CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n. 38, Codice fiscale 91252510374 in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx nata a Potenza il 01/11/1951;
E
TELECOM ITALIA S.p.A., sede legale in Xxxxxx, X.xxx Xxxxx Xxxxxx x. 0, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Goito n. 13 , in persona dell’ Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, procuratore, giusta poteri allo stesso conferiti dal Dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Notaio in Roma, con atto registrato il 22 marzo 2006 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo utilizzabile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio telefonia mobile, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data 10 Febbraio 2006;
che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’elenco dei prodotti e dei servizi aggiudicati al Fornitore, la documentazione di Gara, l’Offerta Economica del Fornitore.
Articolo 2 Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
b) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di approvvigionarsi di beni e di servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta ed il luogo di consegna.
d) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
e) Servizi di telefonia mobile: servizi di telefonia base, servizio fisso-mobile, messaggistica SMS/MMS, collegamenti fax, servizi di trasporto, servizi a valore aggiunto, tra cui quelli di rete intelligente, servizi avanzati, fornitura SIM/USIM, noleggio di apparati (terminali radiomobili, PDA, CPE), servizi di manutenzione delle SIM/USIM e degli apparati;
f) Servizi connessi: servizi di rendicontazione, servizi xxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, servizi di Call Center, servizi di fatturazione separata;
g) Utenza: un’utenza corrisponde generalmente ad una SIM/USIM con o senza il relativo terminale; in alcuni casi l’Utenza può essere costituita da una sola SIM/USIM (es. SIM/USIM utilizzate nei casi in cui l’Amministrazione contraente già dispone di terminali di proprietà che intende utilizzare); ai soli fini del calcolo relativo all’esaurimento del quantitativo massimo utilizzabile, previsto dalla Convenzione, si considera 1 (una) utenza anche la doppia SIM/USIM assegnata per il servizio Dual SIM.
Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi alla prestazione del servizio di telefonia mobile di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a prestare tutti i servizi oggetto della Convenzione con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del quantitativo massimo utilizzabile indicato nel Disciplinare di gara.
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
4. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni non obbligate, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall’Aggiudicatario.
5. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito in quantitativo massimo utilizzabile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di
incrementare tale importo, in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. In tal caso, nei limiti del quantitativo anche incrementato, le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura relativi a tutti i servizi richiesti, compresa la fornitura di SIM e il noleggio e la manutenzione di terminali radiomobili.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore deve comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all’Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da Xxxxxxxx non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nel quantitativo massimo utilizzabile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni dovranno, in particolare, specificare la tipologia di servizi e le quantità.
2. Gli Ordinativi di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta l’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinante. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. L’invio degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, ai seguenti indirizzi: TELECOM ITALIA S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx, tel.n.000 00 00 00 fax n. 000 00 00 00.
4. Il Sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all’Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Qualora non fosse possibile provvedere alla prestazione di tutta o parte dei servizi richiesti nell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nel successivo art. 11.
Articolo 7 Durata
1. Fermo restando il quantitativo massimo utilizzabile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito il quantitativo massimo utilizzabile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per richiedere l’attivazione del servizio di telefonia mobile.
5. L’Ordinativo di Fornitura darà origine ad un contratto la cui durata si estende fino al 36° mese successivo alla data di stipula della Convenzione tra l’Agenzia e il Fornitore aggiudicatario. Pertanto, tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni presenti sul territorio della Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx (X.X. x. 00 del 2004) avranno la medesima scadenza. Durante tale periodo il Fornitore è obbligato a fornire i servizi descritti nel Capitolato Tecnico.
6. Limitatamente ai servizi sotto elencati, le Amministrazioni contraenti potranno richiederne l’attivazione esclusivamente prima dell’esaurimento del quantitativo massimo utilizzabile (anche incrementato) e comunque non oltre la durata della Convenzione:
Fornitura di SIM; Fornitura di apparati radiomobili; Prima fornitura di nuovi “Servizi fisso-mobile”; Prima fornitura di nuovi “Servizi Avanzati” (radiolocalizzazione ecc.).
