Contract
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA – POLARIZZATORE PER
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POLARIZZAZIONE NUCLEARE DINAMICA (dynamic nuclear polarization – DNP), CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – PROGETTO “SEE LIFE - STRENGTHENING THE ITALIAN INFRASTRUCTURE OF EURO-BIOIMAGING”, AREA ESFRI “HEALTH AND FOOD”, CONTRASSEGNATO DAL CODICE IDENTIFICATIVO “IR0000023 - CUP B53C22001810006
N. Gara 4511544 CIG n. B26FEAA61F
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2.1 Il sistema di negoziazione 4
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
4. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 10
4.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione 11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 14
7.1 Requisiti di idoneità professionale 15
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 15
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 15
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 15
7.4.1 Requisiti di idoneità professionale 15
7.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria 16
7.4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale 16
7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili 16
7.5.1 Requisiti di idoneità professionale 16
7.5.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale 16
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 18
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC 22
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 22
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 27
16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 28
16.2 Documentazione attestante il pagamento del bollo 29
16.3 Documento di Gara Unico Europeo 29
16.4 COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELLA L. 136/2010 33
16.5 Dichiarazione titolare effettivo 33
16.6 Dichiarazioni per documentazione antimafia 34
16.7 Rispetto del principio DNSH ed eventuali dichiarazioni aggiuntive 36
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16.8 DICHIARAZIONE DPCM 187 1991 36
16.10 [Eventuale] Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile 37
16.12 [Eventuale] Documentazione per la riduzione della garanzia provvisoria 37
16.13 [Eventuale] Dichiarazione di avvalimento 37
16.14 [Eventuale] Documentazione ulteriore per i soggetti associati 37
16.15 [Eventuale] Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 39
16.16 Attestazione di sopralluogo 39
17.2 OFFERTA TECNICA (GENERATA DAL SISTEMA) 40
17.3 Documentazione tecnica aggiuntiva 40
17.4 Copia aggiuntiva dell’offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza 40
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 41
19.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 42
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 44
19.2.1 Criteri di natura qualitativa 44
19.2.2 Criteri soggetti a valutazione quantitativa 44
19.2.3 Criteri soggetti a valutazione tabellare 44
19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 45
19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 45
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 46
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 46
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 46
23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 47
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 48
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 48
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 50
27. CODICE DI COMPORTAMENTO 50
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 51
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 51
1. PREMESSE
Con Provvedimento di Decisione di Contrattare la Stazione appaltante Istituto di Biostrutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche-IBB -CNR, ha deciso di affidare la fornitura di N.1 LOTTO per l’acquisto di Polarizzatore per polarizzazione nucleare dinamica (dynamic nuclear polarization – DNP), CPV 33110000-4.
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La presente procedura riguarda gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e pertanto fa esplicito riferimento ai principi per la sostenibilità ambientale, per la fattibilità dell’intervento nel rispetto del principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) nonchè ai principi trasversali, tra i quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi dei Regolamenti (UE) 2020/852 e 241/2021. Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, il presente intervento è ricompreso nella Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 Progetto SEE LIFE. IR 000023”.
La tipologia di fornitura si limita a non arrecare un danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH, pertanto trova applicazione il regime del contributo minimo (Regime 2) che si traduce nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche n.3, selezionate dalla Stazione Appaltante in conformità alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla circolare RGS nr.33 del 13/10/2022, correlate alla Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1.
Tale procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando.
Il luogo di esecuzione dell’appalto è Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx x.000 Xxxxxx 00000, Xx. 00 codice NUTS ITF33. CIG B26FEAA61F CUI F80054330586202300858 CUP B53C22001810006
Il Responsabile unico del progetto (RUP) è il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx , e-mail: xxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx, tel.:
0000000000, PEC: xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx
2. PIATTAFORMA TELEMATICA
2.1 Il sistema di negoziazione
La piattaforma telematica di negoziazione di seguito per brevità “Sistema”, attualmente in uso da parte del CNR”, è la piattaforma di Consip in modalità ASP, raggiungibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del
decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
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L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
• Utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione".
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993,
n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili al presente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxXxxxxxxx_XxxxxxXxxxxxx.xxxx.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso. Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la
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Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2.2 Dotazioni tecniche
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) N. 910/2014;
III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali
2.3 Identificazione
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Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l’operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.
