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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 15.5.2007
COM(2007) 243 definitivo 2007/0088 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla costituzione dell'"Impresa comune ARTEMIS" per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati
{SEC(2007) 582}
{SEC(2007) 583}
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
1) Contesto della proposta
• Motivazione e obiettivi della proposta
La capacità dell'Europa di concepire soluzioni specifiche per i sistemi elettronici incorporati ha permesso all'UE di conquistare un'ampia parte del mercato in aree chiave come il settore automobilistico, il settore dell'industria e dell'energia, le telecomunicazioni o l'aerospazio. Questa leadership deve essere rafforzata mettendo a profitto la prossima generazione di sistemi di tecnologia dell'informazione che stanno già trasformando la nostra economia e la nostra società: l"'integrazione dell'intelligenza" arricchisce le funzionalità e aggiunge valore a prodotti di tutti i giorni, dalle automobili e dagli aeroplani ai telefoni cellulari e ai pacemaker, e aumenta altresì la produttività nella fabbricazione e nella distribuzione di beni e servizi. I sistemi incorporati sono essenziali per la capacità di innovazione e la competitività dei settori esistenti dell'economia europea, ma sono anche atti a creare mercati e applicazioni sociali completamente nuovi, che possono andare dai sistemi per la tutela della salute individuale al monitoraggio ambientale.
Il programma specifico "Cooperazione"1 del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) introduce le Iniziative tecnologiche congiunte (ITC) come nuovo strumento per la costituzione di partnership pubblico-privato nel settore della ricerca a livello europeo. Le ITC sono un'espressione del forte impegno assunto dall'UE per il coordinamento delle attività di ricerca. L'obiettivo è rafforzare gli orientamenti strategici sostenendo ambiziose agende strategiche comuni nel campo della ricerca in settori cruciali per la competitività e la crescita, riunire e coordinare su scala comunitaria una massa critica di ricerca che attinga a tutte le fonti di investimento della R&S, pubbliche o private, e associare più strettamente ricerca e innovazione, contribuendo alla creazione dello Spazio europeo della ricerca e al conseguimento degli obiettivi di competitività dell'Europa. Il programma specifico "Cooperazione" individua i sistemi informatici incorporati come uno dei settori in cui una ITC può avere particolare rilevanza.
Le ITC traggono origine dall'attività delle Piattaforme tecnologiche europee (PTE). Alcune PTE hanno sviluppato tali ambizioni e hanno raggiunto una tale ampiezza che per la realizzazione di importanti componenti delle loro agende strategiche di ricerca sarà necessario mobilitare ingenti risorse pubbliche e private. Le ITC potrebbero costituire uno strumento efficace per rispondere ai bisogni di queste PTE. L'obiettivo della presente proposta è creare un'impresa comune per la realizzazione di un'iniziativa tecnologica congiunta sui sistemi informatici incorporati (ITC ARTEMIS). L'impresa comune XXXXXXX intende creare un programma unico europeo di ricerca e di sviluppo che aiuti l'industria europea a conquistare una leadership mondiale nelle tecnologie dei sistemi informatici incorporati. Questa ITC combinerà per la prima volta una massa critica di risorse nazionali, comunitarie e private in un quadro giuridico coerente, flessibile ed efficace. Essa inoltre incrementerà gli investimenti europei nella R&S incentivando l'industria e gli Stati membri ad aumentare la loro spesa di R&S.
1 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
• Contesto generale
I sistemi incorporati sono computer utilizzati in sistemi di grandi dimensioni per il controllo di apparecchiature quali automobili, elettrodomestici, dispositivi per la comunicazione, sistemi di controllo e macchine da ufficio. Spesso invisibili, ma onnipresenti, stanno diventando parte integrante del mondo che ci circonda. Oltre il 90% dei dispositivi informatici sono incorporati e secondo le previsioni il loro numero totale arriverà a 16 miliardi nel 2010 e ad oltre 40 miliardi nel 2020. Nel corso dei prossimi cinque anni la quota dei sistemi incorporati nel valore dei prodotti finali dovrebbe salire a livelli senza precedenti in settori chiave dell'industria (ad es. 36% nel settore automobilistico, 37% nelle telecomunicazioni, 41% nell'elettronica di consumo).
Tuttavia l'attuale struttura dell'economia dell'UE non offre un quadro di riferimento adeguato per lo sviluppo delle tecnologie e delle norme abilitanti necessarie per rispondere alle immani sfide poste dal numero e dalla complessità sempre maggiore dei sistemi incorporati e delle relative applicazioni. La competitività e la capacità di innovazione dell'UE sono a rischio. L'economia dell'UE dovrebbe essere in grado di trarre profitto dai nuovi mercati che saranno creati dall'"integrazione dell'intelligenza", evitando che tutti i principali beneficiari di questi mercati si situino all'esterno dell'UE, come è avvenuto per la microinformatica e internet. Inoltre un'Europa incapace di coltivare e di trattenere i talenti non sarà neppure capace di attirare e di tenersi i migliori ricercatori. C'è infine un rischio "culturale". I nuovi sistemi incideranno profondamente sulla vita quotidiana degli europei. L'industria europea deve essere in grado di rispondere alla domanda locale tenendo conto delle nostre preferenze e dei nostri valori specifici.
Dinanzi a questa grande sfida e nonostante la sua importanza economica, gli investimenti dell'UE per la ricerca sui sistemi incorporati sono nettamente inferiori a quelli degli Stati Uniti e del Giappone. Inoltre i finanziamenti dell'UE sono frammentati e non riescono a fornire una risposta convincente. I programmi quadro comunitari hanno effettuato in passato grandi investimenti ma il loro bilancio è molto limitato rispetto al bilancio globale della R&S pubblica in Europa. Il programma intergovernativo Eureka è un meccanismo utile e alcuni programmi nazionali sono attivi nel settore, ma tutti questi sforzi sono dispersi e non si concentrano su obiettivi comuni.
• Disposizioni vigenti nel settore della proposta
Non vi sono disposizioni vigenti nel settore della proposta.
• Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione
Il Settimo programma quadro (7° PQ) è un importante punto di partenza per l'Europa e riflette il comune convincimento che l'Europa debba raddoppiare gli sforzi per accrescere gli investimenti in R&S e trarne migliore profitto per attrezzarsi a diventare un'economia dinamica e competitiva basata sulla conoscenza. Le ITC sono un'importante innovazione del 7° PQ. Esse sono volte a realizzare una maggiore convergenza e un migliore coordinamento strategico, raccogliendo una massa critica di ricerca in settori chiave, e puntano ad una più stretta associazione tra ricerca e innovazione.
L'attuazione di questa ITC contribuirà direttamente all'obiettivo di competitività di Lisbona e agli obiettivi di Barcellona per la spesa nel campo della ricerca. I risultati della ITC ARTEMIS in settori chiave daranno poi un contributo indiretto ad altre politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda l'ambiente (monitoraggio e gestione), i trasporti (sicurezza), l'energia (gestione e controllo) e il mercato interno (norme per prodotti e servizi incorporati).
L'iniziativa proposta rientra in un'ampia e ambiziosa strategia comunitaria volta a colmare il divario in materia di innovazione, che include, tra l'altro, la proposta di istituire un Istituto europeo della tecnologia (IET).
2) Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto
• Consultazione delle parti interessate
Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto
La creazione della Piattaforma tecnologia ARTEMIS, nel gennaio 2004, è stata seguita da ampie consultazioni della Commissione con le parti interessate della R&S nel settore dei sistemi incorporati. Ci sono state consultazioni con le autorità pubbliche nazionali tramite il "gruppo specchio" della piattaforma, che riunisce rappresentanti dei 24 Stati membri e dei paesi associati al programma quadro. L'agenda strategica di ricerca e gli aspetti relativi alla gestione e al funzionamento dell'impresa comune sono stati presentati e discussi nel corso di importanti eventi pubblici, come ad esempio le conferenze annuali ARTEMIS (Roma 0000, Xxxxxx 0000, Xxxx 2006), la conferenza sulle tecnologie della società dell'informazione IST 2006 (Helsinki) e la presentazione pubblica dell'agenda strategica di ricerca di ARTEMIS nel marzo 2006 (Bruxelles).
Nel corso dell'ultima fase di questo processo diverse riunioni (alle quali hanno attivamente partecipato esperti indipendenti) hanno consentito di avviare discussioni ad ampio raggio in cui sono stati confrontati ed esaminati i risultati precedenti, fornendo informazioni supplementari per la valutazione della struttura amministrativa e dell'impatto dell'iniziativa.
Per quanto riguarda l'incidenza economica, la consultazione si è essenzialmente basata su dati di mercato di pubblico dominio, in particolare su due studi pubblicati nel 2005 (uno dei quali era il risultato di un bando di gara della Commissione) che presentano un quadro dettagliato dell'intero settore dei sistemi incorporati, prendendo in considerazione gli aspetti tecnologici e settoriali nonché quelli relativi al finanziamento e fornendo nel contempo una valutazione quantitativa dell'impatto delle attività di software sull'economia mondiale, con particolare attenzione allo sviluppo interno dei sistemi incorporati e ad alta intensità di software nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) come in altri settori economici.
Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione
L'ampio e continuo coinvolgimento delle parti interessate pubbliche e private nel processo di consultazione ha permesso di ottenere in tempo utile elementi di informazione pertinenti di cui si è tenuto conto nell'elaborazione della proposta.
• Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti
Settori scientifici/di competenza interessati
All'elaborazione dell'azienda strategica di ricerca che verrà attuata mediante la ITC proposta hanno partecipato gli ambienti industriali e quelli universitari, che hanno apportato la loro esperienza in materia di R&S sui sistemi incorporati, nonché i rappresentanti nazionali del "gruppo specchio", per gli aspetti relativi alla gestione e alla pubblica amministrazione.
Metodologia utilizzata
Gli esperti si sono incontrati nel corso di diversi workshop specifici e hanno discusso obiettivi e priorità, tenendo conto dei principali piani di lavoro comunitari, di rapporti e di studi e delle informazioni provenienti da Eureka (cluster ITEA e Medea +). L'agenda strategica di ricerca è stata poi elaborata da gruppi ristretti di esperti e presentata ad una comunità più vasta.
Principali organizzazioni ed esperti consultati
Sono state consultate le principali imprese europee di sistemi incorporati e i loro fornitori e utilizzatori nonché gli organismi di ricerca di punta in Europa2.
Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati
Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.
L'ITC XXXXXXX può mobilitare la massa critica necessaria di risorse di R&S per attuare l'agenda strategica di ricerca e fornisce una base flessibile per interventi pubblico- privato intesi a creare in Europa un ecosistema fertile che promuova l'innovazione aperta nei sistemi incorporati.
Metodi utilizzati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti
Le informazioni sull'agenda strategica di ricerca e la creazione di una ITC sono state messe a disposizione del pubblico attraverso gli eventi pubblici sopra menzionati, mediante la pubblicazione del rapporto "Building ARTEMIS" e dell'agenda strategica di ricerca di ARTEMIS da parte della Piattaforma tecnologica di XXXXXXX, nonché attraverso i siti web della Commissione e di ARTEMIS.
2 Sito web ARTEMIS xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xxx/
• Valutazione d'impatto
Il regolamento proposto è stato sottoposto ad una valutazione d'impatto da parte della Commissione (allegata alla proposta).
Da essa risulta essenzialmente che rispetto all'opzione di base ("statu quo") la ITC ARTEMIS permetterà di ottenere grossi benefici in termini di costi di concezione e ciclo di vita di sviluppo dei sistemi. Sempre rispetto all'opzione di base, aumenterà l'effetto leva esercitato dal contributo comunitario sullo sforzo di R&S (nazionale e privato) e verrà fornito un quadro di riferimento più efficace e affidabile per la R&S e l'innovazione che eliminerà le incertezze finanziarie, semplificherà le procedure e abbrevierà il processo di conclusione del contratto (time-to-contract). Ciò si tradurrà a sua volta in una partecipazione più ampia e in un aumento del numero dei nuovi partner nelle attività di R&S.
Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che i fondi nazionali canalizzati attraverso la ITC ARTEMIS saranno assegnati mediante procedure e piani di lavoro europei comuni. In questo modo essi avranno un impatto simile a quello dei finanziamenti a livello comunitario e molto superiore a quello dell'opzione di base.
3) Elementi giuridici della proposta
• Sintesi delle misure proposte
La proposta consiste in un regolamento del Consiglio relativo all'istituzione dell'impresa comune ARTEMIS, con il relativo statuto.
• Base giuridica
Articolo 171 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'impresa comune sarà un organismo comunitario e l'esecuzione del suo bilancio è quindi soggetta a discarico da parte del Parlamento europeo3, tenendo conto tuttavia delle specificità derivanti dalla natura delle ITC in quanto partnership pubblico-privato e in particolare dal contributo del settore privato.
• Principio di sussidiarietà
Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi di seguito indicati.
3 Articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica pubblicata nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
Gli Stati membri non possono rispondere da soli a queste sfide perché manca a livello comunitario il quadro giuridico e organizzativo appropriato. Attualmente il finanziamento comunitario della R&S è frammentato. A livello nazionale le attività di R&S nel settore sono ripartite tra più programmi talora completamente scollegati. Diversi Stati membri partecipano al programma Eureka, ma si tratta di un approccio "bottom-up", di cui sono ben noti i limiti, in particolare per quanto concerne i termini, il moltiplicarsi delle procedure e l'imprevedibilità riguardo alla disponibilità dei finanziamenti pubblici.
L'azione comunitaria potrà meglio realizzare gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi:
Solo un'azione comunitaria può creare un quadro giuridico che permetta di mettere efficacemente in comune le risorse degli operatori della R&S, della Commissione e dei governi nazionali. L'allineamento dei finanziamenti comunitari e di quelli nazionali contribuirà in forte misura allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca.
I vantaggi previsti dell'impresa congiunta sono i seguenti:
o Integrazione degli sforzi nazionali mediante la persecuzione di obiettivi comuni individuati a livello europeo all'interno dell'agenda strategica di ricerca e la selezione di progetti di R&S attraverso un unico processo europeo comune. Tale integrazione contribuirà alla costruzione di uno Spazio europeo della ricerca nel settore dei sistemi informatici incorporati.
o Maggiore flessibilità nella mobilitazione delle risorse degli Stati membri che sono pronti a lavorare per obiettivi comuni.
o Effetto leva del contributo finanziario comunitario che incentiverà l'industria e gli Stati membri ad aumentare i loro finanziamenti, contribuendo così direttamente agli obiettivi di Barcellona.
o Efficienza del programma che combina i punti forti di Eureka e dei programmi europei, superandone i punti deboli; rispetto ad Eureka, permetterà di evitare le incertezze dei finanziamenti nazionali e il moltiplicarsi delle procedure di valutazione e di controllo.
o Efficienza economica mediante la riduzione dei tempi per il lancio dei progetti, il che consente all'industria di eseguire più rapidamente i progetti e quindi di abbreviare i tempi di commercializzazione dei risultati della ricerca.
o Impatti economici risultanti dalla realizzazione degli obiettivi tecnologici, in termini di incremento della competitività dell'industria europea.
L'impresa comune ARTEMIS è un approccio innovativo che combina i vantaggi dell'integrazione europea con la rapida adattabilità degli obiettivi e delle strategie industriali e che offre, per quanto riguarda la partecipazione e gli impegni nazionali degli Stati membri, una flessibilità che gli strumenti attuali non consentono.
La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.
• Principio di proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.
L'impresa comune proposta è l'unica opzione semplice che risponde ai criteri e alle esigenze per il perseguimento degli obiettivi dell'azione. Si tratta di una struttura durevole, dotata di personalità giuridica, che offre un quadro giuridico chiaro per la collaborazione e la partecipazione degli attori della R&S, delle autorità nazionali e della Comunità nell'ambito di una partnership pubblico-privato.
La partecipazione di tutte le parti interessate è di capitale importanza. Poiché l'iniziativa si concentra su obiettivi industriali di estrema rilevanza per la competitività economica, la partecipazione industriale è necessaria per orientare l'elaborazione delle priorità di ricerca e delle strategie di innovazione. Il coinvolgimento degli Stati membri è necessario per mobilitare i finanziamenti nazionali che costituiscono la parte essenziale dello sforzo pubblico di R&S nel settore. Infine, la Comunità ha un ruolo chiave da svolgere come motore del processo di integrazione, garantendo gli equilibri tra i diversi interessi dei partner e assicurando un controllo adeguato dell'utilizzazione del contributo finanziario comunitario.
L'azione proposta permetterà di realizzare la necessaria integrazione a livello comunitario, offrendo nel contempo una certa flessibilità per quanto riguarda la partecipazione degli Stati membri. Le decisioni continueranno ad essere prese in massima parte a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda gli impegni finanziari per gli inviti a presentare proposte, e per quanto possibile si ricorrerà a procedure nazionali per la conclusione di convenzioni di sovvenzione, il trattamento delle dichiarazioni di spesa, i pagamenti e gli audit.
Grazie all'utilizzazione di procedure esistenti a livello nazionale, per le decisioni e le operazioni finanziarie e amministrative l'impresa comune potrà porre in essere una struttura piuttosto snella. Queste modalità di attuazione non perturbano le amministrazioni nazionali, fanno ricorso a modelli contrattuali familiari agli operatori della R&S e sono particolarmente efficaci dal punto di vista economico: le spese di funzionamento previste dovrebbero ammontare a meno dell'1,5% del costo totale delle attività di R&S lanciate dall'impresa comune.
• Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento.
Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni di seguito indicate.
Per la creazione di un quadro giuridico che permette di combinare risorse private, nazionali e comunitarie con una partecipazione della Comunità nell'impresa è necessario un regolamento del Consiglio.
4) Incidenza sul bilancio
Secondo la valutazione di bilancio la spesa comunitaria massima dovrebbe essere di 420 milioni di euro nel periodo iniziale dell'impresa comune ARTEMIS (fino al 2017), da impegnare entro il 31 dicembre 2013, data in cui termina il bilancio del 7° PQ. Nel 2008 dovrà essere impegnato un importo iniziale di 42,5 milioni di euro.
5) Informazioni supplementari
• Semplificazione
La proposta semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati.
Rispetto alle attuali disposizioni di finanziamento di Eureka, l'impresa comune comporterà una notevole semplificazione:
o Eliminerà l'incertezza di bilancio, nella misura in cui le autorità nazionali assumeranno impegni finanziari formali per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte lanciati dall'impresa comune.
o Eviterà il moltiplicarsi delle procedure di valutazione, attualmente applicate sia a livello nazionale che a livello intergovernativo.
o Ridurrà i tempi e i costi necessari per l'elaborazione di proposte di R&S.
o Semplificherà le procedure di rendicontazione durante l'esecuzione dei progetti. I progetti dovranno presentare una relazione solo all'impresa comune e non ad Eureka e ad ogni Stato che apporta un finanziamento.
2007/0088 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla costituzione dell'"Impresa comune ARTEMIS" per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172, vista la proposta della Commissione4,
visto il parere del Parlamento europeo5,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo6, considerando quanto segue:
(1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 20067, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in appresso il "Settimo programma quadro" prevede un contributo comunitario per l'istituzione di partnership pubblico-privato di lungo termine che assumono la forma di iniziative tecnologiche congiunte (ITC) da attuare mediante imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Queste iniziative tecnologiche congiunte nascono essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell'ambito del Sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici di ricerca nel loro settore. Dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, ivi compresi finanziamenti del Settimo programma quadro.
(2) La decisione n. 971/2006/CE del Consiglio, del 19 dicembre 20068, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007- 2013) (in appresso il "programma specifico Cooperazione") sottolinea la necessità di partnership pubblico-privato ambiziose per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie e di attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le iniziative tecnologiche congiunte.
(3) Il piano "crescita e occupazione" dell'agenda di Lisbona sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione nella Comunità per favorire la competitività, la crescita e l'occupazione.
4 GU C […] del […], pag. […].
5 GU C […] del […], pag. […].
6 GU C […] del […], pag. […].
7 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
8 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.
(4) Nelle sue conclusioni del 25 e 26 novembre 2004, il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a definire con maggiore precisione le nozioni di piattaforme tecnologiche e di iniziative tecnologiche congiunte. Il Consiglio ha sottolineato che tali iniziative potrebbero contribuire al coordinamento di tutte le iniziative di ricerca comunitarie in vista dell'attivazione di sinergie con le azioni condotte nell'ambito di iniziative esistenti, quali EUREKA e COST, tenuto conto dell'importante contributo che apportano in materia di ricerca e sviluppo (R&S).
(5) Alcune imprese europee e altri organismi di ricerca e sviluppo attivi nel campo dei sistemi informatici incorporati (Embedded Computing Systems) hanno preso l'iniziativa di istituire una piattaforma tecnologica europea sui "sistemi informatici incorporati", (in appresso la "piattaforma tecnologica ARTEMIS") nell'ambito del Sesto programma quadro. La piattaforma tecnologica XXXXXXX ha elaborato un programma strategico di ricerca sulla base di un'ampia consultazione delle parti interessate pubbliche e private. L'agenda di ricerca strategica ha individuato le priorità nel settore dei sistemi informatici incorporati ed ha raccomandato gli indirizzi da seguire per un'iniziativa tecnologica congiunta in questo settore.
(6) L'iniziativa tecnologica congiunta sui sistemi informatici incorporati fa seguito alle comunicazioni della Commissione del 6 aprile 20059, "Costruire il SER della conoscenza al servizio della crescita" e del 20 luglio 200510, "Azioni comuni per la crescita e l'occupazione: il programma comunitario di Lisbona", che propongono un approccio nuovo e più ambizioso in materia di partnership pubblico-privato su vasta scala in settori di cruciale importanza per la competitività dell'Europa individuati attraverso il dialogo con l'industria.
(7) L'iniziativa tecnologica congiunta sui "Sistemi informatici incorporati" risponde anche alla necessità di sostenere le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni onnipresenti come riportato nel rapporto "Creare un'Europa innovativa" del gennaio 2006. Questo rapporto elogia inoltre il modello dell'iniziativa tecnologica congiunta ARTEMIS in quanto combina i finanziamenti nazionali e comunitari nell'ambito di una chiara struttura giuridica e in modo armonizzato e sincronizzato.
(8) L'iniziativa tecnologia congiunta sui sistemi informatici dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e accrescere e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore dei sistemi incorporati in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro. L'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati dovrebbe permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di ricerca e sviluppo e dai dispositivi intergovernativi di ricerca e sviluppo (EUREKA), contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Da ultimo, il suo obiettivo dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, come l'industria, le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca.
(9) L'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati dovrebbe
9 COM(2005) 118 def.
10 COM(2005) 330 def.
fissare un'agenda di ricerca concordata (qui di seguito "l'agenda di ricerca"), conforme alle raccomandazioni dell'agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica ARTEMIS. L'agenda di ricerca dovrebbe individuare e riesaminare periodicamente le priorità di ricerca per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e permettere lo sviluppo di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali.
(10) L'iniziativa tecnologica congiunta sui sistemi informatici incorporati dovrebbe riguardare la progettazione, lo sviluppo e l'installazione di sistemi elettronici e di software universali, interoperabili, potenti, sicuri e dotati di un buon rapporto costo- efficacia. Essa dovrebbe fornire progettazioni e architetture di riferimento che propongono approcci standard dal punto di vista dell'architettura per determinate gamme di applicazioni, software standard personalizzato (middleware) che garantisca una connettività e un'interoperabilità trasparenti e metodi e strumenti integrati di progettazione dei sistemi che permettano di sviluppare e realizzare rapidamente dei prototipi.