7. Il noleggio dei terminali radiomobili potrà essere richiesto da ciascuna Amministrazione durante il periodo di validità della Convenzione mediante l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura contenente la richiesta di SIM ovvero mediate ulteriori Ordinativi di Fornitura.
8. Il numero di apparati radiomobili richiesti dalle singole Amministrazioni non può superare il numero di SIM attivate.
9. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.
Articolo 8 Condizioni dei servizi
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione di gara e nell’Offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso,
24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresi gli orari ed i giorni non lavorativi.
5. Il Fornitore deve garantire per l’intera durata degli Ordinativi di Fornitura non meno del 90% di copertura radiomobile (GSM e/o UMTS) diretta per l’intero territorio nazionale (copertura geografica); tale valore dovrà corrispondere al 95% per il territorio geografico della Regione Xxxxxx-Romagna. In particolare dovrà essere garantita la copertura geografica dei territori, a sud della xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Parma.
6. In difetto di tale copertura, ogni Amministrazione ovvero l’Agenzia, oltre all’applicazione delle penali di cui oltre, potranno dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Ordinativo di Fornitura e la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o all’Agenzia.
7. La consegna di SIM e terminali, dovrà essere effettuata presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
8. L’Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in qualunque momento, verifiche straordinarie di copertura che il Fornitore dovrà effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, consegnando all’Agenzia e/o all’Amministrazione richiedente relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali oltre.
9. In ogni caso il Fornitore si impegna ad eseguire annualmente la verifica ordinaria di copertura radiomobile territoriale, si impegna inoltre ad effettuare entro 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva la copertura dei principali edifici dell’Amministrazione Regionale e delle Aziende Sanitarie della Regione, come specificato nel Capitolato Tecnico, evitando, tramite opportuni interventi locali, le situazioni di copertura marginale di più celle su parti di uno stesso edificio, pena l’applicazione delle penali.
10. Il Fornitore, oltre alla verifica annuale di copertura territoriale, è tenuto, su richiesta dell’Agenzia, ad effettuare verifiche straordinarie di copertura territoriale e a consegnare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla predetta richiesta di verifica, le relative relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
11. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
12. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
13. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
14. Le prestazioni, da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Xxxxxxxx, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
15. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
16. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o da terzi autorizzati.
17. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
18. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dall’Agenzia, per quanto di propria competenza.
19. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
20. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all’Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 9
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, anche a:
a) fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
b) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri per le Amministrazioni o Enti Contraenti, entro i tempi previsti dagli accordi interoperatori;
c) eseguire tutte le attività propedeutiche alla prima attivazione ed alle successive attivazioni, di cui al Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) attivare, qualora richiesto dalle Amministrazioni nell’Ordinativo di Fornitura, il servizio di fatturazione separata;
e) attivare i servizi di IP GPRS entro il termine di n. 30 (trenta), o 7 (sette) giorni solari se attivazione successiva, dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
f) attivare, qualora sia richiesto dalle Amministrazioni mediante Ordinativo di Fornitura contestuale o successivo a quello relativo ai servizi di telefonia base, il servizio “fisso-mobile” i cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
g) attivare i servizi di rete intelligente, di cui al paragrafo 3.1.3 del Capitolato Tecnico, qualora richiesto dalle Amministrazioni, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
h) applicare sulle utenze le variazioni di profilo di cui al paragrafo 3.1.5 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
i) garantire il servizio di fonia mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale di cui al paragrafo 3.1.8 del Capitolato Tecnico;
j) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, resa disponibile all’atto di stipula della presente Convenzione, alle Amministrazioni o Enti contraenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione;
k) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
l) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
m) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
n) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, di cui al Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
5. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire i servizi descritti nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione.