L’accesso1 al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online che può avvenire:
1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.
Si precisa che l’identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.
Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’utente riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’utente all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico per il quale l’utente sta operando.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2.4 Gestore del sistema
Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
1 L’Operatore Economico, potrà accedere alla Piattaforma tramite procedura di autenticazione da svolgersi nelle modalità indicate al seguente link: xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/Xxxxx_xxxxxxx%X0%X0_xx_xxxxxxxxxxxxxx e riportate anche nell'Allegato b.1 – modalità di accesso degli O.E. alla piattaforma.
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Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 Documenti di gara
a) Bando di gara (predisposto e compilato su TED per il tramite della Piattaforma);
b) Disciplinare di gara;
c) Capitolato tecnico;
d) Schema di contratto;
e) Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
f) DGUE (formato xml);
g) Allegato 2 – Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;
h) Allegato 3 – Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo;
i) Allegato 4 – Dichiarazione DPCM 187/1991;
j) Allegato 5 – Patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Circolare CNR n° 19/2018);
k) Allegato 6 – Dichiarazione dell’ausiliaria;
l) Allegato 7 – Dichiarazioni per documentazione antimafia;
m) (eventuale) Allegato 8 – Dettaglio stima costi aziendali e manodopera2;
n) Allegato 9 – Relazione tecnica;
o) Allegato 10 Scheda DNSH3;
p) Allegato 11- Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4;
q) Allegato 12- Rettifica dell’offerta;
r) Istruzioni operative per:
• Registrazione (Registrazione - Wiki Acquisti in rete PA (xxxxxxxxxxxxxxx.xx));
• Autenticazione (Nuove modalità di autenticazione - Wiki Acquisti in rete PA (xxxxxxxxxxxxxxx.xx));
• Partecipazione ad una gara (Partecipazione ad una Gara - Wiki Acquisti in rete PA (xxxxxxxxxxxxxxx.xx)).
s) Regole_Sistema_eProcurement_D._Lgs._36_v1.1.pdf;
t) Codice di comportamento del CNR e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
2 Utilizzare solo nel caso di forniture con posa in opera e servizi diversi da quelli di natura intellettuale
3 Prestare attenzione ad inserire la scheda più opportuna che nel caso di acquisizione di strumentazioni/attrezzature riguarda l’Allegato 10- Scheda 3 – acquisto di Apparecchiature elettriche ed elettroniche con la relativa Dichiarazione DNSH Appendice C (Allegato 10.1).
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul Sistema nella sezione Altri Bandi.
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3.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti (menù Comunicazioni -> Invia richiesta chiarimenti), previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema nella sezione relativa alla Documentazione di gara e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link Bandi di gara in corso. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3.3 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
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4. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, intendendo per lotto quella parte di un appalto la cui fornitura sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità, fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti, di modo che non vi sia il rischio di inutile dispendio di denaro pubblico in caso di mancata realizzazione della restante parte, si è accertato che un eventuale frazionamento dell’appalto non offrirebbe le adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità in vista degli obiettivi perseguiti. (Parere ANAC n. 73 del 10 aprile 2014).
n. | Descrizione bene | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Polarizzatore per polarizzazione nucleare dinamica (dynamic nuclear polarization – DNP) | 33110000-4 | P | € 763.000,00 |
A) Importo a base di gara | € 763.000,00 | |||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi] | € 0 | |||
A) + B) Importo complessivo | € 763.000,00 |
L’importo complessivo è al netto di IVA.
La stazione appaltante ha stimato per l’installazione una durata inferiore a 5 (cinque) giorni uomo; inoltre, detta attività non comporta rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, non prevede svolgimento di attività in ambienti confinati né presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive. Non sono previsti rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro ove è previsto che debba operare l’Aggiudicatario ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Aggiudicatario medesimo. Pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) a carico della stazione appaltante, ai sensi del comma 3bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, e gli oneri per la sicurezza di cui al comma 3 del già menzionato art. 26 non sussistono, coerentemente con il disposto di cui alla determinazione del 5 marzo 2008 n. 3/2008 dell’AVCP (oggi ANAC).
L’appalto è finanziato con i fondi del PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, Progetto SEE LIFE.
4.1 Durata dell’appalto
La fornitura è effettuata nei termini specificati al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico rubricato “Termini di consegna e installazione”.
