COMUNE DI SIAMAGGIORE
COMUNE DI SIAMAGGIORE
OGGETTO: Affidamento in gestione per 1 ANNO dei locali dell“EX MONTEGRANATICO – SALA INCISIONI MUSICALI E AUDITORIUM” per attività musicali e culturali quali: incisioni sonore, ascolto, riproduzione, presentazione e svolgimento di attività ricreative e socio-culturali.
SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE
o m i s s i s s t i p u l a t o
ART. 1 - OGGETTO
Il Comune di Siamaggiore, come sopra rappresentato, concede a , di seguito denominato concessionario, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, l’unità immobiliare costituita dai locali dell“EX MONTEGRANATICO – SALA INCISIONI MUSICALI E AUDITORIUM” per attività musicali e culturali quali: incisioni sonore, ascolto, riproduzione, presentazione e svolgimento di attività ricreative e socio-culturali, identificata catastalmente dal Foglio 7, Mappale 204, Sub. 3 – Via Roma nn. 47 - 49.
In particolare, le attività da realizzarsi rispettano e traducono l'offerta tecnica presentata in sede di gara.
L’unità immobiliare in concessione è composta da un ingresso di 3,90 mq, bussola di 2,20 mq, disimpegno di 3,40 mq, sala ripresa di 26,00 mq, sala regia di circa 12,90 mq, bussola di 2,48 mq, locale quadri e comandi di 2,83 mq, wc 1,82 e wc disabili 3,00 mq, auditorium di 81,8 mq,
I predetti locali si trovano al piano terra dell'edificio posto nella Via Roma. A breve distanza c’è disponibilità di parcheggi (non di fronte allo stabile).
Il tutto come descritto nell’Allegato 5) e come rappresentato nella planimetria allegato “5B” che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Le attrezzature messe a disposizione dal Comune (meglio descritte nell’allegato 5A) vengono affidate in comodato al concessionario nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna, come risulterà da apposito verbale che verrà redatto al momento della consegna stessa. I rimanenti arredi e attrezzature dovranno essere acquistati dal concessionario.
ART. 2 - FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE
La presente convenzione disciplina la gestione della struttura di proprietà comunale.
La concessione dei beni di cui trattasi è finalizzata ad un uso di interesse pubblico - sociale teso а creare, promuovere e diffondere nel territorio comunale la cultura musicale in tutte le sue forme anche attraverso progetti di eventi culturali da presentarsi entro il mese di gennaio, da realizzarsi nell’arco di ogni anno. E’ vietata ogni modifica di destinazione d’uso dei locali
ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA GESTIONE DEI LOCALI ED ATTREZZATURE
Il Concessionario assume la responsabilità dei locali, delle strumentazioni musicali e arredi in essa contenuti e meglio descritti nell’Allegato 5A.
L’attività svolta dal Concessionario nella gestione dei locali si articola nel seguente modo:
1) Gestione delle aperture e chiusure delle Sale, definite in base alle richieste degli utenti. Il Concessionario, per l’affitto delle sale, dovrà applicare le tariffe orarie così come proposte nel progetto di gestione allegato al presente atto.
2) Diretto coordinamento di ogni attività svolta nell’impianto sopra descritto;
3) Realizzazione delle attività previste nel progetto di gestione presentato in sede di gara, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, anche in relazione alle figure con le quali intende realizzare il programma presentato;
4) Messa a disposizione gratuita dei locali, previa richiesta, per iniziative musicali organizzate dall’Amministrazione Comunale;
5) Utilizzo del logo del Comune nelle diverse tipologie di promozione delle attività svolte;
6) Adozione di un regolamento interno di utilizzo della sala prove musicali, da concordate con l’Amministrazione Comunale che ne approva il contenuto prima dell’apertura della sala prove.
7) Compilazione del registro delle presenze delle sale da tenere aggiornato ed esibire su richiesta dell’Amministrazione;
8) Manutenzione ordinaria e riparazione delle strumentazioni, contenute nella sala prove musicale, con costi a carico del Concessionario. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi necessari per il normale funzionamento degli strumenti, impianti, interventi cioè programmati o programmabili, meglio descritti nell’art. 7.
9) Svolgimento delle operazioni di riordino e pulizia quotidiana, di tutti gli ambienti utilizzati sia interni che esterni;
10) Riscossione delle tariffe di utilizzo della struttura;
11) Intestazione e pagamento di tutte le utenze (elettriche, idriche, telefoniche e nettezza urbana vedi art.9);
12) Idonee polizze assicurative (vedi art. 10);
Nell'allestimento dei locali, il concessionario assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente contratto, nelle disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.