(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati dell'iniziativa tecnologica congiunta sui sistemi informatici incorporati, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata "impresa comune ARTEMIS") a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), l'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017, che potrà essere prolungato.
(12) L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento xxxxxxx00, su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche comuni come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.
(13) L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe adempiere agli obblighi che le derivano dagli accordi internazionali. A tal fine, dovrebbe essere considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali12 e dell'articolo 15 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi13.
11 Articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
12 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).
13 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE (GU
(14) L'obiettivo dell'impresa comune ARTEMIS deve essere conseguito raggruppando le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti14. A tal fine, l'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitivi per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al Settimo programma quadro.
(15) I membri fondatori dell'impresa comune ARTEMIS dovrebbero essere la Comunità europea, […], e ARTEMISIA, un'associazione che rappresenta le imprese e le altre organizzazioni di R&S operanti nel campo dei sistemi informatici incorporati in Europa. L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere aperta all'adesione di nuovi membri.
(16) È opportuno stabilire le modalità organizzative e operative dell'impresa comune ARTEMIS adottando lo statuto dell'impresa comune ARTEMIS.
(17) Una lettera di impegno a contribuire alla creazione e dell'attuazione dell'impresa comune ARTEMIS, ai sensi del suo statuto, è stata firmata da ARTEMISIA.
(18) È opportuno che le attività di R&S siano parzialmente sostenute con il contributo della Comunità europea all'impresa comune ARTEMIS.
(19) È opportuno che il finanziamento pubblico delle attività di R&S in seguito a inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS provenga da contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ARTEMIS e dal contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Il contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere stabilito in percentuale dei costi di R&S sostenuti dai partecipanti ai progetti. È opportuno che tale percentuale sia identica per tutti i partecipanti ai progetti per ogni invito a presentare proposte.
(20) Per l'intera durata dell'impresa comune ARTEMIS, le organizzazioni di R&S che partecipano a progetti dovrebbero fornire risorse pari o superiori al finanziamento pubblico complessivo per le attività di R&S.
(21) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ("Statuto") a tutto il personale assunto dall'impresa comune ARTEMIS.
(22) Visto che l'impresa comune ARTEMIS non è stata concepita per conseguire un obiettivo economico, è necessario per l'esecuzione delle sue mansioni che il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applichi all'impresa comune XXXXXXX e al suo personale.
(23) In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l'impresa comune XXXXXXX dovrebbe essere responsabile delle proprie azioni. Ove necessario, la Corte di giustizia
L 363 del 20.12.2006, pag. 107).
14 Per "progetto" si intende un progetto di ricerca e/o sviluppo selezionato dall'impresa comune ARTEMIS a seguito di inviti a presentare proposte competitivi e successivamente finanziato, in parte, dall'impresa comune ARTEMIS.
delle Comunità europee è competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dalle attività dell'impresa comune.
(24) La Commissione e l'impresa comune ARTEMIS dovrebbero fornire periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo relazioni sui progressi compiuti dall'impresa comune ARTEMIS.
(25) L'impresa comune ARTEMIS, dovrebbe essere dotata, previa una consultazione con la Commissione, di un regolamento finanziario separato basato sui principi del regolamento finanziario quadro15 che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo.
(26) Occorrerebbe adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità16, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità17 e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode18.
(27) Le regole in materia di proprietà intellettuale dovrebbero promuovere la creazione e la valorizzazione delle conoscenze.
(28) È opportuno che la Commissione e XXXXXXXXX adottino tutte le misure preparatorie necessarie per la creazione dell'impresa comune ARTEMIS.
(29) Dal momento che l'obiettivo perseguito, ossia l'istituzione dell'impresa comune ARTEMIS, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della mancanza di un adeguato quadro giuridico e organizzativo a livello europeo e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, dato che solo l'azione comunitaria può istituire un quadro giuridico e organizzativo di R&S che consenta di riunire le risorse da parte di tutti i soggetti impegnati nella R&S, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale l'articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi menzionati.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
16 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
17 GU L 295 del 15.11.1996, pag. 2.
18 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
Costituzione di un'impresa comune
1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i sistemi informatici incorporati è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (qui di seguito l'impresa comune ARTEMIS) per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante una revisione del presente regolamento.
2. L'impresa comune ARTEMIS è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; in particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
L'impresa comune è considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 22, lettera c), della direttiva 2004/17/CE19 e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE20.
3. L'impresa comune avrà sede a Bruxelles (Belgio).
4. Lo statuto dell'impresa comune ARTEMIS è ripreso in allegato.
Articolo 2 Obiettivi
L'impresa comune XXXXXXX contribuisce all'attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni" del programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. In particolare, l'impresa comune ARTEMIS:
(a) definisce e attua un'agenda di ricerca per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere lo sviluppo di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali. Le attività finalizzate all'attuazione dell'agenda di ricerca sono qui di seguito denominate "attività di ricerca e di sviluppo (R&S)";
(b) sostiene l'attuazione delle attività di R&S, in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti dei progetti selezionati21 a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;
(c) promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli
19 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).
20 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX L 363 del 20.12.2006, pag. 107).
21 Per "progetto" si intende un progetto di ricerca e/o sviluppo selezionato dall'impresa comune ARTEMIS a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali e successivamente finanziato, in parte, dall'impresa comune ARTEMIS.
investimenti complessivi nella R&S nel campo dei sistemi informatici incorporati e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;
(d) garantisce l'efficienza e la durabilità dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati;
(e) consegue la sinergia e permettere un coordinamento efficace delle attività europee di R&S nel campo dei sistemi informatici incorporati, compresa la progressiva integrazione nell'impresa comune ARTEMIS delle attività correlate in questo campo, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka).
Articolo 3 Membri
1. I membri fondatori dell'impresa comune ARTEMIS (in appresso definiti "i membri fondatori") sono:
(a) la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione; (b) [……]
(c) l'associazione ARTEMISIA (in appresso denominata "ARTEMISIA").
2. Le entità elencate in seguito possono divenire membri dell'impresa comune ARTEMIS a condizione che aderiscano agli obiettivi di cui all'articolo 2:
(a) altri Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro;
(b) qualsiasi paese che non è né membro dell'UE, né candidato all'adesione, né associato (qui di seguito denominato "paese terzo") e che attua politiche o programmi di R&S nel settore dei sistemi informatici incorporati;
(c) qualsiasi soggetto giuridico in grado di apportare un contributo finanziario significativo alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS.
3. I membri fondatori e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono definiti qui di seguito i "membri".
4. Gli Stati membri e i paesi associati membri dell'impresa comune ARTEMIS sono definiti in appresso "Stati membri di ARTEMIS".
Articolo 4
Fonti di finanziamento
1. Le attività dell'impresa comune ARTEMIS sono finanziate congiuntamente da contributi finanziari versati a rate e da contributi in natura dei suoi membri destinati a coprire i costi di funzionamento22 e le attività di R&S.
2. I costi di funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS per il periodo che termina il
22 I costi di funzionamento sono i costi necessari per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS, ad esclusione del finanziamento delle attività di R&S.
31 dicembre 2017 sono coperti dai seguenti contributi:
(a) un contributo finanziario di XXXXXXXXX per un importo massimo di 20 milioni di euro o dell'1% del costo totale dei progetti23, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di euro;
(b) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 10 milioni di euro;
(c) contributi in natura degli Stati membri di XXXXXXX.
3. Le attività di R&S dell'impresa comune ARTEMIS per il periodo che termina il 31 dicembre 2017 saranno coperte dai seguenti contributi:
(a) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 410 milioni di euro per il finanziamento dei progetti;
(b) contributi finanziari degli Stati membri di ARTEMIS sotto forma di stanziamenti annuali versati direttamente alle organizzazioni di ricerca e di sviluppo che partecipano ai progetti di R&S;
(c) contributi in natura di organizzazioni di ricerca e di sviluppo corrispondenti alla loro partecipazione ai costi per l'attuazione dei progetti.
4. Il contributo massimo della Comunità all'impresa comune ARTEMIS sarà pari a 420 milioni di euro, provenienti dallo stanziamento assegnato al tema "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni" del programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
5. Gli accordi per il contributo finanziario della Comunità sono stabiliti per mezzo di un accordo generale e di accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l'impresa comune ARTEMIS.
6. I contributi finanziari dei membri dell'impresa comune ARTEMIS sono versati a rate.
7. Ogni nuovo membro dell'impresa comune ARTEMIS diverso dagli Stati membri o dai paesi associati apporta un contributo finanziario all'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 5 Organismi
Gli organi dell'impresa comune ARTEMIS sono:
– il comitato direttivo;
23 Per "progetto" si intende un progetto di ricerca e/o sviluppo selezionato dall'impresa comune ARTEMIS a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali e successivamente finanziato, in parte, dall'impresa comune ARTEMIS.
– il comitato delle autorità pubbliche;
– il comitato dell'industria e della ricerca;
– il direttore generale.
Articolo 6
Regolamento finanziario
1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS è basato sui principi del regolamento finanziario quadro24. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ARTEMIS e previa consultazione della Commissione.
2. L'impresa comune ARTEMIS dispone di proprie capacità di audit interno.
Articolo 7 Finanziamento della attività di R&S
1. Il finanziamento pubblico dei progetti selezionati in seguito a inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati dall'impresa comune XXXXXXX proviene da contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ARTEMIS e/o dal contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.
2. Il contributo della Comunità all'impresa comune ARTEMIS è utilizzato per finanziare progetti a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali. Possono beneficiare di detto finanziamento i soggetti giuridici elencati di seguito:
(a) i soggetti giuridici con sede negli Stati membri di ARTEMIS che hanno sottoscritto una convenzione di sovvenzione per tale progetto con l'autorità nazionale competente a seguito delle procedure di aggiudicazione dell'impresa comune ARTEMIS;
(b) i soggetti giuridici con sede in Stati membri o paesi associati che non sono membri dell'impresa comune ARTEMIS. In tal caso, questi Stati possono concludere accordi amministrativi con l'impresa comune ARTEMIS per consentire la partecipazione delle imprese e delle organizzazioni di ricerca e di sviluppo con sede nel loro Stato.
3. Negli inviti a presentare proposte avviati e pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS è specificato lo stanziamento di bilancio complessivo disponibile per ciascun invito. Nel bilancio sono indicati gli importi stanziati a livello nazionale da ciascuno Stato membro di ARTEMIS e l'importo stimato del contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Negli inviti sono precisati i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi dell'invito.
24 Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
4. Il contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS allo stanziamento di bilancio di ogni invito è pari al 55% dell'importo totale stanziato dagli Stati membri di XXXXXXX, salvo decisione contraria del comitato delle autorità pubbliche su proposta del rappresentante della Comunità.
5. Gli inviti, la valutazione e la selezione delle proposte rispettano le norme che seguono.
(a) Gli inviti a presentare proposte avviati dall'impresa comune XXXXXXX sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ARTEMIS e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato.
(b) I consorzi di partecipanti a proposte di progetti presentati in risposta a tali inviti comprendono almeno tre soggetti indipendenti l'uno dall'altro25 con sede in almeno tre Stati membri di XXXXXXX.
(c) La procedura di valutazione e di selezione garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell'impresa comune ARTEMIS sia conforme ai principi di eccellenza e di concorrenza.
(d) A seguito della procedura di valutazione delle proposte, il comitato delle autorità pubbliche stabilisce una graduatoria delle proposte in base a criteri di valutazione ben definiti e al contributo complessivo apportato dalle proposte al conseguimento degli obiettivi dell'invito.
(e) Il comitato delle autorità pubbliche seleziona le proposte e assegna i finanziamenti pubblici alle proposte selezionate, fino a concorrenza dell'importo disponibile in base al bilancio, tenendo conto di ogni criterio nazionale di ammissibilità. Tale decisione è vincolante per gli Stati membri di XXXXXXX ed esclude qualsiasi altra procedura di valutazione o di selezione.