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4.2 Revisione dei prezzi
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni/servizi superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell’art. 60, comma 3, lettera b) del Codice.
4.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione
Stante la natura dell’acquisizione legata a progetti finanziati nell’ambito del PNRR, eventuali modifiche al contratto in fase di esecuzione saranno possibili solo per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
• partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
• partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale
• partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata
• partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
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Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
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In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Costituisce causa di esclusione4 degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi5 in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.
4 Art. 47 DL 77/2021 convertito dalla L 108/2021
5 Si veda dichiarazione anti pantouflage
6.1 Self cleaning
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Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico:
- inserisce nel FVOE ovvero nella busta amministrativa la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda di partecipazione e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE ovvero caricato insieme alla restante documentazione amministrativa;
o in alternativa
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell’aggiudicazione.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale6 accedendo al FVOE.
L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
6 I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.
7.1 Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
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Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Per la partecipazione alla presente procedura non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quella in affidamento di importo minimo pari a € 763.000,00, svolti per conto di committenti pubblici o privati.
La comprova del requisito è fornita mediante:
• Certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
• Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
7.4.1 Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:
• da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonchè dal GEIE medesimo;
• da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonchè dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
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7.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria
Per la partecipazione alla presente procedura non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
7.4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale
a) Il requisito della fornitura7 di cui al punto 7.3 richiesto in relazione alla fornitura, descritta al paragrafo § 4 del presente disciplinare, deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento.
7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili
7.5.1 Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
7.5.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
8. AVVALIMENTO
Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice
7 Specificare se il servizio/fornitura richiesto sia di punta o sotto forma di elenco
e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
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Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
L’ausiliario deve:
1. possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il concorrente produce a sistema, unitamente alla domanda di partecipazione:
• le dichiarazioni rese e firmate digitalmente dall’impresa ausiliaria;
• il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. Nel caso in cui il già menzionato contratto sia stipulato per migliorare l’offerta tecnica, le metodologie adottate per effettuare tale miglioramento dovranno essere esplicitate solo ed esclusivamente nell’offerta tecnica al fine di non svelare anticipatamente i contenuti della stessa
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15 del Codice. L’operatore
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economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo § 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
• una quota pari a 30% di occupazione giovanile
• una quota pari a 30% di occupazione femminile
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di
scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
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11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 15.260,00 Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideussione.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: XX00X0000000000000000000000, SWIFT/BIC: XXXXXXXX, Intestato a CNR – Pagamenti giornalieri, Causale: acquisto Polarizzatore per polarizzazione nucleare dinamica (dynamic nuclear polarization – DNP) Garanzia provvisoria, gara CIG B26FEAA61F.
La fideiussione può essere rilasciata:
• da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
• da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-
/garanzie-finanziarie
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando, se necessario, in un documento in formato libero, il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
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c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
g) essere emessa e firmata digitalmente;
In caso di richiesta di estensione della durata e validità̀ dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della
prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
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b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo sui luoghi oggetto della fornitura è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per garantire la compatibilità del Polarizzatore DNP con i locali esistenti in termini di dimensioni, di sicurezza elettromagnetica e di interazione con la strumentazione ad alto contenuto tecnologico già presente nei locali. Il mancato sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato previa richiesta con la stazione appaltante.
La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 08 agosto 2024, tramite la Piattaforma e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.
In caso di consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 [settantasette/00] secondo le modalità̀ di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022. o successiva delibera pubblicata al seguente xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx].
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta ed è verificato mediante il FVOE. In alternativa la ricevuta del pagamento del contributo in favore dell’ANAC può essere inserita nella busta amministrativa.
Qualora non si evidenzi il pagamento, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’ANAC al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. In caso di O.E. straniero sarà ritenuta valida la firma olografa accompagnata da documento d’identità in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024 a pena di irricevibilità.
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Il Sistema non accetta:
• offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
• offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo § 2.1.
Ogni operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
14.1 Regole per la presentazione dell’offerta
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo § 2 e nelle Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione, parte della documentazione di gara, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.