Sono inoltre a carico del concessionario eventuali modifiche ed integrazioni degli impianti tecnologici già realizzati dal Comune e necessari per un migliore svolgimento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7.
Ai sensi del D.M. n. 37/2008 il concessionario prende atto che la situazione degli impianti che servono i locali di cui sopra è quella risultante dalla documentazione consegnata in allegato al verbale di consegna.
Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell’immobile, il concessionario dovrà produrre al Comune una dichiarazione sulle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede degli impianti aggiornate.
La presente concessione non potrà essere oggetto di cessione o sub concessione a terzi senza l’autorizzazione del Comune di Siamaggiore. Nel caso di inadempienza il contratto verrà risolto di diritto.
ART. 4 – SERVIZI AGGIUNTIVI
Il concessionario, ferme restando le attività di cui all'art. 1, può attivare ulteriori servizi e iniziative compatibili con la struttura e con l'attività di realizzazione di attività musicali, ricreative e socio- culturali, con l'onere di acquisire le relative concessioni, convenzioni e/o autorizzazioni.
I servizi aggiuntivi proposti in sede di gara costituiscono obbligazioni contrattuali e devono essere svolti conformemente a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dal concessionario. I servizi aggiuntivi non possono in ogni caso comportare oneri a carico del Comune.
ART. 5 - DURATA
La presente concessione ha la durata di 1 (UNO) anni con decorrenza dal giorno di immissione nel possesso dei locali.
E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante lettera raccomandata almeno 3 (TRE) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, non prima però che siano trascorsi 3 (TRE) mesi dalla data di avvio del contratto.
In caso di recesso prima della scadenza del primo SEMESTRE di contratto, il canone sarà comunque dovuto per l’intero anno.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.
Il Comune si riserva altresì di prorogare di ulteriore anni 1(UNO) la durata del contratto stesso, qualora vi sia piena soddisfazione del servizio prestato e il canone di concessione rivalutato sia conveniente per il Comune.
ART. 6 - CANONE
Il canone annuo di concessione, derivante dall’offerta presentata dal concessionario in sede di gara sul canone base fissato dal Comune, viene convenuto ed accettato in Euro
( ), oltre all’I.V.A. nella misura di legge, da versare in rate trimestrali anticipate, di Euro ( ) ciascuna, oltre all’I.V.A. nella misura di legge, entro il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre, al Tesoriere Comunale – BANCO DI SARDEGNA S.p.A. con sede in SOLARUSSA – cod. IBAN IT 50 W 01015 88110 000065015734 oppure secondo ulteriori modalità che potranno essere concordate in futuro con il concessionario, senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione i.v.a. del canone.
In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo art. 13, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.
ART. 7 – MANUTENZIONI
La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.
Il concessionario si impegna a realizzare la manutenzione ordinaria delle strutture come segue: tinteggiature delle pareti almeno biennale e degli infissi interni, ripristino degli intonaci, sostituzione dei vetri, riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, registrazione dei serramenti interni ed esterni, verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, spurghi delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d’opera e materiali di consumo.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l’edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d’uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente contratto. Ogni intervento eseguito sugli impianti dovrà essere effettuato e certificato ai sensi della L.46/90 e del DM 37/2008.
L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali oggetto del presente contratto è a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio Tecnico competente. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dell’edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, etc.) o per implementazioni dell’impiantistica (installazione dei condizionatori, modifica o implementazione dei corpi illuminanti, impianto anti-intrusione etc.).
Per la distinzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e straordinaria migliorativa, in forma non esaustiva, si rinvia al disciplinare di concessione (Allegato “4A”) che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 del Codice Civile.
Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l’insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune di Siamaggiore. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.
Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.
ART. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
In considerazione della fondamentale circostanza che la struttura oggetto del presente bando è stata realizzata con i finanziamenti assegnati al Comune di Siamaggiore ai sensi della L.R. n. 37/98, art.19, il concessionario si impegna all’effettiva assunzione di almeno una unità lavorativa, residente nel Comune di Siamaggiore, intendendosi per assunzione di nuova unità lavorativa quanto previsto nel bando di gara. Per assunzione si intende sia il rapporto di lavoro a tempo determinato, che a tempo indeterminato o Xx.Xx.Xx o anche il ruolo di socio lavoratore.