Articolo 10
Consegna, attivazione, collaudo e accettazione
1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico nelle modalità descritte nel “documento descrittivo dei servizi erogati” ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Il Fornitore si obbliga, entro 25 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, a: Consegnare gli apparati radiomobili richiesti, dopo averli sottoposti a test di funzionalità, presso le sedi indicate nell’Ordinativo di Fornitura, completi della relativa documentazione, accessori e codice identificativo IMEI; consegnare, in buste sigillate e adeguatamente identificate con un codice di riferimento, presso le stesse sedi le schede SIM/USIM, complete dei codici PIN e PUK e del numero identificativo dell’utente ICCID, per la prima attivazione ed eventualmente quelle per le successive attivazioni previste;
3. Attivare il servizio di fatturazione separata (TIM DUO), in seguito alla ricezione delle informazioni necessarie da parte della singola Amministrazione.
4. Qualora l’Amministrazione richieda l’attivazione del dual billing successivamente alla richiesta delle SIM/USIM, il Fornitore dovrà effettuare l’attivazione entro 96 ore dalla richiesta se trasmessa via fax ovvero entro 48 dalla richiesta se trasmessa via web o email.
5. Resta inteso che le SIM/USIM andranno sempre spedite in stato disattivato. Nel documento potrà essere stabilito il legame tra IMEI e MSISDN.
6. In caso di SIM con attivazione successiva alla data di consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare al Punto Ordinante, al massimo nelle 24 (ventiquattro) ore seguenti l’attivazione programmata delle SIM, l’avvenuta attivazione.
7. Resta inteso che l’attivazione delle SIM dovrà avvenire comunque entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore si impegna ad effettuare il collaudo dei servizi, di cui al Capitolato Tecnico e a consegnare, all’Agenzia e/o alle Amministrazioni Contraenti, il piano di qualità.
9. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità saranno conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
10. Nel caso di esito positivo del collaudo, anche qualora questo avvenga con le modalità dell’autocertificazione, la data del relativo verbale o della autocertificazione verrà considerata quale “Data di accettazione” dei servizi contrattuali e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.
11. Nel caso di esito negativo del collaudo, ferma l’applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà effettuare nuovamente lo stesso nel termine massimo di n. 15 (quindici) giorni naturali dalla ricezione della comunicazione. L’applicazione di penali è prevista anche nel caso di mancato collaudo.
12. Nel caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché il servizio possa essere erogato correttamente, salve in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
13. Per quanto concerne la fornitura dei radiomobili e delle SIM, resta inteso che l’accettazione della fornitura degli apparati radiomobili e delle SIM sarà subordinata alla verifica di funzionalità dei medesimi da parte dell’Amministrazione e, qualora non perfettamente funzionanti, su richiesta dell’Amministrazione stessa, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione degli apparati entro il termine di 10 giorni solari dalla segnalazione e le SIM entro il termine di 1 giorno solare dalla segnalazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
14. Le Amministrazioni e l’Agenzia, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
Articolo 11
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 12 Servizi accessori
1. Il Fornitore si obbliga a fornire, unitamente alla prestazione dei servizi di telefonia mobile, i seguenti servizi accessori, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico:
• Con riferimento al servizio di rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, secondo le specifiche indicate nel paragrafo 3.4.2 3.4.3 del Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre: Rendicontazione/Fatturazione; Call Center; Sicurezza;
• Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere all’Agenzia, su supporto elettronico, tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel paragrafo 3.4.6 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre, riservandosi comunque l’Agenzia . e/o le diverse Amministrazioni o Enti Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento del servizio. Il Fornitore dovrà elaborare i report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno concordati dall’Agenzia.Reportistica
• Eventuale servizi web.
Articolo 13 Servizi di manutenzione
1. Unitamente alla prestazione dei servizi di telefonia mobile, di base e avanzati e Aggiuntivi, di fornitura di schede SIM e di noleggio degli apparati radiomobili, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura e alle modalità stabilite al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico e nel documento descrittivo del servizio.