6. Il finanziamento dei progetti rispetta le norme che seguono.
(a) Il contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS ai partecipanti ai progetti è costituito da una percentuale fissa dei costi totali, definiti ove appropriato dalle autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione, sostenuti per l'attuazione del progetto. Tale percentuale è fissata su base annuale dall'impresa comune ARTEMIS. Il suo valore massimo è pari al 16,7%. Questa percentuale è identica per tutti i partecipanti ai progetti per ogni invito a presentare proposte.
(b) Gli Stati membri di ARTEMIS stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche. Se del caso, i contributi finanziari nazionali degli Stati membri di XXXXXXX sono versati direttamente ai partecipanti ai progetti conformemente agli accordi nazionali di sovvenzione. Gli Stati membri di XXXXXXX fanno il possibile per sincronizzare la conclusione degli accordi di sovvenzione e versare i contributi finanziari tempestivamente.
25 "soggetto collegato" come definito nelle norme di partecipazione del Settimo programma quadro, regolamento n. 1906/2006 del 18 dicembre 2006.
Articolo 8 Statuto
1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune XXXXXXX e al suo direttore generale.
2. Nei confronti del suo personale l'impresa comune XXXXXXX esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il comitato direttivo può adottare disposizioni per permettere agli esperti dei membri di essere distaccati presso l'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 9 Privilegi e immunità
All'impresa comune XXXXXXX e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Articolo 10 Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ARTEMIS è disciplinata dal diritto applicabile alle disposizioni contrattuali pertinenti.
2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune ARTEMIS risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Qualsiasi versamento dell'impresa comune ARTEMIS destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa è considerato come spesa dell'impresa comune XXXXXXX ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 11
Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile
1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:
(a) sulle controversie tra i membri concernenti l'oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all'articolo 1;
(b) su ogni clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi
dall'impresa comune ARTEMIS;
(c) sulle azioni promosse contro l'impresa comune ARTEMIS, xxx comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato;
(d) sulle controversie relative al risarcimento dei danni provocati dal personale dell'impresa comune ARTEMIS nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 12
Rapporto, valutazione e discarico
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune ARTEMIS.
2. Al più tardi il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a valutazioni intermedie dell'impresa comune ARTEMIS. Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune ARTEMIS e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Al più tardi il 31 marzo 2018, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell'impresa comune ARTEMIS. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 13
Tutela degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode
1. L'impresa comune XXXXXXX garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.
2. In caso di irregolarità, i membri si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi, anche attraverso la riduzione o la sospensione del versamento di ulteriori contributi all'impresa comune ARTEMIS.
3. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illegali, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.
4. La Commissione o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'impresa comune ARTEMIS e il personale incaricato della loro assegnazione. A tal fine, l'impresa comune ARTEMIS
garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l'esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.
5. L'ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Xxxxxxx dispone, nei confronti dell'impresa comune e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l'impresa comune aderisce all'Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF. Il comitato direttivo approva l'adesione e adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.
Articolo 14 Riservatezza
L'impresa comune XXXXXXX protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri.
Articolo 15 Proprietà intellettuale
L'impresa comune ARTEMIS adotta delle regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca che garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di R&S di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati della ricerca siano utilizzati e diffusi.
Articolo 16 Azioni preparatorie
La Commissione e XXXXXXXXX adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ARTEMIS fino a quando i suoi organi non siano operativi.
Articolo 17
Sostegno da parte dello Stato ospitante
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ARTEMIS e lo Stato ospitante per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il [...]
Per il Consiglio Il Presidente
ALLEGATO
STATUTO DELLA
IMPRESA COMUNE ARTEMIS
Articolo 1
Denominazione, sede, durata e personalità giuridica
1. La denominazione dell'impresa comune è "Impresa comune ARTEMIS".
2. L'impresa ha sede a Bruxelles (Belgio).
3. L'impresa comune ARTEMIS è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017.
4. Tale periodo può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune XXXXXXX e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.
5. L'impresa comune ARTEMIS è dotata di personalità giuridica. In tutti gli Stati membri della Comunità europea essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; in particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Articolo 2 Obiettivi e compiti
1. La finalità dell'impresa comune ARTEMIS è contribuire all'attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni" del programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. In particolare, l'impresa comune ARTEMIS:
(a) definisce e attua un'agenda di ricerca per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere lo sviluppo di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali. Le attività finalizzate all'attuazione dell'agenda di ricerca sono qui di seguito denominate "attività di R&S" (ricerca e di sviluppo);
(b) sostiene l'attuazione delle attività di R&S, in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti dei progetti selezionati26 a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;
26 Per "progetto" si intende un progetto di ricerca e/o sviluppo selezionato dall'impresa comune ARTEMIS a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali e successivamente finanziato, in parte, dall'impresa comune ARTEMIS.
(c) promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo dei sistemi informatici incorporati e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;
(d) garantisce l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati.
(e) consegue la sinergia e permette un coordinamento efficace delle attività europee di R&S nel campo dei sistemi informatici incorporati, compresa la progressiva integrazione nell'impresa comune ARTEMIS delle attività correlate in questo campo, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka).
2. I principali compiti dell'impresa comune ARTEMIS sono:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
garantire la costituzione e la gestione sostenibile dell'iniziativa tecnologica congiunta concernente i sistemi informatici incorporati;
definire il piano strategico pluriennale di cui all'articolo 14, che comprende l'agenda di ricerca, e apportarvi le eventuali modifiche necessarie;
definire ed eseguire i piani d'attuazione annuali per la realizzazione del piano strategico pluriennale di cui all'articolo 14;
pubblicare inviti a presentare proposte, valutare le proposte e assegnare sovvenzioni ai progetti selezionati mediante procedure aperte, trasparenti ed efficaci, nei limiti delle risorse disponibili;
sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento tra attività, organi e parti interessate europee, nazionali e transnazionali al fine di creare un ambiente propizio all'innovazione in Europa e ottenere migliori sinergie ed una valorizzazione più adeguata dei risultati in materia di R&S nel settore dei sistemi informatici incorporati;
seguire i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune XXXXXXX e apportare le correzioni richieste alla luce degli sviluppi scientifici che si verificano durante la sua attuazione;
gestire la comunicazione e la diffusione delle attività dell'impresa comune ARTEMIS, fatte salve le esigenze di riservatezza;
pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.
effettuare qualsiasi altra attività necessaria per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Articolo 3 Membri
1. I membri fondatori dell'impresa comune ARTEMIS (in appresso definiti "i membri fondatori") sono:
(a) la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione; (b) [……];
(c) l'associazione ARTEMISIA (qui di seguito denominata "ARTEMISIA"), un'associazione senza scopo di lucro di diritto olandese (registrazione
n. 17201341) con sede legale a Eindhoven (Paesi Bassi), che agisce in qualità di rappresentante delle imprese e degli altri attori europei di R&S operanti nel campo dei sistemi informatici incorporati.
2. Le entità elencate in seguito possono divenire membri dell'impresa comune ARTEMIS a condizione che aderiscano agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1:
(a) altri Stati membri e paesi associati al Settimo programma quadro;
(b) qualsiasi paese che non è né membro dell'UE, né candidato all'adesione, né associato (qui di seguito denominato "paese terzo") e che attua politiche o programmi di R&S nel settore dei sistemi informatici incorporati;
(c) qualsiasi altro soggetto giuridico in grado di apportare un contributo finanziario significativo alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS.
3. I membri fondatori e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono definiti qui di seguito i "membri".
4. Gli Stati membri e i paesi associati membri dell'impresa comune ARTEMIS sono definiti in appresso "Stati membri di ARTEMIS". Ogni Stato membro di ARTEMIS nomina il suo rappresentante negli organi dell'impresa comune XXXXXXX e designa le entità nazionali incaricate di assolvere i suoi obblighi in relazione all'attuazione delle attività dell'impresa comune ARTEMIS.
5. Gli Stati membri di ARTEMIS e la Commissione sono di seguito denominati le "autorità pubbliche" dell'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 4
Adesione e cambiamento di membri
1. Ogni nuova richiesta di adesione all'impresa comune ARTEMIS è presentata al comitato direttivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).
2. Gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi associati che non sono membri fondatori dell'impresa comune XXXXXXX diventano membri dopo aver notificato per iscritto al comitato direttivo la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS.
3. Ogni richiesta d'adesione all'impresa comune ARTEMIS da parte di un paese terzo è valutata dal comitato direttivo, che trasmette una raccomandazione alla Commissione. La Commissione può avanzare una proposta di modifica del presente regolamento per
l'adesione del paese terzo, fatto salvo il corretto completamento dei negoziati con l'impresa comune ARTEMIS.
4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del comitato direttivo in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS.
5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ARTEMIS. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già esistenti prima del suo ritiro.
Articolo 5
Organi dell'impresa comune ARTEMIS
Gli organi dell'impresa comune ARTEMIS sono:
– il comitato direttivo;
– il comitato delle autorità pubbliche;
– il comitato dell'industria e della ricerca;
– il direttore generale.
Articolo 6
Comitato direttivo
1. Composizione e processo decisionale
(a) Il comitato direttivo è composto dai rappresentanti dei membri dell'impresa comune ARTEMIS e dal presidente del comitato dell'industria e della ricerca.
(b) Ogni membro dell'impresa comune XXXXXXX nomina i suoi rappresentanti ed un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta al comitato direttivo. Il presidente del comitato dell'industria e della ricerca non ha diritto di voto.
(c) XXXXXXXXX e le autorità pubbliche dispongono dello stesso numero di voti, che rappresentano almeno il 90% del numero totale dei voti. Inizialmente, i voti sono distribuiti per metà a ARTEMISIA e per metà alle autorità pubbliche.
(d) La ripartizione dei voti delle autorità pubbliche è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che hanno impegnato per progetti27 nel corso dei due esercizi fiscali precedenti. La Commissione detiene almeno il 10% dei voti.
(e) Nel corso del primo esercizio e di ogni esercizio seguente durante il quale due Stati membri di XXXXXXX o meno hanno impegnato fondi pubblici per progetti
27 Per "progetto" si intende un progetto di ricerca e/o sviluppo selezionato dall'impresa comune ARTEMIS a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali e successivamente finanziato, in parte, dall'impresa comune ARTEMIS.
nel corso degli esercizi finanziari precedenti, la Commissione detiene un terzo dei voti attribuiti alle autorità pubbliche. I due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di XXXXXXX.
(f) I voti da attribuire a qualsiasi nuovo membro che non è né uno Stato membro dell'Unione europea, né un paese associato sono determinati dal comitato direttivo prima dell'adesione di questo membro all'impresa comune ARTEMIS.
(g) Le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75% dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal comitato direttivo per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, qualsiasi modifica del presente statuto e il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.
(h) I rappresentanti non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al comitato direttivo.
2. Ruolo e compiti
Il comitato direttivo assume la responsabilità generale del funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS e sorveglia lo svolgimento delle sue attività.
In particolare, il comitato direttivo:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
valuta le candidature e decide o raccomanda cambiamenti di membri a norma dell'articolo 4;
decide di porre fine all'adesione all'impresa comune XXXXXXX di qualsiasi membro inadempiente e che non abbia posto rimedio entro un periodo di tempo ragionevole fissato dal direttore generale, fatte salve le disposizioni del trattato che garantiscono il rispetto del diritto comunitario;
approva il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS, conformemente all'articolo 13 del presente statuto;
adotta le modifiche proposte allo statuto, conformemente all'articolo 23; approva il piano strategico pluriennale, in particolare l'agenda di ricerca; sorveglia le attività generali dell'impresa comune ARTEMIS;
sorveglia i progressi dell'attuazione del piano strategico pluriennale;
approva il piano di attuazione annuale e la proposta di bilancio annuale, ivi compreso l'organigramma del personale;
approva il rapporto di attività, i conti e il bilancio consuntivo annuali;
nomina, destituisce o sostituisce il direttore generale, fornisce orientamenti al direttore generale, ne controlla le prestazioni;
sovrintende alle capacità interne di audit dell'impresa comune ARTEMIS;
(l) approva lo statuto del personale dell'impresa comune ARTEMIS, conformemente all'articolo 18;
(m) ove necessario, istituisce comitati o gruppi di lavoro per eseguire compiti specifici;
(n) adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;
(o) assegna tutti i compiti non esplicitamente attribuiti ad uno degli altri organi dell'impresa comune ARTEMIS.