L’“OFFERTA” è composta da:
A. Documentazione amministrativa;
B. Offerta tecnica;
C. Offerta economica;
L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta; la stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
A. l’offerta è vincolante per il concorrente;
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B. con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
Si raccomanda di inserire sulla piattaforma utilizzata attualmente raggiungibile al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, i documenti richiesti nella sezione pertinente (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta tecnica e di quella economica in sezioni (buste telematiche) diverse da quelle dedicate alle stesse, pena l’esclusione dalla procedura.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La preparazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare le informazioni inserite entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.
All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti
che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
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Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell’OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l’apertura, il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’Offerta tecnica o nell’Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell’offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l’intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell’offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all’Allegato 11 - “Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4”, - nell’Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 3.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l’Offerta tecnica e/o l’Offerta economica.
Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l’Offerta, potranno procedere all’invio della relativa rettifica. Quest’ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicato nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovra ̀ pervenire entro il termine che verra ̀ indicato nell’apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all’Allegato 12 “Rettifica dell’offerta”, sottoscritta
digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.
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Non saranno accettate rettifiche dell’offerta tecnica o economica, presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.
La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l’errore materiale e, quindi, procedere alla “correzione” dell’Offerta nella parte interessata.
Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
In particolare:
A. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
B. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
C. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
D. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
E. non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 10 del presente disciplinare.
F. sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i
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concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine della presentazione delle offerte;
G. non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 10 del presente bando.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:
Documentazione amministrativa |
Allegato 1 - Domanda di partecipazione |
DGUE |
Allegato 2 - Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136_2010 |
Allegato 3 - Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo |
Allegato 4 - Dichiarazione DPCM 187 1991 |
Allegato 5 - Patto di integrità |
[Eventuale] Allegato 6 - Dichiarazione dell’ausiliaria |
[Eventuale] Allegato 6.1 - Contratto di avvalimento in originale |
Allegato 7 – Dichiarazioni per documentazione antimafia |
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Allegato 10 – Scheda DNSH8 |
[Eventuale] Allegato 10.1 – Dichiarazione DNSH Appendice C18 |
Garanzia provvisoria |
[Eventuale] Documentazione per la riduzione della garanzia provvisoria |
[Eventuale] Procure |
[Eventuale, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale] relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 14/2019 |
[Eventuale] Documentazione per i soggetti associati |
Attestazione di sopralluogo |
Ricevuta del pagamento del contributo in favore dell’ANAC |
[per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti] Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. |
[Eventuale] Documentazione probatoria delle misure di self-cleaning adottate |
16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 1 - Domanda di partecipazione. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.
8 Indicare la scheda tecnica più pertinente alla tipologia di acquisto che nel caso di strumentazioni /attrezzature riguarda il modello Allegato 10 “Scheda DNSH 3-Acquisto di Apparecchiature elettriche ed elettroniche con la relativa Dichiarazione DNSH appendice C (Allegato 10.1).
16.2 Documentazione attestante il pagamento del bollo
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La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate (la Stazione Appaltante in questo caso deve risultare abilitata presso l’Agenzia delle Entrate) o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento il concorrente allega alla domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento elettronico dell’imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf e assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.
16.3 Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente dovrà produrre il DGUE che la Stazione Appaltante ha generato direttamente sul Sistema e messo a disposizione in formato .xml, tramite le funzionalità previste.
Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al paragrafo 16.1 e presentato:
- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, XXXX e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l’intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Xxxxxxx A, B, C e D; Parte VI;
- dall’impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative;
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Xxxxxxx A, B; Parte III, Xxxxxxx A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- nel caso di avvalimento: Parte II, Xxxxxxx A, B; Parte III, Xxxxxxx A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, solo se l’avvalimento è richiesto anche per soddisfare i requisiti di partecipazione; Parte VI.
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Il DGUE è articolato in sei Parti e viene compilato dall’operatore economico nelle parti pertinenti secondo quanto indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In particolare, può procedere, alla lettera B, all’inserimento dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, ivi inclusi i cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 con cui l’operatore economico attesta di:
- Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V del Codice (artt.94 a 98);
- Soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt.100, 103 e 162 del Codice;
- Rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare, con la compilazione delle Sezioni A, B, C e D.
In particolare, con riferimento alle fattispecie di cui all’art 94, comma 6, del Codice, il concorrente, limitatamente alle violazioni relative a mancati pagamenti di imposte e/o versamenti contributivi è tenuto a dichiarare nel DGUE (Parte III, Sezione B) l’indicazione se abbia ottemperato pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
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Nella Parte III contiene le informazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).