2. Il servizio di manutenzione dei terminali radiomobili e delle SIM oggetto della presente Convenzione verrà effettuato presso i punti di assistenza tecnica messi a disposizione dal Fornitore. Tale servizio avverrà mediante il Call Center, secondo le modalità ed i tempi previsti nel paragrafo 3.4.4. del Capitolato Tecnico, ferma rimanendo la facoltà per il Punto Ordinante di utilizzare le scorte di terminali e SIM consegnata dal Fornitore. La predetta scorta, prevista nel paragrafo 3.3.2 del Capitolato Tecnico, deve essere costituita da un numero di apparati radiomobili e di SIM pari rispettivamente al 5% di apparati radiomobili ordinati per ciascuna categoria e al 5% delle SIM ordinate dall’Amministrazione, con arrotondamento all’unità superiore. Il Fornitore ha l’obbligo di provvedere al reintegro della scorta (sia terminali sia SIM) entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. In particolare, dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire la presenza sul territorio nazionale di una rete di centri di assistenza presenti in almeno ogni capoluogo di Provincia.
4. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore. Tale numero deve essere comunicato all’Amministrazione richiedente l’intervento, contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
Articolo 14 Corrispettivi
1. I corrispettivi IVA esclusa espressi in Euro dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono i seguenti:
Costi riferiti al singolo apparato o utente (canone mensile) | Prezzo |
Canone per il noleggio e la manutenzione degli apparati radiomobili di categoria Top | 0,00 |
Canone per il noleggio e la manutenzione degli apparati radiomobili di categoria Intermedia | 0,00 |
Canone per il noleggio e la manutenzione degli apparati radiomobili di categoria Base | 0,00 |
Canone per il noleggio e la manutenzione degli apparati radiomobili di categoria Speciale | 0,00 |
Canone per il noleggio e la manutenzione degli apparati radiomobili satellitari | 1,00 |
Canone di noleggio degli apparati speciali fissi veicolari | 18,78 |
Canone di tipo "flat" per connettività IP Mobile GPRS/EDGE/UMTS (il canone non si applica se l'utente sceglie l'opzion viceversa con questa opzione non è previsto alcun addebito per il consumo) | 1,60 |
Canone connessione diretta 2 Mbps tra sedi di Amministrazione e Rete Mobile del Fornitore (Servizio Fisso-Mobile) | 162,93 |
Canone connessione diretta 256 Kbps tra sedi di Amministrazione e Rete Mobile del Fornitore (Servizio Fisso-Mobile) | 159,69 |
Canone noleggio CPE presso Sedi dell'Amministrazione contraente | 20,00 |
Canone per il noleggio temporaneo degli apparati radiomobili satellitari (Servizio Roaming Satellitare) | 1,00 |
Traffico voce ed SMS di Xxxx Xxxxxxxxx (prezzi per minuto di conversazione) | Xxxxxx unitari € IVA escl |
Traffico di rmRER | 0,00010 |
Traffico Off net verso rete mobile | 0,03500 |
Traffico verso rete fissa | 0,00400 |
Traffico di rmRER (caso a dei Servizi Fisso-Mobili) | 0,00100 |
Traffico off net (caso b dei Servizi Fisso-Mobili) | 0,10530 |
Traffico di rmRER (caso c dei Servizi Fisso-Mobili) | 0,00100 |
Traffico Off net (caso d dei Servizi Fisso-Mobili) | 0,10530 |
Verso internazionale area 1 | 0,20000 |
Verso internazionale area 2 | 0,30000 |
Chiamate originate in area 1 | 0,20000 |
Chiamate originate in area 2 | 0,30000 |
Ricevute in area 1 | 0,11400 |
Ricevute in area 2 | 0,11400 |
Verso Segreteria telefonica | 0,00670 |
SMS dall'Italia verso utenze rmRER (costo unitario-occorrenze) | 0,00010 |
SMS dall'Italia verso utenze non rmRER (costo unitario-occorrenze) | 0,00700 |
Invio di un SMS dall'estero | 0,12000 |
Legenda: Area 1: Austria, Belgio, Canada, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Slovenia, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera. Area 2: Tutti gli altri Paesi. “Verso internazionale” area 1 e 2: chiamate originate da un terminale mobile oggetto della Convenzione situato in Italia e terminate su numerazioni di rete fissa o mobile del Paese ricevente. “da internazionale area 1 e 2”: chiamate originate da cellulari oggetto della Convenzione temporaneamente in Paesi dell’area 1 o 2 e terminate su numerazioni italiane di rete fissa o mobile traffico Fax: dovrà essere tariffato come traffico di fonia mobile-fisso. Le videochiamate UMTS vengono tariffate forfetariamente al 300% della corrispondente tariffa per il traffico voce.