3. Regolamento interno
(a) Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, normalmente nella sede dell'impresa comune ARTEMIS.
(b) Le riunioni del comitato direttivo sono presiedute dal presidente del comitato dell'industria e della ricerca.
(c) Xxxxx decisione contraria del comitato esecutivo, il direttore generale partecipa alle riunioni.
(d) Fino all'adozione da parte del comitato direttivo del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione.
(e) Il quorum del comitato direttivo è costituito dalla Commissione, XXXXXXXXX e almeno tre Stati membri di XXXXXXX.
Articolo 7
Comitato delle autorità pubbliche
1. Composizione e processo decisionale
(a) Il comitato delle autorità pubbliche è composto dalle autorità pubbliche dell'impresa comune ARTEMIS.
(b) Ogni autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore del diritto di voto del membro che rappresenta nel comitato direttivo.
(c) Un terzo dei diritti di voto del comitato delle autorità pubbliche è attribuito alla Comunità; i due terzi restanti sono attribuiti ai diversi membri del comitato delle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario annuale alle attività dell'impresa comune XXXXXXX per l'anno in corso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e con un limite massimo per ogni membro pari al 50% del numero totale di voti disponibili in tale comitato.
(d) Se meno di tre Stati membri di XXXXXXX hanno comunicato al direttore generale il loro contributo finanziario ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, la Comunità detiene un terzo dei voti, mentre i due terzi restanti sono distribuiti in
parti uguali tra gli Stati membri di XXXXXXX.
(e) Le decisioni sono adottate con una maggioranza di almeno il 60% di tutti i voti.
(f) Il rappresentante della Comunità dispone di un diritto di veto per tutte le questioni relative all'utilizzo del suo contributo all'impresa comune ARTEMIS.
2. Ruolo e compiti
Il comitato delle autorità pubbliche:
(a) garantisce la corretta attuazione dei principi d'equità e di trasparenza in occasione dell'assegnazione dei fondi pubblici ai partecipanti ai progetti;
(b) approva il programma di lavoro annuale su proposta del comitato dell'industria e della ricerca, in particolare i fondi disponibili per gli inviti a presentare proposte;
(c) approva le norme di procedura per gli inviti a presentare proposte, la valutazione e la selezione delle proposte e il controllo dei progetti;
(d) su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito al contributo finanziario apportato al bilancio degli inviti a presentare proposte dall'impresa comune ARTEMIS;
(e) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte;
(f) approva l'assegnazione dei fondi pubblici alle proposte di progetti selezionate a seguito di inviti a presentare proposte;
(g) su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito alla percentuale del contributo finanziario di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera a), destinato dall'impresa comune ARTEMIS ai partecipanti dei progetti derivanti dagli inviti a presentare proposte per ogni anno;
(h) adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;
3. Regolamento interno
(a) Il comitato delle autorità pubbliche si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nella sede dell'impresa comune ARTEMIS.
(b) Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente.
(c) Fino all'adozione da parte del comitato delle autorità pubbliche del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione.
(d) Il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e almeno tre Stati membri di XXXXXXX.
Articolo 8 - Comitato dell'industria e della ricerca
1. Composizione
(a) ARTEMISIA nomina i membri del comitato dell'industria e della ricerca.
(b) Il comitato dell'industria e della ricerca è composto da 25 membri al massimo.
2. Ruolo e compiti
Il comitato dell'industria e della ricerca:
(a) elabora il progetto di piano strategico pluriennale, in particolare il contenuto dell'agenda di ricerca e il suo aggiornamento, e lo sottopone all'approvazione del comitato direttivo;
(b) prepara il progetto di programma di lavoro annuale, in particolare le proposte per il contenuto degli inviti a presentare proposte che possono essere lanciati dall'impresa comune ARTEMIS;
(c) elabora proposte che riguardano la strategia tecnologica, di ricerca e d'innovazione dell'impresa comune ARTEMIS;
(d) elabora proposte di attività riguardanti la creazione di ambienti d'innovazione aperti, l'incoraggiamento della partecipazione delle piccole e medie imprese, lo sviluppo di norme in modo trasparente e aperto per quanto concerne la partecipazione, la cooperazione internazionale, la diffusione e le relazioni pubbliche;
(e) consiglia gli altri organi in ogni materia relativa alla pianificazione e al funzionamento dei programmi di ricerca e di sviluppo, alla promozione di partnership e allo sblocco di risorse in Europa per perseguire gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS;
(f) costituisce, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri di questo comitato per eseguire i compiti suddetti;
(g) adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Regolamento interno
(a) Il comitato dell'industria e della ricerca si riunisce almeno due volte l'anno.
(b) Il comitato dell'industria e della ricerca elegge il proprio presidente.
(c) Fino all'adozione da parte del comitato dell'industria e della ricerca del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate da ARTEMISIA.
Articolo 9 – Direttore generale
1. Il direttore generale è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune ARTEMIS e il suo rappresentante legale. Esegue i suoi compiti con la
massima indipendenza e risponde della sua gestione al comitato direttivo.
2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo da un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni.
3. Il ruolo e i compiti del direttore generale sono i seguenti:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
preparare il piano d'attuazione annuale e il piano di bilancio annuale, in collaborazione con il comitato dell'industria e della ricerca, e sottoporli al comitato direttivo per approvazione;
presiedere all'organizzazione e all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione del piano annuale d'attuazione nell'ambito del presente statuto e conformemente alle sue norme come pure alle decisioni ulteriori adottate dal comitato direttivo e dal comitato delle autorità pubbliche;
preparare la relazione d'attività annuale e i conti e i bilanci annuali e sottoporli al comitato direttivo per approvazione;
presentare al comitato direttivo, per approvazione, proposte relative al funzionamento interno dell'impresa comune ARTEMIS;
presentare al comitato delle autorità pubbliche, per approvazione, proposte di regole di procedura per gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS, in particolare per la procedura di valutazione e di selezione delle proposte di progetto;
gestire la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, la procedura di valutazione e di selezione delle proposte e negoziare convenzioni di sovvenzione per le proposte selezionate, nonché assicurare la successiva sorveglianza periodica e la verifica dei progetti nell'ambito del mandato affidato dal comitato autorità pubbliche;
concludere convenzioni di sovvenzione per l'attuazione delle attività di R&S, conformemente di cui all'articolo 15 e all'articolo 16 e i contratti di servizio e fornitura necessari per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS, conformemente all'articolo 17;
autorizzare tutti i pagamenti dovuti dall'impresa comune ARTEMIS;
stabilire e attuare i provvedimenti e le azioni necessari per valutare i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, in particolare le attività di sorveglianza e audit indipendenti per valutare l'efficacia e le prestazioni dell'impresa comune ARTEMIS;
organizzare l'esame dei progetti e gli audit tecnici per valutare i risultati in materia di ricerca e di sviluppo, e presentare al comitato direttivo relazioni sui risultati complessivi;
(k) effettuare, quando occorre, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS;
(l) negoziare le condizioni di adesione dei nuovi membri dell'impresa comune ARTEMIS, per conto del comitato direttivo e nell'ambito del mandato di quest'ultimo;
(m) realizzare qualsiasi altra azione necessaria per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, non prevista nel piano d'attuazione annuale, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal comitato direttivo;
(n) convocare le riunioni del comitato direttivo e del comitato delle autorità pubbliche e partecipare, se necessario, come osservatore a queste riunioni;
(o) fornire al comitato direttivo ogni informazione richiesta da quest'ultimo;
(p) presentare al comitato direttivo la o le sue proposte per quanto concerne la struttura del segretariato;
(q) essere pienamente responsabile delle decisioni in materia di gestione del personale per quanto riguarda il personale dell'impresa comune ARTEMIS;
(r) effettuare studi di valutazione e di gestione dei rischi e proporre al comitato direttivo ogni eventuale assicurazione che l'impresa comune ARTEMIS sia tenuta a contrarre per onorare i suoi impegni.
4. È istituito un segretariato, sotto la responsabilità del direttore generale, per portare un sostegno a quest'ultimo in tutti i suoi compiti, vale a dire:
(a) fornire un servizio di segretariato agli organi dell'impresa comune ARTEMIS;
(b) fornire un aiuto operativo per la valutazione delle proposte e il controllo dei progetti, in particolare l'organizzazione degli inviti a presentare proposte e la preparazione degli esami dei progetti e degli audit tecnici;
(c) istituire e gestire un sistema di audit interno e di contabilità adeguato;
(d) eseguire i compiti finanziari, in particolare il versamento dei contributi finanziari dell'impresa comune ARTEMIS ai partecipanti ai progetti;
(e) contribuire alla realizzazione delle attività di comunicazione come le relazioni pubbliche, la pubblicazione e la diffusione di informazioni e l'organizzazione di manifestazioni;
(f) gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ARTEMIS conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.
5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ARTEMIS a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle
disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 10 - Fonti di finanziamento
1. Tutte le risorse dell'impresa comune ARTEMIS sono destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente statuto.
2. Le risorse dell'impresa comune ARTEMIS iscritte a bilancio si compongono degli elementi seguenti:
(a) contributi dei membri alle spese di funzionamento, ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 4, lettera c);
(b) un contributo comunitario destinato a finanziare le attività di R&S;
(c) eventuali redditi generati dall'impresa comune ARTEMIS;
(d) tutti gli altri contributi e redditi.
Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri sono considerati entrate dell'impresa comune ARTEMIS.
3. Ogni soggetto giuridico non membro può apportare un contributo in natura o in contanti alle risorse dell'impresa comune ARTEMIS conformemente alle condizioni e alle modalità negoziate dal direttore generale per conto del comitato direttivo e nel quadro del mandato assegnato da quest'ultimo.
4. I costi di funzionamento28 dell'impresa comune ARTEMIS per il periodo che termina il 31 dicembre 2017 sono sostenuti dai suoi membri:
(a) ARTEMISIA apporta un contributo pari al massimo a 20 milioni di euro o all'1% del costo totale dei progetti, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di euro;
(b) la Comunità apporta un contributo per un importo massimo di 10 milioni di euro;
(c) gli Stati membri di XXXXXXX apportano contributi in natura ai costi di funzionamento facilitando l'attuazione di progetti e la concessione di finanziamenti pubblici ai sensi degli articoli 15 e 16;
(d) i contributi della Comunità e di XXXXXXXXX sono messi a disposizione conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale pertinente. Il pagamento rateale è effettuato in funzione delle necessità finanziarie dell'impresa comune.
5. Le attività di R&S dell'impresa comune ARTEMIS per il periodo che termina il 31 dicembre 2017 sono coperte dai seguenti contributi:
(a) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 410 milioni
28 I costi di funzionamento sono i costi necessari per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS, ad esclusione del finanziamento delle attività di R&S.
di euro per il finanziamento dei progetti;
(b) contributi finanziari degli Stati membri di ARTEMIS per un importo totale minimo di 1,8 volte il contributo finanziario della Comunità. Questi contributi finanziari sono versati ai partecipanti ai progetti conformemente alle disposizioni degli articoli 15 e 16. Ogni anno ed entro una data stabilita dal comitato direttivo, gli Stati membri di XXXXXXX comunicano al direttore generale gli impegni finanziari nazionali riservati agli inviti a presentare proposte che devono essere pubblicati dall'impresa comune XXXXXXX, tenendo conto della portata delle attività di R&S da finanziare, oggetto degli inviti;
(c) contributi in natura da parte delle organizzazioni di ricerca e sviluppo che partecipano ai progetti e che sostengono la loro parte dei costi necessari per la realizzazione dei progetti. Nel corso della durata dell'impresa comune ARTEMIS, il loro contributo complessivo è uguale o superiore al contributo delle autorità pubbliche.