La Sez. A - Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all’ dell’articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all’articolo 94, comma 3, del Codice.
Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell’esclusione e di determinare – come previsto dall’art. 96, comma 6 – l’applicabilità delle misure di autodisciplina (self- cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall’operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l’operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 96, comma 7, del Codice.
Le misure di self-cleaning devono essere inserite nel FVOE ovvero nella busta amministrativa e precisamente il concorrente deve inserire la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda di partecipazione e indicare nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE ovvero insieme con la restante documentazione amministrativa. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.
Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.
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Con riferimento alla Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali si evidenzia che l’operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall’art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell’impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.
Per quanto concerne la Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, si precisa quanto segue.
Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all’art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla “Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro”.
Nel riquadro della presente sezione dedicato al “Liquidazione giudiziale” (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l’operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev’essere compilato dal curatore autorizzato all’esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.
Per quanto riguarda il riquadro “Concordato preventivo con i creditori”, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.
In ordine ai riquadri “Procedura analoga al fallimento”, “Amministrazione controllata” e “Cessazione di attività”, si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate.
In merito al riquadro “Gravi illeciti professionali” (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro “Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”, “Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” e nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”.
Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall’articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.
Nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”, oltre le dichiarazioni riferite all’ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell’apposita voce “In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”.
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Nella Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all’art. 94, comma 2, all’art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando i riquadri, posto che ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all’interno della domanda di partecipazione, che riguardano i requisiti di ordine speciale previsti dagli artt.100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali):
a) La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
b) La sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo § 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.
Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l’operatore economico può indicare
- in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.
Si rammenta che attraverso il FVOE, previsto dall’articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi fatto salvo il caso di operatore economico straniero per il quale le verifiche saranno condotte secondo le disposizioni di cui all’Allegato II.8 del Codice.
16.4 Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010
Il concorrente comunica i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari compilando e firmando digitalmente l’Allegato 2 - Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136_2010.
16.5 Dichiarazione titolare effettivo
Il concorrente rende le dovute dichiarazioni nella domanda di partecipazione; qualora il titolare effettivo sia soggetto diverso dal firmatario ovvero nel caso in cui vi siano più titolari effettivi il concorrente dovrà
altresì allegare la dichiarazione resa da ciascun titolare effettivo utilizzando l’Allegato 3 - Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo, compilato, firmato e corredato da un documento di identità in corso di validità del firmatario.
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16.6 Dichiarazioni per documentazione antimafia
L’operatore economico inserisce, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 indicati nella tabella sottostante, la dichiarazione di cui all’”Allegato 7 Dichiarazioni per documentazione antimafia”. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti è necessario anche prendere visione delle note in calce alla tabella.
Imprese individuali | 1. Titolare dell’impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
Associazioni | 1. Legali rappresentanti 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1, 2 e 3 |
Società di capitali o cooperative | 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 5. Socio (in caso di società unipersonale) 6. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del Codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |
Società semplice e in nome collettivo | 1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Società in accomandita semplice | 1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Società estere con sede secondaria in Italia | 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
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Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri), di rappresentanza o di direzione dell’impresa 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) [Nota 2] 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 3] 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, anche indirettamente, pari almeno al 5 per cento 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 |
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico | 1. Legale rappresentante 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Imprenditori e società consorziate 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 3] 5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 ,3 e 4 |
Raggruppamenti temporanei di imprese | 1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 2] 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante |
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numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettere b, c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |
1 - Soggetti sottoposti a verifica nel caso di informazione, distintamente per tipologia di impresa.
Note:
[1] Si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.
[2] Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.
[3] Per sindaci si intendono sia quelli effettivi sia quelli supplenti.
[4] Concetto di “familiari conviventi”: per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenne.
[5] Concetto di “socio di maggioranza”: per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni. Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.
16.7 Rispetto del principio DNSH ed eventuali dichiarazioni aggiuntive
Il concorrente inserisce a Sistema l’apposita Scheda DNSH e le eventuali dichiarazioni aggiuntive che la Stazione Appaltante ha predisposto nei documenti di gara.
Si precisa che l’OE è tenuto a fornire una scheda per ogni bene/servizio per cui concorre ed allegare la documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate nella Scheda DNSH.
