontraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i.
Si allega al presente atto sotto la lettera “
” la dichiarazione rilasciata dalla Soc. in
data , indicante il conto corrente “dedicato” intestato all’Appaltatore medesimo.
Preliminarmente all’emissione dei certificati di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte dell’Amministrazione.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del conto dedicato.
A.I.Po procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione dell’Accordo fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente di _.
Articolo 22 – Indennità e compensi
L’Appaltatore, avendo dichiarato di poter disporre degli impianti, dei mezzi d’opera e di quanto altro di qualsiasi natura ed entità possa occorrere per dare esecuzione degli interventi di cui al presente contratto, rinunzia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto tra l’ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore degli impianti e dei mezzi d’opera dalla Società utilizzati allo scopo.
Articolo 23 – Norme antimafia
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.
Articolo 24 – Domicilio contrattuale
Per gli effetti del presente contratto la Società appaltatrice elegge contrattualmente domicilio a
presso dell’A.I.PO.
Articolo 25 – Dati personali
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito dell'attività, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'A.I.PO, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata legge. Il trattamento dei dati personali avverrà solo per finalità connesse.
Articolo 26 – Foro competente
Per ogni controversia attinente l’esecuzione, l’interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.
Articolo 27 – Spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto, registro, copia degli atti, ecc. niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore.
Si dichiara espressamente che il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.
Articolo 28 - Allegati
Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata:
A)
B)
C)
D)
Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell’Ufficio.
E richiesto io, Ufficiale Rogante dell’A.I.PO, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate lo approvano e dichiarano l’atto stesso conforme alle loro volontà.
Il presente atto consta di facciate ( ) di carta bollata scritti alla mia presenza da persona incaricata, e viene da tutti meco firmato qui in calce ed a margine degli altri fogli a norma di legge.
PER L’A.I.PO
Dott.
L’APPALTATORE
Sig.
L’UFFICIALE ROGANTE