6. I contributi finanziari dei membri dell'impresa comune ARTEMIS sono versati a rate conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale.
7. Se uno dei membri dell'impresa comune XXXXXXX non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune XXXXXXX, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se ^porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.
8. Salvo disposizione contraria, l'impresa comune XXXXXXX è proprietaria di tutti gli attivi prodotti o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi di cui all'articolo 2.
Articolo 11 – Entrate finanziarie
Eccetto in occasione della liquidazione dell'impresa comune ARTEMIS a norma dell'articolo 22, le eventuali eccedenze rispetto alle uscite non sono versate ai membri dell'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 12 – Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.
Articolo 13 – Regolamento finanziario
1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS è adottato dal comitato direttivo.
2. Scopo del regolamento finanziario è garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'impresa comune ARTEMIS.
3. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS è basato sui principi del regolamento finanziario quadro29 e contiene disposizioni per la pianificazione e
29 Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
l'attuazione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS. Il regolamento finanziario può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ARTEMIS e previa consultazione della Commissione.
4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 14 - Pianificazione e rapporti
1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia ed i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, in particolare l'agenda di ricerca.
2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un anno specifico.
3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ARTEMIS per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale.
4. Piano di bilancio annuale: ogni anno, il direttore generale presenta al comitato direttivo una bozza preliminare del piano di bilancio annuale che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi, nonché l'organigramma del personale. In questa previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi sono stabilite in modo tanto dettagliato quanto è necessario per le procedure di bilancio interne di ciascun membro, in relazione ai suoi contributi finanziari all'impresa comune ARTEMIS. Il direttore generale fornisce al comitato direttivo tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie.
I membri del comitato direttivo comunicano immediatamente al direttore generale i loro commenti sulla bozza preliminare di piano di bilancio annuale e in particolare sulle previsioni di risorse e spese per l'anno successivo. Il direttore generale prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo in collaborazione con il comitato dell'industria e della ricerca e tenendo conto dei commenti ricevuti dal comitato direttivo. Entro il 1° settembre di ogni anno, il direttore esecutivo sottopone il piano di bilancio annuale all'approvazione del consiglio direttivo.
Il piano di bilancio annuale ed il piano d'attuazione annuale per un dato anno sono adottati dal comitato direttivo dell'impresa comune ARTEMIS entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
5. La relazione d'attività annuale illustra i progressi realizzati dall'impresa comune ARTEMIS nel corso di ogni anno civile, in particolare rispetto al piano strategico pluriennale ed al piano d'attuazione annuale per quell'anno.
Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali.
6. Conti e bilancio annuali: entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore generale sottopone i conti e il bilancio dell'anno precedente all'approvazione del comitato direttivo. I conti e il bilancio annuale dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti europea per approvazione.
Articolo 15 - Attuazione delle attività di R&S
1. L'impresa comune ARTEMIS sostiene le attività di R&S attraverso inviti a presentare proposte concorrenziali, la valutazione e la selezione indipendenti delle proposte, l'assegnazione di finanziamenti pubblici alle proposte selezionate e il finanziamento dei progetti.
2. L'impresa comune ARTEMIS conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti per l'attuazione di questi ultimi. Tali convenzioni di sovvenzione, di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), fanno riferimento ai contratti di sovvenzione nazionali corrispondenti e, se del caso, sono basati su di essi.
3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ARTEMIS conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ARTEMIS, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.
4. Gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi associati che non sono membri dell'impresa comune ARTEMIS possono concludere accordi analoghi con l'impresa comune ARTEMIS.
5. L'impresa comune XXXXXXX istituisce le procedure per la sorveglianza e il controllo delle attività di R&S, in particolare le disposizioni per il follow-up e l'audit tecnico dei progetti. Gli Stati membri di XXXXXXX non possono esigere altri rapporti di follow- up e di audit tecnico oltre a quelli richiesti obbligatoriamente dall'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 16 – Finanziamento dei progetti
1. I finanziamenti pubblici accordati ai partecipanti ai progetti sono costituiti dai contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ARTEMIS e/o dal contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Ogni sostegno pubblico assegnato a titolo della presente iniziativa deve essere conforme, se del caso, alle norme procedurali e alle norme materiali che si applicano agli aiuti di Stato.
2. Negli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS è specificato lo stanziamento di bilancio complessivo disponibile per ciascun invito. Nel bilancio sono indicati gli importi stanziati a livello nazionale da ciascuno Stato membro di ARTEMIS e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune
ARTEMIS. Negli inviti sono precisati i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi dell'invito.
3. Il contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS al bilancio di ogni invito è pari al 55% dell'importo totale stanziato dagli Stati membri di XXXXXXX, salvo decisione contraria del comitato delle autorità pubbliche su proposta del rappresentante della Comunità.
4. Inviti, valutazione e selezione delle proposte
(a) Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune XXXXXXX sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ARTEMIS e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato.
(b) I consorzi di partecipanti a proposte di progetti presentati in risposta a tali inviti comprendono almeno tre soggetti indipendenti l'uno dall'altro30 con sede in almeno tre Stati membri di XXXXXXX.
(c) La procedura di valutazione e di selezione garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell'impresa comune ARTEMIS sia conforme ai principi di eccellenza e di concorrenza31.
(d) A seguito della valutazione delle proposte, il comitato delle autorità pubbliche stabilisce una graduatoria delle proposte in base a criteri di valutazione ben definiti e al contributo complessivo apportato dalle proposte al conseguimento degli obiettivi dell'invito.
(e) Il comitato delle autorità pubbliche seleziona le proposte e assegna i finanziamenti pubblici alle proposte selezionate, fino a concorrenza dell'importo disponibile in base al bilancio, tenendo conto di ogni criterio nazionale di ammissibilità. Tale decisione è vincolante per gli Stati membri di XXXXXXX ed esclude qualsiasi altra procedura di valutazione o di selezione.
5. Finanziamento dei progetti
(a) Il contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS ai partecipanti ai progetti è fissato sotto forma di una percentuale fissa dei costi totali32 sostenuti per l'attuazione del progetto. Tale percentuale è fissata su base annuale dal comitato per le autorità pubbliche. Il suo valore massimo è pari al 16,7%. Questa percentuale è identica per tutti i partecipanti ai progetti per ogni invito a presentare proposte.
(b) Gli Stati membri di ARTEMIS stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i
30 "Soggetto collegato" come definito nelle norme di partecipazione del Settimo programma quadro, regolamento n. 1906/2006 del 18 dicembre 2006.
31 In particolare, la valutazione e la selezione dei progetti dovrebbero avvenire in modo conforme ai criteri enunciati nella "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1) e alle "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale", GU C 003 del 6.1.2001, pagg. 2-30.
32 "Costi totali" conformemente alla definizione, ove appropriato, delle autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione.
partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche. Se del caso, i contributi finanziari nazionali degli Stati membri di XXXXXXX sono versati direttamente ai partecipanti ai progetti conformemente agli accordi nazionali di sovvenzione. Gli Stati membri di XXXXXXX fanno il possibile per sincronizzare la conclusione degli accordi di sovvenzione e versare i contributi finanziari tempestivamente.
Articolo 17 – Contratti di servizio e fornitura
L'impresa comune XXXXXXX predispone tutti i meccanismi e le procedure appropriate per l'attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizio e fornitura conclusi, ove siano necessari per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 18 – Personale
1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale.
2. I membri del personale dell'impresa comune XXXXXXX sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni.
3. Tutte le spese del personale sono a carico dell'impresa comune ARTEMIS.
4. Ogni membro dell'impresa comune ARTEMIS e lo Stato ospitante possono proporre al direttore generale di assegnare membri del proprio personale al segretariato dell'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 19 – Responsabilità e assicurazioni
1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ARTEMIS è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo o al contratto specifico.
2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune ARTEMIS risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Qualsiasi versamento dell'impresa comune XXXXXXX destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa è considerato come spesa dell'impresa comune XXXXXXX ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune ARTEMIS.
4. L'impresa comune XXXXXXX è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.
5. L'impresa comune XXXXXXX non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ARTEMIS non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS.
6. I membri non sono responsabili degli obblighi finanziari dell'impresa comune
ARTEMIS. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune XXXXXXX e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.
7. La responsabilità finanziaria dell'impresa comune XXXXXXX per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.
8. L'impresa comune ARTEMIS sottoscrive le assicurazioni necessarie.
Articolo 20 - Conflitto di interessi
L'impresa comune ARTEMIS evita di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle sue attività.
Articolo 21 – Tutela degli interessi finanziari
1. L'impresa comune ARTEMIS effettua controlli in loco e audit finanziari presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall'impresa comune ARTEMIS. Tali controlli e audit sono effettuati sia direttamente dall'impresa comune XXXXXXX, sia dagli Stati membri di XXXXXXX per suo conto.
2. La Commissione o la Corte dei conti europea possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari del finanziamento dell'impresa comune ARTEMIS e il personale incaricato dell'assegnazione di tali fondi. A tal fine, l'impresa comune ARTEMIS garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l'esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.
3. L'ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Xxxxxxx dispone, nei confronti dell'impresa comune e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l'impresa comune aderisce all'Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF. Il consiglio direttivo approva l'adesione e adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.
Articolo 22 – Liquidazione
1. Al termine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, l'impresa comune ARTEMIS è sciolta.
2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione si ritiri dall'impresa comune ARTEMIS.
3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune ARTEMIS, il comitato direttivo nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del comitato direttivo.
4. Nel corso della liquidazione, l'impresa comune ARTEMIS restituisce allo Stato
ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest'ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all'accordo di sede di cui all'articolo 25.
5. Una volta restituiti conformemente al paragrafo 4 tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ARTEMIS e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ARTEMIS.
6. Gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento della liquidazione proporzionalmente al loro effettivo contributo all'impresa comune ARTEMIS.
7. È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni di sovvenzione e di tutti i contratti di servizio e fornitura conclusi dall'impresa comune ARTEMIS, la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune ARTEMIS.
Articolo 23 – Modifica dello statuto
1. Il presente statuto dell'impresa comune ARTEMIS entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dei membri fondatori durante la prima riunione del comitato direttivo.
2. Qualsiasi membro dell'impresa comune XXXXXXX può presentare al comitato direttivo una bozza di proposta per la modifica del presente statuto.
3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni modifica proposta all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b) è considerata un aspetto essenziale ed è pertanto soggetta a una revisione del presente regolamento.
5. Le proposte di modifica allo statuto di ARTEMISIA sono notificate al comitato direttivo dell'impresa comune ARTEMIS almeno quarantacinque (45) giorni prima della loro adozione.
Articolo 24 – Regole in materia di proprietà intellettuale
1. L'obiettivo delle regole in materia di proprietà intellettuale fissate nel presente articolo è promuovere la creazione e la valorizzazione delle conoscenza, conseguire un'equa ripartizione dei diritti, premiare l'innovazione e assicurare un'ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati ai progetti.