16.8 Dichiarazione DPCM 187 1991
Il concorrente rende le dovute dichiarazioni compilando e firmando digitalmente l’Allegato 4- Dichiarazione DPCM 187 1991.
16.9 Patto di integrità
Il concorrente inserisce i propri dati e sottoscrive per accettazione l’Allegato 5 - Patto di integrità.
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16.10 [Eventuale] Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile
[Per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti] Il concorrente allega copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
16.11 Garanzia provvisoria
Il concorrente allega la garanzia provvisoria nelle forme previste al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.
16.12 [Eventuale] Documentazione per la riduzione della garanzia provvisoria
Il concorrente allega in copia conforme all’originale la documentazione (certificazioni) per la riduzione della garanzia provvisoria in conformità all’art. 106 del Codice.
16.13 [Eventuale] Dichiarazione di avvalimento
Il concorrente, in caso di avvalimento, rilascia nella domanda di partecipazione di cui all’Allegato 1, apposita Dichiarazione di avvalimento e allega:
1. le dichiarazioni rese e firmate digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria di cui all’Allegato 6;
2. il contratto di avvalimento in originale sottoscritto da ciascuna impresa ausiliaria.
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella busta tecnica.
Oltre alle dovute dichiarazioni indicate nell’Allegato 6, l’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione di un separato DGUE.
16.14 [Eventuale] Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Il concorrente allega:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
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- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
16.15 [Eventuale] Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente inserisce nella busta amministrativa una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
16.16 Attestazione di sopralluogo
Il concorrente allega copia telematica dell’attestazione di sopralluogo rilasciata dall’Amministrazione.
17. OFFERTA TECNICA
Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica, la documentazione indicata nella tabella che segue:
Offerta tecnica |
Relazione tecnica - Allegato 9 |
[Eventuale] Offerta tecnica (generata dal sistema) |
[Eventuale] Documentazione tecnica aggiuntiva |
[Eventuale] Copia aggiuntiva dell’offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza |
[Eventuale, in caso di avvalimento per il miglioramento dell’offerta] Contratto di avvalimento |
17.1 Relazione tecnica
Il concorrente inserisce a Sistema una relazione tecnica descrittiva, la cui testata è presente nell’Allegato 9
– Relazione tecnica’ firmata secondo le modalità previste al paragrafo 16.1 e contenente, a pena di esclusione, una relazione tecnica descrittiva, redatta in lingua italiana [e , o specificare ] … [indicare l’altra lingua ], chiara e sintetica, ma allo stesso tempo precisa ed esaustiva in grado di offrire un quadro complessivo e dettagliato della fornitura/servizio proposto, con le informazioni che consentano la verifica della rispondenza dell’offerta ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico e riferimenti ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1. A tal proposito potrà essere
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articolata in paragrafi ognuno dei quali dedicato ad uno dei criteri di valutazione. Nella relazione dovrà essere altresì dettagliatamente descritto il contributo fornito dall’eventuale operatore economico ausiliario per il miglioramento dell’offerta tecnica. In relazione ad ogni criterio di valutazione, la relazione dovrà illustrare le soluzioni adottate, le descrizioni, eventuali illustrazioni ed ogni altro elemento utile che possa essere utilizzato per l’espressione di un giudizio compiuto da parte dei membri della Commissione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 4 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica.
I servizi/forniture dovranno in ogni caso, essere conformi al principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e successivo art. 18 del Regolamento UE 241/2021 nonché a quelli contenuti nei Criteri Ambientali Minimi eventualmente applicabile.
17.2 Offerta tecnica (generata dal sistema)
Qualora sia prevista dalla procedura, il concorrente inserisce a Sistema le caratteristiche tecniche richieste, che verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata “Documento di Offerta tecnica”; il concorrente dovrà quindi caricare a Sistema la suddetta dichiarazione dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC;
ii) sottoscritta digitalmente.
17.3 Documentazione tecnica aggiuntiva
L’offerta tecnica può contenere eventuale ulteriore documentazione in allegato. Per ogni documento in allegato dovrà essere presente un riferimento diretto nella Relazione tecnica.
17.4 Copia aggiuntiva dell’offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza
Il concorrente, se intende secretare parti della relazione tecnica, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. A tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La documentazione firmata secondo le modalità previste al paragrafo § 16.1 e inserita nella Busta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun riferimento diretto o indiretto all’Offerta Economica ovvero a elementi riferibili al prezzo offerto.
18. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è firmata secondo le modalità previste al paragrafo 16.1
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Il concorrente inserisce sulla piattaforma, nella Busta Economica, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) L’Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti sulla piattaforma dal Concorrente nella apposita scheda, secondo le modalità successivamente indicate.
I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
i. scaricata e salvata sul proprio PC;
ii. sottoscritta digitalmente.
b) La dichiarazione relativa ai costi aziendali e della manodopera redatta in conformità al modello Allegato 8 - Dettaglio stima costi aziendali e manodopera, contenente l’indicazione delle seguenti voci:
1. La stima dei costi aziendali, inclusi nel prezzo complessivo offerto, relativi alla salute ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro (che di norma non possono essere nulli e non corrispondono agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al DUVRI);
2. La stima dei costi della manodopera riferita alle sole attività svolte presso la stazione appaltante dal personale dell’operatore economico (ad esempio: installazione, avvio operativo, …), inclusi nel prezzo complessivo offerto;
3. Il dettaglio delle voci (numero persone impiegate, inquadramento, costo orario, numero di ore) che concorrono a determinare la stima dei costi della manodopera di cui al precedente punto 2.
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali
Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice gli eventuali oneri della sicurezza di cui al DUVRI e i costi della manodopera indicati al paragrafo 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità̀ per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più̀ efficiente organizzazione aziendale.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 108 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
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19.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | |
1 | Magnet strenght of at least 6.7 T. | 5 | 1.1 | PRESENTE | 5 | ||
1.2 | ASSENTE | 0 | |||||
2 | Operating temperature of <1.4 K CONTINOUSLY | 3 | 2.1 | PRESENTE | 3 | ||
2.2 | ASSENTE | 0 | |||||
3 | Device for the continuous monitoring of the TEMPERATURE | 3 | 3.1 | PRESENTE | 3 | ||
3.2 | ASSENTE | 0 | |||||
4 | Microwave frequency: 188± 2.0 GHz/ frequency modulation / pulse modulation / gating / 100 mW / 20 dB attenuation | 8 | 4.1 | PRESENTE | 8 | ||
4.2 | ASSENTE | 0 | |||||
5 | Tunable NMR probe for Solid state NMR Detection (transmit/receive) OF ALL NUCLEI FROM 15N TO 1H | 10 | 5.1 | PRESENTE | 10 | ||
5.2 | ASSENTE | 0 |
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6 | Device for the fast Dissolution of the polarized samples consisting of Highly flexible system to allow testing of new RADICALS AND NEW GLASSY SOLUTION FORMULATIONS | 10 | 6.1 | PRESENTE | 10 | ||
6.2 | ASSENTE | 0 | |||||
7 | Any improvement of the Liquid state polarization at time of dissolution for a solution of [1- 13C]pyruvate BEYOND 20% | 20 | 7.1 | POLARIZATION LEVELS ABOVE 50% | 20 | ||
7.2 | POLARIZATION LEVELS IN THE 40-50% RANGE | 15 | |||||
7.3 | POLARIZATION LEVELS IN THE 30-40% RANGE | 10 | |||||
7.4 | POLARIZATION LEVELS IN THE 20-30% RANGE | 5 | |||||
8 | THE SUPPORT FOR A THREE MONTHS STAGE OF ONE PERSONEL INDICATED BY IBB- CNR AT ONE OF THE research center equipped with the Hyperpolarizer in ORDER TO GUARANTEE A GOOD TRAINING BEFORE THE INSTALLATION IN Naples | 1 | 8.1 | PRESENTE | 1 | ||
8.2 | ASSENTE | 0 | |||||
9 | AN ADDITIONAL YEAR TO THE MAINTENANCE CONTRACT IN RESPECT TO THE USUAL CONDITIONS | 2 | 9.1 | PRESENTE | 2 | ||
9.2 | ASSENTE | 0 | |||||
10 | 18 | 10.1 | PRESENTE | 18 |
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No liquid cryogens required. Proper cooling system and ASSOCIATED COMPRESSOR HAVE TO BE PROVIDED | 10.2 | ASSENTE | 0 |
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
19.2.1 Criteri di natura qualitativa:
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente unico – cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V – mediante:
a) Attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, utilizzando i seguenti livelli di valutazione:
Giudizio | Coefficiente |
Ottimo | 1,0 |
Più che buono | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Discreto | 0,7 |
Sufficiente | 0,6 |
Parzialmente adeguato | 0,3 |
Inadeguato | 0,0 |
b) Calcolo del coefficiente unico quale media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame.
c) Per ciascun elemento di valutazione si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
19.2.2 Criteri soggetti a valutazione quantitativa:
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula direttamente indicata in tabella.