Traffico rete satellitare (prezzi per minuto di conversazione) | Xxxxxx |
Effettuate da rete terrestre verso utenti satellitari della Rete Satellitare nel cui ambito siano stati dichiarati gli accordi di r Convenzione | 1,34000 |
Effettuate da rete terrestre verso utenti satellitari di altra Rete Satellitare | 1,98000 |
Ricevute in roaming satellitare | 1,34000 |
Effettuate in roaming satellitare verso reti terrestri dell'Italia | 0,79000 |
Effettuate in roaming satellitare verso reti terrestri del resto del mondo | 0,79000 |
Effettuate in roaming satellitare verso utenti satellitari della Rete Satellitare nel cui ambito siano stati dichiarati gli accor della Convenzione | 0,57000 |
Effettuate in roaming satellitare verso utenti satellitari di altra Rete Satellitare | 1,29000 |
Invio di un SMS in roaming satellitare (costo per SMS) | 0,23410 |
Servizi IP Mobile e di messaggistica | Prezzi |
Messaggio MMS (costo unitario-occorrenze) | 0,13000 |
Costo del servizio IP Mobile GPRS/EDGE/UMTS (opzione no canone flat) per milioni di ottetti trasmesso o ricevuto in Italia | 0,20000 |
Costo del servizio IP Mobile GPRS/EDGE/UMTS per milioni di ottetti trasmesso o ricevuto in area 1 | 3,00000 |
Costo del servizio IP Mobile GPRS/EDGE/UMTS per milioni di ottetti trasmesso o ricevuto in area 2 | 5,00000 |
Servizi SMS di massa pacchetto da 30.000 messaggi | 540,00000 |
Servizi SMS di massa pacchetto da 60.000 messaggi | 1.020,00000 |
Servizi SMS di massa pacchetto da 100.000 messaggi | 1.600,00000 |
Servizi SMS di massa di rmRER pacchetto da 5.000 | 50,00000 |
Servizio Radiolocalizzazione | Prezzi |
Costo trasmissione GPRS/EDGE/UMTS per pacchetto di 1000 milioni di ottetti utilizzati | 26,83000 |
Costo del pacchetto di 50.000 messaggi SMS | 1.000,00000 |
Canone flat per SIM dedicata al solo servizio di Radiolocalizzazione (canone mensile) | 5,00 |
Sugli Accessori presenti nel listino prezzi il Fornitore applicherà uno sconto pari al 30%.
2. Al termine dell’Ordinativo di Fornitura le singole Amministrazioni contraenti potranno riacquistare i terminali noleggiati mediante il pagamento di 10 mensilità del relativo canone. Qualora il prezzo offerto per i terminali sia pari a € 0,00 il valore del riscatto sarà concordato tra le parti. Tale opzione può essere esercitata anche solo per alcuni degli apparati noleggiati.
3. Il credito di ciascuna SIM avrà scadenza solo al termine dell’Ordinativo di Fornitura, indipendentemente dall’ultima ricarica effettuata; qualora esistano crediti residui alla scadenza del contratto essi saranno restituiti dal Fornitore al Punto Ordinante o all’utente, a seconda della competenza, entro il 15° (quindicesimo) giorno dalla scadenza contrattuale, salvo applicazione degli interessi di mora.