2. Ai fini del presente articolo s'intende per:
(a) "informazioni", ogni disegno, specifica, fotografia, campione, modello processo, procedura, istruzione, software, relazione, documento o qualsiasi altra informazione tecnica e/o commerciale, know-how, dati o documenti di qualsiasi
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
natura, comprese le informazioni orali, diversi dagli oggetti protetti dai "diritti di proprietà intellettuale" (DPI);
"diritti di proprietà intellettuale" (DPI), ogni diritto di proprietà intellettuale, in particolare i brevetti, i modelli e i certificati di utilità, i diritti legati ai disegni industriali, i diritti d'autore, i segreti commerciali, i diritti relativi alle basi di dati, i diritti relative alla topografia dei prodotti semiconduttori, nonché tutte le registrazioni, richieste, divisioni, continuazioni, riesami, rinnovi e nuovi rilasci di uno qualsiasi degli elementi sopra citati, ad esclusione dei marchi commerciali e dei nomi commerciali;
"informazioni preesistenti", ogni informazione posseduta o controllata da un partecipante a un progetto alla data di entrata in vigore dell'accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito da un partecipante a un progetto in conseguenza di attività esterne al progetto stesso;
"DPI preesistenti", ogni DPI posseduto o controllato da un partecipante a un progetto alla data di entrata in vigore dell'accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito nel corso dell'accordo di progetto corrispondente in conseguenza di attività esterne al progetto stesso;
"elementi preesistenti", informazioni antecedenti e DPI antecedenti;
"nuove informazioni", ogni informazione derivante dalle attività condotte nell'ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto;
"nuovi DPI", ogni DPI derivante dalle attività condotte nell'ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto;
"nuovi elementi", nuove informazioni e nuovi DPI;
"diritti d'uso", le licenze e i diritti non esclusivo di uso degli elementi nuovi e precedenti, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;
"necessario", tecnicamente indispensabile per l'attuazione del progetto e/o nel contesto dell'impiego di elementi nuovi e, quando sono in gioco diritti di proprietà intellettuale, tale che questi diritti di proprietà intellettuale sarebbero compromessi se non fossero accordati diritti d'uso;
"uso", lo sviluppo, la creazione e la commercializzazione di un prodotto o di una procedura per la creazione e la distribuzione di un servizio, come possono essere ulteriormente definiti nell'accordo di progetto corrispondente;
"diffusione", la divulgazione dei nuovi elementi, con ogni mezzo adeguato e, in particolare, la loro pubblicazione su qualsiasi supporto, ad eccezione della divulgazione derivante dalle misure adottate per proteggere tali elementi;
"accordo di progetto", un accordo tra i partecipanti a un progetto che stipula l'insieme o una parte delle condizioni e modalità che si applicano tra loro in
relazione a un determinato progetto, ad esempio un accordo di consorzio di progetto; tale accordo garantisce i diritti d'accesso illimitati ai sensi del presente articolo;
(n) "condizioni di trasferimento", condizioni finanziarie più favorevoli rispetto alle condizioni eque e ragionevoli e che si limitano in genere alle spese di messa a disposizione dei diritti d'uso.
3. Fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza, le disposizioni in materia di proprietà intellettuale nell'ambito dei progetti sono disciplinate dai principi che seguono.
3.1. Proprietà
3.1.1. L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi materiali e immateriali creati con le proprie risorse o che le sono stati trasferiti per l'attuazione dell'impresa comune ARTEMIS, salvo disposizione contraria.
3.1.2. Fatte salve le disposizioni precedenti, l'impresa comune XXXXXXX non conserva alcuna informazione, né alcun diritto di proprietà intellettuale creati nell'ambito di un progetto.
3.1.3. I partecipanti ai progetti restano proprietari dei loro elementi preesistenti. I partecipanti sono liberi di stipulare, in un accordo di progetto scritto, gli elementi preesistenti necessari alla realizzazione di un progetto dell'impresa comune ARTEMIS e, ove appropriato, di escludere elementi preesistenti.
3.1.4. I nuovi elementi derivanti dal lavoro svolto nell'ambito dei progetti sono di proprietà del o dei partecipanti che effettuano i lavori che producono tali elementi, conformemente alle disposizioni contenute nella convenzione di sovvenzione, nell'accordo di progetto e conformemente ai principi enunciati nel presente articolo.
3.2. Diritti d'uso
3.2.1. I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che disciplina, tra l'altro, i diritti d'uso da accordare ai sensi del presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi antecedenti.
3.2.2. I diritti d'uso degli elementi antecedenti sono concessi agli altri partecipanti dello stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi altri partecipanti per effettuare il loro lavoro nell'ambito del progetto, a condizione che il proprietario abbia il diritto di concedere tali diritti. I diritti d'uso sono concessi a condizioni di trasferimento da stabilire tra i partecipanti al progetto interessato, salvo il caso in cui tutti i partecipanti abbiano stabilito diversamente nell'accordo di progetto.
3.2.3. I diritti d'uso degli elementi nuovi sono concessi agli altri partecipanti dello stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi altri partecipanti per effettuare il loro lavoro nell'ambito del progetto. Tali diritti d'uso sono concessi a titolo gratuito, non esclusivo e non trasferibile.
3.2.4. I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d'uso degli elementi preesistenti se ciò è necessario per la valorizzazione dei loro elementi nuovi derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi antecedenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti d'uso sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
3.2.5. I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d'uso degli elementi nuovi se ciò è necessario alla loro valorizzazione. Tali diritti d'uso sono concessi su base non trasferibile e non esclusiva a titolo gratuito oppure a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
3.2.6. Previo accordo di tutti i proprietari interessati, i diritti d'uso degli elementi nuovi possono essere concessi a terzi, a condizioni eque e ragionevoli da convenire, ai fini della prosecuzione di ulteriori attività di ricerca.
3.3. Protezione, valorizzazione e diffusione
3.3.1. Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario (i) fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace, tenendo conto degli interessi legittimi del proprietario, in particolare i suoi interessi commerciali, e di quelli degli altri partecipanti al progetto in questione e (ii) lo utilizza o fa in modo che sia utilizzato.
3.3.2. Ogni partecipante garantisce che gli elementi nuovi di cui è proprietario siano diffusi quanto più rapidamente possibile.
3.3.3. Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e l'interesse legittimo dei proprietari dei nuovi elementi.
3.3.4. Prima di ogni attività di diffusione relativa ad informazioni preesistenti, nuove o confidenziali che appartengono ad altri partecipanti allo stesso progetto o di altri dati o informazioni combinati con informazioni antecedenti, nuove o confidenziali di questi altri partecipanti, a questi ultimi è inviata una notifica preventiva. Entro un termine di 45 giorni da questa notifica, ogni partecipante può sollevare obiezioni per iscritto, qualora tale diffusione rischi di mettere in pericolo i suoi interessi legittimi in relazione agli elementi preesistenti o nuovi di sua proprietà. In questo caso l'attività di diffusione non può avere luogo prima che siano adottati provvedimenti idonei a tutelare questi interessi legittimi.
3.3.5. Le pubblicazioni, le domande di brevetto depositate da un partecipante o per suo conto o qualsiasi altra diffusione relativa a elementi nuovi contengono una menzione che precisa che questi elementi nuovi sono stati ottenuti con il sostegno finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e l'interesse legittimo dei proprietari dei nuovi elementi.
3.4. Cessione
3.4.1. Quando cede la proprietà di elementi nuovi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad
ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d'uso, di diffusione e di valorizzazione.
3.4.2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'uso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti alla cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni33, e fornisce loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario degli elementi nuovi per permettere agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti d'uso. A seguito della notifica, ogni altro partecipante ha 30 giorni di tempo, o un altro termine convenuto per iscritto, per opporsi a ogni trasferimento di proprietà previsto se può dimostrare che questo pregiudicherebbe i suoi diritti d'uso. In questo caso, il trasferimento non ha luogo finché i partecipanti interessati non hanno raggiunto un accordo.
Articolo 25 – Accordo con lo stato ospitante
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ARTEMIS e lo stato ospitante.
Articolo 26 – Diritto applicabile
Per tutte le questioni non contemplate dal presente statuto o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune ARTEMIS.
33 I partecipanti possono convenire, per iscritto, un termine diverso oppure stabilire di rinunciare a ricevere un preavviso nel caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante a una terza parte specificamente designata.
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
Regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'"Impresa comune ARTEMIS" per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati.
2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)
Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Ricerca e sviluppo tecnologico: 7° programma quadro
3. LINEE DI BILANCIO
3.1. Linee di bilancio e loro denominazione
09 04 01 10 "Attività di ricerca e sviluppo per l'ITC ARTEMIS"
09 04 01 20 "Spese di sostegno per l'ITC ARTEMIS"
3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:
L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere istituita con decisione del Consiglio nell'autunno del 2007 per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017.
3.3. Caratteristiche di bilancio:
Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | |
09.040110 | SNO | SD | SÌ | SÌ | SÌ | N. [1A] |
09.040120 | SNO | SND | SÌ | SÌ | SÌ | N. [1A] |
4. SINTESI DELLE RISORSE
IT 48
IT
4.1. Risorse finanziarie
4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)
Mio EUR (al terzo decimale)
Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anni 2012 e segg. | Totale |
Spese operative34
Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0 | 41 | 53,5 | 63,5 | 75,5 | 176,5 | 410 |
Stanziamenti di pagamento (SP)35 | b | 0 | 12,45 | 28,5 | 47,55 | 61,9 | 259,6 | 410 |
Spese amministrative36 incluse nell'importo di riferimento37
Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3 | 10 |
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO38
Stanziamenti di impegno | a+c | 0 | 42,5 | 55,5 | 65,5 | 77 | 179,5 | 420 | |
Stanziamenti di pagamento | b+c | 0 | 13,95 | 30,5 | 49,55 | 63,4 | 262,6 | 420 |
34 Spesa 09 04 01 10 "Attività di ricerca e sviluppo per la ITC ARTEMIS"
35 Gli stanziamenti di pagamento sono calcolati sulla base della durata media dei progetti (2,5 anni) e di pagamenti ripartiti su 4 anni, di cui il 30% nell'anno 1 (pagamento anticipato), 10% nell'anno 4 e 30% nell'anno 2 e nell'anno 3.
36 Spese destinate a coprire i costi di funzionamento dell'ITC.
37 Spese 09 04 01 20 "Spese di sostegno per l'ITC ARTEMIS "
38 L'importo di riferimento è l'importo del contributo finanziario della Commissione all'impresa comune ARTEMIS stabilito nello strumento giuridico (420 milioni di euro).
39 L'importo di riferimento non comprende le spese amministrative derivanti dal bilancio della ricerca che non sono trasferite all'impresa comune ARTEMIS.
IT 49
IT
Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento39
Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,088 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 2,106 | 3,598 |
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,037 | 0,222 | 0,335 |
Costo totale indicativo dell'intervento
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c +d+ e | 0,093 | 42,886 | 55,868 | 65,888 | 77,388 | 181,828 | 423,933 | |
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c +d+ e | 0,093 | 14,318 | 30,868 | 49,938 | 63,788 | 264,928 | 423,933 |
Cofinanziamento
ARTEMISIA (associazione che rappresenta gli operatori industriali e altri operatori di R&S) contribuirà ai costi di funzionamento40 (non R&S) dell'impresa comune per un importo massimo di 20 milioni di euro o dell'1% dei costi complessivi di R&S, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di euro. Per la tabella qui di seguito si considera che i costi complessivi ammontano a 27,333 milioni di euro. Il contributo comunitario ai costi di funzionamento ammonterà a 10 milioni di euro (cfr. 8.2.4).
Mio EUR (al terzo decimale)
Organismo di cofinanziamento | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | Totale | |
ARTEMISIA………… | f | 0,2 | 1,5 | 2,5 | 4, | 5 | 13,633 | 27,333 |
39 L'importo di riferimento non comprende le spese amministrative derivanti dal bilancio della ricerca che non sono trasferite all'impresa comune ARTEMIS.
40 I costi di funzionamento sono i costi necessari per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS, ad esclusione del finanziamento dei progetti di R&S pubblicati a seguito di inviti a presentare proposte.