19.2.3 Criteri soggetti a valutazione tabellare:
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula non lineare a “S” (a punteggio assoluto) al ribasso, in funzione del prezzo:
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1 𝐵𝐴 − 𝑃𝑖 𝑚
𝐶𝑖 = {1 − [
𝐵𝐴 − 𝑃 𝑛
] × [1 − (
) ]}
𝐵𝐴
𝑘 × (
𝐵𝐴
𝑖) + 1
Il punteggio economico sarà quindi determinato dalla formula:
𝑃𝐸 = 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥 × 𝐶𝑖
dove
𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
𝑃𝑖 = prezzo offerto dal concorrente i-esimo
𝐵𝐴 = base d’asta
𝑘, 𝑛, 𝑚 = parametri che determinano la forma della curva9
𝑘 = 300
𝑛 = 1.75
𝑚 = 1.00
𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥 = 20
19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore (si tratta del metodo maggiormente utilizzato, tuttavia la S.A. può scegliere ulteriori metodi tra quelli indicati nelle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo VI).
Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:
𝑛
𝑃𝑖 = ∑ 𝐶𝑥𝑖 ∙ 𝑃𝑥
𝑥=1
dove
𝑃𝑖= punteggio del concorrente i-esimo
𝐶𝑥𝑖 = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo
𝑃𝑥 = punteggio criterio X
X = 1, 2, …, n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
9 I parametri possono essere variati al fine di conferire alla curva l’andamento più consono al mercato di riferimento
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
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La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si può avvalere dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 16 settembre 2024, alle ore 11:30.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema.
Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario;
All’esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a adottare, se del caso, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dalla sua adozione.
È fatta salva la possibilità̀ di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
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23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21:
a) I “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) Le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 3.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
L’offerta è esclusa in caso di:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
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• presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Sono considerate anormalmente basse le offerte sospette di scarsa affidabilità e attendibilità circa la non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, giacché, in base alle esigenze individuate nei documenti di gara, non appaiono assicurare all’operatore economico un adeguato profitto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì̀, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Per la verifica dei requisiti in capo ad O.E. appartenenti all’U.E. trovano applicazione le disposizioni di cui all’Allegato II.8 del codice.
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Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 del Codice.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può̀ essere
differita purché́ ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – nonché l’imposta di bollo che l’aggiudicatario assolve una tantum al momento della stipula del contratto (valore da calcolare in base alla tabella A – art. 3 allegato I.4 del Codice).
Il pagamento di detta imposta, dovrà essere effettuato, in caso di aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia, con versamento tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (AdE) Prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023. Le modalità di compilazione del modello F24 ELIDE sono individuate nella Risoluzione AdE n. 37/E del 28/06/2023. In caso di aggiudicatario straniero il pagamento dell’imposta di bollo sul contratto dovrà essere effettuato sul c/c intestato all’Agenzia delle Entrate, IBAN XX00X0000000000000000000000,
BIC/SWIFT XXXXXXXXXXX, indicando nella causale la ragione sociale dell’aggiudicatario ed il codice CIG relativo all’appalto.
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26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:
• Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
27. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai link precedentemente riportati.
28. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D. Lgs. 104/2010 si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
L’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto medesimo.
- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
i. Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
ii. Dati relativi a condanne penali e a reati (c.d. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (c.d. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
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Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− Trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
− Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− Comunicati all’ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet xxxx://xxx.xxx.xxx.xx, sezione Gare.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché artt. 27,28 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxxx://xxx.xxx.xx, sezione “Amministrazione Trasparente”, ivi inclusi i rapporti e le relazioni previsti all’art. 47, comma 9) del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere:
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la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 – 00000 Xxxx. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’ Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche Dott. ssa Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, i cui dati di contatto sono e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx PEC: xxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxx.xx
Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO), e-mail: xxx@xxx.xx, cui dovranno essere indirizzate tutte le richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’OFFERTA e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.