4. Per una medesima utenza in abbonamento, il Fornitore si impegna ad applicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi, di cui al precedente comma 1, per le chiamate eseguite a titolo personale dal dipendente dell’Amministrazione o Ente Contraente e che allo stesso dovranno essere addebitate (TIM DUO).
5. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni
contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
9. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerati di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.
Articolo 15 Fatturazione e pagamenti
1. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni o Enti Contraenti al Fornitore a decorrere dalla data di attivazione del servizio.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalle Amministrazioni o Enti Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture bimestrali emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione o Ente Contraente nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15 ° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
5. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. 6699933, intestato al Fornitore presso la Banca Toscana, IBAN IT04X, ABI 03400, CAB 02800.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Ordinativi di Fornitura.
8. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia.
9. Il Fornitore si obbliga a effettuare la fatturazione separata al dipendente per i servizi utilizzati a titolo personale: dovrà essere consentito, su richiesta delle Amministrazioni contraenti, l’addebito diretto all’utente, (su cc bancario o su carta di credito, a scelta dell’utente) dei corrispettivi da questi dovuti.
Articolo 16 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. e il Fornitore sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 Penali
In caso del mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione contraente e/o all’Agenzia, le penali di seguito riepilogate, in conseguenza di richieste della stessa Amministrazione, a seconda delle rispettive competenze così come indicate nella tabella seguente. Oltre al ritardo nell’attivazione di un determinato servizio, anche nel caso in cui il Fornitore presti tale servizio in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l’applicazione della prevista penale.
Parametro | Valore Punto penale | Soggetto che applica la |
Espletamento verifiche ordinarie o straordinarie e consegna all’Agenzia delle relative relazioni sulla copertura radiomobile | Euro 500,00 per ogni settimana di ritardo oltre il termine stabilito | |
Consegna all’Agenzia del Piano Qualità e delle specifiche di collaudo | Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito | AGENZIA |
Mancato collaudo o esito negativo del collaudo del servizio | Euro 1.000,00 per mancato collaudo; Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito nell’effettuare un nuovo collaudo che abbia esito positivo; Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo oltre il termine previsto nel caso di mancato collaudo da parte di singola Amministrazione contraente. | AGENZIA o Amministrazine contraente. |
Mancato rispetto del termine per la risposta al reclamo o per le informazioni aggiuntive richieste (chiusura del reclamo) rispetto al termine massimo previsto | Euro 100,00 per un ritardo superiore ai giorni previsiti (7); Euro 300,00 se il ritardo supera i 30 (trenta) giorni. | Amministrazione contraente |
Servizi e livelli di servizio di call center | Euro 500,00 per ogni segnalazione documentata di mancata funzionalità o non rispetto dei livelli di servizio | AGENZIA anche per conto di Amministrazione |
Consegna degli apparati e SIM/USIM ed attivazione dei servizi nelle modalità descritte | Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di 30 (trenta) giorni per la prima attivazione e di 20 (venti) giorni (in caso di consegna apparati radiomobili nuovi e servizi connessi) o di 7 (sette) giorni (in caso di consegna delle sole SIM/USIM e servizi ad esse connessi). Per le attivazioni successive, dal primo al decimo giorno, sarà applicata una penale pari a Euro 1,00 al giorno per utenza o apparato; per ogni giorno successivo dall’undicesimo al trentesimo la penale sarà pari a Euro 4,00 al giorno per utenza o apparato. Dal trentunesimo giorno in poi si applicherà una penale fissa onnicomprensiva di Euro 180,00 al mese o frazione, per ogni utenza o apparato. | Amministrazione contraente |
Copertura territoriale radiomobile della Regione Xxxxxx-Romagna | Per ogni Kmq di zona esplicitamente indicata come da garantire in termini di copertura, che dovesse essere rilevato non coperto nel corso della durata dei singoli Contratti di Fornitura, sarà applicata una penale calcolata in modo tale che il suo importo corrisponda ad un’ipotetica riduzione tariffaria percentuale pari al 0,1% per ogni Kmq di mancata copertura per tutta la durata dei contratti, su tutte le voci di costo, applicata alla totalità delle forniture di fonia mobile in Convenzione, fermo restando in ogni caso il diritto aell’AGENZIA e/o della singola Amministrazione alla risoluzione contrattuale. | AGENZIA; le riduzioni tariffarie saranno applicate su tutti i contratti di fornitura in corso. |