IT 50
IT
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+ e+f | 0,293 | 44,368 | 58,368 | 70,388 | 82,388 | 195,461 | 451,266 |
Inoltre gli Stati membri dell'impresa comune impegneranno ogni anno, a livello nazionale, dei fondi destinati ad essere spesi nell'ambito di progetti di R&S avviati dall'impresa comune; si calcola che queste risorse addizionali corrispondono ad almeno 1,8 volte le spese di funzionamento di cui al punto 4.1.1, ossia perlomeno 738 milioni di euro per la durata dell'impresa comune.
Le organizzazioni che partecipano a progetti di R&S selezionati a seguito di inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune contribuiranno a questi progetti "in natura". Il valore di questi contributi sarà valutato e il loro importo totale è stimato a 1 600 milioni di euro.
4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria
X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate
X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.
Fabbisogno annuo | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. (media) |
Totale risorse umane | 0,75 | 13 | 17 | 24 | 24 | 19,5 |
5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI
5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine
Costituzione dell'impresa comune ARTEMIS sotto forma di una partnership pubblico-privato, e contributo della Comunità alle sue risorse.
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5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari
L'impresa comune ARTEMIS attuerà un programma di R&S integrato destinato a conseguire obiettivi tecnologici e industriali fondamentali. Il valore aggiunto è considerevole in quanto:
• Creerà un nuovo quadro giuridico nell'ambito del quale si potranno combinare fondi comunitari e nazionali per il cofinanziamento di progetti di R&S con il settore privato. Si tratta di un'innovazione istituzionale significativa in quanto il cofinanziamento è impossibile nella situazione attuale.
• Allineerà i bilanci nazionali e comunitari in funzione di obiettivi comuni di R&S e assegnerà questi bilanci conformemente a regoli comuni sul piano europeo, e questo costituirà un progresso significativo a favore dello Spazio europeo della ricerca.
• La struttura proposta rafforzerà significativamente l'efficacia della R&S europea rispetto al processo intergovernativo per finanziare progetti avvalendosi di più fonti nazionali (ad esempio Eureka).
• Infine incentiverà i settori pubblico e privato a rafforzare i loro investimenti R&S, progredendo verso il conseguimento dell'obiettivo di Barcellona di investire il 3% del PIL nella RST.
Le spese operative della Comunità previste a tal fine corrispondono ad una piccola percentuale dello stanziamento di bilancio totale del Settimo programma quadro (420:50521 = 0,83%) e del tema "TIC" (4,6%).
5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori
L'attuazione di un'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) in questo settore figura già nel Settimo programma quadro di RST e nel suo programma specifico "Cooperazione". Inoltre il Consiglio (Concorrenza) ha riconosciuto più volte il potenziale del concetto di Iniziativa tecnologica congiunta41 e recentemente ha invitato la Commissione a presentare delle proposte per la costituzione di imprese tecnologiche congiunte che hanno raggiunto una fase di preparazione sufficiente42.
Gli obiettivi strategici collegati a questo obiettivo operativo sono:
41 9039/03, 12339/03, 12487/04
42 15717/06, 0000/00
XX 00
XX
(1) Creazione della base giuridica che consentirà, per la prima volta, di combinare investimenti nazionali, comunitari e privati nell'ambito di un quadro coerente.
(2) Incoraggiamento degli investimenti R&S in Europa incentivando gli Stati membri e le imprese ad aumentare le loro spese di R&S. Si tratta di uno dei punti chiave della strategia politica annuale della Commissione per il 200643 e costituisce una risposta ai piani d'azione 3% e alle conclusioni in merito dei Consigli europei e della riunioni del Consiglio (concorrenza)44.
Il conseguimento degli obiettivi tecnologici ed economici della JTI contribuirà a rafforzare la competitività dell'industria europea, garantendo considerevoli benefici sul piano economico e sociale. Questi obiettivi sono pienamente coerenti con la strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l'occupazione.
Inoltre queste proposte legislative contribuiscono all'azione 7 dell'iniziativa strategica i2010. I lavori in vista della costituzione dell'impresa comune ARTEMIS sono previsti dal piano annuale di gestione della DG INFSO, nell'ambito degli obiettivi 8 e 10 (Attività ABB codice 0904).
Per quanto riguarda gli elementi forniti e le realizzazioni, i risultati e gli impatti previsti si forniscono le informazioni seguenti:
gli elementi forniti dalla Commissione sono le risorse elencate al punto 4.1. Le realizzazione sono dei progetti di R&S lanciati dall'impresa comune.
Si prevedono i risultati seguenti:
• Sblocco di risorse e integrazione delle attività nazionali: incentivando le imprese e gli Stati membri, si otterrà un sostegno nazionale più forte e maggiori finanziamenti industriali.
Indicatori: (i) numero di paesi che impegnano degli stanziamenti nell'impresa comune; (ii) impegni e pagamenti conformemente alle disposizioni del punto 4.1.1; (iii) finanziamenti nazionali impegnati e spesi a favore dei progetti selezionati dall'impresa comune; (iv) risorse investite dall'industria nel lavoro di R&S nell'ambito dei progetti selezionati dall'impresa comune.
• Orientamento più efficace su programmi di ricerca e sviluppo comuni.
43 COM(2005) 73 def.
44 9039/03, 12339/03, 12487/04.
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Indicatori: Questo risultato sarà di fatto conseguito non appena l'impresa comune diventerà pienamente operativa.
• Un'elevata efficacia dei programmi eliminando le incertezze circa la disponibilità di finanziamenti nazionali e istituendo procedure di valutazione e di follow-up uniche. Questi vantaggi renderanno il programma più interessante e attrattivo per un maggior numero di operatori di R&S, soprattutto PMI.
Indicatori: (v) intervallo di tempo tra la presentazione della proposta e la decisione di selezione di un progetto da parte dell'impresa comune; (vi) numero di organizzazioni, ivi comprese le PMI, che partecipano agli inviti a presentare proposte; (vii) costi complessivi di funzionamento del programma.
• Si otterranno considerevoli vantaggi economici e sociali nella misura in cui i progetti R&S varati dall'impresa comune progrediscono nel conseguimento dei suoi obiettivi tecnologici e economici. Questo progresso sarà oggetto di valutazioni indipendenti periodiche.
Indicatori: (viii) brevetti depositati a seguito di progetti; (ix) numero di pubblicazioni risultanti dai progetti.
5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)
Gestione centralizzata
diretta da parte della Commissione:
indiretta, con delega a: agenzie esecutive
X organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)
Osservazioni: L'iniziativa tecnologica congiunta ARTEMIS sarà un organismo comunitario, istituito da un regolamento del Consiglio a norma dell'articolo 171 del trattato CE. I suoi membri sono XXXXXXXXX, la Commissione europea e gli Stati Membri. Gli Stati membri possono svolgere alcuni compiti amministrativi,
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ad esempio, verifiche e audit finanziari e giuridici dei partecipanti ai progetti di R&S.
6. CONTROLLO E VALUTAZIONE
6.1. Sistema di controllo
L'impresa comune sarà controllata come previsto dal suo statuto.
6.2. Valutazione
6.2.1. Valutazione ex-ante
Vedi la valutazione d'impatto allegata alla presente proposta.
6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)
Non pertinente.
6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive
Lo Statuto prevede delle valutazioni indipendenti (due intermedie nel 2010 e nel 2015 e una ex-post entro marzo 2018).
7. Misure antifrode
L'impresa comune ARTEMIS adotta un regolamento finanziario basato sui principi del regolamento finanziario quadro45, ma che si discosta da questo qualora le esigenze operative specifiche dell'impresa comune ARTEMIS lo rendano necessario, previa consultazione della Commissione. Inoltre l'articolo 13 del regolamento del Consiglio stabilisce disposizioni specifiche per la tutela degli interessi finanziari dei membri dell'impresa comune e per le misure antifrode.
45 Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31 12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
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8. DETTAGLI SULLE RISORSE
8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 e segg. | TOTALE | |||||||
N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N di risultati | Costo totale | N di risultati | Costo totale | N di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | |||
OBIETTIVO OPERATIVO46 Costituzione dell'impresa comune ARTEMIS e attuazione della sua agenda di ricerca | ||||||||||||||||
Azione 1 | ||||||||||||||||
- Risultato 1 (*) | Progetti | 1,5 | 0 | 27,667 | 41,5 | 35,667 | 53,5 | 42,333 | 63,5 | 50,333 | 75,5 | 117,33 | 176 | 273,33 | 410 | |
COSTO TOTALE | 1,5 | 0 | 27,667 | 41,5 | 35,667 | 53,5 | 42,333 | 63,5 | 50,333 | 75,5 | 117,33 3 | 176 | 273,33 3 | 410 |
(*) presupponendo un costo totale medio per progetto di 10 milioni di euro, di cui il 15% a carico dell'impresa comune ARTEMISIA.
46 Quale descritto nella sezione 5.3.
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8.2. Spese amministrative
8.2.1. Risorse umane: numero e tipo
Tipo di posto | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) | ||||||
Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. (media) | ||
Funzionari o agenti temporanei47 | A*/AD | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
B*, C*/AS T | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Personale finanziato48 con l'art. XX 01 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Altro personale49 09 04 01 20) | 0 | 10 | 14 | 21 | 21 | 16,5 | |
TOTALE | 0,75 | 13 | 17 | 24 | 24 | 19,5 |
8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione Rappresentare la Commissione negli organi dell'impresa comune, anche nel lavoro preparatorio e di follow-up associato. Ciò significa: (a) rappresentazione nel comitato direttivo (livello di direttore, 10%); (b) rappresentazione nel comitato delle autorità pubbliche (livello di capo unità, 20%); (c) preparazione di riunioni, bandi di gara, selezione di progetti, presenza alle valutazioni ecc. (2 posti AD, 75% ognuno); (d) audit, ivi compresi controlli e verifiche sul posto (1 AD, 20%). "Altro personale" sarà assunto dall'impresa comune ARTEMIS.
8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)
X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) 2 AD e 1 AST.
47 Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
48 Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
49 Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento e nel contributo di XXXXXXXXX.
8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (09 04 01 20 "Spese di sostegno per la ITC ARTEMIS"):
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | TOTAL E |
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | |||||||
Impresa Comune ARTEMIS(*) | 0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3 | 10 |
Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3 | 10 |
I costi di funzionamento dell'impresa comune saranno cofinanziati da ARTEMISIA (cfr. sopra, tabella di cofinanziamento) e da un contributo comunitario fino ad un massimo di 10 milioni di euro per l'intera durata dell'IC. I costi indicativi riportati in questa tabella corrispondono solo al contributo comunitario.
8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento
Mio EUR (al terzo decimale)
Tipo di risorse umane | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. |
Funzionari e agenti temporanei | 0,088 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 2,106 |
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,088 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 2,106 |
Xxxxxxx – Funzionari e agenti temporanei
Le risorse umane di cui al punto 8.2.1 sono calcolate sulla base di un costo medio di 117 000 euro ETP l'anno.
Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02
8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | TOTAL E | ||
09 01 05 – Missioni | 0.005 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,102 | 0,175 | |
09 01 05 – Riunioni e conferenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 01 05 – Comitati50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 01 05 – Studi e consulenze | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0,020 | 0,12 | 0,16 | |
09 01 05 – Sistemi di informazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Totale altre spese di gestione | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,037 | 0,222 | 0,335 | |
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | ||||||||
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,037 | 0,222 | 0,335 | |
Calcolo - Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Missioni: Si prevede che metà delle riunioni si svolgeranno a Bruxelles. Il totale riportato sopra si basa su un costo di 1 300 euro per missione e di 1 missione l'anno per 2 funzionari per assistere alle riunioni del comitato direttivo; 3 missioni l'anno per 1 funzionario per partecipare alle riunioni di altri comitati istituiti dal comitato direttivo, 3 missioni l'anno per 2 funzionari per partecipare alle riunioni del comitato delle autorità pubbliche, e 2 missioni l'anno per altre ragioni. Studi e consulenze: Si prevede una consulenza indipendente annuale dopo il terzo anno per ottenere un feedback sul funzionamento del sistema da parte della comunità di ricercatori. |
50 Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.