Si impegna inoltre a dotarsi di tutte le figure professionali previste nel progetto di gestione presentato in sede di gara.
ART. 9 – UTENZE
Tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizie e smaltimento dei rifiuti relative agli spazi esclusivi e tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore sono a carico del concessionario.
Il concessionario si obbliga in ogni caso a rimborsare a consuntivo al Comune di Siamaggiore ogni spesa d’uso per il funzionamento dei locali che non risulti essere intestata direttamente al concessionario, ivi incluse le eventuali voci di spesa relative alle parti comuni che la normativa pone a carico del conduttore.
ART. 10 – RESPONSABILITÁ E ASSICURAZIONI
Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che operano presso i locali di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.
Per tutta la durata del presente contratto, il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di Siamaggiore, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.
Il Comune di Siamaggiore prende atto che il concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. ….. dd. …..., con la Compagnia …..... per un massimale pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 1. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza
assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.
La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune.
ART. 11 – UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali che riceve in concessione e le attrezzature date in comodato per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.
Rimangono altresì a carico del concessionario lo smaltimento e la sostituzione delle attrezzature che nel corso del contratto dovessero deteriorarsi al punto da non essere più utilizzabili per lo svolgimento dell'attività. La riconsegna dei locali e dell'attrezzatura avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza. Le attrezzature acquistate dal concessionario a completamento delle dotazioni esistenti nonché quelle eventualmente acquistate in sostituzione delle attrezzature messe a disposizione dal Comune e non più utilizzabili resteranno di proprietà del concessionario. In qualunque momento il Comune potrà effettuare verifiche dell’esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l’intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest’ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune provvederà agli interventi necessari addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta.
Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del concessionario.
Rimangono a carico del concessionario gli ulteriori obblighi generali elencati nel disciplinare di concessione (Allegato “4A”).
ART. 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA
Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).
Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il Comune provvederà a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali in concessione, mentre il concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio Documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008, da presentare in Comune prima della consegna dei locali.
Il documento redatto dal concessionario è sottoposto a verifica da parte del Comune, il quale può imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi. Il concessionario ha l'obbligo di adeguare il documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune: decorso tale termine verrà diffidato ad adempiere entro un ulteriore termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il Comune procederà alla revoca della disposta aggiudicazione e alla richiesta danni.
Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del concessionario. Il concessionario si obbliga pertanto a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 16.
ART. 13 – VIGILANZA SUL CONTRATTO
La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto spetta al Servizio amministrativo. Gli aspetti relativi all'attività di cui all'art. 1 ed eventualmente integrati con i servizi aggiuntivi di cui all'art. 4, saranno seguiti, coordinati e verificati dal Servizio Sociale.
Il Comune effettuerà dei controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito a eventuali segnalazioni scritte che dovessero pervenire sia da parte del gestore che da parte della clientela del pubblico esercizio.
ART. 14 – INADEMPIMENTI E PENALI
Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti degli utenti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario. Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.
Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, che verrà dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 16.
ART. 15 - RISOLUZIONE
Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.
ART. 16 – CAUZIONE
Si dà atto che il concessionario ha costituito la cauzione di Euro …………....,…. (…, ),
prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante
Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per effettuare i
pagamenti diretti previsti dall'art. 12 e nel caso in cui vengano applicate le penali di cui all'art. 14. In ogni caso la cauzione definitiva è incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 o disponga la revoca della concessione a norma degli artt. 1, 5, 6 e 10.
Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.
La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.
La cauzione, qualora sia prestata mediante polizza fideiussoria, verrà progressivamente ridotta in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti).
ART. 17 – ELEZIONE DOMICILIO
Per ogni effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.
ART. 18 – RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non previsto dalla presente concessione, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.
ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario.
ART. 20 - REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/86.
ART. 21 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n.196/03, le parti dichiarano di essere state informate circa l’utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell’ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.lgs. n.196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all’art.11 del Codice.
Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 13 del D.lgs.n.196/03.
ART. 22 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136, come sostituito dal D.L. 187/2010, convertito con modifiche da legge 217/2010, che disciplina la materia della tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dalla stessa prescritti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce clausola di risoluzione del contratto. Le parti danno atto che il concessionario ha già comunicato a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario della persona delegata ad operare su di esso.
Xxxxx, accettato e sottoscritto.