Copertura territoriale radiomobile nazionale | Per ogni punto percentuale di riduzione rispetto alla soglia garantita a livello nazionale (90% minimo) o regionale (95%), che dovesse essere rilevato nel corso della durata dei singoli Contratti di Fornitura, sarà applicata una penale calcolata in modo tale che il suo importo corrisponda ad un’ipotetica riduzione tariffaria percentuale di importo equivalente al triplo dello scostamento individuato, su tutte le voci di costo, applicata alla totalità delle forniture di fonia mobile in Convenzione, fermo restando in ogni caso il diritto dell’AGENZIA e/o della singola Amministrazione alla risoluzione contrattuale. | AGENZIA; le riduzioni tariffarie saranno applicate su tutti i contratti di fornitura in corso. |
Tempi di attivazione dei servizi Fisso-Mobile | Per ogni giorno di ritardo, dal primo al decimo giorno, sarà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento); per ogni giorno successivo dall’undicesimo al trentesimo la penale sarà pari a euro 200,00 (duecento) al giorno. | Amministrazione contraente |
Tempi di predisposizione del Piano di attivazione del Servizio Fisso-Mobile | Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato e fino al 10° giorno di ritardo, sarà applicata una penale pari a euro 30,00; dall’undicesimo giorno, la penale sarà pari a euro 100,00. | Amministrazione contraente |
Ritardata applicazione delle impostazioni e variazioni di profilo di utenza, attivazione / disattivazione del dual billing, GPRS/EDGE/UMTS, etc. comunicate via web o via cartacea | Euro 5,00 per ogni giorno di ritardo per ogni SIM/USIM rispetto a quanto fissato | Amministrazione contraente |
Ritardata comunicazione delle avvenute impostazioni e variazioni di profilo di utenza, attivazione / disativvazione del dual billing, GPRS/EDGE/UMTS, etc. comunicate via web o via cartacea | Euro 2,00 per ogni giorno di ritardo per ogni SIM/USIM rispetto a quanto fissato | Amministrazione contraente |
Ritardata attivazione dei servizi e delle utenze | Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto | Amministrazione contraente |
Ritardata attivazione dei servizi di Radiolocalizzazione | Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto | Amministrazione contraente |
Parametro | Valore Punto penale | Soggetto che applica la |
Mantenimento dei livelli di scorta di terminali e SIM/USIM; ritardata riparazione del terminale radiomobile entro i termini fissati | Euro 2,00 al giorno per terminale o SIM/USIM al di sotto del livello stabilito. La penale si attiverà se sarà raggiunto un livello scorte inferiore al 3% oppure se siano stati superati i 10 (dieci) giorni dalla riconsegna del materiale difettoso. | Amministrazione contraente |
Sostituzione di terminali e SIM/USIM difettosi entro i termini rispettivamente di 10 (dieci) giorni e 1 (uno) giorno | Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la sostituzione di apparato radiomobile difettoso e SIM/USIM difettosa all’atto di consegna della fornitura | Amministrazione contraente |
Manutenzione terminali | Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti | Amministrazione contraente |
Percentuale di caduta di conversazioni o sessioni dati | Euro 50,00 per ogni segnalazione documentata di mancato livello di servizio | Amministrazione contraente |
Percentuale di accessibilità alla rete | Euro 50,00 per ogni segnalazione documentata di mancato livello di servizio | Amministrazione contraente |
Call Set-up time | Euro 50,00 per ogni segnalazione documentata di mancato livello di servizio | Amministrazione contraente |
Unsuccessful Call ratio | Euro 50,00 per ogni segnalazione documentata di mancato livello di servizio | Amministrazione contraente |
Livello di throughput del servizio GPRS/EDGE/UMTS inferiore al massimo e/o valor medio richiesto | Euro 50,00 per ogni segnalazione documentata di mancato livello di servizio | Amministrazione contraente |
Tempo di attesa del servizio telefonico di Call Center | Per ogni secondo di aumento (per ogni evento documentato) rispetto al valore richiesto sarà applicata una penale pari a euro 5,00, con massimale di euro 100,00 | Amministrazione contraente |
Errata fatturazione (accuratezza tassazione) | In caso l’Amministrazione rilevi errori di fatturazione, saranno applicate per ogni singola fattura errata le seguenti penali: ⮚ Un importo fisso di Euro 100,00 ⮚ Un importo aggiuntivo pari al 20% dell’eventuale somma erroneament eccesso o difetto | Amministrazione contraente |
Tempo impiegato per l’invio dei dati di fatturazione e rendicontazione | Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto fissato sarà applicata una penale pari a Euro 5,00 | Amministrazione contraente |
Tempo impiegato per la trasmissione AGENZIA della documentazione in formato elettronico, per gli scopi descritti e richiesti | Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto fissato sarà applicata una penale pari a Euro 10,00 | AGENZIA |
Mancato collaudo o esito negativo del collaudo del servizio | Euro 1000,00 per mancato collaudo; Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo nell’effettuare un nuovo collaudo che abbia esito positivo, oltre il quindicesimo dalla ricezione della comunicazione di mancata accettazione del collaudo da parte dell’AGENZIA; Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo oltre il quindicesimo nel caso di mancato collaudo da parte di singola Amministrazione contraente. | AGENZIA Amministrazione o contraente |
Articolo 18 Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 5% (cinque per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). Tale cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dall’Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura.
Articolo 19 Disponibilità dei prodotti
Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente acquisisce la disponibilità dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti, forniti, durante il trasporto e fino alla perfetta esecuzione della prestazione oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 20 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 Risoluzione
1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti di fornitura come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emesse nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 23;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 26;
3. Nei casi di recesso delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 18 comma 7;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 23;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 26;
d) nel caso che una Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente comma 1 e 2;
e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 22 Recesso
L’Agenzia ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Agenzia e/o per le Amministrazioni Contraenti.
In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 23
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di
Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è sottoposta ai sensi dell’art.18 della legge 55 del 1990 e successive modificazioni nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.
2. Su richiesta dell’Agenzia, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data dell’eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Bando di gara, e in tutta la documentazione di gara.
Articolo 25
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione creditrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 26
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 27 Responsabile della Fornitura
Articolo 28 Evoluzione tecnologica
Qualora, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore metta in commercio apparecchiature analoghe a quelle oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, può proporre all’Agenzia la sostituzione a parità di condizioni economiche e contrattuali delle apparecchiature offerte in sede di gara. In particolare si impegna a fornire all’Agenzia medesima la documentazione richiesta nelle stesse modalità previste per la presentazione presentare in sede di gara. E’ facoltà dell’Agenzia accettare tale sostituzione.
Articolo 29 Fuori produzione
1. In caso di fuori produzione delle apparecchiature, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali apparecchiature aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione come richiesta in sede di gara.
2. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove apparecchiature, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia ha facoltà di recesso come previsto nello Schema di Convenzione.
Articolo 30 Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente nonché l’Agenzia, è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell’esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all’art. 21.
Articolo 31
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 32
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 33 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Bologna, lì 27 marzo 2006
AGENZIA | TELECOM ITALIA S.p.A. |
Rep.n.
Certifico io sottoscritto , nominato Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295 del 23/02/2006, che i signori:
, nato a , il giorno del mese
di
dell’anno
e residente a , in via
, numero civico , codice fiscale ;
, nato a , il giorno del mese di
dell’anno
e residente a
, in via
, numero civico , codice fiscale ;
della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.
Bologna, lì 27 marzo 2006